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- La pronuncia della Corte Costituzionale sull'art. 513 c.p.p.
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- Corte cost. 26 ottobre 1998 - 2 novembre 1998 (depos.) n. 361.
- Pres. Granata. Rel. Neppi Modona.
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- (Omissis).
- La Corte costituzionale ha pronunciato la seguente
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Sentenza
- nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 210, comma 4,
del
- codice procedura penale, 238, comma 2-bis e 4, 513 e 514 stesso codice
come
- modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni
del
- codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), e art. 6
- stessa legge, promossi:
- 1) con ordinanze emesse il 19 settembre 1997 dal Tribunale per i
minorenni di
- Bologna, il 12 novembre 1997 dal Tribunale di Torino, il 15 dicembre 1997
dal
- Tribunale di Bergamo, il 1° dicembre 1997 dal Tribunale di Bologna, il
22
- dicembre 1997 dal Tribunale di Cagliari, iscritte ai nn. 776 e 915 del
- registro delle ordinanze 1997 ed ai nn. 81, 143, 153 del registro
ordinanze
- 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie
- speciale, dell'anno 1997 e nn. 3, 8, 11, prima serie speciale, dell'anno
1998
- e fissate, per la discussione, all'udienza pubblica del 19 maggio 1998;
- 2) con ordinanze emesse il 24 settembre 1997 dal Tribunale di Perugia, il
30
- settembre 1997 dal Tribunale di San Remo; il 13 novembre 1997 dal
Tribunale
- militare di Torino; il 3 novembre 1997 dal Tribunale di Savona; il 16
ottobre
- 1997 dal Tribunale di Trani, iscritte ai nn. 787, 861, 898, 908, 913 del
- registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
- repubblica nn. 47 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 3,
prima
- serie speciale, dell'anno 1998, fissate, per la discussione, alla camera
di
- consiglio del 20 maggio 1998.
- Visti, per i giudizi di cui al punto 1), gli atti di costituzione della
- Provincia di Bologna, di B. F., di B. G., di N. S., della Procura della
- Repubblica presso il Tribunale di Torino, di B. C., di F. L. ed altri, di
G.
- P., nonchè egli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
- Visti, per i giudizi di cui al punto 2), gli atti di intervento del
Presidente
- del Consiglio dei ministri;
- Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 e nella camera di
consiglio del
- 20 maggio 1998 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;
- Uditi nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 gli avvocati Umberto
Guerini
- per la Provincia di Bologna, Luigi Chiappero per B. F., Delfino
Siracusano e
- Vittorio Chiusano per B. G., Piero Longo in sostituzione dell'avvocato
Ennio
- Festa per N. S., il dott. Marcello Maddalena per la Procura della
Repubblica
- presso il Tribunale di Torino, gli avvocati Roberto Bruni e Giuseppe
Frigo per
- B. C., Paolo Trombetti e Gaetano Pecorella per F. L. ed altro, Patrizio
- Rovelli per G. P. e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte
per il
- Presidente del Consiglio dei ministri;
-
-
Ritenuto in fatto
-
- 1. Nel corso di un procedimento penale a carico di un
minorenne imputato
- dei delitti aggravati di banda armata, strage per attentare alla
sicurezza dello
- Stato, pluriomicidio, porto di esplosivi e altro, commessi in concorso
con
- maggiorenni nei confronti dei quali si era proceduto separatamente, il
- Tribunale per i minorenni di Bologna, all'udienza iniziale del
dibattimento,
- in data 18 aprile 1997, aveva disposto, a norma dell'art. 238 del codice
di
- procedura penale, l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni
dibattimentali
- rese dagli imputati maggiorenni, nonché dei verbali delle
dichiarazioni dai
- medesimi rese nelle precedenti fasi istruttorie innanzi al pubblico
ministero o
- al giudice istruttore.
- Nel prosieguo del dibattimento si era proceduto
all'esame di persone citate a
- norma dell'art. 210 cod. proc. pen., alcune delle quali si erano avvalse
della
- facolta' di non rispondere.
- All'udienza del 16 settembre 1997, uno degli imputati
in procedimento
- connesso si avvaleva parzialmente della facolta' di non rispondere, in
relazione
- ad alcuni specifici temi di prova relativi a un fatto di omicidio.
- Il pubblico ministero chiedeva darsi lettura di quanto
in precedenza dichiarato
- da tale imputato. La difesa si opponeva alla richiesta, invocando il
disposto
- dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 7
agosto
- 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale
in
- tema di valutazione delle prove), acconsentendo invece alla lettura di
alcune
- delle precedenti dichiarazioni, rese nel diverso dibattimento, da altri
imputati
- in procedimento connesso. Il pubblico ministero si opponeva a tale
- acquisizione parziale e, a seguito di eccezione del medesimo organo, il
- Tribunale, con ordinanza in data 19 settembre 1997 (r.o. n. 776/1997),
- sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 513, comma
2,
- 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., e 6 della legge n. 267 del 1997,
in
- riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.
- Osserva il Tribunale che l'art. 513, comma 2, cod.
proc. pen., come novellato,
- viola il principio di ragionevolezza, ex art. 3 della Costituzione,
perché da
- un lato consente la utilizzabilita' delle dichiarazioni rese nel corso
delle
- indagini preliminari dalle persone imputate in un procedimento connesso
di cui
- non sia possibile ottenere la presenza in dibattimento, dall'altro,
qualora
- dette persone, pur comparendo, si rifiutino di rispondere, subordina la
- utilizzabilita' all'accordo delle parti. La norma sarebbe inoltre in
contrasto
- con gli artt. 111 e 112 della Costituzione, poiché subordina
all'accordo delle
- parti la possibilita' per il giudice di prendere conoscenza complessiva
del
- materiale probatorio.
- Quanto all'art. 238 cod. proc. pen., anch'esso lede il principio di
- ragionevolezza, perché discrimina, quanto a utilizzabilita', le
dichiarazioni
- testimoniali, che sono sempre utilizzabili, e quelle rese ex art. 210
cod.
- proc. pen., che sono utilizzabili solo se il difensore dell'imputato sia
stato
- presente nel procedimento connesso nel momento in cui le dichiarazioni
- venivano rese. A giudizio del rimettente, atteso che le dichiarazioni
- testimoniali e quelle provenienti da persona esaminata ex art. 210 cod.
proc.
- pen. "hanno entrambe valenza processuale", "non si
giustificano le diverse
- conseguenze che la legge attribuisce al sopravvenuto silenzio del
testimone in
- sede dibattimentale, rispetto all'analogo silenzio della persona
esaminata ex
- art. 210 cpp", potendosi solo nel primo caso procedere alla
contestazione e
- alla utilizzazione delle precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 500,
- commi 2-bis, 3, 4 e 5, cod. proc. pen.
- Il medesimo art. 238 cod. proc. pen. sarebbe inoltre
in contrasto con il
- diritto di difesa, ex art. 24 Cost., perché mentre non sono
utilizzabili le
- dichiarazioni rese a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., possono essere
- utilizzate le sentenze irrevocabili, in forza dell'art. 238-bis dello
stesso
- codice.
- Quanto al comma 4 del medesimo art. 238 cod. proc. pen., anch'esso
violerebbe
- gli artt. 3, 111 e 112 Cost., perché tale norma fa irragionevolmente
dipendere
- la utilizzabilita' delle dichiarazioni dal consenso dell'imputato,
- determinando una disparita' tra accusa e difesa.
- Infine, il giudice a quo sospetta che anche la norma transitoria
(art. 6 della
- legge n. 267 del 1997) sia incostituzionale, perché, prevedendosi la
immediata
- applicazione della normativa, non e' dato alcun rimedio diretto alla
- conservazione delle dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc.
pen., mentre nel
- caso di procedimento nella fase delle indagini preliminari e' possibile
- ricorrere all'incidente probatorio a norma dell'art. 392, lett. c) e d),
cod.
- proc. pen.
- 1.1. Si e' costituito il Prof. Vittorio Prodi, nella qualita' di
presidente
- pro tempore della Provincia di Bologna, parte lesa nel procedimento a
quo,
- rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Guerini, chiedendo che la
- questione sia dichiarata manifestamente infondata.
- In particolare, con riferimento alle censure mosse all'art. 513, comma 2,
- cod. proc. pen., il difensore della persona offesa rileva che la
possibilita'
- per il giudice di conoscere o non conoscere le dichiarazioni rese
- precedentemente al dibattimento dalla persona che si avvalga della
facolta' di
- non rispondere in sede di esame ex art. 210 cod. proc. pen. e'
conseguenza
- fisiologica del principio del contraddittorio, che presuppone la facolta'
- delle parti di sottoporre all'esame incrociato la persona che rende
- dichiarazioni rilevanti ai fini della decisione.
- Quanto alle censure mosse all'art. 238 cod. proc. pen., il difensore
- della persona offesa ritiene ragionevole la differenza di disciplina in
- ragione della qualita' di testimone o di imputato di reato connesso del
- dichiarante, poiché, in tale ultima situazione, a differenza della
prima, il
- dichiarante ha facolta' di non rispondere, sicché del tutto logicamente
la
- legge condiziona la utilizzazione delle precedenti dichiarazioni alla
- circostanza che queste siano state rese in contraddittorio con chi,
- nell'ulteriore procedimento, ne debba subire le conseguenze.
- Infine, relativamente alla disciplina transitoria, si sottolinea che essa
- del tutto ragionevolmente rende applicabile ai procedimenti in corso la
- "nuova" regola recata dal novellato art. 513 cod. proc. pen.
- 1.2. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la
- questione, nei suoi vari profili, sia dichiarata infondata.
- Nell'atto di intervento, relativo anche al distinto giudizio di
- costituzionalita' di cui alla ordinanza iscritta al n. 787 del r.o. del
1997,
- l'Avvocatura rileva, quanto alla disciplina dell'art. 513, comma 2, cod.
proc.
- pen., che l'impossibilita' di ottenere la presenza del dichiarante per
fatti o
- circostanze imprevedibili, in presenza della quale e' consentita la
lettura
- delle precedenti dichiarazioni, non e' equiparabile al caso in cui il
soggetto
- si avvalga della facolta' di non rispondere, per il quale la norma
- ragionevolmente condiziona la lettura all'accordo delle parti. N a
sorreggere
- la valutazione di irragionevolezza della norma denunciata puo' valere il
- richiamo alla sentenza n. 254 del 1992 di questa Corte, che aveva ad
oggetto
- un quadro normativo affatto diverso.
- Quanto al presunto contrasto con gli artt. 111 e 112 Cost., la
- limitazione del giudicante nella conoscenza del materiale probatorio
sarebbe
- conseguente alla scelta del legislatore di negare valore probatorio alle
- pregresse dichiarazioni in mancanza del vaglio dibattimentale.
- Con riferimento alle censure rivolte all'art. 238-bis cod. proc. pen.,
- l'utilizzabilita' condizionata dei verbali delle dichiarazioni rese dalle
sole
- persone di cui all'art. 210 cod. proc. pen., a fronte della ampia
- utilizzabilita' delle dichiarazioni di fonte testimoniale, troverebbe
- giustificazione nella minore attendibilita' di tali soggetti. N
potrebbe
- ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 112 Cost., poiché l'esercizio
- dell'azione penale non puo' che avvenire nei limiti consentiti dalla
legge.
- Infine, nessuna censura meriterebbe la disciplina transitoria, per sua
- natura rimessa alla discrezionalita' sovrana del legislatore, che del
resto
- equilibratamente consente il ricorso all'incidente probatorio pur dopo
- l'esercizio dell'azione penale.
- 1.3. In prossimita' dell'udienza, il Presidente della Provincia di
- Bologna ha presentato una articolata memoria, ove si ripercorrono le
vicende
- legislative e gli interventi della Corte costituzionale sull'art. 513
cod.
- proc. pen., rilevando, tra l'altro, che la vera origine delle tensioni
- costituzionali in materia andrebbe ricercata nella disciplina del diritto
al
- silenzio configurata dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., in
relazione sia
- alle dichiarazioni autoaccusatorie, sia a quelle eteroaccusatorie;
disciplina
- che sarebbe peraltro difficilmente superabile, a causa del rischio di
incidere
- sul principio nemo tenetur se detegere. Vengono poi esaminati i vari
parametri
- costituzionali con riferimento a tutte le ordinanze di rimessione;
infine, la
- memoria si sofferma sulle peculiarita' della specifica situazione
processuale
- su cui si e' innestata l'ordinanza di rimessione del Tribunale per i
- minorenni di Bologna.
- In particolare, la difesa eccepisce il difetto di rilevanza della
- questione, non essendo adeguatamente motivate le ragioni per cui, a
fronte del
- rifiuto solo parziale del dichiarante di rispondere alle domande nel
corso
- dell'esame, non sarebbe stato possibile fare ricorso in via analogica
alla
- disciplina prevista dall'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen. per le
- contestazioni in sede di esame dei testimoni, identica essendo la ratio
che
- sottosta' alla posizione dei testimoni e delle persone che rendono
- dichiarazioni ex art. 210 cod. proc. pen. Al riguardo, viene sollecitato
un
- intervento interpretativo di questa Corte. In ogni caso, la difesa rileva
che
- nel processo a quo e' stato acquisito un imponente materiale probatorio,
a
- fronte del quale sarebbe carente di motivazione l'affermazione circa
- l'impossibilita' di definire il giudizio senza acquisire le dichiarazioni
- delle persone esaminate a norma dell'art. 210 cod. proc. pen.
- 2. Il Tribunale di Torino, in un procedimento a carico di vari imputati
- per i delitti di cui agli artt. 323 e 426 del codice penale, aveva
esaminato
- in dibattimento, su richiesta del pubblico ministero, un ex coimputato
- prosciolto in udienza preliminare, nonché, ex art. 507 cod.
proc. pen., un
- coimputato nel medesimo procedimento.
- Entrambi si erano avvalsi della facolta' di non rispondere ed erano state
- acquisite le dichiarazioni da loro rese in precedenza al pubblico
ministero e
- al giudice per le indagini preliminari.
- Nelle more tra la chiusura dell'istruzione dibattimentale e l'inizio
- della discussione era entrata in vigore la legge n. 267 del 1997 e il
- Tribunale aveva disposto la riapertura dell'istruzione dibattimentale e
la
- citazione dell'ex coimputato in procedimento connesso e del
coimputato:
- entrambi comparivano e dichiaravano di avvalersi della facolta' di non
- rispondere. A seguito dell'opposizione della difesa degli imputati del
- procedimento a quo alla acquisizione delle dichiarazioni
predibattimentali
- rese dall'ex coimputato (gia' prosciolto in udienza preliminare) e dal
- coimputato, i relativi verbali venivano espunti dal fascicolo
processuale.
- Il pubblico ministero eccepiva questione di legittimita' costituzionale
- dell'art. 513 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 267 del
1997, e
- della relativa disciplina transitoria. Il Tribunale, revocata l'ordinanza
con
- la quale erano stati espunti i verbali delle dichiarazioni
predibattimentali,
- sollevava con ordinanza in data 12 novembre 1997 (r.o. n. 915/1997)
questione
- di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge n. 267
del
- 1997, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 101, comma secondo,
e
- 112 della Costituzione.
- Il collegio rimettente ritiene che la disposizione transitoria,
- contraddicendo il principio tempus regit actum, attribuisce alle
dichiarazioni
- di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 167 del 1997 (gia' acquisite
ai
- sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. previgente, rese da soggetti che
- nuovamente citati dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997 si
- avvalgono della facolta' di non rispondere) "una valenza probatoria
di segno
- intermedio per i processi in corso, ossia attenuata rispetto al vecchio
testo
- dell'art. 513 cod. proc. pen., preclusa invece dal nuovo testo", con
- conseguente disparita' di trattamento per i reati commessi anteriormente
- all'entrata in vigore della legge (art. 3 Cost.). Mentre il fatto che la
- diversa utilizzazione dello stesso tipo di prova, in relazione a reati in
- ipotesi commessi tutti prima della nuova legge, sia ricollegata a
circostanze
- del tutto casuali, quali lo stato del procedimento, costituirebbe
altresi'
- palese violazione del diritto di difesa e dunque dell'art. 24, comma
secondo,
- della Costituzione.
- A parere del Tribunale, inoltre, la norma transitoria, cosi' come il
- nuovo testo dell'art. 513 cod. proc. pen., consente la utilizzazione
delle
- dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato in procedimento connesso
solo
- con il consenso delle parti; ma poiché per l'opposizione non e'
richiesta
- alcuna motivazione, il diritto di veto attribuito alle parti in relazione
alla
- acquisizione della prova costituirebbe violazione del principio per il
quale
- il giudice e' soggetto soltanto alla legge, e quindi dell'art. 101, comma
- secondo, della Costituzione. Infine "l'utilizzo variabile della
stessa prova,
- confligge con il principio, più volte riconosciuto dalla Corte
costituzionale,
- della necessita' di non dispersione della prova"; il potere di
vietare
- l'ingresso di una prova, rimesso alla volonta' anche di una sola delle
parti,
- contrasterebbe, dunque, con l'art. 112 della Costituzione, in quanto
- l'esercizio dell'azione penale verrebbe "incrinato" da una
facolta' attribuita
- ad una delle parti e il processo penale subirebbe per tale via "un
completo
- stravolgimento". D'altro canto, a parere del Tribunale rimettente,
il rifiuto
- di rendere dichiarazioni in dibattimento dei soggetti indicati al comma 1
e al
- comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen. "rende le precedenti
dichiarazioni da
- costoro rese, "irripetibili", al pari delle altre situazioni
"imprevedibili"
- di cui all'art. 512 c.p.p.", mentre e' invece completamente diverso
il
- trattamento processuale riservato a chi si rende irreperibile per non
- rispondere, rispetto a chi "a viso aperto dichiari di non volere
rendere la
- dichiarazione".
- 2.1. Si sono costituiti gli imputati S.N., rappresentato e difeso
- dall'avvocato Ennio Festa, G.B. rappresentato e difeso dagli avvocati
Vittorio
- Chiusano e Delfino Siracusano, F. B., rappresentato e difeso
dall'avvocato
- Luigi Chiappero.
- I difensori degli imputati, nei loro atti di costituzione sostanzialmente
- identici, chiedono che la questione venga dichiarata inammissibile e
comunque
- infondata, rinviando per quanto riguarda la non rilevanza alle deduzioni
- illustrate nel processo a quo. Per quanto concerne la non fondatezza, i
- difensori osservano che non basta denunciare genericamente una violazione
del
- principio di razionalita' perché una norma sia da ritenere
incostituzionale.
- Al contrario, la previsione di diverse discipline a seconda dello stadio
del
- procedimento (incidente probatorio per i procedimenti nuovi, possibilita'
di
- nuova audizione, a richiesta, per i procedimenti in corso) appare
- ragionevolmente contemperare le esigenze di conservazione dei mezzi di
prova e
- del contraddittorio. D'altro canto, ogni modifica legislativa
- irrimediabilmente comporta diversita' di "trattamento" in
relazione al momento
- di entrata in vigore delle nuove disposizioni, e la disciplina
transitoria ha
- solamente voluto temperare gli effetti dell'immediata applicazione in
base
- alla regola tempus regit actum, proprio in vista della non totale
dispersione
- dei mezzi di prova precedentemente acquisiti, nel rispetto dell'esigenza
- prioritaria di garantire il principio del contraddittorio e
contestualmente il
- diritto di difesa.
- 2.2. Si e' costituita la Procura della Repubblica di Torino, in persona
- del Procuratore della Repubblica aggiunto.
- Il Procuratore della Repubblica aggiunto insiste preliminarmente sulla
- ammissibilita' della propria costituzione. Pur tenendo presenti i
precedenti
- di questa Corte, il Procuratore della Repubblica confida in un mutamento
di
- giurisprudenza, fondato sul non dubitabile connotato di parte del
pubblico
- ministero, tanto pi in sede dibattimentale (al riguardo si
richiamano le
- sentenze n. 249 del 1990, n. 353 del 1990, n. 190 del 1991, n. 363 del
1991,
- n. 96 del 1997), e argomenta come parrebbe irragionevole far discendere
dalla,
- pur peculiare, posizione di parte pubblica del pubblico ministero la sua
- totale esclusione dalla partecipazione ad un giudizio incidentale che e'
- fondamentale per l'esito del processo. In particolare non potrebbe
ritenersi
- che l'interesse del pubblico ministero sia assorbito dalla possibilita'
di
- intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, poiché questi
- rappresenta l'indirizzo politico del Governo, mentre il pubblico
ministero
- agirebbe "in qualita' di (neutro) tutore e promotore di
"legalita'" (anche
- costituzionale)".
- Nel merito, il Procuratore della Repubblica di Torino conduce una
- articolata disamina, anche con riferimento a norme e parametri
costituzionali
- non richiamati nell'ordinanza di rimessione. Premesso che nel corso dei
lavori
- parlamentari erano stati sollevati dubbi e perplessita' sulla
- costituzionalita' delle nuove disposizioni, le deduzioni insistono
soprattutto
- sulla portata del principio di non dispersione degli elementi di prova,
quale
- delineato dai precedenti di questa Corte, sulla
"irragionevolezza" di
- riservare un diverso trattamento, quanto alla loro utilizzabilita', alle
- dichiarazioni testimoniali e a quelle rese contra alios dall'imputato in
- procedimento connesso, sulla assimilabilita' della facolta' di non
rispondere
- alle altre situazioni di irripetibilita' delle dichiarazioni rese in
- precedenza, sul fatto che si attribuisca non solo alle parti, ma anche ad
un
- terzo estraneo rispetto al processo, quale e' appunto l'imputato in
- procedimento connesso, la facolta' di condizionare la qualita' e la
quantita'
- del bagaglio di conoscenze destinato ad essere utilizzato al giudice per
la
- decisione.
- Infine, per quanto concerne la disciplina transitoria, rileva come
- sarebbe irragionevole far dipendere la dichiarazione di innocenza o di
- colpevolezza dell'imputato dalla sola circostanza occasionale che il
processo
- fosse o no in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 267 del
- 1997.
- 2.3. Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la
- questione venga dichiarata infondata.
- L'Avvocatura dello Stato si richiama in generale alle considerazioni gia'
- espresse nell'atto di intervento relativo al giudizio di
costituzionalita'
- promosso con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997,
- rilevando in particolare: quanto alla censura di irragionevolezza mossa
alla
- disciplina transitoria, che la scelta di fissare il discrimine
dell'avvenuta
- lettura degli atti ai fini della operativita' della normativa transitoria
- appare ragionevolmente volta a contemperare le esigenze di economia
- processuale e le ragioni di garanzia che hanno portato alla novella
- legislativa, mentre l'ampliamento richiesto dal rimettente costituirebbe
- invasione della sfera di discrezionalita' riservata al legislatore;
quanto
- alla dedotta violazione del principio di non dispersione dei mezzi di
prova
- per il tramite dell'art. 112 Cost., che perlomeno di pari rilievo
- costituzionale sono le esigenze di garanzia dell'imputato.
- 2.4. Con successiva memoria, l'Avvocatura dello Stato, richiamandosi tra
- l'altro ai rilievi contenuti nelle deduzioni del pubblico ministero,
secondo
- cui la nuova disciplina esporrebbe l'imputato in procedimento connesso a
- coercizioni e intimidazioni perché si avvalga della facolta' di non
- rispondere, rileva che la scelta del legislatore e' coerente con le
cautele
- che debbono circondare la chiamata in correita'; inoltre, con riferimento
alla
- supposta violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale,
- l'interveniente precisa che il contemperamento tra ius puniendi e ius
- libertatis giustifica i limiti eventualmente introdotti all'art. 112
Cost.,
- alla luce delle garanzie che debbono essere riservate all'imputato.
Infine,
- con riferimento all'art. 111, comma secondo, Cost. e ai principi di non
- dispersione e di indisponibilita' delle prove che da tale norma vengono
fatti
- discendere, l'Avvocatura rileva che tali principi non costituiscono
precetti
- costituzionali, ma canoni processuali dettati da norme ordinarie,
suscettibili
- di interventi legislativi volti a consentire il contraddittorio e a
meglio
- garantire l'attendibilita' del materiale probatorio.
- 3. Il Tribunale di Bergamo, nel corso di un procedimento penale per i
- reati di cui agli artt. 110 e 319 del cod. pen., all'udienza
dibattimentale
- del 28 novembre 1997 ammetteva l'esame di imputati in procedimento
connesso,
- gia' giudicati ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen.
- Poiché uno di questi si avvaleva della facolta' di
non rispondere, il
- pubblico ministero e i difensori della parte civile chiedevano
l'acquisizione
- delle sue precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 513 cod. proc.
pen.,
- come modificato dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997; oppostasi la
difesa
- dell'imputato, il pubblico ministero reiterava la richiesta ai sensi
dell'art.
- 6 della legge n. 267 del 1997.
- Il Tribunale, rilevato che nel caso in esame non poteva trovare
- applicazione la disciplina transitoria dettata dall'art. 6 della legge n.
267
- del 1997, poiché alla data di entrata in vigore di detta legge (12
agosto
- 1997) non solo non era stata data lettura, a norma dell'art. 513 cod.
proc.
- pen. previgente, delle precedenti dichiarazioni dell'imputato di reato
- connesso, ma non era ancora in corso il dibattimento de quo, con
ordinanza del
- 15 dicembre 1997 (r.o. n. 81/1998) sollevava, in riferimento agli artt. 2
(non
- riprodotto nel dispositivo), 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo,
101,
- 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita'
- costituzionale: 1) degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella
- parte in cui prevedono che le persone indicate nell'art. 210 cod. proc.
pen.
- le quali abbiano reso al pubblico ministero dichiarazioni indizianti a
carico
- di determinati soggetti, possono avvalersi, nel dibattimento a carico di
- questi soggetti, della facolta' di non rispondere; 2) dell'art. 513,
comma 2,
- cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997,
- nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei
verbali
- contenenti dichiarazioni rese al pubblico ministero dalle persone
indicate
- nell'art. 210 cod. proc. pen. qualora esse si siano avvalse della
facolta' di
- non rispondere o, nel caso di accoglimento della questione sub a), si
siano
- rifiutate di rispondere.
- Nel merito il rimettente rileva che:
- a) l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 1
- della legge n. 267 del 1997, nella parte in cui subordina all'accordo
delle
- parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni
predibattimentali
- delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. che si siano avvalse
a
- dibattimento della facolta' di non rispondere, si pone in contrasto con
gli
- artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111
e
- 112 della Costituzione:
- 1) apparendo priva di ragionevolezza (viene richiamata
- la sentenza n. 254 del 1992) la diversa disciplina di utilizzabilita'
degli
- atti "a seconda che si tratti di dichiaranti in relazione ai quali
non e'
- possibile ottenere la presenza o procedere all'esame (...) per fatti o
- circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni, ovvero che si
tratti
- di dichiaranti che si presentano a dibattimento, ma che si avvalgono
della
- facolta' di non rispondere", poiché e' evidente che
l'irripetibilita'
- dell'atto e' imprevedibile anche quando dipende da una scelta rimessa
- all'arbitrio del soggetto (viene richiamata la sentenza n. 179 del 1994);
- 2) risultando vulnerato il principio di non dispersione della prova,
enucleato
- dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 254 e 255 del 1992 e
tendente a
- contemperare il rispetto del principio guida dell'oralita' con l'esigenza
di
- evitare la perdita di quanto acquisito prima del dibattimento, nonché,
in
- virtu' di un malinteso principio dispositivo (viene richiamata la
sentenza n.
- 111 del 1993), i principi di indefettibilita' della giurisdizione, del
libero
- convincimento del giudice e della sua soggezione solo alla legge, in
quanto il
- diritto riconosciuto all'imputato di opporsi ad libitum all'utilizzazione
di
- prove a suo carico gli consentirebbe di disporre del processo e
impedirebbe al
- giudice di conoscere i fatti del processo e di valutare complessivamente
il
- materiale probatorio;
- 3) discendendo, infine, dalla normativa impugnata, la violazione dei
principi
- di obbligatorieta' dell'azione penale e di legalita' nell'uguaglianza
affermati dalla
- Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1991, nonché del diritto
di difesa
- della parte civile;
- b) gli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui
prevedono
- che l'imputato in procedimento connesso, che abbia reso dichiarazioni
- accusatorie a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione
davanti
- al pubblico ministero, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei
- soggetti, della facolta' di non rispondere, si porrebbero inoltre in
contrasto
- con gli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma
primo,
- 111 e 112 della Costituzione, poiché, tutelandosi sino all'estremo
limite per
- un verso il diritto all'assunzione delle prove nel contraddittorio delle
parti
- e per l'altro il diritto degli imputati a non sottoporsi all'esame
- dibattimentale, si finisce per sacrificare: 1) l'esercizio della funzione
- giurisdizionale e la possibilita' di emettere "una giusta
decisione"
- attraverso la piena conoscenza dei fatti ad opera del giudice (artt. 2,
3, 25,
- comma secondo, 101, comma secondo, 102 e 111 della Costituzione); 2)
- l'equilibrio tra i diritti di difesa di cui sono titolari i diversi
soggetti
- del procedimento.
- A tal proposito il Tribunale rimettente osserva che
"il conflitto reale
- non e' tra diritto di difesa e giurisdizione, ma tra i diritti di difesa
di cui
- sono titolari i diversi soggetti" e che tale conflitto" e'
stato erroneamente
- risolto (dal legislatore del 1997) a tutto danno della
giurisdizione", con
- conseguente lesione degli artt. 3 e 24, comma secondo, della
Costituzione.
- Unica via razionale per la soluzione del problema
sarebbe, dunque,
- ammettere che "il diritto di difesa del dichiarante si affievolisca
di fronte
- al diritto di difesa dei chiamati in causa, ai quali deve essere
riconosciuta
- la possibilita' di interrogarlo" sulle accuse loro mosse: posto che
l'indagato
- o imputato che accusa altri da un lato esercita il proprio diritto di
difesa,
- ma dall'altro pone a carico dell'autorita' giudiziaria l'onere di
approfondire
- e indagare quelle dichiarazioni, non pare possibile "esimere il
dichiarante
- da una assunzione di responsabilita' che comporti, quanto meno, l'obbligo
- di rispondere alle domande rivoltegli in sede di esame e
controesame",
- ferma la sua facolta' di "dare versioni diverse, ritrattare, perfino
mentire".
- Al legislatore rimarrebbe da valutare, secondo il
rimettente, se il
- dichiarante-accusatore debba essere equiparato al testimone o, in caso
- contrario, se debba introdursi un nuovo reato contro l'amministrazione
della
- giustizia, costituito dal rifiuto di rispondere.
- La declaratoria di illegittimita' dell'art. 513, comma
2, cod. proc.
- pen., nella parte in cui subordina il consenso delle parti l'acquisizione
- delle dichiarazioni di colui il quale si sia illegittimamente avvalso
della
- facolta' di non rispondere, sarebbe comunque conseguenziale alla
declaratoria
- di illegittimita' dell'art. 210 cod. proc. pen., nella parte in cui
consente
- all'imputato di reato connesso di avvalersi della facolta' di non
rispondere.
-
- 3.1. Si e' costituito l'imputato C. B., rappresentato
e difeso dagli
- avvocati Giuseppe Frigo e Roberto Bruni, chiedendo che la questione sia
- dichiarata infondata. In particolare i difensori rilevano, in ordine alla
- denunciata illegittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod.
proc.
- pen., che l'esercizio da parte del dichiarante dello ius tacendi a
- dibattimento rientra pienamente nel novero delle evenienze prevedibili,
tanto
- che la nuova legge disciplina piu' ampiamente la possibilita' di far
ricorso
- all'incidente probatorio per scongiurarne gli effetti, ed e' proprio
- l'incidente probatorio il sistema per contemperare esigenze di oralita' e
di
- non dispersione dei mezzi di prova. E' errato poi, a giudizio della parte
- privata, l'assunto per il quale sarebbe lasciato alle parti il potere di
- disporre della prova: al contrario, in via di principio il sistema e'
- improntato al canone per cui "in tanto un atto puo' assumere
efficacia
- probatoria nei confronti di un soggetto, in quanto questi abbia potuto
- partecipare alla sua formazione in contraddittorio"; cosi' le
dichiarazioni di
- una delle persone indicate dall'art. 210 cod. proc. pen., assunte
- unilateralmente dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non
hanno
- attitudine probatoria, mentre il consenso delle parti puo' conferire
efficacia
- di prova ad atti che ab origine tale efficacia non hanno, come nel caso
del
- giudizio abbreviato.
- Di conseguenza l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.
vieta
- la lettura in via di principio, riconoscendo peraltro all'imputato che
- consenta ad essa, e cosi' rinuncia al suo diritto al contraddittorio per
la
- prova, la facolta' di accettare di quell'atto un effetto probatorio che
- altrimenti l'atto non avrebbe.
- Quanto al libero convincimento esso e' principio
deputato ad operare
- nell'ambito di cio' che il legislatore disciplina come idoneo ad avere
- efficacia probatoria, e non e' da confondere con l'arbitraria
utilizzazione di
- ogni materiale comunque strutturato o acquisito.
- In conclusione, la difesa sostiene che nel rispetto
del principio del
- contraddittorio (che non necessariamente coincide con oralita' e
immediatezza)
- sta il discrimine tra cio' che il legislatore considera prova e cio' che
tale
- non e', e che proprio tale principio, tutt'altro che irragionevole,
- costituisce uno dei principi cardine del "giusto processo"
(anche alla stregua
- delle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo).
- Per quanto concerne, poi, la questione di legittimita'
costituzionale
- dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., la difesa da un lato mette in
luce le
- difficolta' di distinguere tra dichiarazioni sul fatto proprio (per le
quali
- il diritto al silenzio non potrebbe mai affievolirsi) e dichiarazioni sul
- fatto altrui, dall'altro segnala che la soluzione - auspicata dal
rimettente -
- di imporre un obbligo di rendere l'esame in dibattimento in ordine alle
- dichiarazioni sul fatto altrui comporterebbe una molteplicita' di
opzioni: si
- dovrebbe ad esempio stabilire se sia sufficiente, quale presupposto
- dell'obbligo di sottoporsi all'esame, la rinuncia al diritto al silenzio
- espressa davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria; ed
ancora,
- dovrebbero essere stabilite idonee garanzie contro il rischio che
comunque
- le dichiarazioni dibattimentali possano essere utilizzate contro il
dichiarante.
- La materia non si presterebbe pertanto ad essere
oggetto di una
- decisione, sia pure additiva, della Corte, ma potrebbe solo porsi come
futuro
- impegno del legislatore.
-
- 3.2. Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi
- integralmente all'atto di intervento relativo al giudizio di
costituzionalita'
- promosso con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.
- 3.3. Con memoria del 4 maggio 1998 l'Avvocatura dello Stato ha precisato
- e integrato quanto dedotto nell'atto di intervento, insistendo per la
- infondatezza della questione.
-
- 4. Il Tribunale di Bologna, nel corso di un procedimento penale a carico
- di numerose persone imputate di molteplici reati (in particolare,
corruzioni
- proprie connesse a una truffa pluriaggravata, a vari reati fiscali e a
falsi
- in bilancio), disponeva per l'udienza dell'11 giugno 1997 la citazione ai
- sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. di due ex coimputati, gia'
giudicati ai
- sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
- In tale udienza, precedente all'entrata in vigore
della legge n. 267 del
- 1997, tali soggetti si avvalevano della facolta' di non rispondere,
sicchè su
- richiesta del pubblico ministero venivano "acquisite" al
fascicolo del
- dibattimento, ma non materialmente lette, le dichiarazioni da essi rese
nel
- corso delle indagini preliminari. Nel prosieguo del dibattimento, entrata
- ormai in vigore la legge n. 267 del 1997, alcuni difensori chiedevano, ai
- sensi dell'art. 6, comma 2, della legge citata, un nuovo esame di uno dei
due
- imputati nel procedimento connesso, il quale si avvaleva nuovamente della
- facolta' di non rispondere.
- Nelle udienze successive tutti gli altri soggetti citati a comparire ai
- sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. rifiutavano di rispondere e il
pubblico
- ministero chiedeva che fossero acquisite al fascicolo del dibattimento
tramite
- lettura le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari. Alla
richiesta
- si opponevano i difensori degli imputati in base a quanto disposto
dall'art.
- 513, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n.
267
- del 1997, di immediata applicabilita' nel processo in corso.
- Su eccezione del pubblico ministero, il Tribunale di Bologna, con
- ordinanza del 1° dicembre 1997 (r.o. n. 143/1998), sollevava quindi, in
- riferimento agli artt. 3, 24, 101, 112 Cost., questione di legittimita'
- costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267 del 1997, in quanto
- rende immediatamente applicabile il nuovo regime di acquisizione della
prova
- ai giudizi di primo grado, anche quando non sia possibile, come nella
specie,
- ricorrere all'incidente probatorio perché si e' ormai pervenuti a
- dibattimento.
- Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza
costituzionale in argomento
- (sentenze nn. 255 del 1992, 24 e 254 del 1992, 179 del 1994, 111 del
1993, 88
- del 1991, 56 del 1992, 92 del 1992, 56 del 1993), pone in evidenza come -
alla
- luce di principi fondamentali del processo penale, quali quello della
ricerca
- della verita' e della non disponibilita', se non entro determinati
limiti,
- della prova - l'art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267 del 1997 sia
censurabile in
- riferimento all'art. 3 Cost. in quanto determina una irragionevole
disparita'
- di trattamento fra situazioni processuali equipollenti. Ed infatti la
norma
- impugnata, pur introducendo ai commi 2 e 5 una disciplina di salvaguardia
- delle situazioni in cui il dichiarante sia gia' stato esaminato prima
- dell'entrata in vigore della legge, nulla dispone in ordine alla
situazione
- del tutto analoga in cui il dichiarante, esaminato in dibattimento dopo
- l'entrata in vigore della legge, si avvalga della facolta' di non
rispondere
- senza che vi sia stata neppure la possibilita' di esperire
tempestivamente un
- eventuale incidente probatorio, con conseguente dispersione degli
elementi di
- prova legittimamente acquisiti.
- Tale conseguenza - dipendente dalla circostanza del tutto casuale dello
- svolgimento dell'esame anteriormente o successivamente all'entrata in
vigore
- della legge - si rivela, a parere del rimettente, tanto piu'
irragionevole
- quando, come nella specie, il procedimento riguarda numerosi imputati,
alcuni
- esaminati prima dell'entrata in vigore della legge ed altri citati
- successivamente ad essa: invero, in un caso trova applicazione la
disciplina
- transitoria (e, dunque, il particolare criterio di valutazione delle
- dichiarazioni rese anteriormente al dibattimento, previsto al comma 5
- dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997), nell'altro la disciplina a
regime
- (con conseguente impossibilita' di utilizzare le dichiarazioni
precedentemente
- rese in assenza di accordo delle parti).
- Ne deriva che il giudice e' costretto a ignorare nei
confronti di alcuni
- imputati quanto e' invece tenuto a valutare nei confronti di altri, cosi'
seguendo
- "metodiche decisionali poco comprensibili e praticabili",
contrarie non solo
- ai principi di legalita', soggezione del giudice soltanto alla legge
(art. 101 Cost.)
- e obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 Cost.), ma anche al
principio di
- ragionevolezza (art. 3 Cost.).
- Il rimettente dubita, inoltre, della ragionevolezza
della disciplina transitoria
- nel suo funzionamento interno (oltre che nei rapporti con la normativa a
regime),
- censurando il fatto che l'utilizzabilita' delle dichiarazioni
precedentemente rese sia
- condizionata dalla scelta del soggetto di non sottoporsi all'esame
dibattimentale,
- scelta che, oltre a poter risultare "arbitraria e casuale, non puo'
neppure facilmente
- giustificarsi con ragioni difensive dell'interessato quando si tratti di ex
coimputato
- nei cui confronti sia divenuta irrevocabile, come nella specie, una
sentenza di
- applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.".
-
- 4.1. Si sono costituiti gli imputati L.F. e A.D.,
rappresentati e difesi
- dall'avvocato Paolo Trombetti, chiedendo che la questione sia dichiarata
- infondata.
- A giudizio della parte privata, la disciplina
transitoria di cui ai commi
- 2 e 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 non violerebbe il principio
di
- ragionevolezza, in quanto il legislatore ha derogato al principio tempus
regit
- actum (in base al quale l'art. 513 cod. proc. pen. novellato
avrebbe dovuto
- trovare immediata applicazione nei procedimenti in corso) solo
nell'ipotesi in
- cui la lettura sia gia' stata disposta prima dell'entrata in vigore della
- legge.
- Tale deroga, ad avviso della difesa, risulta
ispirata non gia' dal principio
- di non dispersione della prova, ma all'intento di "temperare il
- valore di dichiarazioni assunte - pur validamente, a fronte della
precedente
- formulazione della norma - fuori dal contraddittorio".
- Sotto tale profilo la questione dovrebbe essere piu'
esattamente
- dichiarata irrilevante perché intempestiva, dal momento che, con
riferimento
- al comma 2, l'art. 6 impugnato dovrebbe aver gia' trovato applicazione e,
con
- riferimento al comma 5, la sua applicazione e' rimandata al momento della
- decisione.
- Del resto - osserva ancora la difesa - l'intervento
richiesto dal
- rimettente (sostanzialmente rivolto ad introdurre una disciplina
transitoria
- diversa - e derogatoria in malam partem - rispetto al principio tempus
regit
- actum) esula dall'ambito del controllo di costituzionalita',
poiché si
- tradurrebbe in una inammissibile pronuncia additiva e rappresenterebbe
uno
- sconfinamento in spazi riservati alla discrezionalita' legislativa.
- Da ultimo nell'atto di costituzione si sottolinea che
la disciplina
- transitoria racchiusa nei commi 2 e 5 dell'art. 6 legge n. 267 del 1997,
- costituendo una eccezione in bonam partem al principio tempus
regit actum (e
- alla regola di giudizio contenuta nell'art. 192, comma 3, cod. proc.
pen.),
- non puo' essere estesa al caso - ritenuto analogo dal rimettente - di
- esercizio della facolta' di non rispondere successivo all'entrata in
vigore
- della legge, poiché essa si trasformerebbe inevitabilmente in "una
eccezione
- in malam partem di quel principio", come tale non consentita in sede
di
- scrutinio di legittimita'.
-
- 4.2. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la
- questione sia dichiarata infondata e riportandosi integralmente, stante
- l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo ai giudizi di
- costituzionalita' promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del
r.o.
- del 1997.
-
- 4.3. Con memoria del 4 maggio 1998 l'Avvocatura dello
Stato ha precisato
- e integrato quanto dedotto nell'atto di intervento, insistendo per la
- infondatezza della questione.
-
- 5. Nel corso di un procedimento penale pendente
dinanzi al Tribunale di
- Cagliari a carico di diversi imputati del delitto di rapina aggravata,
nelle
- more della celebrazione del dibattimento il pubblico ministero, entrata
in
- vigore la legge n. 267 del 1997, formulava ai sensi dell'art. 6 della
legge
- citata richiesta di incidente probatorio, onde procedere all'esame di due
- coimputati che in sede di indagini avevano reso ampia confessione,
chiamando
- in correita' altri due imputati.
- In sede di incidente probatorio tali soggetti si
avvalevano della
- facolta' di non rispondere, ribadendo detta volonta' in dibattimento, ove
- tuttavia rendevano dichiarazioni spontanee negando la loro
responsabilita'. Su
- richiesta del pubblico ministero venivano acquisiti al fascicolo del
- dibattimento, previa lettura, i verbali delle dichiarazioni da costoro
rese
- nel corso delle indagini preliminari e gia' acquisiti in sede di
incidente
- probatorio. Tutti i difensori degli imputati negavano il consenso alla
- utilizzazione nei confronti dei loro assistiti delle suddette
dichiarazioni,
- ai sensi del comma 1 dell'art. 513 cod. proc. pen. novellato.
- All'esito del dibattimento il pubblico ministero
concludeva nel merito
- per la condanna di tutti gli imputati, ritenendo utilizzabili, ai sensi
del
- comma 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, le dichiarazioni rese in
sede
- di indagini preliminari dai due coimputati che si erano avvalsi della
facolta'
- di non rispondere, ed eccepiva in subordine l'illegittimita'
costituzionale
- degli artt. 513 cod. proc. pen. e 6 della legge n. 267 del 1997.
- Il Tribunale con ordinanza del 22 dicembre 1997 (r.o.
n. 153/1998)
- sollevava, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 111 e 112 Cost.,
questione di
- legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen.
"nella
- parte in cui, in assenza di consenso degli altri imputati, esclude
- l'utilizzabilita' nei confronti di ciascuno di essi delle dichiarazioni
rese
- da un imputato nel corso delle indagini preliminari qualora in
dibattimento
- questi si sia avvalso della facolta' di non rispondere" e dell'art.
6 della
- legge n. 267 del 1997 "nella parte in cui non consente
l'applicazione della
- disciplina transitoria di cui al quinto comma della medesima disposizione
ai
- procedimenti in cui sia gia' stato disposto il giudizio".
- In ordine alla rilevanza della questione, il collegio
rimettente osserva
- in primo luogo che, contrariamente all'assunto del pubblico ministero, il
- comma 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 non e' applicabile alla
- situazione dei coimputati che abbiano esercitato la facolta' di non
rispondere
- nell'incidente probatorio disposto ai sensi del comma 1 della medesima
- disposizione (e successivamente abbiano ribadito detta volonta' in
- dibattimento), dovendosi la disciplina contenuta nel comma 5 intendersi
- riferita solo alle ipotesi, contemplate nel comma 2 dell'art. 6, in cui
alla
- data di entrata in vigore della legge sia stata gia' disposta la lettura
dei
- verbali delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod.
- proc. pen. Di qui la rilevanza della questione, che per il rimettente si
- appalesa pregiudiziale rispetto alla decisione da adottare in ordine alla
- responsabilita' di tutti gli imputati, le cui posizioni non possono
essere
- definite senza l'apporto delle indicate dichiarazioni, per un verso
- confessorie e per l'altro accusatorie: tali dichiarazioni infatti,
precisa il
- giudice a quo, pur utilizzabili nei confronti di chi le ha rese, non
- potrebbero essere valutate quali prove dei fatti in esse affermati in
- relazione alla responsabilita' degli altri due imputati, n
potrebbero essere
- utilizzate "ai fini del riscontro reciproco" stante il dissenso
espresso dai
- difensori.
- Nel merito il rimettente, richiamando la sentenza n.
254 del 1992 di
- questa Corte, ritiene che l'art. 513 cod. proc. pen., nel testo
modificato
- dalla legge n. 267 del 1997, violi l'art. 3 Cost. in quanto determina una
- irragionevole disparita' di trattamento fra la disciplina riservata agli
atti
- irripetibili (per cause originarie o sopravvenute), di cui e' consentita
la
- utilizzabilita' a fini decisori, e quella prevista in relazione alle
dichiarazioni
- dell'imputato che si avvalga della facolta' di non rispondere, che pure a
- quella categoria appartengono, per le quali invece il nuovo art. 513 cod.
- proc. pen. vieta l'utilizzazione contra alios in mancanza del
loro consenso.
- Fra le situazioni "consimili", eppure
diversamente disciplinate, il
- giudice a quo indica quella dell'esercizio della facolta' dei prossimi
- congiunti di astenersi dal deporre, esercizio che, quale causa di
- irripetibilita' sopravvenuta, non preclude, secondo l'interpretazione che
di
- tale disciplina ha dato la Corte nella sentenza n. 179 del 1994,
- l'utilizzabilita' delle dichiarazioni precedentemente rese.
- Inoltre, si osserva nell'ordinanza, l'art. 513 cod. proc. pen. nella sua
- attuale formulazione, allorquando "fa dipendere il dispiegarsi del
- contraddittorio dibattimentale dall'esercizio della facolta' di non
sottoporsi
- all'esame da parte di imputati che in sede di indagini abbiano reso
- dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri e alla mancanza del
- contraddittorio a conseguire l'impossibilita' per il giudice di conoscere
e
- valutare le dichiarazioni rese", contrasta con il principio di non
dispersione
- della prova piu' volte affermato da questa Corte (sentenze n. 255 del
1992, n.
- 88 del 1991, n. 111 del 1993).
- Ulteriore profilo di irragionevolezza del nuovo art.
513 cod. proc. pen.
- deriverebbe, a giudizio del rimettente, dalla impossibilita' di valutare
le
- ragioni del silenzio opposto dall'imputato, quanto meno nei termini nei
quali
- ad esse e' data rilevanza nella pur diversa situazione dell'esame del
- testimone (art. 500, comma 5, cod. proc. pen.).
- Sarebbe inoltre violato il principio
dell'obbligatorieta' dell'azione
- penale di cui all'art. 112 Cost., teso a realizzare nell'ambito del
principio
- di legalita' (art. 25 Cost.) l'uguaglianza fra i cittadini, in quanto la
- disciplina impugnata produrrebbe l'effetto di paralizzare l'iniziativa
penale,
- subordinando ad "insondabili scelte del dichiarante" la
conoscenza delle prove
- da parte del giudice, con violazione anche del principio della
sottoposizione
- del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.).
- Altro profilo di illegittimita' sarebbe ravvisabile
nella mancata
- estensione della disciplina transitoria introdotta nel comma 5 dell'art.
6
- della legge n. 267 del 1997 a tutti i casi in cui il pubblico ministero
abbia
- gia' esercitato l'azione penale. Sarebbe infatti lesivo del principio di
- obbligatorieta' dell'azione penale il fatto che il medesimo materiale
- probatorio, sulla base del quale il pubblico ministero puo' nel corso
delle
- indagini chiedere l'applicazione di misure cautelari o addirittura il
rinvio a
- giudizio dell'imputato, venga all'improvviso reso
"indisponibile" a causa
- dell'esercizio della facolta' di non rispondere da parte dell'imputato.
Tale
- situazione si presenta piu' grave nei casi, come quello di specie, in cui
e'
- "gia' stata esercitata l'azione penale con il rinvio a giudizio
degli attuali
- imputati": in questi casi infatti il materiale probatorio non e'
piu'
- surrogabile, avendo il pubblico ministero perduto la "disponibilita'
delle
- indagini".
-
- 5.1. Si e' costituito in giudizio l'imputato P.G.,
rappresentato e difeso
- dall'avvocato Patrizio Rovelli, chiedendo che la questione sia dichiarata
- infondata.
- In particolare, il difensore contesta che al principio
di non dispersione
- della prova possa essere riconosciuta valenza costituzionale: la stessa
- giurisprudenza richiamata dal rimettente attribuirebbe, invece, a tale
- principio il valore di semplice "espressione della volonta' del
legislatore",
- di volta in volta derogabile in ragione del suo contemperamento con altri
- valori altrettanto rilevanti (oralita' e contraddittorio). In questa
- direzione, quindi, rientrerebbe nella discrezionalita' del legislatore
- modificare e correggere le proprie precedenti scelte e determinazioni.
- A giudizio del difensore non sussisterebbe, inoltre,
la asserita
- irragionevole disparita' di trattamento tra la disciplina prevista per le
- dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dal teste che si
avvalga
- della facolta' di astenersi e quella prevista per le dichiarazioni rese
- dall'imputato che esercita il diritto al silenzio, stante la diversita'
delle
- situazioni poste a confronto.
- Quanto alla censura mossa dal giudice a quo alla
disciplina impugnata
- sotto il profilo della impossibilita' di valutare le ragioni
dell'esercizio
- della facolta' di non rispondere, nell'atto di costituzione si osserva
che
- essa andrebbe piu' correttamente rivolta all'art. 210 cod. proc. pen.,
che
- tale diritto riconosce, piuttosto che all'art. 513 cod. proc. pen., che
- regolamenta il regime di utilizzabilita' delle dichiarazioni
precedentemente
- rese.
- Ancora, la difesa mostra di dissentire dal giudizio di
irragionevolezza
- espresso dal giudice a quo in ordine ai "meccanismi di recupero
delle
- dichiarazioni rese dagli indagati" predisposti dalla disciplina
transitoria,
- che sarebbero invece opportunamente differenziati a seconda della fase in
cui
- si trova il processo al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.
- Apodittica apparirebbe, inoltre, l'affermazione del
contrasto di tale
- normativa con il principio di obbligatorieta' dell'azione penale.
- Infine, si ricorda come, per costante giurisprudenza di questa Corte,
- rientra nella discrezionalita' del legislatore regolare nella maniera
ritenuta
- piu' opportuna i rapporti processuali pendenti mediante il diritto
transitorio
- (si richiama la sentenza n. 268 del 1986).
-
- 5.2. Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri,
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che
la
- questione sia dichiarata infondata e riportandosi, stante l'analogia
delle
- questioni, all'atto di intervento relativo al giudizio di
costituzionalita'
- promosso con ordinanza iscritta al n. 861 del r.o. del 1997.
-
- 5.3. In prossimita' dell'udienza il difensore
dell'imputato ha depositato una
- lunga e articolata memoria, nella quale vengono premesse considerazioni
di
- ordine generale sull'impianto accusatorio del codice del 1988, sul
diritto al
- contraddittorio e sulla portata dell'art. 6 della Convenzione europea per
la
- salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. La
parte
- iniziale della memoria e' inoltre dedicata all'esame delle varie
formulazioni
- degli attuali artt. 513 e 210 cod. proc. pen. nel corso dei lavori
preparatori
- del codice e delle antinomie che alla fine sono derivate dal confronto
tra il
- testo definitivo delle due norme; antinomie in cui, ad avviso del
difensore,
- va ricercata la spiegazione degli interventi pendolari della Corte
- costituzionale e, poi, del legislatore del 1997 in tema di utilizzazione
delle
- dichiarazioni relative alla responsabilita' di terzi rese dall'imputato
nel
- medesimo o in separato procedimento.
- Sulla base di queste premesse, la difesa ribadisce che
non sussistono le
- violazioni dei principi di non dispersione degli elementi di prova, di
- obbligatorieta' dell'azione penale, dell'essenza della funzione
- giurisdizionale, di indisponibilita' della prova, di uguaglianza e di
- ragionevolezza, con riferimento sia all'art. 513, comma 1, cod. proc.
pen. che
- alla disciplina transitoria.
-
- 5.4. In prossimita' dell'udienza l'Avvocatura dello
Stato ha presentato una
- memoria integrativa, nella quale ha eccepito l'inammissibilita' per
difetto di
- motivazione, in quanto l'ordinanza di rimessione, pur denunciando il
mancato
- contemperamento tra principi di rilevanza costituzionale, avrebbe omesso
di
- verificare se tale contemperamento sia stato attuato dalle norme
impugnate,
- attribuendo valore assoluto alle norme di "azione", e
sacrificando quelle di
- garanzie e di tutela della liberta'.
- Quanto al merito, l'Avvocatura assume che e' inesatto
tacciare di
- irragionevolezza la diversita' di trattamento tra testimone prossimo
congiunto
- e imputato di reato connesso, poiché tra le due situazioni non e'
possibile
- alcuna analogia. A parere dell'Avvocatura, poi, non sussisterebbe neppure
il
- contrasto con l'art. 112 Cost.: il principio dell'obbligatorieta'
dell'azione
- penale sarebbe, infatti, deputato a garantire l'imparzialita'
- dell'amministrazione della giustizia, per escluderne ogni potere
discrezionale
- nella scelta dei reati da perseguire, non per garantire un esercizio di
quella
- funzione incondizionato e prioritario su ogni altro interesse; il
- contemperamento che la Costituzione impone tra ius puniendi e ius
libertatis
- non consente di individuare l'attribuzione di un potere che non soffra
limiti,
- ne' di censurare scelte di politica legislativa che offrano alla difesa
- dell'imputato garanzie piu' ampie rispetto alla disciplina previgente.
- Sarebbe, del pari, infondata la censura relativa ai
principi di non
- dispersione e di indisponibilita' delle prove, in riferimento agli artt.
25,
- 101 e 111 Cost., in quanto quei principi non costituiscono precetti
- costituzionali ma principi processuali, desumibili dunque dalla normativa
- ordinaria, seppure funzionali alla realizzazione del "giusto
processo".
- Peraltro, a parere dell'Avvocatura, le norme impugnate
non impediscono
- l'attuazione di tali principi, ma si limitano a variarne le regole per
- consentire il contraddittorio e meglio garantire l'attendibilita' del
- materiale probatorio.
- Quanto all'osservazione secondo la quale sarebbe
incongruo rispetto ai
- principi costituzionali far discendere il dispiegarsi del contraddittorio
- dibattimentale dall'esercizio da parte degli imputati della facolta' di
non
- sottoporsi al contraddittorio dibattimentale, potrebbe, secondo
l'Avvocatura,
- agevolmente controbattersi che non e' irragionevole che la scelta
legislativa
- del 1997 trovi fondamento nel sospetto sulla genuinita' delle chiamate di
- correo fatte innanzi al pubblico ministero senza contraddittorio o
contro-
- esame.
- Infine, in ordine alla censura, riferita agli artt. 3
e 101 Cost., di
- irragionevolezza della disciplina che consente al dichiarante di
sottrarsi
- all'esame dibattimentale nel procedimento a carico di alcuni coimputati e
non
- in quello a carico di altri, l'Avvocato dello Stato osserva che la legge
- prevede per la generalita' dei casi gli strumenti per evitare contrasti
tra
- giudicati: ma ogni processo ed ogni sentenza restano autonomi, per cui
- l'opposta tesi condurrebbe a ritenere incostituzionali tutte le norme
della
- procedura penale e della procedura civile che consentono che i giudizi su
casi
- identici vengano definiti in modo diverso.
-
- 6. Nel corso di un procedimento penale a carico di un
imputato del
- delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), il Tribunale di
Perugia
- nell'udienza dibattimentale del 19 dicembre 1996 acquisiva a norma
dell'art.
- 238 cod. proc. pen. alcuni verbali di dichiarazioni rese nell'ambito di
- separato dibattimento da soggetti imputati di reato connesso.
- Successivamente, entrata in vigore la legge n. 267 del 1997, il difensore
- dell'imputato, che non aveva partecipato al separato dibattimento,
dichiarava
- di non acconsentire alla utilizzazione di alcuni di detti verbali, a
norma del
- novellato art. 238, comma 4, cod. proc. pen.
- All'udienza del 24 settembre 1997 il Tribunale,
rilevato che non era
- stato prestato consenso alla utilizzazione di alcune dichiarazioni rese
da un
- soggetto esaminato nel separato procedimento a norma dell'art. 210 cod.
proc.
- pen., ritenute influenti ai fini del decidere, sollevata con ordinanza in
pari
- data (r.o. n. 787/1997) questione di costituzionalita' dell'art. 238,
comma 2-
- bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 3 della legge n. 267
del 1997, in
- riferimento agli artt. 112, 3, 101, comma secondo, e 111 Cost.,
"nella parte
- in cui limita l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese dalle persone
- indicate nell'art. 210 c.p.p. agli imputati i cui difensori abbiano
- partecipato alla loro assunzione ovvero, in subordine, nella parte in cui
non
- prevede che nei procedimenti nei quali i verbali siano stati acquisiti
prima
- dell'entrata in vigore della legge di modifica, sia applicabile il regime
- transitorio di cui all'art. 6 L. 267 cit. e comunque, in generale, nella
parte
- in cui non prevede l'utilizzabilita' attenuata di cui all'art. 6, comma
5, L.
- 267 cit.".
- Osserva il Tribunale che l'art 238, comma 2-bis, cod.
proc. pen. si pone,
- innanzi tutto, in contrasto con l'art. 112 della Costituzione, perché,
facendo
- dipendere dalla partecipazione del difensore nel separato procedimento
- l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen.,
rende
- inefficace l'esercizio dell'azione penale (che su tali fonti si sia
- legittimamente fondata) nella fase del giudizio, tanto piu' quanto, come
nel
- caso in esame, al momento di entrata in vigore della nuova disciplina
fosse
- gia' avvenuto il rinvio a giudizio e, quindi, non fosse piu' attivabile
- l'incidente probatorio.
- La norma censurata, inoltre, violerebbe sotto vari
profili il principio
- di ragionevolezza, ex art. 3 Cost.
- In primo luogo, la radicale inutilizzabilita'
stabilita in favore dell'imputato
- il cui difensore non abbia partecipato all'assunzione delle pregresse
- dichiarazioni viola il fondamentale principio di non dispersione dei
- mezzi di prova, che informa il sistema processuale penale, preordinato
- all'accertamento della verita'; e cio' a differenza del regime previsto
per
- altre dichiarazioni (quelle testimoniali o quelle divenute irripetibili),
- delle quali e' invece consentito il recupero in sede dibattimentale.
- E' inoltre irragionevole far dipendere il regime di
utilizzazione non dal
- meccanismo di acquisizione delle dichiarazioni, ma da contingenti
valutazioni
- opportunistiche circa il loro contenuto, rimesse al consenso
dell'imputato.
- La norma violerebbe ancora il canone della
ragionevolezza in quanto
- postula un contraddittorio che non poteva essere realizzato nel
procedimento a
- quo: non solo perché in tale sede non si procedeva a carico
dell'imputato,
- divenuto tale solo successivamente, ma anche perché l'istituto
dell'estensione
- del contraddittorio e' realizzabile solo nell'incidente probatorio e non
nel
- dibattimento.
- Irragionevolmente, poi, il legislatore impone una serie indeterminata di
- ripetizioni delle dichiarazioni nei vari processi, a scapito non solo
- dell'economia processuale, ma anche della chiarezza e della verita' (in
- considerazione del progressivo affievolirsi della memoria), mentre rende
- utilizzabile la sentenza irrevocabile pronunciata a carico di terzi, ex
art.
- 238-bis cod. proc. pen.
- Ancora, la norma in questione appare irragionevole perché, ove il
- dichiarante nel precedente dibattimento abbia avuto la veste di
testimone, e
- solo successivamente sia divenuto, per indizi sopraggiunti, imputato di
reato
- connesso, il pubblico ministero poteva confidare nella utilizzabilita'
delle
- dichiarazioni, senza poi essere piu' in grado di richiedere l'incidente
- probatorio.
- Inoltre, l'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. irragionevolmente
- discrimina tra soggetti che hanno, da un lato, la qualita' di imputato di
- reato connesso, ex art. 210 cod. proc. pen., e, dall'altro, di imputato
nello
- stesso procedimento qualora quest'ultimo abbia reso dichiarazioni in un
- separato procedimento.
- Mentre, poi, per le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513 cod.
- proc. pen. l'art. 6 della legge n. 267 del 1997 introduce una disciplina
- transitoria che consente una utilizzazione attenuata, correlata alla
- sussistenza di altri elementi di conferma, in caso di nuovo rifiuto di
- rispondere del soggetto chiamato all'esame ex art. 210 cod. proc. pen.,
nulla
- di simile e' previsto per le analoghe dichiarazioni acquisite (prima
- dell'entrata in vigore della legge) da altro procedimento a norma
dell'art.
- 238 cod. proc. pen., le quali, in mancanza di consenso dell'imputato,
restano
- radicalmente inutilizzabili.
- Infine, il giudice a quo ravvisa il contrasto tra la norma denunciata e
- il combinato disposto degli artt. 101, comma secondo, e 111 Cost.,
perché fa
- dipendere l'esercizio della giurisdizione non dal convincimento del
giudice,
- espresso sulla base del materiale probatorio raccolto, ma da elementi
spuri,
- quali il consenso immotivato dell'imputato, e cioe' del soggetto la cui
- condotta forma oggetto dell'accertamento penale, tanto piu' quando, come
nella
- specie, ad esso sia consentita la selezione del materiale utilizzabile.
- 6.1. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la
- questione, nei suoi vari profili, sia dichiarata infondata.
- Osserva l'Avvocatura nell'atto di intervento, relativo anche
- all'ordinanza iscritta al n. 776 del r.o. del 1997, che, quanto alle
censure
- che si dirigono contro l'art. 238-bis cod. proc. pen., la condizionata
- utilizzabilita' dei verbali delle dichiarazioni rese dalle sole persone
di cui
- all'art. 210 cod. proc. pen., a fronte della ampia utilizzabilita' delle
- dichiarazioni di fonte testimoniale, trova giustificazione nella minore
- attendibilita' di tali soggetti. N puo' ravvisarsi alcuna
violazione
- dell'art. 112 Cost., poiché l'esercizio dell'azione penale non puo' che
- avvenire nei limiti consentiti dalla legge.
- Non viola, poi, il principio della soggezione del giudice soltanto alla
- legge, la scelta non irragionevole del legislatore di far dipendere la
- utilizzabilita' di dichiarazioni ad efficacia probatoria
"incompleta" dal
- consenso dell'imputato, e cioe' del soggetto contro il quale le medesime
- potrebbero gravare.
- L'interveniente osserva inoltre che nessuna censura merita la disciplina
- transitoria, per sua natura rimessa alla discrezionalita' sovrana del
- legislatore, che del resto equilibratamente consente il ricorso
all'incidente
- probatorio pur dopo l'esercizio dell'azione penale.
- 7. Nel corso di un dibattimento innanzi al Tribunale di San Remo, dopo
- che erano stati acquisiti i verbali degli interrogatori resi nel corso
delle
- indagini preliminari da due persone che, esaminate in dibattimento ex
art. 210
- cod. proc. pen., si erano avvalse della facolta' di non rispondere,
essendo
- successivamente intervenuta la legge 7 agosto 1997, n. 267, veniva
disposto il
- nuovo esame di tali soggetti e di una terza persona, imputata in
procedimento
- connesso. Tutti si avvalevano della facolta' di non rispondere.
- Preso atto del difetto di consenso da parte della difesa alla lettura
- delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da tali
- soggetti, il Tribunale, su eccezione del pubblico ministero, sollevava,
con
- ordinanza emessa alla predetta udienza (r.o. n. 861/1997), questione di
- costituzionalita' degli artt. 513 e 514 cod. proc. pen., e 6, comma 2,
della
- legge n. 267 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost.
- Osserva il Tribunale che il nuovo testo dell'art. 513 cod. proc. pen.
- introduce una irragionevole differenziazione di disciplina tra le
- dichiarazioni sul fatto di altri precedentemente rese dall'imputato nello
- stesso procedimento e quelle della persona esaminata ex art. 210 cod.
proc.
- pen., "in quanto solo per il primo si e' ritenuta in concreto
sussistente
- l'ipotesi della sopravvenuta irripetibilita' dell'atto in caso di non
presenza
- in dibattimento o di esercizio della facolta' di non rispondere, ritenute
- quindi situazioni di pari rilevanza, considerando invece in modo diverso
e con
- differente trattamento sul piano probatorio delle relative dichiarazioni,
le
- identiche fattispecie se rilevate nei confronti delle persone ex art. 210
cod.
- proc. pen.". Il giudice a quo rileva al riguardo che proprio in
considerazione
- di un diverso ingiustificabile regime tra i commi 1 e 2 dell'art. 513
cod.
- proc. pen. la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale, con
la
- sentenza n. 254 del 1992, la disciplina del comma 2.
- Un ulteriore profilo di incostituzionalita', con riferimento agli artt. 3
- e 24 Cost., viene desunto "dalla circostanza che l'ingresso del
materiale
- probatorio sottoposto alla valutazione del giudice si fa discendere dalla
- volonta' delle parti, violandosi cosi' anche i principi informatori del
codice
- di rito come la parita' tra accusa e difesa nella partecipazione al
processo,
- la garanzia dei diritto delle parti e del PM ad ottenere l'ammissione e
- l'acquisizione dei mezzi di prova, l'obbligo del giudice di assumere le
prove
- a discarico e a carico dell'imputato".
- Tale intrinseca illogicita' della scelta del legislatore determinerebbe
- anche una violazione degli artt. 111 e 112 Cost., perché
l'evidente
- sperequazione tra le parti processuali "porta ad incidere sulla
possibilita'
- del giudice di conoscere i fatti del processo con impedimento di una
- valutazione complessiva del materiale probatorio".
- I medesimi aspetti di incostituzionalita', osserva da ultimo il
- Tribunale, riguardano anche il regime transitorio di cui all'art. 6,
comma 2,
- della legge n. 267 del 1997, rilevante nel caso di specie con riferimento
- specifico alla posizione dei due soggetti le cui dichiarazioni
- predibattimentali, stante la loro dichiarata volonta' di non rispondere
- all'esame dibattimentale, erano state gia' acquisite prima della entrata
in
- vigore della predetta legge.
- 7.1. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la
- questione sia dichiarata infondata, e riportandosi, stante l'analogia
delle
- questioni, all'atto di intervento relativo ai giudizi di
costituzionalita'
- promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.
- 8. Nel corso di un dibattimento innanzi al Tribunale militare di Torino
- il pubblico ministero chiedeva l'esame di un imputato di reato connesso,
il
- quale tuttavia non si presentava e anzi, tramite missiva inoltrata a
mezzo del
- difensore, dichiarava di avvalersi della facolta' di non rispondere.
- Il Tribunale, rilevato che, stante il mancato consenso della difesa
- dell'imputato nel presente procedimento, non era possibile acquisire il
- verbale delle dichiarazioni rese dal soggetto indicato in sede di
indagini
- preliminari, e che tali dichiarazioni erano indispensabili ai fini del
- decidere, con ordinanza in data 13 novembre 1997 (r.o. n. 898/1997)
sollevava
- questione di costituzionalita': 1) degli artt. 210, comma 4, e 513 cod.
proc.
- pen., in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo,
101,
- 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione, "nella parte in cui
prevedono
- che l'imputato in un procedimento connesso, che abbia reso al pubblico
- ministero dichiarazioni direttamente od indirettamente indizianti a
carico di
- determinati soggetti, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei
- soggetti, della facolta' di non rispondere"; 2) dell'art. 513, comma
2, cod.
- proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997, in
- riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e
112
- Cost., "nella parte in cui subordina esclusivamente all'accordo
delle parti la
- lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese al pubblico
ministero
- dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si siano
avvalse
- della facolta' di non rispondere o, nel caso di accoglimento della
eccezione
- sub 1), si siano rifiutate di rispondere".
- Osserva il Tribunale come la giurisprudenza costituzionale abbia in varie
- pronunce evidenziato che il rispetto del principio dell'oralita' debba
essere
- contemperato con la esigenza di evitare la perdita, ai fini della
decisione,
- di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale
- sede.
- In particolare, con la sentenza n. 179 del 1994, la Corte ha affermato
- che nell'ipotesi in cui il prossimo congiunto dell'imputato, dopo avere
reso
- dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, si avvalga della
facolta'
- di non rispondere solo in sede di testimonianza dibattimentale, le
precedenti
- dichiarazioni, ritualmente acquisite, non possono subire una successiva
- invalidazione per il tardivo esercizio da parte del testimone della
facolta'
- di astensione, sicch esse possono essere utilizzate, quali atti
irripetibili,
- a norma dell'art. 512 cod. proc. pen. Anche nel caso delle persone
esaminate
- ex art. 210 cod. proc. pen. si e' in presenza di soggetti che nella fase
delle
- indagini preliminari non si sono avvalse della facolta' di non
rispondere; con
- la conseguenza che la loro decisione di non rispondere in sede di esame
- dibattimentale rende l'atto oggettivamente e imprevedibilmente
irripetibile.
- Ne consegue, secondo il giudice a quo, che la disciplina introdotta dal
- novellato art. 513 cod. proc. pen. e' doppiamente censurabile: non solo
perché
- differenzia ingiustificatamente la posizione di chi non si presenti
all'esame
- dibattimentale rispetto a quella di chi, comparendo, si avvalga della
facolta'
- di non rispondere (in quanto nel primo caso, a differenza dei secondo, le
- precedenti dichiarazioni possono essere utilizzate), ma, piu' in
generale,
- perché irragionevolmente sacrifica il potere del giudice del
dibattimento di
- pervenire alla piena conoscenza dei fatti oggetto del processo
affinch possa
- essere emessa una giusta decisione, e, ad un tempo, i principi di
uguaglianza,
- legalita', esercizio dell'azione penale, funzione conoscitiva del
processo e
- indefettibilita' della giurisdizione, in violazione degli artt. 2, 3, 24,
- secondo comma, 25, comma secondo, 101, comma secondo, 102, comma primo,
111 e
- 112 della Costituzione.
- La salvaguardia del contraddittorio dibattimentale, costituente un
- principio cardine della riforma del 1988, puo' essere realizzata, osserva
il
- tribunale, solo se il soggetto che e' sottoposto all'esame incrociato, e
che
- abbia consapevolmente rilasciato dichiarazioni nella fase delle indagini
- preliminari, sia gravato dell'obbligo di rispondere alle domande che gli
- vengono rivolte; fermo restando, che una eventuale declaratoria di
- incostituzionalita' non equivarrebbe di per s a parificare tale
soggetto al
- testimone (in particolare quanto all'obbligo di dire la verita'), essendo
una
- simile scelta rimessa al legislatore, che sarebbe libero di stabilire se
- sanzionare, e in quali forme, la violazione del dovere di rispondere
- all'esame. In presenza dell'attuale disciplina, invece, il soggetto
esaminato
- resterebbe arbitro di vanificare l'altrui diritto all'esame e
controesame.
- Il Tribunale ritiene inoltre che l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,
- nella parte in cui rimette all'accordo delle parti la utilizzabilita'
delle
- dichiarazioni rese nella fase predibattimentale dal soggetto che in sede
di
- esame dibattimentale ex art. 210 cod. proc. pen. abbia deciso di non
- rispondere, determini, per altro verso, un irragionevole ostacolo
- all'esercizio della giurisdizione penale.
- Un simile potere immotivato, discrezionale e incontrollabile delle parti
- di disporre della prova, contrastante con reiterate affermazioni di
principio
- della giurisprudenza costituzionale (in particolare viene richiamata la
- sentenza n. 111 del 1993), inciderebbe sul principio di soggezione del
giudice
- soltanto alla legge: la disponibilita' della prova rende infatti
disponibile,
- indirettamente, la stessa res judicanda, che viene cosi' a sfuggire
- all'esercizio della giurisdizione, in violazione dell'art. 101, comma
secondo,
- Cost.
- Il giudice a quo prospetta anche la violazione dell'art. 25, comma
- secondo, Cost., che implica la punibilita' dei colpevoli di reati:
infatti,
- condizionandosi l'utilizzo da parte del giudice di elementi di prova
- irripetibili al consenso dell'imputato, si consente che quest'ultimo,
mediante
- una scelta totalmente discrezionale, impedisca l'accertamento del fatto e
- percio' delle sue eventuali responsabilita'.
- 8.1. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la
- questione sia dichiarata infondata, e riportandosi, stante l'analogia
delle
- questioni, all'atto di intervento relativo ai giudizi di
costituzionalita'
- promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.
- 9. Nel corso di un procedimento penale nei confronti di diversi imputati,
- il Tribunale di Savona alla udienza del 27 giugno 1996 disponeva, su
richiesta
- del pubblico ministero, l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni
rese
- nella fase delle indagini preliminari da un ex coimputato, la cui
posizione
- era gia' stata definita ex art. 444 cod. proc.pen., il quale, comparso in
- dibattimento per essere esaminato a norma dell'art. 210 cod. proc. pen.,
si
- era avvalso della facolta' di non rispondere.
- Entrata in vigore la legge n. 267 del 1997, alla udienza del 20 ottobre
- 1997 il pubblico ministero chiedeva, a norma dell'art. 6, comma 2, della
- predetta legge, che venisse disposta nuova citazione di tale soggetto,
nonch
- di altro imputato di reato connesso, nei cui confronti, al pari del
primo, era
- precedentemente intervenuta sentenza di patteggiamento.
- Entrambi i soggetti si avvalevano della facolta' di non rispondere e, non
- avendo i difensori degli imputati acconsentito alla lettura delle
relative
- dichiarazioni predibattimentali, il Tribunale, su eccezione del pubblico
- ministero, sollevava, con ordinanza in data 3 novembre 1997 (r.o. n.
- 908/1997), questione di costituzionalita', in riferimento agli artt. 3,
25,
- 101 e 112 Cost., dell' art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997,
- nonch dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.
- Nel merito della questione relativa alla disciplina transitoria,
- rilevante in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento
- connessa e gia' acquisite prima dell'entrata in vigore della legge n. 267
del
- 1997, il Tribunale denuncia, in primo luogo, la violazione degli artt. 3,
25,
- 101 e 112 Cost. in quanto la norma impugnata "attribuisce rilevanza
al
- consenso espresso dalla difesa ai fini della valutazione della prova,
- consistente in dichiarazioni rese da coimputati e da imputati o indagati
in
- procedimento connesso o probatoriamente collegato di cui sia stata data
- lettura ai sensi dell'art. 513 c.p.p. previgente".
- Al riguardo il rimettente osserva che "il principio di eguaglianza e
il
- principio di legalita' in materia penale, da cui discende
l'indisponibilita'
- pubblica e privata della pretesa punitiva dello Stato, il principio di
- obbligatorieta' dell'azione penale e la regola dell'obbligo di
motivazione
- delle sentenze (con il corollario della necessaria coerenza intrinseca
tra
- premesse e conclusioni) conducono a ritenere incompatibile con
l'ordinamento
- costituzionale una interferenza tra volonta' delle parti del processo e
- valutazione della prova, che potrebbe costringere il giudice a pervenire
ad
- una pronuncia irragionevolmente discriminatrice e contraddittoria, che si
- fondi non sulla valutazione razionale degli elementi legittimamente
acquisiti,
- ma anche sulla volonta' insindacabile delle parti processuali".
- In particolare, risulterebbe evidente la lesione del principio di
- eguaglianza in quanto, in conseguenza di differenti condotte processuali
della
- difesa (consenso prestato o meno dai vari difensori prima della entrata
in
- vigore della legge), il giudice, utilizzando nei confronti di ciascun
imputato
- un materiale probatorio diverso, potrebbe pervenire alla condanna
dell'uno e
- alla assoluzione dell'altro, pur in presenza di una identica posizione
- processuale.
- In secondo luogo il Tribunale, con riferimento agli artt. 3, 101, comma
- secondo, 111, comma primo, Cost., ravvisa la "intrinseca
irrazionalita'
- dell'art. 6 comma 5, L. n. 267/1997 nella parte in cui vieta di valutare
le
- dichiarazioni acquisite ai sensi del testo previgente dell'art. 513
c.p.p.":
- infatti la norma transitoria, "mentre consente l'utilizzazione a
fini di prova
- delle dichiarazioni precedentemente rese dalle persone indicate dall'art.
513
- se la loro intrinseca attendibilita' e' riscontrata anche soltanto da
altri
- elementi di natura logica, vieta al giudice di utilizzare come riscontro
- dichiarazioni della stessa natura provenienti da persone diverse delle
quali
- abbia riconosciuto l'attendibilita' e l'autonomia rispetto a quella da
- riscontrare, cosi imponendogli di contraddire la propria motivata
convinzione
- nel contesto della medesima decisione".
- In terzo luogo il giudice a quo ritiene violato l'art. 3 Cost. per
- disparita' di trattamento "tra chi e' raggiunto da piu' chiamate in
correita'
- convergenti, acquisite ex art. 513 e chi lo e' soltanto, o anche, da
- dichiarazioni, acquisite ex art. 503 c.p.p. per avere il dichiarante
rifiutato
- di rispondere soltanto a singole domande, o, ancora, da dichiarazioni
- predibattimentali acquisite ex art. 512 c.p.p.".
- In ordine alla questione relativa all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,
- rilevante in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento
- connesso citato a comparire per rendere esame dopo l'entrata in vigore
della
- legge n. 267 del 1997, il Tribunale deduce, innanzi tutto, la violazione
- dell'art. 3 Cost., "nella parte in cui prevede un diverso regime di
lettura e
- conseguente utilizzabilita' delle dichiarazioni del coimputato a seconda
che
- questi sia giudicato contestualmente o separatamente".
- Si osserva al riguardo che la coesistenza di due regimi di
- utilizzabilita', a seconda che si tratti di imputato suindicato
- contestualmente (art. 513, comma 1) o separatamente (art. 513, comma 2)
- evidenzia una irragionevole disparita' di trattamento, analoga a quella
che
- aveva dato luogo alla declaratoria di incostituzionalita' pronunciata
dalla
- Corte costituzionale con la sentenza n. 254 del 1992.
- Inoltre, il giudice a quo ravvisa la violazione degli artt. 3 e 112
- Cost., "nella parte in cui (l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.
novellato)
- non consente la lettura di dichiarazioni rese al P.M., alla P.G. delegata
o al
- G.I.P. nella fase delle indagini ovvero al G.U.P. senza le forme degli
artt.
- 498 e 499 c.p.p. da persone indagate o imputate in procedimento connesso
o
- probatoriamente collegato che si siano avvalse della facolta' di non
- rispondere nel caso che le dichiarazioni siano state assunte prima
- dell'entrata in vigore della novella".
- Rileva il Tribunale che tale assetto normativo si risolve in una pura e
- semplice sottrazione al processo di materiale probatorio ritualmente
assunto,
- senza che fosse possibile, prima della entrata in vigore della novella,
- rimediare a tale conseguenza con il ricorso all'incidente probatorio:
cio' non
- solo determina una irragionevole disparita' di trattamento tra imputati,
a
- seconda che il dichiarante si sia o meno avvalso della facolta' di non
- rispondere, ma anche un impedimento alla utilizzazione di prove raccolte
dal
- pubblico ministero, non piu' in grado di chiederne l'assunzione con
modalita'
- tali da impedirne la dispersione.
- Ancora, sarebbe ravvisabile la violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
"nella
- parte in cui la norma subordina l'acquisizione delle dichiarazioni al
consenso
- di tutte le parti".
- Ed infatti, attribuire ad una qualsiasi delle parti, sia pubbliche che
- private, compresa la parte civile, la facolta' di paralizzare
l'acquisizione
- della prova nel processo, anche favorevole a questo o a quello imputato,
- mentre conduce a conseguenze inammissibili con gli stessi principi del
- processo accusatorio, dove la iniziativa della parte e' mezzo per
ampliare, e
- non per restringere, la conoscenza del giudice, determina conseguenze
lesive
- degli stessi interessi difensivi, che potrebbero essere sacrificati dalle
- peculiari strategie difensive di ciascuna parte.
- 9.1. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e
- difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, riportandosi, stante
- l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo ai giudizi di
- costituzionalita' promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del
r.o.
- del 1997, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
- 10. Nel corso di un procedimento penale a carico di diversi imputati dei
- delitti di falsita' ideologica e abuso di ufficio, il Tribunale di Trani
- disponeva ex art. 210 cod. proc. pen. la citazione per l'udienza del 16
- ottobre 1997 di un ex coindagato nei cui confronti era stata disposta
- l'archiviazione ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen.
- All'udienza indicata, successiva all'entrata in vigore della legge n. 267
- del 1997, tale soggetto si avvaleva della facolta' di non rispondere e il
- pubblico ministero chiedeva che fossero acquisite le dichiarazioni dallo
- stesso rese in sede di interrogatorio. All'acquisizione si opponevano i
- difensori degli imputati in base a quanto disposto dall'art. 513, comma
2,
- cod. proc. pen. come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997,
di
- immediata applicabilita' nel processo in corso. Il pubblico ministero
eccepiva
- l'illegittimita' costituzionale della suddetta norma per contrasto con
gli
- artt. 3, 97 e 112 Cost.
- Il Tribunale, valutata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
- questione di legittimita' prospettata e ritenuto di dover estendere
d'ufficio,
- in riferimento agli stessi parametri costituzionali, la censura,
formulata dal
- pubblico ministero in relazione all'art. 513 cod. proc. pen., agli artt.
238
- cod. proc. pen. e 6 della legge n. 267 del 1997, con ordinanza del 16
ottobre
- 1997 (r.o. n. 913 del 1997) rimetteva il giudizio dinanzi alla Corte.
- A giudizio del Tribunale rimettente l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,
- novellato dalla legge n. 267 del 1997, viola in primo luogo l'art. 3
Cost., in
- quanto determina una irragionevole disparita' di trattamento fra
situazioni
- processuali equipollenti: mentre, infatti, nel caso in cui il testimone
- rifiuti di rispondere e' possibile ai sensi dell'art. 500, comma 2-bis,
cod.
- proc. pen. procedere alle contestazioni e cosi' "recuperare" le
dichiarazioni
- precedentemente rese, quando a deporre sia un imputato di reato connesso
il
- "recupero" delle sue dichiarazioni puo' avvenire solo su
accordo delle parti.
- Al riguardo il rimettente osserva che a venire in discussione e', sotto
- questo profilo, direttamente l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., che
- attribuisce la facolta' di non rispondere all'indagato o imputato in un
- procedimento connesso anche con riferimento a fatti riguardanti la
- responsabilita' di terzi, ipotesi nella quale il dichiarante ex art. 210
cod.
- proc. pen. e' in una situazione equiparabile a quella del testimone. Di
qui la
- censura mossa, in riferimento all'art. 3 Cost., anche all'art. 210 cod.
proc.
- pen. per i riflessi sull'attuale disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen.
- Un ulteriore profilo di disparita' di trattamento viene ravvisato dal
- giudice a quo in relazione alla disciplina transitoria prevista dall'art.
6
- della legge n. 267 del 1997. Infatti la norma impugnata, pur introducendo
ai
- commi 2 e 5 una disciplina di salvaguardia delle situazioni in cui il
- dichiarante sia gia' stato esaminato prima dell'entrata in vigore della
legge,
- nulla dispone in ordine alla situazione del tutto equipollente in cui,
come
- nella specie, il dichiarante, esaminato in dibattimento dopo l'entrata in
- vigore della legge, si avvalga della facolta' di non rispondere e
tuttavia il
- pubblico ministero non abbia avuto alcuna possibilita', ai sensi del
comma 1,
- di ricorrere all'incidente probatorio, essendo gia' esaurite le fasi in
cui
- tale mezzo e' consentito.
- L'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. violerebbe inoltre il principio del
- buon andamento della pubblica amministrazione "in quanto determina
un
- rilevante spreco di attivita' amministrativa, finalizzata
all'espletamento
- delle indagini e all'introduzione del giudizio dibattimentale, allorché
tale
- attivita' venga vanificata in conseguenza della impossibilita' non
prevedibile
- di poter utilizzare una fonte di prova", nonch l'art. 112
Cost. in quanto la
- norma impugnata e' di ostacolo al valido esercizio dell'azione penale
- promossa.
- 10.1. E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che,
richiamandosi
- integralmente all'atto di intervento relativo ai giudizi di
costituzionalita'
- promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, ha
- chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
- Considerato in diritto
- 1. Preliminarmente la Corte deve prendere in esame le questioni della
- ammissibilita' della costituzione in giudizio del Procuratore della
Repubblica
- presso il Tribunale di Torino (r.o. n. 915 del 1997) e della Provincia di
- Bologna, qualificatasi come persona offesa nel procedimento avanti al
- Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776 del 1997).
- 1.1. Come questa Corte ha piu' volte avuto occasione di affermare
- (sentenze nn. 1 e 375 del 1996 e ordinanza n. 327 del 1995), la
costituzione
- del pubblico ministero nel giudizio incidentale di costituzionalita' deve
- ritenersi inammissibile: infatti, nonostante al pubblico ministero debba
- riconoscersi la qualita' di parte nel processo a quo, da un lato la
- peculiarita' della sua posizione ordinamentale e processuale, dall'altro
- l'attuale disciplina (artt. 20, 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- artt. 3 e 17 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
- costituzionale), che tiene distinti il "pubblico ministero" e
le "parti",
- inducono ad escludere la costituzione in giudizio di tale soggetto.
- La peculiarita' del ruolo del pubblico ministero fa poi ritenere non
- irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di distinguere tale
- organo rispetto alle parti del procedimento a quo, non prevedendone la
- legittimazione a costituirsi nel giudizio sulle leggi. Appare pertanto
priva
- di fondamento la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23
e 25
- della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non contemplano il
- pubblico, ministero tra i soggetti che possono costituirsi, prospettata,
in
- riferimento all'art. 3 Cost., dal Procuratore della Repubblica presso il
- Tribunale di Torino nelle deduzioni scritte presentate sotto forma di
atto di
- costituzione, nonch nell'illustrazione delle ragioni che e' stato
ammesso a
- rendere nell'udienza pubblica.
- 1.2. E' del pari inammissibile la costituzione della persona offesa
- Provincia di Bologna, che non era parte nel procedimento a quo.
- 2. Le numerose questioni di legittimita' costituzionale sottoposte
- all'esame della Corte riguardano l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen.,
nonch
- gli artt. 238, commi 2-bis e 4, e 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
questi
- ultimi nelle parti modificate, rispettivamente, dagli artt. 3 e 1 della
legge
- 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di
procedura
- penale in tema di valutazione delle prove) - e l'art. 6, commi 2 e 5,
della
- predetta legge, contenente norme transitorie circa la nuova disciplina
- dell'art. 513 cod. proc. pen.
- In estrema sintesi, tutte le questioni attengono alle regole di
- acquisizione probatoria di dichiarazioni sul fatto altrui rese in
precedenza
- da imputati, sia nel medesimo procedimento, sia in procedimento separato,
non
- comparsi in dibattimento, ovvero che rifiutino di sottoporsi all'esame o
si
- avvalgano della facolta' di non rispondere. Le questioni si riferiscono
- dunque, nell'ambito dell'articolato e complesso sistema normativo che
- disciplina la formazione della prova in dibattimento, ad una peculiare
- categoria di dichiarazioni, caratterizzate dall'essere rese da imputati e
- dall'avere per oggetto fatti concernenti la responsabilita' di altri
imputati.
- In particolare, le questioni investono:
- - con riguardo all'art.. 513, comma 1, cod. proc. pen., la regola che
- subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzazione delle
dichiarazioni
- rese in precedenza dall'imputato nel medesimo procedimento che in
dibattimento
- rifiuti di sottoporsi all'esame;
- - con riguardo all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., la regola che
- condiziona all'accordo delle parti la lettura delle dichiarazioni rese in
- precedenza dall'imputato in procedimento separato che in dibattimento si
- avvale della facolta' di non rispondere;
- - con riguardo alle disposizioni transitorie dettate dall'art. 6 della
legge
- n. 267 del 1997 in relazione all'art. 513 cod. proc. pen., la diversita'
di
- disciplina circa l'utilizzazione delle dichiarazioni nei giudizi in
corso, a
- seconda che, al momento di entrata in vigore della legge, non fosse
ancora
- ovvero fosse sia stata disposta la lettura delle dichiarazioni rese in
- precedenza;
- - con riguardo all'art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., la
disciplina
- che prevede la utilizzazione delle dichiarazioni rese in altro
dibattimento
- soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato
- all'assunzione della prova nel procedimento separato, ovvero soltanto nei
- confronti dell'imputato che vi consenta;
- - infine, con riguardo all'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., non
modificato
- dalla legge n. 267 del 1997 la facolta' di non rispondere riconosciuta
- all'imputato in procedimento connesso o probatoriamente collegato.
- Poiché le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o
analoghe,
- comunque coinvolgenti complessivamente gli articoli del codice di
procedura
- penale sostituiti o modificati dalla legge n. 267 del 1997 e le relative
norme
- transitorie, nonch l'art. 210, comma 4, cod. proc. per., ad essi
strettamente
- collegato, e' opportuno disporre la riunione dei relativi giudizi.
- 2.1. L'esame delle molteplici questioni prospettate dai giudici
rimettenti
- presuppone l'individuazione preliminare dei valori costituzionali
coinvolti
- dal complesso sistema normativo sottoposto al giudizio della Corte.
- Viene innanzitutto in gioco l'inviolabilita' del diritto di difesa
- dell'imputato, nella sua dimensione di diritto fondamentale della
persona,
- garantito dall'art. 24 della Costituzione, con particolare riferimento,
per
- quanto qui interessa, sia all'imputato che ha reso dichiarazioni sul
fatto
- altrui, sia all'imputato nei cui confronti tali dichiarazioni sono
rivolte.
- Quanto al primo, l'intangibilita' del diritto di difesa, sotto forma del
- rispetto del principio nemo tenetur se detegere e conseguentemente del
diritto
- al silenzio, si manifesta nella garanzia dell'esclusione, anche quando
- l'imputato abbia reso dichiarazioni su fatti concernenti la
responsabilita' di
- altri, dell'obbligo di rispondere in dibattimento a domande che
potrebbero
- coinvolgere responsabilita' proprie.
- Quanto al secondo, e' manifestazione irrinunciabile del diritto di difesa
- che all'imputato sia assicurata la possibilita', salvo che egli stesso vi
- abbia rinunciato, di sottoporre al vaglio del contraddittorio le
dichiarazioni
- che lo riguardano, in conformita' al metodo di formazione dialettica
della
- prova davanti al giudice chiamato a decidere.
- Sul piano costituzionale, viene inoltre in gioco la funzione del processo
- penale, che e' strumento, non disponibile dalle parti, destinato
- all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative
- responsabilita'. Tale funzione non puo' essere utilizzata per attenuare
la
- tutela - piena e incoercibile - del diritto di difesa, coessenziale allo
- stesso processo. Sono invece censurabili, sotto il profilo della
- ragionevolezza, soluzioni normative che, non necessarie per realizzare le
- garanzie della difesa, pregiudichino la funzione del processo.
- 3. La maggior parte delle ordinanze sollevano problemi di
- costituzionalita' dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. riguardante il
- rifiuto di rispondere in dibattimento della persona imputata in separato
- procedimento connesso o collegato, che abbia in precedenza reso
dichiarazioni
- sul fatto altrui.
- Il Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776/1997), il Tribunale
- di Bergamo (r.o. n. 81/1998), il Tribunale militare di Torino (r.o. n.
- 898/1997), il Tribunale di Savona (r.o. n. 908/1997), il Tribunale di
Trani
- (r.o. n. 913/1997) e il Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) dubitano
- della legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc.
pen.,
- nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei
verbali
- contenenti le dichiarazioni predibattimentali delle persone indicate
nell'art.
- 210 cod. proc. pen. (imputati del medesimo reato, di reati connessi
ovvero di
- reati probatoriamente collegati nei confronti dei quali si procede o si
e'
- proceduto separatamente), che si avvalgono in dibattimento della facolta'
di
- non rispondere.
- Il Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) formalmente impugna,
- unitamente all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., che detta i criteri
cui e'
- subordinata la lettura delle suddette dichiarazioni, anche l'art. 514
cod.
- proc. pen., che al contrario, quale norma di chiusura, disciplina le
letture
- vietate.
- Il Tribunale di Bergamo (r.o. n. 81/1998), il Tribunale militare di
- Torino (r.o. n. 898/1997) e il Tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997)
impugnano
- inoltre il regime processuale delle letture dettato dall'art. 513, comma
2,
- cod. proc. pen. in relazione al comma 4 dell'art. 210 cod. proc. pen.,
che
- attribuisce la facolta' di non rispondere ai soggetti indicati nel comma
1 del
- medesimo articolo.
- 3.1. A parere dei rimettenti l'art. 513, comma 2, violerebbe gli artt. 3
- e 24 della Costituzione:
- a) perché l'ingresso delle dichiarazioni rese in precedenza fra il
materiale
- probatorio sottoposto alla valutazione del giudice viene fatto dipendere
dalla
- volonta' delle parti (r.o. n. 776/1997 con esclusivo riferimento alla
- intrinseca irragionevolezza): in particolare, attribuendo ad una
qualsiasi di
- essa, compresa la parte civile, la facolta' di paralizzare l'acquisizione
- della prova, anche se favorevole ad un imputato (r.o. n. 908/1997),
violando
- la parita' tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la
garanzia
- del diritto delle parti private e del pubblico ministero ad ottenere
- l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova, ed impedendo al giudice
di
- assumere le prove a discarico e a carico dell'imputato (r.o. n.
861/1997);
- b) in quanto tale disposizione determina una irragionevole disparita' di
- trattamento tra la disciplina della utilizzazione delle dichiarazioni
rese nel
- corso delle indagini dal testimone che rifiuti in dibattimento di
rispondere e
- quella delle dichiarazioni rese dagli imputati in un procedimento
connesso,
- "giacch mentre nel caso in cui il testimone si rifiuti di
rispondere possono,
- ai sensi del comma 2-bis dell'art 500 cod. proc. pen., recuperarsi le sue
- dichiarazioni, viceversa nel caso in cui il dichiarante ex art 210 cod
proc.
- pen. (che sostanzialmente altri non e' che un testimone seppure fornito
di
- particolari garanzie) si rifiuta di rispondere, il recupero delle sue
- dichiarazioni non puo' avvenire che con l'accordo delle parti" (r.o
n.
- 913/1997);
- c) perché, in riferimento anche agli artt. 2, 25, 101, 102, 111 e 112
Cost.,
- la norma impugnata - comportando la perdita, ai fini della decisione, di
- quanto acquisito prima del dibattimento e che sia oggettivamente
irripetibile
- in tale sede, per via della decisione di non rispondere a dibattimento di
- persone che avevano precedentemente scelto di non avvalersi di tale
facolta'
- rendendo dichiarazioni indizianti nei confronti di altri - pone il
giudice
- nell'impossibilita' di emettere una giusta decisione e viola ad un tempo
i
- principi di uguaglianza, legalita', esercizio dell'azione penale,
funzione
- conoscitiva del processo, indefettibilita' della giurisdizione ed
- essenzialmente lo stesso diritto al contraddittorio ("il conflitto
reale non
- e' tra diritto di difesa e giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di
cui
- sono titolari i diversi soggetti" - r.o. n. 898/1997).
- 3.2. Facendo riferimento agli stessi parametri sopra indicati, richiamati
- per lo piu' congiuntamente, alcune ordinanze denunciano inoltre la
violazione:
- a) del principio di indefettibilita' della giurisdizione, del libero
- convincimento del giudice e della sua soggezione solo alla legge, in
quanto il
- diritto riconosciuto all'imputato di opporsi ad libitum all'utilizzazione
di
- prove a suo carico gli consentirebbe di disporre del processo e
impedirebbe al
- giudice di conoscere i fatti oggetto del giudizio, nonch di
valutare
- complessivamente il materiale probatorio (r.o. n. 81/1998, r.o. n.
776/1997,
- r.o. n. 861/1997, in riferimento agli artt. 111 e 112 Cost. e r.o. n.
- 898/1997, in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.);
- b) del principio di non dispersione della prova, enucleato dalla Corte
- costituzionale con le sentenze n. 254 e 255 del 1992 e tendente a
contemperare
- il rispetto del principio guida dell'oralita' con l'esigenza di evitare
la
- perdita di quanto acquisito prima del dibattimento cosi' che non sia
- sacrificato lo scopo essenziale del processo penale, che consiste nella
- ricerca della verita' e in una decisione giusta; nonch, sotto altro
profilo,
- del diritto di difesa della parte civile la quale, non potendo chiedere
n
- partecipare all'incidente probatorio nella fase delle indagini
preliminari,
- potrebbe vedere irrimediabilmente compromesso il suo interesse
- all'acquisizione della prova a carico dell'imputato, e tuttavia potrebbe
- anche, per il suo singolare interesse, opporsi alla acquisizione di
- dichiarazioni che scagionino l'imputato (r.o. n. 81/1998, in riferimento
agli
- artt. 3, 24, 25, 101, 102, 111 e 112 Cost.);
- c) del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale, in quanto la
- disciplina impugnata produrrebbe l'effetto di paralizzare ex post
l'iniziativa
- penale, cosi' di fatto violando il principio dell'obbligatorieta'
dell'azione
- penale che comporta che l'organo della pubblica accusa sia messo nelle
- condizioni di esercitare validamente l'azione promossa (r.o. n. 913/1997,
in
- riferimento all'art. 112 Cost.).
- Per il tribunale militare di Torino e per il Tribunale di Trani sarebbero
- inoltre violati l'art. 25, secondo comma, Cost., perché i principi
in esso
- affermati implicano la punibilita' dei colpevoli di reati (r.o. n.
898/1997),
- e l'art. 97 Cost., in quanto la norma impugnata "determina un
rilevante spreco
- di attivita' amministrativa, finalizzata all'espletamento delle indagini
e
- all'introduzione del giudizio dibattimentale, (...) vanificata in
conseguenza
- della impossibilita' non prevedibile di poter utilizzare una fonte di
prova"
- (r.o. n. 913/1997).
- 3.3. Il Tribunale di Savona e il Tribunale di San Remo censurano il
- medesimo art. 513, comma 2, cod. proc. pen. per la irragionevole
diversita'
- dei regimi di utilizzabilita' dettati nel caso in cui l'imputato - dello
- stesso reato, di reato connesso o di reato probatoriamente collegato -
sia
- giudicato contestualmente (art. 513, comma 1, cod. proc. pen.) o
separatamente
- (art. 513, comma 2, cod. proc. pen.) (r.o. n. 861/1997 e n. 908/1997).
- 4. Le censure mosse all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. sono
- sostanzialmente riconducibili a quattro profili, sovente prospettati come
- concorrenti o interdipendenti.
- In primo luogo viene eccepita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
- l'illegittimita' costituzionale della norma in esame per
l'irragionevolezza di
- una disciplina che subordina alla volonta' delle parti l'acquisizione del
- materiale probatorio suscettibile di essere valutato dal giudice ai fini
della
- decisione, attribuendo ad una qualsiasi delle parti, ivi compresa la
parte
- civile, la facolta' di paralizzare l'acquisizione della prova. Verrebbe
cioe'
- introdotto un inammissibile principio dispositivo in materia di prova, e
si
- consentirebbe allo stesso imputato di disporre del processo,
attribuendogli ad
- libitum il diritto di opporsi all'utilizzazione di prove a suo carico e
- impedendo correlativamente al giudice di conoscere i fatti di causa e di
- valutare complessivamente il materiale probatorio. Consequenziali a
questo
- profilo sarebbero la violazione del principio della parita' tra accusa e
- difesa e del diritto delle parti di ottenere l'ammissione e
l'acquisizione dei
- mezzi di prova.
- La violazione del principio di ragionevolezza viene eccepita anche sotto
- il diverso profilo della ingiustificata disparita' di trattamento tra la
- disciplina delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal
testimone,
- che poi rifiuta o omette in tutto o in parte di rispondere durante
l'esame in
- dibattimento, e quella riservata alle dichiarazioni rese in precedenza
- dall'imputato in un procedimento connesso, che poi si avvale in
dibattimento
- della facolta' di non rispondere: nel primo caso, infatti, le
dichiarazioni
- del testimone possono essere "recuperate" mediante il
meccanismo delle
- contestazioni, operante ex art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen. anche
nel
- caso di rifiuto parziale o totale di rispondere, mentre nel caso in cui
- l'imputato in procedimento connesso, che sostanzialmente non sarebbe
altro che
- un testimone, seppure fornito di particolari garanzie, si avvale in
- dibattimento della facolta' di non rispondere, le dichiarazioni rese in
- precedenza possono essere recuperate solo se vi e' l'accordo delle parti.
- Un ulteriore profilo pone l'accento sulla violazione del diritto al
- contraddittorio, in riferimento all'art. 24 Cost.: a seguito della
disciplina
- impugnata, il "conflitto reale" non si porrebbe tra diritto di
difesa ed
- esercizio della giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono
- rispettivamente titolari l'imputato in procedimento connesso
"dichiarante
- contra alios" che si avvale della facolta' di non rispondere, e
l'imputato
- destinatario delle dichiarazioni, che perderebbe il diritto al
- contraddittorio.
- Infine, un quarto gruppo di censura chiama in causa anche la violazione
- degli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112 Cost.: la
norma
- impugnata, in quanto comporta la perdita, ai fini della decisione, di
elementi
- di prova divenuti oggettivamente irripetibili in dibattimento a causa
della
- decisione di non rispondere di persone che in precedenza non si erano
avvalse
- di tale facolta' ed avevano reso dichiarazioni a carico di altri,
porrebbe il
- giudice nell'impossibilita' di emettere una giusta decisione e incidere
sul
- libero convincimento del giudice e sulla sua soggezione solo alla legge,
sulla
- funzione conoscitiva del processo, sull'indefettibilita' della
giurisdizione,
- sull'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale.
- 4.1 Le questioni sono fondate, nei limiti di seguito precisati, in
- riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
- L'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. prevede i casi in cui e' possibile
- procedere alla lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese in
precedenza
- al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico
- ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o
nell'udienza
- preliminare delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen.
(imputati in
- un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen. e imputati
di un
- reato probatoriamente collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera
b),
- cod. proc. pen., nei cui confronti si procede o si e' proceduto
- separatamente). Si tratta di persone che, proprio in quanto esaminate in
un
- procedimento diverso da quello a loro carico, sono necessariamente
sentite su
- fatti concernenti la responsabilita' di altri imputati.
- In base all'originaria disciplina del codice, ove il dichiarante,
- presente, si fosse avvalso della facolta' di non rispondere,
riconosciutagli
- dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., secondo la prevalente
interpretazione
- giurisprudenziale non era possibile disporre la lettura delle precedenti
- dichiarazioni, espressamente ammessa solo nel caso in cui lo stesso non
fosse
- presente. Alla stregua di tale interpretazione, si ritenne che la
disciplina
- differisse da quella stabilita nell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. in
caso
- di rifiuto dell'imputato nel medesimo procedimento di sottoporsi
all'esame:
- tale norma prevedeva infatti che, a richiesta di parte, poteva esser
disposta
- la lettura-acquisizione delle precedenti dichiarazioni sia nei casi di
- contumacia o assenza, sia in quello di rifiuto dell'imputato, presente,
di
- sottoporsi all'esame.
- La ritenuta disparita' di trattamento tra il secondo e il primo comma
- dell'art. 513 cod. proc. pen. venne giudicata da questa Corte (v.
sentenza n.
- 254 del 1992) "del tutto sfornita di ragionevole
giustificazione": da un lato
- la Corte ha rilevato che, essendo riconosciuta anche all'imputato in
- procedimento connesso la facolta' di non rispondere, e di sottrarsi
quindi, in
- tutto o in parte, all'esame, si versava in una situazione di
impossibilita'
- sopravvenuta di ripetizione dell'atto del tutto analoga alla
indisponibilita'
- dell'imputato di sottoporsi all'esame, che a norma del primo comma
determinava
- la lettura delle precedenti dichiarazioni; dall'altro, che la palese
- irragionevolezza della norma impugnata al manifestava con particolare
evidenza
- ove si considerasse che la diversita' di disciplina in ordine alla
- possibilita' di lettura delle dichiarazioni rese in precedenza, a seconda
che
- si procedesse in un unico processo cumulativo ovvero separatamente,
dipendeva
- da "scelte o valutazioni contingenti di natura strettamente
processuale..., se
- non da eventi del tutto casuali"; con la conseguenza che "la
circostanza che
- al simultaneus processus non si addivenga per qualsiasi causa non puo'
- ragionevolmente mutare il regime di leggibilita' in dibattimento (e
quindi di
- utilizzabilita' ai fini della decisione) delle dichiarazioni rese durante
le
- indagini preliminari dagli imputati di detti procedimenti".
- L'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. e' stato pertanto dichiarato
- illegittimo nella parte in cui non prevedeva la lettura dei verbali delle
- dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen.,
che
- si erano avvalse della facolta' di non rispondere.
- La disciplina risultante da tale intervento additivo stata radicalmente
- modificata dalla legge n. 267 dal 1997. Dalla nuova formulazione
dell'art.
- 513, comma 2, cod. proc. pen. emerge in primo luogo che e' stata
reintrodotta,
- ai fini della disciplina della lettura, la distinzione tra impossibilita'
di
- ottenere la presenza del dichiarante (ovvero di procedere all'esame a
- domicilio o alla rogatoria internazionale o all'esame in altro modo
previsto
- dalla legge con le garanzie del contraddittorio) e esercizio da parte del
- dichiarante presente della facolta' di non rispondere.
- Ove ricorra ricorra la prima situazione, il giudice, a richiesta di
- parte, dispone a norma dell'art. 512 cod. proc. pen. la lettura delle
- dichiarazioni rese in precedenza qualora la impossibilita' di ripetizione
- dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle
dichiarazioni.
- Ove il dichiarante, presente, si avvalga della facolta' di non
rispondere, la
- lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni puo' invece essere
disposta
- soltanto con l'accordo delle parti.
- Si e' quindi ritornati, sia pure con alcune variazioni, ad una disciplina
- analoga a quella vigente prima della sentenza n. 254 del 1992: in caso di
- esercizio della facolta' di non rispondere, la lettura non e' preclusa in
modo
- assoluto, ma risulta condizionata all'accordo delle parti; in caso di
- impossibilita' di ottenere la presenza del dichiarante, la lettura non e'
- ammessa sempre, ma solo nelle ipotesi in cui la impossibilita' di
ripetizione
- dell'atto dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle
- dichiarazioni.
- 4.2. La scelta del legislatore del 1997 e' venuta incontro all'esigenza
- di precludere, in mancanza del consenso dei soggetti interessati,
- l'acquisizione meramente "cartolare" delle dichiarazioni
precedentemente rese
- sul fatto altrui dall'imputato di reato connesso o collegato che in
- dibattimento rifiuti di rispondere: il metodo di acquisizione di queste
- dichiarazioni, raccolte in un contesto in cui non e' assicurata la
garanzia
- del contraddittorio, impediva infatti all'imputato a cui erano rivolte di
- esercitare in dibattimento il fondamentale diritto di confrontarsi con la
- fonte di accusa. Lo stesso legislatore del 1997 ha poi allargato le
ipotesi in
- cui e' possibile disporre con incidente probatorio l'esame su fatti
- concernenti la responsabilita' di altri sia della persona sottoposta alle
- indagini nel medesimo procedimento, sia delle persone indicate nell'art.
210
- cod. proc. pen. (art. 392, comma 1, lett. c e d, cod. proc. pen.), ed ha
- esteso all'udienza preliminare la possibilita' di esaminarle con le forme
- dell'esame diretto e del controesame (art. 421, comma 2, cod. proc.
pen.),
- ampliando, mediante strumenti attivabili anche per iniziativa della
difesa
- dell'imputato, gli spazi del contraddittorio (sia pure anticipato) su
atti
- destinati ad essere utilizzati in dibattimento.
- Cio' che invece nella legge n. 267 del 1997 delinea un sistema privo di
- ragionevole giustificazione e' che la utilizzabilita' delle precedenti
- dichiarazioni venga fatta dipendere dalla scelta meramente discrezionale
- dell'imputato in procedimento connesso di rispondere in dibattimento su
fatti
- concernenti la responsabilita' di altri, dopo che il medesimo imputato,
pur
- avendo la facolta' di non rispondere a norma dell'art. 210, comma 4, cod.
- proc. pen., si era in precedenza consapevolmente risolto a rendere
- dichiarazioni erga alios.
- Va infatti considerato che, da un lato, l'ordinamento consente di
- assumere nel corso delle indagini preliminari dichiarazioni dell'indagato
o
- dell'imputato su fatti concernenti la responsabilita' di altri;
dall'altro
- lato, la norma impugnata subordina la possibilita' di fare rientrare le
- precedenti dichiarazioni tra il materiale suscettibile di valutazione
- probatoria alla scelta del dichiarante, assolutamente discrezionale e
- potestativa, di non avvalersi della facolta' di non rispondere.
Specularmente,
- la scelta del dichiarante di rifiutare in dibattimento di sottoporsi al
- contraddittorio con il destinatario delle sue precedenti dichiarazioni
viene a
- combinarsi con la prevedibile mancanza dell'accordo di tutte le parti -
- portatrici di contrastanti interessi processuali - alla lettura.
- L'irragionevolezza e l'incoerenza di tale meccanismo sono di immediata
- evidenza: l'esclusione delle dichiarazioni rese in precedenza dal
patrimonio
- di conoscenze del giudice risulta infatti rimessa alla concorrente
volonta'
- dell'imputato in procedimento connesso e della parte processualmente
- interessata a impedire l'acquisizione e l'utilizzazione delle
dichiarazioni
- stesse.
- Ne risulta pregiudicata la stessa funzione essenziale del processo, che
- e' appunto quella di verificare la sussistenza dei reati oggetto del
giudizio
- e di accertare le relative responsabilita'.
- Da un lato, non e' conforme al principio costituzionale di ragionevolezza
- una disciplina che precluda a priori l'acquisizione in dibattimento di
- elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini
preliminari
- o nell'udienza preliminare; dall'altro, la tutela del diritto di difesa
impone
- che l'ingresso di tali elementi nel patrimonio di conoscenze del giudice
sia
- subordinato alla possibilita' di instaurare il contraddittorio tra il
- dichiarante e il destinatario delle dichiarazioni.
- La mancata previsione di contestazioni in caso di esercizio della
- facolta' di non rispondere preclude invece in modo assoluto la
possibilita' di
- esaminare il dichiarante. L'effetto che ne consegue - perdita definitiva
delle
- precedenti dichiarazioni - impedisce, proprio in virtu' della disciplina
- contenuta nell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., la formazione
dialettica
- della prova davanti al giudice.
- Diversamente, nel disciplinare l'esame dei testimoni, i commi 2-bis e 4
- dell'art. 500, cod. proc. pen. introdotti dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306,
- convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo che questa Corte, con
- sentenza n. 255 del 1992, aveva dichiarato illegittima la precedente
- disciplina nella parte in cui non prevedeva l'acquisizione nel fascicolo
per
- il dibattimento, se erano state utilizzate per le contestazioni, delle
- dichiarazioni precedentemente rese dal testimone - stabiliscono che le
parti
- possono procedere alle contestazioni anche quando il teste rifiuta o
comunque
- omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite
nelle
- precedenti dichiarazioni, e che le dichiarazioni utilizzate per le
- contestazioni sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e valutate
come
- prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova
che ne
- confermano l'attendibilita'.
- Ebbene, il meccanismo disegnato dall'art. 500, comma 2-bis, cod. proc.
- pen. indica la soluzione, offerta dallo stesso ordinamento, per porre
rimedio
- ai vizi di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc.
pen.
- Va tenuto infatti presente che sul terreno processuale l'imputato in
- procedimento connesso e' in gran parte gia' sottoposto alla disciplina
propria
- dei testimoni: l'art. 210, comma 2, cod. proc. pen. prevede la citazione
- mediante le norme per i testimoni, l'obbligo di presentazione al giudice
e
- l'accompagnamento coattivo. Tali simmetrie trovano appunto spiegazione e
- giustificazione nella analogia tra le posizioni processuali di soggetti
le cui
- dichiarazioni sono contraddistinte dall'essere rivolte, e dall'essere
- destinate a valere, nei confronti di altri.
- E' dunque coerente con il rispetto dei principi costituzionali di cui e'
- stata denunciata la violazione che alle persone indicate nell'art. 210
cod.
- proc. pen. vengano applicate le regole relative alle contestazioni
previste
- per i testimoni in caso di rifiuto di rispondere: mediante il sistema
delle
- contestazioni di cui all'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen., alla
parte
- che ha chiesto l'esame e' infatti data la possibilita' di portare
direttamente
- davanti al giudice il contenuto delle dichiarazioni rese in precedenza e
alle
- controparti di sottoporle al vaglio, critico, sollecitando e favorendo
- eventuali ritrattazioni, correzioni e chiarimenti.
- Risulta cosi' possibile:
- - superare la manifesta irragionevolezza di disposizioni che consentono
- all'autorita' giudiziaria di raccogliere legittimamente dichiarazioni nel
- corso delle indagini preliminari e che, poi, ne affidano la possibilita'
di
- acquisizione in dibattimento alla scelta discrezionale di chi in
precedenza ha
- liberamente reso quelle dichiarazioni;
- - salvaguardare il diritto di difesa dell'imputato dichiarante e insieme
- dell'imputato destinatario delle dichiarazioni: il diritto al silenzio
non
- viene scalfito ove il dichiarante venga sottoposto alle contestazioni
sulle
- circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni; il diritto al
- contraddittorio dell'accusato non puo' identificarsi con il potere di
veto, ma
- va correttamente inteso come diritto a contestare tali dichiarazioni in
- contraddittorio con le altre parti e davanti al giudice, adottando il
- meccanismo gia' previsto dal legislatore in caso di rifiuto totale o
parziale
- di rispondere del testimone.
- Al riguardo, e' opportuno precisare che, ove le dichiarazioni sul fatto
- altrui risultino inscindibilmente connesse con i profili di
responsabilita'
- sul fatto proprio, la contestazione ad iniziativa delle parti di singoli
- contenuti narrativi appare un meccanismo idoneo a consentire al soggetto
- chiamato all'esame di identificarne concretamente la portata probatoria
e,
- quindi, l'eventuale pregiudizio che potrebbe derivarne alla sua difesa.
- In particolare, poichè l'acquisizione mediante contestazione di singoli
- contenuti narrativi potrebbe in ipotesi esporre l'imputato in
procedimento
- connesso a nuovi o piu' gravi profili di responsabilita', diversi e
ulteriori
- rispetto a quelli risultanti dalle sue precedenti dichiarazioni, la
garanzia
- di un consapevole esercizio del diritto di difesa del dichiarante, nel
- rispetto del principio nemo tenetur se detegere, e, nello stesso tempo,
quella
- del diritto al contraddittorio di tutte le parti, sono assicurate dalla
piu'
- ampia esplicazione del metodo dialettico-contestativo proprio del
- dibattimento, cui e' funzionale l'onere, per la parte che chiede l'esame
ex
- art. 210 cod. proc. pen., di presentare la lista dei soggetti da
esaminare
- "con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere
l'esame", secondo il
- disposto dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., implicitamente
richiamato
- dal rinvio, contenuto nell'art. 210, comma 2, cod. proc. pen., alle norme
per
- la citazione dei testimoni.
- 4.3. In accoglimento delle questioni elencate sub 3.1.a), 3.1.b) e
- 3.1.c), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 513, comma 2,
ultimo
- periodo, cod. proc. pen. va pertanto dichiarato illegittimo nella parte
in cui
- non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in
tutto o
- in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri
gia'
- oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo
delle
- parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4 cod. proc. pen.
- Risultano cosi' assorbite le questioni - indicate sub 3.1.c) e 3.2. -
- sollevate in riferimento agli artt. 2, 25, 97, 101, 102, 111 e 112 Cost.
- E' opportuno precisare che nell'intervento additivo sull'art. 513, comma
- 2, cod. proc. pen. il richiamo anche al comma 4 dell'art. 500 cod. proc.
pen.
- e' funzionale a rendere applicabile il meccanismo di acquisizione nel
- fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni utilizzate per le
- contestazioni: il criterio di giudizio che subordina il valore probatorio
- delle precedenti dichiarazioni alla sussistenza di altri elementi di
prova che
- ne confermino l'attendibilita', stabilito per i testimoni nello stesso
comma
- 4, e' infatti dettato dall'analoga regola prevista in via generale
dall'art.
- 192, comma 3, cod. proc. pen. per il coimputato e per l'imputato in
- procedimento connesso.
- Non e' invece necessario alcun richiamo all'art. 500, comma 5, cod. proc.
- pen., in quanto la situazione ivi contemplata rimane attratta nella
disciplina
- delle contestazioni prevista in via generale in caso di rifiuto o di
omissione
- totale o parziale di rispondere; n vi e' motivo di applicare la
regola di
- valutazione probatoria dettata dal comma 5, in quanto le dichiarazioni
sul
- fatto altrui rese dall'imputato in procedimento connesso continuano ad
essere
- sottoposte, proprio perché provenienti da un imputato, alla regola
di giudizio
- dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
- La valutazione dell'efficacia probatoria di tali dichiarazioni - raccolte
- dall'autorita' giudiziaria fuori del contraddittorio, rese da un imputato
che
- si e' poi avvalso in dibattimento della facolta' di non rispondere,
acquisite
- mediante il meccanismo delle contestazioni - dovra' avvenire con la
cautela e
- il rigore richiesti da tali caratteristiche, ferma restando la facolta'
del
- legislatore di tradurre queste ovvie esigenze in una appropriata formula
- normativa.
- 4.4. Le questioni sollevate dal Tribunale di San Remo e dal Tribunale di
- Savona esposte sub 3.3., relative al comma 2 dell'art. 513 cod. proc.
pen., in
- riferimento all'art. 3 Cost. per disparita' di trattamento rispetto al
regime
- di utilizzabilita' dettato dal comma 1 del medesimo articolo, difettano
di
- rilevanza.
- Tenendo presenti le differenze di disciplina tra il primo e il secondo
- comma dell'art. 513 cod. proc. pen., risulta che entrambe le ordinanze di
- rimessione si riferiscono all'ipotesi del rifiuto di rispondere del
soggetto
- citato ex art. 210 cod. proc. pen., accompagnato dal dissenso sulla
- utilizzazione da parte dell'imputato a cui si riferiscono le
dichiarazioni
- rese in precedenza: situazione nella quale la disciplina dei commi 1 e 2
- dell'art. 513 cod. proc. pen. conduce alle medesime conseguenze in punto
di
- lettura e di utilizzabilita' erga alios delle dichiarazioni
predibattimentali.
- Le questioni vanno pertanto dichiarate inammissibili per difetto di
- rilevanza.
- 4.5. Il Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) impugna unitamente
- all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., anche l'art. 514 dello stesso
codice.
- In realta', la disciplina cui si riferiscono i dubbi di legittimita'
- costituzionale e' interamente contenuta nell'art. 513, comma 2, mentre
l'art.
- 514 non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di
utilizzazione
- probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza.
- Ne consegue che, essendo l'art. 514 cod. proc. pen. erroneamente evocato
- dal rimettente, la relativa questione deve essere dichiarata
inammissibile.
- 5. Il Tribunale di Cagliari (r.o. n. 153/1998) dubita della legittimita'
- costituzionale dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in
cui, in
- assenza di consenso degli altri imputati, esclude l'utilizzabilita' nei
- confronti di ciascuno di essi delle dichiarazioni rese da un imputato nel
- corso delle indagini preliminari qualora in dibattimento questi si sia
avvalso
- della facolta' di non rispondere.
- 5.1. A giudizio del rimettente sarebbero violati:
- a) l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente la norma impugnata
"fa
- dipendere il dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale
dall'esercizio
- della facolta' di non sottoporsi all'esame da parte di imputati che in
sede di
- indagini abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di
altri" e alla
- mancanza del contraddittorio fa conseguire l'impossibilita' per il
giudice di
- conoscere le dichiarazioni sul fatto altrui da essi precedentemente rese,
- sacrificando il principio di non dispersione degli elementi di prova;
- b) l'art. 3 Cost., per la irragionevole disparita' di trattamento che la
norma
- impugnata determina fra la disciplina delle dichiarazioni in precedenza
rese
- dal coimputato che si avvalga in dibattimento della facolta' di non
- rispondere, dichiarazioni delle quali
- vietata l'utilizzabilita' nei confronti di altri senza il loro consenso,
e
- quella riservata agli atti irripetibili per cause originarie o
sopravvenute,
- delle quali e' invece sempre consentita la lettura;
- c) ancora l'art. 3 Cost., in quanto sarebbe irragionevole non attribuire
alcun
- rilievo alle ragioni sopravvenute di irripetibilita' dell'atto, mentre
tali
- ragioni comportano che, previo ricorso al meccanismo delle contestazioni
di
- cui all'art. 500 cod. proc. pen., venga attribuito valore di prova alle
- precedenti dichiarazioni del testimone che sia stato indotto a non
deporre o a
- deporre il falso in dibattimento;
- d) gli artt. 3 e 101 Cost., in quanto la norma impugnata determinerebbe
- "l'aberrante conseguenza" che il dichiarante potrebbe in un
determinato
- procedimento sottrarsi all'esame dibattimentale e in un diverso
procedimento
- sottoporsi all'esame nei confronti di altri imputati, consentendo o
negando a
- suo arbitrio l'ingresso in dibattimento delle stesse precedenti
dichiarazioni.
- 5.2. Ad avviso del rimettente la norma impugnata si pone inoltre in
- contrasto con:
- a) gli artt. 25 e 112 Cost., in quanto produrrebbe l'effetto di
paralizzare ex
- post l'iniziativa penale, cosi' di fatto violando il principio
- dell'obbligatorieta' dell'azione penale il quale comporta che l'organo
della
- pubblica accusa sia messo nelle condizioni di esercitare validamente
l'azione
- promossa;
- b) l'art. 101 Cost., in quanto la norma censurata, subordinando ad
- "insondabili scelte del dichiarante" la conoscenza delle prove
da parte del
- giudice, si pone in contrasto con il principio della sottoposizione del
- giudice soltanto alla legge.
- 6. L'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., sia nella formulazione
- originaria, sia a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 267
del
- 1997, si riferisce alle dichiarazioni rese in precedenza (al pubblico
- ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o
al
- giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare)
- dall'imputato nel medesimo procedimento, sia sul fatto proprio, sia su
fatti
- concernenti la responsabilita' di altri.
- Al riguardo, va precisato che le eccezioni di legittimita' costituzionale
- si riferiscono esclusivamente alle dichiarazioni aventi per oggetto la
- responsabilita' di altri, la cui utilizzazione e' subordinata, in caso di
- contumacia, assenza o rifiuto dell'imputato di sottoporsi all'esame, al
- consenso degli altri imputati. Rimane ferma la disciplina relativa alla
- utilizzazione delle dichiarazioni sul fatto proprio, per la quale non
sono
- stati sollevati dubbi di costituzionalita'.
- 6.1. Le questioni di legittimita' costituzionale ricalcano
- sostanzialmente quelle prospettate in ordine all'art. 513, comma 2, cod.
proc.
- pen.
- Viene in primo luogo eccepita l'intrinseca irragionevolezza di una
- disciplina che fa dipendere il dispiegarsi del contraddittorio
dibattimentale
- dall'insindacabile scelta di non sottoporsi all'esame dell'imputato che
in
- precedenza aveva reso dichiarazioni nei confronti di altri, e poi, in
caso di
- dissenso degli imputati alla loro utilizzazione, comporta l'esclusione di
tali
- dichiarazioni dal patrimonio di conoscenze del giudice.
- Sotto un diverso profilo, viene denunciata l'irragionevole disparita' di
- trattamento tra la disciplina riservata a tali dichiarazioni,
utilizzabili
- solo se vi e' il consenso degli altri imputati e la disciplina degli atti
- irripetibili per cause originarie o sopravvenute, dei quali e' invece
sempre
- consentita la lettura, con particolare riferimento alla sentenza n. 179
del
- 1994, con la quale sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni
- testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari dal prossimo
congiunto
- che in dibattimento abbia poi esercitato la facolta' di astenersi.
- La disciplina impugnata viene denunciata sotto il profilo
- dell'irragionevole disparita' di trattamento anche perché non
attribuisce
- alcun rilievo alle ragioni della sopravvenuta irripetibilita' dell'atto,
- mentre di tali ragioni il legislatore tiene conto in tema di esame dei
- testimoni, attribuendo valore di prova piena, previo ricorso al
meccanismo
- delle contestazioni di cui all'art. 500 cod. proc. pen., alle precedenti
- dichiarazioni del teste che sia stato indotto a non deporre o a deporre
il
- falso in dibattimento.
- In riferimento anche all'art. 101 Cost., viene infine denunciata
- l'irragionevolezza della disciplina impugnata in quanto consentirebbe al
- dichiarante di rifiutarsi di sottoporsi all'esame dibattimentale in un
- determinato procedimento, cosi' rendendo non conoscibili al giudice di
quel
- procedimento le precedenti dichiarazioni, e di sottoporsi all'esame in un
- diverso procedimento a carico di altri imputati, cosi' facendo entrare
nel
- patrimonio di conoscenze di quel giudice le medesime dichiarazioni e
- attribuendovi valore di prova.
- 6.2. I dubbi di costituzionalita' sono fondati in riferimento all'art. 3
- Cost., nei termini di seguito precisati, ma vanno piu' propriamente
risolti
- intervenendo sull'art. 210, cod. proc. pen.
- Occorre in via preliminare tenere presente che, mediante la modifica
- dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., la legge n. 267 del 1997 ha
- introdotto una particolare disciplina per il caso in cui si intenda
utilizzare
- nei confronti di altri le dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato:
ove
- l'imputato sia contumace, assente o rifiuti di sottoporsi all'esame, la
norma
- impugnata prevede appunto che le precedenti dichiarazioni su fatti
concernenti
- la responsabilita' di altri non siano utilizzabili senza il loro
consenso,
- mentre continuano ad essere utilizzabili a richiesta di parte le
dichiarazioni
- riguardanti il fatto proprio.
- Tale differenza di regole in tema di utilizzabilita' implica un'autonomia
- concettuale e sistematica dell'esame su fatti concernenti la
responsabilita'
- di altri, del resto gia' desumibile dalla specifica disciplina ad esso
- riservata nella fase delle indagini preliminari e in tema di valutazione
della
- prova. Il codice del 1988 ha infatti preso atto dell'indiscutibile
fenomeno
- processuale, sempre piu' frequente non solo nei procedimenti per fatti di
- criminalita' organizzata, rappresentato da soggetti che abbinano alla
qualita'
- di imputati quella di "dichiaranti" sulla posizione di altri
imputati,
- dettando appunto regole peculiari per l'esame su fatti concernenti la
- responsabilita' di altri, comuni sia per l'imputato nel medesimo
procedimento,
- sia per l'imputato in procedimento connesso.
- Tra i casi in cui e' possibile ricorrere all'incidente probatorio - non
- ammesso per l'esame dell'imputato sul fatto proprio - l'art. 392, comma
1,
- lettera c), cod. proc. pen. contempla l'esame della persona sottoposta
alle
- indagini su fatti concernenti la responsabilita' di altri e la lettera d)
- l'esame delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., cioe' dei
- soggetti nei cui confronti si e' proceduto o si procede separatamente e
che
- vengono quindi esaminati su fatti concernenti la responsabilita' di
altri. Ove
- si presenti la necessita' di anticipare rispetto al dibattimento la
formazione
- della prova relativa a dichiarazioni concernenti la responsabilita' di
altri,
- le due categorie di imputati risultano cosi' accomunate dalla
possibilita' di
- sottoporli ad esame mediante incidente probatorio.
- Al fine di procedere all'esame mediante incidente probatorio sui fatti
- concernenti la responsabilita' di altri, e' inoltre possibile ordinare
- l'accompagnamento coattivo sia dell'imputato nel medesimo procedimento,
sia
- dell'imputato in procedimento connesso. Previsto dall'art. 399 cod. proc.
pen.
- quando la persona sottoposta alle indagini non compaia senza addurre
alcun
- legittimo impedimento e la sua presenza sia necessaria per compiere un
atto da
- assumere mediante incidente probatorio, l'accompagnamento coattivo e'
- espressamente richiamato in via generale dall'art. 210, comma 2, cod.
proc.
- pen. per l'esame dell'imputato in procedimento connesso e, quindi, anche
per
- l'esame di cui all'art. 392, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
- Infine, in tema di valutazione della prova l'art. 192, comma 3, cod.
- proc. pen. detta una specifica regola di giudizio per le dichiarazioni su
- fatti concernenti la responsabilita' di altri, rese sia dal coimputato,
sia
- dall'imputato in un procedimento connesso.
- Ma tali simmetrie di disciplina vengono meno nella fase dibattimentale.
- Mentre per l'esame dell'imputato in procedimento connesso o collegato
sono
- sempre previsti l'obbligo di presentarsi al giudice e l'accompagnamento
- coattivo (art. 210, comma 2, cod. proc. pen.), in dibattimento l'esame
- dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la
- responsabilita' di altri e' in tutto e per tutto assimilato all'esame sul
- fatto proprio. L'art. 503 cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'esame
venga
- disposto solo se l'imputato ne abbia fatto richiesta o vi abbia
consentito, a
- norma dell'art. 208 cod. proc. pen.; non e' previsto l'obbligo di
comparire e
- non e' consentito l'accompagnamento coattivo dell'imputato (art. 490 cod.
- proc. pen.).
- Tali regole sono conformi all'intangibilita' del diritto di difesa
- dell'imputato esaminato sul fatto proprio: la decisione di chiedere
l'esame
- ovvero di consentirvi, alla stregua della valutazione dei rischi che puo'
- rispettivamente comportare il contro-esame ovvero l'esame diretto ad
- iniziativa della parte che lo ha chiesto, rientra tra le insindacabili
scelte
- relative alla strategia difensiva adottata; conseguentemente, e'
congeniale
- all'esercizio del diritto di difesa che non sia contemplato l'obbligo di
- comparire e che non possa essere ordinato l'accompagnamento coattivo. Ma
- quando l'esame verte su fatti non propri, bensi' concernenti la
- responsabilita' di altri, assumono prevalenza la specificita' di tale
istituto
- rispetto all'esame sul fatto proprio, la sostanziale coincidenza tra
questa
- forma di esame e l'esame dell'imputato in procedimento connesso, che dal
primo
- si distingue solo perché disposto in un separato procedimento,
l'esigenza di
- non escludere a priori il diritto dell'imputato destinatario delle
- dichiarazioni di confrontarsi con il dichiarante in contraddittorio.
- La disciplina dell'esame dibattimentale dell'imputato nel medesimo
- procedimento sul fatto altrui risulta pertanto priva di ragionevole
- giustificazione sotto una duplice prospettiva. Ove la si confronti, da un
- lato, con quanto previsto per l'esame mediante incidente probatorio, che
altro
- non e' che una anticipazione della prova assunta in dibattimento,
dall'altro
- con la disciplina dell'esame dell'imputato in procedimento connesso, che
si
- svolge separatamente solo per circostanze processuali meramente
occasionali e
- contingenti, e' incoerente che per l'esame dell'imputato nel medesimo
- procedimento sul fatto altrui non siano contemplati anche nella fase
- dibattimentale l'obbligo di presentarsi e l'eventuale accompagnamento
- coattivo, analogamente a quanto disposto, rispettivamente, dagli artt.
399 e
- 210, comma 2, cod. proc. pen.
- Questa duplice asimmetria si e' ovviamente riflessa sulle regole dettate
- dall'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. in tema di lettura e di
utilizzazione
- delle dichiarazioni rese in precedenza sul fatto altrui; il suo
superamento
- costituisce pertanto la premessa logica e sistematica per ricondurre a
- legittimita' costituzionale la disciplina riservata all'esame
dell'imputato
- nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilita' di
altri.
- 6.3. Al riguardo, occorre tenere presente che, come sopra precisato, le
- censure del rimettente, significativamente coincidenti con quelle
sollevate
- nei confronti del comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen., attengono
- esclusivamente all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti
- concernenti la responsabilita' di altri.
- L'esame di tali censure deve pertanto muovere dalla constatazione che la
- figura del dichiarante erga alios, sia esso imputato nel medesimo
procedimento
- o in separato procedimento connesso, e' sostanzialmente identica, in
quanto
- l'esame sul fatto altrui viene condotto su un imputato che assume l'una
- piuttosto che l'altra veste per ragioni meramente processuali e
occasionali
- (v. sentenza n. 254 del 1992).
- Ne deriva che le censure, bench formalmente rivolte all'art. 513,
comma
- 1, cod. proc. pen., debbono piu' propriamente intendersi riferite
all'art. 210
- cod. proc. pen., del quale va pertanto dichiarata l'illegittimita'
- costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non
ne e'
- prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo
- procedimento su fatti concernenti la responsabilita' di altri, gia'
oggetto
- delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorita' giudiziaria o alla
- polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.
- L'equiparazione tra imputato nel medesimo procedimento e imputato in
- procedimento connesso consente di concentrare nell'art. 513, comma 2,
cod.
- proc. pen. la disciplina, unitaria, di tutti i casi di rifiuto del
dichiarante
- di rispondere sul fatto altrui, rendendo omogenea la disciplina
dell'esame
- avente ad oggetto fatti concernenti la responsabilita' di altri, e cosi'
- superando anche le ulteriori disparita' di trattamento tra il comma 1 e
il
- comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen.; conseguentemente, il comma 1
risulta
- ora riservato esclusivamente all'esame dell'imputato sul fatto proprio
(art.
- 208 cod. proc. pen.), per il quale e' pienamente conforme all'esercizio
del
- diritto di difesa che l'imputato scelga di rimanere assente o contumace,
- ovvero rifiuti di sottoporsi all'esame.
- Le questioni formalmente sollevate nei confronti dell'art. 513, comma 1,
- cod. proc. pen. rimangono pertanto risolte attraverso l'intervento
additivo
- sull'art. 210 cod. proc. pen.
- 6.4. La sfera di applicazione rispettivamente riservata al primo e al
- secondo comma dell'art. 513 cod. proc. pen. implica che, ove le
dichiarazioni
- rese in precedenza dall'imputato nel medesimo procedimento riguardino
fatti
- concernenti la responsabilita' di altri, spettera' al pubblico ministero,
o
- alle parti private interessate, fare richiesta perche' l'imputato venga
- sottoposto ad esame su tali dichiarazioni a norma dell'art. 210 cod.
proc.
- pen.
- Anche nei confronti dell'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su
- fatti concernenti la responsabilita' di altri giova precisare che, ove le
- dichiarazioni sul fatto altrui risultino inscindibilmente connesse con i
- profili di responsabilita' sul fatto proprio e il meccanismo della
- contestazione-acquisizione di singoli contenuti narrativi possa in
concreto
- recare pregiudizio alla posizione dell'imputato dichiarante, valgono le
- considerazioni svolte in precedenza (par. 4.2.) per rendere effettivo il
- rispetto del principio nemo tenetur se detegere e garantire il diritto al
- contraddittorio di tutte le parti.
- Ove, invece, nessuna delle parti abbia presentato specifica richiesta di
- esame sui fatti concernenti la responsabilita' di altri, ne' tale esame
sia
- stato disposto dal giudice a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., e'
coerente
- con la piena esplicazione del diritto di difesa che l'imputato nel
medesimo
- procedimento rimanga contumace, assente o rifiuti di sottoporsi
all'esame,
- anche se le sue precedenti dichiarazioni si riferiscono a fatti
concernenti la
- responsabilita' di altri; specularmente, e' coerente con l'esercizio del
- diritto di difesa degli altri imputati che tali dichiarazioni possano
essere
- utilizzate solo con il loro consenso, secondo quanto previsto dall'art.
513,
- comma 1, cod. proc. pen.
- 7. Il Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776/1997) e il
- Tribunale di Perugia (r.o. n. 787/1997) dubitano della legittimita'
- costituzionale dei commi 2-bis e 4 dell'art. 238 cod. proc. pen., nella
parte
- in cui limitano l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese dalle persone
- indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. agli imputati i cui difensori
abbiano
- partecipato alla loro assunzione, o che consentano a tale utilizzazione.
- 7.1. Ad avviso del Tribunale per i minorenni di Bologna le norme
- censurate violano l'art. 3 Cost., perche' discriminano irragionevolmente,
- quanto a utilizzabilita', le dichiarazioni testimoniali, che sono sempre
- utilizzabili, e quelle rese ex art. 210 cod. proc. pen., che sono
utilizzabili
- solo se il difensore dell'imputato era presente nel momento in cui le
- dichiarazioni venivano rese nel procedimento connesso.
- 7.2. Sarebbero inoltre violati: a) l'art. 24 Cost., perché mentre non
- sono utilizzabili le dichiarazioni rese a norma dell'art. 210 cod. proc.
pen.,
- possono essere utilizzate le sentenze irrevocabili, in forza dell'art.
238-bis
- dello stesso codice; b) gli artt. 3, 111 e 112 Cost., perche' la
normativa
- impugnata fa irragionevolmente dipendere la utilizzabilita' delle
- dichiarazioni dal consenso dell'imputato, determinando una disparita' tra
- accusa e difesa.
- 7.3. Per il Tribunale di Perugia le medesime norme si pongono in
- contrasto con l'art. 3 Cost.: a) perche', in riferimento alle
dichiarazioni
- rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., assunte senza
la
- presenza del difensore dell'imputato, derogano irragionevolmente al
principio
- di non dispersione dei mezzi di prova e determinano una ingiustificata
- diversita' di disciplina rispetto al regime previsto per altre
dichiarazioni
- (quelle testimoniali o quelle divenute irripetibili), delle quali e'
invece
- consentito il recupero in sede dibattimentale; b) perche' e'
irragionevole far
- dipendere il regime di utilizzazione da contingenti valutazioni
- opportunistiche dell'imputato sul contenuto degli atti da utilizzare; c)
- perche' la disposizione del comma 2-bis postula un contraddittorio che a
volte
- non avrebbe potuto essere realizzato, come nel caso del procedimento a
quo,
- nel quale non si procedeva a carico del dichiarante divenuto imputato
solo
- successivamente; d) perche', ove il dichiarante nel precedente
dibattimento
- abbia avuto la veste di testimone, e solo successivamente sia divenuto,
per
- indizi sopraggiunti, imputato di reato connesso, il pubblico ministero
avrebbe
- potuto confidare nella utilizzabilita' delle sue dichiarazioni; e)
perche' e'
- irragionevole che si imponga una serie indeterminata di ripetizioni delle
- dichiarazioni nei vari processi a scapito dell'economia processuale,
della
- chiarezza e della verita', quando e' utilizzabile la sentenza
irrevocabile
- pronunciata a carico di terzi, ex art. 238-bis cod. proc. pen.; f)
perche' si
- discrimina tra soggetti che hanno la qualita' di imputato di reato
connesso,
- ex art. 210 cod. proc. pen., e di imputato nello stesso procedimento
qualora
- quest'ultimo abbia reso dichiarazioni in un separato procedimento.
- Secondo lo stesso rimettente sarebbero inoltre violati gli artt. 101,
- comma secondo, e 111 Cost., in quanto la giurisdizione non viene
esercitata
- dal giudice in base al suo convincimento, espresso sulla base del
materiale
- probatorio raccolto, ma e' condizionata da elementi spuri, quali la
selezione
- del materiale utilizzabile ad opera dell'imputato, e cioe' del soggetto
la cui
- condotta forma oggetto dell'accertamento penale.
- 7.4. Ancora, per il Tribunale di Perugia l'art. 238 cod. proc. pen.
- violerebbe l'art. 3 Cost. perche' mentre per le dichiarazioni acquisite
ai
- sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. l'art. 6 della legge n. 267 del 1997
- introduce una disciplina transitoria che consente, in caso di nuovo
rifiuto di
- rispondere del soggetto chiamato all'esame ex art. 210 cod. proc. pen.,
una
- utilizzazione attenuata (correlata alla sussistenza di altri elementi di
- conferma), irragionevolmente nulla di simile e' previsto per le analoghe
- dichiarazioni acquisite (prima dell'entrata in vigore della legge) da
altro
- procedimento a norma dell'art. 238, le quali, in mancanza di consenso
- dell'imputato, restano radicalmente inutilizzabili.
- 8. L'art. 238 cod. proc. pen., inserito nel Libro III (Prove), Titolo II
- (Mezzi di prova), Capo VII (Documenti), disciplina l'acquisizione dei
verbali
- di prove provenienti da altri procedimenti; prove che, appunto perche'
non
- formate nello stesso procedimento in cui sono destinate ad essere
utilizzate,
- sono considerate documenti, aventi natura giuridica di mezzi di prova.
- Nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dalla legge n.
- 267 del 1997, l'art. 238 cod. proc. pen. prevedeva che i verbali delle
prove
- assunte nell'incidente probatorio o in dibattimento fossero in ogni caso
- utilizzabili come prove nel procedimento ad quem. Mediante l'inserimento
- nell'art. 238 cod. proc. pen. di un apposito comma 2-bis, questa regola
- generale, contenuta nel comma 1, rimasto formalmente immutato, ha subito
una
- deroga per le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210
cod.
- proc. pen.: l'utilizzabilita' di tali dichiarazioni come prova nel
- procedimento ad quem e' stata infatti subordinata al presupposto della
- partecipazione alla loro assunzione nel procedimento a quo dei difensori
degli
- imputati nei cui confronti dovrebbero essere utilizzate.
- In mancanza di tale partecipazione, la nuova formulazione dell'art. 238,
- comma 4, cod. proc. pen. prevede che le dichiarazioni rese dalle persone
- indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. siano utilizzabili come prova nel
- dibattimento ad quem solo nei confronti dell'imputato che vi consenta.
- L'ultima parte del comma 4 stabilisce poi che, in mancanza di consenso,
le
- dichiarazioni possono essere utilizzate solo per le contestazioni, a
norma,
- per quanto qui interessa, dell'art. 503 cod. proc. pen., che disciplina
- l'esame delle parti, tra cui rientra, appunto, l'esame dell'imputato in
- procedimento connesso. Al riguardo, si deve precisare che l'art. 503 cod.
- proc. pen. non consente, a differenza di quanto previsto per l'esame dei
- testimoni dall'art. 500 cod. proc. pen., anch'esso richiamato per la
prova
- testimoniale dall'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., di impiegare per le
- contestazioni le dichiarazioni rese in precedenza nel caso in cui il
- dichiarante rifiuti o ometta in tutto o in parte di rispondere: ne deriva
che,
- in mancanza di consenso dell'imputato, il silenzio del dichiarante
determina
- la non utilizzabilita' delle dichiarazioni da lui rese in precedenza in
sede
- di incidente probatorio o nel dibattimento del procedimento a quo.
- Si deve inoltre tenere presente che l'art. 238 cod. proc. pen.
- costituisce il veicolo di trasmigrazione da altri procedimenti non solo
di
- atti costituenti "mezzi di prova", assunti in incidente
probatorio o in
- dibattimento, ma anche di atti di natura investigativa (o, comunque,
- predibattimentali), assunti nel corso delle indagini preliminari o
- nell'udienza preliminare.
- Come si ricava dall'esordio dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., ove
- si fa riferimento a "verbali di dichiarazioni" diversi da
quelli relativi agli
- atti menzionati nel comma 1 (prove assunte nell'incidente probatorio o in
- dibattimento), le "dichiarazioni diverse" non possono che
riferirsi agli atti
- assunti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria o dal giudice
nel
- corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare. Si tratta,
cioe',
- di atti formati in un contesto predibattimentale, utilizzabili in
giudizio per
- le contestazioni nel corso dell'esame a norma degli artt. 500 e 503 cod.
proc.
- pen., a seconda della loro natura di deposizioni testimoniali o di
- dichiarazioni delle parti, e presi in considerazione anche da varie altre
- disposizioni che ne ammettono a determinate condizioni la lettura, tra
cui
- l'art. 513 cod. proc. pen., che fa appunto riferimento a dichiarazioni
rese in
- precedenza dall'imputato all'autorita' giudiziaria o alla polizia
giudiziaria
- su delega del pubblico ministero.
- Anche tale categoria di atti dichiarativi risulta pertanto compresa nella
- disciplina dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., cosi' come modificato
- dalla legge n. 267 del 1997.
- 8.1. Le questioni relative all'art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.
- ricalcano sostanzialmente le argomentazioni poste a sostegno delle
censure
- sollevate nei confronti dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.
- In sintesi, viene denunciata l'irragionevole disparita' tra la disciplina
- riservata alle dichiarazioni testimoniali, recuperabili, in caso di
rifiuto o
- di omissione totale o parziale di rispondere, mediante il meccanismo
delle
- contestazioni di cui all'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen., e quella
- prevista dalle norme impugnate, che in caso di rifiuto di rispondere da
parte
- dell'imputato in procedimento connesso subordinano la utilizzazione delle
- precedenti dichiarazioni al dato estrinseco ed eventuale della
partecipazione
- dei difensori nel momento della loro assunzione nel procedimento a quo,
- ovvero, in mancanza della partecipazione, al consenso degli imputati nel
- procedimento ad quem.
- 8.2. Le censure rivolte all'art. 238, comma 4, cod. proc. pen. muovono
- dal rilievo che, ove le dichiarazioni delle persone indicate nell'art.
210
- cod. proc. pen. siano state acquisite a norma dell'art. 238 cod. proc.
pen. in
- quanto assunte in un diverso procedimento, non vi e' ragione di non
- assoggettarle alle regole previste per le dichiarazioni raccolte nel
medesimo
- procedimento.
- In effetti, la disciplina di cui all'art. 238, comma 4, cod. proc. pen.
- appare priva di ragionevole giustificazione proprio in quanto non prevede
che
- trovi applicazione una normativa analoga a quella stabilita dall'art.
513,
- comma 2, cod. proc. pen., cosi' come modificato dalla contestuale
declaratoria
- di illegittimita' della Corte. L'analogia tra le due situazioni (tanto
piu'
- stretta ove si consideri che le dichiarazioni rese nell'incidente
probatorio o
- in dibattimento hanno natura di veri e propri mezzi di prova), comporta
di
- conseguenza che, in caso di rifiuto del dichiarante di rispondere e di
- mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione di tali
dichiarazioni,
- ne venga prevista la possibilita' di recupero stabilita in tema di
deposizioni
- testimoniali dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.
- In accoglimento delle questioni indicate sub 7.1. e 7.2., va pertanto
- dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, comma 4, cod.
proc.
- pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non
prevede
- che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell'art. 210
cod.
- proc. pen. rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su
- fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue
- precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla
- utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4 cod. proc. pen.
- La dizione "precedenti dichiarazioni" consente, formalmente, di
- comprendere nella disciplina delle contestazioni non solo le
dichiarazioni
- assunte in sede di incidente probatorio o in dibattimento, ma anche
quelle
- altrimenti rese all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria su
delega
- del pubblico ministero.
- Tale conseguenza, peraltro, discende gia' dall'intervento additivo
- sull'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.: come si ricava implicitamente
dalla
- sentenza della Corte n. 254 del 1992 - riguardante appunto un caso di
rifiuto
- di un imputato di reato connesso di rispondere su fatti gia' oggetto di
sue
- precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari di
altro
- procedimento - deve infatti ritenersi che, una volta confluite nel
fascicolo
- del pubblico ministero, tali dichiarazioni siano assoggettate, al pari di
- quelle rese nel medesimo procedimento, alla disciplina dell'art. 513,
comma 2,
- cod. proc. pen.
- E' opportuno, infine, rilevare che l'intervento sull'art. 238, comma 4,
- cod. proc. pen., collegato con quello sull'art. 210 cod. proc. pen.,
consente
- di eliminare una irragionevole disparita' di trattamento provocata dalla
- disciplina impugnata. Tenendo presente che le dichiarazioni concernenti
il
- fatto altrui acquisite da altro procedimento possono essere state rese da
un
- soggetto che nel procedimento ad quem riveste la qualita' di imputato,
alla
- stregua della disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima tali
- dichiarazioni erano incondizionatamente e direttamente utilizzabili,
mentre
- l'utilizzazione delle analoghe dichiarazioni rese dall'imputato in
- procedimento connesso o collegato era subordinata al consenso
dell'imputato
- nei cui confronti dovevano essere utilizzate.
- Questo profilo di irragionevolezza viene appunto a cadere a seguito
- dell'unificazione sub art. 510 cod. proc. pen. dell'esame dell'imputato
nel
- medesimo procedimento all'esame dell'imputato in procedimento connesso o
- collegato quando sia l'uno che l'altro abbiano comunque reso
dichiarazioni
- concernenti la responsabilita' di altri: risulta infatti applicabile ad
- entrambi la disciplina delle contestazioni conseguente all'intervento
additivo
- sull'art. 238, comma 4, cod. proc. pen.
- 8.3. Sono infondate tutte le censure indicate sub 7.3., prospettate dal
- Tribunale di Perugia. Il rimettente chiede, infatti, esclusivamente il
- recupero delle precedenti dichiarazioni mediante la lettura dei verbali
- assunti in altro procedimento (senza che si sia proceduto, in quanto non
- richiesto da alcuna delle parti, all'esame del dichiarante, e senza che
il
- giudice abbia provveduto a disporlo d'ufficio ex art. 507 cod. proc.
pen.),
- mentre il meccanismo che consente la salvaguardia di tutti i beni
- costituzionali coinvolti e' quello delle contestazioni, secondo le
modalita'
- indicate nel par. 8.2.
- 8.4. Infine, circa la questione indicata sub 7.4., la censura, benche'
- formalmente rivolta all'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., e' riferita
in
- realta' alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 6 della legge n.
267
- del 1967, nella parte in cui non prevede un meccanismo di recupero delle
- dichiarazioni gia' acquisite ex art. 238 cod. proc. pen. nel momento di
- entrata in vigore della legge, analogo a quello stabilito per le
dichiarazioni
- gia' acquisite a norma dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. La
questione
- verra' pertanto trattata unitamente alle altre relative alla disciplina
- transitoria (par. 11 e 12).
- 9. Il Tribunale di Bergamo (r.o. n. 81/1998), il Tribunale militare di
- Torino (r.o. n. 898/1991) e il Tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997)
dubitano
- della legittimita' costituzionale dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen.
- nella parte in cui prevede che l'imputato in procedimento connesso, per
il
- quale si procede o si e' proceduto separatamente, che abbia in precedenza
reso
- dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di terzi, possa
- avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facolta' di
non
- rispondere. L'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. viene impugnato
unitamente
- all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., per i riflessi che l'eliminazione
del
- diritto al silenzio produrrebbe sulla disciplina delle letture nel caso
in cui
- i soggetti indicati dall'art. 210, comma 1, rifiutino di rispondere in
- dibattimento.
- 9.1. A parere dei rimettenti risulterebbero violati:
- a) l'art. 3 Cost., in quanto si determina una irragionevole disparita' di
- trattamento tra la disciplina delle dichiarazioni rese nel corso delle
- indagini dal testimone che rifiuti in dibattimento di rispondere
- (dichiarazioni di cui e' consentita, ex art. 500, comma 2-bis, cod. proc.
- pen., l'utilizzazione attraverso le contestazioni) e la disciplina delle
- dichiarazioni rese dagli imputati in un procedimento connesso (la cui
- utilizzazione in caso di esercizio della facolta' di non rispondere e'
- possibile solo su accordo delle parti) (r.o. n. 913/1997);
- b) l'art. 24 Cost., perche' la salvaguardia del contraddittorio
dibattimentale
- puo' essere realizzata solo se il soggetto che e' sottoposto all'esame
- incrociato, e che abbia consapevolmente rilasciato dichiarazioni nella
fase
- delle indagini preliminari, sia gravato dell'obbligo di rispondere alle
- domande che gli vengono rivolte, mentre l'attuale disciplina consente al
- soggetto esaminato di essere arbitro di vanificare l'altrui diritto
all'esame
- e controesame (r.o. n. 898/1997);
- c) gli artt. 3 e 24 Cost. perche', escludendo l'obbligo di rispondere del
- soggetto sottoposto ad esame, viene irragionevolmente sacrificato
l'equilibrio
- tra i diritti di difesa di cui sono titolari i soggetti del procedimento
(r.o.
- n. 81/1998);
- d) gli artt. 2, 3, 25, comma secondo, 101, comma secondo, 102 e 111 Cost.
- perche', tutelandosi sino all'estremo limite, con la norma impugnata, il
- diritto degli imputati a non sottoporsi all'esame dibattimentale, e
mediante
- l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. il diritto all'assunzione delle
prove in
- contraddittorio, viene ad essere sacrificato l'esercizio della
giurisdizione
- penale e la possibilita' di una decisione giusta (r.o. n. 81/1998).
- 10. L'art. 210 cod. proc. pen., non modificato dalla legge n. 267 del
- 1997, detta specifiche regole per l'esame delle persone imputate in un
- procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen. ovvero
imputate di
- un reato probatoriamente collegato, nei confronti delle quali si e'
proceduto
- o si procede separatamente. La peculiarita' della disciplina -
sostanzialmente
- analoga a quella dettata dall'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 534,
con il
- quale venne introdotto nel codice di procedura penale del 1930 l'art.
348-bis,
- sotto la rubrica "Interrogatorio libero di persona imputata di reati
connessi"
- - rispecchia la particolare condizione dell'imputato in procedimento
connesso
- esaminato su fatti concernenti la responsabilita' di altri. Mentre sono
- previsti l'obbligo di presentarsi al giudice, con la possibilita' di
ordinare
- l'accompagnamento coattivo, nonche' la citazione mediante le norme sui
- testimoni (art. 210, comma 2, cod. proc. pen.), ed e' contemplata
- l'applicazione dell'art. 194 cod. proc. pen., relativo all'oggetto e ai
limiti
- della testimonianza (art. 210, comma 2, cod. proc. pen.), il permanere
della
- qualita' di imputato emerge dal diritto di essere assistito da un
difensore
- (art. 210, comma 3, cod. proc. pen.), dal richiamo all'art. 503 cod.
proc.
- pen., relativo all'esame delle parti private (comma 5) e dal
riconoscimento
- della facolta' di non rispondere (comma 4), nei cui confronti sono
appunto
- dirette le censure di legittimita' costituzionale.
- 10.1. Le doglianze dei giudici rimettenti sono sostanzialmente
- riconducibili a due profili, entrambi connessi alle ricadute della
disciplina
- denunciata sul regime di utilizzazione probatoria dettato dall'art. 513,
comma
- 2, cod. proc. pen., cosi' come modificato dalla legge n. 267 del 1997: in
- riferimento all'art. 3 Cost., viene denunciata l'irragionevole disparita'
di
- trattamento tra il regime previsto per le dichiarazioni rese in
precedenza
- dall'imputato in procedimento connesso che si sia avvalso in dibattimento
- della facolta' di non rispondere, la cui utilizzazione e' subordinata
- all'accordo delle parti, e la disciplina riservata alle dichiarazioni
- testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari, delle quali, in
caso
- di rifiuto o omissione totale o parziale del testimone di rispondere, e'
- consentita l'utilizzazione, previa contestazione a norma dell'art. 500,
comma
- 2-bis, cod. proc. pen.; in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., viene
- censurato lo squilibrio tra i diritti di difesa degli imputati, a causa
- dell'irragionevole sacrificio del diritto al contraddittorio
dell'imputato nei
- cui confronti sono rivolte le dichiarazioni e della prevalenza della
tutela
- del diritto al silenzio del dichiarante, che diviene cosi' arbitro del
diritto
- degli altri imputati di sottoporre al contraddittorio dibattimentale la
fonte
- delle accuse a loro mosse.
- 10.2. Nei termini in cui sono poste, e in riferimento all'attuale
- formulazione dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., le questioni sono
- infondate.
- Cosi' come regolato dalla norma impugnata, il diritto al silenzio non e'
- suscettibile di censure di costituzionalita'. Il carattere ibrido della
- disciplina contenuta nell'art. 210 cod. proc. pen., ove sono appunto
- richiamate alcune delle regole operanti nei confronti dei testimoni, e'
una
- conseguenza della peculiarita' della posizione dell'imputato in
procedimento
- connesso, chiamato a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la
- responsabilita' di altri, ma comunque non identificabile, sul terreno
- sostanziale, con la figura del testimone, sicche' appare coerente la
scelta
- del legislatore di attribuirgli la facolta' di non rispondere,
irrinunciabile
- manifestazione del diritto di difesa dell'imputato.
- Altri sono gli strumenti offerti dall'ordinamento processuale penale per
- porre rimedio alle censure dei giudici rimettenti, gia' indicati da
questa
- Corte mediante il contestuale intervento additivo sull'art. 513, comma 2,
cod.
- proc. pen. (par. 4.2. e 4.3.). L'estensione della disciplina delle
- contestazioni prevista dall'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen.
all'esame
- dell'imputato in procedimento connesso su fatti concernenti la
responsabilita'
- di altri consente infatti di garantire sia il diritto dell'imputato
- dichiarante di avvalersi della facolta' di non rispondere, sia il diritto
al
- contraddittorio dell'imputato destinatario delle dichiarazioni, nel
rispetto
- del principio della formazione dialettica della prova in dibattimento.
- Le questioni sollevate vanno pertanto dichiarate infondate, non essendo
- riscontrabili i denunciati vizi di costituzionalita' nell'attuale
disciplina
- del diritto al silenzio riconosciuto dall'art. 210, comma 4, cod. proc.
pen.
- anche agli imputati in procedimento connesso chiamati a rendere
dichiarazioni
- su fatti concernenti la responsabilita' di altri.
- 11. Il Tribunale di Torino (r.o. n. 915/1997) e il Tribunale di Bologna
- (r.o. n. 143/1998) impugnano la disciplina transitoria introdotta
dall'art. 6
- della legge n. 267 del 1997; la stessa disciplina e' censurata,
unitamente
- alle norme a regime, dal Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n.
- 776/1997), nonche' dal Tribunale di Cagliari (r.o. n. 153/1998), dal
Tribunale
- di San Remo (r.o. n. 861/1997), dal Tribunale di Savona (r.o. n.
908/1997),
- dal Tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997). Il Tribunale di Perugia (r.o.
n.
- 787/1997) denuncia poi, in riferimento all'art. 238, commi. 2-bis e 4,
cod.
- proc. pen., la mancata previsione di una disciplina transitoria analoga a
- quella prevista per le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513
cod.
- proc. pen., mentre il Tribunale di Savona, che pure impugna autonomamente
la
- disciplina transitoria, e specificamente i commi 2 e 5 dell'art. 6 della
legge
- n. 267 del 1997, solleva nei confronti della disciplina a regime (art.
513,
- comma 2, cod. proc. pen.) censure che in realta' afferiscono alla regola
di
- valutazione di cui all'art. 6, comma 5.
- Tutti i rimettenti denunciano la disciplina transitoria nella parte in
- cui esclude o limita l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese in altra
fase
- del procedimento o in altro dibattimento da coimputati o imputati in
- procedimento connesso, gia' acquisite ai sensi dei previgenti art. 513,
comma
- 2 (Tribunale di Torino, di Bologna, di San Remo, di Savona e di Trani) e
comma
- 1 (Tribunale di Cagliari), nonche' art. 238 cod. proc. pen. (Tribunale
per i
- minorenni di Bologna e Tribunale di Perugia). Le censure appaiono quindi
- rivolte ai commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, anche
quando
- non vi e' formale impugnativa di tali commi (r.o. nn. 776/1997, 153/1998,
- 913/1997), ovvero quando il vulnus viene riferito alla disciplina a
regime in
- quanto immediatamente applicabile (r.o. n. 787/1997 e 908/1997, per
quanto
- sopra specificato).
- 11.1. I rimettenti dubitano della legittimita' costituzionale della
- disciplina transitoria perche', in relazione ad atti gia' acquisiti prima
- della entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, irragionevolmente
- contraddice il principio tempus regit actum, limitandone o escludendone
la
- utilizzabilita' in ragione dello stato del procedimento nonostante la
prova
- concerna reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge,
senza
- offrire rimedio diretto alla conservazione delle dichiarazioni erga alios
- rese, da coimputati o imputati in procedimento connesso, quando la
normativa
- in vigore non consentiva di ricorrere all'incidente probatorio a norma
- dell'art. 392, comma 1, lettere c) e d), cod. proc. pen., ovvero
- all'assunzione ai sensi degli artt. 498 e 499 cod. proc. pen. in udienza
- preliminare a norma dell'art. 421 cod. proc. pen., come novellati dalla
legge
- n. 267 del 1997.
- La censura viene formulata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale
- per i minorenni di Bologna, nonche' dai Tribunali di Torino, San Remo e
Trani;
- in riferimento anche all'art. 24 dal Tribunale di Torino; in riferimento
agli
- artt. 3 e 112 Cost. dal Tribunale di Savona; in riferimento all'art. 112
dal
- Tribunale di Cagliari.
- Il Tribunale di Savona e il Tribunale di Trani prospettano la violazione
- dell'art. 3 Cost. anche sotto il profilo della irragionevole disparita'
di
- trattamento, in quanto il giudice puo' pervenire alla condanna di un
imputato
- e alla assoluzione di un altro imputato pur in presenza di una identica
- posizione processuale, utilizzando nei confronti di ciascun imputato un
- materiale probatorio diverso, a causa: a) del consenso prestato o meno
dagli
- imputati alla utilizzazione delle dichiarazioni acquisite prima
dell'entrata
- in vigore della legge (r.o. n. 908/1997); b) della circostanza che alcuni
- imputati siano stati raggiunti da dichiarazioni acquisite ex art. 503
cod.
- proc. pen. per avere il dichiarante rifiutato di rispondere a singole
domande,
- altri solo da dichiarazioni acquisite in virtu' del previgente art. 513,
altri
- infine da dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. (r.o. n.
- 908/1997); c) ovvero della scelta del chiamante in correita' di avvalersi
- della facolta' di non rispondere, occasionalmente esercitata prima invece
che
- dopo l'entrata in vigore della legge (r.o. n. 913/1997).
- Il Tribunale di Bologna ritiene che la normativa transitoria violi anche
- gli artt. 24, 101 e 112 Cost., perche' impone al giudice, soprattutto in
- processi con numerosi imputati, alcuni dei quali soltanto esaminati prima
- dell'entrata in vigore della legge, "metodiche decisionali"
contrarie ai
- principi di legalita', di soggezione del giudice soltanto alla legge e
- dell'obbligatorieta' dell'azione penale, costringendolo ad ignorare nei
- confronti di alcuni (per effetto della immediata applicabilita' ad essi
della
- nuova disciplina a regime) quanto e' tenuto invece a valutare in
relazione
- alla posizione di altri (in virtu' della disciplina transitoria contenuta
nei
- commi 2 e 5 impugnati).
- Il Tribunale di Savona prospetta inoltre la lesione degli artt. 3, 101,
- secondo comma, 111, primo comma, Cost., ritenendo che la disciplina in
- questione sia irrazionale nella parte in cui prevede l'utilizzabilita' ai
fini
- della decisione delle dichiarazioni precedentemente rese dalle persone
- indicate dall'art. 513 cod. proc. pen. se la loro intrinseca
attendibilita' e'
- confermata anche soltanto da altri elementi di natura logica, ma vieta
- l'utilizzazione come riscontro di dichiarazioni della stessa natura,
cosi'
- imponendo al giudice una motivazione contrastante con la propria intima
- convinzione.
- Infine, il Tribunale di Torino rivolge alla disciplina transitoria
- censure analoghe a quelle espresse in relazione alla disciplina a regime
da
- altri rimettenti, in particolare censurando il comma 5 dell'art. 6 in
- riferimento: a) all'art. 3 Cost., perche' e' irragionevole il diverso
- trattamento processuale riservato a chi si rende irreperibile per non
- rispondere, rispetto a chi "a viso aperto dichiari di non volere
rendere la
- dichiarazione", in quanto il rifiuto dei soggetti di cui al comma 1
o al comma
- 2 dell'art. 513 cod. proc. pen. di rispondere in dibattimento rende le
- precedenti dichiarazioni da costoro rese "irripetibili", al
pari delle altre
- situazioni "imprevedibili" di cui all'art. 512 cod. proc. pen.;
b) all'art.
- 101, secondo comma, Cost., perche' risulterebbe vulnerato il principio
per il
- quale il giudice e' soggetto soltanto alla legge, in quanto consente che
la
- utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese dal coimputato in
- procedimento connesso sia impedita dal "veto" delle parti; c)
all'art. 112
- Cost., in quanto l'esercizio dell'azione penale verrebbe ostacolato da
- facolta' attribuite ad una delle parti; con conseguente "completo
- stravolgimento" del processo; d) al principio di non dispersione
della prova
- piu' volte riconosciuto dalla Corte costituzionale.
- 12. Pur nella loro articolazione assai analitica, le censure di
- illegittimita' delle norme transitorie sono tutte riconducibili alla
denuncia
- di irragionevolezza, e delle relative ricadute in termini di
ingiustificata
- disparita' di trattamento, di una disciplina che subordina la valutazione
- probatoria delle dichiarazioni acquisite a norma dell'art. 513, commi 1 e
2,
- cod. proc. pen. ad un nuovo criterio di giudizio, ovvero ne sottopone
- l'utilizzazione alle nuove regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997,
in
- base al dato meramente occasionale che al momento d'entrata in vigore
della
- legge le dichiarazioni fossero gia' state acquisite mediante lettura,
ovvero,
- pur essendo gia' stato disposto il rinvio a giudizio, non si fosse ancora
- proceduto all'esame del dichiarante. In sostanza, i rimettenti vorrebbero
- ripristinare integralmente nei procedimenti in corso la disciplina
antecedente
- alla riforma del 1997, e conseguentemente mantenere ferma la gia'
intervenuta
- acquisizione delle precedenti dichiarazioni, ovvero, se il dichiarante
non e'
- ancora stato sottoposto all'esame, procedere, in caso di rifiuto di
- rispondere, all'acquisizione mediante lettura.
- Occorre al riguardo considerare che la disciplina risultante dal
- contestuale intervento della Corte sugli artt. 513, comma 2, e 210 cod.
proc.
- pen. incide su entrambi i termini di riferimento delle censure rivolte
alle
- norme transitorie: il meccanismo di acquisizione, previa contestazione,
di
- singoli contenuti narrativi delle precedenti dichiarazioni delinea,
infatti,
- una disciplina diversa sia da quella antecedente al 1997, che prevedeva
- l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni mediante la loro lettura
- integrale, sia da quella introdotta dalla legge n. 267 del 1997, che
- subordinava l'acquisizione al consenso delle parti.
- Si impone pertanto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti,
- perche' valutino se le questioni sollevate sulle norme transitorie
conservano
- la loro rilevanza, oppure se risultano superate alla luce della
disciplina che
- ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni
singole
- contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza.
- Per questi motivi
- la Corte costituzionale riuniti i giudizi,
- 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2,
ultimo
- periodo del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede
che,
- qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di
- rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto
delle
- sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla
- lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura
- penale;
- 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 210 del codice di
- procedura penale nella parte in cui non ne e' prevista l'applicazione
anche
- all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la
- responsabilita' di altri, gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni
rese
- all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del
pubblico
- ministero;
- 3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, comma 4, del
codice
- di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora in
- dibattimento la persona esaminata a norma dell'art. 210 del codice di
- procedura penale rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di
rispondere
- su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue
- precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla
- utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di
procedura
- penale;
- 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
- dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in
- riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
disparita'
- di trattamento in relazione al comma 1 dello stesso articolo, dal
Tribunale di
- San Remo e dal Tribunale di Savona con le ordinanze in epigrafe;
- 5) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
- dell'art. 514 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
agli
- artt. 3, 24, 101 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di San Remo;
- 6) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.
- 238, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale, sollevata, in
- riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione,
dal
- Tribunale di Perugia con l'ordinanza in epigrafe;
- 7) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art.
- 210, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento
agli
- artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma,
111 e
- 112 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo, dal Tribunale militare
di
- Torino e dal Tribunale di Trani, con le ordinanze in epigrafe;
- 8) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, al Tribunale
per
- i minorenni di Bologna, al Tribunale di Cagliari, al Tribunale di San
Remo, al
- Tribunale di Savona e al Tribunale di Trani in relazione alle questioni
di
- legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7
agosto
- 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale
in
- tema di valutazione delle prove), sollevate, in riferimento agli artt. 3,
24,
- 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, con le
- ordinanze in epigrafe.
- (Omissis).