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L.Cost. 23 novembre 1999 n. 2.
Inserimento dei princìpi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione
(Gazz. uff. 23-12-1999 n. 300).
 
 
Articolo 1.

1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, sono  premessi  i   seguenti:

    "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
 
    Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo
e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

    Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga
del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà davanti al giudice
di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione
di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
 
    Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio  da parte dell'imputato o del suo difensore.

    La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".


Articolo 2.
1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali
in corso alla data della sua entrata in vigore.