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I POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO IN ORDINE
AL PROCEDIMENTO DI
-
RISCOSSIONE ESATTORIALE PER ENTRATE NON TRIBUTARIE
-
- C.cost. 1995
n. 318.
- E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233
(Modifiche alle norme di riscossione
- delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese), nella parte
in cui, richiamando le norme in
- vigore per la riscossione delle imposte dirette, impedisce -- nell'ipotesi in cui
l'utente contesti l'esistenza o l'entità
- del credito -- all'Autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione dei
ruoli esattoriali relativi ad entrate di
- natura non tributaria;
- Il
debitore può proporre opposizione innanzi all'A.G.O. avverso l'esecuzione
esattoriale per
- entrate
non tributarie
- C.cost. 18
luglio 1997 n. 239.
- E' illegittimo costituzionalmente l'art. 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6
(Norme in materia di previdenza per gli
- ingegneri e gli architetti), nella parte in cui, rinviando alle norme previste
per la riscossione delle imposte dirette,
- impedisce al debitore - nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entità del
credito - di proporre opposizione
- all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
- L'A.G.O.
può sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali
- per
entrate di natura non tributaria
- C.cost. 26 novembre
1997 n. 372.
Dichiara lillegittimità costituzionale dellart. 18, sesto comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma
- del sistema previdenziale forense), nella parte in cui, rinviando alle norme
previste per la riscossione delle
- imposte dirette, non consente allautorità giudiziaria ordinaria -
nellipotesi in cui il debitore contesti lesistenza
- o lentità del credito - di sospendere lesecuzione dei ruoli
esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria.