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                                    Giorgio Pica
      I limiti della fattispecie di uso indebito di carta di credito (*)
 
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(*) Commento a Cass. Sez. V pen. 6 febbraio 1998.
Pubblicato in Diritto penale  e processo 1998.
 
    La vicenda oggetto della sentenza che si annota presenta aspetti concreti alquanto
complessi, la cui più accurata esposizione, nella parte in fatto della decisione, avrebbe
certamente giovato al lettore, per consentirgli di mettere opportunamente a fuoco i fatti
che hanno condotto alla conclusione processuale de qua. Purtroppo la eccessiva sintesi
del giudicante costringe l'interprete ad un faticoso apprendimento indiretto, ed ipotetico,
del fatto, e non consentendo neppure di valutare a pieno la aderenza delle statuizioni in
diritto alla vicenda concreta giudicata, rischia di condurre il lettore ad erronee conclusioni
interpretative.
    La Corte ha respinto il ricorso dell'imputato, (che era stato condannato dal giudice
di merito ad un anno e sei mesi di reclusione, secondo quanto si legge nella scarna
motivazione, "per aver utilizzato, acquistando beni per lire 32.745.965, alcune carte
di credito della società Diner's Club, pur non essendone più titolare") disattendendo
le ragioni da questi addotte, che aveva denunziato "la violazione della legge penale,
da parte dei giudici di merito, sull'assunto della non estensibilità analogica della
fattispecie incriminata - uso di carte di credito non proprie - all'ipotesi di uso di
carte scadute di validità".
    La tesi di fondo seguita dalla Corte di legittimità può riassumersi nell'assunto secondo
cui la fattispecie dell'art. 12 del decreto legge 3 maggio 1991 n. 143, prima parte,
abbraccerebbe non solo i casi di difetto assoluto di titolarità della carta di credito, ma
anche i casi di sopravvenuta mancanza di titolarità della stessa, per scadenza della carta.
    Tuttavia il ragionamento esegetico della decisione, oltre ad apparire tutt'altro che lineare,
e decisamente oscuro in alcuni punti, lascia seriamente perplessi perché si diffonde altresì
in ulteriori affermazioni che appaiono pericolose aperture ad inammissibili applicazioni
estensive della norma penale.
    Infatti, dopo aver rilevato che, se è vero che la prima parte dell'art. 12 cit. incrimina
l'utilizzo indebito delle carte di credito da parte del soggetto "non titolare, è anche vero
che "la dizione ha un duplice significato", la motivazione individua i due asseriti significati:
nell'"uno, negativo ed escludente, di principio, in quanto il legislatore considera lecito
soltanto l'uso non indebito, ma ex pacto et convento della carta"; e nell'"altro significato
positivo, estensivo e di coordinamento, volendo la norma punire, analiticamente, non solo
il fatto dell'extraneus al rapporto sottostante" che si procura il documento illecitamente,
bensì "anche il fatto dell'intraneus che pur essendo apparente titolare della carta di credito,
la utilizza indebitamente effettuando prelievi o acquisti in violazione della normativa contrattuale".
Da tali enunciati la Corte deduce che " l'avverbio indebitamente non ha valore di pleonastico
rafforzamento del divieto, ma di essenziale caratterizzazione dell'elemento costitutivo della
fattispecie incriminata, strutturata come uso indebito della carta di credito, nel significato
sopra precisato".
A parte l'inversione logica, dal momento che quest'ultimo enunciato, interpretativo del
concetto "indebitamente", dovrebbe precedere e fondare l'asserto, più generale e
relativo alla portata della norma, che invece lo precede, e non scaturire da quest'ultimo
(dal momento che la struttura di una fattispecie va dedotta dall'analisi dei suoi elementi),
l'intentio legis non sembra affatto giovare alla tesi di un allargamento della fattispecie
penale anche ai casi di uso contrattualmente indebito della carta, ma piuttosto depone
in senso opposto.
    L'art. 12 del decreto legge 3 maggio 1991 n. 143 stabilisce che "chiunque, al fine di
trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di
credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo
di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla
stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte
di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di
denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede
o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati,
nonché ordini di pagamento prodotti con essi".
    La norma prevede al suo interno tre diverse ipotesi:
a) l'utilizzo indebito, senza esserne titolare, di carte di credito o di pagamento, o di qualsiasi
altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla
prestazione di servizi;
b) la falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di
servizi;
c) il possesso, ovvero la cessione o l'acquisto di tali carte o documenti di provenienza illecita
o comunque falsificati o alterati.
La seconda e la terza ipotesi appaiono all'evidenza incentrate su condotte di palese contenuto
illecito, attenendo rispettivamente alla falsificazione ed al commercio delle carte di credito
falsificate, e dimostrano una ontologica natura fraudolenta dei comportamenti in esse contemplati,
tale da escludere ogni dubbio sulla affinità con comportamenti di inadempimento contrattuale.
La prima ipotesi è invece la più complessa, proprio perché, incentrando la condotta di reato
sull'"uso" della carta di credito, recepisce comportamenti del tutto analoghi ai comportamenti
di utilizzo lecito della stessa, ed affida ai due incisi "indebitamente" e "senza esserne titolare",
la delicatissima funzione di separazione fra il fatto lecito e l'illecito penale.
    Tali concetti, che rappresentano due "elementi normativi" della fattispecie penale, se non
interpretati con la dovuta attenzione, possono condurre a pericolosissime estensioni della
norma penale, deleterie anche per l'ordinato sviluppo dei rapporti economici, trasferendo
impropriamente in sede penale controversie che mai, nelle intenzioni del legislatore, avrebbero
dovuto risolversi in tale sede.
    Proprio il sottile confine tra uso lecito ed illecito, ovvero, secondo l'impropria terminologia
della norma, tra uso debito o indebito, dei documenti di credito impone, nel rispetto dei principi
penalistici, la massima aderenza alla lettera della legge: lettera che, dopo l'avverbio "indebitamente"
contiene, separato solo da una virgola, e non invece da una preposizione o congiunzione che lasci
supporre una alternatività fra i due concetti, anche l'inciso "non essendone titolare".
    La costruzione grammaticale e sintattica del periodo lascia dunque dedurre che il legislatore,
nell'inserire i due elementi, non ha inteso porli in contrasto nè in alternativa fra loro, ma farli
concorrere paritariamente alla delineazione dell'illecito penale.
    In altri termini, non è consentito all'interprete scindere fra loro i due elementi e separare
la previsione penale in due diverse sub-fattispecie, l'una incentrata sull'uso del non titolare
e l'altra sull'uso indebito del legittimo titolare.
    Ne deriva quindi la insostenibilità della tesi secondo cui nella norma in esame verrebbe in
rilievo una duplicità di vicende, l'una endocontrattuale e l'altra extra-contrattuale, nell'utilizzo
delle carte di credito.
    La presenza, e l'inscindibilità dal resto del testo, dell'inciso "non essendone titolare" dimostra
proprio l'evidente volontà del legislatore di delimitare i casi uso indebito penalmente rilevante
all'uso compiuto di colui che non è titolare della carta e quindi non è legittimato ad usarla.
    D'altro lato, a conforto di tale tesi, soccorre decisivamente la ratio legis.
    La norma penale de qua non è di certo scaturita dall'intenzione di moralizzare i rapporti fra
utenti dei servizi creditizi ed i gestori di tali servizi, ma si colloca nell'alveo formale e culturale
di una normativa ideata per frenare ed arginare il riciclaggio dei proventi di reato. Al di là del
fatto che successive riflessioni hanno tra l'altro, giustamente, ridimensionato la illusoria portata
preventiva della norma in esame verso un fenomeno sì vasto e complesso come il riciclaggio
(cfr. Trib. Venezia 17 gennaio 1996, Chemouk, in Foro It., 1996, II, 740 ss.), il richiamo
all'intentio legis deve far comprendere che fuoriesce del tutto dalla logica della norma la
sanzione degli inadempimenti dei rapporti civili.
    Del resto ciò è reso anco più palese ove si consideri la prima parte dell'art. 12 alla luce
delle altre due fattispecie descritte dalla seconda e terza parte della norma, le quali considerano
fatti di indubbio rilievo criminale, e consentono di ricondurre anche la prima ipotesi dello stesso
articolo al medesimo humus di devianza che li contraddistingue: in altri termini, la non titolarità
cui fa riferimento il legislatore non voleva essere di certo quella di colui che, per mera cessazione
del rapporto di credito, ovvero anche solo per mera scadenza della carta (ma in costanza di
rapporto creditizio, ed in attesa di ottenere la nuova carta di credito aggiornata in sostituzione
della precedente), bensì quella di colui che non è mai stato parte di un rapporto di credito, nè
titolare di una carta di credito (in genere) o di quella carta particolare di credito che nella realtà
indebitamente utilizza.
    A nostro avviso, quindi, la ratio della norma e la più generale ratio legis deporrebbero per
l'esclusione dall'ambito di operatività della norma penale di tutti i casi in cui l'utente operi
nell'ambito di un regolare rapporto di credito, ancorché scaduto, confinando le relative
irregolarità nell'ambito dei rapporti civili.
    Tuttavia non può negarsi che, sulla base del "significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse" (secondo i criteri enunciati dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in gen.),
l'inciso "non essendone titolare" (che ben può significare anche "non essendo più titolare")
si presta a far ricomprendere nella fattispecie anche i casi in cui la titolarità del rapporto di
credito sia venuta meno.
    In contrario può però osservarsi che la presenza del dolo specifico di profitto per sè o per
altri conforta la tesi della restrizione della fattispecie ai casi di soggetto non titolare, poiché soltanto
chi opera al di fuori di qualsiasi rapporto negoziale agisce nella convinzione di non assumere
obbligazioni di sorta a lui imputabili, e di ricavarne un profitto; chi invece opera all'interno di
un rapporto di credito esistente, anche con una carta scaduta, ben sa di essere individuabile
come fruitore di servizi e di assumere quindi obbligazioni giuridicamente valide che prima o
poi dovrà onorare (ove vi sia l'intenzione di non onorarle, allora si configurerebbe l'insolvenza
fraudolenta, e non l'ipotesi dell'art. 12 cit.).
    Le più serie perplessità scaturiscono invece dalle affermazioni, rese passim nella decisione
in esame, secondo le quali rientrerebbero nella previsione in esame anche "l'ipotesi di uso
di carta di credito per somma superiore a quella consentita", nonché il "mero illecito civile
per inadempimento e violazione delle prescrizioni che concorrono a disciplinare il rapporto
di carta di credito": laddove del tutto indefiniti appaiono i confini degli enunciati concetti
di "violazione delle prescrizioni" e di "mero illecito civile".
    Sembrerebbe quasi superfluo, per il penalista, rammentare che la struttura dell'illecito penale
si giova di principi applicativi, quali la legalità, la tipicità, la tassatività, la determinatezza, che non
consentono di andare oltre la rigorosa aderenza alla lettera della norma.
    Ma le dilatazioni dell'operatività della fattispecie penale ipotizzate nella sentenza, allorché
si afferma, più o meno trasversalmente, che qualsiasi tipo di violazione degli accordi contrattuali
tra ente creditizio elargitore della carta di credito ed utente della stessa costituisca per ciò solo
reato, sulla base del rilievo che "uso indebito" della carta sarebbe "quello che, contra pactum
atque condicionem, viola la disciplina convenzionale del rapporto tra ente di intermediazione
finanziaria e utente", impongono un vigoroso richiamo agli ovvii quanto indefettibili principi del
sistema penale.
    D'altro lato non può sottacersi che le affermazioni della Corte sembrano seguire un ragionamento
di tipico stampo civilistico (non pertinente in sede penale), allorché pretendono di ricollegare la
sussistenza del reato ad un concetto, quale l'"inadempimento", che è per definizione collegato
al contenuto delle pattuizioni private intercorse fra le parti, e sulla aderenza ad esse dei rispettivi
comportamenti di queste si modella e si delinea. In altri termini, l'inadempimento è concetto
elastico che si estende e si dilata come una fisarmonica, per ricomprendere ogni violazione
unilaterale degli accordi intercorsi tra le parti in una fattispecie contrattuale.
    La fattispecie penale è invece, per definizione e per necessità inderogabile, una previsione
rigida di fatti giuridicamente rilevanti, che non può dilatarsi a piacimento, ma deve essere letta
ed applicata rigorosamente entro i limiti in cui il legislatore l'ha strutturata: per cui non potrebbe
mai farsi rientrare nella previsione penale l'inadempimento che non rientri logicamente e
concettualmente nell'"uso indebito del non titolare" che la disposizione penale prescrive.
    Il fatto che, in presenza della qualifica di non titolarità della carta, l'ulteriore precisazione
dell'"indebito" uso possa apparire pleonastica, non può autorizzare l'interprete ad ampliare
la lettura della norma, pur di ritagliare uno spazio di autonomia alla suddetta espressione,
sino ad annullare o accantonare l'altro elemento della "non titolarità", perché ciò significa
costruire ex novo, in sede giurisprudenziale, illeciti penali non previsti dalla legge.
D'altro lato l'art. 12 D.L. 143/1991 non è certo il primo caso di norma penale malcostruita,
per frettolosità o scarsa ponderazione, e proprio nella materia dei reati economici e d'impresa
casi analoghi sono tutt'altro che rari.
    Volendo trarre sintetiche conclusioni dalle esposte considerazioni, può affermarsi:
1) La fattispecie prevista nella prima parte dell'art. 12 D.L. 143/1991 era nelle intenzioni
del legislatore rivolta a punire unicamente i casi di uso di carte di credito (falsificate, ovvero
appropriate indebitamente) da parte di chi non era titolare di alcun rapporto con l'ente
gestore della carta.
2) La stesura formale della norma consentirebbe forse (ma sempre contra rationem legis)
di estendere l'applicabilità della fattispecie ai casi di uso da parte di chi non è più titolare
della stessa: tale soluzione comunque non ci sembra condivisibile, dovendo trovare spazio
in tali casi gli strumenti di tutela civile, od eventualmente altre norme penali (nel caso concreto
oggetto della vicenda per cui è causa, forse avrebbero trovato più coerente applicazione la
truffa o l'insolvenza fraudolenta), ma non l'art. 12 cit.
3) In ogni caso è contra legem, ed esorbita dai poteri e dai compiti dell'interprete, qualsiasi
estensione della fattispecie a violazioni dei rapporti endocontrattuali intercorrenti fra utente
dei servizi di credito e gestore: al di là dei principi penalistici, un orientamento interpretativo
di tal genere potrebbe in concreto anche tradursi in un ingiustificato rafforzamento della
posizione dei gestori dei servizi verso i consumatori, di certo non voluto dal legislatore,
incidendo negativamente sul naturale equilibrio dei relativi rapporti economici.

 

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