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Attività estrattive e danno ambientale
Cass. sez. III civile, 7 maggio 1997 n. 1087.
- Pres. Manfredi Grossi, est. Perconte Licatese.
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SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
- Il Comune di Canosa di Puglia convenne in giudizio, innanzi al
- Tribunale di Trani, C. G., titolare della omonima ditta
- operante nel settore dell'estrazione e dello sfruttamento
- dell'argilla, per sentirlo condannare al pagamento di lire 500
- milioni, o altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di
- risarcimento dei danni, per avere deturpato irrimediabilmente,
- proseguendo nelle attività estrattive senza concessione e anche in
- spregio di un'ordinanza sindacale che gli aveva ingiunto la
- sospensione dei lavori, una delle sette colline circostanti
- all'abitato. Il C., proseguiva l'attore, era stato condannato
- dal pretore, con sentenza del 3 luglio 1981, per la
- contravvenzione di cui agli artt. 1 e 17 lett. B della legge 28
- gennaio 1977 n. 10.
- Il convenuto opponeva la piena legittimità del suo operato,
- autorizzato dal Corpo delle Miniere e peraltro sempre conforme
- alle norme della legge e della tecnica.
- Nel corso dell'istruzione, il C., con sentenza del 5 dicembre
- 1983, veniva assolto dall'imputazione di cui sopra perchè il fatto
- non sussiste, e tale pronuncia passava in cosa giudicata.
- L'adito Tribunale, con sentenza del 31 dicembre 1987, rigettava la
- domanda.
- La Corte di Appello di Bari, con la sentenza ora impugnata, emessa
- il 17 maggio 1995, ha respinto il gravame principale del Comune e
- quello incidentale del C., che si era doluto della compensazione
- delle spese del primo grado.
- La Corte territoriale ha anzitutto escluso, in forza del
- giudicato, che lo sfruttamento della cava fosse soggetto a
- concessione, sia pure a norma del locale regolamento edilizio.
- Comunque, ha argomentato, sta di fatto che il Comune non ha
- dedotto l'esistenza di un danno ambientale tutelabile civilmente e
- risarcibile, ma solo la violazione dell'interesse generale al
- mantenimento del patrimonio ambientale, inidoneo a costituire un
- diritto soggettivo azionabile, onde l'evidente superfluità
- dell'ispezione e della consulenza tecnica chieste in prime cure e
- non ammesse dal Tribunale. Ha poi rilevato che il Comune, con
- l'appello, ha dedotto, oltre alla lesione di interessi diffusi,
- anche un generico danno a cose, di cui neppure assume la proprietà
- o disponibilità, lese non nel particolare pregio loro conferito
- dall'ambiente ma nella loro materialità e consistenza, danno
- questo sicuramente esulante dai confini di quello ambientale e che
- si inserisce invece in quello residuale per così dire "ordinario",
- con un'immutazione della "causa petendi" così radicale da
- comportare la novità della domanda, pertanto inammissibile in
- appello (art. 345 c.p.c.), e da non giustificare alcuna indagine
- istruttoria.
- Ricorre per la cassazione di tale sentenza il Comune, sulla base
- di tre motivi, cui risponde l'intimato con controricorso,
- illustrato da una memoria.
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MOTIVI
DELLA DECISIONE
- Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 652 c.p.p. e
- dell'art. 2 lett. B della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in
- relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente afferma che la
- sentenza assolutoria del giudice penale rende solo incontestabile
- che il C., avendo gestito la cava senza la concessione edilizia,
- non ha commesso la contravvenzione di cui agli artt. 1 e 17 lett.
- B della legge 28 gennaio 1977 n. 10, ma non impedisce che nella
- sua condotta possano ravvisarsi altre violazioni, di norme
- amministrative, come l'art. 6 del Reg. edilizio comunale (che
- esige, per l'apertura o l'ampliamento di nuove cave, la licenza di
- costruzione), non disapplicabile "incidenter tantum", per difetto
- di giurisdizione, dal giudice ordinario, o civilistiche, come
- l'art. 2043 c.c.. Viceversa la Corte d'appello ha ritenuto di
- estendere il giudicato anche ai fatti materiali estranei alla
- contestazione penale e in nessun modo accertati nel giudizio
- penale.
- Tali censure, per la loro infondatezza, non sono meritevoli di
- accoglimento.
- La sentenza penale, passata in giudicato, di assoluzione del C.
- ha solo stabilito che, per l'apertura e l'esercizio della cava
- d'argilla, in assenza di opere urbanistiche, l'imputato non aveva
- l'obbligo di munirsi della concessione edilizia, onde
- l'insussistenza della contravvenzione ascrittagli (artt. 1 e 17
- lett. B della legge 28 gennaio 1977 n. 10); escludendo nello
- stesso tempo, almeno per implicito, che un obbligo siffatto
- potesse scaturire, piuttosto che dalla legge, da una fonte
- normativa secondaria e subordinata alla legge, come l'art. 6 del
- regolamento edilizio comunale.
- La Corte di merito, preso atto di ciò, si è limitata ad osservare
- correttamente che, per effetto del giudicato penale assolutorio,
- non può adesso ritenersi il contrario, che cioè l'attività del
- convenuto appellato "fosse soggetta a concessione", ma non ha
- affatto rifiutato aprioristicamente la possibilità che nella
- condotta del C. potessero ravvisarsi violazioni di norme
- diverse, di qualsiasi natura, perchè nessuna affermazione in tal
- senso si rinviene nella motivazione, la cui lettura smentisce
- dunque nettamente l'assunto che la Corte territoriale avrebbe
- esteso l'efficacia del giudicato penale "anche ai fatti materiali
- non oggetto di accertamento nel giudizio penale".
- Quanto alla disapplicazione dell'art. 6 del regolamento edilizio,
- la Corte d'appello non si è posta "ex professo" il problema, sia
- per averlo ritenuto già risolto dal giudice penale ("per quanto
- giustamente argomentato dal giudice d'appello penale") sia perchè
- giudicato comunque superfluo ai fini della decisione.
- Occorre tuttavia chiarire che, qualora, a torto o a ragione, avesse
- reputato di dover ribadire tale disapplicazione, avrebbe
- legittimamente esercitato il potere riconosciuto al giudice
- ordinario dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E, a
- tenore del quale "le autorità giudiziarie applicheranno (...) i
- regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle
- leggi"; non essendo dubitabile che spetti soltanto alla legge
- prescrivere, nei singoli casi, la necessità della concessione
- edilizia (art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10).
- Col secondo motivo, denunciando la falsa applicazione dell'art.
- 345 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il Comune ricorda che, col
- proprio atto introduttivo del giudizio, allegò l'esistenza del
- danno ambientale facendo specifico riferimento non alla violazione
- degli artt. 1 e 17 lett. B della legge n. 10 del 1977, "ma, in
- maniera generica, sia al danno ambientale che al danno generico",
- mettendo in luce non solo lo "scempio" dei "doni naturali" ma
- altresì un comportamento del C. "fortemente lesivo degli
- interessi della collettività in generale e del Comune di Canosa di
- Puglia in particolare". Nella comparsa conclusionale spiegò poi
- "in cosa era consistito il comportamento fortemente lesivo". Il
- Tribunale, esaminando questi ultimi profili di una possibile
- responsabilità, concernenti la violazione, da parte del C., di
- varie prescrizioni (normative, tecniche o di comune prudenza), li
- ritenne, è vero, infondati; ma tanto basta ad escludere la
- ritenuta "novità" della domanda in secondo grado, non
- configurandosi una domanda nuova "se su di essa già vi è motivata
- decisione in primo grado".
- Il capo censurato resiste alle critiche, per vero poco pertinenti,
- del ricorrente.
- Rileva la sentenza impugnata, "in parte qua", come in
appello il
- Comune abbia dedotto "anche, oltre alla lesione di interessi
- diffusi, danni reali, quali quelli derivanti dalla rottura delle
- strade, dalla insalubrità delle acque stagnanti". In tal modo,
- prosegue il giudice di merito, il Comune "allega un generico danno
- a cose (di cui neppure assume la proprietà o disponibilità) lese
- non nel particolare pregio loro conferito dall'ambiente (...) ma
- nella loro materialità e consistenza (...); e cioè "un danno che
- sicuramente esula dai confini di quello ambientale per inserirsi
- in quello residuale per così dire ordinario, con evidente
- immutazione della "causa petendi" dell'azione così radicale da
- comportare la novità della domanda", pertanto inammissibile ai
- sensi dell'art. 345 c.p.c.
- Orbene, come è un dato ormai acquisito in dottrina e in
- giurisprudenza, deve distinguersi, con riferimento ad un'azione di
- risarcimento del danno ambientale promossa da un Comune, tra il
- danno ai singoli beni, di proprietà privata o pubblica, o comunque
- a posizioni soggettive individuali, che trovano la loro tutela
- nelle regole ordinarie; e il danno all'ambiente considerato in
- senso unitario, quale bene a sè stante, ontologicamente diverso
- dai singoli beni che ne formano il substrato, in cui il profilo
- sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale,
- comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio
- patrimoniale, bensì della compromissione dell'ambiente, vale a
- dire della lesione, in sè del bene ambientale (cfr. Cass. 1
- settembre 1995 n. 9211). L'ambiente in senso giuridico, quale bene
- unitario ma anche immateriale (Corte cost., sent. 30 dicembre 1987
- n. 641), rappresenta cioè un insieme che, pur comprendendo vari
- beni o valori, si distingue ontologicamente da questi e si
- identifica in una realtà, priva di consistenza materiale, ma
- espressione di un autonomo valore collettivo, specifico oggetto,
- come tale, di tutela da parte dell'ordinamento, rispetto ad
- illeciti, la cui idoneità lesiva va valutata con riguardo a
- siffatto valore e indipendentemente dalla particolare incidenza
- verificatasi su una o più delle dette singole componenti, secondo
- un concetto di pregiudizio che, sebbene riconducibile a quello di
- danno patrimoniale, si connota tuttavia per una più ampia
- accezione di danno "svincolata da una concezione aritmetico-
- contabile" (Cass. 9 aprile 1992 n. 4362; cfr. altresì Corte cost.,
- sent. cit.).
- Lo stesso fatto può comportare, oltre che un danno all'ambiente,
- da risarcire in considerazione del suo valore di assieme, che
- ovviamente prescinde dal valore patrimoniale delle singole
- componenti, anche un danno a una o più di queste ultime,
- risarcibile invece in termini di stretta equivalenza pecuniaria.
- Emerge così, per diversità di oggetto e di criteri di
- quantificazione del danno (prescindendo, per adesso, dai profili
- concernenti la legittimazione attiva e le condotte lesive), la
- profonda differenza strutturale tra il danno all'ambiente, sempre
- di natura pubblicistica, e il danno da lesione di determinati
- beni, privati o pubblici, ancorchè entrambi ricadano nell'ambito
- della tutela aquiliana apprestata dall'art. 2043 c.c.
- La doverosa indagine di fatto, autorizzata dal denunciato "error
- in procedendo", permette di verificare che le deduzioni ulteriori
- e peculiari contenute, rispetto alla citazione (dove era esclusivo
- riferimento alla menomazione paesaggistica subita dal territorio
- comunale, derivata dalla distruzione della collina), nella
- comparsa conclusionale di primo grado (come lo sfaldamento e il
- dissesto delle strade o le piantagioni compromesse dalle polveri
- diffuse nell'aria), e di qui trasferite nell'atto di appello (in
- cui si accenna, oltre che alla lesione di "interessi diffusi",
- anche ai "danni reali" già prima evidenziati), in quanto
- espressione di un'ordinaria pretesa risarcitoria residuale per il
- danneggiamento di beni determinati, inclusi o meno nel più
- generale quadro ambientale e paesaggistico, provocarono un
- radicale mutamento dell'originario "thema decidendum",
- introducendo nel processo una nuova "causa petendi", fondata su
- situazioni e premesse giuridiche e di fatto prima non prospettate,
- con la conseguente introduzione di una domanda nuova, giustamente
- sanzionata dalla Corte territoriale con la declaratoria di
- inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
- Il ricorrente mostra di non avere ben inteso il senso e i limiti
- della novità rilevata dalla Corte d'appello, la quale non ha nulla
- a che vedere col diverso tema concernente le molteplici violazioni
- che avrebbero contraddistinto "il comportamento fortemente lesivo"
- del C. ( ritenute non provate dal Tribunale), di cui si dirà più
- oltre.
- Col terzo motivo infine, prospettando il vizio di insufficiente e
- contraddittoria motivazione, ai sensi degli artt. 134 n. 4 c.p.c.
- e 118 disp. att., nonché la violazione degli artt. 115 c.p.c. e
- 2697 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente, premesso che
- l'ordinamento riconosce, come diritto della personalità, la
- pretesa alla conservazione dell'ambiente (bene giuridico distinto
- dai beni privati e pubblici, che lo compongono), e che il danno
- patrimoniale sofferto per la lesione del bene dell'ambiente
- riguarda tutti i soggetti che ne risentono gli effetti; osserva
- che al Comune, rappresentante della collettività danneggiata, non
- può disconoscersi la legittimazione a far valere tale diritto,
- quale interesse collettivo azionabile in sede civile, anche prima
- della legislazione speciale in materia. I giudici di merito,
- conclude il ricorrente, contraddittoriamente, da un lato hanno
- rigettato l'istanza di ispezione e di consulenza tecnica intese ad
- accertare il danno, e dall'altro hanno respinto la domanda per la
- mancata prova del danno medesimo.
- Queste doglianze, pur racchiudendo una parte di verità,, non
- possono indurre alla cassazione della sentenza.
- La Corte d'appello, nel solco di Cass. 9 marzo 1979 n. 1463,
- afferma che il Comune "non ha dedotto l'esistenza di un danno
- ambientale tutelabile civilmente e risarcibile (che (...) non è
- dipendente dalla generica lesione del bene costituito
- dall'ambiente, ma è collegato alla disponibilità esclusiva di un
- bene, la cui conservazione, nella sua attuale potenzialità di
- recare utilità al soggetto, sia inscindibile dalla conservazione
- delle condizioni ambientali), ma solo una violazione
- dell'interesse generale al mantenimento del patrimonio ambientale,
- non tutelabile civilmente per la sua inidoneità a costituire
- diritto soggettivo azionabile".
- Così argomentando la Corte d'appello adotta una concezione, più
- che riduttiva, addirittura negativa del danno ambientale come
- categoria giuridica autonoma, prescindendo dalle più recenti
- acquisizioni in materia e dal complesso di principi elaborati in
- questi ultimi anni, specie dopo la fondamentale sentenza della
- Corte costituzionale n. 641 del 30 dicembre 1987, e ignorando per
- giunta del tutto gli spunti interpretativi ricavabili, anche per
- il passato, dalla legge 8 luglio 1986 n. 349. L'art. 18 di tale
- legge, lungi dall'innovare in tutto e per tutto la materia, ha in
- gran parte sanzionato e riconosciuto una realtà giuridica da tempo
- incontroversa, come per es. la legittimazione attiva degli enti
- territoriali all'azione risarcitoria per la lesione dell'ambiente
- (legittimazione che peraltro la stessa Corte territoriale non
- mette in discussione), nel quadro di una protezione preordinata
- alla salvaguardia di un "elemento determinativo della qualità
- della vita" e che "non persegue astratte finalità naturalistiche o
- estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un "habitat" naturale nel
- quale l'uomo vive ed agisce (...), necessario alla collettività e,
- per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti", di cui
- sono interpreti gli artt. 9 e 32 Cost.
- La funzione solo ricognitiva, in gran parte, della legge cit. è
- dunque confermata dal fatto che nel nostro ordinamento giuridico
- la protezione dell'ambiente, come ha messo in luce il giudice
- delle leggi, è da sempre imposta da precetti costituzionali (artt.
- 9 e 32) ed attiene ad un bene che assurge a valore primario ed
- assoluto. L'art. 18 cit., sebbene non retroattivo, oltre a sancire
- la già ricordata legittimazione all'esercizio dell'azione di
- tutela ambientale dello Stato nonché degli altri enti pubblici
- territoriali "sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo"
- e l'espressa attribuzione della competenza giurisdizionale al
- giudice ordinario (disposizione processuale di immediata
- applicazione: Cass. S.U. 12 febbraio 1988 n. 1491), ha definito e
- tipizzato l'illecito ambientale, richiedendo, quale suo elemento
- costitutivo, una condotta dolosa o colposa, violatrice "di
- disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge,
- che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo,
- deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte".
- Come è stato perspicuamente scritto in una precedente
- occasione da questa Suprema Corte (Cass. 19 giugno 1996 n. 5650), la
- configurabilità dell'ambiente come bene giuridico non trova la sua
- fonte genetica nella cit. legge del 1986 (che si occupa piuttosto
- della ripartizione della tutela tra Stato, enti territoriali e
- associazioni protezionistiche) ma direttamente nella Costituzione,
- considerata dinamicamente, come diritto vigente e vivente,
- attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (artt. 2,
- 3, 9, 41 e 42) che concernono l'individuo e la collettività nel
- suo "habitat" economico, sociale, ambientale. Tali disposizioni
- primarie elevano l'ambiente ad interesse pubblico fondamentale,
- primario e assoluto, imponendo allo Stato un'adeguata
- predisposizione di mezzi di tutela, per le vie legali,
- amministrative e giudiziarie.
- Pertanto anche prima della legge cit. (ma di ciò la Corte
- d'appello non si è avveduta) la Costituzione e la norma generale
- dell'art. 2043 c.c. apprestavano all'ambiente (secondo le
- definizioni che ne sono state date nel corso dell'esame del
- secondo mezzo) una tutela organica e piena, di cui era già allora
- espressione la legittimazione attiva degli enti territoriali
- direttamente danneggiati, rappresentativi della collettività
- organizzata lesa in un suo bene primario ed assoluto.
- L'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata non
- appare tuttavia rilevante e decisivo, posto che, al di là delle
- incongrue affermazioni di principio, essa si fonda su ragioni
- sufficienti a sorreggerla, pur nel differente ordine di idee fin
- qui esposto.
- Invero la Corte d'appello ha rifiutato l'ammissione di un'ispezione
- e di una consulenza tecnica in ragione della loro "inutilità", subito
- dopo meglio chiarendo il suo pensiero con l'assumere, a giustificazione
- del rifiuto, "la genericità dei fatti dannosi allegati dall'appellante",
- la qual cosa avrebbe connotato la sollecitata indagine istruttoria
- come "puramente ed inammissibilmente esplorativa"; ciò dopo
- aver ricordato, a confutazione della tesi dell'appellante, secondo
- cui "il danno ambientale assunto non doveva comunque essere
- provato, perchè non contestato", che al contrario il C. ebbe a
- contestare "fin dal primo atto difensivo che la propria attività
- estrattiva avesse procurato danni".
- Risulta dal testo della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso
- che il Comune, in sostanza, denunciò, a fondamento della sua
- azione risarcitoria, "sic et simpliciter", un'attività estrattiva
- di ingenti dimensioni, di cui il convenuto eccepì sempre la piena
- legittimità, "perchè autorizzata dal Corpo delle Miniere,
- Distretto Minerario di Napoli, e sempre praticata nel rispetto
- delle norme di legge e di tecnica"; senza che l'attore abbia mai,
- in contrario, addebitato al C. una sola specifica violazione,
- che fosse sintomatica di una condotta dolosa o colposa, tale da
- far supporre un'attività non più pienamente lecita ma
- potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. (l'unica
- norma disciplinante, all'epoca, la materia). Si è detto che vano è
- il richiamo a una presunta violazione dell'art. 6 del regolamento
- edilizio comunale, già disapplicato dal giudice penale; e può
- aggiungersi che, per conseguenza, è inconcludente invocare
- un'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori, se e in quanto,
- come sembra, emessa proprio in base all'illegittimo art. 6 del
- regolamento.
- Quanto poi alle presunte violazioni, accennate a proposito del
- secondo mezzo, della legge 9 aprile 1959 n. 128 (norme di polizia
- delle miniere e delle cave), "concernenti le distanze dalle
- strade, dai corsi d'acqua, ecc., nonché la sicurezza per le
- persone che vi lavorano e per i terzi estranei", a parte ogni
- valutazione di pertinenza al tema, che non compete in questa sede,
- la Corte d'appello le ha implicitamente incluse nel suo
- complessivo e riferito giudizio di "genericità" delle deduzioni
- dell'attore, nè il ricorrente oppone di averle invece, nel corso
- del giudizio di merito, più precisamente dettagliate, per renderle
- concrete e aderenti alla fattispecie.
- Occorre ricordare che, in tema di danno ambientale, sia per i
- fatti anteriori alla legge del 1986, regolati dal solo art. 2043
- c.c., sia per i fatti successivi, disciplinati dall'art. 18 cit.,
- non è sufficiente la modificazione, alterazione o distruzione
- dell'ambiente naturale considerata da un mero punto di vista
- obiettivo, nella sua materialità, ma occorre l'elemento soggettivo
- intenzionale, che cioè la condotta sia "dolosa o colposa" e, per
- la legge speciale, qualificata dalla "violazione di disposizioni
- di legge o di provvedimenti adottati in base a legge"; altrimenti
- vigendo la nota causa esimente dell'esercizio legittimo di un
- diritto ("qui suo jure utitur neminem laedit").
- In questa situazione processuale, nella quale, stando agli
- accertamenti e alle valutazioni insindacabili del giudice di
- merito, nulla è stato provato se non il semplice dato obbiettivo
- della corrosione della collina per effetto dell'attività
- estrattiva, legittimo si palesa il rifiuto tanto dell'ispezione
- quanto di una consulenza tecnica, la quale ultima, in particolare
- (ma altrettanto dicasi della prima), come è giurisprudenza
- costante di questa Corte di legittimità, non può mai essere
- ammessa ed espletata per sopperire all'inerzia probatoria della
- parte e segnatamente non può avere finalità semplicemente
- esplorative, volte cioè a ricercare, in luogo della parte onerata,
- gli elementi fattuali da porre a sostegno delle pretese fatte
- valere nella causa.
- Nè si obietti che il danno ambientale sia rilevabile solo col
- ricorso a determinate cognizioni tecniche, sicchè, versando la
- parte nell'impossibilità di provarlo in altro modo, non possa il
- giudice, senza contraddirsi, respingere l'istanza di consulenza e
- nello stesso tempo ritenere non provato ciò che proprio essa
- avrebbe dovuto dimostrare.
- Bisogna invero distinguere tra i fatti obiettivi, che la parte è
- in ogni caso nella concreta possibilità di provare, quale
- coordinate del danno, e che consistono nell'evento materiale in
- sè, corrispondente alla modificazione delle caratteristiche
- esteriori dell'ambiente, e nelle condotte dolose o colpose che
- l'hanno provocata; e la valutazione tecnica dell'evento ad opera
- di esperti, la quale può nei congrui casi rendersi necessaria,
- onde appurare se quella modificazione configuri un danno
- ambientale giuridicamente rilevante.
- Peraltro gli enti territoriali titolari dell'azione risarcitoria
- dispongono di propri uffici tecnici idonei ad offrire al giudice
- la prova, o un principio di prova, dei presupposti obiettivi del
- particolare danno lamentato, ragion per cui può ben dirsi che,
- nella speciale materia in esame, la consulenza tecnica d'ufficio
- venga di regola ad assumere un peculiare ruolo integrativo, di
- verifica di precedenti accertamenti eseguiti "da qualificati
- organismi pubblici", solo in presenza dei quali, non sussistendo
- inottemperanza del danneggiato all'onere della prova, non può
- fondatamente rigettarsi la richiesta istruttoria, che si presenta
- in tal caso come lo strumento tecnicamente più funzionale ed
- efficace d'indagine (cfr. Cass. 1 settembre 1995 n. 9211 cit.).
- Censurabile, in conclusione, sotto il primo aspetto, la sentenza
- impugnata è viceversa ineccepibile nel resto, e inevitabile
- pertanto è il rigetto del ricorso.
- Soccorrono giusti motivi per compensare le spese del presente
- giudizio di Cassazione.
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P.Q.M.
- La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
- Così deciso a Roma, addì 7 maggio 1997.
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- DOCUMENTO N.ro 1 - data della ricerca: 09/01/1999 - ore: 0.08
- ASN: 9801087
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- SEZIONE TERZA CIVILE
- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
- Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
- Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
- Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
- Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
- ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A
- sul ricorso proposto da:
- COMUNE CANOSA DI PUGLIA, in persona del Sindaco pro tempore,
- elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 230, presso lo
- studio dell'avvocato GIANFRANCO FARACI, difeso dall'avvocato PIERO
- LAMESTA, giusta delega in atti;
- - ricorrente -
- contro
- CALO' G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MADDALENA
- RAINERI 12, presso lo studio dell'avvocato SABINO FACCIOLONGO,
- difeso dall'avvocato ANGELO PALMIERI, giusta delega in atti;
- - controricorrente -
- avverso la sentenza n. 461/95 della Corte d'Appello di BARI,
- emessa il 12/04/95 e depositata il 17/05/95 (R.G. 284/88);
- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
- 07/05/97 dal Relatore Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
- udito l'Avvocato Dott. Angelo PALMIERI;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
- Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso.