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Giurisprudenza di
legittimitą
- Cass. sez. V pen., 6 febbraio 1998 (ud. 28-11-1997).
- Pres. Consoli, rel. Perrone, P.M. Leo (conf.), ric. R.M.
-
- L'art. 12 del d.l. 3 maggio 1991 n. 143 (relativo all'uso
- indebito delle carte di credito) punisce anche il soggetto che,
- ancorche' in precedenza gia' titolare del rapporto sottostante
- ormai terminato, faccia uso della carta di credito scaduta,
- purche' sia al corrente che il rapporto contrattuale sia estinto.
-
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Svolgimento del processo.
- Il 18 maggio 1992, R.M.M. veniva condannato
dal Tribunale di Genova
- alla pena di anni uno di reclusione e lire 600.000 di multa per il reato continuato
- previsto dall'art. 12 I. 5 luglio 1991 n. 197, per aver utilizzato, acquistando beni
- per lire 32.745.965, alcune carte di credito della societa' Diner's Club, pur non
- essendone piu' titolare.
- La Corte di appello concedeva il beneficio della sospensione
condizionale della
- pena.
- L'imputato ricorreva in cassazione e eccepiva la violazione degli
artt. 606, lett. e),
- 429 c.p.p., 30 disposizioni di attuazione dello stesso codice e la nullita' del giudizio
- di primo grado per essergli stato notificato il decreto di citazione presso il difensore
- di ufficio che non aveva accettato l'incarico ne' l'elezione di domicilio.
- Denunziava, inoltre, la violazione della legge penale, sull'assunto
della non estensibilita'
- analogica della fattispecie incriminata - uso di carte di credito non proprie -
all'ipotesi
- di uso di carte scadute di validita' - nonche' il vizio di motivazione, in quanto la
conoscenza
- della non validita' delle carte sarebbe stata affermata apoditticamente.
-
-
Motivi della decisione.
- 1. - Il primo motivo di ricorso e' manifestazione infondato.
- In tema di notifiche, e' principio generale che l'elezione di
domicilio e' un atto negoziale
- che produce effetti fino a quando non venga espressione revocata e che e' valida,
quindi, la
- notificazione ritualmente eseguita presso il domiciliatario risultante dagli atti.
- Ne consegue che, perfezionatasi la notifica con la consegna dell'atto
nello studio professionale
- del difensore, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, la rinuncia al mandato,
anche precedente,
- e la successiva dichiarazione dello stesso di non accettare l'elezione di domicilio, non
produce l'effetto
- di caducare, ex post, la notifica gia' validamente eseguita.
- Il giudice del merito faceva corretta applicazione del principio,
ritenendo valida la notifica eseguita
- il 23 gennaio 1992, presso il difensore domiciliatario che depositava in cancelleria,
soltanto il successivo
- 7 febbraio, l'atto con il quale rinunciava all'incarico e rifiutava l'elezione di
domicilio.
-
- 2. - Il secondo motivo di ricorso non e' fondato.
- L'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella I. 5 luglio
1991 n. 197, e' una norma incriminatrice
- che integra - per ragioni di politica giudiziaria connesse alla notevole diffusione dei
sistemi informatici
- e di intermediazione finanziaria e all'esigenza di assicurare, erga omnes, a
tutela della buona fede,
- la certezza dei rapporti economici con essi soddisfatti - le disposizioni relative alla
ricettazione, al falso
- e all'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario e senza provvista.
- La ratio della norma va individuata, quindi, anche nella
necessita' di sanzionare fattispecie che,
- socialmente rilevanti e meritevoli di particolare tutela, pur se divergenti da quelle
tipiche per un quid pluris
- qualificante, andrebbero, diversamente, esenti da pena o sarebbero inadeguatamente
punite.
- L'incriminazione investe, infatti, prima di tutto, l'uso indebito di
carte di credito - art. 12, prima ipotesi
- - in secondo luogo, la falsificazione o l'alterazione di esse e, infine, il possesso,
l'acquisizione o la cessione
- di carte falsificate, alterate o di provenienza illecita.
- La chiave di lettura della norma va ricercata anche nella dizione che
regola l'ultima ipotesi e che
- punisce gli atti di disposizione di carte di provenienza illecita, ma non
necessariamente provenienti da
- delitto, come invece richiede l'art. 648 c.p., purche' ricollegabili ad un illecito,
anche soltanto civile o
- amministrativo, e, quindi, alla violazione delle prescrizioni imposte dal contratto che
disciplina i rapporti
- tra istituto emittente e utente (Cass., Sez. Il, sent. 8 agosto 1994 n. 0891 1, Marrero
Mieres).
- E' vero, in merito, che la prima parte della norma incrimina
l'utilizzo indebito delle carte di credito
- da parte dei soggetto non titolare, ma e' anche vero che la dizione ha un duplice
significato.
- Uno, negativo ed escludente, di principio, in quanto il legislatore
considera lecito soltanto l'uso
- non indebito, ma ex pacto et convento, della carta di credito da parte dei
titolare.
- L'indebito e il difetto di titolo all'utilizzo del documento
rappresentativo sono situazioni giuridiche
- equivalenti per la proprieta' traslativa della causalita' e per il principio del post
hoc, propter hoc.
- Il primo, quale condotta oggettiva, come nell'ipotesi di uso di carta
di credito per somma superiore
- a quella consentita, opera con effetti ablativi della legittimazione soggettiva.
- Il secondo, come nell'uso della carta dopo l'estinzione del rapporto,
opera come vizio originario
- di legittimazione, con l'effetto diffuso di rendere indebita l'utilizzazione.
- L'uso indebito non va confuso con l'uso illegale e, quindi, contra
legem, in quanto e' rappresentativo,
- nel suo significato etimologico e tecnico di prestazione ingiusta e non dovuta, del
concetto, piu' ristretto,
- di illecito civile per violazione delle regole convenzionali intervenute tra le parti.
- Uso indebito e', quindi, quello che, contra pactum atque
condicionem, viola la disciplina
- convenzionale del rapporto tra ente di intermediazione finanziaria e utente.
- L'altro significato e' positivo, estensivo e di coordinamento,
volendo la norma punire, analiticamente,
- non solo il fatto dell'extraneus al rapporto sottostante, il quale si procura o
procura ad altri il documento,
- illecitamente - ipotesi specificamente disciplinata dalla seconda e terza parte della
disposizione - ma
- anche il fatto dell'intraneus, che pur essendo apparente titolare della carta
di credito, la utilizza,
- indebitamente, effettuando prelievi od acquisti in violazione della normativa
contrattuale, dopo la
- estinzione o sospensione del rapporto.
- In tale contesto normativo, quindi, l'avverbio
"indebitamente" non ha valore di pleonastico
- rafforzamento del divieto, ma di essenziale caratterizzazione dell'elemento costitutivo
della
- fattispecie incriminata, strutturata come uso indebito della carta di credito, nel
significato sopra
- precisato.
- Caratterizzazione necessitata anche dall'esigenza di distinguere,
senza escludere l'una e l'altra ipotesi
- delittuosa, l'uso indebito da parte dell'apparente titolare dall'uso illecito da parte
di terzi, quale evento
- di pericolo che la norma incriminatrice vuole evitare punendo, di per se', le ulteriori
e strumentali condotte
- della falsificazione, del procacciamento e della cessione di carte alterate o di
provenienza illecita.
- Non puo' seguirsi, quindi, la limitata elaborazione giurisprudenziale
che confina la disfunzione del
- rapporto contrattuale nell'ambito dell'illecito civile (Cass., Sez. V, 12 settembre
1994, Russo), ma
- deve condividersi il principio statuito dall'opposto orientamento che estende
l'incriminazione al soggetto
- che, gia' titolare del rapporto sottostante ormai consunto, utilizza la carta di credito
non piu' valida
- (Cass., sez. V, sent. 04900 del 3 febbraio 1997, Francia).
- E', infatti, interpretazione coerente con la ratio e la
lettera della norma che la titolarita' che scrimina
- non e' quella formale, derivante dall'intestazione della carta di credito o dal mero
possesso di essa,
- che puo' essere del tutto arbitrario per la mancata restituzione dei documento dopo
l'estinzione del
- rapporto, ma quella sostanziale, legale e attuale.
- Ne consegue che il reato e' sempre ipotizzabile nei confronti del
soggetto, apparente titolare, che
- non ha piu' il diritto a servirsene e che, quindi, attualmente, non e' piu' titolare dei
rapporto contrattuale,
- estinto o sospeso per qualsiasi causa.
- Anche per mero illecito civile, quindi, per inadempimento e
violazione delle prescrizioni che concorrono
- a disciplinare il rapporto di carta di credito, del tutto simile, nella sua atipicita',
alla cosiddetta convenzione
- di "che'que" che prevede, infatti, il recesso unilaterale, anche sali specie
di revoca della autorizzazione ad
- emettere assegni.
- Ovviamente, al di fuori dell'ipotesi di un pattuito automatismo tra
inadempimento e estinzione del rapporto,
- il reato postula, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza del recesso e che,
quindi, la revoca
- dell'autorizzazione ad usare la carta di credito sia comunicata all'utente.
- Siffatta conoscenza puo' essere desunta, per il principio di libera
prova e libero convincimento del
- giudice, sia dalle comunicazioni formali spedite dall'ente d'intermediazione
finanziaria, sia aliunde, da
- qualsiasi altro elemento utile e sintomatico.
-
- 3. - Il terzo motivo di ricorso e' una censura generica e di merito
che non aggredisce specificamente
- il libero convincimento dei giudici del fatto, i quali, con entrambe le sentenze, che si
integrano
- vicendevolmente, ancorano, con corretto procedimento logico-giuridico, la
consapevolezza,
- da parte del Rossi della revoca dell'autorizzazione all'uso delle carte di credito, a
plurimi elementi:
- alla tempestiva comunicazione spedita, con lettera raccomandata, dalla societa' Diner's
Club - pur se
- il funzionario G. non era in grado di produrre la cartolina di ricevimento -; all'invio
periodico di estratti
- del conto, sui quali era stata evidenziata la revoca; al sintomatico comportamento
preprocessuale
- dell'imputato che, dopo l'inedito utilizzo, strappava le carte di credito in frammenti,
poi rinvenuti dalla
- polizia giudiziaria; alla notevole, progressiva morosita' che non poteva non comportare
la coscienza della
- conseguente estinzione del rapporto.
- (Omissis).
- ___
(1) Per un commento critico cfr. Pica, I limiti della fattispecie
di uso indebito di carte di credito