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- Aspetti salienti del nuovo decreto sui rifiuti
- di Giorgio Pica
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(pubblicato in Rivista
penale dell'Economia 1997)
- Premessa.
- Dopo anni di decreti legge non convertiti, e pedissequamente reiterati (1), trascurando
principi essenziali della Costituzione in materia di legislazione, fino alla recente (ma
comunque tardiva) rampogna della Corte costituzionale (2) ad un legislatore che aveva
ormai espropriato il Parlamento della sua funzione principe, (arrogata dall'esecutivo
attraverso l'abuso dei decreti-legge), la delicatissima materia dei rifiuti vede
l'emanazione di un provvedimento con forza di legge non provvisorio, e con aspirazioni di
sistematicità sconosciute al legislatore degli ultimi anni.
- Il decreto legislativo in esame mostra indubbiamente un respiro più vasto della legge
n. 915 del 1982, abbracciando tra l'altro anche il settore dei cd. rifiuti da imballaggio
(anche se questo appare di tale mole, rispetto al resto del provvedimento, da far
fondatamente ritenere che sarebbe stato assai meglio destinarvi un provvedimento ad hoc:
tanto più che il d.lgs. in esame ha tutt'altro che l'ambizione di costituire un testo
unico, rinviando per molte tipologie di rifiuti ad altre normative speciali).
- Ad una prima lettura, il d.lgs. appare accreditabile di una più soddisfacente visione
sistematica, rispetto ai precedenti interventi legislativi, oltrepassando le limitate
esigenze che sorreggevano i molteplici, settoriali, decreti legge ricordati.
- Tuttavia, a stemperare la prima, apparente, impressione di sistematicità e razionalità
provvede immediatamente la valutazione più attenta dei contenuti del decreto legislativo,
che pone all'interprete non solo problemi di ricostruzione dei comportamenti imposti o
vietati (troppo spesso scoordinati e dispersi in norme diverse: testimonianza questa di
frettolosità nell'approntamento del testo normativo) e quindi di coordinamento normativo,
ma anche di applicabilità della nuova normativa, nonché analoghi (rispetto alla
normativa preesistente) interrogativi circa la effettiva «utilità» della disciplina per
la salvaguardia dell'ambiente.
- Da uno sguardo di insieme del sistema ridisegnato con il nuovo provvedimento, lacunoso
per diversi punti, può agevolmente comprendersi come in realtà il settore pubblico, sia
a livello locale che a livello nazionale, non sia ad oggi in grado di gestire
compiutamente e globalmente il fenomeno dell'eliminazione dei rifiuti (sia sotto forma del
loro riutilizzo che del definitivo smaltimento): al punto che il legislatore ha introdotto
vistose aperture ai destinatari stessi della disciplina, ammettendo comportamenti di
questi in «sostituzione» dell'intervento di organi pubblici, ma anche prevedendo deroghe
(forse eccessive) alla disciplina di principio enunciata in generale.
- Si può constatare, a conferma di una caratteristica ormai costante legislazione attuale
(che sta progressivamente perdendo la capacità di produrre norme «di comportamento»,
sostituendovi norme «di intenti» o «di programma», da attuare in sede non legislativa)
la persistenza di una burocratica visione delle competenze e dei compiti, con il
coinvolgimento di una pluralità di organi ed enti che, a nostro avviso, non giova certo
alla efficienza ed alla celerità degli interventi e dei controlli, ed una perniciosa
insistenza in disposizioni programmatiche, in buona parte protese a richiedere continui
piani organizzativi e di studio a tutti gli enti interessati, con un dispendio di energie
economiche e tecniche forse sproporzionato ai benefici.
- Non mancano le ingenuità: al di là della enunciazione degli «ambiti territoriali
ottimali» per la raccolta dei rifiuti (una nuova definizione di cui l'ordinamento di
certo non aveva bisogno), individuati nelle Province, che al legislatore è apparso
evidentemente troppo banale chiamare con il prosaico termine di «province» (che sa
certamente d'antico!), si segnala l'art. 24, che intende stabilire un programma di
progressiva estensione della raccolta differenziata, e nel quale il legislatore ha
ritenuto opportuno dimostrare la propria capacità di operare con taglio
imprenditorialistico, fissando le «percentuali minime» progressive di rifiuti da
raccogliere in forma differenziata, entro tre successive scadenze. Ma una tale
disposizione, la cui «vaghezza» è evidente, non è null'altro che una mera
dichiarazione di intenti, che ancora una volta conferma la incapacità del legislatore
odierno di fissare regole di comportamento concrete e la sua tendenza a rifugiarsi in
affermazioni di obbiettivi tendenziali, di auspici o di aspirazioni, le quali una volta
costituivano il presupposto metagiuridico, od al più il preambolo, di un provvedimento
normativo, e che nessuno avrebbe mai ritenuto di inserire nel testo.
- La complessità del provvedimento e l'ampiezza delle tematiche non consente purtroppo in
questa sede di offrire se non un rapido sguardo di singoli punti di particolare rilievo
della nuova normativa, la quale necessita comunque di un ben più approfondito esame,
incompatibile con i tempi ristretti intercorsi tra la promulgazione del testo normativo e
la pubblicazione di questo numero della Rivista.
-
- L'ambito di applicazione del d.lgs. 22/1997, ed i principi generali.
- L'art. 1 precisa che il d.lgs. disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti
pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, «fatte salve disposizioni
specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto,
adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di
determinate categorie di rifiuti».
- Lo stesso articolo statuisce la natura di principi fondamentali della statuizioni
contenute nel decreto, impegnando le regioni ad osservarle nella loro normativa di
dettaglio.
- Va sottolineato che il d.lgs. 22/1997 è incentrato sulla «gestione» dei rifiuti, che
costituisce un concetto più ampio e comprensivo del semplice «smaltimento» (punto
focale della normativa precedente), il quale invece è un aspetto della «gestione».
- L'art. 8 chiarisce, sulla base della natura dei rifiuti, i limiti di operatività del
decreto legislativo in esame, statuendo che restano fuori dalla disciplina del d.lgs.
22/1997:
- 1) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (art. 8, primo comma), nonché, a
condizione («in quanto», dice la norma) che siano disciplinati da specifiche
disposizioni di legge:
- 2) i rifiuti radioattivi (art. 8, primo comma):
- 3) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave (art. 8, primo comma):
- 4) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali
non pericolose utilizzate nell'attività agricola (art. 8, primo comma):
- 5) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti,
individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge
19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che
producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 33 (art. 8, primo comma):
- 6) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido (art. 8, primo comma):
- 7) i materiali esplosivi in disuso (art. 8, primo comma):
- 8) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di
conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia
dei prodotti vegetali eduli (art. 8, secondo comma):
- 9) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente
da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o
caritatevoli, senza fini di lucro (art. 8, secondo comma):
- 10) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo (art. 8, secondo
comma):
- 11) le attività di recupero di cui all'allegato C effettuate nel medesimo luogo di
produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro
mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione (art. 8,
terzo comma);
- 12) gli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale, qualora
gli stessi siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria (art. 8,
quarto comma): in mancanza di normative specifiche, si applicherà quindi il d.lgs.
22/1997. Al momento risultano vigenti il d.lgs. 14 dicembre 1992 n. 508, che stabilisce
(in attuazione di direttiva CE) le norme sanitarie per l'eliminazione la trasformazione e
l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale; ed il d.m. attuativo 26 marzo
1994, che regola la raccolta e il trasporto dei rifiuti di origine animale.
- In via immediata il legislatore ha disposto l'abrogazione delle seguenti leggi sui
rifiuti (art. 56), in quanto assorbite dal d.lgs. in esame:
- 1) la legge 20 marzo 1941 n. 366, che concerneva la raccolta il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 2) il d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915, riguardante i rifiuti tossici e nocivi;
- 3) il d.l. 9 settembre 1988 n. 397, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 novembre
1988 n. 475, (concernente disposizioni urgenti per lo smaltimento dei rifiuti industriali)
ad eccezione degli articoli 7, 9-quinquies, che restano in vigore, e dei quali
l'ultimo concerne la raccolta ed il riciclaggio delle batterie esauste;
- 4) il d.l. 31 agosto 1987 n. 361, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre
1987 n. 441, riguardante disposizioni urgenti sullo smaltimento dei rifiuti, ad eccezione
degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14,
comma 1;
- 5) il d.l. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 febbraio
1988, n. 45, recante anch'esso disposizioni urgenti in materia di rifiuti industriali);
- 6) l'articolo 29-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
- Nel contempo, è stato delegato il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del d.lgs. 22/1997, apposito regolamento per individuare gli atti normativi incompatibili
con d.lgs. 22/97, i quali però sono già dichiarati abrogati dallo stesso d.lgs. 22/97,
con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento (art. 56, c. 2).
- Il d.lgs. ribadisce alcuni principi generali già affermati dal d.p.r. 915/1982,
recuperando all'art. 2 le enunciazioni già proprie, in forma assai simile se non quasi
identica, dell'art. 1 del d.p.r. 915/1982. Tra questi in particolare l'affermazione che lo
smaltimento dei rifiuti non deve danneggiare nè le persone nè l'ambiente (art. 2, comma
2).
- Fra le altre enunciazioni di principio, dirette o indirette, possono
evidenziarsi:
- - la prevenzione della produzione dei rifiuti, attraverso scelte gestionali, economiche
e tecniche, che ne riducano la produzione o la pericolosità (art. 3);
- - la preferibilità dello smaltimento dei rifiuti nelle forme del recupero, del
riutilizzo e del riciclaggio, rispetto a quella del mero conferimento alle discariche
(art. 4);
- - il divieto assoluto di abbandono di rifiuti, per chiunque, e per qualsiasi tipo di
rifiuto (art. 14): principio questo già proprio del d.p.r. 915/1982 (art. 9);
- - l'obbligo di bonifica dei siti devastati dall'abbandono incontrollato di rifiuti, a
carico sia dell'«inquinatore» che del proprietario (art. 14, c. 3);
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- Il concetto di rifiuto
- Fra le definizioni enunciate dall'art. 6, la lettera a) indica per rifiuto
«qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di
cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».
- Il concetto di rifiuto (che richiama la definizione già in precedenza enunciata dalla
direttiva CE 75/442, ed utilizzata anche dalla giurisprudenza: v. ad es. Cass. sez. III,
29-3-1989, Bettaglio; Cass. sez. III, 9-7-1990, Imbarrato) risulta quindi costruito su due
diverse e coesistenti caratteristiche :
- - da un lato l'atteggiamento del detentore, e cioè la sua volontà, (libera o coatta ex
lege), di disfarsi di esso: volontà che, secondo l'ottica del legislatore, trasforma
qualsiasi cosa automaticamente da «oggetto di uso» a «rifiuto»; (va notato che la
legge ha incluso nella definizione anche l'inciso «abbia deciso [.. di disfarsi]»,
ponendo l'attenzione su un atteggiamento psicologico interiore del detentore, che però,
finché non si esteriorizza in un atto diretto all'abbandono della cosa, non sembra poter
essere rilevante giuridicamente, e la cui previsione può essere foriera di equivoci
nell'applicazione della normativa);
- - dall'altro l'inclusione della cosa di cui il detentore vuole disfarsi fra le categorie
descritte nell'allegato A del d.lgs. 22/1997.
- Tuttavia l'inclusione nell'allegato A si dimostra in realtà come una condizione
apparente, sia perché l'allegato A riveste una funzione meramente indicativa, e non
tassativa, non esaurendo l'àmbito dei rifiuti, e ciò per sua stessa ammissione: dal
momento infatti che ai punti Q1 e Q16 enuncia come rifiuti i «residui di
produzione o di consumo in appresso non specificati», nonché «qualunque sostanza,
materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate» (così
richiamando ogni altra cosa che sia oggetto di «abbandono»); e sia perché, negli altri
punti l'allegato A (riportato in calce al testo di legge pubblicato aneto) non
sempre indica tipologicamente le concrete categorie di rifiuti (né mai l'avrebbe potuto
fare esaustivamente, come è ovvio) ma accenna anche a beni che sono «rifiuti» non per
natura, ma per scelta, libera o obbligata, del detentore: in tal modo richiamando
ripetitivamente i medesimi criteri già enunciati nella definizione di rifiuto di cui
all'art. 6, comma 1, allorché si parla di sostanze di cui il detentore «abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi». E' questo il caso del punto Q13, secondo cui è
«rifiuto», anche qualunque materia, sostanza o prodotto «la cui utilizzazione è
giuridicamente vietata»: di cui cioè la legge vieta l'utilizzo, ovvero rectius la
«detenzione», imponendo quindi a chi lo detiene di doversene disfare; nonché del punto Q14,
per il quale è «rifiuto» il prodotto «di cui il detentore non si serve più» (sulla
base quindi di una propria scelta soggettiva, a prescindere dalla natura del bene).
-
- Le categorie di rifiuti individuate dal d.lgs. 22/1997.
- La nuova disciplina legislativa innanzi tutto introduce una nuova classificazione dei
rifiuti, che distingue in due grandi categorie dei rifiuti urbani e speciali:
all'interno di ciascuno di tali gruppi si colloca la sub-distinzione fra rifiuti pericolosi
e non pericolosi.
- Sono rifiuti urbani (art. 7, secondo comma):
- 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso
di civile abitazione;
- 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da
quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e
quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche
o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime
e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
- 6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c),
ed e).
- Sono rifiuti speciali (art. 7, terzo comma):
- 1) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- 2) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- 3) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- 4) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- 5) i rifiuti da attività commerciali;
- 6) i rifiuti da attività di servizio;
- 7) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- 9) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- Non esistono più i rifiuti tossici e nocivi, di cui al d.p.r. 915/1982 (abrogato), e
tale concetto è sostituito da quello di rifiuto pericoloso. Questo è enunciato per
relationem, con rinvio ai rifiuti «non domestici» precisati nell'elenco di cui
all'allegato D (art. 7, comma 4).
- Resta il problema dei rifiuti provenienti da abitazioni, che però siano classificabili
fra i prodotti pericolosi (ad es.: batterie esauste, prodotti chimici per la casa
rientranti fra le categorie di rifiuti pericolosi di cui all'allegato D, quali ammoniaca,
o altri corrosivi, medicinali scaduti, prodotti per attività di hobbistica chimica, di
falegnameria, fotografica etc.)
- Il d.lgs. sembra considerarli comunque «urbani», attribuendo all'espressione «rifiuto
domestico» un significato collegato alla oggettiva provenienza del rifiuto (v. l'art. 7,
secondo comma, lettera a), piuttosto che all'intrinseca natura di esso. Tuttavia
dall'enunciazione delle categorie di rifiuti di cui al primo comma dell'art. 7, la
ripartizione in pericolosi e non pericolosi appare egualmente riferibile ad entrambe le
categorie di rifiuti, sia urbani che speciali.
- Fra i rifiuti domestici è prevista una particolare forma di smaltimento soltanto per
quelli costituiti da beni durevoli (art. 44), che la legge individua in fase di prima
applicazione nei seguenti apparecchi: frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori, computers;
lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria. Tali beni vanno consegnati al
rivenditore dal quale si acquista il nuovo bene durevole equivalente, oppure vanno
conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti.
- Per i rifiuti pericolosi, l'art. 57, dettando disposizioni transitorie secondo cui le
norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento
dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in
attuazione del presente decreto, precisa che «a tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici
e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi».
- La legge introduce anche il concetto di compost da rifiuti, che sta ad indicare
il «prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel
rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili
con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità».
-
- Il Registro di carico e scarico dei rifiuti
- Per l'art. 12, l'obbligo di tenuta di esso grava sui «soggetti di cui all'articolo 11,
comma 3» e cioè:
- - su chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di
rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti,
- - su chiunque svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti,
- - sulle imprese e sugli enti che producono rifiuti pericolosi
- - sulle imprese e sugli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da
lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'art. 7, comma 3, lettere c) e d).
- Le comunicazioni vanno operate annualmente con le modalità previste dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, indicando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti
prodotti, recuperati e smaltiti.
- Sono esonerati da tale obbligo, ma solo ove producano rifiuti non pericolosi, i piccoli
imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di
tre dipendenti.
- Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di
raccolta, la comunicazione va effettuata dal gestore del servizio.
- L'annotazione nel Registro va fatta con cadenza almeno settimanale, e deve riguardare le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare
ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
- Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di
smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
- a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei
rifiuti;
- b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto
utilizzato;
- c) il metodo di trattamento impiegato.
- I registri vanno tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e
di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la
detenzione dei rifiuti, e devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei
rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine
dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
- Il decreto legislativo ha mantenuto il riferimento agli enti o imprese, per cui appare
tuttora valido il principio della esenzione dall'obbligo degli ambulatori medici,
affermato dalla più recente giurisprudenza (v. Pret. Trani 9 maggio 1996, pubbl. in
questa Rivista, oltre, e nt. in calce).
-
- Il divieto di abbandono dei rifiuti
- L'art. 14 del d.lgs. 22/1997 statuisce:
- - il divieto generale di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo (primo comma): il divieto ha un'ampiezza enorme, rientrandovi qualsiasi atto di
abbandono, anche di rifiuti domestici, o di rifiuti individuali, commesso da chiunque, ed
in qualsiasi luogo, pubblico o privato;
- - il divieto generale di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (secondo comma).
- A contrario dunque l'art. 14 introduce un obbligo generale per chiunque, sia
esso persona fisica o giuridica, di smaltire i rifiuti utilizzando procedure, mezzi e
luoghi esistenti e regolari.
- La sanzione per la violazione del divieto assoluto di abbandono di rifiuti (ovvero di
immissione in acque superficiali o sotterranee) è prevista dall'art. 50, primo comma, e
consiste nella sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire
unmilioneduecentomila.
- Tuttavia la norma sanzionatoria dell'art. 50 non esaurisce la fattispecie relativa
all'illecito abbandono di rifiuti, poiché, nell'art. 51 (che attiene alla attività di
gestione di rifiuti non autorizzata), il secondo comma precisa che «le pene di cui al
comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque
superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2,
ovvero effettuano attività di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte
autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e
33».
- Da tale disposizione si deduce che il legislatore ha voluto (ancora una volta con
tecnica infelice ed approssimativa) riservare un trattamento più severo, sotto forma di
illecito penale, per i fatti di abbandono (e non solo per essi ma anche per i fatti di
«gestione illecita» dei rifiuti) che siano compiuti da «titolari di imprese e
responsabili di enti»: con tutti i problemi che scaturiranno nell'interpretazione dei
termini «titolari» e «responsabili».
- La legge prevede altresì, come conseguenza della commissione di tali fatti illeciti,
oltre alla predetta sanzione punitiva, anche l'obbligo per il responsabile di rimozione, e
di avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti illecitamente abbandonati, nonché del
ripristino dello stato precedente dei luoghi: tale obbligo sussiste in solido «con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai
quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa» (art. 14, terzo comma). Al
fine di far rispettare tali obblighi, lo stesso comma prevede che il sindaco disponga, con
ordinanza, le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso
il quale a sua volta deve procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e
quindi al recupero delle somme anticipate.
- Il quarto comma dell'art. 14 aggiunge che «qualora la responsabilità del fatto
illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona
giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona
giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa».
- Si tratta dunque di un'obbligazione da fatto illecito (abbandono o deposito abusivi) che
si trasmette ex lege a qualsiasi soggetto avente causa dalla persona giuridica,
finche non sia adempiuta, secondo le modalità fissate dal Sindaco.
- In caso di inerzia del Sindaco, nulla vieta che l'obbligazione sia adempiuta
spontaneamente, rimuovendo i rifiuti abbandonati, ma tale adempimento, va fatto nel
rispetto della normativa sui rifiuti, e quindi affidandoli a soggetti smaltitori
abilitati.
- Tali obbligazioni civili ex lege sono valide unicamente indipendenza dei fatti di
abbandono che si verifichino dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 22/1997, mentre non sono
configurabili per i fatti avvenuti in precedenza. Depongono in tal senso sia la chiara
formula dell'art. 14, che ricollega la responsabilità a «chiunque viola i divieti di cui
ai commi 1 e 2» (dell'art. 14 medesimo), e cioè a norme di comportamento introdotte con
il d.lgs. in esame, e sia i principi generali sull'efficacia nel tempo della legge (art.
11 preleggi; nonché anche art. 23 Cost.).
- Principio analogo è previsto dall'art. 17 per chiunque provochi, «anche in maniera
accidentale» il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione di suoli,
acque superficiali e sotterranee, ed anche per esso la vigenza appare decorrere dalla
entrata in vigore del d.lgs. 22/1997.
- Entrambe le disposizioni in tema di responsabilità civile trovano origine nel principio
«chi inquina paga», introdotto dall'Atto unico europeo del 1986, che ha modificato in
tal senso gli artt. 130R - 130 T del Trattato CEE (l. 14-10-1957 n. 1203).
- Va ricordato che per l'abbandono o il deposito di rifiuti ed altri materiali sulle sedi
stradali si applica l'art. 15 del nuovo codice della strada, che prevede anch'esso una
sanzione amministrativa, e che dovrebbe prevalere sulla norma del d.lgs. in esame, per la
specialità del locus del deposito o abbandono del rifiuto (mentre sul piano delle
rispettive materie regolate, è ravvisabile un perfetta specialità reciproca o
«bilaterale» delle due norme).
- E' prevista la sanzione penale detentiva dell'arresto sino ad un anno per chi non
ottemperi all'ordinanza sindacale che disponga la rimessione in pristino dei luoghi
inquinati (art. 50, secondo comma).
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- Le nuove fattispecie sanzionatorie
- A parte le ipotesi di abbandono di rifiuti, di cui già abbiamo accennato, il d.lgs.
22/1997 prevede come reati:
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- 1) la attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 51,
primo comma), che consiste in una complessa fattispecie incentrata sulla «attività di
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti
da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di
cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33», con pene diversificate a seconda della
natura pericolosa o meno dei rifiuti indebitamente «gestiti».
- Il secondo comma dell'art. 51 prevede, tra le altre ipotesi, che la stessa pena del
primo comma si applichi ai «titolari di imprese ed ai responsabili di enti» che
effettuino attività di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte
autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e
33.
- E' prevista la riduzione delle pene della metà nelle ipotesi di inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di
inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni
(art. 51, comma 4): si tratta di una generale riduzione di pena che, malgrado la
costruzione tecnica simile a quella di una attenuante, sembra collegarsi piuttosto una
ipotesi autonoma di reato, e di cui va però stigmatizzata la indifferenziata ampiezza,
non distinguendosi, come dovuto ove si fosse realmente badato alla salvaguardia
dell'ambiente, la gravità della inosservanza e degli effetti di essa.
-
- 2) la realizzazione di una discarica non autorizzata (art. 51,
comma 3), punita con la pena congiunta dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda
da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a
tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
- E' prevista opportunamente la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica
abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi
di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
- Anche per essa il disposto del comma 4 statuisce che va ridotta alla metà la pena,
«nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni
richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni: ma l'estensione all'ipotesi di discarica
abusiva non sembrerebbe pertinente giacché il reato menziona esplicitamente il fatto di
discarica «non autorizzata», e dunque sembra riferirsi alla assenza totale di
autorizzazione.
- In realtà, il comma 4, con il richiamo al comma 3, finisce con l'introdurre esso ex
novo l'ipotesi di gestione di discarica in difformità dall'autorizzazione», in
aggiunta alla fattispecie di cui al terzo comma: ciò conferma l'impressione già
descritta secondo cui in realtà il comma 4, nella sua approssimativa formulazione,
introduce nuove ipotesi di reato, e non una mera circostanza attenuante.
-
- 3) la miscelazione, in violazione del divieto di cui all'articolo 9, di
rifiuti pericolosi con altri non pericolosi, ovvero fra loro di rifiuti pericolosi
«diversi» (art. 51, quinto comma): sulla base dello scarno testo di legge, non
è chiaro se il reato è addebitato al produttore dei rifiuti (il che potrebbe applicarsi
anche al produttore di rifiuti domestici, fra i quali pure possono trovarsi rifiuti
pericolosi), ovvero allo smaltitore, o ad entrambi;
-
- 4) la mancata separazione dei rifiuti illecitamente miscelati
(art. 51, quinto comma, seconda parte): il legislatore ha qui dimenticato il riferimento
alla norma precettiva, che va individuata nell'art. 9 terzo comma, d.lgs. 22/1997, secondo
il quale «fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5,
chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla
separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e
per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2»;
-
- 5) Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti
sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'articolo
45, il quale stabilisce che tale deposito «deve essere effettuato in condizioni tali da
non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata
massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito
temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni».
- Il secondo comma prevede che la sorveglianza affinché sia rispettata la norma (e non
anche «il rispetto», come erroneamente enuncia la norma, il cui obbligo grava
evidentemente su chiunque operi nella struttura sanitaria) è attribuita al direttore o
responsabile sanitario della struttura pubblica o privata, fino al momento del
conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di
smaltimento.
- Gli ulteriori commi dell'art. 45 enunciano le modalità della distruzione dei rifiuti.
-
- 6) Le violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri
obbligatori e dei formulari (art. 52), per le quali si rinvia alla relativa
normativa precettiva;
-
- 7) Il traffico illecito di rifiuti (art. 53), su cui ci
soffermiamo più ampiamente.
-
- Il traffico illecito di rifiuti
- La fattispecie, sconosciuta all'originario d.p.r. 915/1982, nel cui àmbito, secondo
l'interpretazione giurisprudenziale, il traffico non autorizzato di rifiuti era recepito
nel concetto di smaltimento non autorizzato di essi, trova i suoi precedenti in alcune
recenti disposizioni dei menzionati decreti-legge (in particolare v.: art. 3, secondo
comma, d.l. 6-9-1996 n. 462; art. 3, secondo comma, d.l. 8-7-1996 n. 352; art. 12, terzo
comma, d.l. 6-5-1996 n. 246; art. 12, terzo comma, d.l. 8-3-1996 n. 113; art. 12, terzo
comma, d.l. 8-1-1996 n. 8; art. 12, terzo comma, d.l. 8-11-1995 n. 463; art. 12, terzo
comma, d.l. 7-9-1995 n. 373; art. 12, terzo comma, d.l. 10-7-1995 n. 274; art. 12, terzo
comma, d.l. 10-5-1995 n. 162).
- La fattispecie illecita, secondo la letterale descrizione della norma, consiste nella
«effettuazione di spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II, III e IV del
Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 in modo tale da integrare il
traffico illecito, così come definito dall'articolo 26 del medesimo Regolamento».
- Come si può notare, la fattispecie risulta costruita su due rinvii a normative
comunitarie: il primo, diretto ad individuare l'oggetto materiale della condotta illecita,
e cioè la categoria di rifiuti che è oggetto della attività di spedizione, ed il
secondo, rivolto a qualificare la stessa antigiuridicità della condotta.
- Il regolamento cui rinvia la norma (ed al quale già si richiamavano i precedenti
normativi menzionati) concerne «la sorveglianza ed il controllo delle spedizioni di
rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo
territorio».
- La individuazione delle categorie di rifiuti richiamate dalla disposizione penale è
funzionale a fissare i limiti oggettivi di operatività della fattispecie penale di cui
all'art. 53 della legge in esame.
- Infatti, per i rifiuti non rientranti nelle categorie fissate dalla norma penale
l'eventuale spedizione, pur se non autorizzata, non potrà mai costituire il reato de
quo, essendo senza dubbio tassativo il riferimento alle predette categorie. Queste
sono state individuate rigidamente dal legislatore sulla base degli elenchi contenuti
negli allegati II, III e IV del regolamento comunitario emanato dal Consiglio CE n.
259/1993.
- L'eventuale sostituzione di tali allegati ad opera di nuove
disposizioni normative comunitarie (come peraltro già avvenuto a mezzo della Decisione
CEE 94/721, pubblicata in G.U.C.E. n. L 288 del 9-11-1994) non inciderà sulla
operatività del richiamo, che resta formalmente valido per i predetti elenchi, anche come
novellati dalla normativa successiva. Non potranno invece essere inclusi nell'àmbito dei
rifiuti oggetto della presente ipotesi di reato altre categorie di rifiuti che, anche ove
siano pericolosi, non siano compresi negli allegati richiamati (salvo che si introduca con
apposita disposizione di legge l'allargamento del richiamo della fattispecie penale anche
ad essi).
- La condotta illecita consiste nell'«effettuare una spedizione» di
rifiuti.
- Il concetto di spedizione non è definito dalla legge in *esame, nè
dal regolamento comunitario richiamato, e può individuarsi nell'attività sia di chi
dispone e sia di chi materialmente esegue il trasferimento dei rifiuti da un luogo ad un
altro. Per cui il traffico di cui parla il d.lgs. 22/1997 è certamente più ampio
del semplice trasporto (3).
- Secondo la letterale enunciazione della norma, la spedizione dei
rifiuti, per essere penalmente rilevante, deve essere «effettuata» «in modo tale da
integrare il traffico illecito»: per il concetto "normativo" di «traffico
illecito» lo stesso art. 53 rinvia all'art. 26 del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio
del 1° febbraio 1993, il cui primo comma così recita:
- «costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità
competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi
del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto
mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme
comunitarie o internazionali, o
- f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21».
- Le prime cinque ipotesi sono sufficientemente tipicizzate nello
stesso art. 26 citato. La sesta ipotesi, quella di cui alla lettera f), invece,
richiama a sua volta altri articoli del regolamento comunitario, i quali prevedono
specifiche ipotesi di divieto o di restrizione dell'esportazione di rifiuti, e ciò rende
indubbiamente più ardua la individuazione del comportamento punibile.
- Per la migliore comprensione della fattispecie riportiamo i quattro
articoli (14, 16, 19, 21) richiamati dalla norma comunitaria:
- a) art. 14 reg. Consiglio CE:
- «Art. 14. -- 1. Tutte le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono
vietate, ad eccezione di quelle verso i paesi EFTA che aderiscono anche alla convenzione
di Basilea.
- 2. Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo
26, paragrafo 2, è vietata altresì qualsiasi esportazione di rifiuti, a scopo di
smaltimento, nei paesi EFTA:
- a) se un paese EFTA di destinazione vieta l'importazione di tali rifiuti o se non
ha acconsentito per iscritto all'importazione specifica dei rifiuti in questione;
- b) se l'autorità competente di spedizione nella Comunità ha motivo di ritenere
che i rifiuti non saranno gestiti nel paese EFTA di destinazione in questione secondo
metodi ecologicamente corretti.
- 3. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti destinati allo smaltimento
di cui è autorizzata l'esportazione in paesi EFTA siano gestiti secondo metodi
ecologicamente corretti durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione».
- «Art. 16. -- Tutte le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero sono vietate, ad
eccezione di quelle verso:
- a) paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE;
- b) altri paesi:
- - aderenti alla convenzione di Basilea e/o che hanno concluso con la Comunità, o con la
Comunità e gli Stati membri, accordi bilaterali, multilaterali o regionali in conformità
dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, nonché del paragrafo 2 in appresso; oppure
- - che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data
di applicazione del presente regolamento, nelle misura in cui detti accordi siano
conformati alla normativa comunitaria, all'articolo 11 della convenzione di Basilea,
nonché al paragrafo 2 in appresso. Gli accordi in questione vengono notificati alla
Commissione entro tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento oppure
dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla
prima, e scadono quando vengano conclusi accordi in conformità del primo trattino.
- 2. Gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera b) garantiscono una gestione
ecologicamente corretta dei rifiuti in conformità dell'articolo II della convenzione di
Basilea, in particolare:
- a) garantiscono che le operazioni di ricupero siano effettuate in un centro
autorizzato che soddisfi i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;
- b) stabiliscono le condizioni di trattamento degli elementi non ricuperabili dei
rifiuti e, se del caso, obbligano il notificatore a riprenderli;
- c) consentono, se del caso, la verifica in loco dell'esatta esecuzione degli
accordi, d'intesa con i paesi interessati;
- d) formano oggetto di riesame periodico da parte della Commissione, la prima
volta entro il 31 dicembre 1996, tenuto conto dell'esperienza acquisita e della capacità
dei paesi interessati di effettuare le operazioni di ricupero in modo da fornire piena
garanzia di una gestione ecologicamente corretta. La Commissione informa il Parlamento
europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta revisione. Se il riesame porta alla
conclusione che le garanzie sul piano ecologico sono insufficienti, la continuazione delle
esportazioni di rifiuti in tali condizioni sarà considerata su proposta della
Commissione, inclusa anche la possibilità di divieto.
- 3. Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo
26, paragrafo 2, è vietata qualsiasi esportazione di rifiuti destinati al ricupero nei
paesi di cui al paragrafo 1;
- a) se tali paesi vietano ogni importazione di tali rifiuti o non hanno
acconsentito all'importazione specifica dei rifiuti in questione;
- b) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti
non saranno gestiti in uno dei paesi in questione secondo metodi ecologicamente corretti.
- 4. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti di cui è l'autorizzata
l'esportazione a scopo di ricupero siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti
durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione».
- «Art. 19. - 1. Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo
smaltimento, tranne quelle provenienti:
- a) da paesi EFTA aderenti alla convenzione di Basilea;
- b) da altri paesi:
- - aderenti alla convenzione di Basilea, o
- - con cui la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi
bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità
dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che garantiscano che le operazioni di
smaltimento sono effettuate in un centro autorizzato e secondo i requisiti di una gestione
ecologicamente corretta;
- - che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data
di messa in applicazione del presente regolamento, compatibili con la normativa
comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che
contemplino le medesime garanzie di cui sopra e garantiscano che i rifiuti provengono dal
paese di spedizione e che lo smaltimento verrà effettuato esclusivamente nello Stato
membro che ha concluso l'accordo. Gli accordi in questione devono essere notificati alla
Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento
oppure dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore
alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi ai sensi del secondo trattino della
presente lettera, oppure
- - che concludono accordi bilaterali con singoli accordi bilaterali con singoli Stati
membri posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento alle
condizioni previste dal paragrafo 2.
- 2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a
concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente
regolamento, in casi eccezionali, per lo smaltimento di rifiuti specifici, qualora tali
rifiuti non vengano gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione. Gli
accordi in questione devono essere conformi alle condizioni stabilite nel paragrafo 1,
lettera b), terzo trattino del presente articolo, e devono essere notificati alla
Commissione entro tre mesi a decorrere dalla loro data di messa in applicazione.
- 3. I paesi di cui al paragrafo 1, lettera b) sono tenuti a presentare preventivamente
una richiesta debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro di
destinazione in considerazione del fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente
acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento
dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
- 4. L'autorità competente di destinazione vieta l'introduzione di rifiuti nella zona di
giurisdizione se ha motivo di ritenere che essi non vi saranno gestiti secondo metodi
ecologicamente corretti».
- «Art. 21. - 1. Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al
ricupero, ad eccezione di quelle provenienti da:
- a) paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE.
- b) altri paesi:
- - aderenti alla convenzione di Basilea e/o che hanno concluso, con la Comunità, o con
la Comunità ed i suoi Stati membri, accordi bilaterali o multilaterali oppure regionali
compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della
convenzione di Basilea che garantiscano che l'operazione di ricupero è effettuata in un
centro autorizzato e soddisfa i requisiti di una gestione ecologicamente corretta, oppure
- - che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data
di applicazione del presente regolamento, sempreché detti accordi siano conformi alla
normativa comunitaria e all'articolo 11 della convenzione di Basilea con le garanzie
succitate. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre
mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento o dalla data di
applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono
quando vengono conclusi accordi in conformità del primo trattino della presente lettera,
oppure
- - che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di
applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.
- 2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a
concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente
regolamento, in casi eccezionali, per il ricupero di rifiuti specifici, qualora uno Stato
membro li ritenga necessari per evitare interruzioni del trattamento dei rifiuti prima che
la Comunità abbia concluso gli accordi in questione. Tali accordi in questione devono
inoltre essere conformi alla normativa comunitaria e all'articolo 11 della convenzione di
Basilea; devono essere notificati alla Commissione prima della loro conclusione e scadono
quando vengono conclusi accordi in conformità del paragrafo 1, lettera b), primo trattino
del presente articolo».
- La sesta ipotesi, per la presenza dei rinvii normativi a catena, e la genericità del
precetto, sembra oltrepassare i limiti consentiti dai principi di tassatività e
tipicità, mentre per le altre ipotesi permangono dubbi sulla correttezza della
costruzione della norma sanzionatoria.
- La sanzione è costituita dalla pena congiunta dell'ammenda da lire tre milioni a lire
cinquanta milioni e dell'arresto fino a due anni. E' prevista come aggravante, con aumento
della pena sino ad un terzo, l'ipotesi di spedizione di rifiuti pericolosi, nonché la
confisca del mezzo di trasporto.
-
-
- ------------------
- (1) In materia di residui produttivi e rifiuti dovrebbero essere ben diciotto; tra gli
ultimi cfr.: il d.l. 6 settembre 1996 n. 462; il d.l. 3 maggio 1996 n. 246; il d.l. 10
luglio 1995, n. 274; il d.l. 10 maggio 1995, n. 162, il d.l. 9 marzo 1995, n. 66, il d.l.
7 gennaio 1995, n. 3, il d.l. 7 novembre 1994, n. 619, il d.l. 7 settembre 1994, n. 530,
il d.l. 8 luglio 1994, n. 438, il d.l. 6 maggio 1994, n. 279, il d.l. 10 marzo 1994, n.
169, il d.l. 7 gennaio 1994, n. 12, il d.l. 9 novembre 1993, n. 443. In precedenza: il
d.l. 14 dicembre 1988 n. 527 (disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo
smaltimento dei rifiuti industriali); il d.l. 9 settembre 1988 n. 397; il d.l. 31 agosto
1987 n. 361; il d.l.
- (2) Cfr. C.Cost. n. 360/1996, in Dir. Pen. e Proc., 1996, 11, 1334, con commento
di CONSO, L'agonia dei decreti-legge reiterati, 13091310, e di Bartole, La
reiterazione dei decreti-legge: una condanna annunciata, ivi, 1997, n. 1, 7 ss.
- (3) In ordine al trasporto di rifiuti l'art. 15 prevede che ogni trasporto di rifiuti
sia accompagnato, per ciascun viaggio, da un formulario di identificazione: in tale
formulario devono risultare il nome e l'indirizzo del produttore e del detentore,
l'originale, la tipologia e la quantità del rifiuto, l'impianto di destinazione, la data
e il percorso dell'istradamento, il nome e l'indirizzo del destinatario. Il documento va
redatto in quattro esemplari, compilato e firmato dal detentore dei rifiuti e
controfirmato dal trasportatore: una copia resta in possesso del detentore e le altre tre,
controfirmate e datate all'arrivo dal destinatario, vanno conservate dal destinatario
stesso nonché una ciascuno dal trasportatore e dal detentore (al quale provvede a farla
avere il trasportatore medesimo), a riprova dell'avvenuta consegna dei rifiuti alla giusta
destinazione.
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