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Francesco Carrara

Codicizzazione
 
(STUDI LEGISLATIVI) 
 
(1869)
 
(dagli Opuscoli di Diritto criminale, Lucca, 1870, vol. II, 215 ss.)

 

I codici destinati a reggere le Nazioni nascono, crescono e progrediscono in numero, in bellezza, ed autorità, nella ragione diretta della respettiva civilizzazione. È impossibile che i popoli primitivi finchè si agitano nella barbarie sentano il bisogno di ordinamenti legislativi completi, o chiedano codici, o pensino a procacciarne. La prima idea di legge che appo loro si sviluppa si estrinseca nella leggi religiose e militari, perché la coscienza giuridica non ha ancora assunto una forma sensibile in quelli animi rozzi. Per loro la idea del diritto si confonde con la idea della forza. Una legge imposta a nome di Dio (forza sovrumana ed ignota) a nome di un Duce di eserciti (forza naturale presente e temuta) esprime per loro il diritto perché esprime una potenza alla quale non è dato resistere. Essi accettano la consociazione come un fatto: vi aderiscono per obbedienza allo istinto della socievolezza che la legge di natura provvidenzialmente impose alla umanità, come impose la legge di attrazione ai corpi al fine di condurre questi all'ordine fisico e quelli all'ordine morale: vi aderiscono pel sentimento vago dei bisogni: se la tengono cura per le consuetudini contratte nelle relazioni necessitose della famiglia. Ma il concetto giuridico della consociazione non cape ancora nella mente loro selvaggia, perché tuttora incapaci a concepire la idea del diritto nello individuo altro che come forza, è impossibile che in loro prenda radice il pensiero di una collezione di diritti affidati ad una personalità morale pel fine di essere da questa difesi. Obbediscono al sacerdote, perché parla a nome di un Dio che ha mezzi di potenza e di forza superiore ad ogni forza e potenza umana: obbediranno ad un Duce, perché lo veggono cinto di un numero di sgherri volontariamente alleatisi a lui che li fa conscii della loro soggezione: ma in ciò non si ha l'opera di un calcolo di ragione che a tale obbedienza porga la forma di un dovere morale; bensì unicamente uno stato di fatto che li lega in ragione della loro impotenza a resistere, a meno che con l'astuzia non riescano ad eludere quella forza. La consociazione non è per loro che uno stato inavvertito di fatto nel quale si trovano senza saperne il perché, mentre ne approfittano per procacciarsi anche a scapito altrui i beni agognati a soddisfacimento degli appetiti proprii senza cercare se con ciò si offenda la personalità degli altri o si diminuisca l'altrui libertà. La idea pura del diritto non può concepirsi che sotto forma complessa e reciproca, perché il riconoscimento razionale di una facoltà pertinente a noi come diritto ha per necessario contenuto il riconoscimento di uguale facoltà in ogni altro essere simile a noi; lo che conduce al desiderio di una legge che sia vincolo a noi medesimi, e che sia vincolo agli altri. Ma tale idea è troppo elevata perché possa raggiungersi da genti selvagge per le quali potestà materiale e facoltà morale identificandosi in un solo concetto, viene respinto il pensiero di un vincolo puramente razionale imposto a noi medesimi, ai proprii appetiti, ai proprii bisogni. Ove pure appo simili genti siasi venuto lentamente formando un ceto di uomini illuminati ai quali trovisi rivelato il concetto della giustizia come forza morale destinata a resistere alla forza materiale e fatta capace a dare al debole prevalenza e ragione sopra il forte; questa rivelazione conquistata dagli eletti non appartenendo che ad una minoranza, la lotta della civiltà contro la barbarie si combatte sempre con disuguaglianza, per cui i pochi illuminati dove pure concepiscono la idea di dare una legge che a tutti ugualmente sovrasti e tutti ugualmente protegga i diritti dei consociati, non possono attuarla, e neppure osano tentarne la prova, perché siffatta idea non è intesa né accettata dalla maggioranza. Allora soltanto quando nella Nazione si è sviluppato il senso giuridico in una maggioranza capace di farsi rispettare, nasce il desiderio di un codice universale della Nazione regolatore dei diritti di ognuno, e nasce insieme la potestà di attuarlo e di mantenerlo in una vita efficace e reale. È allora soltanto che il popolo insorge e chiede i Decemviri e le tavole permanenti della legge comune: è questa l'epoca dei Soloni, dei Licurghi, dei Caronda, e dei Pittagora; uomini che saliti in fama di sapienza hanno ottenuto la fiducia del popolo e ricevono invito da questo di segnar loro il modo col quale meglio possa avere soddisfacimento e proclamazione solenne quella coscienza giuridica che si è maturata nelle moltitudini. È allora che quel popolo muove i primi passi verso la civiltà.

E di vero cosa è dessa la civiltà? Tutti gridano civiltà, civiltà; tutti parlano di progresso civile dei popoli: ma molti non si avvicinano al concetto che chiudesi sotto quelle parole, e quello rimane per loro uno indefinito. E che forse la civiltà di un popolo consiste dessa nell'orpello dei modi, nell'amore delle arti, nella raffinatezza dei cibi e degli agi della vita, nei sontuosi spettacoli, nelle magnificenze delle fabbriche, ed altre simili cose? Il volgo lo pensa, e non si avvede che scambia la cultura esteriore ed il lusso con la civilizzazione. Cultura e civiltà sono due cose radicalmente distinte. Ottima l'una per certo e feconda di benefizi purchè non avversi alla seconda; ma questa manca sovente dove quella grandeggia, e questa è la primaria a desiderarsi da un popolo che ama fondare la propria felicità e la propria grandezza sopra il rispetto alla dignità dello essere umano: senza questa i cittadini possono somigliarsi alle antiche vittime che s'inviavano al sacrificio inebriate da canti festosi, dai vapori di olezzanti profumi, e tutte ornate di fiori.

Civiltà è parola che trae la propria etimologia da civis, Città, ed ha il vero concetto proprio nel vero concetto di questa. La civiltà consiste nello sviluppo in cuore di tutti della coscienza giuridica e della natura giuridica della consociazione. Recognizione del diritto non come forza, né come bisogno, ma come dettato di ragione: recognizione universale nelle coscienze della pertinenza del diritto a tutti ugualmente; recognizione del diritto come dettato di una legge superiore imposta da Dio alla umanità: abitudine nel popolo in ogni sua classe di rispettare quella legge con religioso affetto anche a ritroso dei propri appetiti corporei, facendo dell'amore dei nostri simili la forma preferita dell'amore di noi stessi: recognizione della missione della società nel tutelare in tutti ugualmente il diritto. io non mi esalto la mente alla contemplazione della piramidi, delle meravigliose statue della Grecia, degli archi superbi dell'antica Roma. Io veggo là parecchi milioni di umane creature tenute da un numero inferiore di potenti nella più abietta servitù; io veggo quella folla d'infelici ridotti alla condizione di cose e vittime della negazione del diritto; e dico che quei popoli per quanto giustamente orgogliosi della loro sapienza nella cultura esteriore non furono popoli veramente civili. La ebrietà dei sensi non mi fa velo allo intelletto, quando contemplo la squisitezza delle delizie orientali; in quelle magiche reggie io veggo una mano di uomini che si stimano esseri superiori agli altri, e vantano illimitata balìa sovra cose e persone; veggo al di fuori un gregge trepidante che al giogo reverente si curva né sente in sé stesso la virtù della divina scintilla; e dico che quel popolo non è altrimenti civile. Dimostrisi pure che nelle contrade meridionali di America si hanno più gentili i costumi, più ricercati gli agi del vivere, più raffinati i piaceri, meno bruschi e rozzi i modi che non lo siano nelle contrade del Nord. Io veggo che di là si pugna per mantenere la servitù mentre di qua si sacrifica generosamente un mare di sangue al fine di sopprimerla, e di porre in trono il programma della uguaglianza completa di ogni umana creatura; e dico che la civiltà è maggiore nel settentrione di quello nol sia nel mezzogiorno di America. Fosse pure al più elevato apogeo la industria, la raffinatezza dei modi, la cura degli agi della vita e di ogni più delicato soddisfacimento dei sensi nella vetusta Sibari divenuta proverbiale per il suo lusso, io veggo i signori di Sibari mettere a morte gli ambasciatori di Crotone ed appendere i cadaveri alle loro muraglie; e veggo al tempo stesso i cittadini di Crotone quantunque nemici di ogni ricercatezza di lusso proclamare il suffragio universale come base delle loro istituzioni: ed a tale confronto la voce della ragione dilegua il fascino della Sirena, e nell'intimo cuore io mi sento condotto a dire che fuvvi civiltà maggiore in Crotone che non in Sibari.

Ecco come io la intendo questa parola civiltà, che per molti è parola diafana e per altri molti un prisma fallace. E tornando ai codici, io ripeto che i primi trionfi della civiltà rendono soli possibile un codice: ma che un codice perfetto non è possibile se non ove la civiltà ha raggiunto quell'apogeo che è sperabile sulla terra; cioè dove è più universale ed illimitata la recognizione dello imperativo giuridico così nella idea come nel fatto così nelle parole come nella realtà, e dove quella legge regna sovrana nella coscienze come sovrastante a tutti ugualmente, e per tutti ugualmente patrona.

Tale recognizione si è dopo lotte lunghissime raggiunta in astratto da molti popoli i quali pertanto possono dirsi maturi per dare a sé medesimi ottimi codici. Ma perché i codici siano buoni bisogna che in ogni loro linea rispondano a quella idea, e che all'astratta recognizione di quella si coordini la sua recognizione concreta e la sua coraggiosa proclamazione per parte del codice; il quale non lasci pertugio per dove possa introdursi per arte o potenza nessuna dei pochi la supremazia della forza, perpetua nemica della ragione. Lo ideale della bontà di un codice è questo solo di essere il palladio della uguaglianza per tutti. Vi dunque da un codice ogni disposizione che con modi più o meno aperti disturbi lo equilibrio giuridico fra i cittadini: via ogni privilegio per cui venga una classe di uomini a rendersi più ricca di diritti, più scura nello esercizio loro, e più insindacabile nel proprio operato a discapito o pericolo altrui: via tutte le leggi di occasione, le quali possono esser buone come necessità inevitabile in faccia a condizioni eccezionalmente calamitose non debbono trovar sede in un ordinamento stabile destinato ad incarnarsi nei costumi e negli effetti del popolo.

Più specialmente un codice penale deve essere il catechismo della coscienza civica, ove si raccolgano le tradizioni della giustizia pratica e si conservino con più solenne sanzione e con autorità più gagliarda. Finchè un codice non può farsi tale, è vanità tentarne la prova; e se tale non vuol farsi per segrete cagioni che prevalgono appo coloro cui pertiene il reggimento della cose pubblica, ella è una ipocrisia, è un tradimento darsi vanto di codicizzare le leggi di uno Stato. Si ripari allora con leggi provvisorie ai bisogni dei tempi nelle materie del diritto le quali portino in fronte la dichiarazione della loro precarietà e rechino contemporanea alla propria nascita la speranza della loro abolizione. Ad una Nazione che sente la propria dignità si può inculcare la tolleranza di un provvedimento temporaneo quantunque meno buono, scusandolo con le tristi condizioni di una fase transitoria in cui versi lo Stato, e temperandone la innormalità con la precarietà della sua sanzione. Ma è un insulto porgere a lei col nome di codice (e così come supremo effato della coscienza giuridica) precetti e sanzioni che alla suprema ragione giuridica non siano conformi, e che trovino la genesi loro nelle vedute di un partito dominante, o nei bisogni di una politica transitoria. L'uomo coscienzioso e leale quando si faccia convinto di una necessità che gli vieta di fare una cosa come dovrebbe esser fatta, si astiene piuttosto dal farla anziché farla in modo riprovevole. Farisaica parola è quella di chi confessa la verità di un supremo principio di ragione, ed al tempo stesso viene a dettare un codice che lo conculca e lo rinega, scusandosi con le condizioni dei tempi e con quella sentenza perpetua patrona del male - che anche la verità ha la sua ora. Avrà pur troppo la sua ora anche la verità; perché non a tutte le ore degli uomini si vuole intendere, e perché essa ha bisogno di essere intesa da coloro che debbono proclamarla, e che sono sovente i più duri o i più tardi ad intenderla. Ma, se la verità ha la sua ora, perché non aspettare che sorga, e frattanto vivere con le leggi già costituite, prorogando a quell'ora il generale e duraturo riordinamento delle medesime? Perché tanta furia di codicizzare, mentre si confessa che le incertezze dei tempi sono disadatte a quell'opera? Potrebbe qui bene ripetersi col Menzini - in questo di Procuste orrido letto, chi ti sforza a giacere? Un principio erroneo ed ingiusto attuato per eccezionali cagioni in un regolamento particolare è un male sensibile ma limitato. Il male diventa troppo più grave più funesto e pernicioso nelle sue conseguenze quando di quel principio erroneo l'autorità sociale fa solenne proclamazione in un codice: perché con ciò corrompe la coscienza pubblica presentandole come severo e costante dettato della ragione giuridica quello che è soltanto un provvedimento empirico che si accetta per le transitorie condizioni dei tempi. O se a voi preme di farvi codicizzatori e volete anche in questo adulare la Nazione che da voi si governa dandole a credere che i tempi sono maturi per un codice universale, ed inebriandola in questo pomposo pensiero, abbiate almeno il pudore di lasciare in disparte quelli argomenti nei quali credete di non poter proclamare la suprema giustizia: se tali argomenti sono molti, abbandonate la idea della codicizzazione; se sono pochi lasciateli sotto la direzione di leggi particolari: ma non bruttate il catechismo che voi date alla vita esteriore del popolo col proclamarvi una menzogna giuridica. Val meglio una lacuna che l'apostolato di una falsa dottrina.

Se fuvvi mai una epoca che apparisse disadatta alla formazione di un codice universale tale era lo Stato dello Impero Germanico nei primordi del secolo decimosesto. Le dissidenze religiose fra i diversi Stati di quello Impero erano vivacissime allora, perché grondavano di fresco sangue; e chiunque fosse stato chiamato a dettare un codice penale per lo Impero sarebbesi sgomentato in faccia a quelle dissidenze dal por mano nella materia dei delitti religiosi. Ma Carlo V voleva ad ogni costo dettare un codice universale che governasse lo Impero e che portasse il suo nome. Cosa fece egli con la sua celebre costituzione criminale? Dei delitti religiosi non tenne che fugace parola, e la sua costituzione ebbe plauso concorde nel 1532 alla Dieta di Ratisbona dai Principi colà convenuti così cattolici come protestanti: e la sua Nemesi potè durare per tre secoli come codice fondamentale di gran parte della Germania, ed adottarsi e mantenersi persino da quelle provincie che (come la Svizzera) avevano scosso il giogo politico dello Impero.

La Convenzione di Francia fu prepotente e ferocissima nella sua prepotenza, ma fu più logica di molti altri Governi quando nel tempo stesso che le sue mannaie mietevano le vite dei cittadini proclamava come principio l'abolizione della pena di morte. Essa sentiva la differenza che passa fra la proclamazione di un principio come verità giuridica, e le esigenze o vere o false della politica del momento. Ma non si fu altrettanto logici, né allora né poi, quando le leggi di occasione si vollero convertire in articoli di un codice destinato a passare alle generazioni future. Adesso a noi italiani si è iniziata la esecuzione della promessa codicizzazione universale. I codici regolatori degli interessi civili, commerciali, e procedurali ebbero ormai la respettiva sanzione, e spetta all'avvenire il farsene giudice. Ma il codice penale ha incontrato più seri ostacoli. E gli ostacoli sorgono non solo per la diversità delle scuole giuridiche che prevalgono nelle diverse provincie del Regno; non solo per la diversità dei costumi più o meno purificati degli effetti del dispotismo religioso e civile; ma più specialmente per le tradizioni delle leggi penali precedenti che alle diverse provincie furono dettate dai respettivi reggitori come catechismo della vita civile. È una verità filosofica che i costumi fanno le leggi, ma è pur troppo una verità pratica che le leggi fanno i costumi. Più che è feroce un popolo più sarà feroce il suo codice; più sarà feroce un codice più si manterrà il popolo nelle consuetudini della ferocia. Queste sono due verità storiche che come risultamento di un imperativo logico impreteribile si danno reciprocamente la mano. E ciò porta ad una conseguenza; e questa conseguenza, quantunque aspra e dura a proferirsi, bisogna pur proferirla perché è verità impreteribile. Questa verità è che le attuali condizioni d'Italia le rendono assolutamente impossibile di ottenere un codice penale comune che sia riconosciuto universalmente per buono, e sia da tutti applaudito. L'abitudine a certe penalità eccessive incarnatasi nelle genti di una provincia per virtù di un codice che per lunga stagione le fuorviava dal retto col proclamare la necessità e la giustizia delle medesime; l'abitudine a certe penalità più miti ed umane incarnata nelle genti di altra provincia per virtù di leggi penali che seppero mostrar loro come quelle fossero più che sufficienti ai bisogni della pubblica e privata sicurezza, e per virtù della consecutiva esperienza che le dimostrò sufficienti; queste abitudini io dico non si cancellano con un tratto di penna dal nuovo legislatore. Dal che nasce una situazione scabrosa, difficile e penosissima per la coscienza di chiunque sente nell'animo che anche il legislatore deve avere una coscienza; la quale deve inspirarsi al vero ed al giusto, e non agli abiti od alle passioni. La situazione è questa: o inferocire i costumi delle provincie meno feroci col portarvi leggi esorbitantemente severe, lo che sarebbe operazione vandalica e patente regresso; o tentare di raddolcire i costumi delle provincie più fiere col portarvi più miti sanzioni. Questo è il problema interiore che tiene oggi incerti gli animi dei legislatori penali d'Italia. E alla difficoltà interiore che tiene esitanti le coscienze per riguardo al sentimento del proprio dovere rispondono difficoltà esteriori che procedono da quel perpetuo ostacolo ad ogni ben fare, voglio dire il rispetto umano. Avvegnacchè all'apparizione del nuovo progetto di codice penale del Regno d'Italia siasi verificato ciò che i veggenti avevano preveduto da lunga mano, e ciò che inevitabilmente doveva verificarsi per virtù delle condizioni eccezionali della nuova consociazione; voglio dire che da tutti i lati sonosi sollevati anatemi e riprovazioni contro quel disgraziato progetto, del quale può dirsi che ebbe molti censori, lodatori pochissimi.

Ma chi guardi addentro a quelle grida di riprovazione, e le congiunga (come pur devesi) in un insieme, forza è si convinca per le stesse contradizioni che s'incontrano fra di loro che il progetto subisce gli effetti della situazione e non di alcuna colpa dei suoi estensori.

Se nei compilatori di quel Progetto può trovarsi una colpa (e se questa sia colpa lo giudichino gl'imparziali) essa consiste nel non avere alzato lo stendardo di uno dei due partiti scientifici che oggi si contrastano la signoria della Italia nell'argomento della penalità; il partito della severità e della intimidazione, ed il partito della mitezza e della emenda del colpevole. Se una di quelle due bandiere si fosse recisamente e coraggiosamente posta in fronte al nuovo progetto i detrattori sarebbero stati da un lato ma i difensori dall'altro. Ma gli uomini chiamati a quello arduo ufficio non s'inspirarono alle abitudini di questa o di quella Provincia; non alle utopie di una o di altra Cattedra, non alle esigenze delle Curie, né alle pretese di coloro che rappresentano l'autorità e che tenacemente intendono non solo a mantenerla ma a circondarla sempre meglio di ferro; essi s'inspirarono allo affetto del vero e del buono, e volenterosi esposero sé medesimi al turbine che doveva colpirli.

Certamente quel lavoro non è immune da errori e da equivoci, particolarmente nella parte speciale, e nei fatti minimi, e talvolta anche nella forma della redazione. Ma queste non sono mende che possano far sorgere serio conflitto in un'aula legislativa. La questione seria e di altissimo ed universale interesse è radicale; e la sua soluzione sta per esercitare la più grande influenza sull'avvenire d'Italia: la questione ridotta ai minimi termini verte sul concetto fondamentale del nuovo codice. La questione consiste nel decidere se debbasi andare innanzi nella via del progresso civile avvicinandosi alla Germania che seppe trarre così buon frutto dalla scuola teorica italiana, o se piuttosto si debba tornare indietro avvicinandosi alla Francia ed a quelle provincie italiane che più si lasciarono andare all'ossequio di quella. Non è questione di scienza; è questione di civiltà.

Ora su questo palpitante problema io dico una sola parola: ed è che se deve tornarsi indietro val meglio non farsi il codice, e lasciare che ogni provincia continui a reggersi secondo le consuetudini proprie anziché dare una solenne sanzione a principii retrivi facendone ingrata importazione in quelle terre dove non è più possibile generare la fede della loro giustizia senza deteriorarne i costumi, e così manomettere il più santo, il più bello fra i doveri dell'autorità sociale, voglio dire la missione educativa del popolo. Questo è il pensiero che già adombrai in uno scritto (1) [(1) Vedasi in questa raccolta l'opuscolo XI] renduto di pubblica ragione quattro anni addietro; ed ogni ulteriore osservazione, ogni ulteriore meditazione mi ha confermato in tale pensiero.