Mario Pagano
PRINCIPII DEL CODICE PENALE
AL LETTORE.
La felicità delle nazioni non germoglia che alla benefica luce di una saggia legislazione, che l'anima e la feconda. Ma le savie leggi degli uomini son quelle soltanto che si conformano agli ordini esterni della natura. La felicità è un dono che porge questa madre comune a coloro, che premono le orme sue e si conformano agl'immutabili suoi doveri.
Ma qual parte della legislazione nel ben essere degli uomini ha influenza maggiore della criminale? Ella stabilendo le giuste pene alle ingiuste azioni degli uomini, produce la sicurezza, genera la tranquillità fonte dell'umana felicità, oggetto primo di ogni politico associamento. I sacri ed inviolabili dritti dell'uomo, ed il libero esercizio di quelli dalle leggi criminali vengono custoditi e difesi: ed allora secondo la natura si vive e godesi il premio della felicità, quando liberamente adopriamo i nostri dritti, che vale a dire, quando facciasi un regolato uso delle naturali facoltà.
Ma d'onde mai tanta indifferenza per lo più interessante oggetto, tanta negligenza per quello che merita le nostre più vive cure? Gli uomini cercano ogni ora la loro felicità, ma volgonsi a cercarla ov'ella non è. La cercano per que'mezzi sovente; che ad essa non conducono; e tenendo dietro ad inutili e stranieri oggetti, perdono di vista il proprio e necessario. Ma è tempo ormai che si scuota questo mortal letargo, in cui giacque l'umanità per secoli sommersa; che aprendo gli occhi conosca i fallaci spettri che la circondano, i vani studi che l'occupano, e si appigli a'suoi solidi e veri interessi. Fissiamo lo sguardo nel codice della natura. I codici degli uomini siano di quello gl'interpreti fedeli.
I delitti e le oneste azioni non sorgono dal capriccio, non vengono stabiliti dall'opinioni degli uomini. Invariabili e soggetti a certe leggi, come l'azione degli esseri tutti, non si cangiano secondo i gradi di latitudine, non prendono diversa forma secondo i costumi e le circostanze locali. Le pene, come i premi son le necessarie e proporzionate conseguenze de'delitti, e delle virtuose azioni. La legge sociale sviluppa e non altera, perfeziona e non muta la natura dell'uomo ed i vari suoi rapporti cogli esseri dell'universo.
Ora siffatti eterni, ed immutabili principi del codice penale ho tentato ritrarre da quell'eterno esemplare della natura, ed oso presentarli a'legislatori delle nazioni. ma quando sarà mai, che le leggi promulgate dagli uomini sono conformi a quelle dettate dalla natura? Allora per avventura un solo ed universale codice delle nazioni adottato, sarà soltanto diverso per le varie lingue nelle quali verrà tradotto, e per alcune picciole differenze locali. Allora la sicurezza e la felicità degli uomini diverrà tanto certa, quanto la verità, tanto stabile, quanto la natura. Ed allora le fatighe de'filantropi filosofi saranno benedette e coronate dalle nazioni e da'sentimenti della pace e tranquillità.
Ormai i miei lunghi lavori hanno abbracciato le parti tutte della ragion criminale delitti, pene, pruove, ordine di acquistare queste ed imporre quelle: ecco l'intero soggetto di tal nobile parte della politica giurisprudenza. Rimarrebbe soltanto ad abbozzare un codice di polizia. Prevenire i delitti, anziché punirli; conservare intatta la pubblica tranquillità, piuttosto che turbata rimetterla, difendere il cittadino dall'insulto, più che vendicarlo dall'offesa, spegner le cagioni, e non attender gli effetti del delitto, è l'oggetto del codice di polizia. Vedere la connessione di questo col codice penale, fissare i limiti dell'uno e dell'altro, e le diverse loro funzioni prescritte dalla comune norma della libertà civile, è il problema che si deve in una savia costituzione risolvere. A me manca e il tempo e la forza per eseguire tanto disegno. Mi basta di aver tentato di spargere i miei deboli lumi sulla parte penale e sul processo. Se colle mie fatiche e coll'esempio almeno, che desti i più felici ingegni, avrò alla mia patria qualche giovamento recato; questo dolce e caro sentimento formerà la felicità del resto de' miei giorni.
INDICE.
Introduzione
Definizione del delitto e della pena
I. Divisione de' delitti
II. Misura de' delitti.
III. Definizione, e vari gradi del dolo
IV. Imputabilità.
V. Delitti casuali, e colposi.
VI. Delitti dolosi, e loro graduazione.
VII. Delle azioni fatte nell'impeto delle passioni.
VIII. Distinzione delle passioni.
IX. Della cooperazione, e complicità ne'delitti.
X. Della intelligenza ne'delitti.
XI. Del Conato.
XII. Delle pene.
XIII. Della proporzione delle pene a' delitti secondo le Leggi Romane.
XIV. Del reo che ha sofferto la pena.
XV. Della prescrizione.
XVI. Della indulgenza, e restituzione de' Condannati.
XVII. Delle transazioni.
XVIII. Delle altre eccezioni dilatorie.
XIX. Della Magistratura dell'Avvocato Fiscale.
XX. Di coloro che non possono essere accusati.
XXI. Della competenza del Giudice.
I. Della verità e della certezza.
II. Degli indizi.
III. Degli indizi urgenti, urgentissimi, e de' vaghi, e deboli.
IV. Altra divisione degli indizi.
V. Verità fondamentali intorno agl'indizi.
VI. Degli indizi estrinseci, ossia della prova testimoniale, e scritturale.
VII. Della prova testimon degli indizi.
VIII. Della convizione testimoniale.
IX. Della qualità de' testimoni.
X. Degli argomenti della fede de' testimoni.
XI. Della confessione del reo.
XII. Della conf. estorta ne' tormenti.
XIII. Da nomina del Socio.
XIV. Della prova scritturale.
XV. Delle prove privilegiate.
XVI. Uso delle prove de' giudizi criminali.
XVII. Dell'analisi criminale, ossia delle informazioni.
INTRODUZIONE.
Sogliono coloro, i quali imprendono ad esporre o scienza o arte, premettere l'elogio di quella. Il qual costume è senza dubbio lodevole assai per infiammare gli animi di quelli, che vogliono apprendere quella facultà, ad adoprare attenzione, e studio. Ma da altra parte com'è mai possibile lodare ciò, che non si conosce, ed esporre i pregi di ciò, che si ignora? E perché i più belli elogi o delle scienze o delle arti, ovvero di quelli, che con gloria coltivate le hanno, si versano a dare dei prospetti generali di quelle sì fatte scienze, ed arti, o pure un'analisi generale delle opere di quei grandi uomini, che le hanno illustrate?
Convien per altra ragione ancora premettere un quadro, generale della facultà che si espone. Perciocché egli di mestieri far conoscere lo stato di quella tale facultà, gli autori, che l'hanno illustrata, e ciò, che vi manca, o vi possa aggiungere. Qual metodo Bacone da Verulamio, Leibniz, e d'Alembert hanno a proposito eseguito per tutte le scienze, le quali formano il mondo intellettuale.
Per l'una, o per l'altra ragione conviene dar prima di ogni cosa una idea generale della Giurisprudenza Criminale, della quale noi esporremo le principali teorie ne'principii del Codice penale.
Ma non si può presentare un quadro della Giurisprudenza Criminale senza offrir prima un generale e passaggiero aspetto della Giurisprudenza tutta: avvegnaché non si possa formare idea della parte, se non abbiasi almeno una confusa idea del tutto.
La Giurisprudenza è la scienza delle leggi, sien divine, sieno umane.
Ella dicesi Prudenza, poiché il G.C., come tutti coloro, che hanno per oggetto la pratica, deve adattare la teoria a'casi particolari: ciò ch'è l'opera del buon senso, vale a dire della Prudenza.
Or poiché la Giurisprudenza è la cognizione delle leggi, tante saranno le parti della Giurisprudenza, quante sono le specie diverse delle leggi, per classificare le quali convien prima di ogni altra cosa formar una idea generale e netta della legge. Più esatta, più bella definizione della legge dar si può di quella, che ne dà Cicerone ne'suoi divini libri delle leggi. La legge, egli dice, è la ragione universale di Dio, della quale partecipano gli uomini e gli esseri tutti ragionevoli, la quale vieta le cose, che non debbonsi fare, e comanda quelle, le quali hansi a fare. Tutto ciò, che la legge non vieta, permette; e ciocché permette è appunto la facoltà, che accorda la legge, vale a dire la facoltà morale, o legale, e questo appunto è il diritto. Ciocché poi impone la legge è obbligazione, o sia una necessità morale, o legale.
La legge adunque comprende diritti ed obbligazioni; descrive i diritti, addita le azioni vietate, che sono i delitti, e dimostra le obbligazioni, che sono gli uffici e i doveri.
Differente non è dall'anzidetta la nozione, che altrove abbiamo data delle leggi. Essa si è la direzione, e limitazione delle azioni degli esseri ragionevoli ad oggetto di stabilire l'ordine, e conservare per mezzo di quello le diverse specie, secondo il fine della natura. Sì fatta definizione è nel fondo la medesima, che quella di Cicerone; poiché la suprema, ed eterna ragione, che Tullio chiamò legge, è appunto l'intelligenza di così fatt'ordine morale, e dell'anzidetta direzione, e limitazione delle operazioni degli esseri ragionevoli.
Così fatta legge dicesi divina, e naturale; divina per l'autore, naturale per lo mezzo, onde viene agli uomini comunicata. Perciocché ella viene scolpita nel cuore degli uomini tutti, o per mezzo di quelle eterne nozioni, che Platone, e Leibnitz suppongono infuse nello spirito di ciascun uomo, o per mezzo di quelle verità eterne, che sono secondo Aristotele, e Loke il prodotto dello sviluppo delle naturali facultà dello spirito umano.
siffatta legge naturale, e divina per i varii suoi rapporti dividesi in diverse specie. S'ella si considera relativamente a ciascun uomo, si può chiamare legge naturale inostatica: se mai venga considerata per rapporto alle famiglie, ed agli individui di esse, si può dire legge naturale economica; se mai venga adattata alla società, si può dire legge naturale politica, ossia Dritto politico; se mai si rapporti ai diversi corpi politici, ossia alle relazioni di nazione e Nazione, dicesi Dritto delle genti.
La legge umana o positiva vien così detto per contrapposto alla anzidetta, in quanto che la sua origine proviene da'Legislatori umani, ed è promulgata non già per lo senso interno, ma per gli esterni. Ma nel fondo altro non è, che le conseguenze, e l'adattazione dello stesso dritto naturale alle società diverse. E saggiamente l'immortale Grozio chiamò il dritto positivo Dritto naturale ipotetico; poiché è il dritto medesimo della natura, che viene stabilito dalla medesima, dato un fatto, cioè stabilito le società. Ed elegantemente il Dritto civile vien chiamato la ragion civile; poiché è una derivazione di quella eterna, ed immutabile ragione, della quale partecipano gli uomini, che la sviluppano gli umani Legislatori, quando stabiliscono le leggi positive.
Or conviene distinguere le specie diverse di questa civile ragione, la di cui cognizione forma la Giurisprudenza. Questa civile ragione o riguarda la formazione del corpo sociale, ne descrive l'ordine, i magistrati, i pubblici giudizi, e la pubblica economia; e forma allora il Dritto pubblico; o rimira i diritti de'privati, cioè la proprietà; e forma quello, che propriamente dicesi Dritto civile, e Dritto privato. Havvi un'altra specie di dritto positivo, ed è propriamente quello, che Grozio chiama Dritto delle genti positivo, che nasce dalle convenzioni, e dalle opinioni sparse in tutte le nazioni; dritto, che a torto impugnano i Coccei.
Or il Dritto pubblico raggirandosi principalmente a mantenere la pubblica tranquillità, e l'ordine sociale, si può in tre parti dividere. La prima comprende la descrizione de'Magistrati, e delle loro funzioni. La seconda abbraccia le leggi economiche, e quelle di educazione. La terza finalmente il Dritto criminale, il quale principalmente è diretto a stabilire la pubblica tranquillità ch'è il principale oggetto della società.
Or del Dritto criminale tre sono gli oggetti, ed in conseguenza tre sono le parti. Perciocché le Leggi criminali o numerano i delitti, e le proporzionate pene: e ciò forma la prima parte: ovvero fissano le prove richieste a dimostrare i delitti; e questa è la seconda parte: o finalmente prescrivono l'ordine de'giudizi criminali, vale a dire il processo; e quest'oggetto è compreso nella terza parte.
Vede ciascuno dalla esposizione dell'oggetto del Dritto criminale quanto sia la sua importanza. Quanto importa la pubblica tranquillità, la sicurezza nostra, della nostra famiglia, de'nostri amici, e de'nostri concittadini, di tanta importanza si è la ragion criminale.
Presso gli antichi, cioè presso i Greci, e i Latini non s'era formata una particolare scienza del dritto criminale. Molte cose intorno ai criminali giudizi, e soprattutto intorno alle prove ritrovansi acutamente disputate presso gli antichi Retori, e principalmente nella Rettorica di Aristotele, nelle Opere oratorie di Cicerone, e nelle Oratorie istituta di Quintiliano. E le medesime Orazioni di Demostene, e di Cicerone, sono una ottima scuola dell'uso, che debbasi fare degli indizi, ed argomenti ne'giudizi criminali. I Romani G.C., come rilevasi dai frammenti, che restano ancora nel libro 47 e 48 del digesto, scrissero molti trattati particolari, o su di ciascun delitto, ovvero su i giudizi capitali, oppure su i testimoni, e le prove. ma non sappiamo, che alcun di loro avesse formata una generale istituzione del Dritto Criminale; e meno, che avessero ridotte le prove a generali, e scientifici principii. Bisogna confessare nulla di meno, che ne'frammenti, che ci restano, ritrovansi le dottrine le più belle ritratte dal seno della più profonda Filosofia. La precisione, e nettezza del di loro stile unita ad una nobile brevità ci offre un genere di stile, intrattato dagli altri autori e Greci e Latini. La di loro maniera di dimostrare venne encomiata dallo stesso gran Leibnitz, il quale affermò, che nelle cose morali i soli G.C. Romani aveano tra gli antichi adoperata una esatta dimostrazione.
Rivolgendoci a tempi moderni, la Giurisprudenza Criminale è un composto di differenti pezzi. Le Leggi Romane comprese ne'citati libri 47 e 48 del Digesto, e nel nono libro del Codice; parecchie massime dal Dritto Canonico prestate; alcune opinioni generalmente adottate, nè richiamate ad esame; molti usi forensi per consuetudine; dottrine de'Forensi su le autorità de'Predecessori fondate; formano il molteplice e discordante corpo della Giurisprudenza Criminale, quasi universalmente seguita; e per noi privatamente le Costituzioni del Regno, i Capitoli de'Re Angioni, e le susseguenti Prammatiche degli Aragonesi, e degli altri augusti Sovrani, accrescono di molto il vasto corpo della Giurisprudenza Criminale.
In questo secolo la face della Filosofia incominciò a rischiarare le tenebre del Foro. Il primo sì fu l'Autore dello spirito delle leggi , cioè il celebre Presidente di Montesquieu, a gittare lo sguardo filosofico su la Giurisprudenza Criminale. Il celebre Marchese Beccaria ex proposito nel lib. de'delitti e delle pene molto famoso in Europa, richiamò ad esame molte dottrine ciecamente seguite nel Foro. Una folla di scrittori seguirono le orme di questi valenti uomini. Ma a dire il vero benché molte vedute piene di filosofia, e di umanità si scorgono nelle opere loro; tutta volta non mostrano sempre molta cognizione delle Leggi, e del Foro, e sovente la di loro analisi non è nè molto esatta, nè molto profonda. Ma niuno di costoro ha tentato finora di ridurre a costanti e dimostrati principi le diverse teorie sparsamente toccate, nè concatenate tra di loro. Niuno, dico, ha tentato di fare una scienza di questo importante dritto. Niuno ha paragonato le leggi, e gli usi del Foro con le teorie della ragione in tutta la di loro estensione. Ecco il nostro oggetto, ecco il piano, che ci abbiam proposto; ed ecco io stato del Dritto Criminale, e di ciò, che in esso vien desiderato.
Definizione del delitto e della pena.
CAPITOLO PRIMO
Divisione de' delitti.
Il delitto è la violazione d'un diritto o naturale o civile dell'uomo, ovvero una mancanza dell'adempimento dell'obbligazione o naturale o civile. Esso è una commissione, ovvero una omissione.
La pena è la perdita di un diritto per un diritto violato, o per un dovere ommesso: perdita di un diritto, che toglie al reo la legge, e per essa i Magistrati suoi esecutori. E però la pena pubblica vendetta fu da' Romani Giureconsulti chiamata: avvegnaché quella vendetta, che nello stato di natura apportava il privato braccio dell'offeso nella città arreca la pubblica autorità.
Essendo il delitto la violazione di un diritto, la divisione de'delitti segue la partizione de' diritti. Quindi delitti naturali sono le violazioni de'naturali diritti dell'uomo, o l'omissione de'naturali doveri. delitti civili le offese de'diritti, e doveri nati con la società. E questi tutti sono pubblici o privati, come offendono o i pubblici o i privati diritti.
CAPITOLO II.
Misura de' delitti.
Delitto non è la sola, ma bensì la dolosa violazione de'diritti altrui. Quindi fa d'uopo, che per la esistenza del delitto due qualità concorrano insieme, l'animo e l'effetto; vale a dire fa di mestieri, che siasi recato un danno, e ciò non per caso, o per necessità, ma per pravità, e dolo. Quindi la gravezza del delitto deesi misurare secondo il doppio aspetto e del danno recato, e del dolo del delinquente. I pubblici delitti sono più gravi dei privati, e quelli che offendono i più preziosi diritti o della società, o del cittadino, hansi per più atroci a riputare. Ma può bene così fatto ordine essere turbato dalla diversa qualità del dolo, per cui un delitto nella più lieve classe annoverato è più atroce talora di un misfatto, che alla classe de'più gravi delitti si appartiene. Così quel figlio, il quale con deliberato animo abbia al proprio genitore apportata una ferita, hassi a giudicare più solenne scellerato di colui, il quale nell'impeto dell'ira abbia dato la morte al suo nemico, dal quale venne ardentemente provocato. La gravezza adunque del delitto misurasi dal danno insieme, e dal dolo.
CAPITOLO III.
Definizione, e vari gradi del dolo.
Il dolo altro non è, che la volontà di nuocere, o sia di violare la legge, e gli altrui diritti stabiliti dalla legge. E perciò se manchi la volontà di nuocere; l'offesa, disgrazia, e non delitto dessi chiamare. Se poi concorra la prava volontà, ma seguito non sia l'effetto; è reo pensiero, o al più tentato delitto, ma non già delitto. Vera cosa ella si è, che più leggi nel Digesto, e nel Codice rapportate ordinano, che dell'animo soltanto ne'delitti tengasi conto. Ma comeché siffatte leggi sembrino tratte dal seno della Filosofia, non però debbonsi elle senza alcuna moderazione adottare. Altrimenti i Filosofi, altrimenti le leggi estinguono la malizia, come dice Tullio nel III. de off. La lingua della Filosofia parla soltanto alle anime elevate, la voce delle leggi deve intonar anche l'orecchio della feccia del popolo. Quindi i Filosofi con la bilancia dell'orafo, i Legislatori con quella del mugnaio pesano le azioni degli uomini.
E di fatti, le citate leggi ebbero la origine nelle funeste circostanze de'tempi, e furono il disperato rimedio degli estremi mali. La corruzione de'costumi, l'anarchia, necessaria conseguenza delle guerre civili, avevano menato in Roma il disprezzo delle leggi. Silla il dittatore, funesto esempio di gran delitti e di gran virtù, volendo correggere il pubblico disordine, nè potendo richiamare i buoni costumi, si avvisò di frenar col rigore la sanguinaria licenza, e punì come omicida chi per uccidere un cittadino uscisse in pubblico col coltello. E da tal sorgente derivarono le leggi, che uguagliano i pensieri al misfatto. Ma lo smodato rigore non mai estinse i delitti, come i violenti rimedii rado o non mai guariscono gl'infermi. Ma nel medesimo Corpo del Romano Dritto altrimenti per altre leggi vien disposto. Niuno del nudo pensiero soffre la pena, dice la legge 18. Dig. de poenis. Quali violenze non dovrebbero commettersi per aprirsi una via al cuore, per istrapparne i più celati sentimenti ad oggetto di punirli? Il delitto adunque è sempre un fatto criminoso, o i nudi pensieri, quando non sieno in atti esterni passati, soggetti alle divine pene, sono esenti dalle umane.
CAPITOLO IV.
Imputabilità.
Or poiché senza dolo non v'ha delitto, e dove non v'ha volontà, non esiste il dolo; convien ora vedere quali sono le volontarie azioni, e quali le involontarie; e di più quanto ciascuna azione sia volontaria, per poter misurare i gradi diversi di dolo ne'diversi delitti.
La libertà è il costitutivo attributo della volontà, la quale se non dirigga sè stessa, vengono immediatamente le sue funzioni sospese, nè quella concorre più nell'azione. Perocché, come profondamente Aristotele nella Etica a Nicomaco scrisse, quando il principio dell'azione è nell'operante stesso, l'azione è libera e volontaria: e per l'opposto. Or la volontà quando per riflessione, e per ragionamento si adopera, allora il principio dell'azione è in se stessa. Ma quando operi per passione, il principio dell'azione è nell'esterno oggetto, che facendo impressione su i nostri sensi, genera la fissazione o piacevole o dolorosa, dalla quale vien determinato l'appetito, che sospinge ad operare. Confonder non deesi l'appetito con la volontà. L'uno vien desto dalle sensazioni, ed è cieco e necessario effetto di quelle. L'altra vien dopo il ragionamento, ed è libera. Il primo dagli esterni oggetti dipende, e l'altra dalle ragioni, e da'motivi, ch'entro sè stessa formasi. Ciocché sia conforme al presente piacere eccita l'appetito. Ciocché giova, o sia utile in tutti i suoi riguardi, muove la volontà. Dietro a quel primo movimento piacevole o doloroso, che appetito vien detto, segue la riflessione, il giudizio, e 'l ragionamento, e quindi la scelta della volontà, che fa il pregio o il demerito della nostra azione.
Per la qual cosa convien fissare un canone generale; vale a dire, quanti sono i gradi di libertà, altrettanti sono i gradi d'imputabilità; e tanti sono i gradi di libertà, quanti i gradi di cognizione di ciò, che si faccia; cioè dell'operazione, dell'oggetto, e del rapporto, che ha operazione con la legge. Chi non intende affatto ciò, che fa, opera per ignoranza, e perciò l'azione imputata non gli si deve, non avendovi avuta la volontà parte alcuna.
Non deesi però ciò prender nel senso, che non abbiavi delitto, se non fatto di proposito, e con precedente deliberazione. Eziandio coloro, che per empito delinquono, sono rei con dolo, ma con dolo minore.
E però bisogna fissare i due estremi del massimo dolo, il quale ne'premeditati delitti esiste, e della innocenza dell'azione criminosa fatta per ignoranza, che al caso, e non già all'uomo attribuir si dee; e nel mezzo de'due estremi fa d'uopo collocare i delitti commessi nell'impeto delle passioni, dei quali ben anche esistono gradi diversi, secondo il dolo proporzionato sempre al turbamento dell'affetto.
A così fatte teorie fissate dalla ragione si conformano gli stabilimenti fatti dalle Leggi Romane. La Legge II del tit. del Dig. de poenis così dice: Delinquitur autem aut proposito, aut impeto, aut casu. Proposito delinquunt latrones, qui fictionem habent; impeto autem, cum per ebrietatem ad manus, vel ad ferrum venitur. Casu vero, cum in venando telum in feram missum hominem interficit.
CAPITOLO V.
Delitti casuali, e colposi.
Le azioni fatte nella piena ignoranza sono adunque esenti di dolo, immuni da pena. E lo stesso convien dire di quelle commesse per errore. L'errore difatti è una ignoranza di quello, che è, ed una cognizione di ciò che non è; la qual cognizione equivale alla ignoranza. Quegli, che credendo di ammazzare una belva, dia la morte ad un nemo, che capricciosamente vada errando pel bosco coverto di pelle di cignale, non è per certo reo. Perciocché avendo nell'errore operato, può dire con quel Poeta latino: Non scelus invenies. Quod enim scelus error habebit? Così fatti delitti diconsi tutti casuali e non imputabili. Quindi quelli, che commettono delitto nel sonno, non soffrono alcuna pena: L. I.ff. de adquir. vel amitt. posses. In secondo quei fanciulli, de'quali sviluppata ancor non è la mente, non commettono delitto: L. 22. ff. ad L. Corn. de Sic. L. I. C. de fals. mon. La innocenza del pensiero si difende come elegantemente dice il Giureconsulto Modestino, L. Infans ff. ad L. Corn. de Sic. Ma deesi distinguere la età puerile di modo, che quelli alla infanzia vicini sieno incapaci affatto di dolo; ma coloro, che toccano la pubertà, di già commettano delitto. Avvegnaché le forze morali camminino di pari con le fisiche, nè compiasi lo sviluppo della mente prima di quello della macchina, L. 3. ff. de injur. et 23. ff. de furtis. Egli è vero però, che ritirandosi, o accelerandosi lo sviluppo dell'uomo, secondo le circostanze diverse, è necessario di lasciarsi all'arbitrio del Giudice l'estimare secondo gli indizii, se il fanciullo delinquente abbia o no con dolo commesso il delitto. Per la ragion medesima, perché privi di ragione, hansi a riputar incapaci di dolo i furiosi, e mentecatti, cioè gli stupidi, e gli imbecilli, L. 12. ff. ad L. Corn. de Sic. L. 9. ff. ad P. Popp. de parr. Ma ciò deesi intendere di quella follia, che toglie all'intutto l'uso della ragione, e di quella stupidità, che estingue il senso comune, non già di quel torpore di mente, che la rende tarda o lenta. quindi gli epilettici non vanno esenti di pena; purché il delitto non sia commesso nell'accesso dell'epilessia, ovvero che questa col continuo attacco non abbia istupidito interamente il cerebro.
quindi colui, che interrottamente infuria, o per intervalli venga dalla epilessia sorpreso, se ne'momenti, che possiede la ragione, commetta delitto, si dee per certo punire: L. 14. ff. de off. Praes. Egli è senza dubbio volontariamente ha delinquito, e il suo esempio giova a frenar que'matti, che riprendono in certi intervalli la ragione, acciocché in quelli intervalli non si abbandonino al delitto.
La involontaria, e piena ebrietà, che interamente spegne la ragione, estingue eziandio all'intutto il delitto. Ben vero son da distinguere gli ebri dagli ebriosi. I primi per un caso non preveduto, i secondi per abito, e per volontà immergono nel vino la di loro ragione; e quindi i primi sono o scusati o assoluti, ma i secondi vengono più gravemente puniti, anziché costoro per una legge di caronda doppiamente erano puniti e per quel delitto, che gl'imbrutiva, e per lo misfatto nella ebrietà commesso.
E' palese adunque, che non qualsiasi ignoranza, e qualsiasi errore assolva dal delitto. Perciocché se l'uomo, aguzzando l'acume della sua mente, e adoperando la debita attenzione, possa intendere appieno le conseguenze, e il rapporto dell'azione con la legge, e pur nol faccia, il delitto se gli deve per fermo imputare. Quindi la ignoranza di dritto, o di fatto potendosi allegare, questa iscusa quando sia necessaria, e quella non giova quando della legge di natura si tratta; la quale essendo scolpita nel cuore di ognuno, è sentimento più, che ragione. L'orrore, che si prova nell'offendere altrui, la pietà, che per gli oppressi ed infelici da ciascuno si sente, si è l'organo della volontà della natura, che vuole la conservazione di tutti, e perciò impone a tutti il rispetto de'diritti degli altri, e il vicendevole soccorso. La ignoranza della legge positiva può talora iscusare coloro, che per le diverse circostanze, e per la condizione della di loro vita l'abbiano ignorata.
Ma la ignoranza di fatto, quando si possa superare, forma la colpa. Le Leggi Romane chiamano la colpa grande negligenza, Magna negligentia culpa est. Paolo l. 226. de V.S. E la definiscono per la mancanza della provvidenza di ciò, che si poteva provvedere. Culpam esse, cum quod diligenter provideri potuerit, non esset provisum. Paolo l. 31. ff. ad L. Aquil. I Giureconsulti sviluppando la definizione delle leggi, dividono la colpa in due parti, vale a dire nella commissione di una cosa vietata, o nella ommissione della debita diligenza, che si porti dietro un delitto. Così fatte definizioni, e divisioni ricadono alla proposta definizione. Perciocché nell'uno, e nell'altro caso o di commissione, o di ommissione concorre una volontaria ignoranza, un cercato errore, onde sorge il misfatto.
Dalla colpa sono anche diversi i gradi. Comunemente le leggi ne fanno tre classi, nella prima delle quali la levissima, nella seconda la lieve, nella terza la grave lata vien riposta. Per calcolare con esattezza i gradi diversi della colpa, per fissare religiosamente i limiti di essa, e del dolo, conviene dare una più distinta nozione dell'una e dell'altra.
Ogni effetto con l'azione, che lo produce, è necessariamente, o probabilmente commesso. Quando di necessità da tale azione deriva un certo effetto, colui, che fa tal atto, vuol pienamente quell'effetto. Perocché la mente chiaramente iscorge la conseguenza dell'azione, in quelle cose almeno, che comunemente note sono a tutti. Così chi spinge il ferro al petto vuole indubitatamente la morte di quello. E dir conviene lo stesso se molto probabile sia l'effetto, vale a dire se l'ordinario, ovvero anche talvolta addivenga.
Ma se accada di rado, che da tale atto ne derivi un male, allora ha luogo la colpa: avvegnaché quel rimoto avvenimento non si affacci all'animo, senza che esso adoperi una certa attenzione. E sì fatta colpa è ben la grave. Chi gitti giù dalla finestra una pietra, che allo sventurato, il quale passi per quel luogo, ischiacci il capo, è di colposo omicidio reo. Perciocché sebbene tal caso avvenga di rado, quando la casa non si accosta su la piazza, pur tuttavolta la mente, adoperando la debita attenzione, potealo ben prevedere. Tal colpa poi si alleggerisce in ragione, che più raro sia l'effetto, onde di leggieri non abbialo potuto la mente prevedere. Una spinta, che faccia cadere a terra un uomo, il quale di quella percossa indi si muoia, è da riputarsi lieve colpa; avvegnaché rarissimo veggasi tal sinistro avvenimento. Quando poi straordinario allo intutto sia il caso, di modo che per usata attenzione antiveder non abbiasi potuto, ma soltanto con rarissima diligenza sarebbesi evitato, nasce la levissima colpa.
Se poi commettasi un disordine, onde nasca il delitto, è da considerarsi di che gravezza sia quel tale disordine, ossia illecita azione, dond'è derivato il delitto. se l'azione è illecita per sè stessa, per lo luogo, e per lo tempo, allora nasce ben anche la grave colpa. Se per esempio Tizio proferisca delle ingiurie contro di Cajo, e Cajo irritato volendo vendicarsi di Tizio, dia per errore la morte ad un compagno di Tizio, è Tizio di lata colpa rea.
Ecco adunque la natural graduazione della imputabilità. Il delitto, che dalla insuparabile ignoranza ed errore deriva, è casuale e privo di dolo; nè perciò soggetto alla pena. Quello, che rarissime volte accade, ma con la rarissima diligenza iscorger poteasi, forma la levissima colpa, che tiene il primo grado d'imputazione. Culpa autem habes, si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset, dice il G. C. Cajo L. 28 ff. locut. Ma se di rado il delitto accada, per modo tale, che potevasi antivedere adoperando lieve diligenza, la grave colpa ha luogo, la quale si uguaglia dalle leggi talora al dolo, in quanto, che prossima alla prima linea di quello. Lata culpa est nimia negligentia, idest non intelligere quod omnes intelligunt. Ulp. l. 213 de V. S. Magna negligentia culpa est, magna culpa dolus, Paolo l. 226 de V. S. Havvi però tra le Leggi Romane una contraddizione secondo l'avviso de' G.C., che si affannano molto a voler comporre le antinomie, lavoro spesso inutile, e sempre vano tentativo; avvegnaché in un'opera da tanti diversi frammenti composta l'unità si ricerca invano. La contraddizione nasce da che nella legge 7 del Digesto ad L. Corn. de Sic. dicesi, che non mai la colpa si agguagli al dolo; laddove nella citata legge, ed in altre, cioè nella legge 3. ff. de off. Praes vigil. l. 4 et 15. ad L. Corn. de Sic. l. 12. de custodia, et exhibit reorum viene altrimenti stabilito. Il Mattei concilia le discordanti leggi, con dire, che la colpa non si agguagli al dolo in quanto alla pena ordinaria, non essendo mai la colpa come il dolo punita, ma che difatti la colpa si somiglia al dolo, in quanto che nasce ben anche ella dall'animo. secondo la nostra graduazione la colpa forma il primo e minimo grado, e l'implicito dolo. Avendo qualificata la lata colpa, e la levissima, è facil cosa l'intendere la lieve, la quale ritrovasi nel mezzo.
CAPITOLO VI.
Delitti dolosi, e loro graduazione.
Collocasi nella prima linea il dolo di colui, che direttamente vuole un male, dal quale deriva un delitto. Indirettamente allora la volontà ha voluto quel tale delitto. Quindi ben dividesi il dolo in diretto, e indiretto. Nel dolo diretto all'animo si rappresenta con distinzione l'effetto criminoso; nell'indiretto implicitamente. Locché accade, quando è possibile l'effetto, me sì remoto, che di rado avviene. Così chi vuol ferire soltanto un uomo, ma con la ferita poi l'uccida, è reo di doloso omicidio del primo grado; poiché nel voler ferire si fece oscuramente all'animo presente l'evento funesto, che dalla ferita poteva derivare; e ciò non ostante, la volontà scelse di recar la ferita. Tal volontà indiretta da'Criminalisti fu detta eventuale, dacché ella vuole indirettamente ben anche il possibile evento. Sì fatto ed inviluppato sentimento della volontà indica, che in tal caso io voglio assolutamente ferire il mio nemico con condizione, che ne voglio anche la morte, se mai senza quella non si possa recar la ferita.
Convien distinguere questo tal doloso delitto dal colposo. Il colposo delitto nasce dall'azione illecita. Questo tal doloso sorge ben anche dalla illecita azione. Ma nella colpa il delitto non è l'effetto connesso con l'azione illecita. Esso è accidentale effetto. Nasce da una estrinseca cagione, che sopravviene. nell'altro caso il delitto è l'effetto immediato dell'azione illecita. Se qualcuno diramando un albero in su la strada, uccida un uomo, che passi per quella, la morte di quell'uomo nasce dall'esterno accidente del passare quell'uomo per quella strada. Ma se taluno volendo ferire soltanto il suo nemico, l'uccida; quella morte è l'immediato effetto della ferita. Si agita un'acre controversia tra gli Interpreti del Dritto Romano, se debbasi aver doloso sì fatto omicidio indiretto. Quelli, che negano, tra i quali il Mattei, allegano per l'opinione loro la legge I. ff. ad L. Corn. de Sic. 3. Divus Hadrianus rescripsit, eum, qui hominem occidit, si non occidendi animo hoc admisit, absolvi posse. Ed appresso. Sed si clavi percussit, et cucuma in rixa, quamvis ferro percusserit, tamen non accidendi animo, leniendam poenam ejus. E la legge 1. del Codice allo stesso titolo. Qui si probaverit non accidendi animo hominem a se percussam esse, remissa homicidii poena secundum disciplinam militarem sententiam proferet: crimen enim contrahitur, si et voluntas nocendi intercedit. Ceterum quae ex improviso casu potius, quam fraude accidunt, fato plerumque, non noxae imputantur. Inoltre la leg. 6. del Cod. stesso: enim, qui asseverat homicidium se non voluntate, sed casu fortuito fecisse, si hoc ita est, neque super hoc ambigi poterit, omni motu, ac suspicione volumus liberari. E di più la l. 3. ff. ad L. Corn. de Sic. Sed ex Senatusconsulto relegari jussa est ea, quae non quidem malo animo, sed malo exemplo medicamentum ad conceptionem dedit, ex quo ea, quae acceperat, decesserit. Finalmente la L. 38. ff. de poenis. Qui abortionis aut amatorium poculum dant, etsi dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est...... Si ex eo mulier, aut homo perierit, summo supplicio afficiantur.
Coloro, che stanno dalla parte contraria, sostengono, che le citate leggi parlano dell'omicidio commesso senza il disegno nè di uccidere, nè di offendere in qualunque maniera, vale a dire senza il dolo nè diretto, nè indiretto, ma dell'omicidio casuale. Ciocché confermano le parole della seconda legge citata. La legge 38 poi parla apertamente dell'omicidio colposo, e pur costoro l'interpretano per lo dolo indiretto. Citano di più in di lor favore il capitolo II, tit. de homicidiis del sesto delle Decretali, e la Legge quoniam multa facinora. C. ad L. Julian de vi pubblica. Qualunque sia il senso delle citate leggi, il dolo indiretto forma il primo grado, e merita sempre più mite pena.
In questa prima linea di dolo vengono rinchiusi i delitti de'minori. Le leggi lasciano nell'arbitrio de'Giudici di aver conto della minor età nel temprar le pene. L'auxilium, ff. de min. Constit. del Regno minorum iuris Pram: de min. Ma siffatto arbitrio si deve dalla ragione regolare, vale a dire, che debbasi allora usare indulgenza a'minori, quando abbia potuto l'età esser sedotta dall'errore. L. 109. ff. de L. J. Fere in omnibus poenalibus judiciis et aetati et impradentiae securritur.
Le forze morali camminando di pari passo con le fisiche, non si compie lo sviluppo della mente prima di quello della macchina. E non compiendosi d'ordinario lo sviluppo della macchina innanzi della maggiore età, i delitti nell'età minore commessi hanno il minor grado di dolo, e la libertà cresce con gli anni insieme con la ragione. Quel fervido, e turbato movimento del sangue ne'giovani sconvolge, ed oscura la ragione per modo, che operino sovente per ignoranza, nè facciasi all'animo presente nel pieno aspetto il delitto, che vanno a commettere. Quindi ben anche per l'autorità delle cose giudicate più mite esser dee la pena a minori stabilita, denique et hoc saepius abservari quod in criminibus atrocissimis non solum ordinarium supplicium reo minori mitigatum, sed et mortis poena in fustigationem commutata fuerit, ne forte ad mortis supplicium comdemnaretur, quem simplicitas, ac imbecillitas consilii juvare potest. Quaest. 143 n° 90. V. ivi il Bomero, ed il Presidente de Rosa nella Resol. 27.
Deve però il Giudice, siccome si è detto degli impuberi, dalle circostanze estimare se la malizia supplica alla età, ovvero, se il minore sia stato della imprudenza della età strascinato nel delitto.
I patrii statuti la minore età a 18 anni ristrinsero, ma non accelerarono, nè il potevan fare, lo sviluppo della mente. Quindi è mio avviso, che nel minorar la pena a minori debbasi al Dritto Romano e non già al patrio aver riguardo. I Romani G. C. nella Greca Filosofia ammaestrati, infino all'anno vigesimoprimo l'età minore estesero, quando secondo la opinione d'Ippocrate, e di altri sommi Filosofi, si avvicina al termine lo sviluppo della macchina; nè io veramente indovinar potrei donde sia nato così fatto statuto. Derivò veramente dagli usi delle settentrionali Nazioni, tra le quali pregiandosi la sola virtù guerriera, il cittadino a diciotto anni per uomo intero veniva riputato, perché già era atto alle armi. Ovvero ci venne cotale stabilimento degli Arabi, che per tanto tempo signoreggiarono le nostre provincie, i quali usciti da un più caldo clima, avendo un prematuro sviluppo, abbreviarono l'età minore. Da qualunque popolo sia scaturito siffatto stabilimento, perciocché i fatti degli uomini non alterano giammai la natura delle cose, il Giudice, a creder mio, aver dee riguardo alla età minore, che fissò il Dritto Comune, e che addita la Natura. Ma però deesi aver ragione e del clima, e del temperamento, e della educazione, e dell'attuale stato più o meno colto della Nazione. Perciocché tutte siffatte ragioni accelerano, o ritardano lo sviluppo. E il dolo corrisponde sempre ai lumi dell'intelletto. Circa extensionem aetatis minoris illud adhuc monendum servari terminum Juris Civilis, etiam in Saxonia iis locis, in quibus major aetas ex anno XXI. existimatur. Tum quod in poenalibus non facile extentio admittenda, tum quod in his major semper fuerit auctoritas, et observantia Juris Romani, quam Germanici. Puffendor. Cap. I. ff. 39. Boemero Obs. 3, ad Quaest. 343.
Gl'imbecilli, i sordi, e i muti insieme sono nel caso stesso degli impuberi, e de'minori. Se sono stupidi affatto, sono incapaci di dolo; se lo sono in parte, son rei del primo grado di dolo.
Nella seconda linea deesi riporre il dolo diretto, il quale concorre quando direttamente la volontà vuole il delitto. Ciocché addiviene quando per certo ed ordinario il delitto segua all'azione. In quel caso il delitto è presente sviluppatamente alla ragione, e la volontà direttamente si porta su l'oggetto criminoso.
CAPITOLO VII.
Delle azioni fatte nell'impeto delle passioni.
Non solo la ignoranza, e l'errore tolgono la libertà, ed escludono il dolo, ma ben anche l'impeto della passione. Avvegnaché il turbamento degli affetti sospenda l'uso della ragione, e ci fa per ignoranza, e per errore operare. La passione, e la ragione sono due opposte forze dell'animo umano, e quando più l'una cresce, l'altra si minora. La prima nasce dalle esterne cagioni; sorge la seconda dalla intrinseca facultà dell'animo. Quella è necessaria e passiva, siccome dalle esterne azioni degli oggetti prodotta; l'altra volontaria ed attiva, come quella, che sorge dall'interno principio della riflessione, e combinazione. L'una adunque l'altra distrugge.
Ma perciocché non sempre l'impeto dell'affetto rovescia all'intutto la ragione; non ogni azione nell'ardor degli affetti commessa va esente di dolo, e di pena. Questa si mitiga soltanto, L. I. e 2. ff. ad L. Corn. de Sic., L. 9. ff. de poenis, e 38. ff. ad L. Juliam de adulter. I delitti, che per un repentino moto avvengono, son più lievi che quelli, che premeditatamente e con preparazione si commettono, come dice Tullio nel secondo libro degli Uffizi, ma son pur delitti. Quindi hansi a stabilire differenti gradi di dolo, secondo che diversa è la forza dell'affetto, che sospende o all'intutto, o in parte l'uso della ragione.
E' tanto poi la forza della passione più grande, quanto è più breve il tempo, in cui si operi, e quanto più grave è la cagione, che desta l'affetto. E vuolsi aggiunger ben anche, quanto più irritabile sia il temperamento dello stato attuale della macchina. Nelle angustie del tempo non può la ragione le sue facultà adoperare, e crescono sempre le sue forzer col tratto del tempo. Perciocché conviene, che si rallenti la dolorosa straordinaria tensione delle fibre, si calmi quel turbato e rapido movimento del sangue, che opprime il cerebro, e scompone il fluido animatore de'nervi, e della interna macchina; che ritorni in somma l'ordine, l'equilibrio, e la calma, perché possa la ragione riprendere le sue usate funzioni. Fa d'uopo, che la mente si possa distrarre dall'unico oggetto, che l'occupa, dalla sola idea, che fissa la sua attenzione, e desta il movimento dell'affetto; finalmente, che si scemi il dolore, o il piacere, il quale inebria, e tien sepolta la ragione. senza che, essendo la ragione una riflessione, ed un calcolo delle idee, egli è di mestieri per la successione e combinazione delle varie idee, che corra del tempo. Per la qual cosa ciocché di male si operi nell'empito primo dell'affetto, quando non trascorra intervallo, involontario all'intutto estimar si deve, o al più soggetto al minimo grado di dolo. Perciocché in tal caso o la ragione interamente si tace, o la sacra sua voce per lo tumulto degli affetti non si può chiaramente ascoltare.
I delitti, che si commettono dopo un certo intervallo dall'accensione dell'affetto, occupano il secondo grado di dolo, e sono pur quelli, che diconsi da'Criminalisti volontarj, e deliberati ex improviso; avvegnaché siavi una improvisa e turbolenta deliberazione. Ed a questa classe rapportansi gli omicidj nella rissa commessi. ma se dall'impeto primo trascorrono delle ore fino al commesso delitto, maggiore è il dolo, che la terza classe rinchiude. La quarta ed estrema classe di dolo comprende i delitti premeditati per giorni, e pienamente deliberati. Ben vero non solo al tempo, ma anche alla continuazione dell'affetto si vuole aver riguardo. Se mai venga interrotto il corso dell'impeto dell'affetto per altre idee, più grave è il delitto, che si commette. Ciocché dicesi nel Foro, si ad actus extraneos processit. La fissazione della mente su dell'idea, ch'eccita la passione, è il principale fenomeno, che l'accompagna. Quando adunque un altro oggetto distragga la mente da quella fissa idea, ella riprende l'esercizio della riflessione. E quindi ciò che operi in appresso, è più volontario, ed imputabile. Vuolsi perciò tener ragione della qualità del deviamento e della quantità delle idee frammezzate, per calcolare i gradi della volontà, e del dolo.
CAPITOLO VIII.
Distinzione delle passioni.
Ma non già le passioni tutte scemano il delitto, ma quelle soltanto, che sono naturali e legittime, le quali sieno per l'eccesso soltanto viziose. E perciò le Leggi Romane prescrivono, che il solo giusto dolore scusi, L. 9. ff. poenis, L. 12. ff. ad L. Corn. de Sic., L. 28. ff. ad L. Jul. de adult.
Le passioni legittime sono quelle, che a naturali scopi vengono dirette, cioè alla conservazione dell'essere proprio e de'proprii diritti; e quindi al respingimento di ciò, che tenda a distruggerli, ed al conseguimento di quelle cose, che li conservano, o li migliorano. Le naturali passioni sono le voci della stessa Natura, che per l'organo loro ci avverte ciò, che dobbiam fare, ovvero quello, che ci conviene fuggire. Elle nascono sempre da semplici sensazioni, laddove le fittizie passioni vengono dietro alle opinioni, e alla combinazione delle idee, e sono figlie sovente de'pregiudizi. Per la qual cosa laddove le primarie e semplici son sempre giuste nella origine loro, le fattizie possono essere cattive, quando tendono all'offesa de'diritti degli altri: e per tal ragione non minorano sempre la gravezza del dolo: avvegnaché sieno spesso nel principio viziose, e la volontà, che la seconda, non opponendosi ai primi urti, implicitamente approva que'pravi desiderii e gli effetti criminosi, che ne derivano.
Per la qual cosa l'ira, che si desta per l'offesa alla propria persona, e ai proprii diritti, se faccia altrui insanguinar le mani, è di giusta scusa cagione: perciocché il giusto sdegno errò soltanto nel modo della vendetta, e la ingiuria, che vendicar doveva nel giudizio, vendicò col ferro: ma non è degno di compatimento quel ladro, che bramando l'altrui, dia la morte al custode dell'insidiato tesoro. L. 14. ff. de poenis, L. 12. ff. ad L. Corn. de Sic., e 28 ff. ad L. Jul. de pudicitia.
Egli è vero, che delle naturali e legittime passioni eziandio altre più, ed altre meno alleviano il delitto: quelle, che più repentinamente avvampano, e gagliardamente perturbano, poiché più adombrano, e meno alla volontà danno luogo. E tali per l'appunto sono quelle, le quali più la propria conservazione, che l'agiata esistenza rimirano; più quelle, le quali respingono un male, che quelle, le quali van dietro ad un bene. Quindi più che il desiderio, l'ira, la quale alla vista del nostro offensore s'infiamma, e il timore, che alla presenza di un grande e vicino male si agghiaccia, ci toglie ragione, e libertà; avvegnaché tanto più gagliardamente la Natura si commova, e le sue forze tutte ponga in opera, quanto più da vicino, e più fortemente sia minacciata la esistenza.
Ma la forza delle umane passioni dal lungo abito, che forma il carattere, dalla intensità della sensibilità ed irritazione delle fibre, e dell'attuale stato fisico e morale dell'uomo viene oltremodo accresciuta; delle quali circostanze tutte vorrebbesi tener conto a misurar con esattezza la quantità del dolo, se mai le leggi potessero discendere a tanti particolari.
CAPITOLO IX.
Della cooperazione, e complicità ne'delitti.
I delitti non s'imputano soltanto a'diretti autori di quelli, ma ben anche a coloro, che vi abbiano in qualsiasi modo influito, e ne sieno perciò complici. Doppia esser può la influenza del complice nell'azione del principale delinquente. L'una è di consiglio; l'altra è di opera. S'influisce col consiglio, quando si persuada al reo di commettere il delitto, o se gli additino i mezzi. Con l'opera, quando al delinquente si dia o col denaro, o con la presenza, o con le armi, o per qualunque altra via soccorso. e tal soccorso apprestasi o prima, o dopo, o nell'atto stesso del delitto.
Il generale canone da aversi sempre davanti agli occhi nella imputazione de'complici si è, che tanto sia tenuto il complice, quanto abbia conferito a produrre il criminoso effetto. Perciocché quando l'effetto è prodotto da più cagioni, deesi l'attività di ciascuna calcolare: e tanto a ciascuna deesi dell'effetto imputare, quanto la sua forza vi adoperò. E tali sono le disposizioni del Dritto Romano. Triboniano nel Tit. I. del Lib. IV. delle Instit., dice che sia tenuto di furto quello, cuius ope, et consilio furtum factum est. Si aggiunga inoltre la Legge 16. ff. de poenis, quosque alios suadendo juvisse sceleris est instar. Per la qual cosa se il soccorso apprestato fu tale, che senza di quello non sarebbesi commesso il delitto, il cooperatore è del pari tenuto, che il principale reo. Et si persuaserim alicui, alias nolenti, ut mihi ad injuriam faciendam obbediret, posse injuriarum mecum agi. L. 9. ff. de injur. Ma se poi senza l'altrui soccorso sarebbe ben anche stato perfezionato il delitto, deesi vedere la cooperazione ché mai da per sè senza l'opera del principale avrebbe prodotto; e secondo l'effetto il complice è tenuto. Quindi se con l'opera del complice solo avrebbesi potuto ben anche il delitto commettere, in tal caso egli si considera come principale. L. II. ff. ad L. Corn. de Sic.
Ma se il soccorso separatamente considerato non poteva da per sè solo produrre l'effetto criminoso, al cooperatore deesi soltanto imputare quel male, che l'opera sua prodotto: come sarebbe nell'omicidio una ferita, che lo stroppio, e non la morte avrebbe cagionata. Si in rixa percussus homo perierit, ictus uniuscujusque in hoc collectorum contemplari oportet. L. 16. ff. ad L. Corn. de Sicar.
E son pur questi i tre casi, a'quali si possono ridurre le specie tutte del soccorso, che si appresta ne'delitti. I Criminalisti dividono questo soccorso in prossimo, e rimoto, e dicono, che il prossimo soccorso sia da punire ugualmente, che il delitto; laddove il remoto esser debba estraordinariamente castigato. Ma siffatta distinzione tendendo a stabilire la influenza della cooperazione, riducesi a'principi esposti di sopra.
CAPITOLO X.
Della intelligenza ne'delitti.
La scienza dell'altrui delitto da per sè non mai forma in noi delitto. Perocché ella sovente è involontaria, e però non criminosa. E quando ben anche fosse volontaria, essendo l'effetto delle naturali facultà, cioè de'sensi e della ragione, non contiene misfatto alcuno. Quando si acquisti per commetter il male, allora non è la scienza del delitto, ma bensì la volontà di nuocere; locché forma delitto: ed è quel delitto appunto, che particolarmente consiste in commettere quel certo male a violare quella certa legge. La scienza adunque del delitto senza la cooperazione nel delitto, non forma delitto.
Ma quando avendosi la cognizione del male, ch'è per commettersi, e dell'impedimento, che vi possa frapporre, o con la propria, o con la pubblica forza del Magistrato, a cui si riveli, si ommetta di farlo; nasce allora il delitto di non rivelazione, ch'è la ommissione del dovere. Quindi doppio è il carico dell'intelligenza. Se quella sia unita alla volontà di commettere il delitto, e tal volontà siasi estrinsecata; forma la complicità. La nuda intelligenza, o sia il silenzio del delitto, forma la colpa punibile ne'gravi delitti, ma sempre punibile con più mite castigo.
Le Leggi Romane hanno straordinariamente punita la non rivelazione negli atroci delitti. La Legge 2. ff. ad L. Pomp. de parr. punisce con la relegazione il figlio, che non riveli il veleno, che il suo fratello aveva preparato al comune genitore. La legge 5. C. ad L. Jul. Maest. soggetta ben anche alla pena il silenzio ne'delitti di Stato. Ma Antonio Mattei, e i più dotti G. C. sostengono, ch'esser debba la pena straordinaria. Altri dicono, che sia ben anche punito il silenzio nel delitto di ratto, per la Legge unica C. de raptu virg. Ma costoro s'ingannano; poiché la legge parla degli intelligenti cooperatori.
CAPITOLO XI.
Del Conato.
Essendo il delitto un fatto, che offende la Società, ed il pensiero non potendo recare altrui nocumento, quando in fatti non si esterni, va esente dalla pena, siccome altrove si è detto. Ma quando poi passi il pensiero od atti esterni, allora forma delitto, che dicesi conato, e tentativo. Ma distinguer conviene il conato dal delitto perfezionato. Il delitto di già perfezionato lede gli altrui diritti; il conato offende la tranquillità, e la sicurezza o pubblica o privata, la quale è uno de'più preziosi diritti. Quindi siccome il tentativo turba più o meno l'altrui sicurezza, come più si diviene agli atti prossimi; così minore o maggiore esser dee la pena. Per serbar la giusta proporzione delle pene a'delitti bisogna punire con castigo assai mite il pensiero, ossia la volontà manifestata in atti remoti; più gravemente la volontà estrinsecata in atti prossimi al delitto; e finalmente con maggior pena il delitto consumato. Quindi per le Leggi Romane sempre il conato è più leggermente punito del delitto. L. 16. ff. de poenis. Il sollicitatore delle nozze aliene, o sia colui, che tenta l'adulterio, è straordinariamente punito per la L. 16. ff. de extraord. crimin. Ma in certi atroci delitti gli atti remoti del conato vengono dalle leggi puniti come il delitto consumato. Vien punito come parricida quel figlio, che abbia soltanto comprato il veleno per apprestarlo al padre. L. I. ff. ad L. Pomp. de parric. Viene ancor punito come omicida colui, il quale per uccidere un uomo si sia mosso con l'armi. L. I. ff. ad L. Corn. de Sic. Inoltre ne'delitti di Stato il semplice conato vien punito come il delitto consumato. L. quisquis C. ad L. Jul. Maiest.; ma per i costumi dei Tribunali tutti di Europa il conato all'omicidio non mai vien punito come l'omicidio stesso; anzi abbiamo la Costituzione del Regno asperitatem, la quale vieta di punire il tentato omicidio come l'omicidio stesso. Ben vero però la ferita appensatamente fatta con armi da fuoco vien punita colla pena ordinaria dell'omicidio, per le Prammatiche Tit, de armis.
CAPITOLO XII.
Delle pene.
Poiché della natura, della divisione, e della minore o maggior gravezza de'delitti si è detto abbastanza, conviene ora favellare delle varie espiazioni di quelli; delle quali la prima si è la pena. Rechiamoci intanto alla memoria la definizione della pena, esposta di sopra. Essa è la perdita di un diritto per un diritto violato. Da ciò segue, che la pena, perché sia giusta, corrisponder debba al delitto sì per la qualità, come per la quantità; vale a dire quel diritto, il quale siasi violato, debba per mezzo della pena, e tanto di quel diritto dee venir tolto al delinquente, quanto e'ne tolse altrui. Per esempio a quello, che per un dato tempo impedì ad un cittadino l'uso della libertà, o restringendolo nel carcere privato, ovvero per mezzo delle minacce vietandogli di usare i suoi diritti, per lo tempo stesso dee esser tolta la libertà. Ben vero però hassi a tener conto eziandio nello stabilir la pena della più o meno malvagità del reo. Onde addivien talora, che si convenga passare dall'uno all'altro genere di pena, non essendo bastante la perdita del diritto in altrui violato a compensare la malvagità dell'animo del delinquente.
E tale si è la giusta proporzione delle pene, la quale dalla sola definizione da noi recata pienamente deriva. Così fatta proporzione si è il diritto del taglione, chiamato a secondo la testimonianza di Aristotele nei libri a Nicomaco diritto pittagoreo, dacché Pittagora per avventura il primo sia stato tra'Greci, che ne dettò la teoria. Ebbe il nome di taglione, poiché tal male si soffre quale altrui si recò. Ciocché da un nostro Poeta in due versi venne felicemente espresso.
"Chi soffre quel che altrui soffrir ha fatto
"Alla santa giustizia ha soddisfatto.
Presso molte antiche barbare Nazioni, le quali quanto più furono alla natura vicine, tanto più esattamente ne seguirono le voci, il diritto del taglione venne costantemente osservato; ma ciò fu rozzamente eseguito, perché strettamente; di modo che al reo, il quale avesse altrui tolto un braccio, o cavato un occhio, se gli facea altrettanto: onde venivasi a serbare l'uguaglianza aritmetica, e non già la geometrica di proporzione. La qual cosa offende all'intutto la giustizia, sì perché così non si ha ragione della diversità del dolo, che nel commettere lo stesso delitto si può adoperare, sì perché non si può nella esecuzione la giusta eguaglianza serbare, addivenendo spesso, che volendosi per esempio ad un reo cavare l'occhio, se gli toglie la vita; senza di che sebben la natura delle pene richiede, che dal reo si perda quel diritto, ch'ei violò nell'innocente, tuttavolta convieno la pena della mutilazione delle membra commutarsi nell'equivalente della perdita della libertà. Avvegnaché l'uomo monco, e stroppiato mentre che offre alla società un disgustoso spettacolo, rendesi per tutta la sua vita a sè, ed alla sua Patria inutile. Laddove la qualità della pena esser dee tale, che soddisfattasi dal Cittadino, quegli ritorni nel suo primiero stato.
E però tale la ragione si fu, per la quale le pene della mutilazione delle membra nelle Costituzioni, e ne Capitoli del Regno stabilite, cangiandosi i barbari in più dolci e miti costumi, commutate vennero nelle corrispondenti pene di presidio e di galea.
La mutilazion delle membra non fu in uso presso de'Romani, eccetto che nella prima barbarie, e nella decadenza loro. Si quis membrum rupsit, talis esto, si è una delle Leggi Decemvirali. Sotto gli Imperadori fu la prima volta stabilito il troncamento della mano del falsario. Ma poi in Bisanzio l'atrocità di siffatte pene divenne molto ordinaria. E da questa fonte, e non già dagli usi delle settentrionali Nazioni, come parecchi furono di avviso, esse derivarono nelle nostre patrie leggi.
Ma tornando donde ci dipartimmo, essendo la pena la perdita di un diritto per un diritto offeso, siegue da ciò, che tanti sono i generi delle pene, quanti son quelli de'diritti, che si possono al delinquente togliere. Ma ciascun genere di pena convien suddividere nelle diverse specie più o meno gravi, per poterle proporzionare ai gradi maggiori o minori di dolo, che possono concorrere per lo delitto istesso. E ciascuna specie di pena appartenente al genere istesso può essere più o meno grave, e per gli effetti, che quella pena produce, e per le circostanze, che l'accompagnano.
Sì fatta divisione di pene ritrovasi minutamente eseguita nel Dritto Romano. I principali generi di pena sono quelli, che tolgono i diritti essenziali dell'uomo, cioè la vita, o naturale o civile, o quelli, che tolgono l'uso della libertà, o quelli, che affliggono la persona, o quelli, che tolgono la pubblica stima per mezzo della infamia, o finalmente quelli, che tolgono la proprietà per mezzo delle multe o confiscazioni di beni. Siffatte classi delle pene vengono da G. C. divise in due principali rami, cioè in pene capitali, e non capitali. Le capitali sono quelle, che privano il condannato della esistenza, o naturale o civile. Poiché caput tanto vale in latino, quanto esistenza. Le non capitali poi sono tutte quelle, che lasciano e la libertà e la cittadinanza illesa.
Così fatta divisione ritrovasi additata dal Giureconsulto Ulpiano nella L. I. 6 ff. de poenis I. Nunc genera poenarum nobis enumeranda sunt....., et sunt poenae, quae aut vitam adimant, aut servitutem injungant, aut civitatem adimant, aut exilium, aut coercitionem corporis contineant: e nella l. 28 del titolo stesso vengono siffatti generi delle pene suddivisi nelle specie diverse. Capitalium poenarum fere isti gradus sunt. Summum supplicium esse videtur ad furcam damnatio; item vivi crematio; item capitis amputatio; deinde proxima morti poena metalli coercitio; deinde in insulam deportatio. Caeterae poenae ad existimationem, non ad capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus, vel in perpetuum, vel in insulam; vel cum in opus quis publicum datur ad tempus; vel cum fustium ictui subiicitur.
Il primo genere adunque delle pene si è la morte, detta ultimo supplicio, della quale diverse sono le specie. La morte con esasperazione, e la concremazione, specie quasi interamente abolita per la umanità de'costumi, che regna in Europa. La condanna alle bestie feroci adoperata dagli antichi è ben anche disusata. la rota adoperata dalle nazioni Oltramontane presso di noi non fu giammai conosciuta. Resta la forca con alcune esasperazioni usate negli atroci delitti, siccome il sopimento del condannato avanti la morte, e 'l bruciamento del cadavere. Segue l'amputazione della testa, specie più mite. La croce venne abolita dagli Imperadori Cristiani. Ma qualsiasi la specie della morte, arrecarsi dee col massimo esterno apparato, e col minimo tormento al reo. Poiché l'oggetto, che dee aver proposto ogni pena, si è il freno a'malvagi imposto dall'esempio e del terrore. Quindi le occulte morti, o le tormentose fanno fremere la Natura, e non giovano con l'esempio.
Alla pena di morte segue quella della perdita della libertà, poiché l'amputazion delle membra dee, come si è detto, eccitar l'orrore delle culte Nazioni. La perdita della libertà può essere più o meno grave, secondo la durata, ed a tenore della maggiore o minore restrizione, e del lavoro grave, che a condannati s'impone. La perdita della libertà per l'intera vita del condannato, una restrizione maggiore, un travaglio che abbrevia la vita, è il massimo grado di tal genere di pena. Siffatta era la condanna ad metalla, cioè allo scavamento delle miniere presso de'Romani. Tal pena era perpetua, onde non meno che la città, toglieva al condannato la libertà, come chiaro si scorge dalle leggi 28 e 39 ff. de poenis.
Prossima a questa condanna è quella ad opus metallicum, la quale ben anche è perpetua; e però toglie la cittadinanza. Non differisce dalla prima, eccetto che quella è più custodita e ristretta.
La condanna ad opere pubbliche, benché perpetua, è più mite delle anzidette, poiché è men duro, e meno micidiale il lavoro imposto. Ma però, quando sia perpetua, priva il condannato del diritto della cittadinanza. Avvegnaché colui, il quale è privo di libertà nè la può ricoverar giammai, non si possa per cittadino più considerare.
Nel quarto grado deesi riporre la pena stessa, quando sia a tempo. Allora secondo la durata si può accrescere e minorare; ed allora terminata la pena, il condannato riacquista i civili diritti. A questa pena corrisponde presso noi la condanna alla galea, o al presidio, quando aggiungasi nel decreto la formola inserviat.
Segue nel quinto luogo la deportazione nell'isola: dessa toglie con la libertà la cittadinanza; ma è più lieve della precedente; dacché non porta seco annesso il servigio. A tal pena corrisponde presso noi la condanna della detenzione in un castello, ovvero in un presidio, per render tal pena più o meno grave, com'è perpetua, o a più lungo, o a più breve tempo.
Le anzidette pene privano il condannato di libertà e di cittadinanza. Altre poi lo privano soltanto o della libertà o della cittadinanza. La relegazione, o semplice o nell'isola, priva il condannato della libertà, e non della cittadinanza, siccome attesta ben anche Ovidio in questi due versi nel V. lib. Tristium Eleg. XI.
"Nec vitam, nec opes, jus nec mihi civis ademit;
"Nil nisi me patriis jussit abesse focis.
"Ipse relegati, non exulis utitur in me
"Nomine......
L'esilio poi lasciando la libertà toglie la cittadinanza. E queste sono tutte le pene capitali, benché la relegazione tra le capitali non deesi annoverare. La relegazione è la più grave delle pene non capitali. Dopo la relegazione hassi ad annoverare la multa, o sia la pena pecuniaria, e la pubblicazione, o sia confiscazione di beni, o la pena della infamia, la quale è più o meno grave, secondo la condizion degli uomini, e secondo le altre circostanze sociali.
Fu ben anche adoperato da'Romani la pena della fustigazione, la quale però non si usava, che con le persone basse. Il carcere a tempo trovasi ben anche annoverato nel titolo del Digesto de poenis; ma il carcere perpetuo trovasi vietato.
E questi son tutti i gradi delle pene diverse, le quali si possono proporzionare ai gradi diversi de'delitti.
CAPITOLO XIII.
Della proporzione delle pene a'delitti secondo le Leggi Romane.
L'additata proporzione non sempre è nelle Leggi Romane osservata, e veggonsi con la morte i più de'delitti espiati. Cotesto disordine nacque con la corruzione de'costumi, e dello Stato. Ne'giorni migliori di Roma la proporzione delle pene ritrovasi più esattamente nelle leggi serbata. Ma essendosi spenta la virtù, estinto l'amor del ben pubblico, la pubblica educazione trascurata, e quindi corrotto il costume, crebbero i delitti, che si moltiplicano sempre in ragion de'vizi. Quelle pene, che arrestavano un tempo i più virtuosi cittadini, non potevano per certo i corrotti uomini contenere. Altro rimedio a'pubblici disordini non offerivasi allora, che di esacerbar le pene, poiché non volevasi, o non potevasi adoperare il vero rimedio, ch'era quello di ristabilire l'antico sistema, e richiamare i buoni costumi. Quindi il sangue, che espiava un tempo i più atroci delitti, si versò poi per punire i men gravi falli.
Senza di che, la crudeltà delle pene divenne un principio di Legislazione Criminale, laddove il terrore doveva agghiacciare gli spiriti.
Con l'esacerbazion delle pene nacque ben anche la distinzione di quella, secondo la diversa condizion de'cittadini. Per modo che la più grave, o la più mite pena non contemperavasi alla maggiore o minore atrocità del delitto, ma alla nobiltà o ignorabilità del delinquente.
Nel tempo medesimo, che le pene più acerbe e gravi furono stabilite, più incerte ed arbitrarie divennero. O ciò sia accaduto perché l'arbitrio giudiziario fu necessaria conseguenza dell'arbitrio politico, o sia per lo difetto di un esatto Codice penale. Perciocché non essendo giammai stato esattamente dalle leggi distinte le varie classi de'delitti, e i vari gradi del dolo, che possono concorrere nel delitto medesimo, deesi per necessità lasciare all'arbitrio del Giudice la quantità della pena. Quindi nella legge 16, ed in altre tre sotto il titolo del Digesto de poenis, viene imposto a'Giudici di minorare o di accrescere le pene, secondo le circostanze diverse ivi memorate.. Sed haec quatuor genera (delictorum) consideranda sunt septem modis, caussa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate, eventu.
Presso di noi le pene più arbitrarie divennero, dapoiché si proporzionarono esse non solo al delitto, ma ben anche alle pruove, commutandosi la tortura in pena straordinaria per l'arbitramento degli indizi, come più ampiamente si è detto nelle nostre Considerazioni sul Processo Criminale.
CAPITOLO XIV.
Del reo, che ha sofferto la pena.
La pena interamente cancella ed estingue il delitto, ed il reo, che l'ha sofferta, ritorna innocente. Perciocché quanto egli oltrepassò la linea con la violenza, altrettanto ha retroceduto con la pena, onde si rimette nel giusto equilibrio. E quindi per quel delitto, per cui siasi una volta sofferta la pena, molestar non si può il cittadino. E così vien disposto dalle Leggi 21., e 28., ff. de poenis. In conseguenza, il reo dalla pena purgato riprende i diritti tutti di cittadino. La sola pena della infamia è per sua natura perpetua, ed è per certo modo simile alla pena di morte. Perocché siccome questa estingue la vita naturale dell'uomo, così quella spegne la vita civile, la quale è riposta nella stima, che la pubblica opinione, regolata dalla Legge, ha del cittadino. Per la qual cosa colui, che abbia una infamante pena sofferta, non può essere integrato negli onori, che ha perduti. E ciò è conforme al responso di Papiniano nella L. I. ff. de decurion. E la contraria opinione contra ogni ragione vien sostenuta dal Mattei nel cap. I. al tit. 19. del 48. lib. del Digesto. Almeno che non abbia l'infamato con una lunga serie di virtuose operazioni riacquistata la buona opinione, che per lo delitto avea perduta. Per le Leggi Romane tutti i pubblici delitti arrecano infamia, ma per i costumi presenti di Europa si fa distinzione anche tra pubblici delitti infamanti e non infamanti.
CAPITOLO XV.
Della prescrizione.
La sola pena estingue il delitto, ma non la sola pena salva il delinquente. Le occasioni tutte, che o tolgono o sospendono l'accusa, dette dilatorie o perentorie, arrecano o per sempre o a tempo la salvezza del reo. La prescrizion del tempo si è l'una delle perentorie. Perciocché siccome nelle cause civili hanno le leggi la prescrizione del tempo introdotto, acciocché la proprietà non fosse in un continuo ondeggiamento, del pari perché la sicurezza de'cittadini col timore delle perpetue accuse non fosse in perpetuo timore, venne stabilita eziandio ne'giudizi criminali la prescrizion del tempo, oltre del quale per qualsiasi delitto più non si possa proporre accusa. Oltrediché la troppo tarda pena è un inutile esempio, e il lungo tempo ricovre in una oscura notte con la memoria del fallo la chiarezza delle prove.
Quindi per le Leggi Romane la più ampia prescrizione detta di lunghissimo tempo vien compresa dallo spazio di anni 20; trascorso il quale per qualunque delitto, accusa o inquisizione più muover non si può contro chicchessia: L. 12. C. ad L. Corn. de fals. Egli è vero, che lo spazio di 20 anni, non già dal giorno del commesso delitto, ma ben dalla istituzion dell'accusa deesi contare per la L. I. ff. de jure Fis., o per la L. II. ff. ad L. Jul. de adult.; quando l'accusa o altro atto giudiziario interrompa il corso di 20 anni.
Vi ha però di delitti, i quali vengono in più breve tempo prescritti. L'accusa di adulterio, e di stupro, scorso il quinquennio, è prescritta dalla L. 5 e 28 del C. ad L. Jul. de adulti. La prescrizion del quinquennio per la disposizion della legge 7. ff.ad L. Jul. de pecul. abbraccia ben anche il delitto di peculato, cioè del furto del pubblico denaro. L'accusa di stellionato, cioè di frode in altrui danno commessa, in un biennio: l'accusa d'ingiuria, dopo l'anno viene estinta.
Le anzidette sono prescrizioni perentorie, poiché estinguono totalmente il delitto. Ma vi è ben anche la prescrizion dilatoria, la quale soltanto assolve il reo dal giudizio. Ogni criminal giudizio dev'esser terminato tra lo spazio di due anni, oltre del quale termine il giudizio prorogar non si può, e l'accusato rimane dalla istanza assoluto; o dopo il decreto della liberazione in forma, il quale corrisponde con la formula del non liquet; e se trascorra il biennio, resta assoluto il reo dal presente giudizio, per la L. ult. C. de custodia reor, o per la L. ult. C. infra certum tempus.
CAPITOLO XVI.
Della indulgenza, e restituzione de'Condannati.
Per altri modi eziandio, secondo il Romano e Patrio Dritto, si rimette al reo la pena. L'indulgenza del Principe, o generale o speciale, detta propriamente grazia, cancella ed abolisce l'accusa: L. penult. C. de calumn., L. penult. C. de praecibus Imperatori offerendis., L. I. de constit. Principum.
Se l'accusa non sia proposta ancora, l'effetto della indulgenza è di abolire interamente il delitto per modo tale, che non si possa nè dall'accusatore, nè dal Fisco in appresso proporre. ma se mai siasi il delitto già dedotto; e però sia incominciato il giudizio, egli è necessario, che l'accusato deduca in giudizio l'eccezione dell'indulto, onde venga il delitto abolito. Perciocché non facendone l'accusato la solenne dimanda, è da presupporsi, che non ne volgia fare uso.
Il dotto Interprete al Dritto Criminale Anton Mattei sostiene, che debbonsi con l'interpretazione restringer piuttosto cosiffatte indulgenze, come quelle, che accordando a'rei la impunità incoraggiscono i di loro simili al delitto. Quindi molte condizioni ricerca, perché possa il reo goder dell'indulgenza. La prima si è la rimessione della parte offesa. Imperocché non può l'individuo offeso involontariamente esser privato del diritto della personale difesa, donde quello di punire l'offensore deriva. Il principale oggetto della società si è quello di meglio conservare i diritti personali e reali di ciascuno.
In secondo luogo convien secondo il Mattei, che una pubblica cagione sia motivo di ogni indulgenza generale o particolare. Inoltre lo stesso Giureconsulto è di avviso, che poiché certi delitti soltanto, e non già quelli, che recidono i sociali legami, l'indulgenza abbraccia; dee il Giudice ristrettivamente interpretando il rescritto dell'indulgenza, escluder gli atroci delitti da gravi circostanze accompagnati, avvegnaché non debbonsi ampliare le cose alla società nocive; e se le grazie, secondo l'avviso de'Giureconsulti, si estendono, deesi intendere di quelle, che giovano ad uno, e non nuocciono agli altri.
Perciocché l'indulgenza estingue l'accusa, e non il delitto; e l'infamia, necessaria conseguenza de'delitti infamanti, non si evita dall'indultato reo. L'infamia è nella opinione degli uomini, e l'opinione dipende dalla immutabile natura delle cose. E perciò l'indulgenza il reo, che assolve, infama: quos absolvet, notat dice la Legge.
L'indulgenza del Principe si estende ben anche a coloro, che soffrono già la pena, e nel primo stato li restituisce. Tutto ciò, che si è detto sinora della grazia, va detto altresì della restituzione di coloro, che attualmente soddisfano la pena.
Colui, che con la restituzione ha ripigliato già i diritti della cittadinanza, non perciò è rimesso negli onori, cioè nelle pubbliche cariche, che esercitava dinanzi. Perocché le pubbliche cariche debbonsi confidare a coloro, che hanno dato pruova della di loro virtù; ma a quelli, che col delitto commesso hanno la pubblica fiducia perduto, non si possono rendere affatto, se prima non abbiano con le opere dimostrato, che il delitto fu passeggero traviamento dell'animo, che non venne interamente corrotto. Quindi fa di mestieri, che ciò sia dichiarato dalla pubblica Autorità con piena cognizione di causa. E però eziandio per la disposizion del Dritto Romano fa d'uopo, che il reo restituito nella città espressamente col rescritto del Principe, sia rimesso negli onori, siccome il Mattei dimostra nel cap. 5 sul tit. 19. del D., lib. 48.
E parimenti di uno special rescritto fa mestieri, perché il restituito sia rimesso nel possesso de'suoi beni; avvegnaché la confiscazione, ossia la pubblicazione de'beni annoveravasi fra le pene presso i Romani, come si è detto di sopra. Anziché ella erasi una esasperazione di ogni capital pena; e poiché veniva ogni reo condannato, per una necessaria conseguenza pubblicavansi i suoi beni di modo tale, che da più crudeli, o da vari Despoti Romani nella Storia Augusta rilevasi, che faceansi per mezzo degli infami delatori i più ricchi cittadini accusare per impinguare l'Erario della di loro sanguinosa sostanza. Per la qual cosa parecchi accusati prima della condanna uccidevansi per impedire la confiscazione de'beni, e con la morte loro allontanare la desolazione, e la miseria dalla propria famiglia. Fa gloria a Giustiniano l'aver abolita con una sua Novella siffatte inique leggi, e di avere dalla nota delle pene cancellata la confiscazione de'beni. Imperciocché una pena siffatta meno il reo punisce, che non desola la innocente ed infelice sua famiglia; alla quale senza fallo con tal pena si toglie quel diritto, che tiene alla successione del Capo della famiglia. Ben vero Giustiniano ne'soli delitti di Stato lasciò intatta la confiscazione de'beni. Essa però è ben anche adoperata contro i contumaci rei.
Ritornando noi ora al nostro proposito, poiché la confiscazion de'beni, e la pena rimettere non si può, che dalla facultà legislativa, dal rescritto del Principe soltanto si può il restituito reo rimettere nel possesso dei beni.
CAPITOLO XVII.
Delle transazioni.
La transazione o sospende, o estingue l'accusa; ella si è una convenzione tra il reo, e l'accusatore nella incertezza della lite, e dell'esito del giudizio, per la quale si obbliga il reo di fare, e l'accusatore di rimettere qualche cosa. L'origine di siffatte transazioni ripeter si dee dall'epoca della barbarie delle Nazioni. Quando non erasi pienamente ancora stabilita la pubblica forza, ricorrevasi alla privata, e l'intestina guerra decideva delle controversie tutte; l'offesa era seguita dalla vendetta, e questa veniva sospesa o da una tregua, ovvero dalla pace. La pace non si formava, che con le transazioni tra l'offeso, e l'offensore. Il primo incarico de'nascenti Governi fu o di presedere alle transazioni, o di costringere le parti a convenirsi, forzando l'accusatore a rinunziare alla vendetta, e 'lreo ad accettare la pena. La Legge Decemvirale: si quis membrum rumpsit, ni cum eo pacit, talio esto, si fu la legge di tutte le barbare Nazioni, che ritrovaronsi nel periodo stesso al vivere civile. Nel II, III, e IV de'nostri Saggi Politici osservar si può un quadro di cotesto stato, e 'l reciproco progresso del giudiziario potere, e della privata guerra.
Nelle colte società rimasero eziandio le reliquie di siffatte barbariche transazioni. Il Dritto Romano le conservò. Il reo, e l'accusatore transigevano tra loro. Il reo pagava certa somma, e l'accusatore desisteva dal giudizio. L'effetto della transazione era la liberazione del reo dal presente giudizio, il quale però rinnovar poteva non già l'accusatore medesimo, ma bene un altro, che un nuovo giudizio avesse voluto istituire.
La Legge permetteva soltanto la transazione al reo per certi delitti; la vietava sempre all'accusatore, e intanto la riconosceva per legittima in quei tali delitti, benché fatti contro la disposizione della legge, avendo l'accusatore, il quale avea transatto, di già perduto il diritto di accusare. Perciocché avrebbe mal vendicato il delitto chi per denaro erasi fatto corrompere.
Il reo pertanto secondo la L. 18. de transact. potea transigere soltanto de'delitti che vengono puniti con l'ultimo supplicio, eccetto il solo adulterio.
Se pur gli altri delitti avesse transatto, la transazione aveasi come confessione del delitto. L. ult. ff. de praevaricat. Perciocché tacitamente confessa il delitto colui, il quale palesa il timore del giudizio. Ma vien però scusato chi dal timore della morte, che turba anche i più forti, forzato viene a transigere, e per qualunque modo, secondo le parole della legge, redime il suo sangue. L'adulterio benché per le più recenti leggi, è soprattutto per la L. 30. C. ad L. j de adult. venisse punito con la morte, tuttavia venne eccettuato dalla regola. Perocché la transazione in sì fatto delitto è una specie di lenocinio, che esercita il marito, e che la Legge non dee permettere.
Ma se la transazione in certi casi giovava al reo, mai sempre nuoceva all'accusatore. Perciocché s'egli prima dell'accusa transigeva, per la L. Giulia ne veniva punito. Ella dichiarava rei coloro, che avessero preso danaro per accusare, ovvero per non accusare. Se poi dopo l'accusa avesse transatto, inciampava nella pena del Senatoconsulto Turpiliano, che castigava i tergiversori, cioè coloro, i quali desistevano dall'accusa. Il diritto di accusare era piuttosto un dovere del cittadino, che si doveva interessare della pubblica sicurezza, da cui dipendeva la sua privata. E perciò altro motivo ad intraprendere, o tralasciar l'accusa non doveva spronarlo, che il pubblico bene.
Presso di noi il privato accusatore rimetter può, non già transigere col reo. Il pubblico accusatore, cioè l'Avvocato Fiscale transige, e compone col reo, e la transazione vien poi confermata dalla sentenza del Giudice. E di siffatta transazione l'effetto non è soltanto la sospensione dell'accusa, e l'assoluzione dell'istanza, o sia del presente giudizio, ma la totale estinzion del delitto. Perciocché il reo soffre in parte la pena, che per mezzo della transazione accetta. Ben vero alla transazion del Fisco la remissione della parte offesa dee precedere. Perciocché l'offeso ha il diritto di chiedere che il giudizio nelle solenni forme adempito sia.
la transazione si fa o in denaro, o in pena corporale, e questa propriamente dicesi nel Foro concordia. Imperciocché si contenta il Fisco, che il reo soffra una pena minore di quella stabilita dalla legge, per la debolezza della pruova; e l'accusato accetta quella pena, incerto dell'esito del giudizio. Quindi si è, che la transazione ha luogo, quando non sia certa e piena la pruova: poiché allora dovendo essere il reo all'ordinaria pena condannato, non debba transigere il Fisco. Ma per contrario neppur dee transigere allora, che deboli e vani indizi contro l'accusato concorrono. Debbono almeno esser gl'indizi quelli, che nel Foro dicono a tortura. E la ragione si è, che non potendosi nel difetto di sì fatto indizi devenire neppure alla straordinaria pena, anzi non potendosi senza essi continuare il giudizio, ingiusta sarebbe ogni qualsiasi transazione.
Non è la transazione inutile ne'criminali giudizi, soprattutto ne'Stati, ove per la pubblica corruzione è malagevole l'acquistare l'intera pruova. Quindi per la pubblica sicurezza, che dee esser sempre la norma di tutte le civili operazioni, conviene talora transigere con l'indiziato reo, acciocché i facinorosi non iscansino per in tutto la pena, e non si riempia lo Stato d'impuniti malfattori.
CAPITOLO XVIII.
Delle altre eccezioni dilatorie.
Altre cagioni eziandio annullano il giudizio, e sospendono la pena. E sono queste la mancanza del diritto nell'accusatore, ovvero l'incusabilità del reo. Comeché il diritto di accusare sia di ogni cittadino, e più che un diritto sia l'accusa un dovere di ogni individuo nella società, di cui dee la tranquillità per la propria sicurezza procurare, vien tuttavolta cotesto diritto limitato dalle leggi. Ma prima di proporre le modificazioni, convien distinguere secondo le leggi l'accusatore dal denunziante, e dall'indice. L'accusatore o per vendicar la propria ingiuria, o per zelo del pubblico bene propone l'accusa, laddove il delatore allettato dal lucro denunzia un delitto, ovvero una ragion fiscale. L'indice è diverso ben anche dal denunziante; dacché mosso dalla speranza dell'impunità manifesta al Giudice un oscuro delitto, del quale egli sia consapevole, e complice. Se l'oggetto qualifica, e rende diversa l'azione istessa, l'onesta cagione, che muove l'accusatore, e la turpe, che anima il denunziante, distinguono dalla denuncia l'accusa. E di più come non vi ha cosa più conducente all'osservanza delle leggi, che l'accusa dallo zelo del pubblico bene animata, così non vi è più pericoloso mezzo della denunzia. Nel tempo medesimo, che si alletta il denunziante alla calunnia con la premessa del denaro, se gli somministra il mezzo di corrompere i testimoni con la divisione della preda.
Ma se le leggi invitano i cittadini all'accusa, e ne prescrivono, come si è detto, le condizioni, la primiera qualità dalle leggi richiesta nell'accusatore si è, ch'e'fosse e cittadino, e di suo dritto, e nell'età legittima di accusare. Avvegnaché essendo l'accusa, come si è detto, un dritto civile, non si possa esercitare da'forastieri, nè da'servi, che privi di libertà son privi di cittadinanza, eccettoché nel caso, che si additerà più appresso.
Egli è il vero, che ogni uomo, il quale nasca in una città di genitori originari, ben anche di quella sia per natura cittadino; pur tuttavia il cittadino adoprar non può i preziosi diritti, che gli concede la nascita, se non abbia attinta l'età, che prescrive la legge. Prima di quella adoprar non li può, potendone abusare. La ragione moderatrice delle azioni umane, e però fonte della virtù, si sviluppa con la macchina, si dilata con la esperienza, si conferma cogli anni.
Quindi i G. C. Romani, che non già nell'autorità de'loro predecessori, o ne'fatti, come i nostri, ma ne'fatti della filosofia attinsero le regole del giusto, le varie funzioni de'cittadini assoggettarono alle diverse epoche dell'età. Perciocché la vita divisero in varii periodi. A sette anni fissarono l'infanzia; dopo di che il cittadino alle leggi penali viene di ordinario sottoposto; a quattordici stabilirono la pubertà; a 17 la pubblica vita del cittadino incominciava, onde e'potea sue dimande far in giudizio, con l'autorità però del curatore, com'è palese per la L. I. ff. de postulando, e per la L. 4. ff. de auctorit praestita; a'20 anni gli venne concesso ne'capitali giudizi far testimonianza. Finalmente a 25 anni l'uomo era compiuto, il cittadino diveniva maggiore, di tutt'i suoi diritti poteva a suo talento valersi, ed a tutte le cittadinesche funzioni veniva chiamato.
L'età dunque per accusare prefinita, fu quella, in cui potea il minore domandare in giudizio, vale a dire a 17 anni. Ma solo a 25 senza il curatore.
Ma non solamente certa età nell'accusatore veniva dalle leggi richiesta, ma ben anche, come nelle altre pubbliche cariche, probità di costumi; imperocché del pari procurarono le leggi, che non rimanessero impuniti i delitti, e che non fosse turbata la tranquillità degl'innocenti. Per la qual cosa buoni cittadini invitano ad accusare, ma allontanavano da'giudizi coloro, i quali avrebbero potuto calunniare.
Quindi era vietato agl'infami di precare innanzi a'Questori del maleficio il nome di chicchessia, per la L. 4 ed 8 ff. de accusat., e per la L. 16. C. qui accus. non pos., e per la medesima citata L. 4 non potevano accusare l'altrui delitto coloro, che attualmente trovavansi incolpati di un misfatto; avvegnaché non sia giusto, che possa a cittadini recar pericolo colui, la di cui probità o sia almen sospetta. Per la medesima ragione chi una volta nel giudizio abbia fatto una falsa testimonianza, i sospetti di calunnia, i prevaricatori, che abbiano per corruzione o per debolezza abbandonata l'accusa, dall'accusare vengono rimossi, e dalla stessa allegata L. 4, e dalla L. 7, e 9 ff. de accusat, dalla L. 5. ff. ad S. C. Turpilian., e dalla L. 20. ff. de his qui notantur infamia.
Alle donne, come alle altre pubbliche cariche, così venne vietato di accusare, o perché sien facili a dolersi, e pronte ad accusare; o perché di più leggiero spirito, sia ciò per natura, sia per educazione; o perché il pudore proprio del bel sesso, vieti loro di mescolarsi ne'tumulti de'civili affari.
I poveri eziandio, de'quali il censo a 50 aurei non ascende, potendo la speranza del premio trarli ad insidiare la innocenza del cittadino, non possono proporre le pubbliche accusa, L. 10. ff. de accusat. Ma la misura della povertà, e delle ricchezze varia secondo la nazionale opulenza, e secondo i costumi. Un ricco cittadino di Atene sarebbe stato in povero nella Corte di Susa. E Catone il Censore, che ne'dì frugali di Roma erasi un agiato cittadino, a tempi de'Luculli tra poveri sarebbesi annoverato. Quindi le leggi, dalle quali viene la ricchezza, o la povertà prefinita, forza è, che sien cangiate ogni secolo per lo meno. Or tanta la integrità si è, che negli accusatori le Romane Leggi richiesero, che avendo a'poveri, ed alle donne permesso di testimoniare, vietarono a quelle di accusare. E per questa medesima ragione non permisero a Magistrati, e a coloro, che esercitassero impero, poter esercitare l'accusa, temendo a ragione, che il potere degli accusatori non influisse nel dovere de'giudizi.
E similmente i militari alla vita de'nemici, e non a quella de'cittadini dovendo portar la guerra, dal tempio della vendetta pubblica vennero respinti per la L. 8. ff. de accusat.
Or comeché le annoverate persone non possono per la disposizione delle leggi accusare, ben si permette loro di farlo, quando a vendicar la propria ingiuria sorgessero. Perciocché di niun uomo, sia servo, sia libero, sia cittadino o straniero, onesto, o reo, impunemente si possono violare que'diritti che gli lascia la legge, e perciò li protegge.
se però gli offesi abbiano una volta al reo rimessa l'ingiuria, non possono poi riprender l'accusa, come fu stabilito per la L. 29, e 40. ff. ad L. Jul. de adult; e per altre eziandio.
All'eccettuate persone lice ben anco negli eccettuati delitti far da accusatori. E cosiffatti delitti sono quei di maestà, di annona, di frodati dazi, della sospetta tutela; avvegnaché il pubblico grave pericolo, che per tali delitti vien minacciato, faccia il privato trascurare che da siffatti accusatori si teme.
Ma ritornando alla pubblica accusa, altre persone eziandio, oltre le annoverate di sopra, sono e debbono esser escluse da'criminali giudizi. I figli, e i domestici non vengono ascoltati se portin l'accusa contro a genitori, e domestici; e per contrario a questi ben anche si vieta di far lo stesso, lasciando loro soltanto l'azione civile, per le Leggi 8 II. ff. de accusat L. 17, ed ult. C. de iis, qui accus. nonpos., e L. 5. C. ad L. Corn. de falsis. Sotto il nome delle persone domestiche comprendono i G. C. ben tutte quelle, che la famiglia compongono. E tali per l'appunto sono il marito, e la moglie, capi della famiglia, i fratelli sotto la patria potestà; e presso gli antichi, i servi eziandio.
Ma ben anche a'fratelli, usciti dalla famiglia, ne'gravi delitti vietasi la vicendevole accusa dalla L. 12 C. qui accus, non pos. Anziché presso a noi per lo rescritto dell'anno 1775 qualsisia accusa per qualsisia delitto del fratello contro al fratello, de'figli contro a'genitori, ed a coloro che ci sono in luogo di quelli, è al contrario ben anco vietata; dichiarandosi nullo il processo, e il giudizio non fatto, per modo, che deesi poi ricominciar da principio dal solo Avvocato del Fisico. E questo rescritto per modo tale restrinse l'accusa tra'stretti congiunti, che laddove per la legge 14 del Codice stesso vien loro permesso di vendicar le insidie fatte alla propria vita, ciò vietasi eziandio per quello.
Savie istituzioni! Le leggi hanno a procurare un bene senza cagionare un delitto maggiore; la società più che guadagno, fa perdita nella pena del reo; non altrimenti, che iu quel luogo, donde sia divelta una pianta nociva, una più pestifera vi si faccia allignare. Il violamento della natural affezione del sangue, mentre i legami della famiglia discioglie il corpo sociale indebolisce.
Spenta la Repubblica sotto gl'Imperadori, rimasero le leggi; ma si estinse lo spirito della pubblica accusa. Presso di noi sotto Federigo II si furono rinnovate le leggi della pubblica accusa. Ne fanno fede i titoli 14, e 15 del secondo libro delle Costituzioni del Regno, ove minacciasi alla prevaricazione la pena. Qual delitto esiste soltanto nel sistema della pubblica accusa. E più chiaramente è palese dalla Costituzione VI. usurariorum, lib. I., in cui dichiarasi pubblico il delitto di usura, ed a tutti se ne permette l'accusa. E par, che eziandio in un de'Capitoli del Regno, e propriamente in quello, che comincia; clandestinis hominibus sotto il tit. de poena homicidii clandestini si scorge, che sotto gli Angioini altresì non era all'intutto spento così fatto diritto. In quelle però del Regno degli Angioini venne a poco a poco ad estinguersi la pubblica accusa, per modo tale che per lo Rito 28. della G. C. venne permesso di accusare soltanto a colui, che vendicasse la ingiuria sua, o de'suoi. Quod nullus admittatur ad accusandum unum de populo, nisi suam suorumque iniuriam persequatur. Ma nel Regno della Sicilia, come che dal Capitolo del Re Alfonso fu stabilito lo stesso, pure a chicchessia del popolo in pochi delitti fu lasciato il diritto di accusare.
Lo spirito dell'infame denunzia, che sotto i più scellerati Imperatori Romani avea fatto ritirare lo zelo de'pubblici accusatori, il governo feudale, che nell'Europa introdotto, ne avea bandita la pubblica morale, promovendo i principi fatali di una barbara ed illegale indipendenza, l'isolazione de'privati interessi, ed in conseguenza il trascuramento del pubblico, avvenuto nel regno degli Angioni, tutte queste cagioni discreditarono prima, ed estinsero di poi col pubblico zelo la pubblica accusa.
CAPITOLO XIX.
Della Magistratura dell'Avvocato Fiscale
Or non potendo più il privato dedurre in giudizio i pubblici delitti, che nè a sè, nè a coloro appartenessero, che gli sono per ligame di sangue congiunti: acciocché non rimanessero invendicati i delitti, i quali non abbiano lasciati chi li possa o voglia vendicare, l'inquisizione ex officio, e la carica del Fiscale venne stabilita nella moderna Europa. Or poiché della inquisizione si è detto abbastanza nelle nostre Considerazioni sul Processo Criminale, parleremo qui della Magistratura Fiscale.
Il Presidente di Montesquieu commenda molto la istituzione di cotesta Magistratura, ma non so io, se con molta ragione. Se vietarono le Romane Leggi, come si è detto di sopra, a'Magistrati l'accusare, perché non abusassero del loro potere nell'accusa; quanto più terribile un Magistrato per istituzione di accusatore? Ed un magistrato fornito di tanti vantaggi sopra l'accusato? Egli riunisce tutti i privilegi de'Magistrati, e tutta l'animosità dell'accusatore. Egli può far col suo silenzio tacere le leggi in favore di un reo protetto. Può esser l'organo della oppressione, e può tacendo accordar l'impunità. Ei non essendo che dell'evidente calunnia per le leggi punibile, sotto l'ombra dell'impunità più francamente può, se vuole, turbar l'altrui pace.
Per i costumi de'Tribunali dell'Europa, come attesta Carpz. in Quest. 107 della 3. P. della Prat. Crim., in accusa l'Avvocato Fiscale soltanto ne'delitti, ne'quali si procede ex officio, cioè in quelli, che vengono o con la relegazione, o con pena maggiore espiati. E ciò venne altresì stabilito presso noi dal Capitolo del Regno si temporum alternata, nel quale il procedimento ex officio si permette, quando la pena sia la morte o civile, o naturale, o il troncamento di qualche membro del corpo, per cui la relegazione venne poi surrogata, come altrove si è detto.
La ragione di tale stabilimento si è, che i pubblici delitti, che accusa il Fiscale, come rappresentante de'pubblici accusatori, sono per lo meno con la relegazione puniti. Onde ove la relegazione ha luogo, ivi deesi ascoltare il Fiscale, eccetto che nel delitto di adulterio, il quale benché meriti relegazione, o pena maggiore, non si può dedurre nel giudizio, salvoché dal marito, dal padre, dallo zio paterno, e dal fratello dell'adultera, per la L. 30. ad L. Jul. de adult. dell'Imperator Costantino.
Presso noi il solo marito può accusare l'adultera moglie. Ma se notorio sia l'adulterio, se prima venga dichiarato lenone il marito, si può allora ex officio procedere in siffatto adulterio. Veggasi de Rosa nel cap. I. lib. I della Prat. Crimin.
Quando poi all'accusa fiscale dassi luogo, alcun decreto non può nel giudizio darsi fuora, alcun atto non può farsi senza ch'ei pria si ascolti; e ciò vien disposto dalla Pramm. 39. de offic. Magistr. justi, et 44. de officio S.R.C.
Ecco per qual modo la pubblica accusa presso noi si fa. Ben vero però può il privato offeso concorrere insieme col Fiscale nel dedurre un pubblico delitto. E quando più querelanti concorrono all'accusa, non si fa, come presso i Romani, un preliminare giudizio detto divinazione per iscegliere l'accusatore, ma ne vien dalla legge fissata la preferenza. La Pramm. 7 de compos. preferisce nell'accusare i congiunti, che sono nella successione ab intestato preferiti. Come che per uso e la madre, e la moglie dell'ucciso sieno eziandio con i più prossimi eredi insieme ascoltati.
Se dunque legittima non sia l'accusa, nè l'accusatore abbia diritto di accusare, si annulla il giudizio, e vien la pena sospesa.
CAPITOLO XX.
Di coloro che non possono essere accusati.
Tutti coloro, che sono incapaci di dolo, sono incapaci di accusa. Ma a nessuno che commetta delitto, possono accordar le leggi la impunità; ma differiscono soltanto la pena, differendone l'accusa. Coloro, che per cagion della Repubblica sono assenti, non possono essere in giudizio chiamati, purché non abbiano dolosamente cercata la carica, per la L. 12. ff. de accusat. Quindi per Costituzione del regno Hostici exceptionem sotto il tit. 20 del 2. lib. non dice accusar quelli, che sono a forza arruolati sotto le insegne, e mentre che dimorano sotto quelle; e quindici dì prima del partire, e quindici dì appresso del ritorno sono liberi dall'accusa, purché il delitto non sia commesso dopo la denuncia della guerra, o nel campo. Perciocché allora il Duce dell'armi, secondo la militare disciplina, ivi stesso punisce quel delitto.
L'accusatore non può esser riaccusato anziché sia compito il primo giudizio; nè solo riaccusare nol può l'accusato stesso, ma neppure i suoi domestici possono accusar quello, per la Costituzione si civiliter, Tit. de litis contestat., e per la Prammat. I de accusat. Molte modificazioni però riceve l'anzidetta generale regola.
Primo, se l'accusato, o il delitto stesso, o l'altro nato dal fonte medesimo, rinfacci all'accusatore, e sia l'una, e l'altra accusa proposta quasi nel tempo stesso, per l'una e per l'altra nel giudizio medesimo si procede. E tal riaccusa è detta antica teoria de'Giureconsulti; nè solo in tal caso vien la riaccusa per azione permessa, ma eziandio per eccezione, ed ha propriamente questa luogo presso di noi nel difensivo del reo.
In secondo: l'accusa di un delitto maggiore sospende quella di un minor delitto, per la Leg. del Cod. qui accus. non pos. Perciocché nell'accusa, come nell'infermo convien pria curare il più grave male, indi il più lieve, così interessa più la società di punire il delitto maggiore. Ma presso di noi essendovi l'Avvocato Fiscale, neppur il tal caso vien udito l'accusato nel giudizio; avvegnaché il Fiscale faccia ei da accusatore per lo nuovo delitto, che abbia l'accusato commesso.
Per terzo, può l'accusato riaccusare per un delitto, donde sia stato dopo l'accusa offeso, ed allora cammina di pari passo l'uno e l'altro giudizio, per la L. 19. C. qui accus. non pos.
Ma può finalmente esser accusato colui, che per lo stesso delitto da altri lo fu, per la L. 62. ff. de accusat.
Un giudizio istituito contro un reo, che non poteva essere accusato, è nullo: e cotesta dilatoria eccezione impedisce la pena.
CAPITOLO XXI.
Della competenza del Giudice
Ogni grande Stato deve esser diviso in picciole parti: ogni parte dee avere i suoi Giudici. Può quindi nascere controversia tra i Giudici di que'tali territori su la competenza del giudicare. Il giudizio fatto innanzi all'incompetente Giudice è nullo per legge, gli atti ne sono insussistenti; così ben prescrive la legge; avvegnaché quel Giudice, che non abbia dalla legge l'impero per quella tale cagione, non altrimenti sia, che un privato; onde gli atti suoi sien da aversi come fatti dall'uomo privato.
Or può avvenire, che da'Giudici di luoghi diversi si possa pretendere il diritto di giudicare il reo; dacché sempre la persona del reo debba determinare il competente Giudice, L. 5 C. de jurisd. omnium judicum: avvegnaché non possa punire il reo altri, che quegli, che su di lui esercita giurisdizione.
A più Giudici può esser sottoposto il reo o per ragion di nascita, o per domicilio, o per delitto commesso in quel tale luogo, o per l'arresto del reo. A tutti deesi preferire il Giudice del luogo, ove il delitto venne commesso. L. 7 ff. de cust. et exibit. reor. T. 20. de judic.; perciocché dee la pena il reo a quella special società, che offese col suo delitto, acciocché con l'esempio del castigo arresti que' facinorosi, che avea allettati con l'esempio del misfatto. Se però nel confine di due territori sia stato commesso il delitto, il più diligente Giudice, che sia più oltre andato nel procedimento, deesi preferire.
Ma se il Giudice del luogo del commesso delitto trascuri di procedere contro al reo, ogni altro degli annoverati diverrà competente.
Delle privilegiate e delegate giurisdizioni, che fan tacere le ordinarie, ne abbiam ragionato nelle Considerazioni sul Processo Criminale.
Il giudizio si annulla ben anche, quando non venga serbato l'ordine e il rito del processo, di cui imprenderemo ora la esposizione.
Ed ecco divisata la natura, e la partizione de'delitti, ed i modi tutti, per i quali o si estingue il delitto, ovvero si sospende la pena, annullandosi il giudizio.