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I percorsi della giurisprudenza  /Danno ambientale
 

 

Attività estrattive e danno ambientale

Cass. sez. III civile, 7 maggio 1997 n. 1087.
Pres. Manfredi Grossi, est. Perconte Licatese.
 
 
                SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Il Comune di Canosa di Puglia convenne in giudizio, innanzi al
Tribunale di Trani, C. G., titolare della omonima ditta
operante nel settore dell'estrazione e dello sfruttamento
dell'argilla, per sentirlo condannare al pagamento di lire 500
milioni, o altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di
risarcimento dei danni, per avere deturpato irrimediabilmente,
proseguendo nelle attività estrattive senza concessione e anche in
spregio di un'ordinanza sindacale che gli aveva ingiunto la
sospensione dei lavori, una delle sette colline circostanti
all'abitato. Il C., proseguiva l'attore, era stato condannato
dal pretore, con sentenza del 3 luglio 1981, per la
contravvenzione di cui agli artt. 1 e 17 lett. B della legge 28
gennaio 1977 n. 10.
    Il convenuto opponeva la piena legittimità del suo operato,
autorizzato dal Corpo delle Miniere e peraltro sempre conforme
alle norme della legge e della tecnica.
    Nel corso dell'istruzione, il C., con sentenza del 5 dicembre
1983, veniva assolto dall'imputazione di cui sopra perchè il fatto
non sussiste, e tale pronuncia passava in cosa giudicata.
    L'adito Tribunale, con sentenza del 31 dicembre 1987, rigettava la
domanda.
    La Corte di Appello di Bari, con la sentenza ora impugnata, emessa
il 17 maggio 1995, ha respinto il gravame principale del Comune e
quello incidentale del C., che si era doluto della compensazione
delle spese del primo grado.
    La Corte territoriale ha anzitutto escluso, in forza del
giudicato, che lo sfruttamento della cava fosse soggetto a
concessione, sia pure a norma del locale regolamento edilizio.
Comunque, ha argomentato, sta di fatto che il Comune non ha
dedotto l'esistenza di un danno ambientale tutelabile civilmente e
risarcibile, ma solo la violazione dell'interesse generale al
mantenimento del patrimonio ambientale, inidoneo a costituire un
diritto soggettivo azionabile, onde l'evidente superfluità
dell'ispezione e della consulenza tecnica chieste in prime cure e
non ammesse dal Tribunale. Ha poi rilevato che il Comune, con
l'appello, ha dedotto, oltre alla lesione di interessi diffusi,
anche un generico danno a cose, di cui neppure assume la proprietà
o disponibilità, lese non nel particolare pregio loro conferito
dall'ambiente ma nella loro materialità e consistenza, danno
questo sicuramente esulante dai confini di quello ambientale e che
si inserisce invece in quello residuale per così dire "ordinario",
con un'immutazione della "causa petendi" così radicale da
comportare la novità della domanda, pertanto inammissibile in
appello (art. 345 c.p.c.), e da non giustificare alcuna indagine
istruttoria.
    Ricorre per la cassazione di tale sentenza il Comune, sulla base
di tre motivi, cui risponde l'intimato con controricorso,
illustrato da una memoria.
 
                MOTIVI DELLA DECISIONE
    Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 652 c.p.p. e
dell'art. 2 lett. B della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in
relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente afferma che la
sentenza assolutoria del giudice penale rende solo incontestabile
che il C., avendo gestito la cava senza la concessione edilizia,
non ha commesso la contravvenzione di cui agli artt. 1 e 17 lett.
B della legge 28 gennaio 1977 n. 10, ma non impedisce che nella
sua condotta possano ravvisarsi altre violazioni, di norme
amministrative, come l'art. 6 del Reg. edilizio comunale (che
esige, per l'apertura o l'ampliamento di nuove cave, la licenza di
costruzione), non disapplicabile "incidenter tantum", per difetto
di giurisdizione, dal giudice ordinario, o civilistiche, come
l'art. 2043 c.c.. Viceversa la Corte d'appello ha ritenuto di
estendere il giudicato anche ai fatti materiali estranei alla
contestazione penale e in nessun modo accertati nel giudizio
penale.
    Tali censure, per la loro infondatezza, non sono meritevoli di
accoglimento.
    La sentenza penale, passata in giudicato, di assoluzione del C.
ha solo stabilito che, per l'apertura e l'esercizio della cava
d'argilla, in assenza di opere urbanistiche, l'imputato non aveva
l'obbligo di munirsi della concessione edilizia, onde
l'insussistenza della contravvenzione ascrittagli (artt. 1 e 17
lett. B della legge 28 gennaio 1977 n. 10); escludendo nello
stesso tempo, almeno per implicito, che un obbligo siffatto
potesse scaturire, piuttosto che dalla legge, da una fonte
normativa secondaria e subordinata alla legge, come l'art. 6 del
regolamento edilizio comunale.
    La Corte di merito, preso atto di ciò, si è limitata ad osservare
correttamente che, per effetto del giudicato penale assolutorio,
non può adesso ritenersi il contrario, che cioè l'attività del
convenuto appellato "fosse soggetta a concessione", ma non ha
affatto rifiutato aprioristicamente la possibilità che nella
condotta del C. potessero ravvisarsi violazioni di norme
diverse, di qualsiasi natura, perchè nessuna affermazione in tal
senso si rinviene nella motivazione, la cui lettura smentisce
dunque nettamente l'assunto che la Corte territoriale avrebbe
esteso l'efficacia del giudicato penale "anche ai fatti materiali
non oggetto di accertamento nel giudizio penale".
    Quanto alla disapplicazione dell'art. 6 del regolamento edilizio,
la Corte d'appello non si è posta "ex professo" il problema, sia
per averlo ritenuto già risolto dal giudice penale ("per quanto
giustamente argomentato dal giudice d'appello penale") sia perchè
giudicato comunque superfluo ai fini della decisione.
    Occorre tuttavia chiarire che, qualora, a torto o a ragione, avesse
reputato di dover ribadire tale disapplicazione, avrebbe
legittimamente esercitato il potere riconosciuto al giudice
ordinario dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E, a
tenore del quale "le autorità giudiziarie applicheranno (...) i
regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle
leggi"; non essendo dubitabile che spetti soltanto alla legge
prescrivere, nei singoli casi, la necessità della concessione
edilizia (art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10).
    Col secondo motivo, denunciando la falsa applicazione dell'art.
345 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il Comune ricorda che, col
proprio atto introduttivo del giudizio, allegò l'esistenza del
danno ambientale facendo specifico riferimento non alla violazione
degli artt. 1 e 17 lett. B della legge n. 10 del 1977, "ma, in
maniera generica, sia al danno ambientale che al danno generico",
mettendo in luce non solo lo "scempio" dei "doni naturali" ma
altresì un comportamento del C. "fortemente lesivo degli
interessi della collettività in generale e del Comune di Canosa di
Puglia in particolare". Nella comparsa conclusionale spiegò poi
"in cosa era consistito il comportamento fortemente lesivo". Il
Tribunale, esaminando questi ultimi profili di una possibile
responsabilità, concernenti la violazione, da parte del C., di
varie prescrizioni (normative, tecniche o di comune prudenza), li
ritenne, è vero, infondati; ma tanto basta ad escludere la
ritenuta "novità" della domanda in secondo grado, non
configurandosi una domanda nuova "se su di essa già vi è motivata
decisione in primo grado".
    Il capo censurato resiste alle critiche, per vero poco pertinenti,
del ricorrente.
    Rileva la sentenza impugnata, "in parte qua", come in appello il
Comune abbia dedotto "anche, oltre alla lesione di interessi
diffusi, danni reali, quali quelli derivanti dalla rottura delle
strade, dalla insalubrità delle acque stagnanti". In tal modo,
prosegue il giudice di merito, il Comune "allega un generico danno
a cose (di cui neppure assume la proprietà o disponibilità) lese
non nel particolare pregio loro conferito dall'ambiente (...) ma
nella loro materialità e consistenza (...); e cioè "un danno che
sicuramente esula dai confini di quello ambientale per inserirsi
in quello residuale per così dire ordinario, con evidente
immutazione della "causa petendi" dell'azione così radicale da
comportare la novità della domanda", pertanto inammissibile ai
sensi dell'art. 345 c.p.c.
    Orbene, come è un dato ormai acquisito in dottrina e in
giurisprudenza, deve distinguersi, con riferimento ad un'azione di
risarcimento del danno ambientale promossa da un Comune, tra il
danno ai singoli beni, di proprietà privata o pubblica, o comunque
a posizioni soggettive individuali, che trovano la loro tutela
nelle regole ordinarie; e il danno all'ambiente considerato in
senso unitario, quale bene a sè stante, ontologicamente diverso
dai singoli beni che ne formano il substrato, in cui il profilo
sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale,
comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio
patrimoniale, bensì della compromissione dell'ambiente, vale a
dire della lesione, in sè del bene ambientale (cfr. Cass. 1
settembre 1995 n. 9211). L'ambiente in senso giuridico, quale bene
unitario ma anche immateriale (Corte cost., sent. 30 dicembre 1987
n. 641), rappresenta cioè un insieme che, pur comprendendo vari
beni o valori, si distingue ontologicamente da questi e si
identifica in una realtà, priva di consistenza materiale, ma
espressione di un autonomo valore collettivo, specifico oggetto,
come tale, di tutela da parte dell'ordinamento, rispetto ad
illeciti, la cui idoneità lesiva va valutata con riguardo a
siffatto valore e indipendentemente dalla particolare incidenza
verificatasi su una o più delle dette singole componenti, secondo
un concetto di pregiudizio che, sebbene riconducibile a quello di
danno patrimoniale, si connota tuttavia per una più ampia
accezione di danno "svincolata da una concezione aritmetico-
contabile" (Cass. 9 aprile 1992 n. 4362; cfr. altresì Corte cost.,
sent. cit.).
    Lo stesso fatto può comportare, oltre che un danno all'ambiente,
da risarcire in considerazione del suo valore di assieme, che
ovviamente prescinde dal valore patrimoniale delle singole
componenti, anche un danno a una o più di queste ultime,
risarcibile invece in termini di stretta equivalenza pecuniaria.
    Emerge così, per diversità di oggetto e di criteri di
quantificazione del danno (prescindendo, per adesso, dai profili
concernenti la legittimazione attiva e le condotte lesive), la
profonda differenza strutturale tra il danno all'ambiente, sempre
di natura pubblicistica, e il danno da lesione di determinati
beni, privati o pubblici, ancorchè entrambi ricadano nell'ambito
della tutela aquiliana apprestata dall'art. 2043 c.c.
    La doverosa indagine di fatto, autorizzata dal denunciato "error
in procedendo", permette di verificare che le deduzioni ulteriori
e peculiari contenute, rispetto alla citazione (dove era esclusivo
riferimento alla menomazione paesaggistica subita dal territorio
comunale, derivata dalla distruzione della collina), nella
comparsa conclusionale di primo grado (come lo sfaldamento e il
dissesto delle strade o le piantagioni compromesse dalle polveri
diffuse nell'aria), e di qui trasferite nell'atto di appello (in
cui si accenna, oltre che alla lesione di "interessi diffusi",
anche ai "danni reali" già prima evidenziati), in quanto
espressione di un'ordinaria pretesa risarcitoria residuale per il
danneggiamento di beni determinati, inclusi o meno nel più
generale quadro ambientale e paesaggistico, provocarono un
radicale mutamento dell'originario "thema decidendum",
introducendo nel processo una nuova "causa petendi", fondata su
situazioni e premesse giuridiche e di fatto prima non prospettate,
con la conseguente introduzione di una domanda nuova, giustamente
sanzionata dalla Corte territoriale con la declaratoria di
inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
    Il ricorrente mostra di non avere ben inteso il senso e i limiti
della novità rilevata dalla Corte d'appello, la quale non ha nulla
a che vedere col diverso tema concernente le molteplici violazioni
che avrebbero contraddistinto "il comportamento fortemente lesivo"
del C. ( ritenute non provate dal Tribunale), di cui si dirà più
oltre.
    Col terzo motivo infine, prospettando il vizio di insufficiente e
contraddittoria motivazione, ai sensi degli artt. 134 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att., nonché la violazione degli artt. 115 c.p.c. e
2697 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente, premesso che
l'ordinamento riconosce, come diritto della personalità, la
pretesa alla conservazione dell'ambiente (bene giuridico distinto
dai beni privati e pubblici, che lo compongono), e che il danno
patrimoniale sofferto per la lesione del bene dell'ambiente
riguarda tutti i soggetti che ne risentono gli effetti; osserva
che al Comune, rappresentante della collettività danneggiata, non
può disconoscersi la legittimazione a far valere tale diritto,
quale interesse collettivo azionabile in sede civile, anche prima
della legislazione speciale in materia. I giudici di merito,
conclude il ricorrente, contraddittoriamente, da un lato hanno
rigettato l'istanza di ispezione e di consulenza tecnica intese ad
accertare il danno, e dall'altro hanno respinto la domanda per la
mancata prova del danno medesimo.
    Queste doglianze, pur racchiudendo una parte di verità,, non
possono indurre alla cassazione della sentenza.
    La Corte d'appello, nel solco di Cass. 9 marzo 1979 n. 1463,
afferma che il Comune "non ha dedotto l'esistenza di un danno
ambientale tutelabile civilmente e risarcibile (che (...) non è
dipendente dalla generica lesione del bene costituito
dall'ambiente, ma è collegato alla disponibilità esclusiva di un
bene, la cui conservazione, nella sua attuale potenzialità di
recare utilità al soggetto, sia inscindibile dalla conservazione
delle condizioni ambientali), ma solo una violazione
dell'interesse generale al mantenimento del patrimonio ambientale,
non tutelabile civilmente per la sua inidoneità a costituire
diritto soggettivo azionabile".
    Così argomentando la Corte d'appello adotta una concezione, più
che riduttiva, addirittura negativa del danno ambientale come
categoria giuridica autonoma, prescindendo dalle più recenti
acquisizioni in materia e dal complesso di principi elaborati in
questi ultimi anni, specie dopo la fondamentale sentenza della
Corte costituzionale n. 641 del 30 dicembre 1987, e ignorando per
giunta del tutto gli spunti interpretativi ricavabili, anche per
il passato, dalla legge 8 luglio 1986 n. 349. L'art. 18 di tale
legge, lungi dall'innovare in tutto e per tutto la materia, ha in
gran parte sanzionato e riconosciuto una realtà giuridica da tempo
incontroversa, come per es. la legittimazione attiva degli enti
territoriali all'azione risarcitoria per la lesione dell'ambiente
(legittimazione che peraltro la stessa Corte territoriale non
mette in discussione), nel quadro di una protezione preordinata
alla salvaguardia di un "elemento determinativo della qualità
della vita" e che "non persegue astratte finalità naturalistiche o
estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un "habitat" naturale nel
quale l'uomo vive ed agisce (...), necessario alla collettività e,
per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti", di cui
sono interpreti gli artt. 9 e 32 Cost.
    La funzione solo ricognitiva, in gran parte, della legge cit. è
dunque confermata dal fatto che nel nostro ordinamento giuridico
la protezione dell'ambiente, come ha messo in luce il giudice
delle leggi, è da sempre imposta da precetti costituzionali (artt.
9 e 32) ed attiene ad un bene che assurge a valore primario ed
assoluto. L'art. 18 cit., sebbene non retroattivo, oltre a sancire
la già ricordata legittimazione all'esercizio dell'azione di
tutela ambientale dello Stato nonché degli altri enti pubblici
territoriali "sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo"
e l'espressa attribuzione della competenza giurisdizionale al
giudice ordinario (disposizione processuale di immediata
applicazione: Cass. S.U. 12 febbraio 1988 n. 1491), ha definito e
tipizzato l'illecito ambientale, richiedendo, quale suo elemento
costitutivo, una condotta dolosa o colposa, violatrice "di
disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge,
che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo,
deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte".
    Come è stato perspicuamente scritto in una precedente
occasione da questa Suprema Corte (Cass. 19 giugno 1996 n. 5650), la
configurabilità dell'ambiente come bene giuridico non trova la sua
fonte genetica nella cit. legge del 1986 (che si occupa piuttosto
della ripartizione della tutela tra Stato, enti territoriali e
associazioni protezionistiche) ma direttamente nella Costituzione,
considerata dinamicamente, come diritto vigente e vivente,
attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (artt. 2,
3, 9, 41 e 42) che concernono l'individuo e la collettività nel
suo "habitat" economico, sociale, ambientale. Tali disposizioni
primarie elevano l'ambiente ad interesse pubblico fondamentale,
primario e assoluto, imponendo allo Stato un'adeguata
predisposizione di mezzi di tutela, per le vie legali,
amministrative e giudiziarie.
    Pertanto anche prima della legge cit. (ma di ciò la Corte
d'appello non si è avveduta) la Costituzione e la norma generale
dell'art. 2043 c.c. apprestavano all'ambiente (secondo le
definizioni che ne sono state date nel corso dell'esame del
secondo mezzo) una tutela organica e piena, di cui era già allora
espressione la legittimazione attiva degli enti territoriali
direttamente danneggiati, rappresentativi della collettività
organizzata lesa in un suo bene primario ed assoluto.
    L'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata non
appare tuttavia rilevante e decisivo, posto che, al di là delle
incongrue affermazioni di principio, essa si fonda su ragioni
sufficienti a sorreggerla, pur nel differente ordine di idee fin
qui esposto.
    Invero la Corte d'appello ha rifiutato l'ammissione di un'ispezione
e di una consulenza tecnica in ragione della loro "inutilità", subito
dopo meglio chiarendo il suo pensiero con l'assumere, a giustificazione
del rifiuto, "la genericità dei fatti dannosi allegati dall'appellante",
la qual cosa avrebbe connotato la sollecitata indagine istruttoria
come "puramente ed inammissibilmente esplorativa"; ciò dopo
aver ricordato, a confutazione della tesi dell'appellante, secondo
cui "il danno ambientale assunto non doveva comunque essere
provato, perchè non contestato", che al contrario il C. ebbe a
contestare "fin dal primo atto difensivo che la propria attività
estrattiva avesse procurato danni".
    Risulta dal testo della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso
che il Comune, in sostanza, denunciò, a fondamento della sua
azione risarcitoria, "sic et simpliciter", un'attività estrattiva
di ingenti dimensioni, di cui il convenuto eccepì sempre la piena
legittimità, "perchè autorizzata dal Corpo delle Miniere,
Distretto Minerario di Napoli, e sempre praticata nel rispetto
delle norme di legge e di tecnica"; senza che l'attore abbia mai,
in contrario, addebitato al C. una sola specifica violazione,
che fosse sintomatica di una condotta dolosa o colposa, tale da
far supporre un'attività non più pienamente lecita ma
potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. (l'unica
norma disciplinante, all'epoca, la materia). Si è detto che vano è
il richiamo a una presunta violazione dell'art. 6 del regolamento
edilizio comunale, già disapplicato dal giudice penale; e può
aggiungersi che, per conseguenza, è inconcludente invocare
un'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori, se e in quanto,
come sembra, emessa proprio in base all'illegittimo art. 6 del
regolamento.
    Quanto poi alle presunte violazioni, accennate a proposito del
secondo mezzo, della legge 9 aprile 1959 n. 128 (norme di polizia
delle miniere e delle cave), "concernenti le distanze dalle
strade, dai corsi d'acqua, ecc., nonché la sicurezza per le
persone che vi lavorano e per i terzi estranei", a parte ogni
valutazione di pertinenza al tema, che non compete in questa sede,
la Corte d'appello le ha implicitamente incluse nel suo
complessivo e riferito giudizio di "genericità" delle deduzioni
dell'attore, nè il ricorrente oppone di averle invece, nel corso
del giudizio di merito, più precisamente dettagliate, per renderle
concrete e aderenti alla fattispecie.
    Occorre ricordare che, in tema di danno ambientale, sia per i
fatti anteriori alla legge del 1986, regolati dal solo art. 2043
c.c., sia per i fatti successivi, disciplinati dall'art. 18 cit.,
non è sufficiente la modificazione, alterazione o distruzione
dell'ambiente naturale considerata da un mero punto di vista
obiettivo, nella sua materialità, ma occorre l'elemento soggettivo
intenzionale, che cioè la condotta sia "dolosa o colposa" e, per
la legge speciale, qualificata dalla "violazione di disposizioni
di legge o di provvedimenti adottati in base a legge"; altrimenti
vigendo la nota causa esimente dell'esercizio legittimo di un
diritto ("qui suo jure utitur neminem laedit").
    In questa situazione processuale, nella quale, stando agli
accertamenti e alle valutazioni insindacabili del giudice di
merito, nulla è stato provato se non il semplice dato obbiettivo
della corrosione della collina per effetto dell'attività
estrattiva, legittimo si palesa il rifiuto tanto dell'ispezione
quanto di una consulenza tecnica, la quale ultima, in particolare
(ma altrettanto dicasi della prima), come è giurisprudenza
costante di questa Corte di legittimità, non può mai essere
ammessa ed espletata per sopperire all'inerzia probatoria della
parte e segnatamente non può avere finalità semplicemente
esplorative, volte cioè a ricercare, in luogo della parte onerata,
gli elementi fattuali da porre a sostegno delle pretese fatte
valere nella causa.
    Nè si obietti che il danno ambientale sia rilevabile solo col
ricorso a determinate cognizioni tecniche, sicchè, versando la
parte nell'impossibilità di provarlo in altro modo, non possa il
giudice, senza contraddirsi, respingere l'istanza di consulenza e
nello stesso tempo ritenere non provato ciò che proprio essa
avrebbe dovuto dimostrare.
    Bisogna invero distinguere tra i fatti obiettivi, che la parte è
in ogni caso nella concreta possibilità di provare, quale
coordinate del danno, e che consistono nell'evento materiale in
sè, corrispondente alla modificazione delle caratteristiche
esteriori dell'ambiente, e nelle condotte dolose o colpose che
l'hanno provocata; e la valutazione tecnica dell'evento ad opera
di esperti, la quale può nei congrui casi rendersi necessaria,
onde appurare se quella modificazione configuri un danno
ambientale giuridicamente rilevante.
    Peraltro gli enti territoriali titolari dell'azione risarcitoria
dispongono di propri uffici tecnici idonei ad offrire al giudice
la prova, o un principio di prova, dei presupposti obiettivi del
particolare danno lamentato, ragion per cui può ben dirsi che,
nella speciale materia in esame, la consulenza tecnica d'ufficio
venga di regola ad assumere un peculiare ruolo integrativo, di
verifica di precedenti accertamenti eseguiti "da qualificati
organismi pubblici", solo in presenza dei quali, non sussistendo
inottemperanza del danneggiato all'onere della prova, non può
fondatamente rigettarsi la richiesta istruttoria, che si presenta
in tal caso come lo strumento tecnicamente più funzionale ed
efficace d'indagine (cfr. Cass. 1 settembre 1995 n. 9211 cit.).
Censurabile, in conclusione, sotto il primo aspetto, la sentenza
impugnata è viceversa ineccepibile nel resto, e inevitabile
pertanto è il rigetto del ricorso.
    Soccorrono giusti motivi per compensare le spese del presente
giudizio di Cassazione.
                                        P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso a Roma, addì 7 maggio 1997.
 
DOCUMENTO N.ro 1 - data della ricerca: 09/01/1999 - ore: 0.08
ASN: 9801087
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE CANOSA DI PUGLIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 230, presso lo
studio dell'avvocato GIANFRANCO FARACI, difeso dall'avvocato PIERO
LAMESTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CALO' G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MADDALENA
RAINERI 12, presso lo studio dell'avvocato SABINO FACCIOLONGO,
difeso dall'avvocato ANGELO PALMIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 461/95 della Corte d'Appello di BARI,
emessa il 12/04/95 e depositata il 17/05/95 (R.G. 284/88);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/05/97 dal Relatore Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Dott. Angelo PALMIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso.