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Ammissibilità del referendum sulla composizione del Consiglio superiore
della magistratura
- Corte cost. 3 febbraio 2000 n. 32.
- Pres. Vassalli, rel. Mezzanotte.
-
- E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per labrogazione,
nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 25, comma 14, 27, comma 3, e 39, commi 1, 2
e 4, della legge 24 marzo
- 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura), nel testo risultante dalle successive modificazioni,
apportate dallart. 5 della
- legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio
1981, n. 1,
- dallart. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dagli artt. 7, 10 e 13
della legge 12
- aprile 1990, n. 74; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7 - 13
dicembre 1999, dallUfficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione.
-
-
- La Corte Costituzionale
- ha pronunciato la seguente
- SENTENZA
-
- nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dellart. 2, primo comma, della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per
labrogazione della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura" (così
come modificata dallart. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19
e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dallart. 2 della legge 22 novembre 1985, n.
655 e dagli artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle
seguenti parti:
- art. 25, comma 14, lettera b), limitatamente alle parole: "il voto di
lista ed", alla parola "eventuale", nonché alle parole
"nellambito della lista votata";
- art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): "provvede alla determinazione
del quoziente per lassegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi
espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;", alla lettera b):
"determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra
elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal
modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra
elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano
all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano
complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei
votanti sul piano nazionale;" e lettera c) limitatamente alle seguenti parole:
"nellambito dei posti attribuiti ad ogni lista";
- art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: "nellambito della stessa
lista"; comma 2: "Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei
requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo
nellambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella
lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggior cifra elettorale o, in caso di
parità, che preceda le altre nellordine di presentazione; se in detta lista non vi
sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste
successive."; comma 4, limitatamente alle parole: "e 2"; giudizio iscritto
al n. 116 del registro referendum.
- Viste lordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale lUfficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a
legge la richiesta e la successiva ordinanza di correzione di errore materiale dello
stesso Ufficio centrale del 21 dicembre 1999;
- udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
- udito lavvocato Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori
Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia.
- Ritenuto in fatto
- 1. ¾ LUfficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, esaminata la richiesta
di referendum popolare presentata da quattordici elettori per labrogazione di
una parte della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
del Consiglio superiore della magistratura), verificata la regolarità della richiesta, ne
ha dichiarato la legittimità con ordinanza del 7-13 dicembre 1999.
- La richiesta di referendum, quale risulta anche dalla successiva ordinanza
del 21 dicembre 1999 con la quale lUfficio centrale ha apportato correzioni
materiali al quesito, ha per oggetto la seguente domanda: "Volete voi che sia
abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme sulla costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (così come modificata
dallart. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19 e 20 della legge
3 gennaio 1981, n. 1, dallart. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dagli artt.
7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:
- art. 25, comma 14, lettera b), limitatamente alle parole: "il voto di lista
ed", alla parola "eventuale", nonché alle parole "nellambito
della lista votata";
- art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): "provvede alla determinazione
del quoziente [base] per lassegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi
espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;", alla lettera b):
"determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra
elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in
tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra
elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano
allassegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano
complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei
votanti sul piano nazionale;", e lettera c) limitatamente alle seguenti parole:
"nellambito dei posti attribuiti ad ogni lista";
- art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: "nellambito della stessa
lista"; comma 2: "Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei
requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo
nellambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella
lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in caso di
parità, che preceda le altre nellordine di presentazione; se in detta lista non vi
sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste
successive."; comma 4, limitatamente alle parole "e 2" ?".
- Al fine di identificare loggetto del referendum, lUfficio
centrale ha anche stabilito (in applicazione dellart. 32, ultimo comma, della legge
n. 352 del 1970, introdotto dallart. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173) la
seguente denominazione: "Elezione del Consiglio superiore della magistratura:
Abrogazione dellattuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo
proporzionale per liste contrapposte".
- 2. ¾ Ricevuta comunicazione della ordinanza dellUfficio centrale, il
Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio per il 13 gennaio 2000, disponendo
(ai sensi dellart. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970) che ne fosse data
comunicazione ai promotori della richiesta di referendum ed al Presidente del
Consiglio dei ministri.
- 3. ¾ Avvalendosi della facoltà prevista dallart. 33, terzo comma, della
legge n. 352 del 1970, i promotori e presentatori del referendum, rappresentati
e difesi dallavv. Beniamino Caravita di Toritto, hanno depositato, il 7 gennaio
2000, una memoria per illustrare le ragioni a sostegno dellammissibilità del referendum.
- Lobiettivo perseguito dal quesito referendario sarebbe quello di superare
lattuale sistema elettorale, basato su un metodo rigidamente proporzionale per liste
contrapposte, a favore di un sistema più rispondente a criteri maggioritari e in cui
valga la scelta della persona da eleggere piuttosto che la indicazione della lista.
- La richiesta di abrogazione investirebbe solo parte delle norme relative
allelezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura, in
modo da evitare labrogazione dellintero sistema elettorale (secondo quanto
richiesto dalla sentenza n. 28 del 1997), e da non lasciare lorgano privo di
normativa elettorale (secondo quanto prescrive la sentenza n. 29 del 1987).
- La richiesta di abrogazione riguarderebbe soltanto la possibilità di esprimere il
voto di lista nei quattro collegi territoriali (previsto dallart. 25 della legge), e
di conseguenza il riparto proporzionale per liste contrapposte dei diciotto seggi da
attribuire ai magistrati che svolgono funzioni di merito (art. 27) e le modalità di
sostituzione in caso di cessazione dalla carica prima della scadenza del Consiglio (art.
39). La normativa residua sarebbe immediatamente applicabile e sarebbe coerente con la
finalità perseguita dal referendum, di eliminare gli aspetti di proporzionalità
insiti nellattuale sistema elettorale.
- Lelezione dei due magistrati della Corte di cassazione con effettivo
esercizio delle funzioni di legittimità rimarrebbe effettuata, secondo una disciplina non
toccata dal quesito referendario, in un collegio nazionale con il voto ad uno solo dei
candidati (art. 25, comma 1, lettera a, e comma 14, lettera a).
- I promotori del referendum sostengono che labrogazione proposta
risponde a tutti i requisiti considerati dalla giurisprudenza costituzionale per
lammissibilità dei referendum. In particolare al nuovo quesito non potrebbe
essere rimproverata la disomogeneità, che aveva condotto alla dichiarazione di
inammissibilità di una precedente richiesta di referendum sulla elezione del
Consiglio superiore della magistratura (sentenza n. 28 del 1997); né questorgano
verrebbe lasciato privo della propria normativa elettorale, ritenuta sempre necessaria
(sentenza n. 29 del 1987), giacché la disciplina che residuerebbe a seguito
dellabrogazione consentirebbe in qualsiasi momento di procedere alle elezioni per
rinnovare il Consiglio.
- Ad avviso dei promotori sono rispettati anche i criteri elaborati dalla Corte nel
ritenere inammissibili quesiti referendari che, attraverso una operazione di ritaglio di
parole, si risolvano nella proposta di introdurre una nuova statuizione del tutto estranea
al contesto normativo (sentenza n. 36 del 1997). Il referendum da essi proposto,
difatti, sarebbe abrogativo parziale: il quesito si limiterebbe a sottrarre dalla legge
elettorale un contenuto normativo in essa esistente, abrogando il voto di lista ed il
conseguente riparto proporzionale tra liste, per permettere lespansione del criterio
residuale e secondario, già esistente nella stessa legge, dellindividuazione degli
eletti sulla base delle preferenze raccolte.
- 4. ¾ In camera di consiglio è stato ascoltato, per i promotori, lavvocato
Beniamino Caravita di Toritto, il quale ha ribadito ed illustrato gli argomenti a sostegno
dellammissibilità del referendum.
- Considerato in diritto
- 1. ¾ La richiesta di referendum riguarda la disciplina delle elezioni dei
componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura ed investe alcune parti
di articoli della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), quale risulta a seguito di
successive modificazioni (art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695; artt. 18, 19 e 20
della legge 3 gennaio 1981, n. 1; art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655; artt. 7, 10
e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74).
- Labrogazione proposta colpisce il voto di lista nei quattro collegi
territoriali previsti per la elezione dei magistrati che esercitano funzioni di merito
(art. 25, comma 14, lettera b). In connessione a ciò si chiede la soppressione del
criterio di assegnazione dei seggi alle liste, in base ai voti riportati da ciascuna di
esse, sia per la iniziale proclamazione degli eletti (art. 27, comma 3, lettere a e
b e parte della lettera c), sia per la sostituzione di quanti cessano dalla
carica prima della scadenza del Consiglio (art. 39, comma 2 e parte dei commi 1 e 4). A
seguito dellabrogazione, i seggi verrebbero attribuiti ai candidati esclusivamente
in base ai voti riportati da ciascuno di essi, secondo il maggior numero di preferenze.
- 2. ¾ Nel quesito referendario sottoposto allesame della Corte non ricorre
alcuno dei limiti preclusivi del ricorso al referendum espressamente previsti
dallart. 75 della Costituzione.
- Altre richieste di referendum che investivano parte della legge n. 195 del
1958 erano state in precedenza dichiarate inammissibili, considerando i limiti impliciti
al referendum regolato nellart. 75 della Costituzione (sentenze n. 29 del
1987 e n. 28 del 1997).
- Lattuale quesito referendario non comprende lintero capo III della
legge n. 195 del 1958, che contiene una pluralità di disposizioni eterogenee, alcune del
tutto estranee al sistema elettorale, altre che rispecchiano enunciazioni normative già
espresse dalla Costituzione (sentenza n. 28 del 1997).
- Il quesito riguarda ora solo le norme che prevedono il voto di lista e la
conseguente attribuzione dei seggi in base a quozienti e cifre elettorali riferiti alle
liste. Sono chiari, dunque, il contenuto del quesito e gli effetti della proposta
abrogazione. Venendo meno il voto di lista, nel sistema normativo residua quello
attribuito ai candidati, i quali sono proclamati eletti in base al maggior numero di voti
ottenuti da ciascuno di essi: in tal modo, oltretutto, il Consiglio superiore della
magistratura non rimarrebbe privo di norme elettorali che ne consentano in ogni tempo il
rinnovo.
- 3. ¾ Il quesito referendario è diretto ad abrogare parzialmente la disciplina
stabilita dal legislatore, senza sostituire ad essa una disciplina estranea allo stesso
contesto normativo: si tratta di una abrogazione parziale, da ritenere ammissibile, e non
della costruzione di una nuova norma mediante la saldatura di frammenti lessicali
eterogenei, che caratterizzerebbe un inammissibile quesito propositivo (sentenza n. 36 del
1997), il quale non rientra nello schema dellart. 75 della Costituzione perché,
anziché far deliberare la abrogazione anche solo parziale di una legge, sarebbe invece
destinato a far costruire direttamente dal corpo elettorale una disciplina assolutamente
diversa ed estranea al contesto normativo (sentenza n. 13 del 1999). Nel caso in esame,
invece, caducato, per effetto dellabrogazione referendaria, il voto di lista,
rimarrebbe il criterio dellattribuzione dei seggi in base ai voti ottenuti da
ciascun candidato.
- Per questi motivi
- LA CORTE COSTITUZIONALE
- dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
labrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 25, comma 14, 27, comma
3, e 39, commi 1, 2 e 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle
successive modificazioni, apportate dallart. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695,
dagli artt. 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dallart. 2 della legge 22
novembre 1985, n. 655 e dagli artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74;
richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7 - 13 dicembre 1999, dallUfficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000
- (Omissis).