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finanziaria
2000
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- La nuova disciplina delle imposte sugli atti giudiziari introdotta
dalla legge finanziaria 2000
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- Legge 23 dicembre 1999 n. 488.
- Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
- (Legge finanziaria 2000).
- (artt. estratti)
- Art 9.
- (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)
- 1. Agli atti e
ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi e
- in materia tavolare, comprese le
procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non
- si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione
a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché
- i diritti di chiamata di causa dellufficiale giudiziario.
- 2. Nei
procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le
- procedure concorsuali e di
volontaria giurisdizione indicati al comma 1, per ciascuno grado
- di giudizio, è istituito il
contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori
- indicati nella tabella 1 allegata
alla presente legge.
- 3. La parte
che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo,
- ovvero, nei procedimenti
esecutivi, che fa istanza per assegnazione o la vendita dei beni pignorati,
- o che interviene nella procedura
di esecuzione, a pena di irricevibilità dellatto, è tenuta
- allanticipazione del
pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione
- nei confronti della parte
soccombente, ai sensi dellarticolo 91 del codice di procedura civile.
- 4.
Lesercizio dellazione civile nel procedimento penale non è soggetto al
pagamento del
- contributo di cui al comma 2 nel
caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica
- del responsabile. Nel caso in cui
la parte civile, oltre allaffermazione della responsabilità civile
- del responsabile, ne chieda la
condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del
- danno, il contributo di cui al
comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base
- al valore dellimporto
liquidato nella sentenza.
- 5. Il valore
dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di
- procedura civile, deve risultare
da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni
- dellatto introduttivo
ovvero nellatto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne
- aumenti il valore, la parte è
tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo
- pagamento integrativo, secondo
gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla
- presente legge. Ove non si
provveda, il giudice dichiara limprocedibilità della domanda.
- 6. Con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dellart. 17, comma 2
- della legge 23 agosto 1988,
n.400, su proposta del ministro della Giustizia, di concerto con il
- ministro delle Finanze, del
Bilancio e della Programmazione economica, sono apportate le
- variazioni alla misura del
contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore
- indicati nella tabella 1 allegata
alla presente legge, tenuto conto delle necessità di adeguamento
- alle variazioni del numero, del
valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.
- Con il predetto decreto sono
altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.
- 7. I soggetti
ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti
- sono esentati dal pagamento del
contributo di cui al presente articolo.
- 8. Non sono
soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza
- limiti di competenza o di valore,
dallimposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto
- di qualsiasi specie e natura.
- 9. Sono esenti
dallimposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore
- a lire 100 milioni.
- 10. Con
decreto del ministro della Giustizia da emanare ai sensi dellart. 17, comma 3 della
- legge 1988, n.400, di concerto
con il ministro delle Finanze, del Bilancio e della Programmazione
- economica, sono dettate le
disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei
- proventi del contributo unificato
di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.
- 11. Le
disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti
- iscritti a ruolo a decorrere
dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un
- periodo massimo di sei mesi, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
- del ministro della Giustizia e
del ministro delle Finanze, tenendo conto di oggettive esigenze
- organizzative degli uffici, o di
accertare difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti
- posti a loro carico. Per i
procedimenti già iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero alleventuale
- nuovo termine fissato ai sensi
del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del
- presente articolo versando
limporto del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per
- cento. Non si fa luogo al
rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta
- di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di
diritti di cancelleria.
-
- Tabella 1
- (articolo 9, comma 2)
- 1. Per ogni
grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto
disposto
- dallarticolo 8, comma 4,
per lesercizio in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è
dovuto
- nei seguenti importi:
- a) nulla è dovuto per i processi
di valore inferiore a lire 2.000.000;
- b) lire 120.000 per i processi di
valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000
- c) lire 300.000 per i processi di
valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000
- d) lire 600.000 per i processi di
valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000
- e) lire 800.000 per i processi di
valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000
- f) lire 1.300.000 per i processi
di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000
- g) lire 1.800.000 per i processi
di valore superiore a lire 1.000.000.000
- 2. I processi
amministrativi quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano
ricompresi nello
- scaglione di cui alla lettera a)
del comma 1 della presente tabella.
- 3. I processi
di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera d),
comma 1
- della presente tabella. Nei
procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza
- esclusiva del giudice di pace, il
contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla
- lettera c) del comma 1 della
presente tabella.
- 4. Il
contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II,
del codice di procedura
- civile, compreso il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, e nei confronti di opposizione alla sentenza
- dichiarativa di fallimento, è
ridotto alla metà. Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in
- corso di causa ai sensi
dellarticolo 669-quater del codice di procedura civile.
- 5. Per i
procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo alla lettera
c) del comma
- 1 delle presente tabella. Per gli
altri procedimenti esecutivi, limporto del contributo dovuto è quello indicato
- nella lettera c) del comma 1
della presente tabella, ridotto alla metà.
- 6. Per il
rilascio di copie autentiche, anche da parte degli uffici giudiziari, è dovuto un unico
diritto fisso pari
- a lire 10.000 per ogni atto,
anche se composto di più fogli o più pagine.