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Francesco Carrara
CANTÙ E CARMIGNANI
(dagli Opuscoli di Diritto criminale, Lucca, 1870, vol. II, 597 ss.)
C
esare Cantù (quel potente ed infaticabile ingegno, che tanto arrecò di onoranza alla patria nostra) ha dato in luce un frutto novello dei suoi studi, nel libro che intitolò Beccarìa e la scienza criminale. In cotesto scritto l'illustre autore, seguitando un sistema altra volta da lui felicemente sperimentato, prende occasione dalla biografia di un uomo ad intessere la storia della scienza che da quello si coltivò, e delle opinioni dei tempi che lo precedettero, e lo seguitarono. Così dalla vita del Beccarìa coglie il Cantù destramente occasione di registrare numerosa serie di fatti interessanti la scienza penale ed esponendo lo stato della dottrina che precedette e susseguì gli scritti del suo protagonista, viene parlando degli uomini che poscia meditarono le palpitanti questioni da lui sollevate nel magistero punitivo. Non intralascia l'esimio scrittore di esprimere il suo pensiero sulle diverse scuole che si formarono dipoi nella scienza del diritto penale; e di mostrarci sovente come sappia la sua mente acutissima con brevi parole demolire una intera dottrina.Non è mio intento di tessere elogi di questo scritto pregevolissimo e benemerito della scienza alla quale consacro i miei studi: né di sindacare le opinioni che in quello trapelano, o rilevarne se pur vi sono i difetti.
Mio solo scopo è d'adempiere un sacro dovere di gratitudine. E in vista di cotesta cagione spero che l'insigne scrittore vorrà perdonare alle rispettose mie osservazioni.
Evvi in quello scritto una pagina (la 292) ove il Cantù favella di colui che io considero come decoro d'Italia, luminare e maestro della dottrina penale: Giovanni Carmignani.
Il Cantù, che tutti novera i criminalisti surti in Italia fino ai dì nostri, non consacra al Carmignani che quella pagina. Ed anzi la maggior parte di quella pagina è ingombrata da una satira che fu lanciata contro Giovanni Carmignani mentre a Firenze faceva i suoi primi infelicissimi tentativi nella scienza alla quale diede poscia tanto incremento.
Del rimanente non altro si dice del Carmignani tranne accennare la sua divergenza con Pellegrino Rossi (al quale pure il Cantù fa in altro luogo rimprovero di aver bevuto le ispirazioni francesi da Broglie e Guizot) ed affermare che il Carmignani fino al 1836 fu un caldo propugnatore della pena di morte. Aggiungendo che solo a questo ultimo stadio della sua vita ei cambiò di opinione; e repentinamente invitato il pubblico a straordinaria lezione, si diede a combatterla. Ora questa notizia che riferisce il Cantù per inesatte informazioni, non può lasciarsi inosservata da chi meglio conobbe le massime insegnate dal professore pisano, assai difformi da quelle che si vorrebbero a lui attribuire. Rettificare con documenti cotesto equivoco, e rivendicare il nome di quel sapiente dalla taccia di incostanza scientifica, è un debito di reverenza in chi, sebbene indegnamente, siede alla cattedra che tanto si onorò di quel grande.
Giovanni Carmignani uscito dalla pisana Università con la laurea dottorale, recavasi per sue convenienze alla capitale della Toscana e trovava colà un Ministero, che impaurito dell'uragano minaccevole d'oltremonte, ripristinava con la legge del 1795 la pena di morte, e riconduceva in generale le punizioni a più severa misura. È naturale in tutti i Governi, che promuovono una riforma legislativa, di cercare attorno qualche scrittore che con gli elogi suoi si studi a rendere popolare la nuova legge, e persuada il pubblico della convenienza, e saviezza della medesima. Se pochi sono i Legislatori i quali, ad imitazione del Bavarese, recidano il pericolo di una censura con lo interdire ogni commento sul nuovo codice, nessuno di loro tollera in pace la critica. E ciò tanto più è naturale, quanto più la legge novella è avversa alle opinioni dominanti nel popolo; com'era, ed è sempre stata avversa ai toscani la pena di morte.
E bene a ragione un popolo civile doveva osteggiare la pena di morte. Poiché questa altro non è che l'ultimo residuo della barbara idea del taglione. Singolare esempio di pregiudizi umani! Mentre è ormai rejetta la erronea dottrina, se ne venera la più fatale estrinsecazione! Nessuno oggi oserebbe sul serio riproporre il taglione come misura della pena. E non si vuol vedere che la idea di uccidere l'uccisore altro non è che la prima formula del taglione!
Di ciò che avvenne il 1795, vedemmo noi stessi ripetuto l'esempio nel 1853 alla pubblicazione del nuovo codice penale. Il Ministero accarezza coloro che elogiano il parto della sua mente, come una tenera madre simpatizza per chiunque rivolga ai suoi bambini parola di encomio o di affetto: e quelli che ambiscono i favori dell'autorità comprendono ben tosto qual è la via che si deve calcare per guadagnarseli.
Narro cosa che è notoria fra noi. Anelava il Governo Toscano del 1795 trovar modo onde vincere l'antipatia popolare contro la pena di morte. Carmignani ebbe la debolezza di cedere alla lusinga: ed a suggerimento di Lorenzo Pignotti, pubblicò nel 1795 a Firenze coi tipi della Stamperia Granducale un pessimo libro, intitolato Saggio di Giurisprudenza criminale: ove calorosamente sostenne la utilità e la giustizia della pena di morte.
Ecco il peccato capitale di Giovanni Carmignani: ma fu il peccato del giovine dottore, inesperto della vita; e balbettante ancora nell'atrio della scienza. Ma fu un peccato che egli pianse amaramente fino a che visse, cercando distruggere come poteva ogni esemplare di quel libro male augurato; deplorando con gli amici l'error giovanile e vergando di proprio pugno sull'esemplare che qua si conserva degli eredi di lui, solenni parole di anatema. Ivi in testa al capitolo quinto, intitolato della utilità della pena di morte, leggiamo scritto da lui - orribile intitolazione!! Eppure uscì dalla mia penna e dalla mia mente!
Fu un errore giovanile, che doveva dirsi redento dai fruttuosi sudori del professore pisano; e dagli sforzi energici coi quali combattè sempre i falsi principii da lui disavvedutamente seguitati in quell'opera informe. L'albero non dee giudicarsi dai frutti immaturi che per ridondanza di umore vitale egli emetta precocemente, come l'uomo non dee giudicarsi sulle aberrazioni della sua giovinezza. Troppi sarebbero i grandi che si farebbero impiccolire, misurandoli col criterio dei giovanili conati. Chi valutasse l'Alfieri sui meriti della Cleopatra, lo direbbe un ridicolo tragico. Chi giudicasse Byronnei suoi versi giovanili, direbbe che quel gigante fu un meschino poeta.
Del resto non fu tardo il Carmignani a conoscere quella trista verità, che chi si lascia sedurre dalle aure del potere, se qualche volta guadagna fortuna, quasi mai profitta nella onoranza e nella benevolenza dei cittadini. Non solo a lui piovve addosso il madrigale che riporta il Cantù, e che fu diretto contro il dottore Carmignani e non contro il professore pisano; ma la lepidezza fiorentina versò contro lui un torrente di satire e di motteggi, di cui furon pieni persino gli angoli delle pubbliche vie. E fu tale e tanto il gridare contro di lui, che chi ne meditò allora le cause, non iscorgendo proporzionata a quelle ire la inisignificanza del libro, e la oscurità dell'autore, vi riconobbe piuttosto una manifestazione contro l'esoso indietreggiare del governo.
Tutt'altro cuore che quel di Giovanni sarebbesi annientato in faccia a tanta tempesta. Ma il Carmignani dalla infelicità della prima esperienza trasse invece argomento a meglio approfondare i suoi studi nel giure penale, e sostituire i concetti proprii e il risultato delle proprie meditazioni alle inspirazioni di una servile deferenza.
Laonde, quando nel 1803 fu chiamato alla lettura del diritto criminale nella pisana Università, ei si presentò ai suoi alunni, non più parteggiatore di crudeli dottrine, ma deciso sostenitore della mitezza nei gastighi; ed appose per eserga alle sue istituzioni di diritto criminale che (per quanto mi è dato di rintracciare) pubblicò in latino la prima volta nel 1808, questa sentenza - temperatus cohibet timor; assiduos acer extrema admovens, in audaciam jacentes excitat - quasi a programma e solenne professione di fede, quasi a segnale della bandiera sotto la quale ei si apparecchiava a pugnare.
Salito in Cattedra egli sentì il debito di coscienza d'insegnare agli alunni suoi quelle che riconosceva come grandi verità della scienza, e non i placiti della autorità. Fondatore dell'insegnamento filosofico del giure penale (1) [(1) Del giure penale fu Giovanni Carmignani l'Apostolo ed il Dottore. Ne fu l'Apostolo, perché i principii umanitarii propugnò sempre con amore caldissimo, ed a propagarli volse ogni suo studio con indefessa operosità. Ne fu il Dottore, perché alla civilizzazione del giure punitivo egli diede opera utilissima e salda col ricostituirne dalle basi lo insegnamento. Già i pubblicisti nella seconda metà del passato secolo avevano fatto crollare lo edifizio barbaro del vecchio giure punitivo, e già Leopoldo I di Toscana, convertendo in legge le nuove dottrine, aveva mostrato come potesse senza ferocia di pene mantenersi la sicurezza di un popolo. Ma i novatori a patrocinare la santa causa avevano usato e forse abusato delle patetiche declamazioni; perché in quei primi attacchi era buono fare appello al cuore per commuovere gli animi e condurli a dimettere le tenebrose abitudini. Se però l'impeto giova per demolire, non vale altrettanto a ricostruire; ed il secolo passato, che fu tremendo demolitore, lasciava al presente il retaggio della ricostruzione anche nell'argomento del diritto penale. E poiché gli avversarii non posavano le armi, ma appunto, pigliando occasione dal metodo della aggressione, falsavano la situazione della lotta e screditando i novatori come sentimentalisti vantavano a loro pro il presidio della ragione; era tempo si desse loro battaglia sovra più severo terreno, e costringerli, se fia possibile, ad un perpetuo silenzio. Questa fu la mente del Carmignani quando nel 1807 dettò nella lingua dei dotti i suoi elementi di diritto criminale ampliati poscia e corretti nelle successive edizioni. Riedificare tutta la dottrina penale sulla base semplice, ma sempre vera, della natura delle cose onde mostrare che le riforme, chieste dal progresso civile, non si volevano per un sentimento di pietà verso i colpevoli ma pei rigorosi precetti di assoluta giustizia, era il bisogno del tempo; e sorse Carmignani a soddisfare questo bisogno. Aridi come una matematica, e denudati dei fiori rettorici, dei quali pure sapeva egli bene usare nel foro, gli scritti didattici del Carmignani ricondussero il giure penale ad una dottrina ontologica. Tre furono i cardini sui quali egli adagiò la scienza filosofica della ragione penale. Aderire tenacemente alla distinzione fra imputazione e pena. Aderire tenacemente alla distinzione fra quantità e grado così nel delitto come nella pena. Notomizzare il delitto e la pena decomponendoli nelle respettive loro forze così fisiche come morali, cercando nelle forze oggettive del delitto il criterio della sua quantità, e nelle soggettive il criterio del suo grado, onde trovare la quantità e grado corrispondente nelle penalità. Fu questo il tripode sul quale egli pose la conclusione che la mitezza delle pene come generale veduta legislativa non era chiesta dalla misericordia ma dalla giustizia, e che debito di giustizia distributiva, non di pietà, erano le mitigazioni dei castighi nei singoli casi. Alla dottrina arbitraria ed empirica delle circostanze attenuanti non fece appelli giammai, anzi la bandì come funesto veleno dal suo sistema, perché volle che il giudice fosse guidato dallo intelletto e non soggiogato dal cuore. Punire meno, perché non si ha diritto di punire oltre; punire meno dovunque si trova meno nelle condizioni giuridiche del fatto: ecco le formule alle quali da capo a fondo s'inspirò lo insegnamento del grande maestro: insegnamento che può spregiarsi soltanto da chi non sa o non vuole comprenderlo, ma che compreso una volta è fonte perenne di luce in ogni problema del giure punitivo. È vero che nello svolgimento dei singoli problemi lasciò Carmignani qualche angolo inesplorato; ma le linee fondamentali tracciate da lui erano facile guida alle desiderate soluzioni. È vero che Carmignani mostrò qualche volta allearsi alla scuola così detta politica, e qualche volta chiedere ajuti alla scuola utilitaria, ma non pose né nell'una e né nell'altra la vera radice delle sue dottrina, perché troppo era libero pensatore per farlo. Fu questa per lui una necessità di situazione. Egli si trovava alle spalle la falsa filosofia del secondo decimottavo, si vedeva sorgere al fianco (troppo potente in quel periodo) la falsa ed empirica scuola detta utilitaria capitanata da Bentham. Accintosi egli a muover guerra senza transazione con la scuola ascetica e con la scuola terrorista sentì qualche volta il bisogno di una alleanza; ma i principii che egli poneva come cardini della sua dottrina dovevano per necessità logica demolire il trono dei momentanei alleati. Carmignani fu il riordinatore del giure punitivo, ed il suo riordinamento, perché strettamente aderente alla nuda verità delle cose, ha dato a questa scienza una base solida ed imperitura, sulla quale bisogna si assida ogni svolgimento ulteriore della teorica per parte di chiunque cerchi e desideri la verità. E qual fosse lo mostrò fino dal 1807 ponendo in capo al suo libro il significantissimo eserga temperatus cohibet timor.] le sue letture apparvero una novità a coloro che erano usi ad intendere il nudo commento del diritto romano e delle leggi locali; o la descrizione dei diversi modi di delinquenza secondo il diritto costituito; o le maniere di formare un processo sulla prammatica inquisitoria. Ridurre i principii del Beccaria a formule scientifiche ed a metodo didattico fu il suo precipuo divisamento: e le sue istituzioni ne fanno solenne testimonianza.
E quanto alla pena di morte, se leggessi ciò che ei ne scrisse nella edizione del 1808a pag. 135, cesserà per sempre la fantasia di affermare che il Carmignani fosse in tutto il corso del suo insegnamento propugnatore dell'estremo supplizio.
Fu egli che in quella pagina pose innanzi quel potente dilemma contro la pena capitale; dilemma che sotto il rapporto della pretesa utilità di tal pena, vale assai meglio di tante altre declamazioni. O volete adoprare (egli scriveva) la pena estrema contro i delitti che muovono da passioni cieche e bollenti; e l'uomo furioso sprezzerà la pena più atroce, come sprezza qualunque pericolo. O volete adoperarla contro i delitti che muovono da freddo calcolo; e dovete riconoscere che in questo calcolo entra per soverchia misura la speranza della impunità: e la speranza d'impunità non diminuisce ma si moltiplica per la ferità di un castigo, che eccita commiserazione, e che per la sua irreparabilità accresce il dubitare delle coscienze. Laonde se l'uomo che delinque per freddo calcolo prevede che lo colpisca il castigo, ha nella minaccia della perpetua privazione della libertà e di tutti i godimenti della vita, ostacolo sufficiente a frenarlo: che se prevede di eludere la giustizia, e calcola sulla impunità, la pena più atroce gli presenta una ragione di maggiore probabilità per confidarvi.
Io non discuto ora cotesto argomento. Ma lo ricordo solo perché mi sembra irrecusabile prova a mostrare che il Carmignani combatteva fino dai primi anni del suo maestrato la pena di morte.
È vero che seguace del principio della politica necessità, egli opponeva piuttosto la inutilità che la illegittimità radicale di cotesta pena. O, a meglio dire, ei voleva desumerne la illegittimità col dimostrarla non necessaria. È vero che codesto ordine d'idee lo condusse ad ammettere la pena di morte nel caso estremo del perduelle, la uccisione del quale fosse l'unico mezzo possibile di rendere alla pace la società. Ma questa concessione (o a meglio dire codesta logica deduzione del principio assunto da lui come fondamento del diritto di punire) ei la fece con tali restrizioni, da ridurne l'applicazione all'esercizio del diritto di guerra. E ciò non autorizza per fermo a noverare il Carmignani fra i sostenitori della pena di morte.
Questa sua dottrina egli riprodusse nelle consecutive edizioni che fece delle sue istituta, da quella del 1819 fino all'ultima. E più latamente la svolse nella sua opera intitolata Teoria sulle Leggi della sicurezza Sociale da lui pubblicata nel 1831.
Che poi dalla Cattedra in tutto il corso del suo insegnamento combattesse la pena di morte, tutti i suoi discepoli possono testificarlo; e molti ricordano come accorressero anche da lunge al pisano ateneo numerosi uditori il giorno in cui correa voce che Carmignani avrebbe detta la sua lezione contro la pena di morte.
E se in alcuni anni di agitazioni politiche, o segreti ordini, o prudenza lo astrinsero a non potere senza pericolo ripetere la sua dottrina; egli se ne passò dal 1831 al 1834 col non discutere i problema, piuttosto che risolverlo in un modo contrario alle sue convinzioni: le quali anche allora con quel silenzio eloquente mostrò bene di qual tempra si fossero.
La lezione da lui pubblicata alle stampe contro la pena di morte nel 1836 non fu dunque una inattesa ritrattazione di quel sapiente, fu il riassunto delle dottrina che per oltre trent'anni e con gli scritti e con la voce caldamente avea sostenute.
La convocazione straordinaria a quella lezione, la pubblicazione mercè la stampa di quella monografia, male si dipinge come segno d'incostanza e di ritrattazione. Se da quello scritto si toglie l'ornato della erudizione, e l'orpello del retore, poco o niente vi si riscontra che già non avesse il Carmignani per anni ed anni ripetuto, o parlando, o scrivendo.
Censurisi pertanto se vuolsi il nostro Professore, o come letterato o come filosofo. Ma come criminalista non gli si neghi il pregio di essere umanitario, come non può negarglisi il merito di aver recato immenso incremento alla scienza penale.
Sul qual proposito in non intendo già di applaudire ai principii che Giovanni Carmignani assunse come fondamentali del diritto di punire. Io nol potrei, poiché ne discordo. E come siano coteste basi fallaci, bene lo mostrò il chiarissimo Prof. Centofanti in un suo scritto inserito nell'ultimo volume dell'Antologia; che lascia tuttavia a desiderare la promessa continuazione. Ma il Carmignani doveva bene subire la influenza dei tempi e delle false dottrine politiche e filosofiche che non ancora si erano rese per vinte in faccia alla luce del secolo XIX. Ciò peraltro non toglie che le opere di quest'uomo non segnino una lunga corda nella linea saliente del progresso della scienza penale. Alcuni ardui problemi della medesima non hanno ancora ricevuto la ultima soluzione, e forse correranno molti anni prima che sorga il nuovo Neutòno e recarvi la luce.
Ma tutti coloro che sudarono utilmente a diradare le tenebre, debbono dirsi benemeriti della scienza; e sovrattutti il Carmignani che per quarant'anni d'insegnamento pertinace si affaticò nell'opera santa: né il merito dei benefizi recati può menomarsi, perché tali benefizi che si estesero a moltissimi punti della dottrina non riuscissero uguali in altre parti della medesima.
Se un uomo od un libro dovesse elogiarsi allora soltanto quando ei fosse scevro affatto di errori, noi non potremmo elogiare che l'Uomo Dio, e le pagine del Vangelo.
Ciò che al Carmignani fruttò l'ammirazione dell'Europa; ciò che gli assicura distintissimo saggio nel Panteon dei criminalisti, e renderà immortale il suo nome, è la esattezza del metodo, e l'ordine preclaro col quale egli seppe disporre nelle sue Istituta i precetti della giustizia penale. Metodo ed ordine che lo condusse per forza potente di logica a dileguare una folla di errori, che aveva fino ai suoi giorni dominato nelle scuole e nel fôro; e che dopo lui nessuno osò più riproporre. Metodo ed ordine, del quale (oso dire) è impossibile trovare il migliore per chiunque voglia dettare un libro destinato all'insegnamento del giure penale.
È sotto questo aspetto che le sue istituzioni sono un vero gioiello. Onde il primo titolo che al Carmignani si deve è quello di riordinatore dell'insegnamento criminale. Egli è il Linneo della nostra scienza. Poterono i posteri trovar difetto in qualche famiglia: poterono discuoprire qualche specialità da aggiungersi ad una o ad un'altra classe: ma Linneo resterà sempre il fondatore del sistema.
La lucidità ed esattezza dell'ordine doveva, com'è naturale, aprire al Carmignani la via per illuminare molti punti oscuri e perplessi, e rettificare parecchi equivoci. E difatti noi lo vediamo sfruttare fino all'ultima conseguenza la radicale distinzione tra la violazione della morale, e la violazione del diritto, tra la imputazione e la pena; separare con mano ferma la quantità del delitto dal suo grado; condurre, nelle ultime edizioni dei suoi elementi, alla più completa rettificazione questa differenza normale, purgandosi dagli avanzi dell'antica confusione che aveva lasciato qualche vestigia di sé nei primi suoi esperimenti. Noi lo vediamo arrecare fasci di splendida luce sulla teoria del conato, che fino ai suoi giorni, vacillante fra gli estremi di un soverchio rigore e di una eccessiva lassezza, agitavasi incerta nelle scuole e nel fôro, come nave senza nocchiero. Noi lo vediamo assegnare all'elemento intenzionale del delitto quel primato che la ragione gli attribuisce, e che lo rende dominatore nel calcolo della imputazione, e nella esatta classazione dei diversi reati; e al tempo stesso togliergli la balìa di cangiare il magistero penale in un sindacato monastico, col sottoporne la potenza alla necessità di una estrinsecazione politicamente dannosa. Noi lo vediamo delineare coi più pronunziati colori i diversi metodi di procedura, e dipingerne al vivo i respettivi pregi e difetti. Noi lo vediamo, in una parola, ovunque pone la mano portarvi uno sviluppo d'idee, e tutte concatenate per guisa che si coadiuvano come forze congiunte.
Né ad insinuare la idea che il Carmignani fosse mai per alcun temo della sua vita cattedratica parteggiatore della pena di morte, può darsi valore al fatto, che pure sembra a lui rinfacciare il Cantù, di avere cioè esso Carmignani nel progetto di codice penale che spontaneo presentò alle Cortes di Portogallo, mantenuto il supplizio capitale.
È vero che in questo schema di codice mantenne il nostro maestro la pena di morte proponendone la esecuzione col mezzo di strangolamento per ossequio alla opinione del Cabanis. Ma poco vi vuole a comprendere che aspirando il Carmiganni a vedere attuato il suo progetto di codice, era nella necessità di renderlo possibile. E sarebbe stata una utopia in quell'epoca il credere possibile in Portogallo un codice penale, in cui per i più gravi reati politici non si fosse minacciata la morte. Ond'è che in questo progetto tolse egli affatto la pena di morte per tutti i delitti contro i privati, serbandola solo nei sommi casi contro i delitti politici. E che anche cotesta concessione il Carmiganni facesse in ossequio alle esigenze del momento, e contro le sue convinzioni, lo mostra ciò che egli scrisse nella prefazione a quel codice - ivi - Contro la propria coscienza lo scrittore ha proposto di ritenerla (la pena di morte) per i delitti di stato. La ragione ha portato ad evidenza la ingiustizia di questa pena: la esperienza della Toscana ove niuno si uccide, ne ha dimostrato la inutilità: la stessa esperienza in paesi ove se ne fa uso, come Lucca a contatto della Toscana, mostra quanto ella sia impolitica, e maestra di delitti di sangue.
Questa verità si conferma dalla nota che a cotesto luogo appose l'editore di quel progetto (Carmignani scritti inediti, vol. 5, pag. 6) - ivi - A ragione asserisce l'autore che contro la propria coscienza ha proposto in questo progetto la pena di morte per i delitti di stato. Poiché tanto nella sua teoria delle leggi sulla sicurezza sociale (tom. 3 pag. 160 edizione del 1832) quanto nella sue lezioni orali, ha sempre insegnato: - 1.° - Che quando trattasi per la società di aggressione presente con pericolo della di lei esistenza, che venga da questo delitto minacciata, e che non si possano disarmare gli aggressori senza ucciderli, la morte non dee riguardarsi come una pena, ma come un male indispensabile a respingere la ingiusta istantanea aggressione, colla teoria stessa della incolpata tutela - 2.° - Che quando nel delitto politico manca l'istantaneità del pericolo, allora soltanto può parlarsi di pena: e i delinquenti cadendo nella classe dei delinquenti ordinarii, non vi è ragione di versare il loro sangue.
Io non dico che questo progetto del Carmignani avesse grandi pregi, né che giusti fossero li sdegni di lui al non vederlo accettato; dico solo che da cotesto fatto male se ne deduce argomento per dubitare che Carmiganni oscillasse nelle sue convinzioni, le quali furono sempre recisamente pronunziate contro il supplizio capitale.
Non è d'altronde meraviglia se il Cantù, il quale nel suo libro non era chiamato a far parola di Carmignani se non di passaggio, fu indotto in equivoco sul conto della più vera dottrina del nostro professore. Non è meraviglia, poiché noi vediamo che quelli stessi che si sono costituiti biografi del grande criminalista hanno spacciato sul conto suo tali cose che non potevano neppur sognarsi da chi avesse letto i suoi scritti.
A modo di esempio, nella biografia dell'avvocato Carmignani che il prof. Caruana Dingli leggeva all'Accademia Maltese alla seduta del 16 novembre 1847 (biografia che poscia venne premessa alla versione italiana degli Elementi del Carmignani pubblicati in Malta nello stesso anno) si leggono parecchie specialità in ordine al movimento delle opinioni del nostro professore, e alle diverse vicende di quella opera insigne. Ora chi crederebbe che in questa biografia, la quale dicesi desunta da un'altra biografia del Carmignani pubblicata dal prof. Pardini (scritto che io non ho potuto riscontrare), si narrano circostanze totalmente insussistenti e sbagliate?
Enumerando le varie edizioni degli elementi del Carmignani, quei biografi le riducono a cinque; la prima di Firenze nel 1808, coi tipi Molini, contenente soltanto la parte generale in un volume: la seconda di Pisa coi tipi Prosperi nel 1819, in due volumi, completata del terzo libro sui delitti in specie, e di un quarto sulla prevenzione diretta: la terza di Pisa coi tipi Nistri nel 1822: la quarta di Macerata coi tipi Cortesi nel 1829: la quinta di Pisa coi tipi Nistri nel 1833.
Ma nel confronto delle progressive mutazioni intervenute in quelle ristampe il biografo maltese cade in equivoci che sono fatti palesi ad oculos dal testo delle diverse edizioni.
Così egli incomincia dal dire che nel 1808 il Carmignani pubblicò le sue istituzioni sotto il titolo di Elementa JURISPRUDENTIALE criminalis, e che soltanto nella successiva terza edizione cambiò quel titolo nell'altro Elementa JURIS Criminalis. Donde sia tratta questa notizia io non so indovinarla davvero. So unicamente esser positivo che la instituta del prof. Pisano ebbero sino dalla edizione del 1808 il battesimo di Elementa juris, e conservarono cotesto titolo in tutte le cinque loro riproduzioni senza modificazione nessuna; e basta leggere i frontespizii delle edizioni del 1808 e del 1819 per restarne convinti.
Inoltre il Caruana racconta che soltanto nella quarta edizione romana (ossia maceratese) e così al 1829, il Carmignani trovò quella celebre distinzione fra la intenzione indiretta positiva, e indiretta negativa. Ciò leggiamo nella nota 20 a pag. XVII - ivi - al vol. 1 pag. 54 della quarta edizione introdusse una originale ed importantissima nomenclatura, della intenzione cioè indiretta negativamente tale.
Or bene, il §. 97 che trovasi a pag. 54 della quarta edizione, non è che la letterale riproduzione del §. 97 della terza edizione, e del §. 70 della seconda, nel quale trovasi negli stessi identici termini quella originale importantissima nomenclatura. Cosicchè tale scoperta erasi fatta dal Carmignani dieci anni innanzi.
Inoltre il Caruana dopo aver ricordato quel tristo saggio pubblicato dal Dott. Giovanni il 1795, procede a dire - ivi - era riserbato alla sua età più provetta l'onore di proscrivere dalla scienza siffatti errori - e continua nella nota 15 - ivi - il Cav. Carmignani nel §. 318 e nella nota al §. 319 della terza edizione dei suoi elementi di diritto criminale, e nella nota al §. 350 della quinta edizione, giustamente si corregge di una erronea opinione nel suo saggio adottata, di attribuire cioè una politica efficacia all'acerbità delle pene.
Tutta questa canzone della resipiscenza del Cavalier Carmignani, e del pentimento della più provetta età è una fola. E forse può congetturarsi che il Cantù abbia incorso nell'equivoco da me sopra notato, sulla fede dell'inesatto biografo del Carmignani.
Il professore Carmignani non aveva errori da rinnegare. Esordì la carriera cattedratica con bandiera tutta opposta a quella che avea sedotto il neofito nel 1795. E quella nota che il biografo suppone aggiunta dal Carmignani alla terza edizione, esiste nella prima edizione di Firenze del 1808 a pag. 137 nota 6 al §. 275 - ivi - Quae heic exposuimus principia, juris criminalis costituendi regulas dumtaxat respiciunt, adeout ubi jus constitutum diversis inniti videatur principiis, ibi ulteriori indagini locus non patet. Putaveram et ipse olim aliquam poenarum acerbitati politicam inesse efficaciam; postea vero meliora edoctus, ac re rectius perpensa diversam sententiam amplexus sum; confer meam quam multis abhinc annis edidi opellam, saggio di giurisprudenza criminale, Firenze, 1795.
Può dunque dirsi con tutta verità che dal primo giorno in cui nel pisano Ateneo si assise Giovanni Carmignani come professore di diritto criminale, gli alunni ed il pubblico non salutarono in lui un criminalista feroce, né un propugnatore della pena di morte; ma bensì invece il coraggioso banditore delle dottrine umanitarie, per le quali combattè finchè visse.
Né la pena di morte osteggiò soltanto il Carmignani con lo insegnamento della Cattedra; né con quell'atto di solenne protesta, con cui, offertagli nel 1808 una magistratura, la ricusò, dicendo che la sua coscienza non gli consentiva di emettere sentenze di morte in opposito ai principii che professava; né soltanto la combattè con gli scritti, e coi più energici conati nelle criminali difese, ma infaticabile nella sua santa missione, slanciossi sovente anche oltre il confine della sua patria onde arrestare la bipenne, che pendea sopra il capo di umane creature.
Di questa verità io ne ebbi solenne testimonianza, ricordare la quale parmi doveroso tributo alla memoria del grande maestro.
Nel già ducato lucchese erasi da parecchi anni costituita una società di malfattori, alla quale era scopo consumare dei rubamenti specialmente a danno di Canoniche e Chiese parrocchiali della campagna.
Scoperti i principali di questa masnada, che già parecchi furti avea consumato nel contado lucchese, furono processati, convinti, e sei di loro condannati di morte. Ragione per il capitale supplicio non si traeva già in uccisioni che costoro avessero perpetrato; poiché nelle loro ruberie avevano mai sempre rispettato le vite. Ma si desumeva dalla legge penale in Francia, che allora continuava ad essere regolatrice nel ducato lucchese. Legge che punisce di morte anche il furto non accompagnato da strage, quando ci concorrano le circostanze di violenza contro le persone, violenza contro le cose in luogo abitato, tempo notturno, delazione di armi, e numero di persone.
Difensori dei sei condannati erano con me i signori avvocati Michele Mariani, Donato Borromei, Carlo Massei, Tommaso Ghilarducci, e dottore Cherubino Laurenzi.
Palpitanti della grave responsabilità che ci pesava sugli omeri, nessuno di noi risparmiava dal suo canto studio ed industria per allontanare il miserando eccidio. L'Avv. Mariani ed io, che più particolare conoscenza avevamo col prof. Carmignani, lo ricercavamo dapprima del suo consiglio: ma ne traemmo la scoraggiante certezza che in faccia alla legge di Francia poteva a nome dell'umanità e della scienza protestarsi contro la esorbitanza del suo rigore, ma non coltivare speranza che la giustizia risparmiasse cotesta fiata l'opera del carnefice. E il risultato corrispose al vaticinio pur troppo, poiché la Rota criminale pronunziò, e il Supremo Tribunale di revisione confermò, la condanna a morte dè sei sciagurati.
All'aspetto della imminente carnificina noi tornammo allora ad implorare dal maestro aiuta e consiglio. Ed egli non esitò un istante ad allearsi con noi per strappare per via di grazia dal Principe ciò che per via di giustizia era stato vanità lo sperare.
Fu in tale occasione, che il Carmignani dettò sotto il titolo di supplichevole ragionamento quella solenne protesta contro la pena di morte, che poscia si pubblicò coi tipi dei Nistri in Pisa nel quarto volume delle cause celebri del Carmignani, a pag. 467. Egli distese la supplica al Duca Carlo Ludovico, che si conserva da noi nel suo autografo: supplica che dal collegio dei difensori si presentava al principe corredata del ragionamento del Carmignani, come documento di appoggio.
A questa fatica, a questa opera generosa, all'attuazione di questo audace concetto, non guidavano il Carmignani sentimenti comuni. Non interesse, poiché tutto fu gratuito per parte sua. Non relazioni di benevolenza, poiché nessuno dei condannati erasi da lui conosciuto personalmente. Egli si inspirava soltanto alla religione della sua fede scientifica, che facevalo inorridire al pensiero di tanto supplizio, e sentire come debito di ogni uomo levare la voce al principe ad implorare misericordia.
Il concetto del ragionamento del Carmignani erasi quello di censurare rispettosamente la legge punitiva che colpisce del capo il ladro non micidiale; e così persuadere al principe che la grazia in questo caso non era facoltà di clemenza, ma debito di giustizia.
E con qual cuore, e con quanta ansietà e doloroso desiderio ei si gittasse alla caritatevole impresa, si rileva dal fitto carteggio con noi tenuto in quella circostanza, e specialmente da alcune sue lettere indirizzate all'avv. Mariani, e che furono pubblicate nel Vol. I del giornale contro la pena di morte dell'esimio Prof. Pietro Ellero.
Ogni linea di quelle lettere palesa i palpiti di un cuore, che si agita all'imminenza di un grande pericolo; ogni suo motto rivela la convinzione profonda di questo vero, che ogni esecuzione capitale è una sociale calamità.
E quando tornati vani tutti gli sforzi per la irremovibilità del principe, giunse al Carmignani l'annunzio della terribile esecuzione: mostra come ei ne sentisse strazio profondo la lettera di conforto che a me scriveva, e che fu pubblicata nel suddetto giornale.
Ad altri dunque si vada narrando che Carmignani fu un propugnatore della pena di morte. Ad altri si insinui che soltanto nel 1836 per la vanità di mercar applauso ad una solenne lezione, rinnegasse le sue credenze. A noi ciò non si dica, che lo vedemmo per tutta la sua vita combatterla. E dico per tutta la sua vita, poiché la vita del professore incomincia dal 1803; né gli svolazzi del giovane possono attribuirsi al cattedratico, che pertinacemente li repudiò.
A Carmignani si attribuisca il titolo di acerrimo oppositore del carnefice; dalla assottigliata schiera dei suoi difensori si tolga l'insigne suo nome.