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Cass. sez. Lav., 30 aprile 1987 n. 3252.
Pres. Brancaccio A., rel. Nuovo.
 
    Deve escludersi che il lavoratore, che ha subito la ritenuta, possa far
valere il suo diritto di credito direttamente nei confronti di colui che la
ritenuta ha operato per versarla al fisco, e cio' in linea con il disposto
dell'art. 17, comma 2°, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 che riconosce
appunto al contribuente il diritto al rimborso della eccedenza per l'ipotesi
in cui l'ammontare delle ritenute sia superiore a quello delle imposte dovute.
(c.c., artt. 1193, 1194, 1224, 1282, 2909; c.p.c., artt. 100, 112, 324, 325, 429;
D.P.R. 29/9/1973 n. 597, artt. 1, 17, 46, 48; D.P.R. 29-9-1973 n. 600, artt. 7,
13, 21, 22, 23, 64; D.P.R. 29-9-1973 n. 602,  artt. 3, 38, 41, 42).
 
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    In esecuzione della sentenza del Pretore di Catania in data 23 giugno
1982 C.M.  il 13 luglio 1982 intimava precetto all'Azienda Municipale
Trasporti (AMT) per il pagamento della somma di lire 5.180.021, oltre
alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali che sarebbero maturati
dopo la data del precetto fino al pagamento.
    La debitrice liquidava la somma pretesa dal lavoratore il lire 5.023.707,
operando su tale somma la ritenuta alla fonte per IRPEF per lire 980.872.
    Il M. incasso' la residua somma di lire 4.051.833 e prosegui' nell'azione
esecutiva procedendo a pignoramento presso terzi.
    L'AMT allora con ricorso del 17 settembre 1982 diretto al Pretore
di Catania si opponeva all'esecuzione, sostenendo che l'intero debito
era stato estinto prima del pignoramento.
    Il lavoratore contestava tale assunto, rilevando che la somma a lui
versata era di gran lunga inferiore a quella spettantegli e che non gli erano
stati corrisposti la rivalutazione e gli interessi per il periodo successivo
alla notifica del precetto. Rilevava poi che illegittimamente l'AMT aveva
operato le ritenuta alla fonte anche sulla somma dovuta per rivalutazione
e interessi, senza che ne fosse stato autorizzata dal titolo esecutivo, e che
comunque, la ritenuta era stata operata in misura eccessiva.
    Il giudice adito con sentenza del 15 novembre 1983 in accoglimento
dell'opposizione dichiarava la nullita' del pignoramento.
    Avverso tale pronuncia il M. ricorreva in appello, riproponendo tutte
le questioni gia' formulate in primo grado.
    Il Tribunale di Catania con sentenza non definitiva del 15 maggio 1984,
in parziale riforma della decisione del Pretore, dichiarava l'illegittimita'
della ritenuta fiscale operata dall'AMT sulle somme corrisposte a titolo
di interessi e rimetteva la causa in istruttoria per la determinazione della
differenza dovuta.
    Osservava il giudice di merito che in base all'art. 409, III comma, c.p.c.
il giudice, in sede di emanazione della sentenza di condanna al pagamento
di somme di denaro per crediti di lavoro, determina il maggior danno
eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo
credito e altrettanto e' implicitamente stabilito nell'ambito del giudizio di
appello con ovvio riferimento al danno da svalutazione ulteriormente
verificatosi dopo la sentenza di primo grado dall'art. 437, 4° comma,
c.p.c., che richiama l'art. 409.
    Pertanto il danno da svalutazione non puo' ricomprendere il periodo
maturato successivamente alla sentenza del predetto giudice del merito,
anche perche', dovendo il giudice stesso determinare il danno gia' verificatosi,
nessuna determinazione sarebbe possibile per un danno non verificatosi
al momento dell'emanazione della sentenza e afferente a un periodo compreso
fra tale momento e quello dell'effettivo pagamento.
    Tanto meno poteva riconoscersi la svalutazione pretesa dal lavoratore
per il periodo successivo al precetto.
    Rilevava poi che, se e' corretta l'affermazione secondo cui il lavoratore
ha diritto di precettare tutta la somma indicata in sentenza, non e' altrettanto
legittima la conseguenza tratta dal dipendente che su detta somma non
dovesse operarsi la circostanze che la sentenza posta in esecuzione nulla
dica circa l'obbligo di operare le ritenute IRPEF, perche' tale obbligo sorge
automaticamente al momento del pagamento.
    Detta ritenuta, pero', andava operata solo sulla somma liquidata a titolo di
capitale e rivalutazione e non anche sugli interessi, dato che mentre la
rivalutazione serve a mantenere il potere di acquisto della retribuzione,
gli interessi, pur costituendo una prestazione accessoria al debito di
capitale, hanno carattere autonomo e non hanno natura risarcitoria.
    Sull'eccessivita' della ritenuta operata, il Tribunale, pur rimandando ogni
decisione all'avvenuta esecuzione delle indagini da parte dell'eligendo consulente
tecnico, respingeva la eccezione dell'AMT, secondo la quale le eventuali
lagnanze relative all'importo delle ritenute effettuate per IRPEF non possono
essere rivolte nei confronti del datore di lavoro ma devono essere fatte valere
nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, che ha riscosso le somme,
osservando che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte,
la controversia fra datore di lavoro e lavoratore sulla legittimita' delle ritenute
effettuate dal primo sulle somme corrisposte al secondo spetta al giudice del
lavoro e non alle commissioni tributarie, in quanto non investe il rapporto di
imposta, ma le posizioni di debito e credito dei predetti soggetti.
    Avverso tale decisione l'AMT ricorre per cassazione deducendo due motivi
di annullamento. Resiste il lavoratore con controricorso proponendo a sua volta
tempestivo ricorso incidentale affidato a tre motivi, illustrati con successiva memoria.
                                MOTIVI DELLA DECISIONE
    I due ricorsi, proposti avverso la medesima decisione vanno d'ufficio riuniti.
    Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando la violazione dell'art.
100 c.p.c.; in relazione all'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 e all'art. 17,
comma 2°, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, sostiene la ricorrente che le lamentele
dell'attore relative allo importo della ritenuta effettuate devono essere rivolte nei
confronti non di essa ricorrente ma dell'Amministrazione Finanziaria (che ha
riscosso le somme) secondo le procedure previste dall'art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973.
L'obbligo di versamento posto a carico del datore di lavoro e l'obbligazione tributaria
posta a carico del lavoratore dipendente sono infatti tra loro autonomi e mentre il primo
si esaurisce mediante il versamento allo Stato delle somme trattenute, tale pagamento
non e' definitivo nei confronti del soggetto che ha subito la ritenuta, fino a quando non
si accerta se l'obbligazione tributaria sussista effettivamente e in tal misura: solo in tale
momento insorge per chi ha subito la ritenuta obbligo di versare l'eventuale differenza
o di ripetere l'indebito.
    Deve escludersi pertanto che il lavoratore, che ha subito la ritenuta, possa far
valere il suo diritto di credito direttamente nei confronti di colui che la ritenuta ha
operato per versarla al fisco, e cio' in linea con il disposto dell'art. 17, comma 2°,
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 che riconosce appunto al contribuente il diritto
al rimborso della eccedenza per l'ipotesi in cui l'ammontare delle ritenute sia superiore
a quello delle imposte dovute.
    Tale principio trova conferma nell'art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973, che attribuisce
anche al soggetto che ha subito la ritenuta la legittimazione a chiedere la restituzione
dell'imposta versata in piu'.
    Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 38 d.p.r. 602
del 1973 in relazione al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, sostiene la ricorrente
che detto articolo,  accordando anche al titolare del reddito soggetto a ritenuta
la legittimazione a chiedere il rimborso dell'imposta versata in piu', preclude al
medesimo ogni azione di accertamento  negativo della pretesa tributaria dinanzi
al giudice ordinario.
    I due motivi, che per evidenti ragioni di connessione vanno esaminati
congiuntamente,  sono infondati.
    In base all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 il datore di lavoro,
al momento di corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni e i compensi
di qualsiasi natura derivanti dal lavoro prestato nonche' gli emolumenti arretrati
e l'indennita' di fine rapporto, deve operare all'atto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa nei loro confronti.
    L'impostazione di tale obbligo a carico del datore di lavoro si giustifica con
la particolare relazione in cui si trova costui con il presupposto di imposta, in
quanto eroga le retribuzioni e i compensi assoggettati a tributo, ed e' in grado,
per il rapporto privatistico che lo lega al lavoratore sostituito, di trasferire su di lui
con estrema facilita' il peso economico dell'imposta versata, operando la rivalsa
mediante il prelievo delle somme pagate da quelle dovute al dipendente per le
prestazioni effettuate.
    Il sostituto non e' un rappresentante ex lege del sostituito che versa allo Stato
le imposte dovute da quest'ultimo in nome e per conto di lui, ma e' obbligato
direttamente nei confronti dello Stato ed e' soggetto passivo del relativo rapporto
tributario.
    Egli e' percio' tenuto a prelevare l'imposta dovuta (art. 23 d.p.r. n. 600 del
1973) a versarla nei modi e nei termini stabiliti (art. 3 d.p.r. n. 602 del 1973)
a presentare la dichiarazione di sostituto di imposta (art. 7 d.p.r. n. 600 del 1973)
a tenere e conservare le relative scritture contabili (art. 13, 21 e 22 d.p.r. 600
del 1973): nell'adempimento di tali obblighi il sostituto e' soggetto ai controlli e
alle verifiche degli uffici delle imposte, risponde delle eventuali omissioni, e'
soggetto alle relative sanzioni amministrative e penali ed e' unico contraddittore
dell'ufficio nelle relative controversie tributarie.
    Per ristabilire l'equilibrio economico, alterato dal fatto che il sostituto paga
una imposta in relazione al reddito percepito dal sostituto, la legge prevede
(rendendola quasi sempre obbligatoria per scopi di politica tributaria) un
diritto privato soggettivo di rivalsa del sostituto nei confronti del sostituito.
    Tale diritto non si attua attraverso l'esercizio di un'azione di regresso,
perchè il sostituto provvede a trattenere l'imposta dovuta per i redditi
corrisposti, ma non per questo viene meno la distinzione fra i due rapporti,
uno tributario di diritto pubblico intercorrente fra sostituto e finanza e uno
privatistico di rivalsa intercorrente fra sostituto e sostituito.
    Non v'e' dubbio che, nonostante la reciproca autonomia dei due rapporti,
esiste fra di loro una connessione economica, e di cio' tiene conto il legislatore,
allorche' consente al lavoratore, estraneo al rapporto tributario delle ritenute alla
fonte ma finale destinatario del relativo peso economico, di intervenire nel
procedimento di accertamento del tributo relativo al suo reddito, procedimento
che ha come contraddittore necessario il costituto di imposta (art. 64 d.p.r. n.
600 del 1973) o allorche' legittima anche il percepiente delle somme assoggettate
a ritenuta a richiamare all'intendente di finanza le somme versate in piu' dal
sostituto di imposta per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o
parziale dell'obbligo di versamento (art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973) oppure,
al contrario, quando rende coobbligato in solido il sostituto per le imposte,
soprattasse e interessi, iscritti a ruolo nei confronti del sostituto, relativi a redditi
del sostituito medesimo, riguardo ai quali il sostituto non ha effettuato ne' la
ritenuta di imposta ne' il versamento.
    Ma proprio la previsione di tali interventi del sostituito nel rapporto tributario
fra sostituto di imposta e finanza, se da una parte sottolinea la connessione che
esiste fra il rapporto tributario e quello di rivalsa, dall'altra ne conferma l'autonoma
giuridica, non potendosi evidentemente configurare una facolta' di intervento in un
procedimento come terzo interessato di colui che, se fosse parte del rapporto
sostanziale, sarebbe invece contraddittore necessario nel procedimento
medesimo.
    Ne' puo' sostenersi che, una volta eseguita la ritenuta alla fonte e il relativo
versamento, ogni rapporto fra sostituto (datore di lavoro) e finanza viene a
cessare, perche' l'imposta e' stata riversata a carico del sostituito (lavoratore)
e solo costui e' legittimato a far valere nei confronti dello Stato i diritti nascenti
dall'avvenuto versamento di dette somme.
    E' pur vero che la legge prevede che il lavoratore (come qualsiasi altro sostituito)
possa, in sede di dichiarazione annuale dei propri redditi, scomputare dall'intera
imposta dovuta quella pagata dal datore di lavoro, recuperando in tal modo le
somme eventualmente pagate in eccesso (art. 17 I comma d.p.r. n. 597 del 1973:
ipotesi questa inapplicabile pero' nel caso in esame, in cui si discute di una ritenuta
operata su emolumenti arretrati, emolumenti questi che sono soggetti a tassazione
separata e sono sottratti al cumulo dei redditi, sul quale viene calcolata l'imposta
complessiva dovuta in base alla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno di
riferimento) cosi' come ha diritto al ottenere il rimborso di ufficio, allorche' la ritenuta
di acconto superi l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi (art. 17, II
comma, d.p.r. n. 597 e 41 e 42 bis d.p.r. n. 602 del 1973).
    Tutto cio', pero', deriva non da una successione del lavoratore nei diritti
nascenti  dal rapporto tributario fra datore di lavoro e finanza, ma dalla natura
della ritenuta che e' a titolo di acconto e quindi deve essere conteggiata
nell'imposta calcolata in via definitiva sul coacervo dei redditi personali
del lavoratore.
    E cosi', e' dimostrato dal fatto che il datore di lavoro, quale sostituto
di imposta, non perde affatto il diritto a richiedere dallo Stato il rimborso
delle ritenute versate in piu' per errore materiale, duplicazione e inesistenza
totale o parziale dell'obbligo di versamento ma ne e', anzi, il primo legittimato
(vedi art. 38 comma 1° d.p.r. n. 602 del 1973).
    Ed e' per giunta l'unico legittimato ad ottenere il rimborso che venga disposto
di ufficio, nel caso che dalla sua dichiarazione annuale di sostituto di imposta
risulti dovuto un tributo inferiore a quello effettivamente versato (art. 38 ult. comma
d.p.r. n. 602 del 1973).
    E nel caso che tale rimborso sia avvenuto, il datore di lavoro, proprio in
forza del rapporto privatistico di rivalsa che lo lega al lavoratore, deve restituire
a costui le somme rimborsate e a suo tempo trattenute sulle retribuzioni corrisposte
al dipendente, non potendo questi piu' ottenere il computo o il rimborso in sede
di propria dichiarazione annuale dei redditi (vedi per evitare il doppio rimborso
dell'imposta versata in misura maggiore del dovuto il procedimento previsto dalla
circolare ministeriale 36-15-3538 dell'11 novembre 1981).
    Se la legge prevede, dunque, che i rimborsi siano effettuati al datore di lavoro,
vuol dire che non si e' verificata alcuna successione nel rapporto di imposta fra
datore di lavoro e lavoratore e che la restituzione al sostituto di imposta delle
ritenute versate in piu' deriva dal fatto che di tali somme egli e' chiamato a
rispondere nei confronti del sostituito nell'ambito del rapporto di rivalsa.
    Non vi e' dubbio che il lavoratore quindi possa contestare nell'ambito del
rapporto privatistico di rivalsa le ritenute effettuate dal datore di lavoro,
sostenendone l'illegittimita' o l'eccessivita'; e la relativa controversia e' ben
diversa da quella tributaria, che puo' intervenire in relazione alle stesse ritenute
fra il datore di lavoro e l'amministrazione finanziaria, controversia quest'ultima
appartenente alla giurisdizione delle commissioni tributarie, a differenza della
prima che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (vedi in questo senso
da ultimo Cass. 27 aprile 1983 n. 2889; Cass. 29 marzo 1983 n. 2249; Cass. 16
marzo 1978 n. 747).
    Con il primo motivo di ricorso incidentale, denunziando la violazione dell'art.
2902 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. in relazione all'art. 360 e 325 c.p.c., sostiene il
resistente che il Tribunale, negando il diritto alla rivalutazione monetaria e agli
interessi legali per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza posta
in esecuzione, ha violato il giudicato, perche' non ha tenuto conto che detta
pronuncia conteneva la condanna alla rivalutazione e agli interessi "fino al
soddisfo": in ogni caso gli interessi sono dovuti a norma dell'art. 1282 c.c.
       La censura e' fondata.
       Il Tribunale ha escluso il diritto del lavoratore ad ottenere la rivalutazione
monetaria e gli interessi legali per il periodo successivo alla pronuncia della
sentenza di condanna, richiamando la giurisprudenza di questa Corte,
secondo la quale il danno risarcibile da svalutazione non puo' ricomprendere
il periodo maturato successivamente alla pronuncia del giudice del merito.
    Ma ha omesso detto giudice di considerare che nella specie di trattava
non di valutare una richiesta autonoma del creditore esecutante di ottenere
rivalutazione e interessi per il periodo successivo alla sentenza, ma di eseguire
una decisione passato in giudicato, che pronunciava la condanna non solo
al pagamento della somma dovuta e della relativa rivalutazione fino al momento
della decisione medesima ma anche "all'ulteriore svalutazione e interessi maturati
fino all'effettivo soddisfo".
    Non era quindi una questione di limiti della giurisdizione in materia ma di
interpretazione del giudicato e l'indagine del giudice doveva essere diretta al
controllo della conformita' del precetto al titolo esecutivo, indipendentemente
dalla legittimita' di una pronuncia, che per essere passata in giudicato, non
poteva piu' essere posta in discussione.
    Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando la violazione
dell'art. 112 c.p.c., lamenta il resistente che il Tribunale non abbia nemmeno
esaminato la questione da lui sollevata, e cioe' che avendo l'AMT messo a
disposizione una somma inferiore a quella richiesta con il precetto l'esecuzione
poteva proseguire fino all'integrale pagamento.
    La censura e' infondata.
    La sentenza impugnata ha riformato la decisione del pretore che, ritenendo
esatta la somma versata dall'AMT al lavoratore, aveva dichiarato la nullita'
del pignoramento, e cio' perche' ha ritenuto illegittima l'effettuazione della ritenuta
alla fonte sugli interessi legali.
    Ha in tal modo riconosciuto, implicitamente ma chiaramente, che il creditore
esecutante aveva diritto di procedere all'esecuzione, quanto meno per il recupero
delle somme relative a tale ritenuta illegittima.
    Non vi e ' stata quindi la lamentata omessa pronuncia.
    Con il terzo motivo di ricorso incidentale, denunciando la violazione e falsa
applicazione del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, dello art. 429, 3° comma, c.p.c.
e degli art. 3, 36 e 53 Cost., sostiene il resistente che, contrariamente all'assunto
del Tribunale, la rivalutazione monetaria non e' assoggettabile a ritenuta di
acconto per IRPEF.
    Stante infatti la natura risarcitoria della rivalutazione, essa non puo' identificarsi
con il reddito di lavoro e non puo' essere assoggettata a ritenuta di acconto.
    Se non fosse cosi' il lavoratore, che percepisce tardivamente un credito retributivo
verrebbe a trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto ad altro lavoratore, che
viene soddisfatto tempestivamente.
    Tali arretrati, infatti, vengono sottoposti a tassazione separata sulla base
dell'aliquota  degli ultimi due anni del rapporto di lavoro, per cui pur ricevendo
una quantita' di moneta avente lo stesso potere di acquisto, il dipendente subirebbe
una maggior imposta rispetto ad altro lavoratore, tempestivamente retribuito: il che
sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 36 e 53 Cost.
    La censura e' infondata.
    La questione del trattamento fiscale della rivalutazione monetaria dei crediti
di lavoro ha sotto vari profili interessato la giurisprudenza di questa Corte,
dapprima in forma indiretta e poi piu' specificatamente in relazione al contenuto
delle norme tributarie e alla definizione della natura giuridica della rivalutazione
monetaria prevista dall'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
    Sotto il primo profilo la questione si pose quando si tratto' di decidere se la
rivalutazione del credito di lavoro dovesse effettuarsi prescindendosi o no dalle
somme che il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, e' tenuto a versare
direttamente allo Stato, o, come altrimenti si diceva, se tale rivalutazione dovesse
effettuarsi al lordo o al netto delle ritenute fiscali.
    Di fronte all'indirizzo giurisprudenziale che afferma il principio secondo
il quale  il giudice, nel condannare il datore di lavoro al pagamento di
prestazioni  retributive in favore del lavoratore, non e' tenuto a determinare
l'importo al netto della ritenuta di acconto, giacche' l'obbligo di effettuare
dette ritenute sorge in un momento successivo a tale condanna e cioe' al
momento dell'effettivo pagamento da parte del datore di lavoro (o a quella
di recupero del credito in caso di esecuzione forzata) (vedi in questo senso
Cass. 29 giugno 1982 n. 3912; Cass. 5 ottobre 1981 n. 5228) si opponeva
da parte della giurisprudenza contraria che, cosi' operando, il lavoratore
verrebbe a lucrare somme maggiori di quelle spettantigli, giacche'
beneficerebbe di interessi e rivalutazione conteggiati anche su importi
(le ritenute fiscali) di cui non il dipendente, ma terzi soggetti sono destinatari
e di cui mai il dipendente avrebbe potuto o dovuto comunque avere la
disponibilita' (vedi Cass. 9 dicembre 1981 n. 6507 e Cass. 2 febbraio 1985
n. 688 in motivazione).
    Pur non essendo chiamata a decidere la questione specifica della tassabilita'
o meno della rivalutazione monetaria, era evidente che tale giurisprudenza
presupponeva che la ritenuta d'acconto andasse effettuata solo sul credito
capitale e non anche sulla rivalutazione monetaria.
    Si trattava, pero', di un modo improprio di risolvere il problema se la
rivalutazione del credito di lavoro dovesse avvenire al netto o al lordo
della ritenuta fiscale, perche', come ebbero a rilevare le Sezioni Unite
componendo tale contrasto giurisprudenziale (sentenza 6 febbraio 1984
n. 875), la questione andava decisa solamente attraverso l'interpretazione
dell'art. 429 c.p.c., senza che su di essa avesse influenza alcuna il trattamento
tributario del credito di lavoro, che si attua in un momento successivo a quello
della condanna  del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni rivalutate.
    E tale norma imponeva al giudice nel pronunciare detta condanna di
determinare anche il "maggior danno eventualmente subito dal lavoratore
per la diminuzione di valore del suo credito" e percio' dell'intero credito,
in difetto di una specifica norma che gli conferiva il potere-dovere di
interferire nel rapporto di imposta, estraneo all'ambito del giudizio.
    Aggiungeva, poi, detta sentenza con un evidente "obiter dictum",
che "la spettanza al lavoratore delle somme corrispondenti alla rivalutazione
della parte del credito di lavoro, dovuta allo Stato per debito di imposta,
nel quale e' sostituito il datore di lavoro, e' conseguenza automatica della
norma che prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro e del difetto di
una norma tributaria, la quale preveda una parallela rivalutazione del debito
di imposta e, per tale situazione, e' penalizzato non gia' il datore di lavoro,
poiche' lo stesso paga in moneta rivalutata quanto, per l'intero, avrebbe
dovuto pagare alla scadenza, ma lo Stato che si vede pagare in ritardo -
per fatto del datore di lavoro - e in moneta svalutata la ritenuta di imposta
dovuta dal lavoratore dipendente"; si trattava, anche in questo caso,
di una semplice argomentazione addotta per decidere la questione se la
rivalutazione del credito di lavoro dovesse avvenire al lordo o al netto della
ritenuta fiscale, non essendo in quella sede in discussione il problema della
tassabilita' di detta rivalutazione.
    La giurisprudenza successiva, al di fuori della sentenza 2 febbraio 1985
n. 688, gia' citata, si e' adeguata all'orientamento delle Sezioni Unite, per cui
puo' ritenersi "ius receprum" che il credito di lavoro sul quale vanno calcolati
la rivalutazione e gli interessi a norma dell'art. 429, comma 3°, c.p.c. e dell'art.
150 disp. att. c.p.c. e' quello al lordo e non al netto delle ritenute gravanti
sul lavoratore (vedi in questo senso Cass. 7 febbraio 1986 n. 785;  Cass. 9
novembre 1985 n. 5486; Cass. 22 maggio 1985 n. 3105; Cass. 25 luglio 1984
n. 4370; Cass. 13 aprile 1984 n. 2394).
    Nel caso in esame, pero', non di questo si tratta, perche' la sentenza, della cui
esecuzione di discute, ha rivalutato l'intero credito di lavoro al lordo delle ritenute
fiscali: si disputa, invece, sulla legittimita' della ritenuta di imposta, sull'intera
somma liquidata a favore del lavoratore a titolo sia di capitale che di rivalutazione.
    Tale problema pero' non puo' essere risolto sulla base delle argomentazioni
e degli obiter dicta suddetti, ma deve essere affrontato, approfondendo la natura
giuridica della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, come e' venuta
elaborandosi attraverso una lunga e complessa evoluzione della giurisprudenza
di questa Corte.
    Anche sotto questo profilo la giurisprudenza ha avuto qualche oscillazione,
dovuta principalmente alla lettera della norma che, parlando di "maggior danno
eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito"
sembra privilegiare la natura ripristinatoria della rivalutazione con l'adozione rispetto
all'art. 1224 c.c.; di alcuni correttivi: a) l'esclusione per il lavoratore dell'onere
di provare il maggior danno subito; b) la predeterminazione del criterio di
rivalutazione (riferimento agli indici ISTAT); c) l'applicabilita' di ufficio della
rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione del diritto.
    Configurata in tal modo, la rivalutazione costituirebbe una
componente del complessivo credito di lavoro, ma un risarcimento del
danno conseguente all'inadempimento del datore di lavoro. E sotto
questo profilo essa sarebbe sicuramente intassabile, in quanto il
presupposto di fatto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e', a norma dell'art. 1 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, "il possesso
di redditi, in danaro o in natura, continuativi od occasionali,
provenienti da qualsiasi fonte" ed e' principio assolutamente
pacifico in dottrina e giurisprudenza che non si puo' parlare di
reddito se non si e' presenza di un aumento di valore del patrimonio
del contribuente, che rappresenti il conseguimento di un effettivo
vantaggio economico, mentre il risarcimento del danno serve a
reintegrare una diminuzione e a sostituire una ricchezza perduta.
(Vedi per un'applicazione puntuale di tale principio Cass. 2 luglio
1981 n. 4315 che ha escluso la ritenuta fiscale sulle somme dovute a
titolo di risarcimento dei danni per licenziamento illegittimo, anche
se esse si concretano in cinque mensilita' di retribuzione). E
infatti la giurisprudenza di questa Corte, che ha piu' sottolineato
la funzione risarcitoria della rivalutazione dei crediti di lavoro,
ha coerentemente ristretto la tassabilita' alla sola sorte capitale,
con esclusione della rivalutazione e interessi (vedi Cass. 17 marzo
1984 n. 1855): la stessa concezione della rivalutazione e' alla base
di quella giurisprudenza, che ha escluso l'azionabilita' separata e
autonoma del diritto alla rivalutazione nel caso di ritardato
pagamento in via stragiudiziale del credito retributivo (vedi in
questo senso Cass. 10 aprile 1981 n. 2103).
    Questa giurisprudenza minoritaria non tiene pero' adeguato conto
dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di rivalutazione, che
ha sempre piu' accentuato il carattere intrinseco di essa rispetto al
credito di lavoro.
    Fin dalla prima applicazione dell'art. 429 comma 3^ c.p.c., come
modificato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, la giurisprudenza di
questa Corte aveva sottolineato che detta norma nell'attribuire alla
svalutazione in se' considerata diretta rilevanza causale di danno
presunto per i crediti di lavoro, aveva separato tale ipotesi dalle
altre tutelabili mediante il ricorso all'art. 1224 c.c. "attraendo i
momenti di maturazione del credito, sua svalutazione e liquidazione
in unica fattispecie complessa", perseguendo in tal modo l'intento di
"conservare alla retribuzione, sottratta alla brutale legge del
prezzo di mercato, la sua funzione in parte alimentare e in parte
sociale, acche' non venga meno, dopo la maturazione del credito, quel
processo di parziale adeguamento assicurato, prima di quel momento,
dal meccanismo della scala mobile (per l'indennita' di contingenza) e
dalla negoziazione collettiva sollecitata dalle spinte sindacali per
la parte residua" (Cass. 8 febbraio 1975 n. 495).
    Anche la Corte Costituzionale ravviso' la conformita' ai principi
costituzionali della norma in esame proprio nel fatto che apprestava
"un meccanismo di conservazione del valore in senso economico delle
prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare (o, comunque,
ripristinare) quel "potere di acquisto di beni reali" che si connette
alla retribuzione" (Corte Cost. 14 gennaio 1977 n. 13).
    Ancora piu' significativamente la Cass. Sez. U 18 gennaio 1979 n.
349, nel risolvere positivamente la questione della rivalutabilita'
del credito di lavoro anche per il periodo successivo alla
dichiarazione di fallimento (questione questa poi superata dalle
contrarie pronunzie delle Sezioni unite 15 marzo 1982 n. 1670 e 17
aprile 1982 n. 2335 e da tutta la giurisprudenza successiva: vedi da
ult. 13 dicembre 1985 n. 6382; Cass. 28 gennaio 1985 n. 455; Cass. 7
dicembre 1984 n. 6462) e soprattutto nel decidere sull'estensione del
privilegio previsto dallo art. 2751 bis anche alla rivalutazione
monetaria del credito di lavoro, ha osservato che "se nella logica
ispiratrice del meccanismo apprestato dallo art. 429 comma 3 c.p.c. a
tutela del lavoratore, il credito per retribuzione e' assunto nella
sua corrispondenza al quantitativo dei beni reali fruibili con la
quantita' di numerario in cui essa pecuniariamente si esprime al
momento del suo maturarsi, ne segue che il quid pluris monetario in
cui essa di traduce al momento della liquidazione giudiziale non
puo', per sua natura, essere un diversum dalla retribuzione, ma e'
anch'esso "retribuzione".
    In questo stesso contesto si inserisce la sentenza 2 aprile 1982
n. 2034 con la quale la sezione lavoro di questa Corte, rifacendosi
alla suddetta configurazione della rivalutazione monetaria, ha
stabilito che l'adempimento parziale posto in essere dal debitore in
corso di causa non da' luogo ad alcuna possibilita' di imputazione
del pagamento secondo le previsioni degli artt. 1193 e 1194 c.c. ma
costituisce una causa di estinzione parziale del credito, la cui
rivalutazione deve essere necessariamente calcolata per il tempo
successivo, fino alla data della decisione e soltanto sulla
differenza ancora dovuta al lavoratore.
    Infine le Sezioni Unite, componendo il conflitto che si era
determinato nella giurisprudenza della sezione lavoro sulla separata
azionabilita' della pretesa del lavoratore di ottenere al
rivalutazione del proprio credito, gia' soddisfatto tardivamente nel
suo importo originario (vedi per la posizione contraria a quella
sopra accennata di cui a Cass. 10 aprile 1981 n. 2103, Cass. 24
aprile 1979 n. 3268; Cass. 3 ottobre 1979 n. 5057; Cass. 10 maggio
1980 n. 3090; Cass. 2 settembre 1980 n. 5067), ha rilevato che alcuni
meccanismi di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita
(come l'indennita' di contingenza) pur mantenendo il carattere
nominalistico della relativa obbligazione del datore di lavoro,
"posta a definire la "retribuzione essenziale" del lavoratore quale
entita' composta di due elementi, di cui uno contrattualmente
statico-nominalistico (retribuzione base) e l'altro
dinamico-funzionale (indennita' di contingenza), entrambi
necessariamente riconducibili alla causa giuridica del contratto di
lavoro e costituenti pertanto parti strettamente connesse di un unica
obbligazione".
    Alla stessa funzione adempie la rivalutazione monetaria, la quale
costituisce una componente del complessivo credito di lavoro
strettamente connessa al credito originario e trae la sua origine
dallo stesso rapporto di lavoro, per cui ha natura squisitamente
sostanziale (vedi Cass. Sez. Un. 16 febbraio 1984 n. 1146, e
successivamente Cass. 21 marzo 1986 n. 2031; Cass. 29 aprile 1986 n.
2979).
    In base a tale indirizzo giurisprudenziale, che questo Collegio
condivide, il problema della tassabilita' della rivalutazione ha una
soluzione obbligata: e infatti con sentenza 2 febbraio 1985 n. 717
questa Corte, ribadendo che il maggior credito di svalutazione
monetaria non rappresenta una forma risarcitoria da fatto illecito ma
costituisce una componente essenziale del credito di lavoro, al quale
si affianca - con un meccanismo analogo a quello dell'indennita'' di
contingenza - al fine di adeguare la retribuzione nominale a quella
reale, ha ritenuto che la rivalutazione rientra, al pari della
retribuzione nominale, nella nozione di reddito di lavoro dipendente,
previsto dall'art. 46 comma 1 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597,
per cui il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, e' tenuto ad
operare la ritenuta di acconto a norma dell'art. 23 secondo comma
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 anche su di essa (vedi in questo
senso anche Cass. 6 febbraio 1985 n. 912).
    Ne' ha alcun rilievo il fatto che la rivalutazione monetaria non
sia, come sostiene il ricorrente, espressamente indicata fra i
redditi di lavoro dipendente ai fini dell'IRPEF, perche' una volta
che si consideri tale rivalutazione come una componente essenziale
del credito di lavoro, che entra nel patrimonio del lavoratore in
dipendenza del lavoro da lui svolto e per il solo fatto del ritardato
pagamento, a prescindere dalla domanda, dalla colpa del datore di
lavoro e dell'effettivo danno economico (e relativa misura), la sua
tassabilita' deriva dalla disposizione dell'art. 46 del D.P.R. 29
settembre 1973 n. 597 concernente l'imposta sul reddito di lavoro
dipendente "quello derivante dal lavoro prestato ... alle dipendenze
e sotto la direzione di altri", e costituito da tutti i compensi ed
emolumenti comunque denominati percepiti ... in dipendenza del lavoro
prestato" (art. 48 decreto citato): in sostanze l'inclusione nella
base imponibile della rivalutazione monetaria e' una conseguenza
necessaria del fatto che il reddito di lavoro dipendente e' tutta
l'entrata lorda, anche se di natura accessoria o complementare,
conseguita dal lavoratore in dipendenza del lavoro prestato: e non vi
e' dubbio che alle relative ritenute di acconto debba provvedere il
datore di lavoro, dato che la sua funzione di sostituto di imposta
non viene meno solo perche' il pagamento della retribuzione avviene
dopo che e' intervenuta una sentenza definitiva di condanna e questa
sia stata posta in esecuzione.
    Manifestatamente infondate sono poi le eccezioni di illegittimita'
costituzionale di un'interpretazione siffatta per violazione degli
artt. 3, 36 e 53 Cost., sollevate dal ricorrente; una volta infatti
che si e' stabilito il principio della rivalutazione del credito di
lavoro al lordo delle ritenute erariali (e una rivalutazione operata
in siffatto modo e' come si e' detto avvenuto nella specie) l'art. 3
e 53 Cost. sarebbero violati proprio se la rivalutazione non venisse
tassata, perche' il lavoratore verrebbe a lucrare senza motivo alcuno
della rivalutazione della parte di credito che si riferisce alla
ritenuta di acconto.
    Per quanto attiene all'art. 36 Cost. (a parte il rilievo che tale
articolo viene in considerazione solo se si considera la
rivalutazione come una componente della retribuzione e non come un
risarcimento del danno, come sostiene il ricorrente) esso e'
pacificamente rispettato attraverso la rivalutazione della sola parte
di credito, di cui il lavoratore avrebbe avuto la disponibilita', se
il pagamento della retribuzione e il prelievo della ritenuto di
acconto fossero avvenuti tempestivamente.
    Ne' al violazione dell'art. 3 Cost. potrebbe concretarsi nel fatto
che, trattandosi di emolumenti arretrati, essi sono assoggettati a
tassazione separata con l'aliquota corrispondente alla meta' del
reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
all'anno di percezione (aliquota che in teoria potrebbe essere
maggiore di quella che sarebbe stata applicata se la somma dovuta
fosse stata corrisposta tempestivamente), per cui si verificherebbe
una diversita' di trattamento fiscale fra le retribuzioni percepite
al momento della maturazione del diritto e quelle percepite
tardivamente.
    Va infatti rilevato che un inconveniente siffatto (ammesso che di
inconveniente si tratti, perche' al contrario la tassazione separata
costituisce un'indubbia agevolazione rispetto al criterio normale di
tassazione nell'anno di percezione, criterio che, determinando il
cumulo di tali arretrati col reddito dello stesso periodo,
determinerebbe un maggior prelievo fiscale a causa della
progressivita' dell'imposta) riguarderebbe l'aliquota, mentre nella
presente causa non e' dell'aliquota che si discute ma del reddito
imponibile (tassabilita' o meno della rivalutazione monetaria): la
questione e' quindi del tutto irrilevante in questo giudizio.
    In conclusione, il ricorso principale va respinto, mentre del
ricorso incidentale va accolto il primo motivo e rigettati gli altri.
in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va dunque
cassata e la causa va rinviata per nuovo esame al Tribunale di
Siracusa, il quale dovra' provvedere anche in ordine alle spese del
presente giudizio di legittimita'.
                                        P.Q.M.
    La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie
il primo motivo del ricorso principale e ne rigetta gli altri.
    Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e
rinvia la causa anche per le spese del presente giudizio al Tribunale
di Siracusa.
    Roma, 30 settembre 1986.
 
(depositata in cancelleria il 3 aprile 1987)

 

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