Trani
Ius / I
Percorsi della giurisprudenza /
Home
page
Cass. sez. un. civ. 5 febbraio 1988 n. 1200.
- Pres. Bile, rel. Maltes, P.M. Virgilio (concl. diff.).
- La controversia tra Sostituto e Sostituito di imposta
- relativa alla legittimita' della ritenuta fiscale ha natura
- tributaria: come tale e' sottratta alla cognizione
- dell'autorita' giudiziaria ordinaria e devoluta alla
- competenza esclusiva del giudice speciale tributario.
- (D.P.R. 29/9/1973 n. 600, artt. 23, 33; D.P.R. 29/9/1973 n. 602, artt. 11, 37, 38;
- D.P.R. 29/9/1973 n. 636, artt. 1, 16 e 46; L. 20/3/1865 n. 2248, art. 6).
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 novembre 1973 il Pretore di Roma
condanno' la
- T. alla immediata reintegrazione nel posto di lavoro di M.S.G., perche'
- illegittimamente licenziata.
- Condanno' inoltre la T. a pagare alla G. la somma di L.
- 2.000.000, pari alla retribuzione dovutale per un periodo lavorativo
- di cinque mesi.
- In esecuzione della sentenza, la T. reintegro' la G. nel
- suo posto di lavoro. Non le corrispose, tuttavia, l'intera somma di
- L. 2.000.000 liquidata dal Pretore, ma soltanto la somma di lire
- 1.799.000, detratte L. 201.000, che aveva versato all'Esattoria delle
- imposte dirette di Roma per ritenuta Irpef, ai sensi dell'art. 23
- d.P.R. 29 settembre 1979, n. 600.
- La G., sostenendo di aver diritto al pagamento integrale
- delle cinque mensilita', nello ammontare di L. 2.000.000 stabilito
- dal Pretore, esegui' un pignoramento mobiliare a carico della T.
- per la differenza non corrispostale di L. 201.000, in base al titolo
- esecutivo rappresentato dalla sentenza stessa.
- La T. propose opposizione all'esecuzione, sostenendo di avere
- legittimamente versato allo erario lire 201.000, in ottemperanza agli
- obblighi derivanti dalle disposizioni sopra citate della legge
- tributaria.
- Il Pretore, ritenendo la controversia di natura tributaria, rimise
- le parti davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 9 del codice di
- procedura civile.
- Con atto notificato alla G. in data 11 ottobre 1976, la
T.
- riassunse il processo davanti al Tribunale di Roma.
- Con ordinanza del 12 luglio 1977, il Tribunale dispose l'integrazione
- del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Finanze, titolare del
- credito d'imposta e quindi parte necessaria nel giudizio fra la contribuente
- G. e il "sostituto d'imposta" T.
- L'Amministrazione finanziaria, sebbene regolarmente citata, non
si
- costitui' in giudizio.
- Rimessa la causa al Collegio per la decisione, la T. propose
- ricorso a queste Sezioni Unite per regolamento preventivo di
- giurisdizione, chiedendo che venisse dichiarata la competenza
- giurisdizionale del giudice speciale tributario a conoscere la
- controversia.
- L' Avvocatura dello Stato ha aderito alla richiesta della ricorrente.
-
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
- La T. premesso di essere stata condannata dal Pretore a pagare
- alla dipendente G. la somma di L. 2.000.000. a titolo non
- risarcitorio ma retributivo, talche' legittimamente essa avrebbe
- operato su quell'importo la ritenuta d'acconto di L. 201.000 ex art.
- 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostiene che, a norma degli
- artt. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 636 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973
- n. 602, soltanto le Commissioni tributarie sarebbero competenti a
- conoscere della controversia.
- Il ricorso e' fondato nel senso e nei limiti che saranno
- precisati.
- Bisogna, invero, distinguere fra la controversia di opposizione
- del debitore all'esecuzione e la causa pregiudiziale di accertamento
- della legittimita' della ritenuta d'acconto.
- Oggetto della controversia di opposizione e' l'impugnazione del
- titolo esecutivo: per mezzo di essa la T. tende a dimostrare che
- in epoca posteriore alla formazione del titolo stesso - rappresentato
- dalla sentenza del pretore di condanna della datrice di lavoro al
- pagamento della somma di L. 2.000.000 a favore della dipendente - un
- fatto sopravvenuto, consistente nella ritenuta d'acconto di L.
- 201.000, operata dalla datrice di lavoro, ne avrebbe posto nel nulla
- l'efficacia per il corrispondente valore.
- La "causa pregiudiziale" - da intendere ne preciso
significato
- tecnico di questione pregiudiziale che il giudice e' tenuto a
- risolvere e a decidere con effetti di giudicato sostanziale -
- concerne l'accertamento della legittimita' della ritenuta d'acconto
- effettuata dalla T.
- A tale pregiudiziale accertamento (che potrebbe, in ipotesi,
- gia' risultare da un giudicato esterno dell'organo giurisdizionale
- speciale e pertanto non si identifica senza residui con la causa
- stessa di opposizione) e' subordinata la pronuncia sul fondamento
- dell'impugnazione del titolo esecutivo, cioe' sulla perdurante
- efficacia di questo per l'importo sopra indicato di L. 201.000.
- Ora, non c'e' dubbio che sulla causa principale di opposizione
- all'esecuzione dovra', in definitiva, pronunciarsi l'autorita'
- giudiziaria ordinaria. Ma non altrettanto si puo' dire della causa
- pregiudiziale sulla legittimita' della ritenuta di acconto, che
- appartiene alla competenza esclusiva del giudice speciale tributario
- e necessariamente coinvolge l'Amministrazione delle Finanze, cioe' lo
- ente pubblico titolare del pote impositivo.
- Per convincersene, basta esaminare le disposizioni vigenti.
- Con la riforma tributaria, il sistema positivo risulta dalle norme
- degli artt. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 38 d.P.R. 29
- settembre 1973, n. 602.
- Secondo l'art. 16, 3° co. decr. n. 636 del 1972, contenente la
- disciplina dei termini per ricorrere, nei casi in cui il pagamento
- del tributo ha avuto luogo senza preventiva imposizione e nei casi in
- cui il contribuente afferma essere sopravvenuto il diritto al
- rimborso, si considera imposizione il rifiuto di restituzione della
- somma pagata, ovvero il silenzio dell'amministrazione dopo
- l'intimazione effettuata nelle forme previste.
- Secondo l'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, concernente il rimborso
- dei versamenti diretti, nel caso di inesistenza, totale o parziale,
- dell'obbligo di versamento (oltre che nel caso di errore materiale o
- di duplicazione), il soggetto che effettuato il versamento diretto
- puo' presentare all'intendenza di finanza istanza di rimborso entro
- il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento
- stesso.
- La medesima istanza puo' presentare anche il percipiente
- delle somme assoggettate e ritenuta entro il termine di decadenza di
- diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata.
- Nell'una e nell'altra ipotesi consegue all'eventuale rifiuto del
- rimborso il diritto del richiedente di esperire ricorso alla
- Commissione tributaria di primo grado (artt. 38, 4° co. e 37, 2° co.
- decr. n. 602 del '73).
- Trattasi di un sistema compiuto di tutela giurisdizionale dei
- diritti del contribuente, come hanno chiarito, con sentenza dell'8
- marzo 1977, n. 942, queste Sezioni Unite in relazione agli artt. 1,
- 16, 46, decr. n. 636 del 1972 e 6, all. E l. n. 2248 del 1865.
- Sarebbe inutile, quindi, nel presente giudizio, tornare a
- discutere della possibilita', per il contribuente, di esperire in via
- preventiva un'azione di mero accertamento negativo del debito
- d'imposta, azione improponibile non solo davanti al giudice ordinario
- ma anche davanti al giudice speciale tributario, poiche' il ricorso
- accordato dalla legge al soggetto passivo dell'obbligazione d'imposta
- ha per oggetto soltanto specifici atti dell'Amministrazione
- finanziaria di accertamento, d'imposizione, ovvero di rifiuto di
- restituzione di somme riscosse.
- Occorre soltanto trarre da queste esatte premesse le debite
- conclusioni in materia di ritenuta d'acconto.
- Dedurne, cioe', che il giudice ordinario non puo' pronunciarsi
- sulla legittimita' della ritenuta non soltanto, com'e' ovvio, in via
- principale, con efficacia vincolante verso l'Amministrazione
- finanziaria, ma neppure "incidenter tantum" con effetti limitati alle
- parti private.
- Il principio della competenza giurisdizionale esclusiva delle
- Commissioni tributarie appare di tutta evidenza con riguardo
- all'azione esperibile dell'autore della ritenuta, il quale, se ha
- versato la somma, puo' chiederne il rimborso soltanto nelle forme
- anzidette dell'istanza amministrativa e del ricorso alla Commissione
- tributaria; e, rispettivamente, se non l'ha versata, puo' ricorrere
- alla Commissione stessa contro gli atti impositivi dell'Amministrazione
- conseguenti all'iscrizione a ruolo a proprio carico delle somme ritenute
- e non corrisposte (art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e art. 11
- d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602).
- Ma alla stessa conclusione dell'esclusivita' della giurisdizione
- delle Commissioni tributarie si deve pervenire a proposito
- dell'azione esperibile dal soggetto passivo della ritenuta,
- produttore e percipiente del reddito, agisca egli direttamente contro
- la p.a. per ottenere il rimborso, ovvero pretenda dall'autore della
- ritenuta stessa, quale controparte privata nel rapporto di diritto
- civile, la corresponsione di una somma di pari ammontare come
- elemento integrante della retribuzione.
- In realta', stabilire se la ritenuta sia stata legittimamente
- operata non e' mai un semplice "punto" pregiudiziale od una mera
- "questione" pregiudiziale, da decidere "incidenter tantum" con
- effetti limitati al procedimento in corso, ma - si ripete - e' sempre
- una vera e propria "causa" pregiudiziale, da risolvere e decidere con
- effetti di giudicato sostanziale nei confronti dei legittimi
- contraddittori, e percio' nei confronti dell'Amministrazione
- finanziaria, dal giudice competente "intuitu materiae" a conoscerne.
- Il produttore del reddito, che ha subito la ritenuta, non e'
- libero di adire, a sua scelta, il giudice speciale tributario o il
- giudice ordinario, per farne dichiarare la illegittimita' e per
- ottenere il pagamento della somma, ma deve necessariamente agire, ai
- fini del rimborso, davanti alle Commissioni tributarie.
- Postulare, invero, una giurisdizione elettivamente concorrente
- dell'a.g.o. significherebbe esporre la controparte, che ha effettuato
- la ritenuta, all'eventualita' e al rischio di pagare due volte la
- stessa somma, in base a due pronunce contrastanti provenienti da due
- giudici diversi: come accadrebbe se, riconosciuta dal giudice
- ordinario, adito dal percipiente del reddito, l'illegittimita' della
- ritenuta, con obbligo della controparte di corrisponderne all'attore
- l'equivalente ammontare, il giudice speciale, adito dall'autore della
- ritenuta, dichiarasse questa pienamente legittima, rifiutandone al
- ricorrente il rimborso.
- Nel caso concreto, la datrice di lavoro T. rischierebbe, da un
- lato, di soggiacere alla azione esecutiva del creditore, dall'altro
- di subire il rifiuto del rimborso da parte dell'autorita'
- finanziaria.
- In una prospettiva piu' ampia, corrisponde a queste considerazioni
- di ordine pratico l'esame della "ratio" del sistema.
- La ritenuta d'acconto, invero, pur non costituendo oggetto di
- un'obbligazione d'imposta in senso stretto, dato che nell'anno solare
- potrebbe anche non sorgere alcun debito d'imposta, e' certamente
- oggetto di un'obbligazione accessoria e strumentale alla - eventuale
- e futura - obbligazione d'imposta, di cui agevola la riscossione.
- Essa, pertanto, si inquadra nell'ampia nozione di rapporto
- tributario, comprendente sia l'obbligazione d'imposta sia le
- obbligazioni ad essa strumentali e accessorie.
- La controversia che le concerne ha, di conseguenza, natura
- tributaria e, come tale, e' sottratta alla cognizione dell'a.g.o. e
- devoluta alla competenza esclusiva del giudice speciale tributario.
- Nel caso in esame, la lite fra datore e prestatore di lavoro sulla
- legittimita' della ritenuta d'acconto ha natura, appunto, tributaria,
- in quanto, per le ragioni esposte, il titolo della ritenuta ha
- carattere meramente fiscale.
- A questo proposito si definisce il soggetto attivo della ritenuta
- "sostituto d'imposta": forse impropriamente, perche' la ritenuta
- d'acconto - come si e' detto - non riflette un'obbligazione d'imposta
- in senso stretto. Tuttavia, chi la esegue e' vincolato sia verso
- l'ente pubblico impositore, sia verso il soggetto percipiente del
- reddito all'adempimento di un'obbligazione tributaria; onde la
- controversia fra chiunque sorta, presenta sempre la stessa natura
- tributaria e deve svolgersi nei confronti dell'Amministrazione
- finanziaria davanti al giudice competente.
- Le argomentazioni fin qui svolte dimostrano che la locuzione
- "l'istanza....puo' essere presentata anche dal percipiente delle
- somme assoggettate a ritenuta", nel citato art. 38 d.P.R. n. 602 del
- 1973, deve essere intesa - come correttamente ha sostenuto
- l'Avvocatura dello Stato - nel senso che al soggetto passivo della
- ritenuta d'acconto e' attribuito, non diversamente che al soggetto
- attivo, il potere di agire soltanto davanti al giudice speciale
- tributario, non, di certo, nel senso che gli sia riconosciuta una
- facolta' di libera scelta fra la giurisdizione speciale e quella
- ordinaria.
- Ne consegue ancora che nella lite sorta e nel processo instaurato
- fra i due privati, soggetto attivo e soggetto passivo della ritenuta
- d'acconto, non si puo' parlare di una possibile azione di garanzia o
- di "manleva" del primo verso l'Amministrazione finanziaria, e neppure
- di una causa comune o accessoria, nel cui ambito l'integrazione del
- contraddittorio sia rimessa agli ordinari strumenti della chiamata in
- giudizio su istanza di parte o "iussu iudicis", ma soltanto di "causa
- pregiudiziale" che richiede, previa sospensione del giudizio, la
- devoluzione al giudice competente (sempre che non siano frattanto
- maturate decadenze legali) e sara', quindi, attivata per iniziativa
- del "sostituito" oppure del "sostituto", con diverse, alterne
vicende
- nei successivi sviluppi del giudizio in merito.
- Nella controversia in esame, si deve ritenere pertanto che, ferma
- restando la giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione
- all'esecuzione, spetti unicamente al giudice speciale tributario la
- competenza giurisdizionale a conoscere della causa pregiudiziale
- concernente la legittimita' della ritenuta d'acconto.
- In questi termini e con queste precisazioni, il ricorso per
- regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla T. deve essere
- accolto, con la compensazione delle spese.
-
P.Q.M.
- Dichiara la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla causa pregiudiziale
- concernente la legittimita' della ritenuta d'acconto, ferma restando la giurisdizione
- del giudice ordinario sull'opposizione all'esecuzione. Compensa le spese.
- Cosi' deciso in Roma, il 14 maggio 1987.
-