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Ammissibilità dei referendum sulla separazione delle
carriere dei magistrati
- Corte cost. 7 febbraio 2000 n. 42.
- Pres. Vassalli, rel. Onida.
- E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per labrogazione delle
seguenti
- disposizioni o parti di disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
- (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni:
- - articolo 190, comma 2: "Il passaggio dei magistrati dalle funzioni
giudicanti alle
- requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda
dellinteressato, solo
- quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio
giudiziario,
- abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione";
- - articolo 191;
- - articolo 192, sesto comma, limitatamente alle parole ", salvo che per
tale passaggio
- esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura";
- - articolo 198, limitatamente alle parole "Tali destinazioni possono
avvenire, a giudizio
- del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti,
indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.";
- richiesta dichiarata legittima dallUfficio centrale per il referendum,
costituito presso la
- Corte di cassazione, con lordinanza in epigrafe.
- La Corte Costituzionale
- ha pronunciato la seguente
- SENTENZA
- nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dellart. 2, primo comma, della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per
labrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento
giudiziario", e successive modificazioni ed in particolare di quelle recate
dallart. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 , limitatamente a:
- - articolo 190, comma 2: "Il passaggio dei magistrati dalle funzioni
giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda
dellinteressato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo
parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova
funzione.";
- - articolo 191;
- - articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale
passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura";
- - articolo 198, limitatamente alle parole: "Tali destinazioni possono
avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle
requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.";
- giudizio iscritto al n. 119 del registro referendum.
- Viste lordinanza del 7 dicembre 1999 con la quale lUfficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a
legge la richiesta, e la successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 21
dicembre 1999;
- udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il Giudice relatore
Valerio Onida;
- uditi gli avvocati Federico Sorrentino e Giuseppe Frigo per i presentatori
Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e per i promotori Cappato Marco e
Della Vedova Benedetto.
- Ritenuto in fatto
- 1. Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 lUfficio centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato legittima la richiesta di referendum,
presentata da oltre 500.000 elettori, sul seguente quesito:
- "Volete voi che sia abrogato il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, recante
"Ordinamento giudiziario", e successive modificazioni, ed in particolare
lart. 29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, limitatamente a:
- - articolo 190, comma 2: "Il passaggio dei magistrati dalle funzioni
giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda
dellinteressato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo
parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova
funzione.";
- - articolo 191;
- - articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale
passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura";
- - articolo 198, limitatamente alle parole: "Tali destinazioni possono
avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle
requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato."?".
- Al quesito lUfficio centrale ha attribuito il seguente titolo:
"Ordinamento giudiziario: separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e
requirenti".
- 2. Ricevuta comunicazione dellordinanza dellUfficio centrale, il
Presidente di questa Corte ha fissato per la conseguente deliberazione la camera di
consiglio del 13 gennaio 2000, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori
della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dellart. 33,
secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
- Si sono avvalsi della facoltà di presentare memorie, ai sensi dellart. 33,
terzo comma, della legge n. 352 del 1970, solo i presentatori della richiesta, chiedendo
che il quesito sia dichiarato ammissibile.
- Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 i difensori dei presentatori hanno
illustrato la loro memoria, insistendo per la dichiarazione di ammissibilità della
richiesta.
- Considerato in diritto
- 1. La richiesta di referendum investe quattro disposizioni
dellordinamento giudiziario di cui al r.d. n. 12 del 1941, e precisamente:
- a) il comma 2 dellart. 190 (Passaggio dalle funzioni requirenti
alle giudicanti e viceversa), che, nel testo sostituito dallart. 29 del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per ladeguamento
dellordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli
imputati minorenni), facendo seguito allaffermazione del comma 1 secondo cui
"la magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di
anzianità, è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti",
stabilisce che il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa
"può essere disposto, a domanda dellinteressato, solo quando il Consiglio
superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la
sussistenza di attitudini alla nuova funzione". Può ricordarsi che il testo
originario dellart. 190 disciplinava a sua volta il passaggio dei magistrati dalle
funzioni requirenti alle giudicanti o da queste a quelle, a domanda dellinteressato
o per esigenze di servizio, sottoponendo tale passaggio, durante la permanenza del
magistrato nel medesimo grado, ad alcune condizioni procedurali, in particolare al parere
conforme del Consiglio superiore della magistratura (allora organo consultivo), e ad
alcuni limiti sostanziali, fra cui, nel caso di passaggio dalle funzioni giudicanti alle
requirenti, la sussistenza di "speciali attitudini alle funzioni del pubblico
ministero" (quinto comma);
- b) lintero articolo 191 (Anzianità in caso di cambio di funzioni),
il quale dispone che "i magistrati che, per la speciale loro idoneità alle funzioni
requirenti, ottengono la promozione nel pubblico ministero con anticipazione sui loro
colleghi parimenti classificati promossi nella magistratura giudicante, se successivamente
fanno passaggio alle funzioni giudicanti, perdono lanzianità derivante dalla
promozione anticipata ed è ad essi attribuita quella che sarebbe loro spettata se fossero
stati promossi nella magistratura giudicante. Se non è giunto il loro turno per tale
promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle funzioni e al grado anteriore
alla promozione, ferma in ogni caso la classifica per effetto della quale conseguirono
lanticipata promozione";
- c) un inciso contenuto nel sesto comma dellarticolo 192 (Assegnazione
delle sedi per tramutamento), il cui testo recita: "Non sono ammesse domande di
tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo
che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della
magistratura". Il quesito propone labrogazione del solo inciso "salvo che
per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della
magistratura", tendendo dunque a lasciare in vita un disposto che si limiti a sancire
la non ammissione di domande di tramutamento con passaggio dalle une alle altre funzioni;
- d) il secondo periodo dellart. 198 (Ricollocamento in ruolo di
magistrati già destinati al Ministero): larticolo prevede che "i
magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero di grazia e giustizia possono,
anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della magistratura e destinati
agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni del loro grado"; il secondo
periodo, del quale si chiede labrogazione, prosegue stabilendo che "tali
destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti,
quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal
magistrato".
- 2. Le disposizioni oggetto del quesito sono del tutto estranee alle categorie
di leggi per le quali lart. 75, secondo comma, della Costituzione preclude il
ricorso allabrogazione referendaria: onde, sotto questo profilo, non sussistono
ostacoli allammissibilità del quesito.
- 3. La proposta di abrogazione concerne, come si è visto, alcune disposizioni
o parti di disposizioni, in tema di passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti
alle requirenti o da queste a quelle, che disciplinano tale passaggio, in particolare in
sede di "tramutamento" a domanda, stabilendone modalità e condizioni;
lart. 191 dellordinamento giudiziario, di cui si chiede labrogazione
totale, a sua volta disciplina un aspetto particolare, concernente lordine di
anzianità dei magistrati nel ruolo, nei casi di passaggio alle funzioni giudicanti di
magistrato già promosso anticipatamente nella magistratura requirente. Si può pertanto
riconoscere nel quesito in base ai criteri adottati nella pregressa giurisprudenza
di questa Corte (ad esempio, sentenze n. 41 del 1997, n. 13 del 1999) un carattere
effettivamente abrogativo e non "introduttivo". Parimenti si può convenire
sulla sussistenza di una "matrice razionalmente unitaria" che caratterizza il
quesito, consentendo di ritenerlo conforme, sotto questo aspetto, alla logica del referendum
abrogativo come "strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare"
(cfr. sentenza n. 16 del 1978).
- 4. Ciò non significa, peraltro, che leventuale abrogazione, che
discenderebbe dalla approvazione del quesito referendario, appaia in grado di realizzare,
tanto meno in modo esaustivo, un ordinamento caratterizzato da una vera e propria
"separazione delle carriere" dei magistrati addetti alle funzioni giudicanti e
rispettivamente a quelle requirenti, obiettivo, questo, che richiederebbe una nuova
organica disciplina, suscettibile di essere introdotta solo attraverso una complessa
operazione legislativa, e non attraverso la semplice abrogazione di alcune disposizioni
vigenti. A questo riguardo, la Corte non può non rilevare che il titolo attribuito al
quesito dallUfficio centrale per il referendum "Ordinamento
giudiziario: separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti"
appare non del tutto adeguato, e in sostanza eccedente, rispetto alla oggettiva
portata delle abrogazioni proposte, concernenti piuttosto, come si è detto,
lattuale disciplina sostanziale e procedimentale dei passaggi dalluna
allaltra funzione in occasione dei trasferimenti dei magistrati a domanda.
- Restano, in particolare, di per sé estranei al quesito il tema dei criteri per la
iniziale assegnazione del magistrato, vincitore dellunico concorso, e a seguito
dellunico tirocinio, alle une o alle altre funzioni, nonché quello delle
assegnazioni di funzioni che avvengano, nei casi in cui ciò è consentito, dufficio
(cfr., ad esempio, artt. 4 e 5 della legge 25 luglio 1966, n. 570, sulla destinazione dei
magistrati di Corte dappello e rispettivamente sul conferimento a detti magistrati
di uffici direttivi; art. 10 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, sul conferimento delle
funzioni di magistrato di Cassazione; art. 19 della stessa legge, sul conferimento degli
uffici direttivi superiori; art. 37, comma 4, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51, sulla destinazione dufficio dei magistrati già titolari dei posti soppressi a
seguito della istituzione del giudice unico di primo grado: ancorché poi il comma 5
stabilisca che le eventuali nuove destinazioni "sono considerate come trasferimenti a
domanda a tutti gli effetti"; artt. 2 e 21, sesto comma, del r.d.l. 31 maggio 1946,
n. 511, sui trasferimenti dufficio disposti, rispettivamente, per incompatibilità o
per soppressione di posti, e con provvedimento disciplinare).
- Tuttavia è la descritta portata oggettiva del quesito, e non già la
corrispondenza ad essa del titolo attribuito, che costituisce elemento decisivo per
ritenere, da tale punto di vista, la ammissibilità della richiesta di referendum:
ancorché debba auspicarsi nellambito della tante volte invocata revisione
della legge di attuazione del referendum - unattenta considerazione anche di
siffatti aspetti.
- 5. Non può dirsi che il quesito investa disposizioni il cui contenuto
normativo essenziale sia costituzionalmente vincolato, così da violare sostanzialmente il
divieto di sottoporre a referendum abrogativo norme della Costituzione o di altre
leggi costituzionali (cfr. ancora sentenza n. 16 del 1978, nonché, da ultimo, ad esempio,
sentenze n. 18 e n. 19 del 1997). La Costituzione, infatti, pur considerando la
magistratura come un unico "ordine", soggetto ai poteri dellunico
Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario
precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati
addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di
limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato,
nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni. Mentre ogni altra
considerazione, pur attendibile, sullesigenza che, a seguito delleventuale
abrogazione referendaria, si pongano in essere gli interventi legislativi necessari per
rivedere organicamente la normativa "di risulta", eliminandone disarmonie o
incongruità eventualmente discendenti dalla parzialità dellintervento abrogativo o
dallassenza di discipline transitorie e conseguenziali, non è tale da pregiudicare
lammissibilità del referendum.
- 6. Non ostandovi alcuna ragione di ordine costituzionale, la richiesta di referendum
deve dunque essere giudicata ammissibile.
- per questi motivi
- LA CORTE COSTITUZIONALE
- dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
labrogazione delle seguenti disposizioni o parti di disposizioni del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni:
- - articolo 190, comma 2: "Il passaggio dei magistrati dalle funzioni
giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda
dellinteressato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo
parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova
funzione";
- - articolo 191;
- - articolo 192, sesto comma, limitatamente alle parole ", salvo che per tale
passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura";
- - articolo 198, limitatamente alle parole "Tali destinazioni possono avvenire,
a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti,
indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.";
- richiesta dichiarata legittima dallUfficio centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione, con lordinanza in epigrafe.
-
- Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 3 febbraio 2000.
- (Omissis).