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La risarcibilità del danno esistenziale
Cass. sez. III civ., 31 maggio 2003 n. 8828.
Pres. Carbone,
rel. Preden.
(v. anche:
Cass. IV sez. pen. 25 novembre 2003, dep.
22 gennaio 2004, n. 2050).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il
giorno 8 agosto 1993, Antonio B******* veniva investito da un'auto di proprietà
di Luciano M******* e riportava lesioni a causa delle quali decedeva il 23
ottobre 1993.
Con atto notificato il 14 gennaio 1994, la madre, Teresa S****, la moglie,
Elvira Z***, la figlia, Barbara B*******, e i fratelli, Maria, Vito, Fausto e
Teodora B******* convenivano davanti al Tribunale di Brescia il M******* e la S**
A************, per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i
danni, patrimoniali e non patrimoniali, da essi subiti, sia iure proprio che
iure hereditatis.
I convenuti resistevano.
A seguito della morte di Barbara B*******, la madre Elvira Z*** si costituiva
per proseguire il processo quale unica erede.
Il tribunale, con sentenza dell'8 ottobre 1998, dichiarava la colpa esclusiva
del M******* e condannava in solido i convenuti a pagare alla Z*** la somma di
lire 163.210.000, di cui lire 100.000.000 per danno morale, lire 50.000.000
quale erede della defunta figlia Barbara per il danno morale da quest'ultima
sofferto, lire 3.850.000 quale unica erede della vittima per il danno biologico
temporaneo sofferto dalla medesima e lire 9.360.000 per esborsi; alla S**** la
somma di lire 30.000.000 a titolo di danno morale; ai B******* la somma di lire
20.000.000 ciascuno a titolo di danno morale; rigettava la domanda della Z***
per il risarcimento iure hereditatis del danno morale sofferto dalla vittima,
quella di risarcimento del danno biologico patito iure proprio dalla Z*** e
dalla S**** e quella di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Z***.
Proponevano appello gli attori, chiedendo: l'elevazione dell'importo del
risarcimento del danno morale sofferto dalla Z***, da Barbara B******* e dalla S****;
il riconoscimento alla Z***, iure hereditatis, del danno morale sofferto
dall'ucciso e l'elevazione del danno biologico subito dal medesimo; il
riconoscimento del danno biologico o esistenziale subito dalla moglie, dalla
figlia e dalla madre della vittima per la perdita del congiunto; il
riconoscimento alla vedova del danno patrimoniale.
La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 2 gennaio 2001, accoglieva
parzialmente l'appello. La Corte così provvedeva:
- elevava a lire 8.000.000 la liquidazione del danno biologico subito dalla
vittima, richiesto iure successionis dalla Z***;
- riconosceva il danno morale sofferto dalla vittima tra il giorno
dell'investimento e quello della morte, e lo liquidava in lire 25.000.000, in
favore della Z***, unica erede a seguito della morte della figlia Barbara;
- riconosceva la sussistenza, in capo ai congiunti della vittima, del danno
biologico iure proprio, sotto il profilo del danno esistenziale, consistente
nella permanente alterazione dell'equilibrio del nucleo familiare; riteneva in
re ipsa la prova del pregiudizio, in quanto lamentato da congiunti legati alla
vittima da stretto rapporto parentale e da vincolo di convivenza; liquidava,
equitativamente, l'importo del relativo risarcimento in favore della Z., in lire
30.000.000 in proprio ed in lire 10.000.000 quale erede della figlia Barbara, ed
in lire 20.000.000 in favore della S.;
- riteneva corretta la liquidazione in favore dei congiunti del danno morale
soggettivo iure proprio;
- confermava il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale
subito dalla Z***, sul rilievo che il defunto marito era pensionato, che alla
vedova competeva la pensione di reversibilità e che nessuna prova era stata
fornita circa l'esecuzione di lavori in proprio, quale elettricista, da parte
del marito.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Z., anche quale erede
della figlia Barbara, sulla base di unico mezzo.
Ha resistito, con controricorso, la S., che ha altresì proposto ricorso
incidentale, affidato ad unico mezzo, nei confronti della Z., in proprio e quale
erede della figlia, e della S.
La S. non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti (articolo 335
c.p.c.).
Ricorso n. 12983/01.
2. Con l'unico mezzo, la ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto
(articoli 2056 e 1226 c.c.; articolo 2043 c.c.; articoli 315, 433 e 230-bis
c.c.; articoli 29, 30 e 32 Costituzione) ed omessa motivazione, censura il
mancato riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Z***
in conseguenza della morte del marito.
2.1. Il motivo è fondato.
Il totale diniego della sussistenza di un danno patrimoniale subito dalla vedova
per la morte del marito è stato motivato dalla corte d'appello sulla base di
due argomentazioni: a) la vedova ha perduto la quota di reddito che il marito le
riservava, ma ha acquisito la pensione di reversibilità; b) manca la prova che
il marito, elettricista pensionato, svolgesse in proprio dei piccoli lavori in
tale qualità.
Il primo argomento è errato, in quanto applica il principio della compensatio
lucri cum damno. Ma tale ipotesi non si configura quando, a seguito della morte
della persona offesa, alla vedova sia stata concessa una pensione di
reversibilità, poiché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto
all'atto illecito (sentenze n. 1140/1997; n. 1347/1998; n. 10291/2001).
La motivazione risulta quindi errata in diritto. La sentenza va pertanto cassata
con rinvio ad altro giudice che dovrà nuovamente motivare sul punto concernente
la attribuzione alla vedova del danno patrimoniale, tenendo conto del suindicato
principio.
Ricorso n. 16386/2001.
3. Con l'unico mezzo, la ricorrente incidentale, denunciando violazione ed
erronea applicazione di norme di diritto nonché contraddittorietà della
motivazione, censura la sentenza della corte d'appello nella parte in cui ha
accolto la domanda di risarcimento del danno biologico, sotto il profilo
esistenziale, in favore della moglie, della figlia e della madre della vittima.
Sostiene: che la corte d'appello ha riconosciuto il diritto al risarcimento del
danno esistenziale inquadrandolo nell'ambito del danno biologico, quale lesione
del diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 Costituzione inteso in senso
ampio; che il danno biologico può trovare adeguato risarcimento solo ove sia
data la prova della sussistenza di una situazione patologica che possa far
affermare la violazione del bene salute costituzionalmente garantito, mentre
nessuna prova al riguardo è stata fornita dagli attori.
3.1. Il motivo è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1.1. La Corte d'Appello ha accolto la domanda degli attori, formulata come
domanda di risarcimento di danno biologico iure proprio, sotto il profilo del
danno esistenziale, sul rilievo che l'uccisione di un congiunto provoca un
pregiudizio al bene salute, da intendere non ristretto alla mera integrità
fisica (e psichica), ma esteso anche al benessere sociale, come ritenuto dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 184/1986; che tale pregiudizio non è
coincidente con gli stress emozionali contingenti, ai quali si addice la
previsione dell'articolo 2059 c.c., in quanto consiste nella permanente
alterazione dell'equilibrio del nucleo familiare; che la prova della sussistenza
di tale pregiudizio deve ritenersi in re ipsa, quando è lamentato da stretti
congiunti, conviventi con la vittima.
3.1.2. L'ammissione a risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di
congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale (con tale
espressione sinteticamente lo designa una ormai cospicua giurisprudenza di
merito, che lo inserisce nell'ambito del cosiddetto danno esistenziale),
compiuta dalla corte territoriale va condivisa nella sua essenza, anche se
necessita di alcune precisazioni.
3.1.3. Il risarcimento del danno non patrimoniale è prevista dall'articolo 2059
c.c. ("Danni non patrimoniali"), secondo cui: "Il danno non
patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge".
All'epoca dell'emanazione del codice
civile (1942) l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non
patrimoniale era racchiusa nell'articolo 185 del c.p. del 1930.
Ritiene il Collegio che la tradizionale restrittiva lettura dell'articolo 2059,
in relazione all'articolo 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto
al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento
dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato
(interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente
seguita dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa.
Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la
Costituzione - che, all'articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia,
comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona.
3.1.4. Tale conclusione trova sostegno nella progressiva evoluzione verificatasi
nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento
assunto, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela
riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia di danno
determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da
rilevanza economica (in tal senso, vedasi già Corte Costituzionale, sentenza n.
88/1979).
3.1.4.1. Nella legislazione successiva al codice si rinviene un cospicuo
ampliamento dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non
patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla
compromissione di valori personali (articolo 2 della legge n. 117/1988:
risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della
libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; articolo
29, comma 9, della legge n. 675/1996: impiego di modalità illecite nella
raccolta di dati personali; articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n.
286/1998: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o
religiosi; articolo 2 della legge n. 89/2001: mancato rispetto del termine
ragionevole di durata del processo).
3.1.4.2. Appare inoltre significativa l'evoluzione della giurisprudenza di
questa Suprema Corte, sollecitata dalla sempre più avvertita esigenza di
garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel
patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri
della persona (articolo 2 Costituzione). In proposito va anzitutto richiamata la
rilevante innovazione costituita dall'ammissione a risarcimento (a partire dalla
sentenza n. 3675/1981) di quella peculiare figura di danno non patrimoniale
(diverso dal danno morale soggettivo) che è il danno biologico, formula con la
quale si designa l'ipotesi della lesione dell'interesse costituzionalmente
garantito (articolo 32 Costituzione) alla integrità psichica e fisica della
persona.
Non ignora il Collegio che la tutela risarcitoria del cosiddetto danno biologico
viene somministrata in virtù del collegamento tra l'articolo 2043 c.c. e
l'articolo 32 Costituzione, e non già in ragione della collocazione del danno
biologico nell'ambito dell'articolo 2059, quale danno non patrimoniale, e che
tale costruzione trova le sue radici (vedasi Corte Costituzione, sentenza n.
184/1986) nella esigenza di sottrarre il risarcimento del danno biologico (danno
non patrimoniale) dal limite posto dall'articolo 2059 (norma nel cui ambito ben
avrebbe potuto trovare collocazione, e nella quale, peraltro, una successiva
sentenza della Corte Costituzionale, la n. 372/1994, ha ricondotto il danno
biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria). Ma
anche tale orientamento, non appena ne sarà fornita l'occasione, merita di
essere rimeditato.
Nel senso del riconoscimento della non coincidenza tra il danno non patrimoniale
previsto dall'articolo 2059 e il danno morale soggettivo va altresì ricordato
che questa Suprema Corte ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale,
evidentemente inteso in senso diverso dal danno morale soggettivo, anche in
favore delle persone giuridiche; soggetti per i quali non è ontologicamente
configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d'animo (vedasi,
da ultimo, sentenza n. 2367/2000).
3.1.4. Si deve quindi ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il
riconoscimento della lata estensione della nozione di "danno non
patrimoniale", inteso come danno da lesione di valori inerenti alla
persona, e non più solo come "danno morale soggettivo".
Non sembra tuttavia proficuo ritagliare all'interno di tale generale categoria
specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai
fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'articolo 2059, è
l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano
pregiudizi non suscettivi di valutazione economica.
3.1.5. Venendo ora alla questione cruciale del limite al quale l'articolo 2059
del codice del 1942 assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale,
mediante la riserva di legge, originariamente esplicata dal solo articolo 185
c.p. (ma vedasi anche l'articolo 89 c.p.c.), ritiene il Collegio che, venendo in
considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che
il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al
limite derivante dalla riserva di legge correlata all'articolo 185 c.p.
Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere
inoperante il detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona
costituzionalmente garantiti. Occorre considerare, infatti, che nel caso in cui
la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto la
riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma
specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è
assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela
nei casi esclusi (vedasi Corte Costituzionale, sentenza n. 184/1986, che si
avvale tuttavia dell'argomento per ampliare l'ambito della tutela ex articolo
2043 al danno non patrimoniale da lesione della integrità biopsichica; ma
l'argomento si presta ad essere utilizzato anche per dare una interpretazione
conforme a Costituzione dell'articolo 2959).
D'altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del
danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il
riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona
non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la
tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo
livello, di riparazione del danno non patrimoniale.
3.1.6. Venendo ora ad esaminare la questione della ammissione a risarcimento del
danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva
perdita del rapporto parentale (con tale espressione sinteticamente lo designa
una ormai cospicua giurisprudenza di merito, che lo inserisce nell'ambito del
c.d. danno esistenziale), osserva il Collegio che il soggetto che chiede iure
proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un
congiunto lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene
salute, del quale è titolare, la cui tutela ex articolo 32 Costituzionale, ove
risulti intaccata l'integrità biopsichica, si esprime mediante il risarcimento
del danno biologico, sia dall'interesse all'integrità morale, la cui tutela,
agevolmente ricollegabile all'articolo 2 Costituzionale, ove sia determinata una
ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno
morale soggettivo. L'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di
congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della
reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della
libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana
nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la
cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Costituzionale.
Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura
economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi
dell'articolo 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un
risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'articolo 2059, senza
il limite ivi previsto in correlazione all'articolo 185 c.p. in ragione della
natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una
valutazione monetaria di mercato.
3.1.7. Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella
perdita del rapporto parentale, si colloca quindi nell'area dell'articolo 2059
in raccordo con le suindicate norme della Costituzione.
Il suo risarcimento postula tuttavia la verifica della sussistenza degli
elementi nel quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito
dall'articolo 2043. L'articolo 2059 non delinea una distinta figura di illecito
produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di
tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, consente,
nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali
(eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali nel caso di congiunta lesione
di interessi di natura economica e non economica).
3.1.8. Per quanto concerne il nesso di causalità, va rilevato che, nel caso in
cui la perdita del rapporto parentale sia determinata dall'uccisione di un
congiunto, il medesimo fatto (uccisione di una persona) lede in pari tempo
situazioni giuridiche di soggetti diversi legati da un vincolo parentale.
L'evento naturale "morte" non causa soltanto l'estinzione della vita
della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto
personalissimo, ma causa altresì, nel contempo, l'estinzione del rapporto
parentale con i congiunti della vittima, che a loro volta subiscono la lesione
dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della
scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Si ripropone, in questo caso, il fenomeno della propagazione intersoggettiva
delle conseguenze di un medesimo fatto illecito. Figura nota, della quale la
giurisprudenza, in tema di danni non patrimoniali, ha fatto governo in varie
ipotesi, ammettendo a risarcimento: il danno morale soggettivo da morte di
congiunto (sentenze n. 2915/1971; n. 1016/1973; n. 6854/1988; n. 11396/1997); il
danno morale soggettivo cagionato da lesione non mortale sofferta da un
congiunto, come statuito, innovando il precedente orientamento restrittivo (di
cui sono espressione le sentenze suindicate), dalla più recente giurisprudenza
di questa Suprema Corte (sentenze n. 4186/1998; n. 4852/1999; n. 13358/1999; n.
1516/2001; Sezioni unite, n. 9556/2002); il danno consistente nella impossibilità
di intrattenere rapporti sessuali a causa delle lesioni subite dal coniuge
(sentenza n. 6607/1986); il danno subito dalla moglie e dai figli di un
infortunato, rimasto in coma profondo, per la lesione dei diritti riflessi di
cui siano portatori, ai sensi degli articoli 143 e 147 c.c. (sentenza n.
8305/1996). Ma ricadono nel paradigma, sia pur in materia di danni patrimoniali,
anche l'ipotesi della lesione del diritto di credito ad opera di un terzo
(secondo quanto affermato nel caso Meroni dalle Sezioni unite con la nota
sentenza n. 174/1971) e del danno patrimoniale subito dai congiunti della
vittima (ai quali viene equiparato il convivente more uxorio: sentenza 2988/94)
per la perdita delle contribuzioni che da quella ricevevano ed avrebbero
presumibilmente ancora ricevuto in futuro, sempre pacificamente riconosciuto
dalla giurisprudenza civile (sentenze n. 3929/1969; n. 2063/1975; n. 4137/1981;
n. 11453/1995; n. 1085/1998; ma vedasi anche Corte Costituzionale, sentenza n.
372/1994).
In questi casi si suole parlare di "danno riflesso o di rimbalzo". Ma
la definizione non coglie nel segno: dovendosi aver riguardo alla lesione della
posizione giuridica protetta, nel caso di evento plurioffensivo la lesione è
infatti contestuale ed immediata per tutti i soggetti che sono titolari dei vari
interessi incisi (sentenza n. 1561/2001; Sezioni unite, n. 9556/2002).
Ciò posto, il problema della causalità va affrontato e risolto negli stessi
termini in cui questa Suprema Corte lo ha affrontato e risolto in relazione alle
menzionate ipotesi di propagazione intersoggettiva delle conseguenze di uno
stesso fatto illecito.
Al fine di individuare il responsabile dell'evento lesivo (incidente sulle
posizioni giuridicamente protette facenti capo alla vittima primaria ed a quelle
che si suole definire come vittime secondarie) dovrà essere accertato il nesso
di causalità materiale intercorrente tra la condotta dell'uccisore e la morte
della vittima primaria alla stregua delle regole dettate dagli articoli 41 e 42
c.p., secondo i criteri della c.d. causalità di fatto o naturale, impostati sul
principio della condizione sine qua non o della equivalenza, con il correttivo
del criterio della "causalità efficiente" (vedasi, per tutte,
sentenze n. 8348/1996 e n. 5923/1995, che esprimono un orientamento
consolidato).
Una volta risolto il problema dell'imputazione dell'evento (problema che è
proprio della responsabilità extracontrattuale, poiché in quella contrattuale
il soggetto responsabile è di norma il contraente inadempiente: sentenza n.
11629/1999), dovrà invece procedersi alla ricerca del collegamento giuridico
tra il fatto (uccisione) e le sue conseguenze dannose, selezionando quelle
risarcibili, rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della
causalità giuridica, alla stregua di quanto prevede l'articolo 1223 c.c.
(richiamato dall'articolo 2056, comma 1, c.c.), che limita il risarcimento ai
soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ma che viene
inteso, secondo costante giurisprudenza (sentenze n. 89/1962; n. 373/1971; n.
6676/1992; n. 1907/1993; n. 2356/2000; n. 5913/2000), nel senso che la
risarcibilità deve essere estesa ai danni mediati ed indiretti, purché
costituiscano effetti normali del fatto illecito, secondo il criterio della
cosiddetta regolarità causale (sul punto vedasi, da ultimo, Sezioni unite,
sentenza n. 9556/2002, in tema di danno morale soggettivo sofferto dai congiunti
della vittima di lesioni non mortali, che conferma le argomentazioni della
sentenza n. 4186/1999).
3.1.9. Circa l'elemento soggettivo, non sembra esatto ritenere che, essendo
necessaria la prevedibilità dell'evento al fine di ritenere sussistente la
colpa, il soggetto che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte
della vittima primaria non dovrebbe rispondere del danno subito dai congiunti
per difetto di prevedibilità degli eventi ulteriori, tra i quali rientra la
privazione, in danno dei superstiti, del rapporto coniugale e parentale, e,
quindi, per mancanza di colpa.
E' agevole opporre che la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere
valutata in astratto e non in concreto; che l'evento dannoso è costituito, in
tesi, dalla lesione dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari;
che tale lesione deve ritenersi prevedibile, rientrando nella normalità che la
vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o
fratello.
3.1.10. Per quanto concerne, infine, la prova del danno, osserva il Collegio che
il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto non coincide con la lesione
dell'interesse protetto, esso consiste in una perdita, nella privazione di un
valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del
godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni
interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono
nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che
costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto.
Volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e
danno-conseguenza (introdotta da Corte Costituzionale n. 184/1986, che ha
collocato nella prima figura il danno biologico, ma abbandonata dalla successiva
Corte Costituzionale n. 372/1994), si tratta di danno-conseguenza.
Non vale pertanto l'assunto secondo cui il danno sarebbe in re ipsa, nel senso
che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse. Deve affermarsi invece
che dalla lesione dell'interesse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le
suindicate conseguenze, che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere
diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel
tempo.
Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato. Trattandosi
tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno
morale soggettivo contingente), dovendosi aver riguardo al periodo di tempo nel
quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che
l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni
prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi che sarà
onere del danneggiato fornire.
La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla
persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in
base a valutazione equitativa (articoli 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto
dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni
ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo
familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.
Ed è appena il caso di notare che il danno non patrimoniale da perdita del
rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale
soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti
unitamente a quest'ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di
risarcimento.
Ma va altresì precisato che, costituendo nel contempo funzione e limite del
risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione
del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di
attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del
rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il primo, la più limitata
funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché,
diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento. In
altri termini, dovrà il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto
equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo
risarcimento.
4. In conclusione, deve affermarsi che è incorsa in errore la corte
territoriale affermando che la prova del danno era in re ipsa.
L'impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio ad altro giudice di pari
grado, che dovrà attenersi ai suenunciati principi (sub n. 2.1. e n. 3.1.10.).
Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di
Brescia, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia.