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Sull'abitabilità degli edifici
 
 
                                                        I
 
Cass. sez. un. pen., 6 luglio 1996 (ud. 19 giugno 1996).
Pres. Callà, rel. Marvulli, p.m. Toscani (conf.), imp. P.M. in c. Timpani.
 
    Perché un edificio possa essere legittimamente utilizzato è "necessario che il proprietario
richieda il certificato di abitabilità al Sindaco.
    La licenza di abitabilità occorre anche nel caso in cui un edificio sia destinato ad usi diversi
da quello abitativo, poiché l'unica fonte normativa che aveva distinto il certificato di "abitabilità"
da quello di "agibilità", ed aveva riservato il primo agli immobili destinati ad uso abitativo ed il
secondo a quelli utilizzati in modo diverso, e cioè l'art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, non è
più in vigore sin dal 28 luglio 1994, cioè da quando ha avuto efficacia il d.p.r. 22 aprile 1994 n. 425,
che quella distinzione ha soppresso, in sintonia con il parere espresso dal Consiglio di Stato il
13 aprile 1994.
    E' tuttora vigente il reato di cui all'art. 221, secondo comma, del t.u. delle leggi sanitarie,
perché il d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425, in quanto fonte secondaria, e non delegata a ciò, non
poteva abrogare la predetta norma di legge.
 
                                                      II
Cass. sez. III, 27 gennaio 1996 (ud. 19 dicembre 1995) n. 812.
Pres. Tridico, rel. Fiale, est. Accattatis, p.m. Pagliarulo (diff.), imp. Caltabiano.
 
    La mancanza del certificato di abitabilità non integra più il reato di cui all'art. 221 t.u.l.s.
Infatti, poiché il primo comma di tale articolo non esiste più, perché abrogato dall'art. 5
d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425, e il procedimento per il rilascio del certificato di abitabilità è
attualmente disciplinato da altra previsione, e cioè dall'art. 4 stesso d.p.r. n. 425 del 1994,
ne deriva che, se il legislatore ha mantenuto in vita soltanto il secondo comma dell'art. 221
("proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con
l'ammenda...") che però ha svuotato di contenuto, avendo abrogato la parte precettiva della
disposizione, non è consentito all'interprete colmare la lacuna della mancata abrogazione
anche del secondo comma, "riempiendo" addirittura il primo comma con altra disposizione
diversa, pur se attinente alla stessa materia, poiché in tal modo si viola il principio di tassatività
della fattispecie.
 
                                                            III
Cass. sez. III, 10 gennaio 1996 (ud. 3 novembre 1995) n. 3704.
Pres. De Lillo, rel. Giampietro P., imp. P.M. in proc. Cialdi ed altri.
 
Abitare un immobile senza licenza di abitabilità costituisce tuttora reato, poiché l'art. 5 d.p.r.
22 aprile 1994, n. 425 lascia invariata la condotta dell'art. 221, primo comma, t.u.l.s. - di divieto
di abitazione senza autorizzazione - abrogando detto comma, per sua espressa ammissione,
"limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato". Infatti l'art. 5 citato, innovando il primo
comma, non incide sugli elementi costitutivi della condotta di reato, i quali restano gli stessi,
non entrando, nella vecchia, come nella nuova ipotesi contravvenzionale, le fasi procedimentali
che l'interessato e il Sindaco devono seguire - per (ottenere e concedere) il certificato di abitabilità
- ma soltanto la presenza della (preventiva) autorizzazione prima di abitare l'immobile.
 
                                                            IV
Cass. sez. III, 28 febbraio 1996 (ud. 18 dicembre 1995) n. 2149.
Pres. Tridico, rel. Giampietro, p.m. Pagliarulo (conf.), imp. P.G. in proc. Metelli.
 
L'articolo 5 del d.p.r. 22 aprile 1994 n. 425 non ha depenalizzato l'ipotesi di reato prevista
dall'art. 221 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (t.u. leggi sanitarie) poiché tale norma ha solo
modificato e semplificato la procedura per il rilascio della certificazione di abitabilità in
applicazione dell'art. 2 comma ottavo della legge 24 dicembre 1993 n. 537 che imponeva
una semplificazione delle procedure.
 
                                                            V
Cass. sez. III, 20 gennaio 1996 (cc. 13 dicembre 1995) n. 4440.
Pres. Glinni, rel. Giampietro, imp. P.M. in proc. Chiti.
 
In conseguenza dell'entrata in vigore degli artt. 4 e 5 d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento
recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità) risulta radicalmente modificata
la procedura volta alla verifica dei requisiti imposti, ponendo l'iniziativa in capo all'interessato, ma
continua a costituire reato abitare un immobile senza che sia stata verificata, da parte della P.A.,
la sussistenza dei requisiti medesimi.
 
                                                                        VI
Cass. sez. III, 18 giugno 1996 (ud. 8 maggio 1996) n. 5889.
Pres. Corsaro, rel. Fiale, p.m. Ranieri (conf.), imp. P.M. in proc. Saccocci.
 
La preventiva "licenza di abitabilità" - la cui necessità è imposta dall'art. 221 t.u. leggi
sanitarie anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 5 d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425 - si
pone quale limite legittimo all'esercizio del diritto di proprietà, costituzionalmente riconosciuto,
poiché tende al soddisfacimento della tutela della salute, che pure ha rango costituzionale.
    Pertanto, abitare un immobile anteriormente al rilascio di tale provvedimento autorizzatorio
significa non "esercitare" il diritto di proprietà, ma "abusare" di esso, ed a nulla rilevano l'inerzia
o il ritardo della P.A., tenuto conto della tutela apprestata dalla legge per tali evenienze.
    Per la configurazione dell'esimente dell'esercizio di un diritto, di cui all'art. 51 c.p., il diritto -
il cui esercizio può escludere la punibilità di un fatto sanzionato penalmente - deve essere un
vero e proprio diritto soggettivo protetto in modo diretto ed individuale, tale da comportare il
sacrificio di tutti gli altri interessi in contrasto con esso.
    E' necessario, altresì, che l'attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione
delle facoltà inerenti al diritto in questione, poiché - in caso contrario - si superano i confini
dell'esercizio lecito e si configurano ipotesi di abuso del diritto stesso, che ricadono al di fuori
della sfera di operatività dell'art. 51 c.p.

 

(r.d. 27-7-1934 n. 1265, art. 221; d.p.r. 22-4-1994 n. 425, artt. 4 e 5).
 
 
                                                                     

 

                                                                I
Cass. sez. un. pen., 6 luglio 1996 (ud. 19 giugno 1996).
Pres. Callà, rel. Marvulli, p.m. Toscani (conf.), imp. P.M. in c. Timpani.
    Perché un edificio possa essere legittimamente utilizzato è "necessario che il proprietario
richieda il certificato di abitabilità al Sindaco.
    La licenza di abitabilità occorre anche nel caso in cui un edificio sia destinato ad usi diversi
da quello abitativo, poiché l'unica fonte normativa che aveva distinto il certificato di "abitabilità"
da quello di "agibilità", ed aveva riservato il primo agli immobili destinati ad uso abitativo ed il
secondo a quelli utilizzati in modo diverso, e cioè l'art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, non è
più in vigore sin dal 28 luglio 1994, cioè da quando ha avuto efficacia il d.p.r. 22 aprile 1994 n. 425,
che quella distinzione ha soppresso, in sintonia con il parere espresso dal Consiglio di Stato il
13 aprile 1994.
    E' tuttora vigente il reato di cui all'art. 221, secondo comma, del t.u. delle leggi sanitarie,
perché il d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425, in quanto fonte secondaria, e non delegata a ciò, non
poteva abrogare la predetta norma di legge.
 
                                                         Svolgimento del processo
Timpani Gino è stato tratto a giudizio del Pretore di Isernia - sezione distaccata di Venafro - per rispondere del reato previsto dall'art. 221 del R.d. 27 luglio 1934 n. 1265, perché nella qualità di amministratore della S.r.l. "Sotea" aveva adibito un edificio all'esercizio dell'attività amministrativa della stessa società, benché fosse sprovvisto dell'autorizzazione all'abitabilità.
Il Pretore, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 20 ottobre 1995 assolveva l'imputato perché il fatto non costituisce reato, in quanto riteneva che l'autorizzazione all'abitabilità di un edificio non fosse richiesta allorquando questo venga destinato ad usi diversi da quelli abitativi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 221 del R.d. 27 luglio 1934 n. 1265 ed il difetto di motivazione dell'impugnata sentenza, rilevando che l'autorizzazione all'abitabilità di un edificio è dalla legge richiesta anche per gli immobili destinati ad usi diversi da quelli abitativi e che il reato previsto è punito dall'art. 221 non era stato abolito dalla sopravvenuta normativa, tant'è che l'art. 5 del d.p.r. 22 aprile 1994 n. 425, nell'abrogare il primo comma di quella norma penale, aveva avuto cura di precisare che l'abrogazione riguardava soltanto "la disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità".
Il ricorso. assegnato alla terza sezione della Corte, con ordinanza del 28 febbraio 1996 veniva rimesso alle Sezioni Unite, essendo stata ravvisata l'opportunità di dirimere in questa serie il contrasto giurisprudenziale che si era manifestato in relazione al contenuto ed agli effetti dell'art. 5 del d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425: in alcune decisioni (cfr. sez. III, 19 gennaio 1995, ric. Caltabiano; idem 23 gennaio 1996, ric. Ceni) si era affermato che la sopravvenuta normativa, pur avendo espressamente abrogato soltanto il primo comma dell'art. 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.d. 27 luglio 1934 n. 1265 e limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità, in realtà aveva eliminato l'intero contenuto precettivo della norma, con la conseguenza che la sanzione penale, prevista dal secondo comma dello stesso articolo, era divenuta inapplicabile.
Tale innovativa giurisprudenza si poneva in netto contrasto con le numerose decisioni assunte dalla stessa sezione in relazione allo stesso problema e nelle quali si era invece sostenuto che il d.p.r. 22 aprile 1994 n. 425 non aveva provocato alcuna "abolitio criminis", ma aveva soltanto modificato parzialmente il contenuto dell'art. 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, avendo dovuto dare attuazione alla legge 24 dicembre 1993 n. 537 che, all'art. 2, imponeva al Governo di regolare la disciplina del procedimento amministrativo relativo all'acquisizione dell'autorizzazione all'abitabilità di un edificio secondo i criteri della "semplificazione" e della "accelerazione" delle procedure, con la conseguenza che continuava ad essere applicabile la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 221 tutte le volte in cui venisse accertato che un edificio era stato utilizzato in mancanza del prescritto certificato di abitabilità (cfr. sez. III, 3 aprile 1995, ric. Salvatori; idem, 17 giugno 1995, P.M. c. Palmegiani; idem, 3 novembre 1995, P.M. c. Pirna; idem, 13 dicembre 1995, P.M. c. Rosselli; idem, 16 gennaio 1996, P.M. c. Boldrini, etc.).
                                                                            Motivi della decisione
Il problema sottoposto all'esame delle Sezioni Unite e la cui soluzione indubbiamente condiziona la decisione da assumere in relazione al ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso nei confronti dell'imputato Timpani Gino, consiste nel verificare se la norma penale contenuta nell'art. 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie sia stata effettivamente abrogata dall'art. 5 del d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425 o se, viceversa, come ha ritenuto la prevalente giurisprudenza di questa Corte, quella norma penale sia stata soltanto modificata in conseguenza delle innovative disposizioni che hanno disciplinato il procedimento acquisitivo dell'autorizzazione all'abitabilità di un edificio.
Il Collegio ritiene di dover riaffermare quest'ultima conclusione, perché giustificata da numerosi e fondati motivi.
E' doveroso, innanzi tutto, ricordare che il d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425 nel quale la minoritaria giurisprudenza ha individuato la fonte normativa della prospettata "abolitio criminis" altro non è che un regolamento adottato dal Governo in virtù dei poteri conferiti dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400: ed un regolamento autorizzato è una fonte normativa di grado secondario, intrinsecamente incapace, per effetto di quanto disposto dall'art. 25 della Costituzione, di determinare autonomamente sia la creazione che l'abrogazione di determinate ipotesi di reato.
Inoltre quel regolamento ha dovuto dare concreta attuazione a quanto disposto dal legislatore con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, legge che all'art. 2 commi 8 e 9 disponeva che i nuovi regolamenti da adottare si dovevano conformare ai seguenti criteri: alla "semplificazione dei procedimenti amministrativi", alla "riduzione dei termini prescritti", alla "regolazione uniforme dei procedimenti", alla "semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili", alla "unificazione, a livello regionale, dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni", e, infine, "alla individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo". La stessa legge ordinava altresì che le norme preesistenti, regolatrici "dei procedimenti indicati nel comma 7" - e tra questi era espressamente compreso quello per il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità di un edificio - venivano "abrogate" alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti dalla stessa legge autorizzati.
Pertanto, la legge 24 dicembre 1993, n. 537 nel determinare i contenuti ed i limiti del potere normativo delegato al Governo, nonché i criteri ed i principi ai quali lo stesso doveva conformarsi, non aveva autorizzato alcuna "abolitio criminis", né alcuna revisione della normativa penale correlata alle disposizioni che disciplinavano gli effetti conseguenti alla omessa acquisizione di determinate autorizzazioni, tale da giustificare interventi riduttivi nell'area della illiceità penale: ne consegue che il regolamento approvato dal Governo in attuazione di quella legge sarebbe incorso in un manifesto eccesso di delega, e quindi avrebbe violato l'art. 76 della Costituzione, qualora il suo esplicito contenuto ovvero una possibile interpretazione di alcune delle sue disposizioni potessero effettivamente giustificare le conclusioni dalle quali questa Suprema Corte dissente, e cioè l'abolizione del reato previsto e punito dall'art. 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.
E' altresì opportuno precisare che nessuna delle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1993, n. 537 stabilisce la superfluità dell'autorizzazione preventiva all'abitabilità di un edificio per motivi igienico-sanitari, né in alcuna di esse è possibile cogliere un'oggettiva incompatibilità con l'imposizione dell'obbligo di quella autorizzazione; anzi, tale obbligo, nella sua specificità, è dalla stessa legge presupposto tant'è che in relazione al suo adempimento si dà mandato al Governo di semplificarne e accelerarne l'attuazione.
Gli interventi innovativi del legislatore, radicati tutti nell'area dei procedimenti amministrativi da seguire per l'acquisizione delle autorizzazioni all'esercizio di determinate attività, si armonizzano compiutamente con le scelte razionali che da lungo tempo erano state fatte e poi ribadite in relazione alla qualificazione penale di alcuni comportamenti, idonei a recare offesa ad interessi suscettibili di appropriata tutela, quali sono quelli correlati alla salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie di un immobile nel quale l'uomo deve abitare od esercitare una qualsiasi attività: sia la legge del 24 dicembre 1975, n. 706 che quella successiva del 24 novembre 1981, n. 689 avevano escluso dalla depenalizzazione la contravvenzione prevista dall'art. 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e, d'altronde, nessuna delle successive disposizioni, pur diversamente disciplinando il procedimento per la concedibilità della autorizzazione all'abitabilità di un edificio, ha voluto rinunciare alla perseguibilità penale della condotta violatrice di quell'obbligo, o conferire alla stessa i connotati qualificanti dell'illecito amministrativo.
Pertanto, una volta stabilito che in base a quanto disposto dall'art. 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400 sono soltanto le disposizioni contenute nella legge di autorizzazione a poter determinare l'ambito della materia nella quale può intervenire la fonte normativa secondaria, e cioè le disposizioni regolamentari, ed una volta accertato che l'art. 2 della legge n. 537 del 1993 aveva ad oggetto delle mere semplificazioni procedimentali (cfr. in tal senso Corte Cost. sent. n. 69 del 1995), deve convenirsi che l'art. 5 del d.p.r. 22 aprile 1994 n. 425 non può che essere interpretato nell'unico modo che ne consente il riconoscimento della sua intrinseca legittimità: e cioè che la disposta abrogazione parziale del primo comma dell'art. 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie è conseguente al corretto esercizio della facoltà concessa al Governo, espressamente, dal comma 8 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e cioè alla possibilità di "abrogare" soltanto le norme concernenti la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di alcune autorizzazioni tale conclusione è oggettivamente confermata dalla stessa formulazione della norma che non giustifica alcun dubbio interpretativo.
E che il citato regolamento non abbia voluto in alcun modo abrogare o modificare il contenuto precettivo e sanzionatorio dell'art. 221 è dimostrato anche dal fatto che proprio nell'art. 4 dello stesso regolamento si ribadisce, e con evidente chiarezza, che perché un edificio possa essere legittimamente utilizzato è "necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al Sindaco".
Le modifiche introdotte da quel regolamento, lungi dall'aver abolito i connotati dell'illeceità penale che qualificano la condotta di colui che utilizza un edificio senza l'autorizzazione all'abitabilità, ribadiscono, e con maggiore rigore tecnico, l'estensione del divieto, tant'è vero che, recependo i risultati interpretativi ai quali da tempo questa Suprema Corte era pervenuta, ha sostituito al riduttivo termine "abitare" contenuto nell'art. 221, quello di "utilizzare", che meglio del primo esprime la possibilità di estendere il divieto anche agli immobili destinati ad usi diversi da quelli abitativi. Inoltre quelle stesse disposizioni hanno dovuto equiparare, a tutti gli effetti, e quindi anche in relazione alla esclusione della responsabilità penale, la concessa autorizzazione all'abitabilità, già prescritta dall'art. 221, alla semplice sua richiesta, nei casi in cui quest'ultima sia rimasta senza effetto e siano decorsi i termini massimi previsti per il doveroso intervento della pubblica amministrazione competente.
Equiparata l'autorizzazione concessa dal Sindaco a conclusione degli accertamenti sanitari a quella "implicita", conseguente all'inerzia della pubblica amministrazione protrattasi per un apprezzabile periodo di tempo, ed una volta depurata l'indagine sulle condizioni igienico-ambientali dall'accertamento preliminare e condizionante della conformità dell'opera al progetto approvato - conformità che ora viene attestata dall'autocertificazione del direttore dei lavori - è soltanto il procedimento amministrativo relativo all'acquisizione dell'autorizzazione alla utilizzazione di un immobile ad aver subito modifiche di un certo rilievo.
Pertanto, ha anche una sua razionale giustificazione il contenuto dell'art. 5 del d.p.r. 22 aprile 1994 n. 425 allorquando dichiara che sono "abrogati" sia il primo comma dell'art. 221 del R.d. 27 luglio 1934 n. 1265 che il comma 10 dell'art. 4 del d.-l. 5 ottobre 1993 n. 398 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, ma "limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità", perché entrambe quelle norme, sia pure soltanto in relazione alle procedure amministrative per l'acquisizione, dell'autorizzazione all'abitabilità di un edificio, erano state modificate e di tali modifiche bisognava tener conto ai fini della stessa configurabilità del reato.
Né vale obiettare che la disciplina organica del procedimento per il rilascio del certificato di abitabilità era contenuta soltanto nell'art. 4 del d.-l. 5 ottobre 1993 n. 398, perché tale rilievo non tiene conto del fatto che anche il primo comma dell'art. 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie faceva espresso riferimento, nella descrizione della fattispecie penale, all'autorizzazione "concessa" dal Sindaco "previa ispezione dell'Ufficiale Sanitario o di un ingegnere a ciò delegato", ispezione dalla quale doveva risultare se la costruzione era stata eseguita in conformità del progetto approvato, se i muri dell'edificio si erano prosciugati e se non sussistevano altre cause di insalubrità.
Pertanto, modificato il procedimento amministrativo per la legittima acquisizione dell'autorizzazione e circoscritta altresì questa, nel suo contenuto e nei suoi effetti, diveniva inevitabile eliminare dalla norma penale quelle parti che, non riguardando né il contenuto del precetto, né le conseguenze scaturenti dalla sua violazione, in essa erano state comunque comprese per l'ovvia opportunità di indicare in quella stessa sede le modalità con le quali l'autorizzazione poteva essere "concessa" ed i presupposti ai quali la stessa era subordinata.
Non appropriato si rivela altresì il richiamo che talvolta, e specialmente da parte della giurisprudenza di merito, si è fatto all'art. 221 come "norma penale in bianco", nel tentativo di accreditare l'ipotesi di una "abolitio criminis", quale effetto mediato delle modifiche apportate al procedimento amministrativo per l'acquisizione dell'autorizzazione all'abitabilità: quel richiamo, a prescindere da ogni altra possibile considerazione, trascura di considerare che la fattispecie penale prevista dall'art. 221 si identifica e si esaurisce nella utilizzazione di un edificio privo della prescritta autorizzazione all'abitabilità. Alla integrazione del precetto, in quella norma contenuto, non partecipa certamente il procedimento amministrativo esperibile per la concedibilità dell'autorizzazione richiesta.
Quel precetto, nella sua oggettiva esistenza ed in tutto il suo specifico contenuto è compiutamente riconoscibile nel primo comma dell'art. 221, cioè nella norma penale fissata dal legislatore nel lontano 1934 e tuttora ritenuta necessaria per la tutela degli interessi pubblici ch'essa persegue. Pertanto, sulla base di tutte le su esposte argomentazioni, la condotta di un soggetto che utilizzi un immobile senza aver prima ottenuto o legittimamente richiesto, ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 22 aprile 1994 n. 425 l'autorizzazione all'abitabilità, integra l'ipotesi prevista e punita dall'art. 221 dei R.d. 2 luglio 1934 n. 1265.
Risolto in tali termini il problema che ha giustificato la trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite, resta da stabilire se il reato contestato all'imputato Timpani Gino può essere configurabile, benché l'immobile sia stato da lui adibito ad usi diversi da quelli abitativi.
La sentenza impugnata a tale quesito ha dato una risposta negativa, esprimendo immotivatamente la sua adesione ad una non recente decisione assunta dalla terza sezione di questa Corte il 20 gennaio 1981 (sent. n. 3887, ric. Canali) e con la quale si era affermato che l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione all'abitabilità era prescritta soltanto per gli immobili adibiti ad uso abitativo, giacché per quelli aventi altre destinazioni esistevano adempimenti sostitutivi, ugualmente idonei alla salvaguardia di quelle esigenze igienico-sanitarie tutelate dall'art. 221.
Osserva innanzi tutto la Corte che questa tesi non è stata più condivisa dalla successiva giurisprudenza (cfr. sez. III, 23 gennaio 1985, ric. Spanò; sez. IV, 11 gennaio 1983, ric. Paglianti; sez. III, 22 aprile 1985, ric. Barberis; sez. III, 21 agosto 1986, ric. Pitella; sez. IV, 28 giugno 1989 ric. Nobile; sez. I, 29 marzo 1989, ric. Montecucco; sez. III, 13 luglio 1992, ric. Santulli; sez. IV, 7 febbraio 1994, ric. Ferrante, etc.): e tale successiva elaborazione giurisprudenziale è stata completamente ignorata dall'impugnata sentenza.
E' peraltro doveroso osservare che la specificità della tutela delle condizioni igienico-sanitarie di un edificio, assicurata dall'art. 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie non è surrogabile attraverso l'osservanza di altre disposizioni normative, pur allorquando queste possono essere imposte dalla necessità di assicurare un'appropriata tutela dell'ambiente.
Pertanto, al Collegio non resta che ribadire in questa sede, e con rinnovata convinzione, i risultati interpretativi ai quali la Corte era già da tempo pervenuta e che sono stati condivisi dalla più qualificata ed aggiornata dottrina che di tale specifico problema ha avuto modo di occuparsi.
Del resto, se si ha cura di osservare l'evoluzione che ha subito la stessa disciplina del procedimento per la concessione dell'autorizzazione all'abitabilità, si potrà constatare come l'unica fonte normativa che aveva distinto il certificato di "abitabilità" da quello di "agibilità", ed aveva riservato il primo agli immobili destinati ad uso abitativo ed il secondo a quelli utilizzati in modo diverso, e cioè l'art. 4 del d.-l. 5 ottobre 1993 n. 398, non è più in vigore sin dal 28 luglio 1994, da quando ha avuto efficacia il d.p.r. 22 aprile 1994 n. 425 che quella distinzione ha soppresso, in sintonia con il parere espresso dal Consiglio di Stato il 13 aprile 1994.
Ne consegue che la disciplina normativa unitaria del procedimento autorizzativo, correlata alla ineludibile ed insostituibile necessità di tutelare le condizioni igienico-sanitarie degli edifici che l'uomo deve, a qualsiasi titolo, frequentare per soddisfare le sue molteplici esigenze, non può essere in alcun modo rimessa in discussione.
Pertanto, essendo estensibile il precetto contenuto nel primo comma dell'art. 221 del R.d. 27 luglio 1934 n. 1265 agli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, la sentenza impugnata dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso dev'essere annullata ed il giudice di rinvio - la Pretura circondariale di Isernia - dovrà procedere al riesame, tenendo conto dei principi su esposti.
(Omissis).

 

                                                                  II
Cass. sez. III, 27 gennaio 1996 (ud. 19 dicembre 1995) n. 812.
Pres. Tridico, rel. Fiale, est. Accattatis, p.m. Pagliarulo (diff.), imp. Caltabiano.
    La mancanza del certificato di abitabilità non integra più il reato di cui all'art. 221 t.u.l.s.
Infatti, poiché il primo comma di tale articolo non esiste più, perché abrogato dall'art. 5
d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425, e il procedimento per il rilascio del certificato di abitabilità è
attualmente disciplinato da altra previsione, e cioè dall'art. 4 stesso d.p.r. n. 425 del 1994,
ne deriva che, se il legislatore ha mantenuto in vita soltanto il secondo comma dell'art. 221
("proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con
l'ammenda...") che però ha svuotato di contenuto, avendo abrogato la parte precettiva della
disposizione, non è consentito all'interprete colmare la lacuna della mancata abrogazione
anche del secondo comma, "riempiendo" addirittura il primo comma con altra disposizione
diversa, pur se attinente alla stessa materia, poiché in tal modo si viola il principio di tassatività
della fattispecie.
(Omissis).
                                                        Svolgimento del processo
Il 6 luglio 1995 il Pretore di Catania sezione di Giarre affermava la responsabilità di Alfio Caltabiano in ordine al reato di cui all'art. 221 t.u.l.s., per avere abitato e fatto abitare sei villette in assenza della prescritta autorizzazione sanitaria, e lo condannava alla pena di lire quattrocentomila di ammenda.
Ricorrono l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge, essendo fondata la pronuncia di condanna sul verbale di accertamento redatto dai funzionari della u.s.l. e non anche sulla documentazione difensiva; 2) mancanza di motivazione in ordine all'omessa valutazione del certificato di abitabilità successivamente rilasciato e sulla ritenuta continuazione, sebbene mancasse la contestazione dell'art. 81 c.p.
Motivi della decisione
Il ricorso va accolto.
La mancanza del certificato di abitabilità non integra più il reato di cui all'art. 221 t.u.l.s.
All'uopo è indispensabile esaminare innanzi tutto lo stato della legislazione:
A) Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie):
Art. 220. - I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del sindaco, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia.
Art. 221. - 1. Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del sindaco, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità.
2. Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo, è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000.
B) Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, recante: "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia";
C) d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto):
Art. 1. Oggetto del regolamento - 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'abitabilità ed i collegati procedimenti di collaudo statico e di iscrizione al catasto, si applica alle opere indicate dall'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 4. Rilascio del certificato di abitabilità - 1. Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato. L'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità, entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
3. In caso di silenzio dell'amministratore comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e, eventualmente dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
4. Il termine fissato al comma 2 del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall'amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.
5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.
Art. 5. Abrogazione di norme - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il primo comma dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il comma 10 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità.
1) Abrogazione o sostituzione dell'art. 221.
In base all'esame della normativa innanzi trascritta reputa il collegio di non potere condividere l'orientamento già espresso da questa sezione con le decisioni di camera di consiglio del 29 settembre 1995, ric. P.M. in proc. Masini e 3 novembre 1995, ric. P.M. in proc. Cialdi ed altri.
Invero le criticate pronunzie partono dal presupposto che dell'art. 221 sarebbe stato abrogato soltanto il primo comma "limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato".
Al riguardo occorre un chiarimento: quest'ultima espressione, che si rinviene nell'art. 5 del d.p.r. n. 425 del 1994, non si riferisce all'art. 221, il cui primo comma è stato, invece, abrogato nella sua interezza, ma al comma 10 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Quest'ultima normativa, infatti, aveva ristrutturato il procedimento di rilascio sia delle concessioni edilizie che del certificato di abitabilità: era pertanto, opportuna la limitazione de qua.
A questo punto bisogna chiarire se la fattispecie contravvenzionale sia ancora vigente in base ai principi della successione delle leggi penali di cui all'art. 2 c.p.
I sostenitori della tesi non accolta pervengono alla soluzione affermativa attraverso un triplo passaggio interpretativo:
1) eliminando dalla formulazione della legge n. 537 del 1993 e dal d.p.r. n. 425 del 1994 il termine testuale "abroga", che leggono arbitrariamente come "è sostituito";
2) inseriscono - al posto del primo comma dell'articolo 221 citato - il nuovo testo attinente al procedimento amministrativo di rilascio del certificato di abitabilità;
3) affermano che il secondo comma dell'articolo 221 sanziona detta nuova procedura.
Tale orientamento è mosso, in realtà, da un lato dall'intento di sanare una carenza normativa e, dall'altro, di mantenere fermo il controllo giurisdizionale sulla materia.
2) Principio di legalità e di tassatività.
Queste finalità non possono, però, trovare ingresso nel nostro ordinamento giuridico, che è presidiato dal principio di legalità e da quello, ad esso strettamente connesso, di tassatività della fattispecie penale.
E' indubbio che non viola tale principio l'interprete, quando perviene alla ricostruzione della pena da irrogare, attraverso l'individuazione della sanzione secondo la volontà legislativa (in tal senso v. Corte Cost. 25/29 marzo 1993, n. 122, secondo cui "l'operazione ermeneutica eseguita dalla Corte di cassazione - n.d.r.: in riferimento all'individuazione della pena della violazione dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 - si pone all'interno di un procedimento ordinario di interpretazione").
Non è, per contro, possibile interpolare un testo normativo e creare un precetto, che il legislatore abbia eventualmente eliminato in modo espresso.
In altri termini non è legittima la ricostruzione di una fattispecie secondo la volontà dell'interprete.
E' certo che il primo comma dell'articolo 221 non esiste più, perché abrogato.
Il procedimento per il rilascio del certificato di abitabilità è attualmente disciplinato da altra previsione e cioè dall'art. 4 del d.p.r. n. 425 del 1994.
Il secondo comma dell'art. 221 statuisce che "il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda...".
Orbene se il legislatore ha mantenuto in vita soltanto questo comma, che, però, ha svuotato di contenuto, avendo abrogato la parte precettiva della disposizione, non è consentito all'interprete colmare la lacuna della mancata abrogazione anche del secondo comma, "riempiendo" addirittura il primo comma con altra disposizione diversa, pur se attinente alla stessa materia, poiché in tal modo si viola il principio di tassatività della fattispecie.
Affermare, quindi, che il nuovo regime "modifica" il primo comma dell'art. 221 citato significa andare contro la testuale disposizione normativa, che menziona soltanto l'"abrogazione".
Si viene, così, a sanzionare non più il primo comma dell'art. 221, ma l'art. 4 del d.p.r. n. 425 del 1994: si costruisce, cioè, una nuova norma, inesistente nell'ordinamento.
A tale conclusione giunge in modo puntuale anche la seconda delle due ricordate decisioni, qui criticate, la quale, però, non trae, poi, tutte le dovute conseguenze, in quanto, come detto innanzi, accoglie una lettura non condivisibile dell'art. 5 del d.p.r. n. 425 del 1994 relativamente all'espressione "limitatamente...".
La conclusione sarebbe stata diversa se il secondo comma dell'art. 221 non avesse fatto riferimento in modo esplicito ed inequivocabile, malgrado ogni contrario sforzo dialettico, al "proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo", ma fosse stato formulato con richiamo alla sola assenza dell'attestazione di abitabilità; come, ad esempio, è stabilito nell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 4, il quale così dispone "...si applica....b) l'arresto...nei casi di esecuzione dei lavori in...assenza della concessione....". In tal caso la sanzione non viene applicata in relazione alla violazione "del presente articolo" o "della presente legge", laddove "presente" non va letta come "futura", ma all'assenza della concessione edilizia in qualunque legge distinta sia regolato il procedimento di rilascio.
Consegue che l'utilizzazione dell'immobile senza il certificato di abitabilità di cui al d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425 non è prevista come reato.
(Omissis).
 
 
 
                                                            III
Cass. sez. III, 10 gennaio 1996 (ud. 3 novembre 1995) n. 3704.
Pres. De Lillo, rel. Giampietro P., imp. P.M. in proc. Cialdi ed altri.
Abitare un immobile senza licenza di abitabilità costituisce tuttora reato, poiché l'art. 5 d.p.r.
22 aprile 1994, n. 425 lascia invariata la condotta dell'art. 221, primo comma, t.u.l.s. - di divieto
di abitazione senza autorizzazione - abrogando detto comma, per sua espressa ammissione,
"limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato". Infatti l'art. 5 citato, innovando il primo
comma, non incide sugli elementi costitutivi della condotta di reato, i quali restano gli stessi,
non entrando, nella vecchia, come nella nuova ipotesi contravvenzionale, le fasi procedimentali
che l'interessato e il Sindaco devono seguire - per (ottenere e concedere) il certificato di abitabilità
- ma soltanto la presenza della (preventiva) autorizzazione prima di abitare l'immobile.
Svolgimento del processo
1.0. Con sentenza del 24-2-1995, il giudice delle indagini preliminari della Pretura di Grosseto dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati indicati in epigrafe, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in quanto il reato loro ascritto, di cui all'art. 221 del R.D. n. 1265/1934, non era previsto dalla legge come reato, in considerazione:
- dell'avvenuta abrogazione del primo comma di detto articolo - il quale, come ricorda il g.i.p., "prevede il divieto di abitare edifici di nuova costruzione (o quelli ricostruiti o sopraelevati o modificati in modo tale da influire sulla loro salubrità), senza il previo rilascio della prescritta autorizzazione (c.d. licenza di abitabilità) da parte del sindaco" - ad opera dell'art. 5, del d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425, "entrato in vigore il 28 dicembre dello stesso anno", che avrebbe privato "di oggetto" (cioè del relativo precetto ) la previsione sanzionatoria di cui al secondo comma dell'art. 221, inopinatamente rimasto in vita (il quale detta: "il proprietario che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da 40.000 a 400.000");
- della mancanza, d'altra parte, di sanzione penale "dell'infrazione alla disciplina di autorizzazione all'abitabilità prevista dal decreto presidenziale n. 425 cit., non colmabile, .. per il principio di tassatività delle incriminazioni..", in via interpretativa, ritenendo che "ad essa (infrazione) si riferisca il superstite secondo comma della norma in epigrafe (cioè dell'art. 221)".
1.2. Ricorre a questa Corte il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Grosseto, chiedendo l'annullamento, per violazione di legge, dell'impugnata sentenza, con rimessione degli atti al g.i.p., sulla scorta:
- del reale dettato dell'art. 5 del d.p.r. n. 425 cit., che modifica ".. la disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità" e non l'intero disposto dell'art. 221, il quale, dunque, resta ancora in vigore, diversamente da quanto opinato nel provvedimento impugnato; con la conseguenziale deduzione che:
- il precetto dell'art. 221 è rimasto invariato nella sostanza e che:
- nessuna nuova sanzione poteva essere prevista dal d.p.r. n. 425/94, in caso di infrazione della introdotta disciplina di autorizzazione all'abitabilità, per l'evidente duplicazione sanzionatoria nella quale sarebbe incorso il legislatore.
Motivi della decisione
1.3. Il ricorso è fondato.
La ricostruzione dell'attuale e vigente dettato dell'art. 221 del t.u. leggi sanitarie del 1934, al solo e ristretto fine di verificare la negata, perdurante vigenza dell'ipotesi contravvenzionale da esso posta, sopravvissuta a due leggi di depenalizzazione (ex art. 14, l. n. 706/1975 ed art. 34 l.n. 689/81) ma non sottratta al condono edilizio di cui all'art. 38 legge n. 47/85, impone di partire dall'art. 2, comma 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica".
Con tale disposto si prevede che "Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti cui allo stesso comma 7" (per i quali il successivo comma 9 fissa criteri e principi ai quali essi debbono conformarsi).
Il richiamato comma 7, a sua volta, rimanda a futuri regolamenti governativi, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1980, che detteranno "norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi".
Nel menzionato allegato si rintraccia, fra gli altri, il "Procedimento di autorizzazione all'abitabilità (legge 5 novembre 1979, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47)".
Ebbene, con l'art. 5 del d.p.r. n. 425/1994, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 8, sopra riportato, si "abroga l'art. 221", in esame, ma non nella sua interezza, sibbene relativamente al "primo comma".
In ordine a quest'ultimo, poi, merita subito aggiungere che l'effetto abrogativo neppure è chiamato a travolgere l'intero contenuto precettivo di esso - individuante: 1) l'oggetto dell'autorizzazione (gli edifici o parte di essi indicati dall'art. 220; 2) l'obbligo di (preventivo) rilascio dell'autorizzazione sindacale; 3) le condizioni per concederla: ispezione dell'ufficiale sanitario; esecuzione dell'opera in conformità al progetto approvato; l'insussistenza di cause di insalubrità - ma solo "(limitatamente al ) la disciplina del rilascio del certificato di abitabilità", come si esprime testualmente il regolamento governativo.
Da tale ultima specificazione è corretto inferire almeno due prime conclusioni:
a) che l'abrogazione attiene esclusivamente al precedente modulo procedimentale afferente il rilascio di detto certificato;
b) che il c.d. permesso di abitabilità, nel momento in cui viene diversamente regolamentato, lungi dall'essere abolito, resta inequivocabilmente confermato nella sua (preventiva) necessità;
2.0. In esito alle modificazioni delle norme, poco sopra richiamate, si impone, a questo punto, la ricostruzione della fattispecie contravvenzionale (del nuovo dettato) dell'art. 221, al fine, soprattutto, di verificare la presente vicenda a stregua dei principi della "successione di leggi penali" nel tempo di cui all'art. 2 c.p.
La condotta in precedenza sanzionata era descritta dal comma 2 dell'art. 221 in termini assolutamente generici di inosservanza ("contravvenga"), da parte del proprietario, delle "disposizioni del presente articolo", id est: di quelle poste dal comma primo.
Quest'ultimo, a sua volta, configurava il precetto (cui rimandava la previsione sanzionatoria "in bianco" appena richiamata) come (divieto di) "abitazione senza autorizzazione del sindaco .. degli edifici o parte di essi".
Con ulteriore rinvio..., ci si riferiva, com'è noto, agli immobili individuati dall'art. 220 (case, nuove od esistenti, urbane o rurali; per le case "esistenti", solo in caso di ricostruzione o sopraelevazioni o modificazioni, che, comunque, potessero "influire" sulle loro condizioni di salubrità).
L'art. 5 del d.p.r. n. 425 cit., trascura, dunque, la norma sanzionatoria in bianco (il comma 2, dell'art. 221, il quale resta, dunque, invariato ed in vigore) e, solo apparentemente, modifica l'art. 1, nella parte descrittiva della condotta ("non possono essere abitati senza autorizzazione"). Ciò perché, innovando il comma primo, "limitatamente alla disciplina del rilascio del certificato...", esso non incide, affatto, sugli elementi costitutivi della condotta di reato. I quali restano gli stessi, non entrando, nella vecchia, come nella nuova ipotesi contravvenzionale, le fasi procedimentali che l'interessato ed il sindaco dovevano seguire - per (ottenere e concedere) il certificato di abitabilità - ma solo e soltanto la presenza della (preventiva) autorizzazione prima di abitare detti immobili.
2.1. In conclusione, l'art. 5 cit. conferma l'obbligo del proprietario di munirsi dell'autorizzazione, ma lo agevola, in esecuzione del progetto di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'all. 4, della l. n. 537/93 ricordato (fra cui quello che interessa in questa sede), delineando procedure più snelle e di favore, di cui all'art. 4, che lo precede.
La lettura di quest'ultimo disposto chiarisce perché l'art. 5 abbia abrogato il comma 1, dell'art. 221, in esame, "limitatamente alla disciplina del rilascio...".
Ed, infatti, il nuovo regime del certificato di abitabilità, regolato dall'art. 4, modifica sostanzialmente il primo comma dell'art. 221 (a carico del sindaco: la previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato.. ecc.) - lasciando, peraltro, fermo il dovere di munirsi di autorizzazione prima di occupare gli stessi "edifici o parti di essi indicati nell'art. 220 del R.D. n. 1265/1934" (che quindi viene richiamato nello stesso art. 4, e anch'esso fatto salvo, nei termini sopra indicati: case urbane e rurali, nuove ed esistenti, ecc.).
Merita sottolineare, a questo punto, che l'art. 4, pur innovando sulle procedure relative all'abitabilità, non si sostituisce formalmente al comma 1 dell'art. 221, cioè non viene posto dal decreto presidenziale n. 425 cit. in sua vece.
Sarebbe dunque scorretto sostenere, sul piano della ricomposizione della struttura della nuova fattispecie contravvenzionale, che il comma 2 dell'art. 221 vada, al presente, a sanzionare i nuovi precetti dell'art. 4 del d.p.r. n. 425/94. Tale ultimo disposto non lo prevede e l'art. 5 lo esclude implicitamente (limitando l'abrogazione del comma 2 alla disciplina del rilascio, sottostante l'autorizzazione).
Se ciò fosse, muterebbe, per alcuni profili, la condotta vietata e l'art. 5 si porrebbe in contraddizione con quello che lo precede. L'art. 4, infatti, detta:˙"affinché gli edifici possano essere utilizzati.. è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco". Come dire, sostituisce il termine "utilizzati" ad "abitati", dilatando l'area del divieto, e ponendo l'obbligo della "richiesta del certificato" in luogo della esistenza "dell'autorizzazione".
2.2. In definitiva, tirando le fila delle precedenti considerazioni, si deve ritenere:
- che l'art. 5 lasci invariata la condotta dell'art. 221, comma 1 - di divieto di abitazione senza autorizzazione - abrogando detto comma, per sua espressa ammissione, "limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato" (cioè con riferimento alle procedure ed alle competenze sindacali che, per quanto esposto, non entravano e non entrano in alcun modo nella fattispecie di reato);
- che tale disciplina è posta dall'art. 4 cit. il quale non è penalmente presidiato nè in modo diretto, dal d.p.r. n. 425, nè in forma indiretta, dall'art. 221, comma 2. L'art. 4, infatti, non è stato formalmente chiamato a sostituirsi al comma 1, dell'art. 221, oggetto della sola previsione abrogativa-sostitutiva dell'art. 5 cit., limitatamente alle procedure di rilascio;
- che l'introdotta˙disciplina sull'abitabilità ha, comunque, ovvi riflessi sulla contravvenzione de qua in quanto, con l'entrata in vigore dell'art. 4 comma 3 cit., "in caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi gg. 45 dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata".
Si vuol dire che se, in queste condizioni (peraltro non del tutto lineari..., a leggere tutt'interi i quattro commi del disposto), il proprietario abitasse o utilizzasse l'edificio, non commetterebbe più reato, ai sensi dell'art. 221, in quanto si dovrebbe considerare, per legge, in possesso del certificato di abitabilità (non formalmente rilasciato, come un tempo ma) ottenuto in forza dell'istituto del silenzio-accoglimento, che, per l'appunto, abroga, in parte qua, l'art. 221, comma 1, in forza del ridetto art. 5 cit.
3.0. La decisione del G.I.P. deve pertanto essere annullata poiché il secondo comma dell'art. 221 non è rimasto privo di oggetto, come prospettato in sentenza, e perché il nuovo regime, sebbene di favore, conferma l'obbligo autorizzatorio (da osservare nelle nuove forme dell'art. 4 cit.).
Gli atti saranno trasmessi ad altro giudice della stessa Pretura circondariale di Grosseto che si conformerà ai principi di diritto sopra evidenziati.
 
 
 
 
                                                                        IV
Cass. sez. III, 28 febbraio 1996 (ud. 18 dicembre 1995) n. 2149.
Pres. Tridico, rel. Giampietro, p.m. Pagliarulo (conf.), imp. P.G. in proc. Metelli.
L'articolo 5 del d.p.r. 22 aprile 1994 n. 425 non ha depenalizzato l'ipotesi di reato prevista
dall'art. 221 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (t.u. leggi sanitarie) poiché tale norma ha solo
modificato e semplificato la procedura per il rilascio della certificazione di abitabilità in
applicazione dell'art. 2 comma ottavo della legge 24 dicembre 1993 n. 537 che imponeva
una semplificazione delle procedure.
 
(Omissis).
                                                                Svolgimento del processo
Il procuratore generale menzionato ha chiesto, in ricorso, a questo giudice di legittimità, di annullare la decisione, di cui in epigrafe, per violazione di legge, in quanto l'art. 5 del d.p.r. n. 425/1994 "si è limitato ad abrogare il primo comma dell'art. 221 t.u.l.s. n. 1265/19334, che regolava il rilascio del certificato di abitabilità (la cui disciplina è stata infatti riscritta dall'art. 4 del decreto in discorso); ma non ha, in alcun modo, inciso sopra la norma incriminatrice della contravvenzione da parte del proprietario alle disposizioni in tema appunto di rilascio del ridetto certificato".
Motivi della decisione
1.3. Il ricorso è fondato.
La ricostruzione dell'attuale e vigente dettato dell'art. 221 del t.u. leggi sanitarie del 1934, al solo e ristretto fine di verificare la negata, perdurante vigenza dell'ipotesi contravvenzionale da esso posta, sopravvissuta a due leggi di depenalizzazione (ex art. 14, l. n. 706/1975 ed art. 34 l. n. 689/81) ma non sottratta al condono edilizio di cui all'art. 2,comma 8 della legge n. 47/85, impone di partire dall'art. 2, comma 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica".
Con tale disposto si prevede che "le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti cui allo stesso comma 7" (per i quali il successivo comma 9 fissa criteri e principi ai quali essi debbono conformarsi).
Il richiamato comma 7, a sua volta, rimanda a futuri regolamenti governativi, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1980, che detteranno "norme di regolamentazione" dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi".
Nel menzionato allegato si rintraccia, fra gli altri, il "Procedimento di autorizzazione all'abitabilità (legge 5 novembre 1979, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47)".
Ebbene, con l'art. 5 del d.p.r. n. 425/1994, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 8, sopra riportato, si "abroga l'art. 221", in esame, ma non nella sua interezza, sibbene relativamente al "primo comma".
In ordine a quest'ultimo, poi, merita subito aggiungere che l'effetto abrogativo neppure è chiamato a travolgere l'intero contenuto precettivo di esso - individuante: a) l'oggetto dell'autorizzazione (gli edifici o parte di essi indicati dall'art. 220; 2) l'obbligo di (preventivo) rilascio dell'autorizzazione sindacale; 3) le condizioni per concederla: ispezione dell'ufficiale sanitario; esecuzione dell'opera in conformità al progetto approvato; l'insussistenza di cause di insalubrità - ma solo "(limitatamente al) la disciplina del rilascio del certificato di abitabilità", come si esprime testualmente il regolamento governativo.
Da tale ultima specificazione è corretto inferire almeno due prime conclusioni:
a) che l'abrogazione attiene esclusivamente al precedente modulo procedimentale afferente il rilascio di detto certificato;
b) che il c.d. permesso di abitabilità, nel momento in cui viene diversamente regolamentato, lungi dall'essere abolito, resta inequivocabilmente confermato nella sua (preventiva) necessità;
2.0. In esito alle modificazioni delle norme, poco sopra richiamate, si impone, a questo punto, la ricostruzione della fattispecie contravvenzionale (del nuovo dettato) dell'art. 221, al fine, soprattutto, di verificare la presente vicenda alla stregua dei principi della "successione di leggi penali" nel tempo di cui all'art. 2 c.p.
La condotta in precedenza sanzionata era descritta dal comma 2 dell'art. 221 in termini assolutamente generici di inosservanza ("contravvenga"), da parte del proprietario, delle "disposizioni del presente articolo", id est: di quelle poste dal comma primo.
Quest'ultimo, a sua volta, configurava il precetto (cui rimandava la previsione sanzionatoria "in bianco" appena richiamata) come (divieto di) "abitazione senza autorizzazione del sindaco ... degli edifici o parte di essi".
Con ulteriore rinvio..., ci si riferiva, com'è noto, agli immobili individuati dall'art. 220 (case, nuove od esistenti, urbane o rurali; per le case "esistenti", solo in caso di ricostruzione o sopraelevazioni o modificazioni, che, comunque, potessero "influire" sulle loro condizioni di salubrità).
L'art. 5 del d.p.r. n. 425 cit., trascura, dunque, la norma sanzionatoria in bianco (il comma 2, dell'art. 221, il quale resta, dunque, invariato ed in vigore) e, solo apparentemente, modifica l'art. 1, nella parte descrittiva della condotta ("non possono essere abitati senza autorizzazione"). Ciò perché, innovando il comma primo, "limitatamente alla disciplina del rilascio del certificato...", esso non incide, affatto sugli elementi costitutivi della condotta di reato. I quali restano gli stessi, non entrando, nella vecchia, come nella nuova ipotesi contravvenzionale, le fasi procedimentali che l'interessato ed il sindaco dovevano seguire - per (ottenere e concedere) il certificato di abitabilità - ma solo e soltanto la presenza della (preventiva) autorizzazione prima di abitare detti immobili.
2.1. In conclusione, l'art. 5 cit. conferma l'obbligo del proprietario di munirsi dell'autorizzazione, ma lo agevola, in esecuzione del progetto di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'all. 4, della l. n. 537/1993 ricordato (fra cui quello che interessa in questa sede), delineando procedure più snelle e di favore, di cui all'art. 4, che lo precede.
La lettura di quest'ultimo disposto chiarisce perché l'art. 5 abbia abrogato il comma 1, dell'art. 221, in esame, "limitatamente alla disciplina del rilascio...".
Ed, infatti, il nuovo regime del certificato di abitabilità, regolato dall'art. 4, modifica sostanzialmente il primo comma dell'art. 221 (a carico del sindaco: la previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, ecc.) - lasciando, peraltro, fermo il dovere di munirsi di autorizzazione prima di occupare gli stessi "edifici o parti di essi indicati nell'art. 220 del r.d. n. 1265/1934" (che quindi viene richiamato nello stesso art. 4, e anch'esso fatto salvo, nei termini sopra indicati: case urbane e rurali, nuove ed esistenti, ecc.).
Merita sottolineare, a questo punto, che l'art. 4, pur innovando sulle procedure relative all'abitabilità, non si sostituisce formalmente al comma 1 dell'art. 221, cioè non viene posto dal decreto presidenziale n. 425 cit. in sua vece.
Sarebbe dunque scorretto sostenere, sul piano della ricomposizione della struttura della nuova fattispecie contravvenzionale, che il comma 2 dell'art. 221 vada, al presente, a sanzionare i nuovi precetti dell'art. 4 del d.p.r. n. 425/1994. Tale ultimo disposto non lo prevede e l'art. 5 lo esclude implicitamente (limitando l'abrogazione del comma 2 alla disciplina del rilascio, sottostante l'autorizzazione).
Se ciò fosse, muterebbe, per alcuni profili, la condotta vietata e l'art. 5 si porrebbe in contraddizione con quello che lo precede. L'art. 4, infatti, detta: "affinché gli edifici possano essere utilizzati ... è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco". Come dire, sostituisce il termine "utilizzati" ad "abitati", dilatando l'area del divieto, e ponendo l'obbligo della "richiesta del certificato" in luogo della esistenza "dell'autorizzazione".
2.2. In definitiva, tirando le fila delle precedenti considerazioni, si deve ritenere:
- che l'art. 5 lasci invariata la condotta dell'art. 221, comma 1 - di divieto di abitazione senza autorizzazione - abrogando detto comma, per sua espressa ammissione, "limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato" (cioè con riferimento alle procedure ed alle competenze sindacali che, per quanto esposto, non entravano e non entrano in alcun modo nella fattispecie di reato);
- che tale disciplina è posta dall'art. 4 cit. il quale non è penalmente presidiato nè in modo diretto, dal d.p.r. n. 425, nè in forma indiretta, dall'art. 221, comma 2. L'art. 4, infatti, non è stato formalmente chiamato a sostituirsi al comma 1, dell'art. 221, oggetto della sola previsione abrogativa-sostitutiva dell'art. 5 cit., limitatamente alle procedure di rilascio;
- che l'introdotta disciplina sull'abitabilità ha, comunque, ovvi riflessi sulla contravvenzione de qua in in quanto, con l'entrata in vigore dell'art. 4 comma 3 cit., "in caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi gg. 45 dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata".
Si vuol dire che se, in queste condizioni (peraltro non del tutto lineari ..., a leggere tutt'interi i quattro commi del disposto), il proprietario abitasse o utilizzasse l'edificio, non commetterebbe più reato, ai sensi dell'art. 221, in quanto si dovrebbe considerare, per legge, in possesso del certificato di abitabilità (non formalmente rilasciato, come un tempo ma) ottenuto in forza dell'istituto del silenzio-accoglimento, che, per l'appunto, abroga, in parte qua, l'art. 221, comma 1, in forza del ridetto art. 5 cit.
3.0. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata poiché il secondo comma dell'art. 221 non è rimasto privo di oggetto, come prospettato in sentenza, e perché il nuovo regime, sebbene di favore, conferma l'obbligo autorizzatorio (da osservare nelle nuove forme dell'art. 4 cit.).
Gli atti saranno trasmessi ad altro giudice della stessa Pretura di Brescia che si conformerà ai principi di diritto sopra evidenziati.
(Omissis).
 

 

 

 
                                                            V
Cass. sez. III, 20 gennaio 1996 (cc. 13 dicembre 1995) n. 4440.
Pres. Glinni, rel. Giampietro, imp. P.M. in proc. Chiti.
In conseguenza dell'entrata in vigore degli artt. 4 e 5 d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento
recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità) risulta radicalmente modificata
la procedura volta alla verifica dei requisiti imposti, ponendo l'iniziativa in capo all'interessato, ma
continua a costituire reato abitare un immobile senza che sia stata verificata, da parte della P.A.,
la sussistenza dei requisiti medesimi.
 
(Omissis).
                                                            Motivazione
Con sentenza ex art. 129 c.p.p. in data 6-3-1995 il GIP della Pretura circondariale di Grosseto dichiarò non doversi procedere nei confronti di Chiti Loresindo perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ordine all'imputazione di cui all'art. 221 r.d. 27-7-1934 n. 1265, ritenendo che, a seguito dell'abrogazione di tale norma ad opera dell'art. 5 d.p.r. 22-4-1994 n. 425, da un lato il secondo comma dell'art. 221 stesso ("inopinatamente rimasto in vigore") fosse privo di oggetto e dall'altro che l'infrazione alla disciplina autorizzatoria prevista dal d.p.r. citato fosse priva di sanzione penale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso quella Pretura, denunciando con unico motivo l'errata interpretazione dell'art. 5 d.p.r. citato, sotto il profilo che, avendo tale norma abrogato il solo primo comma dell'art. 221 t.u.l.s., la sanzione penale di cui al secondo comma sarebbe rimasta in vigore sempre per l'inosservanza dell'obbligo di autorizzazione, come modificato dalla legge 24-12-1993 n. 537.
Il ricorso è fondato. Infatti, l'art. 5 del d.p.r. 425/1994 recita testualmente "ai sensi dell'art. 2 comma 8 della l. 24-12-1993 n. 537, dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il primo comma dell'art. 221 r.d. 27-7-1934 n. 1265 e il comma 10 dell'art. 4 d.l. 5-10-1933 n. 433, limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità".
In effetti, il tenore letterale della norma non può dare adito a dubbi di sorta: l'abrogazione ha riguardato il solo primo comma del più volte citato art. 221. E, d'altra parte, non può ritenersi (come invece ritiene il GIP nella sentenza impugnata) che il secondo comma della norma stessa sia "inopinatamente rimasto in vigore", in quanto la sopravvivenza del relativo disposto (contenente la sanzione penale afferente alla mancata autorizzazione) è esplicitata dal legislatore del 1994 ben due volte: la prima quando testualmente afferma che è abrogato il primo comma dell'art. 221 e la seconda quando ribadisce che l'abrogazione è limitata "alla dichiarazione per il rilascio del certificato di abitabilità. In tale linea di discorso, va ribadito che, permanendo l'obbligo di munirsi del certificato di abitabilità, ribadito dall'art. 4 comma I del d.p.r. 425/1994 (che prevede gli adempimenti necessari per il rilascio e che è intitolato "Rilascio del certificato di abitabilità"), la sopravvivenza (rectius, la mancata abrogazione) del 2° comma dell'art. 221 t.u.l.s. trova la sua palese giustificazione appunto nella perdurante sussistenza dell'obbligo stesso, la cui violazione deve, quindi, ritenersi tuttora penalmente sanzionata.
Del resto, che non possa essersi trattato di una "dimenticanza" del legislatore risulta chiaramente dai seguenti ulteriori rilievi: I) l'intera normativa previgente risulta essere stata tenuta ben presente dal legislatore del 1994 che, oltre a formulare l'art. 5 con l'univoco tenore già esaminato, nel precedente art. 4, al comma I, ha fatto esplicito richiamo all'art. 220 t.u.l.s.;
2) il legislatore stesso anche in passato ha dimostrato di attribuire notevole rilevanza penale all'osservanza degli obblighi imposti per l'abitabilità degli edifici, ad esempio, escludendo, con l'art. 34 lettera d), appunto l'art. 221 t.u.l.s. dalla depenalizzazione sancita dal precedente art. 32 l. 689/1981. La mancata abrogazione del 2° comma dell'art. 221 si inquadra perfettamente in un tale orientamento legislativo.
Nè, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, potrebbe trarsi argomento in senso contrario dalla mancata esplicita previsione di una "sanzione per l'infrazione alla disciplina di autorizzazione all'abitabilità", in quanto una tale previsione era resa inutile appunto dalla sopravvivenza dell'art. 221 comma 2. Nemmeno potrebbe, al fine dell'accoglimento della tesi contraria, prospettarsi come incongrua la formulazione della disposizione non abrogata ("Il proprietario che contravvenga alle disposizioni del precedente articolo è punito ....) in quanto l'abrogazione del precedente comma I° è avvenuta, come testualmente disposto dall'art. 5 del d.p.r. 425/1994, "limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità".
Sulla base di tali rilievi, appare chiara la portata delle conseguenze connesse all'entrata in vigore dei più volte citati artt. 4 e 5 del d.p.r. 425/1994 ("Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità ....") sull'abbrivio della legge 537/1993 che all'art. 2 ("semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi") comma 10 ha stabilito che "in tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta o altro atto di consenso comunque denominato, ....., l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla P.A. ....". Il legislatore, in aderenza ai principi ispiratori della riforma e nella consapevolezza del disagio causato ai cittadini dal previgente iter burocratico, ha radicalmente modificato la procedura volta alla verifica dei requisiti imposti, ponendo l'iniziativa in capo all'interessato, ma continua a costituire reato abitare un immobile senza che sia stata verificata, da parte della P.A., la sussistenza dei requisiti medesimi (cfr., in tal senso, Cass. sez. III 1-6-1994 n. 1436, Talarico).
Deve, pertanto, pervenirsi alla conclusione che l'impugnata sentenza, nel ritenere l'implicita abrogazione del 2° comma dell'art. 221 t.u.l.s., è incorsa nella denunciata violazione di legge, per cui va annullata con rinvio alla stessa Pretura.
(Omissis).
 
 
 
 
                                                                    VI
Cass. sez. III, 18 giugno 1996 (ud. 8 maggio 1996) n. 5889.
Pres. Corsaro, rel. Fiale, p.m. Ranieri (conf.), imp. P.M. in proc. Saccocci.
La preventiva "licenza di abitabilità" - la cui necessità è imposta dall'art. 221 t.u. leggi
sanitarie anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 5 d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425 - si
pone quale limite legittimo all'esercizio del diritto di proprietà, costituzionalmente riconosciuto,
poiché tende al soddisfacimento della tutela della salute, che pure ha rango costituzionale.
    Pertanto, abitare un immobile anteriormente al rilascio di tale provvedimento autorizzatorio
significa non "esercitare" il diritto di proprietà, ma "abusare" di esso, ed a nulla rilevano l'inerzia
o il ritardo della P.A., tenuto conto della tutela apprestata dalla legge per tali evenienze.
    Per la configurazione dell'esimente dell'esercizio di un diritto, di cui all'art. 51 c.p., il diritto -
il cui esercizio può escludere la punibilità di un fatto sanzionato penalmente - deve essere un
vero e proprio diritto soggettivo protetto in modo diretto ed individuale, tale da comportare il
sacrificio di tutti gli altri interessi in contrasto con esso.
    E' necessario, altresì, che l'attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione
delle facoltà inerenti al diritto in questione, poiché - in caso contrario - si superano i confini
dell'esercizio lecito e si configurano ipotesi di abuso del diritto stesso, che ricadono al di fuori
della sfera di operatività dell'art. 51 c.p.
    (Omissis).
                                                                        Svolgimento del processo
Con sentenza 14-11-1995 il Pretore di Grosseto assolveva Saccocci Donatella dall'imputazione di cui all'art. 221 t.u. leggi sanitarie, "perché il fatto non costituisce reato".
Evidenziava il Pretore che, nella fattispecie in esame, vi era stato un ritardo, da parte della P.A., nel rilascio del certificato di abitabilità - pur sussistendo le condizioni legittimanti - e ne deduceva "una ingiustificata compressione del diritto di proprietà, non rientrante tra i limiti costituzionalmente giustificabili, e come tale legittimante l'applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p.".
Avverso questa pronuncia assolutoria ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Grosseto, eccependo violazione di legge quanto all'applicazione della scriminante di cui allo art. 51 c.p.
                                                                Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Appare opportuno premettere - in punto di fatto - che, nella specie, la contravvenzione è stata accertata il 21-9-1993, mentre la licenza di abitabilità, richiesta il 29-5-1993, risulta rilasciata in data 4-4-1995.
Erronea deve ritenersi, però, l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.
Per la configurazione della stessa esimente, infatti, il diritto - il cui esercizio può escludere la punibilità di un fatto sanzionato penalmente - deve essere un vero e proprio diritto soggettivo, protetto in modo diretto ed individuale, tale da comportare il sacrificio di tutti gli altri interessi in contrasto con esso.
E' necessario, altresì, che l'attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in questione, poiché - in caso contrario - si superano i confini dell'"esercizio" lecito e si configurano ipotesi di abuso del diritto stesso, che ricadono al di fuori della sfera di operatività dell'art. 51 c.p.
La preventiva "licenza di abitabilità" - la cui necessità è imposta dall'art. 221 t.u. leggi sanitarie del 1934 anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 5 del d.p.r. 22-4-1994, n. 425 - si pone quale limite legittimo all'esercizio del diritto di proprietà, costituzionalmente riconosciuto, poiché tende al soddisfacimento della tutela della salute, che pure ha rango costituzionale.
Abitare un immobile anteriormente al rilascio di tale provvedimento autorizzatorio significa, pertanto, non "esercitare" il diritto di proprietà, ma "abusare" di esso, ed a nulla rilevano l'inerzia o il ritardo della P.A., tenuto conto della tutela apprestata dalla legge per tali evenienze.
Non è superfluo ricordare, infine, che - nella materia de qua - procedure più agevoli e più snelle sono state introdotte prima dal D.L. 5-10-1993, n. 398, convertito in legge 4-12-1993, n. 394 e poi dal citato d.p.r. n. 425/1994 e non risulta che di esse la Saccocci abbia inteso avvalersi.
L'impugnata sentenza deve essere conseguentemente annullata, con rinvio alla stessa Pretura di Grosseto.
 
 
 
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Le sezioni unite della Cassazione sono intervenute a dirimere il contrasto giurisprudenziale, di cui sono testimonianza le decisioni riportate ai nn. II, III, e IV, circa la sopravvenuta abrogazione o meno del reato di occupazione di immobile privo di licenza di abitabilità, affermando la vigenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 221, secondo comma, t.u.l.san., sulla base di argomentazioni che appaiono convincenti ed aderenti allo stato della legislazione. Se il legislatore avesse voluto realmente abrogare l'illecito, avrebbe dovuto disporlo espressamente e con una norma idonea formalmente ad incidere su una norma di legge.
Per altro verso, può però sottolinearsi come le tesi giurisprudenziali contrarie abbiano forse tentato di corrispondere a quelle istanze che ravvisano nell'illecito de quo, soprattutto nella forma di illecito penale, una norma anacronistica e datata, giustificata dalle condizioni di vita esistenti all'epoca della sua introduzione, ma oggi in buona parte superata.
Di rilievo appare anche l'affermazione della necessità del certificato di abitabilità anche per gli immobili ad uso diverso dall'abitazione, anche se forse un tale principio suscita perplessità.
Nel senso della persistenza dell'ipotesi di reato per l'utilizzazione di immobile senza licenza di abitabilità, cfr. anche: Cass. sez. III, 3 novembre 1995, n. 3713, imp. p.m. in proc. Piernaci; Cass. sez. III, 3 aprile 1995, (ud. 20 febbraio 1995) n. 3471, Salvatori, la quale ha rilevato che "il d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425 si è limitato a modificare le procedure relative al rilascio del certificato di abitabilità, abrogando, all'art. 5, solo il primo comma dell'art. 221 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, concernente, appunto, tali formalità. Pertanto, rimane forma la previsione contravvenzionale di cui al secondo comma dell'art. 221 citato, che sanziona penalmente il proprietario che abita e fa abitare un edificio privo del necessario certificato di abitabilità"; Cass. sez. I, ud. 27 ottobre 1995 n. 11272, Cirilli; Cass. sez. III, 12 maggio 1995 (cc.), Menaldo (in Cass. Pen. 1996, 3781, 2155), secondo la quale è legittimo il sequestro disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.c. del manufatto privo della prevista certificazione sia che i lavori siano completati, al fine di non agevolare la commissione di altri reati - dovendosi intendere per altro reato proprio quello previsto dall'art. 221 cit. - sia che lo stesso sia in via di completamento; Cass. sez. III, 23 giugno 1992, Santulli, CED n. 191372, che ha egualmente ritenuto ammissibile il sequestro; Cass. 22 aprile 1995 (ud.), Palmegiani, Cass. Pen., 1996, m. 1782; Cass. 5 ottobre 1995 (ud.), Ciocci, Cass. Pen., 1996, m. 1783.
Per la insussistenza dell'obbligo di munirsi dell'abitabilità, nei casi di uso sporadico od occasionale dell'immobile, cfr. Cass. sez. III, 2 maggio 1995 n. 6467 (ud. 24 aprile 1995, Glarey ed altri), relativamente ad una baita di montagna, per la il giudice di merito aveva che si trattava di una baita isolata a ben 2.400 metri di altezza, utilizzata per ricovero occasionale in caso di sorpresa del maltempo durante gite in montagna ovvero come rifugio per consumare nelle stesse occasioni un pasto frugale).
In senso contrario, sul punto, invece Cass. sez. VI, 24 maggio 1990 n. 7265 (ud. 13 gennaio 1990, Rizzuto ed altri), la quale però, in motivazione, non affronta se non incidenter tantum il tema, con riguardo ad una ipotesi qualificata non come "uso sporadico", ma come "uso saltuario" (che sembra potersi intendere come uso "più frequente" di quello meramente sporadico) ed ha confermato la sentenza pretorile, affermando, con un'interpretazione che in verità appare eccessivamente rigida, la necessità comunque della licenza di abitabilità, in quanto la mancanza di abitabilità impedirebbe comunque che nei locali si possa vivere anche per un brevissimo periodo.
In ordine al momento perfezionativo del reato, cfr. Cass. sez. III, 27 aprile 1995 n. 4571 (ud. 17 marzo 1995, imp. Leonardi), secondo la quale "il reato di illecita destinazione di immobile ad uso abitativo, senza licenza di abitabilità, di cui all'art. 221 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (t.u. leggi sanitarie), si perfeziona con il fatto in sé di abitare l'immobile senza licenza di abitabilità, né può ritenersi insussistente sul mero presupposto che altri abbiano, in epoca antecedente, commesso lo stesso abuso".
Il reato è ritenuto, pressoché costantemente (ed esattamente), di natura permanente. Cfr. in tal senso:
- Cass. sez. I, 18 gennaio 1996 n. 561, (ud. 10-11-1995, Russo), secondo cui il reato di abitazione di immobile senza preventivo rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 221 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 è a consumazione permanente. La permanenza, tuttavia, cessa o con il conseguimento dell'autorizzazione sanitaria o con la desistenza dell'utilizzazione dell'immobile, o, infine, con la sentenza di condanna pronunciata in primo grado o a seguito di esito favorevole dell'impugnazione della sentenza di proscioglimento proposta dal P.M. Soltanto da tale cessazione, che va accertata in concreto, può iniziare, perciò, a decorrere il termine prescrizionale.
- Cass. sez. III, 16-6-1994 n. 7076, (ud. 22-4-1994, Lops): il reato di utilizzazione di immobile senza licenza di abitabilità è permanente, poiché si esaurisce con il rilascio del documento da parte della P.A. Deriva che la sua estinzione per una qualsiasi causa ne determina la cessazione, fino al momento della pronunzia giudiziaria. Nell'eventualità in cui la condotta prosegua, dopo tale data, il reato rivive, nel senso che esso prosegue, proprio per il carattere innanzi evidenziato. Nell'ipotesi di oblazione ex art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47 concernente il reato edilizio, consegue anche la estinzione della contravvenzione de qua. Nell'ipotesi in cui però la utilizzazione prosegua dopo tale data ed i successivi ventiquattro mesi, necessari per il rilascio della concessione in sanatoria, la condotta successiva integra gli estremi di un nuovo reato (conf. Cass. sez. un. 12 ottobre 1993, n. 72, Pulerà).
Nello stesso senso Cass. sez. 1, 4 dicembre 1995 n. 11886, Albanesi.
In ordine alla sostituibilità del certificato di abitabilità con la dichiarazione giurata ex art. 4 ult. comma l. 4-12-1993 n. 493, cfr. Cass. sez. VI, 23 agosto 1994 (cc. 9 maggio 1994) n. 2114, Barattelli.
La dichiarazione giurata - prevista dall'art. 4 ult. comma l. n. 493 del 1993 - tiene luogo del certificato di abitabilità o di agibilità in caso di inerzia degli uffici comunali nell'eseguire "i controlli" richiesti dalla legge a tal fine, compreso "l'accertamento della conformità urbanistico-edilizia". Tali controlli, quali atti preparatori al rilascio del predetto certificato, concernono le condizioni igieniche dei locali in concreto ed in relazione alle prescrizioni normative, comprese quelle dei regolamenti locali, la salubrità dell'edificio a tutela degli abitanti ed in rapporto all'agglomerato urbano con riguardo anche agli impianti anti-inquinamento, il tutto preceduto dal riscontro di conformità rispetto al progetto edilizio, approvato in fase di rilascio della concessione, ed alle norme urbanistiche. Orbene, solo in caso di inerzia protratta per oltre 60 giorni, il rilascio del certificato di abitabilità può essere sostituito (peraltro "in via provvisoria") dalla dichiarazione giurata; il che postula il dato oggettivo non solo dell'inerzia degli uffici comunali ma del protrarsi dell'inadempienza per il termine indicato dalla norma in esame. Solo dopo l'inutile decorso del predetto termine la dichiarazione assume la natura di atto equipollente del certificato di abitabilità. Dal che consegue la necessità del certo riscontro del decorso di detto termine, decorso per il quale, in assenza di previsione normativa, può essere utile qualsiasi atto di costituzione in mora dell'amministrazione competente sempreché univoco e di data certa. Orbene, trattasi, a parere di questo Collegio, di accertamento di fatto demandato al giudice di merito, previa allegazione documentale della parte interessata. Tale fatto sopravvenuto, che comunque non esclude l'illiceità penale della condotta trasgressiva precedente e la legittimità dell'originario provvedimento di sequestro salva una sua eventuale revoca, esulando dalla configurazione astratta del reato, - in base alla quale va accertato il fumus boni juris utile per l'applicazione della misura cautelare in esame -, non può formare oggetto del procedimento incidentale di riesame del titolo cautelare, ed a maggior ragione del presente giudizio di legittimità (Corte Cost. n. 48 del 1994).
In ordine al soggetto obbligato a richiedere il certificato di abitabilità, nel caso di complesso edilizio realizzato da una cooperativa, Cass. sez. III, ud. 1 ottobre 1992, n. 10430, Salvai, ha affermato che l'obbligo ricade sul presidente della cooperativa, per tutti gli immobili facenti parte del complesso, e non sul singolo socio.
Non è invece responsabile l'amministratore di un condominio del reato di cui all'art. 221 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (t.u. leggi sanitarie) per il fatto che i proprietari dei singoli alloggi li abbiano abitati nonostante fossero privi della licenza di abitabilità, secondo Cass. sez. III, 30 settembre 1995, (ud. 13 aprile 1995, n. 1006, Capuano, Cass. Pen., 1996, m. 1781), la quale ha osservato che tra i compiti dell'amministratore non vi è quello di impedire che i singoli condomini abitino le rispettive porzioni immobiliari prive di licenza ex art. 221 t.u.l.s., nè tale dovere può ricavarsi dall'art. 40, secondo comma, c.p., perché la fonte di tale dovere non si rinviene nè nella legge, nè nel contratto e, d'altra parte, l'amministratore non è costituito in posizione di garanzia nell'impedimento di reati da parte dei condomini.
Sul tema, in dottrina, cfr.: Gualandi, La disciplina del certificato di abitabilità: nuove problematiche alla luce del d.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, Riv. Giur. Edil., 1995, II, 53; Polesello, Conferme e perplessità in materia di reati edilizi, di condono e di licenza di abitabilità (nota a sent. Cass., sez. un., 12 ottobre 1993, Pulerà), Cass. Pen., 1995, 838; G.P., Legittima la licenza di abitabilità o di agibilità se solo è rispettata la normativa igienico-sanitaria, Riv. Amm., 1992, 66; Ghisiglieri, Questioni in tema di licenza di abitabilità (nota a Cass., 19 ottobre 1990, n. 10177, Callegari c. Com. Marostica), Nuova Giur. Civ., 1991, I, 736; Grillo, Igiene ed abitabilità degli edifici, Riv. Giur. Edil., 1987, II, 196; Carraro, Abitabilità (certificato di), Dig., IV ediz., Disc. pubbl., vol. I, Utet, Torino, 1987, 5; Fiorentin, Abitabilità e agibilità degli edifici, Nuova Rass., 1985, 702; Testi, I requisiti igienico-sanitari dei locali d'abitazione, Impr., Amb. e P.A., 1976, 143 ss. (Giorgio Pica).

 

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