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Pret. Napoli, sezione distaccata Pozzuoli, 2 dicembre 1988.
Giud. del lavoro, est. Pica.
Ric. C.S. spa  c. A.E. + 20.
 
       La controversia tra datore di lavoro-Sostituto d'imposta e
lavoratore-Sostituito, relativa alla corretta effettuazione della
ritenuta fiscale, non e' controversia di imposta, in quanto non
involge il potere impositivo della P.A., ma attiene ai rapporti
patrimoniali tra datore di lavoro e lavoratore, e rientra nella
giurisdizione dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, ed in particolare
del giudice del lavoro, il quale esamina incidenter tantum la
questione della legittimita' della ritenuta.
 
                      SVOLGIMENTO  DEL  PROCESSO 
   Con  separati  ricorsi,  dei quali il  primo  depositato  l'11 
   ottobre  1988,  tutti ritualmente notificati,  la  CUSINA  SUD 
   S.p.A.,  in  persona  del presidente  pro  tempore,  proponeva 
   opposizione  avverso i decreti ingiuntivi emessi a suo  carico 
   da   questo   Pretore  in  data  7-9-1988,   in   favore   dei 
   sottoindicati  istanti  e  per le somme  qui  di  seguito  per 
   ciascuno  indicate, comprensive di svalutazione  monetaria  ed 
   interessi, oltre spese e competenze:
     A.E.                      Lire 741.641,-
     B.C.                      Lire 641.881,-
     C.A.                       Lire 645.322,- 
     D.M.S.                   Lire 670.728,- 
     D.R.E.                    Lire 607.721,- 
     D.R.L.                    Lire 641.734,- 
     D.S.L.                    Lire 625.521,- 
     D.G.E.                    Lire 576.467,- 
     D.P.M.T.               Lire 582.524,- 
     F.G.                        Lire 614.624,- 
     G.N.                      Lire 642.960,- 
     G.G.                      Lire 427.081,- 
     G.A.                      Lire 703.448,- 
     G.E.                        Lire 554.901,- 
     L.P.                        Lire 317.834,- 
     M.M.                      Lire 558.100,- 
     P.C.                        Lire 559.801,- 
     S.F.                         Lire 606.641,- 
     U.V.                        Lire 506.111,- 
     V.V.                        Lire 721.621,- 
     
   Si  costituivano i resistenti opposti, contestando le  domande 
   della  societa'  istante e riaffermando  sia  la  legittimita' 
   delle  proprie  pretese sostanziali, sia la  legittimita'  del 
   procedimento  monitorio  esperito, e  chiedevano  pertanto  il 
   rigetto delle opposizioni, per infondatezza.  
   -
     Incardinatesi  le cause di opposizione,, preliminarmente  il 
   Pretore disponeva la riunione dei procedimenti, per l'evidente 
   connessione  oggettiva e soggettiva.  Quindi,  trattandosi  di 
   questioni   in   diritto,   e   non   occorrendo   particolare 
   istruttoria,  all'udienza del 2 dicembre 1988, le parti  erano 
   invitate   alla  discussione, all'esito della quale  la  causa 
   veniva decisa con lettura in udienza del dispositivo in calce.
                    MOTIVI  DELLA  DECISIONE
   Ritiene  il  giudicante  che  le  opposizioni  proposte  dalla 
   societa'  istante  sono  infondate e vanno  rigettate,  per  i 
   motivi che seguono. 

       I - QUESTIONI IN RITO: Motivi attinenti alla ritualita' del procedimento monitorio.

     Ha eccepito in primis la societa' opponente la nullita'  dei 
   mandati difensivi conferiti dagli opposti al proprio difensore 
   in  sede  di  ricorso per decreto  ingiuntivo,  affermando  il 
   difetto di contestualita' del mandato stesso rispetto all'atto 
   giudiziario  a cui si riferivano, in quanto apposti  su  fogli 
   separati  poi  "spillati"  con l'atto principale.  E  da  cio' 
   deduceva la nullita' dei ricorsi per decreti ingiuntivi  cosi' 
   presentati.    L'eccezione  e'  priva  di   qualsiasi   pregio 
   giuridico,   e  si  appalesa  come  un  maldestro   espediente 
   difensivo dell'opponente.  Invero, il fatto che i ricorsi  per 
   decreti ingiuntivi siano stati redatti materialmente su  fogli 
   separati,  poi giuntati, e che la procura risulti  apposta  su 
   uno solo di tali fogli non appare assolutamente rilevante  sul 
   piano  giuridico, atteso che appare chiara  ed  inequivocabile 
   l'attinenza  ed  il  collegamento sostanziale  e  formale  del 
   "foglio"   sul quale materialmente e' annotata la  procura  ad 
   litem  con quello precedente su cui e' esteso il  preambolo  e 
   l'inizio  dell'atto.  Per cui, come ha  altresi'  rilevato  la 
   S.C.,    il  mandato  difensivo  deve  ritenersi   validamente 
   rilasciato  e  sussistente, dal momento che e'  sufficiente  e 
   necessario che la procura sia conferita al difensore a margine 
   dell'atto  o anche "su di un foglio allegato che faccia  corpo 
   con essi" (CASS. 29 novembre 1983 n.7155; CASS. 18 agosto 1983 
   n.5398; CASS. 15 dicembre 1984 n.6585).  -
        In  secondo  luogo  ha eccepito la  societa'  istante  la 
   inammissibilita'  del  procedimento monitorio  esperito  dagli 
   opposti, per mancanza di idonea prova scritta.
        Anche tale eccezione e' palesemente infondata, in  quanto 
   le  buste-paga esibite in atti in sede di ricorso per  decreto 
   ingiuntivo fanno fede delle somme percepite dal lavoratore,  e 
   delle relative detrazioni operate, e costituiscono a tutti gli 
   effetti prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c.  -
        A  nulla  rileva il fatto richiamato  dall'opponente  che 
   ciascun  lavoratore avesse altri introiti, e che abbia o  meno 
   presentato  dichiarazione  di  redditi con  modello  740,  dal 
   momento  che oggetto di controversia e' solo la somma  che  il 
   datore  di lavoro non ha corrisposto ai lavoratori,  la  quale 
   risulta dalla  busta paga e non altro. -
        Neppure appare fondata l'eccezione relativa alla concessa 
   provvisoria esecuzione.  
        Non  vi e' dubbio infatti che le somme per cui e'  causa, 
   come  si chiarira' piu' oltre, avessero  funzione  alimentare, 
   essendo  state attribuite dallo Stato ai  lavoratori  opposti, 
   proprio  in  considerazione dei  gravissimi  disagi  economici 
   sopportati  a  seguito del bradisisma, e dell'aver  dovuto  in 
   gran  parte  abbandonare le proprie case per un  piu'  o  meno 
   lungo  periodo.       E' evidente quindi  che  ogni  ulteriore 
   ritardo  nel pagamento di tali somme, spettanti  agli  opposti 
   per  legge,  non  fa  che aggravare  il  disagio  economico  e 
   vanificare lo scopo dell'emolumento concesso dal  legislatore.  
   

        II -  QUESTIONI IN RITO: La estensione del contraddittorio all'Amministrazione finanziaria
   Anche   la   quarta   eccezione   in   rito,   relativa   alla 
   richiesta      di     estensione      del      contraddittorio 
   all'Amministrazione  finanziaria, va rigettata, poiche'  dalle 
   esposte   considerazioni   tale estensione appare   del  tutto 
   inconferente.  
     La richiesta integrazione del contraddittorio non rientra in 
   alcuno   dei  casi  per  i  quali  il  C.P.C.  prevede    tale 
   possibilita'.  
     Non  rientra  infatti nei casi di cui all'art.  102  c.p.c.,  
   poiche'  non   si versa in caso di  Litisconsorzio  necessario 
   sostanziale,  in quanto non vi e' alcuna necessita'  giuridica 
   di  pronunciare  nella presente causa anche in  confronto  del 
   Ministero  delle  Finanze.  L'Amministrazione  finanziaria  e' 
   estranea  al rapporto dedotto in giudizio, che riguarda,  come 
   gia' si e' chiarito, unicamente datore di lavoro e lavoratore.  
   
     Ne'  si  versa  in  un  caso  di  litisconsorzio  necessario 
   processuale,  perche' non vi e' alcuna  connessione  giuridica 
   tra   il   presente  giudizio,  e   l'eventuale   procedimento 
   amministrativo  di  rimborso  (e  successivo  procedimento  di 
   impugnazione giurisdizionale), esperibile dalle parti ai sensi 
   dell'art. 38 D.P.R. 
        Neppure  rientra  nei casi previsti  dall'art.103  c.p.c. 
   (litisconsorzio   facoltativo),   mancando   il    presupposto 
   essenziale  della  pendenza concreta di piu' cause  diverse  e 
   connesse  fra  le  parti costituite e  quella  alla  quale  si 
   vorrebbe estendere il contraddittorio. -
     Non  rientra,  infine,  nell'ipotesi  di  cui  all'art.  107 
   c.p.c., in quanto, ad avviso di questo giudice, lo svolgimento 
   della  presente causa anche nei confronti del ministero  delle 
   Finanze appare del tutto inutile.
     Infatti, per quanto riguarda i rapporti tra  amministrazione 
   finanziaria  e  azienda convenuta, questo giudice  difetta  di 
   giurisdizione  nei confronti del relativo rapporto di  imposta 
   tra  Sostituto di imposta e P.A., essendo le controversie  tra 
   Ente  impositore  e  contribuente  riservate  dalla  legge  al 
   Giudice  amministrativo  (tributario),  come  gia' detto. 
   
     Quanto all'oggetto del presente giudizio, non essendo  quivi 
   dedotto  il  rapporto  di  imposta,  come  si  chiarira'  piu' 
   innanzi,   ma  controvertendosi  di  rapporti   fra   privati, 
   l'Amministrazione finanziaria non ha veste per comparire quale 
   soggetto processuale, ne' la pronuncia di questo giudice nella 
   controversia tra i privati costituitisi potrebbe mai  spiegare 
   alcun effetto ne' tanto meno vincolare la P.A. predetta. 
     In  null'altro  potrebbe  consistere  la  partecipazione  al 
   giudizio della P.A. finanziaria, che nella espressione di  una 
   opinione  sulla  normativa de qua.   Opinione  che  resterebbe 
   pero'  mero elemento di fatto del presente giudizio, ne'  piu' 
   ne'   meno   che   le  conclusioni   formulate   dalle   parti 
   costituitesi,  e  non  potrebbe  avere  giuridicamente  alcuna 
   influenza  sulla decisione, spettando al G.O. di  interpretare 
   ed applicare la legge in questa sede. 

 

              III - QUESTIONI IN RITO: Motivi attinenti alla giurisdizione del giudice adito.
   Ha  affermato in sede di discussione la  difesa   della  ditta 
   opponente  che  il Pretore adito, per decidere  in  merito  la 
   presente   controversia,  dovrebbe  preliminarmente   decidere 
   dell'applicabilita' dell'I.R.P.E.F. alla parte di retribuzione 
   non   versata   dalla   azienda   a   titolo   di   contributi 
   previdenziali,  e  corrisposta  ai  lavoratori,  e  che   tale 
   questione  rientrerebbe nella giurisdizione delle  Commissioni 
   tributarie, ai sensi dell'art. 1  d.p.r. 26-10-1972 n.636.  
   -
     Tale eccezione  e' pero' infondata e deve essere  rigettata. 
     Va  precisato che il giudicante non ignora  la  recentissima 
   giurisprudenza  della  S.C.,  a sezioni unite  civili  (del  5 
   febbraio 1988, n.1200),  che ha  affermato la giurisdizione del 
   giudice speciale tributario in materia . -
        Tuttavia  tale giurisprudenza appare contrastante con  un 
   precedente,    consolidato,   ed    altrettanto    autorevole, 
   orientamento  della  medesima Suprema Corte, (CASS.  SEZ.  UN. 
   CIV.   27  aprile 1983  n.2889; CASS. SEZ. UN. CIV.  29  marzo 
   1983  n.2250;  CASS. SEZ. UN. CIV. 16  dicembre  1986  n.7533; 
   CASS.  16  febbraio 1978 n.747; CASS. 27 aprile  1983  n.2889; 
   CASS. 3 aprile 1987 n.3252), e  non sembra in grado di fornire 
   elementi  di  valutazione tali da contraddire  validamente  il 
   precedente orientamento della S.C.-
     Secondo la  recentissima  giurisprudenza  della  S.C., a cui 
   si  e' richiamata la difesa dell'opponente, nel caso in  esame 
   la   questione  dell'accertamento  della  legittimita'   della 
   ritenuta   costituirebbe   una   "causa   pregiudiziale",   ed 
   apparterrebbe alla "competenza esclusiva del giudice  speciale 
   tributario",  coinvolgendo "necessariamente  l'Amministrazione 
   delle  Finanze,  cioe'  l'Ente pubblico  titolare  del  potere 
   impositivo", in quanto cio' si dedurrebbe dal complesso  delle 
   disposizioni vigenti.  -
    Infatti, secondo tale orientamento, in base alle disposizioni 
   vigenti il produttore del reddito, che ha subito la  ritenuta, 
   "deve necessariamente agire ai fini del rimborso davanti  alle 
   Commissioni tributarie".  
    La  controversia  sulla legittimita' della  ritenuta  avrebbe 
   natura  di  controversia  tributaria d'imposta,  e  come  tale 
   sottratta alla cognizione dell'A.G.O.,   in quanto  "postulare  
   una   giurisdizione  elettivamente   concorrente   dell'A.G.O. 
   significherebe  esporre la controparte, che ha  effettuato  la 
   ritenuta,  all'eventualita' ed  al  rischio  di   pagare   due  
   volte  la stessa somma, in base a due  pronunce  contrastanti,  
   provenienti da due giudici diversi".   
     Tale  orientamento,  pero',  non  appare  condivisibile,  in 
   linea generale, per  le  seguenti  ragioni:
   -   1) perche' il sistema normativo vigente non  prevede  un 
   obbligo  per l'interessato di agire solo ed esclusivamente  in 
   sede  di  contenzioso  tributario, e tanto  meno  prevede  una 
   esclusione  della  tutela giurisdizionale ordinaria  a  favore 
   della tutela giurisdizionale amministrativa.  
   -
   -   2)  perche'  la controversia per cui  e'  causa  non  e' 
   controversia di imposta.   -
   -  3) perche' la questione della legittimita' della ritenuta 
   d'acconto   non   integra   una   vera   e   propria    "causa 
   pregiudiziale",     bensi'    meramente     una     "questione 
   pregiudiziale", da decidersi  incidenter tantum   dal  giudice 
   ordinario. -
   -   4)  perche'  il sistema attuale  offre  una  adeguata  e 
   razionale  soluzione al paventato problema del  contrasto  dei 
   giudicati, senza che sia necessario ricorrere ad una incongrua 
   affermazione  di  difetto di giurisdizione  dell'A.G.O.  nella 
   materia de qua.  -
   -   5)  perche' in relazione alla controversia  oggetto  del 
   presente  giudizio,  non  sussistono i presupposti  essenziali 
   previsti  dall'art 1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636, perche'  si 
   possa  parlare  di giurisdizione  del  Giudice  amministrativo 
   (tributario).  
        Inoltre,  nel caso specifico che ci occupa,  il  predetto 
   orientamento  non  appare accoglibile perche' le  somme  sulle 
   quali sono state operate erroneamente le ritenute fiscali  non 
   costituivano  retribuzione  e dunque, come  si  chiarira'  nel 
   merito, non erano assoggettabili a tale ritenuta.  -
       Infatti:
       -   1)  In relazione alla controversia oggetto del  presente    giudizio,  non sussistono i presupposti
    previsti  dall'art  37 c.p.c.  perche' si possa parlare di difetto  di  giurisdizione  del G.O.  
   Non  sembra esatta l'affermazione (Cass. sez. un.  5  febbraio 
   1988  n.1200) secondo cui "il produttore del reddito,  che  ha 
   subito  la ritenuta, non e' libero di adire, a sua scelta,  il 
   giudice speciale tributario o il giudice ordinario, per  farne 
   dichiarare la illegittimita' e per ottenere il pagamento della 
   somma,  ma deve necessariamente agire, ai fini  del  rimborso, 
   davanti alle Commissioni tributarie".  
     L'art.  38   d.p.r. 29-9-1973 n.602, comma  2,  afferma  che 
   "l'istanza di cui al primo comma  (cioe' l'istanza di rimborso  
   di  somme  versate  al fisco "nel caso  di  errore  materiale, 
   duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo  di 
   versamento")   puo'  essere presentata anche  dal  percipiente 
   delle  somme  assoggettate  a ritenuta  entro  il  termine  di 
   decadenza  di diciotto mesi dalla data in cui la  ritenuta  e' 
   stata operata".  
     Appare  chiaro  dalla  lettera della norma   che  la  legge, 
   adoperando  l'espressione  "puo'",  ha  inteso  prevedere  una 
   semplice  facolta',  e  non un  obbligo,  per  il  "Sostituito 
   d'imposta"  di richiedere alla amministrazione finanziaria  la 
   restituzione  di quanto indebitamente versato all'Erario.   La 
   previsione  di  tale  facolta'  non  e'  interpretabile   come 
   preclusiva  di  ogni  altra  azione  giurisdizionale,  per   i 
   seguenti  motivi.  -

     1/A)  In  primo luogo, perche' in realta' l'istanza  di  cui 
   tratta  l'art.  38  cit.,  non  inerisce  ad  un  procedimento 
   giurisdizionale  ne' e' atto giurisdizionale, ma ha natura  di 
   semplice ricorso amministrativo ed inerisce ad un procedimento 
   amministrativo,   che   si  instaura   tra   l'Amministrazione 
   finanziaria  ed il soggetto istante.  La fase  giurisdizionale 
   (innanzi  alle  Commissioni tributarie) e'  successiva  ed  e'  
   meramente  eventuale, in quanto legata ad un diniego, parziale 
   o  totale, espresso o tacito, da parte   dell'amministrazione, 
   della richiesta  avanzatale, e ad una impugnazione di esso.  
     Dunque  manca  uno  dei presupposti  essenziali  perche'  si  
   possa  parlare  di   difetto  di  giurisdizione. 
     Infatti  l'art.  37  C.p.c.  prevede  tre  sole,  possibili, 
   ipotesi di difetto di giurisdizione del G.O.: 
   
     a)  la prima, nei confronti della Pubblica  Amministrazione, 
   intesa quale parte del rapporto processuale (e non certo quale 
   parte  di  un  separato e  distinto  rapporto  amministrativo, 
   estraneo al giudizio civile, come nel caso dell'art. 38 cit.): 
   tale  difetto di giurisdizione si verifica in tutti i casi  in 
   cui la P.A. sia dotata di un potere discrezionale assoluto, ed 
   il  privato  sia titolare di un  mero interesse  semplice  nei 
   suoi confronti. Nel caso di specie, non e' parte del  giudizio 
   alcuna P.A. e, quindi, non si versa nell'ipotesi de qua. 
     b)  la seconda, nei confronti dei "giudici speciali": e  nel 
   caso   dell'art.  38  cit.  non  siamo  in  presenza   di   un 
   (procedimento innanzi ad un) "giudice speciale", bensi' di  un 
   (procedimento innanzi ad un) organo amministrativo.  
     c)  la terza, nei confronti del cittadino straniero,  e  non 
   riguarda il caso di specie per definizione. 
     Non  puo'  pertanto  ritenersi sussistente  un  problema  di 
   giurisdizione  del G.O. in base alla esistenza della  astratta  
   previsione di un procedimento amministrativo discrezionalmente  
   attivabile  dall'interessato.  
     1/B) In secondo luogo, in ogni caso, non puo' ritenersi  che 
   la  semplice  previsione di  un  procedimento  amministrativo, 
   quale  quello   di  cui all'art.38 cit., valga  a  privare  il 
   soggetto-parte  del  rapporto  di lavoro,   del   diritto   di   
   agire    giudizialmente,   innanzi al giudice  ordinario,  per 
   ottenere   dal  datore  di  lavoro  il  pagamento   di   somme 
   spettantegli,  quale che sia la causale per cui il  datore  di 
   lavoro non gliele ha corrisposte.   
   

     Per  affermare cio' occorrerebbe  un  espresso  disposto  di 
   legge,  non potendo dedursi, per mera via di  interpretazione, 
   l'esistenza  di una "deminutio" della  tutela  giurisdizionale 
   ordinaria in  danno del "Sostituito  d'imposta".  Ma la legge, 
   come  si e' visto, non prevede alcun obbligo di esercitare  in 
   via  preventiva  l'azione (amministrativa) di  cui  all'art.38 
   cit.,  ne' prevede alcuna decadenza dal diritto  (in  caso  di 
   mancato esercizio della predetta facolta')  di agire verso  il 
   datore  di lavoro che ha erroneamente omesso il  pagamento  di 
   somme   spettanti  al  lavoratore.   D'altro  lato,   che   il 
   procedimento ex art. 38 non possa essere alternativo a  quello 
   ordinario,  deriva  dal  fatto che, come  si  precisera'  piu' 
   oltre, il rapporto tra Sostituto e Sostituito di imposta e' un 
   rapporto meramente privatistico, ed  e' regolato  dalle  norme 
   del diritto civile.  -
     In   realta',   con  la   disposizione  dell'art.   38,   il 
   legislatore non ha certo inteso sottrarre all'interessato  gli 
   ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, nei casi di  lesione 
   dei  suoi diritti patrimoniali. Bensi' ha   inteso  unicamente  
   consentire   "anche"   al  Sostituito,  sul   quale   gravera' 
   economicamente in via definitiva l'onere di imposta, di  agire 
   in  prima persona verso la P.A. per contestare  (eventualmente  
   per  ragioni  relative alla sua posizione  tributaria,  ignote 
   anche al Sostituto) il potere impositivo dello Stato nei  suoi 
   confronti:  e tale contestazione solo in sede tributaria  puo' 
   muoversi.  
     L'art.  38,  dunque,  ha  la   funzione  di  riconoscere  al 
   Sostituito   d'imposta,  la  facolta'  di  tutelare  in   sede 
   amministrativa      (ed     eventualmente      giurisdizionale 
   amministrativa)  il suo diretto interesse  sia  alla  corretta 
   applicazione  delle norme tributarie da parte  del  "Sostituto 
   d'imposta",  sia  soprattutto  al  corretto  esercizio   della 
   potesta'  impositiva  dello  Stato  nei  suoi  confronti.  
    Tale  interesse  gli  viene  riconosciuto  gia'  in  sede  di  
   accertamento del tributo da versare, poiche' l'art. 64  D.P.R. 
   600/1973,  prevede  la  possibilita'  per  il  Sostituito   di 
   "intervenire" nel procedimento di accertamento, allo scopo  di 
   prevenire  eventuali  contenziosi successivi e  di  assicurare 
   maggiore completezza e precisione all'accertamento tributario.  
   Ma l'art. 38,  diretto a tutelare il singolo dal non  corretto 
   esercizio della potesta' impositiva, non puo' certo comportare 
   la soppressione, per il Sostituito, del diritto di tutelare in 
   sede  giurisdizionale  ordinaria i propri  diritti  soggettivi 
   lesi dal Sostituto di imposta.  
   -
     Del  resto,  il  termine di decadenza dei  18  mesi  di  cui 
   all'art.  38,  relativo  all'azione  amministrativa  verso  lo 
   Stato,   e'  finalizzato all'interesse pubblico di  un  rapido 
   consolidamento delle entrate pubbliche, evitando  possibilita' 
   di  contenziosi  a  grande  distanza  di  tempo  dal  prelievo 
   fiscale,  che   lascino  troppo  a  lungo  nell'incertezza  la 
   definitivita'  contabile  delle entrate  tributarie.   Decorso  
   tale termine, non puo'  per cio' solo ritenersi preclusa anche 
   la  tutela  giurisdizionale ordinaria,  essendosi  consolidata 
   soltanto la situazione economica d'imposta tra Sostituto    ed  
   Erario,  ma  restando legati i  rapporti   economici   privati  
   sottostanti  agli  ordinari termini di prescrizione,  ed  agli 
   ordinari rimedi  giurisdizionali. 
   -
    Oltretutto il Sostituito  puo' anche non conoscere per  tempo 
   del  fatto  che le ritenute operategli non  erano  conformi  a 
   legge, e quindi non potere agire in tempo verso  la  P.A.  per 
   la  restituzione.  E  non  appare  giuridicamente fondato  ne' 
   sostanzialmente   giusto,   privare,  in  presenza   di   tale 
   decadenza, l'interessato anche degli ordinari rimedi di tutela 
   giurisdizionale,  verso  il  datore  di  lavoro  che  ha  male 
   eseguito  dei  compiti a lui imposti dalla  legge,  nella  sua 
   veste di Sostituto d'imposta.  -
     Dunque,  la diversita' dei destinatari delle due azioni,  il 
   diverso  petitum azionabile verso di essi, nonche' la  diversa 
   causa  petendi (impugnativa di atto della P.A. espressione  di 
   potesta' impositiva, e impugnativa di lesione di un diritto da 
   parte  di privato), ed il diverso regime giuridico  delle  due 
   forme di tutela, postulano  e giustificano ampiamente la  loro 
   coesistenza nel ns. sistema giuridico.  

      -    2)   Oggetto   del  presente  giudizio   non   e'     una  controversia   d'imposta. 
     Come  e'  stato  ripetutamente  affermato  dalla  S.C.,  "la 
   controversia   promossa   dal  "Sostituito   d'imposta",   nei 
   confronti  del  "Sostituto d'imposta",  nell'ambito  dei  loro 
   rapporti, in ordine alla legittimita' di una ritenuta  operata 
   dal  secondo  a  titolo di imposta, non  investe  il  rapporto 
   tributario  e non rientra, quindi, tra quelle  spettanti  alle 
   commissioni tributarie, ma resta devoluta al giudice ordinario 
   (da  individuarsi secondo le normali regole di  competenza,  e 
   non in base all'art. 9 c.p.c.)"  (CASS. 27 aprile 1983 n.2889; 
   CASS. SEZ. UN. CIV. 29 marzo 1983 n.2250).   
     Tale  principio e' stato ribadito nella sentenza della  S.C. 
   SEZ. UN. CIV. del 16 dicembre 1986, n.  7533, ove si  afferma:   
   "la controversia fra il datore di lavoro ed il lavoratore, che 
   riguardi   esclusivamente  la  legittimita'   delle   ritenute 
   effettuate  dal  primo  su somme corrisposte  al  secondo,  in 
   qualita'  di Sostituto d'imposta, ancorche' in  osservanza  di 
   istruzioni    e   circolari   diramate    dall'amministrazione 
   finanziaria, ma senza introdurre alcuna pretesa nei  confronti 
   di quest'ultima, spetta alla cognizione del giudice ordinario, 
   secondo le regole della competenza del rito del lavoro, e  non 
   delle  commissioni  tributarie,  in  quanto  investe  non   il 
   rapporto  di imposta, ma le posizioni di credito e  di  debito 
   dei  predetti  soggetti nell'ambito del  rapporto  di  lavoro, 
   salva restando la  facolta' dell'uno o dell'altro di insorgere 
   davanti  alle commissioni tributarie, contestando  la  debenza 
   dell'imposta  avverso gli eventuali atti  dell'amministrazione 
   finanziaria."   
          Questo orientamento appare al giudicante tuttora valido 
   e conforme ai principi del ns. diritto positivo, e non  sembra 
   intaccato   dalle  motivazioni  espresse  nella   recentissima  
   decisione   della   S.C.,  invocata  dal  resistente,  del   5 
   febbraio 1988 (n.1200).   
     Non  basta  che  si controverta della  legittimita'  di  una 
   ritenuta  d'acconto  per  far  automaticamente  escludere   la 
   cognizione  del  giudice  ordinario.   La  sussistenza   della 
   giurisdizione  del  giudice adito va accertata  in  base  agli 
   elementi  propri  del  rapporto dedotto in  giudizio  ed  alla 
   natura delle parti costituitesi.  
   

    Si   ha  controversia  di  imposta,  allorche'  si  pone   in 
   discussione il potere impositivo dello Stato o la  regolarita' 
   del suo esercizio. Invece, l'oggetto del presente giudizio   Š  
   costituito  dalle  pretese inerenti al   rapporto  di  credito 
   retributivo intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore, e 
   tale  rapporto e' esclusivamente privatistico, come  e'  ormai 
   pacifica opinione in dottrina e giurisprudenza. 

       Infatti  il  Sostituto  d'imposta, a  norma  dell'art.  64 
   D.P.R.  600/1973,   e' obbligato in via diretta  al  pagamento 
   verso  lo  Stato  "di imposte in luogo di altri per  tutte  le 
   situazioni a questi riferibili ed anche  a titolo di acconto". 
   Tale rapporto con lo Stato ha veste "pubblicistica", assumendo 
   il Sostituto in virtu' di tale norma un debito tributario  "in 
   proprio", ed e' regolato dai principi e dalle norme di diritto 
   tributario, anche per quanto riguarda la regolamentazione  dei 
   casi  di  ripetizione  di  indebito  oggettivo,   disciplinata 
   appunto dall'art. 38 cit.

    Per  quanto  riguarda  invece  i  rapporti  tra  Sostituto  e 
   Sostituito, essi trovano fonte nell'obbligo di rivalsa imposto 
   dalla   legge  al  Sostituto  (art.  64  cit.),  ma  la   loro 
   regolamentazione   ricade  nell'ambito  del  diritto   civile, 
   essendo il Sostituto titolare di un vero e proprio diritto  di 
   regresso verso il Sostituito per le somme versate al fisco. 

       Rientrano dunque nell'ambito del diritto civile, tutte  le 
   questioni relative ai rapporti tra Sostituto e Sostituito, tra 
   cui anche le domande per cui e' causa, le quali non contengono 
   alcuna pretesa nei confronti della P.A., e non sono  rivolte a 
   far  dichiarare  la illegittimita' nei  confronti  della  P.A. 
   della  ritenuta, bensi' rivolte a far accertare la  illiceita' 
   della  decurtazione della retribuzione operata dal  datore  di 
   lavoro.  
       -   3)  La  questione   della  legittimita'  della  ritenuta   d'acconto    non  integra  una  vera  e  propria    
    "causa    pregiudiziale",    bensi'  meramente   una   "questione   pregiudiziale",  da decidersi  incidenter
     tantum  dal  giudice ordinario. 
    Infatti,   a   norma   dell'art.  34   c.p.c.,    la   "causa 
   pregiudiziale"  si  configura  allorche'  "per  legge  o   per 
   esplicita  domanda di una delle parti e'  necessario  decidere 
   con  efficacia  di giudicato una questione  pregiudiziale  che 
   appartiene alla competenza di un giudice superiore".  Ma   nel 
   caso  che  ci  interessa, la legge, come  abbiamo  visto,  non 
   prevede   alcuna  esclusione  della  cognizione  del  G.O.   a 
   vantaggio del G.A.  Quanto alla domanda di parte, anche se  le 
   parti lo volessero, non potrebbero far rimettere la  questione 
   al  G.A., per il semplice fatto che il G.A. e' competente  per 
   tutte  le  controversie relative al  potere  impositivo  dello 
   Stato  ed al rispetto delle relative formalita' di  esercizio. 
   Tanto   e'  vero  che,  come  si  chiarira'  piu'  oltre,   le 
   Commissioni tributarie sono strutturate come "giudici" di atti  
   e  non  di  rapporti. 
         Nella  specie,  invece, si controverte  di  un  rapporto 
   privatistico  (tra  Sostituto e Sostituito) ed  il  G.O.  deve 
   accertare  "incidenter tantum" la esistenza dei presupposti di 
   legge  per la effettuazione della ritenuta di imposta  operata 
   dal  Sostituto,  senza che tale  accertamento  possa  spiegare 
   alcun  effetto  verso  la P.A., estranea  al  giudizio  ed  al 
   rapporto privatistico tra datore di lavoro e lavoratore.   
     Del  resto, se la legge  (art. 4  L. 20 marzo 1865 n.  2246, 
   all.  E)  consente al G.O. di sindacare incidenter  tantum  la 
   legittimita' di un atto amministrativo, non si vede perche' si 
   debba   disconoscere  allo  stesso  il  potere  di   valutare, 
   "incidenter tantum", la legittimita' di una ritenuta  fiscale, 
   che e' atto compiuto da un privato, nei confronti di un  altro 
   privato, nell'ambito dell'esercizio di un diritto di  regresso 
   riconosciutogli  dalla legge, anche se  collegato  causalmente 
   alla sua veste di Sostituto di imposta.  
   -  4)  Si afferma nella sentenza della S.C. 5 febbraio  1988  
   n.1200   che    "postulare   una  giurisdizione  elettivamente 
   concorrente dell'A.G.O. significherebe esporre la controparte, 
   che  ha  effettuato  la  ritenuta,  all'eventualita'  ed    al  
   rischio  di  pagare  due  volte la stessa somma, in base a due 
   pronunce  contrastanti,  provenienti da due  giudici  diversi: 
   come accadrebbe se, riconosciuta dal giudice ordinario,  adito 
   dal percipiente del diritto, l'illegittimita' della  ritenuta, 
   con  obbligo  della controparte di  corrisponderne  all'attore 
   l'equivalente   ammontare,   il   giudice   speciale,    adito 
   dall'autore  della  ritenuta,  dichiarasse  questa  pienamente 
   legittima,  rifiutando  al ricorrente il rimborso.   Nel  caso 
   concreto   -   osserva la  S.C.  -  la datrice  di  lavoro  T. 
   rischierebbe  da un lato, di soggiacere  all'azione  esecutiva 
   del creditore, dall'altro di subire il rifiuto del rimborso da 
   parte dell'autorita' finanziaria."  
   -
      Anche  tali  affermazioni  non  sono  condivisibili.
      Non  e'  possibile affermare la sussistenza  o  meno  della 
   giurisdizione  del  G.O.,  semplicemente  sulla  base  di   un 
   ipotetico danno che potrebbe derivare ad una parte, ma occorre 
   ben   guardare   alla  natura  della   controversia    dedotta  
   oltreche'   alla  ratio  del  sistema.  La   esistenza   della 
   giurisdizione del giudice adito va accertata sulla base  degli 
   elementi  oggettivi  presenti  e  ravvisabili   nel   rapporto 
   processuale  costituito,  e  non  sulla  base  di   ipotetiche 
   preoccupazioni di danno per una delle parti.  Oltretutto  cio' 
   che potrebbe apparire come un danno "materiale"  non sempre e' 
   tale   sul   piano  strettamente  giuridico,   e   dunque   un 
   ragionamento   fondato  su  considerazioni   "concrete"   puo' 
   rivelarsi  gravemente  fuorviante  sul  piano  giuridico. 
     In  realta', se si esamina con attenzione la  struttura  del 
   sistema  attualmente  vigente, appare chiaro che  le  esigenze 
   (evidenziate nella recentissima decisione della Cass. sez. un. 
   sopra  citata)   di  coordinamento tra  giudizio  ordinario  e 
   giudizio tributario, al fine di evitare il paventato contrasto 
   di  giudicati,  trovano congruo  soddisfacimento  nel  sistema 
   attuale,  senza  che  occorra ricorrere  ad  una  (apodittica) 
   affermazione di difetto di giurisdizione del G.O.  Ed anche il 
   "presunto"   danno che si immagina per il Sostituto trova  una 
   convincente giustificazione sul piano giuridico.  Invero:
           I)  Qualora sia gia' pendente il procedimento  innanzi 
   al  Giudice  amministrativo (tributario) per il  rimborso,  il 
   G.O.  investito della questione  tra le parti, sospendera'  il 
   giudizio civile, a norma dell'art. 295 c.p.c., in attesa della 
   pronuncia  del G.A., che ben potra' vincolare il  G.O.  quanto 
   all'accertamento della legittimita' o meno della ritenuta  (ed 
   eventualmente  potra' condurre ad una  anticipata  conclusione 
   del  giudizio civile, ad es. per cessazione della materia  del 
   contendere,  qualora  sia il "Sostituito  d'imposta"  ad  aver 
   agito  innanzi  al  G.A.  e  ad  avere  ottenuto  il  rimborso 
   direttamente dalla P.A.).
       
           II)  Qualora  non  sia gia'  pendente  alcun  giudizio 
   tributario  e  non  sia  ancora  decorso  il  termine  per  la 
   proposizione  di esso, nulla vieta al "Sostituto" di  imposta, 
   convenuto nel giudizio civile, che voglia ottenere una  previa 
   pronuncia  del  giudice  tributario, di agire  in  tale  sede.    
   Verificatasi   la   pendenza   del   giudizio   amministrativo 
   (tributario) il giudice ordinario procedera' alla  sospensione 
   ex art. 295 c.p.c. con le conseguenze gia' dette.  
         Ove pero' il Sostituto di imposta convenuto in  giudizio 
   civile  non si attivi nel senso indicato, vuol dire che  avra' 
   accettato di rimettersi alla pronuncia del G.O., e  quindi, se 
   non potra' poi recuperare dall'Erario le somme versate (di cui 
   il  G.O. dovesse affermare la illegittima  ritenuta),  imputet 
   sibi.    L'ordinamento non puo' preoccuparsi di  tutelare  chi 
   non  si cura di provvedere ai propri interessi, ed il  termine 
   di decadenza sancito dalla legge tributaria (e finalizzato  ad 
   una  ratio   prettamente interna al sistema  tributario,  come 
   gia' chiarito ante)  non puo', solo per tale motivo, ritenersi  
   esteso nella sua efficacia anche alla giurisdizione ordinaria, 
   e condizionare cosi' la tutelabilita' dei rapporti privati tra 
   Sostituto e Sostituito.   
            III) Nel caso in cui, come nella specie, sia  decorso 
   gia'  il  termine  di decadenza per l'azione  di  rimborso,  e 
   questa non sia piu' esperibile, non vi e' motivo di  escludere 
   l'ammissibilita'  della tutela giurisdizionale ordinaria,  dal 
   momento  che un contrasto di giudicati non e' piu'  possibile, 
   la controversia che ci occupa non e' controversia di  imposta, 
   e  nessuna  norma impedisce al G.O. di  conoscere  "incidenter 
   tantum" della legittimita' o meno della ritenuta. 
       -   5) In relazione alla controversia oggetto  del  presente giudizio,   non  sussistono i presupposti
    essenziali  previsti dall'art  1  D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636,  perche'  si  possa   parlare  di   
    giurisdizione  del  Giudice  amministrativo (tributario). 
             Come si evince dal disposto dell'art. 16 del  D.P.R. 
   636  cit., il processo innanzi alle Commissioni tributarie  e' 
   strutturato come impugnativa di specifici provvedimenti  della 
   P.A.  ed  il  giudizio  concerne  la  legittimita'  formale  e 
   sostanziale degli stessi.  Infatti il ricorso alla Commissione 
   tributaria di primo grado deve essere proposto necessariamente 
   contro  uno  dei seguenti atti: avviso di  accertamento  o  di 
   liquidazione dell'imposta, provvedimento che irroga  sanzioni, 
   ingiunzioni, ruolo, avviso di mora, provvedimento che respinge 
   l'istanza  di rimborso o silenzio della P.A. su tale  istanza.  
   

      In  altri  termini,  la  giurisdizione   delle  Commissioni 
   tributarie  e' giurisdizione di impugnazione di atti e non  di 
   accertamento di rapporti.    

     Come  ha chiaramente sottolineato la S.C. (sez. un. civ.  27 
   aprile   1983   n.2889),   l'attribuzione   alle   Commissioni 
   tributarie disposta dall'art.1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 ha 
   valore  solo  per  le  controversie  proposte  nei   confronti 
   dell'Ente  impositore  e  in quanto  dirette  ad  inpugnare  i 
   provvedimenti  dei  suoi uffici  finanziari,  compresi  quelli 
   relativi alle richieste di rimborso.  
   

     Le  controversie  invece  insorte  tra  i  privati,  pur  se 
   traggano  origine  dal  pagamento di  una  imposta,  non  sono 
   dirette a sindacare un atto impositivo (del tutto mancante nel 
   caso  di specie) dell'ente impositore, e dunque mantengono  il 
   loro   carattere  privatistico,  rientrando  nell'ambito   dei 
   rapporti contrattuali fra gli stessi.   
   -
     Nel   caso  che  ci  interessa  non  vi  e'  alcun  atto   o 
   provvedimento o silenzio della Amministrazione finanziaria  da 
   impugnare,  ma la controversia attiene ai rapporti tra  datore 
   di   lavoro   e  lavoratore,  e  precisamente   alla   mancata 
   corresponsione,  da  parte dell'azienda  convenuta,  di  somme 
   spettanti,  per legge, ai ricorrenti, e la questione  relativa 
   all'applicabilita'  o  meno di ritenuta  I.R.P.E.F.  viene  in 
   considerazione  incidenter  tantum,  al fine  di  valutare  la 
   legittimita'   del   mancato  pagamento.   Dunque   manca   il 
   presupposto  richiesto  dall'art.1  D.P.R.  636  cit.  per  la 
   configurazione di una giurisdizione del G.A. (tributario).  
   -
   -  6) Infine, va osservato, in fatto, che la presente controversia 
   non si presenta come controversia di imposta,  a 
   prescindere  dagli (ed oltre agli) esposti motivi in  diritto, 
   anche  perche'  la  ditta opponente ha affermato,  ma  non  ha 
   dimostrato  in  alcun  modo,  ne' in  ordine  all'an,  ne'  al 
   quantum,  (ne'  tantomeno  ha  chiesto  di  essere  ammessa  a 
   provare) di  avere effettivamente versato all'Erario  le somme 
   che si assumono dai ricorrenti trattenute dalla convenuta  per 
   fini  fiscali.  Mancando  la prova in fatto  che  le  ritenute 
   lamentate  dai lavoratori siano state  effettivamente  operate 
   per  causale  tributaria,   dal  momento  che  le  buste  paga 
   attestano  la  avvenuta detrazione, ma non sono  in  grado  di 
   provare  la  destinazione data successivamente dal  datore  di 
   lavoro   alle   somme   cosi'   trattenute,   appare   infatti 
   insostenibile,  anche sotto tale profilo, la tesi secondo  cui 
   l'oggetto della presente causa sarebbe un rapporto di imposta.  
   

     Per tutti gli esposti motivi, appare pienamente sussistente, 
   nella   presente  controversia,  la  cognizione  del   giudice 
   ordinario,   e  quindi,  nell'ambito  nella  ripartizione   di 
   competenza operata dal C.p.c., dell'adito giudice del  lavoro. 
   -

                     IV  -  QUESTIONI  DI  MERITO. 

   1. -  Per una corretta comprensione della questione in diritto 
   occorre  premettere un breve excursus storico sulla  normativa 
   degli ultimi anni per le aree colpite da calamita' naturali. 
   A)  A seguito dei noti eventi tellurici originati dal fenomeno 
   bradisismico  dell'area  flegrea, al fine di  venire  incontro 
   alle popolazioni colpite, che avevano subito una quasi  totale 
   paralisi  delle attivita' produttive ed erano  state  altresi' 
   costrette,   in  gran  parte,   ad   abbandonare  le   proprie 
   abitazioni,  il Ministro per il coordinamento della Protezione 
   civile,  valendosi dei poteri straordinari conferitigli  dalla 
   legge,  disponeva  con  Ordinanza in data  15  settembre  1983  
   (pubbl.  in  Gazz. Uff. 23-9-1983 n.262),  la  sospensione  di 
   tutti  i  termini  di legge, ivi  compresi  quelli   "per  gli 
   adempimenti   connessi   al  versamento  dei   contributi   di 
   previdenza  e  assistenza  sociale  dovuti  per  i  lavoratori 
   dipendenti dalle imprese industriali, commerciali,  artigiane, 
   agricole e diretto-coltivatrici" (art.1 n.4). 
   -

   B)  Successivamente, con altra Ordinanza n. 268/FPC/ZA del  22 
   giugno  1984,  sempre del Ministro per la  Protezione  civile, 
   veniva disposto che:  
     "A  decorrere dal periodo di paga in corso al  1^  settembre 
   1983 e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1984 e' 
   sospesa    la   quota   dei   contributi   previdenziali    ed 
   assistenziali, a carico dei lavoratori." 
       "Il recupero delle somme dovute e non versate per  effetto 
   della sospensione di cui al comma precedente avverra' mediante 
   rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o 
   di  altri oneri, a decorrere dal secondo mese successivo  alla 
   scadenza della sospensione medesima."  -
   C)    con l'art. 4_d.l._3-4-1985_n.114, conv. in l.  30-5-1985 
   n.211,  il  legislatore  disponeva, al  comma  1-septies,  che  
   "per  i periodi di paga dal 1^ settembre 1983 al  31  dicembre 
   1984  e'  concesso  l'esonero  dal  pagamento  dei  contributi 
   previdenziali  e  assistenziali  per la  quota  a  carico  dei 
   lavoratori  dipendenti   dai datori di lavoro di cui al  comma 
   precedente  [cioe' dai datori di lavoro di cui all'art.  5-bis 
   del d.l. 7-11-1983  n.623, conv. in l. 23 - 12 - 1983 n.  748, 
   con modif., nonche' di cui all'art. 16 l.18 aprile 1984 n.80].  
   -
     Con  tale norma la sospensione di cui alle ordinanze  citate 
   ai punti  A)  e  B)  viene trasformata in  esonero.   
   

   D)  Successivamente, infine, interveniva la legge 28  febbraio 
   1986  n.46, la quale, convertendo in legge, con  modificazioni 
   il   d.l.  30 dicembre 1985 n.791, aggiungeva  all'articolo  3  
   del  d.l., il comma  2-bis, con il seguente testo:  
   
     " Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e 
   dei   contributi   assistenziali  e   previdenziali   di   cui 
   all'articolo  13-quinquies  del decreto-legge 26  maggio  1984 
   n.159,  convertito, con modificazioni, nella legge  24  luglio 
   1984 n.363, ed all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile  1985 
   n.114,  convertito, con modificazioni, nella legge  30  maggio 
   1985 n. 211,  non concorrono alla_formazione   dell'imponibile 
   ai__fini dell'IRPEF  e  dell'ILOR ".   
     E'  questa  la  normativa  di  riferimento   a  cui  occorre 
   guardare   per  la  soluzione   della  questione  oggetto  del 
   presente giudizio. 

   2.  -   La difesa  della parte convenuta ha richiamato per  la 
   verita' il disposto dell'ultimo inciso del comma 1 dell'art. 4 
   d.l.  3 aprile 1985 n.114, che afferma che "non si fa luogo  a 
   rimborso  delle ritenute gia' operate alla data di entrata  in 
   vigore  del presente decreto", per sostenere  la  infondatezza 
   delle  pretese degli opposti. Ma (a prescindere dai  dubbi  di 
   costituzionalita'  e di ragionevolezza di  tale  disposizione, 
   intervenuta  in  aperta  contraddizione  con  le  disposizioni 
   contenute  nella medesima legge e nelle precedenti  ordinanze, 
   che  in  ogni  caso  non  appare  opportuno  sollevare   nella 
   competente   sede   giurisdizionale,  in   quanto   superabili 
   interpretativamente)   la  norma  non  e'  interpretabile  nel 
   senso indicato dall'opponente. Invero, tale disposto  riguarda 
   unicamente  il rimborso da parte dello Stato,  trattandosi  di 
   norma  posta a salvaguardia della definitivita' delle  entrate 
   tributarie  gia'  effettuate, e non puo' certo  applicarsi  ai 
   rapporti  di responsabilita' civile ordinaria tra Sostituto  e 
   Sostituito  di  imposta   per  i quali  e'  causa,  come  gia' 
   chiarito.   Inoltre, il successivo disposto dell'art. 3  comma 
   2-bis  della legge 28 febbraio 1986 n.46, di conversione,  con 
   modificazioni del  d.l. 30 dicembre 1985 n.791, stabilendo una 
   volta per tutte che " Le somme relative alla sospensione delle 
   imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali 
   .... non concorrono alla_formazione  dell'imponibile  ai__fini 
   dell'IRPEF   e  dell'ILOR ", ha travolto del tutto, quale  lex 
   posterioris e specialis rispetto ai rapporti privati in esame, 
   la  operativita' della disposizione precedente, anche  qualora 
   per  assurdo  la  si volesse  ritenere  applicabile  anche  ai 
   rapporti privati fra Sostituto e sostituito. -
   Puo'   dunque  affermarsi  con  certezza  che,  in  base  alla 
   normativa   in  materia,  sulle  somme  che  lo  Stato   aveva 
   rinunciato  ad  incassare, quali contributi  previdenziali  ed 
   assistenziali, non andava effettuata alcuna ritenuta  fiscale, 
   trattandosi di una elargizione disposta a   titolo di (minimo) 
   ristoro   dei   gravissimi  danni   economici   subiti   dalle 
   popolazioni colpite dalle calamita' predette. 
   
   La  ritenuta non andava effettuata gia' ab  initio,  allorche' 
   ancora  si  trattava  di somme  "sospese",  dal  momento  che, 
   trattandosi di "sospensione"  dal pagamento,  era stabilito il 
   recupero dei contributi attraverso un pagamento successivo   e 
   dilazionato    dei  relativi  importi,  e  dunque   le   somme 
   attribuite ai lavoratori costituivano una sorta di  "prestito" 
   dello  Stato  ad essi e  non   una  attribuzione  patrimoniale  
   definitiva. 
      Con  la  successiva  trasformazione  della  sospensione  in 
   "esonero", ad opera  dell'art. 4 d.l. 3-4-1985 n.114, conv. in 
   l. 30-5-1985 n.211, (di cui al punto C, che precede), le somme 
   corrispondenti ai contributi non versati (perche' sospesi), ed 
   attribuite  in  tal  modo  "temporaneamente"  ai   lavoratori,  
   vengono   ad  essere  attribuite   ai  lavoratori   in   forma 
   definitiva. 
     Dalla   sopravvenuta  definitivita' della  attribuzione   di 
   tali  somme  ai  lavoratori, l'Azienda  opponente ha  dedotto, 
   e sostenuto in giudizio, che,  su detta attribuzione  andavano  
   effettuate le ritenute  fiscali.    
   -
     In   realta'  la  successiva  modifica   della   sospensione  
   in esonero  non ha rilievo ai  fini della  legittimita' o meno 
   della trattenuta d'imposta operata dalla societa'.  
       E'   infatti  la  legge  stessa  che  ha  eliminato   ogni 
   possibilita'  di equivoco, affermando che le somme  de  quibus 
   "non           concorrono           alla            formazione  
   dell'imponibile_ai__fini_dell'IRPEF  e dell'ILOR"   (art.   3, 
   comma   2-bis, d.l. 30-12-1985 n.791, introdotto  dalla L.  di 
   convers. 28-2-1986 n.46).   -
        Ha  eccepito,  al riguardo, la ditta  opponente   che  il  
   citato  comma  2-bis  dell'art. 3  d.l. 30-12-1985 n.791,  non  
   si   riferirebbe    alle   somme  per  cui   e'  causa,   cio' 
   argomentando dal fatto che  in esso si parla di "somme di  cui 
   alla  sospensione   delle  imposte dirette  e  dei  contributi 
   assistenziali e previdenziali";  laddove,  a  giudizio   della  
   ditta,  
   essendo   stato   disposto   per   esse   l'esonero     (dalla 
   restituzione) dall'art. 4 d.l. 3-4-1985 n.114, conv. in  l.30-
   5-1985 n.211, (innanzi citato),  non  si applicherebbe ad esse 
   il disposto  sulla esclusione  dall'imponibile. 
   -
     Ma anche tale argomento non appare accoglibile. 
     Invero, la trasformazione  della "sospensione" in  "esonero" 
   e'  stata disposta  con  norma (art. 4, c.1-septies d.l.  3-4-
   1985 n.114 cit.)  precedente  cronologicamente  a  quella   in 
   esame  (comma  2-bis  dell'art. 3  d.l. 30-12-1985 n.791)  che 
   ha affermato l'esclusione  dall'imposizione  fiscale.   Dunque  
   gia'   sapeva  il  legislatore del 1986 che  era  mutato  (nel 
   1985)  il regime giuridico di tali somme  e  se avesse  voluto 
   operare   un  "distinguo"  tra  le due categorie di somme  ben  
   avrebbe  potuto farlo, facendo riferimento espresso (in  senso 
   positivo o negativo) all'esonero.  Il  non  averlo fatto  gia' 
   conferma  che non v'era intenzione di differenziare il  regime 
   tra somme  "sospese"  od  "esonerate".  
   

     Inoltre,  se  veramente  la norma  in  esame  avesse  voluto 
   operare  una distinzione tra somme "sospese"  ed  "esonerate", 
   escludendo  solo  le prime dall'imponibile  fiscale,   sarebbe 
   stata   del tutto inutile, poiche' per le somme "sospese"   la 
   esclusione dall'imposizione fiscale  era gia' implicita  nella  
   temporaneita' dell'attribuzione patrimoniale  (con obbligo  di 
   restituzione reateizzata).  -
   In  realta',  nel fare riferimento alle "somme  relative  alla 
   sospensione   ....   di  cui  all'articolo  13-quinquies   del 
   decreto-legge   26   maggio  1984   n.159,   convertito,   con 
   modificazioni,   nella   legge  24  luglio  1984   n.363,   ed 
   all'articolo   4  del  decreto-legge  3  aprile  1985   n.114, 
   convertito,  con  modificazioni, nella legge  30  maggio  1985 
   n.211",  il  legislatore   ha  inteso  soltanto,  con  tecnica 
   normativa  non proprio corretta,  individuare  specificamente, 
   merce'  il  riferimento alle norme che per la prima  volta  ne 
   avevano  disposto,  le  somme  le  cui  elargizioni   andavano  
   esenti    da   ritenuta   fiscale,   indipendentemente   dalle 
   successive   modificazioni  del  loro  regime   giuridico   da 
   "sospensione" ad "esonero".  
     Dunque,  per tutto quanto esposto, gia' dalla lettera  della 
   legge   appare chiaro che sulle somme de quibus  non  andavano 
   operate ritenute fiscali.  
     Approfondendo  la  questione, va pero'  evidenziato  che  il 
   disposto  dell'art.  3, comma  2-bis  d.l.  30-12-1985  n.791, 
   (che ha affermato l'esclusione dall'imponibile di tali  somme)  
   non  ha una portata (e una funzione) innovativa  e  derogativa 
   di norme generali vigenti,  bensi'  ha una  funzione meramente 
   chiarificatrice  di una disciplina  giuridica  gia'  esistente 
   e deducibile dai principi generali della materia.  -
     La  ratio  della norma  che ha disposto  l'esclusione  dalla 
   imposizione fiscale  e' stata indicata da un lato,  nel  fatto  
   che    con  l'imposizione  fiscale,  le  somme   gia'   esigue 
   attribuite   ai   lavoratori   dallo   Stato   si    sarebbero 
   assottigliate  e  dall'altro, nel fatto che aggiungendosi tali 
   somme mensili agli ordinari emolumenti del lavoratore, sarebbe 
   altresi'  variata  in  aumento la  base  imponibile  e  quindi 
   l'aliquota di imposta, con ulteriore indiretto danno economico 
   per il lavoratore.  -
     Ma tali osservazioni, pur se indubbiamente concorrono 
   a  spiegare  l'intervento  del  legislatore,  non  individuano 
   effettivamente    la    reale   "ratio"    della    esclusione 
   dall'imposizione  fiscale.  -
     La  difesa dell'opponente ha dato per scontato che le  somme 
   corrisposte  ai  lavoratori,  e  assoggettate  alle   ritenute 
   fiscali  per  cui e' causa, erano somme  facenti  parte  della 
   retribuzione che il datore di lavoro attribuiva al lavoratore.  
   -
      Ma e' proprio  tale  assunto  che appare  inesatto.
      Infatti, di quelle somme concesse ai lavoratori, prima  "in 
   prestito",  e  poi  a titolo di "donazione"  vera  e  propria, 
   l'unico soggetto a poterne disporre era proprio lo Stato. 
   -
     Non  va trascurato infatti che tali somme riguardano il  cd. 
   "rapporto previdenziale", nel quale il datore di lavoro assume 
   il  ruolo di semplice "agente", prelevante  materialmente  per 
   conto   dello   Stato   tali   somme   dalle   spettanze   del 
   lavoratore,  per  versarle allo Stato medesimo.   Ora,  se  lo 
   Stato  aveva  disposto  di  rinunciare  a  tali  somme  e   di 
   attribuirle  ai  lavoratori  a  titolo  di  beneficio,   quale 
   parziale ristoro dei gravi disagi sopportati in occasione  dei 
   fenomeni  tellurici ricordati, non poteva il datore di  lavoro 
   arrogarsi alcun diritto di imposizione fiscale su tali  somme, 
   elargite  direttamente  dallo Stato, per il  suo  tramite,  ai 
   lavoratori, attraverso le disposizioni normative citate. -
     Del  resto,  lo stesso art. 48 del  D.P.R.  29-9-1973  n.597 
   stabilisce che  "il reddito di lavoro dipendente e' costituito 
   da  tutti  i  compensi  ed  emolumenti,  comunque  denominati, 
   percepiti  nel  periodo  d'imposta in  dipendenza  del  lavoro 
   prestato,  anche sotto forma di partecipazione agli utili e  a 
   titolo di sussidio o liberalita'."   
     "Non  concorrono a formare il reddito i  contributi  versati 
   dal  datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse  aventi 
   esclusivamente   fine   previdenziale   o   assistenziale   in 
   ottemperanza a disposizioni di legge, di contratti  collettivi 
   o   di   accordi   aziendali,   ancorche'   commisurati   alle 
   retribuzioni,  ne' i compensi reversibili di cui alla  lettera 
   b) dell'art. 47".  
     Da  tale norma si deduce chiaramente che il reddito, su  cui 
   va calcolata ed operata l'imposizione fiscale, e' composto  da 
   tutti  gli  emolumenti  corrisposti dal datore  di  lavoro  al 
   lavoratore.  
      Inoltre,  come  specifica il secondo  comma,  i  contributi 
   previdenziali  non  concorrono   a formare  il  reddito:  cio' 
   perche'  appunto sono incamerati dallo Stato ad altro  titolo, 
   nell'ambito del rapporto previdenziale.  
     Nel  caso  di specie e' vero che tali  contributi  non  sono 
   stati  versati all'I.N.P.S., ma corrisposti ai lavoratori:  ma 
   e'  anche  vero che non e' certo il datore di  lavoro  che  ne 
   poteva disporre e ne ha disposto l'attribuzione ai  lavoratori 
   sua  sponte,  come "sussidio o liberalita'"  o  comunque  come 
   "retribuzione". 
     E' lo Stato che, in quanto creditore e titolare del  diritto 
   su quelle somme, vi ha rinunciato (dapprima in via temporanea, 
   poi  in  forma definitiva)  affidando con legge ai  datori  di 
   lavoro, suoi "agenti" materiali per quanto riguarda i prelievi 
   ed  i  pagamenti previdenziali, il compito  di  corrisponderle 
   integralmente ai lavoratori. -
     In   altre  parole  tali  somme  non  costituivano   e   non 
   costituiscono retribuzione, perche' non provengono dal  datore 
   di lavoro, ma dallo Stato: tanto e' vero che lo stesso ha  poi 
   disposto con legge sul modo di sopperire al venir meno di tali 
   versamenti  per  la cassa previdenziale,  imputando  ad  altri 
   capitoli di bilancio il recupero per l'Istituto  previdenziale 
   di quelle somme. 
     Dalle   esposte  considerazioni,  appare  evidente  che   le 
   ritenute operate dall'Azienda sui contributi previdenziali  ed 
   assistenziali,  ai  quali  lo  Stato  aveva  rinunciato,   non 
   andavano  fatte. Di conseguenza, va affermata  la  sussistenza 
   dell'obbligo  per  la  societa' opponente  di  restituire  gli 
   importi  relativi   a  tali indebite  ritenute  ai  lavoratori 
   istanti.  Tale obbligo deriva direttamente dalla struttura del 
   rapporto  di  imposta  tra Stato e  Sostituto  da  un  lato  e 
   Sostituto e Sostituito dall'altro.  
   Nella  piu'  volte  citata decisione della  S.C.  Sez.  Un.  5 
   febbraio   1988  n.1200   si  sottolinea  che   il   Sostituto 
   soffrirebbe  un  danno  dal dover versare  al  Sostituito  gli 
   importi gia' versati, sia pure  erroneamente, al fisco. Ma  in 
   realta'   tale   danno,   pur   se   sussistente  in   termini 
   economici,   non puo' ritenersi  tale, ne' ingiustificato,  in 
   termini giuridici.   
         Nel  momento  in cui versa allo  Stato  l'importo  delle 
   ritenute  d'acconto  effettuate  sulle  somme  corrisposte  ai 
   propri   dipendenti,  il  Sostituto  di  imposta   agisce   in 
   adempimento di un obbligo "proprio", imposto dalla legge a lui 
   direttamente,  (art. 64 D.P.R. 600/1973) anche  se  correlato, 
   quale presupposto di imposta, a situazioni economiche di terzi 
   (Sostituiti) che sono in relazione giuridica con il primo. -
         La  ratio di tale obbligazione addossata in  proprio  al 
   Sostituto  e' squisitamente fiscale, essendo assai piu'  utile 
   per lo Stato imporre l'obbligo di pagamento dell'imposta ad un 
   soggetto  che oltre a dare maggiori garanzie di  solvibilita', 
   non  ha  interesse all'evasione (trattandosi  di  prelievi  di 
   imposta  che non incidono su sue situazioni economiche, bensi' 
   del Sostituito), e consente di ridurre enormemente i costi del 
   prelievo  fiscale, assumendosi l'onere del prelievo anche  nei 
   confronti di molti soggetti.  
         L'osservanza  delle norme che determinano i  presupposti 
   di  imposta  e  le  aliquote della  stessa,  in  questa  fase, 
   soddisfa dunque un interesse "proprio" del Sostituto a bene  e 
   correttamente adempiere la "propria" obbligazione.   
         Nel  momento  in  cui il Sostituto si  rivale  verso  il 
   Sostituito  delle somme versate all'Erario, egli  esercita  un 
   diritto  di  regresso che gli deriva dall'obbligo  di  rivalsa 
   impostogli  dalla  legge  (art.  64  cit.).  Tale  diritto  di 
   regresso,  che e' regolato dalle norme civili,  e'  esercitato  
   attraverso   una  compensazione  (parziale)  tra   il   debito 
   retributivo  ed il credito  "fiscale"  di cui e' titolare,  in 
   virtu' del versamento allo Stato delle ritenute di imposta.
         Nell'operare   le   ritenute  sulla   retribuzione   che 
   corrisponde   al lavoratore, il datore di lavoro e'  vincolato 
   dalle   norme  generali  che  ricollegano  l'ammontare   delle 
   ritenute di imposta al presupposto di imposta.  Egli non  puo' 
   operare  trattenute maggiori di quelle richieste dalla  legge, 
   ne' tanto meno puo' trattenere delle somme solo perche' le  ha 
   erroneamente versare all'Erario.      Se il Sostituto  sbaglia 
   nel  versamento allo Stato, adempiendo quella che, come si  e' 
   visto,  e' configurata dalla legge come una  obbligazione  sua 
   propria,  non  puo'  pretendere di  addossare  questo  errore, 
   commesso  nell'adempimento  di una  propria  obbligazione,  al 
   Sostituito,   che  e'  estraneo  a  tale  adempimento  ed   e' 
   certamente incolpevole  rispetto a tale errore.  -
         In  caso  di erroneo versamento, ad evitare  il  proprio 
   danno,  il  Sostituto deve agire "in proprio" (e  nel  proprio 
   interesse)  per  il  rimborso in  sede  tributaria  di  quanto 
   erroneamente versato.  Qualora non agisca in termini, non  per 
   questo  motivo  puo' sottrarsi alla  responsabilita'  in  sede 
   civile,  per  le somme che ha indebitamente  trattenuto  sulla 
   retribuzione del Sostituito, pur se corrispondono a versamenti 
   erroneamente  fatti al Fisco. Ne' puo' pretendere che sia,  in 
   ogni   caso,   il  Sostituito  ad  agire  per   il   rimborso, 
   accollandogli un onere che non gli puo' essere imposto poiche' 
   non  ha commesso egli l'errore ed e' estraneo al rapporto  tra 
   Stato    e   Sostituto.  Correttamente  la  legge   tributaria 
   configura una "facolta'" e non "un'obbligo"  per il Sostituito 
   di  agire  in  sede  tributaria,  avendo  egli  un   interesse 
   legittimo  alla corretta applicazione della  legge  tributaria 
   nella propria situazione, ma conservando pur sempre un diritto 
   soggettivo, nei confronti del Sostituto d'imposta,  all'esatto 
   regresso di questi nei suoi confronti.  
   
     In conclusione, il Sostituto d'imposta, agendo per tempo  in 
   sede  di  rimborso, tutelera' i propri interessi: ove  non  si 
   curi    di    verificare   con   attenzione    la    esattezza 
   dell'obbligazione  tributaria e del prelievo effettuato  sulle 
   somme  da  versare  al Sostituito, ne' si  curi,  in  caso  di 
   errore, di agire per il rimborso verso lo Stato, il fatto  che 
   egli  possa  rimetterci  di  tasca  propria  a  seguito  della 
   successiva   pronuncia  del  G.O. a  favore   del   Sostituito  
   e' (e deve essere) irrilevante per l'ordinamento, che non puo' 
   preoccuparsi  di tutelare anche l'errore o la  negligenza  del 
   Sostituto  (nonostante  la di lui inerzia), facendone  in  tal 
   modo gravare gli effetti dannosi  sull'incolpevole "Sostituito 
   d'imposta".   
         Cio' chiarito, va  altresi'  rimeditata  l'affermazione, 
   del  tutto  infondata ma pericolosamente  fuorviante,  secondo  
   cui   il Sostituto  "pagherebbe due volte",  in tali casi,  la 
   stessa  somma:  in  realta',  e'  l'operazione  materiale  del 
   pagamento che avviene due volte (la prima col versamento delle 
   ritenute   allo   Stato  e  la  seconda   con   il   pagamento 
   dell'equivalente    al    Sostituito).   Ma    l'esborso    e' 
   sostanzialmente  unico per il Sostituto. Infatti egli paga  di 
   tasca  propria solo allorche' restituisce al  Sostituito  cio' 
   che  gli ha illegittimamente detratto, mentre le somme che  ha 
   versato all'Erario sono detratte dalla retribuzione  spettante 
   al  Sostituito,  in  virtu' della rivalsa,  e  sono  soldi  di 
   quest'ultimo, non certo del Sostituto. 
    Dunque  l'azienda aveva l'obbligo di effettuare  il  regresso 
   verso  il Sostituito, solo ed esclusivamente per quelle  somme 
   che effettivamente la legge prescriveva debbano essere  pagate 
   dal Sostituito, e non anche per quelle erroneamente versato al 
   fisco.  
    Quanto  al  lamentato danno che l'Azienda  subirebbe  in  tal 
   modo, va osservato che esso non e' antigiuridico, sia  perche' 
   collegato   ad   un  errore  nell'applicazione   della   legge 
   imputabile  solo ed unicamente al Sostituto; e sia perche'  la 
   successiva  inerzia  dell'Azienda medesima, e non  altri,   ha 
   reso tale danno irreparabile.   
   
    Infatti  la disposizione dell'art. 3, comma  2-bis, d.l.  30-
   12-1985  n.791,  (introdotto  dalla L. di  convers.  28-2-1986 
   n.46),  e'  intervenuta allorche' non era  ancora  decorso  il 
   termine  dei diciotto mesi per la presentazione della  domanda 
   di  rimborso di cui all'art. 38 D.P.R. 602/1973,  dal  momento 
   che  tale termine (dall'ultimo dei mesi di paga relativi  alle 
   somme  del primo periodo di sospensione) scadeva il 31  agosto 
   1986  (poiche' il primo periodo di paga a cui si  riferiva  la 
   norma  stessa   andava dal 1^ settembre 1983  al  31  dicembre 
   1984).   Dunque  l'azienda  ben avrebbe potuto  agire  per  il 
   rimborso  tutelando in primo luogo se stessa, ed  evitando  di 
   dover sopportare un danno dalla successiva (legittima) domanda 
   di  restituzione, da parte dei Sostituiti, in via  giudiziaria 
   ordinaria, delle somme detratte indebitamente. 
   Per tutti gli esposti motivi la domanda appare infondata e  va 
   rigettata,  e  pertanto gli emessi  decreti  ingiuntivi  vanno 
   confermati. 
   Le  spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da  nota 
   spese  presentata dall'opposto, e correttamente  compilata  in 
   ossequio ai parametri fissati nella tariffa legale in  vigore, 
   in  complessive  lire  3.512.200, di cui  lire  1.353.000  per 
   diritti   di  procuratore,  lire  2.119.200  per  onorari   di 
   avvocato,  e  lire  40.000 per spese, oltre iva  e  c.p.a.  su 
   diritti ed onorari.  
    
                                 P T M
   Definitivamente  pronunciando  sulla  domanda  proposta  dalla 
   C.S. S.p.A., in persona del legale rapp.te  pro-tempore 
   nei  confronti  di  A.E. +  19,  in  opposizione  ai 
   decreti  ingiuntivi  emessi su richiesta dei  convenuti,  ogni 
   altra istanza difesa ed eccezione disattesa, cosi' provvede:
   1)  Rigetta  la  domanda e per  l'effetto  conferma  i  deceti 
   ingiuntivi  emessi nei confronti della C.S. S.p.A.,  in 
   favore   di  A.E. .......;
   2)  Condanna  la ditta C.S. S.p.A.  al  pagamento  delle 
   spese  processuali,  spese  che liquida  in  complessive  lire 
   3.512.200, oltre iva e c.p.a. come per legge. 
   
     Pozzuoli, 2 dicembre 1988           Il Pretore