Riforma e codificazione del diritto penale dell'economia
di Giuseppe LOSAPPIO (*)
1. Studiare la codificazione del diritto penale significa, senz’altro, studiare la riforma del diritto penale. Un codice è sempre un progetto legato, in misura più o meno sensibile, ad una razionalità che si intende porre a confronto, nella prospettiva di assicurarne l'egemonia, con la (o con le) razionalità delle norme penali vigenti (siano esse racchiuse o meno nel codice) ([1]). Senza una qualche direttiva riformatrice, un nuovo codice sarebbe soltanto un testo unificato.
L'essenziale legame tra codificazione e riforma, peraltro, non implica affatto che l'unica opzione riformatrice sia quella del codice, né ci dice quali possano o debbano esserne i contenuti; dice semplicemente che la codificazione non è possibile se mancano le complesse e molteplici condizioni per la riforma.
Se nessuna riforma è possibile, nessuna codificazione è possibile.
La reciproca, però, non vale sempre. Resta, quindi, da cercare di comprendere qual è la soglia sotto alla quale le tracce della riforma non riescono a sorreggere la codificazione.
In effetti, il rapporto tra prospettive della riforma e condizioni della codificazione è stato uno dei motivi conduttori del dibattito che dalla data di presentazione del progetto Pagliaro ferve nella dottrina italiana. Si tratta, com'è agevole, intendere di una questione molto complessa che non si presta a riflessioni incidentali. Quale che sia il livello di approfondimento dell'indagine, in ogni caso, risulta evidente che la nevralgica relazione tra riforma e codificazione vede il diritto penale dell'economia svolgere un ruolo complesso: insieme fondamentale, essenzialmente negativo, ambiguo.
2. Per comprendere con più precisione i termini della questione occorre muovere da alcune premesse.
a. E' «indubbio che la ipertrofica, alluvionale espansione della legislazione penale complementare ha, di fatto, fortemente ridimensionato il ruolo protagonistico del codice nell'ambito del sistema penale complessivo» ([2]).
b. Non abbisogna di particolari verifiche nemmeno l'ulteriore considerazione che il diritto penale dell'economia tende a coincidere con l'intero orizzonte delle «leggi penali speciali» ([3]). Non è necessario attardarsi nella ricognizione dei dati positivi. Tutto sembra deporre in tal senso, anche i fattori di segno apparentemente contrario.
Negli ultimi vent'anni, dopo la fase in cui le leggi penali speciali sono cresciute soprattutto per impulso del welfare state, lo stesso ritrarsi dello stato dal campo delle attività produttive parrebbe costituire il fattore più importante della produzione penale. Le norme penali che riguardano le attività finanziarie, per esempio, non sarebbero state nemmeno pensabili senza il forte sviluppo delle c.d. “privatizzazioni”.
Ha sempre resistito - è vero - una produzione di norme penali estranee al mondo dell'economia, più o meno costantemente legate alle emergenze (reali e/o emotive) vissute dalla società nello stesso periodo. E' interessante osservare, tuttavia, che anche nella legislazione penale a tutela dell'ordine pubblico, espressiva di esigenze geneticamente non collegate all'economia, la tutela del «ordine economico» ha conquistato notevole rilievo.
Salve rare eccezioni, infine, le molte direttive europee contenenti la prescrizione di sanzioni penali o di sanzioni anche penali sono, con tutto quello che ne consegue, pertinenti alla disciplina di attività economiche.
c. La riforma delle leggi penali speciali riveste un «significato costituente» nella riforma del diritto penale, tout court.
Oggi, il «problema cruciale della riforma del codice - ha scritto Massimo Donini - non è costituito da un possibile e condiviso “aggiornamento storico - culturale” del codice Rocco... . Esso è rappresentato, invece, dall'universo immenso...che sta fuori del codice” ([4]). Alla progettualità orientata sulla parte generale del codice deve subentrare una visuale ben diversa che non prescinda da un “modello”» di parte speciale ([5]).
La consapevolezza che l'«opera di ridefinizione dei “tipi”», «strumento essenziale» della codificazione - riforma penale ([6]), deve essere affrancata dal ruolo di socio minoritario e subalterno nei confronti della parte generale, tuttavia, non implica affatto che le maggioranze in gioco possano essere rovesciate.
Con la Costituzione, la parte generale del diritto penale non è (se mai lo è stata) circoscritta alla parte generale del codice. Per quanto la dogmatica ispirata dalla Costituzione penale veda «smorzarsi...la sua forza espressiva», persiste, perché fa parte dei traguardi di quella teoria «che sono oggi patrimonio di tutti» ([7]), una dipendenza tra i principi della Costituzione e il diritto penale. Non è, sia ben chiaro, quasi mai un vincolo assoluto. «Troppe o troppo “logiche”» sarebbero altrimenti le eccezioni ([8]). E' una dipendenza che - come dire - si esprime nell'ambito di un rapporto di coordinazione con margini più o meno ampi di discrezionalità e limiti indeclinabili.
3. Secondo la dottrina prevalente, il diritto penale dell'economia stenta a trovare collocazione nel solco di queste coordinate; per tale ragione, lo si accusa di rendere ancora più ampia la «divaricazione…tra l’orientamento spirituale della scienza penale e le consolidate pratiche di legiferazione», più «grave il deficit di credibilità del sistema», e, in definitiva, più difficile il «processo di revisione della parte speciale» ([9]).
Sono valutazioni in larga parte condivisibili. Senza dubbio, molte norme del diritto penale che afferiscono alle attività economiche rappresentano una vera propria summa delle promesse non mantenute dei principi liberali del diritto penale ([10]).
Il male oscuro che affligge il diritto penale dell'economia e che riduce le prospettive della codificazione, però, non è (rectius non è soltanto) la «distanza assiologica» ([11]). Quella della diaspora dei principi, infatti, è una spiegazione che rischia di essere parziale e che può risultare, per certi versi, persino, fuorviante.
E' parziale, in particolare, quando si assume come unità di misura il modello classico del reato, assumendo che non ve ne sia un altro coerente con il volto costituzionale del reato: al contrario, calchi della tipicità alternativi - diciamo pure - «post – moderni» e magari più duttili sul piano assiologico, non sfuggono, sempre ed a priori, agli schemi di disciplina di una parte generale integrata con il «diritto penale costituzionale». L’unita complessa di principi, criteri, valori che costituisce il nucleo intrinseco del diritto penale non pare negare la legittimità a forme di Tatbestand diverse: il pericolo astratto, la tutela di funzioni, l'esercizio di un'attività in assenza dell'autorizzazione e così via.
Il modello classico del reato, invece, acuisce la tensione tra il diritto penale dell'economia e la parte generale del diritto penale fino al punto di precluderne le prospettive di riforma perché propone una declinazione estrema dei principi di legalità, colpevolezza ed offensività. La dottrina che ha esaminato l'art. 129 della bozza di riforma costituzionale, elaborata dalla c.d. commissione bicamerale, dimostra che una lettura «tirannica» dei principi finisce per renderli «rapidamente nemici»: offensività versus legalità; ma anche legalità versus colpevolezza. Per contro, occorre ribadire che «i principî e i valori devono essere tenuti sotto controllo per evitare che, assolutizzandosi, diventino tiranni». I valori, principi, criteri «si limitano a porre i punti irrinunciabili» ([12]), ma nell'ambito di tali fondamentali coordinate, «i problemi, nei quali il problema penale si articola, hanno a che fare con bilanciamenti fra interessi importanti, in tensione fra loro, alla ricerca di punti d'equilibrio problematici, instabili, soggetti alla verifica dell'esperienza e a diverse concezioni dei valori in gioco» ([13]).
L'ampio spazio che il volto del diritto costituzionale del diritto penale riserva all'incoercibile «libertà ermeneutica e scientifica» dell'interprete implica che i tratti della sua sagoma non sono abbastanza marcati e, quindi, non possono costituire un ostacolo insuperabile alla riforma del diritto penale dell'economia ([14]).
Del resto, dove la tensione con il paradigma della Costituzione fosse acuta, la strada da seguire, ancor prima della riforma e della codificazione, sarebbe la dichiarazione di incostituzionalità o comunque la depenalizzazione, possibilmente «sostanziale». Ma si deve trattare davvero di un contrasto radicale, apprezzabile in termini giuridico - costituzionali. Spesso, invece, all'esatto contrario, questioni schiettamente politico - criminali sono state presentate in chiave di legittimità costituzionale, la filosofia, non la dogmatica (nell’accezione di Listz), diventa il limite del diritto penale, l'ansia di difendere prevale sulla difesa dei valori, la critica del nuovo diritto penale dell'ecomomia oblia le pur numerose censure del vecchio ([15]).
Sotto quest'ultimo aspetto, ricordare gli interventi della Consulta sugli artt. 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 c.p., vale a richiamare quel movimento della decodificazione spinto dalla Costituzione, che non ha esaurito la sua valenza critica ([16]). Se con la Costituzione la «sottrazione di una parte della normativa penale, alle tecniche descrittive» della parte generale, in cui si sostanzia la decodificazione, non può essere misurata solo con riferimento «alle regole di interpretazione proprie del codice», ma deve confrontarsi anche con i principi - criteri e valori della stessa Carta Costituzionale, si dovrebbe convenire che un problema di decodificazione si pone anche nel codice ([17]).
Il movimento di decodificazione, dunque, è (almeno) duplice: da un lato, c'è la decodificazione che muove dalle leggi penali speciali e che dovrebbe essere risolta con la depenalizzazione (eterodecodificazione); dall'altro c'è una decodificazione che muove dal codice stesso (autodecodificazione), un codice, quindi, che ha perduto centralità non solo per effetto della concorrenza esercitata dalle molte norme penali introdotte nel periodo repubblicano, ma anche a causa del suo non trovarsi in asse con i principi e soprattutto con valori espressi dalla Carta.
4. Quando è il codice che alimenta il processo di decodificazione si instaura una coincidenza, pressoché assoluta, tra riforma e codificazione (almeno parziale) del codice. Dove il «codice decodifica», la riforma non è possibile senza la codificazione, ovvero un ulteriore deleterio impulso al processo di decodificazione.
Ma è un'altra la lezione che possiamo apprendere da questo fenomeno.
La decodificazione ha due radici: la diaspora dei principi è, senz'altro, una; la «lotta» per i valori, è l'altra. Il «dramma» del diritto penale post moderno consiste proprio nell'opposizione di queste due forze. Quanto più il diritto penale (dell'economia o meno) si orienta alla prevenzione e repressione delle nuove e più micidiali forme di offesa ai valori, tanto più tende ad affrancarsi dai principi, o quantomeno, dalla loro declinazione nello stereotipo del modello classico; maggiore è la fedeltà ai principi e meno accentuato diventa l'orientamento alla tutela dei valori.
La tensione tra principi e valori alimenta l'esistenza precaria ed ondivaga delle «norme penali economiche», la loro riforma continua: esse «entrano ed escono in breve volger di tempo dal novero degli illeciti penali», scosse dalla spiccata variabilità «nel tempo», che contraddistingue la politica economica - valutaria e creditizia, ma anche da vicende più «effimere» di banale insipienza legislativa o più avveduta «sensibilità» corporativa o lobbistica ([18]).
La mutevolezza, cifra del diritto penale dell'economia, si pone in antitesi con la «vocazione metastorica» che dovrebbe distinguere, «sul piano di una differenziazione qualitativa», il codice penale ([19]). Un codice, infatti, nasce per rafforzare la certezza del diritto, cristallizzando i valori e gli interessi prevalenti, mediante una serie di modelli di tutela, che nascono per durare.
Come se non bastasse, l'instabilità ed i fattori che l'alimentano a loro volta spesso imprimono al diritto penale dell'economia un disegno che, secondo i casi, è irragionevole, in contrasto con il criterio di proporzionalità, del tutto irrazionale. Le discrasie penali sono all'ordine del giorno: picchi edittali di inusitata gravità convivono con imbarazzanti depressioni sanzionatorie; vuoti di tutela si alternano a pieni di norme che, talvolta, esplodono in una vera e propria orgia di qualificazioni multiple con serio detrimento dell'efficacia dell'intervento penale, e, quindi, della sua effettività.
5. La contraddizione tra codificazione e diritto penale dell'economia non è insuperabile. Lo diventerebbe se il legislatore avesse troppa fretta di approdare al traguardo di un nuovo codice ovvero se la dottrina rinunciasse (per stanchezza, ad esempio) al suo compito di «prospettare quali mete e quali traguardi possono (o non possono) raggiungersi percorrendo certe strade» e di «segnalare, eventualmente, gli abissi in cui si può rischiare di precipitare» ([20]).
Tra gli altri, due sono quelli più gravi che minacciano un codificatore impaziente di ultimare l'opera della codificazione:
il primo è di riproporre un codice di soli principi, chiuso nei confronti del nuovo che negli anni, a livello di tipicità e di tecniche di tutela, è andato emergendo nelle leggi penali speciali, quelle penali economiche in particolare. Se così fosse la tensione tra principi e valori resterebbe inalterata, così come immutato permarrebbe l'attuale dualismo tra un codice (che vorrebbe essere) dei principi ed una legislazione penale (che vorrebbe essere) dei valori.
Il secondo è di non fare uso accorto del metodo sintetico e di quello casistico. Eccessi, sull'uno o sull'altro fronte, alterano la (ri) definizione dei tipi delittuosi, compito che nel processo di (ri) codificazione riveste un'importanza di certo non inferiore rispetto a quella della (ri) scrittura della parte generale.
Senza avere la pretesa di risolvere un problema, per il quale non esistono né formule magiche né soluzioni immuni da difetti o da eccessi, possiamo osservare che tanto il bilanciamento tra principi e valori, quanto la definizione dei tipi passano attraverso l'individuazione del rapporto tra diritto penale e antigiuridicità extrapenale ([21]).
Una delle ragioni dell'instabilità del diritto penale dell'economia è proprio la penetrazione profonda tra le maglie della legalità di fonti secondarie; una delle promesse non mantenute dalla tipicità è proprio la sempre crescente presenza nella fattispecie di elementi normativi riferibili alle diverse discipline di settore.
Mentre «il diritto penale tradizionale perseguiva normalmente scopi positivi attraverso l'elaborazione di fattispecie omissive, individuate, cioè, da un obbligo di a contenuto positivo dai contorni sufficientemente precisi», tutt'al contrario, «lo Stato contemporaneo», anche quando ha smesso di perseguire scopi positivi di politica economica mediante l'utilizzazione dello strumento penale, «procede all'elaborazione di fattispecie individuate da obblighi a contenuto negativo estremamente generici la cui precisazione è possibile soltanto indirettamente attraverso l'enunciazione delle condizioni amministrative che rendono lecito l'esercizio dell'attività vietata: l'autorizzazione, la concessione, la licenza, rilasciate, con particolari requisiti, dall'Autorità amministrativa.
L'esigenza di tipicità della fattispecie si sposta, pertanto, dal comportamento dell'agente all'atto della Pubblica Amministrazione; dalla norma penale che sanziona la violazione alla norma extra - penale che prevede scopi, presupposti e contenuto dell'atto della Pubblica autorità» ([22]).
Nel modello di reato più frequente nel diritto penale dell'economia l'antigiuridicità cessa di rappresentare un elemento contrapposto alla tipicità, per diventarne parte integrante. Dopo la scoperta del soggettivo nell'oggettivo, la svolta della dogmatica all'alba del terzo millennio potrebbe essere proprio la scoperta dell'antigiuridicità nel fatto tipico.
Pensando, sotto questo profilo, alla codificazione del diritto penale dell'economia, emerge che la chiave di volta della riforma è costituita dall'individuazione di un punto di equilibrio tra tipicità e antigiuridicità extrapenale, sul quale riaffermare le ragioni della selettività penalistica. Ma è improbabile che una ricerca così difficile e complessa possa essere esaurita, in un sol colpo, con la sussunzione nel codice dei reati previsti nelle leggi penali speciali economiche adeguatamente selettivi. Le certezze al riguardo scarseggiano, ma è plausibile che la lunga marcia verso la codificazione potrà soddisfare le esigenze della tipicità solo se sarà scandita da diversi passaggi intermedi, a cominciare con la transizione da un diritto penale meramente accessorio ad un diritto penale più schiettamente complementare, e, cioè, da un diritto asservito alle trame della disciplina extrapenale a un diritto penale che, senza perdere il contatto con tali strutture, modelli la tipicità secondo le esigenze proprie dei principi - criteri penalistici, e cerchi, nei limiti in cui l'«aderenza ai fatti della forma giuridica» lo consente, di rendere visibile nella fattispecie il valore finale della tutela ([23]).
Recuperato un grado seppur minimo di selettività, per ciascuna fattispecie e, quindi, dismesse dal diritto penale le incriminazioni assolutamente incapaci di soddisfare tale esigenza, si dovrebbe lavorare alla individuazione di piattaforme comuni per disegnare, nella medesima prospettiva di tutela, un calco penalistico capace di fungere da base per la elaborazione e le verifiche di nuovi modelli di tipicità, a metà strada tra la parte speciale e la parte generale.
E' un metodo che può sembrare complesso e persino estenuante. Ma (forse) è l'unica strada che consente di ripristinare quella dinamica delle «consolidazioni» da tempo e, con esiti non certo favorevoli, abbandonata dal legislatore. Parlare di «consolidazioni» e, quindi, di riduzione di fattispecie più specifiche nell'ambito di una previsione più ampia può suscitare le riserve di chi, non senza buone ragioni, in questa opera di definizione dei tipi preferisce gli stilemi della scrittura casistica in luogo di quella sintetica.
Si tratta di una preoccupazione molto seria che in questa sede può essere soltanto cennata.
Più di un cenno merita, invece, una originale e (forse) provocatoria proposta formulata nel 1995 da Gaetano Contento con l'intento di garantire il rispetto del principio di stretta legalità «da parte dello stesso legislatore»: «La salvaguardia, in concreto, del principio di legalità è, a mio avviso, condizionata dalla funzionalità che potranno rivelare alcune “regole generali” relative all'interpretazione (e delle stesse norme di parte generale), che potranno essere strutturate, per intenderci, sul modello teorico, mutatis mutandis, delle norme del codice civile relative all'interpretazione degli atti giuridici.
Ma ancora si potrebbe cogliere - scriveva il compianto Maestro a proposito della (ri) codificazione - la occasione per elevare a requisito generale di fattispecie, valido, dunque in ogni caso, per limitare la punibilità di qualsiasi tipo di “fatto”, la necessaria “univocità” della concreta condotta attribuita al soggetto che si intende perseguire.
L'univocità in sostanza, dovrebbe essere promossa, dall'attuale ruolo di elemento di qualificazione degli atti di tentativo, a requisito strutturale generale della condotta illecita, nella sua concreta realizzazione. Essa dovrebbe assolvere, sul piano della descrizione del fatto concreto, alla tutela delle stesse esigenze di garanzia cui, sul piano della descrizione del fatto tipico, in sede astratta, provvede il principio di determinatezza» ([24]).
(*) Professore incaricato di diritto penale commerciale presso l' Università di Bari
([1]) Non per nulla, le Commissioni “Pagliaro” e “Grosso” incaricate di riscrivere il codice Rocco, nei rispettivi decreti di nomina ministeriali, sono state espressamente definite commissioni per la “riforma” del codice penale.
([2]) G. Fiandaca, Relazione introduttiva, in Valore e principi della codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola e francese a confronto, Atti del Convegno di Firenze, 19 - 20 Novembre 1993, Padova, C.E.D.A.M., 1995, p. 20.
([3]) Cfr. G. Insolera - M. Pavarini, Quale ordine al disordine penale ?, in La riforma della legislazione penale complementare. Studi di diritto comparato, a cura di M. Donini, Padova, C.E.D.A.M., 2000, p. 61.
([4]) La riforma della legislazione penale complementare: il suo significato “costituente” per la riforma del codice, in La riforma della legislazione penale complementare. Studi di diritto comparato, p. 13.
([8]) Riferimenti a M. Donini, Teoria del reato, cit. p. 47 e E. Dolcini, Il principio di offensività: un dogma al servizio al servizio della politica criminale, in Il diritto penale alla svolta di fine millennio, Atti del Convegno in ricordo di Franco Bricola, Bologna, 18 - 20 maggio 1995, a cura di S. Canestrari, Torino, Giappichelli, 1998, p. 215.
([9]) Riferimenti, nell’ordine, a F.C. Palazzo, Scienza penale e produzione legislativa: paradossi e contraddizioni di un rapporto problematico, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1997, p. 97; S. Moccia, Aspetti involutivi del sistema penale, in Il diritto penale alla svolta di fine millennio, p. 273; G.M. Flick, Sul diritto penale dell'impresa, in Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice penale, a cura del C.R.S., Milano, Franco Angeli, p.195.
([10]) S. Moccia, La `promessa non mantenuta´. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassattività nel sistema penale italiano, Napoli, E.S.I. 2001.
([11]) A. Fiorella, La parte speciale tra codificazione e legislazione complementare, in Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali, Atti del XIX Convegno “Enrico de Nicola”, Saint Vincent, 6 – 8 maggio 1994, a cura del Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano, Giuffrè, 1996, p. 268.
([13]) D. Pulitanò, Nel laboratorio della riforma del codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 5.
([14]) Si tratta di una libertà, osserva acutamente M. Donini (Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 161 - 162), “gnoseologicamente (non: giuridicamente) più forte di presunte garanzie giuslegalistiche”.
([15]) Cfr. sul punto: F.C. Palazzo, Valori costituzionali e diritto penale (un contributo comparatistico allo studio del tema), in L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei, a cura di A. Pizzorusso - V. Varano, Milano, Giuffrè, 1985, I, p. 543; D. Pulitanò, Obblighi costituzionali di tutela penale ?, in Studi in memoria di G. Delitala, Milano, Giuffrè, 1984, II, passim, ma 1284 e p. 1287, in part.; Id., Politica criminale, in Diritto penale in trasformazione, a cura di G. Marinucci - E. Dolcini, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 3 e ma pp. 38 - 39 in part..
([16])
Pensiamo ad esempio alle perplessità sulle
figure di aggiotaggio.
Si tratta di esempi «paradigmatici di pessima tecnica di tipizzazione legislativa del pericolo concreto … e quindi…modelli negativi assolutamente da evitare in prospettiva di riforma». Eventi «proiettati su scala macroeconomica, come ad es. il grave «nocumento all’industria nazionale» (art. 499 c.p.) o il «nocumento all’industria nazionale” (art. 514 c.p.)» sono talmente indeterminati che sfuggono, persino, alle possibilità «di una attendibile verifica empirica»: G. Fiandaca, La tipizzazione del pericolo, in Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice penale, p. 58. Si avverte ancora, dunque, nell’aggiotaggio il retaggio di quelle «rationes di tutela» che «la teoria dello Stato sociale autoritario cui il fascismo aveva cercato di dare corpo” intendeva esaltare in chiave, peraltro, del tutto simbolica, come dimostra il fatto che gli eventi di pseudo – offesa, con i quali si chiude la curvatura della tipicità, esprimono un'emblematica “indifferenza per l'esito pratico dell'operazione»: G. Fornasari, Il concetto di economia pubblica nel diritto penale, Milano, Giuffrè, 1994, 136.
([17]) G. Contento, Clausole generali e regole di interpretazione come “principi di codificazione”, in Valore e principi della codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola e francese a confronto, p. 111.
([18])
Riferimenti, nell’ordine, a G. Fornasari,
op. cit., 150 – 151; C. Pedrazzi,
Problemi di tecnica legislativa, in Comportamenti economici e
diritto penale, Atti del Convegno “Arel”, Milano, 17 marzo 1978,
cura di Id., Milano, Giuffrè,
p. 26; M. La Monica, voce I
reati societari, in Enc. dir, vol. XXXVIII,
1987, p. 946, nt. 3.
([19]) Riferimenti, nell’ordine, a N. Mazzacuva, Profili storici e sistematici dei reati societari, in Trattato di diritto penale dell'impresa, a cura di A. di Amato, Padova, C.E.D.A.M., vol. II, I reati societari, a cura di Id., 1992, p. 6; A.M. Castellana, Criminalità “economica” e criminalità grave, in Arch. pen., 1982, p. 336; F.C. Palazzo, A proposito di codice penale e leggi speciali, in Quest. giust.., 1991, p. 310;
([21]) Cfr. sul punto, la perspicua lettura di M. Donini, Selettività e paradigmi della teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pp. 359 - 361.
([22]) M. Ronco, Il principio di tipicità della fattispecie nell'ordinamento vigente, Padova, C.E.D.AM., 1979, p. 29.
Giuseppe
LOSAPPIO
Ricercatore
di diritto penale dell’Università di Bari