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Cass. sez. V pen., 6 febbraio 1998 (ud. 28-11-1997).
Pres. Consoli, rel. Perrone, P.M. Leo (conf.), ric. R.M.
L'art. 12 del d.l. 3 maggio 1991 n. 143 (relativo all'uso
indebito delle carte di credito) punisce anche il soggetto che,
ancorche' in precedenza gia' titolare del rapporto sottostante
ormai terminato, faccia uso della carta di credito scaduta,
purche' sia al corrente che il rapporto contrattuale sia estinto.
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Svolgimento del processo.
- Il 18 maggio 1992, R.M.M. veniva condannato
- dal Tribunale di Genova alla pena di anni uno di reclusione e
- lire 600.000 di multa per il reato continuato previsto dall'art.
- 12 I. 5 luglio 1991 n. 197, per aver utilizzato, acquistando beni
- per lire 32.745.965, alcune carte di credito della societa'
- Diner's Club, pur non essendone piu' titolare.
- La Corte di appello concedeva il beneficio della sospensione
- condizionale della pena.
- L'imputato ricorreva in cassazione e eccepiva la violazione
- degli artt. 606, lett. e), 429 c.p.p., 30 disposizioni di
- attuazione dello stesso codice e la nullita' del giudizio di primo
- grado per essergli stato notificato il decreto di citazione
- presso il difensore di ufficio che non aveva accettato l'incarico
- ne' l'elezione di domicilio.
- Denunziava, inoltre, la violazione della legge penale,
- sull'assunto della non estensibilita' analogica della fattispecie
- incriminata - uso di carte di credito non proprie - all'ipotesi
- di uso di carte scadute di validita' - nonche' il vizio di
- motivazione, in quanto la conoscenza della non validita' delle
- carte sarebbe stata affermata apoditticamente.
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Motivi della decisione.
- 1. - Il primo motivo di ricorso e' manifestazione infondato.
- In tema di notifiche, e' principio generale che l'elezione di
- domicilio e' un atto negoziale che produce effetti fino a quando
- non venga espressione revocata e che e' valida, quindi, la
- notificazione ritualmente eseguita presso il domiciliatario
- risultante dagli atti. Ne consegue che, perfezionatasi la
- notifica con la consegna dell'atto nello studio professionale del
- difensore, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, la
- rinuncia al mandato, anche precedente, e la successiva
- dichiarazione dello stesso di non accettare l'elezione di
- domicilio, non produce l'effetto di caducare, ex posi, la
- notifica gia' validamente eseguita.
- Il giudice del merito faceva corretta applicazione del
- principio, ritenendo valida la notifica eseguita il 23 gennaio
- 1992, presso il difensore domiciliatario che depositava in
- cancelleria, soltanto il successivo 7 febbraio, l'atto con il
- quale rinunciava all'incarico e rifiutava l'elezione di
- domicilio.
-
- 2. - Il secondo motivo di ricorso non e' fondato.
- L'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella I. 5
- luglio 1991 n. 197, e' una norma incriminatrice che integra - per
- ragioni di politica giudiziaria connesse alla notevole diffusione
- dei sistemi informatici e di intermediazione finanziaria e
- all'esigenza di assicurare, erga omnes, a tutela della buona
- fede, la certezza dei rapporti economici con essi soddisfatti -
- le disposizioni relative alla ricettazione, al falso e
- all'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario e
- senza provvista.
- La ratio della norma va individuata, quindi, anche nella
- necessita' di sanzionare fattispecie che, socialmente rilevanti e
- meritevoli di particolare tutela, pur se divergenti da quelle
- tipiche per un quid pluris qualificante, andrebbero,
- diversamente, esenti da pena o sarebbero inadeguatamente punite.
- L'incriminazione investe, infatti, prima di tutto, l'uso
- indebito di carte di credito - art. 12, prima ipotesi - in
- secondo luogo, la falsificazione o l'alterazione di esse e,
- infine, il possesso, l'acquisizione o la cessione di carte
- falsificate, alterate o di provenienza illecita. La chiave di
- lettura della norma va ricercata anche nella dizione che regola
- l'ultima ipotesi e che punisce gli atti di disposizione di carte
- di provenienza illecita, ma non necessariamente provenienti da
- delitto, come invece richiede l'art. 648 c.p., purche'
- ricollegabili ad un illecito, anche soltanto civile o
- amministrativo, e, quindi, alla violazione delle prescrizioni
- imposte dal contratto che disciplina i rapporti tra istituto
- emittente e utente (Cass., Sez. Il, sent. 8 agosto 1994 n. 0891
- 1, Marrero Mieres).
- E' vero, in merito, che la prima parte della norma incrimina
- l'utilizzo indebito delle carte di credito da parte dei soggetto
- non titolare, ma e' anche vero che la dizione ha un duplice
- significato.
- Uno, negativo ed escludente, di principio, in quanto il
- legislatore considera lecito soltanto l'uso non indebito, ma ex
- pacto et convento, della carta di credito da parte dei titolare.
- L'indebito e il difetto di titolo all'utilizzo del documento
- rappresentativo sono situazioni giuridiche equivalenti per la
- proprieta' traslativa della causalita' e per il principio del post
- hoc, propter hoc.
- Il primo, quale condotta oggettiva, come
- nell'ipotesi di uso di carta di credito per somma superiore a
- quella consentita, opera con effetti ablativi della legittimazione
- soggettiva.
- Il secondo, come nell'uso della carta dopo l'estinzione del
- rapporto, opera come vizio originario di legittimazione, con
- l'effetto diffuso di rendere indebita l'utilizzazione.
- L'uso indebito non va confuso con l'uso illegale e, quindi,
- contra legem, in quanto e' rappresentativo, nel suo
- significato etimologico e tecnico di prestazione ingiusta e non
- dovuta, del concetto, piu' ristretto, di illecito civile per
- violazione delle regole convenzionali intervenute tra le parti.
- Uso indebito e', quindi, quello che, contra pactum atque
- condicionem, viola la disciplina convenzionale del rapporto tra
- ente di intermediazione finanziaria e utente.
- L'altro significato e' positivo, estensivo e di coordinamento,
- volendo la norma punire, analiticamente, non solo il fatto
- dell'extraneus al rapporto sottostante, il quale si procura o procura
- ad altri il documento, illecitamente - ipotesi specificamente disciplinata
- dalla seconda e terza parte della disposizione - ma anche il fatto
- dell'intraneus, che pur essendo apparente titolare della carta di
- credito, la utilizza, indebitamente, effettuando prelievi od
- acquisti in violazione della normativa contrattuale, dopo la
- estinzione o sospensione del rapporto.
- In tale contesto normativo, quindi, l'avverbio
"indebitamente"
- non ha valore di pleonastico rafforzamento del divieto, ma di
- essenziale caratterizzazione dell'elemento costitutivo della fattispecie
- incriminata, strutturata come uso indebito della carta di credito,
- nel significato sopra precisato.
- Caratterizzazione necessitata anche dall'esigenza di distinguere,
- senza escludere l'una e l'altra ipotesi delittuosa, l'uso indebito da
- parte dell'apparente titolare dall'uso illecito da parte di terzi, quale
- evento di pericolo che la norma incriminatrice vuole evitare punendo,
- di per se', le ulteriori e strumentali condotte della falsificazione,
- del procacciamento e della cessione di carte alterate o di provenienza
- illecita.
- Non puo' seguirsi, quindi, la limitata elaborazione giurisprudenziale
- che confina la disfunzione del rapporto contrattuale nell'ambito
- dell'illecito civile (Cass., Sez. V, 12 settembre 1994, Russo), ma
- deve condividersi il principio statuito dall'opposto orientamento
- che estende l'incriminazione al soggetto che, gia' titolare del rapporto
- sottostante ormai consunto, utilizza la carta di credito non piu' valida
- (Cass., sez. V, sent. 04900 del 3 febbraio 1997, Francia).
- E', infatti, interpretazione coerente con la ratio e la
lettera della norma
- che la titolarita' che scrimina non e' quella formale, derivante
- dall'intestazione della carta di credito o dal mero possesso di
- essa, che puo' essere del tutto arbitrario per la mancata
- restituzione dei documento dopo l'estinzione del rapporto, ma
- quella sostanziale, legale e attuale.
- Ne consegue che il reato e' sempre ipotizzabile nei confronti
- del soggetto, apparente titolare, che non ha piu' il diritto a
- servirsene e che, quindi, attualmente, non e' piu' titolare dei
- rapporto contrattuale, estinto o sospeso per qualsiasi causa.
- Anche per mero illecito civile, quindi, per inadempimento e
- violazione delle prescrizioni che concorrono a disciplinare il
- rapporto di carta di credito, del tutto simile, nella sua
- atipicita', alla cosiddetta convenzione di "che'que" che prevede,
- infatti, il recesso unilaterale, anche sali specie di revoca
- della autorizzazione ad emettere assegni.
- Ovviamente, al di fuori dell'ipotesi di un pattuito automatismo
- tra inadempimento e estinzione del rapporto, il reato postula,
- sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza del recesso e che,
- quindi, la revoca dell'autorizzazione ad usare la carta di credito sia
- comunicata all'utente.
- Siffatta conoscenza puo' essere desunta, per il principio di
- libera prova e libero convincimento del giudice, sia dalle
- comunicazioni formali spedite dall'ente d'intermediazione
- finanziaria, sia aliunde, da qualsiasi altro elemento utile e
- sintomatico.
-
- 3. - Il terzo motivo di ricorso e' una censura generica e di
- merito che non aggredisce specificamente il libero convincimento
- dei giudici del fatto, i quali, con entrambe le sentenze, che si
- integrano vicendevolmente, ancorano, con corretto procedimento
- logico-giuridico, la consapevolezza, da parte del Rossi della
- revoca dell'autorizzazione all'uso delle carte di credito, a
- plurimi elementi: alla tempestiva comunicazione spedita, con
- lettera raccomandata, dalla societa' Diner's Club - pur se il
- funzionario G. non era in grado di produrre la cartolina di
- ricevimento -; all'invio periodico di estratti del conto, sui
- quali era stata evidenziata la revoca; al sintomatico
- comportamento preprocessuale dell'imputato che, dopo l'inedito
- utilizzo, strappava le carte di credito in frammenti, poi
- rinvenuti dalla polizia giudiziaria; alla notevole, progressiva
- morosita' che non poteva non comportare la coscienza della
- conseguente estinzione del rapporto.
- (Omissis).
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