SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, dei quali il primo depositato l'11 ottobre 1988, tutti ritualmente notificati, la CUSINA SUD S.p.A., in persona del presidente pro tempore, proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi a suo carico da questo Pretore in data 7-9-1988, in favore dei sottoindicati istanti e per le somme qui di seguito per ciascuno indicate, comprensive di svalutazione monetaria ed interessi, oltre spese e competenze:
Si costituivano i resistenti opposti, contestando le domande della societa' istante e riaffermando sia la legittimita' delle proprie pretese sostanziali, sia la legittimita' del procedimento monitorio esperito, e chiedevano pertanto il rigetto delle opposizioni, per infondatezza. -
Incardinatesi le cause di opposizione,, preliminarmente il Pretore disponeva la riunione dei procedimenti, per l'evidente connessione oggettiva e soggettiva. Quindi, trattandosi di questioni in diritto, e non occorrendo particolare istruttoria, all'udienza del 2 dicembre 1988, le parti erano invitate alla discussione, all'esito della quale la causa veniva decisa con lettura in udienza del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che le opposizioni proposte dalla societa' istante sono infondate e vanno rigettate, per i motivi che seguono.
I - QUESTIONI IN RITO: Motivi attinenti alla ritualita' del procedimento monitorio.
Ha eccepito in primis la societa' opponente la nullita' dei mandati difensivi conferiti dagli opposti al proprio difensore in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, affermando il difetto di contestualita' del mandato stesso rispetto all'atto giudiziario a cui si riferivano, in quanto apposti su fogli separati poi "spillati" con l'atto principale. E da cio' deduceva la nullita' dei ricorsi per decreti ingiuntivi cosi' presentati. L'eccezione e' priva di qualsiasi pregio giuridico, e si appalesa come un maldestro espediente difensivo dell'opponente. Invero, il fatto che i ricorsi per decreti ingiuntivi siano stati redatti materialmente su fogli separati, poi giuntati, e che la procura risulti apposta su uno solo di tali fogli non appare assolutamente rilevante sul piano giuridico, atteso che appare chiara ed inequivocabile l'attinenza ed il collegamento sostanziale e formale del "foglio" sul quale materialmente e' annotata la procura ad litem con quello precedente su cui e' esteso il preambolo e l'inizio dell'atto. Per cui, come ha altresi' rilevato la S.C., il mandato difensivo deve ritenersi validamente rilasciato e sussistente, dal momento che e' sufficiente e necessario che la procura sia conferita al difensore a margine dell'atto o anche "su di un foglio allegato che faccia corpo con essi" (CASS. 29 novembre 1983 n.7155; CASS. 18 agosto 1983 n.5398; CASS. 15 dicembre 1984 n.6585). -
In secondo luogo ha eccepito la societa' istante la inammissibilita' del procedimento monitorio esperito dagli opposti, per mancanza di idonea prova scritta.
Anche tale eccezione e' palesemente infondata, in quanto
le buste-paga esibite in atti in sede di ricorso per decreto
ingiuntivo fanno fede delle somme percepite dal lavoratore, e
delle relative detrazioni operate, e costituiscono a tutti gli
effetti prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. -
A nulla rileva il fatto richiamato dall'opponente che
ciascun lavoratore avesse altri introiti, e che abbia o meno
presentato dichiarazione di redditi con modello 740, dal
momento che oggetto di controversia e' solo la somma che il
datore di lavoro non ha corrisposto ai lavoratori, la quale
risulta dalla busta paga e non altro. -
Neppure appare fondata l'eccezione relativa alla concessa
provvisoria esecuzione.
Non vi e' dubbio infatti che le somme per cui e' causa, come si chiarira' piu' oltre, avessero funzione alimentare, essendo state attribuite dallo Stato ai lavoratori opposti, proprio in considerazione dei gravissimi disagi economici sopportati a seguito del bradisisma, e dell'aver dovuto in gran parte abbandonare le proprie case per un piu' o meno lungo periodo. E' evidente quindi che ogni ulteriore ritardo nel pagamento di tali somme, spettanti agli opposti per legge, non fa che aggravare il disagio economico e vanificare lo scopo dell'emolumento concesso dal legislatore.
Anche la quarta eccezione in rito, relativa alla richiesta di estensione del contraddittorio all'Amministrazione finanziaria, va rigettata, poiche' dalle esposte considerazioni tale estensione appare del tutto inconferente.
La richiesta integrazione del contraddittorio non rientra in alcuno dei casi per i quali il C.P.C. prevede tale possibilita'.
Non rientra infatti nei casi di cui all'art. 102 c.p.c., poiche' non si versa in caso di Litisconsorzio necessario sostanziale, in quanto non vi e' alcuna necessita' giuridica di pronunciare nella presente causa anche in confronto del Ministero delle Finanze. L'Amministrazione finanziaria e' estranea al rapporto dedotto in giudizio, che riguarda, come gia' si e' chiarito, unicamente datore di lavoro e lavoratore.
Ne' si versa in un caso di litisconsorzio necessario processuale, perche' non vi e' alcuna connessione giuridica tra il presente giudizio, e l'eventuale procedimento amministrativo di rimborso (e successivo procedimento di impugnazione giurisdizionale), esperibile dalle parti ai sensi dell'art. 38 D.P.R.
Neppure rientra nei casi previsti dall'art.103 c.p.c.
(litisconsorzio facoltativo), mancando il presupposto
essenziale della pendenza concreta di piu' cause diverse e
connesse fra le parti costituite e quella alla quale si
vorrebbe estendere il contraddittorio. -
Non rientra, infine, nell'ipotesi di cui all'art. 107
c.p.c., in quanto, ad avviso di questo giudice, lo svolgimento
della presente causa anche nei confronti del ministero delle
Finanze appare del tutto inutile.
Infatti, per quanto riguarda i rapporti tra amministrazione finanziaria e azienda convenuta, questo giudice difetta di giurisdizione nei confronti del relativo rapporto di imposta tra Sostituto di imposta e P.A., essendo le controversie tra Ente impositore e contribuente riservate dalla legge al Giudice amministrativo (tributario), come gia' detto.
Quanto all'oggetto del presente giudizio, non essendo quivi
dedotto il rapporto di imposta, come si chiarira' piu'
innanzi, ma controvertendosi di rapporti fra privati,
l'Amministrazione finanziaria non ha veste per comparire quale
soggetto processuale, ne' la pronuncia di questo giudice nella
controversia tra i privati costituitisi potrebbe mai spiegare
alcun effetto ne' tanto meno vincolare la P.A. predetta.
In null'altro potrebbe consistere la partecipazione al
giudizio della P.A. finanziaria, che nella espressione di una
opinione sulla normativa de qua. Opinione che resterebbe
pero' mero elemento di fatto del presente giudizio, ne' piu'
ne' meno che le conclusioni formulate dalle parti
costituitesi, e non potrebbe avere giuridicamente alcuna
influenza sulla decisione, spettando al G.O. di interpretare
ed applicare la legge in questa sede.
Ha affermato in sede di discussione la difesa della ditta opponente che il Pretore adito, per decidere in merito la presente controversia, dovrebbe preliminarmente decidere dell'applicabilita' dell'I.R.P.E.F. alla parte di retribuzione non versata dalla azienda a titolo di contributi previdenziali, e corrisposta ai lavoratori, e che tale questione rientrerebbe nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 1 d.p.r. 26-10-1972 n.636. -
Tale eccezione e' pero' infondata e deve essere rigettata.
Va precisato che il giudicante non ignora la recentissima giurisprudenza della S.C., a sezioni unite civili (del 5 febbraio 1988, n.1200), che ha affermato la giurisdizione del giudice speciale tributario in materia . -
Tuttavia tale giurisprudenza appare contrastante con un precedente, consolidato, ed altrettanto autorevole, orientamento della medesima Suprema Corte, (CASS. SEZ. UN. CIV. 27 aprile 1983 n.2889; CASS. SEZ. UN. CIV. 29 marzo 1983 n.2250; CASS. SEZ. UN. CIV. 16 dicembre 1986 n.7533; CASS. 16 febbraio 1978 n.747; CASS. 27 aprile 1983 n.2889; CASS. 3 aprile 1987 n.3252), e non sembra in grado di fornire elementi di valutazione tali da contraddire validamente il precedente orientamento della S.C.-
Secondo la recentissima giurisprudenza della S.C., a cui si e' richiamata la difesa dell'opponente, nel caso in esame la questione dell'accertamento della legittimita' della ritenuta costituirebbe una "causa pregiudiziale", ed apparterrebbe alla "competenza esclusiva del giudice speciale tributario", coinvolgendo "necessariamente l'Amministrazione delle Finanze, cioe' l'Ente pubblico titolare del potere impositivo", in quanto cio' si dedurrebbe dal complesso delle disposizioni vigenti. -
Infatti, secondo tale orientamento, in base alle disposizioni vigenti il produttore del reddito, che ha subito la ritenuta, "deve necessariamente agire ai fini del rimborso davanti alle Commissioni tributarie".
La controversia sulla legittimita' della ritenuta avrebbe natura di controversia tributaria d'imposta, e come tale sottratta alla cognizione dell'A.G.O., in quanto "postulare una giurisdizione elettivamente concorrente dell'A.G.O. significherebe esporre la controparte, che ha effettuato la ritenuta, all'eventualita' ed al rischio di pagare due volte la stessa somma, in base a due pronunce contrastanti, provenienti da due giudici diversi".
Tale orientamento, pero', non appare condivisibile, in linea generale, per le seguenti ragioni:
- 1) perche' il sistema normativo vigente non prevede un obbligo per l'interessato di agire solo ed esclusivamente in sede di contenzioso tributario, e tanto meno prevede una esclusione della tutela giurisdizionale ordinaria a favore della tutela giurisdizionale amministrativa. -
- 2) perche' la controversia per cui e' causa non e' controversia di imposta. -
- 3) perche' la questione della legittimita' della ritenuta d'acconto non integra una vera e propria "causa pregiudiziale", bensi' meramente una "questione pregiudiziale", da decidersi incidenter tantum dal giudice ordinario. -
- 4) perche' il sistema attuale offre una adeguata e razionale soluzione al paventato problema del contrasto dei giudicati, senza che sia necessario ricorrere ad una incongrua affermazione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. nella materia de qua. -
- 5) perche' in relazione alla controversia oggetto del presente giudizio, non sussistono i presupposti essenziali previsti dall'art 1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636, perche' si possa parlare di giurisdizione del Giudice amministrativo (tributario).
Inoltre, nel caso specifico che ci occupa, il predetto orientamento non appare accoglibile perche' le somme sulle quali sono state operate erroneamente le ritenute fiscali non costituivano retribuzione e dunque, come si chiarira' nel merito, non erano assoggettabili a tale ritenuta. -
Infatti:
Non sembra esatta l'affermazione (Cass. sez. un. 5 febbraio 1988 n.1200) secondo cui "il produttore del reddito, che ha subito la ritenuta, non e' libero di adire, a sua scelta, il giudice speciale tributario o il giudice ordinario, per farne dichiarare la illegittimita' e per ottenere il pagamento della somma, ma deve necessariamente agire, ai fini del rimborso, davanti alle Commissioni tributarie".
L'art. 38 d.p.r. 29-9-1973 n.602, comma 2, afferma che "l'istanza di cui al primo comma (cioe' l'istanza di rimborso di somme versate al fisco "nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento") puo' essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata".
Appare chiaro dalla lettera della norma che la legge, adoperando l'espressione "puo'", ha inteso prevedere una semplice facolta', e non un obbligo, per il "Sostituito d'imposta" di richiedere alla amministrazione finanziaria la restituzione di quanto indebitamente versato all'Erario. La previsione di tale facolta' non e' interpretabile come preclusiva di ogni altra azione giurisdizionale, per i seguenti motivi. -
1/A) In primo luogo, perche' in realta' l'istanza di cui tratta l'art. 38 cit., non inerisce ad un procedimento giurisdizionale ne' e' atto giurisdizionale, ma ha natura di semplice ricorso amministrativo ed inerisce ad un procedimento amministrativo, che si instaura tra l'Amministrazione finanziaria ed il soggetto istante. La fase giurisdizionale (innanzi alle Commissioni tributarie) e' successiva ed e' meramente eventuale, in quanto legata ad un diniego, parziale o totale, espresso o tacito, da parte dell'amministrazione, della richiesta avanzatale, e ad una impugnazione di esso.
Dunque manca uno dei presupposti essenziali perche' si possa parlare di difetto di giurisdizione.
Infatti l'art. 37 C.p.c. prevede tre sole, possibili,
ipotesi di difetto di giurisdizione del G.O.:
a) la prima, nei confronti della Pubblica Amministrazione,
intesa quale parte del rapporto processuale (e non certo quale
parte di un separato e distinto rapporto amministrativo,
estraneo al giudizio civile, come nel caso dell'art. 38 cit.):
tale difetto di giurisdizione si verifica in tutti i casi in
cui la P.A. sia dotata di un potere discrezionale assoluto, ed
il privato sia titolare di un mero interesse semplice nei
suoi confronti. Nel caso di specie, non e' parte del giudizio
alcuna P.A. e, quindi, non si versa nell'ipotesi de qua.
b) la seconda, nei confronti dei "giudici speciali": e nel caso dell'art. 38 cit. non siamo in presenza di un (procedimento innanzi ad un) "giudice speciale", bensi' di un (procedimento innanzi ad un) organo amministrativo.
c) la terza, nei confronti del cittadino straniero, e non riguarda il caso di specie per definizione.
Non puo' pertanto ritenersi sussistente un problema di giurisdizione del G.O. in base alla esistenza della astratta previsione di un procedimento amministrativo discrezionalmente attivabile dall'interessato.
1/B) In secondo luogo, in ogni caso, non puo' ritenersi che
la semplice previsione di un procedimento amministrativo,
quale quello di cui all'art.38 cit., valga a privare il
soggetto-parte del rapporto di lavoro, del diritto di
agire giudizialmente, innanzi al giudice ordinario, per
ottenere dal datore di lavoro il pagamento di somme
spettantegli, quale che sia la causale per cui il datore di
lavoro non gliele ha corrisposte.
Per affermare cio' occorrerebbe un espresso disposto di
legge, non potendo dedursi, per mera via di interpretazione,
l'esistenza di una "deminutio" della tutela giurisdizionale
ordinaria in danno del "Sostituito d'imposta". Ma la legge,
come si e' visto, non prevede alcun obbligo di esercitare in
via preventiva l'azione (amministrativa) di cui all'art.38
cit., ne' prevede alcuna decadenza dal diritto (in caso di
mancato esercizio della predetta facolta') di agire verso il
datore di lavoro che ha erroneamente omesso il pagamento di
somme spettanti al lavoratore. D'altro lato, che il
procedimento ex art. 38 non possa essere alternativo a quello
ordinario, deriva dal fatto che, come si precisera' piu'
oltre, il rapporto tra Sostituto e Sostituito di imposta e' un
rapporto meramente privatistico, ed e' regolato dalle norme
del diritto civile. -
In realta', con la disposizione dell'art. 38, il legislatore non ha certo inteso sottrarre all'interessato gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, nei casi di lesione dei suoi diritti patrimoniali. Bensi' ha inteso unicamente consentire "anche" al Sostituito, sul quale gravera' economicamente in via definitiva l'onere di imposta, di agire in prima persona verso la P.A. per contestare (eventualmente per ragioni relative alla sua posizione tributaria, ignote anche al Sostituto) il potere impositivo dello Stato nei suoi confronti: e tale contestazione solo in sede tributaria puo' muoversi.
L'art. 38, dunque, ha la funzione di riconoscere al Sostituito d'imposta, la facolta' di tutelare in sede amministrativa (ed eventualmente giurisdizionale amministrativa) il suo diretto interesse sia alla corretta applicazione delle norme tributarie da parte del "Sostituto d'imposta", sia soprattutto al corretto esercizio della potesta' impositiva dello Stato nei suoi confronti.
Tale interesse gli viene riconosciuto gia' in sede di accertamento del tributo da versare, poiche' l'art. 64 D.P.R. 600/1973, prevede la possibilita' per il Sostituito di "intervenire" nel procedimento di accertamento, allo scopo di prevenire eventuali contenziosi successivi e di assicurare maggiore completezza e precisione all'accertamento tributario. Ma l'art. 38, diretto a tutelare il singolo dal non corretto esercizio della potesta' impositiva, non puo' certo comportare la soppressione, per il Sostituito, del diritto di tutelare in sede giurisdizionale ordinaria i propri diritti soggettivi lesi dal Sostituto di imposta. -
Del resto, il termine di decadenza dei 18 mesi di cui all'art. 38, relativo all'azione amministrativa verso lo Stato, e' finalizzato all'interesse pubblico di un rapido consolidamento delle entrate pubbliche, evitando possibilita' di contenziosi a grande distanza di tempo dal prelievo fiscale, che lascino troppo a lungo nell'incertezza la definitivita' contabile delle entrate tributarie. Decorso tale termine, non puo' per cio' solo ritenersi preclusa anche la tutela giurisdizionale ordinaria, essendosi consolidata soltanto la situazione economica d'imposta tra Sostituto ed Erario, ma restando legati i rapporti economici privati sottostanti agli ordinari termini di prescrizione, ed agli ordinari rimedi giurisdizionali. -
Oltretutto il Sostituito puo' anche non conoscere per tempo del fatto che le ritenute operategli non erano conformi a legge, e quindi non potere agire in tempo verso la P.A. per la restituzione. E non appare giuridicamente fondato ne' sostanzialmente giusto, privare, in presenza di tale decadenza, l'interessato anche degli ordinari rimedi di tutela giurisdizionale, verso il datore di lavoro che ha male eseguito dei compiti a lui imposti dalla legge, nella sua veste di Sostituto d'imposta. -
Dunque, la diversita' dei destinatari delle due azioni, il diverso petitum azionabile verso di essi, nonche' la diversa causa petendi (impugnativa di atto della P.A. espressione di potesta' impositiva, e impugnativa di lesione di un diritto da parte di privato), ed il diverso regime giuridico delle due forme di tutela, postulano e giustificano ampiamente la loro coesistenza nel ns. sistema giuridico.
Come e' stato ripetutamente affermato dalla S.C., "la controversia promossa dal "Sostituito d'imposta", nei confronti del "Sostituto d'imposta", nell'ambito dei loro rapporti, in ordine alla legittimita' di una ritenuta operata dal secondo a titolo di imposta, non investe il rapporto tributario e non rientra, quindi, tra quelle spettanti alle commissioni tributarie, ma resta devoluta al giudice ordinario (da individuarsi secondo le normali regole di competenza, e non in base all'art. 9 c.p.c.)" (CASS. 27 aprile 1983 n.2889; CASS. SEZ. UN. CIV. 29 marzo 1983 n.2250).
Tale principio e' stato ribadito nella sentenza della S.C. SEZ. UN. CIV. del 16 dicembre 1986, n. 7533, ove si afferma: "la controversia fra il datore di lavoro ed il lavoratore, che riguardi esclusivamente la legittimita' delle ritenute effettuate dal primo su somme corrisposte al secondo, in qualita' di Sostituto d'imposta, ancorche' in osservanza di istruzioni e circolari diramate dall'amministrazione finanziaria, ma senza introdurre alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, spetta alla cognizione del giudice ordinario, secondo le regole della competenza del rito del lavoro, e non delle commissioni tributarie, in quanto investe non il rapporto di imposta, ma le posizioni di credito e di debito dei predetti soggetti nell'ambito del rapporto di lavoro, salva restando la facolta' dell'uno o dell'altro di insorgere davanti alle commissioni tributarie, contestando la debenza dell'imposta avverso gli eventuali atti dell'amministrazione finanziaria."
Questo orientamento appare al giudicante tuttora valido e conforme ai principi del ns. diritto positivo, e non sembra intaccato dalle motivazioni espresse nella recentissima decisione della S.C., invocata dal resistente, del 5 febbraio 1988 (n.1200).
Non basta che si controverta della legittimita' di una ritenuta d'acconto per far automaticamente escludere la cognizione del giudice ordinario. La sussistenza della giurisdizione del giudice adito va accertata in base agli elementi propri del rapporto dedotto in giudizio ed alla natura delle parti costituitesi.
Si ha controversia di imposta, allorche' si pone in discussione il potere impositivo dello Stato o la regolarita' del suo esercizio. Invece, l'oggetto del presente giudizio Š costituito dalle pretese inerenti al rapporto di credito retributivo intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore, e tale rapporto e' esclusivamente privatistico, come e' ormai pacifica opinione in dottrina e giurisprudenza.
Infatti il Sostituto d'imposta, a norma dell'art. 64 D.P.R. 600/1973, e' obbligato in via diretta al pagamento verso lo Stato "di imposte in luogo di altri per tutte le situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto". Tale rapporto con lo Stato ha veste "pubblicistica", assumendo il Sostituto in virtu' di tale norma un debito tributario "in proprio", ed e' regolato dai principi e dalle norme di diritto tributario, anche per quanto riguarda la regolamentazione dei casi di ripetizione di indebito oggettivo, disciplinata appunto dall'art. 38 cit.
Per quanto riguarda invece i rapporti tra Sostituto e Sostituito, essi trovano fonte nell'obbligo di rivalsa imposto dalla legge al Sostituto (art. 64 cit.), ma la loro regolamentazione ricade nell'ambito del diritto civile, essendo il Sostituto titolare di un vero e proprio diritto di regresso verso il Sostituito per le somme versate al fisco.
Rientrano dunque nell'ambito del diritto civile, tutte le questioni relative ai rapporti tra Sostituto e Sostituito, tra cui anche le domande per cui e' causa, le quali non contengono alcuna pretesa nei confronti della P.A., e non sono rivolte a far dichiarare la illegittimita' nei confronti della P.A. della ritenuta, bensi' rivolte a far accertare la illiceita' della decurtazione della retribuzione operata dal datore di lavoro.
Infatti, a norma dell'art. 34 c.p.c., la "causa pregiudiziale" si configura allorche' "per legge o per esplicita domanda di una delle parti e' necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene alla competenza di un giudice superiore". Ma nel caso che ci interessa, la legge, come abbiamo visto, non prevede alcuna esclusione della cognizione del G.O. a vantaggio del G.A. Quanto alla domanda di parte, anche se le parti lo volessero, non potrebbero far rimettere la questione al G.A., per il semplice fatto che il G.A. e' competente per tutte le controversie relative al potere impositivo dello Stato ed al rispetto delle relative formalita' di esercizio. Tanto e' vero che, come si chiarira' piu' oltre, le Commissioni tributarie sono strutturate come "giudici" di atti e non di rapporti.
Nella specie, invece, si controverte di un rapporto privatistico (tra Sostituto e Sostituito) ed il G.O. deve accertare "incidenter tantum" la esistenza dei presupposti di legge per la effettuazione della ritenuta di imposta operata dal Sostituto, senza che tale accertamento possa spiegare alcun effetto verso la P.A., estranea al giudizio ed al rapporto privatistico tra datore di lavoro e lavoratore.
Del resto, se la legge (art. 4 L. 20 marzo 1865 n. 2246, all. E) consente al G.O. di sindacare incidenter tantum la legittimita' di un atto amministrativo, non si vede perche' si debba disconoscere allo stesso il potere di valutare, "incidenter tantum", la legittimita' di una ritenuta fiscale, che e' atto compiuto da un privato, nei confronti di un altro privato, nell'ambito dell'esercizio di un diritto di regresso riconosciutogli dalla legge, anche se collegato causalmente alla sua veste di Sostituto di imposta.
- 4) Si afferma nella sentenza della S.C. 5 febbraio 1988 n.1200 che "postulare una giurisdizione elettivamente concorrente dell'A.G.O. significherebe esporre la controparte, che ha effettuato la ritenuta, all'eventualita' ed al rischio di pagare due volte la stessa somma, in base a due pronunce contrastanti, provenienti da due giudici diversi: come accadrebbe se, riconosciuta dal giudice ordinario, adito dal percipiente del diritto, l'illegittimita' della ritenuta, con obbligo della controparte di corrisponderne all'attore l'equivalente ammontare, il giudice speciale, adito dall'autore della ritenuta, dichiarasse questa pienamente legittima, rifiutando al ricorrente il rimborso. Nel caso concreto - osserva la S.C. - la datrice di lavoro T. rischierebbe da un lato, di soggiacere all'azione esecutiva del creditore, dall'altro di subire il rifiuto del rimborso da parte dell'autorita' finanziaria." -
Anche tali affermazioni non sono condivisibili.
Non e' possibile affermare la sussistenza o meno della giurisdizione del G.O., semplicemente sulla base di un ipotetico danno che potrebbe derivare ad una parte, ma occorre ben guardare alla natura della controversia dedotta oltreche' alla ratio del sistema. La esistenza della giurisdizione del giudice adito va accertata sulla base degli elementi oggettivi presenti e ravvisabili nel rapporto processuale costituito, e non sulla base di ipotetiche preoccupazioni di danno per una delle parti. Oltretutto cio' che potrebbe apparire come un danno "materiale" non sempre e' tale sul piano strettamente giuridico, e dunque un ragionamento fondato su considerazioni "concrete" puo' rivelarsi gravemente fuorviante sul piano giuridico.
In realta', se si esamina con attenzione la struttura del sistema attualmente vigente, appare chiaro che le esigenze (evidenziate nella recentissima decisione della Cass. sez. un. sopra citata) di coordinamento tra giudizio ordinario e giudizio tributario, al fine di evitare il paventato contrasto di giudicati, trovano congruo soddisfacimento nel sistema attuale, senza che occorra ricorrere ad una (apodittica) affermazione di difetto di giurisdizione del G.O. Ed anche il "presunto" danno che si immagina per il Sostituto trova una convincente giustificazione sul piano giuridico. Invero:
I) Qualora sia gia' pendente il procedimento innanzi al Giudice amministrativo (tributario) per il rimborso, il G.O. investito della questione tra le parti, sospendera' il giudizio civile, a norma dell'art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia del G.A., che ben potra' vincolare il G.O. quanto all'accertamento della legittimita' o meno della ritenuta (ed eventualmente potra' condurre ad una anticipata conclusione del giudizio civile, ad es. per cessazione della materia del contendere, qualora sia il "Sostituito d'imposta" ad aver agito innanzi al G.A. e ad avere ottenuto il rimborso direttamente dalla P.A.).
II) Qualora non sia gia' pendente alcun giudizio
tributario e non sia ancora decorso il termine per la
proposizione di esso, nulla vieta al "Sostituto" di imposta,
convenuto nel giudizio civile, che voglia ottenere una previa
pronuncia del giudice tributario, di agire in tale sede.
Verificatasi la pendenza del giudizio amministrativo
(tributario) il giudice ordinario procedera' alla sospensione
ex art. 295 c.p.c. con le conseguenze gia' dette.
Ove pero' il Sostituto di imposta convenuto in giudizio civile non si attivi nel senso indicato, vuol dire che avra' accettato di rimettersi alla pronuncia del G.O., e quindi, se non potra' poi recuperare dall'Erario le somme versate (di cui il G.O. dovesse affermare la illegittima ritenuta), imputet sibi. L'ordinamento non puo' preoccuparsi di tutelare chi non si cura di provvedere ai propri interessi, ed il termine di decadenza sancito dalla legge tributaria (e finalizzato ad una ratio prettamente interna al sistema tributario, come gia' chiarito ante) non puo', solo per tale motivo, ritenersi esteso nella sua efficacia anche alla giurisdizione ordinaria, e condizionare cosi' la tutelabilita' dei rapporti privati tra Sostituto e Sostituito.
III) Nel caso in cui, come nella specie, sia decorso gia' il termine di decadenza per l'azione di rimborso, e questa non sia piu' esperibile, non vi e' motivo di escludere l'ammissibilita' della tutela giurisdizionale ordinaria, dal momento che un contrasto di giudicati non e' piu' possibile, la controversia che ci occupa non e' controversia di imposta, e nessuna norma impedisce al G.O. di conoscere "incidenter tantum" della legittimita' o meno della ritenuta.
Come si evince dal disposto dell'art. 16 del D.P.R.
636 cit., il processo innanzi alle Commissioni tributarie e'
strutturato come impugnativa di specifici provvedimenti della
P.A. ed il giudizio concerne la legittimita' formale e
sostanziale degli stessi. Infatti il ricorso alla Commissione
tributaria di primo grado deve essere proposto necessariamente
contro uno dei seguenti atti: avviso di accertamento o di
liquidazione dell'imposta, provvedimento che irroga sanzioni,
ingiunzioni, ruolo, avviso di mora, provvedimento che respinge
l'istanza di rimborso o silenzio della P.A. su tale istanza.
In altri termini, la giurisdizione delle Commissioni
tributarie e' giurisdizione di impugnazione di atti e non di
accertamento di rapporti.
Come ha chiaramente sottolineato la S.C. (sez. un. civ. 27 aprile 1983 n.2889), l'attribuzione alle Commissioni tributarie disposta dall'art.1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 ha valore solo per le controversie proposte nei confronti dell'Ente impositore e in quanto dirette ad inpugnare i provvedimenti dei suoi uffici finanziari, compresi quelli relativi alle richieste di rimborso.
Le controversie invece insorte tra i privati, pur se traggano origine dal pagamento di una imposta, non sono dirette a sindacare un atto impositivo (del tutto mancante nel caso di specie) dell'ente impositore, e dunque mantengono il loro carattere privatistico, rientrando nell'ambito dei rapporti contrattuali fra gli stessi. -
Nel caso che ci interessa non vi e' alcun atto o provvedimento o silenzio della Amministrazione finanziaria da impugnare, ma la controversia attiene ai rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, e precisamente alla mancata corresponsione, da parte dell'azienda convenuta, di somme spettanti, per legge, ai ricorrenti, e la questione relativa all'applicabilita' o meno di ritenuta I.R.P.E.F. viene in considerazione incidenter tantum, al fine di valutare la legittimita' del mancato pagamento. Dunque manca il presupposto richiesto dall'art.1 D.P.R. 636 cit. per la configurazione di una giurisdizione del G.A. (tributario). -
- 6) Infine, va osservato, in fatto, che la presente controversia
non si presenta come controversia di imposta, a
prescindere dagli (ed oltre agli) esposti motivi in diritto,
anche perche' la ditta opponente ha affermato, ma non ha
dimostrato in alcun modo, ne' in ordine all'an, ne' al
quantum, (ne' tantomeno ha chiesto di essere ammessa a
provare) di avere effettivamente versato all'Erario le somme
che si assumono dai ricorrenti trattenute dalla convenuta per
fini fiscali. Mancando la prova in fatto che le ritenute
lamentate dai lavoratori siano state effettivamente operate
per causale tributaria, dal momento che le buste paga
attestano la avvenuta detrazione, ma non sono in grado di
provare la destinazione data successivamente dal datore di
lavoro alle somme cosi' trattenute, appare infatti
insostenibile, anche sotto tale profilo, la tesi secondo cui
l'oggetto della presente causa sarebbe un rapporto di imposta.
Per tutti gli esposti motivi, appare pienamente sussistente,
nella presente controversia, la cognizione del giudice
ordinario, e quindi, nell'ambito nella ripartizione di
competenza operata dal C.p.c., dell'adito giudice del lavoro.
-
IV - QUESTIONI DI MERITO.
1. - Per una corretta comprensione della questione in diritto
occorre premettere un breve excursus storico sulla normativa
degli ultimi anni per le aree colpite da calamita' naturali.
A) A seguito dei noti eventi tellurici originati dal fenomeno bradisismico dell'area flegrea, al fine di venire incontro alle popolazioni colpite, che avevano subito una quasi totale paralisi delle attivita' produttive ed erano state altresi' costrette, in gran parte, ad abbandonare le proprie abitazioni, il Ministro per il coordinamento della Protezione civile, valendosi dei poteri straordinari conferitigli dalla legge, disponeva con Ordinanza in data 15 settembre 1983 (pubbl. in Gazz. Uff. 23-9-1983 n.262), la sospensione di tutti i termini di legge, ivi compresi quelli "per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole e diretto-coltivatrici" (art.1 n.4). - B) Successivamente, con altra Ordinanza n. 268/FPC/ZA del 22 giugno 1984, sempre del Ministro per la Protezione civile, veniva disposto che:
"A decorrere dal periodo di paga in corso al 1^ settembre 1983 e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1984 e' sospesa la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali, a carico dei lavoratori."
"Il recupero delle somme dovute e non versate per effetto della sospensione di cui al comma precedente avverra' mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o di altri oneri, a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione medesima." -
C) con l'art. 4_d.l._3-4-1985_n.114, conv. in l. 30-5-1985
n.211, il legislatore disponeva, al comma 1-septies, che
"per i periodi di paga dal 1^ settembre 1983 al 31 dicembre
1984 e' concesso l'esonero dal pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma
precedente [cioe' dai datori di lavoro di cui all'art. 5-bis
del d.l. 7-11-1983 n.623, conv. in l. 23 - 12 - 1983 n. 748,
con modif., nonche' di cui all'art. 16 l.18 aprile 1984 n.80].
-
Con tale norma la sospensione di cui alle ordinanze citate
ai punti A) e B) viene trasformata in esonero.
D) Successivamente, infine, interveniva la legge 28 febbraio
1986 n.46, la quale, convertendo in legge, con modificazioni
il d.l. 30 dicembre 1985 n.791, aggiungeva all'articolo 3
del d.l., il comma 2-bis, con il seguente testo:
" Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e
dei contributi assistenziali e previdenziali di cui
all'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984
n.159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio
1984 n.363, ed all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985
n.114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio
1985 n. 211, non concorrono alla_formazione dell'imponibile
ai__fini dell'IRPEF e dell'ILOR ".
E' questa la normativa di riferimento a cui occorre guardare per la soluzione della questione oggetto del presente giudizio.
2. - La difesa della parte convenuta ha richiamato per la verita' il disposto dell'ultimo inciso del comma 1 dell'art. 4 d.l. 3 aprile 1985 n.114, che afferma che "non si fa luogo a rimborso delle ritenute gia' operate alla data di entrata in vigore del presente decreto", per sostenere la infondatezza delle pretese degli opposti. Ma (a prescindere dai dubbi di costituzionalita' e di ragionevolezza di tale disposizione, intervenuta in aperta contraddizione con le disposizioni contenute nella medesima legge e nelle precedenti ordinanze, che in ogni caso non appare opportuno sollevare nella competente sede giurisdizionale, in quanto superabili interpretativamente) la norma non e' interpretabile nel senso indicato dall'opponente. Invero, tale disposto riguarda unicamente il rimborso da parte dello Stato, trattandosi di norma posta a salvaguardia della definitivita' delle entrate tributarie gia' effettuate, e non puo' certo applicarsi ai rapporti di responsabilita' civile ordinaria tra Sostituto e Sostituito di imposta per i quali e' causa, come gia' chiarito. Inoltre, il successivo disposto dell'art. 3 comma 2-bis della legge 28 febbraio 1986 n.46, di conversione, con modificazioni del d.l. 30 dicembre 1985 n.791, stabilendo una volta per tutte che " Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali .... non concorrono alla_formazione dell'imponibile ai__fini dell'IRPEF e dell'ILOR ", ha travolto del tutto, quale lex posterioris e specialis rispetto ai rapporti privati in esame, la operativita' della disposizione precedente, anche qualora per assurdo la si volesse ritenere applicabile anche ai rapporti privati fra Sostituto e sostituito. -
Puo' dunque affermarsi con certezza che, in base alla normativa in materia, sulle somme che lo Stato aveva rinunciato ad incassare, quali contributi previdenziali ed assistenziali, non andava effettuata alcuna ritenuta fiscale, trattandosi di una elargizione disposta a titolo di (minimo) ristoro dei gravissimi danni economici subiti dalle popolazioni colpite dalle calamita' predette.
La ritenuta non andava effettuata gia' ab initio, allorche' ancora si trattava di somme "sospese", dal momento che, trattandosi di "sospensione" dal pagamento, era stabilito il recupero dei contributi attraverso un pagamento successivo e dilazionato dei relativi importi, e dunque le somme attribuite ai lavoratori costituivano una sorta di "prestito" dello Stato ad essi e non una attribuzione patrimoniale definitiva.
Con la successiva trasformazione della sospensione in
"esonero", ad opera dell'art. 4 d.l. 3-4-1985 n.114, conv. in
l. 30-5-1985 n.211, (di cui al punto C, che precede), le somme
corrispondenti ai contributi non versati (perche' sospesi), ed
attribuite in tal modo "temporaneamente" ai lavoratori,
vengono ad essere attribuite ai lavoratori in forma
definitiva.
Dalla sopravvenuta definitivita' della attribuzione di
tali somme ai lavoratori, l'Azienda opponente ha dedotto,
e sostenuto in giudizio, che, su detta attribuzione andavano
effettuate le ritenute fiscali.
-
In realta' la successiva modifica della sospensione
in esonero non ha rilievo ai fini della legittimita' o meno
della trattenuta d'imposta operata dalla societa'.
E' infatti la legge stessa che ha eliminato ogni possibilita' di equivoco, affermando che le somme de quibus "non concorrono alla formazione dell'imponibile_ai__fini_dell'IRPEF e dell'ILOR" (art. 3, comma 2-bis, d.l. 30-12-1985 n.791, introdotto dalla L. di convers. 28-2-1986 n.46). -
Ha eccepito, al riguardo, la ditta opponente che il citato comma 2-bis dell'art. 3 d.l. 30-12-1985 n.791, non si riferirebbe alle somme per cui e' causa, cio' argomentando dal fatto che in esso si parla di "somme di cui alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali"; laddove, a giudizio della ditta,
essendo stato disposto per esse l'esonero (dalla restituzione) dall'art. 4 d.l. 3-4-1985 n.114, conv. in l.30- 5-1985 n.211, (innanzi citato), non si applicherebbe ad esse il disposto sulla esclusione dall'imponibile. -
Ma anche tale argomento non appare accoglibile.
Invero, la trasformazione della "sospensione" in "esonero"
e' stata disposta con norma (art. 4, c.1-septies d.l. 3-4-
1985 n.114 cit.) precedente cronologicamente a quella in
esame (comma 2-bis dell'art. 3 d.l. 30-12-1985 n.791) che
ha affermato l'esclusione dall'imposizione fiscale. Dunque
gia' sapeva il legislatore del 1986 che era mutato (nel
1985) il regime giuridico di tali somme e se avesse voluto
operare un "distinguo" tra le due categorie di somme ben
avrebbe potuto farlo, facendo riferimento espresso (in senso
positivo o negativo) all'esonero. Il non averlo fatto gia'
conferma che non v'era intenzione di differenziare il regime
tra somme "sospese" od "esonerate".
Inoltre, se veramente la norma in esame avesse voluto
operare una distinzione tra somme "sospese" ed "esonerate",
escludendo solo le prime dall'imponibile fiscale, sarebbe
stata del tutto inutile, poiche' per le somme "sospese" la
esclusione dall'imposizione fiscale era gia' implicita nella
temporaneita' dell'attribuzione patrimoniale (con obbligo di
restituzione reateizzata). -
In realta', nel fare riferimento alle "somme relative alla sospensione .... di cui all'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984 n.159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984 n.363, ed all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985 n.114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985 n.211", il legislatore ha inteso soltanto, con tecnica normativa non proprio corretta, individuare specificamente, merce' il riferimento alle norme che per la prima volta ne avevano disposto, le somme le cui elargizioni andavano esenti da ritenuta fiscale, indipendentemente dalle successive modificazioni del loro regime giuridico da "sospensione" ad "esonero".
Dunque, per tutto quanto esposto, gia' dalla lettera della legge appare chiaro che sulle somme de quibus non andavano operate ritenute fiscali.
Approfondendo la questione, va pero' evidenziato che il disposto dell'art. 3, comma 2-bis d.l. 30-12-1985 n.791, (che ha affermato l'esclusione dall'imponibile di tali somme) non ha una portata (e una funzione) innovativa e derogativa di norme generali vigenti, bensi' ha una funzione meramente chiarificatrice di una disciplina giuridica gia' esistente e deducibile dai principi generali della materia. -
La ratio della norma che ha disposto l'esclusione dalla imposizione fiscale e' stata indicata da un lato, nel fatto che con l'imposizione fiscale, le somme gia' esigue attribuite ai lavoratori dallo Stato si sarebbero assottigliate e dall'altro, nel fatto che aggiungendosi tali somme mensili agli ordinari emolumenti del lavoratore, sarebbe altresi' variata in aumento la base imponibile e quindi l'aliquota di imposta, con ulteriore indiretto danno economico per il lavoratore. -
Ma tali osservazioni, pur se indubbiamente concorrono a spiegare l'intervento del legislatore, non individuano effettivamente la reale "ratio" della esclusione dall'imposizione fiscale. -
La difesa dell'opponente ha dato per scontato che le somme corrisposte ai lavoratori, e assoggettate alle ritenute fiscali per cui e' causa, erano somme facenti parte della retribuzione che il datore di lavoro attribuiva al lavoratore. -
Ma e' proprio tale assunto che appare inesatto.
Infatti, di quelle somme concesse ai lavoratori, prima "in prestito", e poi a titolo di "donazione" vera e propria, l'unico soggetto a poterne disporre era proprio lo Stato. -
Non va trascurato infatti che tali somme riguardano il cd.
"rapporto previdenziale", nel quale il datore di lavoro assume
il ruolo di semplice "agente", prelevante materialmente per
conto dello Stato tali somme dalle spettanze del
lavoratore, per versarle allo Stato medesimo. Ora, se lo
Stato aveva disposto di rinunciare a tali somme e di
attribuirle ai lavoratori a titolo di beneficio, quale
parziale ristoro dei gravi disagi sopportati in occasione dei
fenomeni tellurici ricordati, non poteva il datore di lavoro
arrogarsi alcun diritto di imposizione fiscale su tali somme,
elargite direttamente dallo Stato, per il suo tramite, ai
lavoratori, attraverso le disposizioni normative citate. -
Del resto, lo stesso art. 48 del D.P.R. 29-9-1973 n.597
stabilisce che "il reddito di lavoro dipendente e' costituito
da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati,
percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro
prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a
titolo di sussidio o liberalita'."
"Non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali, ancorche' commisurati alle retribuzioni, ne' i compensi reversibili di cui alla lettera b) dell'art. 47".
Da tale norma si deduce chiaramente che il reddito, su cui va calcolata ed operata l'imposizione fiscale, e' composto da tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore.
Inoltre, come specifica il secondo comma, i contributi previdenziali non concorrono a formare il reddito: cio' perche' appunto sono incamerati dallo Stato ad altro titolo, nell'ambito del rapporto previdenziale.
Nel caso di specie e' vero che tali contributi non sono stati versati all'I.N.P.S., ma corrisposti ai lavoratori: ma e' anche vero che non e' certo il datore di lavoro che ne poteva disporre e ne ha disposto l'attribuzione ai lavoratori sua sponte, come "sussidio o liberalita'" o comunque come "retribuzione".
E' lo Stato che, in quanto creditore e titolare del diritto su quelle somme, vi ha rinunciato (dapprima in via temporanea, poi in forma definitiva) affidando con legge ai datori di lavoro, suoi "agenti" materiali per quanto riguarda i prelievi ed i pagamenti previdenziali, il compito di corrisponderle integralmente ai lavoratori. -
In altre parole tali somme non costituivano e non costituiscono retribuzione, perche' non provengono dal datore di lavoro, ma dallo Stato: tanto e' vero che lo stesso ha poi disposto con legge sul modo di sopperire al venir meno di tali versamenti per la cassa previdenziale, imputando ad altri capitoli di bilancio il recupero per l'Istituto previdenziale di quelle somme.
Dalle esposte considerazioni, appare evidente che le ritenute operate dall'Azienda sui contributi previdenziali ed assistenziali, ai quali lo Stato aveva rinunciato, non andavano fatte. Di conseguenza, va affermata la sussistenza dell'obbligo per la societa' opponente di restituire gli importi relativi a tali indebite ritenute ai lavoratori istanti. Tale obbligo deriva direttamente dalla struttura del rapporto di imposta tra Stato e Sostituto da un lato e Sostituto e Sostituito dall'altro.
Nella piu' volte citata decisione della S.C. Sez. Un. 5 febbraio 1988 n.1200 si sottolinea che il Sostituto soffrirebbe un danno dal dover versare al Sostituito gli importi gia' versati, sia pure erroneamente, al fisco. Ma in realta' tale danno, pur se sussistente in termini economici, non puo' ritenersi tale, ne' ingiustificato, in termini giuridici.
Nel momento in cui versa allo Stato l'importo delle ritenute d'acconto effettuate sulle somme corrisposte ai propri dipendenti, il Sostituto di imposta agisce in adempimento di un obbligo "proprio", imposto dalla legge a lui direttamente, (art. 64 D.P.R. 600/1973) anche se correlato, quale presupposto di imposta, a situazioni economiche di terzi (Sostituiti) che sono in relazione giuridica con il primo. -
La ratio di tale obbligazione addossata in proprio al Sostituto e' squisitamente fiscale, essendo assai piu' utile per lo Stato imporre l'obbligo di pagamento dell'imposta ad un soggetto che oltre a dare maggiori garanzie di solvibilita', non ha interesse all'evasione (trattandosi di prelievi di imposta che non incidono su sue situazioni economiche, bensi' del Sostituito), e consente di ridurre enormemente i costi del prelievo fiscale, assumendosi l'onere del prelievo anche nei confronti di molti soggetti.
L'osservanza delle norme che determinano i presupposti di imposta e le aliquote della stessa, in questa fase, soddisfa dunque un interesse "proprio" del Sostituto a bene e correttamente adempiere la "propria" obbligazione.
Nel momento in cui il Sostituto si rivale verso il Sostituito delle somme versate all'Erario, egli esercita un diritto di regresso che gli deriva dall'obbligo di rivalsa impostogli dalla legge (art. 64 cit.). Tale diritto di regresso, che e' regolato dalle norme civili, e' esercitato attraverso una compensazione (parziale) tra il debito retributivo ed il credito "fiscale" di cui e' titolare, in virtu' del versamento allo Stato delle ritenute di imposta.
Nell'operare le ritenute sulla retribuzione che corrisponde al lavoratore, il datore di lavoro e' vincolato dalle norme generali che ricollegano l'ammontare delle ritenute di imposta al presupposto di imposta. Egli non puo' operare trattenute maggiori di quelle richieste dalla legge, ne' tanto meno puo' trattenere delle somme solo perche' le ha erroneamente versare all'Erario. Se il Sostituto sbaglia nel versamento allo Stato, adempiendo quella che, come si e' visto, e' configurata dalla legge come una obbligazione sua propria, non puo' pretendere di addossare questo errore, commesso nell'adempimento di una propria obbligazione, al Sostituito, che e' estraneo a tale adempimento ed e' certamente incolpevole rispetto a tale errore. -
In caso di erroneo versamento, ad evitare il proprio danno, il Sostituto deve agire "in proprio" (e nel proprio interesse) per il rimborso in sede tributaria di quanto erroneamente versato. Qualora non agisca in termini, non per questo motivo puo' sottrarsi alla responsabilita' in sede civile, per le somme che ha indebitamente trattenuto sulla retribuzione del Sostituito, pur se corrispondono a versamenti erroneamente fatti al Fisco. Ne' puo' pretendere che sia, in ogni caso, il Sostituito ad agire per il rimborso, accollandogli un onere che non gli puo' essere imposto poiche' non ha commesso egli l'errore ed e' estraneo al rapporto tra Stato e Sostituto. Correttamente la legge tributaria configura una "facolta'" e non "un'obbligo" per il Sostituito di agire in sede tributaria, avendo egli un interesse legittimo alla corretta applicazione della legge tributaria nella propria situazione, ma conservando pur sempre un diritto soggettivo, nei confronti del Sostituto d'imposta, all'esatto regresso di questi nei suoi confronti.
In conclusione, il Sostituto d'imposta, agendo per tempo in sede di rimborso, tutelera' i propri interessi: ove non si curi di verificare con attenzione la esattezza dell'obbligazione tributaria e del prelievo effettuato sulle somme da versare al Sostituito, ne' si curi, in caso di errore, di agire per il rimborso verso lo Stato, il fatto che egli possa rimetterci di tasca propria a seguito della successiva pronuncia del G.O. a favore del Sostituito e' (e deve essere) irrilevante per l'ordinamento, che non puo' preoccuparsi di tutelare anche l'errore o la negligenza del Sostituto (nonostante la di lui inerzia), facendone in tal modo gravare gli effetti dannosi sull'incolpevole "Sostituito d'imposta".
Cio' chiarito, va altresi' rimeditata l'affermazione, del tutto infondata ma pericolosamente fuorviante, secondo cui il Sostituto "pagherebbe due volte", in tali casi, la stessa somma: in realta', e' l'operazione materiale del pagamento che avviene due volte (la prima col versamento delle ritenute allo Stato e la seconda con il pagamento dell'equivalente al Sostituito). Ma l'esborso e' sostanzialmente unico per il Sostituto. Infatti egli paga di tasca propria solo allorche' restituisce al Sostituito cio' che gli ha illegittimamente detratto, mentre le somme che ha versato all'Erario sono detratte dalla retribuzione spettante al Sostituito, in virtu' della rivalsa, e sono soldi di quest'ultimo, non certo del Sostituto.
Dunque l'azienda aveva l'obbligo di effettuare il regresso verso il Sostituito, solo ed esclusivamente per quelle somme che effettivamente la legge prescriveva debbano essere pagate dal Sostituito, e non anche per quelle erroneamente versato al fisco.
Quanto al lamentato danno che l'Azienda subirebbe in tal modo, va osservato che esso non e' antigiuridico, sia perche' collegato ad un errore nell'applicazione della legge imputabile solo ed unicamente al Sostituto; e sia perche' la successiva inerzia dell'Azienda medesima, e non altri, ha reso tale danno irreparabile.
Infatti la disposizione dell'art. 3, comma 2-bis, d.l. 30- 12-1985 n.791, (introdotto dalla L. di convers. 28-2-1986 n.46), e' intervenuta allorche' non era ancora decorso il termine dei diciotto mesi per la presentazione della domanda di rimborso di cui all'art. 38 D.P.R. 602/1973, dal momento che tale termine (dall'ultimo dei mesi di paga relativi alle somme del primo periodo di sospensione) scadeva il 31 agosto 1986 (poiche' il primo periodo di paga a cui si riferiva la norma stessa andava dal 1^ settembre 1983 al 31 dicembre 1984). Dunque l'azienda ben avrebbe potuto agire per il rimborso tutelando in primo luogo se stessa, ed evitando di dover sopportare un danno dalla successiva (legittima) domanda di restituzione, da parte dei Sostituiti, in via giudiziaria ordinaria, delle somme detratte indebitamente. Per tutti gli esposti motivi la domanda appare infondata e va rigettata, e pertanto gli emessi decreti ingiuntivi vanno confermati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da nota
spese presentata dall'opposto, e correttamente compilata in
ossequio ai parametri fissati nella tariffa legale in vigore,
in complessive lire 3.512.200, di cui lire 1.353.000 per
diritti di procuratore, lire 2.119.200 per onorari di
avvocato, e lire 40.000 per spese, oltre iva e c.p.a. su
diritti ed onorari.
P T M
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla C.S. S.p.A., in persona del legale rapp.te pro-tempore nei confronti di A.E. + 19, in opposizione ai decreti ingiuntivi emessi su richiesta dei convenuti, ogni altra istanza difesa ed eccezione disattesa, cosi' provvede:
1) Rigetta la domanda e per l'effetto conferma i deceti
ingiuntivi emessi nei confronti della C.S. S.p.A., in
favore di A.E. .......;
2) Condanna la ditta C.S. S.p.A. al pagamento delle
spese processuali, spese che liquida in complessive lire
3.512.200, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Pozzuoli, 2 dicembre 1988 Il Pretore