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La pronuncia della Corte Costituzionale sull'art. 513 c.p.p.
 
 
Corte cost. 26 ottobre 1998 - 2 novembre 1998 (depos.) n. 361.
Pres. Granata. Rel. Neppi Modona.
 
 
    (Omissis).
La Corte costituzionale ha pronunciato la seguente
                                                            Sentenza
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 210, comma 4, del
codice procedura penale, 238, comma 2-bis e 4, 513 e 514 stesso codice come
modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del
codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), e art. 6
stessa legge, promossi:
1) con ordinanze emesse il 19 settembre 1997 dal Tribunale per i minorenni di
Bologna, il 12 novembre 1997 dal Tribunale di Torino, il 15 dicembre 1997 dal
Tribunale di Bergamo, il 1° dicembre 1997 dal Tribunale di Bologna, il 22
dicembre 1997 dal Tribunale di Cagliari, iscritte ai nn. 776 e 915 del
registro delle ordinanze 1997 ed ai nn. 81, 143, 153 del registro ordinanze
1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie
speciale, dell'anno 1997 e nn. 3, 8, 11, prima serie speciale, dell'anno 1998
e fissate, per la discussione, all'udienza pubblica del 19 maggio 1998;
2) con ordinanze emesse il 24 settembre 1997 dal Tribunale di Perugia, il 30
settembre 1997 dal Tribunale di San Remo; il 13 novembre 1997 dal Tribunale
militare di Torino; il 3 novembre 1997 dal Tribunale di Savona; il 16 ottobre
1997 dal Tribunale di Trani, iscritte ai nn. 787, 861, 898, 908, 913 del
registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica nn. 47 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1998, fissate, per la discussione, alla camera di
consiglio del 20 maggio 1998.
Visti, per i giudizi di cui al punto 1), gli atti di costituzione della
Provincia di Bologna, di B. F., di B. G., di N. S., della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, di B. C., di F. L. ed altri, di G.
P., nonchè egli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Visti, per i giudizi di cui al punto 2), gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 e nella camera di consiglio del
20 maggio 1998 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;
Uditi nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 gli avvocati Umberto Guerini
per la Provincia di Bologna, Luigi Chiappero per B. F., Delfino Siracusano e
Vittorio Chiusano per B. G., Piero Longo in sostituzione dell'avvocato Ennio
Festa per N. S., il dott. Marcello Maddalena per la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torino, gli avvocati Roberto Bruni e Giuseppe Frigo per
B. C., Paolo Trombetti e Gaetano Pecorella per F. L. ed altro, Patrizio
Rovelli per G. P. e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
 
                                                Ritenuto in fatto
 
    1. Nel corso di un procedimento penale a carico di un minorenne imputato
dei delitti aggravati di banda armata, strage per attentare alla sicurezza dello
Stato, pluriomicidio, porto di esplosivi e altro, commessi in concorso con
maggiorenni nei confronti dei quali si era proceduto separatamente, il
Tribunale per i minorenni di Bologna, all'udienza iniziale del dibattimento,
in data 18 aprile 1997, aveva disposto, a norma dell'art. 238 del codice di
procedura penale, l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dibattimentali
rese dagli imputati maggiorenni, nonché‚ dei verbali delle dichiarazioni dai
medesimi rese nelle precedenti fasi istruttorie innanzi al pubblico ministero o
al giudice istruttore.
    Nel prosieguo del dibattimento si era proceduto all'esame di persone citate a
norma dell'art. 210 cod. proc. pen., alcune delle quali si erano avvalse della
facolta' di non rispondere.
    All'udienza del 16 settembre 1997, uno degli imputati in procedimento
connesso si avvaleva parzialmente della facolta' di non rispondere, in relazione
ad alcuni specifici temi di prova relativi a un fatto di omicidio.
    Il pubblico ministero chiedeva darsi lettura di quanto in precedenza dichiarato
da tale imputato. La difesa si opponeva alla richiesta, invocando il disposto
dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 7 agosto
1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in
tema di valutazione delle prove), acconsentendo invece alla lettura di alcune
delle precedenti dichiarazioni, rese nel diverso dibattimento, da altri imputati
in procedimento connesso. Il pubblico ministero si opponeva a tale
acquisizione parziale e, a seguito di eccezione del medesimo organo, il
Tribunale, con ordinanza in data 19 settembre 1997 (r.o. n. 776/1997),
sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 513, comma 2,
238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., e 6 della legge n. 267 del 1997, in
riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.
    Osserva il Tribunale che l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come novellato,
viola il principio di ragionevolezza, ex art. 3 della Costituzione, perché da
un lato consente la utilizzabilita' delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari dalle persone imputate in un procedimento connesso di cui
non sia possibile ottenere la presenza in dibattimento, dall'altro, qualora
dette persone, pur comparendo, si rifiutino di rispondere, subordina la
utilizzabilita' all'accordo delle parti. La norma sarebbe inoltre in contrasto
con gli artt. 111 e 112 della Costituzione, poiché  subordina all'accordo delle
parti la possibilita' per il giudice di prendere conoscenza complessiva del
materiale probatorio.
Quanto all'art. 238 cod. proc. pen., anch'esso lede il principio di
ragionevolezza, perché discrimina, quanto a utilizzabilita', le dichiarazioni
testimoniali, che sono sempre utilizzabili, e quelle rese ex art. 210 cod.
proc. pen., che sono utilizzabili solo se il difensore dell'imputato sia stato
presente nel procedimento connesso nel momento in cui le dichiarazioni
venivano rese. A giudizio del rimettente, atteso che le dichiarazioni
testimoniali e quelle provenienti da persona esaminata ex art. 210 cod. proc.
pen. "hanno entrambe valenza processuale", "non si giustificano le diverse
conseguenze che la legge attribuisce al sopravvenuto silenzio del testimone in
sede dibattimentale, rispetto all'analogo silenzio della persona esaminata ex
art. 210 cpp", potendosi solo nel primo caso procedere alla contestazione e
alla utilizzazione delle precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 500,
commi 2-bis, 3, 4 e 5, cod. proc. pen.
    Il medesimo art. 238 cod. proc. pen. sarebbe inoltre in contrasto con il
diritto di difesa, ex art. 24 Cost., perché  mentre non sono utilizzabili le
dichiarazioni rese a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., possono essere
utilizzate le sentenze irrevocabili, in forza dell'art. 238-bis dello stesso
codice.
Quanto al comma 4 del medesimo art. 238 cod. proc. pen., anch'esso violerebbe
gli artt. 3, 111 e 112 Cost., perché tale norma fa irragionevolmente dipendere
la utilizzabilita' delle dichiarazioni dal consenso dell'imputato,
determinando una disparita' tra accusa e difesa.
Infine, il giudice a quo sospetta che anche la norma transitoria (art. 6 della
legge n. 267 del 1997) sia incostituzionale, perché, prevedendosi la immediata
applicazione della normativa, non e' dato alcun rimedio diretto alla
conservazione delle dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen., mentre nel
caso di procedimento nella fase delle indagini preliminari e' possibile
ricorrere all'incidente probatorio a norma dell'art. 392, lett. c) e d), cod.
proc. pen.
1.1. Si e' costituito il Prof. Vittorio Prodi, nella qualita' di presidente
pro tempore della Provincia di Bologna, parte lesa nel procedimento a quo,
rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Guerini, chiedendo che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata.
In particolare, con riferimento alle censure mosse all'art. 513, comma 2,
cod. proc. pen., il difensore della persona offesa rileva che la possibilita'
per il giudice di conoscere o non conoscere le dichiarazioni rese
precedentemente al dibattimento dalla persona che si avvalga della facolta' di
non rispondere in sede di esame ex art. 210 cod. proc. pen. e' conseguenza
fisiologica del principio del contraddittorio, che presuppone la facolta'
delle parti di sottoporre all'esame incrociato la persona che rende
dichiarazioni rilevanti ai fini della decisione.
Quanto alle censure mosse all'art. 238 cod. proc. pen., il difensore
della persona offesa ritiene ragionevole la differenza di disciplina in
ragione della qualita' di testimone o di imputato di reato connesso del
dichiarante, poiché, in tale ultima situazione, a differenza della prima, il
dichiarante ha facolta' di non rispondere, sicché del tutto logicamente la
legge condiziona la utilizzazione delle precedenti dichiarazioni alla
circostanza che queste siano state rese in contraddittorio con chi,
nell'ulteriore procedimento, ne debba subire le conseguenze.
Infine, relativamente alla disciplina transitoria, si sottolinea che essa
del tutto ragionevolmente rende applicabile ai procedimenti in corso la
"nuova" regola recata dal novellato art. 513 cod. proc. pen.
1.2. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione, nei suoi vari profili, sia dichiarata infondata.
Nell'atto di intervento, relativo anche al distinto giudizio di
costituzionalita' di cui alla ordinanza iscritta al n. 787 del r.o. del 1997,
l'Avvocatura rileva, quanto alla disciplina dell'art. 513, comma 2, cod. proc.
pen., che l'impossibilita' di ottenere la presenza del dichiarante per fatti o
circostanze imprevedibili, in presenza della quale e' consentita la lettura
delle precedenti dichiarazioni, non e' equiparabile al caso in cui il soggetto
si avvalga della facolta' di non rispondere, per il quale la norma
ragionevolmente condiziona la lettura all'accordo delle parti. N‚ a sorreggere
la valutazione di irragionevolezza della norma denunciata puo' valere il
richiamo alla sentenza n. 254 del 1992 di questa Corte, che aveva ad oggetto
un quadro normativo affatto diverso.
Quanto al presunto contrasto con gli artt. 111 e 112 Cost., la
limitazione del giudicante nella conoscenza del materiale probatorio sarebbe
conseguente alla scelta del legislatore di negare valore probatorio alle
pregresse dichiarazioni in mancanza del vaglio dibattimentale.
Con riferimento alle censure rivolte all'art. 238-bis cod. proc. pen.,
l'utilizzabilita' condizionata dei verbali delle dichiarazioni rese dalle sole
persone di cui all'art. 210 cod. proc. pen., a fronte della ampia
utilizzabilita' delle dichiarazioni di fonte testimoniale, troverebbe
giustificazione nella minore attendibilita' di tali soggetti. N‚ potrebbe
ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 112 Cost., poiché l'esercizio
dell'azione penale non puo' che avvenire nei limiti consentiti dalla legge.
Infine, nessuna censura meriterebbe la disciplina transitoria, per sua
natura rimessa alla discrezionalita' sovrana del legislatore, che del resto
equilibratamente consente il ricorso all'incidente probatorio pur dopo
l'esercizio dell'azione penale.
1.3. In prossimita' dell'udienza, il Presidente della Provincia di
Bologna ha presentato una articolata memoria, ove si ripercorrono le vicende
legislative e gli interventi della Corte costituzionale sull'art. 513 cod.
proc. pen., rilevando, tra l'altro, che la vera origine delle tensioni
costituzionali in materia andrebbe ricercata nella disciplina del diritto al
silenzio configurata dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., in relazione sia
alle dichiarazioni autoaccusatorie, sia a quelle eteroaccusatorie; disciplina
che sarebbe peraltro difficilmente superabile, a causa del rischio di incidere
sul principio nemo tenetur se detegere. Vengono poi esaminati i vari parametri
costituzionali con riferimento a tutte le ordinanze di rimessione; infine, la
memoria si sofferma sulle peculiarita' della specifica situazione processuale
su cui si e' innestata l'ordinanza di rimessione del Tribunale per i
minorenni di Bologna.
In particolare, la difesa eccepisce il difetto di rilevanza della
questione, non essendo adeguatamente motivate le ragioni per cui, a fronte del
rifiuto solo parziale del dichiarante di rispondere alle domande nel corso
dell'esame, non sarebbe stato possibile fare ricorso in via analogica alla
disciplina prevista dall'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen. per le
contestazioni in sede di esame dei testimoni, identica essendo la ratio che
sottosta' alla posizione dei testimoni e delle persone che rendono
dichiarazioni ex art. 210 cod. proc. pen. Al riguardo, viene sollecitato un
intervento interpretativo di questa Corte. In ogni caso, la difesa rileva che
nel processo a quo e' stato acquisito un imponente materiale probatorio, a
fronte del quale sarebbe carente di motivazione l'affermazione circa
l'impossibilita' di definire il giudizio senza acquisire le dichiarazioni
delle persone esaminate a norma dell'art. 210 cod. proc. pen.
2. Il Tribunale di Torino, in un procedimento a carico di vari imputati
per i delitti di cui agli artt. 323 e 426 del codice penale, aveva esaminato
in dibattimento, su richiesta del pubblico ministero, un ex coimputato
prosciolto in udienza preliminare, nonché, ex art. 507 cod. proc. pen., un
coimputato nel medesimo procedimento.
Entrambi si erano avvalsi della facolta' di non rispondere ed erano state
acquisite le dichiarazioni da loro rese in precedenza al pubblico ministero e
al giudice per le indagini preliminari.
Nelle more tra la chiusura dell'istruzione dibattimentale e l'inizio
della discussione era entrata in vigore la legge n. 267 del 1997 e il
Tribunale aveva disposto la riapertura dell'istruzione dibattimentale e la
citazione dell'ex coimputato in procedimento connesso e del coimputato:
entrambi comparivano e dichiaravano di avvalersi della facolta' di non
rispondere. A seguito dell'opposizione della difesa degli imputati del
procedimento a quo alla acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali
rese dall'ex coimputato (gia' prosciolto in udienza preliminare) e dal
coimputato, i relativi verbali venivano espunti dal fascicolo processuale.
Il pubblico ministero eccepiva questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 513 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 267 del 1997, e
della relativa disciplina transitoria. Il Tribunale, revocata l'ordinanza con
la quale erano stati espunti i verbali delle dichiarazioni predibattimentali,
sollevava con ordinanza in data 12 novembre 1997 (r.o. n. 915/1997) questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge n. 267 del
1997, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 101, comma secondo, e
112 della Costituzione.
Il collegio rimettente ritiene che la disposizione transitoria,
contraddicendo il principio tempus regit actum, attribuisce alle dichiarazioni
di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 167 del 1997 (gia' acquisite ai
sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. previgente, rese da soggetti che
nuovamente citati dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997 si
avvalgono della facolta' di non rispondere) "una valenza probatoria di segno
intermedio per i processi in corso, ossia attenuata rispetto al vecchio testo
dell'art. 513 cod. proc. pen., preclusa invece dal nuovo testo", con
conseguente disparita' di trattamento per i reati commessi anteriormente
all'entrata in vigore della legge (art. 3 Cost.). Mentre il fatto che la
diversa utilizzazione dello stesso tipo di prova, in relazione a reati in
ipotesi commessi tutti prima della nuova legge, sia ricollegata a circostanze
del tutto casuali, quali lo stato del procedimento, costituirebbe altresi'
palese violazione del diritto di difesa e dunque dell'art. 24, comma secondo,
della Costituzione.
A parere del Tribunale, inoltre, la norma transitoria, cosi' come il
nuovo testo dell'art. 513 cod. proc. pen., consente la utilizzazione delle
dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato in procedimento connesso solo
con il consenso delle parti; ma poiché per l'opposizione non e' richiesta
alcuna motivazione, il diritto di veto attribuito alle parti in relazione alla
acquisizione della prova costituirebbe violazione del principio per il quale
il giudice e' soggetto soltanto alla legge, e quindi dell'art. 101, comma
secondo, della Costituzione. Infine "l'utilizzo variabile della stessa prova,
confligge con il principio, più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale,
della necessita' di non dispersione della prova"; il potere di vietare
l'ingresso di una prova, rimesso alla volonta' anche di una sola delle parti,
contrasterebbe, dunque, con l'art. 112 della Costituzione, in quanto
l'esercizio dell'azione penale verrebbe "incrinato" da una facolta' attribuita
ad una delle parti e il processo penale subirebbe per tale via "un completo
stravolgimento". D'altro canto, a parere del Tribunale rimettente, il rifiuto
di rendere dichiarazioni in dibattimento dei soggetti indicati al comma 1 e al
comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen. "rende le precedenti dichiarazioni da
costoro rese, "irripetibili", al pari delle altre situazioni "imprevedibili"
di cui all'art. 512 c.p.p.", mentre e' invece completamente diverso il
trattamento processuale riservato a chi si rende irreperibile per non
rispondere, rispetto a chi "a viso aperto dichiari di non volere rendere la
dichiarazione".
2.1. Si sono costituiti gli imputati S.N., rappresentato e difeso
dall'avvocato Ennio Festa, G.B. rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio
Chiusano e Delfino Siracusano, F. B., rappresentato e difeso dall'avvocato
Luigi Chiappero.
I difensori degli imputati, nei loro atti di costituzione sostanzialmente
identici, chiedono che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque
infondata, rinviando per quanto riguarda la non rilevanza alle deduzioni
illustrate nel processo a quo. Per quanto concerne la non fondatezza, i
difensori osservano che non basta denunciare genericamente una violazione del
principio di razionalita' perché una norma sia da ritenere incostituzionale.
Al contrario, la previsione di diverse discipline a seconda dello stadio del
procedimento (incidente probatorio per i procedimenti nuovi, possibilita' di
nuova audizione, a richiesta, per i procedimenti in corso) appare
ragionevolmente contemperare le esigenze di conservazione dei mezzi di prova e
del contraddittorio. D'altro canto, ogni modifica legislativa
irrimediabilmente comporta diversita' di "trattamento" in relazione al momento
di entrata in vigore delle nuove disposizioni, e la disciplina transitoria ha
solamente voluto temperare gli effetti dell'immediata applicazione in base
alla regola tempus regit actum, proprio in vista della non totale dispersione
dei mezzi di prova precedentemente acquisiti, nel rispetto dell'esigenza
prioritaria di garantire il principio del contraddittorio e contestualmente il
diritto di difesa.
2.2. Si e' costituita la Procura della Repubblica di Torino, in persona
del Procuratore della Repubblica aggiunto.
Il Procuratore della Repubblica aggiunto insiste preliminarmente sulla
ammissibilita' della propria costituzione. Pur tenendo presenti i precedenti
di questa Corte, il Procuratore della Repubblica confida in un mutamento di
giurisprudenza, fondato sul non dubitabile connotato di parte del pubblico
ministero, tanto pi in sede dibattimentale (al riguardo si richiamano le
sentenze n. 249 del 1990, n. 353 del 1990, n. 190 del 1991, n. 363 del 1991,
n. 96 del 1997), e argomenta come parrebbe irragionevole far discendere dalla,
pur peculiare, posizione di parte pubblica del pubblico ministero la sua
totale esclusione dalla partecipazione ad un giudizio incidentale che e'
fondamentale per l'esito del processo. In particolare non potrebbe ritenersi
che l'interesse del pubblico ministero sia assorbito dalla possibilita' di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, poiché questi
rappresenta l'indirizzo politico del Governo, mentre il pubblico ministero
agirebbe "in qualita' di (neutro) tutore e promotore di "legalita'" (anche
costituzionale)".
Nel merito, il Procuratore della Repubblica di Torino conduce una
articolata disamina, anche con riferimento a norme e parametri costituzionali
non richiamati nell'ordinanza di rimessione. Premesso che nel corso dei lavori
parlamentari erano stati sollevati dubbi e perplessita' sulla
costituzionalita' delle nuove disposizioni, le deduzioni insistono soprattutto
sulla portata del principio di non dispersione degli elementi di prova, quale
delineato dai precedenti di questa Corte, sulla "irragionevolezza" di
riservare un diverso trattamento, quanto alla loro utilizzabilita', alle
dichiarazioni testimoniali e a quelle rese contra alios dall'imputato in
procedimento connesso, sulla assimilabilita' della facolta' di non rispondere
alle altre situazioni di irripetibilita' delle dichiarazioni rese in
precedenza, sul fatto che si attribuisca non solo alle parti, ma anche ad un
terzo estraneo rispetto al processo, quale e' appunto l'imputato in
procedimento connesso, la facolta' di condizionare la qualita' e la quantita'
del bagaglio di conoscenze destinato ad essere utilizzato al giudice per la
decisione.
Infine, per quanto concerne la disciplina transitoria, rileva come
sarebbe irragionevole far dipendere la dichiarazione di innocenza o di
colpevolezza dell'imputato dalla sola circostanza occasionale che il processo
fosse o no in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 267 del
1997.
2.3. Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione venga dichiarata infondata.
L'Avvocatura dello Stato si richiama in generale alle considerazioni gia'
espresse nell'atto di intervento relativo al giudizio di costituzionalita'
promosso con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997,
rilevando in particolare: quanto alla censura di irragionevolezza mossa alla
disciplina transitoria, che la scelta di fissare il discrimine dell'avvenuta
lettura degli atti ai fini della operativita' della normativa transitoria
appare ragionevolmente volta a contemperare le esigenze di economia
processuale e le ragioni di garanzia che hanno portato alla novella
legislativa, mentre l'ampliamento richiesto dal rimettente costituirebbe
invasione della sfera di discrezionalita' riservata al legislatore; quanto
alla dedotta violazione del principio di non dispersione dei mezzi di prova
per il tramite dell'art. 112 Cost., che perlomeno di pari rilievo
costituzionale sono le esigenze di garanzia dell'imputato.
2.4. Con successiva memoria, l'Avvocatura dello Stato, richiamandosi tra
l'altro ai rilievi contenuti nelle deduzioni del pubblico ministero, secondo
cui la nuova disciplina esporrebbe l'imputato in procedimento connesso a
coercizioni e intimidazioni perché si avvalga della facolta' di non
rispondere, rileva che la scelta del legislatore e' coerente con le cautele
che debbono circondare la chiamata in correita'; inoltre, con riferimento alla
supposta violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale,
l'interveniente precisa che il contemperamento tra ius puniendi e ius
libertatis giustifica i limiti eventualmente introdotti all'art. 112 Cost.,
alla luce delle garanzie che debbono essere riservate all'imputato. Infine,
con riferimento all'art. 111, comma secondo, Cost. e ai principi di non
dispersione e di indisponibilita' delle prove che da tale norma vengono fatti
discendere, l'Avvocatura rileva che tali principi non costituiscono precetti
costituzionali, ma canoni processuali dettati da norme ordinarie, suscettibili
di interventi legislativi volti a consentire il contraddittorio e a meglio
garantire l'attendibilita' del materiale probatorio.
3. Il Tribunale di Bergamo, nel corso di un procedimento penale per i
reati di cui agli artt. 110 e 319 del cod. pen., all'udienza dibattimentale
del 28 novembre 1997 ammetteva l'esame di imputati in procedimento connesso,
gia' giudicati ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen.
    Poiché uno di questi si avvaleva della facolta' di non rispondere, il
pubblico ministero e i difensori della parte civile chiedevano l'acquisizione
delle sue precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen.,
come modificato dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997; oppostasi la difesa
dell'imputato, il pubblico ministero reiterava la richiesta ai sensi dell'art.
6 della legge n. 267 del 1997.
Il Tribunale, rilevato che nel caso in esame non poteva trovare
applicazione la disciplina transitoria dettata dall'art. 6 della legge n. 267
del 1997, poiché alla data di entrata in vigore di detta legge (12 agosto
1997) non solo non era stata data lettura, a norma dell'art. 513 cod. proc.
pen. previgente, delle precedenti dichiarazioni dell'imputato di reato
connesso, ma non era ancora in corso il dibattimento de quo, con ordinanza del
15 dicembre 1997 (r.o. n. 81/1998) sollevava, in riferimento agli artt. 2 (non
riprodotto nel dispositivo), 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101,
102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale: 1) degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella
parte in cui prevedono che le persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen.
le quali abbiano reso al pubblico ministero dichiarazioni indizianti a carico
di determinati soggetti, possono avvalersi, nel dibattimento a carico di
questi soggetti, della facolta' di non rispondere; 2) dell'art. 513, comma 2,
cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997,
nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali
contenenti dichiarazioni rese al pubblico ministero dalle persone indicate
nell'art. 210 cod. proc. pen. qualora esse si siano avvalse della facolta' di
non rispondere o, nel caso di accoglimento della questione sub a), si siano
rifiutate di rispondere.
Nel merito il rimettente rileva che:
a) l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 1
della legge n. 267 del 1997, nella parte in cui subordina all'accordo delle
parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni predibattimentali
delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. che si siano avvalse a
dibattimento della facolta' di non rispondere, si pone in contrasto con gli
artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e
112 della Costituzione:
1) apparendo priva di ragionevolezza (viene richiamata
la sentenza n. 254 del 1992) la diversa disciplina di utilizzabilita' degli
atti "a seconda che si tratti di dichiaranti in relazione ai quali non e'
possibile ottenere la presenza o procedere all'esame (...) per fatti o
circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni, ovvero che si tratti
di dichiaranti che si presentano a dibattimento, ma che si avvalgono della
facolta' di non rispondere", poiché e' evidente che l'irripetibilita'
dell'atto e' imprevedibile anche quando dipende da una scelta rimessa
all'arbitrio del soggetto (viene richiamata la sentenza n. 179 del 1994);
2) risultando vulnerato il principio di non dispersione della prova, enucleato
dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 254 e 255 del 1992 e tendente a
contemperare il rispetto del principio guida dell'oralita' con l'esigenza di
evitare la perdita di quanto acquisito prima del dibattimento, nonché, in
virtu' di un malinteso principio dispositivo (viene richiamata la sentenza n.
111 del 1993), i principi di indefettibilita' della giurisdizione, del libero
convincimento del giudice e della sua soggezione solo alla legge, in quanto il
diritto riconosciuto all'imputato di opporsi ad libitum all'utilizzazione di
prove a suo carico gli consentirebbe di disporre del processo e impedirebbe al
giudice di conoscere i fatti del processo e di valutare complessivamente il
materiale probatorio;
3) discendendo, infine, dalla normativa impugnata, la violazione dei principi
di obbligatorieta' dell'azione penale e di legalita' nell'uguaglianza affermati dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1991, nonché del diritto di difesa
della parte civile;
b) gli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono
che l'imputato in procedimento connesso, che abbia reso dichiarazioni
accusatorie a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione davanti
al pubblico ministero, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei
soggetti, della facolta' di non rispondere, si porrebbero inoltre in contrasto
con gli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo,
111 e 112 della Costituzione, poiché, tutelandosi sino all'estremo limite per
un verso il diritto all'assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti
e per l'altro il diritto degli imputati a non sottoporsi all'esame
dibattimentale, si finisce per sacrificare: 1) l'esercizio della funzione
giurisdizionale e la possibilita' di emettere "una giusta decisione"
attraverso la piena conoscenza dei fatti ad opera del giudice (artt. 2, 3, 25,
comma secondo, 101, comma secondo, 102 e 111 della Costituzione); 2)
l'equilibrio tra i diritti di difesa di cui sono titolari i diversi soggetti
del procedimento.
    A tal proposito il Tribunale rimettente osserva che "il conflitto reale
non e' tra diritto di difesa e giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui
sono titolari i diversi soggetti" e che tale conflitto" e' stato erroneamente
risolto (dal legislatore del 1997) a tutto danno della giurisdizione", con
conseguente lesione degli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione.
    Unica via razionale per la soluzione del problema sarebbe, dunque,
ammettere che "il diritto di difesa del dichiarante si affievolisca di fronte
al diritto di difesa dei chiamati in causa, ai quali deve essere riconosciuta
la possibilita' di interrogarlo" sulle accuse loro mosse: posto che l'indagato
o imputato che accusa altri da un lato esercita il proprio diritto di difesa,
ma dall'altro pone a carico dell'autorita' giudiziaria l'onere di approfondire
e indagare quelle dichiarazioni, non pare possibile "esimere il dichiarante
da una assunzione di responsabilita' che comporti, quanto meno, l'obbligo
di rispondere alle domande rivoltegli in sede di esame e controesame",
ferma la sua facolta' di "dare versioni diverse, ritrattare, perfino mentire".
    Al legislatore rimarrebbe da valutare, secondo il rimettente, se il
dichiarante-accusatore debba essere equiparato al testimone o, in caso
contrario, se debba introdursi un nuovo reato contro l'amministrazione della
giustizia, costituito dal rifiuto di rispondere.
    La declaratoria di illegittimita' dell'art. 513, comma 2, cod. proc.
pen., nella parte in cui subordina il consenso delle parti l'acquisizione
delle dichiarazioni di colui il quale si sia illegittimamente avvalso della
facolta' di non rispondere, sarebbe comunque conseguenziale alla declaratoria
di illegittimita' dell'art. 210 cod. proc. pen., nella parte in cui consente
all'imputato di reato connesso di avvalersi della facolta' di non rispondere.
 
    3.1. Si e' costituito l'imputato C. B., rappresentato e difeso dagli
avvocati Giuseppe Frigo e Roberto Bruni, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata. In particolare i difensori rilevano, in ordine alla
denunciata illegittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc.
pen., che l'esercizio da parte del dichiarante dello ius tacendi a
dibattimento rientra pienamente nel novero delle evenienze prevedibili, tanto
che la nuova legge disciplina piu' ampiamente la possibilita' di far ricorso
all'incidente probatorio per scongiurarne gli effetti, ed e' proprio
l'incidente probatorio il sistema per contemperare esigenze di oralita' e di
non dispersione dei mezzi di prova. E' errato poi, a giudizio della parte
privata, l'assunto per il quale sarebbe lasciato alle parti il potere di
disporre della prova: al contrario, in via di principio il sistema e'
improntato al canone per cui "in tanto un atto puo' assumere efficacia
probatoria nei confronti di un soggetto, in quanto questi abbia potuto
partecipare alla sua formazione in contraddittorio"; cosi' le dichiarazioni di
una delle persone indicate dall'art. 210 cod. proc. pen., assunte
unilateralmente dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non hanno
attitudine probatoria, mentre il consenso delle parti puo' conferire efficacia
di prova ad atti che ab origine tale efficacia non hanno, come nel caso del
giudizio abbreviato.
    Di conseguenza l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. vieta
la lettura in via di principio, riconoscendo peraltro all'imputato che
consenta ad essa, e cosi' rinuncia al suo diritto al contraddittorio per la
prova, la facolta' di accettare di quell'atto un effetto probatorio che
altrimenti l'atto non avrebbe.
    Quanto al libero convincimento esso e' principio deputato ad operare
nell'ambito di cio' che il legislatore disciplina come idoneo ad avere
efficacia probatoria, e non e' da confondere con l'arbitraria utilizzazione di
ogni materiale comunque strutturato o acquisito.
    In conclusione, la difesa sostiene che nel rispetto del principio del
contraddittorio (che non necessariamente coincide con oralita' e immediatezza)
sta il discrimine tra cio' che il legislatore considera prova e cio' che tale
non e', e che proprio tale principio, tutt'altro che irragionevole,
costituisce uno dei principi cardine del "giusto processo" (anche alla stregua
delle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo).
    Per quanto concerne, poi, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., la difesa da un lato mette in luce le
difficolta' di distinguere tra dichiarazioni sul fatto proprio (per le quali
il diritto al silenzio non potrebbe mai affievolirsi) e dichiarazioni sul
fatto altrui, dall'altro segnala che la soluzione - auspicata dal rimettente -
di imporre un obbligo di rendere l'esame in dibattimento in ordine alle
dichiarazioni sul fatto altrui comporterebbe una molteplicita' di opzioni: si
dovrebbe ad esempio stabilire se sia sufficiente, quale presupposto
dell'obbligo di sottoporsi all'esame, la rinuncia al diritto al silenzio
espressa davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria; ed ancora,
dovrebbero essere stabilite idonee garanzie contro il rischio che comunque
le dichiarazioni dibattimentali possano essere utilizzate contro il dichiarante.
    La materia non si presterebbe pertanto ad essere oggetto di una
decisione, sia pure additiva, della Corte, ma potrebbe solo porsi come futuro
impegno del legislatore.
 
3.2. Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi
integralmente all'atto di intervento relativo al giudizio di costituzionalita'
promosso con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.
3.3. Con memoria del 4 maggio 1998 l'Avvocatura dello Stato ha precisato
e integrato quanto dedotto nell'atto di intervento, insistendo per la
infondatezza della questione.
 
4. Il Tribunale di Bologna, nel corso di un procedimento penale a carico
di numerose persone imputate di molteplici reati (in particolare, corruzioni
proprie connesse a una truffa pluriaggravata, a vari reati fiscali e a falsi
in bilancio), disponeva per l'udienza dell'11 giugno 1997 la citazione ai
sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. di due ex coimputati, gia' giudicati ai
sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
    In tale udienza, precedente all'entrata in vigore della legge n. 267 del
1997, tali soggetti si avvalevano della facolta' di non rispondere, sicchè su
richiesta del pubblico ministero venivano "acquisite" al fascicolo del
dibattimento, ma non materialmente lette, le dichiarazioni da essi rese nel
corso delle indagini preliminari. Nel prosieguo del dibattimento, entrata
ormai in vigore la legge n. 267 del 1997, alcuni difensori chiedevano, ai
sensi dell'art. 6, comma 2, della legge citata, un nuovo esame di uno dei due
imputati nel procedimento connesso, il quale si avvaleva nuovamente della
facolta' di non rispondere.
Nelle udienze successive tutti gli altri soggetti citati a comparire ai
sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. rifiutavano di rispondere e il pubblico
ministero chiedeva che fossero acquisite al fascicolo del dibattimento tramite
lettura le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari. Alla richiesta
si opponevano i difensori degli imputati in base a quanto disposto dall'art.
513, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267
del 1997, di immediata applicabilita' nel processo in corso.
Su eccezione del pubblico ministero, il Tribunale di Bologna, con
ordinanza del 1° dicembre 1997 (r.o. n. 143/1998), sollevava quindi, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101, 112 Cost., questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267 del 1997, in quanto
rende immediatamente applicabile il nuovo regime di acquisizione della prova
ai giudizi di primo grado, anche quando non sia possibile, come nella specie,
ricorrere all'incidente probatorio perché si e' ormai pervenuti a
dibattimento.
    Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza costituzionale in argomento
(sentenze nn. 255 del 1992, 24 e 254 del 1992, 179 del 1994, 111 del 1993, 88
del 1991, 56 del 1992, 92 del 1992, 56 del 1993), pone in evidenza come - alla
luce di principi fondamentali del processo penale, quali quello della ricerca
della verita' e della non disponibilita', se non entro determinati limiti,
della prova - l'art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267 del 1997 sia censurabile in
riferimento all'art. 3 Cost. in quanto determina una irragionevole disparita'
di trattamento fra situazioni processuali equipollenti. Ed infatti la norma
impugnata, pur introducendo ai commi 2 e 5 una disciplina di salvaguardia
delle situazioni in cui il dichiarante sia gia' stato esaminato prima
dell'entrata in vigore della legge, nulla dispone in ordine alla situazione
del tutto analoga in cui il dichiarante, esaminato in dibattimento dopo
l'entrata in vigore della legge, si avvalga della facolta' di non rispondere
senza che vi sia stata neppure la possibilita' di esperire tempestivamente un
eventuale incidente probatorio, con conseguente dispersione degli elementi di
prova legittimamente acquisiti.
Tale conseguenza - dipendente dalla circostanza del tutto casuale dello
svolgimento dell'esame anteriormente o successivamente all'entrata in vigore
della legge - si rivela, a parere del rimettente, tanto piu' irragionevole
quando, come nella specie, il procedimento riguarda numerosi imputati, alcuni
esaminati prima dell'entrata in vigore della legge ed altri citati
successivamente ad essa: invero, in un caso trova applicazione la disciplina
transitoria (e, dunque, il particolare criterio di valutazione delle
dichiarazioni rese anteriormente al dibattimento, previsto al comma 5
dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997), nell'altro la disciplina a regime
(con conseguente impossibilita' di utilizzare le dichiarazioni precedentemente
rese in assenza di accordo delle parti).
    Ne deriva che il giudice e' costretto a ignorare nei confronti di alcuni
imputati quanto e' invece tenuto a valutare nei confronti di altri, cosi' seguendo
"metodiche decisionali poco comprensibili e praticabili", contrarie non solo
ai principi di legalita', soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.)
e obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 Cost.), ma anche al principio di
ragionevolezza (art. 3 Cost.).
    Il rimettente dubita, inoltre, della ragionevolezza della disciplina transitoria
nel suo funzionamento interno (oltre che nei rapporti con la normativa a regime),
censurando il fatto che l'utilizzabilita' delle dichiarazioni precedentemente rese sia
condizionata dalla scelta del soggetto di non sottoporsi all'esame dibattimentale,
scelta che, oltre a poter risultare "arbitraria e casuale, non puo' neppure facilmente
giustificarsi con ragioni difensive dell'interessato quando si tratti di ex coimputato
nei cui confronti sia divenuta irrevocabile, come nella specie, una sentenza di
applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.".
 
    4.1. Si sono costituiti gli imputati L.F. e A.D., rappresentati e difesi
dall'avvocato Paolo Trombetti, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata.
    A giudizio della parte privata, la disciplina transitoria di cui ai commi
2 e 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 non violerebbe il principio di
ragionevolezza, in quanto il legislatore ha derogato al principio tempus regit
actum (in base al quale l'art. 513 cod. proc. pen. novellato avrebbe dovuto
trovare immediata applicazione nei procedimenti in corso) solo nell'ipotesi in
cui la lettura sia gia' stata disposta prima dell'entrata in vigore della
legge.
     Tale deroga, ad avviso della difesa, risulta ispirata non gia' dal principio
di non dispersione della prova, ma all'intento di "temperare il
valore di dichiarazioni assunte - pur validamente, a fronte della precedente
formulazione della norma - fuori dal contraddittorio".
    Sotto tale profilo la questione dovrebbe essere piu' esattamente
dichiarata irrilevante perché  intempestiva, dal momento che, con riferimento
al comma 2, l'art. 6 impugnato dovrebbe aver gia' trovato applicazione e, con
riferimento al comma 5, la sua applicazione e' rimandata al momento della
decisione.
    Del resto - osserva ancora la difesa - l'intervento richiesto dal
rimettente (sostanzialmente rivolto ad introdurre una disciplina transitoria
diversa - e derogatoria in malam partem - rispetto al principio tempus regit
actum) esula dall'ambito del controllo di costituzionalita', poiché  si
tradurrebbe in una inammissibile pronuncia additiva e rappresenterebbe uno
sconfinamento in spazi riservati alla discrezionalita' legislativa.
    Da ultimo nell'atto di costituzione si sottolinea che la disciplina
transitoria racchiusa nei commi 2 e 5 dell'art. 6 legge n. 267 del 1997,
costituendo una eccezione in bonam partem al principio tempus regit actum (e
alla regola di giudizio contenuta nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.),
non puo' essere estesa al caso - ritenuto analogo dal rimettente - di
esercizio della facolta' di non rispondere successivo all'entrata in vigore
della legge, poiché essa si trasformerebbe inevitabilmente in "una eccezione
in malam partem di quel principio", come tale non consentita in sede di
scrutinio di legittimita'.
 
    4.2. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata e riportandosi integralmente, stante
l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo ai giudizi di
costituzionalita' promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o.
del 1997.
 
    4.3. Con memoria del 4 maggio 1998 l'Avvocatura dello Stato ha precisato
e integrato quanto dedotto nell'atto di intervento, insistendo per la
infondatezza della questione.
 
    5. Nel corso di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di
Cagliari a carico di diversi imputati del delitto di rapina aggravata, nelle
more della celebrazione del dibattimento il pubblico ministero, entrata in
vigore la legge n. 267 del 1997, formulava ai sensi dell'art. 6 della legge
citata richiesta di incidente probatorio, onde procedere all'esame di due
coimputati che in sede di indagini avevano reso ampia confessione, chiamando
in correita' altri due imputati.
    In sede di incidente probatorio tali soggetti si avvalevano della
facolta' di non rispondere, ribadendo detta volonta' in dibattimento, ove
tuttavia rendevano dichiarazioni spontanee negando la loro responsabilita'. Su
richiesta del pubblico ministero venivano acquisiti al fascicolo del
dibattimento, previa lettura, i verbali delle dichiarazioni da costoro rese
nel corso delle indagini preliminari e gia' acquisiti in sede di incidente
probatorio. Tutti i difensori degli imputati negavano il consenso alla
utilizzazione nei confronti dei loro assistiti delle suddette dichiarazioni,
ai sensi del comma 1 dell'art. 513 cod. proc. pen. novellato.
    All'esito del dibattimento il pubblico ministero concludeva nel merito
per la condanna di tutti gli imputati, ritenendo utilizzabili, ai sensi del
comma 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, le dichiarazioni rese in sede
di indagini preliminari dai due coimputati che si erano avvalsi della facolta'
di non rispondere, ed eccepiva in subordine l'illegittimita' costituzionale
degli artt. 513 cod. proc. pen. e 6 della legge n. 267 del 1997.
    Il Tribunale con ordinanza del 22 dicembre 1997 (r.o. n. 153/1998)
sollevava, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 111 e 112 Cost., questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. "nella
parte in cui, in assenza di consenso degli altri imputati, esclude
l'utilizzabilita' nei confronti di ciascuno di essi delle dichiarazioni rese
da un imputato nel corso delle indagini preliminari qualora in dibattimento
questi si sia avvalso della facolta' di non rispondere" e dell'art. 6 della
legge n. 267 del 1997 "nella parte in cui non consente l'applicazione della
disciplina transitoria di cui al quinto comma della medesima disposizione ai
procedimenti in cui sia gia' stato disposto il giudizio".
    In ordine alla rilevanza della questione, il collegio rimettente osserva
in primo luogo che, contrariamente all'assunto del pubblico ministero, il
comma 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 non e' applicabile alla
situazione dei coimputati che abbiano esercitato la facolta' di non rispondere
nell'incidente probatorio disposto ai sensi del comma 1 della medesima
disposizione (e successivamente abbiano ribadito detta volonta' in
dibattimento), dovendosi la disciplina contenuta nel comma 5 intendersi
riferita solo alle ipotesi, contemplate nel comma 2 dell'art. 6, in cui alla
data di entrata in vigore della legge sia stata gia' disposta la lettura dei
verbali delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod.
proc. pen. Di qui la rilevanza della questione, che per il rimettente si
appalesa pregiudiziale rispetto alla decisione da adottare in ordine alla
responsabilita' di tutti gli imputati, le cui posizioni non possono essere
definite senza l'apporto delle indicate dichiarazioni, per un verso
confessorie e per l'altro accusatorie: tali dichiarazioni infatti, precisa il
giudice a quo, pur utilizzabili nei confronti di chi le ha rese, non
potrebbero essere valutate quali prove dei fatti in esse affermati in
relazione alla responsabilita' degli altri due imputati, n‚ potrebbero essere
utilizzate "ai fini del riscontro reciproco" stante il dissenso espresso dai
difensori.
    Nel merito il rimettente, richiamando la sentenza n. 254 del 1992 di
questa Corte, ritiene che l'art. 513 cod. proc. pen., nel testo modificato
dalla legge n. 267 del 1997, violi l'art. 3 Cost. in quanto determina una
irragionevole disparita' di trattamento fra la disciplina riservata agli atti
irripetibili (per cause originarie o sopravvenute), di cui e' consentita la
utilizzabilita' a fini decisori, e quella prevista in relazione alle dichiarazioni
dell'imputato che si avvalga della facolta' di non rispondere, che pure a
quella categoria appartengono, per le quali invece il nuovo art. 513 cod.
proc. pen. vieta l'utilizzazione contra alios in mancanza del loro consenso.
    Fra le situazioni "consimili", eppure diversamente disciplinate, il
giudice a quo indica quella dell'esercizio della facolta' dei prossimi
congiunti di astenersi dal deporre, esercizio che, quale causa di
irripetibilita' sopravvenuta, non preclude, secondo l'interpretazione che di
tale disciplina ha dato la Corte nella sentenza n. 179 del 1994,
l'utilizzabilita' delle dichiarazioni precedentemente rese.
Inoltre, si osserva nell'ordinanza, l'art. 513 cod. proc. pen. nella sua
attuale formulazione, allorquando "fa dipendere il dispiegarsi del
contraddittorio dibattimentale dall'esercizio della facolta' di non sottoporsi
all'esame da parte di imputati che in sede di indagini abbiano reso
dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri e alla mancanza del
contraddittorio a conseguire l'impossibilita' per il giudice di conoscere e
valutare le dichiarazioni rese", contrasta con il principio di non dispersione
della prova piu' volte affermato da questa Corte (sentenze n. 255 del 1992, n.
88 del 1991, n. 111 del 1993).
    Ulteriore profilo di irragionevolezza del nuovo art. 513 cod. proc. pen.
deriverebbe, a giudizio del rimettente, dalla impossibilita' di valutare le
ragioni del silenzio opposto dall'imputato, quanto meno nei termini nei quali
ad esse e' data rilevanza nella pur diversa situazione dell'esame del
testimone (art. 500, comma 5, cod. proc. pen.).
    Sarebbe inoltre violato il principio dell'obbligatorieta' dell'azione
penale di cui all'art. 112 Cost., teso a realizzare nell'ambito del principio
di legalita' (art. 25 Cost.) l'uguaglianza fra i cittadini, in quanto la
disciplina impugnata produrrebbe l'effetto di paralizzare l'iniziativa penale,
subordinando ad "insondabili scelte del dichiarante" la conoscenza delle prove
da parte del giudice, con violazione anche del principio della sottoposizione
del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.).
    Altro profilo di illegittimita' sarebbe ravvisabile nella mancata
estensione della disciplina transitoria introdotta nel comma 5 dell'art. 6
della legge n. 267 del 1997 a tutti i casi in cui il pubblico ministero abbia
gia' esercitato l'azione penale. Sarebbe infatti lesivo del principio di
obbligatorieta' dell'azione penale il fatto che il medesimo materiale
probatorio, sulla base del quale il pubblico ministero puo' nel corso delle
indagini chiedere l'applicazione di misure cautelari o addirittura il rinvio a
giudizio dell'imputato, venga all'improvviso reso "indisponibile" a causa
dell'esercizio della facolta' di non rispondere da parte dell'imputato. Tale
situazione si presenta piu' grave nei casi, come quello di specie, in cui e'
"gia' stata esercitata l'azione penale con il rinvio a giudizio degli attuali
imputati": in questi casi infatti il materiale probatorio non e' piu'
surrogabile, avendo il pubblico ministero perduto la "disponibilita' delle
indagini".
 
    5.1. Si e' costituito in giudizio l'imputato P.G., rappresentato e difeso
dall'avvocato Patrizio Rovelli, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata.
    In particolare, il difensore contesta che al principio di non dispersione
della prova possa essere riconosciuta valenza costituzionale: la stessa
giurisprudenza richiamata dal rimettente attribuirebbe, invece, a tale
principio il valore di semplice "espressione della volonta' del legislatore",
di volta in volta derogabile in ragione del suo contemperamento con altri
valori altrettanto rilevanti (oralita' e contraddittorio). In questa
direzione, quindi, rientrerebbe nella discrezionalita' del legislatore
modificare e correggere le proprie precedenti scelte e determinazioni.
    A giudizio del difensore non sussisterebbe, inoltre, la asserita
irragionevole disparita' di trattamento tra la disciplina prevista per le
dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dal teste che si avvalga
della facolta' di astenersi e quella prevista per le dichiarazioni rese
dall'imputato che esercita il diritto al silenzio, stante la diversita' delle
situazioni poste a confronto.
    Quanto alla censura mossa dal giudice a quo alla disciplina impugnata
sotto il profilo della impossibilita' di valutare le ragioni dell'esercizio
della facolta' di non rispondere, nell'atto di costituzione si osserva che
essa andrebbe piu' correttamente rivolta all'art. 210 cod. proc. pen., che
tale diritto riconosce, piuttosto che all'art. 513 cod. proc. pen., che
regolamenta il regime di utilizzabilita' delle dichiarazioni precedentemente
rese.
    Ancora, la difesa mostra di dissentire dal giudizio di irragionevolezza
espresso dal giudice a quo in ordine ai "meccanismi di recupero delle
dichiarazioni rese dagli indagati" predisposti dalla disciplina transitoria,
che sarebbero invece opportunamente differenziati a seconda della fase in cui
si trova il processo al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.
    Apodittica apparirebbe, inoltre, l'affermazione del contrasto di tale
normativa con il principio di obbligatorieta' dell'azione penale.
Infine, si ricorda come, per costante giurisprudenza di questa Corte,
rientra nella discrezionalita' del legislatore regolare nella maniera ritenuta
piu' opportuna i rapporti processuali pendenti mediante il diritto transitorio
(si richiama la sentenza n. 268 del 1986).
 
    5.2. Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata e riportandosi, stante l'analogia delle
questioni, all'atto di intervento relativo al giudizio di costituzionalita'
promosso con ordinanza iscritta al n. 861 del r.o. del 1997.
 
    5.3. In prossimita' dell'udienza il difensore dell'imputato ha depositato una
lunga e articolata memoria, nella quale vengono premesse considerazioni di
ordine generale sull'impianto accusatorio del codice del 1988, sul diritto al
contraddittorio e sulla portata dell'art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. La parte
iniziale della memoria e' inoltre dedicata all'esame delle varie formulazioni
degli attuali artt. 513 e 210 cod. proc. pen. nel corso dei lavori preparatori
del codice e delle antinomie che alla fine sono derivate dal confronto tra il
testo definitivo delle due norme; antinomie in cui, ad avviso del difensore,
va ricercata la spiegazione degli interventi pendolari della Corte
costituzionale e, poi, del legislatore del 1997 in tema di utilizzazione delle
dichiarazioni relative alla responsabilita' di terzi rese dall'imputato nel
medesimo o in separato procedimento.
    Sulla base di queste premesse, la difesa ribadisce che non sussistono le
violazioni dei principi di non dispersione degli elementi di prova, di
obbligatorieta' dell'azione penale, dell'essenza della funzione
giurisdizionale, di indisponibilita' della prova, di uguaglianza e di
ragionevolezza, con riferimento sia all'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. che
alla disciplina transitoria.
 
    5.4. In prossimita' dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha presentato una
memoria integrativa, nella quale ha eccepito l'inammissibilita' per difetto di
motivazione, in quanto l'ordinanza di rimessione, pur denunciando il mancato
contemperamento tra principi di rilevanza costituzionale, avrebbe omesso di
verificare se tale contemperamento sia stato attuato dalle norme impugnate,
attribuendo valore assoluto alle norme di "azione", e sacrificando quelle di
garanzie e di tutela della liberta'.
    Quanto al merito, l'Avvocatura assume che e' inesatto tacciare di
irragionevolezza la diversita' di trattamento tra testimone prossimo congiunto
e imputato di reato connesso, poiché tra le due situazioni non e' possibile
alcuna analogia. A parere dell'Avvocatura, poi, non sussisterebbe neppure il
contrasto con l'art. 112 Cost.: il principio dell'obbligatorieta' dell'azione
penale sarebbe, infatti, deputato a garantire l'imparzialita'
dell'amministrazione della giustizia, per escluderne ogni potere discrezionale
nella scelta dei reati da perseguire, non per garantire un esercizio di quella
funzione incondizionato e prioritario su ogni altro interesse; il
contemperamento che la Costituzione impone tra ius puniendi e ius libertatis
non consente di individuare l'attribuzione di un potere che non soffra limiti,
ne' di censurare scelte di politica legislativa che offrano alla difesa
dell'imputato garanzie piu' ampie rispetto alla disciplina previgente.
    Sarebbe, del pari, infondata la censura relativa ai principi di non
dispersione e di indisponibilita' delle prove, in riferimento agli artt. 25,
101 e 111 Cost., in quanto quei principi non costituiscono precetti
costituzionali ma principi processuali, desumibili dunque dalla normativa
ordinaria, seppure funzionali alla realizzazione del "giusto processo".
    Peraltro, a parere dell'Avvocatura, le norme impugnate non impediscono
l'attuazione di tali principi, ma si limitano a variarne le regole per
consentire il contraddittorio e meglio garantire l'attendibilita' del
materiale probatorio.
    Quanto all'osservazione secondo la quale sarebbe incongruo rispetto ai
principi costituzionali far discendere il dispiegarsi del contraddittorio
dibattimentale dall'esercizio da parte degli imputati della facolta' di non
sottoporsi al contraddittorio dibattimentale, potrebbe, secondo l'Avvocatura,
agevolmente controbattersi che non e' irragionevole che la scelta legislativa
del 1997 trovi fondamento nel sospetto sulla genuinita' delle chiamate di
correo fatte innanzi al pubblico ministero senza contraddittorio o contro-
esame.
    Infine, in ordine alla censura, riferita agli artt. 3 e 101 Cost., di
irragionevolezza della disciplina che consente al dichiarante di sottrarsi
all'esame dibattimentale nel procedimento a carico di alcuni coimputati e non
in quello a carico di altri, l'Avvocato dello Stato osserva che la legge
prevede per la generalita' dei casi gli strumenti per evitare contrasti tra
giudicati: ma ogni processo ed ogni sentenza restano autonomi, per cui
l'opposta tesi condurrebbe a ritenere incostituzionali tutte le norme della
procedura penale e della procedura civile che consentono che i giudizi su casi
identici vengano definiti in modo diverso.
 
    6. Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del
delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), il Tribunale di Perugia
nell'udienza dibattimentale del 19 dicembre 1996 acquisiva a norma dell'art.
238 cod. proc. pen. alcuni verbali di dichiarazioni rese nell'ambito di
separato dibattimento da soggetti imputati di reato connesso.
Successivamente, entrata in vigore la legge n. 267 del 1997, il difensore
dell'imputato, che non aveva partecipato al separato dibattimento, dichiarava
di non acconsentire alla utilizzazione di alcuni di detti verbali, a norma del
novellato art. 238, comma 4, cod. proc. pen.
    All'udienza del 24 settembre 1997 il Tribunale, rilevato che non era
stato prestato consenso alla utilizzazione di alcune dichiarazioni rese da un
soggetto esaminato nel separato procedimento a norma dell'art. 210 cod. proc.
pen., ritenute influenti ai fini del decidere, sollevata con ordinanza in pari
data (r.o. n. 787/1997) questione di costituzionalita' dell'art. 238, comma 2-
bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 3 della legge n. 267 del 1997, in
riferimento agli artt. 112, 3, 101, comma secondo, e 111 Cost., "nella parte
in cui limita l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese dalle persone
indicate nell'art. 210 c.p.p. agli imputati i cui difensori abbiano
partecipato alla loro assunzione ovvero, in subordine, nella parte in cui non
prevede che nei procedimenti nei quali i verbali siano stati acquisiti prima
dell'entrata in vigore della legge di modifica, sia applicabile il regime
transitorio di cui all'art. 6 L. 267 cit. e comunque, in generale, nella parte
in cui non prevede l'utilizzabilita' attenuata di cui all'art. 6, comma 5, L.
267 cit.".
    Osserva il Tribunale che l'art 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. si pone,
innanzi tutto, in contrasto con l'art. 112 della Costituzione, perché, facendo
dipendere dalla partecipazione del difensore nel separato procedimento
l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen., rende
inefficace l'esercizio dell'azione penale (che su tali fonti si sia
legittimamente fondata) nella fase del giudizio, tanto piu' quanto, come nel
caso in esame, al momento di entrata in vigore della nuova disciplina fosse
gia' avvenuto il rinvio a giudizio e, quindi, non fosse piu' attivabile
l'incidente probatorio.
    La norma censurata, inoltre, violerebbe sotto vari profili il principio
di ragionevolezza, ex art. 3 Cost.
    In primo luogo, la radicale inutilizzabilita' stabilita in favore dell'imputato
il cui difensore non abbia partecipato all'assunzione delle pregresse
dichiarazioni viola il fondamentale principio di non dispersione dei
mezzi di prova, che informa il sistema processuale penale, preordinato
all'accertamento della verita'; e cio' a differenza del regime previsto per
altre dichiarazioni (quelle testimoniali o quelle divenute irripetibili),
delle quali e' invece consentito il recupero in sede dibattimentale.
    E' inoltre irragionevole far dipendere il regime di utilizzazione non dal
meccanismo di acquisizione delle dichiarazioni, ma da contingenti valutazioni
opportunistiche circa il loro contenuto, rimesse al consenso dell'imputato.
    La norma violerebbe ancora il canone della ragionevolezza in quanto
postula un contraddittorio che non poteva essere realizzato nel procedimento a
quo: non solo perché in tale sede non si procedeva a carico dell'imputato,
divenuto tale solo successivamente, ma anche perché  l'istituto dell'estensione
del contraddittorio e' realizzabile solo nell'incidente probatorio e non nel
dibattimento.
Irragionevolmente, poi, il legislatore impone una serie indeterminata di
ripetizioni delle dichiarazioni nei vari processi, a scapito non solo
dell'economia processuale, ma anche della chiarezza e della verita' (in
considerazione del progressivo affievolirsi della memoria), mentre rende
utilizzabile la sentenza irrevocabile pronunciata a carico di terzi, ex art.
238-bis cod. proc. pen.
Ancora, la norma in questione appare irragionevole perché, ove il
dichiarante nel precedente dibattimento abbia avuto la veste di testimone, e
solo successivamente sia divenuto, per indizi sopraggiunti, imputato di reato
connesso, il pubblico ministero poteva confidare nella utilizzabilita' delle
dichiarazioni, senza poi essere piu' in grado di richiedere l'incidente
probatorio.
Inoltre, l'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. irragionevolmente
discrimina tra soggetti che hanno, da un lato, la qualita' di imputato di
reato connesso, ex art. 210 cod. proc. pen., e, dall'altro, di imputato nello
stesso procedimento qualora quest'ultimo abbia reso dichiarazioni in un
separato procedimento.
Mentre, poi, per le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513 cod.
proc. pen. l'art. 6 della legge n. 267 del 1997 introduce una disciplina
transitoria che consente una utilizzazione attenuata, correlata alla
sussistenza di altri elementi di conferma, in caso di nuovo rifiuto di
rispondere del soggetto chiamato all'esame ex art. 210 cod. proc. pen., nulla
di simile e' previsto per le analoghe dichiarazioni acquisite (prima
dell'entrata in vigore della legge) da altro procedimento a norma dell'art.
238 cod. proc. pen., le quali, in mancanza di consenso dell'imputato, restano
radicalmente inutilizzabili.
Infine, il giudice a quo ravvisa il contrasto tra la norma denunciata e
il combinato disposto degli artt. 101, comma secondo, e 111 Cost., perché fa
dipendere l'esercizio della giurisdizione non dal convincimento del giudice,
espresso sulla base del materiale probatorio raccolto, ma da elementi spuri,
quali il consenso immotivato dell'imputato, e cioe' del soggetto la cui
condotta forma oggetto dell'accertamento penale, tanto piu' quando, come nella
specie, ad esso sia consentita la selezione del materiale utilizzabile.
6.1. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione, nei suoi vari profili, sia dichiarata infondata.
Osserva l'Avvocatura nell'atto di intervento, relativo anche
all'ordinanza iscritta al n. 776 del r.o. del 1997, che, quanto alle censure
che si dirigono contro l'art. 238-bis cod. proc. pen., la condizionata
utilizzabilita' dei verbali delle dichiarazioni rese dalle sole persone di cui
all'art. 210 cod. proc. pen., a fronte della ampia utilizzabilita' delle
dichiarazioni di fonte testimoniale, trova giustificazione nella minore
attendibilita' di tali soggetti. N‚ puo' ravvisarsi alcuna violazione
dell'art. 112 Cost., poiché l'esercizio dell'azione penale non puo' che
avvenire nei limiti consentiti dalla legge.
Non viola, poi, il principio della soggezione del giudice soltanto alla
legge, la scelta non irragionevole del legislatore di far dipendere la
utilizzabilita' di dichiarazioni ad efficacia probatoria "incompleta" dal
consenso dell'imputato, e cioe' del soggetto contro il quale le medesime
potrebbero gravare.
L'interveniente osserva inoltre che nessuna censura merita la disciplina
transitoria, per sua natura rimessa alla discrezionalita' sovrana del
legislatore, che del resto equilibratamente consente il ricorso all'incidente
probatorio pur dopo l'esercizio dell'azione penale.
7. Nel corso di un dibattimento innanzi al Tribunale di San Remo, dopo
che erano stati acquisiti i verbali degli interrogatori resi nel corso delle
indagini preliminari da due persone che, esaminate in dibattimento ex art. 210
cod. proc. pen., si erano avvalse della facolta' di non rispondere, essendo
successivamente intervenuta la legge 7 agosto 1997, n. 267, veniva disposto il
nuovo esame di tali soggetti e di una terza persona, imputata in procedimento
connesso. Tutti si avvalevano della facolta' di non rispondere.
Preso atto del difetto di consenso da parte della difesa alla lettura
delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da tali
soggetti, il Tribunale, su eccezione del pubblico ministero, sollevava, con
ordinanza emessa alla predetta udienza (r.o. n. 861/1997), questione di
costituzionalita' degli artt. 513 e 514 cod. proc. pen., e 6, comma 2, della
legge n. 267 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost.
Osserva il Tribunale che il nuovo testo dell'art. 513 cod. proc. pen.
introduce una irragionevole differenziazione di disciplina tra le
dichiarazioni sul fatto di altri precedentemente rese dall'imputato nello
stesso procedimento e quelle della persona esaminata ex art. 210 cod. proc.
pen., "in quanto solo per il primo si e' ritenuta in concreto sussistente
l'ipotesi della sopravvenuta irripetibilita' dell'atto in caso di non presenza
in dibattimento o di esercizio della facolta' di non rispondere, ritenute
quindi situazioni di pari rilevanza, considerando invece in modo diverso e con
differente trattamento sul piano probatorio delle relative dichiarazioni, le
identiche fattispecie se rilevate nei confronti delle persone ex art. 210 cod.
proc. pen.". Il giudice a quo rileva al riguardo che proprio in considerazione
di un diverso ingiustificabile regime tra i commi 1 e 2 dell'art. 513 cod.
proc. pen. la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale, con la
sentenza n. 254 del 1992, la disciplina del comma 2.
Un ulteriore profilo di incostituzionalita', con riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., viene desunto "dalla circostanza che l'ingresso del materiale
probatorio sottoposto alla valutazione del giudice si fa discendere dalla
volonta' delle parti, violandosi cosi' anche i principi informatori del codice
di rito come la parita' tra accusa e difesa nella partecipazione al processo,
la garanzia dei diritto delle parti e del PM ad ottenere l'ammissione e
l'acquisizione dei mezzi di prova, l'obbligo del giudice di assumere le prove
a discarico e a carico dell'imputato".
Tale intrinseca illogicita' della scelta del legislatore determinerebbe
anche una violazione degli artt. 111 e 112 Cost., perché  l'evidente
sperequazione tra le parti processuali "porta ad incidere sulla possibilita'
del giudice di conoscere i fatti del processo con impedimento di una
valutazione complessiva del materiale probatorio".
I medesimi aspetti di incostituzionalita', osserva da ultimo il
Tribunale, riguardano anche il regime transitorio di cui all'art. 6, comma 2,
della legge n. 267 del 1997, rilevante nel caso di specie con riferimento
specifico alla posizione dei due soggetti le cui dichiarazioni
predibattimentali, stante la loro dichiarata volonta' di non rispondere
all'esame dibattimentale, erano state gia' acquisite prima della entrata in
vigore della predetta legge.
7.1. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata, e riportandosi, stante l'analogia delle
questioni, all'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalita'
promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.
8. Nel corso di un dibattimento innanzi al Tribunale militare di Torino
il pubblico ministero chiedeva l'esame di un imputato di reato connesso, il
quale tuttavia non si presentava e anzi, tramite missiva inoltrata a mezzo del
difensore, dichiarava di avvalersi della facolta' di non rispondere.
Il Tribunale, rilevato che, stante il mancato consenso della difesa
dell'imputato nel presente procedimento, non era possibile acquisire il
verbale delle dichiarazioni rese dal soggetto indicato in sede di indagini
preliminari, e che tali dichiarazioni erano indispensabili ai fini del
decidere, con ordinanza in data 13 novembre 1997 (r.o. n. 898/1997) sollevava
questione di costituzionalita': 1) degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc.
pen., in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101,
102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione, "nella parte in cui prevedono
che l'imputato in un procedimento connesso, che abbia reso al pubblico
ministero dichiarazioni direttamente od indirettamente indizianti a carico di
determinati soggetti, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei
soggetti, della facolta' di non rispondere"; 2) dell'art. 513, comma 2, cod.
proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997, in
riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112
Cost., "nella parte in cui subordina esclusivamente all'accordo delle parti la
lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese al pubblico ministero
dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si siano avvalse
della facolta' di non rispondere o, nel caso di accoglimento della eccezione
sub 1), si siano rifiutate di rispondere".
Osserva il Tribunale come la giurisprudenza costituzionale abbia in varie
pronunce evidenziato che il rispetto del principio dell'oralita' debba essere
contemperato con la esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione,
di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale
sede.
In particolare, con la sentenza n. 179 del 1994, la Corte ha affermato
che nell'ipotesi in cui il prossimo congiunto dell'imputato, dopo avere reso
dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, si avvalga della facolta'
di non rispondere solo in sede di testimonianza dibattimentale, le precedenti
dichiarazioni, ritualmente acquisite, non possono subire una successiva
invalidazione per il tardivo esercizio da parte del testimone della facolta'
di astensione, sicch‚ esse possono essere utilizzate, quali atti irripetibili,
a norma dell'art. 512 cod. proc. pen. Anche nel caso delle persone esaminate
ex art. 210 cod. proc. pen. si e' in presenza di soggetti che nella fase delle
indagini preliminari non si sono avvalse della facolta' di non rispondere; con
la conseguenza che la loro decisione di non rispondere in sede di esame
dibattimentale rende l'atto oggettivamente e imprevedibilmente irripetibile.
Ne consegue, secondo il giudice a quo, che la disciplina introdotta dal
novellato art. 513 cod. proc. pen. e' doppiamente censurabile: non solo perché
differenzia ingiustificatamente la posizione di chi non si presenti all'esame
dibattimentale rispetto a quella di chi, comparendo, si avvalga della facolta'
di non rispondere (in quanto nel primo caso, a differenza dei secondo, le
precedenti dichiarazioni possono essere utilizzate), ma, piu' in generale,
perché  irragionevolmente sacrifica il potere del giudice del dibattimento di
pervenire alla piena conoscenza dei fatti oggetto del processo affinch‚ possa
essere emessa una giusta decisione, e, ad un tempo, i principi di uguaglianza,
legalita', esercizio dell'azione penale, funzione conoscitiva del processo e
indefettibilita' della giurisdizione, in violazione degli artt. 2, 3, 24,
secondo comma, 25, comma secondo, 101, comma secondo, 102, comma primo, 111 e
112 della Costituzione.
La salvaguardia del contraddittorio dibattimentale, costituente un
principio cardine della riforma del 1988, puo' essere realizzata, osserva il
tribunale, solo se il soggetto che e' sottoposto all'esame incrociato, e che
abbia consapevolmente rilasciato dichiarazioni nella fase delle indagini
preliminari, sia gravato dell'obbligo di rispondere alle domande che gli
vengono rivolte; fermo restando, che una eventuale declaratoria di
incostituzionalita' non equivarrebbe di per s‚ a parificare tale soggetto al
testimone (in particolare quanto all'obbligo di dire la verita'), essendo una
simile scelta rimessa al legislatore, che sarebbe libero di stabilire se
sanzionare, e in quali forme, la violazione del dovere di rispondere
all'esame. In presenza dell'attuale disciplina, invece, il soggetto esaminato
resterebbe arbitro di vanificare l'altrui diritto all'esame e controesame.
Il Tribunale ritiene inoltre che l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,
nella parte in cui rimette all'accordo delle parti la utilizzabilita' delle
dichiarazioni rese nella fase predibattimentale dal soggetto che in sede di
esame dibattimentale ex art. 210 cod. proc. pen. abbia deciso di non
rispondere, determini, per altro verso, un irragionevole ostacolo
all'esercizio della giurisdizione penale.
Un simile potere immotivato, discrezionale e incontrollabile delle parti
di disporre della prova, contrastante con reiterate affermazioni di principio
della giurisprudenza costituzionale (in particolare viene richiamata la
sentenza n. 111 del 1993), inciderebbe sul principio di soggezione del giudice
soltanto alla legge: la disponibilita' della prova rende infatti disponibile,
indirettamente, la stessa res judicanda, che viene cosi' a sfuggire
all'esercizio della giurisdizione, in violazione dell'art. 101, comma secondo,
Cost.
Il giudice a quo prospetta anche la violazione dell'art. 25, comma
secondo, Cost., che implica la punibilita' dei colpevoli di reati: infatti,
condizionandosi l'utilizzo da parte del giudice di elementi di prova
irripetibili al consenso dell'imputato, si consente che quest'ultimo, mediante
una scelta totalmente discrezionale, impedisca l'accertamento del fatto e
percio' delle sue eventuali responsabilita'.
8.1. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata, e riportandosi, stante l'analogia delle
questioni, all'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalita'
promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.
9. Nel corso di un procedimento penale nei confronti di diversi imputati,
il Tribunale di Savona alla udienza del 27 giugno 1996 disponeva, su richiesta
del pubblico ministero, l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese
nella fase delle indagini preliminari da un ex coimputato, la cui posizione
era gia' stata definita ex art. 444 cod. proc.pen., il quale, comparso in
dibattimento per essere esaminato a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., si
era avvalso della facolta' di non rispondere.
Entrata in vigore la legge n. 267 del 1997, alla udienza del 20 ottobre
1997 il pubblico ministero chiedeva, a norma dell'art. 6, comma 2, della
predetta legge, che venisse disposta nuova citazione di tale soggetto, nonch‚
di altro imputato di reato connesso, nei cui confronti, al pari del primo, era
precedentemente intervenuta sentenza di patteggiamento.
Entrambi i soggetti si avvalevano della facolta' di non rispondere e, non
avendo i difensori degli imputati acconsentito alla lettura delle relative
dichiarazioni predibattimentali, il Tribunale, su eccezione del pubblico
ministero, sollevava, con ordinanza in data 3 novembre 1997 (r.o. n.
908/1997), questione di costituzionalita', in riferimento agli artt. 3, 25,
101 e 112 Cost., dell' art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997,
nonch‚ dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.
Nel merito della questione relativa alla disciplina transitoria,
rilevante in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento
connessa e gia' acquisite prima dell'entrata in vigore della legge n. 267 del
1997, il Tribunale denuncia, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 25,
101 e 112 Cost. in quanto la norma impugnata "attribuisce rilevanza al
consenso espresso dalla difesa ai fini della valutazione della prova,
consistente in dichiarazioni rese da coimputati e da imputati o indagati in
procedimento connesso o probatoriamente collegato di cui sia stata data
lettura ai sensi dell'art. 513 c.p.p. previgente".
Al riguardo il rimettente osserva che "il principio di eguaglianza e il
principio di legalita' in materia penale, da cui discende l'indisponibilita'
pubblica e privata della pretesa punitiva dello Stato, il principio di
obbligatorieta' dell'azione penale e la regola dell'obbligo di motivazione
delle sentenze (con il corollario della necessaria coerenza intrinseca tra
premesse e conclusioni) conducono a ritenere incompatibile con l'ordinamento
costituzionale una interferenza tra volonta' delle parti del processo e
valutazione della prova, che potrebbe costringere il giudice a pervenire ad
una pronuncia irragionevolmente discriminatrice e contraddittoria, che si
fondi non sulla valutazione razionale degli elementi legittimamente acquisiti,
ma anche sulla volonta' insindacabile delle parti processuali".
In particolare, risulterebbe evidente la lesione del principio di
eguaglianza in quanto, in conseguenza di differenti condotte processuali della
difesa (consenso prestato o meno dai vari difensori prima della entrata in
vigore della legge), il giudice, utilizzando nei confronti di ciascun imputato
un materiale probatorio diverso, potrebbe pervenire alla condanna dell'uno e
alla assoluzione dell'altro, pur in presenza di una identica posizione
processuale.
In secondo luogo il Tribunale, con riferimento agli artt. 3, 101, comma
secondo, 111, comma primo, Cost., ravvisa la "intrinseca irrazionalita'
dell'art. 6 comma 5, L. n. 267/1997 nella parte in cui vieta di valutare le
dichiarazioni acquisite ai sensi del testo previgente dell'art. 513 c.p.p.":
infatti la norma transitoria, "mentre consente l'utilizzazione a fini di prova
delle dichiarazioni precedentemente rese dalle persone indicate dall'art. 513
se la loro intrinseca attendibilita' e' riscontrata anche soltanto da altri
elementi di natura logica, vieta al giudice di utilizzare come riscontro
dichiarazioni della stessa natura provenienti da persone diverse delle quali
abbia riconosciuto l'attendibilita' e l'autonomia rispetto a quella da
riscontrare, cosi imponendogli di contraddire la propria motivata convinzione
nel contesto della medesima decisione".
In terzo luogo il giudice a quo ritiene violato l'art. 3 Cost. per
disparita' di trattamento "tra chi e' raggiunto da piu' chiamate in correita'
convergenti, acquisite ex art. 513 e chi lo e' soltanto, o anche, da
dichiarazioni, acquisite ex art. 503 c.p.p. per avere il dichiarante rifiutato
di rispondere soltanto a singole domande, o, ancora, da dichiarazioni
predibattimentali acquisite ex art. 512 c.p.p.".
In ordine alla questione relativa all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,
rilevante in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento
connesso citato a comparire per rendere esame dopo l'entrata in vigore della
legge n. 267 del 1997, il Tribunale deduce, innanzi tutto, la violazione
dell'art. 3 Cost., "nella parte in cui prevede un diverso regime di lettura e
conseguente utilizzabilita' delle dichiarazioni del coimputato a seconda che
questi sia giudicato contestualmente o separatamente".
Si osserva al riguardo che la coesistenza di due regimi di
utilizzabilita', a seconda che si tratti di imputato suindicato
contestualmente (art. 513, comma 1) o separatamente (art. 513, comma 2)
evidenzia una irragionevole disparita' di trattamento, analoga a quella che
aveva dato luogo alla declaratoria di incostituzionalita' pronunciata dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 254 del 1992.
Inoltre, il giudice a quo ravvisa la violazione degli artt. 3 e 112
Cost., "nella parte in cui (l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. novellato)
non consente la lettura di dichiarazioni rese al P.M., alla P.G. delegata o al
G.I.P. nella fase delle indagini ovvero al G.U.P. senza le forme degli artt.
498 e 499 c.p.p. da persone indagate o imputate in procedimento connesso o
probatoriamente collegato che si siano avvalse della facolta' di non
rispondere nel caso che le dichiarazioni siano state assunte prima
dell'entrata in vigore della novella".
Rileva il Tribunale che tale assetto normativo si risolve in una pura e
semplice sottrazione al processo di materiale probatorio ritualmente assunto,
senza che fosse possibile, prima della entrata in vigore della novella,
rimediare a tale conseguenza con il ricorso all'incidente probatorio: cio' non
solo determina una irragionevole disparita' di trattamento tra imputati, a
seconda che il dichiarante si sia o meno avvalso della facolta' di non
rispondere, ma anche un impedimento alla utilizzazione di prove raccolte dal
pubblico ministero, non piu' in grado di chiederne l'assunzione con modalita'
tali da impedirne la dispersione.
Ancora, sarebbe ravvisabile la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. "nella
parte in cui la norma subordina l'acquisizione delle dichiarazioni al consenso
di tutte le parti".
Ed infatti, attribuire ad una qualsiasi delle parti, sia pubbliche che
private, compresa la parte civile, la facolta' di paralizzare l'acquisizione
della prova nel processo, anche favorevole a questo o a quello imputato,
mentre conduce a conseguenze inammissibili con gli stessi principi del
processo accusatorio, dove la iniziativa della parte e' mezzo per ampliare, e
non per restringere, la conoscenza del giudice, determina conseguenze lesive
degli stessi interessi difensivi, che potrebbero essere sacrificati dalle
peculiari strategie difensive di ciascuna parte.
9.1. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, riportandosi, stante
l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo ai giudizi di
costituzionalita' promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o.
del 1997, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
10. Nel corso di un procedimento penale a carico di diversi imputati dei
delitti di falsita' ideologica e abuso di ufficio, il Tribunale di Trani
disponeva ex art. 210 cod. proc. pen. la citazione per l'udienza del 16
ottobre 1997 di un ex coindagato nei cui confronti era stata disposta
l'archiviazione ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen.
All'udienza indicata, successiva all'entrata in vigore della legge n. 267
del 1997, tale soggetto si avvaleva della facolta' di non rispondere e il
pubblico ministero chiedeva che fossero acquisite le dichiarazioni dallo
stesso rese in sede di interrogatorio. All'acquisizione si opponevano i
difensori degli imputati in base a quanto disposto dall'art. 513, comma 2,
cod. proc. pen. come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997, di
immediata applicabilita' nel processo in corso. Il pubblico ministero eccepiva
l'illegittimita' costituzionale della suddetta norma per contrasto con gli
artt. 3, 97 e 112 Cost.
Il Tribunale, valutata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' prospettata e ritenuto di dover estendere d'ufficio,
in riferimento agli stessi parametri costituzionali, la censura, formulata dal
pubblico ministero in relazione all'art. 513 cod. proc. pen., agli artt. 238
cod. proc. pen. e 6 della legge n. 267 del 1997, con ordinanza del 16 ottobre
1997 (r.o. n. 913 del 1997) rimetteva il giudizio dinanzi alla Corte.
A giudizio del Tribunale rimettente l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,
novellato dalla legge n. 267 del 1997, viola in primo luogo l'art. 3 Cost., in
quanto determina una irragionevole disparita' di trattamento fra situazioni
processuali equipollenti: mentre, infatti, nel caso in cui il testimone
rifiuti di rispondere e' possibile ai sensi dell'art. 500, comma 2-bis, cod.
proc. pen. procedere alle contestazioni e cosi' "recuperare" le dichiarazioni
precedentemente rese, quando a deporre sia un imputato di reato connesso il
"recupero" delle sue dichiarazioni puo' avvenire solo su accordo delle parti.
Al riguardo il rimettente osserva che a venire in discussione e', sotto
questo profilo, direttamente l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., che
attribuisce la facolta' di non rispondere all'indagato o imputato in un
procedimento connesso anche con riferimento a fatti riguardanti la
responsabilita' di terzi, ipotesi nella quale il dichiarante ex art. 210 cod.
proc. pen. e' in una situazione equiparabile a quella del testimone. Di qui la
censura mossa, in riferimento all'art. 3 Cost., anche all'art. 210 cod. proc.
pen. per i riflessi sull'attuale disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen.
Un ulteriore profilo di disparita' di trattamento viene ravvisato dal
giudice a quo in relazione alla disciplina transitoria prevista dall'art. 6
della legge n. 267 del 1997. Infatti la norma impugnata, pur introducendo ai
commi 2 e 5 una disciplina di salvaguardia delle situazioni in cui il
dichiarante sia gia' stato esaminato prima dell'entrata in vigore della legge,
nulla dispone in ordine alla situazione del tutto equipollente in cui, come
nella specie, il dichiarante, esaminato in dibattimento dopo l'entrata in
vigore della legge, si avvalga della facolta' di non rispondere e tuttavia il
pubblico ministero non abbia avuto alcuna possibilita', ai sensi del comma 1,
di ricorrere all'incidente probatorio, essendo gia' esaurite le fasi in cui
tale mezzo e' consentito.
L'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. violerebbe inoltre il principio del
buon andamento della pubblica amministrazione "in quanto determina un
rilevante spreco di attivita' amministrativa, finalizzata all'espletamento
delle indagini e all'introduzione del giudizio dibattimentale, allorché tale
attivita' venga vanificata in conseguenza della impossibilita' non prevedibile
di poter utilizzare una fonte di prova", nonch‚ l'art. 112 Cost. in quanto la
norma impugnata e' di ostacolo al valido esercizio dell'azione penale
promossa.
10.1. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, richiamandosi
integralmente all'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalita'
promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, ha
chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente la Corte deve prendere in esame le questioni della
ammissibilita' della costituzione in giudizio del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Torino (r.o. n. 915 del 1997) e della Provincia di
Bologna, qualificatasi come persona offesa nel procedimento avanti al
Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776 del 1997).
1.1. Come questa Corte ha piu' volte avuto occasione di affermare
(sentenze nn. 1 e 375 del 1996 e ordinanza n. 327 del 1995), la costituzione
del pubblico ministero nel giudizio incidentale di costituzionalita' deve
ritenersi inammissibile: infatti, nonostante al pubblico ministero debba
riconoscersi la qualita' di parte nel processo a quo, da un lato la
peculiarita' della sua posizione ordinamentale e processuale, dall'altro
l'attuale disciplina (artt. 20, 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
artt. 3 e 17 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale), che tiene distinti il "pubblico ministero" e le "parti",
inducono ad escludere la costituzione in giudizio di tale soggetto.
La peculiarita' del ruolo del pubblico ministero fa poi ritenere non
irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di distinguere tale
organo rispetto alle parti del procedimento a quo, non prevedendone la
legittimazione a costituirsi nel giudizio sulle leggi. Appare pertanto priva
di fondamento la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23 e 25
della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non contemplano il
pubblico, ministero tra i soggetti che possono costituirsi, prospettata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Torino nelle deduzioni scritte presentate sotto forma di atto di
costituzione, nonch‚ nell'illustrazione delle ragioni che e' stato ammesso a
rendere nell'udienza pubblica.
1.2. E' del pari inammissibile la costituzione della persona offesa
Provincia di Bologna, che non era parte nel procedimento a quo.
2. Le numerose questioni di legittimita' costituzionale sottoposte
all'esame della Corte riguardano l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., nonch‚
gli artt. 238, commi 2-bis e 4, e 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. questi
ultimi nelle parti modificate, rispettivamente, dagli artt. 3 e 1 della legge
7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura
penale in tema di valutazione delle prove) - e l'art. 6, commi 2 e 5, della
predetta legge, contenente norme transitorie circa la nuova disciplina
dell'art. 513 cod. proc. pen.
In estrema sintesi, tutte le questioni attengono alle regole di
acquisizione probatoria di dichiarazioni sul fatto altrui rese in precedenza
da imputati, sia nel medesimo procedimento, sia in procedimento separato, non
comparsi in dibattimento, ovvero che rifiutino di sottoporsi all'esame o si
avvalgano della facolta' di non rispondere. Le questioni si riferiscono
dunque, nell'ambito dell'articolato e complesso sistema normativo che
disciplina la formazione della prova in dibattimento, ad una peculiare
categoria di dichiarazioni, caratterizzate dall'essere rese da imputati e
dall'avere per oggetto fatti concernenti la responsabilita' di altri imputati.
In particolare, le questioni investono:
- con riguardo all'art.. 513, comma 1, cod. proc. pen., la regola che
subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzazione delle dichiarazioni
rese in precedenza dall'imputato nel medesimo procedimento che in dibattimento
rifiuti di sottoporsi all'esame;
- con riguardo all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., la regola che
condiziona all'accordo delle parti la lettura delle dichiarazioni rese in
precedenza dall'imputato in procedimento separato che in dibattimento si
avvale della facolta' di non rispondere;
- con riguardo alle disposizioni transitorie dettate dall'art. 6 della legge
n. 267 del 1997 in relazione all'art. 513 cod. proc. pen., la diversita' di
disciplina circa l'utilizzazione delle dichiarazioni nei giudizi in corso, a
seconda che, al momento di entrata in vigore della legge, non fosse ancora
ovvero fosse sia stata disposta la lettura delle dichiarazioni rese in
precedenza;
- con riguardo all'art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., la disciplina
che prevede la utilizzazione delle dichiarazioni rese in altro dibattimento
soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato
all'assunzione della prova nel procedimento separato, ovvero soltanto nei
confronti dell'imputato che vi consenta;
- infine, con riguardo all'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., non modificato
dalla legge n. 267 del 1997 la facolta' di non rispondere riconosciuta
all'imputato in procedimento connesso o probatoriamente collegato.
Poiché  le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe,
comunque coinvolgenti complessivamente gli articoli del codice di procedura
penale sostituiti o modificati dalla legge n. 267 del 1997 e le relative norme
transitorie, nonch‚ l'art. 210, comma 4, cod. proc. per., ad essi strettamente
collegato, e' opportuno disporre la riunione dei relativi giudizi.
2.1. L'esame delle molteplici questioni prospettate dai giudici rimettenti
presuppone l'individuazione preliminare dei valori costituzionali coinvolti
dal complesso sistema normativo sottoposto al giudizio della Corte.
Viene innanzitutto in gioco l'inviolabilita' del diritto di difesa
dell'imputato, nella sua dimensione di diritto fondamentale della persona,
garantito dall'art. 24 della Costituzione, con particolare riferimento, per
quanto qui interessa, sia all'imputato che ha reso dichiarazioni sul fatto
altrui, sia all'imputato nei cui confronti tali dichiarazioni sono rivolte.
Quanto al primo, l'intangibilita' del diritto di difesa, sotto forma del
rispetto del principio nemo tenetur se detegere e conseguentemente del diritto
al silenzio, si manifesta nella garanzia dell'esclusione, anche quando
l'imputato abbia reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di
altri, dell'obbligo di rispondere in dibattimento a domande che potrebbero
coinvolgere responsabilita' proprie.
Quanto al secondo, e' manifestazione irrinunciabile del diritto di difesa
che all'imputato sia assicurata la possibilita', salvo che egli stesso vi
abbia rinunciato, di sottoporre al vaglio del contraddittorio le dichiarazioni
che lo riguardano, in conformita' al metodo di formazione dialettica della
prova davanti al giudice chiamato a decidere.
Sul piano costituzionale, viene inoltre in gioco la funzione del processo
penale, che e' strumento, non disponibile dalle parti, destinato
all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative
responsabilita'. Tale funzione non puo' essere utilizzata per attenuare la
tutela - piena e incoercibile - del diritto di difesa, coessenziale allo
stesso processo. Sono invece censurabili, sotto il profilo della
ragionevolezza, soluzioni normative che, non necessarie per realizzare le
garanzie della difesa, pregiudichino la funzione del processo.
3. La maggior parte delle ordinanze sollevano problemi di
costituzionalita' dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. riguardante il
rifiuto di rispondere in dibattimento della persona imputata in separato
procedimento connesso o collegato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni
sul fatto altrui.
Il Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776/1997), il Tribunale
di Bergamo (r.o. n. 81/1998), il Tribunale militare di Torino (r.o. n.
898/1997), il Tribunale di Savona (r.o. n. 908/1997), il Tribunale di Trani
(r.o. n. 913/1997) e il Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) dubitano
della legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,
nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali
contenenti le dichiarazioni predibattimentali delle persone indicate nell'art.
210 cod. proc. pen. (imputati del medesimo reato, di reati connessi ovvero di
reati probatoriamente collegati nei confronti dei quali si procede o si e'
proceduto separatamente), che si avvalgono in dibattimento della facolta' di
non rispondere.
Il Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) formalmente impugna,
unitamente all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., che detta i criteri cui e'
subordinata la lettura delle suddette dichiarazioni, anche l'art. 514 cod.
proc. pen., che al contrario, quale norma di chiusura, disciplina le letture
vietate.
Il Tribunale di Bergamo (r.o. n. 81/1998), il Tribunale militare di
Torino (r.o. n. 898/1997) e il Tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997) impugnano
inoltre il regime processuale delle letture dettato dall'art. 513, comma 2,
cod. proc. pen. in relazione al comma 4 dell'art. 210 cod. proc. pen., che
attribuisce la facolta' di non rispondere ai soggetti indicati nel comma 1 del
medesimo articolo.
3.1. A parere dei rimettenti l'art. 513, comma 2, violerebbe gli artt. 3
e 24 della Costituzione:
a) perché l'ingresso delle dichiarazioni rese in precedenza fra il materiale
probatorio sottoposto alla valutazione del giudice viene fatto dipendere dalla
volonta' delle parti (r.o. n. 776/1997 con esclusivo riferimento alla
intrinseca irragionevolezza): in particolare, attribuendo ad una qualsiasi di
essa, compresa la parte civile, la facolta' di paralizzare l'acquisizione
della prova, anche se favorevole ad un imputato (r.o. n. 908/1997), violando
la parita' tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la garanzia
del diritto delle parti private e del pubblico ministero ad ottenere
l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova, ed impedendo al giudice di
assumere le prove a discarico e a carico dell'imputato (r.o. n. 861/1997);
b) in quanto tale disposizione determina una irragionevole disparita' di
trattamento tra la disciplina della utilizzazione delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini dal testimone che rifiuti in dibattimento di rispondere e
quella delle dichiarazioni rese dagli imputati in un procedimento connesso,
"giacch‚ mentre nel caso in cui il testimone si rifiuti di rispondere possono,
ai sensi del comma 2-bis dell'art 500 cod. proc. pen., recuperarsi le sue
dichiarazioni, viceversa nel caso in cui il dichiarante ex art 210 cod proc.
pen. (che sostanzialmente altri non e' che un testimone seppure fornito di
particolari garanzie) si rifiuta di rispondere, il recupero delle sue
dichiarazioni non puo' avvenire che con l'accordo delle parti" (r.o n.
913/1997);
c) perché, in riferimento anche agli artt. 2, 25, 101, 102, 111 e 112 Cost.,
la norma impugnata - comportando la perdita, ai fini della decisione, di
quanto acquisito prima del dibattimento e che sia oggettivamente irripetibile
in tale sede, per via della decisione di non rispondere a dibattimento di
persone che avevano precedentemente scelto di non avvalersi di tale facolta'
rendendo dichiarazioni indizianti nei confronti di altri - pone il giudice
nell'impossibilita' di emettere una giusta decisione e viola ad un tempo i
principi di uguaglianza, legalita', esercizio dell'azione penale, funzione
conoscitiva del processo, indefettibilita' della giurisdizione ed
essenzialmente lo stesso diritto al contraddittorio ("il conflitto reale non
e' tra diritto di difesa e giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui
sono titolari i diversi soggetti" - r.o. n. 898/1997).
3.2. Facendo riferimento agli stessi parametri sopra indicati, richiamati
per lo piu' congiuntamente, alcune ordinanze denunciano inoltre la violazione:
a) del principio di indefettibilita' della giurisdizione, del libero
convincimento del giudice e della sua soggezione solo alla legge, in quanto il
diritto riconosciuto all'imputato di opporsi ad libitum all'utilizzazione di
prove a suo carico gli consentirebbe di disporre del processo e impedirebbe al
giudice di conoscere i fatti oggetto del giudizio, nonch‚ di valutare
complessivamente il materiale probatorio (r.o. n. 81/1998, r.o. n. 776/1997,
r.o. n. 861/1997, in riferimento agli artt. 111 e 112 Cost. e r.o. n.
898/1997, in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.);
b) del principio di non dispersione della prova, enucleato dalla Corte
costituzionale con le sentenze n. 254 e 255 del 1992 e tendente a contemperare
il rispetto del principio guida dell'oralita' con l'esigenza di evitare la
perdita di quanto acquisito prima del dibattimento cosi' che non sia
sacrificato lo scopo essenziale del processo penale, che consiste nella
ricerca della verita' e in una decisione giusta; nonch‚, sotto altro profilo,
del diritto di difesa della parte civile la quale, non potendo chiedere n‚
partecipare all'incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari,
potrebbe vedere irrimediabilmente compromesso il suo interesse
all'acquisizione della prova a carico dell'imputato, e tuttavia potrebbe
anche, per il suo singolare interesse, opporsi alla acquisizione di
dichiarazioni che scagionino l'imputato (r.o. n. 81/1998, in riferimento agli
artt. 3, 24, 25, 101, 102, 111 e 112 Cost.);
c) del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale, in quanto la
disciplina impugnata produrrebbe l'effetto di paralizzare ex post l'iniziativa
penale, cosi' di fatto violando il principio dell'obbligatorieta' dell'azione
penale che comporta che l'organo della pubblica accusa sia messo nelle
condizioni di esercitare validamente l'azione promossa (r.o. n. 913/1997, in
riferimento all'art. 112 Cost.).
Per il tribunale militare di Torino e per il Tribunale di Trani sarebbero
inoltre violati l'art. 25, secondo comma, Cost., perché  i principi in esso
affermati implicano la punibilita' dei colpevoli di reati (r.o. n. 898/1997),
e l'art. 97 Cost., in quanto la norma impugnata "determina un rilevante spreco
di attivita' amministrativa, finalizzata all'espletamento delle indagini e
all'introduzione del giudizio dibattimentale, (...) vanificata in conseguenza
della impossibilita' non prevedibile di poter utilizzare una fonte di prova"
(r.o. n. 913/1997).
3.3. Il Tribunale di Savona e il Tribunale di San Remo censurano il
medesimo art. 513, comma 2, cod. proc. pen. per la irragionevole diversita'
dei regimi di utilizzabilita' dettati nel caso in cui l'imputato - dello
stesso reato, di reato connesso o di reato probatoriamente collegato - sia
giudicato contestualmente (art. 513, comma 1, cod. proc. pen.) o separatamente
(art. 513, comma 2, cod. proc. pen.) (r.o. n. 861/1997 e n. 908/1997).
4. Le censure mosse all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. sono
sostanzialmente riconducibili a quattro profili, sovente prospettati come
concorrenti o interdipendenti.
In primo luogo viene eccepita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
l'illegittimita' costituzionale della norma in esame per l'irragionevolezza di
una disciplina che subordina alla volonta' delle parti l'acquisizione del
materiale probatorio suscettibile di essere valutato dal giudice ai fini della
decisione, attribuendo ad una qualsiasi delle parti, ivi compresa la parte
civile, la facolta' di paralizzare l'acquisizione della prova. Verrebbe cioe'
introdotto un inammissibile principio dispositivo in materia di prova, e si
consentirebbe allo stesso imputato di disporre del processo, attribuendogli ad
libitum il diritto di opporsi all'utilizzazione di prove a suo carico e
impedendo correlativamente al giudice di conoscere i fatti di causa e di
valutare complessivamente il materiale probatorio. Consequenziali a questo
profilo sarebbero la violazione del principio della parita' tra accusa e
difesa e del diritto delle parti di ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei
mezzi di prova.
La violazione del principio di ragionevolezza viene eccepita anche sotto
il diverso profilo della ingiustificata disparita' di trattamento tra la
disciplina delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal testimone,
che poi rifiuta o omette in tutto o in parte di rispondere durante l'esame in
dibattimento, e quella riservata alle dichiarazioni rese in precedenza
dall'imputato in un procedimento connesso, che poi si avvale in dibattimento
della facolta' di non rispondere: nel primo caso, infatti, le dichiarazioni
del testimone possono essere "recuperate" mediante il meccanismo delle
contestazioni, operante ex art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen. anche nel
caso di rifiuto parziale o totale di rispondere, mentre nel caso in cui
l'imputato in procedimento connesso, che sostanzialmente non sarebbe altro che
un testimone, seppure fornito di particolari garanzie, si avvale in
dibattimento della facolta' di non rispondere, le dichiarazioni rese in
precedenza possono essere recuperate solo se vi e' l'accordo delle parti.
Un ulteriore profilo pone l'accento sulla violazione del diritto al
contraddittorio, in riferimento all'art. 24 Cost.: a seguito della disciplina
impugnata, il "conflitto reale" non si porrebbe tra diritto di difesa ed
esercizio della giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono
rispettivamente titolari l'imputato in procedimento connesso "dichiarante
contra alios" che si avvale della facolta' di non rispondere, e l'imputato
destinatario delle dichiarazioni, che perderebbe il diritto al
contraddittorio.
Infine, un quarto gruppo di censura chiama in causa anche la violazione
degli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112 Cost.: la norma
impugnata, in quanto comporta la perdita, ai fini della decisione, di elementi
di prova divenuti oggettivamente irripetibili in dibattimento a causa della
decisione di non rispondere di persone che in precedenza non si erano avvalse
di tale facolta' ed avevano reso dichiarazioni a carico di altri, porrebbe il
giudice nell'impossibilita' di emettere una giusta decisione e incidere sul
libero convincimento del giudice e sulla sua soggezione solo alla legge, sulla
funzione conoscitiva del processo, sull'indefettibilita' della giurisdizione,
sull'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale.
4.1 Le questioni sono fondate, nei limiti di seguito precisati, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
L'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. prevede i casi in cui e' possibile
procedere alla lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza
al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza
preliminare delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. (imputati in
un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen. e imputati di un
reato probatoriamente collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b),
cod. proc. pen., nei cui confronti si procede o si e' proceduto
separatamente). Si tratta di persone che, proprio in quanto esaminate in un
procedimento diverso da quello a loro carico, sono necessariamente sentite su
fatti concernenti la responsabilita' di altri imputati.
In base all'originaria disciplina del codice, ove il dichiarante,
presente, si fosse avvalso della facolta' di non rispondere, riconosciutagli
dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., secondo la prevalente interpretazione
giurisprudenziale non era possibile disporre la lettura delle precedenti
dichiarazioni, espressamente ammessa solo nel caso in cui lo stesso non fosse
presente. Alla stregua di tale interpretazione, si ritenne che la disciplina
differisse da quella stabilita nell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. in caso
di rifiuto dell'imputato nel medesimo procedimento di sottoporsi all'esame:
tale norma prevedeva infatti che, a richiesta di parte, poteva esser disposta
la lettura-acquisizione delle precedenti dichiarazioni sia nei casi di
contumacia o assenza, sia in quello di rifiuto dell'imputato, presente, di
sottoporsi all'esame.
La ritenuta disparita' di trattamento tra il secondo e il primo comma
dell'art. 513 cod. proc. pen. venne giudicata da questa Corte (v. sentenza n.
254 del 1992) "del tutto sfornita di ragionevole giustificazione": da un lato
la Corte ha rilevato che, essendo riconosciuta anche all'imputato in
procedimento connesso la facolta' di non rispondere, e di sottrarsi quindi, in
tutto o in parte, all'esame, si versava in una situazione di impossibilita'
sopravvenuta di ripetizione dell'atto del tutto analoga alla indisponibilita'
dell'imputato di sottoporsi all'esame, che a norma del primo comma determinava
la lettura delle precedenti dichiarazioni; dall'altro, che la palese
irragionevolezza della norma impugnata al manifestava con particolare evidenza
ove si considerasse che la diversita' di disciplina in ordine alla
possibilita' di lettura delle dichiarazioni rese in precedenza, a seconda che
si procedesse in un unico processo cumulativo ovvero separatamente, dipendeva
da "scelte o valutazioni contingenti di natura strettamente processuale..., se
non da eventi del tutto casuali"; con la conseguenza che "la circostanza che
al simultaneus processus non si addivenga per qualsiasi causa non puo'
ragionevolmente mutare il regime di leggibilita' in dibattimento (e quindi di
utilizzabilita' ai fini della decisione) delle dichiarazioni rese durante le
indagini preliminari dagli imputati di detti procedimenti".
L'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. e' stato pertanto dichiarato
illegittimo nella parte in cui non prevedeva la lettura dei verbali delle
dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., che
si erano avvalse della facolta' di non rispondere.
La disciplina risultante da tale intervento additivo stata radicalmente
modificata dalla legge n. 267 dal 1997. Dalla nuova formulazione dell'art.
513, comma 2, cod. proc. pen. emerge in primo luogo che e' stata reintrodotta,
ai fini della disciplina della lettura, la distinzione tra impossibilita' di
ottenere la presenza del dichiarante (ovvero di procedere all'esame a
domicilio o alla rogatoria internazionale o all'esame in altro modo previsto
dalla legge con le garanzie del contraddittorio) e esercizio da parte del
dichiarante presente della facolta' di non rispondere.
Ove ricorra ricorra la prima situazione, il giudice, a richiesta di
parte, dispone a norma dell'art. 512 cod. proc. pen. la lettura delle
dichiarazioni rese in precedenza qualora la impossibilita' di ripetizione
dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.
Ove il dichiarante, presente, si avvalga della facolta' di non rispondere, la
lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni puo' invece essere disposta
soltanto con l'accordo delle parti.
Si e' quindi ritornati, sia pure con alcune variazioni, ad una disciplina
analoga a quella vigente prima della sentenza n. 254 del 1992: in caso di
esercizio della facolta' di non rispondere, la lettura non e' preclusa in modo
assoluto, ma risulta condizionata all'accordo delle parti; in caso di
impossibilita' di ottenere la presenza del dichiarante, la lettura non e'
ammessa sempre, ma solo nelle ipotesi in cui la impossibilita' di ripetizione
dell'atto dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle
dichiarazioni.
4.2. La scelta del legislatore del 1997 e' venuta incontro all'esigenza
di precludere, in mancanza del consenso dei soggetti interessati,
l'acquisizione meramente "cartolare" delle dichiarazioni precedentemente rese
sul fatto altrui dall'imputato di reato connesso o collegato che in
dibattimento rifiuti di rispondere: il metodo di acquisizione di queste
dichiarazioni, raccolte in un contesto in cui non e' assicurata la garanzia
del contraddittorio, impediva infatti all'imputato a cui erano rivolte di
esercitare in dibattimento il fondamentale diritto di confrontarsi con la
fonte di accusa. Lo stesso legislatore del 1997 ha poi allargato le ipotesi in
cui e' possibile disporre con incidente probatorio l'esame su fatti
concernenti la responsabilita' di altri sia della persona sottoposta alle
indagini nel medesimo procedimento, sia delle persone indicate nell'art. 210
cod. proc. pen. (art. 392, comma 1, lett. c e d, cod. proc. pen.), ed ha
esteso all'udienza preliminare la possibilita' di esaminarle con le forme
dell'esame diretto e del controesame (art. 421, comma 2, cod. proc. pen.),
ampliando, mediante strumenti attivabili anche per iniziativa della difesa
dell'imputato, gli spazi del contraddittorio (sia pure anticipato) su atti
destinati ad essere utilizzati in dibattimento.
Cio' che invece nella legge n. 267 del 1997 delinea un sistema privo di
ragionevole giustificazione e' che la utilizzabilita' delle precedenti
dichiarazioni venga fatta dipendere dalla scelta meramente discrezionale
dell'imputato in procedimento connesso di rispondere in dibattimento su fatti
concernenti la responsabilita' di altri, dopo che il medesimo imputato, pur
avendo la facolta' di non rispondere a norma dell'art. 210, comma 4, cod.
proc. pen., si era in precedenza consapevolmente risolto a rendere
dichiarazioni erga alios.
Va infatti considerato che, da un lato, l'ordinamento consente di
assumere nel corso delle indagini preliminari dichiarazioni dell'indagato o
dell'imputato su fatti concernenti la responsabilita' di altri; dall'altro
lato, la norma impugnata subordina la possibilita' di fare rientrare le
precedenti dichiarazioni tra il materiale suscettibile di valutazione
probatoria alla scelta del dichiarante, assolutamente discrezionale e
potestativa, di non avvalersi della facolta' di non rispondere. Specularmente,
la scelta del dichiarante di rifiutare in dibattimento di sottoporsi al
contraddittorio con il destinatario delle sue precedenti dichiarazioni viene a
combinarsi con la prevedibile mancanza dell'accordo di tutte le parti -
portatrici di contrastanti interessi processuali - alla lettura.
L'irragionevolezza e l'incoerenza di tale meccanismo sono di immediata
evidenza: l'esclusione delle dichiarazioni rese in precedenza dal patrimonio
di conoscenze del giudice risulta infatti rimessa alla concorrente volonta'
dell'imputato in procedimento connesso e della parte processualmente
interessata a impedire l'acquisizione e l'utilizzazione delle dichiarazioni
stesse.
Ne risulta pregiudicata la stessa funzione essenziale del processo, che
e' appunto quella di verificare la sussistenza dei reati oggetto del giudizio
e di accertare le relative responsabilita'.
Da un lato, non e' conforme al principio costituzionale di ragionevolezza
una disciplina che precluda a priori l'acquisizione in dibattimento di
elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari
o nell'udienza preliminare; dall'altro, la tutela del diritto di difesa impone
che l'ingresso di tali elementi nel patrimonio di conoscenze del giudice sia
subordinato alla possibilita' di instaurare il contraddittorio tra il
dichiarante e il destinatario delle dichiarazioni.
La mancata previsione di contestazioni in caso di esercizio della
facolta' di non rispondere preclude invece in modo assoluto la possibilita' di
esaminare il dichiarante. L'effetto che ne consegue - perdita definitiva delle
precedenti dichiarazioni - impedisce, proprio in virtu' della disciplina
contenuta nell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., la formazione dialettica
della prova davanti al giudice.
Diversamente, nel disciplinare l'esame dei testimoni, i commi 2-bis e 4
dell'art. 500, cod. proc. pen. introdotti dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo che questa Corte, con
sentenza n. 255 del 1992, aveva dichiarato illegittima la precedente
disciplina nella parte in cui non prevedeva l'acquisizione nel fascicolo per
il dibattimento, se erano state utilizzate per le contestazioni, delle
dichiarazioni precedentemente rese dal testimone - stabiliscono che le parti
possono procedere alle contestazioni anche quando il teste rifiuta o comunque
omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle
precedenti dichiarazioni, e che le dichiarazioni utilizzate per le
contestazioni sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e valutate come
prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne
confermano l'attendibilita'.
Ebbene, il meccanismo disegnato dall'art. 500, comma 2-bis, cod. proc.
pen. indica la soluzione, offerta dallo stesso ordinamento, per porre rimedio
ai vizi di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.
Va tenuto infatti presente che sul terreno processuale l'imputato in
procedimento connesso e' in gran parte gia' sottoposto alla disciplina propria
dei testimoni: l'art. 210, comma 2, cod. proc. pen. prevede la citazione
mediante le norme per i testimoni, l'obbligo di presentazione al giudice e
l'accompagnamento coattivo. Tali simmetrie trovano appunto spiegazione e
giustificazione nella analogia tra le posizioni processuali di soggetti le cui
dichiarazioni sono contraddistinte dall'essere rivolte, e dall'essere
destinate a valere, nei confronti di altri.
E' dunque coerente con il rispetto dei principi costituzionali di cui e'
stata denunciata la violazione che alle persone indicate nell'art. 210 cod.
proc. pen. vengano applicate le regole relative alle contestazioni previste
per i testimoni in caso di rifiuto di rispondere: mediante il sistema delle
contestazioni di cui all'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen., alla parte
che ha chiesto l'esame e' infatti data la possibilita' di portare direttamente
davanti al giudice il contenuto delle dichiarazioni rese in precedenza e alle
controparti di sottoporle al vaglio, critico, sollecitando e favorendo
eventuali ritrattazioni, correzioni e chiarimenti.
Risulta cosi' possibile:
- superare la manifesta irragionevolezza di disposizioni che consentono
all'autorita' giudiziaria di raccogliere legittimamente dichiarazioni nel
corso delle indagini preliminari e che, poi, ne affidano la possibilita' di
acquisizione in dibattimento alla scelta discrezionale di chi in precedenza ha
liberamente reso quelle dichiarazioni;
- salvaguardare il diritto di difesa dell'imputato dichiarante e insieme
dell'imputato destinatario delle dichiarazioni: il diritto al silenzio non
viene scalfito ove il dichiarante venga sottoposto alle contestazioni sulle
circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni; il diritto al
contraddittorio dell'accusato non puo' identificarsi con il potere di veto, ma
va correttamente inteso come diritto a contestare tali dichiarazioni in
contraddittorio con le altre parti e davanti al giudice, adottando il
meccanismo gia' previsto dal legislatore in caso di rifiuto totale o parziale
di rispondere del testimone.
Al riguardo, e' opportuno precisare che, ove le dichiarazioni sul fatto
altrui risultino inscindibilmente connesse con i profili di responsabilita'
sul fatto proprio, la contestazione ad iniziativa delle parti di singoli
contenuti narrativi appare un meccanismo idoneo a consentire al soggetto
chiamato all'esame di identificarne concretamente la portata probatoria e,
quindi, l'eventuale pregiudizio che potrebbe derivarne alla sua difesa.
In particolare, poichè l'acquisizione mediante contestazione di singoli
contenuti narrativi potrebbe in ipotesi esporre l'imputato in procedimento
connesso a nuovi o piu' gravi profili di responsabilita', diversi e ulteriori
rispetto a quelli risultanti dalle sue precedenti dichiarazioni, la garanzia
di un consapevole esercizio del diritto di difesa del dichiarante, nel
rispetto del principio nemo tenetur se detegere, e, nello stesso tempo, quella
del diritto al contraddittorio di tutte le parti, sono assicurate dalla piu'
ampia esplicazione del metodo dialettico-contestativo proprio del
dibattimento, cui e' funzionale l'onere, per la parte che chiede l'esame ex
art. 210 cod. proc. pen., di presentare la lista dei soggetti da esaminare
"con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame", secondo il
disposto dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., implicitamente richiamato
dal rinvio, contenuto nell'art. 210, comma 2, cod. proc. pen., alle norme per
la citazione dei testimoni.
4.3. In accoglimento delle questioni elencate sub 3.1.a), 3.1.b) e
3.1.c), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 513, comma 2, ultimo
periodo, cod. proc. pen. va pertanto dichiarato illegittimo nella parte in cui
non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o
in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia'
oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle
parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4 cod. proc. pen.
Risultano cosi' assorbite le questioni - indicate sub 3.1.c) e 3.2. -
sollevate in riferimento agli artt. 2, 25, 97, 101, 102, 111 e 112 Cost.
E' opportuno precisare che nell'intervento additivo sull'art. 513, comma
2, cod. proc. pen. il richiamo anche al comma 4 dell'art. 500 cod. proc. pen.
e' funzionale a rendere applicabile il meccanismo di acquisizione nel
fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni utilizzate per le
contestazioni: il criterio di giudizio che subordina il valore probatorio
delle precedenti dichiarazioni alla sussistenza di altri elementi di prova che
ne confermino l'attendibilita', stabilito per i testimoni nello stesso comma
4, e' infatti dettato dall'analoga regola prevista in via generale dall'art.
192, comma 3, cod. proc. pen. per il coimputato e per l'imputato in
procedimento connesso.
Non e' invece necessario alcun richiamo all'art. 500, comma 5, cod. proc.
pen., in quanto la situazione ivi contemplata rimane attratta nella disciplina
delle contestazioni prevista in via generale in caso di rifiuto o di omissione
totale o parziale di rispondere; n‚ vi e' motivo di applicare la regola di
valutazione probatoria dettata dal comma 5, in quanto le dichiarazioni sul
fatto altrui rese dall'imputato in procedimento connesso continuano ad essere
sottoposte, proprio perché  provenienti da un imputato, alla regola di giudizio
dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La valutazione dell'efficacia probatoria di tali dichiarazioni - raccolte
dall'autorita' giudiziaria fuori del contraddittorio, rese da un imputato che
si e' poi avvalso in dibattimento della facolta' di non rispondere, acquisite
mediante il meccanismo delle contestazioni - dovra' avvenire con la cautela e
il rigore richiesti da tali caratteristiche, ferma restando la facolta' del
legislatore di tradurre queste ovvie esigenze in una appropriata formula
normativa.
4.4. Le questioni sollevate dal Tribunale di San Remo e dal Tribunale di
Savona esposte sub 3.3., relative al comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen., in
riferimento all'art. 3 Cost. per disparita' di trattamento rispetto al regime
di utilizzabilita' dettato dal comma 1 del medesimo articolo, difettano di
rilevanza.
Tenendo presenti le differenze di disciplina tra il primo e il secondo
comma dell'art. 513 cod. proc. pen., risulta che entrambe le ordinanze di
rimessione si riferiscono all'ipotesi del rifiuto di rispondere del soggetto
citato ex art. 210 cod. proc. pen., accompagnato dal dissenso sulla
utilizzazione da parte dell'imputato a cui si riferiscono le dichiarazioni
rese in precedenza: situazione nella quale la disciplina dei commi 1 e 2
dell'art. 513 cod. proc. pen. conduce alle medesime conseguenze in punto di
lettura e di utilizzabilita' erga alios delle dichiarazioni predibattimentali.
Le questioni vanno pertanto dichiarate inammissibili per difetto di
rilevanza.
4.5. Il Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) impugna unitamente
all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., anche l'art. 514 dello stesso codice.
In realta', la disciplina cui si riferiscono i dubbi di legittimita'
costituzionale e' interamente contenuta nell'art. 513, comma 2, mentre l'art.
514 non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione
probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza.
Ne consegue che, essendo l'art. 514 cod. proc. pen. erroneamente evocato
dal rimettente, la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile.
5. Il Tribunale di Cagliari (r.o. n. 153/1998) dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, in
assenza di consenso degli altri imputati, esclude l'utilizzabilita' nei
confronti di ciascuno di essi delle dichiarazioni rese da un imputato nel
corso delle indagini preliminari qualora in dibattimento questi si sia avvalso
della facolta' di non rispondere.
5.1. A giudizio del rimettente sarebbero violati:
a) l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente la norma impugnata "fa
dipendere il dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale dall'esercizio
della facolta' di non sottoporsi all'esame da parte di imputati che in sede di
indagini abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri" e alla
mancanza del contraddittorio fa conseguire l'impossibilita' per il giudice di
conoscere le dichiarazioni sul fatto altrui da essi precedentemente rese,
sacrificando il principio di non dispersione degli elementi di prova;
b) l'art. 3 Cost., per la irragionevole disparita' di trattamento che la norma
impugnata determina fra la disciplina delle dichiarazioni in precedenza rese
dal coimputato che si avvalga in dibattimento della facolta' di non
rispondere, dichiarazioni delle quali
vietata l'utilizzabilita' nei confronti di altri senza il loro consenso, e
quella riservata agli atti irripetibili per cause originarie o sopravvenute,
delle quali e' invece sempre consentita la lettura;
c) ancora l'art. 3 Cost., in quanto sarebbe irragionevole non attribuire alcun
rilievo alle ragioni sopravvenute di irripetibilita' dell'atto, mentre tali
ragioni comportano che, previo ricorso al meccanismo delle contestazioni di
cui all'art. 500 cod. proc. pen., venga attribuito valore di prova alle
precedenti dichiarazioni del testimone che sia stato indotto a non deporre o a
deporre il falso in dibattimento;
d) gli artt. 3 e 101 Cost., in quanto la norma impugnata determinerebbe
"l'aberrante conseguenza" che il dichiarante potrebbe in un determinato
procedimento sottrarsi all'esame dibattimentale e in un diverso procedimento
sottoporsi all'esame nei confronti di altri imputati, consentendo o negando a
suo arbitrio l'ingresso in dibattimento delle stesse precedenti dichiarazioni.
5.2. Ad avviso del rimettente la norma impugnata si pone inoltre in
contrasto con:
a) gli artt. 25 e 112 Cost., in quanto produrrebbe l'effetto di paralizzare ex
post l'iniziativa penale, cosi' di fatto violando il principio
dell'obbligatorieta' dell'azione penale il quale comporta che l'organo della
pubblica accusa sia messo nelle condizioni di esercitare validamente l'azione
promossa;
b) l'art. 101 Cost., in quanto la norma censurata, subordinando ad
"insondabili scelte del dichiarante" la conoscenza delle prove da parte del
giudice, si pone in contrasto con il principio della sottoposizione del
giudice soltanto alla legge.
6. L'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., sia nella formulazione
originaria, sia a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 267 del
1997, si riferisce alle dichiarazioni rese in precedenza (al pubblico
ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al
giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare)
dall'imputato nel medesimo procedimento, sia sul fatto proprio, sia su fatti
concernenti la responsabilita' di altri.
Al riguardo, va precisato che le eccezioni di legittimita' costituzionale
si riferiscono esclusivamente alle dichiarazioni aventi per oggetto la
responsabilita' di altri, la cui utilizzazione e' subordinata, in caso di
contumacia, assenza o rifiuto dell'imputato di sottoporsi all'esame, al
consenso degli altri imputati. Rimane ferma la disciplina relativa alla
utilizzazione delle dichiarazioni sul fatto proprio, per la quale non sono
stati sollevati dubbi di costituzionalita'.
6.1. Le questioni di legittimita' costituzionale ricalcano
sostanzialmente quelle prospettate in ordine all'art. 513, comma 2, cod. proc.
pen.
Viene in primo luogo eccepita l'intrinseca irragionevolezza di una
disciplina che fa dipendere il dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale
dall'insindacabile scelta di non sottoporsi all'esame dell'imputato che in
precedenza aveva reso dichiarazioni nei confronti di altri, e poi, in caso di
dissenso degli imputati alla loro utilizzazione, comporta l'esclusione di tali
dichiarazioni dal patrimonio di conoscenze del giudice.
Sotto un diverso profilo, viene denunciata l'irragionevole disparita' di
trattamento tra la disciplina riservata a tali dichiarazioni, utilizzabili
solo se vi e' il consenso degli altri imputati e la disciplina degli atti
irripetibili per cause originarie o sopravvenute, dei quali e' invece sempre
consentita la lettura, con particolare riferimento alla sentenza n. 179 del
1994, con la quale sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni
testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari dal prossimo congiunto
che in dibattimento abbia poi esercitato la facolta' di astenersi.
La disciplina impugnata viene denunciata sotto il profilo
dell'irragionevole disparita' di trattamento anche perché  non attribuisce
alcun rilievo alle ragioni della sopravvenuta irripetibilita' dell'atto,
mentre di tali ragioni il legislatore tiene conto in tema di esame dei
testimoni, attribuendo valore di prova piena, previo ricorso al meccanismo
delle contestazioni di cui all'art. 500 cod. proc. pen., alle precedenti
dichiarazioni del teste che sia stato indotto a non deporre o a deporre il
falso in dibattimento.
In riferimento anche all'art. 101 Cost., viene infine denunciata
l'irragionevolezza della disciplina impugnata in quanto consentirebbe al
dichiarante di rifiutarsi di sottoporsi all'esame dibattimentale in un
determinato procedimento, cosi' rendendo non conoscibili al giudice di quel
procedimento le precedenti dichiarazioni, e di sottoporsi all'esame in un
diverso procedimento a carico di altri imputati, cosi' facendo entrare nel
patrimonio di conoscenze di quel giudice le medesime dichiarazioni e
attribuendovi valore di prova.
6.2. I dubbi di costituzionalita' sono fondati in riferimento all'art. 3
Cost., nei termini di seguito precisati, ma vanno piu' propriamente risolti
intervenendo sull'art. 210, cod. proc. pen.
Occorre in via preliminare tenere presente che, mediante la modifica
dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., la legge n. 267 del 1997 ha
introdotto una particolare disciplina per il caso in cui si intenda utilizzare
nei confronti di altri le dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato: ove
l'imputato sia contumace, assente o rifiuti di sottoporsi all'esame, la norma
impugnata prevede appunto che le precedenti dichiarazioni su fatti concernenti
la responsabilita' di altri non siano utilizzabili senza il loro consenso,
mentre continuano ad essere utilizzabili a richiesta di parte le dichiarazioni
riguardanti il fatto proprio.
Tale differenza di regole in tema di utilizzabilita' implica un'autonomia
concettuale e sistematica dell'esame su fatti concernenti la responsabilita'
di altri, del resto gia' desumibile dalla specifica disciplina ad esso
riservata nella fase delle indagini preliminari e in tema di valutazione della
prova. Il codice del 1988 ha infatti preso atto dell'indiscutibile fenomeno
processuale, sempre piu' frequente non solo nei procedimenti per fatti di
criminalita' organizzata, rappresentato da soggetti che abbinano alla qualita'
di imputati quella di "dichiaranti" sulla posizione di altri imputati,
dettando appunto regole peculiari per l'esame su fatti concernenti la
responsabilita' di altri, comuni sia per l'imputato nel medesimo procedimento,
sia per l'imputato in procedimento connesso.
Tra i casi in cui e' possibile ricorrere all'incidente probatorio - non
ammesso per l'esame dell'imputato sul fatto proprio - l'art. 392, comma 1,
lettera c), cod. proc. pen. contempla l'esame della persona sottoposta alle
indagini su fatti concernenti la responsabilita' di altri e la lettera d)
l'esame delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., cioe' dei
soggetti nei cui confronti si e' proceduto o si procede separatamente e che
vengono quindi esaminati su fatti concernenti la responsabilita' di altri. Ove
si presenti la necessita' di anticipare rispetto al dibattimento la formazione
della prova relativa a dichiarazioni concernenti la responsabilita' di altri,
le due categorie di imputati risultano cosi' accomunate dalla possibilita' di
sottoporli ad esame mediante incidente probatorio.
Al fine di procedere all'esame mediante incidente probatorio sui fatti
concernenti la responsabilita' di altri, e' inoltre possibile ordinare
l'accompagnamento coattivo sia dell'imputato nel medesimo procedimento, sia
dell'imputato in procedimento connesso. Previsto dall'art. 399 cod. proc. pen.
quando la persona sottoposta alle indagini non compaia senza addurre alcun
legittimo impedimento e la sua presenza sia necessaria per compiere un atto da
assumere mediante incidente probatorio, l'accompagnamento coattivo e'
espressamente richiamato in via generale dall'art. 210, comma 2, cod. proc.
pen. per l'esame dell'imputato in procedimento connesso e, quindi, anche per
l'esame di cui all'art. 392, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
Infine, in tema di valutazione della prova l'art. 192, comma 3, cod.
proc. pen. detta una specifica regola di giudizio per le dichiarazioni su
fatti concernenti la responsabilita' di altri, rese sia dal coimputato, sia
dall'imputato in un procedimento connesso.
Ma tali simmetrie di disciplina vengono meno nella fase dibattimentale.
Mentre per l'esame dell'imputato in procedimento connesso o collegato sono
sempre previsti l'obbligo di presentarsi al giudice e l'accompagnamento
coattivo (art. 210, comma 2, cod. proc. pen.), in dibattimento l'esame
dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la
responsabilita' di altri e' in tutto e per tutto assimilato all'esame sul
fatto proprio. L'art. 503 cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'esame venga
disposto solo se l'imputato ne abbia fatto richiesta o vi abbia consentito, a
norma dell'art. 208 cod. proc. pen.; non e' previsto l'obbligo di comparire e
non e' consentito l'accompagnamento coattivo dell'imputato (art. 490 cod.
proc. pen.).
Tali regole sono conformi all'intangibilita' del diritto di difesa
dell'imputato esaminato sul fatto proprio: la decisione di chiedere l'esame
ovvero di consentirvi, alla stregua della valutazione dei rischi che puo'
rispettivamente comportare il contro-esame ovvero l'esame diretto ad
iniziativa della parte che lo ha chiesto, rientra tra le insindacabili scelte
relative alla strategia difensiva adottata; conseguentemente, e' congeniale
all'esercizio del diritto di difesa che non sia contemplato l'obbligo di
comparire e che non possa essere ordinato l'accompagnamento coattivo. Ma
quando l'esame verte su fatti non propri, bensi' concernenti la
responsabilita' di altri, assumono prevalenza la specificita' di tale istituto
rispetto all'esame sul fatto proprio, la sostanziale coincidenza tra questa
forma di esame e l'esame dell'imputato in procedimento connesso, che dal primo
si distingue solo perché disposto in un separato procedimento, l'esigenza di
non escludere a priori il diritto dell'imputato destinatario delle
dichiarazioni di confrontarsi con il dichiarante in contraddittorio.
La disciplina dell'esame dibattimentale dell'imputato nel medesimo
procedimento sul fatto altrui risulta pertanto priva di ragionevole
giustificazione sotto una duplice prospettiva. Ove la si confronti, da un
lato, con quanto previsto per l'esame mediante incidente probatorio, che altro
non e' che una anticipazione della prova assunta in dibattimento, dall'altro
con la disciplina dell'esame dell'imputato in procedimento connesso, che si
svolge separatamente solo per circostanze processuali meramente occasionali e
contingenti, e' incoerente che per l'esame dell'imputato nel medesimo
procedimento sul fatto altrui non siano contemplati anche nella fase
dibattimentale l'obbligo di presentarsi e l'eventuale accompagnamento
coattivo, analogamente a quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 399 e
210, comma 2, cod. proc. pen.
Questa duplice asimmetria si e' ovviamente riflessa sulle regole dettate
dall'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. in tema di lettura e di utilizzazione
delle dichiarazioni rese in precedenza sul fatto altrui; il suo superamento
costituisce pertanto la premessa logica e sistematica per ricondurre a
legittimita' costituzionale la disciplina riservata all'esame dell'imputato
nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilita' di altri.
6.3. Al riguardo, occorre tenere presente che, come sopra precisato, le
censure del rimettente, significativamente coincidenti con quelle sollevate
nei confronti del comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen., attengono
esclusivamente all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti
concernenti la responsabilita' di altri.
L'esame di tali censure deve pertanto muovere dalla constatazione che la
figura del dichiarante erga alios, sia esso imputato nel medesimo procedimento
o in separato procedimento connesso, e' sostanzialmente identica, in quanto
l'esame sul fatto altrui viene condotto su un imputato che assume l'una
piuttosto che l'altra veste per ragioni meramente processuali e occasionali
(v. sentenza n. 254 del 1992).
Ne deriva che le censure, bench‚ formalmente rivolte all'art. 513, comma
1, cod. proc. pen., debbono piu' propriamente intendersi riferite all'art. 210
cod. proc. pen., del quale va pertanto dichiarata l'illegittimita'
costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non ne e'
prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo
procedimento su fatti concernenti la responsabilita' di altri, gia' oggetto
delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorita' giudiziaria o alla
polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.
L'equiparazione tra imputato nel medesimo procedimento e imputato in
procedimento connesso consente di concentrare nell'art. 513, comma 2, cod.
proc. pen. la disciplina, unitaria, di tutti i casi di rifiuto del dichiarante
di rispondere sul fatto altrui, rendendo omogenea la disciplina dell'esame
avente ad oggetto fatti concernenti la responsabilita' di altri, e cosi'
superando anche le ulteriori disparita' di trattamento tra il comma 1 e il
comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen.; conseguentemente, il comma 1 risulta
ora riservato esclusivamente all'esame dell'imputato sul fatto proprio (art.
208 cod. proc. pen.), per il quale e' pienamente conforme all'esercizio del
diritto di difesa che l'imputato scelga di rimanere assente o contumace,
ovvero rifiuti di sottoporsi all'esame.
Le questioni formalmente sollevate nei confronti dell'art. 513, comma 1,
cod. proc. pen. rimangono pertanto risolte attraverso l'intervento additivo
sull'art. 210 cod. proc. pen.
6.4. La sfera di applicazione rispettivamente riservata al primo e al
secondo comma dell'art. 513 cod. proc. pen. implica che, ove le dichiarazioni
rese in precedenza dall'imputato nel medesimo procedimento riguardino fatti
concernenti la responsabilita' di altri, spettera' al pubblico ministero, o
alle parti private interessate, fare richiesta perche' l'imputato venga
sottoposto ad esame su tali dichiarazioni a norma dell'art. 210 cod. proc.
pen.
Anche nei confronti dell'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su
fatti concernenti la responsabilita' di altri giova precisare che, ove le
dichiarazioni sul fatto altrui risultino inscindibilmente connesse con i
profili di responsabilita' sul fatto proprio e il meccanismo della
contestazione-acquisizione di singoli contenuti narrativi possa in concreto
recare pregiudizio alla posizione dell'imputato dichiarante, valgono le
considerazioni svolte in precedenza (par. 4.2.) per rendere effettivo il
rispetto del principio nemo tenetur se detegere e garantire il diritto al
contraddittorio di tutte le parti.
Ove, invece, nessuna delle parti abbia presentato specifica richiesta di
esame sui fatti concernenti la responsabilita' di altri, ne' tale esame sia
stato disposto dal giudice a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., e' coerente
con la piena esplicazione del diritto di difesa che l'imputato nel medesimo
procedimento rimanga contumace, assente o rifiuti di sottoporsi all'esame,
anche se le sue precedenti dichiarazioni si riferiscono a fatti concernenti la
responsabilita' di altri; specularmente, e' coerente con l'esercizio del
diritto di difesa degli altri imputati che tali dichiarazioni possano essere
utilizzate solo con il loro consenso, secondo quanto previsto dall'art. 513,
comma 1, cod. proc. pen.
7. Il Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776/1997) e il
Tribunale di Perugia (r.o. n. 787/1997) dubitano della legittimita'
costituzionale dei commi 2-bis e 4 dell'art. 238 cod. proc. pen., nella parte
in cui limitano l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese dalle persone
indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. agli imputati i cui difensori abbiano
partecipato alla loro assunzione, o che consentano a tale utilizzazione.
7.1. Ad avviso del Tribunale per i minorenni di Bologna le norme
censurate violano l'art. 3 Cost., perche' discriminano irragionevolmente,
quanto a utilizzabilita', le dichiarazioni testimoniali, che sono sempre
utilizzabili, e quelle rese ex art. 210 cod. proc. pen., che sono utilizzabili
solo se il difensore dell'imputato era presente nel momento in cui le
dichiarazioni venivano rese nel procedimento connesso.
7.2. Sarebbero inoltre violati: a) l'art. 24 Cost., perché mentre non
sono utilizzabili le dichiarazioni rese a norma dell'art. 210 cod. proc. pen.,
possono essere utilizzate le sentenze irrevocabili, in forza dell'art. 238-bis
dello stesso codice; b) gli artt. 3, 111 e 112 Cost., perche' la normativa
impugnata fa irragionevolmente dipendere la utilizzabilita' delle
dichiarazioni dal consenso dell'imputato, determinando una disparita' tra
accusa e difesa.
7.3. Per il Tribunale di Perugia le medesime norme si pongono in
contrasto con l'art. 3 Cost.: a) perche', in riferimento alle dichiarazioni
rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., assunte senza la
presenza del difensore dell'imputato, derogano irragionevolmente al principio
di non dispersione dei mezzi di prova e determinano una ingiustificata
diversita' di disciplina rispetto al regime previsto per altre dichiarazioni
(quelle testimoniali o quelle divenute irripetibili), delle quali e' invece
consentito il recupero in sede dibattimentale; b) perche' e' irragionevole far
dipendere il regime di utilizzazione da contingenti valutazioni
opportunistiche dell'imputato sul contenuto degli atti da utilizzare; c)
perche' la disposizione del comma 2-bis postula un contraddittorio che a volte
non avrebbe potuto essere realizzato, come nel caso del procedimento a quo,
nel quale non si procedeva a carico del dichiarante divenuto imputato solo
successivamente; d) perche', ove il dichiarante nel precedente dibattimento
abbia avuto la veste di testimone, e solo successivamente sia divenuto, per
indizi sopraggiunti, imputato di reato connesso, il pubblico ministero avrebbe
potuto confidare nella utilizzabilita' delle sue dichiarazioni; e) perche' e'
irragionevole che si imponga una serie indeterminata di ripetizioni delle
dichiarazioni nei vari processi a scapito dell'economia processuale, della
chiarezza e della verita', quando e' utilizzabile la sentenza irrevocabile
pronunciata a carico di terzi, ex art. 238-bis cod. proc. pen.; f) perche' si
discrimina tra soggetti che hanno la qualita' di imputato di reato connesso,
ex art. 210 cod. proc. pen., e di imputato nello stesso procedimento qualora
quest'ultimo abbia reso dichiarazioni in un separato procedimento.
Secondo lo stesso rimettente sarebbero inoltre violati gli artt. 101,
comma secondo, e 111 Cost., in quanto la giurisdizione non viene esercitata
dal giudice in base al suo convincimento, espresso sulla base del materiale
probatorio raccolto, ma e' condizionata da elementi spuri, quali la selezione
del materiale utilizzabile ad opera dell'imputato, e cioe' del soggetto la cui
condotta forma oggetto dell'accertamento penale.
7.4. Ancora, per il Tribunale di Perugia l'art. 238 cod. proc. pen.
violerebbe l'art. 3 Cost. perche' mentre per le dichiarazioni acquisite ai
sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. l'art. 6 della legge n. 267 del 1997
introduce una disciplina transitoria che consente, in caso di nuovo rifiuto di
rispondere del soggetto chiamato all'esame ex art. 210 cod. proc. pen., una
utilizzazione attenuata (correlata alla sussistenza di altri elementi di
conferma), irragionevolmente nulla di simile e' previsto per le analoghe
dichiarazioni acquisite (prima dell'entrata in vigore della legge) da altro
procedimento a norma dell'art. 238, le quali, in mancanza di consenso
dell'imputato, restano radicalmente inutilizzabili.
8. L'art. 238 cod. proc. pen., inserito nel Libro III (Prove), Titolo II
(Mezzi di prova), Capo VII (Documenti), disciplina l'acquisizione dei verbali
di prove provenienti da altri procedimenti; prove che, appunto perche' non
formate nello stesso procedimento in cui sono destinate ad essere utilizzate,
sono considerate documenti, aventi natura giuridica di mezzi di prova.
Nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dalla legge n.
267 del 1997, l'art. 238 cod. proc. pen. prevedeva che i verbali delle prove
assunte nell'incidente probatorio o in dibattimento fossero in ogni caso
utilizzabili come prove nel procedimento ad quem. Mediante l'inserimento
nell'art. 238 cod. proc. pen. di un apposito comma 2-bis, questa regola
generale, contenuta nel comma 1, rimasto formalmente immutato, ha subito una
deroga per le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod.
proc. pen.: l'utilizzabilita' di tali dichiarazioni come prova nel
procedimento ad quem e' stata infatti subordinata al presupposto della
partecipazione alla loro assunzione nel procedimento a quo dei difensori degli
imputati nei cui confronti dovrebbero essere utilizzate.
In mancanza di tale partecipazione, la nuova formulazione dell'art. 238,
comma 4, cod. proc. pen. prevede che le dichiarazioni rese dalle persone
indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. siano utilizzabili come prova nel
dibattimento ad quem solo nei confronti dell'imputato che vi consenta.
L'ultima parte del comma 4 stabilisce poi che, in mancanza di consenso, le
dichiarazioni possono essere utilizzate solo per le contestazioni, a norma,
per quanto qui interessa, dell'art. 503 cod. proc. pen., che disciplina
l'esame delle parti, tra cui rientra, appunto, l'esame dell'imputato in
procedimento connesso. Al riguardo, si deve precisare che l'art. 503 cod.
proc. pen. non consente, a differenza di quanto previsto per l'esame dei
testimoni dall'art. 500 cod. proc. pen., anch'esso richiamato per la prova
testimoniale dall'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., di impiegare per le
contestazioni le dichiarazioni rese in precedenza nel caso in cui il
dichiarante rifiuti o ometta in tutto o in parte di rispondere: ne deriva che,
in mancanza di consenso dell'imputato, il silenzio del dichiarante determina
la non utilizzabilita' delle dichiarazioni da lui rese in precedenza in sede
di incidente probatorio o nel dibattimento del procedimento a quo.
Si deve inoltre tenere presente che l'art. 238 cod. proc. pen.
costituisce il veicolo di trasmigrazione da altri procedimenti non solo di
atti costituenti "mezzi di prova", assunti in incidente probatorio o in
dibattimento, ma anche di atti di natura investigativa (o, comunque,
predibattimentali), assunti nel corso delle indagini preliminari o
nell'udienza preliminare.
Come si ricava dall'esordio dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., ove
si fa riferimento a "verbali di dichiarazioni" diversi da quelli relativi agli
atti menzionati nel comma 1 (prove assunte nell'incidente probatorio o in
dibattimento), le "dichiarazioni diverse" non possono che riferirsi agli atti
assunti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria o dal giudice nel
corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare. Si tratta, cioe',
di atti formati in un contesto predibattimentale, utilizzabili in giudizio per
le contestazioni nel corso dell'esame a norma degli artt. 500 e 503 cod. proc.
pen., a seconda della loro natura di deposizioni testimoniali o di
dichiarazioni delle parti, e presi in considerazione anche da varie altre
disposizioni che ne ammettono a determinate condizioni la lettura, tra cui
l'art. 513 cod. proc. pen., che fa appunto riferimento a dichiarazioni rese in
precedenza dall'imputato all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria
su delega del pubblico ministero.
Anche tale categoria di atti dichiarativi risulta pertanto compresa nella
disciplina dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., cosi' come modificato
dalla legge n. 267 del 1997.
8.1. Le questioni relative all'art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.
ricalcano sostanzialmente le argomentazioni poste a sostegno delle censure
sollevate nei confronti dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.
In sintesi, viene denunciata l'irragionevole disparita' tra la disciplina
riservata alle dichiarazioni testimoniali, recuperabili, in caso di rifiuto o
di omissione totale o parziale di rispondere, mediante il meccanismo delle
contestazioni di cui all'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen., e quella
prevista dalle norme impugnate, che in caso di rifiuto di rispondere da parte
dell'imputato in procedimento connesso subordinano la utilizzazione delle
precedenti dichiarazioni al dato estrinseco ed eventuale della partecipazione
dei difensori nel momento della loro assunzione nel procedimento a quo,
ovvero, in mancanza della partecipazione, al consenso degli imputati nel
procedimento ad quem.
8.2. Le censure rivolte all'art. 238, comma 4, cod. proc. pen. muovono
dal rilievo che, ove le dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210
cod. proc. pen. siano state acquisite a norma dell'art. 238 cod. proc. pen. in
quanto assunte in un diverso procedimento, non vi e' ragione di non
assoggettarle alle regole previste per le dichiarazioni raccolte nel medesimo
procedimento.
In effetti, la disciplina di cui all'art. 238, comma 4, cod. proc. pen.
appare priva di ragionevole giustificazione proprio in quanto non prevede che
trovi applicazione una normativa analoga a quella stabilita dall'art. 513,
comma 2, cod. proc. pen., cosi' come modificato dalla contestuale declaratoria
di illegittimita' della Corte. L'analogia tra le due situazioni (tanto piu'
stretta ove si consideri che le dichiarazioni rese nell'incidente probatorio o
in dibattimento hanno natura di veri e propri mezzi di prova), comporta di
conseguenza che, in caso di rifiuto del dichiarante di rispondere e di
mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione di tali dichiarazioni,
ne venga prevista la possibilita' di recupero stabilita in tema di deposizioni
testimoniali dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.
In accoglimento delle questioni indicate sub 7.1. e 7.2., va pertanto
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, comma 4, cod. proc.
pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede
che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell'art. 210 cod.
proc. pen. rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su
fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue
precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla
utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4 cod. proc. pen.
La dizione "precedenti dichiarazioni" consente, formalmente, di
comprendere nella disciplina delle contestazioni non solo le dichiarazioni
assunte in sede di incidente probatorio o in dibattimento, ma anche quelle
altrimenti rese all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega
del pubblico ministero.
Tale conseguenza, peraltro, discende gia' dall'intervento additivo
sull'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.: come si ricava implicitamente dalla
sentenza della Corte n. 254 del 1992 - riguardante appunto un caso di rifiuto
di un imputato di reato connesso di rispondere su fatti gia' oggetto di sue
precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari di altro
procedimento - deve infatti ritenersi che, una volta confluite nel fascicolo
del pubblico ministero, tali dichiarazioni siano assoggettate, al pari di
quelle rese nel medesimo procedimento, alla disciplina dell'art. 513, comma 2,
cod. proc. pen.
E' opportuno, infine, rilevare che l'intervento sull'art. 238, comma 4,
cod. proc. pen., collegato con quello sull'art. 210 cod. proc. pen., consente
di eliminare una irragionevole disparita' di trattamento provocata dalla
disciplina impugnata. Tenendo presente che le dichiarazioni concernenti il
fatto altrui acquisite da altro procedimento possono essere state rese da un
soggetto che nel procedimento ad quem riveste la qualita' di imputato, alla
stregua della disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima tali
dichiarazioni erano incondizionatamente e direttamente utilizzabili, mentre
l'utilizzazione delle analoghe dichiarazioni rese dall'imputato in
procedimento connesso o collegato era subordinata al consenso dell'imputato
nei cui confronti dovevano essere utilizzate.
Questo profilo di irragionevolezza viene appunto a cadere a seguito
dell'unificazione sub art. 510 cod. proc. pen. dell'esame dell'imputato nel
medesimo procedimento all'esame dell'imputato in procedimento connesso o
collegato quando sia l'uno che l'altro abbiano comunque reso dichiarazioni
concernenti la responsabilita' di altri: risulta infatti applicabile ad
entrambi la disciplina delle contestazioni conseguente all'intervento additivo
sull'art. 238, comma 4, cod. proc. pen.
8.3. Sono infondate tutte le censure indicate sub 7.3., prospettate dal
Tribunale di Perugia. Il rimettente chiede, infatti, esclusivamente il
recupero delle precedenti dichiarazioni mediante la lettura dei verbali
assunti in altro procedimento (senza che si sia proceduto, in quanto non
richiesto da alcuna delle parti, all'esame del dichiarante, e senza che il
giudice abbia provveduto a disporlo d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen.),
mentre il meccanismo che consente la salvaguardia di tutti i beni
costituzionali coinvolti e' quello delle contestazioni, secondo le modalita'
indicate nel par. 8.2.
8.4. Infine, circa la questione indicata sub 7.4., la censura, benche'
formalmente rivolta all'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., e' riferita in
realta' alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 6 della legge n. 267
del 1967, nella parte in cui non prevede un meccanismo di recupero delle
dichiarazioni gia' acquisite ex art. 238 cod. proc. pen. nel momento di
entrata in vigore della legge, analogo a quello stabilito per le dichiarazioni
gia' acquisite a norma dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. La questione
verra' pertanto trattata unitamente alle altre relative alla disciplina
transitoria (par. 11 e 12).
9. Il Tribunale di Bergamo (r.o. n. 81/1998), il Tribunale militare di
Torino (r.o. n. 898/1991) e il Tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997) dubitano
della legittimita' costituzionale dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen.
nella parte in cui prevede che l'imputato in procedimento connesso, per il
quale si procede o si e' proceduto separatamente, che abbia in precedenza reso
dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di terzi, possa
avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facolta' di non
rispondere. L'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. viene impugnato unitamente
all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., per i riflessi che l'eliminazione del
diritto al silenzio produrrebbe sulla disciplina delle letture nel caso in cui
i soggetti indicati dall'art. 210, comma 1, rifiutino di rispondere in
dibattimento.
9.1. A parere dei rimettenti risulterebbero violati:
a) l'art. 3 Cost., in quanto si determina una irragionevole disparita' di
trattamento tra la disciplina delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini dal testimone che rifiuti in dibattimento di rispondere
(dichiarazioni di cui e' consentita, ex art. 500, comma 2-bis, cod. proc.
pen., l'utilizzazione attraverso le contestazioni) e la disciplina delle
dichiarazioni rese dagli imputati in un procedimento connesso (la cui
utilizzazione in caso di esercizio della facolta' di non rispondere e'
possibile solo su accordo delle parti) (r.o. n. 913/1997);
b) l'art. 24 Cost., perche' la salvaguardia del contraddittorio dibattimentale
puo' essere realizzata solo se il soggetto che e' sottoposto all'esame
incrociato, e che abbia consapevolmente rilasciato dichiarazioni nella fase
delle indagini preliminari, sia gravato dell'obbligo di rispondere alle
domande che gli vengono rivolte, mentre l'attuale disciplina consente al
soggetto esaminato di essere arbitro di vanificare l'altrui diritto all'esame
e controesame (r.o. n. 898/1997);
c) gli artt. 3 e 24 Cost. perche', escludendo l'obbligo di rispondere del
soggetto sottoposto ad esame, viene irragionevolmente sacrificato l'equilibrio
tra i diritti di difesa di cui sono titolari i soggetti del procedimento (r.o.
n. 81/1998);
d) gli artt. 2, 3, 25, comma secondo, 101, comma secondo, 102 e 111 Cost.
perche', tutelandosi sino all'estremo limite, con la norma impugnata, il
diritto degli imputati a non sottoporsi all'esame dibattimentale, e mediante
l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. il diritto all'assunzione delle prove in
contraddittorio, viene ad essere sacrificato l'esercizio della giurisdizione
penale e la possibilita' di una decisione giusta (r.o. n. 81/1998).
10. L'art. 210 cod. proc. pen., non modificato dalla legge n. 267 del
1997, detta specifiche regole per l'esame delle persone imputate in un
procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen. ovvero imputate di
un reato probatoriamente collegato, nei confronti delle quali si e' proceduto
o si procede separatamente. La peculiarita' della disciplina - sostanzialmente
analoga a quella dettata dall'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 534, con il
quale venne introdotto nel codice di procedura penale del 1930 l'art. 348-bis,
sotto la rubrica "Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi"
- rispecchia la particolare condizione dell'imputato in procedimento connesso
esaminato su fatti concernenti la responsabilita' di altri. Mentre sono
previsti l'obbligo di presentarsi al giudice, con la possibilita' di ordinare
l'accompagnamento coattivo, nonche' la citazione mediante le norme sui
testimoni (art. 210, comma 2, cod. proc. pen.), ed e' contemplata
l'applicazione dell'art. 194 cod. proc. pen., relativo all'oggetto e ai limiti
della testimonianza (art. 210, comma 2, cod. proc. pen.), il permanere della
qualita' di imputato emerge dal diritto di essere assistito da un difensore
(art. 210, comma 3, cod. proc. pen.), dal richiamo all'art. 503 cod. proc.
pen., relativo all'esame delle parti private (comma 5) e dal riconoscimento
della facolta' di non rispondere (comma 4), nei cui confronti sono appunto
dirette le censure di legittimita' costituzionale.
10.1. Le doglianze dei giudici rimettenti sono sostanzialmente
riconducibili a due profili, entrambi connessi alle ricadute della disciplina
denunciata sul regime di utilizzazione probatoria dettato dall'art. 513, comma
2, cod. proc. pen., cosi' come modificato dalla legge n. 267 del 1997: in
riferimento all'art. 3 Cost., viene denunciata l'irragionevole disparita' di
trattamento tra il regime previsto per le dichiarazioni rese in precedenza
dall'imputato in procedimento connesso che si sia avvalso in dibattimento
della facolta' di non rispondere, la cui utilizzazione e' subordinata
all'accordo delle parti, e la disciplina riservata alle dichiarazioni
testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari, delle quali, in caso
di rifiuto o omissione totale o parziale del testimone di rispondere, e'
consentita l'utilizzazione, previa contestazione a norma dell'art. 500, comma
2-bis, cod. proc. pen.; in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., viene
censurato lo squilibrio tra i diritti di difesa degli imputati, a causa
dell'irragionevole sacrificio del diritto al contraddittorio dell'imputato nei
cui confronti sono rivolte le dichiarazioni e della prevalenza della tutela
del diritto al silenzio del dichiarante, che diviene cosi' arbitro del diritto
degli altri imputati di sottoporre al contraddittorio dibattimentale la fonte
delle accuse a loro mosse.
10.2. Nei termini in cui sono poste, e in riferimento all'attuale
formulazione dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., le questioni sono
infondate.
Cosi' come regolato dalla norma impugnata, il diritto al silenzio non e'
suscettibile di censure di costituzionalita'. Il carattere ibrido della
disciplina contenuta nell'art. 210 cod. proc. pen., ove sono appunto
richiamate alcune delle regole operanti nei confronti dei testimoni, e' una
conseguenza della peculiarita' della posizione dell'imputato in procedimento
connesso, chiamato a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la
responsabilita' di altri, ma comunque non identificabile, sul terreno
sostanziale, con la figura del testimone, sicche' appare coerente la scelta
del legislatore di attribuirgli la facolta' di non rispondere, irrinunciabile
manifestazione del diritto di difesa dell'imputato.
Altri sono gli strumenti offerti dall'ordinamento processuale penale per
porre rimedio alle censure dei giudici rimettenti, gia' indicati da questa
Corte mediante il contestuale intervento additivo sull'art. 513, comma 2, cod.
proc. pen. (par. 4.2. e 4.3.). L'estensione della disciplina delle
contestazioni prevista dall'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen. all'esame
dell'imputato in procedimento connesso su fatti concernenti la responsabilita'
di altri consente infatti di garantire sia il diritto dell'imputato
dichiarante di avvalersi della facolta' di non rispondere, sia il diritto al
contraddittorio dell'imputato destinatario delle dichiarazioni, nel rispetto
del principio della formazione dialettica della prova in dibattimento.
Le questioni sollevate vanno pertanto dichiarate infondate, non essendo
riscontrabili i denunciati vizi di costituzionalita' nell'attuale disciplina
del diritto al silenzio riconosciuto dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen.
anche agli imputati in procedimento connesso chiamati a rendere dichiarazioni
su fatti concernenti la responsabilita' di altri.
11. Il Tribunale di Torino (r.o. n. 915/1997) e il Tribunale di Bologna
(r.o. n. 143/1998) impugnano la disciplina transitoria introdotta dall'art. 6
della legge n. 267 del 1997; la stessa disciplina e' censurata, unitamente
alle norme a regime, dal Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n.
776/1997), nonche' dal Tribunale di Cagliari (r.o. n. 153/1998), dal Tribunale
di San Remo (r.o. n. 861/1997), dal Tribunale di Savona (r.o. n. 908/1997),
dal Tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997). Il Tribunale di Perugia (r.o. n.
787/1997) denuncia poi, in riferimento all'art. 238, commi. 2-bis e 4, cod.
proc. pen., la mancata previsione di una disciplina transitoria analoga a
quella prevista per le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513 cod.
proc. pen., mentre il Tribunale di Savona, che pure impugna autonomamente la
disciplina transitoria, e specificamente i commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge
n. 267 del 1997, solleva nei confronti della disciplina a regime (art. 513,
comma 2, cod. proc. pen.) censure che in realta' afferiscono alla regola di
valutazione di cui all'art. 6, comma 5.
Tutti i rimettenti denunciano la disciplina transitoria nella parte in
cui esclude o limita l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese in altra fase
del procedimento o in altro dibattimento da coimputati o imputati in
procedimento connesso, gia' acquisite ai sensi dei previgenti art. 513, comma
2 (Tribunale di Torino, di Bologna, di San Remo, di Savona e di Trani) e comma
1 (Tribunale di Cagliari), nonche' art. 238 cod. proc. pen. (Tribunale per i
minorenni di Bologna e Tribunale di Perugia). Le censure appaiono quindi
rivolte ai commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, anche quando
non vi e' formale impugnativa di tali commi (r.o. nn. 776/1997, 153/1998,
913/1997), ovvero quando il vulnus viene riferito alla disciplina a regime in
quanto immediatamente applicabile (r.o. n. 787/1997 e 908/1997, per quanto
sopra specificato).
11.1. I rimettenti dubitano della legittimita' costituzionale della
disciplina transitoria perche', in relazione ad atti gia' acquisiti prima
della entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, irragionevolmente
contraddice il principio tempus regit actum, limitandone o escludendone la
utilizzabilita' in ragione dello stato del procedimento nonostante la prova
concerna reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, senza
offrire rimedio diretto alla conservazione delle dichiarazioni erga alios
rese, da coimputati o imputati in procedimento connesso, quando la normativa
in vigore non consentiva di ricorrere all'incidente probatorio a norma
dell'art. 392, comma 1, lettere c) e d), cod. proc. pen., ovvero
all'assunzione ai sensi degli artt. 498 e 499 cod. proc. pen. in udienza
preliminare a norma dell'art. 421 cod. proc. pen., come novellati dalla legge
n. 267 del 1997.
La censura viene formulata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale
per i minorenni di Bologna, nonche' dai Tribunali di Torino, San Remo e Trani;
in riferimento anche all'art. 24 dal Tribunale di Torino; in riferimento agli
artt. 3 e 112 Cost. dal Tribunale di Savona; in riferimento all'art. 112 dal
Tribunale di Cagliari.
Il Tribunale di Savona e il Tribunale di Trani prospettano la violazione
dell'art. 3 Cost. anche sotto il profilo della irragionevole disparita' di
trattamento, in quanto il giudice puo' pervenire alla condanna di un imputato
e alla assoluzione di un altro imputato pur in presenza di una identica
posizione processuale, utilizzando nei confronti di ciascun imputato un
materiale probatorio diverso, a causa: a) del consenso prestato o meno dagli
imputati alla utilizzazione delle dichiarazioni acquisite prima dell'entrata
in vigore della legge (r.o. n. 908/1997); b) della circostanza che alcuni
imputati siano stati raggiunti da dichiarazioni acquisite ex art. 503 cod.
proc. pen. per avere il dichiarante rifiutato di rispondere a singole domande,
altri solo da dichiarazioni acquisite in virtu' del previgente art. 513, altri
infine da dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. (r.o. n.
908/1997); c) ovvero della scelta del chiamante in correita' di avvalersi
della facolta' di non rispondere, occasionalmente esercitata prima invece che
dopo l'entrata in vigore della legge (r.o. n. 913/1997).
Il Tribunale di Bologna ritiene che la normativa transitoria violi anche
gli artt. 24, 101 e 112 Cost., perche' impone al giudice, soprattutto in
processi con numerosi imputati, alcuni dei quali soltanto esaminati prima
dell'entrata in vigore della legge, "metodiche decisionali" contrarie ai
principi di legalita', di soggezione del giudice soltanto alla legge e
dell'obbligatorieta' dell'azione penale, costringendolo ad ignorare nei
confronti di alcuni (per effetto della immediata applicabilita' ad essi della
nuova disciplina a regime) quanto e' tenuto invece a valutare in relazione
alla posizione di altri (in virtu' della disciplina transitoria contenuta nei
commi 2 e 5 impugnati).
Il Tribunale di Savona prospetta inoltre la lesione degli artt. 3, 101,
secondo comma, 111, primo comma, Cost., ritenendo che la disciplina in
questione sia irrazionale nella parte in cui prevede l'utilizzabilita' ai fini
della decisione delle dichiarazioni precedentemente rese dalle persone
indicate dall'art. 513 cod. proc. pen. se la loro intrinseca attendibilita' e'
confermata anche soltanto da altri elementi di natura logica, ma vieta
l'utilizzazione come riscontro di dichiarazioni della stessa natura, cosi'
imponendo al giudice una motivazione contrastante con la propria intima
convinzione.
Infine, il Tribunale di Torino rivolge alla disciplina transitoria
censure analoghe a quelle espresse in relazione alla disciplina a regime da
altri rimettenti, in particolare censurando il comma 5 dell'art. 6 in
riferimento: a) all'art. 3 Cost., perche' e' irragionevole il diverso
trattamento processuale riservato a chi si rende irreperibile per non
rispondere, rispetto a chi "a viso aperto dichiari di non volere rendere la
dichiarazione", in quanto il rifiuto dei soggetti di cui al comma 1 o al comma
2 dell'art. 513 cod. proc. pen. di rispondere in dibattimento rende le
precedenti dichiarazioni da costoro rese "irripetibili", al pari delle altre
situazioni "imprevedibili" di cui all'art. 512 cod. proc. pen.; b) all'art.
101, secondo comma, Cost., perche' risulterebbe vulnerato il principio per il
quale il giudice e' soggetto soltanto alla legge, in quanto consente che la
utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese dal coimputato in
procedimento connesso sia impedita dal "veto" delle parti; c) all'art. 112
Cost., in quanto l'esercizio dell'azione penale verrebbe ostacolato da
facolta' attribuite ad una delle parti; con conseguente "completo
stravolgimento" del processo; d) al principio di non dispersione della prova
piu' volte riconosciuto dalla Corte costituzionale.
12. Pur nella loro articolazione assai analitica, le censure di
illegittimita' delle norme transitorie sono tutte riconducibili alla denuncia
di irragionevolezza, e delle relative ricadute in termini di ingiustificata
disparita' di trattamento, di una disciplina che subordina la valutazione
probatoria delle dichiarazioni acquisite a norma dell'art. 513, commi 1 e 2,
cod. proc. pen. ad un nuovo criterio di giudizio, ovvero ne sottopone
l'utilizzazione alle nuove regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in
base al dato meramente occasionale che al momento d'entrata in vigore della
legge le dichiarazioni fossero gia' state acquisite mediante lettura, ovvero,
pur essendo gia' stato disposto il rinvio a giudizio, non si fosse ancora
proceduto all'esame del dichiarante. In sostanza, i rimettenti vorrebbero
ripristinare integralmente nei procedimenti in corso la disciplina antecedente
alla riforma del 1997, e conseguentemente mantenere ferma la gia' intervenuta
acquisizione delle precedenti dichiarazioni, ovvero, se il dichiarante non e'
ancora stato sottoposto all'esame, procedere, in caso di rifiuto di
rispondere, all'acquisizione mediante lettura.
Occorre al riguardo considerare che la disciplina risultante dal
contestuale intervento della Corte sugli artt. 513, comma 2, e 210 cod. proc.
pen. incide su entrambi i termini di riferimento delle censure rivolte alle
norme transitorie: il meccanismo di acquisizione, previa contestazione, di
singoli contenuti narrativi delle precedenti dichiarazioni delinea, infatti,
una disciplina diversa sia da quella antecedente al 1997, che prevedeva
l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni mediante la loro lettura
integrale, sia da quella introdotta dalla legge n. 267 del 1997, che
subordinava l'acquisizione al consenso delle parti.
Si impone pertanto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti,
perche' valutino se le questioni sollevate sulle norme transitorie conservano
la loro rilevanza, oppure se risultano superate alla luce della disciplina che
ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni singole
contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza.
Per questi motivi
la Corte costituzionale riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultimo
periodo del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che,
qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di
rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle
sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla
lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura
penale;
2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 210 del codice di
procedura penale nella parte in cui non ne e' prevista l'applicazione anche
all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la
responsabilita' di altri, gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese
all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero;
3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, comma 4, del codice
di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora in
dibattimento la persona esaminata a norma dell'art. 210 del codice di
procedura penale rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere
su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue
precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla
utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura
penale;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparita'
di trattamento in relazione al comma 1 dello stesso articolo, dal Tribunale di
San Remo e dal Tribunale di Savona con le ordinanze in epigrafe;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 514 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 101 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di San Remo;
6) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
238, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di Perugia con l'ordinanza in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
210, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli
artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e
112 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo, dal Tribunale militare di
Torino e dal Tribunale di Trani, con le ordinanze in epigrafe;
8) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, al Tribunale per
i minorenni di Bologna, al Tribunale di Cagliari, al Tribunale di San Remo, al
Tribunale di Savona e al Tribunale di Trani in relazione alle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto
1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in
tema di valutazione delle prove), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,
101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe.
   (Omissis).