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Giurisprudenza di legittimitą

 

Cass. sez. V pen., 6 febbraio 1998 (ud. 28-11-1997).
Pres. Consoli, rel. Perrone, P.M. Leo (conf.), ric. R.M.
 
L'art. 12 del d.l. 3 maggio 1991 n. 143 (relativo all'uso
indebito delle carte di credito) punisce anche il soggetto che,
ancorche' in precedenza gia' titolare del rapporto sottostante
ormai terminato, faccia uso della carta di credito scaduta,
purche' sia al corrente che il rapporto contrattuale sia estinto.
 
                                    Svolgimento del processo.
        Il 18 maggio 1992, R.M.M. veniva condannato dal Tribunale di Genova
alla pena di anni uno di reclusione e lire 600.000 di multa per il reato continuato
previsto dall'art. 12 I. 5 luglio 1991 n. 197, per aver utilizzato, acquistando beni
per lire 32.745.965, alcune carte di credito della societa' Diner's Club, pur non
essendone piu' titolare.
    La Corte di appello concedeva il beneficio della sospensione condizionale della
pena.
    L'imputato ricorreva in cassazione e eccepiva la violazione degli artt. 606, lett. e),
429 c.p.p., 30 disposizioni di attuazione dello stesso codice e la nullita' del giudizio
di primo grado per essergli stato notificato il decreto di citazione presso il difensore
di ufficio che non aveva accettato l'incarico ne' l'elezione di domicilio.
    Denunziava, inoltre, la violazione della legge penale, sull'assunto della non estensibilita'
analogica della fattispecie incriminata - uso di carte di credito non proprie - all'ipotesi
di uso di carte scadute di validita' - nonche' il vizio di motivazione, in quanto la conoscenza
della non validita' delle carte sarebbe stata affermata apoditticamente.
 
                                         Motivi della decisione.
    1. - Il primo motivo di ricorso e' manifestazione infondato.
    In tema di notifiche, e' principio generale che l'elezione di domicilio e' un atto negoziale
che produce effetti fino a quando non venga espressione revocata e che e' valida, quindi, la
notificazione ritualmente eseguita presso il domiciliatario risultante dagli atti.
    Ne consegue che, perfezionatasi la notifica con la consegna dell'atto nello studio professionale
del difensore, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, la rinuncia al mandato, anche precedente,
e la successiva dichiarazione dello stesso di non accettare l'elezione di domicilio, non produce l'effetto
di caducare, ex post, la notifica gia' validamente eseguita.
    Il giudice del merito faceva corretta applicazione del principio, ritenendo valida la notifica eseguita
il 23 gennaio 1992, presso il difensore domiciliatario che depositava in cancelleria, soltanto il successivo
7 febbraio, l'atto con il quale rinunciava all'incarico e rifiutava l'elezione di domicilio.
 
    2. - Il secondo motivo di ricorso non e' fondato.
    L'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella I. 5 luglio 1991 n. 197, e' una norma incriminatrice
che integra - per ragioni di politica giudiziaria connesse alla notevole diffusione dei sistemi informatici
e di intermediazione finanziaria e all'esigenza di assicurare, erga omnes, a tutela della buona fede,
la certezza dei rapporti economici con essi soddisfatti - le disposizioni relative alla ricettazione, al falso
e all'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario e senza provvista.
    La ratio della norma va individuata, quindi, anche nella necessita' di sanzionare fattispecie che,
socialmente rilevanti e meritevoli di particolare tutela, pur se divergenti da quelle tipiche per un quid pluris
qualificante, andrebbero, diversamente, esenti da pena o sarebbero inadeguatamente punite.
    L'incriminazione investe, infatti, prima di tutto, l'uso indebito di carte di credito - art. 12, prima ipotesi
- in secondo luogo, la falsificazione o l'alterazione di esse e, infine, il possesso, l'acquisizione o la cessione
di carte falsificate, alterate o di provenienza illecita.
    La chiave di lettura della norma va ricercata anche nella dizione che regola l'ultima ipotesi e che
punisce gli atti di disposizione di carte di provenienza illecita, ma non necessariamente provenienti da
delitto, come invece richiede l'art. 648 c.p., purche' ricollegabili ad un illecito, anche soltanto civile o
amministrativo, e, quindi, alla violazione delle prescrizioni imposte dal contratto che disciplina i rapporti
tra istituto emittente e utente (Cass., Sez. Il, sent. 8 agosto 1994 n. 0891 1, Marrero Mieres).
    E' vero, in merito, che la prima parte della norma incrimina l'utilizzo indebito delle carte di credito
da parte dei soggetto non titolare, ma e' anche vero che la dizione ha un duplice significato.
    Uno, negativo ed escludente, di principio, in quanto il legislatore considera lecito soltanto l'uso
non indebito, ma ex pacto et convento, della carta di credito da parte dei titolare.
    L'indebito e il difetto di titolo all'utilizzo del documento rappresentativo sono situazioni giuridiche
equivalenti per la proprieta' traslativa della causalita' e per il principio del post hoc, propter hoc.
    Il primo, quale condotta oggettiva, come nell'ipotesi di uso di carta di credito per somma superiore
a quella consentita, opera con effetti ablativi della legittimazione soggettiva.
    Il secondo, come nell'uso della carta dopo l'estinzione del rapporto, opera come vizio originario
di legittimazione, con l'effetto diffuso di rendere indebita l'utilizzazione.
    L'uso indebito non va confuso con l'uso illegale e, quindi, contra legem, in quanto e' rappresentativo,
nel suo significato etimologico e tecnico di prestazione ingiusta e non dovuta, del concetto, piu' ristretto,
di illecito civile per violazione delle regole convenzionali intervenute tra le parti.
    Uso indebito e', quindi, quello che, contra pactum atque condicionem, viola la disciplina
convenzionale del rapporto tra ente di intermediazione finanziaria e utente.
    L'altro significato e' positivo, estensivo e di coordinamento, volendo la norma punire, analiticamente,
non solo il fatto dell'extraneus al rapporto sottostante, il quale si procura o procura ad altri il documento,
illecitamente - ipotesi specificamente disciplinata dalla seconda e terza parte della disposizione - ma
anche il fatto dell'intraneus, che pur essendo apparente titolare della carta di credito, la utilizza,
indebitamente, effettuando prelievi od acquisti in violazione della normativa contrattuale, dopo la
estinzione o sospensione del rapporto.
    In tale contesto normativo, quindi, l'avverbio "indebitamente" non ha valore di pleonastico
rafforzamento del divieto, ma di essenziale caratterizzazione dell'elemento costitutivo della
fattispecie incriminata, strutturata come uso indebito della carta di credito, nel significato sopra
precisato.
    Caratterizzazione necessitata anche dall'esigenza di distinguere, senza escludere l'una e l'altra ipotesi
delittuosa, l'uso indebito da parte dell'apparente titolare dall'uso illecito da parte di terzi, quale evento
di pericolo che la norma incriminatrice vuole evitare punendo, di per se', le ulteriori e strumentali condotte
della falsificazione, del procacciamento e della cessione di carte alterate o di provenienza illecita.
    Non puo' seguirsi, quindi, la limitata elaborazione giurisprudenziale che confina la disfunzione del
rapporto contrattuale nell'ambito dell'illecito civile (Cass., Sez. V, 12 settembre 1994, Russo), ma
deve condividersi il principio statuito dall'opposto orientamento che estende l'incriminazione al soggetto
che, gia' titolare del rapporto sottostante ormai consunto, utilizza la carta di credito non piu' valida
(Cass., sez. V, sent. 04900 del 3 febbraio 1997, Francia).
    E', infatti, interpretazione coerente con la ratio e la lettera della norma che la titolarita' che scrimina
non e' quella formale, derivante dall'intestazione della carta di credito o dal mero possesso di essa,
che puo' essere del tutto arbitrario per la mancata restituzione dei documento dopo l'estinzione del
rapporto, ma quella sostanziale, legale e attuale.
    Ne consegue che il reato e' sempre ipotizzabile nei confronti del soggetto, apparente titolare, che
non ha piu' il diritto a servirsene e che, quindi, attualmente, non e' piu' titolare dei rapporto contrattuale,
estinto o sospeso per qualsiasi causa.
    Anche per mero illecito civile, quindi, per inadempimento e violazione delle prescrizioni che concorrono
a disciplinare il rapporto di carta di credito, del tutto simile, nella sua atipicita', alla cosiddetta convenzione
di "che'que" che prevede, infatti, il recesso unilaterale, anche sali specie di revoca della autorizzazione ad
emettere assegni.
    Ovviamente, al di fuori dell'ipotesi di un pattuito automatismo tra inadempimento e estinzione del rapporto,
il reato postula, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza del recesso e che, quindi, la revoca
dell'autorizzazione ad usare la carta di credito sia comunicata all'utente.
    Siffatta conoscenza puo' essere desunta, per il principio di libera prova e libero convincimento del
giudice, sia dalle comunicazioni formali spedite dall'ente d'intermediazione finanziaria, sia aliunde, da
qualsiasi altro elemento utile e sintomatico.
 
    3. - Il terzo motivo di ricorso e' una censura generica e di merito che non aggredisce specificamente
il libero convincimento dei giudici del fatto, i quali, con entrambe le sentenze, che si integrano
vicendevolmente, ancorano, con corretto procedimento logico-giuridico, la consapevolezza,
da parte del Rossi della revoca dell'autorizzazione all'uso delle carte di credito, a plurimi elementi:
alla tempestiva comunicazione spedita, con lettera raccomandata, dalla societa' Diner's Club - pur se
il funzionario G. non era in grado di produrre la cartolina di ricevimento -; all'invio periodico di estratti
del conto, sui quali era stata evidenziata la revoca; al sintomatico comportamento preprocessuale
dell'imputato che, dopo l'inedito utilizzo, strappava le carte di credito in frammenti, poi rinvenuti dalla
polizia giudiziaria; alla notevole, progressiva morosita' che non poteva non comportare la coscienza della
conseguente estinzione del rapporto.
    (Omissis).
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(1) Per un commento critico cfr. Pica, I limiti della fattispecie di uso indebito di carte di credito