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- Erronee ritenute fiscali sulla busta paga del lavoratore e
- giurisdizione sulla lite tra datore-sostituto d'imposta e
lavoratore
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- Cass. sez. un. civ. 27 aprile 1983 n. 2889.
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- Cass. sez. un.
civ. 29 marzo 1983 n. 2250.
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- Cass. sez. un.
civ. 16 dicembre 1986 n.
7533.
La controversia fra il datore
di lavoro ed il lavoratore, che riguardi esclusivamente
- la legittimita' delle ritenute effettuate dal primo su somme corrisposte al secondo, in
- qualita' di sostituto di imposta (per l'Irpef), - ancorche' in osservanza di
istruzioni e
- circolari diramate dall'amministrazione finanziaria - ma senza introdurre
alcuna pretesa
- nei confronti di quest'ultima, spetta alla cognizione del giudice ordinario, secondo le
- regole di competenza del rito del lavoro, e non delle commissioni tributarie, in
quanto
- investe non il rapporto d'imposta, ma le posizioni di credito e di debito dei predetti
- soggetti nell'ambito del rapporto di lavoro, salva restando la facolta' dell'uno o
dell'altro
- di insorgere davanti alle commissioni tributarie, contestando la debenza dell'imposta
- avverso gli eventuali atti dell'amministrazione finanziaria.
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- Cass. 3 aprile 1987 n. 3252.
Deve escludersi che il lavoratore, che ha
subito la ritenuta, possa far
- valere il suo diritto di credito direttamente nei confronti di colui che la
- ritenuta ha operato per versarla al fisco, e cio' in linea con il disposto
- dell'art. 17, comma 2°, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 che riconosce
- appunto al contribuente il diritto al rimborso della eccedenza per l'ipotesi
- in cui l'ammontare delle ritenute sia superiore a quello delle imposte dovute.
- Cass. sez. un.
civ. 5 febbraio 1988 n. 1200.
La controversia tra Sostituto e Sostituito di
imposta relativa alla legittimita' della
- ritenuta fiscale ha natura tributaria: come tale e' sottratta alla cognizione
dell'autorita'
- giudiziaria ordinaria e devoluta alla competenza esclusiva del giudice speciale
tributario.
- Pret. Napoli, sezione Pozzuoli, 2 dicembre 1988.
- La
controversia tra datore di lavoro-Sostituto d'imposta e
- lavoratore-Sostituito, relativa alla corretta effettuazione della
- ritenuta fiscale, non e' controversia di imposta, in quanto non
- involge il potere impositivo della P.A., ma attiene ai rapporti
- patrimoniali tra datore di lavoro e lavoratore, e rientra nella
- giurisdizione dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, ed in particolare
- del giudice del lavoro, il quale esamina incidenter tantum la
- questione della legittimita' della ritenuta.
- Cass. sez. un.
civ. 20 gennaio 1989 n.
308.
In caso di ritenuta d'acconto sull'IRPEF
illegittimamente operata
- dal datore di lavoro sulla busta-paga del lavoratore, la controversia
- che ne deriva appartiene alla giurisidizione del giudice tributario.
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- Cass. sez. un.
civ. 28 aprile 1989 n. 2011.
- Cass. sez. un.
civ. 28 aprile 1989 n. 2012.
La controversia tra Sostituto e Sostituito di imposta relativa
alla
- legittimita' della ritenuta fiscale ha natura tributaria: come tale e'
- sottratta alla cognizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria e
- devoluta alla competenza esclusiva del giudice speciale tributario.
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- Pret. Napoli, sezione Pozzuoli, 27 novembre 1989.
La controversia tra datore di
lavoro-Sostituto d'imposta e
- lavoratore-Sostituito, relativa alla corretta effettuazione della
- ritenuta fiscale, non e' controversia di imposta, in quanto non
- involge il potere impositivo della P.A., ma attiene ai rapporti
- patrimoniali tra datore di lavoro e lavoratore, e rientra nella
- giurisdizione dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, ed in particolare
- del giudice del lavoro, il quale esamina incidenter tantum la
- questione della legittimita' della ritenuta.
- La Commissione tributaria e' giudice di atti, e non di
rapporti,
- e non puo' conoscere delle controversie tra Sostituto e Sostituito,
- relative alla corretta effettuazione delle ritenute di imposta sulla
- retribuzione.
- Il sistema normativo vigente consente, attraverso i meccanismi
- processuali esistenti, di evitare un contrasto di giudicati tra il giudice
- tributario e il giudice ordinario, in ordine alla legittimita' della ritenuta
- d'imposta, ma il funzionamento di tali meccanismi dipende, come e'
- regola generale nel nostro sistema processuale, dall'impulso della
- parte interessata.
- La facolta' per il Sostituito d'imposta di agire per il rimborso
- direttamente verso lo Stato, in sede tributaria, non esclude la di lui
- facolta' di convenire in giudizio ordinario il Sostituto, per ottenere
- la restituzione delle detrazioni d'imposta erroneamente effettuategli,
- in quanto le due azioni si fondano su presupposti giuridici diversi.
- Il datore di lavoro - sostituto d'imposta, nell'esercitare, con la
ritenuta
- fiscale efftuata sulla retribuzione del dipendente-sostituito, il diritto di
- regresso che gli deriva dall'obbligo di rivalsa impostogli dalla legge,
- deve agire nel rispetto dei principi generali che regolano i rapporti
- obbligatori fra i privati e vigono anche nel rapporto di lavoro, e cioe'
- dei principi di correttezza, esatto adempimento, e diligenza del buon
- padre di famiglia, e risponde civilmente innanzi all'A.G.O. del danno
- causato al lavoratore in caso di violazione di tali principi.
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