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Inammissibilità del referendum sulla legge per la responsabilità civile dei magistrati
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 13 aprile 1988, n. 117 recante "Risarcimento dei danni cagionati nellesercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" e successive modificazioni, limitatamente alle seguenti parti:
giudizio iscritto al n. 120 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri;
udito l'avvocato Giuseppe Morbidelli per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele.
Ritenuto in fatto
1. - LUfficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare abrogativo - presentata da Capezzone Daniele, De Lucia Michele, Giustini Mariano, Bernardini Rita e Marzano Antonio - sul seguente quesito:
« Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988, n. 117, recante "Risarcimento dei danni cagionati nellesercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" e successive modificazioni, limitatamente alle seguenti parti:
1.2. - Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 lUfficio centrale, verificata la regolarità della richiesta, lha dichiarata legittima, stabilendo la seguente denominazione del referendum in oggetto: "Responsabilità civile diretta dei magistrati: Abrogazione delle norme contrarie".
2. - Ricevuta la comunicazione dellordinanza dellUfficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per le conseguenti deliberazioni.
Il Comitato promotore del referendum ha depositato memoria a sostegno dell'ammissibilità della richiesta referendaria.
3. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 è stato udito lAvvocato Giuseppe Morbidelli, che ha illustrato le ragioni a sostegno dellammissibilità della richiesta referendaria.
Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi, ha ad oggetto molteplici disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nellesercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), di cui propone la soppressione di articoli o di parti di comma. Più precisamente la richiesta investe:
- larticolo 2, che prevede la responsabilità per dolo o colpa grave del magistrato, limitatamente alle parole "contro lo Stato", in modo da consentire lazione diretta per il risarcimento dei danni cagionati nellesercizio delle funzioni giudiziarie;
- lintero articolo 4, che determina la competenza e stabilisce i termini per lesercizio dellazione di risarcimento del danno contro lo Stato;
- gli interi articoli 5 e 6, che disciplinano lammissibilità della domanda risarcitoria contro lo Stato e lintervento del magistrato nel relativo giudizio;
- gli interi articoli 7 e 8, che prevedono rispettivamente lazione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato, nonché la competenza per la detta azione e la misura della rivalsa;
- larticolo 9, limitatamente alle parole "dalla comunicazione di cui al comma 5 dellarticolo 5", in quanto il termine per lesercizio dellazione disciplinare decorre dalla comunicazione del provvedimento di ammissibilità della domanda risarcitoria;
- larticolo 13, limitatamente alle parole "costituente reato", poiché tale norma afferma il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni nei confronti sia del magistrato che dello Stato solo in conseguenza di un fatto "costituente reato".
2. - Le disposizioni oggetto delliniziativa referendaria non appartengono ad alcuna delle categorie di leggi espressamente sottratte a referendum dallart. 75, secondo comma, della Costituzione.
E' nondimeno necessario, in relazione alla struttura e alla formulazione del quesito, accertare "se non simpongono altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale, ad integrazione delle ipotesi che la Costituzione ha previsto in maniera puntuale ed espressa" (sentenza n. 16 del 1978).
La domanda referendaria, benché formulata in termini parzialmente diversi rispetto a quella dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 34 del 1997, non si sottrae ad una serie di rilievi che ne precludono lammissibilità.
3. - Il quesito referendario investe una disciplina che, pur avendo ad oggetto gli atti o i comportamenti posti in essere da magistrati nellesercizio delle loro funzioni e la conseguente responsabilità, assegna la preminenza allazione diretta contro lo Stato sia - come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, con la menzionata sentenza n. 34 del 1997 - per garantire linteresse del cittadino alla riparazione risarcitoria; sia per determinare, in base ad una valutazione discrezionale, un punto di equilibrio tra tale interesse e la costituzionale esigenza di salvaguardare lindipendenza e lindefettibilità della funzione giurisdizionale.
La domanda referendaria tende ad affermare una responsabilità civile dei magistrati piena e diretta, destinata a coesistere con la perdurante possibilità di proporre unazione rivolta contro lo Stato.
Si tratta di una modifica dellimpianto della speciale disciplina - delineata dal legislatore ai ricordati fini - perseguita tanto attraverso la proposta di abrogazione popolare di interi articoli della legge oggetto della richiesta referendaria, quanto mediante la tecnica del ritaglio, da singole disposizioni, di parole e locuzioni insuscettibili, isolatamente riguardate, di esprimere un qualsivoglia significato: dallart. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, che disciplina le ipotesi tipiche di responsabilità per dolo o colpa grave, prevedendo come unico rimedio lazione contro lo Stato, si propone di sottrarre le parole "contro lo Stato" per far residuare un "diritto di agire" non limitato sotto il profilo dei soggetti destinatari dellazione; dallart. 13, comma 1, norma speciale che disciplina lunica ipotesi - lillecito penale - in cui è ammessa lazione di responsabilità anche nei confronti del magistrato, si propone di eliminare la locuzione "costituente reato", per far residuare una disposizione che ammette lazione risarcitoria diretta nei confronti del magistrato, oltre che dello Stato, da parte di chi abbia "subito un danno in conseguenza di un fatto", senza ulteriore qualificazione, "commesso dal magistrato nellesercizio delle sue funzioni".
In più di una occasione, questa Corte ha chiarito che con la tecnica del ritaglio non può essere perseguito leffetto, proprio di un referendum propositivo, di sostituire la disciplina investita dalla domanda referendaria "con unaltra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, che il quesito ed il corpo elettorale non possono creare ex novo né direttamente costruire" (sentenza n. 13 del 1999); né può dirsi, con riguardo alla richiesta ora sottoposta allo scrutinio di ammissibilità, che lintroduzione dellazione diretta nei confronti del magistrato, accanto alla perdurante possibilità di proporre lazione contro lo Stato, possa realizzarsi grazie a meccanismi di riespansione o autointegrazione dellordinamento attivati dalleventuale abrogazione popolare.
Il risultato che i promotori si propongono di provocare, in altri termini, non deriverebbe "come effetto di sistema da unoperazione in se stessa conforme alla natura abrogativa dellistituto previsto dallart. 75 della Costituzione" (sentenza n. 31 del 1997).
Invece il fine che i promotori si propongono e che risulta oggettivato nella domanda referendaria è perseguito in modo contrario alla natura dellistituto e pertanto inammissibile, poiché la proposta referendaria non si presenta come puramente ablativa, bensì come innovativa e sostitutiva di norme.
Nel presente caso, in altri termini, il quesito assumendo carattere propositivo non può ricondursi allo schema dellabrogazione parziale, "perché non si propone tanto al corpo elettorale una sottrazione di contenuto normativo, ma si propone piuttosto una nuova norma direttamente costruita" (sentenza n. 36 del 1997).
4. - Come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, quando labrogazione parziale venga perseguita mediante la soppressione dal testo normativo di singole parole, "si accentua lesigenza di garantire al popolo, nellesercizio del suo potere sovrano, la possibilità di una scelta chiara" (sentenza n. 39 del 1997).
Nel presente giudizio di ammissibilità, quanto al requisito della chiarezza, non si può omettere il rilievo di alcune gravi carenze. La formulazione della domanda referendaria presenta infatti numerosi elementi idonei a ingenerare confusione nellelettore.
4.1. - E' sufficiente enunciare, quale conseguenza automatica dell'eventuale abrogazione dell'art. 7, l'unificazione del regime di responsabilità per tutti i soggetti che a vario titolo partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria - dalla legge a seconda del titolo differentemente considerati - e ancora, quale conseguenza dell'eventuale abrogazione degli artt. 7 e 8, la commistione dell'azione di regresso con quella di rivalsa, ben distinte ed autonome nell'impianto della legge n.117 del 1988.
4.2. - Ancora e più specificatamente si consideri la richiesta di abrogazione della disposizione concernente il dies a quo per l'esercizio dellazione disciplinare, che deve essere esercitata entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissibilità della domanda risarcitoria, anche se persegue levidente finalità di eliminare ogni riferimento al giudizio di ammissibilità della domanda di cui allart. 5; una volta eliminata la previsione del termine iniziale, si potrebbe ritenere che lazione disciplinare debba essere esercitata entro due mesi dalla notizia del fatto, ovvero entro due mesi dalla proposizione dellazione risarcitoria. Ciò costituisce elemento di obiettiva incertezza, tanto più grave ove si consideri che la norma in esame pone lobbligo, non la mera facoltà, dell'esercizio dellazione disciplinare, a differenza di quanto stabilito dalle disposizioni generali relative al procedimento disciplinare dei magistrati.
4.3. - Un profilo particolarmente evidente di mancanza di chiarezza del quesito si ravvisa nella richiesta di abrogazione delle parole "costituente reato", contenute nellart. 13 della legge, che disciplina la responsabilità civile per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nellesercizio delle sue funzioni, stabilendo in tal caso il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni nei confronti sia del magistrato che dello Stato come responsabile civile.
A seguito della eventuale abrogazione del menzionato inciso, il magistrato sarebbe chiamato a rispondere per qualunque "fatto" commesso nellesercizio delle sue funzioni: la eventuale abrogazione non potrebbe sensatamente accreditare una estensione della responsabilità a qualsiasi "fatto" commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni. Dall'abrogazione peraltro potrebbe derivare l'effetto per cui, in assenza di qualunque riferimento alle fattispecie disciplinate dagli artt. 2 e 3 della legge, la disposizione residua introdurrebbe ipotesi di responsabilità diverse e più ampie rispetto a quelle tipiche di cui ai citati articoli 2 e 3; ipotesi di responsabilità che sarebbero poste a carico indistintamente di tutti coloro che partecipano allesercizio della funzione giudiziaria. Si tratta di un risultato evidentemente contraddittorio con la finalità oggettivata nello stesso quesito, che rappresenta un elemento di grave incertezza e confusione, potenziata dalla permanenza nella rubrica del medesimo articolo della qualificazione del fatto come reato.
5. - In conclusione, la rilevata natura propositiva e non meramente abrogativa della richiesta referendaria in esame e la complessiva mancanza di chiarezza del quesito da sottoporre al corpo elettorale, inducono ad un giudizio di inammissibilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per labrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nellesercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 dallUfficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 febbraio 2000