- L.Cost. 23 novembre 1999 n. 2.
- Inserimento dei princìpi del giusto processo nell'articolo 111 della
Costituzione
- (Gazz. uff. 23-12-1999 n. 300).
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- Articolo 1.
1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, sono premessi i
seguenti:
"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato
dalla legge.
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- Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a un giudice terzo
- e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia, nel più breve tempo
- possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo
carico; disponga
- del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà
davanti al giudice
- di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico,
di ottenere la
- convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell'accusa e l'acquisizione
- di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla
- la lingua impiegata nel processo.
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- Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza
- dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si è sempre
- volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo
difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso
- dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di
provata condotta illecita".
Articolo 2.
- 1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge
costituzionale ai procedimenti penali
- in corso alla data della sua entrata in vigore.