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Giorgio Pica
- I limiti della fattispecie di uso indebito di carta
di credito (*)
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- Pubblicato in Diritto penale e processo 1998.
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- La vicenda oggetto della sentenza che si annota presenta
aspetti concreti alquanto
- complessi, la cui più accurata esposizione, nella parte in fatto della decisione,
avrebbe
- certamente giovato al lettore, per consentirgli di mettere opportunamente a fuoco i
fatti
- che hanno condotto alla conclusione processuale de qua. Purtroppo la eccessiva sintesi
- del giudicante costringe l'interprete ad un faticoso apprendimento indiretto, ed
ipotetico,
- del fatto, e non consentendo neppure di valutare a pieno la aderenza delle statuizioni
in
- diritto alla vicenda concreta giudicata, rischia di condurre il lettore ad erronee
conclusioni
- interpretative.
- La Corte ha respinto il ricorso dell'imputato, (che era stato
condannato dal giudice
- di merito ad un anno e sei mesi di reclusione, secondo quanto si legge nella scarna
- motivazione, "per aver utilizzato, acquistando beni per lire 32.745.965, alcune
carte
- di credito della società Diner's Club, pur non essendone più titolare")
disattendendo
- le ragioni da questi addotte, che aveva denunziato "la violazione della legge
penale,
- da parte dei giudici di merito, sull'assunto della non estensibilità analogica della
- fattispecie incriminata - uso di carte di credito non proprie - all'ipotesi di uso di
- carte scadute di validità".
- La tesi di fondo seguita dalla Corte di legittimità può riassumersi
nell'assunto secondo
- cui la fattispecie dell'art. 12 del decreto legge 3 maggio 1991 n. 143, prima parte,
- abbraccerebbe non solo i casi di difetto assoluto di titolarità della carta di credito,
ma
- anche i casi di sopravvenuta mancanza di titolarità della stessa, per scadenza della
carta.
- Tuttavia il ragionamento esegetico della decisione, oltre ad apparire
tutt'altro che lineare,
- e decisamente oscuro in alcuni punti, lascia seriamente perplessi perché si diffonde
altresì
- in ulteriori affermazioni che appaiono pericolose aperture ad inammissibili applicazioni
- estensive della norma penale.
- Infatti, dopo aver rilevato che, se è vero che la prima parte
dell'art. 12 cit. incrimina
- l'utilizzo indebito delle carte di credito da parte del soggetto "non titolare, è
anche vero
- che "la dizione ha un duplice significato", la motivazione individua i due
asseriti significati:
- nell'"uno, negativo ed escludente, di principio, in quanto il legislatore considera
lecito
- soltanto l'uso non indebito, ma ex pacto et convento della
carta"; e nell'"altro significato
- positivo, estensivo e di coordinamento, volendo la norma punire, analiticamente, non
solo
- il fatto dell'extraneus al rapporto sottostante" che si procura il
documento illecitamente,
- bensì "anche il fatto dell'intraneus che pur essendo apparente titolare
della carta di credito,
- la utilizza indebitamente effettuando prelievi o acquisti in violazione della normativa
contrattuale".
- Da tali enunciati la Corte deduce che " l'avverbio indebitamente non ha
valore di pleonastico
- rafforzamento del divieto, ma di essenziale caratterizzazione dell'elemento costitutivo
della
- fattispecie incriminata, strutturata come uso indebito della carta di credito, nel
significato
- sopra precisato".
- A parte l'inversione logica, dal momento che quest'ultimo enunciato, interpretativo del
- concetto "indebitamente", dovrebbe precedere e fondare l'asserto,
più generale e
- relativo alla portata della norma, che invece lo precede, e non scaturire da
quest'ultimo
- (dal momento che la struttura di una fattispecie va dedotta dall'analisi dei suoi
elementi),
- l'intentio legis non sembra affatto giovare alla tesi di un allargamento della
fattispecie
- penale anche ai casi di uso contrattualmente indebito della carta, ma piuttosto depone
- in senso opposto.
- L'art. 12 del decreto legge 3 maggio 1991 n. 143 stabilisce che
"chiunque, al fine di
- trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare,
carte di
- credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo
- di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con
la
- reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.
Alla
- stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o
altera carte
- di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di
- denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede,
cede
- o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o
alterati,
- nonché ordini di pagamento prodotti con essi".
- La norma prevede al suo interno tre diverse ipotesi:
- a) l'utilizzo indebito, senza esserne titolare, di carte di credito o di pagamento, o di
qualsiasi
- altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di
beni o alla
- prestazione di servizi;
- b) la falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro
documento
- analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla
prestazione di
- servizi;
- c) il possesso, ovvero la cessione o l'acquisto di tali carte o documenti di provenienza
illecita
- o comunque falsificati o alterati.
- La seconda e la terza ipotesi appaiono all'evidenza incentrate su condotte di palese
contenuto
- illecito, attenendo rispettivamente alla falsificazione ed al commercio delle carte di
credito
- falsificate, e dimostrano una ontologica natura fraudolenta dei comportamenti in esse
contemplati,
- tale da escludere ogni dubbio sulla affinità con comportamenti di inadempimento
contrattuale.
- La prima ipotesi è invece la più complessa, proprio perché, incentrando la condotta
di reato
- sull'"uso" della carta di credito, recepisce comportamenti del tutto analoghi
ai comportamenti
- di utilizzo lecito della stessa, ed affida ai due incisi "indebitamente" e
"senza esserne titolare",
- la delicatissima funzione di separazione fra il fatto lecito e l'illecito penale.
- Tali concetti, che rappresentano due "elementi normativi"
della fattispecie penale, se non
- interpretati con la dovuta attenzione, possono condurre a pericolosissime estensioni
della
- norma penale, deleterie anche per l'ordinato sviluppo dei rapporti economici,
trasferendo
- impropriamente in sede penale controversie che mai, nelle intenzioni del legislatore,
avrebbero
- dovuto risolversi in tale sede.
- Proprio il sottile confine tra uso lecito ed illecito, ovvero,
secondo l'impropria terminologia
- della norma, tra uso debito o indebito, dei documenti di credito impone, nel rispetto
dei principi
- penalistici, la massima aderenza alla lettera della legge: lettera che, dopo l'avverbio
"indebitamente"
- contiene, separato solo da una virgola, e non invece da una preposizione o congiunzione
che lasci
- supporre una alternatività fra i due concetti, anche l'inciso "non essendone
titolare".
- La costruzione grammaticale e sintattica del periodo lascia dunque
dedurre che il legislatore,
- nell'inserire i due elementi, non ha inteso porli in contrasto nè in alternativa fra
loro, ma farli
- concorrere paritariamente alla delineazione dell'illecito penale.
- In altri termini, non è consentito all'interprete scindere fra loro
i due elementi e separare
- la previsione penale in due diverse sub-fattispecie, l'una incentrata sull'uso del non
titolare
- e l'altra sull'uso indebito del legittimo titolare.
- Ne deriva quindi la insostenibilità della tesi secondo cui nella
norma in esame verrebbe in
- rilievo una duplicità di vicende, l'una endocontrattuale e l'altra extra-contrattuale,
nell'utilizzo
- delle carte di credito.
- La presenza, e l'inscindibilità dal resto del testo, dell'inciso
"non essendone titolare" dimostra
- proprio l'evidente volontà del legislatore di delimitare i casi uso indebito penalmente
rilevante
- all'uso compiuto di colui che non è titolare della carta e quindi non è legittimato ad
usarla.
- D'altro lato, a conforto di tale tesi, soccorre decisivamente la
ratio legis.
- La norma penale de qua non è di certo scaturita dall'intenzione di
moralizzare i rapporti fra
- utenti dei servizi creditizi ed i gestori di tali servizi, ma si colloca nell'alveo
formale e culturale
- di una normativa ideata per frenare ed arginare il riciclaggio dei proventi di reato. Al
di là del
- fatto che successive riflessioni hanno tra l'altro, giustamente, ridimensionato la
illusoria portata
- preventiva della norma in esame verso un fenomeno sì vasto e complesso come il
riciclaggio
- (cfr. Trib. Venezia 17 gennaio 1996, Chemouk, in Foro It., 1996, II, 740 ss.), il
richiamo
- all'intentio legis deve far comprendere che fuoriesce del tutto dalla logica
della norma la
- sanzione degli inadempimenti dei rapporti civili.
- Del resto ciò è reso anco più palese ove si consideri la prima
parte dell'art. 12 alla luce
- delle altre due fattispecie descritte dalla seconda e terza parte della norma, le quali
considerano
- fatti di indubbio rilievo criminale, e consentono di ricondurre anche la prima ipotesi
dello stesso
- articolo al medesimo humus di devianza che li contraddistingue: in altri termini, la non
titolarità
- cui fa riferimento il legislatore non voleva essere di certo quella di colui che, per
mera cessazione
- del rapporto di credito, ovvero anche solo per mera scadenza della carta (ma in costanza
di
- rapporto creditizio, ed in attesa di ottenere la nuova carta di credito aggiornata in
sostituzione
- della precedente), bensì quella di colui che non è mai stato parte di un rapporto di
credito, nè
- titolare di una carta di credito (in genere) o di quella carta particolare di credito
che nella realtà
- indebitamente utilizza.
- A nostro avviso, quindi, la ratio della norma e la più generale
ratio legis deporrebbero per
- l'esclusione dall'ambito di operatività della norma penale di tutti i casi in cui
l'utente operi
- nell'ambito di un regolare rapporto di credito, ancorché scaduto, confinando le
relative
- irregolarità nell'ambito dei rapporti civili.
- Tuttavia non può negarsi che, sulla base del "significato
proprio delle parole secondo la
- connessione di esse" (secondo i criteri enunciati dall'art. 12 delle disposizioni
sulla legge in gen.),
- l'inciso "non essendone titolare" (che ben può significare anche "non
essendo più titolare")
- si presta a far ricomprendere nella fattispecie anche i casi in cui la titolarità del
rapporto di
- credito sia venuta meno.
- In contrario può però osservarsi che la presenza del dolo specifico
di profitto per sè o per
- altri conforta la tesi della restrizione della fattispecie ai casi di soggetto non
titolare, poiché soltanto
- chi opera al di fuori di qualsiasi rapporto negoziale agisce nella convinzione di non
assumere
- obbligazioni di sorta a lui imputabili, e di ricavarne un profitto; chi invece opera
all'interno di
- un rapporto di credito esistente, anche con una carta scaduta, ben sa di essere
individuabile
- come fruitore di servizi e di assumere quindi obbligazioni giuridicamente valide che
prima o
- poi dovrà onorare (ove vi sia l'intenzione di non onorarle, allora si configurerebbe
l'insolvenza
- fraudolenta, e non l'ipotesi dell'art. 12 cit.).
- Le più serie perplessità scaturiscono invece dalle affermazioni,
rese passim nella decisione
- in esame, secondo le quali rientrerebbero nella previsione in esame anche
"l'ipotesi di uso
- di carta di credito per somma superiore a quella consentita", nonché il "mero
illecito civile
- per inadempimento e violazione delle prescrizioni che concorrono a disciplinare il
rapporto
- di carta di credito": laddove del tutto indefiniti appaiono i confini degli
enunciati concetti
- di "violazione delle prescrizioni" e di "mero illecito civile".
- Sembrerebbe quasi superfluo, per il penalista, rammentare che la
struttura dell'illecito penale
- si giova di principi applicativi, quali la legalità, la tipicità, la tassatività, la
determinatezza, che non
- consentono di andare oltre la rigorosa aderenza alla lettera della norma.
- Ma le dilatazioni dell'operatività della fattispecie penale
ipotizzate nella sentenza, allorché
- si afferma, più o meno trasversalmente, che qualsiasi tipo di violazione degli accordi
contrattuali
- tra ente creditizio elargitore della carta di credito ed utente della stessa costituisca
per ciò solo
- reato, sulla base del rilievo che "uso indebito" della carta sarebbe
"quello che, contra pactum
- atque condicionem, viola la disciplina convenzionale del rapporto tra
ente di intermediazione
- finanziaria e utente", impongono un vigoroso richiamo agli ovvii quanto
indefettibili principi del
- sistema penale.
- D'altro lato non può sottacersi che le affermazioni della Corte
sembrano seguire un ragionamento
- di tipico stampo civilistico (non pertinente in sede penale), allorché pretendono di
ricollegare la
- sussistenza del reato ad un concetto, quale l'"inadempimento", che è per
definizione collegato
- al contenuto delle pattuizioni private intercorse fra le parti, e sulla aderenza ad esse
dei rispettivi
- comportamenti di queste si modella e si delinea. In altri termini, l'inadempimento è
concetto
- elastico che si estende e si dilata come una fisarmonica, per ricomprendere ogni
violazione
- unilaterale degli accordi intercorsi tra le parti in una fattispecie contrattuale.
- La fattispecie penale è invece, per definizione e per necessità
inderogabile, una previsione
- rigida di fatti giuridicamente rilevanti, che non può dilatarsi a piacimento, ma deve
essere letta
- ed applicata rigorosamente entro i limiti in cui il legislatore l'ha strutturata: per
cui non potrebbe
- mai farsi rientrare nella previsione penale l'inadempimento che non rientri logicamente
e
- concettualmente nell'"uso indebito del non titolare" che la disposizione
penale prescrive.
- Il fatto che, in presenza della qualifica di non titolarità della
carta, l'ulteriore precisazione
- dell'"indebito" uso possa apparire pleonastica, non può autorizzare
l'interprete ad ampliare
- la lettura della norma, pur di ritagliare uno spazio di autonomia alla suddetta
espressione,
- sino ad annullare o accantonare l'altro elemento della "non titolarità",
perché ciò significa
- costruire ex novo, in sede giurisprudenziale, illeciti penali non previsti
dalla legge.
- D'altro lato l'art. 12 D.L. 143/1991 non è certo il primo caso di norma penale
malcostruita,
- per frettolosità o scarsa ponderazione, e proprio nella materia dei reati economici e
d'impresa
- casi analoghi sono tutt'altro che rari.
- Volendo trarre sintetiche conclusioni dalle esposte considerazioni,
può affermarsi:
- 1) La fattispecie prevista nella prima parte dell'art. 12 D.L. 143/1991 era nelle
intenzioni
- del legislatore rivolta a punire unicamente i casi di uso di carte di credito
(falsificate, ovvero
- appropriate indebitamente) da parte di chi non era titolare di alcun rapporto con l'ente
- gestore della carta.
- 2) La stesura formale della norma consentirebbe forse (ma sempre contra rationem
legis)
- di estendere l'applicabilità della fattispecie ai casi di uso da parte di chi non è
più titolare
- della stessa: tale soluzione comunque non ci sembra condivisibile, dovendo trovare
spazio
- in tali casi gli strumenti di tutela civile, od eventualmente altre norme penali (nel
caso concreto
- oggetto della vicenda per cui è causa, forse avrebbero trovato più coerente
applicazione la
- truffa o l'insolvenza fraudolenta), ma non l'art. 12 cit.
- 3) In ogni caso è contra legem, ed esorbita dai poteri e dai
compiti dell'interprete, qualsiasi
- estensione della fattispecie a violazioni dei rapporti endocontrattuali
intercorrenti fra utente
- dei servizi di credito e gestore: al di là dei principi penalistici, un
orientamento interpretativo
- di tal genere potrebbe in concreto anche tradursi in un ingiustificato
rafforzamento della
- posizione dei gestori dei servizi verso i consumatori, di certo non
voluto dal legislatore,
- incidendo negativamente sul naturale equilibrio dei relativi rapporti
economici.
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