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Giorgio Pica
Violazioni dell'equo canone e reato di estorsione  (*)
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(*) Pubblicato  negli Studi in onore di Guido Capozzi, Milano, Giuffre', 1992, ed in Rivista penale dell'Economia, 1989, n. 2, 133 ss.

 Sommario

1. Premessa.
2. La condotta estorsiva: la minaccia.
3. La "ingiustizia" della minaccia: irrilevanza.
4. Il concetto di profitto.
5. L'ingiustizia del profitto.
6. La coartazione.
7. I casi di estorsione del locatore.

 

1. Premessa.
    All'indomani dell'entrata in vigore della legge sull'equo canone (l.392/1978), la condanna penale di alcuni proprietari di immobili, ritenuti responsabili del reato di estorsione, consumata o tentata, in danno di inquilini, suscitava, com'era prevedibile in una materia cosi' sofferta quale e' quella dei rapporti tra inquilini e proprietari, diffuse e contrastanti reazioni nell'opinione pubblica, che trovavano ampia eco negli organi di informazione.
    Come spesso accade, allorche' un problema tecnico diviene oggetto di un acceso dibattito
politico-sociale, la questione della configurabilita' dell'estorsione nella richiesta di un canone
non conforme a legge, che avrebbe dovuto, e potuto, trovare adeguata soluzione sul piano
strettamente tecnico-giuridico, si e' trasformata in un aperto confronto tra due correnti di opinione,
ciascuna espressione di distinte forze sociali e protesa ad indirizzare le soluzioni
interpretative nel senso piu' favorevole ai propri concreti interessi economici e sociali.
    Da un lato, le associazioni a tutela degli interessi degli inquilini, favorevoli all'intervento della
magistratura, ravvisandovi un mezzo di maggior tutela dei propri diritti, ed anche un mezzo di
pressione indiretto sui proprietari, per indurli a rispettare la normativa sull'equo canone, la quale,
come e' noto, non prevede al suo interno alcuna specifica sanzione penale.
    Dall'altro lato, le associazioni dei proprietari, ed in genere i gruppi imprenditoriali operanti nel
settore edilizio, consapevoli della indubbia perdita di redditivita' degli immobili nel regime introdotto
dalla legge 392/1978, nettamente critici verso l'intervento della magistratura penale ed invocanti
i principi di liberta' dell'iniziativa economica privata.
    La questione appare tuttora attuale, non soltanto per i nuovi e successivi interventi della
giurisprudenza (1), e le contrastanti prese di posizione della dottrina (2), ma anche per
la persistente rilevanza sociale del problema della casa, che ha spinto il legislatore ad una revisione,
ancora allo studio del Parlamento, della normativa generale in materia di locazioni.
    La radicalizzazione del dibattito non ha certo giovato alla sua proficuita', favorendo una lettura
alquanto superficiale delle decisioni giurisprudenziali intervenute in materia, con generico raggruppamento
delle stesse in favorevoli e contrarie alla ravvisabilita' dell'estorsione del locatore.
    In tal modo si e' del tutto trascurata la diversita' sostanziale di molti dei casi
concreti esaminati dalla giurisprudenza. Ed anche fra la dottrina piu' attenta si e' a volte
incentrata maggiormente l'attenzione sul piano della liberta' contrattuale privata e dei diritti
civili dell'inquilino e del proprietario, piuttosto che su aspetti forse assai piu' rilevanti,
per la soluzione del problema, inerenti alla struttura stessa del reato di estorsione.
    Cosi' alcuni orientamenti, muovendo da argomentazioni estranee alla stretta interpretazione
dell'art.629 c.p., hanno influenzato, in direzioni opposte, il dibattito sul tema, contribuendo
in egual misura, a farlo deviare dal suo naturale alveo tecnico, ed indirizzandolo insidiosamente
verso soluzioni scaturenti da valutazioni estranee alla interpretazione della fattispecie.
    Da un lato si e' infatti affermato (3) che il fatto che il legislatore non abbia previsto
alcuna sanzione penale specifica nella legge 27 luglio 1978 n.392, laddove in precedenza la
normativa speciale in materia di locazioni ne prevedeva l'esistenza (cfr. l'art.19 d.l.12-10-1945
n. 669, e l'art.28 L. 253 del 1950), sarebbe significativo sintomo di una volonta' "depenalizzatrice"
del settore, con affidamento della osservanza della normativa alle sole sanzioni civili in essa previste (4).
    Per cui, dovrebbe da cio' dedursi la inapplicabilita' anche di altre fattispecie penali ai rapporti
tra proprietario e inquilino.
    In senso opposto, si e' evidenziata la indubbia tutela riconosciuta dalla Costituzione al diritto
all'abitazione (5) e la necessita' indilazionabile che esso trovi concreta ed effettiva attuazione:
e si e' indicato nell'intervento costante del giudice penale lo strumento piu' idoneo a tutelare la
effettivita' di tale diritto (6).
    Quanto alla prima opinione, non ci sembra dubitabile che ne' la mancanza di specifiche
sanzioni penali nel settore, ne' la presenza di sanzioni civilistiche per le illecite pattuizioni
(7), valgano ad escludere di per se' la applicabilita' di norme incriminatrici di portata
generale (ove ne ricorrano i presupposti), dovendo la non applicabilita' di queste derivare
esclusivamente dalla interpretazione della fattispecie penale, e non da valutazioni ad essa
estranee.
    Ne' maggior credito apporta all'opinione criticata la considerazione che in passato non si era
mai ritenuto applicabile l'art. 629 c.p. ai rapporti in esame (8).
    La mancata applicazione, in precedenza, di una norma incriminatrice ad una fattispecie concreta,
non vuol dire, che per cio' solo non sia in futuro ad essa applicabile, potendo la mancata applicazione
precedente derivare da molteplici cause, che l'esperienza giudiziaria ben sa concretamente esistenti:
ad es. il reale mancato verificarsi del caso concreto, ovvero la assenza di notitiae criminis al riguardo,
dovute all'erronea convinzione dell'interessato della non tutelabilita' della situazione stessa, o alla
di lui volonta' di non denunciarla, etc.
    Infine puo' derivare da una differente situazione normativa, quale indubbiamente esisteva
precedentemente alla emanazione della L. 392 del 1978, non essendo previsto un canone
di locazione "predeterminato" obbligatoriamente dalla legge.
    Quanto alla seconda opinione, essa pretende, pur muovendo da apprezzabili (e reali)
esigenze di tutela costituzionale, di trasferire sul piano giudiziario aspetti decisionali che
sono (e devono restare) estranei ad esso. Appare, infatti, pericolosissimo fondare qualsiasi
scelta "interpretativa" su considerazioni del tipo che "la presenza di sanzioni penali rafforza
la operativita' di un diritto alla casa, i cui elementi costitutivi si possono rintracciare in
varie norme della costituzione" (9).
    Una applicazione della norma sull'estorsione alle richieste di canone iniquo, che si
giustificasse esclusivamente con il convincimento della opportunita' e necessita'
della sanzione penale, prescindendo da valutazioni strettamente tecnico-normative,
costituirebbe un vero assurdo giuridico.
    Per tal via, il giudice usurperebbe un potere che, esprimendo valutazioni di politica
legislativa, non compete assolutamente agli organi giurisdizionali, calpestando,
sulla scorta di opinabili valutazioni soggettive, i fondamentali principi di legalita', tipicita',
tassativita' della incriminazione penale (che hanno anch'essi primaria rilevanza
costituzionale) (10), ed esponendo il cittadino, in ragione della diversita' di
valutazioni possibili tra i diversi organi giudicanti, al rischio di differenti applicazioni
della legge. Con conseguente vanificazione del principio di eguaglianza del diritto, che
costituisce il primo, vero, anello di tenuta della struttura giuridica di un paese democratico.
    In altri termini, se la disciplina dell'equo canone, e piu' in genere la nuova disciplina
delle locazioni, non hanno corrisposto alle attese di quelle correnti della moderna dottrina,
che gia' da tempo affermano la necessita' di rendere operanti non solo a parole i principi
costituzionali in materia di proprieta' (ed in particolare quello della funzione sociale
del bene "casa") (11), non puo' pretendersi che sia la magistratura a farsi carico
di questo compito di rinnovamento "politico", che non le compete, e tantomeno
la magistratura penale, anche se soltanto rafforzando (nella specie) la tutela di
un certo settore di rapporti, mediante l'aprioristica affermazione di applicabilita'
della norma penale sull'estorsione (12).
    Ne' ci si puo' richiamare per sostenere l'opinione criticata, alle considerazioni di
moderna dottrina penalistica (13), la quale riconosce e attribuisce all'operatore del
diritto, nel campo penale, la funzione di "sollecitare una interpretazione [delle norme
che  tutelino beni in una dimensione diversa e non collimante con quella costituzionale]
(14) che sostituisca al valore protetto un nuovo valore espresso dalla Costituzione".
    Appare evidente che l'adeguamento del diritto vigente allo spirito della Costituzione,
allorche' non possa avvenire con l'utilizzazione di principi e regole strettamente tecnici, ma
passi attraverso valutazioni "ideologiche", non puo' trovare spazio nelle ordinarie aule giudiziarie,
ma debba necessariamente svolgersi, proprio per rispetto al dettato costituzionale, attraverso
lo strumento della rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
    Qualsiasi tentativo di adeguamento della legislazione alla Costituzione, che avvenisse
ùin sede giudiziaria ordinaria non sul piano strettamente tecnico-normativo, ma sulla
base di di considerazioni di politica legislativa e/o sociale, costituirebbe una forma
di scardinamento del sistema dialettico prefissato dalla Costituzione nello schema
organizzativo dello Stato (15).
    Occorre dunque affrontare la materia in esame con occhi scevri da pregiudizi,
senza lasciarsi influenzare dalla indubbia gravita' sociale del problema abitativo.
    Non bisogna cedere alla facile suggestione che l'applicazione di una sanzione
penale possa risolvere il problema della carenza degli alloggi, o dell'adeguamento
del loro costo al potere di acquisto dei meno abbienti.
    Una simile convinzione appare utopistica e la piu' recente esperienza storica del
diritto dimostra come la sanzione penale sia impotente di fronte a problemi sociali
di tale rilevanza: basti pensare al gravissimo problema sociale della droga.
    Cio' precisato, appare opportuno, prima di affrontare nel merito il problema
della configurabilita' dell'estorsione nei casi di violazione della normativa
sull'equo canone, riesaminare brevemente gli elementi costitutivi del reato,
al fine di chiarire alcuni equivoci sorti nell'interpretazione della norma (16) (17).
 
2. La condotta estorsiva: la minaccia.
    L'art. 629 c.p. punisce "chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo
taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno". Gli elementi essenziali del reato sono, quindi, la violenza o
la minaccia, la costrizione della vittima ad un determinato comportamento,
il conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno.
    Tralasciamo l'ipotesi dell'estorsione mediante violenza, che non appare congrua
alle fattispecie concrete di cui ci occupiamo.
    La minaccia consiste nella prospettazione di un male futuro, il cui avverarsi dipende
dalla volonta' e dalla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, o comunque viene
credibilmente presentato alla vittima come dipendente dalla volonta' del reo (18).
    A differenza che nel reato di minaccia (c.p. 612), nel delitto di estorsione la minaccia
non e' fine a se' stessa, cioe' formulata al solo fine di intimorire o spaventare,
ma e' diretta ad ottenere dal minacciato un certo comportamento che procuri un
profitto all'agente.
    Il male minacciato e' sempre prospettato alla vittima in alternativa alla
attuazione di un comportamento ad essa richiesto, che puo' consistere in un dare,
in un facere o in un non facere, sia materiale che giuridico.
    La condotta estorsiva, dunque, non si esaurisce nella minaccia la quale rappresenta
solo la modalita' della coercizione (19), ma comprende anche l'attivita' diretta ad indicare
alla vittima il comportamento da tenere per liberarsi della minaccia ed evitare il verificarsi
del male minacciato (20). Le forme di esternazione della minaccia, e di prospettazione
dell'alternativa liberatoria al minacciato, possono essere le piu' varie (21), trattandosi di
un reato c.d. "a forma libera", e la loro individuazione nel singolo caso concreto,
costituisce un delicatissimo problema di accertamento del fatto, che grava sul
giudice di merito.
 
3. La "ingiustizia" della minaccia: irrilevanza.
    In giurisprudenza e in dottrina e' affermazione frequente che la minaccia deve essere "ingiusta"
(22): e tale ingiustizia la si e' dedotta, di volta in volta, dalla ingiustizia del male minacciato
(23) o dalla ingiustizia del profitto che si vuole ottenere (24).
    Tale affermazione e' pero' frutto di un equivoco e va rimeditata.
    Infatti, se facendo riferimento alla ingiustizia della minaccia, si vuole dire che questa deve
contrastare con particolari norme giuridiche, diverse dalla incriminatrice, rivestendo in tal modo
una qualifica di illiceita' speciale (25), per poter costituire condotta rilevante per l'art. 629 c.p.,
si dice cosa senza dubbio erronea.
    D'altro lato, qualsiasi affermazione della necessita' di ingiustizia della minaccia,
ove non sia intesa nel senso ora detto, si risolve necessariamente in una mera petizione di
principio, di nessun valore ermeneutico, significando semplicemente che la minaccia deve
essere tale da costituire reato.
    Che la minaccia ex art. 629 c.p. non deve rivestire alcuna qualifica di illiceita' speciale,
risulta chiaramente dal testo normativo, che omette qualsiasi specificazione in proposito,
nel mentre espressamente qualifica "ingiusto" il profitto.
    Tale omissione non e' affatto casuale, ma risponde perfettamente alla logica ed alla
funzione dell'incriminazione; e la precisione della lettera della fattispecie legale risalta
ancora di piu' se confrontata con il testo dell'art. 612 c.p. (minaccia) che, invece, parla
espressamente di minaccia di un danno "ingiusto".
    L'art. 612 c.p. tutela la tranquillita' indi-viduale: la quale puo' essere lesa in maniera
penalmente rilevante soltanto attraverso la prospettazione di un male di per se' antigiuridico
(lesioni, percosse, etc.), e non di certo con la minaccia di azioni legali o di altri comportamenti
"leciti", che rientrano nel comune commercio giuridico ed economico.
    Di qui' la evidente necessita' di una qualifica di illiceita' speciale del danno minacciato,
perche' possa assumere rilevanza penale.
    L'art. 629 c.p., invece, tutela il diritto di ciascuno a disporre liberamente del proprio patrimonio,
intendendosi per "patrimonio" il complesso dei rapporti giuridici (personali e patrimoniali)
facenti capo al soggetto: e tale diritto puo' essere leso con qualsiasi azione coercitiva,
comunque mascherata (26), anche sotto la forma dell'esercizio di un diritto, purche' diretta ad
ottenere coattivamente una disposizione dell'altrui patrimonio.
    Come e', infatti, rilievo costante in dottrina e in giurisprudenza, un ingiusto profitto
puo' essere estorto anche attraverso la minaccia di esercitare un potere o un'azione di per
se' riconosciuta e tutelata dalla legge (27): la casistica giudiziaria ha conosciuto moltissimi
di questi casi (28).
    La minaccia dell'esercizio di un'azione giudiziaria, ad esempio, o la minaccia di pubblicazione
di notizie sulla vita privata di un personaggio pubblico, non possono dirsi azioni di per se' vietate
dalla legge, dal momento che formalmente rappresentano espressione del diritto di tutela
giurisdizionale e del diritto di cronaca, entrambi giuridicamente tutelati gia' a livello
costituzionale.
    Eppure entrambe le ipotesi possono integrare il reato di estorsione se rivolte a conseguire
un ingiusto profitto.
    In realta', il frequente ricorso, per tali ipotesi, alla qualifica di "ingiustizia" della minaccia, si
ricollega ad esigenze lessicali ed esegetiche, non ad effettivi riscontri concettuali nella fattispecie
dell'art.629 c.p. Nella pratica, si e' adoperata la distinzione "minaccia giusta - minaccia ingiusta"
(od anche "minaccia legittima - illegittima") (29) proprio per distinguere i casi in cui la minaccia
si concretizza nella prospettazione ed esecuzione di in un comportamento formalmente illecito
(es. minaccia di lesioni, percosse, danneggiamento, etc.) dai casi in cui consiste nella prospettazione
di un comportamento dell'agente di per se'  lecito, e quindi inteso in se' stesso come "giusto"
(ad es., l'esercizio di una azione giudiziaria): motivando la punibilita' della minaccia c.d. "giusta"
con la considerazione che essa diviene "ingiusta" per il fine perseguito dall'agente (30); e finendo
per tal via per far assurgere questo attributo di "ingiustizia", scaturito da mere ragioni di esegesi
pratica, a vero e proprio elemento e requisito della fattispecie (31).
    Di qui anche il frequente quanto inutile ricorso al sillogismo secondo cui il profitto ingiusto
rende ingiusta la minaccia, e viceversa.
    Ci sembra, pero', che la distinzione tra minaccia giusta ed ingiusta costituisca un sofisma inutile
ed inconferente sul piano interpretativo, e si risolva in una petizione di principio, poiche' definire "ingiusta",
in tali casi, la minaccia di comportamenti giuridici formalmente leciti equivale a dire che essa,
pur se apparentemente "giusta" (cioe' lecita), integra egualmente il reato di estorsione (32).
    Ma soprattutto tale distinzione appare anche pericolosamente fuorviante per la pratica applicazione
dell'art. 629 c.p., potendo indurre a trascurare la verifica di altri elementi necessari per la sussistenza del reato,
ritenendosi esaustiva la cosi' individuata "ingiustizia" della minaccia.
    Infatti, nell'ordine di idee criticato, si e' affermato che "la minaccia diviene contra jus quando,
pur non essendo antigiuridico il male prospettato, si faccia uso di mezzi giuridici per scopi diversi
da quelli per cui sono stati apprestati dalla legge" (33).
    Tale rilievo lascia fortemente perplessi, costituendo un chiaro esempio di come, attraverso la pretesa
qualifica di ingiustizia della minaccia, si rischi di colpire penalmente comportamenti in realta' leciti. La
mera "diversita'" dello scopo concreto per il quale e' adoperato uno strumento giuridico, rispetto
alla "causa" ed alla funzione "tipica" dello stesso nell'ordinamento giuridico, non ha, di per se',
alcun valore qualificante di liceita' o illiceita' dell'attivita' giuridica posta in essere, ne' sul piano
civilistico, ne' su quello penalistico.
    L'esercizio di uno strumento giuridico per fine diverso da quello suo proprio puo' ritenersi
illecito, sul piano civile, soltanto se illecito e' il fine perseguito, e non certamente per la mera
divergenza tra funzione tipica dell'atto e scopo concreto perseguito.
    Non va dimenticato che e' proprio l'adattamento di strumenti giuridici tipici a fattispecie
e finalita' diverse, e nuove, a costituire la molla di espansione dell'ordinamento, e tale fenomeno
e' non solo lecito, bensi' tutelato dalla legge, nei limiti della valutazione di meritevolezza degli
interessi in gioco (art. 1332 c.2 c.c.). Del resto, anche allorche' gli interessi perseguiti non
appaiano meritevoli di tutela giuridica, non per questo sono (civilmente) illeciti, ben
potendo collocarsi in quella fascia intermedia tra il lecito tutelato e l'illecito sanzionato,
in cui il rapporto privato e' tollerato dall'ordinamento, cioe' non considerato illecito, ma non
tutelato: ne sono un esempio i c.d. rapporti di cortesia (34).
    La divergenza tra "causa" tipica del potere esercitato e fine concretamente perseguito,
puo' quindi, di per se', costituire soltanto il sintomo di un possibile intento illecito, ma mai
la prova certa dell'illiceita'. Solo allorche' si e' individuata la illiceita' del fine perseguito
dall'agente, si puo' valutare la illiceita' dell'uso del potere esercitato.
    Ma finche' non si sia individuato il fine, non solo non potra' dirsi se trattasi di un atto
lecito di autonomia privata, di un illecito civile o di un illecito penale, ma neppure si potra'
individuare, in sede penale, il tipo di reato che l'agente sta commettendo. Infatti, sul piano
penale, l'esercizio di un potere giuridico potrebbe essere minacciato al fine di costringere
una persona ad accettare un rapporto sessuale, e si verserebbe
nell'ipotesi di reato dell'art.519 c.p.; oppure al fine di
costringerla ad un comportamento che non comporti profitto per
l'agente, e si configurerebbe il reato di violenza privata
(art.610 c.p.); oppure ancora al fine di farle commettere un
reato, e si avrebbe l'ipotesi dell'art. 611 c.p.
Il fine caratteristico del reato di estorsione e' il fine
di "ingiusto profitto" (35). E' infatti "l'ingiusto profitto"
l'elemento polarizzante della fattispecie di estorsione, che si
consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente lo consegue, con
altrui danno (36). Ci sembra dunque inutile e pericoloso fare
riferimento, anche solo per esigenze "lessicali", ad una
"ingiustizia" della minaccia. Dal momento che l'art. 629 c.p.,
correttamente, non attribuisce alcun rilievo alla ingiustizia
della minaccia, non si dovra' accertare che essa e' ingiusta,
(attribuendo anticipatamente alla condotta una qualifica che e'
propria dell'evento), ma piuttosto che essa e' rivolta al fine
di conseguire un ingiusto profitto.
 
4. Il concetto di profitto.
    Il conseguimento dell'ingiusto profitto costituisce l'evento giuridico
del reato (37), realizzandosi in quel momento la lesione del bene giuridico
tutelato, cioe' la lesione della liberta' di disporre del proprio patrimonio
da parte della vittima.
    E' opinione comune che per profitto debba intendersi
qualsiasi utilita', anche di natura non patrimoniale (38). La
natura "non patrimoniale" viene intesa nel senso che non
necessariamente il profitto deve consistere in una somma di
danaro, ben potendo consistere in qualsiasi altro bene, purche'
economicamente valutabile e implicante un danno patrimoniale (39).
    Infatti la "non patrimonialita'" del profitto trova
ridimensionamento attraverso la interpretazione del concetto di
"danno", inteso in senso esclusivamente patrimoniale (40). Ci
sembra che in ogni caso, pur aderendo ad un concetto di
"patrimonio" in senso giuridico e non meramente economico, debba
tenersi ben fermo il criterio della apprezzabilita' economica del
danno, non potendovi rientrare anche utilita' di tipo
strettamente personale o morale: in tali casi infatti, la
coartazione ad un determinato comportamento che sia privo di
risvolti patrimoniali esula dalla fattispecie dell'art.629,
rientrando in quella del reato di violenza privata (art.610
c.p.), ovvero di altre fattispecie a dolo specifico prima citate,
e l'assenza di un profitto e di un danno patrimonialmente
apprezzabili impediscono, per il principio di tassativita', di
applicare l'art.629 c.p. (41).
    Pertanto, nel caso di richiesta alla vittima del compimento
di un atto giuridico, non sempre sara' ravvisabile l'estorsione, ma
solo in quei casi in cui l'atto estorto abbia contenuto o conseguenze
patrimoniali (42).
    Proprio con riguardo ai casi in cui alla vittima sia
richiesto il compimento di un atto giuridico, si e' discusso
della configurabilita' del reato, qualora l'atto  estorto sia
invalido.
    Secondo un'autorevole dottrina si dovrebbe distinguere
tra atto inesistente o nullo, ed atto annullabile: nel primo caso
sarebbe escluso il reato "perche' dall'atto non puo' derivare un
danno patrimoniale; nel secondo sussiste, dato che l'atto
annullabile, finche' non sia debitamente impugnato e dichiarato
senza effetti dalla Autorita' giudiziaria, produce le sue tipiche
conseguenze giuridiche" (43).
    In giurisprudenza si e' invece affermato che la nullita'
dell'atto posto in essere dall'estorto deve considerarsi irrilevante
agli effetti penali, ed anzi costituisce un'ulteriore sanzione per
il colpevole (44).
    In realta' il problema e' mal posto, e le soluzioni proposte
rispecchiano una tecnica di approccio all'interpretazione della
norma penale prettamente "civilistica", con le inevitabili
discrasie applicative che una lettura non rigorosamente
penalistica della fattispecie penale comporta.
    Premesso che un atto giuridico che sia stato estorto,
e quindi compiuto non con libera volonta' del soggetto agente,
e' senz'altro invalido, quanto meno nella forma dell'annullabilita',
sul piano del diritto civile, e' comunque difficile, se non impossibile,
riscontrare ipotesi in cui l'atto giuridico estorto non sia
semplicemente il presupposto per il raggiungimento del profitto
da parte dell'estorsore, ma sia esso stesso l'oggetto ultimo e
finale dell'estorsione.
    L'estorsione della sottoscrizione di un contratto di compravendita,
donazione, o qualsivoglia altro atto, non e' certo finalizzata alla sola
materiale stipula coattiva dell'atto, e conclusa con essa, ma evidentemente
persegue il raggiungimento del profitto di cui l'atto e' il presupposto, sia
esso un bene materiale, o danaro, o la titolarita' di un diritto.
    In tali casi l'estorsione sara' consumata o tentata in relazione
all'avvenuto conseguimento o meno del profitto, indipendentemente
dal  grado di invalidita' civilistica dell'atto compiuto, e la nullita' o
annullabilita' dell'atto compiuto potra' operare a favore della vittima,
ai fini della rimozione degli effetti patrimoniali dannosi dell'estorsione
(in uno con l'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno), ma e' estranea
alla configurabilita' del reato.
    D'altro lato, se la minaccia posta in essere e' stata veramente efficace,
e' ben difficile che l'estorto agisca per l'annullamento o la dichiarazione di
nullita' dell'atto, ma probabilmente dara' spontanea esecuzione all'atto,
pur sapendolo viziato.
    Dunque il reato restera' comunque consumato a prescindere dalla invalidita'
dell'atto estorto.
    Ove invece la vittima, dopo compiuto l'atto richiestole (ad es. dopo aver
firmato una compravendita), si ribelli alla minaccia e rifiuti di eseguire il contratto,
non consegnando il bene ed impugnando l'atto, e' egualmente ininfluente il grado di
invalidita' civile dell'atto, dovendosi accertare in sede penale se vi e' stato
conseguimento del profitto o meno.
    Dunque l'alternativa per l'interprete sara' tra reato consumato o
tentato, non di certo tra sussistenza o non sussistenza del reato,
poiche', anche ove non si riterra' conseguito il profitto, certamente
non potra' ignorarsi del tutto la illecita attivita' di coercizione posta
in essere dall'agente.
 
5. L'ingiustizia del profitto.
    Non lievi difficolta' si sono incontrate nel chiarire quando il profitto
deve ritenersi ingiusto.
    Secondo l' orientamento prevalente in giurisprudenza (45),
ed accolto anche da autorevole dottrina (46), il profitto sarebbe ingiusto
se l'utilita' che il soggetto intende conseguire non gli e' dovuta per legge.
    Si e' pero' altrettanto autorevolmente obbiettato che con tale interpretazione
si restringerebbe eccessivamente il concetto di profitto "giusto",
allargando esageratamente l'ambito di applicabilita' della norma
penale, in quanto rientrerebbero nella fattispecie criminosa
anche comportamenti miranti al conseguimento di profitti che, pur
se non dovuti per legge, non possono pero' neppure considerarsi
contra legem (47): e si e' portato a tal fine l'esempio delle
obbligazioni cd. "naturali". Secondo tale opinione, "un profitto
non puo' mai essere ritenuto ingiusto quando abbia come
fondamento una pretesa riconosciuta e tutelata dall'ordinamento
giuridico, sia in modo diretto (cioe' col concedere azione per
farla valere in giudizio), sia in modo indiretto (per esempio,
negando la condictio indebiti e accordando il beneficio della
soluti retentio, come avviene per le obbligazioni naturali)"
(48).
    Tali obiezioni non appaiono fondate.
    Esse muovono da concetti tipicamente "civilistici", legando
la applicabilita' o meno dell'art. 629 c.p. ad una quasi assiomatica
corrispondenza tra categorie civili di liceita'-illiceita' (tutela - non tutela)
e categorie penali, ed in tal modo finiscono con il comprimere
immotivatamente l'ambito della norma penale, tralasciando la
ratio e le finalita' di tutela perseguite da questa.
    Il fatto che per la legge civile vi siano rapporti che ricevono
tutela solo "indiretta", non riconoscendo cioe' al soggetto
la possibilita' di agire in via diretta, ma solo di poter  "eccepire"
la non ripetibilita' di una prestazione spontaneamente resagli
dall'altra parte, non vale ad escludere la applicabilita' dell'art. 629 c.p.,
se il soggetto per conseguire tale profitto agisca con violenza o minaccia.
    Al di la' della generica classificazione del reato tra quelli che
offendono il patrimonio, occorre tener ben presente che l'art. 629 c.p.
vuole tutelare la liberta' negoziale, garantendo la libera determinazione
del soggetto in ogni atto di disposizione del proprio patrimonio,
e vuole di conseguenza reprimere ogni violazione di tale liberta'.
    Pertanto rientrano nella previsione della norma tutti i comportamenti
che comunque ledono tale libera determinazione dell'individuo, mirando ad
ottenere per costrizione cio' che non si puo' conseguire per spontanea
disposizione della vittima. In quest'ottica, anche l'ottenimento con
minaccia del pagamento di un debito di gioco (classico esempio di
obbligazione naturale) costituisce lesione della liberta' dell'individuo
di disporre del proprio patrimonio, e quindi estorsione, poiche' la legge
pur se riconosce al "creditore di gioco" il diritto di non restituire quanto
spontaneamente pagatogli dal debitore, tuttavia riconosce altresi' a questi
il diritto di non pagare, e di non esservi costretto giuridicamente, legando
l'effetto della soluti retentio alla "spontaneita' del pagamento", e dunque non
ammettendo alcun diritto del creditore al predetto pagamento (49).
    In realta', e' indifferente per il legislatore penale il grado di tutela
che l'ordinamento civile appresta a determinati rapporti giuridici.
    Cio' che interessa e' che sia salvaguardata la liberta' di determinarsi
e di agire dell'individuo.
    La distinzione tra diritti tutelati e non, in sede civile, non vale certo
ad escludere del  tutto l'intervento penale, ma e' solo un criterio di
valutazione che il legislatore penale ha tenuto presente, nella creazione
della norma, unitamente ad altri, per differenziare opportunamente il grado
di intervento della sanzione penale, in funzione del tipo di aggressione al bene
giuridico e della gravita' sociale del fatto.
    Ove infatti ci si trovi di fronte a minacce o violenza per recuperare
un credito lecito e azionabile in sede civile, (cioe' in un caso di profitto
che "spetta" all'agente), non viene meno la tutela penale, bensi' questa opera
con l'applicazione di una norma diversa dall'estorsione, e cioe' con l'art. 393 c.p.
(esercizio arbitrario delle proprie ragioni), e prevedendo anche una pena
assai piu' lieve, in considerazione della minore gravita' sociale del fatto
di chi agisce (con mezzi impropri) per tutelare un proprio diritto, rispetto
a chi agisce unicamente per conculcare un altrui diritto.
    Pertanto puo' definirsi "ingiusto" il profitto perseguito, nella fattispecie
del reato di estorsione, tutte le volte in cui consista in una utilita' che non
spetta all'agente per legge, ed a concedere la quale la vittima non potrebbe
neppure essere obbligata con le vie legali (50).
    Implicando una valutazione da compiersi in base a concetti propri
di altri rami dell'ordinamento, l'ingiustizia del profitto costituisce senza
dubbio un elemento "normativo" della fattispecie astratta descritta
dall'art.629 c.p.
 
6. La coartazione.
    Cosi' precisati i concetti di minaccia e di ingiusto profitto,
non puo' pero' sfuggire all'interprete che la loro presenza non
e' da sola sufficiente a far configurare il reato di estorsione.
    E' evidente, infatti, che, se si dovesse far riferimento soltanto
ad essi per applicare l'art. 629 c.p., gran parte dei rapporti
giuridico-economici oggi considerati leciti dalla coscienza sociale,
dovrebbero invece considerarsi penalmente illeciti e punibili come
estorsioni.
    Il fine di profitto, anche "non dovuto per legge", e' quello
che muove tutti i rapporti economici, e la minaccia di azioni
giuridiche o economiche (lecite) e' lo strumento assai spesso
utilizzato per raggiungerlo.
    L'arduo problema, nell'applicazione dell'art. 629 c.p., consiste
proprio nella precisa individuazione dei limiti entro i quali l'attivita'
dell'agente, rivolta a perseguire un profitto, possa dirsi lecita, in quanto
rientrante nel comune commercio giuridico, pur se espressione di
rapporti "di forza" tra le parti, (e sia quindi penalmente irrilevante);
ed al di la' dei quali invece si verifichi una vera e propria estorsione.
    Alla soluzione di tale problema non puo' certo pervenirsi, come
nella pratica si e' tentato, attraverso l'indagine sulla "ingiustizia"
della minaccia, per tutto quanto gia' detto in precedenza. Ne'
puo' essere di aiuto il concetto di ingiustizia del profitto,
come prima delineato, dal momento che gli spostamenti
patrimoniali fra i soggetti non avvengono certo tutti e sempre
sulla base di un preesistente obbligo di legge.
    Occorre tener presente che nei reati contro il patrimonio vi
e' un filo conduttore unificante, che individua la ratio della
loro previsione: questo e' rappresentato dalla "non spontaneita'"
dello spostamento patrimoniale. Tutti i reati contro il
patrimonio sono infatti rivolti a reprimere casi in cui, con
diverse modalita', (riconducibili alle categorie generali della
violenza, della minaccia o dell'inganno), si verifichino
appropriazioni o utilizzazioni di patrimonio altrui, contro la
volonta' del titolare del relativo diritto.
    Nel caso dell'estorsione, dunque, l'ulteriore elemento che
rende punibile il profitto ingiusto ottenuto con minaccia e' la
"coartazione" del soggetto passivo. Tale coartazione non consiste
nella semplice compressione della liberta' di agire
dell'individuo, ma deve essere di tale efficacia da condizionarne
realmente la volonta', e da legare direttamente ed univocamente
l'atto compiuto alla minaccia ricevuta. In altri termini, la
coartazione deve essere attuata in modo da non lasciare alla
vittima altra scelta se non quella di subire il danno o cedere
alla minaccia: il danno minacciato deve cioe' essere (realmente o
supposto tale) "non evitabile" per la vittima, se non tenendo il
comportamento richiestole.
    E' ovvio che tra il danno minacciato dall'agente ed il danno
che la vittima subira' tenendo il comportamento richiestole deve
intercorrere un rapporto (effettivo o supposto dal soggetto
estorto) di maggiore a minore gravita'. Se il danno minacciato
non e' piu' grave (o non e' visto come piu' grave dalla vittima)
di quello che il soggetto subisce aderendo all'estorsione, la
minaccia non potra' ritenersi efficace, e sara' quindi inidonea
a coartare la vittima.
    La inevitabilita' della minaccia e la conseguente
ineludibilita' della coartazione e' l'ulteriore elemento che
consente di distinguere i casi di trattative economiche lecite da
quelle illecite.
    Appaiono chiare questo punto le enormi difficolta' con cui
deve cimentarsi l'interprete per dare, nella multiforme realta'
dei casi concreti, il giusto peso alla minaccia, per individuare
il grado di pressione a cui e' stato sottoposta la vittima, e
dunque il grado di liberta' che le e' residuato, nonche' per
verificare che effettivamente profitto e danno siano correlati
alla  minaccia posta in essere dall'agente.
    Nell'accertamento della inevitabilita' della minaccia
vengono in considerazione la gravita' della stessa, e quindi la
sua idoneita' a coartare. Come ogni condotta di reato, anche la
minaccia deve essere idonea ad ottenere l'effetto voluto, e cioe'
nella specie, a coartare il soggetto passivo (51). Nella
valutazione dell'idoneita', che, costituendo accertamento sul
fatto, va operata caso per caso e con particolare riguardo alle
condizioni personali della vittima, le quali possono anche
assumere un valore determinante (52) per la riuscita della
coartazione, viene in rilievo il bene del soggetto passivo
oggetto della minaccia e il tipo di danno prospettato per tale
bene.
    E' pacifico che oggetto della minaccia possa essere
qualsiasi bene della vittima, sia personale (vita, onore, decoro,
riservatezza, etc.) che patrimoniale (53), e che il tipo di danno
minacciato non deve essere necessariamente di estrema gravita',
ma tale da potere intimidire la vittima della minaccia e da
coartarne la volonta' (54).
    E' altresi' acclarato che la minaccia
puo' anche essere rivolta a soggetti diversi dalla persona che
deve assicurare il profitto all'agente, e sulla quale ricadra' il
conseguente danno (55).
    Tra le condizioni personali della vittima rientra anche
l'eventuale situazione di bisogno della stessa. Tale situazione
puo' indubbiamente costituire una ulteriore spinta a subire
l'estorsione e dunque puo' colorare di idoneita' e di efficacia
intimidatrice una minaccia che in condizioni normali non avrebbe
alcun effetto e non sarebbe idonea a coartare. Tuttavia non
basta da sola l'esistenza di una condizione di bisogno della
vittima per la ravvisabilita' dell'estorsione, occorrendo anche
che l'agente abbia l'obbligo giuridico (legale o contrattuale) di
attivarsi per rimuoverla o per lenirla, e che subordini il suo
intervento ad illecito profitto.
    Come si e' infatti autorevolmente affermato (56), il mero
sfruttamento di un disagio preesistente e' incriminato solo in
quanto rivesta i caratteri dell'usura.
 
7. I casi di estorsione del locatore.
    Cosi' chiarita la struttura del reato di estorsione, si presenta assai
piu' agevole l'analisi della casistica giurisprudenziale relativa ai casi di
richieste di canone di locazione iniquo.
    Nel dichiarato intento di utilizzare la norma penale per rafforzare
l'obbligo "civile" di locare ad equo canone, si e' sostenuto che il
semplice fatto di richiedere un canone di locazione piu' alto di quello
legale, in una situazione generalizzata di penuria di alloggi, significa
costringere l'aspirante inquilino a sottostare alle condizioni fissate
dal proprietario, per evitare il "danno" di restare senza alloggio,
e cio' costituirebbe estorsione (57).
    In realta', pur in presenza di effettive difficolta' nel reperimento
di alloggi, e' del tutto arbitrario affermare che la semplice domanda
di canone superiore a quello legale, da parte del proprietario all'aspirante
inquilino, senza che tra i due vi sia ancora alcun legame contrattuale,
integri il reato di estorsione.
    Che il reato non possa sussistere e' chiara conseguenza del fatto
che il locatore non ha alcun obbligo giuridico di locare il proprio
immobile (58), ne' tanto meno e' obbligato a farsi carico dei problemi
abitativi dell'aspirante inquilino (59).
    Non vi e' dubbio che il profitto che il proprietario si propone
puo' ritenersi "ingiusto", secondo il disposto dell'art.629 c.p., in
quanto non solo non gli e' dovuto per legge, ma e' addirittura vietato
dalla legge civile, che lo sanziona con la nullita' di ogni pattuizione
diretta ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello
legale (art. 79 l.392/78).
    Tuttavia cio' non e' sufficiente a far configurare l'estorsione.
    In primo luogo, perche', come si e' gia' accennato, non basta
che la vittima versi in uno stato di bisogno (di certo non creato,
nel caso in esame, dal proprietario dell'immobile) perche' il rifiuto
dell'agente di porvi  rimedio se non a certe condizioni possa costituire
estorsione.
    Occorre anche che l'agente abbia l'obbligo giuridico di rimuovere
tale stato di disagio, o comunque di attivarsi a tale scopo (60).
    Solo in presenza di un tale obbligo, lo sfruttamento di una situazione di
disagio o di bisogno della vittima puo' costituire estorsione.
    E' questo il motivo per cui, correttamente, in giurisprudenza
(anche se con diverse argomentazioni), si e' ravvisato il reato
nei soli casi in cui gia' vi fosse un rapporto obbligatorio (di
fonte contrattuale) tra le parti. Ad es., nel caso del proprietario che,
una volta stipulato il contratto di locazione, rifiutava di consegnare
le chiavi dell'immobile all'inquilino (e dunque di eseguire il contratto
consegnando materialmente l'appartamento), se non gli avesse prima
corrisposto una somma di danaro "in nero", ad integrazione del canone
di legge (61).
    Come pure nel caso del proprietario che, avendo fatto sottoscrivere
all'inquilino, all'atto della stipula della  locazione dell'immobile,
oltre al contratto di locazione, anche un simulato contratto preliminare
di compravendita dello stesso, alla richiesta formulata in costanza di
rapporto dal locatario di adeguamento del canone a quello legale,
minacciava di agire per l'esecuzione coattiva del contratto preliminare
simulato (62). O ancora nel caso del proprietario che, ottenuto dall'aspirante
inquilino, all'atto della stipula della locazione la sottoscrizione di una
dichiarazione di recesso unilaterale del medesimo dal contratto, con
data in bianco, minacciava il locatario che chiedeva l'adeguamento del
canone di completare con la data la dichiarazione e di agire quindi
legalmente, sulla base della predetta dichiarazione, per il rilascio
dell'immobile (63).
    In tutti questi casi esattamente e' stato ravvisato il reato di
estorsione, poiche' il proprietario ha si' profittato di una
situazione di disagio o di bisogno della vittima, ma ha altresi'
violato un proprio obbligo contrattuale, ed il corrispondente
diritto dell'inquilino, al corretto e puntuale adempimento
del contratto; obbligo che implicava l'osservanza della norma di
legge quantificante il canone legale, dal momento che deve
ritenersi automaticamente modificata, secondo l'importo
astrattamente fissato dalla legge, ogni clausola contrattuale
relativa al canone e contraria (per eccesso) al disposto di
legge.
    Dall'osservanza dell'obbligo di adempimento del contratto
dipendeva altresi' la rimozione dello stato di bisogno della
vittima, sia nei casi in cui preesistesse all'azione del
proprietario, sia nei casi in cui tale stato fosse derivato
proprio dall'azione illecita del proprietario.
    Diversa avrebbe potuto essere la soluzione ove mai il
proprietario avesse avuto non solo un obbligo di locare il
proprio immobile a condizioni eque, ma altresi' un obbligo
giuridico generale di locare.
    In tale ipotesi fondatamente avrebbe potuto ravvisarsi l'estorsione
nel rifiuto di locarlo a condizioni "eque", sempreche' si fosse avuta
concreta prova dello stato di bisogno dell'aspirante inquilino e quindi
della sua costrizione ad aderire alla illecita offerta.
    In secondo luogo occorre per la configurabilita' dell'estorsione che
il danno minacciato alla vittima sia direttamente dipendente dalla condotta
dell'agente e non altrimenti evitabile che subendo la minaccia.
    Ma, nel caso di semplice richiesta di canone superiore a quello dovuto,
neppure tali elementi sussistono.
    Il danno prospettabile alla vittima, individuato nel fatto che l'aspirante
inquilino non trovi altra abitazione, e' del tutto ipotetico, non collegato
causalmente con certezza al comportamento del proprietario ed anzi
indipendente dalla volonta' di questi, in quanto legato a situazioni estranee
ai rapporti tra le parti, dipendenti da logiche economiche che, per quanto
le si voglia ritenere moralmente deprecabili, non sono (allo stato) giuridicamente
sanzionabili, se non in sede civile.
    Nonche' dipendente, spesso, anche dalle particolari esigenze che il
richiedente vuole soddisfare (e possono averlo spinto a rifiutare altri
alloggi non ritenuti adeguati ad esse), e dunque legato alla volonta' non
del preteso reo, ma della supposta vittima.
    Si tratta in ogni caso di variabili che "sfuggono" alla preordinazione
ed al controllo dell'agente, per cui non puo' dirsi che il danno sia diretta
e volontaria conseguenza della azione del locatore.
    Del resto, rientrando lo stato di bisogno tra le condizioni che instaurano
la "costrizione" della vittima, non basta presumerlo astrattamente (come
fa chi ne deduce l'esistenza dalla generica rarefazione del mercato abitativo),
bensi' va provato in concreto, altrimenti viene meno la prova della coercizione.
    In terzo luogo difetta l'elemento della ineludibilita' della coartazione da parte
della vittima.
    Anch'essa e' data per scontata dai sostenitori della tesi "colpevolista", non
considerando attentamente che l'aspirante inquilino e' libero di
non accettare le condizioni propostegli e di rivolgersi ad altri;
come pure nulla gli impedisce di stipulare alle condizioni
richiestegli, e quindi, ottenuto l'immobile, agire per la
nullita' della pattuizione relativa al prezzo, riconducendo ad
equita' il canone.
    In quarto luogo, nel caso di semplice offerta di un immobile in locazione,
a canone iniquo, appare dubbia anche la sussistenza del dolo di estorsione,
per la indeterminatezza del soggetto passivo della richiesta, trattandosi di una
condizione generale di futuro contratto, pur se contra legem, gia' predeterminata ed
egualmente valida verso chiunque voglia trattare la locazione dell'immobile.
    Perche' si possa realmente parlare di estorsione, occorre ben altro,
e cioe' un comportamento costrittivo diretto in certam personam, e rivolto
ad ottenere la soggezione della vittima, al punto che essa non possa piu'
ritrarsi dalla situazione senza suo danno, ma debba sottostare alla minaccia.
    E cio' e' effettivamente avvenuto nelle ipotesi ricordate, le quali hanno
tutte un presupposto comune: il rapporto tra proprietario ed inquilino non
era piu' nella fase preparatoria, prodromica al contratto, della offerta e della
prestanda adesione, ma si era gia' costituito, ed era entrato nella fase di
esecuzione del contratto.
    Il locatario, a contratto ormai stipulato, ha un diritto a fruire
dell'immobile a condizioni eque, e solo dalla costituzione in capo
a lui del diritto concreto a godere di una determinata casa,
(e del corrispondente obbligo del proprietario di concedergliela in
godimento a condizioni "eque") e' possibile configurare nell'attivita'
del proprietario per conculcare tale diritto (violando il proprio
obbligo) il reato di estorsione (64).
    Problemi piu' delicati possono sorgere nel caso in cui il
proprietario minacci lo sfratto all'inquilino che rifiuti di
pagare il canone non equo pattuito con la stipula del contratto.
    Se l'azione di sfratto e' intentata sul dichiarato
presupposto del mancato pagamento del canone non equo, non sembra
ravvisabile l'estorsione, per l'inidoneita' dell'azione, cioe'
della minaccia, dal momento che non potra' mai essere concesso
giudizialmente lo sfratto per una tale causa. La giurisprudenza
ha affrontato un caso del genere, escludendo il reato (65).
    Se invece la minaccia di sfratto si fonda su mezzi di prova
falsi, artatamente precostituiti dal proprietario (come nel caso
della dichiarazione di disdetta con data in bianco, che viene
riempita all'uopo dal proprietario), l'azione si presenta idonea
a coartare, ed e' ravvisabile l'estorsione.
    Da quanto detto, ci sembra, emerga chiaramente che non
ha senso porsi il problema astratto se la semplice richiesta
di un canone non equo per la locazione del proprio immobile
costituisca o meno estorsione, dovendo accertarsi piuttosto
se in concreto il locatore ha costretto o ha tentato di
costringere il locatario a pagargli il canone non equo.
    Nell'ambito dell'esposta ricostruzione, sembrano anche
smussate, ma non disattese, le ragioni di chi si richiamava
all'applicazione dell'art. 629 c.p., per tutelare gli interessi
degli inquilini, e riportare alla ragione un mercato delle
locazioni falsato dall'imposizione del canone legale. Infatti,
se e' vero che e' inapplicabile la norma penale alla mera
richiesta di canone iniquo, anche se formulata in corso di
trattative avanzate tra le parti, ben si potra' applicare invece
in tutti i casi nei quali il locatore vorra' opporsi al tentativo
del locatario di ricondurre ad equita' il canone, costringendolo,
nei vari modi gia' accennati, a non esercitare il diritto della
reductio ad aequitatem sotto la minaccia di un danno maggiore, al
fine di conservare definitivamente al suo patrimonio il profitto
contra legem gia' acquisito all'atto della stipula del contratto
di locazione (es. somme gia' versate in nero), ovvero da
acquisire ancora in corso di rapporto (es. cambiali gia'
sottoscritte dall'inquilino e da incassare periodicamente, in
corso di rapporto, in uno con il canone legale "apparente").
    In altri termini, l'obbligo civile trova egualmente il suo
rafforzamento nella sanzione penale, ma lo trova correttamente,
entro i limiti di tipicita' e tassativita' della fattispecie, e
non attraverso una illegittima estensione dell'operativita' di
essa, per opinabili finalita' di soggettiva politica del diritto.
 
 
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                                                N O T E
 
(1) In giurisprudenza si rinvengono numerose decisioni in
materia. Elenchiamo in gruppi separati le affermative e le
negative del reato, sottolineando pero' che tale raggruppamento
ha carattere meramente indicativo, poiche' le fattispecie
concrete oggetto di tali decisioni sono spesso assai diverse tra
loro.
In senso affermativo circa la sussistenza del reato di estorsione
cfr.: CASS. sez.II, 24 aprile 1980, ripetutamente edita: in
Cass.pen.mass. 1981, n.6, 749, 714 (con nota di LATTANZI), in
Riv.it.dir.proc.pen. 1980, 1445 (con nota di PEDRAZZI), in
Giur.it. 1980, II, 433 ss. (con nota di BARGIS), in Giur.it.
1981, II, 61 (con nota di ANNUNZIATA) e II, 264 ss. (con nota di
PAGNI), in Giust.Civ. 1981, I, 160 ss. (con nota di PREDEN);
TRIB. FIRENZE, 13 febbraio 1979, in Foro it. 1979, II, 526; TRIB.
GENOVA, 18 gennaio 1979, in Foro it. 1979, II, 52, e in Rass.Equo
Canone, 1979, 75 (con nota di BOCCASSINI); TRIB. NAPOLI, sez. X,
3 ottobre 1979, pres. De Martino, imp. Sagliocco e altri,
inedita.
b) in senso negativo della sussistenza del reato di estorsione:
TRIB. BOLZANO 12 luglio 1979, in Giur.merito 1980, II, 347 (con
nota di LAMBERTI); C. APP. FIRENZE 16 lug. 1979, in Foro it.
1979, II, 525, e in Giur.merito 1980, II, 348 (con nota di
LAMBERTI); TRIB. MILANO 8 aprile 1981, Riv.it.dir.proc.pen.
1981, 813 (con nota di MUCCIARELLI); TRIB. BARI 24 febbraio
1981, in Giur.it.
(2) Sul tema cfr.: ANNUNZIATA M., Equo canone e tentativi di
estorsione, in Giur. it. 1981,II, 61 ss.; ID., Brevi note sugli
aspetti penali della disciplina dell'equo canone, in Giur. it.,
1980, II, 49 ss.; BARGIS, nota redaz. a CASS., sez.II, 24 aprile
1980, in Giur.it. 1980, II, 433 ss.; BOCCASSINI, L'estorsione
del locatore, in Rass.Equo Canone, 1979, 75; FURFARO S.,
Inconfigurabilita' penale della violazione dell'"equo canone",
in Calab. giudiz. 1981, 149 ss.; GALLO E., Profili penalistici
nella applicazione della legge 27 luglio 1978 n.392, in Le Leggi
Civili Commentate, Equo canone, Padova, 1980, 822 ss.;
GAMBERINI - INSOLERA, Diritto alla casa e repressione penale (in
tema di legge sull'equo canone), in Quest. Crimin., 1978, 519
ss.; LAMBERTI A., L'estorsione del locatore, in Giur. merito
1980, II, 348 ss.; LATTANZI, In tema di estorsione del
locatore per la pretesa di un canone superiore a quello legale,
in Cass. pen. mass. , 1981, 753 (nota a CASS., sez. II, 24 aprile
1980); MAESTRI, Profili penalistici dell'equo canone, in Cass.
pen. 1982, 172 ss.; MAZZA M., L'estorsione da parte del locatore
d'immobile, in Giust. pen. 1981, II, 67; MUCCIARELLI, Il
comportamento omissivo del locatore e il reato di estorsione, in
Riv.it.dir.proc.pen. 1981, 813; PAGNI, Riflessi penalistici
delle violazioni della legge sull'equo canone, in Giur.it. 1981,
II, 264 ss. (nota a CASS., sez.II, 24 aprile 1980); PEDRAZZI,
Estorsione mediante minaccia di un comportamento omissivo ?, in
Riv.it. dir.proc.pen. 1980, 1445 ss. (nota a Cass.II, 24 aprile
1980); PREDEN R., Equo canone e sanzioni penali, in Giust.Civ.
1981, II, 61; SELLAROLI, Equo canone ed estorsione, in Legisl.
pen. 1982, 186 ss.; VIGNALE, Equo canone e legge penale, in La
magistratura, 1978, n.5-6, 44 ss.
(3) In tal senso: GALLO E., Profili penalistici cit., 827-828;
(4) Per una ricostruzione storica della normativa vincolistica
sulle locazioni, cfr. GAMBERINI - INSOLERA, op. cit.,520 ss.
E' vero che un'ipotesi di reato era presente nell'originario
disegno di legge presentato al Senato (art.66 dis.legge, in Atti
del Senato, VII^ legislatura, n.465), e durante l'iter
parlamentare la norma e' stata soppressa. Ad ogni modo essa
concerneva soltanto la disciplina transitoria, in relazione ai
casi in cui il locatore avesse prodotto prove fraudolente per
dimostrare la propria necessita' di riavere l'immobile locato.
(5) GAMBERINI - INSOLERA, op. cit.,520 ss.
(6) Oltre a GAMBERINI - INSOLERA, op. cit., cfr. in tal senso:
PAGNI, op.cit. 265, la quale si augura che "il rischio di una
condanna penale per estorsione funzioni da piu' efficace
deterrente per i proprietari alla continua ricerca di sempre
nuovi stratagemmi intesi ad aggirare la legge sull'equo canone";
VIGNALE, op. loc. cit.
(7) In tal senso, esattamente: PREDEN, Equo canone cit., 167;
MAESTRI, op.cit., 174. Ritengono invece che la previsione di
sanzioni civili da parte del legislatore implichi la non
applicabilita' di sanzioni penali: SELLAROLI, op. cit., 193;
(8) Osserva GALLO E. (op.cit. 828): "Affermare, dopo di cio'
[cioe' dopo che il legislatore ha abbandonato il deterrente
penale in materia, secondo l'opinione dell'A. cit.] che il venir
meno della normativa speciale non significa l'automatica
applicabilita' di norme ordinarie che si attaglino, nei loro
elementi costitutivi, alle fattispecie concrete, potrebbe
apparire ineccepibile, se non fosse che le fattispecie invocate
esistevano ab immemorabili, dai codici preunitari a quello
fascista. Intendiamo dire, in altri termini, che nessuno ha mai
pensato di applicare l'art.629 c.p. (o la corrispondente
fattispecie del codice Zanardelli) dal 1915 al 15 ottobre 1945
quando sicuramente non esisteva alcuna normativa penale
speciale".
(9) GAMBERINI-INSOLERA, op. cit., 522.
(10) Cfr. BRICOLA F., Teoria generale del reato, in Nss.D.I.
vol.XIX, Torino 1973, 44 ss.; PALAZZO, Il principio di
determinatezza nel diritto penale, Padova 1979, 3 ss.; BRICOLA
F., La discrezionalita' nel diritto penale, I, Milano 1965, 160
ss.; MARINI, Nullum crimen sine lege, in Enc. dir., vol. XXVIII,
Milano 1978, 959 ss.;
(11) Cfr. BARCELLONA-COTTURRI e altri, La casa come servizio
sociale, in Tecniche giuridiche e sviluppo della persona, a cura
di N.LIPARI, BAri 1974, 150 ss.; MARTINES, Il diritto alla casa,
ivi, 391 ss.; TATARANO, Accesso al bene casa e tutela
privatistica, loc. ult. cit., 407 ss.; e bibliografia citata nei
predetti studi. Piu' recentemente ed esaurientemente, cfr.
BRECCIA, Il diritto all'abitazione, Milano 1980.
(12) Molto bene sintetizza GALLO E. (op.cit., 836): "non si puo'
caricare sempre e soltanto sulle spalle della magistratura
l'indignazione del Paese per l'emarginazione dei bisogni
infruttiferi, ma occorre che sia il legislatore ad assumersi le
sue responsabilita'".
(13) Cfr. BRICOLA F., Teoria generale del reato, in Nss.D.I.
vol.XIX, Torino 1973, 19.
(14) Il corsivo e' nostro.
(15) Come e' noto, nei giudizi ordinari manca del tutto (e deve
mancare) quel rapporto di dialettica politico-sociale che e'
espresso e sintetizzato nell'organo tecnico-politico di
giurisdizione costituzionale; ed altresi' nelle decisioni degli
organi giudicanti ordinari manca l'Autorita' e la forza giuridica
proprie delle decisioni della Corte Costituzionale, per cui ogni
interpretazione normativa resta (giustamente) circoscritta nella
efficacia al tempo, al luogo ed al rapporto oggetto del
giudicato. Quindi un accoglimento dell'ordine di idee criticato
darebbe il via ad interventi frammentari ed eterogenei dei
singoli organi giudiziari, che realizzerebbero non di certo la
"giustizia del caso singolo", di stampo anglosassone, e di
ispirazione equitativa, ma la "legge del caso singolo",
annullando l'eguaglianza del diritto.
(16) In generale, sul reato di estorsione. cfr.: CONTI,
Estorsione, in Enc. dir., vol.XV, Milano 1966, 995; D'AMBROSIO,
Estorsione, in BRICOLA - ZAGREBELSKY, Giurisprudenza
sistematica di Diritto penale, Codice penale, p.spec., vol.II,
Torino, 1984, 1230-1231; DE MARSICO, Delitti contro il
patrimonio, Napoli 1951, 78 ss.; MAGGIORE, Diritto penale,
vol.II, tomo II, Bologna 1961, 985 ss.; MANZINI, Trattato di
Diritto penale italiano, vol.IX (aggiornam. a cura di NUVOLONE),
441 ss.; PECORELLA, Patrimonio (delitti contro il), in Nss.D.I.,
vol.XII, 628 ss.; RAGNO, Il delitto di estorsione, Milano 1966;
SALVINI, Estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione, in Nss.D.I., vol. V, 1000 ss.; SGUBBI, Patrimonio
(reati contro il), in Enc. dir., vol. XXXII, 331 ss.
(17) Sugli elementi del reato di estorsione cfr. anche:
PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio,
Milano 1955; DASSANO, Minaccia, in Enc. dir., vol. XXVI, Milano
1976, 333 ss.; PISAPIA, Violenza, minaccia e inganno nel
diritto penale, Napoli, 1940; MAZZA, Rilevanza dell'abuso e del
non uso del diritto ai fini della configurabilita' della minaccia
nel delitto di estorsione, in Giur.merito 1979, 153 ss.; VIARO,
Violenza e minaccia, in Nss. D. I., 967.
(18) ANTOLISEI, Manuale di Diritto penale, p. spec. I, Milano
1966, 111 ss.; CONTI, Estorsione cit., 997; DASSANO, Minaccia
cit., 336 e 356. In tal senso, in giurisprudenza: CASS. sez.II,
25 febbraio 1985, in Giust. pen. 1986, II, 155; CASS. 22
febbraio 1979, in Cass. pen. mass. 1981, 754, 715.
(19) DASSANO, Minaccia cit., 346;
(20) DASSANO, op. cit., 349: "alla prospettazione del male
oggetto della minaccia deve infatti accompagnarsi, sotto forma di
alternativa, la prospettazione condizionata di un comportamento
(o di una pluralita' di comportamenti, eventualmente anche in
forma alternativa) imposto al soggetto passivo come unico modo di
evitabilita' del male la cui realizzazione e' presentata come
dipendente dalla volonta' dell'agente". La prospettazione del
comportamento da tenere puo' essere effettuata in ogni modo,
anche occulta e comprensibile al solo minacciato.
(21) Come ha rilevato la CASS., non occorre che la minaccia
sia esplicita e manifesta, essendo indifferente il modo e la
forma di essa, che puo' essere palese o larvata, reale o
simbolica o scritta, determinata o indeterminata, diretta o
indiretta, e perfino rivolta a persona diversa dall'offeso,
purche' questi ne venga a conoscenza (CASS. 16 marzo 1964,
in Cass. pen. mass. 1964, 624; CASS. 20 febbraio 1979, in Giust.
pen. 1979, II, 690).
In tal senso anche: ANTOLISEI, op. cit. 114; CONTI, op.
cit., 998; DASSANO, op. cit., 336.
(22) Secondo CASS. 16 aprile 1969 (in Cass. pen. mass. 1970,
1153) e Trib. Padova 26-3-1979 (in Giur. merito 1980, II, 364)
"la ingiustizia della minaccia e' la caratteristica essenziale
della stessa". In dottrina spesso si definisce la minaccia come
promessa o prospettazione di un male ingiusto (CONTI, op. cit.,
997; ALBAMONTE, In tema di minaccia nel delitto di estorsione, in
Giust. pen. 1976, 337 ss.; LAMBERTI, op. cit., 366). La migliore
dottrina, pero', nel definire la minaccia, esattamente non fa
alcuna menzione della cd. "ingiustizia" del male minacciato:
cosi' ANTOLISEI, op cit., 111.
(23) Cfr. PAGNI, Riflessi cit., 274.
(24) MANZINI, Trattato di Diritto penale italiano, IX, Torino
1952, 402: "l'ingiustizia del profitto rende necessariamente
ingiusta la violenza o la minaccia".
Sulla sua scia, la stessa affermazione si rinviene in:
CONTI, Estorsione cit., 1000; ALBAMONTE, op. cit., 338; MAESTRI,
op. cit., 175; DASSANO, Minaccia cit., 357; e SALVINI, op. cit.,
1002, il quale afferma che "l'ingiustizia del profitto rende
necessariamente ingiusta la minaccia di danno rivolta alla
vittima". Piu' oltre pero' lo stesso Autore, riprendendo il
pensiero di Antolisei, afferma che il profitto sara' ingiusto
quando sia conseguito di per se' con mezzi antigiuridici (in
altri termini, con una minaccia "ingiusta", secondo la
terminologia comune): dal che appare evidente il circolo vizioso
(e la petizione di principio) entro cui il ragionamento criticato
si costringe, facendo di volta in volta derivare l'ingiustizia
del profitto da quella della minaccia e viceversa.
(25) Cfr. PULITANO', Illiceita' espressa ed illiceita' speciale
in Riv. it. dir. proc. pen. 1967, 123: "si definisce illiceita'
speciale una qualifica di illiceita' derivante a un qualche
elemento di un fatto costitutivo di reato da norme extrapenali".
(26) CONTI, op. cit., 998.
(27) Cfr. D'AMBROSIO, op.cit. 1233-1234;
(28) Cfr. CASS. 9 febbario 1970, in Cass. pen. mass. 1972, 1038;
CASS. 17 dicembre 1973, in Cass. pen. mass. 1974, 768; CASS. 12
novembre 1982, in Cass. pen. mass. 1984, 1416; CASS. 21 ottobre
1977, in Giust. pen. 1978, II, 512.
(29) Cfr. CASS. 12 aprile 1984, in Giust. pen. 1985,II,273; CASS.
23 marzo 1982, in Giust. pen. 1983, II, 288. Cfr. anche
D'AMBROSIO, op.cit., 1233, ed i riferimenti di giurisprudenza ivi
contenuti.
(30) In tal senso ad es., CASS. sez.II, 6 maggio 1964, in Cass.
pen. mass. 1964, 861. In dottrina: MAESTRI, Profili cit., 175-
176, per il quale "la accertata ingiustizia del profitto rende
ingiusta la minaccia". Anche CASS. 24 aprile 1980, (in Foro it.
1980, II, 473, in Giust. Civ. 1981, I, 160, e in Cass. pen. 1981,
749, 714), che si e' pronunciata proprio sull'estorsione del
locatore, ha affermato che "il legislatore non ha richiesto
l'ingiustizia del danno minacciato poiche', in detto delitto,
caratterizzato dalla intimidazione, anche se, in ipotesi, il male
minacciato fosse giusto obbiettivamente, diverrebbe peraltro
ingiusto per il fine a cui e' diretto".
In senso critico su tali sofismi giurisprudenziali cfr.
SGUBBI, Patrimonio cit., 384-385, proprio con riferimento alla
sentenza cit.
(31) Probabilmente nella delineazione della minaccia "ingiusta"
quale elemento del reato di estorsione, molto ha anche influito
il riferimento al concetto di minaccia risultante dall'omonimo
reato previsto dall'art. 612 c.p., concetto che si e' ritenuto
di poter utilizzare sic et simpliciter anche in sede di
estorsione. Ma, come si e' esattamente osservato, "quando la
minaccia e' usata come mezzo coercitivo della volonta', a
definirla non e' piu' sufficiente il concetto desumibile
dall'art. 612 c.p." (DASSANO, op. cit., 349). Infatti, mentre
nel reato di cui all'art. 612 c.p. occorre una minaccia idonea ad
intimorire e turbare la vittima, nell'art. 629 c.p. occorre una
minaccia idonea non solo ad intimorire, bensi' anche a coartare
il comportamento della vittima nel senso voluto dall'agente.
(32) Del resto, la inutilita' di un concetto di "ingiustizia
della minaccia era gia' chiara alla dottrina formatasi sotto il
vigore del c.p. abrogato.
    Scriveva il GIURIATI (Dei delitti
contro la proprieta', in Trattato di Diritto pen. a cura di
FLORIAN, Milano, Vallardi 1913, vol. VIII, 253): "Si chiese se,
per aversi minaccia, occorra che il danno sia ingiusto. Il
Marciano ed il Puglia, sulla traccia del Carrara, sostennero che
l'ingiustizia del male minacciato e' requisito essenziale della
minaccia perche' se il male minacciato fosse giusto, cio' farebbe
supporre la sussistenza di un diritto che toglierebbe o
muterebbe la figura del reato. Ma cotesta teoria, fondata tutta
sopra l'esempio addotto dal Carrara, non ha fondamento nella
legge della quale sara' palese lo spirito quando si raffronti
l'art. 406 con l'art.156 (oggi rispettivamente artt. 629 e 612
c.p.) dove si accenna esplicitamente ad un male ingiusto. Con il
consueto acume il Manzini ha fatto una opportuna distinzione fra
danno giusto e ingiusto lucro; il danno minacciato puo' essere
giustissimo, senza che percio' cessi di essere ingiusto il
lucro".
Piu' di recente, MAGGIORE (op.cit., 991): "L'ingiustizia
del profitto si rifrange sulla ingiustizia della violenza o
minaccia: onde e' frustraneo inquisire sulla giustizia o
ingiustizia di queste, quando il profitto sia sine iure.
L'antigiuridicita' della coartazione e' in re ipsa, dimostrata
che sia l'antigiuridicita' del profitto".
(33) ANTOLISEI (Man. dir.pen. cit. 289), per il quale "se il
male prospettato non e' di per se' antigiuridico, ... occorre
stabilire se di questi mezzi si faccia o no un uso conforme agli
scopi per cui i mezzi medesimi sono consentiti dalla legge".
LAMBERTI, op. cit. 366; SALVINI, op. cit. 1003 ,  3.
(34) In materia cfr. CHECCHINI, Rapporti non vincolanti e regola
di correttezza, Padova, 1977. La dottrina civilistica parla di
"negozio indiretto" per i casi di utilizzo di un negozio tipico
per uno scopo o una funzione diversi da quelli suoi propri (cfr.,
ad es. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1987, 759;
GALGANO, Diritto privato, Padova 1985, 287).
(35) Osserva MAZZA (Rilevanza dell'abuso cit., 153): "Per
stabilire se l'apparente esercizio di un diritto possa, ad es.,
costituire una minaccia, ai fini di configurare il delitto di
estorsione, non si puo' prescindere dalla individuazione della
direzione della volonta' colpevole in cui versa l'autore
dell'intimidazione".
La evidenziata rilevanza del fine non deve indurre a
ritenere che il reato di estorsione sia un reato a dolo
specifico: l'ingiusto profitto costituisce l'evento del reato e
come tale deve essere necessariamente oggetto del dolo
dell'agente (cfr. GALLO M., Dolo, in Enc. dir., vol.XIII, 752
ss. e 766-767).
Il concetto di dolo specifico concerne invece tutti quei
casi in cui nella fattispecie penale viene inserita, quale
elemento costitutivo del reato, la particolare finalita' concreta
perseguita dall'agente.
(36) In effetti, spesso nella pratica si finisce con il dare
risalto al fatto che l'azione apparentemente lecita sia
finalizzata ad uno scopo diverso da quello tipico previsto
dall'ordinamento (Cfr. D'AMBROSIO, loc. ult. cit.): ma tale
accertamento non e' utile se diretto a qualificare o meno
"ingiusta" la minaccia, dovendo piuttosto servire per valutare
se e' ingiusto o meno il profitto che l'agente si propone.
(37) Mentre l'attuazione del comportamento coartato, sia esso un
facere o un non facere, materiale o giuridico, costituisce
l'evento in senso naturalistico, in quanto conseguenza materiale
(fenomenologica) della condotta coercitiva.
(38) Cfr. CASS. sez. II, 14 aprile 1983 n.3110, in Riv. pen.
1983, 910; in precedenza: CASS., sez. II,21 aprile 1965, in
Giust. pen. 1966, II, 351; CASS. sez.II, 20 giugno 1967, in Arch.
pen. 1968, II, 104; CASS., sez.I, 3 novembre 1967, in
Cass.pen.mass. 1968, 743. In dottrina, nello stesso senso:
ANTOLISEI, Manuale cit., 192; CONTI, op. cit., 999; MANZINI,
Trattato cit., loc. cit.
(39) Come e' agevolmente deducibile dalle applicazioni che la
giurisprudenza ha fatto del concetto di "non patrimonialita' ",
ravvisando di volta in volta il profitto (ingiusto) nella
rinuncia ad una causa civile (CASS., sez.II, 21 aprile 1965, in
Giust. pen. 1966, II, 351), nella rinuncia alla costituzione di
parte civile (CASS., sez.II, 20 giugno 1967, in Arch.pen. 1968,
II, 104), ovvero nella consegna dell'unica copia di un contratto
(CASS., sez.I, 3 novembre 1967, in Cass.pen.mass. 1968, 743).
(40) Cfr. D'AMBROSIO, op.cit., 1236; ANTOLISEI, op.cit., 288.
(41) In tal senso autorevolmente PEDRAZZI, Inganno ed errore
cit., 23: "bisogna pero' che l'interesse individuale si possa
sempre computare in termini patrimoniali, in modo che anche il
relativo sacrificio risulti economicamente apprezzabile".
(42) Il vantaggio economico puo' anche essere temporaneo. Cosi'
ad es., e' stata ritenuta sussistente l'estorsione nel caso
dell'ottenimento coatto di un mutuo, ben ravvisandosi il profitto
nella fruizione, anche se temporanea, della somma mutuata (CASS.
18 dicembre 1953, in Giust. pen. 1954, II, 698, m.474).
(43) ANTOLISEI, op. cit. 288. In tal senso, anche: MAGGIORE, op.
cit., 990, (per il quale l'estorsione di un atto "nullo" puo'
essere punita come violenza privata).
(44) CASS. 24 giugno 1966, in Giust. pen. 1967, II, 1183, e in
Cass. pen. mass. 1967, 1240, 1899.
(45) Cfr.: CASS., sez. II, 5 giugno 1964, in Giust.pen. 1965, II,
195; CASS., sez.II, 18 giugno 1965, in Cass. pen. Mass. 1966,
373.
(46) MANZINI, Trattato di Diritto Penale italiano, vol. IX, 1984
(ediz. aggiorn. a cura di NUVOLONE), 431 e 459;
(47) Cfr. ANTOLISEI, Man. dir.Pen. cit., 194: "nel nostro
ordinamento giuridico esistono pretese che pur non essendo munite
di azione, ricevono una tutela da parte del diritto e,quindi,non
possono considerarsi ingiuste. Alludiamo specialmente alle
obbligazioni naturali, le quali, come tutti sanno, se non
autorizzano l'azione giudiziaria per l'adempimento, tuttavia
escludono la facolta' di ripetere quanto sia stato spontaneamente
prestato in esecuzione di esse."
(48) Cosi' CONTI, Estorsione cit. 999, il quale riprende
fedelmente il pensiero di ANTOLISEI.
(49) Ne' puo' dirsi che si verserebbe, in caso di "estorsione di
un debito di gioco", nell'ipotesi di esercizo arbitrario delle
proprie ragioni, poiche' manca il presupposto di tale
incriminazione, cioe' il fatto che l'agente (creditore) possa
rivolgersi al giudice per soddisfare il proprio diritto.
Ne' tanto meno puo' ravvisarsi il reato di violenza privata
(in tal senso,invece, ANTOLISEI, op. cit., 288-289), dal momento
che a quest'ultimo reato e' del tutto estranea la
"patrimonialita' " del profitto.
(50) Con grande chiarezza il MANZINI sottolinea che "il profitto
e' sempre ingiusto quando l'utilita' nella quale si concreta non
e' e non puo' ritenersi dall'agente a lui dovuta. Nulla importa
agli effetti dell'estorsione che il profitto possa rappresentare
il corrispettivo di una utilita' proposta dall'agente al soggetto
passivo. La volonta' di costui, di aderire alla richiesta,
essendo coartata dalla violenza o dalla minaccia, non puo' essere
presa in considerazione come se si trattasse di una volonta'
libera e d'una pattuizione normale" (op. cit., 460). Nello stesso
senso MAGGIORE op. cit., 991.
Di recente, nel senso indicato nel testo, cfr. CASS. 5 marzo
1986, in Giust.pen. 1987,II, 335, e in Riv.pen. 1987,327, secondo
la quale il criterio distintivo tra estorsione ed esercizio
arbitario delle proprie ragioni consiste proprio nel fatto che
"mentre nel primo l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto
con la consapevolezza che quanto pretende non gli e'
giuridicamente dovuto, nel secondo invece e' animato dal fine di
esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della
pretesa gli compete giuridicamente".
(51) DASSANO, op. cit., 353-354, il quale sottolinea come occorra
distinguere tra la "idoneita' a intimidire" e "l'idoneita' a
costringere", valendo tale distinzione a discernere i casi di
semplice minaccia (612 c.p.) da quelli in cui la minaccia sia
condotta diretta a raggiungere un altro evento; CONTI, op. cit.
998, il quale osserva che "cio' che conta e' l'idoneita' a
coartare la liberta' di determinazione, mentre non avrebbe
rilievo la circostanza che il male minacciato non possa in
concreto verificarsi, quando la vittima abbia potuto ritenerlo
possibile".
In giurisprudenza cfr. CASS. sez. I, 6 giugno 1977, in Cass. pen.
Mass. 1978, 1311, 1328;
(52) Cfr. CASS. 6 giugno 1977, in Cass. pen. mass. 1978, 1311,
1328.
(53) SALVINI, op. cit., 1001.
(54) CASS. 14 dicembre 1978, in Giust. pen. 1979, II, 400; CASS.
6 giugno 1970, in Cass. pen. mass. 1978, 1311.
(55) Cfr. CASS. 12 aprile 1984, in Giust.Pen. 1985, II,
273; CASS. 17 ottobre 1981, in Cass. pen. mass. Uff. 1982,
m.151.919.
(56) PEDRAZZI, Inganno ed errore cit., 54.
(57) Cfr. gli Autori cit. alla nt. 6.
(58) Sulla inesistenza di un obbligo a locare del proprietario
e' chiarissima la legge, ed e' pacifica opinione in tal senso.
Cfr. ampiamente sul punto BRECCIA, Il diritto all'abitazione,
Milano 1980, 149 ss. Nello stesso senso, nell'ambito del tema che
ci occupa, SELLAROLI, Equo canone cit., 187-189; MUCCIARELLI, Il
comportamento cit., 813; MAESTRI, op. cit., 171. Come si e'
notato, "il legislatore ordinario si e' adeguato alle
interpretazioni della Corte Costituzionale (sent. 13 novembre
1976 n.225, in Giur. Cost. 1976, I, 1801), considerando la casa,
anche nella legge n.392 del 1978, come merce di scambio, affatto
avulsa dal diritto dei meno abbienti di ottenerla" (SELLAROLI,
op. cit., 188).
(59) Per la verita' la legislazione piu' recente ha previsto dei
casi di obbligo a contrarre almeno per alcune categorie di
proprietari. Ad es., l'art.4-quater, comma 1, della legge 31
marzo 1979 n.93, imponeva agli enti pubblici previdenziali
(esclusa la Cassa naz. del notariato) e alle societa' ed enti
assicurativi (i quali sono obbligati dalla legge ad effettuare
investimenti immobiliari) di pubblicare mensilmente "l'elenco
delle unita' immobiliari gia' destinate ad uso di abitazione che
si siano rese o che si rendano disponibili"; e di dare priorita'
nel procedere alla locazione dei predetti immobili "a coloro che
ne abbiano fatto richiesta e che dimostrino che nei loro
confronti sono stati emessi" provvedimenti di rilascio degli
immobili attualmente occupati. Si tratta pero' di ipotesi
particolari, rivestenti il carattere della "eccezionalita'", e
certo non estensibili per via interpretativa, senza una precisa
disposizione del legislatore . Del resto, nell'attuale regime
costituzionale della proprieta' privata, (pur in presenza dei
principi di "utilita' sociale dell'iniziativa economica privata",
ex art. 41 Cost., e della "funzione sociale della proprieta'", ex
art. 42 Cost.),la previsione di un obbligo legale a "locare" per
i proprietari di immobili sfitti non appare allo stato
legittimamente adottabile dal legislatore, senza contemperare con
tale funzione sociale gli interessi economici del proprietario,
assicurandogli una contemporanea e reale tutela
dell'investimento realizzato e del diritto di iniziativa
economica, anch'esso costituzionalmente tutelato, che ne e' a
monte. Indubbiamente tale contemperamento non appare facile, e
certamente non risulta realizzato nell'attuale regime delle
locazioni, ma non e' purtroppo questa la sede in cui poter
approfondire tali problematiche.
(60) In questo senso SELLAROLI, op. cit., 192-193; PEDRAZZI,
Inganno ed errore cit., 54, il quale evidenzia come "lo
sfruttamento di un disagio gia' esistente e' incriminato solo in
quanto rivesta i caratteri dell'usura"; GALLO E., op. cit., 833.
(61) Cfr. CASS. sez. II, 8 marzo 1986, n.785, pres. Salvatori,
est. Callovini, imp. Silvestrini.
(62) Cfr. TRIB. Napoli, sez. X, 3 ottobre 1979 n.15186 pres. De
Martino, est. Ambrogi, imp. Sagliocco e altri, inedita; CASS. 16
novembre 1983, in Riv. Pen. 1984, 627.
(63) Cfr. TRIB. Genova 18 febbraio 1979, in Giur.merito 1980,
II, 348 ss.
(64) Cfr. CASS. sez. II, 29 marzo 1984, (in Giust. Pen.
1985, II, 166): " E' configurabile il reato, consumato o tentato,
di estorsione nella pretesa, da parte del locatore di un
immobile, di un canone superiore a quello stabilito dalla legge
27 luglio 1978 n.392 (cosiddetto equo canone), allorche' la
minaccia si concreti in un comportamento omissivo (non locare
l'immobile) ricollegabile ad un suo obbligo giuridico di
attivarsi. Tale obbligo non sussiste nei confronti di una
situazione di disagio o di bisogno in cui la vittima versi per un
fatto indipendente dalla condotta dell'agente (penuria di
alloggi), mentre puo' , nel caso concreto, ritenersi sussistente
allorche' formatosi il consenso delle parti sull'oggetto del
contratto, o anche in ipotesi di trattative avanzate, si sia
determinata nel locatario una legittima aspettativa alla consegna
materiale dell'immobile".
La decisione ci trova pienamente d'accordo tranne che per il
riferimento alla fase delle trattative avanzate, in quanto
squeste non si sono concluse, con il raggiungimento dell'accordo,
ed il contratto non puo' ritenersi perfetto, non vi e' ancora
alcun obbligo per il proprietario di concedere la casa
all'inquilino, e dunque qualsiasi richiesta economica non e'
sorretta da una minaccia ineludibile di non consegnare la casa
(65) E', ad es., il caso giudicato dal Tribunale di Bolzano il 12
luglio 1979 (in Giur. merito 1980, II, 347), nel quale una
proprietaria, alla dichiarazione dell'inquilina di non voler
pagare il canone concordato prima della legge 392/1978
(L.150.000), bensi' L.78.000 calcolate in base alla legge da poco
entrata in vigore, le aveva per iscritto minacciato la disdetta
del contratto se avesse persistito nel rifiuto.
    Il P.m. riteneva sussistente nella specie il reato di tentata
estorsione (ed addirittura spiccava mandato di cattura a carico
della proprietaria! Ma su questo aspetto di assurda applicazione
della legge penale il discorso ci porterebbe assai lontani dal tema).
    Il Tribunale esattamente assolveva l'imputata, rilevando che,
trattandosi di tentativo di estorsione, occorreva valutare la idoneita'
a coartare, e cioe' ad estorcere il canone non dovuto: idoneita' non
ravvisata perche', ovviamente, non basta la semplice disdetta del
contratto di locazione per far automaticamente cessare il rapporto,
e quindi per far avverare la minaccia, ma occorre l'accertamento
giudiziale della sussistenza dei presupposti di legge per la risoluzione
del rapporto. E il mancato pagamento di canone non equo non
poteva certo costituire causa di risoluzione del contratto, per cui
anche la eventuale azione giudiziale che fosse seguita alla disdetta
era destinata a rimanere senza esito.