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Cass. sez. un. civ. 16 dicembre 1986 n. 7533.
Pres. Barba, rel. Rocchi, P.M. Sgroi.
 
   La controversia fra il datore di lavoro ed il lavoratore, che riguardi esclusivamente
la legittimita' delle ritenute effettuate dal primo su somme corrisposte al secondo, in
qualita' di sostituto di imposta (per l'Irpef),  - ancorche' in osservanza di istruzioni e
circolari diramate dall'amministrazione  finanziaria -  ma senza introdurre alcuna pretesa
nei confronti di quest'ultima, spetta alla cognizione del giudice ordinario, secondo le regole
di competenza del rito del lavoro, e non delle commissioni tributarie,  in quanto investe non
il rapporto d'imposta, ma le posizioni di credito e di debito dei predetti soggetti   nell'ambito
del rapporto di lavoro, salva restando la facolta' dell'uno o dell'altro di insorgere davanti alle
commissioni tributarie, contestando la debenza dell'imposta avverso gli eventuali atti
dell'amministrazione finanziaria.
    (Nella specie trattavasi di controversia fra il pilota e la corporazione dei piloti portuali).
 
                                SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 23 aprile 1982, il Pretore di V., su ricorso di D.U. del 7 aprile 1982,
ingiungeva alla Corporazione Piloti XXX  di pagare al ricorrente la somma di lire
750.000 oltre interessi e spese, a titolo di differenza di spettanze per l'attivita' di pilotaggio
svolta dal ricorrente medesimo nell'ambito della Corporazione, spettanze maturate nei mesi
di gennaio e febbraio 1982 per l'importo complessivo di lire 6.175.471 e pagate, invece,
nell'importo inferiore di lire 5.316.760, con una differenza di lire 858.711, ridotta entro
i limiti della competenza  per valore del giudice adito.
    Con atto del 2 giugno 1982, la Corporazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo
innanzi allo stesso Pretore di V., precisando che la differenza in questione non era stata corrisposta
all'U., in quanto trattenuta come ritenuta I.R.P.E.F. su reddito di lavoro dipendente, nel presupposto
che il rapporto fra il pilota di porto e la Corporazione, di cui all'art. 86 cod. nav., doveva
essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato; ed eccependo, in base a tale presupposto,
tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore delle commissioni tributarie.
    Nel merito, chiedeva la revoca dell'ingiunzione.
    Con ordinanza del 14 luglio 1982, il Pretore di V. - ritenuto che la causa verteva sulla natura
giuridica del rapporto dedotto in giudizio (autonomo, secondo l'opposto; subordinato, secondo
l'opponente) - rimetteva le parti innanzi al Pretore giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 428 c.p.c..
    Con ricorso del 28 luglio 1982, la Corporazione riassumeva la causa innanzi al Pretore di V.,
in funzione di giudice del lavoro, ribadendo le deduzioni di cui sopra ed invocando, altresi',
la chiamata in causa dell'Amministrazione delle Finanze.
    L'U. si costituiva, chiedendo il rigetto della opposizione.
    Il Pretore, con ordinanza dell'8 marzo 1983, autorizzava la chiamata in causa del Ministero
delle Finanze, che, costituendosi, sollevava eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e
chiedeva, comunque, di essere estromesso dal giudizio "senza alcuna pronuncia di merito nei
suoi confronti".
    Con sentenza del 16.5-25.6.1983, il Pretore di V. in funzione di giudice del lavoro:
a) revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo la natura subordinata del rapporto
de quo (che definiva "assimilabile a quella del pubblico impiego") e, conseguentemente, la
legittimita' del comportamento della Corporazione posto in essere nella qualita' di sostituto
di imposta; b) dichiarava il "difetto di giurisdizione del Pretore giudice del lavoro, in ordine alla
legittimita' della imposizione fiscale operata sui compensi spettanti all'opposto relativamente alle
prestazioni di pilotaggio".
    Avverso la sentenza del Pretore proponeva appello l'U., innanzi al Tribunale di V., con ricorso
notificato il 27 febbraio 1984, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
    Si costituiva la Corporazione che resisteva alla impugnazione, chiedendone il rigetto.
    Si costituiva, altresi', l'Amministrazione insistendo incidentalmente per la propria estromissione
dal giudizio e, in subordine, per il difetto di giurisdizione.
    Con sentenza del 14.5-3.9.1984, il Tribunale di V. rigettava l'impugnazione.
    Riteneva, in particolare il Tribunale:
    a) che la controversia tra privati nelle loro rispettive posizioni di sostituto e sostituto d'imposta,
come quella in esame, rientra nel campo dei rispettivi crediti e debiti compresi nel rapporto
complessivo per il quale e' sorto il credito assoggettato alla  ritenuta fiscale, ed e' quindi, attribuita
al giudice competente secondo le norme generali, con l'ulteriore conseguenza che quando la ritenuta
sia stata effettuata, come nella specie, nell'ambito  di un rapporto di lavoro, la relativa controversia
e' compresa nella speciale competenza del Pretore, rimanendo salva ogni questione sulla legittimita'
delle ritenute effettuate, rectius dell'applicazione del sistema impositivo mediante ritenuta alla fonte,
rientrante nella giurisdizione delle Commissioni tributarie;
    b) che conseguentemente l'eccepito difetto di giurisdizione non sussiste con riguardo alla questione
della qualificazione del rapporto intercorrente tra l'U. e la Corporazione;
    c) che detto rapporto per le sue caratteristiche prevalenti e piu' significative, desumibili dalle
sue effettive modalita' di svolgimento, va ritenuto quale rapporto di lavoro subordinato;
    d) che legittimamente, quindi la Corporazione ha nella specie esercitato il ruolo di sostituto d'imposta;
    e) che l'appello incidentale dell'Amministrazione finanziaria non va preso in considerazione per 
l'omessa notificazione ai sensi dell'art. 436, II^ comma, c.p.c., della memoria con cui e' stato proposto.
    Avverso detta sentenza propone ricorso principale l'U., sulla base di due motivi, al quale resistono
la Corporazione e l'Amministrazione finanziaria che propongono a loro volta, ricorsi incidentali,
sulla base, rispettivamente di tre motivi e di un unico motivo.
    Al ricorso incidentale della Corporazione, l'U. resiste con controricorso.
                                             MOTIVI DELLA DECISIONE
    1. - I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti nei confronti della medesima decisione.
    Con il primo motivo del ricorso dell'U. - denunciandosi   violazione e falsa applicazione
dell'art. 2094 c.c., degli artt. 86, 88, 89, 92 cod. nav. approvato con r.d., 30 marzo 1942,
n. 327, degli artt. 99, 110, 112, 120, 122 reg. nav. mar. approvato con d.p.r. 15 febbraio
1952, n. 328 in relazione alla delega di cui agli artt. 95 e 1331 cod. nav., e modificato con
D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; nonche' omessa ed
insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.
- si lamenta che i giudici del merito abbiano qualificato il rapporto intercorrente tra pilota e
Corporazione come rapporto di lavoro subordinato, pervenendo a tale erronea conclusione
attraverso una disamina, "parziale e lacunosa", sia delle norme disciplinanti la materia, sia dei
contenuti del rapporto medesimo.
    Deduce in particolare il ricorrente che il Tribunale di V. non avrebbe tenuto conto al riguardo
dei seguenti elementi tipizzanti:
a) l'obbligatoria comproprieta' ex lege, da parte del pilota, degli "strumenti di impresa";
b) la partecipazione del pilota al "rischio integrale" dell'esercizio imprenditoriale, compreso il
rischio di eventuali perdite;
c) il conseguente inserimento delle prestazioni lavorative del pilota nell'ambito di un rapporto di
natura associativa come elemento essenziale e qualificante.
    Con il secondo motivo del ricorso dell'U.  - deducendosi violazione e falsa applicazione
dell'art. 2094 c.c., degli artt. 92, 93 e 94 cod. nav., degli artt. 101, primo comma, 114, 125,
126, 127, 128, 129, 133 reg. nav. mar. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa ed insufficiente
motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. - si lamenta
che i giudici del merito abbiano trascurato o male valutato taluni profili della disciplina e del
contenuto della attivita' lavorativa in oggetto, confliggenti con la sua qualificazione come attivita' di
lavoro subordinato e, segnatamente :
a) il riferimento dell'obbligatorieta' e della esclusivita' del servizio alle esigenze pubblicistiche
connaturate nello stesso;
b) l'assenza di poteri disciplinari e direttivi nei confronti del pilota da parte della Corporazione;
c) la diversita' della disciplina della responsabilita' civile per illecito del pilota, rispetto alla disciplina
di diritto comune concernente le responsabilita' per fatto del dipendente.
    Con i primi due motivi del ricorso (incidentale) della Corporazione - denunciando violazione dell'art.
329, ultimo comma, c.p.c., dell'art. 346 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 434 c.p.c. (L. II.8.1973)
in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5 c.p.c. - la ricorrente - nel duplice presupposto che:
     a) la sentenza pretorile conteneva una declaratoria di "difetto di giurisdizione del giudice ordinario
a giudicare della controversia", e
    b) che tale pronuncia non era stata impugnata dall'U., il cui gravame, secondo l'assunto, riguardava
soltanto la natura del rapporto dedotto - censura la decisione del Tribunale di V. per omessa motivazione
in punto di inesaminabilita'  (rectius, inammissibilita') dell'appello in difetto di gravame sulla  giurisdizione
(primo mezzo); e, comunque, per omesso rilievo  del (preteso) giudicato interno negativo sulla giurisdizione
(secondo mezzo).
    Con il terzo motivo la Corporazione, denunziando violazione dell'art. 37 c.p.c. con riferimento agli
artt. 1, 2^ comma, 16 e segg., 46, primo comma, D.P.R. 26.10.1972, n. 636, in relazione
all'art. 360, n. 1, 3 e 5 c.p.c. - deduce che, anche a voler concedere che il Tribunale di V. potesse
esaminare il ricorso dell'U., avrebbe dovuto, in ogni caso, pronunciare il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario senza entrare nel merito della questione concernente la natura giuridica del rapporto
intercorrente tra la Corporazione e i piloti.
    Con il proprio ricorso all'Amministrazione finanziaria - denunziando violazione degli artt. 112 e 436
cod. proc. civ., nonche' omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione
all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. - censura, infine, la decisione del Tribunale di V. per avere erroneamente
dichiarato improcedibile l'appello incidentale dell'amministrazione medesima a causa di un'asserita
omissione della notifica della memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 436, comma 3^, c.p.c., mentre detta
notifica era ritualmente avvenuta (anche se la memoria depositata non recava menzione) e la prova relativa
era stata tempestivamente fornita anteriormente all'udienza di discussione.
    Lamenta l'amministrazione, inoltre, che, in conseguenza della dichiarata improcedibilita' dell'appello
incidentale, non fosse stata delibata la richiesta della sua estromissione dal giudizio in riferimento
all'affermata carenza di giurisdizione dell'A.G.O. in ordine al potere del giudice ordinario di cognizione
della controversia attinente alla applicabilita' nella specie della ritenuta di acconto ovvero della ritenuta
alla fonte.
    Con il controricorso dell'U.  al ricorso incidentale della Corporazione viene eccepita preliminarmente
la inammissibilita' di detto ricorso incidentale, nel riflesso che lo stesso risulta notificato oltre il termine
di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (sia pure avvenuta a cura della medesima
Corporazione) e che non ricorre, nella specie, l'ipotesi di cui all'art. 334 c.p.c. (che contempla l'impugnazione
incidentale tardiva), in quanto l'impugnazione incidentale non risulta diretta avverso il capo di sentenza investito
dalla impugnazione principale o avverso un capo strettamente connesso o dipendente e-o da quello e,
inoltre, l'interesse a ricorrere e' sorto per effetto diretto della sentenza impugnata incidentalmente e non
in conseguenza della proposizione dell'impugnazione principale.
    II - Esigenze sistematiche antepongono alle altre le questioni proposte con il ricorso incidentale della
Corporazione e, pregiudizialmente, la questione dell'ammissibilita' del ricorso medesimo.
    Il ricorso e' ammissibile, ma infondato.
    Circa l'ammissibilita' e' sufficiente osservare che, in mancanza di proposizione dell'impugnazione principale,
la Corporazione non solo difettava di interesse a ricorrere, ma era addirittura priva di legittimazione ad impugnare,
risultando, alla stregua della statuizione che interessa, totalmente vittoriosa nel merito.
    Soltanto l'impugnazione principale, invero, rimettendo in discussione il merito della decisione,
ha determinato l'insorgere dell'interesse della Corporazione a riproporre la questione di giurisdizione,
come pregiudiziale ed assorbente rispetto alle questioni sostanziali dibattute in giudizio.
    In forza, dunque, dell'affermata giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, Cass. 625-82,
2209-83, 3452-83), secondo la quale l'ipotesi di impugnazione incidentale tardiva di cui all'art. 324
c.p.c. ricorre certamente allorche' l'interesse all'impugnazione incidentale insorga in conseguenza
della proposizione dell'impugnazione principale, il ricorso incidentale della Corporazione, ancorche'
proposto fuori del termine di 60 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, deve considerarsi
rituale ai sensi dell'art. 334 c.p.c. citato.
    Nel merito, il ricorso e' infondato.
    Difettano, infatti, con riferimento ai primi due mezzi, i presupposti sui quali si fondano le censure,
in quanto:
    a) il ricorso dell'U.  al Tribunale di V. contiene l'espressa trattazione della (1) contestazione
di una (pretesa) pronuncia declinatoria della giurisdizione ordinaria da parte del Pretore,
trattazione largamente sufficiente ad impedire il passaggio in giudicato della pretesa) pronuncia
negativa sulla giurisdizione (Cass. 3784-83 e 1813-84);
    b) il Tribunale di V. ha dato largo ingresso alla medesima questione, in ogni suo riflesso,
pervenendo alla conferma della pronuncia affermativa del primo giudice e delibando conseguentemente
nel merito la questione della natura del rapporto dedotto.
    Nella sostanza, infine, la soluzione adottata dai giudici di merito sulla questione di giurisdizione e'
esatta, atteso che la controversia fra il datore di lavoro ed il lavoratore, che riguardi esclusivamente la
legittimita' delle ritenute effettuate dal primo su somme corrisposte al secondo, in qualita' di sostituto
di imposta (per l'Irpef), ancorche' in osservanza di istruzioni e circolari diramate dall'amministrazione
finanziaria, ma senza introdurre alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, spetta alla cognizione del
giudice ordinario, secondo le regole di competenza del rito del lavoro, e non delle commissioni tributarie,
in quanto investe non il rapporto d'imposta, ma le posizioni di credito e di debito dei predetti soggetti
nell'ambito del rapporto di lavoro, salva restando la facolta' dell'uno o dell'altro di insorgere davanti alle
commissioni tributarie, contestando la debenza dell'imposta avverso gli eventuali atti dell'amministrazione
finanziaria.
    III - Va, quindi, esaminato il ricorso (principale) dell'U., i cui due motivi, stante la loro connessione,
vanno trattati congiuntamente.
    Il ricorso e' fondato.
    Le caratteristiche specifiche e piu' qualificanti dell'attivita' lavorativa propria del servizio di pilotaggio,
sotto i diversi riflessi attinenti ai modi di costituzione, ai contenuti, alle modalita' di svolgimento, ai controlli
di detta attivita', sono desumibili, con sufficiente approssimazione, da varie disposizioni del codice della
navigazione e del regolamento per la navigazione marittima.
    Dal complesso degli artt. da 86 a 92 del codice della navigazione, nonche' degli artt. da 100 a 107,
da 110 a 120, da 125 a 127 del regolamento per la navigazione marittima, e' dato ricavare:
    a) che il servizio di pilotaggio, avente la finalita' di suggerire la rotta ed assistere il comandante
della nave nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla, e' normalmente affidato ad una
Corporazione di piloti, all'uopo istituita nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi
con decreto del Capo dello Stato.
    b) che tali Corporazioni, le quali si inquadrano nell'organizzazione indiretta dell'amministrazione della
navigazione (cioe' in quella costituita dagli enti pubblici ausiliari preposti a fini generali in materia di navigazione),
hanno personalita' giuridica (art. 86 cod. nav.), e pubblica, in quanto l'ente attua un fine di pubblico
interesse qual'e' quello della sicurezza della navigazione;
    c) che il servizio esercitato e', conseguentemente, anch'esso di natura pubblicistica ed e' gestito
dall'ente non a titolo di concessione, ma jure proprio;
    d) che, ai fini istituzionali, le Corporazioni hanno un proprio patrimonio costituito dalla disponibilita'
delle navi, le quali appartengono in comproprieta' ai piloti effettivi (artt. 110 e 119 reg. nav. mar.) e
sono conferite in uso all'ente, oltre che dai proventi dei servizi di pilotaggio, dai contributi dello Stato, da
beni di varia natura;
    e) che alla Corporazione si accede mediante pubblico concorso (art. 100. 107 reg. nav. mar.),
riservato a personale marittimo particolarmente qualificato a seguito del quale viene conseguita la
nomina ad aspirante pilota, prima, e a pilota effettivo, poi, qualifica, quest'ultima, cui consegue il
diritto-dovere alla partecipazione all'anzidetta comproprieta' delle navi, attraverso il versamento
di una quota di valore variabile, oltre alla prestazione di una cauzione (art. 110 reg. nav. mar.);
    f) che tutti i membri sono legati alla Corporazione da un rapporto organico e che la rappresentanza
di diritto sostanziale dell'ente (nei limiti degli atti di ordinaria amministrazione) e la legittimazione processuale
attiva e passiva e' riservata al capo pilota, nominato dal capo del compartimento marittimo mediante scelta
tra i membri di una terna designata dall'assemblea dei piloti (art. 113 reg. nav. mar.);
    g) che il servizio di pilotaggio e' svolto dal pilota in modo completamente autonomo ed in esclusivo
rapporto con il comandante della nave da pilotare (artt. 125 e segg. reg. nav. mar.), senza che
la Corporazione possa rivendicare a se', direttamente o attraverso il capo pilota, poteri di direzione
o disciplinari (artt. 101, 1^ comma, e 114, reg. nav. mar.).
    L'art. 112 del regolamento di navigazione marittima prevede, in particolare, che le navi in comproprieta'
dei piloti effettivi sono armate dalla Corporazione e che alle spese di armamento, di manutenzione, di
riparazione ordinaria e di gestione si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi
di pilotaggio, prima di procedere alla ripartizione dei compensi prevista dal successivo art. 120.
    Quest'ultimo, poi, al secondo comma, prevede che, prima di procedere alla ripartizione dei
compensi privati, debbano detrarsi dagli stessi le spese che siano, comunque, a carico della
Corporazione. Infine, l'art. 94 del codice della navigazione, in relazione al precedente articolo 93,
dispone che dei danni di cui sono responsabili i piloti la Corporazione risponde solidalmente nei
limiti della cauzione prestata dagli stessi.
    Dal contesto normativo suddetto emerge un primo dato qualificante: che la prestazione di pilotaggio
si inserisce in un rapporto avente natura propriamente associativa e, come tale, comportante la piena
partecipazione dell'associato al rischio d'impresa.
    Operano specialmente in tal senso, l'obbligatorieta' della comproprieta' pro quota da parte del
pilota effettivo "delle navi e degli altri beni destinati al servizio della Corporazione " (art. 110
reg. nav. mar.); e la spettanza dei compensi previsti soltanto a condizione che, ed entro i limiti
in cui, vi sia un saldo attivo dopo la detrazione delle spese di gestione (artt. 112 e 120-2, reg. nav.
mar.).
    In tale prospettiva, va subito osservato che l'attivita' lavorativa svolta dal socio lavoratore
nell'ambito di un rapporto associativo non e' mai qualificabile, salvo che si tratti di attivita'
completamente estranea all'oggetto sociale ed alla conseguente attuazione dei fini associativi
(Cass. n. 297-83), come attivita' di lavoro subordinato.
    Se e' vero, infatti, che il rapporto di lavoro subordinato non e' incompatibile - in via di principio -
con il rapporto societario ed e' giuridicamente possibile la realizzazione di un rapporto di lavoro
subordinato nell'ambito di una struttura cooperativa (2) e di lavoratore subordinato alle dipendenze
della stessa, e' altrettanto vero che la coesistenza di tali qualita' deve escludersi quando l'attivita'
prestata dal socio sia in funzione dell'adempimento del patto sociale e dell'attuazione dei principi
di cooperazione.
    Pertanto, il rapporto intercorrente tra la cooperativa di lavoro e il socio lavoratore che abbia
per oggetto l'effettuazione, da parte di quest'ultimo, delle prestazioni lavorative rivolte a consentire
alla societa' il conseguimento dei suoi fini istituzionali, non avra' mai natura di rapporto di lavoro
subordinato, non rilevando in contrario neppure che detto socio sia tenuto all'osservanza dell'orario
e dei turni di servizio, percepisca un compenso commisurato alle giornate di effettivo lavoro e sia
soggetto alle assicurazioni sociali (Cass. 3068-83).
    D'altronde, l'incidenza del rischio d'impresa sull'utilita' del lavoro serve propriamente a distinguere
il lavoro autonomo da quello subordinato e, pur attenendo in entrambi i tipi contrattuali al rapporto
commutativo tra mercede e prestazione lavorativa, nel primo caso e' a carico del lavoratore autonomo
che si obbliga a compiere l'opera o il servizio quale che sia il costo del conseguente risultato; mentre,
nel secondo caso, il lavoratore subordinato presta le proprie energie di lavoro con diritto alla retribuzione
indipendentemente dai risultati della gestione imprenditoriale (Cass. 293-83).
    Un secondo dato qualificante, che emerge dalla trama normativa descritta in precedenza, e'
costituito dal carattere pubblicistico del servizio di pilotaggio, conseguente al fine di pubblico
interesse perseguito dalla Corporazione.
    In tale direzione va rilevato che obbligatorieta' ed esclusivita' del servizio di pilotaggio non si
pongono in alcun modo in contrasto con l'autonomia dell'attivita' del pilota, ricollegandosi semplicemente
alle esigenze pubblicistiche proprie del servizio.
    Cosi', il difetto della facolta' di rifiuto della prestazione non significa affatto che la stesa abbia
carattere subordinato, in quanto tale difetto e' proprio di tutti i rapporti obbligatori a prestazione
predeterminata, compresi i rapporti di lavoro autonomo ed in quanto e', comunque, elemento
correlato ai connotati di rilevante interesse collettivo dell'attivita' di pilotaggio.
    Ugualmente, l'esclusivita' non e' carattere assolutamente tipico del lavoro subordinato, allorche' -
come nel caso di specie - la natura e la qualita' del servizio dipendono direttamente dalla qualificazione
e dalla capacita' tecnica del prestatore dell'opera, ed e' anch'esso elemento correlato alle finalita' pubbliche del
servizio, come emerge dalla regolamentazione pubblicistica dei requisiti per l'ammissione del pilota nella
corporazione.
    Terzo dato qualificante appare, ancora, l'autonomia della prestazione del pilota nei confronti dell'utente
del servizio, senza che sia previsto al riguardo alcun intervento direttivo o disciplinare della Corporazione
in ordine alle modalita' di svolgimento della sua prestazione.
    In particolare, l'attivita' lavorativa di pilotaggio, cosi' come regolata dagli artt. 125 e segg. del
regolamento di navigazione marittima, non consente di contemplare alcun intervento direttivo o,
comunque, di guida e controllo, da parte della Corporazione (limitandosi il capo pilota, quale
espressione di quest'ultima, a regolare e stabilire i turni dei piloti e a mantenere tra loro l'ordine
e la disciplina: art. 114 reg. nav. mar.); ed il servizio risulta concepito e regolato nella prospettiva
di un rapporto operativo escluso con il comandante della nave da pilotare, sino alla previsione  del
trattamento in natura, a carico e spese della nave, per l'ipotesi che il pilota debba rimanere a bordo
per un periodo di tempo superiore a quello occorrente alla normale prestazione secondo la previsione
dell'art. 133 reg. nav. mar..
    Inoltre, anche l'esercizio del potere disciplinare non appartiene alla Corporazione,
risultando i piloti, nell'esercizio della loro attivita', sottoposti ai soli poteri del comandante del porto
(art. 101-1 reg. nav. mar.).
        E' significativa, infine, nella specifica prospettiva in esame, la disciplina della responsabilita'
della Corporazione per il fatto civilmente illecito del pilota, regolata dall'art. 94 del cod. della
navigazione, in relazione all'art. 93, nel senso di una responsabilita' solidale ed operante nei limiti
della cauzione prestata dal pilota, con larga e evidente differenziazione rispetto alla disciplina della
responsabilita' del datore di lavoro subordinato per fatto civilmente illecito del dipendente, prevista
dall'art. 2049 c.c. come responsabilita' diretta ed illimitata.
    A fronte dei descritti elementi tipizzanti l'attivita' di pilotaggio, vale ricordare, ai fini della soluzione
della questione della natura di quell'attivita', che elementi distintivi del rapporto di lavoro autonomo
da quello subordinato sono essenzialmente:
    a) l'oggetto della prestazione, che nel lavoro autonomo e' dato dal risultato dell'attivita' organizzata
del prestatore e nel lavoro subordinato dalle stesse energie lavorative esplicate secondo le direttive,
la vigilanza, il controllo e l'esercizio del dovere di disciplina dell'altra parte;
    b) la subordinazione, che nel rapporto di lavoro subordinato non ha solo la natura tecnico-funzionale
di collaborazione, sussistente anche nella prestazione di servizi oggetto di un contratto d'opera, ma ha,
altresi', natura personale nel senso che comporta l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere
direttivo dell'imprenditore, nonche' una limitazione della sua liberta';
    c) l'incidenza soggettiva del rischio attinente all'esercizio della attivita' produttiva, che incombe in
natura piena sul lavoratore autonomo, mentre ricade sul datore di lavoro nell'ipotesi di lavoro
subordinato. 
    Non hanno, invece, pari efficacia caratterizzante e possono   essere assunti solo a parametri
eventuali, ai fini della predetta  distinzione, altri elementi quali la misura della retribuzione,
la predeterminazione e la regolarita' della prestazione, la durata
del rapporto (Cass. 3650-83 e 5888-84).
    Orbene, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve
escludersi che l'attivita' lavorativa costituente il servizio di
pilotaggio possa qualificarsi come attivita' di lavoro subordinato
difettando essenzialmente in essa sia l'elemento dell'oggettivita'
della prestazione come mera energia di lavoro, sia l'elemento della
subordinazione del prestatore di lavoro intesa come assoggettamento
personale ai poteri direttivi di guida, di controllo, di vigilanza,
di disciplina del datore di lavoro; sia, infine, l'elemento della
"salvezza" della retribuzione dall'incidenza del rischio attinente
all'esercizio dell'attivita' produttiva, che, nell'ipotesi di lavoro
subordinato, non penalizza in alcun modo il lavoratore.
    D'altronde, specifiche indicazioni nello stesso senso provengono
dalla giurisprudenza sulla natura parasubordinata (artt 409, n. 3,
c.p.c.), e non subordinata, del rapporto tra lavoratore portuale
compagnie portuali (vedi, da ultimo, Cass. n. 6067-83), con la
conseguenza della inapplicabilita' a detto rapporto delle norme
proprie del lavoro subordinato, pur risultando i segnalati elementi
di incompatibilita' con lo schema tipico del lavoro subordinato assai
meno netti ed evidenti, per il rapporto lavoratori portuali, di
quanto non siano per il rapporto piloti-corporazione.
    In conclusione, sul punto, il ricorso va accolto e la sentenza
impugnata cassata, con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di
V. che risolvera' la questione alla stregua dei principi enunciati.
        IV - Il ricorso dell'amministrazione e' anch'esso fondato e va
accolto.
    Ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ. (sub. art. 1 Legge 11
agosto 1973 n. 533), l'appellato che intende impugnare la sentenza
per le parti a lui sfavorevoli, deve proporre appello incidentale, a
pena di decadenza, nella memoria di costituzione, che, sempre a pena
di decadenza, deve essere notificata, a cura dello stesso appellato,
alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per
la discussione.
    Inoltre, ai fini della rituale proposizione dell'appello
incidentale non e' sufficiente la notificazione della memoria che lo
contiene entro l'anzidetto termine, ove la memoria stessa non sia
stata tempestivamente depositata in cancelleria, essendo la
costituzione dell'appellato nel termine stabilito dal 1^ comma
dell'art. 436 cod. proc. civ. (almeno dieci giorni prima
dell'udienza) presupposto essenziale per l'esercizio del potere di
impugnazione in via incidentale, previsto dal terzo comma.
    Peraltro, il deposito della copia notificata della memoria potra'
eseguirsi, fino all'udienza di discussione, in cui deve procedersi,
d'ufficio, alla verifica dei requisiti di ammissibilita'
dell'impugnazione (Cass. 2130-77 e 6874-82).
    Orbene, nella specie, erroneamente il Tribunale di V. ha
ritenuto inammissibile l'appello incidentale dell'Amministrazione,
nel riflesso che la memoria che lo conteneva, depositata all'atto
della pur tempestiva costituzione in giudizio, non recava la relata
di notifica alla controparte, in quanto, ai fini dell'ammissibilita'
dell'impugnazione, l'avvenuta notifica della memoria almeno dieci
giorni prima dell'udienza di discussione poteva risultare, come in
effetti risulta, anche dal deposito della copia notificata della
memoria successivamente alla scadenza del termine predetto e sino
all'udienza di discussione.
    La sentenza impugnata va cassata, dunque, anche sul punto, con
rinvio ad altra Sezione del Tribunale di V., che decidera'
sull'impugnazione proposta dall'Amministrazione, attenendosi al
principio affermato. In conclusione, va rigettato il ricorso della
Corporazione Piloti, mentre vanno accolti i ricorsi dell'U. e
dell'Amministrazione finanziaria, con rinvio del giudizio, come
avvertito, ad altra Sezione del Tribunale di V., che provvedera'
attenendosi alle enunciazioni di cui in precedenza e decidera',
altresi', in ordine alle spese del presente giudizio.
                                        P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso dell'U. e il ricorso dell'Amministrazione finanziaria;
rigetta il ricorso della Corporazione Piloti XXX; rinvia il giudizio ad altra
Sezione del Tribunale di V. che provvedera' anche in ordine alle spese della
presente fase processuale.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 1986.
(Depositata il  16-12-1986).