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- Cass. sez. un. civ. 20 gennaio 1989 n. 308.
- Pres. Granata, rel. Maltese, P.M. Minetti (concl. conf.).
- In caso di ritenuta d'acconto sull'IRPEF illegittimamente operata dal datore
- di lavoro sulla busta-paga del lavoratore, la controversia che ne deriva
- appartiene alla giurisidizione del giudice tributario.
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- (D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 33; D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,
- artt. 11, 38; D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, artt. 16, 38).
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso al Pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro,
- M.C. espose che la s.p.a. LF e c., alle cui
- dipendenze egli si era trovato in qualita' di dirigente, nel corrispondergli
- la somma di L. 425.224.544 a titolo di risarcimento del danno per la sua
- arbitraria estromissione dall'azienda, aveva illegittimamente operato una
- ritenuta di L.170.344.950, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
- persone fisiche (Irpef).
- Chiese, pertanto, che la s.p.a. LF venisse condannata al pagamento
- di tale somma, ancora dovutagli, di L. 170.344.950.
- La societa' convenuta ha proposto regolamento preventivo di
giurisdizione
- a queste Sezioni Unite per l'accertamento della competenza giurisdizionale delle
- Commissioni tributarie.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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- La ricorrente sostiene che la cognizione della controversia e'
riservata "ratione
- materiae" alle Commissioni tributarie, previa istanza di rimborso all'Intendenza di
- Finanza.
- Il ricorso e' fondato.
- Le S.U. hanno gia' chiarito con sentenza n. 1200 del 5 febbraio 1988,
che
- "siccome la ritenuta fiscale d'acconto costituisce l'oggetto di
un'obbligazione
- strumentale e accessoria rispetto alla - eventuale e futura - obbligazione d'imposta,
- di cui agevola la riscossione, e resta percio' compresa nell'ampia nozione di rapporto
- tributario, la controversia sulla legittimita' di tale ritenuta e' devoluta alla
cognizione
- esclusiva delle commissioni tributarie anche se la relativa questione venga dedotta
- in una controversia fra privati, non potendo formare oggetto di cognizione
"incidenter
- tantum", perche' deve per legge essere decisa con efficacia di giudicato e nel
- contraddittorio con l'amministrazione finanziaria".
- L'ordinamento tributario - osservano le Sezioni Unite - appresta un
sistema
- compiuto di tutela giurisdizionale (artt. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 38
- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) sia dell'autore della ritenuta sia del produttore
- del reddito che la subisce.
- Entrambi possono presentare all'intendente di finanza richiesta di
rimborso delle
- somme versate e poi agire alle commissioni tributarie, adducendo l'inesistenza, totale
- o parziale, dell'obbligo di versamento, o l'errore materiale o la duplicazione del
pagamento.
- Piu' precisamente, il soggetto che ha operato la ritenuta, se ha versato la somma, puo'
- chiedere il rimborso soltanto nelle forme anzidette dell'istanza amministrativa e del
ricorso
- alla commissione tributaria; se non l'ha versata, puo' ricorrere alla commissione stessa
- contro gli atti impositivi dell'amministrazione conseguenti all'iscrizione a ruolo a
proprio
- carico delle somme ritenute e non corrisposte (art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 11
- d.p.r. n. 602 del 1973).
- A sua volta, il soggetto passivo della ritenuta, produttore e
percipiente del reddito,
- deve rivolgere la propria domanda giudiziaria esclusivamente al giudice, agisca
- egli direttamente contro la p.a., per ottenere il rimborso, ovvero pretenda dall'autore
- della ritenuta stessa, quale controparte privata nel rapporto di diritto civile, la
- corresponsione di una somma di pari ammontare come elemento della retribuzione
- o della liquidazione a titolo di risarcimento del danno.
- Il produttore del reddito, invero, non e' libero di adire, a sua
scelta, il giudice speciale
- tributario o il giudice ordinario per far dichiarare l'illegittimita' della ritenuta e
per ottenere il
- pagamento della somma, ma deve necessariamente agire, ai fini del rimborso, davanti alle
- Commissioni tributarie.
- Postulare una giurisdizione elettivamente concorrente dell'a.g.o.
significherebbe esporre
- la controparte, che ha effettuato la ritenuta all'eventualita' e al rischio di pagare
due volte
- la stessa somma in base a due pronunce contrastanti provenienti da due giudici diversi:
- come accadrebbe se, riconosciuta dal giudice ordinario, adito dal percipente del
reddito,
- la illegittimita' della ritenuta con obbligo della controparte di corrisponderne
all'attore
- l'equivalente ammontare, il giudice speciale, adito dall'autore della ritenuta,
dichiarasse
- questa pienamente legittima, rifiutandone al ricorrente il rimborso.
- In realta', come si e' gia' accennato nell'enunciazione della
massima, la ritenuta d'acconto,
- pur non costituendo oggetto di un'obbligazione d'imposta in senso stretto, dato che
nell'anno
- solare potrebbe anche non sorgere alcun debito d'imposta, e' certamente oggetto di
- un'obbligazione accessoria e strumentale alla - eventuale e futura - obbligazione di
imposta,
- di cui agevola la riscossione.
- Essa, pertanto, si inquadra nell'ampia nozione di rapporto
tributario, comprendente sia
- l'obbligazione d'imposta sia le obbligazioni ad essa strumentali e accessorie.
- Di conseguenza, la controversia che la concerne ha natura tributaria
ed e', come tale,
- sottratta alla cognizione dell'a.g.o. e devoluta alla competenza esclusiva del giudice
speciale
- tributario.
- Nel caso in esame, la lite fra datore e prestatore di lavoro sulla
legittimita' della ritenuta
- d'acconto ha natura, appunto, tributaria, in quanto, per le ragioni esposte, il titolo
della
- ritenuta ha carattere meramente fiscale; e la controversia si deve necessariamente
svolgere
- nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- Percio' la disposizione dell'art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973, secondo
la quale l'"istanza
- (...) puo' essere presentata anche dal percipiente della somma assoggettata a
ritenuta"
- deve essere intesa nel senso che al soggetto passivo della ritenuta d'acconto e'
attribuito,
- non diversamente che al soggetto attivo, il potere di agire soltanto davanti al giudice
- speciale tributario; non, di certo, nel senso che gli sia riconosciuta una facolta' di
libera
- scelta fra la giurisdizione speciale e quella ordinaria.
- Ne consegue ancora, che nella lite sorta e nel processo instaurato
fra due privati -
- soggetto attivo e soggetto passivo della ritenuta d'acconto - la questione della
legittimita'
- della ritenuta potra' assumere, come nel caso deciso dalla sentenza citata n. 1200 del
- 1988, i caratteri tipici della "causa pregiudiziale" rispetto a quella di
competenza del
- giudice ordinario (trattavasi allora di una controversia di opposizione all'esecuzione),
- ma potra' anche esaurire, come nel caso in esame, l'intero oggetto della lite e
determinare,
- quindi, senza problemi collaterali di coordinamento fra le due procedure,
l'improponibilita'
- della domanda davanti al giudice ordinario, in considerazione della competenza
giurisdizionale
- esclusiva del giudice tributario.
- In questo senso, appunto, deve essere decisa la questione posta dalla
societa' ricorrente,
- con la dichiarazione della giurisdizione delle commissioni tributarie.
- Ricorrono, secondo il Collegio, giusti motivi per disporre la
compensazione delle spese
- di questa fase del giudizio.
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P.Q.M.
- Dichiara la giurisdizione delle Commissioni tributarie. Compensa le
spese di questa fase
- del giudizio.
- Cosi deciso in Roma, il 23 giugno 1988.
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- (depositata in cancelleria il 20 gennaio1989).