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Aspetti salienti del nuovo decreto sui rifiuti
di Giorgio Pica
 

(pubblicato in Rivista penale dell'Economia 1997)

 

Premessa.
Dopo anni di decreti legge non convertiti, e pedissequamente reiterati (1), trascurando principi essenziali della Costituzione in materia di legislazione, fino alla recente (ma comunque tardiva) rampogna della Corte costituzionale (2) ad un legislatore che aveva ormai espropriato il Parlamento della sua funzione principe, (arrogata dall'esecutivo attraverso l'abuso dei decreti-legge), la delicatissima materia dei rifiuti vede l'emanazione di un provvedimento con forza di legge non provvisorio, e con aspirazioni di sistematicità sconosciute al legislatore degli ultimi anni.
Il decreto legislativo in esame mostra indubbiamente un respiro più vasto della legge n. 915 del 1982, abbracciando tra l'altro anche il settore dei cd. rifiuti da imballaggio (anche se questo appare di tale mole, rispetto al resto del provvedimento, da far fondatamente ritenere che sarebbe stato assai meglio destinarvi un provvedimento ad hoc: tanto più che il d.lgs. in esame ha tutt'altro che l'ambizione di costituire un testo unico, rinviando per molte tipologie di rifiuti ad altre normative speciali).
Ad una prima lettura, il d.lgs. appare accreditabile di una più soddisfacente visione sistematica, rispetto ai precedenti interventi legislativi, oltrepassando le limitate esigenze che sorreggevano i molteplici, settoriali, decreti legge ricordati.
Tuttavia, a stemperare la prima, apparente, impressione di sistematicità e razionalità provvede immediatamente la valutazione più attenta dei contenuti del decreto legislativo, che pone all'interprete non solo problemi di ricostruzione dei comportamenti imposti o vietati (troppo spesso scoordinati e dispersi in norme diverse: testimonianza questa di frettolosità nell'approntamento del testo normativo) e quindi di coordinamento normativo, ma anche di applicabilità della nuova normativa, nonché analoghi (rispetto alla normativa preesistente) interrogativi circa la effettiva «utilità» della disciplina per la salvaguardia dell'ambiente.
Da uno sguardo di insieme del sistema ridisegnato con il nuovo provvedimento, lacunoso per diversi punti, può agevolmente comprendersi come in realtà il settore pubblico, sia a livello locale che a livello nazionale, non sia ad oggi in grado di gestire compiutamente e globalmente il fenomeno dell'eliminazione dei rifiuti (sia sotto forma del loro riutilizzo che del definitivo smaltimento): al punto che il legislatore ha introdotto vistose aperture ai destinatari stessi della disciplina, ammettendo comportamenti di questi in «sostituzione» dell'intervento di organi pubblici, ma anche prevedendo deroghe (forse eccessive) alla disciplina di principio enunciata in generale.
Si può constatare, a conferma di una caratteristica ormai costante legislazione attuale (che sta progressivamente perdendo la capacità di produrre norme «di comportamento», sostituendovi norme «di intenti» o «di programma», da attuare in sede non legislativa) la persistenza di una burocratica visione delle competenze e dei compiti, con il coinvolgimento di una pluralità di organi ed enti che, a nostro avviso, non giova certo alla efficienza ed alla celerità degli interventi e dei controlli, ed una perniciosa insistenza in disposizioni programmatiche, in buona parte protese a richiedere continui piani organizzativi e di studio a tutti gli enti interessati, con un dispendio di energie economiche e tecniche forse sproporzionato ai benefici.
Non mancano le ingenuità: al di là della enunciazione degli «ambiti territoriali ottimali» per la raccolta dei rifiuti (una nuova definizione di cui l'ordinamento di certo non aveva bisogno), individuati nelle Province, che al legislatore è apparso evidentemente troppo banale chiamare con il prosaico termine di «province» (che sa certamente d'antico!), si segnala l'art. 24, che intende stabilire un programma di progressiva estensione della raccolta differenziata, e nel quale il legislatore ha ritenuto opportuno dimostrare la propria capacità di operare con taglio imprenditorialistico, fissando le «percentuali minime» progressive di rifiuti da raccogliere in forma differenziata, entro tre successive scadenze. Ma una tale disposizione, la cui «vaghezza» è evidente, non è null'altro che una mera dichiarazione di intenti, che ancora una volta conferma la incapacità del legislatore odierno di fissare regole di comportamento concrete e la sua tendenza a rifugiarsi in affermazioni di obbiettivi tendenziali, di auspici o di aspirazioni, le quali una volta costituivano il presupposto metagiuridico, od al più il preambolo, di un provvedimento normativo, e che nessuno avrebbe mai ritenuto di inserire nel testo.
La complessità del provvedimento e l'ampiezza delle tematiche non consente purtroppo in questa sede di offrire se non un rapido sguardo di singoli punti di particolare rilievo della nuova normativa, la quale necessita comunque di un ben più approfondito esame, incompatibile con i tempi ristretti intercorsi tra la promulgazione del testo normativo e la pubblicazione di questo numero della Rivista.
 
L'ambito di applicazione del d.lgs. 22/1997, ed i principi generali.
L'art. 1 precisa che il d.lgs. disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, «fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti».
Lo stesso articolo statuisce la natura di principi fondamentali della statuizioni contenute nel decreto, impegnando le regioni ad osservarle nella loro normativa di dettaglio.
Va sottolineato che il d.lgs. 22/1997 è incentrato sulla «gestione» dei rifiuti, che costituisce un concetto più ampio e comprensivo del semplice «smaltimento» (punto focale della normativa precedente), il quale invece è un aspetto della «gestione».
L'art. 8 chiarisce, sulla base della natura dei rifiuti, i limiti di operatività del decreto legislativo in esame, statuendo che restano fuori dalla disciplina del d.lgs. 22/1997:
1) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (art. 8, primo comma), nonché, a condizione («in quanto», dice la norma) che siano disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
2) i rifiuti radioattivi (art. 8, primo comma):
3) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave (art. 8, primo comma):
4) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola (art. 8, primo comma):
5) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 (art. 8, primo comma):
6) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido (art. 8, primo comma):
7) i materiali esplosivi in disuso (art. 8, primo comma):
8) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli (art. 8, secondo comma):
9) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro (art. 8, secondo comma):
10) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo (art. 8, secondo comma):
11) le attività di recupero di cui all'allegato C effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione (art. 8, terzo comma);
12) gli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale, qualora gli stessi siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria (art. 8, quarto comma): in mancanza di normative specifiche, si applicherà quindi il d.lgs. 22/1997. Al momento risultano vigenti il d.lgs. 14 dicembre 1992 n. 508, che stabilisce (in attuazione di direttiva CE) le norme sanitarie per l'eliminazione la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale; ed il d.m. attuativo 26 marzo 1994, che regola la raccolta e il trasporto dei rifiuti di origine animale.
In via immediata il legislatore ha disposto l'abrogazione delle seguenti leggi sui rifiuti (art. 56), in quanto assorbite dal d.lgs. in esame:
1) la legge 20 marzo 1941 n. 366, che concerneva la raccolta il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) il d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915, riguardante i rifiuti tossici e nocivi;
3) il d.l. 9 settembre 1988 n. 397, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 novembre 1988 n. 475, (concernente disposizioni urgenti per lo smaltimento dei rifiuti industriali) ad eccezione degli articoli 7, 9-quinquies, che restano in vigore, e dei quali l'ultimo concerne la raccolta ed il riciclaggio delle batterie esauste;
4) il d.l. 31 agosto 1987 n. 361, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1987 n. 441, riguardante disposizioni urgenti sullo smaltimento dei rifiuti, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1;
5) il d.l. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 febbraio 1988, n. 45, recante anch'esso disposizioni urgenti in materia di rifiuti industriali);
6) l'articolo 29-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
Nel contempo, è stato delegato il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 22/1997, apposito regolamento per individuare gli atti normativi incompatibili con d.lgs. 22/97, i quali però sono già dichiarati abrogati dallo stesso d.lgs. 22/97, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento (art. 56, c. 2).
Il d.lgs. ribadisce alcuni principi generali già affermati dal d.p.r. 915/1982, recuperando all'art. 2 le enunciazioni già proprie, in forma assai simile se non quasi identica, dell'art. 1 del d.p.r. 915/1982. Tra questi in particolare l'affermazione che lo smaltimento dei rifiuti non deve danneggiare nè le persone nè l'ambiente (art. 2, comma 2).
Fra le altre enunciazioni di principio, dirette o indirette, possono evidenziarsi:
- la prevenzione della produzione dei rifiuti, attraverso scelte gestionali, economiche e tecniche, che ne riducano la produzione o la pericolosità (art. 3);
- la preferibilità dello smaltimento dei rifiuti nelle forme del recupero, del riutilizzo e del riciclaggio, rispetto a quella del mero conferimento alle discariche (art. 4);
- il divieto assoluto di abbandono di rifiuti, per chiunque, e per qualsiasi tipo di rifiuto (art. 14): principio questo già proprio del d.p.r. 915/1982 (art. 9);
- l'obbligo di bonifica dei siti devastati dall'abbandono incontrollato di rifiuti, a carico sia dell'«inquinatore» che del proprietario (art. 14, c. 3);
 
Il concetto di rifiuto
Fra le definizioni enunciate dall'art. 6, la lettera a) indica per rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».
Il concetto di rifiuto (che richiama la definizione già in precedenza enunciata dalla direttiva CE 75/442, ed utilizzata anche dalla giurisprudenza: v. ad es. Cass. sez. III, 29-3-1989, Bettaglio; Cass. sez. III, 9-7-1990, Imbarrato) risulta quindi costruito su due diverse e coesistenti caratteristiche :
- da un lato l'atteggiamento del detentore, e cioè la sua volontà, (libera o coatta ex lege), di disfarsi di esso: volontà che, secondo l'ottica del legislatore, trasforma qualsiasi cosa automaticamente da «oggetto di uso» a «rifiuto»; (va notato che la legge ha incluso nella definizione anche l'inciso «abbia deciso [.. di disfarsi]», ponendo l'attenzione su un atteggiamento psicologico interiore del detentore, che però, finché non si esteriorizza in un atto diretto all'abbandono della cosa, non sembra poter essere rilevante giuridicamente, e la cui previsione può essere foriera di equivoci nell'applicazione della normativa);
- dall'altro l'inclusione della cosa di cui il detentore vuole disfarsi fra le categorie descritte nell'allegato A del d.lgs. 22/1997.
Tuttavia l'inclusione nell'allegato A si dimostra in realtà come una condizione apparente, sia perché l'allegato A riveste una funzione meramente indicativa, e non tassativa, non esaurendo l'àmbito dei rifiuti, e ciò per sua stessa ammissione: dal momento infatti che ai punti Q1 e Q16 enuncia come rifiuti i «residui di produzione o di consumo in appresso non specificati», nonché «qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate» (così richiamando ogni altra cosa che sia oggetto di «abbandono»); e sia perché, negli altri punti l'allegato A (riportato in calce al testo di legge pubblicato aneto) non sempre indica tipologicamente le concrete categorie di rifiuti (né mai l'avrebbe potuto fare esaustivamente, come è ovvio) ma accenna anche a beni che sono «rifiuti» non per natura, ma per scelta, libera o obbligata, del detentore: in tal modo richiamando ripetitivamente i medesimi criteri già enunciati nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, allorché si parla di sostanze di cui il detentore «abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi». E' questo il caso del punto Q13, secondo cui è «rifiuto», anche qualunque materia, sostanza o prodotto «la cui utilizzazione è giuridicamente vietata»: di cui cioè la legge vieta l'utilizzo, ovvero rectius la «detenzione», imponendo quindi a chi lo detiene di doversene disfare; nonché del punto Q14, per il quale è «rifiuto» il prodotto «di cui il detentore non si serve più» (sulla base quindi di una propria scelta soggettiva, a prescindere dalla natura del bene).
 
Le categorie di rifiuti individuate dal d.lgs. 22/1997.
La nuova disciplina legislativa innanzi tutto introduce una nuova classificazione dei rifiuti, che distingue in due grandi categorie dei rifiuti urbani e speciali: all'interno di ciascuno di tali gruppi si colloca la sub-distinzione fra rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Sono rifiuti urbani (art. 7, secondo comma):
1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).
Sono rifiuti speciali (art. 7, terzo comma):
1) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
2) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
3) i rifiuti da lavorazioni industriali;
4) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
5) i rifiuti da attività commerciali;
6) i rifiuti da attività di servizio;
7) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
9) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Non esistono più i rifiuti tossici e nocivi, di cui al d.p.r. 915/1982 (abrogato), e tale concetto è sostituito da quello di rifiuto pericoloso. Questo è enunciato per relationem, con rinvio ai rifiuti «non domestici» precisati nell'elenco di cui all'allegato D (art. 7, comma 4).
Resta il problema dei rifiuti provenienti da abitazioni, che però siano classificabili fra i prodotti pericolosi (ad es.: batterie esauste, prodotti chimici per la casa rientranti fra le categorie di rifiuti pericolosi di cui all'allegato D, quali ammoniaca, o altri corrosivi, medicinali scaduti, prodotti per attività di hobbistica chimica, di falegnameria, fotografica etc.)
Il d.lgs. sembra considerarli comunque «urbani», attribuendo all'espressione «rifiuto domestico» un significato collegato alla oggettiva provenienza del rifiuto (v. l'art. 7, secondo comma, lettera a), piuttosto che all'intrinseca natura di esso. Tuttavia dall'enunciazione delle categorie di rifiuti di cui al primo comma dell'art. 7, la ripartizione in pericolosi e non pericolosi appare egualmente riferibile ad entrambe le categorie di rifiuti, sia urbani che speciali.
Fra i rifiuti domestici è prevista una particolare forma di smaltimento soltanto per quelli costituiti da beni durevoli (art. 44), che la legge individua in fase di prima applicazione nei seguenti apparecchi: frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori, computers; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria. Tali beni vanno consegnati al rivenditore dal quale si acquista il nuovo bene durevole equivalente, oppure vanno conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti.
Per i rifiuti pericolosi, l'art. 57, dettando disposizioni transitorie secondo cui le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto, precisa che «a tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi».
La legge introduce anche il concetto di compost da rifiuti, che sta ad indicare il «prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità».
 
Il Registro di carico e scarico dei rifiuti
Per l'art. 12, l'obbligo di tenuta di esso grava sui «soggetti di cui all'articolo 11, comma 3» e cioè:
- su chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti,
- su chiunque svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti,
- sulle imprese e sugli enti che producono rifiuti pericolosi
- sulle imprese e sugli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'art. 7, comma 3, lettere c) e d).
Le comunicazioni vanno operate annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, indicando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti.
Sono esonerati da tale obbligo, ma solo ove producano rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti.
Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione va effettuata dal gestore del servizio.
L'annotazione nel Registro va fatta con cadenza almeno settimanale, e deve riguardare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
I registri vanno tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti, e devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
Il decreto legislativo ha mantenuto il riferimento agli enti o imprese, per cui appare tuttora valido il principio della esenzione dall'obbligo degli ambulatori medici, affermato dalla più recente giurisprudenza (v. Pret. Trani 9 maggio 1996, pubbl. in questa Rivista, oltre, e nt. in calce).
 
Il divieto di abbandono dei rifiuti
L'art. 14 del d.lgs. 22/1997 statuisce:
- il divieto generale di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (primo comma): il divieto ha un'ampiezza enorme, rientrandovi qualsiasi atto di abbandono, anche di rifiuti domestici, o di rifiuti individuali, commesso da chiunque, ed in qualsiasi luogo, pubblico o privato;
- il divieto generale di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (secondo comma).
A contrario dunque l'art. 14 introduce un obbligo generale per chiunque, sia esso persona fisica o giuridica, di smaltire i rifiuti utilizzando procedure, mezzi e luoghi esistenti e regolari.
La sanzione per la violazione del divieto assoluto di abbandono di rifiuti (ovvero di immissione in acque superficiali o sotterranee) è prevista dall'art. 50, primo comma, e consiste nella sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.
Tuttavia la norma sanzionatoria dell'art. 50 non esaurisce la fattispecie relativa all'illecito abbandono di rifiuti, poiché, nell'art. 51 (che attiene alla attività di gestione di rifiuti non autorizzata), il secondo comma precisa che «le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano attività di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33».
Da tale disposizione si deduce che il legislatore ha voluto (ancora una volta con tecnica infelice ed approssimativa) riservare un trattamento più severo, sotto forma di illecito penale, per i fatti di abbandono (e non solo per essi ma anche per i fatti di «gestione illecita» dei rifiuti) che siano compiuti da «titolari di imprese e responsabili di enti»: con tutti i problemi che scaturiranno nell'interpretazione dei termini «titolari» e «responsabili».
La legge prevede altresì, come conseguenza della commissione di tali fatti illeciti, oltre alla predetta sanzione punitiva, anche l'obbligo per il responsabile di rimozione, e di avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti illecitamente abbandonati, nonché del ripristino dello stato precedente dei luoghi: tale obbligo sussiste in solido «con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa» (art. 14, terzo comma). Al fine di far rispettare tali obblighi, lo stesso comma prevede che il sindaco disponga, con ordinanza, le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale a sua volta deve procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e quindi al recupero delle somme anticipate.
Il quarto comma dell'art. 14 aggiunge che «qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa».
Si tratta dunque di un'obbligazione da fatto illecito (abbandono o deposito abusivi) che si trasmette ex lege a qualsiasi soggetto avente causa dalla persona giuridica, finche non sia adempiuta, secondo le modalità fissate dal Sindaco.
In caso di inerzia del Sindaco, nulla vieta che l'obbligazione sia adempiuta spontaneamente, rimuovendo i rifiuti abbandonati, ma tale adempimento, va fatto nel rispetto della normativa sui rifiuti, e quindi affidandoli a soggetti smaltitori abilitati.
Tali obbligazioni civili ex lege sono valide unicamente indipendenza dei fatti di abbandono che si verifichino dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 22/1997, mentre non sono configurabili per i fatti avvenuti in precedenza. Depongono in tal senso sia la chiara formula dell'art. 14, che ricollega la responsabilità a «chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2» (dell'art. 14 medesimo), e cioè a norme di comportamento introdotte con il d.lgs. in esame, e sia i principi generali sull'efficacia nel tempo della legge (art. 11 preleggi; nonché anche art. 23 Cost.).
Principio analogo è previsto dall'art. 17 per chiunque provochi, «anche in maniera accidentale» il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione di suoli, acque superficiali e sotterranee, ed anche per esso la vigenza appare decorrere dalla entrata in vigore del d.lgs. 22/1997.
Entrambe le disposizioni in tema di responsabilità civile trovano origine nel principio «chi inquina paga», introdotto dall'Atto unico europeo del 1986, che ha modificato in tal senso gli artt. 130R - 130 T del Trattato CEE (l. 14-10-1957 n. 1203).
Va ricordato che per l'abbandono o il deposito di rifiuti ed altri materiali sulle sedi stradali si applica l'art. 15 del nuovo codice della strada, che prevede anch'esso una sanzione amministrativa, e che dovrebbe prevalere sulla norma del d.lgs. in esame, per la specialità del locus del deposito o abbandono del rifiuto (mentre sul piano delle rispettive materie regolate, è ravvisabile un perfetta specialità reciproca o «bilaterale» delle due norme).
E' prevista la sanzione penale detentiva dell'arresto sino ad un anno per chi non ottemperi all'ordinanza sindacale che disponga la rimessione in pristino dei luoghi inquinati (art. 50, secondo comma).
 
Le nuove fattispecie sanzionatorie
A parte le ipotesi di abbandono di rifiuti, di cui già abbiamo accennato, il d.lgs. 22/1997 prevede come reati:
 
1) la attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 51, primo comma), che consiste in una complessa fattispecie incentrata sulla «attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33», con pene diversificate a seconda della natura pericolosa o meno dei rifiuti indebitamente «gestiti».
Il secondo comma dell'art. 51 prevede, tra le altre ipotesi, che la stessa pena del primo comma si applichi ai «titolari di imprese ed ai responsabili di enti» che effettuino attività di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.
E' prevista la riduzione delle pene della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni (art. 51, comma 4): si tratta di una generale riduzione di pena che, malgrado la costruzione tecnica simile a quella di una attenuante, sembra collegarsi piuttosto una ipotesi autonoma di reato, e di cui va però stigmatizzata la indifferenziata ampiezza, non distinguendosi, come dovuto ove si fosse realmente badato alla salvaguardia dell'ambiente, la gravità della inosservanza e degli effetti di essa.
 
2) la realizzazione di una discarica non autorizzata (art. 51, comma 3), punita con la pena congiunta dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
E' prevista opportunamente la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Anche per essa il disposto del comma 4 statuisce che va ridotta alla metà la pena, «nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni: ma l'estensione all'ipotesi di discarica abusiva non sembrerebbe pertinente giacché il reato menziona esplicitamente il fatto di discarica «non autorizzata», e dunque sembra riferirsi alla assenza totale di autorizzazione.
In realtà, il comma 4, con il richiamo al comma 3, finisce con l'introdurre esso ex novo l'ipotesi di gestione di discarica in difformità dall'autorizzazione», in aggiunta alla fattispecie di cui al terzo comma: ciò conferma l'impressione già descritta secondo cui in realtà il comma 4, nella sua approssimativa formulazione, introduce nuove ipotesi di reato, e non una mera circostanza attenuante.
 
3) la miscelazione, in violazione del divieto di cui all'articolo 9, di rifiuti pericolosi con altri non pericolosi, ovvero fra loro di rifiuti pericolosi «diversi» (art. 51, quinto comma): sulla base dello scarno testo di legge, non è chiaro se il reato è addebitato al produttore dei rifiuti (il che potrebbe applicarsi anche al produttore di rifiuti domestici, fra i quali pure possono trovarsi rifiuti pericolosi), ovvero allo smaltitore, o ad entrambi;
 
4) la mancata separazione dei rifiuti illecitamente miscelati (art. 51, quinto comma, seconda parte): il legislatore ha qui dimenticato il riferimento alla norma precettiva, che va individuata nell'art. 9 terzo comma, d.lgs. 22/1997, secondo il quale «fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2»;
 
5) Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 45, il quale stabilisce che tale deposito «deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni».
Il secondo comma prevede che la sorveglianza affinché sia rispettata la norma (e non anche «il rispetto», come erroneamente enuncia la norma, il cui obbligo grava evidentemente su chiunque operi nella struttura sanitaria) è attribuita al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata, fino al momento del conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
Gli ulteriori commi dell'art. 45 enunciano le modalità della distruzione dei rifiuti.
 
6) Le violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 52), per le quali si rinvia alla relativa normativa precettiva;
 
7) Il traffico illecito di rifiuti (art. 53), su cui ci soffermiamo più ampiamente.
 
Il traffico illecito di rifiuti
La fattispecie, sconosciuta all'originario d.p.r. 915/1982, nel cui àmbito, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il traffico non autorizzato di rifiuti era recepito nel concetto di smaltimento non autorizzato di essi, trova i suoi precedenti in alcune recenti disposizioni dei menzionati decreti-legge (in particolare v.: art. 3, secondo comma, d.l. 6-9-1996 n. 462; art. 3, secondo comma, d.l. 8-7-1996 n. 352; art. 12, terzo comma, d.l. 6-5-1996 n. 246; art. 12, terzo comma, d.l. 8-3-1996 n. 113; art. 12, terzo comma, d.l. 8-1-1996 n. 8; art. 12, terzo comma, d.l. 8-11-1995 n. 463; art. 12, terzo comma, d.l. 7-9-1995 n. 373; art. 12, terzo comma, d.l. 10-7-1995 n. 274; art. 12, terzo comma, d.l. 10-5-1995 n. 162).
La fattispecie illecita, secondo la letterale descrizione della norma, consiste nella «effettuazione di spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II, III e IV del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 in modo tale da integrare il traffico illecito, così come definito dall'articolo 26 del medesimo Regolamento».
Come si può notare, la fattispecie risulta costruita su due rinvii a normative comunitarie: il primo, diretto ad individuare l'oggetto materiale della condotta illecita, e cioè la categoria di rifiuti che è oggetto della attività di spedizione, ed il secondo, rivolto a qualificare la stessa antigiuridicità della condotta.
Il regolamento cui rinvia la norma (ed al quale già si richiamavano i precedenti normativi menzionati) concerne «la sorveglianza ed il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio».
La individuazione delle categorie di rifiuti richiamate dalla disposizione penale è funzionale a fissare i limiti oggettivi di operatività della fattispecie penale di cui all'art. 53 della legge in esame.
Infatti, per i rifiuti non rientranti nelle categorie fissate dalla norma penale l'eventuale spedizione, pur se non autorizzata, non potrà mai costituire il reato de quo, essendo senza dubbio tassativo il riferimento alle predette categorie. Queste sono state individuate rigidamente dal legislatore sulla base degli elenchi contenuti negli allegati II, III e IV del regolamento comunitario emanato dal Consiglio CE n. 259/1993.
    L'eventuale sostituzione di tali allegati ad opera di nuove disposizioni normative comunitarie (come peraltro già avvenuto a mezzo della Decisione CEE 94/721, pubblicata in G.U.C.E. n. L 288 del 9-11-1994) non inciderà sulla operatività del richiamo, che resta formalmente valido per i predetti elenchi, anche come novellati dalla normativa successiva. Non potranno invece essere inclusi nell'àmbito dei rifiuti oggetto della presente ipotesi di reato altre categorie di rifiuti che, anche ove siano pericolosi, non siano compresi negli allegati richiamati (salvo che si introduca con apposita disposizione di legge l'allargamento del richiamo della fattispecie penale anche ad essi).
    La condotta illecita consiste nell'«effettuare una spedizione» di rifiuti.
    Il concetto di spedizione non è definito dalla legge in *esame, nè dal regolamento comunitario richiamato, e può individuarsi nell'attività sia di chi dispone e sia di chi materialmente esegue il trasferimento dei rifiuti da un luogo ad un altro. Per cui il traffico di cui parla il d.lgs. 22/1997 è certamente più ampio del semplice trasporto (3).
    Secondo la letterale enunciazione della norma, la spedizione dei rifiuti, per essere penalmente rilevante, deve essere «effettuata» «in modo tale da integrare il traffico illecito»: per il concetto "normativo" di «traffico illecito» lo stesso art. 53 rinvia all'art. 26 del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, il cui primo comma così recita:
«costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21».
    Le prime cinque ipotesi sono sufficientemente tipicizzate nello stesso art. 26 citato. La sesta ipotesi, quella di cui alla lettera f), invece, richiama a sua volta altri articoli del regolamento comunitario, i quali prevedono specifiche ipotesi di divieto o di restrizione dell'esportazione di rifiuti, e ciò rende indubbiamente più ardua la individuazione del comportamento punibile.
    Per la migliore comprensione della fattispecie riportiamo i quattro articoli (14, 16, 19, 21) richiamati dalla norma comunitaria:
a) art. 14 reg. Consiglio CE:
«Art. 14. -- 1. Tutte le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, ad eccezione di quelle verso i paesi EFTA che aderiscono anche alla convenzione di Basilea.
2. Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo 26, paragrafo 2, è vietata altresì qualsiasi esportazione di rifiuti, a scopo di smaltimento, nei paesi EFTA:
a) se un paese EFTA di destinazione vieta l'importazione di tali rifiuti o se non ha acconsentito per iscritto all'importazione specifica dei rifiuti in questione;
b) se l'autorità competente di spedizione nella Comunità ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti nel paese EFTA di destinazione in questione secondo metodi ecologicamente corretti.
3. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti destinati allo smaltimento di cui è autorizzata l'esportazione in paesi EFTA siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione».
«Art. 16. -- Tutte le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero sono vietate, ad eccezione di quelle verso:
a) paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE;
b) altri paesi:
- aderenti alla convenzione di Basilea e/o che hanno concluso con la Comunità, o con la Comunità e gli Stati membri, accordi bilaterali, multilaterali o regionali in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, nonché del paragrafo 2 in appresso; oppure
- che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nelle misura in cui detti accordi siano conformati alla normativa comunitaria, all'articolo 11 della convenzione di Basilea, nonché al paragrafo 2 in appresso. Gli accordi in questione vengono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento oppure dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengano conclusi accordi in conformità del primo trattino.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera b) garantiscono una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in conformità dell'articolo II della convenzione di Basilea, in particolare:
a) garantiscono che le operazioni di ricupero siano effettuate in un centro autorizzato che soddisfi i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;
b) stabiliscono le condizioni di trattamento degli elementi non ricuperabili dei rifiuti e, se del caso, obbligano il notificatore a riprenderli;
c) consentono, se del caso, la verifica in loco dell'esatta esecuzione degli accordi, d'intesa con i paesi interessati;
d) formano oggetto di riesame periodico da parte della Commissione, la prima volta entro il 31 dicembre 1996, tenuto conto dell'esperienza acquisita e della capacità dei paesi interessati di effettuare le operazioni di ricupero in modo da fornire piena garanzia di una gestione ecologicamente corretta. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta revisione. Se il riesame porta alla conclusione che le garanzie sul piano ecologico sono insufficienti, la continuazione delle esportazioni di rifiuti in tali condizioni sarà considerata su proposta della Commissione, inclusa anche la possibilità di divieto.
3. Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo 26, paragrafo 2, è vietata qualsiasi esportazione di rifiuti destinati al ricupero nei paesi di cui al paragrafo 1;
a) se tali paesi vietano ogni importazione di tali rifiuti o non hanno acconsentito all'importazione specifica dei rifiuti in questione;
b) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti in uno dei paesi in questione secondo metodi ecologicamente corretti.
4. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti di cui è l'autorizzata l'esportazione a scopo di ricupero siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione».
«Art. 19. - 1. Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento, tranne quelle provenienti:
a) da paesi EFTA aderenti alla convenzione di Basilea;
b) da altri paesi:
- aderenti alla convenzione di Basilea, o
- con cui la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che garantiscano che le operazioni di smaltimento sono effettuate in un centro autorizzato e secondo i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;
- che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento, compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che contemplino le medesime garanzie di cui sopra e garantiscano che i rifiuti provengono dal paese di spedizione e che lo smaltimento verrà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento oppure dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi ai sensi del secondo trattino della presente lettera, oppure
- che concludono accordi bilaterali con singoli accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.
2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in casi eccezionali, per lo smaltimento di rifiuti specifici, qualora tali rifiuti non vengano gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione. Gli accordi in questione devono essere conformi alle condizioni stabilite nel paragrafo 1, lettera b), terzo trattino del presente articolo, e devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla loro data di messa in applicazione.
3. I paesi di cui al paragrafo 1, lettera b) sono tenuti a presentare preventivamente una richiesta debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro di destinazione in considerazione del fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. L'autorità competente di destinazione vieta l'introduzione di rifiuti nella zona di giurisdizione se ha motivo di ritenere che essi non vi saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti».
«Art. 21. - 1. Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al ricupero, ad eccezione di quelle provenienti da:
a) paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE.
b) altri paesi:
- aderenti alla convenzione di Basilea e/o che hanno concluso, con la Comunità, o con la Comunità ed i suoi Stati membri, accordi bilaterali o multilaterali oppure regionali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea che garantiscano che l'operazione di ricupero è effettuata in un centro autorizzato e soddisfa i requisiti di una gestione ecologicamente corretta, oppure
- che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, sempreché detti accordi siano conformi alla normativa comunitaria e all'articolo 11 della convenzione di Basilea con le garanzie succitate. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento o dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del primo trattino della presente lettera, oppure
- che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.
2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in casi eccezionali, per il ricupero di rifiuti specifici, qualora uno Stato membro li ritenga necessari per evitare interruzioni del trattamento dei rifiuti prima che la Comunità abbia concluso gli accordi in questione. Tali accordi in questione devono inoltre essere conformi alla normativa comunitaria e all'articolo 11 della convenzione di Basilea; devono essere notificati alla Commissione prima della loro conclusione e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del paragrafo 1, lettera b), primo trattino del presente articolo».
La sesta ipotesi, per la presenza dei rinvii normativi a catena, e la genericità del precetto, sembra oltrepassare i limiti consentiti dai principi di tassatività e tipicità, mentre per le altre ipotesi permangono dubbi sulla correttezza della costruzione della norma sanzionatoria.
La sanzione è costituita dalla pena congiunta dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e dell'arresto fino a due anni. E' prevista come aggravante, con aumento della pena sino ad un terzo, l'ipotesi di spedizione di rifiuti pericolosi, nonché la confisca del mezzo di trasporto.
 
 
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(1) In materia di residui produttivi e rifiuti dovrebbero essere ben diciotto; tra gli ultimi cfr.: il d.l. 6 settembre 1996 n. 462; il d.l. 3 maggio 1996 n. 246; il d.l. 10 luglio 1995, n. 274; il d.l. 10 maggio 1995, n. 162, il d.l. 9 marzo 1995, n. 66, il d.l. 7 gennaio 1995, n. 3, il d.l. 7 novembre 1994, n. 619, il d.l. 7 settembre 1994, n. 530, il d.l. 8 luglio 1994, n. 438, il d.l. 6 maggio 1994, n. 279, il d.l. 10 marzo 1994, n. 169, il d.l. 7 gennaio 1994, n. 12, il d.l. 9 novembre 1993, n. 443. In precedenza: il d.l. 14 dicembre 1988 n. 527 (disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali); il d.l. 9 settembre 1988 n. 397; il d.l. 31 agosto 1987 n. 361; il d.l.
(2) Cfr. C.Cost. n. 360/1996, in Dir. Pen. e Proc., 1996, 11, 1334, con commento di CONSO, L'agonia dei decreti-legge reiterati, 13091310, e di Bartole, La reiterazione dei decreti-legge: una condanna annunciata, ivi, 1997, n. 1, 7 ss.
(3) In ordine al trasporto di rifiuti l'art. 15 prevede che ogni trasporto di rifiuti sia accompagnato, per ciascun viaggio, da un formulario di identificazione: in tale formulario devono risultare il nome e l'indirizzo del produttore e del detentore, l'originale, la tipologia e la quantità del rifiuto, l'impianto di destinazione, la data e il percorso dell'istradamento, il nome e l'indirizzo del destinatario. Il documento va redatto in quattro esemplari, compilato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore: una copia resta in possesso del detentore e le altre tre, controfirmate e datate all'arrivo dal destinatario, vanno conservate dal destinatario stesso nonché una ciascuno dal trasportatore e dal detentore (al quale provvede a farla avere il trasportatore medesimo), a riprova dell'avvenuta consegna dei rifiuti alla giusta destinazione.

 

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