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- Cass. sez. un. civ. 28 aprile 1989 n. 2011.
- Pres. Brancaccio, rel. Finocchiaro, est. Granata.
- (decisione sul ricorso n. 8057/86 per regolamento preventivo di
giurisdizione).
- La controversia tra Sostituto e Sostituito di imposta relativa
- alla legittimita' della ritenuta fiscale ha natura tributaria:
- come tale e' sottratta alla cognizione dell'autorita' giudiziaria
- ordinaria e devoluta alla competenza esclusiva del giudice
- speciale tributario.(1)
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- (D.P.R. 26/10/1972 n. 636, artt. 37, 38, 39).
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso al Pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro,
in data
- 10 luglio 1985 il dott. V.R., in relazione al rapporto intercorso con la s.p.a. T.G.
- e cessato con il licenziamento intimato il giorno 11 dicembre 1985, chiedeva nei
- confronti dell'ex datrice di lavoro l'emissione di un decreto ingiuntivo per il
- pagamento della somma di L. 44.450.732, pari all'importo della trattenuta IRPEF
- operata dalla T.G. sulle somme liquidate a favore del ricorrente del Collegio
- arbitrale dei dirigenti di Aziende Industriali con lodo 21 aprile 1986.
- Il Pretore di Milano ingiungeva alla s.p.a. T.G. il pagamento della
somma capitale
- richiesta oltre le spese.
- Avverso questo decreto l'ingiunta proponeva opposizione deducendo
- l'incompetenza territoriale del giudice adito, la carenza di giurisdizione del giudice
- ordinario e l'infondatezza nel merito della pretesa.
- In pendenza di giudizio la stessa societa' ha proposto ricorso per
regolamento
- preventivo di giurisdizione del giudice ordinario con il quale chiede che in via
- preliminare queste S.U. dichiarino il difetto di giurisdizione del Pretore di Milano
- nella veste di giudice del lavoro in ordine alla domanda azionata dal R., trattandosi
- di controversia rientrante nella giurisdizione delle Commissioni tributarie e, in
alternativa,
- che rimettano la controversia alla Corte Costituzionale per la non manifesta
infondatezza
- della questione di legittimita' costituzionale sia dell'art. 409 n. 1 c.p.c. nella parte
in cui
- non esclude la giurisdizione pretorile nel caso in cui il lavoratore subordinato chiede
al
- pretore condanna del datore di lavoro alla restituzione della somma trattenuta a titolo
di
- ritenuta d'acconto; nonche' degli art. 37, commi 2 e 3, 38, commi 1,2,3,e 4, d.P.R. n.
602
- del 1972.
- Il R., nel resistere con controricorso, ha insistito per reiezione
del regolamento.
- La societa' ricorrente ha presentato memoria.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1. Il ricorso per regolamento preventivo in esame ripropone
all'attenzione delle
- Sezioni unite la questione relativa alla individuazione del giudice investito della
- competenza giurisdizionale a conoscere della controversia insorta fra il sostituto
- ed il sostituto di imposta, nella quale il secondo pretenda dal primo il pagamento
- anche di quella parte del suo credito che l'altro invece ha trattenuto per versarla,
- nella qualita' di sostituto, a titolo di ritenuta di imposta.
- Secondo un primo indirizzo delle Sezioni unite non si potrebbe
dubitare della spettanza
- alla giurisdizione del giudice ordinario di tale controversia, dalla quale peraltro
andrebbe
- tenuta distinta e separata l'altra controversia che, in relazione a quella fra
sostituito, possa
- eventualmente insorgere fra il sostituto (ed ovviamente il sostituito) e
l'Amministrazione
- finanziaria nei confronti della quale venga, da uno dei due obbligati di imposta,
contestata
- la debenza della ritenuta: controversia quest'ultima che per la sua natura certamente
tributaria
- non potrebbe non appartenere alla giurisdizione del giudice tributario (da ultimo sent.
1465-87,
- 1466-87; conformi, a sezione semplice, sent. 3252-87,
5344-87, 8757-87).
- Piu' recentemente, pero', le Sezioni unite hanno adottato un diverso
indirizzo, affermando
- che, se in un processo tra sostituito e sostituto di imposta sorga questione sulla
legittimita'
- della ritenuta dal secondo operata su somme da lui dovute al primo in ragione di un
rapporto
- di credito-debito tra loro corrente, tale questione deve essere risolta dal giudice
tributario nel
- contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria quand'anche questa, al momento, non
sia
- parte in causa (sentenza 440-88,1200-88, 2151-88, 308-89).
- Cio' sulla considerazione (a) che, nelle controversie derivanti
dall'applicazione degli artt.
- 37 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636, la tutela giurisdizionale dei diritti del
contribuente si
- esplica esclusivamente davanti alle Commissioni tributarie; (b) che, nelle stesse
controversie
- davanti al giudice ordinario, se viene in discussione la legittimita' della ritenuta di
imposta,
- la questione non puo' essere decisa incidentalmente dallo stesso giudice ordinario, ma
deve
- essere risolta dal giudice tributario in via principale e con efficacia di giudicato;
(c) che in tali
- controversie non e' quindi configurabile una giurisdizione elettivamente concorrente del
giudice
- ordinario.
- 2. Rimediato il problema, ritengono le Sezioni unite che va tenuto
fermo l'indirizzo piu' recente.
- Invero, come gia' e' stato sottolineato nelle sentenze che se ne sono
fatte portatrici (cfr. in
- particolare la sent. 1200-87 citata), stabilire se la
ritenuta sia stata legittimamente operata non
- e' mai un semplice "punto" pregiudiziale o una mera "questione"
pregiudiziale, da decidere
- incidenter tantum con effetti limitati al procedimento in corso, ma e'
sempre una vera e
- propria "causa" pregiudiziale, da risolvere e decidere con effetti di
giudicato sostanziale dal
- giudice competente intuitu materiae a conoscerne.
- Secondo quanto ancora osservato nelle citate decisioni, invero, la
ritenuta, pur non costituendo
- oggetto di una obbligazione di imposta in senso stretto, dato che nell'anno solare
potrebbe anche
- non sorgere alcun debito di imposta, e' certamente oggetto di una obbligazione
accessoria e strumentale
- alla - eventuale e futura - obbligazione di imposta, di cui agevola la riscossione.
- E quindi si inquadra nell'ampia nozione di rapporto tributario,
comprendente sia l'obbligazione
- di imposta sia le obbligazioni ed essa strumentali ed accessorie.
- Sicche' la controversia che la riguarda non puo' non avere natura
tributaria e, come tale, e'
- sottratta alla cognizione della autorita' giudiziaria ordinaria e devoluta alla
competenza esclusiva
- del giudice speciale tributario.
- Davanti a questo giudice, conviene precisare per chiarire un punto
forse rimasto in ombra
- nelle decisioni richiamate, il contraddittorio, promosso nelle forme del rito
tributario da uno
- dei due legittimati attivi (sostituito o sostituto), dovra' svolgersi nei confronti non
solo della
- Amministrazione finanziaria, ma anche dell'altro obbligato al pagamento della ritenuta
- (reciprocamente: sostituto o sostituito).
- Diversamente, invero, da quando ritenuto nel quadro del primitivo
indirizzo giurisprudenziale
- ora abbandonato (cfr. in specie sent. 8757-87 cit., 5344-87 cit.),
nell'ipotesi in cui, alla pretesa
- del sostituito verso il sostituto al pagamento dell'intera somma da costui dovutagli in
forza del
- rapporto obbligatorio tra essi corrente si contrappone la tesi del sostituto di avere
trattenuto
- una parte di quella somma a titolo di ritenuta di imposta, viene in questione una
situazione
- complessa, risultante dalla concorrenza di due rapporti giuridici in se' distinti, ma
nella
- regolamentazione dettata dall'ordinamento positivo inscindibile connessi e compenetrati.
- Ed in verita', nella fattispecie legale, risultante dalla coesistenza
della obbligazione civilistica
- del sostituto verso il sostituito e della obbligazione tributaria (che nella prima trova
la sua fonte)
- del sostituto e del sostituito verso l'Amministrazione finanziaria, il versamento della
ritenuta di
- imposta operata dal sostituto, se legittimo perche' dovuto, produce un effetto
estintivo, in parte
- qua, nei confronti di entrambi i rapporti: infatti esso estingue sia l'obbligazione
civilistica del
- sostituto verso il sostituito, sia l'obbligazione tributaria di questi due soggetti
verso il Fisco.
- Con la conseguenza, allora, che non e' ipotizzabile una valutazione
frazionata delle due vicende
- estintive cosi' intimamente compenetrate da presentarsi come facce della stessa
medaglia, per cui
- non puo' essere vera una rappresentazione di una di esse che non sia lo specchio
dell'altra: intanto
- cioe' per esemplificare con l'ipotesi di sostituzione ricorrente nella specie, il datore
di lavoro
- adempie - fino alla concorrenza della ritenuta - il suo debito di retribuzione (od
altro) verso il
- lavoratore, in quanto il pagamento della ritenuta da lui effettuato al Fisco sia
legittimo perche'
- dovuto, e viceversa.
- Il che comporta che, proprio in ragione di questa intrinseca ed
inevitabile bivalenza della vicenda,
- la controversia che su di essa insorga non puo' non essere conosciuta e decisa nei
confronti di
- tutti e tre i soggetti interessati: amministrazione finanziaria, sostituto e sostituito.
- Ed il giudice della causa non potra' non essere quello tributario,
attesa la natura tributaria
- della questione relativa alla debenza o non debenza della ritenuta di imposta.
- Ne' puo' ammettersi che una eventuale incompletezza originaria del
contraddittorio, per essere
- - come nel caso di specie - la pretesa avanzata dal sostituito nei confronti del solo
sostituto, comporti
- uno spostamento della competenza giurisdizionale.
- Questa, invero, va determinata in base alla disciplina positiva
.dettata per la situazione giuridica
- dedotta in causa, sia il contraddittorio integro oppure no, rimanendo compito del
giudice
- investito della competenza giurisdizionale adottare gli opportuni provvedimenti
affinche'
- il contraddittorio, eventualmente incompleto, sia integrato.
- Nel caso, qui in esame, in cui la situazione giuridica obiettiva
effettivamente dedotta in
- giudizio radica la competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie, il
potere-dovere
- del giudice di provvedere alla integrazione del contraddittorio e' quello proprio
previsto
- per il processo civile dagli artt. 99 e ss. del c.p.c., in particolare dallo art. 102,
certamente
- operanti nel processo tributario per effetto del richiamo di cui all'art.39, primo
comma,
- d.p.r. n. 636 del 1972.
- 3. Va dunque ribadito che la competenza giurisdizionale a
conoscere delle controversie
- del tipo qui considerato va attribuita al giudice tributario, nel contraddittorio
necessario di
- tutti e tre i soggetti interessati: amministrazione finanziaria, sostituto e sostituito.
- Tale soluzione, oltre che essere quella imposta dal sistema
normativo, offre anche il
- vantaggio pratico di scongiurare il pericolo di un possibile contrasto di giudicati,
altrimenti
- ineliminabile nel quadro di qualsiasi altra soluzione che non conduca alla
individuazione
- di un giudice competente a conoscere cumulativamente della posizione dei tre soggetti
- menzionati.
- In conclusione nella presente causa, accogliendosi il ricorso per
regolamento preventivo,
- va dichiarata la giurisdizione delle Commissioni tributarie.
- Ricorrono questi motivi per disporre la compensazione delle spese
dell'intero giudizio.
-
P.Q.M.
- dichiara la giurisdizione delle Commissioni tributarie. Compensa le spese dell'intero
giudizio.
- Cosi' deciso in Roma il 25 febbraio 1989.
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