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                 I  POTERI  DEL  GIUDICE  ORDINARIO  IN ORDINE  AL  PROCEDIMENTO  DI 

                        RISCOSSIONE  ESATTORIALE  PER  ENTRATE  NON  TRIBUTARIE
 
L'A.G.O. può sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate non tributarie
C.cost. 1995 n. 318.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 (Modifiche alle norme di riscossione
delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese), nella parte in cui, richiamando le norme in
vigore per la riscossione delle imposte dirette, impedisce -- nell'ipotesi in cui l'utente contesti l'esistenza o l'entità
del credito -- all'Autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di
natura non tributaria;
Il debitore può proporre opposizione innanzi all'A.G.O. avverso l'esecuzione esattoriale per
entrate non tributarie
C.cost. 18 luglio 1997 n. 239.
E' illegittimo costituzionalmente l'art. 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli
ingegneri e gli architetti), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette,
impedisce al debitore - nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entità del credito - di proporre opposizione
all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'A.G.O. può sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali
per entrate di natura non tributaria
C.cost. 26 novembre 1997 n. 372.
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma
del sistema previdenziale forense), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle
imposte dirette, non consente all’autorità giudiziaria ordinaria - nell’ipotesi in cui il debitore contesti l’esistenza
o l’entità del credito - di sospendere l’esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria.