Violazioni dell'equo canone e reato di estorsione (*)
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(*) Pubblicato negli Studi in onore di Guido Capozzi,
Milano, Giuffre', 1992, ed in Rivista penale dell'Economia, 1989, n. 2, 133 ss.
Sommario
1. Premessa.
2. La condotta estorsiva: la minaccia.
3. La "ingiustizia" della minaccia: irrilevanza.
4. Il concetto di profitto.
5. L'ingiustizia del profitto.
6. La coartazione.
7. I casi di estorsione del locatore.
1. Premessa.
All'indomani dell'entrata in vigore della legge sull'equo canone
(l.392/1978), la condanna penale di alcuni proprietari di immobili, ritenuti
responsabili del reato di estorsione, consumata o tentata, in danno di inquilini,
suscitava, com'era prevedibile in una materia cosi' sofferta quale e' quella dei
rapporti tra inquilini e proprietari, diffuse e contrastanti reazioni nell'opinione
pubblica, che trovavano ampia eco negli organi di informazione.
Come spesso accade, allorche' un problema tecnico diviene oggetto di
un acceso dibattito
politico-sociale, la questione della configurabilita' dell'estorsione nella richiesta di
un canone
non conforme a legge, che avrebbe dovuto, e potuto, trovare adeguata soluzione sul piano
strettamente tecnico-giuridico, si e' trasformata in un aperto confronto tra due
correnti di opinione,
ciascuna espressione di distinte forze sociali e protesa ad indirizzare le soluzioni
interpretative nel senso piu' favorevole ai propri concreti interessi economici e
sociali.
Da un lato, le associazioni a tutela degli interessi degli inquilini,
favorevoli all'intervento della
magistratura, ravvisandovi un mezzo di maggior tutela dei propri diritti, ed anche un
mezzo di
pressione indiretto sui proprietari, per indurli a rispettare la normativa sull'equo
canone, la quale,
come e' noto, non prevede al suo interno alcuna specifica sanzione penale.
Dall'altro lato, le associazioni dei proprietari, ed in genere i
gruppi imprenditoriali operanti nel
settore edilizio, consapevoli della indubbia perdita di redditivita' degli immobili nel
regime introdotto
dalla legge 392/1978, nettamente critici verso l'intervento della magistratura penale ed
invocanti
i principi di liberta' dell'iniziativa economica privata.
La questione appare tuttora attuale, non soltanto per i nuovi e
successivi interventi della
giurisprudenza (1), e le contrastanti prese di posizione della dottrina (2), ma anche
per
la persistente rilevanza sociale del problema della casa, che ha spinto il legislatore
ad una revisione,
ancora allo studio del Parlamento, della normativa generale in materia di locazioni.
La radicalizzazione del dibattito non ha certo giovato alla sua
proficuita', favorendo una lettura
alquanto superficiale delle decisioni giurisprudenziali intervenute in materia, con
generico raggruppamento
delle stesse in favorevoli e contrarie alla ravvisabilita' dell'estorsione del locatore.
In tal modo si e' del tutto trascurata la diversita' sostanziale di
molti dei casi
concreti esaminati dalla giurisprudenza. Ed anche fra la dottrina piu' attenta si e' a
volte
incentrata maggiormente l'attenzione sul piano della liberta' contrattuale privata e dei
diritti
civili dell'inquilino e del proprietario, piuttosto che su aspetti forse assai piu'
rilevanti,
per la soluzione del problema, inerenti alla struttura stessa del reato di estorsione.
Cosi' alcuni orientamenti, muovendo da argomentazioni estranee alla
stretta interpretazione
dell'art.629 c.p., hanno influenzato, in direzioni opposte, il dibattito sul tema,
contribuendo
in egual misura, a farlo deviare dal suo naturale alveo tecnico, ed indirizzandolo
insidiosamente
verso soluzioni scaturenti da valutazioni estranee alla interpretazione della
fattispecie.
Da un lato si e' infatti affermato (3) che il fatto che il
legislatore non abbia previsto
alcuna sanzione penale specifica nella legge 27 luglio 1978 n.392, laddove in precedenza
la
normativa speciale in materia di locazioni ne prevedeva l'esistenza (cfr. l'art.19
d.l.12-10-1945
n. 669, e l'art.28 L. 253 del 1950), sarebbe significativo sintomo di una volonta'
"depenalizzatrice"
del settore, con affidamento della osservanza della normativa alle sole sanzioni civili
in essa previste (4).
Per cui, dovrebbe da cio' dedursi la inapplicabilita' anche di altre
fattispecie penali ai rapporti
tra proprietario e inquilino.
In senso opposto, si e' evidenziata la indubbia tutela riconosciuta
dalla Costituzione al diritto
all'abitazione (5) e la necessita' indilazionabile che esso trovi concreta ed effettiva
attuazione:
e si e' indicato nell'intervento costante del giudice penale lo strumento piu' idoneo a
tutelare la
effettivita' di tale diritto (6).
Quanto alla prima opinione, non ci sembra dubitabile che ne' la
mancanza di specifiche
sanzioni penali nel settore, ne' la presenza di sanzioni civilistiche per le illecite
pattuizioni
(7), valgano ad escludere di per se' la applicabilita' di norme incriminatrici di
portata
generale (ove ne ricorrano i presupposti), dovendo la non applicabilita' di queste
derivare
esclusivamente dalla interpretazione della fattispecie penale, e non da valutazioni ad
essa
estranee.
Ne' maggior credito apporta all'opinione criticata la considerazione
che in passato non si era
mai ritenuto applicabile l'art. 629 c.p. ai rapporti in esame (8).
La mancata applicazione, in precedenza, di una norma incriminatrice
ad una fattispecie concreta,
non vuol dire, che per cio' solo non sia in futuro ad essa applicabile, potendo la
mancata applicazione
precedente derivare da molteplici cause, che l'esperienza giudiziaria ben sa
concretamente esistenti:
ad es. il reale mancato verificarsi del caso concreto, ovvero la assenza di notitiae
criminis al riguardo,
dovute all'erronea convinzione dell'interessato della non tutelabilita' della situazione
stessa, o alla
di lui volonta' di non denunciarla, etc.
Infine puo' derivare da una differente situazione normativa, quale
indubbiamente esisteva
precedentemente alla emanazione della L. 392 del 1978, non essendo previsto un canone
di locazione "predeterminato" obbligatoriamente dalla legge.
Quanto alla seconda opinione, essa pretende, pur muovendo da
apprezzabili (e reali)
esigenze di tutela costituzionale, di trasferire sul piano giudiziario aspetti
decisionali che
sono (e devono restare) estranei ad esso. Appare, infatti, pericolosissimo fondare
qualsiasi
scelta "interpretativa" su considerazioni del tipo che "la presenza di
sanzioni penali rafforza
la operativita' di un diritto alla casa, i cui elementi costitutivi si possono
rintracciare in
varie norme della costituzione" (9).
Una applicazione della norma sull'estorsione alle richieste di canone
iniquo, che si
giustificasse esclusivamente con il convincimento della opportunita' e necessita'
della sanzione penale, prescindendo da valutazioni strettamente tecnico-normative,
costituirebbe un vero assurdo giuridico.
Per tal via, il giudice usurperebbe un potere che, esprimendo
valutazioni di politica
legislativa, non compete assolutamente agli organi giurisdizionali, calpestando,
sulla scorta di opinabili valutazioni soggettive, i fondamentali principi di legalita',
tipicita',
tassativita' della incriminazione penale (che hanno anch'essi primaria rilevanza
costituzionale) (10), ed esponendo il cittadino, in ragione della diversita' di
valutazioni possibili tra i diversi organi giudicanti, al rischio di differenti
applicazioni
della legge. Con conseguente vanificazione del principio di eguaglianza del diritto, che
costituisce il primo, vero, anello di tenuta della struttura giuridica di un paese
democratico.
In altri termini, se la disciplina dell'equo canone, e piu' in genere
la nuova disciplina
delle locazioni, non hanno corrisposto alle attese di quelle correnti della moderna
dottrina,
che gia' da tempo affermano la necessita' di rendere operanti non solo a parole i
principi
costituzionali in materia di proprieta' (ed in particolare quello della funzione sociale
del bene "casa") (11), non puo' pretendersi che sia la magistratura a farsi
carico
di questo compito di rinnovamento "politico", che non le compete, e tantomeno
la magistratura penale, anche se soltanto rafforzando (nella specie) la tutela di
un certo settore di rapporti, mediante l'aprioristica affermazione di applicabilita'
della norma penale sull'estorsione (12).
Ne' ci si puo' richiamare per sostenere l'opinione criticata, alle
considerazioni di
moderna dottrina penalistica (13), la quale riconosce e attribuisce all'operatore del
diritto, nel campo penale, la funzione di "sollecitare una interpretazione [delle
norme
che tutelino beni in una dimensione diversa e non collimante con quella
costituzionale]
(14) che sostituisca al valore protetto un nuovo valore espresso dalla
Costituzione".
Appare evidente che l'adeguamento del diritto vigente allo spirito
della Costituzione,
allorche' non possa avvenire con l'utilizzazione di principi e regole strettamente
tecnici, ma
passi attraverso valutazioni "ideologiche", non puo' trovare spazio nelle
ordinarie aule giudiziarie,
ma debba necessariamente svolgersi, proprio per rispetto al dettato costituzionale,
attraverso
lo strumento della rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
Qualsiasi tentativo di adeguamento della legislazione alla
Costituzione, che avvenisse
ùin sede giudiziaria ordinaria non sul piano strettamente tecnico-normativo, ma sulla
base di di considerazioni di politica legislativa e/o sociale, costituirebbe una forma
di scardinamento del sistema dialettico prefissato dalla Costituzione nello schema
organizzativo dello Stato (15).
Occorre dunque affrontare la materia in esame con occhi scevri da
pregiudizi,
senza lasciarsi influenzare dalla indubbia gravita' sociale del problema abitativo.
Non bisogna cedere alla facile suggestione che l'applicazione di una
sanzione
penale possa risolvere il problema della carenza degli alloggi, o dell'adeguamento
del loro costo al potere di acquisto dei meno abbienti.
Una simile convinzione appare utopistica e la piu' recente esperienza
storica del
diritto dimostra come la sanzione penale sia impotente di fronte a problemi sociali
di tale rilevanza: basti pensare al gravissimo problema sociale della droga.
Cio' precisato, appare opportuno, prima di affrontare nel merito il
problema
della configurabilita' dell'estorsione nei casi di violazione della normativa
sull'equo canone, riesaminare brevemente gli elementi costitutivi del reato,
al fine di chiarire alcuni equivoci sorti nell'interpretazione della norma (16) (17).
2. La condotta estorsiva: la minaccia.
L'art. 629 c.p. punisce "chiunque, mediante violenza o minaccia,
costringendo
taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno". Gli elementi essenziali del reato sono, quindi, la violenza o
la minaccia, la costrizione della vittima ad un determinato comportamento,
il conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno.
Tralasciamo l'ipotesi dell'estorsione mediante violenza, che non
appare congrua
alle fattispecie concrete di cui ci occupiamo.
La minaccia consiste nella prospettazione di un male futuro, il cui
avverarsi dipende
dalla volonta' e dalla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, o comunque viene
credibilmente presentato alla vittima come dipendente dalla volonta' del reo (18).
A differenza che nel reato di minaccia (c.p. 612), nel delitto di
estorsione la minaccia
non e' fine a se' stessa, cioe' formulata al solo fine di intimorire o spaventare,
ma e' diretta ad ottenere dal minacciato un certo comportamento che procuri un
profitto all'agente.
Il male minacciato e' sempre prospettato alla vittima in alternativa
alla
attuazione di un comportamento ad essa richiesto, che puo' consistere in un dare,
in un facere o in un non facere, sia materiale che giuridico.
La condotta estorsiva, dunque, non si esaurisce nella minaccia la
quale rappresenta
solo la modalita' della coercizione (19), ma comprende anche l'attivita' diretta ad
indicare
alla vittima il comportamento da tenere per liberarsi della minaccia ed evitare il
verificarsi
del male minacciato (20). Le forme di esternazione della minaccia, e di prospettazione
dell'alternativa liberatoria al minacciato, possono essere le piu' varie (21),
trattandosi di
un reato c.d. "a forma libera", e la loro individuazione nel singolo caso
concreto,
costituisce un delicatissimo problema di accertamento del fatto, che grava sul
giudice di merito.
3. La "ingiustizia" della minaccia: irrilevanza.
In giurisprudenza e in dottrina e' affermazione frequente che la
minaccia deve essere "ingiusta"
(22): e tale ingiustizia la si e' dedotta, di volta in volta, dalla ingiustizia del male
minacciato
(23) o dalla ingiustizia del profitto che si vuole ottenere (24).
Tale affermazione e' pero' frutto di un equivoco e va rimeditata.
Infatti, se facendo riferimento alla ingiustizia della minaccia, si
vuole dire che questa deve
contrastare con particolari norme giuridiche, diverse dalla incriminatrice, rivestendo
in tal modo
una qualifica di illiceita' speciale (25), per poter costituire condotta rilevante per
l'art. 629 c.p.,
si dice cosa senza dubbio erronea.
D'altro lato, qualsiasi affermazione della necessita' di ingiustizia
della minaccia,
ove non sia intesa nel senso ora detto, si risolve necessariamente in una mera petizione
di
principio, di nessun valore ermeneutico, significando semplicemente che la minaccia deve
essere tale da costituire reato.
Che la minaccia ex art. 629 c.p. non deve rivestire alcuna qualifica
di illiceita' speciale,
risulta chiaramente dal testo normativo, che omette qualsiasi specificazione in
proposito,
nel mentre espressamente qualifica "ingiusto" il profitto.
Tale omissione non e' affatto casuale, ma risponde perfettamente alla
logica ed alla
funzione dell'incriminazione; e la precisione della lettera della fattispecie legale
risalta
ancora di piu' se confrontata con il testo dell'art. 612 c.p. (minaccia) che, invece,
parla
espressamente di minaccia di un danno "ingiusto".
L'art. 612 c.p. tutela la tranquillita' indi-viduale: la quale puo'
essere lesa in maniera
penalmente rilevante soltanto attraverso la prospettazione di un male di per se'
antigiuridico
(lesioni, percosse, etc.), e non di certo con la minaccia di azioni legali o di altri
comportamenti
"leciti", che rientrano nel comune commercio giuridico ed economico.
Di qui' la evidente necessita' di una qualifica di illiceita'
speciale del danno minacciato,
perche' possa assumere rilevanza penale.
L'art. 629 c.p., invece, tutela il diritto di ciascuno a disporre
liberamente del proprio patrimonio,
intendendosi per "patrimonio" il complesso dei rapporti giuridici (personali e
patrimoniali)
facenti capo al soggetto: e tale diritto puo' essere leso con qualsiasi azione
coercitiva,
comunque mascherata (26), anche sotto la forma dell'esercizio di un diritto, purche'
diretta ad
ottenere coattivamente una disposizione dell'altrui patrimonio.
Come e', infatti, rilievo costante in dottrina e in giurisprudenza,
un ingiusto profitto
puo' essere estorto anche attraverso la minaccia di esercitare un potere o un'azione di
per
se' riconosciuta e tutelata dalla legge (27): la casistica giudiziaria ha conosciuto
moltissimi
di questi casi (28).
La minaccia dell'esercizio di un'azione giudiziaria, ad esempio, o la
minaccia di pubblicazione
di notizie sulla vita privata di un personaggio pubblico, non possono dirsi azioni di
per se' vietate
dalla legge, dal momento che formalmente rappresentano espressione del diritto di tutela
giurisdizionale e del diritto di cronaca, entrambi giuridicamente tutelati gia' a
livello
costituzionale.
Eppure entrambe le ipotesi possono integrare il reato di estorsione
se rivolte a conseguire
un ingiusto profitto.
In realta', il frequente ricorso, per tali ipotesi, alla qualifica di
"ingiustizia" della minaccia, si
ricollega ad esigenze lessicali ed esegetiche, non ad effettivi riscontri concettuali
nella fattispecie
dell'art.629 c.p. Nella pratica, si e' adoperata la distinzione "minaccia giusta -
minaccia ingiusta"
(od anche "minaccia legittima - illegittima") (29) proprio per distinguere i
casi in cui la minaccia
si concretizza nella prospettazione ed esecuzione di in un comportamento formalmente
illecito
(es. minaccia di lesioni, percosse, danneggiamento, etc.) dai casi in cui consiste nella
prospettazione
di un comportamento dell'agente di per se' lecito, e quindi inteso in se' stesso
come "giusto"
(ad es., l'esercizio di una azione giudiziaria): motivando la punibilita' della minaccia
c.d. "giusta"
con la considerazione che essa diviene "ingiusta" per il fine perseguito
dall'agente (30); e finendo
per tal via per far assurgere questo attributo di "ingiustizia", scaturito da
mere ragioni di esegesi
pratica, a vero e proprio elemento e requisito della fattispecie (31).
Di qui anche il frequente quanto inutile ricorso al sillogismo
secondo cui il profitto ingiusto
rende ingiusta la minaccia, e viceversa.
Ci sembra, pero', che la distinzione tra minaccia giusta ed ingiusta
costituisca un sofisma inutile
ed inconferente sul piano interpretativo, e si risolva in una petizione di principio,
poiche' definire "ingiusta",
in tali casi, la minaccia di comportamenti giuridici formalmente leciti equivale a dire
che essa,
pur se apparentemente "giusta" (cioe' lecita), integra egualmente il reato di
estorsione (32).
Ma soprattutto tale distinzione appare anche pericolosamente
fuorviante per la pratica applicazione
dell'art. 629 c.p., potendo indurre a trascurare la verifica di altri elementi necessari
per la sussistenza del reato,
ritenendosi esaustiva la cosi' individuata "ingiustizia" della minaccia.
Infatti, nell'ordine di idee criticato, si e' affermato che "la
minaccia diviene contra jus quando,
pur non essendo antigiuridico il male prospettato, si faccia uso di mezzi giuridici per
scopi diversi
da quelli per cui sono stati apprestati dalla legge" (33).
Tale rilievo lascia fortemente perplessi, costituendo un chiaro
esempio di come, attraverso la pretesa
qualifica di ingiustizia della minaccia, si rischi di colpire penalmente comportamenti
in realta' leciti. La
mera "diversita'" dello scopo concreto per il quale e' adoperato uno strumento
giuridico, rispetto
alla "causa" ed alla funzione "tipica" dello stesso nell'ordinamento
giuridico, non ha, di per se',
alcun valore qualificante di liceita' o illiceita' dell'attivita' giuridica posta in
essere, ne' sul piano
civilistico, ne' su quello penalistico.
L'esercizio di uno strumento giuridico per fine diverso da quello suo
proprio puo' ritenersi
illecito, sul piano civile, soltanto se illecito e' il fine perseguito, e non certamente
per la mera
divergenza tra funzione tipica dell'atto e scopo concreto perseguito.
Non va dimenticato che e' proprio l'adattamento di strumenti
giuridici tipici a fattispecie
e finalita' diverse, e nuove, a costituire la molla di espansione dell'ordinamento, e
tale fenomeno
e' non solo lecito, bensi' tutelato dalla legge, nei limiti della valutazione di
meritevolezza degli
interessi in gioco (art. 1332 c.2 c.c.). Del resto, anche allorche' gli interessi
perseguiti non
appaiano meritevoli di tutela giuridica, non per questo sono (civilmente) illeciti, ben
potendo collocarsi in quella fascia intermedia tra il lecito tutelato e l'illecito
sanzionato,
in cui il rapporto privato e' tollerato dall'ordinamento, cioe' non considerato
illecito, ma non
tutelato: ne sono un esempio i c.d. rapporti di cortesia (34).
La divergenza tra "causa" tipica del potere esercitato e
fine concretamente perseguito,
puo' quindi, di per se', costituire soltanto il sintomo di un possibile intento
illecito, ma mai
la prova certa dell'illiceita'. Solo allorche' si e' individuata la illiceita' del fine
perseguito
dall'agente, si puo' valutare la illiceita' dell'uso del potere esercitato.
Ma finche' non si sia individuato il fine, non solo non potra' dirsi
se trattasi di un atto
lecito di autonomia privata, di un illecito civile o di un illecito penale, ma neppure
si potra'
individuare, in sede penale, il tipo di reato che l'agente sta commettendo. Infatti, sul
piano
penale, l'esercizio di un potere giuridico potrebbe essere minacciato al fine di
costringere
una persona ad accettare un rapporto sessuale, e si verserebbe
nell'ipotesi di reato dell'art.519 c.p.; oppure al fine di
costringerla ad un comportamento che non comporti profitto per
l'agente, e si configurerebbe il reato di violenza privata
(art.610 c.p.); oppure ancora al fine di farle commettere un
reato, e si avrebbe l'ipotesi dell'art. 611 c.p.
Il fine caratteristico del reato di estorsione e' il fine
di "ingiusto profitto" (35). E' infatti "l'ingiusto profitto"
l'elemento polarizzante della fattispecie di estorsione, che si
consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente lo consegue, con
altrui danno (36). Ci sembra dunque inutile e pericoloso fare
riferimento, anche solo per esigenze "lessicali", ad una
"ingiustizia" della minaccia. Dal momento che l'art. 629 c.p.,
correttamente, non attribuisce alcun rilievo alla ingiustizia
della minaccia, non si dovra' accertare che essa e' ingiusta,
(attribuendo anticipatamente alla condotta una qualifica che e'
propria dell'evento), ma piuttosto che essa e' rivolta al fine
di conseguire un ingiusto profitto.
4. Il concetto di profitto.
Il conseguimento dell'ingiusto profitto costituisce l'evento
giuridico
del reato (37), realizzandosi in quel momento la lesione del bene giuridico
tutelato, cioe' la lesione della liberta' di disporre del proprio patrimonio
da parte della vittima.
E' opinione comune che per profitto debba intendersi
qualsiasi utilita', anche di natura non patrimoniale (38). La
natura "non patrimoniale" viene intesa nel senso che non
necessariamente il profitto deve consistere in una somma di
danaro, ben potendo consistere in qualsiasi altro bene, purche'
economicamente valutabile e implicante un danno patrimoniale (39).
Infatti la "non patrimonialita'" del profitto trova
ridimensionamento attraverso la interpretazione del concetto di
"danno", inteso in senso esclusivamente patrimoniale (40). Ci
sembra che in ogni caso, pur aderendo ad un concetto di
"patrimonio" in senso giuridico e non meramente economico, debba
tenersi ben fermo il criterio della apprezzabilita' economica del
danno, non potendovi rientrare anche utilita' di tipo
strettamente personale o morale: in tali casi infatti, la
coartazione ad un determinato comportamento che sia privo di
risvolti patrimoniali esula dalla fattispecie dell'art.629,
rientrando in quella del reato di violenza privata (art.610
c.p.), ovvero di altre fattispecie a dolo specifico prima citate,
e l'assenza di un profitto e di un danno patrimonialmente
apprezzabili impediscono, per il principio di tassativita', di
applicare l'art.629 c.p. (41).
Pertanto, nel caso di richiesta alla vittima del compimento
di un atto giuridico, non sempre sara' ravvisabile l'estorsione, ma
solo in quei casi in cui l'atto estorto abbia contenuto o conseguenze
patrimoniali (42).
Proprio con riguardo ai casi in cui alla vittima sia
richiesto il compimento di un atto giuridico, si e' discusso
della configurabilita' del reato, qualora l'atto estorto sia
invalido.
Secondo un'autorevole dottrina si dovrebbe distinguere
tra atto inesistente o nullo, ed atto annullabile: nel primo caso
sarebbe escluso il reato "perche' dall'atto non puo' derivare un
danno patrimoniale; nel secondo sussiste, dato che l'atto
annullabile, finche' non sia debitamente impugnato e dichiarato
senza effetti dalla Autorita' giudiziaria, produce le sue tipiche
conseguenze giuridiche" (43).
In giurisprudenza si e' invece affermato che la nullita'
dell'atto posto in essere dall'estorto deve considerarsi irrilevante
agli effetti penali, ed anzi costituisce un'ulteriore sanzione per
il colpevole (44).
In realta' il problema e' mal posto, e le soluzioni proposte
rispecchiano una tecnica di approccio all'interpretazione della
norma penale prettamente "civilistica", con le inevitabili
discrasie applicative che una lettura non rigorosamente
penalistica della fattispecie penale comporta.
Premesso che un atto giuridico che sia stato estorto,
e quindi compiuto non con libera volonta' del soggetto agente,
e' senz'altro invalido, quanto meno nella forma dell'annullabilita',
sul piano del diritto civile, e' comunque difficile, se non impossibile,
riscontrare ipotesi in cui l'atto giuridico estorto non sia
semplicemente il presupposto per il raggiungimento del profitto
da parte dell'estorsore, ma sia esso stesso l'oggetto ultimo e
finale dell'estorsione.
L'estorsione della sottoscrizione di un contratto di compravendita,
donazione, o qualsivoglia altro atto, non e' certo finalizzata alla sola
materiale stipula coattiva dell'atto, e conclusa con essa, ma evidentemente
persegue il raggiungimento del profitto di cui l'atto e' il presupposto, sia
esso un bene materiale, o danaro, o la titolarita' di un diritto.
In tali casi l'estorsione sara' consumata o tentata in relazione
all'avvenuto conseguimento o meno del profitto, indipendentemente
dal grado di invalidita' civilistica dell'atto compiuto, e la nullita' o
annullabilita' dell'atto compiuto potra' operare a favore della vittima,
ai fini della rimozione degli effetti patrimoniali dannosi dell'estorsione
(in uno con l'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno), ma e' estranea
alla configurabilita' del reato.
D'altro lato, se la minaccia posta in essere e' stata veramente
efficace,
e' ben difficile che l'estorto agisca per l'annullamento o la dichiarazione di
nullita' dell'atto, ma probabilmente dara' spontanea esecuzione all'atto,
pur sapendolo viziato.
Dunque il reato restera' comunque consumato a prescindere dalla
invalidita'
dell'atto estorto.
Ove invece la vittima, dopo compiuto l'atto richiestole (ad es. dopo
aver
firmato una compravendita), si ribelli alla minaccia e rifiuti di eseguire il contratto,
non consegnando il bene ed impugnando l'atto, e' egualmente ininfluente il grado di
invalidita' civile dell'atto, dovendosi accertare in sede penale se vi e' stato
conseguimento del profitto o meno.
Dunque l'alternativa per l'interprete sara' tra reato consumato o
tentato, non di certo tra sussistenza o non sussistenza del reato,
poiche', anche ove non si riterra' conseguito il profitto, certamente
non potra' ignorarsi del tutto la illecita attivita' di coercizione posta
in essere dall'agente.
5. L'ingiustizia del profitto.
Non lievi difficolta' si sono incontrate nel chiarire quando il
profitto
deve ritenersi ingiusto.
Secondo l' orientamento prevalente in giurisprudenza (45),
ed accolto anche da autorevole dottrina (46), il profitto sarebbe ingiusto
se l'utilita' che il soggetto intende conseguire non gli e' dovuta per legge.
Si e' pero' altrettanto autorevolmente obbiettato che con tale
interpretazione
si restringerebbe eccessivamente il concetto di profitto "giusto",
allargando esageratamente l'ambito di applicabilita' della norma
penale, in quanto rientrerebbero nella fattispecie criminosa
anche comportamenti miranti al conseguimento di profitti che, pur
se non dovuti per legge, non possono pero' neppure considerarsi
contra legem (47): e si e' portato a tal fine l'esempio delle
obbligazioni cd. "naturali". Secondo tale opinione, "un profitto
non puo' mai essere ritenuto ingiusto quando abbia come
fondamento una pretesa riconosciuta e tutelata dall'ordinamento
giuridico, sia in modo diretto (cioe' col concedere azione per
farla valere in giudizio), sia in modo indiretto (per esempio,
negando la condictio indebiti e accordando il beneficio della
soluti retentio, come avviene per le obbligazioni naturali)"
(48).
Tali obiezioni non appaiono fondate.
Esse muovono da concetti tipicamente "civilistici", legando
la applicabilita' o meno dell'art. 629 c.p. ad una quasi assiomatica
corrispondenza tra categorie civili di liceita'-illiceita' (tutela - non tutela)
e categorie penali, ed in tal modo finiscono con il comprimere
immotivatamente l'ambito della norma penale, tralasciando la
ratio e le finalita' di tutela perseguite da questa.
Il fatto che per la legge civile vi siano rapporti che ricevono
tutela solo "indiretta", non riconoscendo cioe' al soggetto
la possibilita' di agire in via diretta, ma solo di poter "eccepire"
la non ripetibilita' di una prestazione spontaneamente resagli
dall'altra parte, non vale ad escludere la applicabilita' dell'art. 629 c.p.,
se il soggetto per conseguire tale profitto agisca con violenza o minaccia.
Al di la' della generica classificazione del reato tra quelli che
offendono il patrimonio, occorre tener ben presente che l'art. 629 c.p.
vuole tutelare la liberta' negoziale, garantendo la libera determinazione
del soggetto in ogni atto di disposizione del proprio patrimonio,
e vuole di conseguenza reprimere ogni violazione di tale liberta'.
Pertanto rientrano nella previsione della norma tutti i comportamenti
che comunque ledono tale libera determinazione dell'individuo, mirando ad
ottenere per costrizione cio' che non si puo' conseguire per spontanea
disposizione della vittima. In quest'ottica, anche l'ottenimento con
minaccia del pagamento di un debito di gioco (classico esempio di
obbligazione naturale) costituisce lesione della liberta' dell'individuo
di disporre del proprio patrimonio, e quindi estorsione, poiche' la legge
pur se riconosce al "creditore di gioco" il diritto di non restituire quanto
spontaneamente pagatogli dal debitore, tuttavia riconosce altresi' a questi
il diritto di non pagare, e di non esservi costretto giuridicamente, legando
l'effetto della soluti retentio alla "spontaneita' del pagamento", e dunque
non
ammettendo alcun diritto del creditore al predetto pagamento (49).
In realta', e' indifferente per il legislatore penale il grado di
tutela
che l'ordinamento civile appresta a determinati rapporti giuridici.
Cio' che interessa e' che sia salvaguardata la liberta' di
determinarsi
e di agire dell'individuo.
La distinzione tra diritti tutelati e non, in sede civile, non vale
certo
ad escludere del tutto l'intervento penale, ma e' solo un criterio di
valutazione che il legislatore penale ha tenuto presente, nella creazione
della norma, unitamente ad altri, per differenziare opportunamente il grado
di intervento della sanzione penale, in funzione del tipo di aggressione al bene
giuridico e della gravita' sociale del fatto.
Ove infatti ci si trovi di fronte a minacce o violenza per recuperare
un credito lecito e azionabile in sede civile, (cioe' in un caso di profitto
che "spetta" all'agente), non viene meno la tutela penale, bensi' questa opera
con l'applicazione di una norma diversa dall'estorsione, e cioe' con l'art. 393 c.p.
(esercizio arbitrario delle proprie ragioni), e prevedendo anche una pena
assai piu' lieve, in considerazione della minore gravita' sociale del fatto
di chi agisce (con mezzi impropri) per tutelare un proprio diritto, rispetto
a chi agisce unicamente per conculcare un altrui diritto.
Pertanto puo' definirsi "ingiusto" il profitto perseguito,
nella fattispecie
del reato di estorsione, tutte le volte in cui consista in una utilita' che non
spetta all'agente per legge, ed a concedere la quale la vittima non potrebbe
neppure essere obbligata con le vie legali (50).
Implicando una valutazione da compiersi in base a concetti propri
di altri rami dell'ordinamento, l'ingiustizia del profitto costituisce senza
dubbio un elemento "normativo" della fattispecie astratta descritta
dall'art.629 c.p.
6. La coartazione.
Cosi' precisati i concetti di minaccia e di ingiusto profitto,
non puo' pero' sfuggire all'interprete che la loro presenza non
e' da sola sufficiente a far configurare il reato di estorsione.
E' evidente, infatti, che, se si dovesse far riferimento soltanto
ad essi per applicare l'art. 629 c.p., gran parte dei rapporti
giuridico-economici oggi considerati leciti dalla coscienza sociale,
dovrebbero invece considerarsi penalmente illeciti e punibili come
estorsioni.
Il fine di profitto, anche "non dovuto per legge", e'
quello
che muove tutti i rapporti economici, e la minaccia di azioni
giuridiche o economiche (lecite) e' lo strumento assai spesso