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- Cass. sez. Lav., 30 aprile 1987 n. 3252.
Pres. Brancaccio A., rel. Nuovo.
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- Deve escludersi che il lavoratore, che ha subito la ritenuta,
possa far
- valere il suo diritto di credito direttamente nei confronti di colui che la
- ritenuta ha operato per versarla al fisco, e cio' in linea con il disposto
- dell'art. 17, comma 2°, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 che riconosce
- appunto al contribuente il diritto al rimborso della eccedenza per l'ipotesi
- in cui l'ammontare delle ritenute sia superiore a quello delle imposte dovute.
(c.c., artt. 1193, 1194, 1224, 1282, 2909; c.p.c., artt. 100, 112,
324, 325, 429;
- D.P.R. 29/9/1973 n. 597, artt. 1, 17, 46, 48; D.P.R. 29-9-1973 n. 600, artt. 7,
- 13, 21, 22, 23, 64; D.P.R. 29-9-1973 n. 602, artt. 3, 38, 41, 42).
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- In esecuzione della sentenza del Pretore di Catania in data 23 giugno
- 1982 C.M. il 13 luglio 1982 intimava precetto all'Azienda Municipale
- Trasporti (AMT) per il pagamento della somma di lire 5.180.021, oltre
- alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali che sarebbero maturati
- dopo la data del precetto fino al pagamento.
- La debitrice liquidava la somma pretesa dal lavoratore il lire
5.023.707,
- operando su tale somma la ritenuta alla fonte per IRPEF per lire 980.872.
- Il M. incasso' la residua somma di lire 4.051.833 e prosegui'
nell'azione
- esecutiva procedendo a pignoramento presso terzi.
- L'AMT allora con ricorso del 17 settembre 1982 diretto al Pretore
- di Catania si opponeva all'esecuzione, sostenendo che l'intero debito
- era stato estinto prima del pignoramento.
- Il lavoratore contestava tale assunto, rilevando che la somma a lui
- versata era di gran lunga inferiore a quella spettantegli e che non gli erano
- stati corrisposti la rivalutazione e gli interessi per il periodo successivo
- alla notifica del precetto. Rilevava poi che illegittimamente l'AMT aveva
- operato le ritenuta alla fonte anche sulla somma dovuta per rivalutazione
- e interessi, senza che ne fosse stato autorizzata dal titolo esecutivo, e che
- comunque, la ritenuta era stata operata in misura eccessiva.
- Il giudice adito con sentenza del 15 novembre 1983 in accoglimento
- dell'opposizione dichiarava la nullita' del pignoramento.
- Avverso tale pronuncia il M. ricorreva in appello, riproponendo tutte
- le questioni gia' formulate in primo grado.
- Il Tribunale di Catania con sentenza non definitiva del 15 maggio
1984,
- in parziale riforma della decisione del Pretore, dichiarava l'illegittimita'
- della ritenuta fiscale operata dall'AMT sulle somme corrisposte a titolo
- di interessi e rimetteva la causa in istruttoria per la determinazione della
- differenza dovuta.
- Osservava il giudice di merito che in base all'art. 409, III comma,
c.p.c.
- il giudice, in sede di emanazione della sentenza di condanna al pagamento
- di somme di denaro per crediti di lavoro, determina il maggior danno
- eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo
- credito e altrettanto e' implicitamente stabilito nell'ambito del giudizio di
- appello con ovvio riferimento al danno da svalutazione ulteriormente
- verificatosi dopo la sentenza di primo grado dall'art. 437, 4° comma,
- c.p.c., che richiama l'art. 409.
- Pertanto il danno da svalutazione non puo' ricomprendere il periodo
- maturato successivamente alla sentenza del predetto giudice del merito,
- anche perche', dovendo il giudice stesso determinare il danno gia' verificatosi,
- nessuna determinazione sarebbe possibile per un danno non verificatosi
- al momento dell'emanazione della sentenza e afferente a un periodo compreso
- fra tale momento e quello dell'effettivo pagamento.
- Tanto meno poteva riconoscersi la svalutazione pretesa dal lavoratore
- per il periodo successivo al precetto.
- Rilevava poi che, se e' corretta l'affermazione secondo cui il
lavoratore
- ha diritto di precettare tutta la somma indicata in sentenza, non e' altrettanto
- legittima la conseguenza tratta dal dipendente che su detta somma non
- dovesse operarsi la circostanze che la sentenza posta in esecuzione nulla
- dica circa l'obbligo di operare le ritenute IRPEF, perche' tale obbligo sorge
- automaticamente al momento del pagamento.
- Detta ritenuta, pero', andava operata solo sulla somma liquidata a
titolo di
- capitale e rivalutazione e non anche sugli interessi, dato che mentre la
- rivalutazione serve a mantenere il potere di acquisto della retribuzione,
- gli interessi, pur costituendo una prestazione accessoria al debito di
- capitale, hanno carattere autonomo e non hanno natura risarcitoria.
- Sull'eccessivita' della ritenuta operata, il Tribunale, pur
rimandando ogni
- decisione all'avvenuta esecuzione delle indagini da parte dell'eligendo consulente
- tecnico, respingeva la eccezione dell'AMT, secondo la quale le eventuali
- lagnanze relative all'importo delle ritenute effettuate per IRPEF non possono
- essere rivolte nei confronti del datore di lavoro ma devono essere fatte valere
- nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, che ha riscosso le somme,
- osservando che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte,
- la controversia fra datore di lavoro e lavoratore sulla legittimita' delle ritenute
- effettuate dal primo sulle somme corrisposte al secondo spetta al giudice del
- lavoro e non alle commissioni tributarie, in quanto non investe il rapporto di
- imposta, ma le posizioni di debito e credito dei predetti soggetti.
- Avverso tale decisione l'AMT ricorre per cassazione deducendo due
motivi
- di annullamento. Resiste il lavoratore con controricorso proponendo a sua volta
- tempestivo ricorso incidentale affidato a tre motivi, illustrati con successiva memoria.
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
- I due ricorsi, proposti avverso la medesima decisione vanno d'ufficio
riuniti.
- Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando la violazione
dell'art.
- 100 c.p.c.; in relazione all'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 e all'art. 17,
- comma 2°, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, sostiene la ricorrente che le lamentele
- dell'attore relative allo importo della ritenuta effettuate devono essere rivolte nei
- confronti non di essa ricorrente ma dell'Amministrazione Finanziaria (che ha
- riscosso le somme) secondo le procedure previste dall'art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973.
- L'obbligo di versamento posto a carico del datore di lavoro e l'obbligazione tributaria
- posta a carico del lavoratore dipendente sono infatti tra loro autonomi e mentre il
primo
- si esaurisce mediante il versamento allo Stato delle somme trattenute, tale pagamento
- non e' definitivo nei confronti del soggetto che ha subito la ritenuta, fino a quando
non
- si accerta se l'obbligazione tributaria sussista effettivamente e in tal misura: solo in
tale
- momento insorge per chi ha subito la ritenuta obbligo di versare l'eventuale differenza
- o di ripetere l'indebito.
- Deve escludersi pertanto che il lavoratore, che ha subito la
ritenuta, possa far
- valere il suo diritto di credito direttamente nei confronti di colui che la ritenuta ha
- operato per versarla al fisco, e cio' in linea con il disposto dell'art. 17, comma 2°,
- d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 che riconosce appunto al contribuente il diritto
- al rimborso della eccedenza per l'ipotesi in cui l'ammontare delle ritenute sia
superiore
- a quello delle imposte dovute.
- Tale principio trova conferma nell'art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973,
che attribuisce
- anche al soggetto che ha subito la ritenuta la legittimazione a chiedere la restituzione
- dell'imposta versata in piu'.
- Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 38 d.p.r.
602
- del 1973 in relazione al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, sostiene la ricorrente
- che detto articolo, accordando anche al titolare del reddito soggetto a ritenuta
- la legittimazione a chiedere il rimborso dell'imposta versata in piu', preclude al
- medesimo ogni azione di accertamento negativo della pretesa tributaria dinanzi
- al giudice ordinario.
- I due motivi, che per evidenti ragioni di connessione vanno esaminati
- congiuntamente, sono infondati.
- In base all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 il datore di
lavoro,
- al momento di corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni e i compensi
- di qualsiasi natura derivanti dal lavoro prestato nonche' gli emolumenti arretrati
- e l'indennita' di fine rapporto, deve operare all'atto dell'imposta sul reddito delle
- persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa nei loro confronti.
- L'impostazione di tale obbligo a carico del datore di lavoro si
giustifica con
- la particolare relazione in cui si trova costui con il presupposto di imposta, in
- quanto eroga le retribuzioni e i compensi assoggettati a tributo, ed e' in grado,
- per il rapporto privatistico che lo lega al lavoratore sostituito, di trasferire su di
lui
- con estrema facilita' il peso economico dell'imposta versata, operando la rivalsa
- mediante il prelievo delle somme pagate da quelle dovute al dipendente per le
- prestazioni effettuate.
- Il sostituto non e' un rappresentante ex lege del sostituito che
versa allo Stato
- le imposte dovute da quest'ultimo in nome e per conto di lui, ma e' obbligato
- direttamente nei confronti dello Stato ed e' soggetto passivo del relativo rapporto
- tributario.
- Egli e' percio' tenuto a prelevare l'imposta dovuta (art. 23 d.p.r.
n. 600 del
- 1973) a versarla nei modi e nei termini stabiliti (art. 3 d.p.r. n. 602 del 1973)
- a presentare la dichiarazione di sostituto di imposta (art. 7 d.p.r. n. 600 del 1973)
- a tenere e conservare le relative scritture contabili (art. 13, 21 e 22 d.p.r. 600
- del 1973): nell'adempimento di tali obblighi il sostituto e' soggetto ai controlli e
- alle verifiche degli uffici delle imposte, risponde delle eventuali omissioni, e'
- soggetto alle relative sanzioni amministrative e penali ed e' unico contraddittore
- dell'ufficio nelle relative controversie tributarie.
- Per ristabilire l'equilibrio economico, alterato dal fatto che il
sostituto paga
- una imposta in relazione al reddito percepito dal sostituto, la legge prevede
- (rendendola quasi sempre obbligatoria per scopi di politica tributaria) un
- diritto privato soggettivo di rivalsa del sostituto nei confronti del sostituito.
- Tale diritto non si attua attraverso l'esercizio di un'azione di
regresso,
- perchè il sostituto provvede a trattenere l'imposta dovuta per i redditi
- corrisposti, ma non per questo viene meno la distinzione fra i due rapporti,
- uno tributario di diritto pubblico intercorrente fra sostituto e finanza e uno
- privatistico di rivalsa intercorrente fra sostituto e sostituito.
- Non v'e' dubbio che, nonostante la reciproca autonomia dei due
rapporti,
- esiste fra di loro una connessione economica, e di cio' tiene conto il legislatore,
- allorche' consente al lavoratore, estraneo al rapporto tributario delle ritenute alla
- fonte ma finale destinatario del relativo peso economico, di intervenire nel
- procedimento di accertamento del tributo relativo al suo reddito, procedimento
- che ha come contraddittore necessario il costituto di imposta (art. 64 d.p.r. n.
- 600 del 1973) o allorche' legittima anche il percepiente delle somme assoggettate
- a ritenuta a richiamare all'intendente di finanza le somme versate in piu' dal
- sostituto di imposta per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o
- parziale dell'obbligo di versamento (art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973) oppure,
- al contrario, quando rende coobbligato in solido il sostituto per le imposte,
- soprattasse e interessi, iscritti a ruolo nei confronti del sostituto, relativi a
redditi
- del sostituito medesimo, riguardo ai quali il sostituto non ha effettuato ne' la
- ritenuta di imposta ne' il versamento.
- Ma proprio la previsione di tali interventi del sostituito nel
rapporto tributario
- fra sostituto di imposta e finanza, se da una parte sottolinea la connessione che
- esiste fra il rapporto tributario e quello di rivalsa, dall'altra ne conferma l'autonoma
- giuridica, non potendosi evidentemente configurare una facolta' di intervento in un
- procedimento come terzo interessato di colui che, se fosse parte del rapporto
- sostanziale, sarebbe invece contraddittore necessario nel procedimento
- medesimo.
- Ne' puo' sostenersi che, una volta eseguita la ritenuta alla fonte e
il relativo
- versamento, ogni rapporto fra sostituto (datore di lavoro) e finanza viene a
- cessare, perche' l'imposta e' stata riversata a carico del sostituito (lavoratore)
- e solo costui e' legittimato a far valere nei confronti dello Stato i diritti nascenti
- dall'avvenuto versamento di dette somme.
- E' pur vero che la legge prevede che il lavoratore (come qualsiasi
altro sostituito)
- possa, in sede di dichiarazione annuale dei propri redditi, scomputare dall'intera
- imposta dovuta quella pagata dal datore di lavoro, recuperando in tal modo le
- somme eventualmente pagate in eccesso (art. 17 I comma d.p.r. n. 597 del 1973:
- ipotesi questa inapplicabile pero' nel caso in esame, in cui si discute di una ritenuta
- operata su emolumenti arretrati, emolumenti questi che sono soggetti a tassazione
- separata e sono sottratti al cumulo dei redditi, sul quale viene calcolata l'imposta
- complessiva dovuta in base alla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno di
- riferimento) cosi' come ha diritto al ottenere il rimborso di ufficio, allorche' la
ritenuta
- di acconto superi l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi (art. 17, II
- comma, d.p.r. n. 597 e 41 e 42 bis d.p.r. n. 602 del 1973).
- Tutto cio', pero', deriva non da una successione del lavoratore nei
diritti
- nascenti dal rapporto tributario fra datore di lavoro e finanza, ma dalla natura
- della ritenuta che e' a titolo di acconto e quindi deve essere conteggiata
- nell'imposta calcolata in via definitiva sul coacervo dei redditi personali
- del lavoratore.
- E cosi', e' dimostrato dal fatto che il datore di lavoro, quale
sostituto
- di imposta, non perde affatto il diritto a richiedere dallo Stato il rimborso
- delle ritenute versate in piu' per errore materiale, duplicazione e inesistenza
- totale o parziale dell'obbligo di versamento ma ne e', anzi, il primo legittimato
- (vedi art. 38 comma 1° d.p.r. n. 602 del 1973).
- Ed e' per giunta l'unico legittimato ad ottenere il rimborso che
venga disposto
- di ufficio, nel caso che dalla sua dichiarazione annuale di sostituto di imposta
- risulti dovuto un tributo inferiore a quello effettivamente versato (art. 38 ult. comma
- d.p.r. n. 602 del 1973).
- E nel caso che tale rimborso sia avvenuto, il datore di lavoro,
proprio in
- forza del rapporto privatistico di rivalsa che lo lega al lavoratore, deve restituire
- a costui le somme rimborsate e a suo tempo trattenute sulle retribuzioni corrisposte
- al dipendente, non potendo questi piu' ottenere il computo o il rimborso in sede
- di propria dichiarazione annuale dei redditi (vedi per evitare il doppio rimborso
- dell'imposta versata in misura maggiore del dovuto il procedimento previsto dalla
- circolare ministeriale 36-15-3538 dell'11 novembre 1981).
- Se la legge prevede, dunque, che i rimborsi siano effettuati al
datore di lavoro,
- vuol dire che non si e' verificata alcuna successione nel rapporto di imposta fra
- datore di lavoro e lavoratore e che la restituzione al sostituto di imposta delle
- ritenute versate in piu' deriva dal fatto che di tali somme egli e' chiamato a
- rispondere nei confronti del sostituito nell'ambito del rapporto di rivalsa.
- Non vi e' dubbio che il lavoratore quindi possa
contestare nell'ambito del
- rapporto privatistico di rivalsa le ritenute effettuate dal datore
di lavoro,
- sostenendone l'illegittimita' o l'eccessivita'; e la relativa
controversia e' ben
- diversa da quella tributaria, che puo' intervenire in relazione
alle stesse ritenute
- fra il datore di lavoro e l'amministrazione finanziaria,
controversia quest'ultima
- appartenente alla giurisdizione delle commissioni tributarie, a
differenza della
- prima che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario
(vedi in questo senso
- da ultimo Cass. 27 aprile 1983 n. 2889; Cass. 29 marzo 1983 n.
2249; Cass. 16
- marzo 1978 n. 747).
- Con il primo motivo di ricorso incidentale, denunziando la violazione
dell'art.
- 2902 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. in relazione all'art. 360 e 325 c.p.c., sostiene il
- resistente che il Tribunale, negando il diritto alla rivalutazione monetaria e agli
- interessi legali per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza posta
- in esecuzione, ha violato il giudicato, perche' non ha tenuto conto che detta
- pronuncia conteneva la condanna alla rivalutazione e agli interessi "fino al
- soddisfo": in ogni caso gli interessi sono dovuti a norma dell'art. 1282 c.c.
- La censura e' fondata.
- Il Tribunale ha escluso il diritto del lavoratore
ad ottenere la rivalutazione
- monetaria e gli interessi legali per il periodo successivo alla pronuncia della
- sentenza di condanna, richiamando la giurisprudenza di questa Corte,
- secondo la quale il danno risarcibile da svalutazione non puo' ricomprendere
- il periodo maturato successivamente alla pronuncia del giudice del merito.
- Ma ha omesso detto giudice di considerare che nella specie di
trattava
- non di valutare una richiesta autonoma del creditore esecutante di ottenere
- rivalutazione e interessi per il periodo successivo alla sentenza, ma di eseguire
- una decisione passato in giudicato, che pronunciava la condanna non solo
- al pagamento della somma dovuta e della relativa rivalutazione fino al momento
- della decisione medesima ma anche "all'ulteriore svalutazione e interessi maturati
- fino all'effettivo soddisfo".
- Non era quindi una questione di limiti della giurisdizione in materia
ma di
- interpretazione del giudicato e l'indagine del giudice doveva essere diretta al
- controllo della conformita' del precetto al titolo esecutivo, indipendentemente
- dalla legittimita' di una pronuncia, che per essere passata in giudicato, non
- poteva piu' essere posta in discussione.
- Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando la
violazione
- dell'art. 112 c.p.c., lamenta il resistente che il Tribunale non abbia nemmeno
- esaminato la questione da lui sollevata, e cioe' che avendo l'AMT messo a
- disposizione una somma inferiore a quella richiesta con il precetto l'esecuzione
- poteva proseguire fino all'integrale pagamento.
- La censura e' infondata.
- La sentenza impugnata ha riformato la decisione del pretore che,
ritenendo
- esatta la somma versata dall'AMT al lavoratore, aveva dichiarato la nullita'
- del pignoramento, e cio' perche' ha ritenuto illegittima l'effettuazione della ritenuta
- alla fonte sugli interessi legali.
- Ha in tal modo riconosciuto, implicitamente ma chiaramente, che il
creditore
- esecutante aveva diritto di procedere all'esecuzione, quanto meno per il recupero
- delle somme relative a tale ritenuta illegittima.
- Non vi e ' stata quindi la lamentata omessa pronuncia.
- Con il terzo motivo di ricorso incidentale, denunciando la violazione
e falsa
- applicazione del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, dello art. 429, 3° comma, c.p.c.
- e degli art. 3, 36 e 53 Cost., sostiene il resistente che, contrariamente all'assunto
- del Tribunale, la rivalutazione monetaria non e' assoggettabile a ritenuta di
- acconto per IRPEF.
- Stante infatti la natura risarcitoria della rivalutazione, essa non
puo' identificarsi
- con il reddito di lavoro e non puo' essere assoggettata a ritenuta di acconto.
- Se non fosse cosi' il lavoratore, che percepisce tardivamente un
credito retributivo
- verrebbe a trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto ad altro lavoratore, che
- viene soddisfatto tempestivamente.
- Tali arretrati, infatti, vengono sottoposti a tassazione separata
sulla base
- dell'aliquota degli ultimi due anni del rapporto di lavoro, per cui pur ricevendo
- una quantita' di moneta avente lo stesso potere di acquisto, il dipendente subirebbe
- una maggior imposta rispetto ad altro lavoratore, tempestivamente retribuito: il che
- sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 36 e 53 Cost.
- La censura e' infondata.
- La questione del trattamento fiscale della rivalutazione monetaria
dei crediti
- di lavoro ha sotto vari profili interessato la giurisprudenza di questa Corte,
- dapprima in forma indiretta e poi piu' specificatamente in relazione al contenuto
- delle norme tributarie e alla definizione della natura giuridica della rivalutazione
- monetaria prevista dall'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
- Sotto il primo profilo la questione si pose quando si tratto' di
decidere se la
- rivalutazione del credito di lavoro dovesse effettuarsi prescindendosi o no dalle
- somme che il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, e' tenuto a versare
- direttamente allo Stato, o, come altrimenti si diceva, se tale rivalutazione dovesse
- effettuarsi al lordo o al netto delle ritenute fiscali.
- Di fronte all'indirizzo giurisprudenziale che afferma il principio
secondo
- il quale il giudice, nel condannare il datore di lavoro al pagamento di
- prestazioni retributive in favore del lavoratore, non e' tenuto a determinare
- l'importo al netto della ritenuta di acconto, giacche' l'obbligo di effettuare
- dette ritenute sorge in un momento successivo a tale condanna e cioe' al
- momento dell'effettivo pagamento da parte del datore di lavoro (o a quella
- di recupero del credito in caso di esecuzione forzata) (vedi in questo senso
- Cass. 29 giugno 1982 n. 3912; Cass. 5 ottobre 1981 n. 5228) si opponeva
- da parte della giurisprudenza contraria che, cosi' operando, il lavoratore
- verrebbe a lucrare somme maggiori di quelle spettantigli, giacche'
- beneficerebbe di interessi e rivalutazione conteggiati anche su importi
- (le ritenute fiscali) di cui non il dipendente, ma terzi soggetti sono destinatari
- e di cui mai il dipendente avrebbe potuto o dovuto comunque avere la
- disponibilita' (vedi Cass. 9 dicembre 1981 n. 6507 e Cass. 2 febbraio 1985
- n. 688 in motivazione).
- Pur non essendo chiamata a decidere la questione specifica della
tassabilita'
- o meno della rivalutazione monetaria, era evidente che tale giurisprudenza
- presupponeva che la ritenuta d'acconto andasse effettuata solo sul credito
- capitale e non anche sulla rivalutazione monetaria.
- Si trattava, pero', di un modo improprio di risolvere il problema se
la
- rivalutazione del credito di lavoro dovesse avvenire al netto o al lordo
- della ritenuta fiscale, perche', come ebbero a rilevare le Sezioni Unite
- componendo tale contrasto giurisprudenziale (sentenza 6 febbraio 1984
- n. 875), la questione andava decisa solamente attraverso l'interpretazione
- dell'art. 429 c.p.c., senza che su di essa avesse influenza alcuna il trattamento
- tributario del credito di lavoro, che si attua in un momento successivo a quello
- della condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni rivalutate.
- E tale norma imponeva al giudice nel pronunciare detta condanna di
- determinare anche il "maggior danno eventualmente subito dal lavoratore
- per la diminuzione di valore del suo credito" e percio' dell'intero credito,
- in difetto di una specifica norma che gli conferiva il potere-dovere di
- interferire nel rapporto di imposta, estraneo all'ambito del giudizio.
- Aggiungeva, poi, detta sentenza con un evidente "obiter
dictum",
- che "la spettanza al lavoratore delle somme corrispondenti alla rivalutazione
- della parte del credito di lavoro, dovuta allo Stato per debito di imposta,
- nel quale e' sostituito il datore di lavoro, e' conseguenza automatica della
- norma che prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro e del difetto di
- una norma tributaria, la quale preveda una parallela rivalutazione del debito
- di imposta e, per tale situazione, e' penalizzato non gia' il datore di lavoro,
- poiche' lo stesso paga in moneta rivalutata quanto, per l'intero, avrebbe
- dovuto pagare alla scadenza, ma lo Stato che si vede pagare in ritardo -
- per fatto del datore di lavoro - e in moneta svalutata la ritenuta di imposta
- dovuta dal lavoratore dipendente"; si trattava, anche in questo caso,
- di una semplice argomentazione addotta per decidere la questione se la
- rivalutazione del credito di lavoro dovesse avvenire al lordo o al netto della
- ritenuta fiscale, non essendo in quella sede in discussione il problema della
- tassabilita' di detta rivalutazione.
- La giurisprudenza successiva, al di fuori della sentenza 2 febbraio
1985
- n. 688, gia' citata, si e' adeguata all'orientamento delle Sezioni Unite, per cui
- puo' ritenersi "ius receprum" che il credito di lavoro sul quale vanno
calcolati
- la rivalutazione e gli interessi a norma dell'art. 429, comma 3°, c.p.c. e dell'art.
- 150 disp. att. c.p.c. e' quello al lordo e non al netto delle ritenute gravanti
- sul lavoratore (vedi in questo senso Cass. 7 febbraio 1986 n. 785; Cass. 9
- novembre 1985 n. 5486; Cass. 22 maggio 1985 n. 3105; Cass. 25 luglio 1984
- n. 4370; Cass. 13 aprile 1984 n. 2394).
- Nel caso in esame, pero', non di questo si tratta, perche' la
sentenza, della cui
- esecuzione di discute, ha rivalutato l'intero credito di lavoro al lordo delle ritenute
- fiscali: si disputa, invece, sulla legittimita' della ritenuta di imposta, sull'intera
- somma liquidata a favore del lavoratore a titolo sia di capitale che di rivalutazione.
- Tale problema pero' non puo' essere risolto sulla base delle
argomentazioni
- e degli obiter dicta suddetti, ma deve essere affrontato, approfondendo la natura
- giuridica della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, come e' venuta
- elaborandosi attraverso una lunga e complessa evoluzione della giurisprudenza
- di questa Corte.
- Anche sotto questo profilo la giurisprudenza ha avuto qualche
oscillazione,
- dovuta principalmente alla lettera della norma che, parlando di "maggior danno
- eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito"
- sembra privilegiare la natura ripristinatoria della rivalutazione con l'adozione
rispetto
- all'art. 1224 c.c.; di alcuni correttivi: a) l'esclusione per il lavoratore dell'onere
- di provare il maggior danno subito; b) la predeterminazione del criterio di
- rivalutazione (riferimento agli indici ISTAT); c) l'applicabilita' di ufficio della
- rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione del diritto.
- Configurata in tal modo, la rivalutazione costituirebbe una
- componente del complessivo credito di lavoro, ma un risarcimento del
- danno conseguente all'inadempimento del datore di lavoro. E sotto
- questo profilo essa sarebbe sicuramente intassabile, in quanto il
- presupposto di fatto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
- e', a norma dell'art. 1 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, "il possesso
- di redditi, in danaro o in natura, continuativi od occasionali,
- provenienti da qualsiasi fonte" ed e' principio assolutamente
- pacifico in dottrina e giurisprudenza che non si puo' parlare di
- reddito se non si e' presenza di un aumento di valore del patrimonio
- del contribuente, che rappresenti il conseguimento di un effettivo
- vantaggio economico, mentre il risarcimento del danno serve a
- reintegrare una diminuzione e a sostituire una ricchezza perduta.
- (Vedi per un'applicazione puntuale di tale principio Cass. 2 luglio
- 1981 n. 4315 che ha escluso la ritenuta fiscale sulle somme dovute a
- titolo di risarcimento dei danni per licenziamento illegittimo, anche
- se esse si concretano in cinque mensilita' di retribuzione). E
- infatti la giurisprudenza di questa Corte, che ha piu' sottolineato
- la funzione risarcitoria della rivalutazione dei crediti di lavoro,
- ha coerentemente ristretto la tassabilita' alla sola sorte capitale,
- con esclusione della rivalutazione e interessi (vedi Cass. 17 marzo
- 1984 n. 1855): la stessa concezione della rivalutazione e' alla base
- di quella giurisprudenza, che ha escluso l'azionabilita' separata e
- autonoma del diritto alla rivalutazione nel caso di ritardato
- pagamento in via stragiudiziale del credito retributivo (vedi in
- questo senso Cass. 10 aprile 1981 n. 2103).
- Questa giurisprudenza minoritaria non tiene pero' adeguato conto
- dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di rivalutazione, che
- ha sempre piu' accentuato il carattere intrinseco di essa rispetto al
- credito di lavoro.
- Fin dalla prima applicazione dell'art. 429 comma 3^ c.p.c., come
- modificato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, la giurisprudenza di
- questa Corte aveva sottolineato che detta norma nell'attribuire alla
- svalutazione in se' considerata diretta rilevanza causale di danno
- presunto per i crediti di lavoro, aveva separato tale ipotesi dalle
- altre tutelabili mediante il ricorso all'art. 1224 c.c. "attraendo i
- momenti di maturazione del credito, sua svalutazione e liquidazione
- in unica fattispecie complessa", perseguendo in tal modo l'intento di
- "conservare alla retribuzione, sottratta alla brutale legge del
- prezzo di mercato, la sua funzione in parte alimentare e in parte
- sociale, acche' non venga meno, dopo la maturazione del credito, quel
- processo di parziale adeguamento assicurato, prima di quel momento,
- dal meccanismo della scala mobile (per l'indennita' di contingenza) e
- dalla negoziazione collettiva sollecitata dalle spinte sindacali per
- la parte residua" (Cass. 8 febbraio 1975 n. 495).
- Anche la Corte Costituzionale ravviso' la conformita' ai principi
- costituzionali della norma in esame proprio nel fatto che apprestava
- "un meccanismo di conservazione del valore in senso economico delle
- prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare (o, comunque,
- ripristinare) quel "potere di acquisto di beni reali" che si connette
- alla retribuzione" (Corte Cost. 14 gennaio 1977 n. 13).
- Ancora piu' significativamente la Cass. Sez. U 18 gennaio 1979 n.
- 349, nel risolvere positivamente la questione della rivalutabilita'
- del credito di lavoro anche per il periodo successivo alla
- dichiarazione di fallimento (questione questa poi superata dalle
- contrarie pronunzie delle Sezioni unite 15 marzo 1982 n. 1670 e 17
- aprile 1982 n. 2335 e da tutta la giurisprudenza successiva: vedi da
- ult. 13 dicembre 1985 n. 6382; Cass. 28 gennaio 1985 n. 455; Cass. 7
- dicembre 1984 n. 6462) e soprattutto nel decidere sull'estensione del
- privilegio previsto dallo art. 2751 bis anche alla rivalutazione
- monetaria del credito di lavoro, ha osservato che "se nella logica
- ispiratrice del meccanismo apprestato dallo art. 429 comma 3 c.p.c. a
- tutela del lavoratore, il credito per retribuzione e' assunto nella
- sua corrispondenza al quantitativo dei beni reali fruibili con la
- quantita' di numerario in cui essa pecuniariamente si esprime al
- momento del suo maturarsi, ne segue che il quid pluris monetario in
- cui essa di traduce al momento della liquidazione giudiziale non
- puo', per sua natura, essere un diversum dalla retribuzione, ma e'
- anch'esso "retribuzione".
- In questo stesso contesto si inserisce la sentenza 2 aprile 1982
- n. 2034 con la quale la sezione lavoro di questa Corte, rifacendosi
- alla suddetta configurazione della rivalutazione monetaria, ha
- stabilito che l'adempimento parziale posto in essere dal debitore in
- corso di causa non da' luogo ad alcuna possibilita' di imputazione
- del pagamento secondo le previsioni degli artt. 1193 e 1194 c.c. ma
- costituisce una causa di estinzione parziale del credito, la cui
- rivalutazione deve essere necessariamente calcolata per il tempo
- successivo, fino alla data della decisione e soltanto sulla
- differenza ancora dovuta al lavoratore.
- Infine le Sezioni Unite, componendo il conflitto che si era
- determinato nella giurisprudenza della sezione lavoro sulla separata
- azionabilita' della pretesa del lavoratore di ottenere al
- rivalutazione del proprio credito, gia' soddisfatto tardivamente nel
- suo importo originario (vedi per la posizione contraria a quella
- sopra accennata di cui a Cass. 10 aprile 1981 n. 2103, Cass. 24
- aprile 1979 n. 3268; Cass. 3 ottobre 1979 n. 5057; Cass. 10 maggio
- 1980 n. 3090; Cass. 2 settembre 1980 n. 5067), ha rilevato che alcuni
- meccanismi di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita
- (come l'indennita' di contingenza) pur mantenendo il carattere
- nominalistico della relativa obbligazione del datore di lavoro,
- "posta a definire la "retribuzione essenziale" del lavoratore quale
- entita' composta di due elementi, di cui uno contrattualmente
- statico-nominalistico (retribuzione base) e l'altro
- dinamico-funzionale (indennita' di contingenza), entrambi
- necessariamente riconducibili alla causa giuridica del contratto di
- lavoro e costituenti pertanto parti strettamente connesse di un unica
- obbligazione".
- Alla stessa funzione adempie la rivalutazione monetaria, la quale
- costituisce una componente del complessivo credito di lavoro
- strettamente connessa al credito originario e trae la sua origine
- dallo stesso rapporto di lavoro, per cui ha natura squisitamente
- sostanziale (vedi Cass. Sez. Un. 16 febbraio 1984 n. 1146, e
- successivamente Cass. 21 marzo 1986 n. 2031; Cass. 29 aprile 1986 n.
- 2979).
- In base a tale indirizzo giurisprudenziale, che questo Collegio
- condivide, il problema della tassabilita' della rivalutazione ha una
- soluzione obbligata: e infatti con sentenza 2 febbraio 1985 n. 717
- questa Corte, ribadendo che il maggior credito di svalutazione
- monetaria non rappresenta una forma risarcitoria da fatto illecito ma
- costituisce una componente essenziale del credito di lavoro, al quale
- si affianca - con un meccanismo analogo a quello dell'indennita'' di
- contingenza - al fine di adeguare la retribuzione nominale a quella
- reale, ha ritenuto che la rivalutazione rientra, al pari della
- retribuzione nominale, nella nozione di reddito di lavoro dipendente,
- previsto dall'art. 46 comma 1 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597,
- per cui il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, e' tenuto ad
- operare la ritenuta di acconto a norma dell'art. 23 secondo comma
- d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 anche su di essa (vedi in questo
- senso anche Cass. 6 febbraio 1985 n. 912).
- Ne' ha alcun rilievo il fatto che la rivalutazione monetaria non
- sia, come sostiene il ricorrente, espressamente indicata fra i
- redditi di lavoro dipendente ai fini dell'IRPEF, perche' una volta
- che si consideri tale rivalutazione come una componente essenziale
- del credito di lavoro, che entra nel patrimonio del lavoratore in
- dipendenza del lavoro da lui svolto e per il solo fatto del ritardato
- pagamento, a prescindere dalla domanda, dalla colpa del datore di
- lavoro e dell'effettivo danno economico (e relativa misura), la sua
- tassabilita' deriva dalla disposizione dell'art. 46 del D.P.R. 29
- settembre 1973 n. 597 concernente l'imposta sul reddito di lavoro
- dipendente "quello derivante dal lavoro prestato ... alle dipendenze
- e sotto la direzione di altri", e costituito da tutti i compensi ed
- emolumenti comunque denominati percepiti ... in dipendenza del lavoro
- prestato" (art. 48 decreto citato): in sostanze l'inclusione nella
- base imponibile della rivalutazione monetaria e' una conseguenza
- necessaria del fatto che il reddito di lavoro dipendente e' tutta
- l'entrata lorda, anche se di natura accessoria o complementare,
- conseguita dal lavoratore in dipendenza del lavoro prestato: e non vi
- e' dubbio che alle relative ritenute di acconto debba provvedere il
- datore di lavoro, dato che la sua funzione di sostituto di imposta
- non viene meno solo perche' il pagamento della retribuzione avviene
- dopo che e' intervenuta una sentenza definitiva di condanna e questa
- sia stata posta in esecuzione.
- Manifestatamente infondate sono poi le eccezioni di illegittimita'
- costituzionale di un'interpretazione siffatta per violazione degli
- artt. 3, 36 e 53 Cost., sollevate dal ricorrente; una volta infatti
- che si e' stabilito il principio della rivalutazione del credito di
- lavoro al lordo delle ritenute erariali (e una rivalutazione operata
- in siffatto modo e' come si e' detto avvenuto nella specie) l'art. 3
- e 53 Cost. sarebbero violati proprio se la rivalutazione non venisse
- tassata, perche' il lavoratore verrebbe a lucrare senza motivo alcuno
- della rivalutazione della parte di credito che si riferisce alla
- ritenuta di acconto.
- Per quanto attiene all'art. 36 Cost. (a parte il rilievo che tale
- articolo viene in considerazione solo se si considera la
- rivalutazione come una componente della retribuzione e non come un
- risarcimento del danno, come sostiene il ricorrente) esso e'
- pacificamente rispettato attraverso la rivalutazione della sola parte
- di credito, di cui il lavoratore avrebbe avuto la disponibilita', se
- il pagamento della retribuzione e il prelievo della ritenuto di
- acconto fossero avvenuti tempestivamente.
- Ne' al violazione dell'art. 3 Cost. potrebbe concretarsi nel fatto
- che, trattandosi di emolumenti arretrati, essi sono assoggettati a
- tassazione separata con l'aliquota corrispondente alla meta' del
- reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
- all'anno di percezione (aliquota che in teoria potrebbe essere
- maggiore di quella che sarebbe stata applicata se la somma dovuta
- fosse stata corrisposta tempestivamente), per cui si verificherebbe
- una diversita' di trattamento fiscale fra le retribuzioni percepite
- al momento della maturazione del diritto e quelle percepite
- tardivamente.
- Va infatti rilevato che un inconveniente siffatto (ammesso che di
- inconveniente si tratti, perche' al contrario la tassazione separata
- costituisce un'indubbia agevolazione rispetto al criterio normale di
- tassazione nell'anno di percezione, criterio che, determinando il
- cumulo di tali arretrati col reddito dello stesso periodo,
- determinerebbe un maggior prelievo fiscale a causa della
- progressivita' dell'imposta) riguarderebbe l'aliquota, mentre nella
- presente causa non e' dell'aliquota che si discute ma del reddito
- imponibile (tassabilita' o meno della rivalutazione monetaria): la
- questione e' quindi del tutto irrilevante in questo giudizio.
- In conclusione, il ricorso principale va respinto, mentre del
- ricorso incidentale va accolto il primo motivo e rigettati gli altri.
- in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va dunque
- cassata e la causa va rinviata per nuovo esame al Tribunale di
- Siracusa, il quale dovra' provvedere anche in ordine alle spese del
- presente giudizio di legittimita'.
-
P.Q.M.
- La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie
- il primo motivo del ricorso principale e ne rigetta gli altri.
- Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e
- rinvia la causa anche per le spese del presente giudizio al Tribunale
- di Siracusa.
- Roma, 30 settembre 1986.
-
(depositata in cancelleria il 3 aprile 1987)
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