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Francesco Carrara

Se sia vero che nei delitti atroci 
non si debbano ammettere le circostanze attenuanti
 
(Questioni singolari ad occasione della Giuria)
 
(1868)
 
(dagli Opuscoli di Diritto criminale, Lucca, 1870, vol. II, 459 ss.)

 

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Questa proposizione udii cadere dal labbro di un pubblico Ministero, d'altronde dottissimo, quando egli cercava di distogliere i giurati da ogni movimento di pietà verso il colpevole di un omicidio premeditato commesso con un colpo di coltello. Con un fino artifizio oratorio declinando ogni discussione sulle circostanze attenuanti, delle quali forse non era penuria in quel caso, egli adagiò la sua tesi di rigore su cotesta generalità da lui asserita come un dettato apodittico di giustizia. Egli fece bene il dovere suo come vindice della società offesa. Ma se i giurati allorchè unanimi respinsero le circostanze attenuanti si lasciarono sedurre da codesto postulato giuridico, io dico che i giurati errarono in fatto per conseguenza di un errore di diritto.

Le circostanze attenuanti disse Eusebio Selverte essere un rimedio provvisorio. Il pensiero al quale ispirossi codesta sentenza è sotto il punto di vista dell'avvenire l'identico pensiero al quale io m'inspirava anni addietro quando sotto il punto di vista del presente scriveva che le circostanze attenuanti sono un rimedio necessario per un codice cattivo, mentre sono una flagrante aberrazione della giustizia sotto un codice buono.

Ma se le due sentenze si unificano nel concetto radicale non è peraltro che con le medesime siasi voluto censurare l'attenuanza sotto un punto astratto di vista. In massima nessuno può controvertere questa grande verità, compenetrata nel sommo principio della giustizia distributiva in materia penale, che nel misurare la imputazione debba aversi riguardo ad ogni più piccola circostanza per la quale si modifichi il delitto così nella sua forza oggettiva come nella sua forza soggettiva (lo che noi chiamiamo quantità e grado del delitto)e che nel tempo stesso debba modificarsi la pena per virtù di certe circostanze estrinseche al delitto, ma inerenti allo individuo al quale vuole applicarsi la pena, e per certe specialità per le quali la medesima applicata nel suo rigore riuscirebbe contraria o al pubblico bene, o alla coscienza universale; lo che noi chiamiamo diminuenti la pena. Questo non può in punto astratto controvertersi senza immolare impudentemente la giustizia ad uno stoicismo crudele.

Ciò che da noi si volle criticare è unicamente lo indefinito nel quale le leggi di Francia, ed i codici che le imitarono, lasciano le circostanze attenuanti. Indefinito terribile per cui si converte spesso in una operazione del cuore quella che dovrebbe essere opera della ragione; e si ammettono o si negano le attenuanti sulla guida di un sentimento o di pietà o di ribrezzo che seppe nell'animo dei giurati eccitare la rettorica del difensore, o quella del pubblico Ministero. Sente ognuno come per siffatto sistema la giustizia abbandonisi alla balìa di un'onda infida e variabile, e debbano vedersi (come pur troppo si veggono in pratica) delle oscillazioni di pietà e di rigore le quali affievoliscono nel popolo che riflette la fede della punitiva giustizia. Molti moderni legislatori fecero dei lodevoli tentativi per togliere la penalità da coteste incertezze. Il codice Spagnuolo del 1848, il codice Austriaco del 1852, si provarono a definire ed a circoscrivere quelle circostanze che sole potevano ammettersi, a parer loro, come attenuanti: il progetto Portoghese andò ancora più innanzi; ed oltre a circoscrivere le attenuanti e le aggravanti volle distinguerle in classi diverse ed assegnare a ciascuna di loro il respettivo valore, determinandone per cotal guisa e la ammissibilità ed il grado relativo di efficacia minoratrice. Questi tentativi, meritevoli senza dubbio di plauso, non hanno ancora recato peraltro la piena luce su tale argomento, perché da tutti quei legislatori si è voluto procedere per via di contemplazione generale, e definire una serie di attenuanti che fossero comuni a tutti i malefizi, ed in tutti dare a ciascuna di quelle uno eguale influsso. E questo è il difetto del nuovo sistema; difetto minore dello indefinito, ma pur sempre difetto. Perché sebbene alcune circostanze possano accettarsi come generali ed attenuanti qualsisia forma delittuosa, molte ve ne ha che debbono considerarsi come proprie di alcuni reati ed indifferenti in reati diversi, ed altre molte ve ne ha che in un reato funzionano come attenuanti, mentre forse in un reato diverso dovrebbero funzionare come aggravanti.

Ma lasciamo di questo che è troppo grave argomento. Le leggi che governano la giustizia penale in Italia hanno oggi ad imitazione della Francia lasciato alla balia dei giurati il solo riconoscimento delle circostanze attenuanti e limitato solo entro certi confini la valutazione della loro efficacia, consegnando tale valutazione al calcolo e giudizio delle Corti. In questo indefinito potrà essa figgere lo sguardo la scienza? Potranno i cultori del giure penale studiarsi di tracciare una qualche linea che serva di guida alla coscienza del giurato, onde non si muova per un solo moto di simpatia a cui dovrebbe esser sordo, o per una contemplazione della pena, alla quale egli non dovrebbe pensare? Io credo che ciò entro certi confini si possa.

E quel pubblico Ministero che pronunciò la sentenza non doversi ammettere le circostanze attenuanti nei delitti atroci evidentemente cerò di segnare una linea che fosse un regolo costante alla coscienza dei giurati; subordinando così ad un asserto principio giuridico ciò che nel concetto della nostra legge dovrebbe essere un puro giudizio di fatto. Ma codesta linea a mio credere è falsa e pericolosa. E tale la dimostra la ragione, e l'autorità.

In primo luogo è a dimandarsi cosa s'intenda per delitto atroce? Nel linguaggio degli antichi giuristi si dicevano atroci tutti i delitti gravi. Si disse atroce in molti casi fino la ingiuria. Sicchè anche la parola atroci altro non è che un indefinito il quale può avere un senso quando si adopra in un punto di vista comparatico, ma non può averlo giammai in un senso assoluto. In faccia al sentimento di un uomo mite e civile ogni omicidio è un delitto atroce; più atroce ancora se fu premeditato. Nessuno potrà ricusarsi ad un sentimento di ribrezzo verso un essere tanto aberrante dalla umanità da calcolare freddamente i modi di spegnere una creatura simile a lui. Ma per simile ribrezzo, per simile atrocità, per simile aberrazione della umana natura dovrà egli dirsi che tutti gli omicidi respingono ogni possibilità di attenuanza, o che la respingono almeno tutti gli omicidi commessi con fredda deliberazione? La pratica universale rinnega codesta dottrina. La ragione invece suggerisce spontaneo il pensiero che ai delitti più gravi minacciando la legge una pena più severa, e spesso la più severa di tutte, quella cioè nella quale si estrinseca lo estremo supplizio sotto qualunque forma lo accolga la legge; si può appunto nei delitti più gravi correre con minore pericolo ad ammettere le attenuanze. Operandosi per queste la diminuzione di un grado, la pena inferiore rimarrà sempre gravissima; né vi sarà luogo a temere la sua inettitudine ai bisogni della pubblica tranquillità.

L'atrocità di un delitto non potendo al fine di che si parla ravvisarsi nel solo fatto di avere volontariamente sparso il sangue del nostro simile, potrà essa trovarsi nei modi coi quali fu consumato l'omicidio? Alcuni legislatori lo pensarono. E (sotto la formula di atti di barbarie) i tormenti esercitati contro la vittima, e le crudeltà raffinate con le quali il colpevole non pago di toglier la vita al nemico aveva voluto ancora pascere la propria immanità nei patimenti di quella, furono agli occhi loro sufficiente ragione per costituire una speciale qualifica tanto grave da condurre di per sé sola allo estremo supplizio. Discordarono altri da siffatto modo di vedere, almeno come proposizione generale; e l'autore del codice Spagnuolo, lo illustre e dotto Pacecho troppo presto dallo infausto colera rapito alla scienza e ai desiderio degli amici, propugnò la opposta dottrina, osservando con molta verità che simili eccessi aberranti dalla umana natura quando si esercitavano contro un nemico mostravano un tal grado di esaltazione di spirito, e la pressione di un affetto così delirante da condurre alla conseguenza del tutto contraria nel calcolo della imputazione. Ma sia che vuolsi delle due opposte dottrina, per la questione che adesso considero mi sembra indifferente: perché o la legge che governa le sorti dello accusato non ha previsto simile circostanza come qualifica dell'omicidio, o l'ha prevista. Se non l'ha preveduta in presenza di tanti codici che la prevedono vuol dire che ha trovato giusto di non farne un'aggravante assoluta: ed il pubblico Ministero che volesse imporre ai giurati come regola costante di non ammettere le attenuanti dove concorrono atti di crudeltà, non solo anderebbe oltre la lettera della legge, ma anderebbe apertamente a ritroso del pensiero del legislatore, il quale col non costituirne un'aggravante perpetua mostrò di riconoscere potervi essere non infrequenti casi nei quali non fosse tale. Se poi la legge che ci governa abbia di simile concomitante avuto riguardo per costituirne un aggravamento speciale, il giurato che valuti la medesima per negare le attenuanti pecca della più flagrante ingiustizia. Esso ha giù tenuto il debito calcolo di tale concomitante quando ha risposto affermativamente alla relativa questione, e con ciò ha portato il giudicabile ad una pena esasperata. Se poscia per la medesima concomitante egli si determina a negare le attenuanti cade in una ingiusta duplicazione del calcolo.

Lo effetto che la legge voleva si operasse da siffatta aggravante, la legge lo ha già determinato, ed ha stabilito un'aggiunta al castigo senza per altro negare neppure allora al giurato la facoltà di attenuare. Codesto giurato pertanto si mostra più severo della legge e pone due volte sulla propria bilancia lo stesso elemento. Questa osservazione può esser fatta sotto un punto di vista più generale; essa è comune tanto alle aggravanti quanto alle minoranti. Ad un giurato che abbia negato le attenuanti in un omicidio premeditato, e le abbia ammesse in un omicidio provocato, dimandate perché abbia agito in codesta guisa. Se egli ingenuamente vi risponde; le negai nel primo caso perché vi era la premeditazione e le ammisi nel secondo caso perché vi era la provocazione, rispondete francamente che esso è caduto in un gravissimo errore, ed ha in ambo i casi commesso una ingiustizia duplicando il calcolo o della aggravante, o della minorante. Ambedue queste circostanze erano già valutate dalla legge in tutta la loro portata giuridica; al giurato la legge commetteva di riconoscerne la esistenza di fatto, non già di farne una seconda valutazione. Lo stesso ripetasi dello scasso nel furto, o della quantità del tolto dove la medesima fu tenuta a calcolo dal legislatore. I giurati di Francia che vivono sotto una legge la quale eguaglia nella pena il furto di un franco al furto di diecimila, potranno benissimo nei congrui casi trovare l'attenuanza nella modicità del tolto, perché quello che il legislatore respinse come criterio assoluto è rilasciato alla libertà della loro valutazione come criterio speciale. Ma errerebbero a mio parere i giurati che procedessero ugualmente in Toscana dove il legislatore ha dato alla quantità del tolto quella valutazione che ha creduto doverosa. Ma forse tornerò altra volta più in lungo su questo argomento.

Giovi intanto osservare sotto un punto di vista meramente generale che le circostanze attenuanti hanno un modo di essere tutto loro proprio e spessissimo indipendente dalle circostanze essenziali di un malefizio e da quelle concomitanti che ne modificano la quantità, o che lo degradano nelle sue forze. Questo modo di essere tutto intrinseco può avere una vita indipendente dalla natura del reato, e perciò comune a tutti i reati, e può avere una vita connessa con una certa forma di reati in quanto possa assumere l'aspetto di causa impellente al medesimo, o di conseguenza derivatane: ma sempre per un'indole tutta specifica. Giovi mostrarlo con gli esempi. La ultronea dedizione in mano della giustizia, la spontanea confessione del proprio fallo, gli atti coi quali siasi dal colpevole cercato di riparare al male cagionato, la buona condotta antecedente scevra di macchia, la trascurata educazione del colpevole, che nella sua giovinezza fu lasciato miseramente privo di ogni cultura morale, sono circostanze attenuanti comuni a qualunque malefizio; come possono essere circostanze speciali nel furto la urgenza di straordinari bisogni; e nei delitti di sangue una eccezionale e quasi morbosa irritabilità di temperamento. Or bene: se la ragione consiglia che siffatte circostanze debbano accogliersi come attenuanti dov'è il plausibile motivo pel quale alle medesime debba ogni riguardo negarsi in certi delitti perché essi sono più gravi? Se sono più gravi la legge gli ha anche più gravemente puniti; sicchè la pena diminuita subisce sempre quel rapporto di calcolo proporzionale che la legge stabilì per la pena non diminuita. E se sotto il pretesto della gravità del delitto non si valuta in un caso quell'attenuante che si valutò in altro caso si pecca contro la giustizia distributiva, perché si porta alla identica pena i due autori di fatti consimili i quali presentavano tra loro la differenziale che l'uno era un birbo matricolato, e l'altro un galantuomo stimato fino a quel giorno, e riverito da tutti.

È questa la considerazione che debbono avere i giurati sempre fissa nell'animo loro: di non adeguar mai, per quanto da loro si può, i giudicabili che versano in condizioni disperate. Se il confronto si presentasse ai giurati in un solo tratto e congiuntamente, io sono certissimo che il senso morale li preserverebbe da tale aberrazione. Suppongasi che abbiano a giudicare due correi del medesimo delitto, e sia pure un delitto atrocissimo. Ma uno degli accusati è un vecchio scellerato, che ha pertinacemente negato, e dopo il fatto non ha dato segni di pentimento; l'altro invece era un onesto padre di famiglia; mostrossi amaramente pentito; confessò e riprovò ingenuamente il proprio trascorso; e cercò per quanto poteva di ripararvi. Credete voi che i giurati chiamati in tal guisa a decidere prima sull'attenuanza rispetto all'uno, poi sull'attenuanza rispetto all'altro nel medesimo verdetto, non sentissero ribrezzo di dare una identica risposta negativa per ambedue circa le attenuanti? Credete voi che non si presentasse agli occhi loro palpabile tutta la iniquità di parificare nella pena uno scellerato ed uno infelice vittima di momentanea aberrazione? No: io sono certo che ogni uomo gentile ponendo la mano sulla propria coscienza deve rispondere, no: ciò non può essere, ciò non si farebbe da noi: si negherebbero le attenuanti al primo; si ammetterebbero al secondo, e così il supremo debito della giustizia distributiva sarebbe soddisfatto. Ebbene: ciò che voi avreste repugnanza a fare in un unico verdetto, voi siete spinti a farlo in due verdetti successivi, quando vi si grida che nei delitti atroci non dovete ammettere circostanze attenuanti. Disingannatevi da tale errore. La legge giudica il fatto criminoso e non l'uomo, chè non può giudicarlo perché non lo conosce. Voi giudicate il fatto indipendentemente dall'uomo quando vi pronunziate sulle circostanze materiali che accompagnarono il delitto: voi dovete poscia giudicar l'uomo indipendentemente dal fatto quando siete richiamati a decidere se l'accusato sia o no meritevole d'indulgenza. Ecco qual' è lo spirito della legge che vi governa; ecco ciò che la ragione vi detta.

Né manca alla mia tesi il presidio dell'autorità. Né tale autorità io voglio cercare nella storia dei verdetti stranieri, perché non voglio portare come autorità classica la pratica di quegli uomini i quali possono aver subito lo influsso d'impulsi speciali quando procederono ad ammettere l'attenuanza per Madama Lafarges che col sorriso sulle labbra, e fra gli amplessi di amore aveva continuato a porgere per lunghi mesi al fidente marito il micidiale veleno, e per tanti altri atrocissimi delinquenti di troppo famosa celebrità. Io tratto le questioni di fatto sotto un punto di vista giuridico in quanto la questione giuridica (vogliasi o no) può compenetrarsi con le medesime, e non posso proporre come autorità decisioni dettate dal sentimento.

L'autorità alla quale faccio appello è quella dei tre legislatori, di Spagna, di Austria, e di Portogallo, i quali fecero precetto che si dovesse sempre diminuire la pena quando concorreva alcuna delle attenuanti da loro definite e circoscritte: e non fecero limitazione nessuna per l'atrocità del delitto. Quando segnarono la buona condotta antecedente dell'accusato come circostanza possibilmente attenuante ogni e qualunque sorta di malefizio, quando riconobbero uguale virtù nella trascurata educazione e nella mancata cultura del giudicabile senza riguardo alla natura delle delinquenze, essi fecero solenne protesta contro la pretesa regola dell'inammissibilità delle attenuanti nei delitti atroci. Il giurato non meno che il giudice il quale vuole distinguere dove non distingue la legge, la fa da legislatore; lo che, specialmente ad effetto odioso, da lui non si può. Se i legislatori italiani non hanno proceduto con uguale circoscrizione hanno proceduto però ancor essi ugualmente senza distinguere; e il difetto della distinzione arbitraria con cui si vogliano intrudere nella legge dei limiti che la medesima non dettò e tanto più intollerabile quanto più fu larga la libertà che la legge consegnò ai giudicanti.

L'autorità che io qui invoco è quella della Suprema Corte di giustizia in Vienna. Consesso rispettabilissimo per sapienza, e le cui decisioni si tengono come autorevolissime in tutta Lamagna. Potrei noverare moltissimi esempi di delitti atrocissimi nei quali senza esitazione quella Corte Suprema ammise le attenuanti. Ma troppo mi dilungherei. Mi limiterò ad indicarne uno perché in termini di speciale gravità, e che venne recentemente riprodotto nell'Eco dei tribunali al N. 1632. Una donna questuante vagava con due suoi figli frutto di illegittimi amori, l'uno dei quali aveva dodici anni l'altro ne aveva quattro. Il piccolo bambino piangeva per via a causa del fastidio che lo vessava. La donna irritata di quel piangere lo minacciò di piantargli un coltello nella gola se non taceva. Ma il miserello continuava nei gemiti suoi. La barbara madre giunta in vicinanza di un fosso ripieno di acqua ordinò al figlio maggiore che il fratello quadrienne togliesse seco, e lo annegasse in quel fosso. Il piglio puntualmente obbedì agli ordini della novella Medea, e ricongiuntosi con la madre continuarono entrambo tranquillamente il loro viaggio. Volle fortuna che gente sopravvenuta salvasse quel bambino; onde non trattossi di altra accusa che quella di tentato omicidio. I tribunali inferiori condannarono quella donna a sei anni di carcere duro. Ricorse essa alla Suprema Corte di giustizia di Vienna, e questa con giudicato del 15 aprile 1857 dichiarò che concorrevano le due circostanze attenuanti della mancata cultura, e della antecedente condotta irreprensibile, e ridusse il carcere duro a quattro anni. Poiché ognuno sente nel cuore che un delitto più atroce e barbaro di questo non può forse immaginarsi, questo giudicato valga a mostrare ciò che documentare potrei con altri innumerevoli esempi, vale a dire che pei tribunali composti di giureconsulti l'atrocità del crimine non si tiene come buona ragione per negare le circostanze attenuanti; e che la nuova proposizione di diritto che nei delitti atroci non siano ammissibili le circostanze attenuanti altro non è che uno sleale artifizio oratorio col quale un accusatore anelante severità cerca d'illudere la inesperienza della giuria. Finalmente io non ho bisogno di cercare altrove il conforto dell'autorità alla mia tesi. Io la trovo eloquentissima nello stesso codice Toscano. Il legislatore toscano aborrì (e sapiente com'era non poteva non aborrirlo) il sistema delle circostanze attenuanti. Ei non ammise per nessun delitto che le considerazioni estrinseche ed i riguardi alla persona del giudicabile potessero eliminare la pena ordinaria da lui stabilita contro ciascun reato. Ad onta di tanta avversione il legislatore toscano una sola volta, all'art. 309 §. 2, accettò il sistema delle attenuanti e per un solo caso. E qual caso era questo? Precisamente l'omicidio premeditato. Ora si venga a spacciare ai giurati come regola di assoluta giustizia che nei delitti atroci non sono ammissibili le attenuanti!

Pisa 1868.