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Cass. sez. un. civ. 5 febbraio 1988 n. 1200.
- Pres. Bile, rel. Maltes, P.M. Virgilio (concl. diff.).
- La controversia tra Sostituto e Sostituito di imposta relativa alla legittimita' della ritenuta fiscale ha natura tributaria: come tale e' sottratta alla cognizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria e devoluta alla competenza esclusiva del giudice speciale tributario.
- (D.P.R. 29/9/1973 n. 600, artt. 23, 33; D.P.R. 29/9/1973 n. 602, artt. 11, 37, 38;
D.P.R. 29/9/1973 n. 636, artt. 1, 16 e 46; L. 20/3/1865 n. 2248, art. 6).
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 novembre 1973 il Pretore di Roma
condanno' la T. alla immediata reintegrazione nel posto di lavoro di M.S.G.,
perche' illegittimamente licenziata.
- Condanno' inoltre la T. a pagare alla G. la somma di L.
2.000.000, pari alla retribuzione dovutale per un periodo lavorativo di cinque mesi.
- In esecuzione della sentenza, la T. reintegro' la G. nel
suo posto di lavoro. Non le corrispose, tuttavia, l'intera somma di
- L. 2.000.000 liquidata dal Pretore, ma soltanto la somma di lire 1.799.000, detratte L. 201.000, che aveva versato all'Esattoria delle
imposte dirette di Roma per ritenuta Irpef, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. 29 settembre 1979, n. 600.
- La G., sostenendo di aver diritto al pagamento integrale
delle cinque mensilita', nello ammontare di L. 2.000.000 stabilito
- dal Pretore, esegui' un pignoramento mobiliare a carico della T. per la differenza non corrispostale di L. 201.000, in base al titolo
esecutivo rappresentato dalla sentenza stessa.
- La T. propose opposizione all'esecuzione, sostenendo di avere
legittimamente versato allo erario lire 201.000, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalle disposizioni sopra citate della legge
tributaria.
- Il Pretore, ritenendo la controversia di natura tributaria, rimise
le parti davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 9 del codice di
- procedura civile.
- Con atto notificato alla G. in data 11 ottobre 1976, la
T. riassunse il processo davanti al Tribunale di Roma.
- Con ordinanza del 12 luglio 1977, il Tribunale dispose l'integrazione
del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Finanze, titolare del credito d'imposta e quindi parte necessaria nel giudizio fra la contribuente
G. e il "sostituto d'imposta" T.
- L'Amministrazione finanziaria, sebbene regolarmente citata, non
si costitui' in giudizio.
- Rimessa la causa al Collegio per la decisione, la T. propose
ricorso a queste Sezioni Unite per regolamento preventivo di
- giurisdizione, chiedendo che venisse dichiarata la competenza giurisdizionale del giudice speciale tributario a conoscere la
- controversia.
- L' Avvocatura dello Stato ha aderito alla richiesta della ricorrente.
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- MOTIVI DELLA DECISIONE
- La T. premesso di essere stata condannata dal Pretore a pagare
alla dipendente G. la somma di L. 2.000.000. a titolo non
- risarcitorio ma retributivo, talche' legittimamente essa avrebbe operato su quell'importo la ritenuta d'acconto di L. 201.000 ex
art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostiene che, a norma degli artt. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 636 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973
n. 602, soltanto le Commissioni tributarie sarebbero competenti a conoscere della controversia.
- Il ricorso e' fondato nel senso e nei limiti che saranno
precisati.
- Bisogna, invero, distinguere fra la controversia di opposizione
- del debitore all'esecuzione e la causa pregiudiziale di accertamento
- della legittimita' della ritenuta d'acconto.
- Oggetto della controversia di opposizione e' l'impugnazione del
- titolo esecutivo: per mezzo di essa la T. tende a dimostrare che
- in epoca posteriore alla formazione del titolo stesso - rappresentato
- dalla sentenza del pretore di condanna della datrice di lavoro al
- pagamento della somma di L. 2.000.000 a favore della dipendente - un
- fatto sopravvenuto, consistente nella ritenuta d'acconto di L.
- 201.000, operata dalla datrice di lavoro, ne avrebbe posto nel nulla
- l'efficacia per il corrispondente valore.
- La "causa pregiudiziale" - da intendere ne preciso
significato
- tecnico di questione pregiudiziale che il giudice e' tenuto a
- risolvere e a decidere con effetti di giudicato sostanziale -
- concerne l'accertamento della legittimita' della ritenuta d'acconto
- effettuata dalla T.
- A tale pregiudiziale accertamento (che potrebbe, in ipotesi,
- gia' risultare da un giudicato esterno dell'organo giurisdizionale
- speciale e pertanto non si identifica senza residui con la causa
- stessa di opposizione) e' subordinata la pronuncia sul fondamento
- dell'impugnazione del titolo esecutivo, cioe' sulla perdurante
- efficacia di questo per l'importo sopra indicato di L. 201.000.
- Ora, non c'e' dubbio che sulla causa principale di opposizione
- all'esecuzione dovra', in definitiva, pronunciarsi l'autorita'
- giudiziaria ordinaria. Ma non altrettanto si puo' dire della causa
- pregiudiziale sulla legittimita' della ritenuta di acconto, che
- appartiene alla competenza esclusiva del giudice speciale tributario
- e necessariamente coinvolge l'Amministrazione delle Finanze, cioe' lo
- ente pubblico titolare del pote impositivo.
- Per convincersene, basta esaminare le disposizioni vigenti.
- Con la riforma tributaria, il sistema positivo risulta dalle norme
- degli artt. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 38 d.P.R. 29
- settembre 1973, n. 602.
- Secondo l'art. 16, 3° co. decr. n. 636 del 1972, contenente la
- disciplina dei termini per ricorrere, nei casi in cui il pagamento
- del tributo ha avuto luogo senza preventiva imposizione e nei casi in
- cui il contribuente afferma essere sopravvenuto il diritto al
- rimborso, si considera imposizione il rifiuto di restituzione della
- somma pagata, ovvero il silenzio dell'amministrazione dopo
- l'intimazione effettuata nelle forme previste.
- Secondo l'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, concernente il rimborso
- dei versamenti diretti, nel caso di inesistenza, totale o parziale,
- dell'obbligo di versamento (oltre che nel caso di errore materiale o
- di duplicazione), il soggetto che effettuato il versamento diretto
- puo' presentare all'intendenza di finanza istanza di rimborso entro
- il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento
- stesso.
- La medesima istanza puo' presentare anche il percipiente
- delle somme assoggettate e ritenuta entro il termine di decadenza di
- diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata.
- Nell'una e nell'altra ipotesi consegue all'eventuale rifiuto del
- rimborso il diritto del richiedente di esperire ricorso alla
- Commissione tributaria di primo grado (artt. 38, 4° co. e 37, 2° co.
- decr. n. 602 del '73).
- Trattasi di un sistema compiuto di tutela giurisdizionale dei
- diritti del contribuente, come hanno chiarito, con sentenza dell'8
- marzo 1977, n. 942, queste Sezioni Unite in relazione agli artt. 1,
- 16, 46, decr. n. 636 del 1972 e 6, all. E l. n. 2248 del 1865.
- Sarebbe inutile, quindi, nel presente giudizio, tornare a
- discutere della possibilita', per il contribuente, di esperire in via
- preventiva un'azione di mero accertamento negativo del debito
- d'imposta, azione improponibile non solo davanti al giudice ordinario
- ma anche davanti al giudice speciale tributario, poiche' il ricorso
- accordato dalla legge al soggetto passivo dell'obbligazione d'imposta
- ha per oggetto soltanto specifici atti dell'Amministrazione
- finanziaria di accertamento, d'imposizione, ovvero di rifiuto di
- restituzione di somme riscosse.
- Occorre soltanto trarre da queste esatte premesse le debite
- conclusioni in materia di ritenuta d'acconto.
- Dedurne, cioe', che il giudice ordinario non puo' pronunciarsi
- sulla legittimita' della ritenuta non soltanto, com'e' ovvio, in via
- principale, con efficacia vincolante verso l'Amministrazione
- finanziaria, ma neppure "incidenter tantum" con effetti limitati alle
- parti private.
- Il principio della competenza giurisdizionale esclusiva delle
- Commissioni tributarie appare di tutta evidenza con riguardo
- all'azione esperibile dell'autore della ritenuta, il quale, se ha
- versato la somma, puo' chiederne il rimborso soltanto nelle forme
- anzidette dell'istanza amministrativa e del ricorso alla Commissione
- tributaria; e, rispettivamente, se non l'ha versata, puo' ricorrere
- alla Commissione stessa contro gli atti impositivi dell'Amministrazione
- conseguenti all'iscrizione a ruolo a proprio carico delle somme ritenute
- e non corrisposte (art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e art. 11
- d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602).
- Ma alla stessa conclusione dell'esclusivita' della giurisdizione
- delle Commissioni tributarie si deve pervenire a proposito
- dell'azione esperibile dal soggetto passivo della ritenuta,
- produttore e percipiente del reddito, agisca egli direttamente contro
- la p.a. per ottenere il rimborso, ovvero pretenda dall'autore della
- ritenuta stessa, quale controparte privata nel rapporto di diritto
- civile, la corresponsione di una somma di pari ammontare come
- elemento integrante della retribuzione.
- In realta', stabilire se la ritenuta sia stata legittimamente
- operata non e' mai un semplice "punto" pregiudiziale od una mera
- "questione" pregiudiziale, da decidere "incidenter tantum" con
- effetti limitati al procedimento in corso, ma - si ripete - e' sempre
- una vera e propria "causa" pregiudiziale, da risolvere e decidere con
- effetti di giudicato sostanziale nei confronti dei legittimi
- contraddittori, e percio' nei confronti dell'Amministrazione
- finanziaria, dal giudice competente "intuitu materiae" a conoscerne.
- Il produttore del reddito, che ha subito la ritenuta, non e'
- libero di adire, a sua scelta, il giudice speciale tributario o il
- giudice ordinario, per farne dichiarare la illegittimita' e per
- ottenere il pagamento della somma, ma deve necessariamente agire, ai
- fini del rimborso, davanti alle Commissioni tributarie.
- Postulare, invero, una giurisdizione elettivamente concorrente
- dell'a.g.o. significherebbe esporre la controparte, che ha effettuato
- la ritenuta, all'eventualita' e al rischio di pagare due volte la
- stessa somma, in base a due pronunce contrastanti provenienti da due
- giudici diversi: come accadrebbe se, riconosciuta dal giudice
- ordinario, adito dal percipiente del reddito, l'illegittimita' della
- ritenuta, con obbligo della controparte di corrisponderne all'attore
- l'equivalente ammontare, il giudice speciale, adito dall'autore della
- ritenuta, dichiarasse questa pienamente legittima, rifiutandone al
- ricorrente il rimborso.
- Nel caso concreto, la datrice di lavoro T. rischierebbe, da un
- lato, di soggiacere alla azione esecutiva del creditore, dall'altro
- di subire il rifiuto del rimborso da parte dell'autorita'
- finanziaria.
- In una prospettiva piu' ampia, corrisponde a queste considerazioni
- di ordine pratico l'esame della "ratio" del sistema.
- La ritenuta d'acconto, invero, pur non costituendo oggetto di
- un'obbligazione d'imposta in senso stretto, dato che nell'anno solare
- potrebbe anche non sorgere alcun debito d'imposta, e' certamente
- oggetto di un'obbligazione accessoria e strumentale alla - eventuale
- e futura - obbligazione d'imposta, di cui agevola la riscossione.
- Essa, pertanto, si inquadra nell'ampia nozione di rapporto
- tributario, comprendente sia l'obbligazione d'imposta sia le
- obbligazioni ad essa strumentali e accessorie.
- La controversia che le concerne ha, di conseguenza, natura
- tributaria e, come tale, e' sottratta alla cognizione dell'a.g.o. e
- devoluta alla competenza esclusiva del giudice speciale tributario.
- Nel caso in esame, la lite fra datore e prestatore di lavoro sulla
- legittimita' della ritenuta d'acconto ha natura, appunto, tributaria,
- in quanto, per le ragioni esposte, il titolo della ritenuta ha
- carattere meramente fiscale.
- A questo proposito si definisce il soggetto attivo della ritenuta
- "sostituto d'imposta": forse impropriamente, perche' la ritenuta
- d'acconto - come si e' detto - non riflette un'obbligazione d'imposta
- in senso stretto. Tuttavia, chi la esegue e' vincolato sia verso
- l'ente pubblico impositore, sia verso il soggetto percipiente del
- reddito all'adempimento di un'obbligazione tributaria; onde la
- controversia fra chiunque sorta, presenta sempre la stessa natura
- tributaria e deve svolgersi nei confronti dell'Amministrazione
- finanziaria davanti al giudice competente.
- Le argomentazioni fin qui svolte dimostrano che la locuzione
- "l'istanza....puo' essere presentata anche dal percipiente delle
- somme assoggettate a ritenuta", nel citato art. 38 d.P.R. n. 602 del
- 1973, deve essere intesa - come correttamente ha sostenuto
- l'Avvocatura dello Stato - nel senso che al soggetto passivo della
- ritenuta d'acconto e' attribuito, non diversamente che al soggetto
- attivo, il potere di agire soltanto davanti al giudice speciale
- tributario, non, di certo, nel senso che gli sia riconosciuta una
- facolta' di libera scelta fra la giurisdizione speciale e quella
- ordinaria.
- Ne consegue ancora che nella lite sorta e nel processo instaurato
- fra i due privati, soggetto attivo e soggetto passivo della ritenuta
- d'acconto, non si puo' parlare di una possibile azione di garanzia o
- di "manleva" del primo verso l'Amministrazione finanziaria, e neppure
- di una causa comune o accessoria, nel cui ambito l'integrazione del
- contraddittorio sia rimessa agli ordinari strumenti della chiamata in
- giudizio su istanza di parte o "iussu iudicis", ma soltanto di "causa
- pregiudiziale" che richiede, previa sospensione del giudizio, la
- devoluzione al giudice competente (sempre che non siano frattanto
- maturate decadenze legali) e sara', quindi, attivata per iniziativa
- del "sostituito" oppure del "sostituto", con diverse, alterne
vicende
- nei successivi sviluppi del giudizio in merito.
- Nella controversia in esame, si deve ritenere pertanto che, ferma
- restando la giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione
- all'esecuzione, spetti unicamente al giudice speciale tributario la
- competenza giurisdizionale a conoscere della causa pregiudiziale
- concernente la legittimita' della ritenuta d'acconto.
- In questi termini e con queste precisazioni, il ricorso per
- regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla T. deve essere
- accolto, con la compensazione delle spese.
-
P.Q.M.
- Dichiara la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla causa pregiudiziale
- concernente la legittimita' della ritenuta d'acconto, ferma restando la giurisdizione
- del giudice ordinario sull'opposizione all'esecuzione. Compensa le spese.
- Cosi' deciso in Roma, il 14 maggio 1987.
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