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- Il debitore può proporre opposizione innanzi al giudice
ordinario avverso
- l'esecuzione esattoriale relativa ad entrate non
tributarie
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- C.cost. 18 luglio 1997 n. 239.
- Pres. Granata, rel. Capotosti.
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- E' illegittimo costituzionalmente l'art. 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6
(Norme
- in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), nella parte in cui,
rinviando
- alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore
- - nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entità del credito - di proporre
opposizione
- all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
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- (giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6,
recante "norme
- in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti" e dell'art. 54 del
d.P.R. 29 settembre 1973,
- n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito",
promosso con ordinanza
- emessa il 13 dicembre 1995 dal Pretore di Acireale, in Gazz.uff. n. 16/1996).
Ritenuto in fatto
- 1. -- Con ordinanza del 13 febbraio 1995, il Pretore di Acireale, cui aveva fatto
ricorso l'architetto V.P.C.
- in opposizione all'esecuzione mobiliare già iniziata dal gestore del locale servizio di
esattoria per il mancato
- versamento di alcuni contributi dal professionista dovuti alla Cassa nazionale di
previdenza obbligatoria, ha
- sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 della legge 3 gennaio
1981, n. 6 (Norme in materia
- di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 (Disposizioni sulla
- riscossione delle imposte sul reddito).
- Il giudice a quo sostiene che il rinvio operato dal primo dei
due articoli alle "norme previste per la riscossione
- delle imposte dirette" determini, nella procedura satisfattiva della pretesa
previdenziale, violazione degli artt. 3 e 24
- della Costituzione, poiché rende inapplicabili le opposizioni tipiche del processo
esecutivo, nonché la relativa
- sospensione, rimedi esclusi dalle <disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito>, recepite col richiamo,
- tra gli altri, all' art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602.
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- 2. -- La ricorrente, dopo l'avvenuto pignoramento dei beni e prima della loro vendita,
aveva domandato
- al giudice di dichiare l'inesistenza del credito vantato dall' istituto e, medio
tempore, di sospendere l'esecuzione.
- Convenuti in giudizio l'asserito titolare del credito e il promotore
dell' azione esecutiva, questi eccepivano
- l'inammissibilità dell'opposizione intentata, stante il divieto ex art.54 del
d.P.R. n.602 del 1973 di aprire,
- durante l'esecuzione cosiddetta esattoriale, quelle parentesi di vera e propria
cognizione rappresentate
- dalle previsioni di cui agli artt. da 615 a 618 del codice di procedura civile.
- Tuttavia, solo successivamente al rigetto dell'istanza volta a
sospendere il processo esecutivo, ritenuta
- l'assenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 624 cod. proc. civ. per l'adozione del
provvedimento, il Pretore
- investiva questa Corte del dubbio di legittimità costituzionale della normativa che era
chiamato ad applicare,
- onde decidere della dedotta pregiudiziale di rito.
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- 3. -- Osserva il rimettente come l' art. 17 della legge n. 6 del
1981, nel rinviare alla possibilità di "porre
- in riscossione [i contributi insoluti e in genere le somme e gli interessi] secondo le
norme previste per la
- riscossione delle imposte dirette", conferisca alla Cassa nazionale di previdenza
degli ingegneri e architetti
- il godimento delle stesse immunità dalla giurisdizione ordinaria enunciate, in favore
dell'erario, dall'art. 54
- del d.P.R. n.602 del 1973.
- Sospetta, però, che la disciplina della riscossione dei contributi
esigibili dall' istituto di previdenza, dei
- quali esclude l'assimilazione sostanziale ai crediti tributari, ma ai quali viceversa la
legge riserva identiche
- prerogative, contrasti con i principi costituzionali di eguaglianza e di tutela
giurisdizionale.
- Quanto al primo, perché sarebbero parificate irragionevolmente
situazioni diverse con l'estensione del
- privilegio della riscossione mediante ruoli -finalizzato alla regolarità delle entrate
finanziarie dello Stato- a
- prelievi di cui beneficiano enti privi delle caratteristiche funzionali dell'
amministrazione statale.
- Quanto al secondo, perché sarebbe compressa la effettiva tutela
giurisdizionale del diritto all'integrità
- patrimoniale del privato con la sottrazione delle opposizioni offertegli dal diritto
comune nonché della connessa
- occasione di ottenere dal giudice ordinario la sospensione dell' espropriazione
denunciata come ingiusta.
- Il giudice a quo domanda, in conclusione, che la Corte
costituzionale dichiari l'illegittimità della norme
- impugnate facendo così cadere l'attuale divieto di opposizione all'esecuzione e di
sospensione di questa da
- parte dell'autorità giudiziaria ordinaria in relazione a tutti i casi di riscossione
coattiva di somme non tributarie,
- per i quali, come nella fattispecie concreta, la inesistenza del debito non è
altrimenti possibile far valere in sede
- giurisdizionale.
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- 4. -- Non vi è stata costituzione delle parti principali, né è stato spiegato
intervento dal Presidente del Consiglio
- dei ministri.
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Considerato in diritto
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- 1. -- La questione di legittimità costituzionale sollevata concerne l'art. 17 della
legge 3 gennaio 1981, n. 6 e
- l'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui, attraverso il rinvio
alle "norme previste per
- la riscossione delle imposte dirette", determinerebbero l'inapplicabilità, anche
alle procedure di riscossione
- dei particolari contributi previdenziali, dell'opposizione all'esecuzione, interdetta al
debitore, nell'ambito delle
- "disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", appunto dall'art.
54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602.
- Questa disciplina, infatti, violerebbe, secondo il giudice a quo,
il principio di eguaglianza, poiché estende un
- privilegio, originariamente concepito a garanzia dei flussi fiscali dello Stato, a un
sistema di prelievo funzionalmente
- diverso e in favore di soggetti che non presentano le medesime caratteristiche della
pubblica amministrazione.
- La stessa disciplina, inoltre, violerebbe anche il principio di
effettività della tutela giurisdizionale dei diritti,
- poiché, non consentendo, nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, l'azione di
accertamento dell'inesistenza
- della relativa obbligazione pecuniaria, "gli ingegneri e gli architetti
resterebbero - secondo l'ordinanza di rinvio - inammissibilmente privi di tutela
giurisdizionale, non potendo evitare che la Cassa metta in riscossione i contributi
- mediante ruolo esattoriale", essendo anche inibito agli stessi di adire l'autorità
giudiziaria ordinaria per la sospensione dell'esecuzione.
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- 2. -- In via preliminare, questa Corte deve meglio precisare il thema decidendum
prospettato dall'ordinanza
- di rinvio. A questo riguardo, innanzi tutto va escluso dall'area della rilevanza della
presente questione di
- costituzionalità il profilo attinente alle norme che disciplinano la sospensione
dell'esecuzione, poiché risulta
- chiaramente dall'ordinanza di rinvio (oltre che dagli atti di causa) che il giudice a
quo ha già rigettato, per
- insussistenza di gravi motivi, la proposta istanza di sospensione.
- La Corte rileva altresì che l'ordinanza di rinvio solleva
cumulativamente la questione di costituzionalità
- sia in riferimento all'art. 17 della legge 3 gennaio 1981, n.6, sia in riferimento
all'art. 54 del d.P.R. 29
- settembre 1973, n. 602. Le due norme, invece, vanno ordinate secondo un criterio di
applicazione logico
- e temporale, che comporta la priorità della quaestio relativa alla norma del
citato art. 17, il cui accoglimento,
- oltre tutto, renderebbe necessariamente irrilevante la questione relativa all'art. 54
predetto.
- E' infatti evidente che il dubbio di costituzionalità si incentra
sulla norma di rinvio piuttosto che su quella
- oggetto del rinvio, proprio perché è questa tecnica a determinare l'applicabilità di
una disciplina al di fuori
- della materia e delle garanzie tipiche di essa.
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- 3. -- Ciò premesso in tema di rilevanza, nel merito la questione di costituzionalità
è fondata sotto entrambi
- i profili denunciati.
- Va ricordato che la legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della
Cassa previdenziale in questione, già
- prevedeva, all'art. 23, la possibilità di esigere i contributi obbligatori "con le
forme e la procedura stabilite
- per la riscossione delle imposte dirette". Tale formula è rimasta sostanzialmente
immutata nel comma sesto
- dell'art. 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che stabilisce che la Cassa può
riscuotere i contributi predetti
- "a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza
competente e da porre in
- riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette". Si
è continuato, cioè, ad
- adottare, anche in questa disposizione legislativa, attraverso la tecnica del rinvio
alle norme sulla riscossione
- delle imposte dirette, una procedura di riscossione coattiva mediante ruoli esattoriali,
la quale appare, per
- entrate non tributarie, come sono appunto quelle di natura previdenziale in oggetto,
tanto più discriminatoria
- ed anacronistica, quanto più si consideri che il suo fondamento teorico è basato,
secondo la giurisprudenza
- prevalente, non tanto sul principio dell'autotutela, quanto su quello dell'imperatività
dell'atto iniziale della
- procedura stessa.
- Questa Corte in proposito ha già censurato,
nella sentenza n. 318 del 1995, "il discriminatorio regime
- al quale risulta assoggettata la riscossione delle entrate di
natura non tributaria quando l'utente avanzi
- contestazioni circa la esistenza o l'entità del credito, atte a
legittimare un'azione di accertamento negativo",
- peraltro esperibile, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 602 del
1973, solo "dopo il compimento dell'esecuzione
- stessa".
- Ma l'inapplicabilità dell'opposizione di cui all'art. 615 del codice
di procedura civile alla riscossione
- esattoriale di entrate non tributarie tanto più denota l'arbitrarietà della scelta
legislativa di questo sistema
- privilegiato di riscossione, quanto più si consideri il contrasto con la stessa
disciplina positiva delle entrate
- tributarie, in base alla quale, in caso di contestazione giudiziaria, "la
riscossione coattiva delle imposte
- avviene in maniera graduale in relazione all'andamento del processo, sicché la
esecutorietà risulta ope legis
- graduata con riferimento alla probabilità di fondamento della pretesa tributaria
rilevabile in base alle decisioni
- che intervengono nei vari gradi di giudizio" (sentenza n. 318 del 1995).
- La carenza di "graduazione" dell'esecutività, nella
disciplina legislativa in esame, quindi non solo appare
- discriminatoria ed irragionevole, in quanto impone al debitore un sacrificio
assolutamente sproporzionato
- rispetto alle finalità ed alla natura dell'ente creditore, ma comporta altresì, anche
in considerazione di taluni
- effetti di "irreversibilità" tipici del processo esecutivo, una inammissibile
limitazione della tutela alla proponibilità
- di sole iniziative risarcitorie. Queste, infatti, possono corrispondere alla
specificità ed all'intensità della tutela
- giurisdizionale dei diritti, postulata dall'art. 24 della Costituzione, solo se inserite
in un più ampio quadro
- di garanzie, quale appunto si delinea, come già rilevato, per le stesse entrate
tributarie.
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- 4. -- Nel complessivo assetto della materia in esame, sono
pertanto carenti idonei strumenti di difesa giurisdizionale
- del debitore, nei cui confronti si procede a riscossione coattiva,
cosicché è evidente la violazione anche del principio
- di cui all'art. 24 della Costituzione.
- Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17
della legge n. 6 del 1981, nella parte in cui,
- al fine di regolare le modalità di riscossione dei contributi previdenziali in oggetto,
rinvia anche alle norme
- dell'art.54 del d.P.R. n. 602 del 1973, escludendo così che, quando contesta il diritto
di procedere ad
- esecuzione forzata, il debitore della prestazione patrimoniale possa proporre
opposizione all'autorità
- giudiziaria ordinaria.
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PER QUESTI MOTIVI
-
LA CORTE COSTITUZIONALE
-
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.17 della legge 3 gennaio 1981,
n. 6 (Norme in materia di previdenza
- per gli ingegneri e gli architetti), nella parte in cui, rinviando alle norme previste
per la riscossione delle imposte
- dirette, impedisce al debitore -nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entità del
credito- di proporre opposizione
- all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
-
- Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
18 luglio 1997.
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