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Francesco Carrara
IL CARCERE PREVENTIVO E L'APPLICAZIONE DELLA PENA
(LETTERA ALL'AVV. GUSTAVO SANGIORGI)
(1869)
(dagli Opuscoli di Diritto criminale, Lucca, 1870, vol. II, 495 ss.)
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All'avv. Gustavo Sangiorgi - Bologna
T
u mi hai fatto dono del tuo libretto intitolato - Il carcere preventivo e l'applicazione della pena - Te ne ringrazio.E poiché veggo che tu pure combatti sotto quella bandiera dello umanitarismo nel giure penale che fu l'orifiamma al quale consacrai tutta la vita, io ti stringo fraternamente la mano come ad un gagliardo commilitone.
Permetti però che io ti richiami un istante su quanto dici a pag. 138 linea 3.
Ivi tu accenni con dolore (e il dolore sarebbe giustissimo): non ho presente che esista legislazione che abbia fatto applicazione completa del principio da me propugnato, vale a dire del principio che nell'applicazione della pena ad un condannato debba imputarsi la carcere preventiva sofferta a causa delle procedure.
Questa legislazione degna di esser tolta ad esempio, esiste. Essa la trovi nel codice Toscano del 1856 agli articoli 69, 70; e la troveresti ancora in altre più antiche leggi della Toscana, dove sempre si è tenuta a calcolo la carcere preventiva in diminuzione di pena.
Forse neppure le leggi toscane soddisfanno ai tuoi voti, perché tu vorresti lo scomputo completo mentre quelle leggi non prescrivono che uno scomputo parziale. Ma ciò nonostante bisogna confessare che il principio, come principio, è da quelle leggi riconosciuto.
Tu accenni a questo luogo al Progetto di codice penale italiano come se il medesimo avesse proposto una nuovità. No: la onorevole Commissione in questo argomento, come in molti altri, non ha introdotto nessuna novità, ma soltanto ha portato ad una più larga applicazione il principio già da lunga stagione proclamato fra noi, e già fra noi allargato con le riforme del 1859. Dovendo essa fare un Progetto di codice penale per la Italia che oggi è governata da quattro codici penali diversi, cioè l'Austriaco per la Venezia, il Toscano per la Toscana, il Napoletano (ossia Sardo riformato) per le Provincie meridionali, ed il Gallo Sardo per tutte le altre Provincie: la Commissione si è stimata in dovere di portare i suoi studi principalmente su quasi quattro codici vigenti, e da ciascuno di loro prendere il meglio.
Non hanno fatto altrettanto molti di coloro che postisi a scranna nel preconcetto che si dovesse censurare il nuovo Progetto perché troppo umanitario, e quasi direbbesi, precursore della rovina d'Italia hanno dato l'aria di novità ad alcuna della disposizioni proposte in quello senza ricordare che tali disposizioni avevano già da lunghi anni una vita reale in alcune delle precedenti legislazioni. Costoro in tal guisa oltre a dar segno di ferocia d'animo (che Dio la perdoni loro) hanno mostrato o ignoranza o dissimulazione imperdonabile: ignoranza se si accingevano a criticare una legge senza conoscere i fonti dai quali era tratta: dissimulazione se conoscendo tali fonti ne hanno fatto reticenza per artifizio oratorio.
Non ragioniam di lor, ma guarda e passa.
Le mie parole si dirigono a te solo; che certamente non sei fra coloro dei quali direbbe Dante
Che non fur mai vivi.
Ed a te dirigo parola di elogio, e d'incoraggiamento per la via nella quale tu prendi le mosse con tanto senno e valore. Ed a te porgo amichevole invito a voler essere in questo argomento della custodia preventiva (che tu hai preso così felicemente a trattare) anche più radicale.
Non è soltanto lo scomputo nella pena della carcere preventivamente sofferta, la proposizione che noi dobbiamo propugnare perché comandata dalla giustizia. Dobbiamo attaccare il mostro di fronte, e a viso scoperto combattere le esorbitanze tiranniche della legge data all'Italia (copiando quella di Francia del 14 agosto 1865) intorno alla custodia preventiva. Ed anche qui io non voglio aprire una polemica, ma soltanto fare lo storico lasciando il ragionamento al tuo chiarissimo senno.
In Toscana non solo avevamo da lunghissimo tempo il precetto legislativo dello scomputo della carcere punitiva: principio che quantunque più o meno allargato nelle sue applicazioni secondo il variare dei tempi fu sempre fra noi proclamato come assoluto e riconosciuto come sacro. Noi avevamo di più da lunga stagione e con frutto buonissimo l'altro principio, dettato come precetto legislativo, della eccezionalità del carcere preventivo. Non si poteva (per letterale disposto di legge) arrestare preventivamente un cittadino che fosse imputato di un delitto (salvo poche speciali eccezioni) il quale non potesse portare ad una pena superiore a due anni di prigionia: ed ogni arresto doveva eseguirsi per decreto il Magistrato, e non per arbitrio di un birro. Sotto questa legge vissero tranquilli i due milioni di uomini che popolano la Toscana, ed era legge di governo dispotico. Noi non eravamo felici, perché infelici ci rendevano le piaghe dei nostri fratelli, e la nazionale aspirazione compressa dal giogo straniero: ma eravamo tranquilli in quanto alla libertà individuale che non poteva venirci tolta meno che per gravi delitti, e con forme prudentemente ordinate.
Venne il nuovo ordine di cose ed esultammo per la indipendenza della Nazione e per la grandezza d'Italia. Ma questa a noi toscani costò il sacrificio della libertà individuale, giacchè ci trovammo esposti per la nuova legge di procedura ad essere carcerati ad arbitrio di un uomo anche per il sospetto di lievissima colpa ed anche per una trasgressione di polizia: e ci trovammo esposti ad essere sostenuti in carcere per sei o dieci mesi per dar conto di un fallo che incontra dopo la sua verificazione appena un mese di carcere. Visita le carceri d'Italia, e vedrai che questa è storia contemporanea.
Derisoria e ipocrita è stata la formula con la quale siamo stati condotti a questa condizione pericolosa, poiché si è detto che a noi si portava una nuova e generosa guarentigia introducendo il sistema della scarcerazione provvisoria mediante cauzione. Quando ad un uomo al quale jeri la legge diceva, tu non potrai essere carcerato se non a titolo di pena dopo una condanna definitiva; si è detto, tu dovrai subito andare prigione, ma io ti concedo il diritto di chiedere di essere scarcerato se così piacerà ai superiori, e previo deposito di quella somma che ai medesimi piacerà di ordinare: dimmi tu se può essere sincero il vanto di aver migliorato la condizione di quell'uomo in quanto al prezioso diritto della libertà individuale.
Ti prego meditare su questi fatti e istituire confronto delle leggi nuove con le precedenti leggi toscane; e poiché nel tuo scritto hai riconosciuto che la Toscana in materia di diritto penale segnava lo avanzamento maggiore del progresso civile, prosegui (se tali sono le tue convinzioni) a combattere con la voce e con la penna questo mostruoso regresso al quale si vorrebbe condurre l'Italia con un deplorabile anacronismo.
Pisa 7 ottobre 1869.