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Cass. sez. V pen., 6 febbraio 1998 (ud. 28-11-1997).
Pres. Consoli, rel. Perrone, P.M. Leo (conf.), ric. R.M.
 
L'art. 12 del d.l. 3 maggio 1991 n. 143 (relativo all'uso
indebito delle carte di credito) punisce anche il soggetto che,
ancorche' in precedenza gia' titolare del rapporto sottostante
ormai terminato, faccia uso della carta di credito scaduta,
purche' sia al corrente che il rapporto contrattuale sia estinto.

 

                    Svolgimento del processo.
        Il 18 maggio 1992, R.M.M. veniva condannato
dal Tribunale di Genova alla pena di anni uno di reclusione e
lire 600.000 di multa per il reato continuato previsto dall'art.
12 I. 5 luglio 1991 n. 197, per aver utilizzato, acquistando beni
per lire 32.745.965, alcune carte di credito della societa'
Diner's Club, pur non essendone piu' titolare.
    La Corte di appello concedeva il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
    L'imputato ricorreva in cassazione e eccepiva la violazione
degli artt. 606, lett. e), 429 c.p.p., 30 disposizioni di
attuazione dello stesso codice e la nullita' del giudizio di primo
grado per essergli stato notificato il decreto di citazione
presso il difensore di ufficio che non aveva accettato l'incarico
ne' l'elezione di domicilio.
    Denunziava, inoltre, la violazione della legge penale,
sull'assunto della non estensibilita' analogica della fattispecie
incriminata - uso di carte di credito non proprie - all'ipotesi
di uso di carte scadute di validita' - nonche' il vizio di
motivazione, in quanto la conoscenza della non validita' delle
carte sarebbe stata affermata apoditticamente.
 
                        Motivi della decisione.
    1. - Il primo motivo di ricorso e' manifestazione infondato.
In tema di notifiche, e' principio generale che l'elezione di
domicilio e' un atto negoziale che produce effetti fino a quando
non venga espressione revocata e che e' valida, quindi, la
notificazione ritualmente eseguita presso il domiciliatario
risultante dagli atti. Ne consegue che, perfezionatasi la
notifica con la consegna dell'atto nello studio professionale del
difensore, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, la
rinuncia al mandato, anche precedente, e la successiva
dichiarazione dello stesso di non accettare l'elezione di
domicilio, non produce l'effetto di caducare, ex posi, la
notifica gia' validamente eseguita.
    Il giudice del merito faceva corretta applicazione del
principio, ritenendo valida la notifica eseguita il 23 gennaio
1992, presso il difensore domiciliatario che depositava in
cancelleria, soltanto il successivo 7 febbraio, l'atto con il
quale rinunciava all'incarico e rifiutava l'elezione di
domicilio.
 
    2. - Il secondo motivo di ricorso non e' fondato.
L'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella I. 5
luglio 1991 n. 197, e' una norma incriminatrice che integra - per
ragioni di politica giudiziaria connesse alla notevole diffusione
dei sistemi informatici e di intermediazione finanziaria e
all'esigenza di assicurare, erga omnes, a tutela della buona
fede, la certezza dei rapporti economici con essi soddisfatti -
le disposizioni relative alla ricettazione, al falso e
all'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario e
senza provvista.
    La ratio della norma va individuata, quindi, anche nella
necessita' di sanzionare fattispecie che, socialmente rilevanti e
meritevoli di particolare tutela, pur se divergenti da quelle
tipiche per un quid pluris qualificante, andrebbero,
diversamente, esenti da pena o sarebbero inadeguatamente punite.
    L'incriminazione investe, infatti, prima di tutto, l'uso
indebito di carte di credito - art. 12, prima ipotesi - in
secondo luogo, la falsificazione o l'alterazione di esse e,
infine, il possesso, l'acquisizione o la cessione di carte
falsificate, alterate o di provenienza illecita. La chiave di
lettura della norma va ricercata anche nella dizione che regola
l'ultima ipotesi e che punisce gli atti di disposizione di carte
di provenienza illecita, ma non necessariamente provenienti da
delitto, come invece richiede l'art. 648 c.p., purche'
ricollegabili ad un illecito, anche soltanto civile o
amministrativo, e, quindi, alla violazione delle prescrizioni
imposte dal contratto che disciplina i rapporti tra istituto
emittente e utente (Cass., Sez. Il, sent. 8 agosto 1994 n. 0891
1, Marrero Mieres).
    E' vero, in merito, che la prima parte della norma incrimina
l'utilizzo indebito delle carte di credito da parte dei soggetto
non titolare, ma e' anche vero che la dizione ha un duplice
significato.
    Uno, negativo ed escludente, di principio, in quanto il
legislatore considera lecito soltanto l'uso non indebito, ma ex
pacto et convento, della carta di credito da parte dei titolare.
    L'indebito e il difetto di titolo all'utilizzo del documento
rappresentativo sono situazioni giuridiche equivalenti per la
proprieta' traslativa della causalita' e per il principio del post
hoc, propter hoc.
    Il primo, quale condotta oggettiva, come
nell'ipotesi di uso di carta di credito per somma superiore a
quella consentita, opera con effetti ablativi della legittimazione
soggettiva.
    Il secondo, come nell'uso della carta dopo l'estinzione del
rapporto, opera come vizio originario di legittimazione, con
l'effetto diffuso di rendere indebita l'utilizzazione.
    L'uso indebito non va confuso con l'uso illegale e, quindi,
contra legem, in quanto e' rappresentativo, nel suo
significato etimologico e tecnico di prestazione ingiusta e non
dovuta, del concetto, piu' ristretto, di illecito civile per
violazione delle regole convenzionali intervenute tra le parti.
    Uso indebito e', quindi, quello che, contra pactum atque
condicionem, viola la disciplina convenzionale del rapporto tra
ente di intermediazione finanziaria e utente.
    L'altro significato e' positivo, estensivo e di coordinamento,
volendo la norma punire, analiticamente, non solo il fatto
dell'extraneus al rapporto sottostante, il quale si procura o procura
ad altri il documento, illecitamente - ipotesi specificamente disciplinata
dalla seconda e terza parte della disposizione - ma anche il fatto
dell'intraneus, che pur essendo apparente titolare della carta di
credito, la utilizza, indebitamente, effettuando prelievi od
acquisti in violazione della normativa contrattuale, dopo la
estinzione o sospensione del rapporto.
    In tale contesto normativo, quindi, l'avverbio "indebitamente"
non ha valore di pleonastico rafforzamento del divieto, ma di
essenziale caratterizzazione dell'elemento costitutivo della fattispecie
incriminata, strutturata come uso indebito della carta di credito,
nel significato sopra precisato.
    Caratterizzazione necessitata anche dall'esigenza di distinguere,
senza escludere l'una e l'altra ipotesi delittuosa, l'uso indebito da
parte dell'apparente titolare dall'uso illecito da parte di terzi, quale
evento di pericolo che la norma incriminatrice vuole evitare punendo,
di per se', le ulteriori e strumentali condotte della falsificazione,
del procacciamento e della cessione di carte alterate o di provenienza
illecita.
    Non puo' seguirsi, quindi, la limitata elaborazione giurisprudenziale
che confina la disfunzione del rapporto contrattuale nell'ambito
dell'illecito civile (Cass., Sez. V, 12 settembre 1994, Russo), ma
deve condividersi il principio statuito dall'opposto orientamento
che estende l'incriminazione al soggetto che, gia' titolare del rapporto
sottostante ormai consunto, utilizza la carta di credito non piu' valida
(Cass., sez. V, sent. 04900 del 3 febbraio 1997, Francia).
    E', infatti, interpretazione coerente con la ratio e la lettera della norma
che la titolarita' che scrimina non e' quella formale, derivante
dall'intestazione della carta di credito o dal mero possesso di
essa, che puo' essere del tutto arbitrario per la mancata
restituzione dei documento dopo l'estinzione del rapporto, ma
quella sostanziale, legale e attuale.
    Ne consegue che il reato e' sempre ipotizzabile nei confronti
del soggetto, apparente titolare, che non ha piu' il diritto a
servirsene e che, quindi, attualmente, non e' piu' titolare dei
rapporto contrattuale, estinto o sospeso per qualsiasi causa.
    Anche per mero illecito civile, quindi, per inadempimento e
violazione delle prescrizioni che concorrono a disciplinare il
rapporto di carta di credito, del tutto simile, nella sua
atipicita', alla cosiddetta convenzione di "che'que" che prevede,
infatti, il recesso unilaterale, anche sali specie di revoca
della autorizzazione ad emettere assegni.
    Ovviamente, al di fuori dell'ipotesi di un pattuito automatismo
tra inadempimento e estinzione del rapporto, il reato postula,
sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza del recesso e che,
quindi, la revoca dell'autorizzazione ad usare la carta di credito sia
comunicata all'utente.
    Siffatta conoscenza puo' essere desunta, per il principio di
libera prova e libero convincimento del giudice, sia dalle
comunicazioni formali spedite dall'ente d'intermediazione
finanziaria, sia aliunde, da qualsiasi altro elemento utile e
sintomatico.
 
    3. - Il terzo motivo di ricorso e' una censura generica e di
merito che non aggredisce specificamente il libero convincimento
dei giudici del fatto, i quali, con entrambe le sentenze, che si
integrano vicendevolmente, ancorano, con corretto procedimento
logico-giuridico, la consapevolezza, da parte del Rossi della
revoca dell'autorizzazione all'uso delle carte di credito, a
plurimi elementi: alla tempestiva comunicazione spedita, con
lettera raccomandata, dalla societa' Diner's Club - pur se il
funzionario G. non era in grado di produrre la cartolina di
ricevimento -; all'invio periodico di estratti del conto, sui
quali era stata evidenziata la revoca; al sintomatico
comportamento preprocessuale dell'imputato che, dopo l'inedito
utilizzo, strappava le carte di credito in frammenti, poi
rinvenuti dalla polizia giudiziaria; alla notevole, progressiva
morosita' che non poteva non comportare la coscienza della
conseguente estinzione del rapporto.
    (Omissis).
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