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Gennaro Marciano
L'IMPETO D'IRA NEL REATO DI MINACCIA
(Estratto dalla Domenica giudiziaria, Anno II, N. 3).
L'art. 156 del cod. pen. stabilisce: "Chiunque, fuori degli altri casi preveduti dalla legge, minaccia ad alcuno un grave ed ingiusto danno è punito con la reclusione sino a sei mesi.
Se la minaccia sia fatta in alcuno dei modi indicati nel primo capoverso dell'art. 154 (con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite ecc.) la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.
Per ogni altra minaccia la pena è della multa sino a lire cento e non si procede che a querela di parte".
Ciò premesso, la minaccia con armi deve essere sempre compresa nel I° capoverso del suddetto articolo, o può anche essere colpita talvolta dalla più mite sanzione del capoverso secondo?
Una sentenza del 17 ottobre 1890 del Tribunale di Sulmona stabiliva che: "la minaccia di un grave ed ingiusto danno, benchè fatta con armi, cada sotto la sanzione del secondo capoverso dell'art. 156, se essa fu l'effetto di improvvisa risoluzione delittuosa e non di un riflessivo e deliberato proposito di offendere, perché, cessata l'ira, la minaccia è dimenticata".
Non guarì dopo, il prof. Lucchini, commentando nella sua autorevole Rivista questo pronunciato de' giudici di Sulmona, lo censurava, osservando che l'unico criterio distintivo tra la prima e l'ultima parte dell'art. 156 dovesse desumersi esclusivamente dall'entità del danno minacciato, e non dallo stato esacerbato di animo in cui la minaccia fu pronunziata. Egli si esprimeva dicendo: "Non ci persuade affatto che l'ipotesi della prima parte e del primo capoverso dell'art. 156 si distingua da quella del secondo capoverso per la modalità dell'elemento morale che accompagna la minaccia. Niuna espressione della legge sta a sostegno di tale assunto. Così per il codice abrogato come per il vigente, l'unico criterio distintivo si deve attingere dall'entità del danno minacciato, cui espressamente si fa accenno nell'art. 156" (Riv. Pen. Volume XXXIII, pag. 63).
Allora, col rispetto dovuto al prof. Lucchini, ci permettemmo di definire ingiusta la sua censura (Critica Forense, 1891 fasc. 2°).
Egli è fuori dubbio che la legislazione vigente, sulle orme del codice abolito, prevede tre ipotesi diverse di minacce, distinguendole fra loro per l'elemento obbiettivo del danno minacciato, cioè per la maggiore o minore coercizione che esse producono alla libertà individuale. Vi è la minaccia con cui si costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa (art. 154), che corrisponde a quella sotto ordine e condizione dell'art. 431 del cod. sardo, (ed. "o questa notte appagherai le mie voglie impudiche o domani farò trarre in prigione tuo padre"); - vi è la minaccia con cui si esprime ad altri il proponimento di arrecargli un grave ed ingiusto danno (art. 156 Iª parte, art. 432 cod. sardo, es.: "tu hai avversato i miei progetti ed io non ti farò vivere a lungo"); - e vi è infine la minaccia vaga e generica (art. 156 cap. 2°), che era considerata come semplice contravvenzione sotto l'impero del codice sardo (art. 686 n. 2), es.: "tu mi hai negato un beneficio ed io farò a te del male".
Nella prima ipotesi, la libera attività individuale è non solo limitata, ma viene costretta ad agire in un modo piuttosto che in un altro; nella seconda, la libertà individuale resta soltanto menomata per la preoccupazione che naturalmente invade l'animo del minacciato; nella terza, la menomazione della libertà pure sussiste ma in minor grado, per non essere grave il danno da cui si corre il pericolo di essere incolto. Il qualitativo di grave, aggiunto alla parola danno nella prima parte dell'art. 156, e non ripetuto nell'ultimo capoverso dello stesso articolo, dimostra a chiare note, che il criterio distintivo tra le due ipotesi debba desumersi dalla gravità del danno minacciato. Riconosciamo, adunque, che non il grado del dolo, ma la entità del danno differenzii fra loro le ipotesi prevedute nel suddetto articolo.
Ma in qual modo deve giuridicamente valutarsi l'entità del danno minacciato? Si deve soltanto por mente al significato obbiettivo delle parole minacciose, o è d'uopo invece tener conto anche, e principalmente, dello stato d'ira e d'indignazione, nel quale le minacce vennero pronunziate?
Il Carrara maestrevolmente insegna: "Come criterio misuratore della quantità naturale di questo delitto deve calcolarsi lo stato di animo del minacciante, secondo che il medesimo parlava freddamente od era in un accesso di collera; ...qui l'impeto degli affetti non tiene soltanto al grado del delitto, ma influisce ancora sulla sua quantità; e precisamente influisce ancora sulla quantità naturale del delitto in quanto ne modifica il danno immediato... Altro è il timore che genera una minaccia lanciata da un uomo che, ebro di collera, appena sa ciò che dice; ben altro è lo spavento che genera una minaccia emessa seriamente da un uomo tranquillo" (Programma vol. II paragr. 1573).
Da questo insegnamento, la cui evidenza balza agli occhi di ogni uomo di buon senso, deriva che la minaccia di un danno, sia pure gravissimo, fatta a mano armata, non può ritenersi che seriamente preoccupi o gravemente limiti la libertà individuale (in che consiste propriamente il damnum sceleris), ove sia dimostrato che essa fu profferita nella concitazione dell'animo; donde la conseguenza di doversi applicare in tal caso la sanzione dell'ultimo capoverso e non della prima parte dell'art. 156.
Siamo lieti che lo stesso prof. Lucchini abbia oramai mutata opinione, poiché in una recente sentenza della Corte Suprema, da lui redatta, ha riconosciuta la verità di queste osservazioni, estendendola anzi ad un limite eccessivo, al quale non sappiamo fare adesione. È stato ritenuto, infatti, che il divampare subitaneo dell'ira, più che attenuare l'efficacia della minaccia (in guisa da farla passare da un'ipotesi ad un'altra dell'art. 156) escluda addirittura il delitto.
Trattavasi di minaccia commessa con rivoltella, e nella sentenza si legge: "Non può costituire il delitto di minaccia il solo fatto di affrontare taluno compiendo atti che mirino ad offenderlo incontinenti nella persona, ma si richiedono tali atti che abbiano di mira, più che un'offesa immediata, la rappresentazione di un male futuro, e quindi una coercizione, una menomazione di libertà individuale, il quale obietto corrisponde altresì alla classificazione del delitto nel codice. Che la circostanza di essere il fatto avvenuto durante una contesa e uno scambio di improperii e anche di lesioni, e nella conseguente concitazione di animo dell'agente, faccia presumere il difetto dell'elemento morale necessario a integrare il delitto in esame" (IO Ag. 1896, Riv. Pen. Vol. XLIV, p. 449).
Riconosciamo giuridicamente esatto il primo criterio enunciato in questa sentenza, in omaggio al quale, per la sussistenza del reato di minaccia, è richiesto un atto che miri a determinare una limitazione della libertà individuale e non già un'offesa immediata, poiché in quest'ultimo caso vi potrebbe essere semplicemente un conato di lesione. Ma non ci sottoscriviamo al secondo insegnamento, pel quale la minaccia profferita nell'ira dovrebbe andare esente da pena, che a noi pare costituisca un esagerato svolgimento di un esatto principio giuridico.
Già precedentemente la Corte Suprema, con sentenza del 23 gennaio 1892 (est. Miglio) aveva proclamato la stessa massima, che per la sussistenza del suddetto reato non basta il fatto materiale di avere impugnato un'arma in atto di minaccia, ma occorre, perché l'atto abbia il vero carattere di una seria, grave, ingiusta minaccia, che sia provato anche il dolo dell'agente, "ossia che quel suo atto non sia stato l'estrinsecazione di un improvviso moto dell'animo erompente nel calore della rissa o della contesa, come nella specie si trattava, ma all'incontro il risultamento di un riflessivo deliberato proposito ostile" (Riv. Pen. vol. XXXV, p. 492). Vero è che questo criterio trova riscontro nell'insegnamento di alcuni giuristi (PUCCIONI, Il cod. pen. illus. Vol. IV, p. 943; GIULIANI, Istit. Vol. II p. 296), i quali affermarono che le minacce pronunziate nell'impeto dello sdegno sunt contemnendae, e non essendo esse causa di serio timore, debbano rimanere impunite per difetto di bastevoli elementi di imputabilità politica. Se il nemico, osserva il Giuliani, si astenne dall'offendere quando era nel bollore dell'ira e contentossi di minacciare, molto più se ne asterrà quando in lui sia calmato lo sdegno. Ed in questi sensi si pronunziò pure nel passato la Corte di Appello di Venezia (27 agosto 1873) sulle orme dell'antica Corte Suprema di Firenze (11 feb. 1854).
Ma, in verità, sotto il punto di vista del diritto positivo, l'impeto d'ira è preveduto come semplice ragione di scusa nell'art. 51 che, essendo collocato nella parte generale del codice, è applicabile a tutti quei reati a cui possa adattarsi, e quindi anche in tema di minaccia. Il ritenere, pertanto, che l'impeto d'ira escluda la responsabilità dell'agente, colpevole di minacce, vale tramutare, arbitrariamente, e contro un esplicito dettato legislativo, una scusa in una scriminante.
D'altra parte si è in errore, a nostro modo di vedere, quando si afferma che l'elemento morale, ossia il dolo, del reato di minaccia consista in un proposito ostile che debba essere deliberato e riflessivo. Ciò non è detto nella legge che, per ragion di metodo, "per ciascun delitto dà la nozione ed indica gli estremi, omettendo l'enunciazione dell'elemento morale, siccome quello che è essenzialmente comune a tutti i rati" (Zanardelli, Relaz. p. 17). All'uopo la norma viene indicata dall'art. 45, che dispone: "Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce". Il fatto, intanto, che costituisce il delitto di minaccia è la manifestazione del proposito di arrecare un danno; basta, adunque, aver voluto questa manifestazione, cioè avere avuto coscienza che, esplicando la propria attività, con parole e con atti, si sia rivelata l'idea di incutere timore. Epperò non è richiesto e non occorre che ciò avvenga come effetto di un proposito deliberato e riflessivo, potendo anche verificarsi, come il più delle volte accade, nell'impeto dell'ira.
Oltre a ciò, dal punto di vista razionale, se lo stato concitato dell'animo attenua ragionevolmente l'efficacia della minaccia, perché minore è la preoccupazione del minacciato, il quale può essere indotto a sperare che, col dileguarsi dello sdegno, si dilegui del pari il proposito malefico del suo offensore, ciò non può valere ad escludere del tutto la coercizione alla libertà individuale, che viene determinata dall'inevitabile turbamento dell'animo. La speranza, infatti, che, cessato lo sdegno, resti attutito e spento ogni triste proposito di male non costituisce certezza, ed implica per sé stessa la possibilità che, anche dopo la concitazione di un'improvvisa contesa, si persista dal colpevole nell'idea di arrecar danno. Ora, il pensiero di questo possibile male futuro turba la serenità dello spirito, e determina quella limitazione alla libertà individuale che, per quando attenuata da ragionevoli speranze, sussiste sempre e costituisce la essenza del reato di minaccia.
L'impeto d'ira, pertanto, può attenuare l'entità del delitto rendendo applicabile un'ipotesi piuttosto che un'altra dell'art. 156, e può anche far concedere, ove occorra, il beneficio della provocazione, ma non può eliminare del tutto la responsabilità. Solo l'impulso del timore può fare andare impunita la minaccia, come nel caso di chi agisca per la necessità di respingere una violenza attuale ed ingiusta o nella erronea convinzione di trovarsi nello stato di legittima difesa (Berner, p. 436).
Trovo, perciò, più corrispondente ai criterii del diritto un pronunciato emesso nel 6 ottobre 1892 dalla Corte Suprema (est. Muratori) così concepito: "Ritenuto che la scusa della provocazione non è dal vigente Codice limitata ad alcuna specie di reati, ma stabilita nella parte generale, epperò applicabile a tutti quelli a cui possa adattarsi: ora è palese che la minaccia, reato che offende la libertà personale, può essere stata determinata bensì da un fatto ingiusto di colui contro il quale è diretta, ma può anche comprendere nella sua entità un danno maggiore di quello che potrebbe essere considerato come tollerabile reazione: quindi è che il fatto di provocazione, potrà talvolta valere sino al punto di rendere incolpevole la minaccia, e se tanto non vale, potrà in tali casi valere come provocazione (Riv. Pen. vol. XXXVI, pag. 451).
Ecco un pronunciato che, facendo buon governo de' principii di diritto, rende omaggio ai sentimenti di giustizia (1) [(1) "Anche nel delitto di minaccia l'impeto d'ira non esclude il dolo e solo può funzionare come scusante ai sensi dell'art. 51 C. p.". Cass. 11 giugno 1915. ric. P. M. causa Montemari. Giust. pen. 1915 col. 1285 m. 1184. Ved. anche per la coesistenza della minaccia colla scusa della provocazione. Cass. 22 ottobre 924, ric. Deiana, Giust. pen. 1925 col. 280 m. 133. Vedi anche il recente studio dell'Allegra: La minaccia dell'uomo irato. Riv. Pen. CIV p. 284.].