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La giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla invalidità per
indeterminatezza
- delle clausole di determinazione degli interessi "uso piazza" nei contratti
bancari.
-
Cass. sez. I civ., 15 novembre 1995, n. 2103/96.
- Pres. Rossi, rel. Bibolini.
Fino all'entrata in
vigore dell'art. 4 della L. 17 febbraio 1992 n. 154 e del D. Lgs.
- 1 settembre 1993 n. 385, la variazione dell'interesse nel corso di un rapporto bancario
- di durata poteva' essere reso determinabile con riferimento, in scrittura negoziale, ad
- elementi estrinseci e futuri, purché, in base alla situazione normativa e di fatto
vigenti
- all'epoca del rapporto sussistessero originariamente tutti gli elementi (tra cui la
qualificazione
- del cliente in relazione alla sua affidabilita') atti ad integrare la situazione di
determinabilita'
- oggettiva del tasso, senza alcuna successiva valutazione da parte della banca.
Cass. sez. I civ., 17 aprile 1996 n. 10657.
- Pres. Sgroi, rel. Borrè.
Come questa Corte ha piu' volte stabilito, l'obbligo
di forma scritta ad validitatem
- per la pattuizione di interessi ultralegali non postula necessariamente che il documento
- contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma puo'
essere
- soddisfatto anche per relationem, purché le parti richiamino per iscritto criteri
prestabiliti
- ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che
consentano
- la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. 6113-1994).
- Il riferimento alle "condizioni praticate usualmente dalle
aziende di credito sulla piazza"
- può ritenersi sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline fissate su scala
nazionale
- con accordi di cartello (cosi', esplicitamente, Cass. 2644-1989), mentre e' invece del
tutto
- insufficiente a predeterminare obbiettivamente l'obbligazione del tasso d'interesse se
tali
- accordi, contengano diverse tipologie di tassi, o addirittura siano venuti meno come
- parametro centralizzato e vincolante (cfr.: Cass. 2262-1984).
- Cass. sez. I civ. 18 aprile 1997 n. 11042.
- Pres. Cantillo, rel. Marziale
Una clausola, la quale si limiti a fare
riferimento "alle condizioni praticate
- usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", non è sufficientemente univoca
- e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore
- a quella legale, in quanto, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non
- consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano
inteso
- concretamente riferirsi.
* * * * *
Cass. sez. I civ., 15 novembre 1995, n. 2103/96.
- Pres. Rossi, rel. Bibolini.
-
- Fino all'entrata in vigore dell'art. 4
della L. 17 febbraio 1992 n. 154 e del D. Lgs.
- 1 settembre 1993 n. 385, la variazione dell'interesse nel corso di un rapporto
bancario
- di durata poteva' essere reso determinabile con riferimento, in scrittura negoziale,
ad
- elementi estrinseci e futuri, purché, in base alla situazione normativa e di fatto
vigenti
- all'epoca del rapporto sussistessero originariamente tutti gli elementi (tra cui la
qualificazione
- del cliente in relazione alla sua affidabilita') atti ad integrare la situazione di
determinabilita'
- oggettiva del tasso, senza alcuna successiva valutazione da parte della banca.
(massima redatta da Trani Jus).
-
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso in data 6 luglio 1988 la Banca BBB proponeva opposizione
allo
- stato passivo del fallimento di N.M., lamentando che all'ammissione del credito
- in linea capitale, come richiesto, non fosse conseguito in quella sede il riconoscimento
- degli interessi al tasso convenzionale, interessi invece ridotti dal giudice delegato al
- tasso legale.
- Pronunciando nella contumacia del fallimento, il Tribunale di Roma
rigettava,
- ritenendo non applicabile, per nullita', la clausola del contratto di conto corrente
- bancario relativa alla determinazione degli interessi con riferimento "alle
condizioni
- usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza".
- La nullita' era fondata sul rilievo che la clausola negoziale non si
concretava in un
- rinvio scritto ad elementi di diretta quantificazione del tasso, e si traduceva in
una
- decisione discrezionale della banca nell'ambito di una fascia di tassi compresa tra
- il "prime rate" ed il "top rate".
- Su appello della Banca e nel contraddittorio della curatela
fallimentare la Corte
- d'Appello di Roma la quale, con sentenza in data 13 luglio 1992, riformava la pronuncia
- di primo grado, ritenendo di doversi uniformare all'indirizzo espresso dalla Corte di
- Cassazione sul punto (cita Cass. 12 novembre 1987 n. 8335; 3 dicembre 1988 n. 6554;
- 22 maggio 1990 n. 4617).
- Ritenuto, in particolare, che il precetto dell'art. 1284 C.C. viene
soddisfatto, non solo
- quando la scrittura determina numericamente il tasso di interesse superiore a quello
legale,
- ma anche quando detta determinazione avvenga per relationem, la Corte del
merito
- ravvisava quest'ultima fattispecie nell'obbligo delle banche di uniformarsi sia alle
direttive
- della A.B.I. sia ad accordi di cartello che si verifichino all'interno del sistema
bancario.
- Riteneva, poi, che il lasso tra il "prime rate" ed il
"top rate" non desse luogo ad una
- discrezionalita' della banca contraria all'elemento di predeterminazione negoziale
dettato
- dall'art. 1284 C.C., posto che la qualificazione del correntista nell'una o nell'altra
categoria
- viene compiuta preventivamente nel momento stesso della costituzione del rapporto del
- conto corrente bancario.
- La Corte del merito, inoltre compensava tra le parti le spese del
giudizio con la motivazione:
- "Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione...", senza enunciare,
peraltro, quali
- fossero i motivi che consistessero di superare il criterio di soccombenza.
- Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione la curatela
del fallimento sulla
- base di un unico motivo integrato da memoria; depositava controricorso e ricorso
incidentale
- la Banca Nazionale del Lavoro.
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con l'unico mezzo di cassazione la procedura ricorrente deduce la
violazione e la falsa
- applicazione dell'art. 1284 C.C. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3
e 5 c.p.c.
- Richiamando la motivazione del Tribunale di Roma, il curatore ritiene
che la determinazione
- del tasso per relationem sia legittimo quando ci sia un richiamo diretto a tariffe
predisposte
- (Indici ISTAT., tasso di sconto), mentre nel riferimento alle condizioni usuali del
mercato,
- anche se riferite alla determinazione della A.B.I. o ad interessi di cartello, si
verificherebbe
- un'ipotesi di "relatio per relazionem".
- Anche superando questo elemento (il riferimento al cartello
comporterebbe una determinazione
- in cui confluisca la volonta' di una sola delle parti del rapporto di C.C. - la banca),
resterebbe la
- assoluta incertezza del riferimento perche', anche producendo una tabella elaborata
dalla
- Banca d'Italia, si dimostra l'esistenza di un fascio di tassi di interesse, non di un
tasso unico
- cui ragguagliare il singolo rapporto di conto corrente.
- Non supererebbe l'argomento la ritenuta (dalla Corte d'Appello),
preventiva qualificazione
- del cliente, perche' ammesso che detta espressione avesse un senso per il prime rate ed
il top rate,
- nessuna identificazione ne verrebbe per tutte le situazioni intermedie riscontrabili tra
i due estremi,
- considerato che nella specie la B.N.L., ha chiesto un interesse intermedio ed ha fornito
una
- documentazione riferita alla media dei tassi.
- Si aggiunga che non esiste una suddivisione della clientela in classi
riportabile a norme bancarie
- uniformi, ne' la banca e' stata in grado, nella specie, di produrre le delibere A.B.I.
ed i cartelli cui si
- dovrebbe fare riferimento.
- Tale essendo l'oggetto dedotto in controversia quale e' emerso dal
dibattito tra le parti, si rileva
- innanzi tutto che la linea giurisprudenziale cui si e' richiamata la Corte del merito ha
svolto la
- funzione di favorire la fluidita' dei rapporti bancari, ricollegando il mutamento dei
tassi convenzionali
- in corso di rapporto, nel contempo, al requisito formale dell'art. 1284 comma 3 C.C. ed
al criterio di
- determinabilita' dell'oggetto del contratto secondo la disciplina dell'art. 1346 C.C..
- In base a detto indirizzo, pertanto, non era necessario che il tasso
convenzionale venisse determinato
- originariamente in una misura numerica.
- Il richiamo operato originariamente per iscritto a prestabiliti
criteri o elementi estrinseci, anche
- mutevoli nel tempo, era idoneo a soddisfare sia il requisito formale dell'art. 1284
C.C., sia quello
- della determinabilita' della prestazione.
- Perche', peraltro, fosse rispettato sia l'elemento formale, sia il
requisito di determinabilita', era
- necessario che l'elemento estrinseco di riferimento soddisfacesse la condizione di
determinabilita'
- senza il ricorso a nuove scelte volontarie e manifestazioni di volonta' da parte
di una delle parti e,
- segnatamente nel caso in esame, da parte della banca.
- Costituisce, pertanto, oggetto di indagine di fatto rilevare se
l'elemento estrinseco di riferimento
- abbia le caratteristiche dell'oggettiva determinabilita' della prestazione futura di
interessi nella variabilita'
- delle condizioni di mercato in costanza di un rapporto di durata; indagine preclusa alla
valutazione
- del giudizio di legittimita' se opportunamente motivata.
- La Corte del merito, nel richiamare l'indirizzo giurisprudenziale
sostenuto per lungo tempo da
- questa Corte, ha svolto un apprezzamento positivo sul punto con riferimento alle
condizioni
- usualmente praticate su piazza, richiamando da un lato situazioni di cartello;
richiamando,
- d'altro lato, la determinazione avvenuta in sede A.B.I., nell'ambito del procedimento di
- standardizzazione contrattuale.
- Peraltro, nel valutare la perdurante efficacia di situazioni di
riferimento, non puo' non tenersi
- conto dell'evoluzione verificatisi progressivamente nell'operare delle banche, sia con
riferimento
- al venir meno di situazioni di cartello nella valorizzazione della concorrenza bancaria,
sia al
- mutamento, per cosi' dire, culturale nella stessa concezione e funzione dell'attivita'
bancaria
- che (portando alla rivalutazione della tutela del contraente debole al di la' della
disciplina
- degli artt. 1341 e 1342 C.C. che hanno dimostrato la loro inadeguatezza al fine) ha
finito
- con esprimersi in situazioni (prima l'art. 4 della L. 17 febbraio 1992 n. 154, quindi
gli artt.
- 117 e 118 del T.U. delle leggi in materia bancaria a creditizia approvato con D. Lgs. 1
- settembre 1993 n. 385) espressamente negatorie della validita' di clausole contrattuali
di
- rinvio gli usi nella determinazione dei tassi di interesse.
- Ancorche' le norme per ultimo indicate non trovino applicazione
diretta nel caso di specie,
- in cui i rapporti si esaurirono ben prima della vigenza dei due testi normativi
richiamati, non
- puo' non tenersi conto sia della normativa, anche comunitaria, nel frattempo intervenuta
a
- salvaguardia della concorrenza bancaria e decisamente negatoria di situazioni di
cartello,
- sia del mutamento progressivo delle situazioni oggettive dell'operativita' delle banche
al fine
- di valutare se il riferimento agli usi abbia ancora una funzione, e soddisfi ancora il
requisito
- di oggettiva determinabilita' secondo la disciplina dell'art. 1346 C.C., la cui
violazione e'
- sanzionata come causa di nullita' negoziale dall'art. 1418 comma 2 C.C.
- La Corte del merito, ben consapevole dei requisiti richiesti per la
validita' della clausola,
- ha ritenuto di dovere dare valore agli elenchi di variazione dei tassi prodotti,
assumendo che
- i vari tassi previsti a seconda dell'affidabilita' del cliente (prime rate-top rate o
situazioni
- intermedie) non danno luogo ad una discrezionalita' della banca successiva alla
stipulazione
- del contratto, perche' la qualificazione del cliente dovrebbe essere situazione inerente
alla
- stessa stipulazione originaria del contratto regolato in conto corrente.
- Peraltro, l'enunciazione su punto della sentenza della Corte del
merito ha carattere di
- generalita', mentre nella specie oggetto di disamina era il singolo contratto dedotto in
- controversia, in relazione al quale, sulla base degli elementi probatori forniti, doveva
- valutarsi se sussistevano elementi di qualificazione originari del cliente atti a
determinare,
- senza successiva valutazione discrezionale da parte della banca, l'oggettiva
determinazione
- del tasso che fosse oggetto di variazione nel corso del rapporto.
- Su tale punto la motivazione della Corte d'Appello di Roma e'
manchevole; su tale punto
- la doglianza della procedura concorsuale e' formulata con carattere di fondatezza.
- Accogliendo, pertanto il ricorso, si deve cassare a sentenza
impugnata, rimettendo gli atti
- ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma che si atterra' al seguente criterio:
fermo restando
- il principio secondo cui, fino all'entrata in vigore dell'art. 4 della L. 17 febbraio
1992 n. 154 e
- del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, la variazione dell'interesse nel corso di un
rapporto
- bancario di durata puo' essere reso determinabile con riferimento, in scrittura
negoziale,
- ad elementi estrinseci e futuri; si deve accertare se, in base alla situazione normativa
e di fatto
- vigenti all'epoca del rapporto in contesa quale emerge dagli elementi probatori
acquisiti, le
- tabelle prodotte potevano costituire l'elemento di riferimento indicato nel contratto in
relazione
- alle condizioni praticate sulla piazza, relativamente al mutamento del tasso di
interesse; si deve
- accertare, inoltre, se sussistevano originariamente tutti gli elementi (tra cui la
qualificazione del
- cliente in relazione alla sua affidabilita') atti ad integrare la situazione di
determinabilita' oggettiva
- del tasso, senza alcuna successiva valutazione da parte della banca.
- Il giudice del invio decidera' anche sulle spese del giudizio di
legittimita'.
- Il ricorso incidentale, la cui doglianza attiene alla liquidazione
delle spese del giudizio di II
- grado, viene assorbito dall'accoglimento del ricorso principale, rimanendo aperto al
giudice del
- rinvio la liquidazione delle spese a seconda della pronuncia di merito.
- (Omissis).
-
-
-
Cass. sez. I civ., 17 aprile 1996 n. 10657.
- Pres. Sgroi, rel. Borrè.
- Come questa Corte ha piu' volte stabilito, l'obbligo di
forma scritta ad validitatem
- per la pattuizione di interessi ultralegali non postula necessariamente che il
documento
- contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma puo'
essere
- soddisfatto anche per relationem, purché le parti richiamino per iscritto
criteri prestabiliti
- ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che
consentano
- la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. 6113-1994).
- Il riferimento alle "condizioni praticate usualmente dalle
aziende di credito sulla piazza"
- può ritenersi sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline fissate su scala
nazionale
- con accordi di cartello (cosi', esplicitamente, Cass. 2644-1989), mentre e' invece
del tutto
- insufficiente a predeterminare obbiettivamente l'obbligazione del tasso d'interesse
se tali
- accordi, contengano diverse tipologie di tassi, o addirittura siano venuti meno come
- parametro centralizzato e vincolante (cfr.: Cass. 2262-1984).
- (massima redatta da Trani
Jus).
-
- (Omissis).
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., emesso su
ricorso della Banca
- A.M., il presidente del Tribunale di Mantova ingiunse ad E. M. il pagamento di lire
95.218.673
- (di cui lire 36.789.000 per effetti cambiari scontati o accreditati salvo buon fine
"di cui si ignora
- l'esito") oltre interessi convenzionali.
- Con citazione notificata il 12 settembre 1989 il M. convenne la Banca
innanzi al predetto
- Tribunale, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo.
- Sostenne che la somma di lire 36.789.000 era stata pagata dagli
obbligati cambiari e che
- il decreto, in parte qua, era stato illegittimamente emesso.
- Sostenne inoltre che l'azione causale, promossa dalla Banca, era
inammissibile, non avendo
- l'attrice offerto in restituzione o depositato in cancelleria i titoli ai sensi
dell'art. 66 legge
- cambiaria.
- Si costitui' la Banca e resistette, invocando una clausola, contenuta
nei contratti di sconto
- e debitamente approvata per iscritto dal M. ai sensi dell'art. 1341 c.c., secondo cui
"e' facolta'
- della Banca di revocare in qualsiasi momento, a suo discrezionale giudizio e con effetto
immediato,
- il fido; in tale ipotesi la Banca e' facoltizzata a pretendere immediatamente dallo
scontatore l'intero
- ammontare della sua esposizione, indipendentemente dalla scadenza e dall'esito degli
effetti
- scontati; in caso di pagamento la Banca restituira' subito gli effetti in suo possesso
e, a mano
- a mano che le ritorneranno, quelli in circolazione, dei quali la Banca continuera' a
curare l'incasso".
- Sulla scorta di tale clausola la creditrice opposta chiese il rigetto
dell'opposizione, pur dando
- atto dell'avvenuto pagamento degli effetti scontati per lire 36.789.000.
- Il Tribunale rigetto' l'opposizione, dichiarando anche che gli
interessi ultralegali erano stati
- legittimamente applicati in conformita' alla clausola n. 7 del contratto.
- Contro tale sentenza si gravo' il M. alla Corte di appello di
Brescia, sostenendo che l'importo
- di lire 36.789.000 era stato pagato anteriormente alla proposizione del ricorso per
decreto ingiuntivo;
- che era indubbio che la Banca avesse esercitato l'azione causale, derivante dal
contratto di sconto,
- e che percio' trovava applicazione l'art. 66 legge cambiaria; che il riferimento, quanto
al tasso
- ultralegale degli interessi, agli usi di piazza non era idoneo ad
integrare il requisito della forma
- scritta di cui all'art. 1284 c.c.
- La Corte di Brescia, con sentenza del 25 ottobre 1993, rigetto'
l'appello, osservando che, in
- base alla citata clausola contrattuale, il credito azionato con il decreto ingiuntivo
presentava i
- necessari requisiti di esigibilita' e certezza; che non era rilevante il sopravvenuto
accertamento
- del buon fine dei titoli, in quanto "il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel
giudizio di
- opposizione quando sia risultata la fondatezza dei motivi di opposizione in riferimento
alla
- data di emissione del provvedimento" (cosi' Cass. 3482-85); che era da escludere la
- applicabilita' dell'art. 66 legge cambiaria, posto che la Banca, attivando la procedura
monitoria,
- mai aveva inteso imperniare la propria azione sulla peculiare normativa afferente il
regolamento
- e l'efficacia dei titoli cambiari; che l'onere della forma scritta ad substantiam
per la pattuizione
- di interessi ultralegali era da intendersi assolto mediante il riferimento, nel
contratto scritto inter partes
- alla misura degli interessi usualmente praticata dalle aziende di credito sulla piazza.
- Contro tale sentenza il M. ha proposto riscorso per cassazione sulla
base di tre motivi.
- La Banca ha resistito con controricorso.
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1. Con il primo motivo il M. deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 643, 645 e 653 c.p.c.,
- richiamando la piu' recente giurisprudenza di questa Corte sulla natura della
opposizione a decreto
- ingiuntivo e sugli effetti dell'accertamento della inesistenza del credito, sia pure per
ragioni sopravvenute,
- rispetto al provvedimento monitorio.
- Essendo nella specie incontestato l'adempimento degli obbligati
cambiari, e addirittura esso risalendo,
- secondo il ricorrente, ad un momento anteriore al decreto ingiuntivo, a torto la Corte
di appello non
- aveva proceduto alla revoca di questo.
- La censura e' fondata.
- Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 7448 del 1993,
componendo
- un contrasto di giurisprudenza, hanno stabilito che il giudizio di opposizione a decreto
- ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non e' ristretto alla
verifica delle
- condizioni di ammissibilita' e di validita' del decreto stesso, ma si estende
all'accertamento
- con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della
sentenza
- e non a quello della richiesta o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti
costitutivi
- del diritto in contestazione; che il giudice, pertanto, qualora riconosca fondata, anche
solo
- parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di
opposizione
- o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto,
non rilevando
- l'eventuale posteriorita' del fatto estintivo rispetto all'emissione del decreto; e che
per
- l'eventuale parte residua del credito, non estinta, la sentenza che definisce
l'opposizione si
- sostituisce al decreto ingiuntivo sia come accertamento del diritto che come titolo
esecutivo
- (art. 653, secondo comma, c.p.c.).
- Ne consegue che, nella specie, pur dovendosi considerare ritualmente
emesso il decreto
- ingiuntivo in base alla clausola contrattuale che faceva riferimento all'intera
esposizione del M.
- per effetto del contratto di sconto, non rilevando i pagamenti avvenuti da parte dei
terzi
- debitori ma non ancora conosciuti, tuttavia si sarebbe dovuto, alla luce delle
risultanze
- successivamente acquisite in causa e in particolare del riconoscimento, da parte della
- Banca stessa, dell'avvenuto pagamento dell'importo di lire 36.789.000, dichiarare la
- infondatezza, al riguardo, della pretesa creditoria e conseguentemente revocare, in
toto,
- il decreto ingiuntivo, venendo la funzione di condanna alla somma residua (oltre
interessi
- sulla medesima) espletata dalla sentenza pronunciata in sede di opposizione.
- 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt.
- 1284, 1346 e 1825 c.c., osservando che attraverso la clausola contrattuale, facente
- riferimento al tasso di interesse praticato dalle aziende di credito sulla piazza, non
poteva
- ritenersi integrato il requisito, imposto dalla legge, della forma scritta ad
substantiam per la
- pattuizione di interessi ultralegali.
- Va anzitutto rilevato che il presente motivo non e' assorbito
dall'accoglimento del primo,
- perche' il problema della misura degli interessi (e della validita' della loro
pattuizione) riguarda
- non soltanto il credito derivante dal contratto di sconto (cui si riferiva il primo
motivo) ma
- anche gli altri titoli della complessiva esposizione del M..
- Cio' premesso, va ricordato che questa Corte ha piu' volte stabilito
che l'obbligo di forma
- scritta ad validitatem per la pattuizione di interessi ultralegali "non postula
necessariamente
- che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse
pattuito,
- ma puo' essere soddisfatto anche per relationem, richiedendosi in questo caso che le
parti
- richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento
negoziale,
- obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso
- convenzionale" (fra altre, Cass. 6113-1994).
- Fermo tale principio, va invece meglio precisata l'affermazione, non
raramente formulata
- da questa Corte, della sufficienza del riferimento alle "condizioni praticate
usualmente dalle
- aziende di credito sulla piazza".
- In realta' il giudizio di sufficienza e' coordinato all'esistenza di
vincolanti discipline fissate
- su scala nazionale con accordi di cartello (cosi', esplicitamente, Cass. 2644-1989) e
percio'
- esso non puo' essere mantenuto se tali accordi, come la giurisprudenza di questa Corte
ha
- consapevolmente rilevato (cfr., gia' in epoca meno recente, Cass. 2262-1984), contengano
- diverse tipologie di tassi, o addirittura siano venuti meno come parametro centralizzato
e
- vincolante.
- In tal caso, come sostanzialmente si desume dalla citata sentenza
2262-1984, e' quanto
- meno necessario l'accertamento, in concreto, del grado di univocita' della fonte
richiamata,
- per stabilire a quale previsione le parti abbiano effettivamente potuto riferirsi, e,
quando
- cio' non sia fatto, come nella specie non e' stato fatto, si ha non semplicemente una
insufficienza
- di motivazione (nel caso non dedotta), ma una falsa applicazione dell'art. 1284 c.c.,
vale a dire
- l'applicazione della norma ad una situazione non ricompresa (quanto meno allo stato
delle
- indagini in fatto) nel suo ambito di previsione.
- Il motivo va dunque, sotto tale profilo, accolto.
- 3. Con il terzo motivo, infine, il M. lamenta la violazione dell'art.
66 legge cambiaria,
- osservando essere indubbio che la Banca, nel caso in esame, aveva esercitato l'azione
- causale sottesa alla trasmissione del titolo, il che rendeva operante, a suo carico,
l'obbligo
- di offrire in restituzione la cambiale e di depositarla presso la cancelleria del
giudice competente.
- La piu' recente giurisprudenza di questa Corte (sent. 1705-95) precisa che tale onere di
chi
- esercita l'azione causale risponde all'esigenza di evitare al convenuto il pericolo di
pagare una
- seconda volta, in futuro,
- in base ad azione cambiaria, nonche' di consentire a tale soggetto,
che adempia in base al
- rapporto causale, di utilizzare la cambiale nelle azioni dirette e di regresso che gli
spettano.
- La medesima giurisprudenza, peraltro, puntualizza che l'onere del
deposito non e'
- riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione,
- ma attiene ai requisiti per l'esame del merito della domanda, in relazione ad esigenze
- - di natura disponibile - del debitore, con l'ulteriore conseguenza che l'inosservanza
- dell'onere e' rilevabile solo su eccezione di parte.
- Se, come stabilito da tale giurisprudenza, cui il Collegio presta
adesione, l'eccezione
- di mancato deposito della cambiale ai sensi del citato art. 66 ha carattere di eccezione
- in senso stretto e soltanto l'effetto di "sospendere" l'esame del merito, ne
consegue che
- essa non ha "spazio" prima dell'emanazione del decreto ingiuntivo, mancando
questo di
- una fase di previo contraddittorio in cui l'eccezione possa essere avanzata; e mal se ne
- scorge l'applicabilita' in sede di opposizione, essendo difficile immaginare che la
sanzione
- del mancato rispetto di un diritto del debitore consista nella paralisi dell'opposizione
che
- egli stesso ha proposto.
- In ogni caso, sembra nella specie difettare l'interesse stesso del
ricorrente a valersi del
- presente motivo, che non riflette alcuna esigenza di ordine pubblico ed avrebbe soltanto
- l'effetto di privarlo della situazione di vantaggio che egli invece consegue con
l'accoglimento
- degli altri due motivi di ricorso.
- In questo senso il motivo va dichiarato inammissibile.
- (Omissis).
-
- Cass. sez. I civ. 18 aprile 1997 n. 11042.
- Pres. Cantillo, rel. Marziale
- Una clausola, la quale si limiti a fare riferimento "alle
condizioni praticate
- usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", non è sufficientemente
univoca
- e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura
superiore
- a quella legale, in quanto, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa
non
- consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano
inteso
- concretamente riferirsi.
-
- (Omissis).
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 1) Con sentenza depositata il 25 maggio 1988 il Tribunale di Milano
rigettava le
- opposizioni proposte dalla s.r.l. EE. e da E. Z. - rispettivamente nella qualità di
debitrice
- principale e di fideiussore - avverso il decreto ingiuntivo con il quale il presidente
di quel
- Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento della somma di L. 32.208.800 corrispondente
- all'importo di sei effetti cambiari scontati dalla EE. e restati insoluti.
- Quest'ultima aveva motivato la propria opposizione asserendo che la
sottoscrizione apposta
- sul retro degli effetti e in calce alla distinta "di sconto" non era quella
del legale rappresentante
- della società Rinaldo Repossi.
- A sua volta, la Z. aveva dedotto che l'operazione compiuta esulava
dai poteri del legale
- rappresentante.
- Nel respingere tali opposizioni il Tribunale, osservava:
- - che il disconoscimento della firma del Repossi, da parte della EE., era stato tardivo
e che,
- d'altro canto, tale sottoscrizione appariva identica a quella che figurava nello
"specimen" e non era
- quindi possibile dubitare della sua autenticità;
- - che l'art. 9 dello statuto sociale conferiva all'amministratore unico "i più
ampi poteri per la gestione
- ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere, senza limitazione
alcuna, tutti gli atti
- ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale".
- La sentenza veniva appellata dalla Z. la quale, ad integrazione di
quanto già dedotto nella precedente
- fase di giudizio, assumeva che il credito fatto valere dalla Banca era sorto in epoca
successiva alla data
- (16 febbraio 1982) in cui la garanzia fideiussoria era stata revocata e che gli
interessi erano stati addebitati
- al tasso del "prime rate", che non era stato specificamente menzionato nel
contratto, nel quale si faceva
- generico riferimento agli usi su piazza.
- 1.1. La Corte territoriale respingeva il gravame, ribadendo
l'esattezza delle considerazioni contenute
- nella sentenza di primo grado e rilevando, quanto alle ulteriori deduzioni formulate con
l'atto d'appello:
- - che il recesso era divenuto operante solo il 25 maggio 1982 e, quindi, in epoca
successiva alla data
- della operazione di sconto (16 aprile 1982);
- - che, in ogni caso, la Z. che, a termini del contratto, era tenuta a far fronte non
solo alle obbligazioni
- esistenti nel momento dell'estinzione del rapporto di garanzia, ma anche "di ogni
altra obbligazione"
- che fosse sorta successivamente in dipendenza di rapporti in quel momento già
esistenti;
- - che nel contratto di conto corrente si era stabilito gli interessi dovuti dal
correntista dovevano intendersi
- determinati "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla
piazza" e avrebbero
- prodotto a loro volta interessi nella stessa misura;
- - che non vi era motivo di dubitare della validità di tale clausola, in relazione a
quanto stabilito dall'art.
- 1284, ultimo comma, c.c., "giacché le condizioni richiamate vengono fissate su
scala nazionale con
- accordi di cartello, così che il rinvio al tasso usuale vale ad ancorare la misura
degli interessi a fatti
- oggettivi, certi e di agevole riscontro, non influenzabili dal singolo istituto
bancario".
- 1.2. La Z. chiede la cassazione di tale sentenza con tre
motivi, al cui accoglimento la C. resiste
- con controricorso e con memoria.
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 2) Con il primo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e
segg. c.p.c.,
- nonché vizio di motivazione circa l'applicabilità di detti articoli alla fattispecie
la ricorrente censura
- la sentenza impugnata per non aver considerato:
- - che il tardivo disconoscimento della EE. non poteva pregiudicare il suo diritto di
contestare
- l'autenticità delle scritture prodotte dalla Carlo a sostegno della sua pretesa;
- - che non era possibile raggiungere la prova dell'autenticità delle sottoscrizioni
apposte sulle
- cambiali e sulla distinta di sconto prescindendo dalla procedura di verificazione;
- - che le somme derivanti dall'operazione di sconto erano andate ad esclusivo beneficio
della EE.;
- - che lo "scoperto" (otto milioni) era sensibilmente inferiore dell'importo
dei titoli scontati
- (44 milioni, dei quali 11 andati a buon fine), ed appariva quindi inverosimile che
l'operazione
- fosse stata preordinata all'azzeramento di tale passività.
- 2.1. E' però agevole replicare:
- a) che nella sentenza impugnata è contenuto l'accertamento positivo dell'autenticità
delle
- sottoscrizioni della società EE. figuranti sui titoli scontati e che, pertanto, il
riconoscimento
- della fondatezza della domanda avanzata dalla Banca non si fonda solo sulla
considerazione
- che il loro disconoscimento da parte della debitrice principale era stato tardivo;
- b) che l'autenticità della scrittura privata proveniente da terzi, se contestata può
essere dimostrata
- con qualsiasi mezzo e rimane affidata al libero apprezzamento del giudice senza
necessità per la
- parte che l'abbia prodotta e intenda avvalersene di ricorrere allo speciale procedimento
di verificazione
- (Cass. 30 maggio 1991, n. 6134);
- c) che, essendo l'obbligazione della Z. di carattere fideiussorio, nessuna rilevanza, ai
fini del decidere,
- può assumere la circostanza (peraltro incontroversa) che le somme ricavate
dall'operazione di sconto
- siano state incassate dalla debitrice principale (società EE.);
- d) che nella sentenza impugnata sono esposte in modo chiaro e coerente le ragioni sulle
quali il giudice
- del merito ha fondato il proprio convincimento circa l'esistenza di un collegamento tra
l'operazione e
- l'azzeramento dello scoperto di conto corrente.
- Il primo mezzo di gravame è pertanto infondato.
- 3) Ad opposte conclusioni deve giungersi per il secondo motivo.
- Con esso la ricorrente - assumendo la violazione degli artt. 1936
segg. cod. civ., e che la sua
- motivazione sarebbe comunque carente - censura la sentenza impugnata per aver ritenuto
che il
- recesso, pur essendo stato comunicato alla Banca il 16 febbraio 1982, aveva determinato
la
- cessazione degli effetti della garanzia solo a parure dal 26 maggio 1982 e, quindi, ben
oltre la
- data in cui era stata compiuta l'operazione di sconto (16 aprile 1982).
- 3.1. Tale circostanza, secondo quanto si afferma nella sentenza impugnata, dovrebbe
essere ritenuta
- pacifica, avendo il garante provveduto ad estinguere il saldo passivo del conto della
EE. esistente alla
- data del 25 maggio 1982 (L. 7.824.333).
- Sennonché tale considerazione non appare - neppure in linea astratta
- idonea a sorreggere la
- conclusione cui la Corte territoriale è pervenuta, posto che il pagamento di un debito
(specie quando
- tale atto sia effettuato da un terzo che, come il fideiussore, può beneficiare della
surrogazione legale
- a norma dell'art. 1203, n. 3, c.c.) non è necessariamente determinato dal convincimento
della fondatezza
- della pretesa del creditore.
- Non vi è dubbio, pertanto, che - avendo le parti convenuto, secondo
quanto accertato dal giudice
- del merito, che la dichiarazione di recesso si sarebbe "reputata conosciuta"
dalla C. quando la lettera
- fosse giunta ai suoi uffici e fosse trascorso "il tempo ragionevolmente necessario
per provvedere"
- - il giudizio sulla operatività del recesso avrebbe dovuto essere specificamente
collegato all'accertamento
- di tali circostanze di fatto e che, come rileva esattamente la ricorrente, la
determinazione del tempo
- "ragionevolmente necessario» per adottare le opportune iniziative a tutela del
credito, avrebbe dovuto
- essere effettuata alla stregua dei principi di correttezza e di buona fede, che operano
nei loro confronti
- secondo un criterio di reciprocità, ampliando o restringendo gli obblighi letteralmente
assunti con il
- contratto (Cass. 25 gennaio 1995, n. 888; 6 febbraio 1997, n. 1123).
- Tali aspetti sono totalmente trascurati dalla sentenza impugnata, la
cui motivazione appare
- conseguentemente carente.
- 4) Del pari fondato è il terzo motivo, con il quale - denunziandosi violazione e falsa
applicazione
- dell'art. 1284 c.c. e vizio di motivazione - la sentenza impugnata viene censurata per
aver ritenuto
- valida la clausola contrattuale con la quale l'ammontare degli interessi è determinato
in misura pari
- "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza".
- La clausola è stata ritenuta valida dalla sentenza impugnata in base
al rilievo che tali condizioni
- "vengono fissate su scala nazionale con accordi di cartello", il quale
varrebbe "ad ancorare la misura
- degli interessi a fatti oggettivi, certi e di agevole riscontro, non influenzabili dal
singolo istituto bancario".
- La ricorrente contesta che la clausola, così come formulata,
contenga "criteri certi ed oggettivi"
- idonei a consentire la quantificazione concreta del tasso d'interesse ed osserva che un
accordo di
- cartello "è ... di per sé vietato" e comporta "palmare violazione
dell'art. 1284 c.c., in spregio di ogni
- norma di tutela del contraente debole che su tale articolo fa affidamento".
- 4.1. Orbene, è certo esatto che questa Corte ha più volte statuito che il requisito
della forma scritta
- richiesto, a pena di nullità, per la pattuizione di interessi superiori alla misura
legale "non postula
- necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso
di interesse
- pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, essendo sufficiente
che le parti richiamino
- per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili,
che consentano la
- concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. 25 giugno 1994, n. 6113; 10
settembre 1995,
- n. 9227; 18 maggio 1996, n. 4605).
- Deve tuttavia riconoscersi che una clausola, la quale si limiti a
fare riferimento "alle condizioni praticate
- usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", non è sufficientemente univoca
e non può quindi giustificare
- la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, in quanto,
data l'esistenza di diverse
- tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale
previsione le parti abbiano
- inteso concretamente riferirsi (Cass. 29 novembre 1996, n. 10657).
- Tale considerazione ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame
degli ulteriori rilievi formulati
- dalla ricorrente.
- 5) La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata
ad altro giudice che
- si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Milano.
- (Omissis).