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Cass. sez. Lav., 30 aprile 1987 n. 3252.
Pres. Brancaccio A., rel. Nuovo.
Deve escludersi che il lavoratore, che ha subito la ritenuta,
possa far
valere il suo diritto di credito direttamente nei confronti di colui che la
ritenuta ha operato per versarla al fisco, e cio' in linea con il disposto
dell'art. 17, comma 2°, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 che riconosce
appunto al contribuente il diritto al rimborso della eccedenza per l'ipotesi
in cui l'ammontare delle ritenute sia superiore a quello delle imposte dovute.
(c.c., artt. 1193, 1194, 1224, 1282, 2909; c.p.c., artt. 100, 112,
324, 325, 429;
- D.P.R. 29/9/1973 n. 597, artt. 1, 17, 46, 48; D.P.R. 29-9-1973 n. 600, artt. 7,
- 13, 21, 22, 23, 64; D.P.R. 29-9-1973 n. 602, artt. 3, 38, 41, 42).
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- In esecuzione della sentenza del Pretore di Catania in data 23 giugno
- 1982 C.M. il 13 luglio 1982 intimava precetto all'Azienda Municipale
- Trasporti (AMT) per il pagamento della somma di lire 5.180.021, oltre
- alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali che sarebbero maturati
- dopo la data del precetto fino al pagamento.
- La debitrice liquidava la somma pretesa dal lavoratore il lire
5.023.707,
- operando su tale somma la ritenuta alla fonte per IRPEF per lire 980.872.
- Il M. incasso' la residua somma di lire 4.051.833 e prosegui'
nell'azione
- esecutiva procedendo a pignoramento presso terzi.
- L'AMT allora con ricorso del 17 settembre 1982 diretto al Pretore
- di Catania si opponeva all'esecuzione, sostenendo che l'intero debito
- era stato estinto prima del pignoramento.
- Il lavoratore contestava tale assunto, rilevando che la somma a lui
- versata era di gran lunga inferiore a quella spettantegli e che non gli erano
- stati corrisposti la rivalutazione e gli interessi per il periodo successivo
- alla notifica del precetto. Rilevava poi che illegittimamente l'AMT aveva
- operato le ritenuta alla fonte anche sulla somma dovuta per rivalutazione
- e interessi, senza che ne fosse stato autorizzata dal titolo esecutivo, e che
- comunque, la ritenuta era stata operata in misura eccessiva.
- Il giudice adito con sentenza del 15 novembre 1983 in accoglimento
- dell'opposizione dichiarava la nullita' del pignoramento.
- Avverso tale pronuncia il M. ricorreva in appello, riproponendo tutte
- le questioni gia' formulate in primo grado.
- Il Tribunale di Catania con sentenza non definitiva del 15 maggio
1984,
- in parziale riforma della decisione del Pretore, dichiarava l'illegittimita'
- della ritenuta fiscale operata dall'AMT sulle somme corrisposte a titolo
- di interessi e rimetteva la causa in istruttoria per la determinazione della
- differenza dovuta.
- Osservava il giudice di merito che in base all'art. 409, III comma,
c.p.c.
- il giudice, in sede di emanazione della sentenza di condanna al pagamento
- di somme di denaro per crediti di lavoro, determina il maggior danno
- eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo
- credito e altrettanto e' implicitamente stabilito nell'ambito del giudizio di
- appello con ovvio riferimento al danno da svalutazione ulteriormente
- verificatosi dopo la sentenza di primo grado dall'art. 437, 4° comma,
- c.p.c., che richiama l'art. 409.
- Pertanto il danno da svalutazione non puo' ricomprendere il periodo
- maturato successivamente alla sentenza del predetto giudice del merito,
- anche perche', dovendo il giudice stesso determinare il danno gia' verificatosi,
- nessuna determinazione sarebbe possibile per un danno non verificatosi
- al momento dell'emanazione della sentenza e afferente a un periodo compreso
- fra tale momento e quello dell'effettivo pagamento.
- Tanto meno poteva riconoscersi la svalutazione pretesa dal lavoratore
- per il periodo successivo al precetto.
- Rilevava poi che, se e' corretta l'affermazione secondo cui il
lavoratore
- ha diritto di precettare tutta la somma indicata in sentenza, non e' altrettanto
- legittima la conseguenza tratta dal dipendente che su detta somma non
- dovesse operarsi la circostanze che la sentenza posta in esecuzione nulla
- dica circa l'obbligo di operare le ritenute IRPEF, perche' tale obbligo sorge
- automaticamente al momento del pagamento.
- Detta ritenuta, pero', andava operata solo sulla somma liquidata a
titolo di
- capitale e rivalutazione e non anche sugli interessi, dato che mentre la
- rivalutazione serve a mantenere il potere di acquisto della retribuzione,
- gli interessi, pur costituendo una prestazione accessoria al debito di
- capitale, hanno carattere autonomo e non hanno natura risarcitoria.
- Sull'eccessivita' della ritenuta operata, il Tribunale, pur
rimandando ogni
- decisione all'avvenuta esecuzione delle indagini da parte dell'eligendo consulente
- tecnico, respingeva la eccezione dell'AMT, secondo la quale le eventuali
- lagnanze relative all'importo delle ritenute effettuate per IRPEF non possono
- essere rivolte nei confronti del datore di lavoro ma devono essere fatte valere
- nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, che ha riscosso le somme,
- osservando che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte,
- la controversia fra datore di lavoro e lavoratore sulla legittimita' delle ritenute
- effettuate dal primo sulle somme corrisposte al secondo spetta al giudice del
- lavoro e non alle commissioni tributarie, in quanto non investe il rapporto di
- imposta, ma le posizioni di debito e credito dei predetti soggetti.
- Avverso tale decisione l'AMT ricorre per cassazione deducendo due
motivi
- di annullamento. Resiste il lavoratore con controricorso proponendo a sua volta
- tempestivo ricorso incidentale affidato a tre motivi, illustrati con successiva memoria.
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
- I due ricorsi, proposti avverso la medesima decisione vanno d'ufficio
riuniti.
- Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando la violazione
dell'art.
- 100 c.p.c.; in relazione all'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 e all'art. 17,
- comma 2°, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, sostiene la ricorrente che le lamentele
- dell'attore relative allo importo della ritenuta effettuate devono essere rivolte nei
- confronti non di essa ricorrente ma dell'Amministrazione Finanziaria (che ha
- riscosso le somme) secondo le procedure previste dall'art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973.
- L'obbligo di versamento posto a carico del datore di lavoro e l'obbligazione tributaria
- posta a carico del lavoratore dipendente sono infatti tra loro autonomi e mentre il
primo
- si esaurisce mediante il versamento allo Stato delle somme trattenute, tale pagamento
- non e' definitivo nei confronti del soggetto che ha subito la ritenuta, fino a quando
non
- si accerta se l'obbligazione tributaria sussista effettivamente e in tal misura: solo in
tale
- momento insorge per chi ha subito la ritenuta obbligo di versare l'eventuale differenza
- o di ripetere l'indebito.
- Deve escludersi pertanto che il lavoratore, che ha subito la
ritenuta, possa far
- valere il suo diritto di credito direttamente nei confronti di colui che la ritenuta ha
- operato per versarla al fisco, e cio' in linea con il disposto dell'art. 17, comma 2°,
- d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 che riconosce appunto al contribuente il diritto
- al rimborso della eccedenza per l'ipotesi in cui l'ammontare delle ritenute sia
superiore
- a quello delle imposte dovute.
- Tale principio trova conferma nell'art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973,
che attribuisce
- anche al soggetto che ha subito la ritenuta la legittimazione a chiedere la restituzione
- dell'imposta versata in piu'.
- Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 38 d.p.r.
602
- del 1973 in relazione al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, sostiene la ricorrente
- che detto articolo, accordando anche al titolare del reddito soggetto a ritenuta
- la legittimazione a chiedere il rimborso dell'imposta versata in piu', preclude al
- medesimo ogni azione di accertamento negativo della pretesa tributaria dinanzi
- al giudice ordinario.
- I due motivi, che per evidenti ragioni di connessione vanno esaminati
- congiuntamente, sono infondati.
- In base all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 il datore di
lavoro,
- al momento di corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni e i compensi
- di qualsiasi natura derivanti dal lavoro prestato nonche' gli emolumenti arretrati
- e l'indennita' di fine rapporto, deve operare all'atto dell'imposta sul reddito delle
- persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa nei loro confronti.
- L'impostazione di tale obbligo a carico del datore di lavoro si
giustifica con
- la particolare relazione in cui si trova costui con il presupposto di imposta, in
- quanto eroga le retribuzioni e i compensi assoggettati a tributo, ed e' in grado,
- per il rapporto privatistico che lo lega al lavoratore sostituito, di trasferire su di
lui
- con estrema facilita' il peso economico dell'imposta versata, operando la rivalsa
- mediante il prelievo delle somme pagate da quelle dovute al dipendente per le
- prestazioni effettuate.
- Il sostituto non e' un rappresentante ex lege del sostituito che
versa allo Stato
- le imposte dovute da quest'ultimo in nome e per conto di lui, ma e' obbligato
- direttamente nei confronti dello Stato ed e' soggetto passivo del relativo rapporto
- tributario.
- Egli e' percio' tenuto a prelevare l'imposta dovuta (art. 23 d.p.r.
n. 600 del
- 1973) a versarla nei modi e nei termini stabiliti (art. 3 d.p.r. n. 602 del 1973)
- a presentare la dichiarazione di sostituto di imposta (art. 7 d.p.r. n. 600 del 1973)
- a tenere e conservare le relative scritture contabili (art. 13, 21 e 22 d.p.r. 600
- del 1973): nell'adempimento di tali obblighi il sostituto e' soggetto ai controlli e
- alle verifiche degli uffici delle imposte, risponde delle eventuali omissioni, e'
- soggetto alle relative sanzioni amministrative e penali ed e' unico contraddittore
- dell'ufficio nelle relative controversie tributarie.
- Per ristabilire l'equilibrio economico, alterato dal fatto che il
sostituto paga
- una imposta in relazione al reddito percepito dal sostituto, la legge prevede
- (rendendola quasi sempre obbligatoria per scopi di politica tributaria) un
- diritto privato soggettivo di rivalsa del sostituto nei confronti del sostituito.
- Tale diritto non si attua attraverso l'esercizio di un'azione di
regresso,
- perchè il sostituto provvede a trattenere l'imposta dovuta per i redditi
- corrisposti, ma non per questo viene meno la distinzione fra i due rapporti,
- uno tributario di diritto pubblico intercorrente fra sostituto e finanza e uno
- privatistico di rivalsa intercorrente fra sostituto e sostituito.
- Non v'e' dubbio che, nonostante la reciproca autonomia dei due
rapporti,
- esiste fra di loro una connessione economica, e di cio' tiene conto il legislatore,
- allorche' consente al lavoratore, estraneo al rapporto tributario delle ritenute alla
- fonte ma finale destinatario del relativo peso economico, di intervenire nel
- procedimento di accertamento del tributo relativo al suo reddito, procedimento
- che ha come contraddittore necessario il costituto di imposta (art. 64 d.p.r. n.
- 600 del 1973) o allorche' legittima anche il percepiente delle somme assoggettate
- a ritenuta a richiamare all'intendente di finanza le somme versate in piu' dal
- sostituto di imposta per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o
- parziale dell'obbligo di versamento (art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973) oppure,
- al contrario, quando rende coobbligato in solido il sostituto per le imposte,
- soprattasse e interessi, iscritti a ruolo nei confronti del sostituto, relativi a
redditi
- del sostituito medesimo, riguardo ai quali il sostituto non ha effettuato ne' la
- ritenuta di imposta ne' il versamento.
- Ma proprio la previsione di tali interventi del sostituito nel
rapporto tributario
- fra sostituto di imposta e finanza, se da una parte sottolinea la connessione che
- esiste fra il rapporto tributario e quello di rivalsa, dall'altra ne conferma l'autonoma
- giuridica, non potendosi evidentemente configurare una facolta' di intervento in un
- procedimento come terzo interessato di colui che, se fosse parte del rapporto
- sostanziale, sarebbe invece contraddittore necessario nel procedimento
- medesimo.
- Ne' puo' sostenersi che, una volta eseguita la ritenuta alla fonte e
il relativo
- versamento, ogni rapporto fra sostituto (datore di lavoro) e finanza viene a
- cessare, perche' l'imposta e' stata riversata a carico del sostituito (lavoratore)
- e solo costui e' legittimato a far valere nei confronti dello Stato i diritti nascenti
- dall'avvenuto versamento di dette somme.
- E' pur vero che la legge prevede che il lavoratore (come qualsiasi
altro sostituito)
- possa, in sede di dichiarazione annuale dei propri redditi, scomputare dall'intera
- imposta dovuta quella pagata dal datore di lavoro, recuperando in tal modo le
- somme eventualmente pagate in eccesso (art. 17 I comma d.p.r. n. 597 del 1973:
- ipotesi questa inapplicabile pero' nel caso in esame, in cui si discute di una ritenuta
- operata su emolumenti arretrati, emolumenti questi che sono soggetti a tassazione
- separata e sono sottratti al cumulo dei redditi, sul quale viene calcolata l'imposta
- complessiva dovuta in base alla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno di
- riferimento) cosi' come ha diritto al ottenere il rimborso di ufficio, allorche' la
ritenuta
- di acconto superi l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi (art. 17, II
- comma, d.p.r. n. 597 e 41 e 42 bis d.p.r. n. 602 del 1973).
- Tutto cio', pero', deriva non da una successione del lavoratore nei
diritti
- nascenti dal rapporto tributario fra datore di lavoro e finanza, ma dalla natura
- della ritenuta che e' a titolo di acconto e quindi deve essere conteggiata
- nell'imposta calcolata in via definitiva sul coacervo dei redditi personali
- del lavoratore.
- E cosi', e' dimostrato dal fatto che il datore di lavoro, quale
sostituto
- di imposta, non perde affatto il diritto a richiedere dallo Stato il rimborso
- delle ritenute versate in piu' per errore materiale, duplicazione e inesistenza
- totale o parziale dell'obbligo di versamento ma ne e', anzi, il primo legittimato
- (vedi art. 38 comma 1° d.p.r. n. 602 del 1973).
- Ed e' per giunta l'unico legittimato ad ottenere il rimborso che
venga disposto
- di ufficio, nel caso che dalla sua dichiarazione annuale di sostituto di imposta
- risulti dovuto un tributo inferiore a quello effettivamente versato (art. 38 ult. comma
- d.p.r. n. 602 del 1973).
- E nel caso che tale rimborso sia avvenuto, il datore di lavoro,
proprio in
- forza del rapporto privatistico di rivalsa che lo lega al lavoratore, deve restituire
- a costui le somme rimborsate e a suo tempo trattenute sulle retribuzioni corrisposte
- al dipendente, non potendo questi piu' ottenere il computo o il rimborso in sede
- di propria dichiarazione annuale dei redditi (vedi per evitare il doppio rimborso
- dell'imposta versata in misura maggiore del dovuto il procedimento previsto dalla
- circolare ministeriale 36-15-3538 dell'11 novembre 1981).
- Se la legge prevede, dunque, che i rimborsi siano effettuati al
datore di lavoro,
- vuol dire che non si e' verificata alcuna successione nel rapporto di imposta fra
- datore di lavoro e lavoratore e che la restituzione al sostituto di imposta delle
- ritenute versate in piu' deriva dal fatto che di tali somme egli e' chiamato a
- rispondere nei confronti del sostituito nell'ambito del rapporto di rivalsa.
- Non vi e' dubbio che il lavoratore quindi possa
contestare nell'ambito del
- rapporto privatistico di rivalsa le ritenute effettuate dal datore
di lavoro,
- sostenendone l'illegittimita' o l'eccessivita'; e la relativa
controversia e' ben
- diversa da quella tributaria, che puo' intervenire in relazione
alle stesse ritenute
- fra il datore di lavoro e l'amministrazione finanziaria,
controversia quest'ultima
- appartenente alla giurisdizione delle commissioni tributarie, a
differenza della
- prima che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario
(vedi in questo senso
- da ultimo Cass. 27 aprile 1983 n. 2889; Cass. 29 marzo 1983 n.
2249; Cass. 16
- marzo 1978 n. 747).
- Con il primo motivo di ricorso incidentale, denunziando la violazione
dell'art.
- 2902 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. in relazione all'art. 360 e 325 c.p.c., sostiene il
- resistente che il Tribunale, negando il diritto alla rivalutazione monetaria e agli
- interessi legali per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza posta
- in esecuzione, ha violato il giudicato, perche' non ha tenuto conto che detta
- pronuncia conteneva la condanna alla rivalutazione e agli interessi "fino al
- soddisfo": in ogni caso gli interessi sono dovuti a norma dell'art. 1282 c.c.
- La censura e' fondata.
- Il Tribunale ha escluso il diritto del lavoratore
ad ottenere la rivalutazione
- monetaria e gli interessi legali per il periodo successivo alla pronuncia della
- sentenza di condanna, richiamando la giurisprudenza di questa Corte,
- secondo la quale il danno risarcibile da svalutazione non puo' ricomprendere
- il periodo maturato successivamente alla pronuncia del giudice del merito.
- Ma ha omesso detto giudice di considerare che nella specie di
trattava
- non di valutare una richiesta autonoma del creditore esecutante di ottenere
- rivalutazione e interessi per il periodo successivo alla sentenza, ma di eseguire
- una decisione passato in giudicato, che pronunciava la condanna non solo
- al pagamento della somma dovuta e della relativa rivalutazione fino al momento
- della decisione medesima ma anche "all'ulteriore svalutazione e interessi maturati
- fino all'effettivo soddisfo".
- Non era quindi una questione di limiti della giurisdizione in materia
ma di
- interpretazione del giudicato e l'indagine del giudice doveva essere diretta al
- controllo della conformita' del precetto al titolo esecutivo, indipendentemente
- dalla legittimita' di una pronuncia, che per essere passata in giudicato, non
- poteva piu' essere posta in discussione.
- Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando la
violazione
- dell'art. 112 c.p.c., lamenta il resistente che il Tribunale non abbia nemmeno
- esaminato la questione da lui sollevata, e cioe' che avendo l'AMT messo a
- disposizione una somma inferiore a quella richiesta con il precetto l'esecuzione
- poteva proseguire fino all'integrale pagamento.
- La censura e' infondata.
- La sentenza impugnata ha riformato la decisione del pretore che,
ritenendo
- esatta la somma versata dall'AMT al lavoratore, aveva dichiarato la nullita'
- del pignoramento, e cio' perche' ha ritenuto illegittima l'effettuazione della ritenuta
- alla fonte sugli interessi legali.
- Ha in tal modo riconosciuto, implicitamente ma chiaramente, che il
creditore
- esecutante aveva diritto di procedere all'esecuzione, quanto meno per il recupero
- delle somme relative a tale ritenuta illegittima.
- Non vi e ' stata quindi la lamentata omessa pronuncia.
- Con il terzo motivo di ricorso incidentale, denunciando la violazione
e falsa
- applicazione del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, dello art. 429, 3° comma, c.p.c.
- e degli art. 3, 36 e 53 Cost., sostiene il resistente che, contrariamente all'assunto
- del Tribunale, la rivalutazione monetaria non e' assoggettabile a ritenuta di
- acconto per IRPEF.
- Stante infatti la natura risarcitoria della rivalutazione, essa non
puo' identificarsi
- con il reddito di lavoro e non puo' essere assoggettata a ritenuta di acconto.
- Se non fosse cosi' il lavoratore, che percepisce tardivamente un
credito retributivo
- verrebbe a trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto ad altro lavoratore, che
- viene soddisfatto tempestivamente.
- Tali arretrati, infatti, vengono sottoposti a tassazione separata
sulla base
- dell'aliquota degli ultimi due anni del rapporto di lavoro, per cui pur ricevendo
- una quantita' di moneta avente lo stesso potere di acquisto, il dipendente subirebbe
- una maggior imposta rispetto ad altro lavoratore, tempestivamente retribuito: il che
- sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 36 e 53 Cost.
- La censura e' infondata.
- La questione del trattamento fiscale della rivalutazione monetaria
dei crediti
- di lavoro ha sotto vari profili interessato la giurisprudenza di questa Corte,
- dapprima in forma indiretta e poi piu' specificatamente in relazione al contenuto
- delle norme tributarie e alla definizione della natura giuridica della rivalutazione
- monetaria prevista dall'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
- Sotto il primo profilo la questione si pose quando si tratto' di
decidere se la
- rivalutazione del credito di lavoro dovesse effettuarsi prescindendosi o no dalle
- somme che il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, e' tenuto a versare
- direttamente allo Stato, o, come altrimenti si diceva, se tale rivalutazione dovesse
- effettuarsi al lordo o al netto delle ritenute fiscali.
- Di fronte all'indirizzo giurisprudenziale che afferma il principio
secondo
- il quale il giudice, nel condannare il datore di lavoro al pagamento di
- prestazioni retributive in favore del lavoratore, non e' tenuto a determinare
- l'importo al netto della ritenuta di acconto, giacche' l'obbligo di effettuare
- dette ritenute sorge in un momento successivo a tale condanna e cioe' al
- momento dell'effettivo pagamento da parte del datore di lavoro (o a quella
- di recupero del credito in caso di esecuzione forzata) (vedi in questo senso
- Cass. 29 giugno 1982 n. 3912; Cass. 5 ottobre 1981 n. 5228) si opponeva
- da parte della giurisprudenza contraria che, cosi' operando, il lavoratore
- verrebbe a lucrare somme maggiori di quelle spettantigli, giacche'
- beneficerebbe di interessi e rivalutazione conteggiati anche su importi
- (le ritenute fiscali) di cui non il dipendente, ma terzi soggetti sono destinatari
- e di cui mai il dipendente avrebbe potuto o dovuto comunque avere la
- disponibilita' (vedi Cass. 9 dicembre 1981 n. 6507 e Cass. 2 febbraio 1985
- n. 688 in motivazione).
- Pur non essendo chiamata a decidere la questione specifica della
tassabilita'
- o meno della rivalutazione monetaria, era evidente che tale giurisprudenza
- presupponeva che la ritenuta d'acconto andasse effettuata solo sul credito
- capitale e non anche sulla rivalutazione monetaria.
- Si trattava, pero', di un modo improprio di risolvere il problema se
la
- rivalutazione del credito di lavoro dovesse avvenire al netto o al lordo
- della ritenuta fiscale, perche', come ebbero a rilevare le Sezioni Unite
- componendo tale contrasto giurisprudenziale (sentenza 6 febbraio 1984
- n. 875), la questione andava decisa solamente attraverso l'interpretazione
- dell'art. 429 c.p.c., senza che su di essa avesse influenza alcuna il trattamento
- tributario del credito di lavoro, che si attua in un momento successivo a quello
- della condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni rivalutate.
- E tale norma imponeva al giudice nel pronunciare detta condanna di
- determinare anche il "maggior danno eventualmente subito dal lavoratore
- per la diminuzione di valore del suo credito" e percio' dell'intero credito,
- in difetto di una specifica norma che gli conferiva il potere-dovere di
- interferire nel rapporto di imposta, estraneo all'ambito del giudizio.
- Aggiungeva, poi, detta sentenza con un evidente "obiter
dictum",
- che "la spettanza al lavoratore delle somme corrispondenti alla rivalutazione
- della parte del credito di lavoro, dovuta allo Stato per debito di imposta,
- nel quale e' sostituito il datore di lavoro, e' conseguenza automatica della
- norma che prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro e del difetto di
- una norma tributaria, la quale preveda una parallela rivalutazione del debito
- di imposta e, per tale situazione, e' penalizzato non gia' il datore di lavoro,
- poiche' lo stesso paga in moneta rivalutata quanto, per l'intero, avrebbe
- dovuto pagare alla scadenza, ma lo Stato che si vede pagare in ritardo -
- per fatto del datore di lavoro - e in moneta svalutata la ritenuta di imposta
- dovuta dal lavoratore dipendente"; si trattava, anche in questo caso,
- di una semplice argomentazione addotta per decidere la questione se la
- rivalutazione del credito di lavoro dovesse avvenire al lordo o al netto della
- ritenuta fiscale, non essendo in quella sede in discussione il problema della
- tassabilita' di detta rivalutazione.
- La giurisprudenza successiva, al di fuori della sentenza 2 febbraio
1985
- n. 688, gia' citata, si e' adeguata all'orientamento delle Sezioni Unite, per cui
- puo' ritenersi "ius receprum" che il credito di lavoro sul quale vanno
calcolati
- la rivalutazione e gli interessi a norma dell'art. 429, comma 3°, c.p.c. e dell'art.
- 150 disp. att. c.p.c. e' quello al lordo e non al netto delle ritenute gravanti
- sul lavoratore (vedi in questo senso Cass. 7 febbraio 1986 n. 785; Cass. 9
- novembre 1985 n. 5486; Cass. 22 maggio 1985 n. 3105; Cass. 25 luglio 1984
- n. 4370; Cass. 13 aprile 1984 n. 2394).
- Nel caso in esame, pero', non di questo si tratta, perche' la
sentenza, della cui
- esecuzione di discute, ha rivalutato l'intero credito di lavoro al lordo delle ritenute
- fiscali: si disputa, invece, sulla legittimita' della ritenuta di imposta, sull'intera
- somma liquidata a favore del lavoratore a titolo sia di capitale che di rivalutazione.
- Tale problema pero' non puo' essere risolto sulla base delle
argomentazioni
- e degli obiter dicta suddetti, ma deve essere affrontato, approfondendo la natura
- giuridica della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, come e' venuta
- elaborandosi attraverso una lunga e complessa evoluzione della giurisprudenza
- di questa Corte.
- Anche sotto questo profilo la giurisprudenza ha avuto qualche
oscillazione,
- dovuta principalmente alla lettera della norma che, parlando di "maggior danno
- eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito"
- sembra privilegiare la natura ripristinatoria della rivalutazione con l'adozione
rispetto
- all'art. 1224 c.c.; di alcuni correttivi: a) l'esclusione per il lavoratore dell'onere
- di provare il maggior danno subito; b) la predeterminazione del criterio di
- rivalutazione (riferimento agli indici ISTAT); c) l'applicabilita' di ufficio della
- rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione del diritto.
- Configurata in tal modo, la rivalutazione costituirebbe una
- componente del complessivo credito di lavoro, ma un risarcimento del
- danno conseguente all'inadempimento del datore di lavoro. E sotto
- questo profilo essa sarebbe sicuramente intassabile, in quanto il
- presupposto di fatto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
- e', a norma dell'art. 1 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, "il possesso
- di redditi, in danaro o in natura, continuativi od occasionali,
- provenienti da qualsiasi fonte" ed e' principio assolutamente
- pacifico in dottrina e giurisprudenza che non si puo' parlare di
- reddito se non si e' presenza di un aumento di valore del patrimonio
- del contribuente, che rappresenti il conseguimento di un effettivo
- vantaggio economico, mentre il risarcimento del danno serve a
- reintegrare una diminuzione e a sostituire una ricchezza perduta.
- (Vedi per un'applicazione puntuale di tale principio Cass. 2 luglio
- 1981 n. 4315 che ha escluso la ritenuta fiscale sulle somme dovute a
- titolo di risarcimento dei danni per licenziamento illegittimo, anche
- se esse si concretano in cinque mensilita' di retribuzione). E
- infatti la giurisprudenza di questa Corte, che ha piu' sottolineato
- la funzione risarcitoria della rivalutazione dei crediti di lavoro,
- ha coerentemente ristretto la tassabilita' alla sola sorte capitale,
- con esclusione della rivalutazione e interessi (vedi Cass. 17 marzo
- 1984 n. 1855): la stessa concezione della rivalutazione e' alla base
- di quella giurisprudenza, che ha escluso l'azionabilita' separata e
- autonoma del diritto alla rivalutazione nel caso di ritardato
- pagamento in via stragiudiziale del credito retributivo (vedi in
- questo senso Cass. 10 aprile 1981 n. 2103).
- Questa giurisprudenza minoritaria non tiene pero' adeguato conto
- dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di rivalutazione, che
- ha sempre piu' accentuato il carattere intrinseco di essa rispetto al
- credito di lavoro.
- Fin dalla prima applicazione dell'art. 429 comma 3^ c.p.c., come
- modificato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, la giurisprudenza di
- questa Corte aveva sottolineato che detta norma nell'attribuire alla
- svalutazione in se' considerata diretta rilevanza causale di danno
- presunto per i crediti di lavoro, aveva separato tale ipotesi dalle
- altre tutelabili mediante il ricorso all'art. 1224 c.c. "attraendo i
- momenti di maturazione del credito, sua svalutazione e liquidazione
- in unica fattispecie complessa", perseguendo in tal modo l'intento di
- "conservare alla retribuzione, sottratta alla brutale legge del
- prezzo di mercato, la sua funzione in parte alimentare e in parte
- sociale, acche' non venga meno, dopo la maturazione del credito, quel
- processo di parziale adeguamento assicurato, prima di quel momento,
- dal meccanismo della scala mobile (per l'indennita' di contingenza) e
- dalla negoziazione collettiva sollecitata dalle spinte sindacali per
- la parte residua" (Cass. 8 febbraio 1975 n. 495).
- Anche la Corte Costituzionale ravviso' la conformita' ai principi
- costituzionali della norma in esame proprio nel fatto che apprestava
- "un meccanismo di conservazione del valore in senso economico delle
- prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare (o, comunque,
- ripristinare) quel "potere di acquisto di beni reali" che si connette
- alla retribuzione" (Corte Cost. 14 gennaio 1977 n. 13).
- Ancora piu' significativamente la Cass. Sez. U 18 gennaio 1979 n.
- 349, nel risolvere positivamente la questione della rivalutabilita'
- del credito di lavoro anche per il periodo successivo alla
- dichiarazione di fallimento (questione questa poi superata dalle
- contrarie pronunzie delle Sezioni unite 15 marzo 1982 n. 1670 e 17
- aprile 1982 n. 2335 e da tutta la giurisprudenza successiva: vedi da
- ult. 13 dicembre 1985 n. 6382; Cass. 28 gennaio 1985 n. 455; Cass. 7
- dicembre 1984 n. 6462) e soprattutto nel decidere sull'estensione del
- privilegio previsto dallo art. 2751 bis anche alla rivalutazione
- monetaria del credito di lavoro, ha osservato che "se nella logica
- ispiratrice del meccanismo apprestato dallo art. 429 comma 3 c.p.c. a
- tutela del lavoratore, il credito per retribuzione e' assunto nella
- sua corrispondenza al quantitativo dei beni reali fruibili con la
- quantita' di numerario in cui essa pecuniariamente si esprime al
- momento del suo maturarsi, ne segue che il quid pluris monetario in
- cui essa di traduce al momento della liquidazione giudiziale non
- puo', per sua natura, essere un diversum dalla retribuzione, ma e'
- anch'esso "retribuzione".
- In questo stesso contesto si inserisce la sentenza 2 aprile 1982
- n. 2034 con la quale la sezione lavoro di questa Corte, rifacendosi
- alla suddetta configurazione della rivalutazione monetaria, ha
- stabilito che l'adempimento parziale posto in essere dal debitore in
- corso di causa non da' luogo ad alcuna possibilita' di imputazione
- del pagamento secondo le previsioni degli artt. 1193 e 1194 c.c. ma
- costituisce una causa di estinzione parziale del credito, la cui
- rivalutazione deve essere necessariamente calcolata per il tempo
- successivo, fino alla data della decisione e soltanto sulla
- differenza ancora dovuta al lavoratore.
- Infine le Sezioni Unite, componendo il conflitto che si era
- determinato nella giurisprudenza della sezione lavoro sulla separata
- azionabilita' della pretesa del lavoratore di ottenere al
- rivalutazione del proprio credito, gia' soddisfatto tardivamente nel
- suo importo originario (vedi per la posizione contraria a quella
- sopra accennata di cui a Cass. 10 aprile 1981 n. 2103, Cass. 24
- aprile 1979 n. 3268; Cass. 3 ottobre 1979 n. 5057; Cass. 10 maggio
- 1980 n. 3090; Cass. 2 settembre 1980 n. 5067), ha rilevato che alcuni
- meccanismi di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita
- (come l'indennita' di contingenza) pur mantenendo il carattere
- nominalistico della relativa obbligazione del datore di lavoro,
- "posta a definire la "retribuzione essenziale" del lavoratore quale
- entita' composta di due elementi, di cui uno contrattualmente
- statico-nominalistico (retribuzione base) e l'altro
- dinamico-funzionale (indennita' di contingenza), entrambi
- necessariamente riconducibili alla causa giuridica del contratto di
- lavoro e costituenti pertanto parti strettamente connesse di un unica
- obbligazione".
- Alla stessa funzione adempie la rivalutazione monetaria, la quale
- costituisce una componente del complessivo credito di lavoro
- strettamente connessa al credito originario e trae la sua origine
- dallo stesso rapporto di lavoro, per cui ha natura squisitamente
- sostanziale (vedi Cass. Sez. Un. 16 febbraio 1984 n. 1146, e
- successivamente Cass. 21 marzo 1986 n. 2031; Cass. 29 aprile 1986 n.
- 2979).
- In base a tale indirizzo giurisprudenziale, che questo Collegio
- condivide, il problema della tassabilita' della rivalutazione ha una
- soluzione obbligata: e infatti con sentenza 2 febbraio 1985 n. 717
- questa Corte, ribadendo che il maggior credito di svalutazione
- monetaria non rappresenta una forma risarcitoria da fatto illecito ma
- costituisce una componente essenziale del credito di lavoro, al quale
- si affianca - con un meccanismo analogo a quello dell'indennita'' di
- contingenza - al fine di adeguare la retribuzione nominale a quella
- reale, ha ritenuto che la rivalutazione rientra, al pari della
- retribuzione nominale, nella nozione di reddito di lavoro dipendente,
- previsto dall'art. 46 comma 1 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597,
- per cui il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, e' tenuto ad
- operare la ritenuta di acconto a norma dell'art. 23 secondo comma
- d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 anche su di essa (vedi in questo
- senso anche Cass. 6 febbraio 1985 n. 912).
- Ne' ha alcun rilievo il fatto che la rivalutazione monetaria non
- sia, come sostiene il ricorrente, espressamente indicata fra i
- redditi di lavoro dipendente ai fini dell'IRPEF, perche' una volta
- che si consideri tale rivalutazione come una componente essenziale
- del credito di lavoro, che entra nel patrimonio del lavoratore in
- dipendenza del lavoro da lui svolto e per il solo fatto del ritardato
- pagamento, a prescindere dalla domanda, dalla colpa del datore di
- lavoro e dell'effettivo danno economico (e relativa misura), la sua
- tassabilita' deriva dalla disposizione dell'art. 46 del D.P.R. 29
- settembre 1973 n. 597 concernente l'imposta sul reddito di lavoro
- dipendente "quello derivante dal lavoro prestato ... alle dipendenze
- e sotto la direzione di altri", e costituito da tutti i compensi ed
- emolumenti comunque denominati percepiti ... in dipendenza del lavoro
- prestato" (art. 48 decreto citato): in sostanze l'inclusione nella
- base imponibile della rivalutazione monetaria e' una conseguenza
- necessaria del fatto che il reddito di lavoro dipendente e' tutta
- l'entrata lorda, anche se di natura accessoria o complementare,
- conseguita dal lavoratore in dipendenza del lavoro prestato: e non vi
- e' dubbio che alle relative ritenute di acconto debba provvedere il
- datore di lavoro, dato che la sua funzione di sostituto di imposta
- non viene meno solo perche' il pagamento della retribuzione avviene
- dopo che e' intervenuta una sentenza definitiva di condanna e questa
- sia stata posta in esecuzione.
- Manifestatamente infondate sono poi le eccezioni di illegittimita'
- costituzionale di un'interpretazione siffatta per violazione degli
- artt. 3, 36 e 53 Cost., sollevate dal ricorrente; una volta infatti
- che si e' stabilito il principio della rivalutazione del credito di
- lavoro al lordo delle ritenute erariali (e una rivalutazione operata
- in siffatto modo e' come si e' detto avvenuto nella specie) l'art. 3
- e 53 Cost. sarebbero violati proprio se la rivalutazione non venisse
- tassata, perche' il lavoratore verrebbe a lucrare senza motivo alcuno
- della rivalutazione della parte di credito che si riferisce alla
- ritenuta di acconto.
- Per quanto attiene all'art. 36 Cost. (a parte il rilievo che tale
- articolo viene in considerazione solo se si considera la
- rivalutazione come una componente della retribuzione e non come un
- risarcimento del danno, come sostiene il ricorrente) esso e'
- pacificamente rispettato attraverso la rivalutazione della sola parte
- di credito, di cui il lavoratore avrebbe avuto la disponibilita', se
- il pagamento della retribuzione e il prelievo della ritenuto di
- acconto fossero avvenuti tempestivamente.
- Ne' al violazione dell'art. 3 Cost. potrebbe concretarsi nel fatto
- che, trattandosi di emolumenti arretrati, essi sono assoggettati a
- tassazione separata con l'aliquota corrispondente alla meta' del
- reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
- all'anno di percezione (aliquota che in teoria potrebbe essere
- maggiore di quella che sarebbe stata applicata se la somma dovuta
- fosse stata corrisposta tempestivamente), per cui si verificherebbe
- una diversita' di trattamento fiscale fra le retribuzioni percepite
- al momento della maturazione del diritto e quelle percepite
- tardivamente.
- Va infatti rilevato che un inconveniente siffatto (ammesso che di
- inconveniente si tratti, perche' al contrario la tassazione separata
- costituisce un'indubbia agevolazione rispetto al criterio normale di
- tassazione nell'anno di percezione, criterio che, determinando il
- cumulo di tali arretrati col reddito dello stesso periodo,
- determinerebbe un maggior prelievo fiscale a causa della
- progressivita' dell'imposta) riguarderebbe l'aliquota, mentre nella
- presente causa non e' dell'aliquota che si discute ma del reddito
- imponibile (tassabilita' o meno della rivalutazione monetaria): la
- questione e' quindi del tutto irrilevante in questo giudizio.
- In conclusione, il ricorso principale va respinto, mentre del
- ricorso incidentale va accolto il primo motivo e rigettati gli altri.
- in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va dunque
- cassata e la causa va rinviata per nuovo esame al Tribunale di
- Siracusa, il quale dovra' provvedere anche in ordine alle spese del
- presente giudizio di legittimita'.
-
P.Q.M.
- La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie
- il primo motivo del ricorso principale e ne rigetta gli altri.
- Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e
- rinvia la causa anche per le spese del presente giudizio al Tribunale
- di Siracusa.
- Roma, 30 settembre 1986.
-
(depositata in cancelleria il 3 aprile 1987)