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Cass. sez. un. civ. 28 aprile 1989 n. 2011.
Pres. Brancaccio, rel. Finocchiaro, est. Granata.
(decisione sul ricorso n. 8057/86 per regolamento preventivo di giurisdizione).
La controversia tra Sostituto e Sostituito di imposta relativa
alla legittimita' della ritenuta fiscale ha natura tributaria:
come tale e' sottratta alla cognizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria e devoluta alla competenza esclusiva del giudice
speciale tributario.(1)
 
(D.P.R.  26/10/1972 n. 636, artt. 37, 38, 39). 
.
 
                            SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con ricorso al Pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, in data
10 luglio 1985 il dott. V.R., in relazione al rapporto intercorso con la s.p.a. T.G.
e cessato con il licenziamento intimato il giorno 11 dicembre 1985, chiedeva nei
confronti dell'ex datrice di lavoro l'emissione di un decreto ingiuntivo per il
pagamento della somma di L. 44.450.732, pari all'importo della trattenuta IRPEF
operata dalla T.G. sulle somme liquidate a favore del ricorrente del Collegio
arbitrale dei dirigenti di Aziende Industriali  con lodo 21 aprile 1986.
    Il Pretore di Milano ingiungeva alla s.p.a. T.G. il pagamento della somma capitale
richiesta oltre le spese.
    Avverso questo decreto l'ingiunta proponeva opposizione deducendo
l'incompetenza territoriale del giudice adito, la carenza di giurisdizione del giudice
ordinario e l'infondatezza nel merito della pretesa.
    In pendenza di giudizio la stessa societa' ha proposto ricorso per regolamento
preventivo di giurisdizione del giudice ordinario con il quale chiede che in via
preliminare queste S.U. dichiarino il difetto di giurisdizione del Pretore di Milano
nella veste di giudice del lavoro in ordine alla domanda azionata dal R., trattandosi
di controversia rientrante nella giurisdizione delle Commissioni tributarie e, in alternativa,
che rimettano la controversia alla Corte Costituzionale per la non manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale sia dell'art. 409 n. 1 c.p.c. nella parte in cui
non esclude la giurisdizione pretorile nel caso in cui il lavoratore subordinato chiede al
pretore condanna del datore di lavoro alla restituzione della somma trattenuta a titolo di
ritenuta d'acconto; nonche' degli art. 37, commi 2 e 3, 38, commi 1,2,3,e 4, d.P.R. n. 602
del 1972.
    Il R., nel resistere con controricorso, ha insistito per reiezione del regolamento.
    La societa' ricorrente ha presentato memoria.
                               MOTIVI DELLA DECISIONE
    1. Il ricorso per regolamento preventivo in esame ripropone all'attenzione delle
Sezioni unite la questione relativa alla individuazione del giudice investito della
competenza giurisdizionale a conoscere della controversia insorta fra il sostituto
ed il sostituto di imposta, nella quale il secondo pretenda dal primo il pagamento
anche di quella parte del suo credito che l'altro invece ha trattenuto per versarla,
nella qualita' di sostituto, a titolo di ritenuta di imposta.
    Secondo un primo indirizzo delle Sezioni unite non si potrebbe dubitare della spettanza
alla giurisdizione del giudice ordinario di tale controversia, dalla quale peraltro andrebbe
tenuta distinta e separata l'altra controversia che, in relazione a quella fra sostituito, possa
eventualmente insorgere fra il sostituto (ed ovviamente il sostituito) e l'Amministrazione
finanziaria nei confronti della quale venga, da uno dei due obbligati di imposta, contestata
la debenza della ritenuta: controversia quest'ultima che per la sua natura certamente tributaria
non potrebbe non appartenere alla giurisdizione del giudice tributario (da ultimo sent. 1465-87,
1466-87; conformi, a sezione semplice, sent. 3252-87, 5344-87, 8757-87).
    Piu' recentemente, pero', le Sezioni unite hanno adottato un diverso indirizzo, affermando
che, se in un processo tra sostituito e sostituto di imposta sorga questione sulla legittimita'
della ritenuta dal secondo operata su somme da lui dovute al primo in ragione di un rapporto
di credito-debito tra loro corrente, tale questione deve essere risolta dal giudice tributario nel
contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria quand'anche questa, al momento, non sia
parte in causa (sentenza 440-88,1200-88, 2151-88, 308-89).
    Cio' sulla considerazione (a) che, nelle controversie derivanti dall'applicazione degli artt.
37 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636, la tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente si
esplica esclusivamente davanti alle Commissioni tributarie; (b) che, nelle stesse controversie
davanti al giudice ordinario, se viene in discussione la legittimita' della ritenuta di imposta,
la questione non puo' essere decisa incidentalmente dallo stesso giudice ordinario, ma deve
essere risolta dal giudice tributario in via principale e con efficacia di giudicato; (c) che in tali
controversie non e' quindi configurabile una giurisdizione elettivamente concorrente del giudice
ordinario.
    2. Rimediato il problema, ritengono le Sezioni unite che va tenuto fermo l'indirizzo piu' recente.
    Invero, come gia' e' stato sottolineato nelle sentenze che se ne sono fatte portatrici (cfr. in
particolare la sent. 1200-87 citata), stabilire se la ritenuta sia stata legittimamente operata non
e' mai un semplice "punto" pregiudiziale o una mera "questione" pregiudiziale, da decidere
incidenter  tantum con effetti limitati al procedimento in corso, ma e'   sempre una vera e
propria "causa" pregiudiziale, da risolvere e decidere con effetti di giudicato sostanziale dal
giudice competente intuitu materiae a conoscerne.
    Secondo quanto ancora osservato nelle citate decisioni, invero, la ritenuta, pur non costituendo
oggetto di una obbligazione di imposta in senso stretto, dato che nell'anno solare potrebbe anche
non sorgere alcun debito di imposta, e' certamente oggetto di una obbligazione accessoria e strumentale
alla - eventuale e futura - obbligazione di imposta, di cui agevola la riscossione.
    E quindi si inquadra nell'ampia nozione di rapporto tributario, comprendente sia l'obbligazione
di imposta sia le obbligazioni ed essa strumentali ed accessorie.
    Sicche' la controversia che la riguarda non puo' non avere natura tributaria e, come tale, e'
sottratta alla cognizione della autorita' giudiziaria ordinaria e devoluta alla competenza esclusiva
del giudice speciale tributario.
    Davanti a questo giudice, conviene precisare per chiarire un punto forse rimasto in ombra
nelle  decisioni richiamate, il contraddittorio, promosso nelle forme del rito tributario da uno
dei due legittimati attivi (sostituito o sostituto), dovra' svolgersi nei confronti non solo della
Amministrazione finanziaria, ma anche dell'altro obbligato al pagamento della ritenuta
(reciprocamente: sostituto o sostituito).
    Diversamente, invero, da quando ritenuto nel quadro del primitivo indirizzo giurisprudenziale
ora  abbandonato (cfr. in specie sent. 8757-87 cit.,  5344-87 cit.), nell'ipotesi in cui, alla pretesa
del sostituito verso il sostituto al pagamento dell'intera somma da costui dovutagli in forza del
rapporto obbligatorio tra essi corrente si contrappone la tesi del sostituto di avere trattenuto
una parte di quella somma a titolo di ritenuta di imposta, viene in questione una situazione
complessa, risultante dalla concorrenza di due rapporti giuridici in se' distinti, ma nella
regolamentazione dettata dall'ordinamento positivo inscindibile connessi e compenetrati.
    Ed in verita', nella fattispecie legale, risultante dalla coesistenza della obbligazione civilistica
del sostituto verso il sostituito e della obbligazione tributaria (che nella prima trova la sua fonte)
del sostituto e del sostituito verso l'Amministrazione finanziaria, il versamento della ritenuta di
imposta operata dal sostituto, se legittimo perche' dovuto, produce un effetto estintivo, in parte
qua, nei confronti di entrambi i rapporti: infatti esso estingue sia l'obbligazione civilistica del
sostituto verso il sostituito, sia l'obbligazione tributaria di questi due soggetti verso il Fisco.
    Con la conseguenza, allora, che non e' ipotizzabile una valutazione frazionata delle due vicende
estintive cosi' intimamente compenetrate da presentarsi come facce della stessa medaglia, per cui
non puo' essere vera una rappresentazione di una di esse che non sia lo specchio dell'altra: intanto
cioe' per esemplificare con l'ipotesi di sostituzione ricorrente nella specie, il datore di lavoro
adempie - fino alla concorrenza della ritenuta - il suo debito di retribuzione (od altro) verso il
lavoratore, in quanto il pagamento della ritenuta da lui effettuato al Fisco sia legittimo perche'
dovuto, e viceversa.
    Il che comporta che, proprio in ragione di questa intrinseca ed inevitabile bivalenza della vicenda,
la controversia che su di essa insorga non puo' non essere conosciuta e decisa nei confronti di
tutti e tre i soggetti interessati: amministrazione finanziaria, sostituto e sostituito.
    Ed il giudice della causa non potra' non essere quello tributario, attesa la natura tributaria
della questione relativa alla debenza o non debenza della ritenuta di imposta.
    Ne' puo' ammettersi che una eventuale incompletezza originaria del contraddittorio, per essere
- come nel caso di specie - la pretesa avanzata dal sostituito nei confronti del solo sostituto, comporti
uno spostamento della competenza giurisdizionale.
    Questa, invero, va determinata in base alla disciplina positiva .dettata per la situazione giuridica
dedotta in causa, sia il contraddittorio integro oppure no, rimanendo compito del giudice
investito della competenza giurisdizionale adottare gli opportuni provvedimenti affinche'
il contraddittorio, eventualmente incompleto, sia integrato.
    Nel caso, qui in esame, in cui la situazione giuridica obiettiva effettivamente dedotta in
giudizio radica la competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie, il potere-dovere
del giudice di provvedere alla integrazione del contraddittorio e' quello proprio previsto
per il processo civile dagli artt. 99 e ss. del c.p.c., in particolare dallo art. 102, certamente
operanti nel processo tributario per effetto del richiamo di cui all'art.39, primo comma,
d.p.r. n. 636 del 1972.
    3.  Va dunque ribadito che la competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie
del tipo qui considerato va attribuita al giudice tributario, nel contraddittorio necessario di
tutti e tre i soggetti interessati: amministrazione finanziaria, sostituto e sostituito.
    Tale soluzione, oltre che essere quella imposta dal sistema normativo, offre anche il
vantaggio pratico di scongiurare il pericolo di un possibile contrasto di giudicati, altrimenti
ineliminabile nel quadro di qualsiasi altra soluzione che non conduca alla individuazione
di un giudice competente a conoscere cumulativamente della posizione dei tre soggetti
menzionati.
    In conclusione nella presente causa, accogliendosi il ricorso per regolamento preventivo,
va dichiarata la giurisdizione delle Commissioni tributarie.
    Ricorrono questi motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
                                                            P.Q.M.
dichiara la giurisdizione delle Commissioni tributarie. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Cosi' deciso in Roma il 25 febbraio 1989.