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La giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla invalidità per indeterminatezza
delle clausole di determinazione degli interessi "uso piazza" nei contratti bancari.
 
Cass. sez. I civ., 15 novembre 1995, n. 2103/96.
Pres. Rossi, rel. Bibolini.
        Fino all'entrata in vigore dell'art. 4 della L. 17 febbraio 1992 n. 154 e del D. Lgs.
1 settembre 1993 n. 385, la variazione dell'interesse nel corso di un rapporto bancario
di durata poteva' essere reso determinabile con riferimento, in scrittura negoziale, ad
elementi estrinseci e futuri, purché, in base alla situazione normativa e di fatto vigenti
all'epoca del rapporto sussistessero originariamente tutti gli elementi (tra cui la qualificazione
del cliente in relazione alla sua affidabilita') atti ad integrare la situazione di determinabilita'
oggettiva del tasso, senza alcuna successiva valutazione da parte della banca.
Cass. sez. I civ.,  17 aprile 1996 n. 10657.
Pres. Sgroi, rel. Borrè.
   Come questa Corte ha piu' volte stabilito, l'obbligo di forma scritta ad validitatem
per la pattuizione di interessi ultralegali non postula necessariamente che il documento
contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma puo' essere
soddisfatto anche per relationem, purché le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti
ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano
la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. 6113-1994).
    Il riferimento alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza"
può ritenersi sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline fissate su scala nazionale
con accordi di cartello (cosi', esplicitamente, Cass. 2644-1989), mentre e' invece del tutto
insufficiente a predeterminare obbiettivamente l'obbligazione del tasso d'interesse se tali
accordi, contengano diverse tipologie di tassi, o addirittura siano venuti meno come
parametro centralizzato e vincolante (cfr.: Cass. 2262-1984).
Cass. sez. I civ. 18 aprile 1997 n. 11042.
Pres. Cantillo, rel. Marziale
    Una clausola, la quale si limiti a fare riferimento "alle condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", non è sufficientemente univoca
e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore
a quella legale, in quanto, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non
consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso
concretamente riferirsi.

                                                            * * * * *

Cass. sez. I civ., 15 novembre 1995, n. 2103/96.
Pres. Rossi, rel. Bibolini.
 
        Fino all'entrata in vigore dell'art. 4 della L. 17 febbraio 1992 n. 154 e del D. Lgs.
1 settembre 1993 n. 385, la variazione dell'interesse nel corso di un rapporto bancario
di durata poteva' essere reso determinabile con riferimento, in scrittura negoziale, ad
elementi estrinseci e futuri, purché, in base alla situazione normativa e di fatto vigenti
all'epoca del rapporto sussistessero originariamente tutti gli elementi (tra cui la qualificazione
del cliente in relazione alla sua affidabilita') atti ad integrare la situazione di determinabilita'
oggettiva del tasso, senza alcuna successiva valutazione da parte della banca.
    (massima redatta da Trani Jus).
 
                            SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con ricorso in data 6 luglio 1988 la Banca BBB proponeva opposizione allo
stato passivo del fallimento di N.M., lamentando che all'ammissione del credito
in linea capitale, come richiesto, non fosse conseguito in quella sede il riconoscimento
degli interessi al tasso convenzionale, interessi invece ridotti dal giudice delegato al
tasso legale.
    Pronunciando nella contumacia del fallimento, il Tribunale di Roma rigettava,
ritenendo non applicabile, per nullita', la clausola del contratto di conto corrente
bancario relativa alla determinazione degli interessi con riferimento "alle condizioni
usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza".
    La nullita' era fondata sul rilievo che la clausola negoziale non si concretava in un
rinvio scritto ad  elementi di diretta quantificazione del tasso, e si traduceva in una
decisione discrezionale della banca nell'ambito di una fascia di tassi compresa tra
il "prime rate" ed il "top rate".
    Su appello della Banca e nel contraddittorio della curatela fallimentare la Corte
d'Appello di Roma la quale, con sentenza in data 13 luglio 1992, riformava la pronuncia
di primo grado, ritenendo di doversi uniformare all'indirizzo espresso dalla Corte di
Cassazione sul punto (cita Cass. 12 novembre 1987 n. 8335; 3 dicembre 1988 n. 6554;
22 maggio 1990 n. 4617).
    Ritenuto, in particolare, che il precetto dell'art. 1284 C.C. viene soddisfatto, non solo
quando la scrittura determina numericamente il tasso di interesse superiore a quello legale,
ma anche quando detta determinazione avvenga per relationem, la Corte del merito
ravvisava quest'ultima fattispecie nell'obbligo delle banche di uniformarsi sia alle direttive
della A.B.I. sia ad accordi di cartello che si verifichino all'interno del sistema bancario.
    Riteneva, poi, che il lasso tra il "prime rate" ed il "top rate" non desse luogo ad una
discrezionalita' della banca contraria all'elemento di predeterminazione negoziale dettato
dall'art. 1284 C.C., posto che la qualificazione del correntista nell'una o nell'altra categoria
viene compiuta preventivamente nel momento stesso della costituzione del rapporto del
conto corrente bancario.
    La Corte del merito, inoltre compensava tra le parti le spese del giudizio con la motivazione:
"Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione...", senza enunciare, peraltro, quali
fossero i motivi che consistessero di superare il criterio di soccombenza.
    Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione la curatela del fallimento sulla
base di un unico motivo integrato da memoria; depositava controricorso e ricorso incidentale
la Banca Nazionale del Lavoro.
                                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    Con l'unico mezzo di cassazione la procedura ricorrente deduce la violazione e la falsa
applicazione dell'art. 1284 C.C. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
    Richiamando la motivazione del Tribunale di Roma, il curatore ritiene che la determinazione
del tasso per relationem sia legittimo quando ci sia un richiamo diretto a tariffe predisposte
(Indici ISTAT., tasso di sconto), mentre nel riferimento alle condizioni usuali del mercato,
anche se riferite alla determinazione della A.B.I. o ad interessi di cartello, si verificherebbe
un'ipotesi di "relatio per relazionem".
    Anche superando questo elemento (il riferimento al cartello comporterebbe una determinazione
in cui confluisca la volonta' di una sola delle parti del rapporto di C.C. - la banca), resterebbe la
assoluta incertezza del riferimento perche', anche producendo una tabella elaborata dalla
Banca d'Italia, si dimostra l'esistenza di un fascio di tassi di interesse, non di un tasso unico
cui ragguagliare il singolo rapporto di conto corrente.
    Non supererebbe l'argomento la ritenuta (dalla Corte d'Appello), preventiva qualificazione
del cliente, perche' ammesso che detta espressione avesse un senso per il prime rate ed il top rate,
nessuna identificazione ne verrebbe per tutte le situazioni intermedie riscontrabili tra i due estremi,
considerato che nella specie la B.N.L., ha chiesto un interesse intermedio ed ha fornito una
documentazione riferita alla media dei tassi.
    Si aggiunga che non esiste una suddivisione della clientela in classi riportabile a norme bancarie
uniformi, ne' la banca e' stata in grado, nella specie, di produrre le delibere A.B.I. ed i cartelli cui si
dovrebbe fare riferimento.
    Tale essendo l'oggetto dedotto in controversia quale e' emerso dal dibattito tra le parti, si rileva
innanzi tutto che la linea giurisprudenziale cui si e' richiamata la Corte del merito ha svolto la
funzione di favorire la fluidita' dei rapporti bancari, ricollegando il mutamento dei tassi convenzionali
in corso di rapporto, nel contempo, al requisito formale dell'art. 1284 comma 3 C.C. ed al criterio di
determinabilita' dell'oggetto del contratto secondo la disciplina dell'art. 1346 C.C..
    In base a detto indirizzo, pertanto, non era necessario che il tasso convenzionale venisse determinato
originariamente in una misura numerica.
    Il richiamo operato originariamente per iscritto a prestabiliti criteri o elementi estrinseci, anche
mutevoli nel tempo, era idoneo a soddisfare sia il requisito formale dell'art. 1284 C.C., sia quello
della determinabilita' della prestazione.
    Perche', peraltro, fosse rispettato sia l'elemento formale, sia il requisito di determinabilita', era
necessario che l'elemento estrinseco di riferimento soddisfacesse la condizione di determinabilita'
senza il  ricorso a nuove scelte volontarie e manifestazioni di volonta' da parte di una delle parti e,
segnatamente nel caso in esame, da parte della banca.
    Costituisce, pertanto, oggetto di indagine di fatto rilevare se l'elemento estrinseco di riferimento
abbia le caratteristiche dell'oggettiva determinabilita' della prestazione futura di interessi nella variabilita'
delle condizioni di mercato in costanza di un rapporto di durata; indagine preclusa alla valutazione
del giudizio di legittimita' se opportunamente motivata.
    La Corte del merito, nel richiamare l'indirizzo giurisprudenziale sostenuto per lungo tempo da
questa Corte, ha svolto un apprezzamento positivo sul punto con riferimento alle condizioni
usualmente praticate su piazza, richiamando da un lato situazioni di cartello; richiamando,
d'altro lato, la determinazione avvenuta in sede A.B.I., nell'ambito del procedimento di
standardizzazione contrattuale.
    Peraltro, nel valutare la perdurante efficacia di situazioni di riferimento, non puo' non tenersi
conto dell'evoluzione verificatisi progressivamente nell'operare delle banche, sia con riferimento
al venir meno di situazioni di cartello nella valorizzazione della concorrenza bancaria, sia al
mutamento, per cosi' dire, culturale nella stessa concezione e funzione dell'attivita' bancaria
che (portando alla rivalutazione della tutela del contraente debole al di la' della disciplina
degli artt. 1341 e 1342 C.C. che hanno dimostrato la loro inadeguatezza al fine) ha finito
con esprimersi in situazioni (prima l'art. 4 della L. 17 febbraio 1992 n. 154, quindi gli artt.
117 e 118 del T.U. delle leggi in materia bancaria a creditizia approvato con D. Lgs. 1
settembre 1993 n. 385) espressamente negatorie della validita' di clausole contrattuali di
rinvio gli usi nella determinazione dei tassi di interesse.
    Ancorche' le norme per ultimo indicate non trovino applicazione diretta nel caso di specie,
in cui i rapporti si esaurirono ben prima della vigenza dei due testi normativi richiamati, non
puo' non tenersi conto sia della normativa, anche comunitaria, nel frattempo intervenuta a
salvaguardia della concorrenza bancaria e decisamente negatoria di situazioni di cartello,
sia del mutamento progressivo delle situazioni oggettive dell'operativita' delle banche al fine
di valutare se il riferimento agli usi abbia ancora una funzione, e soddisfi ancora il requisito
di oggettiva determinabilita' secondo la disciplina dell'art. 1346 C.C., la cui violazione e'
sanzionata come causa di nullita' negoziale dall'art. 1418 comma 2 C.C.
    La Corte del merito, ben consapevole dei requisiti richiesti per la validita' della clausola,
ha ritenuto di dovere dare valore agli elenchi di variazione dei tassi prodotti, assumendo che
i vari tassi previsti a seconda dell'affidabilita' del cliente (prime rate-top rate o situazioni
intermedie) non danno luogo ad una discrezionalita' della banca successiva alla stipulazione
del contratto, perche' la qualificazione del cliente dovrebbe essere situazione inerente alla
stessa stipulazione originaria del contratto regolato in conto corrente.
    Peraltro, l'enunciazione su punto della sentenza della Corte del merito ha carattere di
generalita', mentre nella specie oggetto di disamina era il singolo contratto dedotto in
controversia, in relazione al quale, sulla base degli elementi probatori forniti, doveva
valutarsi se sussistevano elementi di qualificazione originari del cliente atti a determinare,
senza successiva valutazione discrezionale da parte della banca, l'oggettiva determinazione
del tasso che fosse oggetto di variazione nel corso del rapporto.
    Su tale punto la motivazione della Corte d'Appello di Roma e' manchevole; su tale punto
la doglianza della procedura concorsuale e' formulata con carattere di fondatezza.
    Accogliendo, pertanto il ricorso, si deve cassare a sentenza impugnata, rimettendo gli atti
ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma che si atterra' al seguente criterio: fermo restando
il principio secondo cui, fino all'entrata in vigore dell'art. 4 della L. 17 febbraio 1992 n. 154 e
del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, la variazione dell'interesse nel corso di un rapporto
bancario di durata puo' essere reso determinabile con riferimento, in scrittura negoziale,
ad elementi estrinseci e futuri; si deve accertare se, in base alla situazione normativa e di fatto
vigenti all'epoca del rapporto in contesa quale emerge dagli elementi probatori acquisiti, le
tabelle prodotte potevano costituire l'elemento di riferimento indicato nel contratto in relazione
alle condizioni praticate sulla piazza, relativamente al mutamento del tasso di interesse; si deve
accertare, inoltre, se sussistevano originariamente tutti gli elementi (tra cui la qualificazione del
cliente in relazione alla sua affidabilita') atti ad integrare la situazione di determinabilita' oggettiva
del tasso, senza alcuna successiva valutazione da parte della banca.
    Il giudice del invio decidera' anche sulle spese del giudizio di legittimita'.
    Il ricorso incidentale, la cui doglianza attiene alla liquidazione delle spese del giudizio di II
grado, viene assorbito dall'accoglimento del ricorso principale, rimanendo aperto al giudice del
rinvio la liquidazione delle spese a seconda della pronuncia di merito.
    (Omissis).
 
 
 
Cass. sez. I civ.,  17 aprile 1996 n. 10657.
Pres. Sgroi, rel. Borrè.
     Come questa Corte ha piu' volte stabilito, l'obbligo di forma scritta ad validitatem
per la pattuizione di interessi ultralegali non postula necessariamente che il documento
contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma puo' essere
soddisfatto anche per relationem, purché le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti
ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano
la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. 6113-1994).
    Il riferimento alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza"
può ritenersi sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline fissate su scala nazionale
con accordi di cartello (cosi', esplicitamente, Cass. 2644-1989), mentre e' invece del tutto
insufficiente a predeterminare obbiettivamente l'obbligazione del tasso d'interesse se tali
accordi, contengano diverse tipologie di tassi, o addirittura siano venuti meno come
parametro centralizzato e vincolante (cfr.: Cass. 2262-1984).
        (massima redatta da Trani Jus).
 
(Omissis).
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., emesso su ricorso della Banca
A.M., il presidente del Tribunale di Mantova ingiunse ad E. M. il pagamento di lire 95.218.673
(di cui lire 36.789.000 per effetti cambiari scontati o accreditati salvo buon fine "di cui si ignora
l'esito") oltre interessi convenzionali.
    Con citazione notificata il 12 settembre 1989 il M. convenne la Banca innanzi al predetto
Tribunale, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo.
    Sostenne che la somma di lire 36.789.000 era stata pagata dagli obbligati cambiari e che
il decreto, in parte qua, era stato illegittimamente emesso.
    Sostenne inoltre che l'azione causale, promossa dalla Banca, era inammissibile, non avendo
l'attrice offerto in restituzione o depositato in cancelleria i titoli ai sensi dell'art. 66 legge
cambiaria.
    Si costitui' la Banca e resistette, invocando una clausola, contenuta   nei contratti di sconto
e debitamente approvata per iscritto dal M. ai sensi dell'art. 1341 c.c., secondo cui "e' facolta'
della Banca di revocare in qualsiasi momento, a suo discrezionale giudizio e con effetto immediato,
il fido; in tale ipotesi la Banca e' facoltizzata a pretendere immediatamente dallo scontatore l'intero
ammontare della sua esposizione, indipendentemente dalla scadenza e dall'esito degli effetti
scontati; in caso di pagamento la Banca restituira' subito gli effetti in suo possesso e, a mano
a mano che le ritorneranno, quelli in circolazione, dei quali la Banca continuera' a curare l'incasso".
    Sulla scorta di tale clausola la creditrice opposta chiese il rigetto dell'opposizione, pur dando
atto dell'avvenuto pagamento degli effetti scontati per lire 36.789.000.
    Il Tribunale rigetto' l'opposizione, dichiarando anche che gli interessi ultralegali erano stati
legittimamente applicati in conformita' alla clausola n. 7 del contratto.
    Contro tale sentenza si gravo' il M. alla Corte di appello di Brescia, sostenendo che l'importo
di lire 36.789.000 era stato pagato anteriormente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo;
che era indubbio che la Banca avesse esercitato l'azione causale, derivante dal contratto di sconto,
e che percio' trovava applicazione l'art. 66 legge cambiaria; che il riferimento, quanto al tasso
ultralegale degli interessi, agli usi di piazza non era idoneo ad integrare il requisito della forma
scritta di cui all'art. 1284 c.c.
    La Corte di Brescia, con sentenza del 25 ottobre 1993, rigetto' l'appello, osservando che, in
base alla citata clausola contrattuale, il credito azionato con il decreto ingiuntivo presentava i
necessari requisiti di esigibilita' e certezza; che non era rilevante il sopravvenuto accertamento
del buon fine dei titoli, in quanto "il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di
opposizione quando sia risultata la fondatezza dei motivi di opposizione in riferimento alla
data di emissione del provvedimento" (cosi' Cass. 3482-85); che era da escludere la
applicabilita' dell'art. 66 legge cambiaria, posto che la Banca, attivando la procedura monitoria,
mai aveva inteso imperniare la propria azione sulla peculiare normativa afferente il regolamento
e l'efficacia dei titoli cambiari; che l'onere della forma scritta ad substantiam per la pattuizione
di interessi ultralegali era da intendersi assolto mediante il riferimento, nel contratto scritto inter partes
alla misura degli interessi usualmente praticata dalle aziende di credito sulla piazza.
    Contro tale sentenza il M. ha proposto riscorso per cassazione sulla base di tre motivi.
    La Banca ha resistito con controricorso.
                                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    1. Con il primo motivo il M. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 643, 645 e 653 c.p.c.,
richiamando la piu' recente giurisprudenza di questa Corte sulla natura della opposizione a decreto
ingiuntivo e sugli effetti dell'accertamento della inesistenza del credito, sia pure per ragioni sopravvenute,
rispetto al provvedimento monitorio.
    Essendo nella specie incontestato l'adempimento degli obbligati cambiari, e addirittura esso risalendo,
secondo il ricorrente, ad un momento anteriore al decreto ingiuntivo, a torto la Corte di appello non
aveva proceduto alla revoca di questo.
    La censura e' fondata.
    Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 7448 del 1993, componendo
un contrasto di giurisprudenza, hanno stabilito che il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non e' ristretto alla verifica delle
condizioni di ammissibilita' e di validita' del decreto stesso, ma si estende all'accertamento
con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
e non a quello della richiesta o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi
del diritto in contestazione; che il giudice, pertanto, qualora riconosca fondata, anche solo
parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione
o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, non rilevando
l'eventuale posteriorita' del fatto estintivo rispetto all'emissione del decreto; e che per
l'eventuale parte residua del credito, non estinta, la sentenza che definisce l'opposizione si
sostituisce al decreto ingiuntivo sia come accertamento del diritto che come titolo esecutivo
(art. 653, secondo comma, c.p.c.).
    Ne consegue che, nella specie, pur dovendosi considerare ritualmente emesso il decreto
ingiuntivo in base alla clausola contrattuale che faceva riferimento all'intera esposizione del M.
per effetto del contratto di sconto, non rilevando i pagamenti avvenuti da parte dei terzi
debitori ma non ancora conosciuti, tuttavia si sarebbe dovuto, alla luce delle risultanze
successivamente acquisite in causa e in particolare del riconoscimento, da parte della
Banca stessa, dell'avvenuto pagamento dell'importo di lire 36.789.000, dichiarare la
infondatezza, al riguardo, della pretesa creditoria e conseguentemente revocare, in toto,
il decreto ingiuntivo, venendo la funzione di condanna alla somma residua (oltre interessi
sulla medesima) espletata dalla sentenza pronunciata in sede di opposizione.
    2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.
1284, 1346 e 1825 c.c., osservando che attraverso la clausola contrattuale, facente
riferimento al tasso di interesse praticato dalle aziende di credito sulla piazza, non poteva
ritenersi integrato il requisito, imposto dalla legge, della forma scritta ad substantiam per la
pattuizione di interessi ultralegali.
    Va anzitutto rilevato che il presente motivo non e' assorbito dall'accoglimento del primo,
perche' il problema della misura degli interessi (e della validita' della loro pattuizione) riguarda
non soltanto il credito derivante dal contratto di sconto (cui si riferiva il primo motivo) ma
anche gli altri titoli della complessiva esposizione del M..
    Cio' premesso, va ricordato che questa Corte ha piu' volte stabilito che l'obbligo di forma
scritta ad validitatem per la pattuizione di interessi ultralegali "non postula necessariamente
che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito,
ma puo' essere soddisfatto anche per relationem, richiedendosi in questo caso che le parti
richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale,
obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso
convenzionale" (fra altre, Cass. 6113-1994).
    Fermo tale principio, va invece meglio precisata l'affermazione, non raramente formulata
da questa Corte, della sufficienza del riferimento alle "condizioni praticate usualmente dalle
aziende di credito sulla piazza".
    In realta' il giudizio di sufficienza e' coordinato all'esistenza di vincolanti discipline fissate
su scala nazionale con accordi di cartello (cosi', esplicitamente, Cass. 2644-1989) e percio'
esso non puo' essere mantenuto se tali accordi, come la giurisprudenza di questa Corte ha
consapevolmente rilevato (cfr., gia' in epoca meno recente, Cass. 2262-1984), contengano
diverse tipologie di tassi, o addirittura siano venuti meno come parametro centralizzato e
vincolante.
    In tal caso, come sostanzialmente si desume dalla citata sentenza 2262-1984, e' quanto
meno necessario l'accertamento, in concreto, del grado di univocita' della fonte richiamata,
per stabilire a quale previsione le parti abbiano effettivamente potuto riferirsi, e, quando
cio' non sia fatto, come nella specie non e' stato fatto, si ha non semplicemente una insufficienza
di motivazione (nel caso non dedotta), ma una falsa applicazione dell'art. 1284 c.c., vale a dire
l'applicazione della norma ad una situazione non ricompresa (quanto meno allo stato delle
indagini in fatto) nel suo ambito di previsione.
    Il motivo va dunque, sotto tale profilo, accolto.
    3. Con il terzo motivo, infine, il M. lamenta la violazione dell'art. 66 legge cambiaria,
osservando essere indubbio che la Banca, nel caso in esame, aveva esercitato l'azione
causale sottesa alla trasmissione del titolo, il che rendeva operante, a suo carico, l'obbligo
di offrire in restituzione la cambiale e di depositarla presso la cancelleria del giudice competente.
La piu' recente giurisprudenza di questa Corte (sent. 1705-95) precisa che tale onere di chi
esercita l'azione causale risponde all'esigenza di evitare al convenuto il pericolo di pagare una
seconda volta, in futuro,
    in base ad azione cambiaria, nonche' di consentire a tale soggetto, che adempia in base al
rapporto causale, di utilizzare la cambiale nelle azioni dirette e di regresso che gli spettano.
    La medesima giurisprudenza, peraltro, puntualizza che l'onere del deposito non e'
riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione,
ma attiene ai requisiti per l'esame del merito della domanda, in relazione ad esigenze
- di natura disponibile - del debitore, con l'ulteriore conseguenza che l'inosservanza
dell'onere e' rilevabile solo su eccezione di parte.
    Se, come stabilito da tale giurisprudenza, cui il Collegio presta adesione, l'eccezione
di mancato deposito della cambiale ai sensi del citato art. 66 ha carattere di eccezione
in senso stretto e soltanto l'effetto di "sospendere" l'esame del merito, ne consegue che
essa non ha "spazio" prima dell'emanazione del decreto ingiuntivo, mancando questo di
una fase di previo contraddittorio in cui l'eccezione possa essere avanzata; e mal se ne
scorge l'applicabilita' in sede di opposizione, essendo difficile immaginare che la sanzione
del mancato rispetto di un diritto del debitore consista nella paralisi dell'opposizione che
egli stesso ha proposto.
    In ogni caso, sembra nella specie difettare l'interesse stesso del ricorrente a valersi del
presente motivo, che non riflette alcuna esigenza di ordine pubblico ed avrebbe soltanto
l'effetto di privarlo della situazione di vantaggio che egli invece consegue con l'accoglimento
degli altri due motivi di ricorso.
    In questo senso il motivo va dichiarato inammissibile.
        (Omissis).
 
Cass. sez. I civ. 18 aprile 1997 n. 11042.
Pres. Cantillo, rel. Marziale
    Una clausola, la quale si limiti a fare riferimento "alle condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", non è sufficientemente univoca
e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore
a quella legale, in quanto, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non
consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso
concretamente riferirsi.
 
            (Omissis).
                              SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    1) Con sentenza depositata il 25 maggio 1988 il Tribunale di Milano rigettava le
opposizioni proposte dalla s.r.l. EE. e da E. Z. - rispettivamente nella qualità di debitrice
principale e di fideiussore - avverso il decreto ingiuntivo con il quale il presidente di quel
Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento della somma di L. 32.208.800 corrispondente
all'importo di sei effetti cambiari scontati dalla EE. e restati insoluti.
    Quest'ultima aveva motivato la propria opposizione asserendo che la sottoscrizione apposta
sul retro degli effetti e in calce alla distinta "di sconto" non era quella del legale rappresentante
della società Rinaldo Repossi.
    A sua volta, la Z. aveva dedotto che l'operazione compiuta esulava dai poteri del legale
rappresentante.
    Nel respingere tali opposizioni il Tribunale, osservava:
- che il disconoscimento della firma del Repossi, da parte della EE., era stato tardivo e che,
d'altro canto, tale sottoscrizione appariva identica a quella che figurava nello "specimen" e non era
quindi possibile dubitare della sua autenticità;
- che l'art. 9 dello statuto sociale conferiva all'amministratore unico "i più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere, senza limitazione alcuna, tutti gli atti
ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale".
    La sentenza veniva appellata dalla Z. la quale, ad integrazione di quanto già dedotto nella precedente
fase di giudizio, assumeva che il credito fatto valere dalla Banca era sorto in epoca successiva alla data
(16 febbraio 1982) in cui la garanzia fideiussoria era stata revocata e che gli interessi erano stati addebitati
al tasso del "prime rate", che non era stato specificamente menzionato nel contratto, nel quale si faceva
generico riferimento agli usi su piazza.
    1.1. La Corte territoriale respingeva il gravame, ribadendo l'esattezza delle considerazioni contenute
nella sentenza di primo grado e rilevando, quanto alle ulteriori deduzioni formulate con l'atto d'appello:
- che il recesso era divenuto operante solo il 25 maggio 1982 e, quindi, in epoca successiva alla data
della operazione di sconto (16 aprile 1982);
- che, in ogni caso, la Z. che, a termini del contratto, era tenuta a far fronte non solo alle obbligazioni
esistenti nel momento dell'estinzione del rapporto di garanzia, ma anche "di ogni altra obbligazione"
che fosse sorta successivamente in dipendenza di rapporti in quel momento già esistenti;
- che nel contratto di conto corrente si era stabilito gli interessi dovuti dal correntista dovevano intendersi
determinati "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" e avrebbero
prodotto a loro volta interessi nella stessa misura;
- che non vi era motivo di dubitare della validità di tale clausola, in relazione a quanto stabilito dall'art.
1284, ultimo comma, c.c., "giacché le condizioni richiamate vengono fissate su scala nazionale con
accordi di cartello, così che il rinvio al tasso usuale vale ad ancorare la misura degli interessi a fatti
oggettivi, certi e di agevole riscontro, non influenzabili dal singolo istituto bancario".
    1.2.  La Z. chiede la cassazione di tale sentenza con tre motivi, al cui accoglimento la C. resiste
con controricorso e con memoria.
                                        MOTIVI DELLA DECISIONE
2) Con il primo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e segg. c.p.c.,
nonché vizio di motivazione circa l'applicabilità di detti articoli alla fattispecie la ricorrente censura
la sentenza impugnata per non aver considerato:
- che il tardivo disconoscimento della EE. non poteva pregiudicare il suo diritto di contestare
l'autenticità delle scritture prodotte dalla Carlo a sostegno della sua pretesa;
- che non era possibile raggiungere la prova dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle
cambiali e sulla distinta di sconto prescindendo dalla procedura di verificazione;
- che le somme derivanti dall'operazione di sconto erano andate ad esclusivo beneficio della EE.;
- che lo "scoperto" (otto milioni) era sensibilmente inferiore dell'importo dei titoli scontati
(44 milioni, dei quali 11 andati a buon fine), ed appariva quindi inverosimile che l'operazione
fosse stata preordinata all'azzeramento di tale passività.
    2.1. E' però agevole replicare:
a) che nella sentenza impugnata è contenuto l'accertamento positivo dell'autenticità delle
sottoscrizioni della società EE. figuranti sui titoli scontati e che, pertanto, il riconoscimento
della fondatezza della domanda avanzata dalla Banca non si fonda solo sulla considerazione
che il loro disconoscimento da parte della debitrice principale era stato tardivo;
b) che l'autenticità della scrittura privata proveniente da terzi, se contestata può essere dimostrata
con qualsiasi mezzo e rimane affidata al libero apprezzamento del giudice senza necessità per la
parte che l'abbia prodotta e intenda avvalersene di ricorrere allo speciale procedimento di verificazione
(Cass. 30 maggio 1991, n. 6134);
c) che, essendo l'obbligazione della Z. di carattere fideiussorio, nessuna rilevanza, ai fini del decidere,
può assumere la circostanza (peraltro incontroversa) che le somme ricavate dall'operazione di sconto
siano state incassate dalla debitrice principale (società EE.);
d) che nella sentenza impugnata sono esposte in modo chiaro e coerente le ragioni sulle quali il giudice
del merito ha fondato il proprio convincimento circa l'esistenza di un collegamento tra l'operazione e
l'azzeramento dello scoperto di conto corrente.
    Il primo mezzo di gravame è pertanto infondato.
3) Ad opposte conclusioni deve giungersi per il secondo motivo.
    Con esso la ricorrente - assumendo la violazione degli artt. 1936 segg. cod. civ., e che la sua
motivazione sarebbe comunque carente - censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il
recesso, pur essendo stato comunicato alla Banca il 16 febbraio 1982, aveva determinato la
cessazione degli effetti della garanzia solo a parure dal 26 maggio 1982 e, quindi, ben oltre la
data in cui era stata compiuta l'operazione di sconto (16 aprile 1982).
3.1. Tale circostanza, secondo quanto si afferma nella sentenza impugnata, dovrebbe essere ritenuta
pacifica, avendo il garante provveduto ad estinguere il saldo passivo del conto della EE. esistente alla
data del 25 maggio 1982 (L. 7.824.333).
    Sennonché tale considerazione non appare - neppure in linea astratta - idonea a sorreggere la
conclusione cui la Corte territoriale è pervenuta, posto che il pagamento di un debito (specie quando
tale atto sia effettuato da un terzo che, come il fideiussore, può beneficiare della surrogazione legale
a norma dell'art. 1203, n. 3, c.c.) non è necessariamente determinato dal convincimento della fondatezza
della pretesa del creditore.
    Non vi è dubbio, pertanto, che - avendo le parti convenuto, secondo quanto accertato dal giudice
del merito, che la dichiarazione di recesso si sarebbe "reputata conosciuta" dalla C. quando la lettera
fosse giunta ai suoi uffici e fosse trascorso "il tempo ragionevolmente necessario per provvedere"
- il giudizio sulla operatività del recesso avrebbe dovuto essere specificamente collegato all'accertamento
di tali circostanze di fatto e che, come rileva esattamente la ricorrente, la determinazione del tempo
"ragionevolmente necessario» per adottare le opportune iniziative a tutela del credito, avrebbe dovuto
essere effettuata alla stregua dei principi di correttezza e di buona fede, che operano nei loro confronti
secondo un criterio di reciprocità, ampliando o restringendo gli obblighi letteralmente assunti con il
contratto (Cass. 25 gennaio 1995, n. 888; 6 febbraio 1997, n. 1123).
    Tali aspetti sono totalmente trascurati dalla sentenza impugnata, la cui motivazione appare
conseguentemente carente.
4) Del pari fondato è il terzo motivo, con il quale - denunziandosi violazione e falsa applicazione
dell'art. 1284 c.c. e vizio di motivazione - la sentenza impugnata viene censurata per aver ritenuto
valida la clausola contrattuale con la quale l'ammontare degli interessi è determinato in misura pari
"alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza".
    La clausola è stata ritenuta valida dalla sentenza impugnata in base al rilievo che tali condizioni
"vengono fissate su scala nazionale con accordi di cartello", il quale varrebbe "ad ancorare la misura
degli interessi a fatti oggettivi, certi e di agevole riscontro, non influenzabili dal singolo istituto bancario".
    La ricorrente contesta che la clausola, così come formulata, contenga "criteri certi ed oggettivi"
idonei a consentire la quantificazione concreta del tasso d'interesse ed osserva che un accordo di
cartello "è ... di per sé vietato" e comporta "palmare violazione dell'art. 1284 c.c., in spregio di ogni
norma di tutela del contraente debole che su tale articolo fa affidamento".
4.1. Orbene, è certo esatto che questa Corte ha più volte statuito che il requisito della forma scritta
richiesto, a pena di nullità, per la pattuizione di interessi superiori alla misura legale "non postula
necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse
pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, essendo sufficiente che le parti richiamino
per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, che consentano la
concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. 25 giugno 1994, n. 6113; 10 settembre 1995,
n. 9227; 18 maggio 1996, n. 4605).
    Deve tuttavia riconoscersi che una clausola, la quale si limiti a fare riferimento "alle condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", non è sufficientemente univoca e non può quindi giustificare
la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, in quanto, data l'esistenza di diverse
tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano
inteso concretamente riferirsi (Cass. 29 novembre 1996, n. 10657).
    Tale considerazione ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame degli ulteriori rilievi formulati
dalla ricorrente.
5) La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altro giudice che
si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Milano.
    (Omissis).