Trani Ius / Le Radici della cultura giuridica / Gaetano Filangieri                                                Home page
 

 

                                       GAETANO FILANGIERI
 
                     dalla  LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE
 
                Introduzione e Piano ragionato dell'opera

 

                                                    * * * * *

 

                                        Introduzione
 
   Quali sono i soli oggetti che hanno fino a questi ultimi tempi occupato i sovrani di Europa?
    Un arsenale formidabile, un'artiglieria numerosa, una truppa bene agguerrita.
    Tutti i calcoli, che si sono esaminati alla presenza de' principi, non sono statidiretti, che alla soluzione
d'un solo problema: trovar la maniera di uccidere piu' uomini nel minor tempo possibile.
    Si e' proposta per oggetto di premio la scoverta d'una evoluzione [= Manovra militare] piu' micidiale.
    Non si e' pensato a premiare l'agricoltore, che ha tirati due solchi nel mentre che gli altri non ne tirano
che un solo: ma si e' raddoppiato il soldo all'artigliere che ha avuta l'arte di caricare un cannone fra lo spazio
di quattro secondi.
    Noi ci siamo addestrati tanto in un mestiere cosi' distruttore, che noi siamo in istato di distruggere ventimila
uomini fra lo spazio di pochi minuti.
    La perfezione dell'arte la piu' funesta all'umanita' ci fa vedere senza dubbio un vizio nel sistema universale
de' governi.
    E' piu' di mezzo secolo che la filosofia declama contro questa mania militare; e' piu' d'un mezzo secolo che
i filosofi si affaticano per richiamare le mire de' principi agli oggetti piu' utili, e dopo Montesquieu non ci e' stato
scrittore che non abbia intimato agli uomini la necessita' d'una riforma nella legislazione: "quasi tutti gli scrittori
d'un secolo - dice un grand'uomo - poeti, oratori e filosofi,sono trascinati e ristretti da cio' che li circonda".
    La natura in ogni epoca imprime, per cosi' dire, il medesimo suggello a tutte le anime, e i medesimi oggetti
ispirano loro le medesime idee.
    La legislazione e' oggi questo oggetto comune di coloro che pensano.
    Gli errori della giurisprudenza ci circondano: ogni scrittore procura di rilevarli; e da un'estremita' dell'Europa
all'altra non si sente altro che una voce, la quale ci dice che le leggi del Lazio non giovano piu' all'Europa.
    Queste tante voci riunite, questo strepito universale, questo grido della ragione e della filosofia e' finalmente
giunto sino ai troni.
    La scena si' mutata, ed i principi han cominciato a conoscere che la vita e la tranquillita' degli uomini merita
maggior rispetto; che ci e' un altro mezzo indipendente dalla forza e dalle armi, per giungere alla grandezza; che
le buone leggi sono l'unico sostegno della felicita' nazionale, che la bonta' delle leggi e' inseparabile dall'uniformita';
e che questa uniformita' non si puo' ritrovare in una legislazione fatta tra lo spazio di ventidue secoli [Il principio della
legislazione si puo' calcolare dall'anno 303 di Roma, allorche' furono emanate le Leggi delle XII tavole], emanata da
diversi legislatori in diversi governi, a nazioni diverse, e che partecipa di tutta la grandezza de' Romani, e di tutta la
barbarie de' Longobardi.
    Si sarebbe senza dubbio fatto un gran passo nello spazio della felicita' de' popoli, dimostrando solo ai sovrani
che la legislazione merita una riforma.
    Ma si e' anche fatto un altro passo che piu' c'interessa: si sono tolti gli ostacoli.
    Il popolo non e' piu' schiavo, ed i nobili non ne sono piu' i tiranni.
    Il dispotismo ha bandita nella piu' gran parte dell'Europa l'anarchia feudale, ed i costumi hanno indebolito il
dispotismo.
    Se prima non si urtava la gran macchina de' feudi niuna riforma utile era da sperarsi nelle leggi.
Nel mentre che la piu' gran parte del genere umano era la piu' avvilita; nel mentre che tutti i diritti erano incerti,
che la spada teneva il luogo della giustizia, che le oppressioni regnavano da per tutto, perche' coloro, che dovevano
ubbidire alle leggi, erano piu' forti di colui che l'emanava; nel mentre che gli odii inevitabili tra vicini gelosi e deboli
mettevano da per tutto gli argini, ed impedivano la comunicazione; nel mentre che ogni citta', ogni paese era separato,
come si sarebbe mai potuto intraprendere una riforma nelle leggi?
    Come maneggiare tanti interessi opposti?
    Chi avrebbe ardito fra le tenebre d'un governo militare, superstizioso e feroce, di mirare un oggetto cosi' complicato?
    Chi avrebbe potuto combinare tanti rapporti?
    I re, privi della maggior parte delle loro prerogative, erano troppo deboli per sostenerla.
    I nobili, che avevano rotto quel nodo che gli univa allo Stato, erano troppo potenti per soffrire una riforma che
doveva prima d'ogni altro cadere su i diritti che si erano usurpati; e il resto dei cittadini degradato ed avvilito, era
troppo ignorante' per ispirarla e per dirigerla.
    Siccome lo Stato era allora diviso in tante porzioni per quanti feudi conteneva; siccome ciascheduna di queste parti
era isolata, il talento, privo della comunicazione, si restringeva in una certa sfera di cognizioni e di lumi, nella quale era
costretto a fermarsi.
    La picciolezza medesima degli interessi doveva allora indebolire gl'ingegni, ed impedire che le idee si estendessero.
    La legislazione doveva dunque essere un oggetto troppo sublime, e troppo complicato per un'anima avvezza a non
conoscere altro cielo, se non quello che l'aveva veduto nascere, ne' altra specie di governo, ne' altri interessi, se non
quelli d'un tiranno che la opprimeva.
    In questo stato di cose, non sarebbe nato ne' un Montesquieu, ne' un Locke, ne' alcuno di quegli uomini necessari
allo Stato, che debbono precedere e dirigere i governi nelle grandi intraprese.
    Per togliere dunque questi argini, per dare agl'ingegni quel grado d'elevazione, che un lavoro cosi' difficile richiede,
bisognava che i gran sovrani e i re cominciassero dal formare alcuni corpi da tante masse disperse, bisognava ristabilire i
legami tra gli uomini, bisognava soprattutto, che gli uomini lasciassero d'essere schiavi, poiche' la natura ha proibito allo
schiavo di pensare [Omero dice che Giove toglie la meta' dello spirito ad un uomo nel giorno che lo fa schiavo (Iliade)].
    Tolto questo primo ostacolo, bisognava superarne un altro.
    L'utilita' pubblica richiedeva che si estirpasse tutto quello che si opponeva a' progressi dei lumi e delle cognizioni,
senza de' quali ogni riforma, e particolarmente quella delle leggi, sarebbe stata difettosa e funesta.
    Indebolito il potere de' nobili, bisognava dunque prima d'ogni altro dissipare alcuni errori che il fanatismo aveva
consacrati, e che l'ignoranza, troppo facile ad esser sedotta, aveva ricevuti.
    Per ottener questo fine, la filosofia e' venuta in soccorso de' governi, ed ha prodotto gli effetti piu' salutari.
    La superstizione piu' non esiste.
    Questa nemica dichiarata d'ogni utile riforma, questa leva che agita la terra, fissando il suo punto d'appoggio
nei cieli, questa tiranna degl'ingegni, che in tutti i secoli ha dichiarata una guerra a coloro che per fortuna degli altri,
ma che per loro propria disgrazia, la natura ha condannati ad esser grandi uomini, che nella Grecia condanno' Socrate
a morire, carico' di catene Anassagora, esilio' Demetrio Falereo; che in Olanda innalzo' un rogo per sacrificare all'obblio
ed allo zelo d'un ministro imbecille le opere di Descartes; che in Inghilterra perseguito' Bacone [Ruggero Bacone];
che in Francia accuso' Gerbert come mago, e turbo' sino le ceneri di que' solitari restauratori delle scienze e della morale,
ecc., la superstizione, io dico, che perpetuando tra gli uomini l'ignoranza e gli errori, avrebbe per sempre impedita o
renduta funesta ogni riforma delle leggi, e' stata proscritta; e la religione, che il fanatismo aveva per piu' secoli imbrattata
col sangue delle nazioni e colla miseria de' popoli, e' divenuta quale deve essere, e quale e' stata nella sua origine, il vincolo
della pace, e la base delle virtu' sociali.
    Gia' il sacerdozio piu' non si mescola col governo.
    Lo Stato e' piu' tranquillo, e l'altare e' meglio servito.
    Tutto si e' mutato: l'idee politiche istesse hanno perduto quel carattere di ferocia e d'intrigo che le rendeva perniciose,
invece di renderle utili.
    Piu' non si sentono quelle massime, se non insegnate, almeno messe in un equivoca veduta da un politico, che ha
ottenuto le lodi degli uomini, quantunque abbia compromesso i loro diritti [Machiavelli].
    Che un nuovo Machiavelli ardisca oggi di dire, che un principe, che vuol mantenersi, deve imparare a non esser
virtuoso, se non quando il bisogno lo richiede; ch'egli deve custodir con cura i suoi beni particolari, e profondere
quelli del pubblico; ch'egli non deve adempire alla promessa, se non quando puo' farlo senza arrecarsi svantaggio;
che non deve esser virtuoso, ma apparirlo; che deve mostrare d'esser umano, fedele, giusto e religioso, ma che deve
imparare ad esser l'opposto; che egli non puo' osservare tutto cio' che fa passare per buoni gli altri uomini, perche' i
bisogni dello Stato l'obbligano spesse volte ad operare contro l'umanita' e contro la religione; che deve piegare il suo
spirito, secondo soffia il vento della fortuna, senza allontanarsi dal bene, finche' si puo', ma anche senza farsi uno
scrupolo di commettere il male quando gli giova; che questo nuovo Machiavelli procuri finalmente di stabilire il vizio
accanto ai troni; tutta l'Umanita' si scagliera' contro di lui, e la pubblica disapprovazione sara' il giusto premio della sua
bassezza.
    Era forse desiderabile una riforma nelle leggi in un tempo, nel quale coloro che dovevano proporla e dirigerla,
pensavano e scrivevano a questo modo?
    Ma a tutti questi vantaggi se ne aggiugne un altro, forse il piu' necessario, ma il piu' difficile ad ottenersi.
    Questo e' il diritto di poter proferire impunemente la verita' a' principi.
    Si sa che in questi ultimi tempi un suddito di un gran re dell'Europa, destinato a parlare al suo principe nella piu'
augusta cerimonia dello Stato, nel momento della sua coronazione, momento nel quale in altri tempi si stringevano
le catene de' popoli, in questo momento, io dico, questo suddito coraggioso ardi di chiamare il suo re innanzi al
tribunale della pubblica opinione, ricordandogli che questo tribunale dovrebbe un giorno giudicarlo; ed ebbe il
coraggio di mostrargli in picciola distanza quel punto, nel quale finiscono i suoi diritti, e cominciano i suoi
indispensabili doveri  [Su questo tono e' lavorata la celebre orazione dei vescovo di Aix, pronunciata alla presenza
di Luigi XVI nel giorno della sua coronazione a Reims].
    Questo linguaggio, che fin da che la Grecia e' decaduta, da che Roma ha lasciato d'esser libera, piu' non si e'
inteso fra gli uomini, oggi e' divenuto il linguaggio comune de' filosofi e degli scrittori.
    Che se il nascondere la verita' a' principi, e' stata sempre la causa che ha perpetuati i mali degli uomini; se il silenzio
e' stato in tutti i secoli il garante della tirannia e de' disordini; se finalmente per ottenere una riforma nella legislazione,
bisognava prima d'ogni altro scagliarsi contro l'inopportunita' delle leggi antiche, e contro i mali che una amministrazione
difettosa ed imbecille ha cagionato alle nazioni, non e' stato un picciolo ostacolo quello, che noi abbiamo superato
arrogandoci il diritto di pensare e di scrivere con una liberta', che fa ugualmente onore ai principi che la soffrono,
ed a coloro che ne sanno far uso [Rara temporum felicitate, ubi sentire quae velis et quae sentias dicere licet
(Tacito, Historia, lib. I)].
    Tolti adunque tutti questi ostacoli, altro non ci resta che intraprendere la riforma della legislazione.
    Pare che questa sia l'ultima mano, che resta a dare per compiere l'opera della felicita' degli uomini: pare che
la situazione istessa delle cose l'abbia preparata.
    L'Europa divenuta per undici secoli il teatro della guerra e della discordia; l'Europa schiacciata sotto le rovine
dell'impero di Roma; misera e fuggitiva innanzi alle armi di Attila; occupata e divisa a vicenda dagli stabilimenti
de' barbari, dall'incursione dei Normanni, dall'anarchia dei feudi, dalle guerre sacre delle crociate, dal contrasto
continuo del sacerdozio e dell'impero, dalle dispute religiose che hanno alterata la morale e perpetuata l'ignoranza,
oppressa finalmente dalla tirannia di tanti piccioli despoti, coverta di fanatici e di guerrieri, ed accesa in ogni parte
dal fuoco distruttore de' partiti, oggi e' divenuta la sede della tranquillita' e della ragione.
    La stabilita' delle monarchie, che la confederazione e la lega ha prodotta, mette un argine all'ambizione de' prėncipi,
e costringe i sovrani a badare a' veri interessi delle nazioni.
    Gia' ne' troni non si parla d'altro che di leggi e di legislazione.
    Gia' in favore di questa porzione dell'umanita', che l'Europa contiene, una pacifica rivoluzione si prepara.
    I disordini, che la opprimono, si sono mostrati a' governi con tutta la loro deformita'.
    Piu' lontani, di quello ch'erano prima, dallo strepito delle armi, essi hanno inteso i gemiti e le lagrime d'una turba
di vittime, che una legislazione artificiosa, oscura, complicata, e non adattabile allo stato presente delle cose, sacrifica
in ogni giorno.
    Gia' da per tutto si cerca di porre un rimedio a questo male, e da per tutto si sente un fermento salutare, che ci
fa sperare prossimo lo sviluppo del germe legislativo.
    Ardiro' io dunque d'alzare una mano per affrettare questa produzione sublime?
    La gloria dell'uomo che scrive e' di preparare i materiali utili a coloro che governano.
    I prėncipi non hanno il tempo d'istruirsi.
    Costretti ad operare, un gran movimento gli agita, e la loro anima non ha il tempo di fermarsi sopra se medesima.
    Essi debbono confidare ad altri la cura di cercare i mezzi proprii per facilitare le utili intraprese.
    Ai ministri della verita', ai pacifici filosofi si appartiene dunque questo sacro ministero.
    E' vero che, non so per quale funesto destino, l'uomo di lettere non e' sempre ammesso a discutere i grandi
interessi dello Stato alla presenza de' prėncipi.
    Egli non puo' penetrare in quella rispettabile assemblea, ove il sovrano presiede, per fissare la sorte de' cittadini.
    Il libero filosofo non puo' far altro che confidare la sua anima ad alcuni scritti,interpreti muti de' suoi sentimenti.
    Ma si puo' tutto sperare in un secolo, nel quale lo spirito di lettura non e' incompatibile collo spirito di sovranita',
ed in un secolo, nel quale il corso rapido dell'immaginazione non vien trattenuto dagli ostacoli, che il dispotismo
vi suole opporre.
    Or questa speranza e' quella che mi fa intraprendere un lavoro cosi difficile e cosi complicato.
    Scrivendo la scienza della legislazione, il mio fine altro non e' che di facilitare ai sovrani di questo secolo l'intrapresa
di una nuova legislazione.
    E' cosa strana; fra tanti scrittori che si sono consacrati allo studio delle leggi, chi ha trattata questa materia da solo
giureconsulto, chi da filologo, chi anche da politico, ma non prendendo di mira che una sola parte di questo immenso
edificio: chi, come Montesquieu, ha ragionato piuttosto sopra quello che si e' fatto, che sopra quello che si dovrebbe fare;
ma niuno ci ha dato ancora un sistema compiuto e ragionato di legislazione, niuno ha ancora ridotta questa materia ad
una scienza sicura ed ordinata, unendo i mezzi alle regole, e la teoria alla pratica.
    Questo e' quello che io intraprendo di fare in quest'opera, che ha per titolo "La Scienza della Legislazione".
    Prėncipi che regnate, se a voi si appartiene l'esame de' miei princėpii, e la censura delle mie idee, io vi prego
coll'immortale Montesquieu di non condannare colla lettura di pochi momenti un'opera di piu' anni, e di risparmiare
il nome di fanatico novatore e progettista ad uno scrittore, che oltrepassa qualche volta i confini della cieca
consuetudine per cercar l'utile della novita'.
    L'uomo istruito dalle scoverte de' suoi padri, ha ricevuta l'eredita' de' loro pensieri.
    Questo e' un deposito, ch'egli e' nell'obbligo di trasmettere a' suoi discendenti, aumentato con alcune idee sue
proprie. Se la maggior parte degli uomini trascura questo sacro dovere, io mi protesto di volerlo adempire,
allontanandomi egualmente dalla servile pedanteria di coloro che niente voglion mutare, e dall'arrogante stranezza
di coloro che vorrebbero tutto distruggere.
    Quest'opera sara' divisa in sette libri.
    Nel primo libro si esporranno le regole generali della scienza legislativa; nel secondo si parlera' delle leggi
politiche ed economiche; nel terzo si parlera' delle leggi criminali; nel quarto libro si sviluppera' quella parte
della scienza legislativa che riguarda l'educazione, i costumi e l'istruzione pubblica; nel quinto libro si parlera'
delle leggi che riguardano la religione; nel sesto di quelle che riguardano la proprieta'; nel settimo ed ultimo libro
finalmente si parlera' di quelle leggi che riguardano la patria potesta', ed il buon ordine delle famiglie.
    La moltiplicita' degli oggetti che riguarda quest'opera, mi obbliga a premetterne un piano.
    Questa sara' una dipintura complicata, nella quale le figure saranno piccolissime ma distinte.
    Io prego coloro che vorranno leggere questo libro, di non trascurare questo piano, giacche' mi pare necessario
per far conoscere il sistema e l'ordine dell'opera: e per dare un'idea generale di tutte le parti, che compongono l'immenso
edificio della legislazione, mi pare altrettanto piu' necessario, in quantoche' io non sono nel caso di pubblicare per ora
altro che i primi due volumi di quest'opera.
 
 
 
                                Piano ragionato dell'opera
 
                                                        Libro I
 
   In ogni facolta' bisogna premettere alcuni dati, che sono come la base dell'edificio che si vuole innalzare.
       Conservazione e tranquillita'
    Questo e' il primo dato; e questo e non altro e' l'oggetto unico ed universale della scienza della legislazione.
    Dai semplici principii della riunione degli uomini, e dalla natura istessa dell'uomo, noi dedurremo questa verita'
preliminare, che nella scienza del governo e' quel punto al quale debbono andare a finire tutti i raggi che si vogliono
tirare dalla circonferenza del cerchio.
    Ma l'uomo non puo' conservarsi senza mezzi, ne' puo' esser tranquillo se non e' sicuro di non poter essere
molestato.
    "Possibilita'" dunque "d'esistere e d'esistere con agio; liberta' d'accrescere, migliorare e conservare la sua
proprieta'; facilita' nell'acquisto dei generi necessari o utili pel comodo della vita; confidenza nel governo,
confidenza ne' magistrati, confidenza negli altri cittadini, sicurezza di non poter esser turbato, operando
secondo il dettame delle leggi", questi sono i risultati del principio universale della conservazione e della
tranquillita'.
    Ogni parte della legislazione deve dunque corrispondere ad uno di questi risultati.
    Ogni legge, che non reca alla societa' uno di questi beneficii, e' dunque inutile.
    Premessi questi dati, noi passeremo rapidamente a sviluppare colla maggior brevita'possibile quelle regole generali,
senza delle quali la scienza della legislazione sarebbe priva di principio fissi e sicuri, e sarebbe nel tempo istesso vaga
ed incerta.
    Cominciando dal distinguere la bonta' assoluta delle leggi, dalla bonta' relativa, determinando l'idea precisa dell'una
e dell'altra, distinguendo l'armonia, che deve avere la legge co' principii della natura, dal rapporto che essa deve
avere con lo stato della nazione, alla quale si emana, sviluppando i princėpii piu' generali, che dipendono da questo
doppio carattere di bonta' che deve avere ogni legge, osservando le conseguenze che ne derivano, deducendone
gli errori delle leggi, la diversita' necessaria, l'opposizione anche frequente delle legislazioni, le vicende de' codici,
la necessita' di correggerli, gli ostacoli, che rendono difficili queste correzioni, le precauzioni che fanno svanire
questi ostacoli; prendendo, io dico, di mira tutti questi oggetti, noi non faremo altro che dare un'idea generale della
teoria della bonta' assoluta delle leggi, e disporci allo sviluppo della teoria molto piu' complicata della loro bonta'
relativa, che e', per cosi dire, l'aggregato di tutte le regole generali della scienza della legislazione.
    Se questa bonta' consiste nel rapporto delle leggi con lo stato della nazione, alla quale vengono emanate,
bisogna vedere quali sono i componenti di questo stato.
    Noi li troveremo nella natura del governo, e per conseguenza nel principio che lo fa agire; nel genio e nell'indole
de' popoli; nel clima, forza sempre attiva e sempre nascosta; nella natura del terreno; nella situazione locale;
nella maggiore o minore estensione del paese; nell'infanzia o nella maturita' del popolo; e nella religione, in quella
forza divina, che influendo su i costumi de' popoli, deve richiamare le prime cure del legislatore.
    Non si dovranno maravigliare coloro che leggeranno questo libro, se vedranno trattati alcuni di questi oggetti,
dopo che l'Autore dello Spirito delle Leggi ne ha cosi diffusamente parlato.
    Quando essi perverranno a questa parte della mia opera , si avvedranno che lo scopo, che io propongo,
e' tutto diverso da quello di quest'Autore.
    Montesquieu cerca in questi rapporti lo spirito delle leggi, ed io vi cerco le regole.
    Egli procura di trovare in essi la ragione di quello che si e' fatto, ed io procuro di dedurne le regole di quello
che si deve fare.
    I miei principii stessi saranno per lo piu' diversi da' suoi: le cose saranno considerate sotto un altro aspetto,
e contento di cercare solo quello che mi giova, e lasciando volentieri tutto quello che il decoro e il fasto scientifico
potrebbero usurpare sopra quella specie di sobrieta', che deve risplendere ne' lavori consecrati all'utile pubblico,
contento, io dico, di questa sobrieta' d'erudizione, io ristringero' in poche carte una teoria, che maneggiata
diversamente richiederebbe molti volumi.
    Non voglio pero' lasciar di confessare che io debbo molto a' sudori di questo grand'uomo.
    Questo tratto di gratitudine e' un tributo che io offro ad un uomo che ha pensato prima di me, e che co' suoi
errori istessi mi ha istruito e mi ha insegnata la strada per ritrovare la verita'.
    Dall'esame dunque del rapporto che debbono aver le leggi con questi diversi soggetti, noi dedurremo le regole
generali della scienza della legislazione.
    Questa sara' quella parte di questa scienza, che ne rendera' applicabile l'uso in tutti i governi, in tutti i climi,
in tutti i tempi, in tutte le circostanze particolari della posizione, dell'estensione, della fertilita' d'un paese, del culto,
del genio, dell'infanzia o della maturita' d'un popolo.
    Questa parte sara' l'aggregato di que' principi generali, a' quali i particolari, che saranno quindi sviluppati,
debbono costantemente riferirsi.
    Questa e' quella che, generalizzando le idee legislative, ci fara' vedere i diversi oggetti, le diverse mire, il tono
diverso che deve prendere la legislazione ne' diversi popoli o negli istessi popoli, ma ne' diversi tempi; che ci fara'
vedere nella diversita' delle costituzioni de' governi i diversi vizii che vi sono uniti, e la diversita' de' rimedii; il
principio unico d'azione, che produce il moto politico, in qualunque societa' civile, e la diversita' della direzione
che si deve dare a questo principio unico ne' diversi governi; l'influenza che deve avere, nello spirito d'una
legislazione, il genio universale delle nazioni e lo spirito de' secoli, e il genio e l'indole particolare del popolo
pel quale si emana; quella che vi deve avere il clima, sia per secondarne gli effetti, allorche' sono utili, sia per
contrastarli, ancorche' sono perniciosi.
    Questa e' quella che ci fara' vedere come la natura del terreno, la sua fertilita', la sua sterilita', la sua estensione,
la sua posizione debbono regolare la parte economica della legislazione, e qual diversita' debba produrre nella
parte morale la falsita' de' dogmi delle false religioni, e la loro perfezione nella vera; come in un popolo ingombrato
da' primi, bisogna sostenere con una mano quello che si urta coll'altra, e come in un popolo illuminato da' secondi,
bisogna garantirli dagl'impostori che li alterano e da' miscredenti che li discreditano.
    Questa sara' quella parte finalmente della scienza della legislazione, che facendoci conoscere le diverse eta'
de' popoli, e i diversi periodi della loro vita, ci mostrera' come la legislazione debba seguire questi diversi periodi,
come debba adattarsi alla loro fanciullezza, come debba seguire l'effervescenza della loro puberta', come debba
aspettare e profittare dell'epoca favorevole della loro maturita', e come prevenire quella della decrepitezza e della morte.
    Ecco quali saranno le prime vedute di quest'opera.
    Ma queste vedute generali non ci darebbero che un'idea confusa dei tutto insieme, o, per meglio dire, della sola
superficie di quest'immenso edificio.
    Per ben conoscerlo bisogna osservarne le parti, bisogna vedere i rapporti che ciascheduna di esse deve avere
colle altre, i materiali de' quali debbon esser composte, i fondamenti su i quali debbono essere innalzate.
    Per riuscirvi, noi cominceremo dunque a scomporre la gran macchina della legislazione per considerarla
distintamente nelle parti che la compongono.
    Tutto si ridurra' ad un minuto esame, e gli oggetti piu' nascosti e meno conosciuti non saranno per questo
trascurati; poiche' nel governo, non altrimenti che nella natura, le fibre piu' oscure delle piante, nascoste nelle
viscere della terra, sono propriamente quelle che alimentano i boschi piu' maestosi.
    Noi cominceremo dalle leggi Politiche ed Economiche.
 
Libro II
   Due sono gli oggetti di queste leggi, la popolazione e le ricchezze.
    Lo Stato ha bisogno di uomini, e gli uomini han bisogno di mezzi per alimentarsi.
    Il loro numero e' sempre relativo alla loro felicita'.
    Questi due oggetti che compongono la felicita' nazionale son dunque reciproci.
    La popolazione richiamera' le prime nostre cure.
    Dopo alcune brevi riflessioni sul sistema della legislazione degli antichi, e propriamente degli Ebrei,
de' Persi, de' Greci e de' Romani, noi dimostreremo che tutto e' inutile per incoraggiare la popolazione,
quando non si tolgono gli ostacoli.
    La maggior parte de' legislatori hanno urtato in questo scoglio.
    Se noi andremo rivolgendo i polverosi ed infiniti volumi, che contengono il caos della legislazione
dell'Europa, noi non troveremo un governo, che non abbia riserbate alcune prerogative a' padri di famiglia,
che non accordi alcuni privilegi ed esenzioni a quei cittadini che han dato un certo numero di figli allo Stato,
e che non abbia leggi dirette ad accrescere il numero de' coniugii.
    Ma con tutto questo la sterilita' della natura si perpetua; la procreazione e' lenta; i matrimonio sono rari
nel seno stesso della volutta'; una larga tomba, ove una generazione intera si seppellisce con tutta la sua
posterita', si apre in ogni giorno'; e all'Europa mancano per lo meno cento milioni d'abitatori di piu', che
essa potrebbe contenere.
    Dopo questi fatti, che saranno da noi dimostrati coi calcoli piu' esatti, chi potra' dubitare che non ci sia
in quest'oggetto un vizio comune nel sistema delle legislazioni?
    Io non nego che questi mezzi, fin ora adoperati dai legislatori per incoraggiare la popolazione, abbiano
qualche grado d'utilita'; ma essi non sono altro che tanti piccoli urti, che potrebbero forse accelerare il moto
della generazione, quando non vi si opponessero alcuni ostacoli, la resistenza de' quali supera infinitamente
l'intensita' della loro azione.
    Bisogna dunque cercare questi ostacoli, e ritrovare i mezzi per superarli.
    A questi due oggetti noi ridurremo quella parte della scienza legislativa, che riguarda la moltiplicazione
della specie.
    Osservando le sciagure de' popoli, e lo stato infelice dell'agricoltura; il lusso delle corti, e la miseria delle
campagne; l'eccesso dell'opulenza in pochi, e il difetto della sussistenza nella maggior parte; il piccolo numero
de' proprietari, e l'immenso numero dei non proprietari, la moltiplicita' de' fondi riuniti in poche mani, e l'abuso
che si fa de' terreni; la stranezza delle leggi, e l'avidita' della finanza; la perpetuita' delle truppe, e il celibato
de' guerrieri; la miseria che cagiona ne' popoli il loro mantenimento, e il vuoto che lascia nella generazione
il loro celibato; il doppio ostacolo che questo abuso cagiona alla popolazione, e lo spavento che reca alla
liberta' del cittadino; osservando i progressi dell'incontinenza pubblica, e la sua origine; la poverta' che la
fa nascere, e il celibato violento d'alcune classi de' cittadini che la fomenta; gli errori della giurisprudenza
che la proteggono, e la sterilita' che n'e' la conseguenza; osservando, io dico, questi ed altri simili mali, che
opprimono l'Europa, noi non stenteremo molto a trovare le vere cause e i veri ostacoli che impediscono i progressi
della popolazione delle nazioni che l'abitano, non stenteremo molto per conseguenza a trovare gli opportuni rimedii,
che una savia legislazione vi dovrebbe opporre.
    Sviluppata con questo metodo e con questi principii quella parte delle leggi politiche ed economiche, che
riguarda la moltiplicazione della specie, noi rivolgeremo lo sguardo all'altro oggetto di queste leggi: noi
cominceremo a parlare delle ricchezze.
    Se questo era un oggetto sterile per la politica d'alcuni secoli, ne' quali la poverta' era il primo grado della
virtu' dell'uomo e dei cittadino, oggi e' divenuto il primo principio della felicita' delle nazioni.
    Questa riflessione ci trasportera' all'esame d'una verita' che c'interessa molto di sapere; cioe', che noi
dobbiamo tutto alla corruzione, e che per giungere alla grandezza noi abbiamo dovuto abbandonare quelle
virtu' che vi ci facevano pervenire gli antichi.
    Strano prodigio della volubilita' degli uomini!
    L'industria, il commercio, il lusso e le arti, tutti questi mezzi che altre volte contribuivano ad indebolire
gli Stati, e che forse resero Tiro la preda d'Alessandro e Cartagine quella di Scipione, sono oggi divenuti i piu'
fermi appoggi della prosperita' de' popoli.
    Ed infatti da che il tempo della fondazione e del rovesciamento degl'imperi e' passato; da che non si ritrova
piu' l'uomo, innanzi al quale la terra taceva; da che le nazioni, dopo gli urti comuni, e i perpetui contrasti
dell'ambizione e della liberta', si sono finalmente fissate in uno stato di riposo, che le induce a cercare l'agio,
piuttosto che la grandezza e la gloria; da che l'oro e' divenuto la misura di tutto; da che la grandezza degli Stati
si calcola, da che le nazioni commercianti ed agricole hanno alzato un trono su le nazioni guerriere; da che
la privativa d'una derrata, il commercio esclusivo d'un aroma, e da che il trasporto della cannella dall'Indie
e' divenuto la causa delle guerre piu' sanguinose; da che finalmente le ricchezze non corrompono piu' i popoli,
poiche' esse non sono piu' il frutto della conquista, ma il premio di un lavoro assiduo, e d'una vita interamente
occupata; da quest'epoca, io dico, le ricchezze, e i canali che le trasportano, sono con ragione divenuti il primo
oggetto della legislazione.
    Quali saranno dunque le cure del legislatore su quest'oggetto cosi' interessante?
    Noi le divideremo in due classi.
    Bisogna richiamare le ricchezze nello Stato: bisogna ben ripartirle, equabilmente diffonderle.
    Quali saranno dunque i mezzi che la legislazione deve impiegare per ottenere il primo di questi effetti, e quali
quelli che deve impiegare per ottenere il secondo?
    Se l'agricoltura, le arti, il commercio sono le tre sorgenti delle ricchezze, quale e' la specie di protezione che
loro conviene?
    Quale di queste merita la preferenza delle leggi?
    Quali sono le circostanze che debbono decidere di questa preferenza?
    Come combinare i progressi dell'una con quelli dell'altre?
    Come proteggere l'agricoltura in un paese agricolo, senza trascurare le arti?
    Come combinare i suoi progressi con quelli del commercio?
    Come distendere le vedute dell'agricoltore sul commercio, e del negoziante sulla coltura?
    Come unire l'una alle altre con rapporti seguiti e continui?
    Quali sono gli ostacoli che loro si oppongono dagli abusi dell'amministrazione,
    dalla soverchia ingerenza dei governo, dalla stranezza delle leggi civili,
    dalla barbarie de' codici feudali, dagli avanzi dell'antico spirito di pastura e di caccia de' nostri barbari
padri, dagli attentati legali contro la proprieta' reale e contro la proprieta' personale, dal corso giudiziario,
dagli abusi del credito pubblico' dall'alienazione delle rendite del principe, dai debiti nazionali, dai privilegi
esclusivi, dalle corporazioni, dalle false massime di politica, dal sistema presente de' dazii?
    Se questo sistema erroneo fa nel tempo istesso la rovina della popolazione, dell'agricoltura, dell'industria
e del commercio; se allontana gli uomini dal coniugio, spopola le campagne, scoraggisce le braccia dell'artiere,
chiude i porti delle nazioni; se spaventa la sicurezza del cittadino e la liberta' dell'uomo; se priva il viaggiatore
di riposo e il mercadante di proprieta'; se espone l'uno e l'altro a tutte le insidie d'una legislazione artificiosa,
che semina i delitti colle proibizioni, e le pene coi delitti; se separa le citta' dalle citta', i borghi dai borghi,
i villaggi da' villaggi; se mette uno stato di guerra e semina la discordia tra i membri d'un istesso corpo,
tra i sudditi d'un istesso impero, tra i figli d'una istessa patria; se fa che il diritto delle genti sia violato da
coloro stessi che dovrebbero proteggerlo, i diritti del cittadino dal cittadino, quelli dell'uomo dello Stato
dall'uomo del principe, e quelli dei negoziante dal finanziere; se in una parola da qualunque aspetto che
si consideri il sistema presente de' dazii si trovera' sempre esser la causa prossima della rovina delle nazioni,
della miseria e dell'oppressione de' popoli, malgrado la moderazione e l'umanita' di coloro che li governano,
quali saranno le correzioni che la scienza legislativa deve proporre riguardo a quest'oggetto?
    Quali i principii sa i quali deve esser fondata la gran teoria de' dazii?
    Quali gli oggetti su i quali debbono cadere?
    Quale la classe che deve immediatamente pagarli?
    Come proporzionarli alle facolta' del popolo?
    Come livellarli sul prodotto netto delle rendite della nazione?
    Come conoscere questo prodotto netto?
    Come diminuire il numero de' contribuenti diretti, rendendo nel tempo stesso piu' facile l'espansione del tributo?
    Come combinare in un diverso sistema di contribuzioni una giusta ripartizione colla piu' facile, meno dispendiosa,
e meno arbitraria percezione?
    Il sollievo del popolo coll'opulenza del corpo politico, la prosperita' dell'agricoltura, delle arti, del commercio,
la ricchezza della nazione colla ricchezza del sovrano?
    Come facilitare con questo mezzo la diffusione delle ricchezze?
    Quali sono gli ostacoli che impediscono questa diffusione.?
    Quali gli urti che potrebbero ricevere dal lusso?
    Sotto quale aspetto deve questo essere considerato dal legislatore?
    Come deve dirigerlo senza offendere la liberta' del cittadino?
    Come prevenire col suo soccorso l'eccesso dell'opulenza, che suol condurre all'eccesso della miseria?
    In quali casi, anche quello che si alimenta col soccorso dell'industria straniera, dev'essere considerato
come un istrumento necessario alla prosperita' d'uno Stato?
    Quali sono le nazioni, in. Europa, che avrebbero dovuto vedere nel lusso passivo il sostegno della loro
agricoltura, della loro industria, del loro commercio?
    Ecco in abbozzo le serie dei piu' principali oggetti che si prenderanno di mira nel secondo libro di quest'opera,
dove si parlera' delle leggi politiche ed economiche.
    Noi passeremo quindi alle leggi criminali.
 
 
Libro III
 
        Se la popolazione e le ricchezze sono gli oggetti delle leggi politiche ed economiche, la sicurezza
e la tranquillita' sono lo scopo delle leggi criminali.
        Quelle tendono alla conservazione, e queste alla tranquillita' de' cittadini, che, come si e' detto,
sono i due oggetti intorno ai quali si raggira tutta la scienza della legislazione.
        Sviluppando cio' che debba intendersi per tranquillita', noi troveremo che questa e' inseparabile
dalla sicurezza, e che questa sicurezza non puo' essere altro che la coscienza, o sia l'opinione che
un cittadino deve avere, di non poter essere turbato, operando secondo il dettame delle leggi.
        Or questa specie di liberta' politica, che rassicura tutte le classi, tutte le  condizioni, tutti gli ordini
della societa' civile, che mette un freno al magistrato, che da' al piu' debole cittadino l'aggregato di tutte
le forze della nazione; questa voce, che dice al potente, tu sei schiavo della legge, e che ricorda al ricco,
che il povero gli e' uguale; questa forza, che equilibra sempre nelle azioni   dell'uomo l'interesse che egli
potrebbe avere nel violare la legge coll'interesse che ha nell'osservarla, non puo' essere che il risultato
delle leggi criminali.
        Sopra questo piano dunque noi tratteremo quella parte della facolta' legislativa che riguarda
l'emanazione di queste leggi.
        Noi cominceremo dall'esaminare come dovrebbe dirigersi in una nuova legislazione l'accusa
e la difesa giudiziaria; quale dovrebbe esser l'ordine de' giudizii criminali; quali i principii e le regole
per determinarne la procedura; quale la natura e la forma degli atti che dovrebbero costituirla;
quali sarebbero i mezzi piu' opportuni per estirpare da una nazione il germe fatale delle calunnie;
se converrebbe adottare alcune leggi degli Ateniesi dirette all'istesso oggetto; se la lentezza de' giudizii
favorisca la liberta' de' cittadini; se sia contrario a questa liberta' preziosa il sistema di strascinare in un
carcere l'accusato prima di assicurarsi del delitto, e di ritenervelo finche' dura il giudizio; se la legge
possa privare il cittadino della sua liberta' personale per assicurarsi della sua innocenza; se possa
supporlo reo, perche' accusato; se possa oltraggiarlo prima di condannarlo; se nei soli delitti capitali
si potrebbe venire a questo passo violento, ma necessario in questo caso, perche' qualunque pena
si minacciasse all'accusato, qualunque sicurezza si cercasse da lui, sarebbero sempre insufficienti
a impedirne la fuga; se in tutti gli altri casi converrebbe adottare la legge dell'habeas corpus degl'Inglesi;
quali modificazioni si potrebbero dare a questa legge, cosi' in favore della liberta' personale del
cittadino, come in favore della sicurezza pubblica; in quali circostanze si dovrebbe esigere la confessione
del reo, ed in qual maniera cercarla da lui; se sarebbe finalmente piu' giusto e piu' conseguente il trascurarla,
che di strapparla dalle sue labbra col soccorso de' tormenti.
        Dall'esame de' principii, coi quali in una savia legislazione converrebbe dirigere l'ordine della procedura
criminale, e dell'accusa e difesa giudiziaria, passando a quelli che dovrebbero stabilire la natura delle azioni,
che la legge dovrebbe considerare come delitti, e la maniera di punirle, noi distingueremo quali siano quelli
che dovrebbero considerarsi come pubblici, e quali quelli che si dovrebbero considerare come privati;
quali quelli che offendono la Divinita', il sovrano, il governo, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il diritto
delle genti; e quali quelli che offendono la sicurezza privata del cittadino, la sua vita, il suo onore,
i suoi beni, la sua proprieta', la sua casa, i suoi preziosi diritti.
        Noi esamineremo quindi in qual maniera la legge dovrebbe trovare la pena adattata alla natura di
ciascheduna specie di delitto, e come proporzionarla alla gravezza del reato; in qual maniera la sanzione
legale dovrebbe distinguere la persona del delinquente, le circostanze del delitto, la facilita' di commetterlo,
il danno che reca, la maggiore o minore speranza dell'impunita' che inspira, il maggiore o minore urto che
il cittadino puo' avere nel commetterlo; come, quando, e con qual moderazione il legislatore debba far uso
delle pene capitali; a quali delitti converrebbe prescrivere la pena d'infamia; come queste pene dovrebbero
seguire l'opinione pubblica, e non distruggerla; con quanta riserva, con quale solennita', con quale economia
il legislatore dovrebbe servirsene; come l'infamia si scemi a misura che cresce il numero degli infami; come
dovrebbero essere prescritte le pene pecuniarie; se queste potrebbero anche aver luogo nel piano d'una buona
legislazione criminale; se volendosi far uso di queste pene si debb'avere ugualmente di mira alle ricchezze
dell'offensore, che alla condizione dell'offeso ed alla natura del delitto;  se le pene che privano i rei del consorzio
degli altri cittadini, e che li rendono utili alla societa', sieno da preferirsi a tutte le altre; se fra la somma de' delitti
ve ne sieno alcuni che il legislatore non deve punire; se ne' delitti occulti la loro proporzione colle pene possa
essere alterata per la maggior speranza della impunita', che questi delitti inspirano; se ne' veri delitti di fellonia,
non gia' in quelli a' quali il dispotismo ha dato questo nome, convenga mettere per un momento un velo sulla
moderazione, come si nascondevano altre volte le statue degli Dei; se finalmente l'impunita' sia l'effetto necessario
dell'eccessivo rigore delle pene, e se la sicurezza d'una pena mediocre abbia maggior forza ad allontanare gli uomini
da' delitti, che il timore d'una pena molto piu' grande, quando questo timore viene unito alla speranza di rimanere
impunito.
        Tutti questi oggetti richiameranno le nostre cure nel terzo libro di questa opera, dove si parlera' delle leggi
criminali.
        Noi passeremo quindi alle leggi che riguardano il educazione, i costumi e la pubblica istruzione, che saranno
comprese nel quarto libro.
 
                                                                  Libro IV
 
        Se le leggi criminali impediscono i delitti, spaventando il cittadino colla minaccia delle pene,
esse non possono sicuramente far germogliare le virtu'.
        Quella specie di onesta' negativa, che deriva dal timor delle pene, si risente sempre della sua origine.
        Essa e' pusillanime, e' vile, e' languida, e' incapace di quelli sforzi che richiede la virtu' ardita e libera,
allorche' e' inspirata dalle grandi passioni.
        Il timore potra' dunque diminuire il numero dei delinquenti, ma non fara' mai nascere gli eroi.
        Questa produzione sublime non puo' derivare che dal concorso di varie altre forze dirette tutte a questo
oggetto comune.
        L'educazione, considerata come prima di queste forze, richiamera' le prime nostre cure.
        Essa e' o pubblica o privata.
        Quella e' riserbata al governo, e questa ai padri.
        Le leggi non possono dirigere che la prima. Esse non possono, ne' dovrebbero mai penetrare
nelle mura domestiche.
        Tra queste il padre e' il re, e' il magistrato, e' il legislatore in tutto quello che riguarda l'educazione de' figli.
        La legge non potendo dunque dirigere che l'educazione pubblica, e non potendo che da questa sola sperare
un'uniformita' d'istituzione, di massime, di sentimenti, deve procurare di non abbandonare alla educazione domestica
che la minor parte possibile dei cittadini.
        Per ottener questo fine, noi proporremo un piano d'educazione pubblica per tutte le classi dello Stato.
        Io preveggo che al primo aspetto quest'idea sara' considerata come un tratto d'una di quelle lente e penose
ricerche d'uno sterile filosofo, che crede di veder  tutto in quel piccolo vortice di pensieri che lo circondano.
        Ma allorche' questo piano si vedra' sviluppato, allorche' si daranno i mezzi per metterlo in esecuzione,
e allorche' si trovera' che questi mezzi sono i piu' semplici e i piu' facili, allora io spero che se ne giudichera'
diversamente, e che si confessera' per l'onore dell'autore, che questo e' tutt'altro che un vano progetto.
        Dalla direzione dell'educazione passando alla direzione delle passioni, noi verremo all'analisi della seconda
forza produttrice delle virtu', senza la conoscenza, senza l'uso della quale la legislazione sara' sempre
il lavoro piu' informe, piu' inutile, piu' pernicioso anche, che puo' uscire dalle mani dell'uomo.
        Questa sara' una delle parti piu' interessanti di questa opera, perche' da questa dipende la soluzione
di tutti i problemi morali della scienza legislativa; perche' da questa dipende la confutazione di alcuni errori,
che la politica del secolo ha, malgrado i suoi progressi, funestamente adottati;    perche' da questa dipende
lo stabilimento d'una verita' che c'interessa di sapere piu' di tutte le altre, ma che ha bisogno di essere molto
ben sviluppata, come quella che urta contro una prevenzione comune.
        Si crede da tutti che la virtu' non possa allignare in mezzo all'opulenza d'una nazione.
        Funesta opinione, alla quale noi dobbiamo forse lo stato infelice della presente legislazione.
        Sara' dunque cosi' infelice l'umanita', ch'essa debba essere o povera o viziosa?
        Oggi, che le ricchezze sono necessarie alla conservazione ed alla prosperita' degli Stati, la virtu' dovra'
forse essere esclusa dalle societa' civili?
        L'agricoltura, le arti, il commercio non potrebbero forse essere esercitate da mani virtuose?
        Il lusso istesso, che oggi e' necessario per la diffusione delle ricchezze, sara' forse incompatibile
co' buoni costumi?
        Lo spirito feroce della guerra degli antichi, perche' unito allo spirito di frugalita' doveva forse esser
piu' analogo alla virtu', che lo spirito pacifico e laborioso de' moderni, perche' unito allo spirito di lusso?
        Questa e'  in vero l'opinione comune de' moralisti; ma noi ci prenderemo l'ardire di dimostrare che
questo e' piuttosto il loro errore comune.
        Noi faremo vedere che la sola ignoranza delle diverse strade nell'apparenza opposte tra loro, ma che
in realta' derivano da un istesso principio, e conducono ad un Ąstesso fine, ha potuto dare origine ad un
errore cosi' rattristante per l'umanita'; noi faremo vedere come una savia legislazione servendosi del gran mobile
del cuore umano, dando una direzione analoga allo stato presente delle cose, a quella passione principale,
dalla quale tutte le altre dipendono, a quella passione che e' nel tempo istesso il germe fecondo di tanti beni e di
tanti mali, di tante passioni utili, e di tante passioni perniciose, di tanti pericoli e di tanti rimedii, servendosi,
io dico, dell'amor proprio, potra' introdurre la virtu' tra le ricchezze de' moderni coll'istesso mezzo, col quale
le antiche legislazioni l'introdussero tra le legioni degli antichi.
        Sviluppata la gran teoria della direzione delle passioni, dalla quale dipende la direzione de' costumi, noi
volgeremo lo sguardo all'istruzione pubblica, che e'  il terzo oggetto che si prendera' di mira in questo quarto libro.
        Chi non vede l'influenza che ha questa sulla prosperita' de' popoli, sulla loro liberta', su i loro costumi stessi?
        Se l'uomo, diretto e persuaso dalla ragione, opera con maggiore energia, che allorche' la forza o il timore
lo spingono, senza che egli sappia dove e' condotto;
- se i tempi d'ignoranza sono stati sempre i tempi di ferocia, d'intrigo, di bassezza e d'impostura;
- se il difetto de' lumi, mettendo un velo sopra tutte le cose, rendendo incerti tutti i diritti, alterando, sformando,
pervertendo le massime e i dogmi, ha imbrattato di sangue i troni e gli altari, ha fatto nascere i tiranni e i ribelli,
ha dato agli errori tanti martiri, alla verita' tante vittime, al fanatismo tanti roghi, agl'impostori tanti seguaci,
alla religione tanti ipocriti e tanti inimici;
- se in mezzo all'ignoranza il principe non e' mai sicuro del popolo, il popolo non e' mai sicuro del principe; il rispetto
non e' altro che vilta', l'obbedienza non e' altro che timore, l'impero non e' altro che forza; la magistratura e' arbitraria,
la legislazione e' incerta, gli errori sono eterni e venerati, le correzioni pericolose e derise, l'opinione pubblica e' disprezzata, l'amministrazione e' il patrimonio degli adulatori che circondano il trono, e che tradiscono il principe con una mano
e la nazione coll'altra; se la vera sapienza sempre accompagnata dalla giustizia, dall'umanita', dalla prudenza,
non invita mai gli uomini a' delitti;
- se sicura d'ottenere, presto o tardi, il trionfo che merita, essa non ha bisogno, come l'impostura, di comprarlo
col sangue e colle sciagure dei mortali; se la filosofia enunciando con intrepidezza e con zelo la verita', mostrando
agli uomini i tragici effetti della tirannia, della superstizione, dei delirii dei re, de' pregiudizii de' popoli, dell'ambizione
de' grandi, della corruzione delle corti, se scovrendo ai principi i loro veri interessi, facendoli anche qualche volta
arrossire de' loro difetti, non ha mai acceso il fuoco della discordia, non ha mai prodotto le fazioni negli Stati,
non ha mai come l'ignoranza, impugnato il coltello regicida;
- se in una parola tanto coloro che comandano quanto coloro che sono comandati, tutti trovano i loro veri
interessi ne' progressi della ragione; e' giusto che la scienza della legislazione non si taccia su d'un oggetto
cosi' interessante, troppo trascurato per altro ne' nostri codici; e' giusto che essa esamini quali siano gli ostacoli
che si oppongono a questi progressi; quale il metodo da tenersi per dissiparli; quale la direzione che si dovrebbe
dare a' talenti; come richiamarli allo studio della patria sotto gli auspicii della liberta'; come distrarli dalle
occupazioni piu' fastose che utili; come ottenere che le meditazioni de' filosofi precedano sempre le operazioni
del governo, che i ministri della ragione preparino la strada a' ministri de' principi in tutto quello che riguarda
l'interesse pubblico, come servirsi del loro ministero per disporre gli animi alle necessarie riforme, alle utili novita';
come profittare della discussione, madre feconda delle verita', discussione, che la diversita' delle opinioni produce
allorche' l'autorita' non ispaventa la penna dello scrittore, e non ritarda il corso delle sue speculazioni; come guidare
tutti i talenti diversi degli uomini ad un oggetto comune; come indurre le belle arti stesse a pagare un tributo
all'utilita' pubblica; come trovare o moltiplicare le strade, per le quali si potrebbero diffondere nelle provincie
i lumi delle capitali, e si potrebbe rendere piu' comune il prezioso deposito delle utili cognizioni; come ottenere
finalmente che i cittadini stessi, occupati nelle arti piu' subalterne, sappiano cio' che essi debbono a Dio,
a loro stessi, alla famiglia, allo Stato, che essi abbiano le vere idee dell'uomo e del cittadino, e che sieno
bastantemente istruiti per conoscere tutta la dignita' dei proprio carattere, e il rispetto che gli si deve.
    Questioni troppo interessanti son queste per essere trascurate in quest'opera, l'oggetto della quale e'
di analizzare distintamente tutti gli anelli che compongono quella misteriosa catena, colla quale la legislazione
deve condurre gli uomini alla felicita'.
    Noi verremo quindi alla religione.
    I principii, coi quali deve essere regolata quella parte della legislazione, che riguarda il culto e la religione
dei popoli, saranno compresi nel quinto libro di quest'opera.
 
                                                                                Libro V
L'ordine pubblico, la tranquillita' privata, la sicurezza del cittadino,
richiedendo che la legge non cerchi di voler tutto sapere, di voler tutto
vedere, esigendo che l'autorita' si fermi innanzi alla porta della sua casa,
che rispetti questo asilo della sua pace e della sua liberta', che non cerchi
d'indagare i suoi pensieri, le sue intenzioni, che lasci libero il corso de'
suoi desiderio, che lo consideri come innocente ancorche' reo, purche' il suo
reato non si manifesti, segregando in una parola dall'ispezione della legge tutto
quello che e' occulto a' suoi occhi, esige nel tempo istesso che un altro freno
supplisca a questo suo necessario difetto; esige che un altro tribunale, un
altro giudice, un altro codice regolino le azioni occulte del cittadino, spaventino
i suoi secreti trasporti, incoraggiscano le sue occulte virtu', dirigano al
comun bene i suoi desiderio stessi che non sono palesabili, obblighino finalmente
il cittadino ad esser giusto, onesto e virtuoso, anche in que' luoghi, in que'
momenti, in quelle circostanze, nelle quali egli e' lontano dagli occhi della legge
e de' suoi ministri.
Ecco l'opera della religione allorche' non e' indebolita dalla irreligione,
o non e' alterata dalla superstizione.
Questi due estremi, de' quali una costante esperienza c'insegna, che il primo
e' sempre la conseguenza del secondo; questi due estremi, uno de' quali toglie
alla religione la sua forza, e l'altro ne fa l'istrumento di que' delitti,
di quelle ingiustizie, di quegli orrori, dei quali per vergogna della umanita'
risuonano pur troppo i fasti sanguinosi della superstizione; questi due estremi,
io dico, debbono essere ugualmente prevenuti dalle leggi.
A quest'oggetto generale saranno dunque diretti tutti i principii che noi ci
proporremo di sviluppare in questo libro.
Noi esamineremo dunque quale dovrebbe essere la natura della protezione che la
legislazione dovrebbe accordare alla religione ed al culto; quali i mezzi diretti
che dovrebbe impiegare per prevenire i due estremi de' quali si e' parlato, e
quali gl'indiretti; quali le prerogative che dovrebbe concedere al sacerdozio
e quale la dipendenza che dovrebbe esigere da lui; quali i diritti che dovrebbe
dare ai suoi capi, e quale la magistratura che dovrebbe invigilare sull'uso
che essi ne farebbero; con quali principii si dovrebbe dirigere l'articolo
dell'immunita' ecclesiastica; fin dove dovrebbe giugnere l'immunita' reale
e personale, quali restrizioni si dovrebbero dare all'immunita' locale, e quale
l'incoraggiamento che questa da' a' delitti; quali i requisiti che la legge
dovrebbe cercare in ciascheduno individuo del sacerdozio, e quale la misura
che dovrebbe regolarne il numero; quali le classi sacerdotali che dovrebbero
meritare la parzialita' della legge, e quali quelle che dovrebbero essere o abolite,
o riformate; quale l'eta' che si dovrebbe cercare in coloro che si consacrano
al sacro ministero, e quale la direzione che si dovrebbe dare dalle leggi alla
loro predicazione; quale finalmente il metodo da tenersi per provvedere a' loro
bisogni, oggetto interessante, pel quale infinite riforme si sono tentate,
infiniti scritti si sono pubblicati, ma che restera' sempre informe finche'
non si pensera' a curare il male nella sua origine, finche' la riforma non si fara'
cadere sulla natura stessa delle rendite del sacerdozio.
Sviluppati tutti questi articoli con tutto quel rispetto che si deve al santuario
ed a' suoi ministri, noi volgeremo lo sguardo alle leggi che riguardano la proprieta',
che saranno comprese nel sesto libro di quest'opera.
 
 
Libro VI
Ogni diritto, che ha un uomo di disporre d'una cosa esclusivamente da ogni altro,
si chiama proprieta'.
Questa non puo' passare ne' per sempre, ne' per un dato tempo, ad un altro,
senza il suo libero consenso.
Questo consenso e' o espresso, o tacito, o presunto.
Garanti della proprieta' di ciaschedun cittadino, le leggi evitano la violenza
ed il furto colla minaccia delle pene; evitano la frode e l'inganno col determinare
le circostanze, che debbono accompagnare questo consenso per essere creduto valido.
Da qui derivano le solennita' che si ricercano, allorche' e' espresso, i segni che
lo palesano allorche' e' tacito, le congetture che lo fan supporre allorche' e'
presunto; da qui i requisiti legali che si ricercano nella persona che lo da';
i diversi diritti che nascono da questi diversi titoli, e le diverse obbligazioni
che ne derivano; da qui la differenza legale tra patti e i contratti; da qui
i privilegii in favore de' minori, e di tutti quelli che la legge considera come
tali; da qui i rimedii contro le lesioni; da qui la teoria delle prescrizioni;
da qui l'origine, la ragione e la solennita' de' testamenti; da qui quella delle
successioni ab intestato; da qui, in una parola, tutti i rimedii inventati
dalle leggi per garantire le proprieta' di ciaschedun individuo dalle insidie
della frode, e tutt'i mezzi impiegati da esse per distinguere i sacri, diritti della
proprieta' dalle secrete rapine della usurpazione.
Ecco ridotto in un solo punto di veduta il motivo di tutte quelle innumerabili
leggi che compongono oggi i codici civili d'Europa, le quali smarriscono il loro
scopo per averlo voluto troppo minutamente cercare.
In questa parte dunque della scienza legislativa noi non proporremo altro che
riduzione. Sviluppando questa teoria, spogliandola da quelle piante esotiche
che la ravviluppano, riducendo tutte quelle teorie particolari, delle quali e'
composta, a pochi principii generali, noi cercheremo di far vedere ai legislatori
la facilita', colla quale si potrebbe con poche leggi rassicurare quella proprieta',
che sara' sempre precaria, sempre incerta, sempre male appoggiata, finche' le
armi, che son destinate a difenderla, saranno superiori alle forze di coloro
che debbono maneggiarle; finche' la moltiplicita' delle leggi, la loro oscurita',
ed il linguaggio nel quale sono scritte, le terra' nascoste al popolo;
finche' gli oracoli di Temi avranno bisogno d'interpreti; e finche' non venga
una mano diligente ed ardita, la quale, dopo aver colte quelle poche rose
che si ritrovano sparse tra i bronchi innumerabili della presente giurisprudenza,
ammucchi il resto in un rogo per immolarlo al Dio della giustizia e della civile
concordia.
Dopo aver parlato della proprieta', noi porremo finalmente termine a quest'opera
con un breve saggio sulle leggi che riguardano la patria potesta' ed il buon ordine
delle famiglie.
 
Libro VII
Siccome il ben essere di qualunque corpo dipende dal ben essere delle parti che
lo compongono, cosi' il buon ordine dello Stato dipende dal buon ordine delle
famiglie.
Or siccome una societa' non potrebbe reggere senza un capo che la governi,
nella maniera istessa una famiglia, che non e' altro che una societa' piu'
picciola, ha bisogno d'un capo che la diriga.
Questo capo e' il padre della famiglia.
Considerato sotto questo aspetto, bisogna dunque che egli abbia de' diritti
sugl'individui che la compongono.
Oggi che la religione, la politica e l'umanita' si sono unite per proscrivere
la schiavitu' domestica, i membri della famiglia sono la moglie ed i figli.
Noi esamineremo dunque quali sono i diritti che la legge dovrebbe dare al padre
della famiglia sulla prima, e quali sono quelli che dovrebbe dargli su i secondi.
Il solito trasporto degli uomini per gli estremi ha cagionato una opposizione
infinita tra le antiche legislazioni e la moderna su quest'articolo.
Gli antichi legislatori diedero sicuramente troppo al padre di famiglia;
ma chi puo' dubitare che i moderni gli han tolto anche troppo?
Il vizio si trova egualmente nella prodigalita' dei primi, che nell'avarizia degli
ultimi.
La dimostrazione di questa interessantissima verita' sara', per cosi' dire,
l'esordio di questo settimo libro, nel quale dando una scorsa rapida sul sistema
delle antiche e moderne legislazioni, noi rileveremo colla maggiore imparzialita'
gli errori delle une e delle altre su quest'oggetto.
Noi faremo vedere che se la giustizia, l'interesse pubblico e la morale,
si risentivano de' diritti dati da' primi legislatori delle nazioni a' padri
di famiglia; che se il trono che essi cercarono di innalzare al padre nel seno
della sua famiglia, era troppo indipendente; che se il diritto di disporre
della vita e della morte de' figli, era un attentato pericoloso che si faceva
alla pubblica autorita'; che se il diritto d'esporli e di venderli, era un
oltraggio recato alla natura sotto la protezione istessa della legge; che se
il potere dato da essi al marito sulla moglie, era troppo esteso; che se questo
era piuttosto una proprieta' che una preminenza [Transibat in mancipium viri
(Cicerone, Orazione pro Murena)]; che se era una ingiustizia manifesta il fare
che il contratto istesso destinato alla moltiplicazione della specie, desse
ad uno de' contraenti il diritto di disporre della vita dell'altro; che se era
scandalosa la legge di Roma, che dava al marito ne' primi tempi della
repubblica il diritto di uccidere la moglie per aver bevuto, anche con moderazione,
d'un liquore, l'abuso istesso del quale non era interdetto al marito; che se
il diritto del divorzio, dato presso la maggior parte degli antichi esclusivamente
al marito, faceva che questi potesse tutto sulla moglie, senza che la moglie potesse
almeno avere un rimedio contro l'abuso della sua autorita' (*); che se in una
parola gli antichi legislatori oltrepassarono i limiti del giusto e dell'onesto
nel determinare l'estensione della patria potesta'; noi faremo vedere che non
per questo i moderni sono meno condannabilĄ per averla cosi' dispoticamente
ristretta, o per meglio dire, distrutta.
Si potrebbe anzi dire con verita' che la tranquillita' pubblica e privata si e'
risentita piu' del difetto, che non si risenti' dell'eccesso dei patemi diritti.
L'amore naturale de' padri verso i figli era un gran preservativo contro le
funeste conseguenze d'un'autorita' cosi' estesa; e il timore istesso che essa
inspirava, doveva rendere molto rare le occasioni d'esercitarla.
I delitti doveano essere molto meno frequenti nelle famiglie, allorche' si
rifletteva alla forza, alla vicinanza, ed all'indipendenza della mano sempre
armata per punirli.
 
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(*) E' vero che presso molte nazioni nel progresso del tempo si estese
anche alla moglie il diritto di cercare il divorzio; ma le cause per le quali
esse potevano cercarlo, e gli ostacoli che vi si opposero, furono tanti e
tali, che quasi eludevano d beneficio della legge.
 
 
L'estensione dunque del potere, e la condizione della persona che ne era investita, poteva restringerne
l'uso, ed evitasse l'abuso; ma quale istrumento, essendo la patria potesta' distrutta, potrebbe riparare al
disordine delle famiglie che come si e' detto, porta anche seco quello dello Stato?
    Dove trovare un'autorita', che, come quella de' padri, potesse agire in tutti i tempi, e col medesimo
vigore; che potesse, come quella, tutto vedere, tutto sapere; che non avesse bisogno ne' di assistenza
per far rispettare i suoi ordini, ne' di formalita' per trasmetterli; che potesse confidare l'esecuzione de'
suoi decreti ad un braccio che fosse cosi' vicino alla bocca che gli emana; che non ammettesse ne'
prevenzione nel giudice, ne' lentezza nell'esecutore; che potesse ottenere che i suoi ordini, appena dati,
fossero conosciuti, appena conosciuti, eseguiti; che fissata finalmente che fosse una volta dalla legge ne'
giusti confini, ne' quali dovrebbe raggirarsi, non vi fosse un'usurpazione da temere dalla parte di colui
che ne sarebbe investito?
    Da queste ragioni noi dedurremo la necessita', che vi sarebbe di rialzare l'edificio della patria potesta',
che gli antichi legislatori avevano troppo ingrandito, e che una mal fondata diffidenza ha quasi interamente
distrutto.
    Ma su quali fondamenti, con quali materiali, con qual ordine dovrebbe esser costrutto?
    Quali dovrebbero essere i diritti della nuova magistratura de' padri?
    Quali quelli dei mariti?
    Fin dove dovrebbero estendersi le loro cure?
    Quali dovrebbero essere i confini della loro giurisdizione?
    Quale l'uso della loro autorita'?
    Quali i rimedi per prevenirne l'abuso?
    Quale l'influenza che questa novita' potrebbe avere sull'ordine sociale?
    Quale quella che potrebbe avere su i costumi?
    Quali gli ostacoli che si opporrebbero a questa intrapresa dal sistema presente delle successioni?
    Quali quelli che gli si opporrebbero da alcune leggi feudali in quelle nazioni, ove esiste ancora lo spettro
squallido di questo colosso antico?
    Questi saranno gli oggetti delle nostre discussioni nel settimo ed ultimo libro, e questo e' il piano dell'opera,
della quale io offro i primi due volumi al pubblico.
    Materia troppo vasta e troppo delicata e' questa, per essere maneggiata dalle mie mani, io lo confesso:
essa e' superiore alle mie forze, alle mie cognizioni, ai miei talenti; ma ardisco dire che e' inferiore al mio zelo.
    A traverso degli errori che vi si troveranno forse sparsi, a traverso della bassezza, colla quale saranno
esposte le piu' grandi verita', a traverso degli infiniti difetti che vi si potranno incontrare, comparira' sempre il
mio cuore, che l'ambizione non ha contaminato, l'interesse non ha sedotto, il timore non ha avvilito.
    Il bene pubblico e' il solo oggetto di questa opera, e lo zelo col quale e' scritta, e' il suo unico ornamento.
    Ecco il fondamento delle mie speranze, ecco il titolo che mi da' il vero diritto alla gloria.
    Savii della terra, filosofi di tutte le nazioni, scrittori, o voi tutti a' quali e' affidato il sacro deposito delle
cognizioni, se volete vivere, se volete che il vostro nome venga scolpito nel tempio della memoria, se volete
che l'immortalita' coroni i vostri lavori, occupatevi in quegli oggetti che fra duemila leghe di spazio, e dopo
venti secoli interessano ancora.
        Non iscrivete mai per un uomo, ma per gli uomini;
        unite la vostra gloria agl'interessi eterni del genere umano;
        abborrite que' talenti posseduti cosi spesso da quelle anime schiave, che bruciano un incenso servile
sull'altare dell'adulazione;
        fuggite quello spirito timido e venale che non conosce altro sprone che l'interesse, ne' altro freno
che il timore:
    disprezzate gli applausi effimeri del volgo e le riconoscenze mercenarie de' grandi, le minaccie della
persecuzione e le derisioni dell'ignoranza;
        istruite con coraggio i vostri fratelli, e difendete con liberta' i loro diritti;
        ed allora gli uomini interessati per la speranza della felicita', della quale voi mostrate loro
la strada, vi ascolteranno con trasporto;
        allora la posterita' grata a' vostri sudori, distinguera' i vostri scritti nelle biblioteche,
        allora ne' la rabbia impotente della tirannia, ne' i clamori interessati del fanatismo,
ne' i sofismi dell'impostura, ne' le censure dell'ignoranza, ne' i furori dell'invidia potranno
discreditarli o seppellirli nell'obblio;
         essi passeranno da generazione in generazione colla gloria del vostro nome;
         essi saranno letti, e forse bagnati dalle lagrime di quei popoli che non vi avrebbero altramente
mai conosciuti, ed il vostro genio sempre utile sara' allora il contemporaneo di tutte l'eta' ed il cittadino di tutti i luoghi.