Trani Ius   /  Novità   /  Percorsi della giurisprudenza  /  Leggi   /  Opinioni  /  Riforme  /  Sezioni   /  Radici /   Home
 
 
 
Erronee ritenute fiscali sulla busta paga del lavoratore e
giurisdizione sulla lite tra datore-sostituto d'imposta e lavoratore
 
Cass. sez. un. civ. 27 aprile 1983 n. 2889.
 
Cass. sez. un. civ. 29 marzo 1983 n. 2250.
 
Cass. sez. un. civ. 16 dicembre 1986 n. 7533.
   La controversia fra il datore di lavoro ed il lavoratore, che riguardi esclusivamente
la legittimita' delle ritenute effettuate dal primo su somme corrisposte al secondo, in
qualita' di sostituto di imposta (per l'Irpef),  - ancorche' in osservanza di istruzioni e
circolari diramate dall'amministrazione  finanziaria -  ma senza introdurre alcuna pretesa
nei confronti di quest'ultima, spetta alla cognizione del giudice ordinario, secondo le
regole di competenza del rito del lavoro, e non delle commissioni tributarie,  in quanto
investe non il rapporto d'imposta, ma le posizioni di credito e di debito dei predetti
soggetti  nell'ambito del rapporto di lavoro, salva restando la facolta' dell'uno o dell'altro
di insorgere davanti alle commissioni tributarie, contestando la debenza dell'imposta
avverso gli eventuali atti dell'amministrazione finanziaria.
 
Cass. 3 aprile 1987 n. 3252.
    Deve escludersi che il lavoratore, che ha subito la ritenuta, possa far
valere il suo diritto di credito direttamente nei confronti di colui che la
ritenuta ha operato per versarla al fisco, e cio' in linea con il disposto
dell'art. 17, comma 2°, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 che riconosce
appunto al contribuente il diritto al rimborso della eccedenza per l'ipotesi
in cui l'ammontare delle ritenute sia superiore a quello delle imposte dovute.
 
Cass. sez. un. civ. 5 febbraio 1988 n. 1200.
    La controversia tra Sostituto e Sostituito di imposta relativa alla legittimita' della
ritenuta fiscale ha natura tributaria: come  tale e' sottratta alla cognizione dell'autorita'
giudiziaria ordinaria e devoluta alla competenza esclusiva del giudice speciale tributario.
Pret. Napoli, sezione Pozzuoli, 2 dicembre 1988.
       La controversia tra datore di lavoro-Sostituto d'imposta e
lavoratore-Sostituito, relativa alla corretta effettuazione della
ritenuta fiscale, non e' controversia di imposta, in quanto non
involge il potere impositivo della P.A., ma attiene ai rapporti
patrimoniali tra datore di lavoro e lavoratore, e rientra nella
giurisdizione dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, ed in particolare
del giudice del lavoro, il quale esamina incidenter tantum la
questione della legittimita' della ritenuta.
Cass. sez. un. civ. 20 gennaio 1989 n. 308.
    In caso di ritenuta d'acconto sull'IRPEF illegittimamente operata
dal datore di lavoro sulla busta-paga del lavoratore, la controversia
che ne deriva appartiene alla giurisidizione del giudice tributario.
 
Cass. sez. un. civ. 28 aprile 1989 n. 2011.
Cass. sez. un. civ. 28 aprile 1989 n. 2012.
La controversia tra Sostituto e Sostituito di imposta relativa alla
legittimita' della ritenuta fiscale ha natura tributaria: come tale e'
sottratta alla cognizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria e
devoluta alla competenza esclusiva del giudice speciale tributario.
 
Pret. Napoli, sezione Pozzuoli, 27 novembre 1989.
       La controversia tra datore di lavoro-Sostituto d'imposta e
lavoratore-Sostituito, relativa alla corretta effettuazione della
ritenuta fiscale, non e' controversia di imposta, in quanto non
involge il potere impositivo della P.A., ma attiene ai rapporti
patrimoniali tra datore di lavoro e lavoratore, e rientra nella
giurisdizione dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, ed in particolare
del giudice del lavoro, il quale esamina incidenter tantum la
questione della legittimita' della ritenuta.
     La Commissione tributaria e' giudice di atti, e non di rapporti,
e non puo' conoscere delle controversie tra Sostituto e Sostituito,
relative alla corretta effettuazione delle ritenute di imposta sulla
retribuzione.
     Il sistema normativo vigente consente, attraverso i meccanismi
processuali esistenti, di evitare un contrasto di giudicati tra il giudice
tributario e il giudice ordinario, in ordine alla legittimita' della ritenuta
d'imposta, ma il funzionamento di tali meccanismi dipende, come e'
regola generale nel nostro sistema processuale, dall'impulso della
parte interessata.
    La facolta' per il Sostituito d'imposta di agire per il rimborso
direttamente verso lo Stato, in sede tributaria, non esclude la di lui
facolta' di convenire in giudizio ordinario il Sostituto, per ottenere
la restituzione delle detrazioni d'imposta erroneamente effettuategli,
in quanto le due azioni si fondano su presupposti giuridici diversi.
    Il datore di lavoro - sostituto d'imposta, nell'esercitare, con la ritenuta
fiscale efftuata sulla retribuzione del dipendente-sostituito, il diritto di
regresso che gli deriva dall'obbligo di rivalsa impostogli dalla legge,
deve agire nel rispetto dei principi generali che regolano i rapporti
obbligatori fra i privati e vigono anche nel rapporto di lavoro, e cioe'
dei principi di correttezza, esatto adempimento, e diligenza del buon
padre di famiglia, e risponde civilmente innanzi all'A.G.O. del danno
causato al lavoratore in caso di violazione di tali principi.
 

Trani Ius   /  Novità   /  Percorsi della giurisprudenza  /  Leggi   /  Opinioni  /  Riforme  /  Sezioni   /  Radici /   Home