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Pret. Napoli, sezione distaccata Pozzuoli, 27 novembre 1989. Proc. 3480/1988.
Giud. del lavoro est. Pica.
Ric. S.P.A. M.V., res. R.M. + 43.

       La controversia tra datore di lavoro-Sostituto d'imposta e
lavoratore-Sostituito, relativa alla corretta effettuazione della
ritenuta fiscale, non e' controversia di imposta, in quanto non
involge il potere impositivo della P.A., ma attiene ai rapporti
patrimoniali tra datore di lavoro e lavoratore, e rientra nella
giurisdizione dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, ed in
particolare del giudice del lavoro, il quale esamina incidenter
tantum la questione della legittimita' della ritenuta.
     La Commissione tributaria e' giudice di atti, e non di rapporti,
e non puo' conoscere delle controversie tra Sostituto e Sostituito,
relative alla corretta effettuazione delle ritenute di imposta sulla
retribuzione.
     Il sistema normativo vigente consente, attraverso i meccanismi
processuali esistenti, di evitare un contrasto di giudicati tra il giudice
tributario e il giudice ordinario, in ordine alla legittimita' della ritenuta
d'imposta, ma il funzionamento di tali meccanismi dipende, come e'
regola generale nel nostro sistema processuale, dall'impulso della
parte interessata.
    La facolta' per il Sostituito d'imposta di agire per il rimborso
direttamente verso lo Stato, in sede tributaria, non esclude la di lui
facolta' di convenire in giudizio ordinario il Sostituto, per ottenere
la restituzione delle detrazioni d'imposta erroneamente effettuategli,
in quanto le due azioni si fondano su presupposti giuridici diversi.
    Il datore di lavoro - sostituto d'imposta, nell'esercitare, con la ritenuta
fiscale efftuata sulla retribuzione del dipendente-sostituito, il diritto di
regresso che gli deriva dall'obbligo di rivalsa impostogli dalla legge,
deve agire nel rispetto dei principi generali che regolano i rapporti
obbligatori fra i privati e vigono anche nel rapporto di lavoro, e cioe'
dei principi di correttezza, esatto adempimento, e diligenza del buon
padre di famiglia, e risponde civilmente innanzi all'A.G.O. del danno
causato al lavoratore in caso di violazione di tali principi.
    Le somme corrisposte dallo Stato ai lavoratori delle zone colpite da
calamita' naturali, ai sensi della normativa speciale, sotto forma di
"abbuono" dei contributi assistenziali e previdenziali, non sono
soggette a imposizione fiscale, per il disposto dell'art. 3 comma 2-bis
d.l. 30 dicembre 1985 n.791, introdotto dalla legge di conversione 28
febbraio 1986 n.46: tali somme non costituiscono retribuzione, in
quanto ineriscono al c.d. rapporto previdenziale, nel quale e' lo Stato
il destinatario e titolare di tali somme, ed il datore di lavoro e' solo
un agente incaricato del prelievo, come e' confermato dal principio
generale sancito dall'art. 48, secondo comma, D.P.R. 29 settembre
1973 n. 597, "non concorrono a formare il reddito i contributi versati
dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente
fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge".
    Pertanto ha operato illegittimamente il datore di lavoro che ha assoggettato
a ritenuta alla fonte tali somme, ed e' tenuto alla restituzione delle ritenute effettuate.
 
art. 38 D.P.R. 29-9-1973 n.602; artt.1 e 16 D.P.R.26-10-1972 n.636;
art. 64 D.P.R. 29-10-1973 n.600; art.34, 295 c.p.c.;
artt. 1175, 1176, 1218 c.c.; art. 48 D.P.R. 29-9-1973 n.597;
art. 3 comma 2-bis d.l. 30 dicembre 1985 n.791, conv. con modif.
in l. 28 febbraio 1986 n.46.

 

   (Omissis).
               SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
   Con separati ricorsi, successivamente riuniti, dei quali il
primo depositato in data 5-1-1989, tutti ritualmente notificati,
la S.p.a. M.V., istante in giudizio nella persona del procuratore
speciale sig. A.M., proponeva opposizione avverso i decreti
ingiuntivi, provvisoriamente esecutivi, emessi dal Pretore di
Pozzuoli, in favore dei lavoratori opposti indicati in epigrafe,
e notificati con precetto di pagamento il 27-12-1988.
   Eccepiva la ditta ricorrente il difetto di giurisdizione
nella materia de qua del pretore adito, secondo quanto affermato
da recentissima giurisprudenza delle sez. Un. della Cassazione,
(sent. del 5-2-1988 n.1200), nonche' in subordine l'incompetenza
territoriale del giudice adito, ed infine l'insussistenza in
merito del diritto del lavoratore opposto a percepire le somme di
cui  al decreto ingiuntivo. Chiedeva pertanto che,  previa 
sospensione della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo
opposto, lo stesso venisse revocato, sulla base di declaratoria
della pregiudizialita' della questione di ammissibilita' della
ritenuta fiscale, questione attribuita secondo l'istante al
giudice tributario.
   Si costituivano i lavoratori opposti, contestando l'assunto
del ricorrente, ed affermando la sussistenza della giurisdizione
del giudice ordinario, nonche' la esistenza delle condizioni per
l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
   Incardinatasi la causa, veniva disattesa la richiesta di
sospensione della provvisoria esecuzione, in quanto non sorretta
da alcun motivo nuovo al di la' di quelli gia' valutati in sede
di emissione del provvedimento di ingiunzione, e si fissava
direttamente l'udienza di discussione, trattandosi di questioni
in  diritto, per il cui esame non  occorreva  particolare
istruttoria.
   Dopo diversi rinvii tecnici, dovuti alla improvvisa riforma
legislativa  del febbraio 1989 che sopprimeva  le  preture
mandamentali, accorpandole alle preture circondariali, senza
provvedere  sulle competenze civili, di fatto inibendo  la
possibilita' di trattazione nelle ex sedi mandamentali delle
cause di lavoro gia' pendenti, sino alla successiva modifica
legislativa, intervenuta solo nel luglio 1989 (che autorizzava la
trattazione in loco delle cause di lavoro, pur in assenza di
magistrato  specializzato per il lavoro),  con  conseguente
sconvolgimento del ruolo di lavoro fino ad allora predisposto,
all'udienza del 23 novembre 1989, le parti erano invitate  alla
discussione, all'esito della quale la causa veniva decisa con
lettura in udienza del dispositivo in calce.
   Ritiene  il  giudicante che la domanda  proposta  dal
ricorrente, in opposizione al decreto ingiuntivo de quo,  e'
infondata e va rigettata, per i motivi che seguono.
 
I - QUESTIONI IN RITO: LA SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE
DEL GIUDICE ORDINARIO.
1. I termini della questione.
    In via pregiudiziale la ditta ricorrente ha sollevato la questione
del difetto di giurisdizione del Pretore del lavoro sulla domanda
di concessione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il Pretore
adito, per decidere in merito  la presente controversia,  dovrebbe 
preliminarmente decidere della applicabilita' dell'I.R.P.E.F. alla parte
di retribuzione non versata dalla Azienda a titolo di contributi
previdenziali  e corrisposta al lavoratore,  laddove  tale
questione rientrerebbe nella giurisdizione delle Commissioni
tributarie, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 26-10-1972 n. 636. A
sostegno della propria tesi difensiva, ha richiamato la pronuncia
della Corte di Cassazione, a sezioni unite civili, del 5 febbraio
1988, n.1200, che ha affermato la giurisdizione del giudice
speciale tributario in materia. Nonche' ha altresi'  fatto
riferimento ad altre, ancor piu' recenti, decisioni che avrebbero
confermato tale orientamento.
   L'eccezione e' pero' infondata e deve essere rigettata.
   Va precisato che il giudicante non ignora la recentissima
giurisprudenza della S.C., richiamata dal ricorrente.
   Tuttavia  quest'ultima giurisprudenza, si  presenta  in
contrasto  con un precedente, consolidato,  ed  altrettanto
autorevole, orientamento della medesima S.C., (CASS. SEZ. UN. 27
aprile 1983 n.2889; CASS. SEZ. UN. 29 marzo 1983 n.2250; CASS.
SEZ. UN. 16 dicembre 1986 n.7533; CASS. 16 febbraio 1978 n.747;
CASS. 27 aprile 1983 n.2889; CASS. 3 aprile 1987 n.3252), e non
sembra in grado, immutato restando il quadro normativo di
riferimento, di fornire elementi di  valutazione nuovi  o
comunque  tali  da contrastare  validamente  il  precedente
orientamento della S.C. 
   Secondo la recentissima giurisprudenza richiamata dalla
difesa della Societa' convenuta, la questione dell'accertamento
della legittimita' della ritenuta costituirebbe una  "causa
pregiudiziale", ed apparterrebbe alla "competenza esclusiva del
giudice  speciale tributario", coinvolgendo  "necessariamente
l'Amministrazione delle Finanze, cioe' l'ente pubblico titolare
del potere impositivo", e cio' si dedurrebbe dal complesso delle
disposizioni vigenti. 
   Infatti, per tale giurisprudenza, in base alle disposizioni
vigenti, "il produttore del reddito, che ha subito la ritenuta,
non e' libero di adire, a sua scelta, il giudice speciale
tributario o il giudice ordinario, per farne dichiarare la
illegittimita' e per ottenere il pagamento della somma, ma deve
necessariamente agire, ai fini del rimborso, davanti  alle
Commissioni tributarie" (Cass. sez. un. civ. n.1200/1988).
   Per cui la controversia sulla legittimita' della ritenuta
avrebbe natura di controversia tributaria d'imposta, e come tale
sottratta alla cognizione dell'A.G.O., dal momento che "postulare
una  giurisdizione  elettivamente  concorrente  dell'A.G.O.
significherebbe esporre la controparte, che ha effettuato la
ritenuta, all'eventualita' ed  al rischio  di  pagare  due
volte la stessa somma, in base a due pronunzie contrastanti,
provenienti da due giudici diversi".
   Questo orientamento giurisprudenziale, pero', e' frutto di
un equivoco, consistente nel fatto di non aver distinto i casi in
cui  e' controverso il rapporto giuridico sostanziale  tra
l'Amministrazione delle Finanze ed il privato-Sostituto  di
imposta, dai casi in cui oggetto del  giudizio e' il rapporto
tra il Sostituto ed il Sostituito, entrambi soggetti privati:
tale equivoco risulta evidente da una lettura comparata delle
motivazioni della sentenza n.1200/1988, che puo' indicarsi come
la "capostipite" del nuovo orientamento, e della sent. Sez.Un.
n.942/1977, (cui la 1200 espressamente si richiama), e scaturisce
probabilmente proprio da una imprecisa lettura della 942/1977.
   Infatti, la sentenza 942/1977, nel ricostruire l'evoluzione
del sistema processuale tributario, con esemplare completezza ed
armonia di motivazione, rilevava come, anteriormente alla riforma
tributaria, un'azione di accertamento negativo (verso la P.A.)
della obbligazione tributaria era ammessa, anche se limitatamente
alla materia delle imposte indirette, e non anche alla materia
delle imposte dirette (per le quali l'azione giudiziaria era
subordinata ad un atto di accertamento su cui fosse intervenuta
decisione definitiva della Commissione); ma che, a seguito della
riforma tributaria, doveva ritenersi soppressa la possibilita' di
ricorrere all'A.G.O. per far accertare la inesistenza di un
obbligo di imposta, poiche' appunto "la nuova disciplina del
contenzioso tributario realizza, nella materia considerata, un
sistema compiuto di organi di tutela giurisdizionale".
   Cio' che e' sfuggito in sede di successiva lettura, e' che
la controversia risolta dalla sent. 942/77 era insorta tra il
contribuente (nella specie, curatore fallimentare) e la P.A.,
(avendo l'istante creduto di poter agire in sede ordinaria, per
far accertare la insussistenza del debito di imposta verso lo
Stato, e far condannare questo al rimborso delle somme gia' da
lui versate, a titolo di I.V.A. sulle operazioni di liquidazione
dell'attivo  fallimentare), e che  appunto  "alla  materia
considerata" (cioe' alle controversie con la Amministrazione
finanziaria)  era limitata, esattamente, nella  sent.  942,
l'affermazione di compiutezza del nuovo contenzioso tributario.
   La successiva sent. Sez.Un. 1200/88, in tema di controversia
tra privati (Sostituito-lavoratore subordinato e Sostituto di
imposta-datore di lavoro), riesuma l'affermazione contenuta nella
942/1977, secondo cui la nuova disciplina del  contenzioso
tributario  costituisce  un  "sistema  compiuto  di   tutela
giurisdizionale dei diritti del contribuente, come hanno chiarito
con sentenza dell'8 marzo 1977 n.942, queste Sezioni Unite",
dando cosi' pero' tutt'altro valore alle affermazioni contenute
nella sent. 942/77, ed aggiunge che quindi "sarebbe inutile, nel
presente giudizio tornare a discutere della possibilita' per il
contribuente di esperire in via preventiva un'azione di mero
accertamento negativo del debito di imposta" (senza avvedersi che
nel caso di specie sottoposto al suo esame non si trattava di
azione di accertamento negativo verso la P.A.).
   Su tali premesse, apoditticamente, estende l'operativita'
dell'affermato principio di esclusivita' della giurisdizione
tributaria anche ai rapporti tra Sostituto e Sostituito.  
   Sulla scia della sent. 1200/88, e del medesimo equivoco di
fondo, si muovono tutte le successive decisioni che hanno escluso
la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie tra
Sostituto e Sostituito d'imposta.
   In realta' l'orientamento affermato dalla sentenza n.1200
del 1988, e dalle successive, non appare condivisibile, in
quanto:
   A) Il sistema normativo vigente non prevede un obbligo per
l'interessato di agire solo ed  esclusivamente in sede di
contenzioso tributario, e tanto meno prevede una esclusione della
tutela  giurisdizionale  ordinaria a  favore  della  tutela
giurisdizionale amministrativa. 
  B) La controversia per cui e' causa non e' controversia di
imposta. 
   C) Il sistema attuale offre una adeguata e razionale
soluzione al paventato problema del contrasto dei giudicati,
senza che sia necessario ricorrere ad una incongrua affermazione
di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. nella materia de qua.
  D) La questione della legittimita' della ritenuta d'acconto,
nella controversia tra Sostituito e Sostituto, non integra una
vera e propria "causa pregiudiziale", bensi' una  semplice
"questione pregiudiziale", da decidersi "incidenter tantum" dal
giudice ordinario.
  E) Infine, in relazione alla specifica fattispecie oggetto
del presente giudizio, in ogni caso non appaiono sussistenti,
anche al di la' della soluzione che si intenda accogliere sul
problema astratto della giurisdizione, i presupposti essenziali
previsti dall'art 1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636, perche' si
possa  parlare di giurisdizione del Giudice  amministrativo
(tributario). 
2. - Assenza di un obbligo per il contribuente-  sostituito di
agire esclusivamente in sede di  contenzioso tributario, e
insussistenza di una  esclusione della tutela giurisdizionale
ordinaria a  favore della tutela giurisdizionale amministrativa. 

   Che il sistema normativo vigente non preveda alcun obbligo
per l'interessato di agire solo ed esclusivamente in sede di
contenzioso tributario, e tanto meno preveda una esclusione della
tutela   giurisdizionale ordinaria a favore  della  tutela
giurisdizionale amministrativa (tributaria), traspare chiaramente
dalle disposizioni di legge in materia, e dalla "ratio" generale
del sistema di cui esse sono espressione.  L'art. 38, comma 2,
D.P.R. 29-9-1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), afferma che "l'istanza di cui al primo
comma (cioe' l'istanza di "rimborso" di somme versate al Fisco,
"nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale
o parziale dell'obbligo di versamento") puo' essere presentata
anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro
il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la
ritenuta e' stata operata". 
   Risulta chiaramente dalla lettera della norma che la legge,
adoperando  l'espressione "puo'",  ha inteso prevedere  una
semplice facolta', per il "Sostituito d'imposta", di richiedere
alla Amministrazione finanziaria la restituzione di  quanto
indebitamente versato all'Erario dal Sostituto. Ma da tale
disposizione non puo' dedursi anche che al Sostituto d'imposta
sia negato di agire in via ordinaria verso il Sostituito, che e'
un soggetto privato come il primo, per ottenere da questi la
restituzione di quanto non pagatogli con la retribuzione. Invero,
una simile deduzione, se non e' confortata da altre norme,
chiaramente indicative del fatto che il legislatore ha voluto
tale limitazione, e se non trova riscontro altresi' nella "ratio
legis",  si risolve in una ingiustificata  "denegatio"  di
giustizia, in contrasto con il principio dell'art.24 Cost. che
garantisce tutela ad ogni posizione soggettiva.
   Nel caso di specie non solo non vi sono altre norme,
sostanziali  o processuali, che autorizzino   la  predetta
conclusione, ma questa appare anche in contrasto con la ratio
legis e con la logica generale del sistema giuridico. 
   L'interprete potrebbe affermare che una via di tutela e'
esclusa dalla previsione normativa di un'altra via di tutela
giurisdizionale, solo allorche' entrambe le azioni siano poste a
tutela delle medesime situazioni e posizioni soggettive.  Ma tra
l'azione da esperire in sede tributaria e l'azione da esperire in
via  giurisdizionale ordinaria vi e' totale diversita'  di
finalita', e di presupposti sostanziali e processuali, per cui si
giustifica pienamente la loro coesistenza nell'ordinamento.
   Infatti, con la previsione del procedimento ex art. 38
cit.,  e  della possibilita' anche per il  Sostituito  di
instaurarlo, il legislatore non ha certo inteso sottrarre al
medesimo gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale verso
soggetti diversi dalla P.A., nei casi di lesione dei suoi diritti
patrimoniali: mezzi di tutela riconosciutigli dall'art. 24, comma
1, Cost., per il quale "tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi". Bensi' ha
inteso unicamente consentire "anche" al Sostituito, sul quale
grava economicamente in via definitiva il prelievo fiscale, di
agire  in  prima  persona verso la  P.A.  per  contestare
(eventualmente anche  per ragioni relative alla sua personale
posizione tributaria, che potrebbero essere ignote al Sostituto)
il potere impositivo dello Stato nei suoi confronti: e tale
contestazione solo in sede tributaria puo' muoversi.
   La disposizione dell'art. 38, c.2, cit. ha cioe'  la
funzione di riconoscere al contribuente-Sostituito d'imposta, la
facolta' di tutelare in sede amministrativa (ed eventualmente, in
caso di esito negativo del  ricorso amministrativo, in sede
giurisdizionale  amministrativa)  il suo  diretto  interesse
legittimo al corretto esercizio della potesta' impositiva dello
Stato  nei suoi confronti (potesta' concretamente esercitata
verso di lui dal Sostituto d'imposta, in virtu' di una "delega"
dello  Stato, per ragioni  prettamente "fiscali"); in altre
parole alla corretta applicazione delle norme fiscali, ed alla
corretta individuzione dei presupposti di imposta applicabili nei
suoi confronti, etc.  
   Questo interesse legittimo gli e' riconosciuto dalla legge
gia' in sede di accertamento del tributo da versare, poiche'
l'art. 64 D.P.R. 600/1973, prevede la possibilita' per il
Sostituito di "intervenire" nel procedimento di accertamento,
allo scopo di prevenire eventuali contenziosi successivi e di
assicurare maggiore completezza e precisione all'accertamento
tributario.
   Accanto a tale interesse legittimo, si pone pero' il diritto
soggettivo  del lavoratore dipendente-Sostituito  a  vedersi
corrisposto l'esatto importo della retribuzione da parte del
datore di lavoro-Sostituto d'imposta.
   Il diritto trova fondamento sia nell'ordinario  regime
giuridico dei rapporti di lavoro, sia nel rapporto esistente, in
virtu' dell'obbligazione tributaria, tra lavoratore e datore nei
rispettivi ruoli di Sostituito e Sostituto d'imposta, poiche'
tale rapporto, pur se collegato alla fattispecie di imposizione
tributaria, e' anch'esso un rapporto meramente privatistico, ed
e' regolato  dalle norme del diritto civile. Proprio per la
evidenziata diversita' di posizioni la legge non prevede alcun
obbligo  di  esercitare  in  via  preventiva   l'azione
(amministrativa) di cui all'art.38 cit., ne'  prevede alcuna
decadenza dal diritto  (in caso di mancato esercizio della
predetta facolta')  di agire verso il datore di lavoro che ha
erroneamente  omesso  il pagamento di somme  spettanti  al
lavoratore.
   Per gli stessi motivi non puo' ritenersi che il procedimento
previsto  dall'art. 38 possa essere alternativo  a  quello
giurisdizionale ordinario (verso il datore di lavoro-Sostituto),
ne' tanto meno possa escluderlo.
   Dunque puo' correttamente affermarsi che il Sostituito di
imposta non e' libero di agire in sede giurisdizionale ordinaria
e deve agire in sede tributaria, soltanto se egli intende agire
contro  lo Stato-Erario: cioe' se vuole intraprendere  una
controversia contro la P.A. 
   In tal caso non v'e' alcun dubbio che egli debba agire in
sede  di giustizia tributaria. E proprio a tali casi  si
riferiscono le altre decisioni piu' recenti pronunciate dalla
S.C., tra cui la sent. sez.un. 27 luglio 1988 n.4769, nella quale
viene in considerazione il caso di una azione intentata (con
citazione innanzi al tribunale, ai sensi dell'art. 9 c.2 c.p.c.,
non  trattandosi di materia di "lavoro") direttamente  nei
confronti dell'Amministrazione Finanziaria (ed essendo ormai
decorso il termine di diciotto mesi per l'istanza di rimborso ex
art.38 cit.). Si tratta di casi ben diversi da quello in esame,
ed i principi giuridici affermati per essi non sono estensibili
alla questione in oggetto.
   Ne' alcun argomento a favore della tesi criticata puo'
evincersi dalla previsione del termine di decadenza di 18 mesi
previsto dall'art.38 cit.   Il predetto termine ha una sua
logica interna al sistema in cui opera: esso e' relativo solo
all'azione amministrativa verso lo Stato, ed  e' finalizzato
all'interesse  pubblico di un rapido  consolidamento  delle 
entrate pubbliche, evitando possibilita' di contenziosi a grande
distanza di tempo dal prelievo fiscale, che lascino troppo a
lungo nell'incertezza la definitivita' contabile delle entrate
tributarie. 
   La decorrenza del termine non puo' quindi ritenersi avente
efficacia preclusiva anche della tutela giurisdizionale ordinaria
tra privati, poiche' con lo spirare di esso si consolida soltanto
la situazione economica d'imposta tra Sostituto  ed  Erario,
ma restano in piedi, ed azionabili, i rapporti economici privati
sottostanti, tra Sostituto e Sostituito, i quali sono legati agli
ordinari termini di prescrizione, ed agli ordinari  rimedi
giurisdizionali.
   Dunque, sulla base delle considerazioni svolte, appare
evidente che la diversita' dei destinatari delle due azioni (P.A.
e soggetto privato), il diverso "petitum" azionabile verso di
essi, nonche' la diversa "causa petendi" (impugnativa di atto
della P.A. espressione di potesta' impositiva per la prima, e
impugnativa di lesione di un diritto da parte di privato, per la
seconda), ed il diverso regime giuridico delle due forme di
tutela, postulano  e giustificano ampiamente la coesistenza
dell'azione (giurisdizionale) amministrativa verso lo Stato e
dell'azione giurisdizionale ordinaria verso il Sostituto.
   Solo in presenza di una espressa disposizione di legge
appare possibile escludere per il Sostituito l'esperibilita'
(esclusivamente verso il Sostituto) degli ordinari mezzi di
tutela giurisdizionale. Tale disposizione non esiste, non per
motivi casuali ne' tanto meno per una svista del legislatore, ma
perche' la controversia tra Sostituto e Sostituito non e'
controversia d'imposta e dunque non e' attribuita alla cognizione
degli organi giurisdizionali  tributari.
3. Oggetto del presente giudizio non e' una controversia  d'imposta.
   Come e' stato ripetutamente affermato in precedenza dalla
S.C., "la controversia promossa dal "Sostituito d'imposta", nei
confronti  del "Sostituto d'imposta", nell'ambito dei  loro
rapporti, in ordine alla legittimita' di una ritenuta operata dal
secondo a titolo di imposta, non investe il rapporto tributario e
non rientra, quindi, tra quelle spettanti alle commissioni
tributarie,  ma  resta devoluta al giudice  ordinario  (da
individuarsi secondo le normali regole di competenza, e non in
base all'art. 9 c.p.c.)" (CASS. 27 aprile 1983 n.2889; CASS.
SEZ. UN. CIV. 29 marzo 1983 n.2250). 
   Tale principio e' stato di recente ribadito nella sentenza
della S.C. SEZ. UN. CIV. del 16 dicembre 1986, n. 7533, ove si
afferma:  "la controversia fra il datore di lavoro ed il
lavoratore, che riguardi esclusivamente la legittimita' delle
ritenute effettuate dal primo su somme corrisposte al secondo, in
qualita' di Sostituto d'imposta, ancorche' in osservanza di
istruzioni e circolari diramate dall'amministrazione finanziaria,
ma senza introdurre alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima,
spetta alla cognizione del giudice ordinario, secondo le regole
della competenza del rito del lavoro, e non delle commissioni
tributarie, in quanto investe non il rapporto di imposta, ma le
posizioni  di credito e di debito dei  predetti  soggetti
nell'ambito del rapporto di lavoro, salva restando la  facolta'
dell'uno o dell'altro di insorgere davanti alle commissioni
tributarie, contestando la debenza dell'imposta avverso gli
eventuali atti dell'amministrazione finanziaria."     Questo
orientamento appare al giudicante tuttora valido e conforme ai
principi del ns. diritto positivo, e non sembra intaccato dalle
motivazioni espresse nella recentissima decisione della  S.C.,
invocata  dal resistente, del 5 febbraio 1988 (n.1200).   Non
basta, in verita',  che si controverta della  legittimita'
(rectius  "esattezza") di una ritenuta d'acconto  per  far
automaticamente escludere la cognizione del giudice ordinario, ma
la sussistenza della giurisdizione del giudice adito va accertata
in base agli elementi propri del rapporto dedotto in giudizio. 
   Si ha controversia di imposta, allorche' si pone  in
discussione il potere impositivo dello Stato o la regolarita' del
suo esercizio.  
   Invece, l'oggetto del presente giudizio e' costituito dalle
pretese  inerenti  al  rapporto  di  credito  retributivo
intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore, e tale rapporto,
anche per quanto concerne gli importi corrispondenti  alle
ritenute  fiscali,  e'  esclusivamente  privatistico,  come
correttamente ritiene, oltre alla richiamata giurisprudenza della
S.C., la migliore dottrina giuridica, sulla base della disciplina
normativa.  
   Infatti il Sostituto d'imposta, a norma dell'art. 64 D.P.R.
600/1973,  e' obbligato in via diretta al pagamento, verso lo
Stato,  "di imposte in luogo di altri per tutte le situazioni a
questi riferibili ed anche a titolo di acconto". Tale rapporto
con lo Stato ha veste "pubblicistica", assumendo il Sostituto in
virtu' di tale norma un debito tributario "in proprio", ed e'
regolato dai principi e dalle norme di diritto tributario, anche
per quanto riguarda la regolamentazione dei casi di ripetizione
di indebito oggettivo, disciplinata appunto dall'art. 38 cit. Per
cui, nel momento in cui  versa allo Stato l'importo delle
ritenute d'acconto effettuate sulle somme corrisposte ai propri
dipendenti, il Sostituto di imposta agisce in adempimento di un
obbligo "proprio", imposto dalla legge a lui direttamente, (ex
art. 64 cit.), anche se correlato, quale presupposto di imposta,
a situazioni economiche di terzi (Sostituiti) che sono in
relazione giuridica con il primo.  
   La "ratio" di tale obbligazione addossata "in proprio" al
Sostituto e' squisitamente fiscale, essendo assai piu' utile per
lo Stato imporre l'obbligo di pagamento dell'imposta ad un
soggetto che oltre a dare maggiori garanzie di solvibilita', non
ha interesse all'evasione (trattandosi di prelievi di imposta
che non incidono su sue situazioni economiche, bensi' di terzi,
cioe' del Sostituito), e consente di ridurre enormemente i costi
del prelievo fiscale, addossandosi ad un soggetto estraneo
all'Amministrazione l'onere del prelievo anche nei confronti di
molti soggetti. 
   Nel momento in cui il Sostituto si rivale verso il
Sostituito delle somme versate all'Erario, egli esercita un
diritto di regresso che gli deriva dall'obbligo di rivalsa
impostogli dalla legge (art. 64 cit.). Il diritto di regresso e'
esercitato attraverso una compensazione (parziale) tra il debito
retributivo  ed il credito derivante dal versamento "fiscale"
operato in luogo del Sostituito, ed il suo esercizio  e'
disciplinato  dalle norme civili che regolano  i  rapporti
patrimoniali tra datore di lavoro e lavoratore, come si chiarisce
piu' oltre.  
   Pertanto, per quanto concerne i rapporti tra Sostituto e
Sostituito, essi trovano fonte nell'obbligo di rivalsa imposto
dalla legge (tributaria) al Sostituto (art. 64 cit.), ma la loro
regolamentazione ricade nell'ambito del diritto civile, essendo
il Sostituto titolare di un vero e proprio diritto di regresso
verso il Sostituito per le somme versate al fisco, e mantenendo
il Sostituto verso il Sostituito la sua veste di "soggetto
privato" (al di la' del rapporto pubblicistico che lo lega allo
Stato-Erario). 
   Rientrano dunque nell'ambito del diritto civile, tutte le
questioni relative ai rapporti tra Sostituto e Sostituito, tra
cui anche le domande per cui e' causa, le quali non contengono
alcuna pretesa nei confronti della P.A., e non sono  rivolte a
far dichiarare la illegittimita' nei confronti della P.A. della
ritenuta, bensi' rivolte a far accertare la illiceita' della
decurtazione della retribuzione operata dal datore di lavoro. 

4. Il problema della pluralita' di giudicati.
   Si afferma nella citata sentenza della S.C. 5 febbraio 1988
n.1200  che  "postulare  una  giurisdizione  elettivamente
concorrente dell'A.G.O. significherebbe esporre la controparte,
che ha effettuato la ritenuta, all'eventualita' ed al  rischio
di pagare  due volte la stessa somma, in base a due pronunce
contrastanti,  provenienti  da due giudici  diversi:  come
accadrebbe se, riconosciuta dal giudice ordinario,  adito dal
percipiente del diritto, l'illegittimita' della ritenuta, con
obbligo  della  controparte  di  corrisponderne  all'attore
l'equivalente ammontare, il giudice speciale, adito dall'autore
della  ritenuta,  dichiarasse questa  pienamente  legittima,
rifiutando al ricorrente il rimborso.
    Nel caso concreto  - osserva la  S.C. - il datore di lavoro
"rischierebbe da un lato,  di  soggiacere all'azione esecutiva 
del  creditore, dall'altro  di  subire il rifiuto del rimborso da   parte
dell'autorita' finanziaria."  
   Ma anche queste considerazioni non appaiono condivisibili.
   Sembra trasparire dalla riportata motivazione l'esigenza di
perseguire ragioni equitative "di fatto", a tutela di una parte
che potrebbe trovarsi a pagare "due volte" la stessa somma, a
seguito di giudicati contrastanti in sede  (amministrativa)
tributaria, ed in sede giurisdizionale ordinaria.
   In verita', anche volendo ispirare la soluzione della
questione a valutazioni equitative extra legem, va chiarito che
tali esigenze equitative, ad una piu' attenta meditazione,
appaiono prive di fondamento, mentre in ogni caso l'ordinamento
presenta  una  sua logica coerenza, pur  nella  previsione
"parallela" dei due diversi strumenti giustiziali di cui si
tratta.
   In realta', non e' possibile affermare la sussistenza o meno
della giurisdizione del G.O., semplicemente sulla base di un
ipotetico danno che potrebbe derivare ad una parte, ma occorre
ben guardare alla natura della controversia dedotta  oltreche'
alla ratio del sistema. La sussistenza della giurisdizione del
giudice adito va accertata sulla base degli elementi oggettivi
presenti e ravvisabili nel rapporto processuale costituito.
Oltretutto, cio' che appare come un danno sul piano economico,
non per questo e' necessariamente qualificabile come tale, ovvero
non giustificato e meritevole di tutela sul piano strettamente
giuridico,  e  dunque  un  ragionamento  fondato  su   mere
considerazioni "concrete" puo' rivelarsi gravemente  fuorviante
sul piano giuridico.
    Soffermandoci in primo luogo sugli aspetti prettamente giuridici
della duplicita' di azioni, e dei rapporti fra le stesse, non sembra
che si  possa ravvisare un difetto di coordinamento  tra i sistemi,
tale da far pervenire  alla conclusione dell'esclusivita' della giurisdizione
tributaria. 
   Se si esamina con attenzione la struttura del sistema
attualmente vigente, appare chiaro che le esigenze (evidenziate
nella recentissima decisione della Cass. sez. un. sopra citata)
di coordinamento tra giudizio ordinario e giudizio tributario, al
fine di evitare il paventato contrasto di giudicati, trovano
congruo soddisfacimento nel sistema attuale, senza che occorra
ricorrere  ad una (apodittica) affermazione di difetto  di
giurisdizione del G.O. Ed anche il "presunto"  danno che si
immagina per il Sostituto trova una convincente giustificazione
sul piano giuridico.
   Invero:
  - I) Qualora sia gia' pendente il procedimento innanzi al
Giudice amministrativo (tributario) per il rimborso, il G.O.
investito della questione tra le parti, sospendera' (sempreche'
una almeno delle parti gliene comunichi la pendenza) il giudizio
civile, a norma dell'art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia
del  G.A.,  che  ben  potra'  vincolare  il  G.O.   quanto
all'accertamento della legittimita' o meno della ritenuta (ed
eventualmente potra' condurre ad una anticipata conclusione del
giudizio civile, ad es. per cessazione della materia  del
contendere, qualora sia il "Sostituito d'imposta" ad aver agito
innanzi al G.A. e ad avere ottenuto il rimborso direttamente
dalla P.A.). 
   - II)  Qualora non sia gia' pendente alcun   giudizio
tributario per il rimborso e non sia ancora decorso il termine
(di diciotto mesi, ex art. 38 innanzi cit.) per la proposizione
di esso, nulla vieta al "Sostituto" di imposta, convenuto nel
giudizio civile, che voglia  ottenere una previa pronuncia del
giudice tributario, di agire in quella sede.  Verificatasi la
pendenza del giudizio amministrativo (tributario) il giudice
ordinario procedera' alla sospensione ex art. 295 c.p.c. con le
conseguenze gia' dette.
   Ove pero' il Sostituto di imposta convenuto in giudizio
civile non si attivi nel senso indicato, vuol dire che avra'
accettato di rimettersi alla pronuncia del G.O. (che affrontera'
"incidenter tantum" il problema della legittimita' della ritenuta
operata), e quindi, se non potra' poi recuperare dall'Erario le
somme versate (di cui il G.O. dovesse affermare la illegittima
ritenuta), "imputet sibi". 
  L'ordinamento non puo' preoccuparsi di tutelare chi non si
cura di provvedere ai propri interessi, ed il termine di
decadenza sancito dalla legge tributaria (e finalizzato ad una
"ratio" prettamente interna al sistema tributario, come gia'
chiarito ante) non puo' ritenersi esteso nella sua efficacia
anche alla giurisdizione ordinaria, e condizionare cosi' la
tutelabilita' dei rapporti privati tra Sostituto e Sostituito,
solo per tutelare l'inerzia di un soggetto.
  - III) Nel caso in cui, come nella specie, sia decorso gia'
il termine di decadenza per l'azione di rimborso, e questa non
sia  piu'  esperibile,  non vi  e'  motivo  di   escludere
l'ammissibilita' della tutela giurisdizionale ordinaria, dal
momento che un contrasto di giudicati non e' piu' possibile, e la
controversia che ci occupa non e' controversia di imposta;
nonche' nessuna norma impedisce al G.O. di conoscere "incidenter
tantum" della legittimita' o meno della ritenuta.

5. La questione della legittimita' della ritenuta  d'acconto
non integra una vera e propria "causa  pregiudiziale", bensi'
una  "questione pregiudiziale",  da decidersi  "incidenter
tantum" dal giudice ordinario.
   Cosi' inquadrata la disciplina dei rapporti tra Sostituto e
Sostituito, secondo l'insegnamento della dottrina tributaristica,
e della prevalente giurisprudenza in materia, appare chiaro che
la questione della legittimita' o meno della ritenuta d'acconto,
che sia posta nell'ambito di una controversia giurisdizionale tra
Sostituto e Sostituito, non integra, di per se', una vera e
propria  "causa pregiudiziale", bensi' una mera  "questione
pregiudiziale", che il giudice ordinario puo' e deve decidere
"incidenter tantum", per risolvere la questione di diritto civile
sottopostagli. Infatti, a norma dell'art. 34 c.p.c., la "causa
pregiudiziale" si configura tale allorche' "per legge o per
esplicita domanda di una delle parti" e' necessario decidere con
efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene
alla competenza di un giudice superiore o speciale.   
   Ma  nel caso di specie, la legge, come abbiamo visto, non
prevede alcuna esclusione della cognizione del G.O. a vantaggio
del G.A., trattandosi di questioni diverse.
   Quanto alla domanda di parte, essa e' ammissibile nei limiti
in cui e' ancora esperibile (o e gia' pendente), come si e' visto
ante, il procedimento di rimborso ex art. 38 cit., ed in tal caso
il giudice civile ben sospendera' il giudizio in attesa di una
pronuncia  del  giudice tributario.  Ma  allorche'  questo
procedimento non e' piu' esperibile e non puo' piu' verificarsi
contrasto di giudicati, non e' possibile  parlare di causa
pregiudiziale, non essendo individuabile un giudice diverso che 
possa essere investito della questione sollevata incidentalmente,
e non potendo certo il giudice tributario conoscere della
questione principale, per il semplice fatto che il G.A. e'
competente  per tutte le controversie relative  al  potere
impositivo dello Stato ed al rispetto delle relative forme di
esercizio, ma non ha potesta' cognitiva sulle controversie tra
privati. Tanto e' vero che, come si chiarisce piu' oltre, al
punto 7, le  Commissioni tributarie  sono strutturate come
"giudici" di atti e non di rapporti.
   Pertanto, in siffatta ipotesi, che corrisponde a quella in
concreto in esame, la questione della legittimita' della ritenuta
di imposta e' e resta una "questione pregiudiziale", risolvibile
"incidenter tantum" dal giudice ordinario. La soluzione di tale
questione, d'altronde, certamente non puo' (e non ha la pretesa
di) far stato verso la P.A. (il che si' sarebbe impossibile per i
limiti generali della giurisdizione ordinaria). 
   Del resto, se la legge (art. 4 L. 20 marzo 1865 n. 2246,
all. E) consente al G.O. di sindacare "incidenter tantum" la
legittimita' di un atto amministrativo, non si vede perche' si
debba disconoscere allo stesso il potere di valutare, "incidenter
tantum", la legittimita' di una ritenuta fiscale, che e' atto
compiuto da un privato, nell'ambito dell'esercizio di un diritto
di regresso a lui riconosciuto dalla legge, anche se collegato
causalmente alla sua veste di Sostituto di imposta. 

6. Il preteso "danno" del Sostituto.
   Cosi' chiariti i rapporti tra giudizio tributario e giudizio
ordinario, non dovrebbero esservi dubbi sulla coesistenza delle
due azioni (tributaria ed ordinaria) nel ns. ordinamento.  
   Ma   qualora  si  voglia  egualmente    indirizzare 
l'interpretazione del sistema in considerazione di esigenze
sostanziali, al fine di eliminare la possibilita' di un danno
economico per le parti da una applicazione della legge troppo
rigida (pur se conforme ai principi), allora e' del tutto da
dimostrare il perche' si debba tener conto del solo danno del
Sostituto d'imposta e non anche del danno del Sostituito,
incolpevole degli errori commessi dal Sostituto. D'altro lato, e'
altrettanto da dimostrare che il danno del "Sostituto" possa
dirsi "ingiusto" e come tale meritevole di tutela. 
   In primo luogo va innanzi tutto riesaminata l'affermazione,
pericolosamente fuorviante, secondo cui il Sostituto potrebbe
pagare "due volte" la stessa somma (una volta allo Stato, ed una
volta al Sostituito), nei casi di possibile contrasto  di
giudicati.
   In realta' e' soltanto l'operazione materiale del pagamento
che avviene due volte (la prima col versamento delle ritenute
allo Stato e la seconda con il pagamento dell'equivalente al
Sostituito). Ma l'esborso e' sostanzialmente unico per  il
Sostituto.   Infatti egli paga di tasca propria solo allorche'
restituisce al Sostituito cio' che gli ha illegittimamente
detratto, mentre le somme che ha versato all'Erario sono detratte
dalla retribuzione spettante al Sostituito, in virtu' della
rivalsa, e sono soldi di quest'ultimo, non certo del Sostituto.   
Cio' premesso in fatto, va  rilevato che  gli evidenziati
meccanismi processuali dovrebbero correttamente garantire  i
soggetti interessati, ed in special modo il Sostituto di imposta,
dal verificarsi di giudicati contrastanti nei suoi confronti.
   Il presupposto del corretto funzionamento di tali meccanismi
e', pero', che sia l'interessato ad attivarsi per porli in moto:
come  e'  d'altronde regola generale  del  nostro  sistema
processuale.  Qualora il Sostituto invece non si curi  di
tutelarsi, non appare corretto giuridicamente, ne' effettivamente
equo  sostanzialmente, attribuire il danno  al  Sostituito,
negandogli il diritto di agire in via ordinaria verso il
Sostituto.
   Non e' giuridicamente corretto perche' il danno che il
Sostituto subisce (qualora debba restituire al Sostituito le
ritenute illegittimamente operate) non puo' dirsi ingiusto. 
Infatti  nel momento in cui versa allo Stato l'importo delle
ritenute d'acconto effettuate sulle somme corrisposte ai propri
dipendenti, il Sostituto di imposta agisce, come si e' visto, in
adempimento di un obbligo "proprio", imposto dalla legge a lui
direttamente, (art. 64 D.P.R. 600/1973 cit.) anche se correlato,
quale presupposto di imposta, a situazioni economiche di terzi
(Sostituiti) che sono in relazione giuridica con il primo.
L'osservanza delle norme che determinano i presupposti di imposta
e le aliquote della stessa, in questa fase, soddisfa dunque un
interesse  "proprio" del Sostituto a bene e  correttamente
adempiere la "propria" obbligazione.
   Nel momento in cui il Sostituto si rivale verso  il
Sostituito delle somme versate all'Erario, egli esercita un
diritto di regresso che gli deriva dall'obbligo di rivalsa
impostogli dalla legge (art. 64 cit.). 
   Il regresso e' esercitato, come s'e' detto, contestualmente
all'adempimento dell'obbligazione retributiva, effettuando una
compensazione parziale del credito derivante dal diritto di
rivalsa con il debito retributivo a suo carico.
    Nell'adempiere l'obbligazione  retributiva, defalcando l'importo  
dell'IRPEF versata all'Erario, il datore di lavoro e' vincolato, nel calcolo
dell'importo del  proprio debito retributivo "residuo" verso il
lavoratore, dalle norme generali che ricollegano l'ammontare
delle ritenute di imposta al presupposto di imposta. Ma e'
altresi' vincolato dalle regole generali (di diritto comune) di
correttezza e diligenza che ineriscono al rapporto contrattuale
esistente con il lavoratore-Sostituito. 
   Il diritto di rivalsa va esercitato infatti nel rispetto dei
principi generali che regolano i rapporti obbligatori fra i
privati e vigono anche nel rapporto di lavoro, con particolare
riguardo  all'obbligazione  pecuniaria del  pagamento  della
retribuzione.
   Questi  principi  sono  individuabili  nell'obbligo   di
correttezza (ex art. 1175 c.c.), che si fonda sul reciproco
"affidamento" delle parti, ed implica l'obbligo di non arrecare
danni o ulteriori spese all'altra parte; nell'obbligo dell'esatto
adempimento (ex art.1218 c.c.); nell'obbligo per il debitore,
nell'adempimento, di "usare la diligenza del buon padre di
famiglia" (art.1176 c.c.): espressione che con  chiarissima
sintesi esprime l'esigenza che il debitore faccia il possibile
per non danneggiare in alcun modo il diritto del creditore.
   I predetti obblighi di correttezza e di esatto adempimento
dell'obbligazione retributiva, nonche' di diligenza, comportano
che il Sostituto d'imposta non puo' "scaricare" sul Sostituito il
proprio errore commesso nel versamento delle detrazioni fiscali
all'Erario, operando sulla retribuzione di questo la ritenuta im
misura pari al versamento erroneamente fatto, ma deve in ogni
caso versare al lavoratore l'importo corretto della retribuzione,
detraendone le ritenute nella misura esatta stabilita dalla legge
(e  non  nella  misura  erroneamente  versata  all'Erario).       
In caso di erroneo versamento, ad evitare il  proprio danno, il
Sostituto deve agire "in proprio" (e nel proprio interesse) per
il rimborso in sede tributaria di quanto erroneamente versato.
Qualora non agisca in termini, non per questo motivo puo'
sottrarsi alla responsabilita' in sede civile, per le somme che
ha indebitamente trattenuto sulla retribuzione del Sostituito,
pur se corrispondono a versamenti erroneamente fatti al Fisco.
Ne' puo' pretendere che sia, in ogni caso, il Sostituito ad agire
per il rimborso, accollandosi un onere che non gli puo' essere
imposto poiche' non ha commesso egli l'errore ed e' estraneo al
rapporto tra Stato e Sostituto. 
   Anche  sotto  questo profilo, correttamente  la  legge
tributaria configura una "facolta'" e non "un'obbligo" per il
Sostituito di agire in sede tributaria, avendo questi, come gia'
detto, un mero interesse legittimo alla corretta applicazione
della legge tributaria, ma conservando pur sempre un diritto
soggettivo, nei confronti del Sostituto d'imposta, all'esatto
regresso di questi nei suoi confronti.
   In conclusione, il Sostituto d'imposta, agendo per tempo in
sede di rimborso, tutelera' i suoi propri interessi: ove non si
curi di verificare con attenzione la esattezza dell'obbligazione
tributaria e del prelievo effettuato sulle somme da versare al
Sostituito, ne' si curi, in caso di errore, di agire per il
rimborso verso lo Stato, il fatto che egli possa rimetterci di
tasca propria a seguito della successiva pronuncia del G.O. a
favore del Sostituito, e' (e deve essere) irrilevante per
l'ordinamento, che non puo' preoccuparsi di tutelare anche
l'errore o la negligenza del Sostituto (nonostante la di lui
inerzia), facendone in tal modo gravare gli effetti dannosi
sull'incolpevole "Sostituito d'imposta".   Oltretutto, in tal
modo, si attuerebbe un ingiustificato trasferimento del "rischio
d'impresa" dal datore di lavoro al lavoratore, poiche' indubbia
mente anche il soddisfacimento delle obbligazioni tributarie
addossate dalla legge al datore di lavoro-Sostituto d'imposta
rientra tra gli oneri dell'imprenditore e non e' lecito ne'
ammissibile far gravare gli eventuali errori da questi commessi,
anche se in buona fede, nel loro adempimento, sui lavoratori, la
cui obbligazione si esaurisce nel porre le proprie  energie
lavorative a disposizione del datore. 
   Il Sostituito puo' anche non conoscere per tempo del fatto
che le ritenute operategli non erano conformi a legge, e quindi
non potere agire in tempo verso la P.A. per la  restituzione.
E  non  appare  giuridicamente fondato  ne' sostanzialmente
giusto, privare, in presenza di tale decadenza, l'interessato
anche degli ordinari rimedi di tutela giurisdizionale, verso il
datore di lavoro che ha male eseguito dei compiti a lui imposti
dalla legge, nella sua veste di Sostituto d'imposta.


7. Insussistenza dei presupposti essenziali previsti  dall'art
1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636, perche' si  configuri la
giurisdizione del Giudice amministrativo (tributario).
  Si  e'  gia' chiarito che, perche' si  configuri  la
giurisdizione  del  Giudice Tributario, non basta  che  si
controverta dell'applicabilita' di una imposta, ma occorre che si
tratti di una vera e propria "controversia d'imposta". Cioe'
occorre che sia in discussione il potere impositivo dello Stato.
La controversia di imposta si verifica soltanto allorche' si
proponga opposizione ad un atto dell'Amministrazione finanziaria,
come si evince dal disposto dell'art. 16 del D.P.R. 636/1972. La
norma,  nel testo modificato  dall'art.7 D.P.R.  739/1981,
configura il processo innanzi alle Commissioni tributarie come
processo di impugnativa di specifici atti della P.A. ed il
giudizio  concerne la legittimita' formale e sostanziale degli
stessi.  
   Secondo il primo comma del predetto articolo, infatti  "il
ricorso alla Commissione tributaria (di primo grado) puo' essere
proposto  contro  l'avviso  di  accertamento,  l'avviso  di
liquidazione  dell'imposta, il provvedimento che irroga  le
sanzioni, l'ingiunzione, il ruolo, l'avviso di mora, e il
provvedimento che respinge l'istanza di rimborso di cui al sesto
comma. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili
autonomamente".
   A tali atti va poi aggiunto, ex ult. comma dell'art. 16
cit., la possibilita' di ricorrere avverso il silenzio della P.A.
sulla istanza di rimborso. E' evidente, e pacificamente ritenuto
in dottrina e giurisprudenza, che la elencazione della predetta
disposizione ha carattere "tassativo". Lo dimostra tra l'altro la
precisazione contenuta nell'ultimo inciso del comma riportato.
Del resto tale norma e' stata modificata dall'art. 7 D.P.R. 739
cit. nel senso di cui sopra proprio al fine di affermare
definitivamente la tassativita' della elencazione, dal momento
che, nel testo precedente, la elencazione contenuta nella norma
era stata ritenuta non esaustiva. 
   Da  questa disposizione si deduce agevolmente che  la
giurisdizione  delle Commissioni tributarie e' giurisdizione di
impugnazione di atti e non di accertamento di rapporti. Tali
organi cioe' hanno la funzione di accertare la regolarita'
dell'esercizio  della  potesta'  impositiva,  attraverso  la
impugnativa di un atto della Pubblica amministrazione posto in
essere nell'esercizio di tale potesta'. Tanto e' vero che la
S.C., a suo tempo, ha negato che le  Commissioni tributarie
possano conoscere di azioni "di accertamento negativo", appunto
perche' deputate a conoscere soltanto dell'impugnativa di atti
(S.U. 8 marzo 1977 n.942).
   Dunque, come ha chiaramente sottolineato la stessa S.C.
(sez. un. civ. 27 aprile 1983 n.2889), l'attribuzione alle
Commissioni tributarie disposta dall'art.1 D.P.R. 26 ottobre 1972
n.636 ha valore solo per le controversie proposte nei confronti
dell'Ente  impositore e in quanto dirette ad impugnare  i
provvedimenti  dei suoi uffici finanziari, compresi  quelli
relativi alle richieste di rimborso.  
   Le controversie invece insorte tra i privati, pur se
traggano origine dal pagamento di una imposta, non sono dirette a
sindacare un atto impositivo (del tutto mancante nel caso di
specie) dell'ente impositore, e quindi mantengono il  loro
carattere privatistico, rientrando nell'ambito dei  rapporti
contrattuali fra gli stessi. Nel caso oggetto del presente
giudizio, come in tutti i casi in cui la controversia si svolge
tra Sostituto e Sostituito, non vi e' alcun atto, provvedimento o
silenzio della Amministrazione finanziaria da impugnare, ma la
controversia  attiene ai rapporti tra datore di lavoro  e
lavoratore, e precisamente alla mancata corresponsione, da parte
dell'Azienda  istante, di somme spettanti, per  legge,  ai
ricorrenti. La questione relativa all'applicabilita' o meno di
ritenuta I.R.P.E.F. viene in considerazione "incidenter tantum",
al fine di valutare la legittimita' del mancato pagamento.
Dunque manca il presupposto richiesto dall'art.1 D.P.R. 636 cit.
per la configurazione di una giurisdizione del G.A. (tributario).   
   D'altro lato, appare chiaro proprio da quanto esposto che le
Commissioni  tributarie non potrebbero mai conoscere  delle
controversie tra  Sostituto e Sostituito, le quali concernono
rapporti patrimoniali fra le parti, e non l'impugnativa di un
atto della P.A. Per cui ritenere, come ha affermato la Cass.
Sez.Un.n.1200 del 1988, che in ogni caso non vi e' giurisdizione
del giudice ordinario su tali controversie non potrebbe certo
avere l'effetto di attribuirle alla cognizione del giudice
tributario, ma si risolverebbe in una ingiustificata privazione
di tutela giurisdizionale degli interessati, relativamente a
rapporti patrimoniali fra loro intercorrenti, che non avrebbero
alcun giudice a cui rivolgersi per far valere l'ingiusto danno
patito.
8. Insussistenza in fatto, nel caso di specie, dei presupposti
perche' possa parlarsi di controversia di imposta.
   Infine, a prescindere dagli esposti motivi in diritto, che
ad avviso del giudicante appaiono comunque decisivi in linea
teorica, va osservato, in fatto, che la presente controversia non
si presenta come controversia di imposta perche' le somme per cui
e' causa non costituivano "retribuzione" e quindi non erano
soggette  a ritenuta fiscale, come si vedra' in sede  di
motivazione nel merito della presente decisione. 
   Per tutti gli esposti motivi, appare pienamente sussistente,
nella presente controversia, la cognizione del giudice ordinario,
e quindi, nell'ambito nella ripartizione di competenza operata
dal C.p.c., dell'adito giudice del lavoro. 

9.   Inutilita'  dell'estensione   del    contraddittorio
all'Amministrazione delle finanze. 
  Da tutto quanto detto deriva altresi' che del tutto inutile
ed inconferente e' l'estensione, nel presente giudizio, del
contraddittorio all'Amministrazione finanziaria. Non si versa
infatti in alcuno dei casi per i quali il C.P.C. prevede  questa
possibilita'.
   Non sussiste infatti il caso di cui all'art. 102 c.p.c.,
poiche' non  si versa in caso di Litisconsorzio necessario
sostanziale, in quanto non vi e' alcuna necessita' giuridica di
pronunciare nella presente causa anche in confronto del Ministero
delle Finanze.
   L'Amministrazione  finanziaria e' estranea al  rapporto
dedotto in giudizio, che riguarda, come gia' si e' chiarito,
unicamente datore di lavoro e lavoratore. Ne' si versa in un caso
di litisconsorzio necessario processuale, perche' non vi e'
alcuna  connessione giuridica tra il presente giudizio,  e
l'eventuale procedimento amministrativo di rimborso (e successivo
procedimento di impugnazione giurisdizionale), esperibile dalle
parti ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973 n.602.
   Neppure sussiste uno dei casi previsti dall'art.103 c.p.c.
(litisconsorzio facoltativo), mancando il presupposto essenziale
della pendenza concreta di piu' cause diverse e connesse fra le
parti costituite e quella alla quale si vorrebbe estendere il
contraddittorio.    
   Non sussiste, infine, l'ipotesi di cui all'art. 107 c.p.c.,
in quanto, ad avviso di questo giudice, lo svolgimento della
presente causa anche nei confronti del Ministero delle Finanze
appare del tutto inutile. Infatti, per quanto riguarda i rapporti
tra Amministrazione finanziaria e Azienda istante, questo giudice
difetta di giurisdizione nei confronti del relativo rapporto di
imposta tra Sostituto di imposta e P.A., essendo le controversie
tra ente impositore e contribuente riservate dalla legge al
Giudice amministrativo (tributario), come gia' detto. Quanto
all'oggetto del presente giudizio, non essendo quivi dedotto il
rapporto di imposta, ma controvertendosi di rapporti fra privati,
l'Amministrazione finanziaria non ha veste per comparire quale
soggetto processuale, ne' la pronuncia di questo giudice nella
controversia tra i privati costituitisi potrebbe mai spiegare
alcun effetto ne' tanto meno vincolare la P.A. predetta.
   In null'altro potrebbe consistere la partecipazione al
giudizio della P.A. finanziaria, che nella espressione di una
opinione sulla normativa de qua. Opinione che resterebbe pero'
mero elemento di fatto del presente giudizio, ne' piu' ne' meno
che le conclusioni formulate dalle parti costituitesi, e non
potrebbe avere giuridicamente alcuna influenza sulla decisione,
spettando al G.O. di interpretare ed applicare la legge in questa
sede. 

II - QUESTIONI IN RITO: L'AMMISSIBILITA' DEL  PROCEDIMENTO
MONITORIO.
   Fra i motivi processuali di opposizione,  la societa'
istante  ha eccepito la inammissibilita'  del  procedimento
monitorio esperito dal lavoratore resistente, per mancanza dei
presupposti  di cui all'art.634 c.p.c.. Tale eccezione  e'
infondata, in quanto la busta-paga esibita in atti in sede di
ricorso per decreto ingiuntivo fa fede delle somme percepite dal
lavoratore, e delle relative detrazioni operate, e costituiscono
a tutti gli effetti prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. 
   E' evidente che il ritenere sussistente o meno un diritto di
credito e' frutto di una interpretazione normativa, della norma
che tale diritto prevede e delle altre che contribuiscono a
delineare la disciplina generale di tale diritto; e che questa
interpretazione costituisce il fondamento del riconoscimento
giudiziale del diritto stesso. Cio' vale per qualsiasi diritto e
per qualsivoglia fase o procedimento del processo civile. Ma una
volta ritenuto astrattamente sussistente il diritto, come nel
caso di specie, e' senz'altro prova idonea di esso la busta-paga
attestante la avvenuta detrazione delle somme contestate. Quanto
alla concessa provvisoria esecuzione, non vi e' dubbio che le
somme contestate avessero funzione alimentare, come si chiarira'
piu' oltre, essendo state attribuite dallo Stato ai lavoratori
opposti,  proprio in considerazione dei  gravissimi  disagi
economici sopportati a seguito del bradisisma. E' evidente quindi
che ogni ulteriore ritardo nel pagamento di tali somme non
farebbe che aggravare il disagio economico del destinatario dei
benefici, e vanificherebbe lo scopo dell'emolumento concesso dal
legislatore.
   Non  occorre dedicare molto spazio alla eccezione  di
incompetenza territoriale del giudice adito, che appare anch'essa
infondata, dal momento che il giudice adito rientra fra quelli
indicati come fori alternativi dal c.p.c.

                  III - MOTIVI DI MERITO.
 
1. - Individuazione delle fonti normative applicabili.
   Per una corretta comprensione della questione in diritto
occorre premettere un breve "excursus" storico sulla normativa
degli ultimi anni per le aree colpite da calamita' naturali.
A) A seguito dei noti eventi tellurici originati dal fenomeno
bradisismico dell'area flegrea, al fine di venire incontro alle
popolazioni colpite, che avevano subito una quasi totale paralisi
delle attivita' produttive ed erano state altresi' costrette, in
gran parte, ad abbandonare le proprie abitazioni, il Ministro
per il coordinamento della Protezione civile, valendosi dei
poteri straordinari conferitigli dalla legge, disponeva con
Ordinanza in data 15 settembre 1983 (pubbl. in Gazz. Uff. 23-9-
1983 n.262), la sospensione di tutti i termini di legge, ivi
compresi quelli "per gli adempimenti connessi al versamento dei
contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i
lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali,
artigiane, agricole e diretto-coltivatrici" (art.1 n.4).
B) Successivamente, con altra Ordinanza n. 268/FPC/ZA del 22
giugno 1984, sempre del Ministro per la Protezione civile, veniva
disposto che:  "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1^
settembre 1983 e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre
1984 e' sospesa la quota dei contributi previdenziali  ed
assistenziali, a carico dei lavoratori."
  "Il recupero delle somme dovute e non versate per effetto
della sospensione di cui al comma precedente avverra' mediante
rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o di
altri oneri, a decorrere dal secondo mese successivo alla
scadenza della sospensione medesima."
   A seguito di tale normativa, l'Azienda convenuta  ha
corrisposto ai lavoratori le somme che in precedenza,  per
ciascuno, venivano versate quali contributi previdenziali, pero'
nel contempo le ha assoggettate a ritenuta d'acconto ai fini
I.R.P.E.F. 
C) con l'art. 4_d.l._3-4-1985_n.114, conv. in l. 30-5-1985
n.211, il legislatore disponeva, al comma 1-septies, che "per i
periodi di paga dal 1^ settembre 1983 al 31 dicembre 1984 e'
concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti 
dai datori di lavoro di cui al comma precedente  [cioe' dai
datori di lavoro di cui all'art. 5-bis del d.l. 7-11-1983 n.623,
conv. in l. 23 - 12 - 1983 n. 748, con modif., nonche' di cui
all'art.  16 l.18 aprile 1984 n.80]. Con tale  norma  la
"sospensione" di cui alle ordinanze citate ai punti A)  e  B)
viene trasformata in "esonero".
D) Successivamente, infine, interveniva la legge 28 febbraio
1986 n.46, la quale, convertendo in legge, con modificazioni il
d.l. 30 dicembre 1985 n.791, aggiungeva all'articolo 3  del
d.l., il comma 2-bis, con il seguente testo:
" Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e
dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all'articolo
13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984 n.159, convertito,
con  modificazioni, nella legge 24 luglio 1984 n.363,  ed
all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985 n.114, convertito,
con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985 n. 211,  non
concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e
dell'ILOR ".
E' questa la normativa di riferimento a cui occorre guardare
per la soluzione della questione oggetto del presente giudizio.

           2. L'illegittimita' delle ritenute fiscali.
   Sulla base della richiamata normativa, ad avviso  del
giudicante, puo' affermarsi con certezza che sulle somme che lo
Stato  aveva  rinunciato  ad  incassare,  quali  contributi
previdenziali ed assistenziali, non andava effettuata alcuna
ritenuta fiscale, trattandosi di una elargizione disposta a 
titolo di (minimo) ristoro dei gravissimi danni economici subiti
dalle popolazioni colpite dalle calamita' predette.      La
ritenuta non andava effettuata gia' ab initio, allorche' per le
predette somme era stata disposta la semplice sospensione del
pagamento, ed il successivo recupero rateizzato delle stesse da
parte dello Stato. Trattandosi di "sospensione" del pagamento,
ed essendo stabilito il recupero dei contributi attraverso un
pagamento successivo  e dilazionato dei relativi importi, le
somme cosi' attribuite ai lavoratori costituivano una sorta di
"prestito"  dello Stato ad essi e  non  una  attribuzione
patrimoniale definitiva. 
   Il 21-4-1986 la Direzione generale II.DD. inviava un telex
agli Uffici finanziari periferici, con l'evidente compito per
questi ultimi di porne a conoscenza i destinatari, nel quale si
stabiliva che, a seguito della legge  28-2-1986 n.46,  la
eventuale eccedenza delle ritenute fiscali risultante dalla loro
applicazione anche sui contributi previdenziali sarebbe stata
conguagliata in sede di dichiarazione dei redditi. Dunque era
stato previsto un sistema di recupero contabile, per i Sostituti
di imposta, di quelle somme gia' versate erroneamente al Fisco,
ed era previsto che le Aziende avrebbero dovuto restituire tali
somme ai Sostituiti. Se poi le aziende non se ne sono avvalse,
non per questo puo' farsene ricadere l'onere economico sui
sostituiti.
 
3. La trasformazione della "sospensione" in "esonero".
 
     Con la successiva trasformazione della sospensione in
"esonero", ad opera dell'art. 4 d.l. 3-4-1985 n.114, conv. in l.
30-5-1985 n.211, (di cui al punto C, che precede), le somme
corrispondenti ai contributi non versati (perche' sospesi), ed
attribuite in tal modo "temporaneamente" ai lavoratori,  vengono
ad essere attribuite ad essi in forma definitiva. 
   Dalla  sopravvenuta definitivita' della attribuzione  di
tali somme ai lavoratori, l'Azienda istante ha dedotto che su
dette somme andavano effettuate le ritenute fiscali. 
   In  realta' la successiva modifica  della  sospensione
in esonero non ha rilievo ai fini della legittimita' o meno
della trattenuta d'imposta operata dalla societa'.  
   E'  infatti  la legge stessa che ha  eliminato  ogni
possibilita' di equivoco, affermando che le somme de quibus "non
concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e
dell'ILOR" (art.  3, comma  2-bis, d.l. 30-12-1985  n.791,
introdotto dalla L. di convers. 28-2-1986 n.46).    
   Si e' osservato, al riguardo, che il citato comma  2-bis
dell'art. 3 d.l. 30-12-1985 n.791, non si riferirebbe  alle
somme  per cui e' causa, cio' argomentando dal fatto che  in
esso si parla di "somme di cui alla sospensione  delle imposte
dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali"; laddove,
a giudizio della ditta,  essendo stato disposto per  esse
l'esonero (dalla restituzione) dall'art. 4 d.l. 3-4-1985 n.114,
conv.  in  l.30-5-1985 n.211, (innanzi citato),  non  si
applicherebbe  ad  esse  il  disposto  sulla  esclusione
dall'imponibile.
   Ma questo argomento, ad una attenta lettura della norma,
appare privo di fondamento. 
   Invero, la trasformazione della "sospensione" in "esonero"
e' stata disposta con norma (art.4,  c.1-septies d.l. 3-4-1985
n.114 cit.) precedente cronologicamente a quella  in esame
(comma  2-bis  dell'art. 3  d.l. 30-12-1985 n.791) che ha
affermato l'esclusione dall'imposizione fiscale.  Dunque gia'
sapeva il  legislatore del 1986 che era mutato (nel 1985) il
regime giuridico di tali somme e se avesse voluto operare  un
"distinguo"  tra le due categorie di somme ben avrebbe potuto
farlo,  facendo riferimento espresso (in senso positivo  o
negativo) all'esonero.
    Il non averlo fatto gia' conferma che non v'era intenzione
di differenziare il regime tra somme "sospese" od "esonerate".  
   Inoltre, se veramente la norma cit. avesse voluto operare
una distinzione tra somme "sospese" ed "esonerate", escludendo
solo le prime dall'imponibile fiscale, sarebbe stata del tutto
inutile, poiche' per le somme "sospese"  la esclusione dalla
imposizione fiscale  era gia' implicita nella  temporaneita'
dell'attribuzione patrimoniale  (con obbligo di restituzione
reateizzata). 
   In realta', nel fare riferimento alle "somme relative alla
sospensione .... di cui all'articolo 13-quinquies del decreto-
legge 26 maggio 1984 n.159, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 luglio 1984 n.363, ed all'articolo 4 del decreto-legge 3
aprile 1985 n.114, convertito, con modificazioni, nella legge 30
maggio 1985 n.211", il legislatore ha inteso soltanto, con
tecnica  normativa  non  proprio  puntuale,  individuare
specificamente, merce' il riferimento alle norme che per la prima
volta ne avevano disposto, le somme le cui elargizioni  andavano
esenti da ritenuta fiscale, indipendentemente dalle successive
modificazioni del loro regime giuridico da "sospensione" ad
"esonero". 
   Neppure e' rilevante l'argomento secondo cui si tratterebbe
di normativa a carattere eccezionale per cui non  sarebbe
applicabile analogicamente l'esonero da ritenute IRPEF delle
somme "sospese" anche alle somme "esonerate". E' infatti  la
legge stessa a chiarire espressamente che le predette somme non
concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini ILOR e IRPEF,
e dunque non e' necessario ricorrere ad alcuna interpretazione di
tipo estensivo o analogico.
        4. La "ratio" dell'esonero dalle ritenute fiscali.
   Per tutto quanto esposto, gia' dalla lettera della legge
appare chiaro che sulle somme "de quibus" non andavano operate
ritenute fiscali.  -- Ma, andando piu' a fondo nella questione,
va evidenziato che il disposto dell'art. 3, comma  2-bis  d.l.
30-12-1985 n.791, (che ha affermato l'esclusione dall'imponibile
di tali somme) non ha una portata (e una funzione) innovativa e
derogativa di norme generali vigenti, bensi' ha una  funzione
meramente chiarificatrice  di una disciplina  giuridica  gia'
esistente e deducibile dai principi generali della materia. 
   La ratio della norma che ha disposto l'esclusione dalla
imposizione fiscale e' stata indicata da un lato,  nel  fatto
che  con l'imposizione fiscale, le somme gia' esigue attribuite
ai  lavoratori dallo Stato si sarebbero  assottigliate  e
dall'altro, nel fatto che aggiungendosi tali somme mensili agli
ordinari emolumenti del lavoratore, sarebbe altresi' variata in
aumento la base imponibile e quindi l'aliquota di imposta, con
ulteriore indiretto danno economico per il lavoratore. 
   Ma queste osservazioni, pur se indubbiamente concorrono a
spiegare  l'intervento  del  legislatore,  non  individuano
effettivamente la reale "ratio" della esclusione dall'imposizione
fiscale. 
   La difesa della societa' ricorrente ha dato per  scontato
che le somme corrisposte ai lavoratori, e assoggettate alle
ritenute fiscali per cui e' causa, erano somme facenti parte
della retribuzione che il datore di lavoro attribuiva  al
lavoratore.   Ma e' proprio  questo  assunto  che  appare
inesatto.   Infatti, di quelle somme concesse ai lavoratori,
prima "in prestito", e poi a titolo di "donazione" vera e
propria, l'unico soggetto a poterne disporre era proprio lo
Stato. 
   Non va trascurato infatti che tali somme riguardano il cd.
"rapporto previdenziale", nel quale il datore di lavoro si
colloca come semplice "agente", prelevante  materialmente per
conto dello Stato tali somme dalle spettanze del lavoratore,
per versarle allo Stato medesimo. Ora, se lo Stato aveva
disposto di rinunciare alle predette somme e di attribuirle ai
lavoratori a titolo di beneficio, quale parziale ristoro dei
gravi disagi sopportati in occasione dei fenomeni tellurici
ricordati, non poteva il datore di lavoro arrogarsi alcun diritto
di imposizione fiscale su tali somme, elargite direttamente dallo
Stato,  per il suo tramite, ai lavoratori, attraverso  le
disposizioni normative citate.  
   Del resto, lo stesso art. 48 del D.P.R. 29-9-1973 n.597
stabilisce che "il reddito di lavoro dipendente e' costituito da
tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti
nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche
sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o
liberalita'."  
   "Non concorrono a formare il reddito i contributi versati
dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza
a disposizioni di legge, di contratti collettivi o di accordi
aziendali, ancorche' commisurati alle  retribuzioni, ne' i
compensi reversibili di cui alla lettera b) dell'art. 47". 
   Da questa norma si deduce chiaramente che il reddito, su cui
va calcolata ed operata l'imposizione fiscale, e' composto da
tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro  al
lavoratore, con eccezione delle somme versate a titolo di
contributi vari, a soggetti diversi dal lavoratore.
   Inoltre, come specifica il secondo comma, i contributi
previdenziali non concorrono a formare il reddito: cio' perche'
appunto sono incamerati dallo Stato ad altro titolo, nell'ambito
del rapporto previdenziale. 
   Nel caso di specie e' vero che i contributi non sono stati
versati all'I.N.P.S., ma corrisposti ai lavoratori: ma e' anche
vero che non e' certo il datore di lavoro che ne poteva disporre
e ne ha disposto l'attribuzione ai lavoratori sua sponte, come
"sussidio o liberalita'" o comunque come "retribuzione".  
   E' lo Stato che, in quanto creditore e titolare del diritto
su quelle somme, vi ha rinunciato (dapprima in via temporanea,
poi in forma definitiva), affidando con legge ai datori di
lavoro, suoi "agenti" materiali per quanto riguarda i prelievi ed
i  pagamenti  previdenziali, il compito  di  corrisponderle
integralmente ai lavoratori. 
   In  altre parole tali somme non costituivano  e  non
costituiscono retribuzione, perche' non provengono dal datore di
lavoro, ma dallo Stato: tanto e' vero che lo stesso ha poi
disposto con legge sul modo di sopperire al venir meno di tali
versamenti per la cassa previdenziale, imputando ad  altri
capitoli  di bilancio statale il recupero  per  l'Istituto
previdenziale di quelle somme.
   Dunque l'Azienda aveva l'obbligo di effettuare il regresso
verso il Sostituito, solo ed esclusivamente per quelle somme che 
effettivamente la legge prescriveva dovessero essere pagate dal
Sostituito, e non anche per quelle erroneamente versate al Fisco,
e non doveva operare le ritenute fiscali per le somme (contributi
previdenziali ed assistenziali) che da esse andavano esenti.
   Di conseguenza, va affermata la sussistenza dell'obbligo per
la societa' istante di restituire gli importi relativi  a tali
indebite  ritenute al lavoratore resistente, importi oggetto
dei decreti ingiuntivi opposti. 
   Quanto al danno economico che l'Azienda subirebbe in tal
modo, va osservato che esso non e' antigiuridico, sia perche'
collegato ad un errore nell'applicazione della legge imputabile
solo ed unicamente al Sostituto, come si e' chiarito  in
precedenza, allorche' si sono esaminati i rapporti tra Sostituto
e Sostituito ai fini della giurisdizione; e sia perche' la
successiva inerzia dell'Azienda medesima, e non altri,  avra'
reso questo danno irreparabile, sempre che non siano ancora
esperibili, come prima facie appare, i rimedi ordinari per
l'ingiustificato arricchimento.
   Infatti la disposizione dell'art. 3, comma 2-bis, d.l. 30-
12-1985 n.791, (introdotto dalla legge di convers. 28-2-1986
n.46), e' intervenuta allorche' non era ancora decorso il termine
dei diciotto mesi per la presentazione della domanda di rimborso
di cui all'art. 38 D.P.R. 602/1973, dal momento che il termine
(dall'ultimo dei mesi di paga relativi alle somme del primo
periodo di sospensione) scadeva il 31 agosto 1986 (poiche' il
primo periodo di paga a cui si riferiva la norma stessa  andava
dal 1^ settembre 1983 al 31 dicembre 1984).
   Dunque l'Azienda ben avrebbe potuto agire per il rimborso
tutelando in primo luogo se stessa, ed evitando di dover
sopportare un danno dalla successiva (legittima) domanda di
restituzione, da parte dei Sostituiti, in via  giudiziaria
ordinaria, delle somme detratte indebitamente. 
   Per tutti gli esposti motivi, le domande proposte dalla
S.p.a. V.M. vanno rigettate e per l'effetto vanno
confermati i decreti ingiuntivi emessi nei confronti della
predetta ditta, ed in favore degli opposti. Le spese seguono la
soccombenza e si liquidano in dispositivo, con attribuzione al
procuratore anticipante.
                                   P T M
    Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
S.p.A. M.V., nei confronti dei resistenti indicati in epigrafe,
ogni  altra istanza, difesa ed eccezione disattesa,  cosi'
provvede:  
1) Rigetta l'opposizione ai decreti ingiuntivi emessi in favore
degli istanti, confermando i predetti provvedimenti ingiuntivi;
2) Condanna la S.P.A. M.V., in persona del legale rappresentante
pro tempore, al pagamento in favore dell'istante dell'importo
delle  spese processuali, che liquida in complessive  lire
4.600.000, oltre iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al
procuratore anticipante.
    Pozzuoli, 27 novembre 1989.    Il Pretore