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Cass. sez. un. civ.  20 gennaio 1989 n. 308.
Pres. Granata, rel. Maltese, P.M. Minetti (concl. conf.).
In caso di ritenuta d'acconto sull'IRPEF illegittimamente operata dal datore
di lavoro sulla busta-paga del lavoratore, la controversia che ne deriva
appartiene alla giurisidizione del giudice tributario.
 
(D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 33; D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,
artt. 11, 38;  D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, artt. 16, 38).
 
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con ricorso al Pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro,
M.C. espose che la s.p.a. LF e c., alle cui
dipendenze egli si era trovato in qualita' di dirigente, nel corrispondergli
la somma di L. 425.224.544 a titolo di risarcimento del danno per la sua
arbitraria estromissione dall'azienda, aveva illegittimamente operato una
ritenuta di L.170.344.950, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef).
    Chiese, pertanto, che la s.p.a. LF venisse condannata al pagamento
di tale somma, ancora dovutagli, di L. 170.344.950.
    La societa' convenuta ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione
a queste Sezioni Unite per l'accertamento della competenza giurisdizionale delle
Commissioni tributarie.
 
                                MOTIVI   DELLA  DECISIONE
 
    La ricorrente sostiene che la cognizione della controversia e' riservata "ratione
materiae" alle Commissioni tributarie, previa istanza di rimborso all'Intendenza di
Finanza.
    Il ricorso e' fondato.
    Le S.U. hanno gia' chiarito con sentenza n. 1200 del 5 febbraio 1988, che
"siccome  la ritenuta fiscale d'acconto costituisce l'oggetto di un'obbligazione
strumentale e accessoria rispetto alla - eventuale e futura - obbligazione d'imposta,
di cui agevola la riscossione, e resta percio' compresa nell'ampia nozione di rapporto
tributario, la controversia sulla legittimita' di tale ritenuta e' devoluta alla cognizione
esclusiva delle commissioni tributarie anche se la relativa questione venga dedotta
in una controversia fra privati, non potendo formare oggetto di cognizione "incidenter
tantum", perche' deve per legge essere decisa con efficacia di giudicato e nel
contraddittorio con l'amministrazione finanziaria".
    L'ordinamento tributario - osservano le Sezioni Unite - appresta un sistema
compiuto di tutela giurisdizionale (artt. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 38
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) sia dell'autore della ritenuta sia del produttore
del reddito che la subisce.
    Entrambi possono presentare all'intendente di finanza richiesta di rimborso delle
somme versate e poi agire alle commissioni tributarie, adducendo l'inesistenza, totale
o parziale, dell'obbligo di versamento, o l'errore materiale o la duplicazione del pagamento.
Piu' precisamente, il soggetto che ha operato la ritenuta, se ha versato la somma, puo'
chiedere il rimborso soltanto nelle forme anzidette dell'istanza amministrativa e del ricorso
alla commissione tributaria; se non l'ha versata, puo' ricorrere alla commissione stessa
contro gli atti impositivi dell'amministrazione conseguenti all'iscrizione a ruolo a proprio
carico delle somme ritenute e non corrisposte (art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 11
d.p.r. n. 602 del 1973).
    A sua volta, il soggetto passivo della ritenuta, produttore e percipiente del reddito,
deve rivolgere la propria domanda giudiziaria esclusivamente al giudice, agisca
egli direttamente contro la p.a., per ottenere il rimborso, ovvero pretenda dall'autore
della ritenuta stessa, quale controparte privata nel rapporto di diritto civile, la
corresponsione di una somma di pari ammontare come elemento della retribuzione
o della liquidazione a titolo di risarcimento del danno.
    Il produttore del reddito, invero, non e' libero di adire, a sua scelta, il giudice speciale
tributario o il giudice ordinario per far dichiarare l'illegittimita' della ritenuta e per ottenere il
pagamento della somma, ma deve necessariamente agire, ai fini del rimborso, davanti alle
Commissioni tributarie.
    Postulare una giurisdizione elettivamente concorrente dell'a.g.o. significherebbe esporre
la controparte, che ha effettuato la ritenuta all'eventualita' e al rischio di pagare due volte
la stessa somma in base a due pronunce contrastanti provenienti da due giudici diversi:
come accadrebbe se, riconosciuta dal giudice ordinario, adito dal percipente del reddito,
la illegittimita' della ritenuta con obbligo della controparte di corrisponderne all'attore
l'equivalente ammontare, il giudice speciale, adito dall'autore della ritenuta, dichiarasse
questa pienamente legittima, rifiutandone al ricorrente il rimborso.
    In realta', come si e' gia' accennato nell'enunciazione della massima, la ritenuta d'acconto,
pur non costituendo oggetto di un'obbligazione d'imposta in senso stretto, dato che nell'anno
solare potrebbe anche non sorgere alcun debito d'imposta, e' certamente oggetto di
un'obbligazione accessoria e strumentale alla - eventuale e futura - obbligazione di imposta,
di cui agevola la riscossione.
    Essa, pertanto, si inquadra nell'ampia nozione di rapporto tributario, comprendente sia
l'obbligazione d'imposta sia le obbligazioni ad essa strumentali e accessorie.
    Di conseguenza, la controversia che la concerne ha natura tributaria ed e', come tale,
sottratta alla cognizione dell'a.g.o. e devoluta alla competenza esclusiva del giudice speciale
tributario.
    Nel caso in esame, la lite fra datore e prestatore di lavoro sulla legittimita' della ritenuta
d'acconto ha natura, appunto, tributaria, in quanto, per le ragioni esposte, il titolo della
ritenuta ha carattere meramente fiscale; e la controversia si deve necessariamente svolgere
nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
    Percio' la disposizione dell'art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973, secondo la quale l'"istanza
(...) puo' essere presentata anche dal percipiente della somma assoggettata a ritenuta"
deve essere intesa nel senso che al soggetto passivo della ritenuta d'acconto e' attribuito,
non diversamente che al soggetto attivo, il potere di agire soltanto davanti al giudice
speciale tributario; non, di certo, nel senso che gli sia riconosciuta una facolta' di libera
scelta fra la giurisdizione speciale e quella ordinaria.
    Ne consegue ancora, che nella lite sorta e nel processo instaurato fra due privati -
soggetto attivo e soggetto passivo della ritenuta d'acconto - la questione della legittimita'
della ritenuta potra' assumere, come nel caso deciso dalla sentenza citata n. 1200 del
1988, i caratteri tipici della "causa pregiudiziale" rispetto a quella di competenza del
giudice ordinario (trattavasi allora di una controversia di opposizione all'esecuzione),
ma potra' anche esaurire, come nel caso in esame, l'intero oggetto della lite e determinare,
quindi, senza problemi collaterali di coordinamento fra le due procedure, l'improponibilita'
della domanda davanti al giudice ordinario, in considerazione della competenza giurisdizionale
esclusiva del giudice tributario.
    In questo senso, appunto, deve essere decisa la questione posta dalla societa' ricorrente,
con la dichiarazione della giurisdizione delle commissioni tributarie.
    Ricorrono, secondo il Collegio, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese
di questa fase del giudizio.
                                                        P.Q.M.
    Dichiara la giurisdizione delle Commissioni tributarie. Compensa le spese di questa fase
del giudizio.
    Cosi deciso in Roma, il 23 giugno 1988.
 
    (depositata in cancelleria il 20 gennaio1989).