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La nuova disciplina delle imposte sugli atti giudiziari introdotta dalla legge finanziaria 2000
 
 
Legge 23 dicembre 1999 n. 488.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000).
(artt. estratti)
 Art 9.
(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari) 
    1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi e 
in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non 
si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché 
i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario.
    2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le
procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati al comma 1, per ciascuno grado
di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori
indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
    3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo,
ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per assegnazione o la vendita dei beni pignorati,
o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell’atto, è tenuta 
all’anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione
nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
    4. L’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del
contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica
del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all’affermazione della responsabilità civile
del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del
danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base
al valore dell’importo liquidato nella sentenza.
    5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di
procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni
dell’atto introduttivo ovvero nell’atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne
aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo
pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla
presente legge. Ove non si provveda, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda.
    6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2
della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del ministro della Giustizia, di concerto con il
ministro delle Finanze, del Bilancio e della Programmazione economica, sono apportate le
variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore
indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto delle necessità di adeguamento
alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. 
Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.
    7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti
sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
    8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza
limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto
di qualsiasi specie e natura.
    9. Sono esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore
a lire 100 milioni.
    10. Con decreto del ministro della Giustizia da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3 della
legge 1988, n.400, di concerto con il ministro delle Finanze, del Bilancio e della Programmazione 
economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei
proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.
    11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti
iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un
periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del ministro della Giustizia e del ministro delle Finanze, tenendo conto di oggettive esigenze 
organizzative degli uffici, o di accertare difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti
posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all’eventuale
nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del
presente articolo versando l’importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per 
cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta 
di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
 
Tabella 1
(articolo 9, comma 2)
    1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto
dall’articolo 8, comma 4, per l’esercizio in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto
nei seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000
c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000
d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000
e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000
f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000
g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000
    2. I processi amministrativi quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello
scaglione di cui alla lettera a) del comma 1 della presente tabella.
    3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera d), comma 1
della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza
esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla
lettera c) del comma 1 della presente tabella.
    4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura
civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei confronti di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in
corso di causa ai sensi dell’articolo 669-quater del codice di procedura civile.
    5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo alla lettera c) del comma
1 delle presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l’importo del contributo dovuto è quello indicato
nella lettera c) del comma 1 della presente tabella, ridotto alla metà.
    6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli uffici giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari
a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine.