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La risarcibilità del danno esistenziale
Cass.
IV sez. pen. 25 novembre 2003, dep. 22 gennaio 2004, n. 2050.
Pres. Olivieri, rel. Brusco.
(v. anche Cass.
sez. III civ., 31 maggio 2003 n. 8828.)
I) Premessa.
La
Corte d’appello di Genova, con ordinanza 6 febbraio 2003, ha accolto la
domanda di riparazione dell’errore giudiziario proposta da B.D. che, con
sentenza 17 luglio 2000 della Corte d’appello di Genova, non impugnata, era
stato definitivamente assolto con la formula "per non aver commesso il
fatto" da reati, concernenti il traffico illecito di ingenti quantitativi
di sostanze stupefacenti, per i quali era stato in precedenza condannato alla
pena, divenuta definitiva, di anni quindici di reclusione e lire 150.000.000 di
multa, con sentenza 7 dicembre 1993 del Tribunale di Livorno parzialmente
confermata dalla sentenza 1° dicembre 1994 della Corte d’appello di Firenze
(che aveva soltanto ridotto la pena); quest’ultima decisione era divenuta
definitiva a seguito della sentenza 25 ottobre 1996 della Corte di cassazione.
A seguito di questa vicenda B., aveva subito una detenzione, prima cautelare e
poi in espiazione di pena, pari ad anni sette, mesi cinque e giorni dieci.
La Corte genovese, dopo aver nominato due periti per l’accertamento delle
conseguenze di natura psico fisica della detenzione (con particolare riguardo ai
riflessi sulla capacità lavorativa) e di quelle di natura reddituale derivanti
dalla cessazione dell’attività d’impresa in precedenza svolta
dall’istante, ha determinato l’entità della riparazione (dopo avere nelle
more liquidato una somma a titolo di provvisionale) nella somma complessiva di
euro 3.947.994,00, oltre alle pronunzie accessorie (interessi decorrenti dal 1°
gennaio 2003, spese di difesa, spese della procedura ecc.).
Contro questo provvedimento hanno proposto distinti ricorsi (in gran parte di
identico contenuto) l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova e il Pg
presso la Corte d’appello della medesima Città deducendo vari motivi di
ricorso (che verranno di seguito analiticamente esaminati) riferibili ai criteri
utilizzati dalla Corte di merito per la determinazione dell’entità della
riparazione. Ha resistito il difensore di B.D.con memorie con le quali ha
chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e comunque il loro
rigetto.
Il Pg presso questo Ufficio ha concluso chiedendo il parziale accoglimento dei
ricorsi.
II) Questioni preliminari.
Con
la memoria datata 10 novembre 2003, e depositata presso questo Ufficio il giorno
successivo, il difensore di B.D.ha contestato l’ammissibilità dei ricorsi
sotto diversi profili che vanno separatamente esaminati.
a) La prima eccezione di inammissibilità si riferisce alla natura dei
motivi posti a sostegno dei ricorsi. Si sostiene, nella memoria, che i
ricorrenti avrebbero in realtà censurato esclusivamente i dati di fatto presi
in considerazione dalla Corte di merito per stabilire l’entità della
riparazione ma questa censura non rientrerebbe tra quelle consentite
dall’articolo 606 comma lo Cpp perché diretta ad una rivalutazione degli
elementi di prova acquisiti dal giudice di merito.
Il motivo deve peraltro essere ritenuto infondato perché, se se è vero che al
giudice di legittimità non è consentito rivalutare il compendio probatorio
acquisito e preso in considerazione dal giudice di merito, è altrettanto vero
che rientra nel controllo di legittimità devoluto alla Corte di cassazione
verificare innanzitutto l’esistenza della motivazione e poi la correttezza
delle argomentazioni logiche che il giudice di merito ha utilizzato al fine di
controllare se egli sia incorso in mancanza o manifesta illogicità della
motivazione. Naturalmente quanto più ampi siano i poteri discrezionali del
giudice (per es. proprio in tema di valutazione equitativa dell’indennizzo)
tanto minori saranno i poteri di sindacato del giudice di legittimità ma non
per questo può ritenersi che venga meno il potere dovere di verifica del
corretto esercizio dei poteri in esame.
b) Sotto un diverso profilo nella memoria si eccepisce l’inammissibilità
del ricorso del Pg che sarebbe privo della legittimazione attiva qualora, come
nella specie, si discuta soltanto della quantificazione della somma dovuta a
titolo di indennizzo perché in questo caso la scelta di contestare la somma
liquidata sarebbe riservata al contradditore naturale, cioè al ministero
dell’Economia e delle finanze, mentre il Pm non avrebbe interesse
all’impugnazione non ‘potendosi sostituire alle scelte negoziali delle parti
private.
Ma anche questa tesi è priva di fondamento: il Cpp non pone infatti, in
generale, alcun limite al potere di impugnazione del Pm e, allorquando ha voluto
limitare questo potere rispetto a quelli conferiti alle parti private, lo ha
espressamente precisato (v. articolo 443 comma 30 Cpp). Ciò del resto è
conforme alla disciplina ordinamentale del Pm che (articolo 73 Rd 30 gennaio
1941, ordinamento giudiziario) "veglia alla osservanza delle leggi" e
quindi ha una competenza di carattere generale, e non limitata, anche per
questioni che riguardano rapporti tra parti private che concernono comunque
l’applicazione di leggi aventi riflessi pubblicistici e che sarebbe quindi
illogicamente amputata seguendo l'interpretazione proposta. Del resto questo è
il senso dell’intervento del Pm in tutta una serie di cause civili
normativamente previste e in tutte le cause civili davanti alla Corte di
cassazione.
Né, può negarsi, come fa la difesa B., che l’interesse sia concreto (e non
generico ed astratto come sostiene la difesa B.) perché, contestando i criteri
utilizzati dal giudice di merito per la liquidazione dell’indennizzo, il Pg ha
posto in discussione la corretta applicazione, nel caso concreto, della
disciplina di liquidazione dell’indennizzo dovuto per la riparazione
dell’errore giudiziario e non ha inteso semplicemente riaffermare
astrattamente principi dalla cui violazione non sia derivata alcuna lesione
effettiva del pubblico interesse di riferimento.
Errata è infine la tesi secondo cui la materia della riparazione (dell’errore
giudiziario o dell’ingiusta detenzione) sia devoluta esclusivamente alle
scelte negoziali delle parti private come è dimostrato dalla scelta legislativa
di consentire la liquidazione non per autonoma scelta del ministero ma solo in
esito al giudizio di riparazione la cui decisione conclusiva ha natura
costitutiva del diritto (v. Cassazione, Su, 14/2001, Caridi).
c) La terza eccezione di inammissibilità, formulata in relazione ad
entrambi i ricorsi, riguarda invece un’asserita acquiescenza che vi sarebbe s
tata da parte di entrambi i ricorrenti. Tacita da parte del Pg che mai avrebbe
interloquito nel corso del procedimento di riparazione svoltosi davanti alla
Corte d’appello; espressa da parte dell’Avvocatura dello Stato che, in più
occasioni, avrebbe dichiarato di non opporsi all’accoglimento della domanda e
di rimettersi alla valutazione del giudice per quanto riguarda la determinazione
del quantum dovuto.
Va in contrario rilevato che, anche ammessa la possibilità (ma soprattutto la
rilevanza: il giudice della riparazione ben potrebbe respingere la domanda cui
il Ministero avesse prestato adesione) dell’ acquiescenza in un rapporto di
tipo pubblicistico quale quello in esame, questo comportamento passivo va
valutato in relazione alle evidenze disponibili e quindi all’esistenza dei
presupposti per la liquidazione dell’indennizzo, all’assenza di cause
ostative quali il dolo o la colpa, all’esistenza astratta del diritto; non
certo in relazione a quanto non è stato ancora accertato e quindi sia da
considerare allo stato privo di giuridico rilievo, se non inesistente, e possa
sorgere solo con la pronunzia del giudice. Insomma sembra del tutto ovvio che
rimettersi alla decisione del giudice in merito alla determinazione della somma
dovuta non corrisponde ad accettare preventivamente l’entità della
riparazione, poi determinata in concreto, anche se con un giudizio a posteriori
non si condivideranno i criteri utilizzati a tale fine.
V’è un’ulteriore ragione per non attribuire rilievo di acquiescenza al
comportamento dell’Avvocatura. È principio ormai indiscusso (fin dalla
decisione delle sezioni unite di questa Corte 6 marzo 1992, Ministero del Tesoro
C. Fusilli, in Cassazione penale, 2035/92) che il procedimento relativo alla
riparazione per l’ingiusta detenzione che ha la medesima natura del
procedimento per la riparazione dell’errore giudiziario ha per vari aspetti
natura civilistica; da ciò consegue che la ripartizione delle spese di lite va
effettuata in base al principio della soccombenza di cui all’articolo 91 del
Cpc.
Questo principio trova certamente piena attuazione nel caso in cui il
procedimento in questione assuma carattere contenzioso; il che avviene quando
l’amministrazione si opponga all’accoglimento della domanda anche soltanto
in relazione al "quantum" richiesto. Ma, nel caso in cui
l’Amministrazione non ritenga neppure di costituirsi in giudizio ovvero, pur
essendosi costituita, non si opponga all’accoglimento della domanda, il
procedimento conserva natura (se non di volontaria giurisdizione) certamente non
contenziosa. In questo caso il ministero del Tesoro (adesso ministero
dell’Economia e delle finanze) è contradditore necessario di chi ha proposto
l’istanza sol perché, come si è in precedenza accennato, non ha la
possibilità, al di fuori della sede giurisdizionale prevista dalla legge, di
liquidare la somma dovuta per la riparazione (cfr. in questo senso Cassazione,
sezione quarta, 9 maggio 1996, Citarella, in Cassazione penale, 1838/97).
Ne consegue un interesse specifico dell’Avvocatura quando non ritenga di
contestare i presupposti per il riconoscimento della riparazione consistente
nella necessità di assumere un comportamento processuale che valga ad evitare
la condanna del ministero al pagamento delle spese di lite quando ritenga equa
la quantificazione dell’indennizzo. Ma ciò non può certo significare la
rinunzia ad impugnare la decisione che travalichi invece i limiti di quello che
la parte ritiene equo.
Del tutto privi di rilievo sono poi, per i fini che interessano, i comportamenti
processuali che nella memoria vengono indicati a conferma dell’asserita
acquiescenza. Trattasi, in realtà, di comportamenti idonei a fondare il
consenso solo per quanto riguarda gli aspetti procedimentali dell’accertamento
(nomina dei periti, criteri indicati ai medesimi, formulazione dei quesiti ecc.)
mentre la mancata contestazione del rilievo della documentazione prodotta e la
mancata opposizione alle richieste dell’istante non significano certo rinunzia
a far valere il dissenso in ordine ai risultati del procedimento valutativo del
giudice ma possono assumere esclusivamente valore di accettazione della genuinità
della documentazione prodotta (e neppure della sua rilevanza) e della
correttezza del procedimento probatorio seguito dal giudice.
d) Manifestamente infondata è l’ultima eccezione con la quale si lamenta,
deducendo la violazione dell’articolo 581 Cpp, che i ricorrenti si sarebbero
limitati a chiedere l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza precisare
se si tratti di annullamento con rinvio o senza rinvio e senza delineare il
principio di diritto al quale il giudice di rinvio, nel primo caso, dovrebbe
attenersi. Ma anche questa eccezione è palesemente infondata perché il thema
decidendum dell’impugnazione è stato ampiamente delineato dai ricorrenti con
l’esposizione dei motivi di ricorso e con la richiesta di annullamento
dell’ordinanza impugnata. Stabilire, in relazione all’eventuale accoglimento
dei motivi, il tipo di annullamento e formulare, se del caso, il principio di
diritto spetta al giudice di legittimità e non a chi il provvedimento ha
impugnato.
III) Formazione del giudicato parziale.
La
difesa di B.D.ha chiesto che si dia atto della formazione del giudicato per
alcune voci dell’indennizzo che non sono state contestate con i motivi di
ricorso (perdita dell’autovettura cointestata, vendita della casa di
abitazione, spese per trattamenti medici); per queste statuizioni la richiesta
appare corretta perché si tratta di voci che non formano oggetto delle censure
contenute nei ricorsi.
Non altrettanto può dirsi in relazione alle spese di lite liquidate dalla Corte
di merito; la condanna alle spese è infatti conseguente alla decisione
definitiva sul merito della causa per cui diverrebbe definitiva con il rigetto o
l’inammissibilità dei ricorsi ma, in tutta evidenza, un annullamento anche
parziale con rinvio (e a maggior ragione un annullamento senza rinvio) porrebbe
in discussione anche questa statuizione direttamente ricollegata alla decisione
definitiva sulla pretesa dell’istante; d’altro canto l’Avvocatura
ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’ordinanza impugnata, ha
aggiunto la richiesta di "ogni conseguenziale pronuncia" che può
essere legittimamente intesa come riferita anche alla liquidazione delle spese
tra le parti.
IV) Le censure di carattere generale.
I
ricorsi del Pg e dell’Avvocatura distrettuale sono, come si è detto,
largamente sovrapponibili per cui gli identici motivi di ricorso saranno
sintetizzati ed esaminati congiuntamente.
I ricorrenti censurano innanzitutto l’ordinanza della Corte genovese sia in
merito ai criteri utilizzati nella ripartizione dell’onere della prova sia per
quanto riguarda i criteri di valutazione delle risultanze peritali.
In particolare nei ricorsi ci si duole:
con il primo motivo (con cui si denunzia la violazione degli articoli 115 Cpc,
127 e 645 Cpp) della circostanza che i giudici della riparazione avrebbero
recepito acriticamente le risultanze delle perizie disposte senza tener conto
della circostanza che l’istante non aveva provato di aver percorso altre
strade al fine di pervenire alla liquidazione dell’azienda. L’unica
circostanza che potrebbe ritenersi provata è quella che l’istante non era in
grado di provvedere personalmente alla liquidazione dell’azienda ma non certo
che non potesse farlo per mezzo di un procuratore o del socio familiare;
con il secondo motivo (riferito alla violazione degli articoli 62, 115, e 198
Cpc, 645 e 646 Cpp) della circostanza che il perito contabile, violando i limiti
dell’incarico conferitogli, abbia esteso i suoi accertamenti con
l’assunzione di informazioni (presso i committenti di B., le associazioni di
categoria, altre aziende svolgenti attività analoga) compiendo quindi
un’indagine non autorizzata dal giudice. Ciò renderebbe invalida la perizia
perché svolta con modalità tali da alterare i criteri di ripartizione
dell’onere della prova e senza che venisse garantito il contraddittorio tra le
parti; il compito del perito non è infatti quello di ricercare le prove ma di
fornire al giudice elementi di giudizio per la valutazione delle prove
acquisite. In ogni caso difetterebbe, nel provvedimento impugnato, ogni
motivazione sulle ragioni che hanno indotto la Corte a condividere le
conclusioni del perito contabile che sarebbero state invece acriticamente
accolte;
con il terzo motivo (che denunzia la violazione degli articoli 314, 315, 645 e
646 Cpp) si sostiene che l’istituto della riparazione dell’errore
giudiziario deve ritenersi ispirato ai medesimi criteri di equità previsti per
la riparazione dell’ingiusta detenzione con la conseguenza che, pur non
essendo previsto per l’errore giudiziario un tetto massimo, a differenza
dell’ingiusta detenzione, la somma liquidata non potrebbe discostarsi, in modo
rilevante e irragionevole, da quella prevista per l’ingiusta detenzione
essendo identico il bene della vita tutelato.
Il Pg presso questo ufficio ha ritenuto infondate tutte queste critiche
chiedendo il rigetto dei motivi in cui sono state espresse e la Corte condivide
questa valutazione.
Sui criteri di ripartizione dell’onere della prova deve escludersi che la
Corte di merito abbia violato i principi stabiliti dalla legge in materia.
Riservato l’esame della censura che si riferisce all’avvenuta liquidazione
dell’azienda alla valutazione dei motivi relativi a questo argomento si
osserva che l’istante ha provato i fatti costitutivi della domanda (condanna,
revisione, detenzione ed espiazione della pena) e ha documentato in larga parte
i danni effettivamente subiti. I giudici, che hanno ritenuto di applicare
criteri risarcitori e non indennitari, hanno disposto due perizie per fondare
l’accertamento dei danni su valutazioni tecnicamente adeguate e non di parte.
Le critiche dei ricorrenti (che non contestano l’utilizzazione del criterio
risarcitorio) sembrano denunziare una violazione dei principi sulla ripartizione
della prova che la legge pone a fondamento del processo civile ma dimenticano
che nel processo civile il giudice è dotato (articolo 115 Cpc) di ampi poteri
officiosi nella disponibilità delle prove, sia pure nei soli casi previsti
dalla legge, peraltro numerosi ed incisivi (interrogatorio non formale delle
parti: articolo 117; ispezione di persone e di cose: articolo 118; nomina di
consulente tecnico: articolo 191; richiesta d’informazioni alla Pa: articolo
213; assunzione di testi de relato: articolo 257 ecc.).
Se quindi dovessero integralmente applicarsi al procedimento per la riparazione
dell’errore giudiziario i principi del processo civile non per questo sarebbe
sottratto al giudice ogni potere istruttorio al fine di verificare l’esistenza
dei presupposti per l’accoglimento della domanda una volta provati i fatti
costitutivi della medesima. Si pensi, in particolare, al potere di richiedere
d’ufficio informazioni alla pubblica amministrazione o di disporre una
consulenza tecnica d’ufficio (perizia, in questo caso, dovendosi applicare le
norme del processo penale) per comprendere come, al di là dell’iniziativa
delle parti, siano attribuiti anche al giudice civile (in questo caso al giudice
della riparazione) i più ampi poteri per acquisire tutte le informazioni e la
documentazione necessarie al fine di decidere (anche) il quantum della
riparazione.
Ma v’è di più: come questa sezione ha più volte sottolineato (v. da ultimo
sentenza 2815 dell’11 maggio 2000, Salamone) il procedimento per la
riparazione (i precedenti sono riferiti all’ingiusta detenzione ma
pacificamente applicabili anche alla riparazione a seguito di revisione), pur
essendo ispirato ai principi del processo civile, si riferisce pur sempre ad un
rapporto obbligatorio di diritto pubblico; dal che non può non discendere un
rafforzamento dei poteri officiosi del giudice che può quindi fondare la sua
decisione su atti diversi da quelli prodotti dalle parti, purché conosciuti o
conoscibili, eventualmente attraverso la richiesta di cui all’articolo 116 Cpp.
Quanto alla violazione del contraddittorio i ricorsi sono parimenti infondati.
Va premesso, su questo punto, che il perito commercialista nominato dalla Corte
ha acquisito informazioni al fine di accertare il valore dell’azienda che B.D.è
stato costretto a dismettere a causa della imprevista carcerazione sofferta
presso importanti aziende del settore motociclistico (l’azienda di B.D.svolgeva
attività di assemblaggio di materiale elettrico per motocicli per conto di due
imprese non più esistenti), presso aziende che svolgono attività di cablaggio
elettrico per motocicli e presso un’associazione di categoria di queste
aziende.
Orbene l’acquisizione di questo tipo di informazioni rientra pienamente nei
poteri del perito ed è espressamente prevista dall’articolo 228 comma 30 Cpp
in questa parte certamente applicabile non esistendo alcuna incompatibilità con
la procedura della riparazione. Va ancora osservato che il perito era stato
autorizzato, all’udienza del 30 gennaio 2002, «ad accedere presso uffici e
stabilimenti pubblici e ad acquisire copia dei documenti ivi reperiti in
particolare presso gli istituti carcerari presso cui il B.D.è stato detenuto e
ospedali presso cui è stato ricoverato, uffici fiscali, camera di commercio».
Ma, accertato che non vi è stato alcun travalicamento del perito dal l’ambito
dei suoi poteri, va aggiunto che neppure può ritenersi sussistente alcuna
violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova perché
sia il Pg che l’Avvocatura distrettuale non hanno esercitato il diritto di
nominare un loro consulente tecnico, che avrebbe potuto partecipare alle
operazioni peritali (articolo 230 comma 2° Cpp), e comunque non hanno chiesto
l’assunzione di mezzi di prova o provveduto a compiere le indagini e gli
accertamenti eventualmente ritenuti utili per contrastare l’esito degli
accertamenti svolti dal perito i quali, oltre tutto, non hanno valore di prova
incontestabile ma costituiscono elementi di conoscenza, posti a disposizione del
giudice per la sua autonoma valutazione, ai quali le parti possono contrapporre
altri elementi di conoscenza.
In definitiva, su questo punto: non può lamentare la violazione del principio
del contraddittorio la parte che, pur avendo a disposizione i mezzi processuali
necessari per controllare la formazione della prova, di fatto non se ne avvalga.
Resta da esaminare la censura che si riferisce all’adesione acritica, che
sarebbe stata fatta dalla Corte di merito, alle conclusioni peritali. Ma anche
questa doglianza è infondata perché la Corte di merito, anche con l’esame
comparato delle valutazioni compiute dai due consulenti di parte (quelli di B.),
con l’integrazione tra ì risultati delle due perizie (in particolare nel
calcolo del danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa) e in
assenza di specifiche contestazioni, nella fase di merito, delle singole voci di
danno ha mostrato di aver recepito le conclusioni dei periti, in particolare del
perito commercialista, dopo aver vagliato criticamente le conclusioni adottate
anche se queste sono state di fatto accolte integralmente. Anzi, poiché alcune
parti della motivazione consistono nel mero rinvio alle relazioni dei periti (in
particolare a quella del commercialista), i vizi di motivazione denunziati
dovranno essere conseguentemente valutati con l’esame delle argomentazioni del
perito alle cui argomentazioni è stato fatto rinvio per relationem.
V) Principi generali in tema di riparazione.
Come
è comunemente riconosciuto la riparazione per l’errore giudiziario, come
quella per l’ingiusta detenzione, non ha natura di risarcimento del danno ma
(e qui il consenso è meno univoco) di semplice indennità o indennizzo in base
a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della
libertà personale o ingiustamente condannato. L’origine solidaristica della
previsione dei due casi di riparazione non esclude però che ci si trovi in
presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si
contrappone, specularmente, un’obbligazione dello Stato da qualificare
parimenti di diritto pubblico.
Il criterio seguito dalla legge e diretto ad escludere una tutela obbligata di
tipo risarcitorio risponde ad una precisa finalità: se il legislatore avesse
costruito la riparazione dell’errore giudiziario, o dell’ingiusta
detenzione, come risarcimento dei danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza
sistematica, che il danneggiato fornisse non solo la dimostrazione
dell’esistenza dell’elemento soggettivo, fondante la responsabilità per
colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito ma anche la prova dell’entità
dei danni subiti. Ciò si sarebbe peraltro posto in un quadro di conflitto con
l’esigenza (fondata non solo su una precisa disposizione della nostra
Costituzione articolo 24 comma 40 ma anche sull’articolo 5 comma 50 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e sull’articolo 9 n. 5 del Patto
internazionale dei diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a
chi sia stato comunque ingiustamente condannato o privato della libertà
personale senza costringerlo a defatiganti controversie sull’esistenza
dell’elemento soggettivo di chi aveva agito e sulla determinazione dei danni.
Se la scelta del legislatore è condivisibile deve però rilevarsi come essa non
sia scevra da inconvenienti. Il primo è costituito dalla circostanza che il
significato di indennità e di indennizzo (che peraltro il codice in questo caso
non usa: di qui le opinioni che contestano questa costruzione teorica) non è
utilizzato dal legislatore in senso univoco. In alcuni casi l’indennità è
intesa come un corrispettivo per la perdita o la limitazione di un diritto; sono
i casi di espropriazione, servitù coattive, occupazioni di fondo altrui (per
es. articolo 938 Cc. In altri casi
come prestazione derivante dalla conclusione di un contratto (per es. i casi nei
quali l’assicuratore gode di un limite alla sua responsabilità). In un terzo
gruppo di casi il pregiudizio deriva da una condotta conforme all’ordinamento
che però ha prodotto un danno che deve comunque essere riparato; alcuni esempi
possono trarsi dal codice
civile: articolo 2045 (indennità per il danneggiato da chi abbia agito in
stato di necessità), 2047 comma 2° (danno cagionato dall’incapace), 843
comma 20 (accesso al fondo per costruire o riparare) ecc..
La riparazione per l’errore giudiziario o per l’ingiusta detenzione sembra
avvicinarsi a questa terza specie di indennità, per la quale si è fatto
ricorso alla figura dell’atto lecito dannoso: l’atto è stato infatti emesso
nell’esercizio di un’attività legittima (e doverosa) da parte degli organi
dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata (non
l’illegittimità ma) l’erroneità o l’ingiustizia.
Un altro inconveniente del sistema delineato è costituito dalla necessità di
utilizzare, prevalentemente se non esclusivamente, criteri equitativi per la
liquidazione dell’indennizzo. Il giudice, per limitare il margine di
discrezionalità, ineliminabile in questa forma di liquidazione, può soltanto
utilizzare parametri, non previsti normativamente, che valgano a rendere
razionali, trasparenti e non casuali i criteri utilizzati. Si tratta quindi di
verificare, in questa ottica, se possano essere utilizzati per la liquidazione
dell’indennizzo anche criteri normativi previsti per la liquidazione del
danno.
La necessità di utilizzare criteri equitativi non è esclusa, nel caso della
riparazione dell’errore giudiziario, dall’eliminazione dell’aggettivo
l’equa, che qualificava la riparazione e che più non compare nel 1° comma
dell’articolo 643 Cpp a differenza di quanto previsto dall’articolo 571
dell’abrogato codice di rito e dal vigente articolo 314 in tema di riparazione
per l’ingiusta detenzione. Dottrina e giurisprudenza sono infatti concordi nel
ritenere che il mancato espresso richiamo all’equità sia privo di concreta
rilevanza, come confermato anche dalla relazione al progetto preliminare del
codice, essendo ineliminabile l’uso di criteri equitativi per determinare in
concreto, con la successiva traduzione in termini monetari, le conseguenze
dell’ingiusta condanna.
Il mancato richiamo all’equità da parte dell’articolo 643 può però
consentire di affermare che non è inibito al giudice della riparazione fare
riferimento anche a criteri di natura risarcitoria che possono validamente
contribuire a restringere i margini di discrezionalità inevitabilmente
esistenti nella liquidazione di tipo esclusivamente equitativo. E infatti in
dottrina si è affermato che «attraverso la procedura di riparazione
dell’errore giudiziario, la vittima può in definitiva ottenere la
liquidazione dei danni provocati dall’ingiusta condanna». Più di un autore,
d’altra parte, ha ravvisato nella riparazione per l’errore giudiziario una
componente indennitaria e una risarcitoria, quasi si trattasse di un tertium
genus rispetto alle due forme di ristoro.
In conclusione, su questo punto, deve ritenersi corretto il procedimento
(peraltro non posto in discussione dai ricorrenti) seguito dalla Corte genovese
laddove ha applicato criteri risarcitori ai danni, patrimoniali e non
patrimoniali, subiti da B.D.limitando il criterio equitativo alle voci di danno
non esattamente quantificabili seguendo un criterio già adottato da altre Corti
di merito (v., per es. App. Palermo 15 febbraio 2000, in Foro it., 2001, 11, 41)
in contrapposizione ad altre decisioni (si veda in particolare App. Perugia 24
gennaio 1996, in Giur. it., 1996, 366) che hanno invece utilizzato un criterio
esclusivamente equitativo con una liquidazione globale di tutte le conseguenze
dell’errore giudiziario (procedimento, peraltro, da ritenersi parimenti
corretto ove il giudice di merito abbia comunque dato adeguato conto dei criteri
seguiti nella liquidazione, ancorché di natura esclusivamente equitativa, e
questi criteri non appaiano manifestamente illogici).
Deve però rilevarsi e qui il discorso completa le osservazioni in precedenza
espresse in merito all’eccezione di inammissibilità dei ricorsi formulata
dalla difesa dell’istante nella memoria difensiva che, come nella liquidazione
esclusivamente equitativa il giudice di merito deve esplicitare i criteri o
parametri utilizzati che rendano la sua decisione logicamente motivata e
trasparente, ancorché fondata esclusivamente sull’equità, a maggior ragione
il giudice che ritenga di utilizzare i criteri risarcitori deve procedere con il
rispetto delle regole civilistiche applicabili al risarcimento del danno. Non
potrebbe quindi il giudice della riparazione, dopo aver optato per il criterio
risarcitorio, liquidare danni che in base alla disciplina applicabile ai danni
civili non siano ritenuti risarcibili o con criteri confliggenti con tali
regole; ferma restando la possibilità di applicare criteri equitativi per la
liquidazione di un danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare
(articoli 1226 e 2056 comma lo Cc).
Per concludere sui criteri generali di liquidazione della riparazione per
l’errore giudiziario va ora esaminata l’eccezione, formulata da entrambi i
ricorrenti (per la verità con poca convinzione), sulla sostanziale applicabilità
alla somma liquidata a titolo di riparazione per l’errore giudiziario, quanto
meno come termine di riferimento, del tetto massimo per la riparazione per
l’ingiusta detenzione. Il rilievo è manifestamente infondato ove si
considerino non solo l’eccezionalità della previsione di un tetto ma,
soprattutto, la diversità della natura del titolo privativo della libertà
personale nell’ingiusta detenzione (un titolo provvisorio soggetto a verifiche
successive e assistito dalla presunzione di non colpevolezza) rispetto alle
conseguenze, di ben altro rilievo, provocate da una condanna non più soggetta
ad impugnazione e atta a rimuovere l’indicata presunzione (sulla
inapplicabilità del ricordato "tetto" alla riparazione per l’errore
giudiziario v. Cassazione, sezione quarta, 532/94, Moroni).
VI) Danno patrimoniale.
L’ordinanza
impugnata ha esaminato separatamente le conseguenze di natura patrimoniale
rispetto a quelle di carattere non patrimoniale e appare opportuno seguire il
medesimo criterio nell’esame delle censure proposte al fine di verificare se
la Corte di merito si sia attenuta a corretti criteri logico giuridici per la
determinazione delle singole voci di danno.
a) Perdita dell’attività commerciale.
B.,
all’epoca dell’arresto (13 febbraio 1992), era titolare di una ditta
artigiana che svolgeva attività di assemblaggio di materiale elettrico per
motocicli fin dall’ottobre 1989. La Corte ha determinato in lire 65.000.000,
sulla scorta degli accertamenti svolti dal perito, il reddito riferibile
all’anno 1991; ha elaborato questo reddito secondo le prospettive di sviluppo
per gli anni successivi con un incremento annuo del 5 % e ha stabilito un
reddito medio ponderato annuo che può variare, a seconda dei criteri
utilizzati, da lire 75.800.000 a lire 81.750.000. Partendo da quest’ultima
somma, ritenuta reddito medio annuale, e applicando per un periodo di dieci anni
un tasso di attualizzazione della rendita del 15 %, il perito, con valutazione
condivisa dalla Corte genovese, ha fissato in lire 784.287.308 il valore
dell’azienda alla data del 31 dicembre 1991 detraendo la somma di lire
33.000.000 che B., è riuscito a realizzare.
Il perito ha poi capitalizzato la somma indicata al 31 dicembre 2001, applicando
il tasso medio di rendita dei titoli pubblici del 7,50 %, pervenendo alla somma
di lire 1.630.000.000 come determinazione del danno complessivo derivante dalla
perdita dell’azienda (in questa somma è compresa la perdita di lire
40.000.000, nella misura attualizzata, conseguente alla vendita della casa di
abitazione ad un prezzo inferiore a quello di mercato). La somma complessiva
indicata è stata attualizzata al 31 dicembre 2002 con una maggiorazione del
4,78 % corrispondente alla rendita attuale dei titoli pubblici e determinata
definitivamente in Euro 888.247,00.
Il Pg e l’Avvocatura ricorrenti denunziano la mancanza e la manifesta
illogicità della motivazione sotto diversi profili:
- l’ordinanza. impugnata non avrebbe considerato che la perdita dell’azienda
era dovuta ad un atteggiamento passivo ed inerte dell’istante che, sia pure
detenuto, avrebbe potuto attivarsi per la liquidazione della medesima invece di
,lasciarla morire;
- i giudici di merito non avrebbero spiegato perché un’attività artigiana,
iniziata da poco più di due anni e riguardante beni di nessun pregio
tecnologico, fosse soggetta ad espansione, tanto più che le imprese committenti
non sono più esistenti e le capacità imprenditoriali di B.D.sono soltanto
affermate ma non dimostrate;
- non si sarebbe tenuto conto della circostanza che la ditta di B.D.era
cointestata con la cognata e l’ordinanza impugnata non avrebbe considerato che
il Ctu aveva quantificato l’apporto personale di B.D.in misura pari ad un
terzo del reddito complessivo prodotto dall’impresa;
- priva di motivazione sarebbe la decisione di considerare l’esistenza di un
reddito non contabilizzato senza che venisse addotta alcuna prova (se non le
dichiarazioni dell’interessato) a fondamento di una maggior redditività
rispetto a quella fiscalmente dichiarata (lire 15.210.000 nel 1989 e lire
14.242.000 nel 1990) e con l’applicazione, al fine. di calcolare il reddito
medio ponderato, di un coefficiente annuo di incremento pari al 5% determinato
in via del tutto congetturale e contraddetto dall’evoluzione dimostrata nei
due anni per i quali è stata presentata la dichiarazione dei redditi (1990 e
1991) che dimostravano addirittura un decremento di redditività;
- la sola Avvocatura ricorrente lamenta poi l’illogicità dei criteri
utilizzanti per determinare il valore del danno derivante dalla perdita del
patrimonio dell’impresa (con particolare riferimento ai criteri non
esplicitati e non giustificati in alcun modo con cui è stato determinato il
valore di realizzo dei beni in leasing e dei beni residui) e l’inesistenza
della prova delle spese eccezionali incontrate per la repentina cessazione
dell’attività;
- illogico sarebbe poi aver determinato un ulteriore incremento della somma
stabilita per determinare il valore dell’azienda (assumendo che, se la
medesima fosse stata liquidata al 31 dicembre 1991, l’istante avrebbe potuto
impiegare la,somma ricavata in titoli di stato) senza che si fossero verificati
i presupposti di fatto ipotizzati.
Il Pg presso questo ufficio, in merito alle censure riassunte, ha chiesto che
venissero accolte solo quelle relative alla mancata considerazione, da parte
della Corte d’appello, della circostanza che B.D.non era l’unico titolare
dell’azienda e all’inesistenza di motivazione sulla attualizzazione del
credito non in base al tasso d’interesse corrente ma in base ad un impiego
maggiormente remunerativo senza che sia stata indicata alcuna ragione a
fondamento di questa scelta.
Le censure proposte contro la determinazione del valore dell’azienda cessata
sono solo in parte fondate.
Va premesso che di seguito verranno esaminate, ovviamente, solo le censure
formulate dai ricorrenti restando esclusi i punti sui quali i medesimi non hanno
manifestato alcun dissenso.
E innanzitutto infondata la critica che si riferisce alla scelta di B.D.di
"lasciar morire" l’azienda invece di liquidarla e ricavarne un ben
più sostanzioso prezzo di vendita. La censura, che implicitamente richiama la
violazione dell’articolo 1227 comma 20 Cc, appare inammissibile (perché
riguarda una valutazione di merito motivatamente compiuta dal giudice della
riparazione) e comunque non fondata perché il giudice di merito ha
adeguatamente argomentato non solo sull’impossibilità (ovvia, ma neppure i
ricorrenti la pongono in discussione) per B., di seguire l’attività
d’impresa, eventualmente per mezzo di una terza persona, stante la natura
artigianale dell’attività svolta personalmente dall’istante, ma altresì
sull’estrema difficoltà, in considerazione del suo stato di detenzione, che
egli avrebbe comunque incontrato per cedere o liquidare ad un prezzo congruo
l’azienda incaricando terze persone di questo incombente. Affermazione
certamente esente da vizi logici o giuridici che la esonerano dal sindacato di
legittimità.
Le stesse considerazioni possono farsi in merito alle censure, rivolte dalla
sola Avvocatura all’ordinanza impugnata, che si riferiscono alla
determinazione del valore del danno derivante dalla perdita del patrimonio
dell’impresa del quale fu possibile realizzare solo la somma di lire
33.000.000. È vero che su questo punto la motivazione dell’ordinanza è
mancante ma è altrettanto vero che il rinvio alla perizia consente di ritenere
che alle considerazioni in questo atto contenute si sia fatto riferimento; e
l’esame di esse permette di affermare che questi valori siano stati
ragionevolmente accertati con motivazione in parte del tutto adeguata (quella
dei beni in leasing) e in altra parte sufficiente; il che rende, anche per
questa parte, incensurabile in sede di legittimità il relativo accertamento non
potendosi ritenere mancante la motivazione.
Sono invece fondate le altre censure rivolte dai ricorrenti al provvedimento
impugnato sotto il profilo dei criteri utilizzati per la determinazione del
reddito d’impresa al fine di accertare il valore dell’impresa prematuramente
cessata e (nei limiti di cui si dirà) quelle relative alla ripartizione del
valore dell’azienda e del reddito tra i soci della medesima.
Sul primo punto va rilevata la manifesta illogicità della motivazione contenuta
nell’ordinanza impugnata. Occorre premettere che questa Corte non ritiene che
il contenuto della dichiarazione dei redditi costituisca un ostacolo
insuperabile all’accertamento di un reddito superiore a quello fiscalmente
dichiarato in tutti ì casi in cui l’interessato abbia un interesse in tal
senso, come quello in esame. L’affermazione di una preclusione in tal senso
presupporrebbe (oltre che l’applicazione esclusiva di principi
processualcivilistici) la possibilità di inquadrare la dichiarazione dei
redditi nell’istituto della confessione stragiudiziale e l’affermazione che
la dichiarazione dei redditi essendo diretta al medesimo soggetto (il ministero
dell’Economia e delle finanze) che oggi è contradditore del dichiarante ha la
stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale (articolo 2735 comma lo
Cpp).
Sembra peraltro più ragionevole, in considerazione delle diverse vesti
funzionali che assume il medesimo ministero, nell’ambito degli adempimenti
tributari e quale contradditore nel procedimento per la riparazione, ritenere la
dichiarazione una confessione stragiudiziale che può essere liberamente
apprezzata dal giudice, del resto in armonia con la natura del procedimento di
riparazione disciplinato dal codice di rito penale che rifiuta la stessa
esistenza di prove legali (compresa la confessione).
Ma di questo libero apprezzamento nell’ordinanza impugnata non v’è traccia.
I giudici di merito hanno recepito integralmente e acriticamente una
ricostruzione di natura induttiva fondata su mere supposizioni e in assenza di
qualsiasi elemento atto ad intaccare la fondatezza delle notizie contenute nelle
dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente. S’è detto che il
giudice, ai fini che interessano, può ricostruire il flusso reddituale in modo
diverso da quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi ma deve pur sempre
fondare questo diverso accertamento su elementi di fatto obiettivi idonei, se
non a dimostrare, a rendere ragionevolmente credibile lo scostamento tra reddito
prodotto e reddito dichiarato.
Orbene il provvedimento impugnato non solo non dà alcun conto di questi
elementi dai quali possa dedursi, sia pure in via induttiva, tale scostamento ma
addirittura ne indica diversi di segno contrario. In particolare la circostanza
che l’azienda era stata appena avviata; la natura tecnologicamente modesta
delle lavorazioni; la chiusura delle aziende committenti; il decremento del
reddito dichiarato nel secondo anno d’attività. Trattasi di elementi tutti
contrastanti con le ipotesi ricostruttive del reddito reale e di espansione
dell’attività d’impresa formulate dal perito che, difatti, le ha elaborate
con riferimento al settore motociclistico in generale e quindi senza alcun
riferimento al settore specifico e, soprattutto, senza alcun riferimento
all’azienda di B.; e con un’ulteriore apodittica previsione di riemersione
del reddito occultato che non trova alcun elemento di conferma.
Non compete certamente al giudice di legittimità rivalutare gli elementi di
giudizio presi in considerazione dai giudici di merito. In questa sede è solo
possibile verificare la manifesta illogicità di una ricostruzione che, in
presenza di elementi inidonei a fondare la valutazione di produzione di maggior
reddito (oltre tre volte quello dichiarato) non indica alcun elemento di
supporto idoneo a fondare questo giudizio e non prende in alcuna considerazione,
come si è detto, quelli, tutti di segno contrario, pur esistenti e ritenuti
provati. Un accertamento induttivo di questo tipo effettuato in malam partem
(nei confronti del contribuente) da un ufficio finanziario non reggerebbe al
vaglio di qualunque commissione tributaria.
Ma v’è un ulteriore errore metodologico contenuto nella perizia richiamata
dall’ordinanza impugnata. Il perito ha così calcolato il reddito complessivo,
al lordo dell’imposizione fiscale, prodotto dall’impresa nell’anno 1991
attribuendo alle persone che contribuivano alla formazione del reddito le
seguenti quote di contributo alla sua formazione: lire 30.000.000 al suo
titolare; lire 20.000.000 al collaboratore familiare; lire 40.000.000 agli altri
collaboratori.
Orbene mentre le quote al titolare e al collaboratore costituiscono quote di
reddito dell’impresa familiare, e possono quindi essere utilizzate al fine di
ricostruire la potenzialità economica dell’impresa, lo stesso non può dirsi
per i compensi ai collaboratori (che neppure vengono indicati) che invece
costituiscono costi per l’impresa. Certamente la disponibilità di
collaboratori, siano essi dipendenti o lavoratori autonomi, può costituire un
dato utilizzabile per la determinazione del valore dell’azienda (secondo i
criteri utilizzati, per es., nella determinazione dei parametri reddituali per i
fini fiscali) ma ciò che non è certamente possibile è trasformare un costo in
un reddito.
Solo parzialmente fondata è invece la censura che si riferisce alla
ripartizione del reddito tra B.D.e il socio familiare Favorido Miriam. Anche in
questo caso il dato fattuale, peraltro non contestato dalle parti, risulta dalla
relazione peritale (più volte richiamata dall’ordinanza della Corte di
merito) dalla quale emerge (pag. 15) che il «reddito risulta integralmente
assegnato al titolare malgrado l’impresa familiare con la cognata Favorido
Miriam risulti essere stata costituita con scrittura a firma autenticate dal
Notaio Elefante in data 5 dicembre 1990 (all. 11)».
Le ragioni per le quali il reddito sia stato integralmente attribuito al
titolare non vengono spiegate dal perito e questa circostanza non è stata presa
in alcuna considerazione dall’ordinanza impugnata pur essendo stata richiamata
nella medesima con il rinvio alla relazione. Non può quindi il giudice di
legittimità ricostruire la volontà delle parti private della società
familiare richiedendo questa operazione una valutazione di merito (in
particolare l’interpretazione di un contratto che risulta essere allegato alla
relazione del perito) tra l’altro resa difficoltosa dalla non chiara
formulazione degli accordi in precedenza riportati.
Su questo punto la difesa di B.D.si è ampiamente diffusa, nella seconda memoria
di replica, con argomentazioni largamente condivisibili sulla natura
dell’impresa familiare ritenuta impresa individuale con un solo titolare.
Questa ricostruzione dell’impresa familiare è corretta anche alla luce della
giurisprudenza civile di legittimità che ha sempre ritenuto che questa forma di
impresa appartenga esclusivamente al suo titolare (v. Cassazione, sezione
lavoro, 9897/03; 1917/99; 8959/92) che solo ha la qualifica di imprenditore e al
quale spettano i poteri di gestione e di organizzazione del lavoro (v., oltre
alla sentenza 1917 citata, sezione lavoro 10412/95).
Peraltro l’articolo 230-bis Cc attribuisce al socio familiare la
partecipazione agli utili dell’impresa familiare in proporzione alla quantità
e qualità del lavoro prestato; dal che consegue che al titolare dell’impresa
familiare non può essere attribuita l’intera quota di reddito se il socio
familiare ha contribuito alla sua formazione; tanto è vero che l’articolo
230bis Cc prevede che le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli
incrementi sono adottate da tutti i familiari che partecipano all’impresa (v.,
su questo punto, Cassazione, sezione seconda civile, 11689/99).
Da questa complessa disciplina possono trarsi le seguenti conclusioni sul caso
in esame: il valore complessivo dell’azienda dismessa deve essere valutato
tenendo conto anche del contributo del socio familiare ma poiché l’azienda
appartiene al titolare l’intero valore va a lui attribuito. È vero che il
socio familiare ha diritto, nel caso di alienazione dell’azienda, alla
liquidazione del suo diritto di partecipazione (articolo 230bis comma 4°) ma ciò
può comportare esclusivamente il diritto del socio familiare di ottenere la
liquidazione della sua quota nel caso di alienazione. Insomma l’impresa e
l’azienda sono uniche e appartengono al titolare; il socio familiare, oltre ad
aver diritto ad una quota del reddito prodotto, ha diritto di ottenere
dall’unico titolare la liquidazione del suo diritto di partecipazione nel caso
di cessazione dell’impresa o di liquidazione dell’azienda, ma ciò si
risolve nell’ambito di un rapporto di debito credito tra titolare e socio
familiare e non intacca il principio dell’unità dell’impresa e della sua
titolarità esclusiva in capo alla persona fisica del titolare.
L’attribuzione del valore dell’intera impresa al titolare B., deve quindi
ritenersi corretta (salvo il ricalcolo del suo valore tenendo conto di quanto già
evidenziato). Invece anticipando l’esame delle censure che si riferiscono alla
diminuzione della capacità di lavoro poiché dal reddito dell’impresa
familiare il titolare deve detrarre la quota corrisposta al socio familiare nel
calcolo della capacità di guadagno del titolare non può prendersi in
considerazione l’intero reddito dell’impresa familiare perché questo
reddito non corrisponde, ed è superiore, a quello di cui gode effettivamente il
titolare.
Il giudice del rinvio dovrà quindi compiere un accertamento ulteriore sulla
natura del patto intervenuto tra le parti e sulla quota di partecipazione del
socio familiare agli utili con la conseguente detrazione di questa percentuale
di reddito da quello preso in considerazione ai fini della determinazione della
capacità di B.D.di produrre reddito.
Infine deve ritenersi fondata anche la censura che si riferisce alla
capitalizzazione della somma di lire 751.287.000 (comprensiva della perdita
dell’attività d’impresa e del danno derivante dalla vendita della casa di
abitazione) effettuata dal perito, con criterio acriticamente recepito dal
giudice della riparazione, che ha applicato il tasso medio di rendita dei titoli
pubblici (pari al 7,50 %). A parte il rilievo che questo rendimento, essendo
annualmente determinabile, non poteva essere calcolato come media tra i diversi
anni deve rilevarsi che la Corte di merito ha implicitamente applicato il
disposto dell’articolo 1224 Cc e ciò ha fatto correttamente trattandosi di
obbligazione pecuniaria.
Non poteva però la Corte applicare il disposto del 2° comma dell’articolo
1224 in esame perché il maggior danno (sostitutivo e non aggiuntivo degli
interessi legali) rispetto alla misura degli interessi legali può essere
liquidato solo nel caso in cui il creditore ne dimostri l’esistenza. E, nel
caso di specie, questa prova, a quanto risulta dall’ordinanza impugnata, non
è stata sicuramente fornita neppure in via presuntiva (facoltà peraltro
fortemente limitata in base ai più recenti orientamenti della giurisprudenza
civile di legittimità).
b) Spese di difesa.
La
Corte d’appello ha liquidato per tale titolo la somma di Euro 206.582,75
(corrispondente a 400 milioni di lire) ritenendo la somma richiesta
dall’istante "congrua e liquidabile in via equitativa". I ricorrenti
lamentano l’irrazionalità di questa statuizione rilevando che i compensi in
esame (compresi quelli che l’istante afferma essere stati corrisposti ad
un’agenzia di investigazioni private) o sono stati effettivamente corrisposti
e in tal caso dovranno essere integralmente rimborsati ma previa produzione
della necessaria documentazione o non lo sono state e in questo caso è
irragionevole liquidarle equitativamente.
Secondo il Pg presso questo Ufficio non sarebbe necessaria la prova
dell’avvenuto pagamento perché comunque il ricorrente sarebbe debitore delle
somme vantate da difensori e investigatori. Solo la contestazione delle singole
poste potrebbe formare oggetto del giudizio di legittimità.
Osserva la Corte che, effettivamente, la soluzione accolta dal giudice di merito
presenta aspetti di manifesta illogicità. Non sono anzitutto condivisibili le
conclusioni su questo punto del Pg presso questa Corte. L’istante ha
dichiarato di aver pagato difensori e investigatori privati e non di essere
rimasto loro debitore; è conforme alla disciplina risarcitoria utilizzata dal
giudice di merito, quindi, affermare la necessità che i pagamenti vengano
documentati o, quanto meno, che la statuizione si fondi su prove idonee a
dimostrare l’avvenuto pagamento.
Deve infatti essere ribadito che non è possibile, in relazione alla medesima
voce di danno, combinare i criteri equitativo e risarcitorio. Scelta la via
risarcitoria il criterio equitativo assume carattere residuale ma esclusivamente
per quei danni di cui sia certa l’esistenza ma che non possono essere provati
nel loro preciso ammontare. Il che, evidentemente, non si verifica nel caso in
esame nel quale i compensi pagati ben possono essere documentati con regolari
fatture o, quanto meno, con dichiarazioni di coloro che hanno effettuato le
prestazioni o con altri mezzi di prova idonei a dimostrare l’avvenuto
pagamento (tali non sono certamente le fatture "pro forma" prodotte
dall’istante perché non documentano l’avvenuto pagamento che l’istante
afferma essere avvenuto).
c) Riduzione della capacità lavorativa.
La
Corte di merito, sulla scorta delle conclusioni del secondo perito nominato, ha
ritenuto che B., «ha contratto in conseguenza della vicenda giudiziaria e
carceraria un’invalidità permanente e una inabilità al lavoro pari al 70%».
E per questo titolo, prendendo a riferimento il reddito prodotto prima della
carcerazione, rivalutato al 1999, ha determinato in lire 57.120.000 all’anno
la perdita reddituale; ha moltiplicato per 34 questa somma considerando gli anni
(26) fino all’età pensionabile e, aggiungendo 8 anni per integrazioni
contributive previdenziali corrispondenti alla forzata omissione contributiva
per gli anni dal 1991 al 1999, è pervenuto alla liquidazione di una somma
complessiva, per tale titolo, pari a Euro 1.003.000,00.
I ricorrenti, con identiche considerazioni, lamentano che il danno accertato dal
perito in realtà si riferisca non alla capacità lavorativa ma al danno
biologico anche perché B.D.è riuscito a reimpiegarsi in una nuova attività
lavorativa e lo stesso perito, secondo i ricorrenti, escluderebbe una perdita
della capacità lavorativa. L’errore concettuale nel quale sarebbe incorsa
l’ordinanza impugnata è la corrispondenza tra invalidità accertata e la
conseguente incapacità lavorativa mentre è noto che ad un’invalidità
permanente non corrisponde una percentualmente uguale riduzione della capacità
lavorativa generica e di quella specifica.
In realtà, secondo i ricorrenti, la Corte avrebbe liquidato all’istante la
somma indicata a titolo di "lucro cessante" senza peraltro che vi
fosse la prova dell’effettiva riduzione della capacità di produrre reddito
anche perché la Corte non ha tenuto conto della circostanza che l’istante
attualmente svolge un’attività lavorativa da cui deriva un reddito che
avrebbe dovuto essere detratto da quello accertato per il titolo in esame «ma
si è limitata ad una mera operazione aritmetica assumendo come fattori il
reddito medio accertato al momento dell’arresto e la vita lavorativa residua
(26 anni) aggiungendovi, senza per altro motivare in merito, altri otto anni per
compensare il B.D.della forzata omissione contributiva».
Il Pg presso questo Ufficio ha concluso, su questo punto, dichiarando di
condividere le censure proposte dai ricorrenti contro la liquidazione di cui
trattasi.
Le censure sono solo in parte fondate. Innanzitutto va rilevato che, ovviamente,
in sede di rinvio il reddito presunto su cui calcolare il valore economico della
riduzione della capacità lavorativa dovrà essere rideterminato a seguito del
corretto calcolo del reddito prodotto da B.D.al momento dell’arresto secondo i
principi indicati in precedenza. Per quanto attiene invece alle censure che si
riferiscono ai criteri utilizzati dalla Corte d’appello per la valutazione del
danno conseguente alla riduzione della capacità lavorativa vanno fatte alcune
precisazioni.
La giurisprudenza civile di legittimità opera una distinzione nell’ambito
delle conseguenze dell’invalidità procurata da atto illecito ritenendo che
quelle inabilità che determinano l’esclusione o la riduzione della capacità
lavorativa specifica, idonea a produrre reddito, vadano risarcite come danno
patrimoniale mentre la riduzione della capacità lavorativa generica costituisca
una componente del danno biologico e vada quindi in esso considerata.
In questo senso si veda la recente Cassazione, sezione terza civile, 2589/02
(per est. in Foro it., 2002,1,2074) che così si esprime: esiste, dal punto di
vista scientifico e medico legale, una fondamentale distinzione tra invalidità
(temporanea o permanente) quale compromissione dell’integrità e della validità
biologica dell’individuo, che è valutata e risarcita integralmente come danno
biologico, ed incapacità (temporanea o permanente) che riguarda le perdite e i
riflessi patrimoniali derivanti dalla momentanea o definitiva impossibilità,
per il soggetto leso, di svolgere la propria attività lavorativa, ovvero di
iniziare in futuro un’attività lavorativa.
Orbene, malgrado la Corte di merito non abbia specificato nella motivazione se
la capacità lavorativa presa in considerazione sia quella generica o quella
specifica, dalle argomentazioni sul punto emerge incontestabilmente che ì
giudici hanno inteso riferirsi a quella specifica perché si fa, nel
provvedimento, più volte richiamo alla capacità lavorativa come "capacità
di produrre reddito"; tanto è vero che viene calcolato il danno
patrimoniale facendo riferimento ai presunti redditi che B.D.avrebbe potuto
produrre se non fosse stato coinvolto nella descritta vicenda. Non è vero,
dunque, che vi sia stata sovrapposizione tra la riduzione della capacità
lavorativa e il danno biologico per cui la censura deve ritenersi infondata
anche se è vero che l’ordinanza impugnata ha omesso di esplicitare parte del
percorso decisionale.
Né può parlarsi di duplicazione del risarcimento essendo stato più volte
affermato, dalla giurisprudenza di legittimità, che entrambi i danni devono
essere liquidati e che, solo nel caso di chi non svolga attività produttive di
reddito e non sia in procinto di svolgerle, è escluso il risarcimento del danno
patrimoniale (non di quello biologico): in tal senso v., da ultimo, Cassazione,
sezione terza civile, 8599/01; 13409/01; 239/01.
La riduzione della capacità lavorativa generica è stata invece ricompresa
dall’ordinanza impugnata, anche se in modo non del tutto esplicito, nel danno
biologico e questa soluzione deve ritenersi corretta in base ai principi
enunciati. Ed è vero che il perito ha accertato (con motivazione richiamata per
relationem dall’ordinanza impugnata) una riduzione percentualmente uguale dei
due fattori (riduzione della capacità lavorativa specifica e danno biologico)
ma ciò ha fatto motivatamente con considerazioni (peraltro neppure
specificamente oggetto di impugnazione sotto il profilo indicato) cui
l’ordinanza impugnata rinvia e che non possono essere oggetto del sindacato di
legittimità perché congruamente e logicamente motivate.
In ogni caso va ulteriormente ribadito che ben distinti concettualmente sono i
presupposti per accertare la riduzione della capacità lavorativa specifica, che
attiene esclusivamente alla riduzione della capacità reddituale del soggetto, e
ha quindi natura di danno patrimoniale, da quelli utilizzati per valutare
l’esistenza e la consistenza del danno biologico che consiste invece nella
lesione dell’integrità psico fisica della persona, indipendentemente dalla
riduzione reddituale, e del quale si parlerà in seguito (cfr., nel senso
indicato, Cassazione, sezione terza civile, 13126/97; 605/98, entrambe per est.
in Resp. civ. e prev., 1998, 363).
È quindi vero che la somma è stata liquidata a titolo di "lucro
cessante" ma questa qualificazione appare corretta perché costituisce la
sostanza della riduzione della capacità lavorativa specifica (che può dar
luogo anche a un "danno emergente" nella specie non liquidato per
quegli oneri ai quali il danneggiato deve far fronte per sopperire al venir
meno, totale o parziale, della fonte di reddito: cfr. Cassazione, sezione terza
civile, 2589/02, per est. in Foro it., 2002,1,2074).
Solo parzialmente condivisibile è invece la doglianza che si riferisce alla
mancata detrazione, dalla somma liquidata per il titolo indicato (danno
patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica), delle somme
percepite per l’attività lavorativa che attualmente B.D. svolge (peraltro
nella seconda memoria il difensore dell’istante afferma che questa attività
dell’istante sarebbe cessata).
Anche in questo caso soccorre la giurisprudenza civile di legittimità che ha
affermato che lo svolgimento di un’attività lavorativa idonea a garantire
alla persona parzialmente invalida un reddito identico a quello precedentemente
ricavato dalla medesima attività non consente di ritenere automaticamente
inesistente il corrispondente danno patrimoniale dovendosi accertare se sia
maggiormente usurante la prestazione svolta e se l’invalidità inibisca
comunque futuri miglioramenti dovuti ad un’intensificazione delle prestazioni
(v., riferita ad un caso di lavoro subordinato ma con principi estensibili al
‘ lavoro autonomo, Cassazione, sezione terza civile, 15641/02).
Attenendosi a questi principi il giudice di rinvio dovrà sottrarre dall’entità
di quanto dovuto per il titolo in esame il reddito eventualmente prodotto
verificando altresì al fine di confermare in tutto o in parte la detrazione (in
questo caso da determinare ovviamente in via esclusivamente equitativa) dalla
somma attribuita a titolo di riduzione della capacità lavorativa specifica se
la produzione del reddito sia riconducibile ad un’usura non ordinaria delle
residue energie lavorative e se l’invalidità inibisca ulteriori miglioramenti
reddituali.
VII) Danno non patrimoniale.
a) Le statuizioni della Corte di merito e i motivi di ricorso sul danno non
patrimoniale.
La Corte d’appello ha liquidato, in base a criteri esclusivamente equitativi,
la somma di Euro 800.000,00 a titolo di danno biologico per la grave
compromissione della salute psico fisica subita da B., a causa dell’arresto,
della carcerazione subita e del processo. Le gravi conseguenze, causalmente
ricollegabili alla vicenda in cui è rimasto coinvolto B., sono state ritenute
accertate in base alla perizia disposta e a considerazioni svolte dal giudice di
merito che ha così descritto il quadro clinico accertando la ,la presenza di
una grave sintomatologia depressiva con idee di rovina e autosoppressive,
accompagnate da una sorta di ottusità emotiva, tendenza all’isolamento e al
pessimismo morale, disturbi del sonno e dell’adattamento sociale, la presenza
di una sindrome ansiosa con una sintomatologia cefalalgica sovrapposta, la
presenza di un’ideazione persecutoria ben delineata determinata dallo sviluppo
di tematiche di sospettosità e diffidenza.
I ricorrenti contestano sia la mancanza di uno specifico quesito al perito per
determinare l’esistenza e la portata del danno biologico sia il criterio
equitativo utilizzato dalla Corte per la liquidazione del danno rilevando che il
danno biologico deve essere espresso in percentuale e deve evitarsi una
sovrapposizione con il danno esistenziale pure liquidato nell’ordinanza
impugnata.
Sempre in merito al danno non patrimoniale la Corte ha premesso che non è
liquidabile, a favore dell’istante, alcuna somma a titolo di danno morale
perché l’articolo 2059 Cc limita la risarcibilità del danno morale al solo
caso di fatti costituenti reato mentre la natura non patrimoniale del danno
biologico non ne escluderebbe la risarcibilità ai sensi degli articoli 32 della
Costituzione e 2043 Cc. Ha peraltro affermato la Corte che esiste un ulteriore
danno non patrimoniale risarcibile, costituito dal danno esistenziale inteso
come «peggioramento oggettivo delle condizioni di vita della vittima in
conseguenza di un fatto ingiusto», ha ravvisato i presupposti per il
risarcimento "nelle obbligate rinunce alle proprie abitudini di vita",
e ha liquidato a tale titolo, in via meramente equitativa, la somma di Euro
1.000.000,00 già indicata.
I ricorrenti lamentano, nei confronti della liquidazione per il danno non
patrimoniale, la sostanziale duplicazione della voce di danno costituita dal
danno biologico e rilevano come giurisprudenza e dottrina siano concordi nel
riconoscere la risarcibilità del danno esistenziale nei soli casi in cui non
sia risarcibile il danno morale o non sia risarcibile il danno biologico ovvero
quest’ultimo non sia trasmissibile a terzi perché chi l’ha subito è
deceduto in conseguenza del fatto dannoso. E poiché la Corte ha riconosciuto
l’esistenza del danno biologico nulla avrebbe potuto liquidare a titolo di
danno esistenziale.
In merito agli indicati danni non patrimoniali il Pg presso questo Ufficio ha
concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi per quanto attiene alla liquidazione
del danno biologico mentre ne ha chiesto l’accoglimento relativamente alle
censure formulate in merito alla liquidazione del danno esistenziale.
b) Premessa sulla natura del danno non patrimoniale.
Sulla
valutazione del danno non patrimoniale vanno fatte alcune premesse di carattere
generale rese necessarie dall’evoluzione giurisprudenziale verificatasi negli
ultimi tempi su questo tema che presenta, indubbiamente, maggiori difficoltà
teoriche e ricostruttive rispetto al danno patrimoniale.
Tradizionalmente i danni non patrimoniali erano ritenuti risarcibili nei
ristretti limiti previsti dall’articolo 2059 Cc che, prevedendone il ristoro
nei soli casi previsti dalla legge, limitava la loro risarcibilità alla sola
ipotesi in cui il danno fosse stato cagionato da un reato (articolo 185 comma 20
cod. penale) perché questo era l’unico caso previsto dalla legge.
In tempi più recenti, rispetto all’approvazione del codice penale, sono state
introdotte, con innovazioni legislative, ulteriori forme di risarcimento di
danni non patrimoniali (vengono richiamati, da dottrina e giurisprudenza,
l’articolo 2 legge 117/88, sui danni derivanti dalla privazione della libertà
personale cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie; l’articolo 29
comma 90 legge 675/96 sull’impiego di modalità illecite nella raccolta di
dati personali; l’articolo 44 comma 70 D.Lgs 286/98, per gli atti
discriminatori per motivi razziali, etnici e religiosi; l’articolo 2 legge
89/2001 in tema di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del
processo; si aggiunga il disposto dell’articolo 89 comma 20 Cpc nel caso di
espressioni sconvenienti o offensive contenute negli scritti difensivi).
L’evidente iniquità della limitazione della risarcibilità del danno non
patrimoniale alle ipotesi di reato (e alle altre limitate ipotesi via via
introdotte dal legislatore) ha indotto dottrina e giurisprudenza a costruire, in
un primo tempo, ipotesi di danni risarcibili come danni patrimoniali anche in
casi nei quali la lesione patrimoniale era assai poco evidente e comunque poteva
mancare: ci si riferisce in particolare al danno biologico costituito, come si
è detto, dalla lesione dell’integrità psico fisica della persona che è
stato fondato sulla diretta violazione del diritto alla salute e all’integrità
psico fisica della persona, garantito dall’articolo 32 della Costituzione, ma
con il richiamo all’articolo 2043 Cc, e non all’articolo 2059 del medesimo
codice, anche dopo che ne è stata riconosciuta la natura non patrimoniale.
Più complesso appare il percorso argomentativo utilizzato per affermare la
risarcibilità del danno esistenziale la cui natura non patrimoniale, a
differenza di quello biologico, è sempre stata indiscussa ma per il quale era
meno agevole rinvenire il fondamento normativo (difatti ancor oggi importanti
orientamenti dottrinari dubitano della risarcibilità, o riparabilità, del
danno esistenziale).
Questa tendenza ad ampliare l’ambito di risarcibilità (ma spesso si
preferisce parlare di riparabilità) dei danni non patrimoniali si è
manifestata sotto diversi profili. Innanzitutto si è affermato il concetto,
ormai comunemente condiviso, che il danno non patrimoniale risarcibile non può
essere riduttivamente ricondotto al c.d. "danno morale soggettivo"
(che peraltro né l’articolo 2059 Cc né l’articolo 185 cod. penale
menzionano) cioè alla mera sofferenza psicologica, al patema d’animo, al
turbamento contingente conseguente al fatto illecito riguardando invece tutte le
conseguenze dell’illecito che non sono suscettibili di una valutazione
pecuniaria.
L’ampliamento della nozione di danno non patrimoniale oltre la nozione di
danno morale soggettivo ha avuto come prima conseguenza quella di consentire di
estendere la risarcibilità del danno non patrimoniale anche a soggetti diversi
dalle persone fisiche (in questo senso v. Cassazione civile, sezione terza,
2367/00, per est. in Danno e resp. 2000, 490). Non ignora la Corte che nella
giurisprudenza penale di legittimità questi principi siano stati ancor di
recente posti in discussione (v. Cassazione, sezione sesta, 32957/01, Policella
che così si esprime: «non è ravvisabile, come ritenuto dal giudice del
merito, un danno all’immagine, riconducibile al comune, giacché esso per la
sua natura di danno morale, come tale correlabile ad una sofferenza fisica o
psichica è più propriamente riferibile al soggetto privato danneggiato e non
ad un ente della Pa»). È peraltro da rilevare che la prevalente giurisprudenza
penale di legittimità è nel senso accolto da quella civile (v. Cassazione,
sezione prima, 8 luglio 1995, Costioli; 8381/92, Bono; sezione prima, 9105/92,
Maggi; sezione prima, 13850/98, Paticchia) di talché l’orientamento
ricordato, anche se più recente, deve ritenersi isolato.
Non è poi privo di significato l’orientamento della giurisprudenza
comunitaria che, dopo avere in più occasioni riaffermato che la risarcibilità
del danno morale costituisce problema riservato alle legislazioni nazionali, ha
in un caso che potrebbe anche essere recentemente affermato ritenuto di natura
"bagatellare" (quello della "vacanza rovinata") e che,
proprio per questa ragione, conferma la tendenza espansiva del danno non
patrimoniale la risarcibilità del danno morale conseguente all’inadempimento
delle prestazioni pattuite dagli organizzatori di viaggi organizzati (v.
sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 12 marzo 2002, causa
C-168/00, per est. in Foro ít., 2002,IV,329).
Ma l’evoluzione giurisprudenziale più significativa in tema di danno non
patrimoniale è recentissima. Con due sentenze depositate il medesimo giorno (31
maggio 2003 nn. 8828, che indica le soluzioni proposte, e 8827 che, su questi
temi, richiama e fa proprie le argomentazioni dell’altra sentenza) la terza
sezione civile di questa Corte ha ribadito innanzitutto come non possa più
essere ricondotto, il concetto di danno non patrimoniale, al mero danno morale
soggettivo e ha interpretato l’articolo 2059 in esame nel senso che «il danno
non patrimoniale deve essere inteso come che categoria ampia, comprensiva di
ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona». Ha ritenuto che
una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 Cc imponga di
ritenere inoperante il limite posto da tale norma «se la lesione ha riguardato
valori della persona costituzionalmente garantiti» ed in particolare i diritti
inviolabili dell’uomo riconosciuti e garantiti dall’articolo 2 della
Costituzione.
Il giudice civile di legittimità sembra propendere per un concetto unitario di
danno non patrimoniale e ritiene non proficuo «ritagliare all’interno di tale
generale categoria specifiche figure di danno etichettandole in vario modo: ciò
che rileva, al fini dell’ammissione al risarcimento, in riferimento
all’articolo 2059, è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla
persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica».
In questa ottica le sentenze citate della terza sezione evitano di fare espresso
riferimento al danno esistenziale ma l’esame dei casi presi in considerazione
conferma che i danni accertati erano riferiti a questo tipo di danno (in un caso
riguardavano la perdita del rapporto parentale; nell’altro lo sconvolgimento
delle abitudini dei genitori conseguente alle gravissime lesioni subite dal
figlio ridotto allo stato vegetativo) perché si riferivano a casi che la
precedente giurisprudenza, anche di legittimità, collocava tra i danni di
natura esistenziale.
Le considerazioni svolte nelle due sentenze, come è agevole verificare dai
punti sintetizzati, hanno peraltro una portata interpretativa ben più ampia che
consente di esaminare le censure formulate dai ricorrenti sotto il profilo del
danno non patrimoniale.
c) L’esame delle censure. il danno morale soggettivo.
a
premesso che un’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata non può più
essere posta in discussione: quella secondo cui il danno morale (da intendere
come danno morale soggettivo consistente nella sofferenza psicologica o nel
turbamento transitorio provocato dal fatto illecito) non sarebbe risarcibile in
quanto non derivante da reato per la nota richiamata interpretazione
dell’articolo 2059 Cc che ne limiterebbe l’ambito di applicazione ai soli
danni derivanti da reato. Pur non avendo l’istante impugnato il punto
concernente questo diniego alcune puntualizzazioni sono necessarie perché la
Corte parrebbe in realtà far rifluire il danno morale soggettivo in quello
esistenziale che forma oggetto delle due impugnazioni in esame.
L’interpretazione della Corte di merito sul danno morale soggettivo appare
riduttiva perché questa tipologia di danno ha perso, o visto attenuato nel
tempo, l’originario carattere sanzionatorio per assumere sempre più una veste
anche riparatoria estesa, dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
anche a danni provocati da condotte che solo astrattamente possono costituire
reato (il "reato" commesso dall’incapace; i casi di presunzione di
concorso di colpa ecc. ; v. Cassazione, sezione terza civile, 7283/03, per est.
in Danno e resp., 2003, 713). Anzi la citata sentenza 8827 della terza sezione
civile di questa Corte ha compiuto un ulteriore passo per svincolare dal reato
anche il danno morale soggettivo avendo ritenuto che, nel caso di pregiudizi
derivanti dalla lesione di un interesse costituzionalmente protetto, «il
pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema
d’animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato».
Potrebbe quindi essere posto in discussione, ove si seguisse questo
orientamento, il diniego del danno morale soggettivo: sia per la riparazione a
seguito di revisione che per quella per l’ingiusta detenzione le cui
conseguenze neppure astrattamente (proprio per la causa che ha dato origine alla
vicenda ravvisabile nel legittimo esercizio di una pubblica funzione) possono
essere ricondotte alla consumazione di un reato potrebbe infatti essere
riconosciuta anche il danno morale soggettivo vertendosi, come si vedrà più
avanti, in tema di lesione dei diritti inviolabili dell’uomo.
In realtà all’istante non è derivato alcun danno da questa statuizione perché
le sofferenze fisiche e morali sono state prese in considerazione dai giudici di
merito per la liquidazione del danno esistenziale. Peraltro non appare
condivisibile l’affermazione della Corte di merito, secondo cui il danno
esistenziale di fatto assorbirebbe quello morale; se così fosse si tratterebbe
di un modo singolare per aggirare l’affermazione sul diniego della riparazione
del danno morale soggettivo. In realtà la Corte, quando individua i presupposti
per la liquidazione del danno esistenziale fa riferimento ai presupposti per la
riparazione di questo danno e non a quelli del danno morale soggettivo come si
preciserà meglio nel capitolo dedicato al danno esistenziale.
d) Il danno biologico.
Vanno
invece ora prese in esame le doglianze che si riferiscono alla liquidazione del
danno biologico e di quello esistenziale. Prescindendo per il momento dalle
critiche sui criteri adottati dalla Corte di merito per la liquidazione del
danno non patrimoniale, che verranno successivamente esaminate, occorre
anzitutto premettere alcune considerazioni sulla natura del danno biologico e,
successivamente, verificare se sia corretto l’inquadramento, da parte della
Corte genovese, del danno biologico nella categoria del danno non patrimoniale.
La nozione di danno biologico è frutto di elaborazione giurisprudenziale (ma
recentemente ha trovato significative conferme a livello legislativo con
l’entrata in vigore del D.Lgs 38/2000 e della legge 57/2001) ed è costituito
dalla compromissione, di natura areddituale, dell’integrità psicofisica della
persona. Generalmente è ritenuto necessario che a questa compromissione si
accompagni una perdita o riduzione di funzioni vitali, anche non definitiva.
Sul punto della collocazione teorica del danno biologico deve rilevarsi che la
qualificazione come danno non patrimoniale data dal giudice della riparazione
appare del tutto corretta e confermata dalla giurisprudenza di legittimità. La
lesione del bene giuridico tutelato non necessariamente comporta un pregiudizio
di natura patrimoniale: chi vive esclusivamente di investimenti finanziari potrà
continuare a farlo, e a percepire i medesimi introiti, anche se ha subito un
gravissimo incidente che ne provoca l’immobilità. Per converso un danno
biologico modesto (per es. una lesione permanente ad una mano) potrà provocare
un danno economico rilevantissimo ad un affermato pittore o ad un noto pianista.
Ma, in quest’ultimo caso, il danno economico andrà risarcito autonomamente
come riduzione della capacità lavorativa (in questo caso specifica) e non come
danno biologico che troverà un suo autonomo risarcimento (ma taluni, come si è
già accennato, preferiscono usare, per il danno non patrimoniale e quindi anche
per il danno biologico, il termine riparazione).
Le due citate sentenze della terza sezione della Corte di cassazione, 8827 e
8828/03, laddove hanno posto il problema della qualificazione del danno
biologico non hanno messo quindi in discussione un principio ormai consolidato
quello della natura non patrimoniale del danno ma il suo fondamento normativo
riservandosi peraltro di affrontarlo in altra occasione non essendo rilevante
nei casi esaminati (le decisioni citate, dopo aver ricordato che «la tutela
risarcitoria del c.d. danno biologico viene somministrata in virtù del
collegamento tra l’articolo 2043 Cc e l’articolo 32 Costituzione e non già
in ragione della collocazione del danno biologico nell’ambito dell’articolo
2059, quale danno non patrimoniale» concludono peraltro nel senso che l’anche
tale orientamento, non appena ne sarà fornita l’occasione, merita di essere
rimeditato).
Il messaggio, seppur soltanto accennato come obiter dictum, della terza sezione
civile è chiaro: fermo restando che il danno biologico è un danno di natura
non patrimoniale, e come tale va considerato, il fondamento della tutela deve
però rinvenirsi nell’articolo 2059 Cc e non nell’articolo 2043; e questa
impostazione è stata autorevolmente accolta anche dalla Corte costituzionale
che, investita per l’ennesima volta della questione di costituzionalità
dell’articolo 2059 Cc, ha, con la sentenza 233/03, condiviso integralmente il
mutamento giurisprudenziale del giudice di legittimità sul danno non
patrimoniale e ha espressamente affermato la natura non patrimoniale del danno
biologico tutelabile attraverso la tutela fornita dall’articolo 2059 Cc che,
proprio in conseguenza di questa interpretazione costituzionalmente orientata,
si è salvato ancora una volta dalla dichiarazione di incostituzionalità.
Questo collegio non ignora che autorevole corrente dottrinaria ha posto
motivatamente in discussione questo orientamento ed in particolare la tendenza a
creare, con l’interpretazione ricordata dell’articolo 2059 Cc, una clausola
generale di responsabilità non patrimoniale relegando l’articolo 2043 del
medesimo codice a clausola generale di responsabilità patrimoniale. Ritiene
pero di condividere l’orientamento ricordato per affermare la natura non
patrimoniale del danno biologico e la sua collocazione all’interno
dell’articolo 2059 Cc quale danno alla salute tutelato direttamente
dall’articolo 32 della Costituzione.
Senza addentrarsi in una problematica che sarebbe opera di presunzione tentare
di risolvere da parte del giudice penale di legittimità, è infatti possibile
osservare che le fondate preoccupazioni della corrente dottrinaria contraria a
questa evoluzione della giurisprudenza preoccupazioni dirette soprattutto alla
finalità di non estendere in modo abnorme una forma di responsabilità per sua
natura dai contorni generici e indefiniti possono essere significativamente
attenuate con una duplice considerazione: 1) anche il danno non patrimoniale
richiede pur sempre l’ingiustizia (oltre che l’elemento soggettivo e il
rapporto di causalità) secondo i criteri di valutazione formatisi
nell’interpretazione dell’articolo 2043 Cc (che può quindi continuare a
rappresentare la clausola generale della responsabilità compresa quella per
danni non patrimoniali; un passaggio della sentenza 8828/03 lo dice
espressamente); 2) l’applicazione estensiva dell’articolo 2059 Cc non dà
luogo ad un abnorme ampliamento dei casi di danni risarcibili perché la
selezione degli interessi meritevoli di tutela avviene con il parametro
costituzionale (addirittura, se il riferimento è all’articolo 2, con la sola
considerazione dei diritti l’inviolabili).
In definitiva il sistema della responsabilità per danno non patrimoniale è
dotato di due filtri, quello dell’articolo 2043 e, una volta superato questo
varco, quello dell’articolo 2059 (casi previsti dalla legge, reato, lesione di
diritti costituzionalmente protetti). E questo assetto, tra l’altro,
garantisce un sufficiente grado di tipicità delle ipotesi di danno riparabile
venendo incontro ad un’altra preoccupazione espressa da una parte della
dottrina. Si aggiunga, come possibile (e discusso) ulteriore criterio selettivo
(peraltro non richiamato né dalla Corte costituzionale né dalla Cassazione),
quello sostenuto da autorevole dottrina che richiede inoltre, come previsto da
altri ordinamenti per i danni non patrimoniali, una gravità dell’offesa che
giustifichi la riparazione.
Insomma ingiustizia del danno e valori costituzionali valgono sufficientemente a
selezionare i danni meritevoli di tutela riparatoria, anche se provocati
nell’esercizio di attività legittime (ma con conseguenze ingiuste) rispetto a
quelli bagatellari. Sarà pur vero, come è stato autorevolmente osservato a
commento ironico delle due sentenze della terza sezione di questa Corte, che con
queste decisioni l’articolo 2059 Cc è stato «tirato fuori dallo stanzino dei
robivecchi, fatto oggetto di respirazione bocca a bocca, riverniciato
completamente, salvato all’ultimo momento dalla rottamazione», ma ciò è
avvenuto in un disegno complessivo di razionalizzazione del sistema della
responsabilità civile nell’ambito di un processo che mostra una condivisibile
tendenza alla tutela dei valori della persona anche quando i pregiudizi subiti
dalla medesima non abbiano risvolti economici ma si risolvano nella lesione
dell’integrità fisica e morale, degli interessi riguardanti gli affetti, i
rapporti personali e familiari. Situazioni giuridiche spesso contrabbandate come
aventi carattere patrimoniale proprio per garantirne la tutela giurisdizionale
(lo stesso Autore, del resto, constata come spesso sono stati i danni ingiusti a
orientare l’interpretazione della norma e non viceversa).
Devono quindi ritenersi infondate le critiche dei ricorrenti, peraltro solo in
parte esplicitate, che lamentano, se non una duplicazione di risarcimento, un
sostanziale appiattimento, che avrebbe operato la Corte di merito, del danno
biologico sulla riduzione della capacità lavorativa. Critica che sarebbe
difficile superare ove il danno biologico fosse considerato di natura
patrimoniale mentre, ritenendolo di natura non patrimoniale, riescono di
maggiore evidenza le linee di demarcazione con il danno economico derivante
dalla lesione della capacità lavorativa.
In conclusione su questo punto: corretta è l’affermazione dell’ordinanza
impugnata che ritiene di natura non patrimoniale il danno biologico anche se può
essere ritenuto non condivisibile il percorso argomentativo che si fonda
interamente sull’articolo 2043 Cc ritenendo non applicabile l’articolo 2059.
Ma la conclusione cui il giudice della riparazione è pervenuto deve ritenersi
giuridicamente corretta.
e) Il danno esistenziale.
Questa
tipologia di danno al quale si è già fatto ampiamente cenno trattando in
generale del danno non patrimoniale costituisce il frutto di un’elaborazione
giurisprudenziale e dottrinale relativamente recente. Si è già precisato che
il danno esistenziale è ricollegato ad un peggioramento non temporaneo della
qualità della vita del danneggiato con un conseguente mutamento radicale delle
sue abitudini, dei suoi rapporti personali e familiari. Sulla natura,
presupposti e fondamento del danno esistenziale la dottrina è divisa (si sono
formate tre scuole facenti capo a sedi universitarie denominate triestina,
torinese e pisana, quest’ultima contraria alla categoria del danno
esistenziale) mentre la giurisprudenza è sempre più orientata a ritenere
ammissibile la riparazione del danno esistenziale e questo percorso è da
ritenere confermato dalle citate sentenze 8828 e 8827 e da quella della Corte
costituzionale n. 233 (quest’ultima, a differenza delle altre due, fa
esplicito riferimento anche al danno esistenziale).
Quanto al danno esistenziale non è condivisibile la critica di fondo contenuta
nei due ricorsi che, sostanzialmente, lamentano che, con il riconoscimento del
danno esistenziale, si opererebbe un’indebita duplicazione risarcitoria con il
danno biologico. Questa duplicazione non esiste perché il danno esistenziale è
cosa diversa dal danno biologico e non presuppone alcuna lesione fisica o
psichica, né una compromissione della salute della persona, ma si riferisce ai
già indicati sconvolgimenti delle abitudini di vita e delle relazioni
interpersonali provocate dal fatto illecito. Si vedano gli esempi esaminati, e
già accennati, nelle sentenze 8827 e 8828.
Neppure appare corretta l’affermazione, contenuta nell’ordinanza impugnata,
secondo cui il danno morale soggettivo, non risarcibile per la ragione indicata,
sarebbe di fatto assorbito dal danno esistenziale perché, anche con questa
affermazione, si confonde la natura delle due tipologie di danno: il danno
morale soggettivo (pati) si esaurisce nel dolore provocato dal fatto dannoso, è
un danno transeunte di natura esclusivamente psicologica; il danno esistenziale
(non facere ma anche un facere obbligato che prima non esisteva), pur avendo
conseguenze di natura psicologica, si traduce in cambiamenti peggiorativi
permanenti, anche se non sempre definitivi, delle proprie abitudini di vita e
delle relazioni interpersonali.
La non sovrapponibilità tra le due categorie di danno emerge chiaramente
proprio in relazione all’ingiusta detenzione: la privazione della libertà
personale per un solo giorno può provocare un gravissimo danno morale ma il
danno esistenziale, in questi casi, può anche mancare. Si è però già
rilevato che la statuizione sulla non risarcibilità del danno morale è da
ritenere ormai definitiva per mancata impugnazione; sotto altro profilo i danni
che la Corte indica come produttivi di questo danno sono invece tutti riferibili
a conseguenze di natura esistenziale e come tali correttamente considerate (la
Corte fa infatti riferimento al "carico di sofferenze" ma lo ricollega
l’al modificato regime di vita e alla privazione della libertà personale, le
cui conseguenze perdurano nel tempo, non avendo potuto il B., dopo la
scarcerazione, ripristinare le sue precedenti abitudini di vita. Non quindi
sofferenza psicologica transitoria connaturata al danno morale soggettivo ma
sconvolgimento perdurante nel tempo (anche successivamente all’avvenuta
scarcerazione) delle abitudini di vita che costituisce l’aspetto
caratterizzante del danno esistenziale.
Orbene, nel caso in esame il giudice di merito ha accertato l’esistenza di
tutti i presupposti per la risarcibilità del danno esistenziale subito da B., e
ben può affermarsi che l’ipotesi in esame costituisca un caso emblematico
dello sconvolgimento esistenziale che procurano una detenzione, una
sottoposizione a processo e una condanna ad una lunga pena da espiare, poi
rivelatesi ingiuste, e da cui conseguono la privazione della libertà personale,
l’interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative,
l’interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento
radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita e altre che non è
necessario precisare. Insomma l’ingiusta detenzione e l’ingiusta
sottoposizione a processo costituiscono forse un caso ancor più significativo
tra quelli che la giurisprudenza ha fino ad oggi preso in considerazione per
fondare la risarcibilità del danno esistenziale.
Quanto al fondamento giuridico (il rinvio, da taluno ritenuto riserva di legge,
contenuto nell’articolo 2059 Cc) in questo caso la tutela si fonda non solo
sulla norma costituzionale generica (articolo 2 che riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo) ma anche sulle norme, specifiche, che
sanciscono l’inviolabilità della libertà personale (articolo 13) e tutelano
le libertà, previste negli articoli successivi, che la detenzione
inevitabilmente comprime o addirittura esclude (per es. la libertà di
circolazione).
Ne consegue che correttamente la Corte di merito ha ritenuto la risarcibilità
(o riparabilità) anche del danno esistenziale perché ricollegato ad una
privazione o restrizione legittime ma successivamente rivelatesi ingiuste degli
indicati diritti garantiti non solo dalla nostra Costituzione ma anche dai già
ricordati articolo 5 comma 50 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
e sull’articolo 9 n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici.
Sicché sembra del tutto condivisibile l’affermazione fatta in dottrina,
proprio a commento dell’ordinanza in esame, che l’articolo 643 Cpp
"contempli uno dei casi di risarcibilità dei danni non patrimoniali a cui
rinvia l’articolo 2059 Cc".
f) I criteri di determinazione e liquidazione del danno non patrimoniale.
Va
premesso che le innovazioni giurisprudenziali riferite non influiscono sui
criteri di determinazione e liquidazione del danno non patrimoniale. Per quanto
riguarda le critiche rivolte dai ricorrenti, sotto questi profili,
all’ordinanza impugnata (con particolare riferimento al danno biologico perché
di quello esistenziale sembra essere contestata la sola ammissibilità non la
quantificazione) si osserva innanzitutto che non è fondata la critica che si
riferisce alla quantificazione del danno avendo l’ordinanza impugnata fatto
riferimento ai criteri utilizzati dal perito che ha ampiamente motivato la
percentualizzazione che, peraltro, i ricorrenti neppure contestano con
argomentazioni specifiche per cui la doglianza è altresì da ritenere generica.
Parimenti infondate si rivelano le critiche secondo cui non sarebbe stato
formulato al perito alcun quesito in tema di danno biologico e alla mancata
percentualizzazione del medesimo. Se è vero infatti che il danno biologico
consegue ad una valutazione di tipo medico legale è altrettanto vero che una
volta compiuta questa operazione, anche con la percentualizzazione
dell’invalidità (cosa che il perito ha fatto), l’inquadramento giuridico
nelle varie categorie risarcibili costituisce compito del giudice di merito che,
nel caso di specie, ha correttamente adempiuto a questo compito cui è
attribuito il compito di valutare le conseguenze, di natura patrimoniale o non
patrimoniale, dell’invalidità accertata.
Per quanto riguarda invece il mancato uso dei criteri tabellari (sempre in
merito al danno biologico) si osserva che questo criterio, comunemente
utilizzato dalla giurisprudenza civile di merito, e la cui correttezza è ormai
indiscussa anche in sede di legittimità, costituisce un utile strumento di
disciplina per limitare la discrezionalità inevitabile della valutazione
equitativa. La natura non patrimoniale e reddituale del danno biologico non
consente infatti una ricostruzione dell’entità, in termini monetari, del
danno risarcibile e il sistema tabellare (peraltro diversificato nelle varie
sedi giudiziarie: attualmente quello che forse trova maggior consenso è quello
c.d. "a punto tabellare", elaborato dalla giurisprudenza milanese)
viene incontro all’esigenza di evitare ingiustificate disparità di
trattamento inevitabili con l’uso di un criterio equitativo "puro".
Ciò premesso va però precisato che il sistema tabellare non può essere
considerato obbligatorio perché nessuna norma ne impone l’adozione per i
danni da responsabilità aquiliana e quindi deve ritenersi ammissibile una
liquidazione meramente equitativa purché il giudice abbia dato conto dei
criteri equitativi seguiti nella liquidazione, questi criteri non appaiano
illogici e la liquidazione non si discosti clamorosamente e immotivatamente (in
più o in meno) dai criteri tabellari che costituiscono pur sempre il metodo di
liquidazione che il diritto vivente adotta e privilegia.
V’è da osservare inoltre che la valutazione esclusivamente equitativa del
danno biologico potrebbe trovare conferma nelle considerazioni che le sentenze
8827 e 8828 citate svolgono in merito alla opportunità di una valutazione
complessiva di tutti i danni non patrimoniali, compreso quello biologico. Una
valutazione complessiva renderebbe infatti non impossibile ma certamente più
complesso utilizzare il metodo tabellare.
Nel caso di specie il giudice di merito si è adeguato ai principi indicati
perché ha preso in esame i criteri prospettati optando per una valutazione
equitativa che si discosta in aumento non di molto, in termini percentuali (meno
del 25 %), dal risultato conseguibile con il criterio tabellare e costituisce
meno di un terzo della richiesta dell’istante. Nella motivazione
dell’ordinanza impugnata vengono richiamate le caratteristiche della vicenda
per sottolineare la gravità del danno biologico subito evidenziando i gravi
danni alla salute provocati dalla detenzione e dalle altre conseguenze della
detenzione, del processo e della condanna. Insomma i giudici hanno giustificato
congruamente la loro decisione sul punto valutando criticamente le opzioni
proposte al fine di determinare il valore definitivo assegnato alla liquidazione
per questo titolo.
Quanto alla valutazione del danno esistenziale, che effettivamente potrebbe
sembrare liquidato con eccessiva larghezza (Euro 1.000.000,00), va rilevato che
tale statuizione si appalesa incensurabile in sede di legittimità trattandosi
(ovviamente) di valutazione esclusivamente equitativa per un danno che, per
l’estrema variabilità delle situazioni tutelate, neppure si presterebbe ad
una disciplina tabellare analoga a quella del danno biologico.
E, anche in questo caso, l’unica censura che potrebbe astrattamente
ipotizzarsi quella della manifesta illogicità conseguente ad una valutazione
apoditticamente ed arbitrariamente espressa è da escludere perché i giudici di
merito hanno fornito di adeguata, congrua e certamente non illogica motivazione
la loro valutazione facendo ampio riferimento, oltre che alla durata della
carcerazione, alle forzate rinunce di B.D. alle proprie abitudini di vita, alla
perdita dell’attività d’impresa e di lavoro. all’interruzione del
rapporto affettivo, poi risoltosi definitivamente, di B.D. con la fidanzata
anche lei colta da disturbi depressivi e costretta a subire un ricovero
psichiatrico, alla necessità di vendere la casa di abitazione,
all’impossibilità di partecipare ai funerali del padre, al discredito sociale
conseguente all’essere stato considerato (con sentenza passata in giudicato!)
un grosso trafficante di sostanze stupefacenti (il quantitativo sequestrato
nell’operazione fu di 50 chili di cocaina).
Come è agevole verificare si tratta di motivazione esente da vizi logici e
giuridici sulla quale non può essere esercitato lo scrutinio di legittimità
richiesto dai ricorrenti.
Conclusivamente i ricorsi devono essere accolti nei limiti indicati con rinvio
alla Corte d’appello di Genova per nuovo esame sui punti oggetto
dell’annullamento. L’accoglimento solo parziale dei ricorsi consente di
compensare integralmente le spese tra le parti del presente grado di giudizio
mentre quelle del giudizio di merito formeranno oggetto di nuova valutazione in
esito al giudizio di rinvio.
La Corte suprema di cassazione, sezione quarta penale, annulla l’ordinanza
impugnata limitatamente ai seguenti profili dell’indennizzo: perdita
dell’attività commerciale; spese di difesa; riduzione della capacità
lavorativa.
Rinvia per nuovo esame sui punti indicati alla Corte d’appello di Genova.
Rigetta nel resto i ricorsi e compensa integralmente le spese di questo grado di
giudizio tra le parti.