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Francesco Carrara
DANTE CRIMINALISTA
- (1864)
- (dagli Opuscoli di Diritto criminale, Lucca, 1870, vol. II, 647 ss.)
(STUDIO STORICO)
E non nasconder quel ch'io non nascondo.
(Purg. C. XXIV)
Il concetto che Dante avea dei poeti non era certamente circoscritto alle immagini e alla rima.
Per l'Alighieri, poeta era colui che rivelava con l'incantevol magistero della poesia un aspetto della verità all'uman genere profittevole; era colui che avanzando il proprio secolo o combattendone le false opinioni, spingeva gli uomini alla conquista della civiltà.
A suo duce per i regni paurosi dell'inferno ed per quelli mistici del Purgatorio, aveva scelto il vate dell'incivilimento latino: a Virgilio egli si era rivolto con quell'alto e gentilissimo verso,
O tu che onori ogni scienza ed arte!
È per questo che nella Divina Commedia, i cultori di tutte le scienze e delle arti cercano all'occasione la veneranda autorità; quasi ad esempio dei sacri oratori che ricercarono nei Vangeli una divina sanzione ai loro insegnamenti. E bene s'adoperano, avvegnachè il gran poema dell'Alighieri sia come l'evangelio della civiltà moderna. Dello, che a somiglianza dei giureconsulti romani, i quali si onoravano di citare l'egregio Virgilio nel testo (1) [(1) Instit. lib. I, tit. 2.], quelli italiani imitino il magno esempio con Dante, il quale precorrendo con l'acceso ingegno le nasciture generazioni sembra profeta; onde fu assomigliato al Titone della favola, che valica i secoli senza incanutire, e invecchiando ringiovanisce. Infatti il magno poeta, innamorato di Roma antica, non poteva trascurare il Diritto; ed altri dottamente dimostrò quanto egli ben ragionasse nell'alta filosofia civile, e come la sua definizione del Diritto gareggiasse con quella del Digesto, e quasi precorresse con tale dottrina Emanuele Kant nel misurare le individuali libertà, onde ne resultasse bene ordinata la sociale convivenza (2) [(2) Ecco la definizione di Dante "Jus est realis et personalis hominis ad hominem proportio, quae servata, servat societatem: corrupta corrumpit". Vedasi Saggi di filosofia civile dell'Accademia Italica, pubblicati per Girolamo Boccardo, Genova, 1852, tom. I, 86.]. Né mancò chi più specialmente indagasse come nel divino poema ei spieghi l'origine della forza pubblica e la gerarchia dei poteri, come dipinga graficamente il libero arbitrio, esprima la nozione delle azioni negativa, delinei la forza morale dell'offesa e l'indole dell'intenzione (1) [(1) Carmignani, Teoria delle leggi della sicurezza sociale; Tomo I, pag. 68; II, pag. 50, 59 e 64.)]. Né infine mancò chi si affaticasse a dimostrarlo sapientissimo nell'analisi morale di quegli atti umani i quali scoppiano, per dirla col Parini
. . . dal cupo ove gli affetti han regno;
e anche facesse palese come studiandolo filologicamente si potesse ripulire ed accrescere la lingua forense, oggi tanto oscura e barbara (2) [(2) Il celebre criminalista Nicolini in tutte le sue opere, e specialmente nelle sue note alla Procedura penale nel regno delle due Sicilie.]. Ancora egli dunque, magistrato di Firenze, ambasciatore, cittadino, in cui era riposta al dir del Boccaccio tutta la speranza pubblica, fu sacerdote del Diritto. Ma siamo franchi; non crediamo che sempre mettesse quel suo straordinario ingegno sul retto sentiero nella contemplazione filosofica del giure penale: non ascondiamo in circostanza tanto solenne (dirò con le sue parole tolte ad epigrafe di questo mio breve lavoro) quello che ei non nasconde.
Il diritto penale ai tempi di Dante era cotanto in basso caduto da rendere quasi impossibile la percezione della sua idea, in mezzo al fango macchiato di sangue nel quale giaceva miseramente sepolto. Troppo erano radicate in quelle anime fortemente temperate le tradizioni dè secoli che per la loro ferocia furon detti di ferro: né potevano certamente aver norma dal giure romano, il quale veniva ricostituendosi in autorità, poiché in esso il concetto della penalità troppo era guasto dai sanguinari editti dei Cesari di Oriente; né gli sparsi lampi che tralucevano dalle opere dei Padri della Chiesa, né gl'incipienti tentativi dei romani Pontefici bastar potevano a diradare così dense tenebre.
Il magistero penale per la universale credenza di allora ritenevasi come un atto di forza, non già come una santa attuazione del Diritto: sua guida nel divieto il bisogno degl'imperanti; sua misura nel gastigo l'arbitrio: e cotesto bisogno e cotesta misura non regolate da imparziale ragione, ma dalle ispirazioni della vendetta sospinte. Bene il Ghibellino talvolta si avvide, che quanto rimaneva delle tradizioni di Roma libera intrecciato col traboccante dispotismo dei Cesari di Oriente, si rendeva flagello e non sostegno del Diritto, se non rinfocavasi ai supremi principj della ragione e allo spirito di carità; ma relativamente al diritto penale, sì nel divieto che nei castighi, la sua mente fu pur essa quasi in tutto mancipia di quell'universale errore.
E questo non può desumersi ancora dalla maniera onde egli si comportò nella propria causa? Chè se nella santità del Diritto avesse l'Alighieri ravvisato il supremo giudice della punizione inflitta dagli uomini, alle ingiuste sentenze contro di lui saettate dai dominatori della sua patria, bene altrimenti avrebbe risposto. Vero, che era necessità l'esilio per scampare la vita, in quanto il conte dei Gabbrielli non fosse altro che un giudice ingiusto e prepotente di un tribunale rivoluzionario; ma neanco prese la penna a confutare l'iniquo giudicato; invece impugnò la spada e mutò parte! Anche Dante, come tutti i gagliardi di cotesti tempi, aveva in cuore il motto sublime: Dio e il mio Diritto! ma quel motto avea pur egli vergato sopra la spada. No, il maestro del sorriso e dell'ira, come lo chiamò il Manzoni, trasportato da più alte speculazioni, troppo vicino ai tempi eroici della politica italiana, non assorse alla piena considerazione della sublime idea informante la odierna giustizia penale. Né son venuto in questa opinione esaminando la penalità della Divina Commedia. Nelle prime due cantiche di cotesta opera egli trascende dalla personalità creata all'infinito ideale. Egli si metteva dentro gli ultramondani regni per una porta sulla quale stava scritto:
Lasciate ogni speranza, o voi che entrate!
e per quanto se ne disputi in contrario, la sua teologia era ben diversa da quella oggi in voga di Herder, di Reynaud, di Montanelli, i quali arditamente cancellarono dalla porta paurosa
Quelle parole di colore oscuro.
Nella sacra epopea non avrebbe forse potuto trovar luogo ai buoni precetti dell'umano giure penale neppure un criminalista moderno il più edotto alle speculazioni della scienza novella.
Non i rapporti tra l'uomo e l'uomo, ma quelli ben diversi tra l'uomo e Dio; non il campo giuridico ma il campo teologico, dovevasi esplorare nella prima cantica. Però non mi sorprende che i semplici vizj si puniscano colà come i più gravi delitti. Per la qual cosa non rimprovero a Dante, che in Pier delle Vigne (Inf. c. XIII) parifichi il nudo consiglio all'esecuzione del reato: che in Mordrec (Inf. c. XXXII) punisca la tentata strage paterna quanto il parricidio compiuto, quantunque la più veloce spada del genitore rompendo il petto e l'ombra di quello sciagurato impedisse il nefando delitto. In faccia al giudizio dell'Onniveggente dee ben tenersi più conto della pravità interiore che dello esteriore nocumento. E come sarebbe cattivo argomento quello di chi asseverasse per cotesti luoghi del Poeta, che umanamente giudicando esso avrebbe punito e vizj e conato e consiglio con severità uguale a quella che è riserbata alle più malvage delinquenze, così sarebbe ingiusta la censura di chi per questo accusasse il Poeta di aver disconosciuto nel diritto penale quelle altissime verità, che oggimai da tutte le civili nazioni (tranne poche ostinate) senza dubitare si accettano.
Io non ho saputo intendere, lo confesso, né per meditazione né per riscontro un passo di Vittor Hugo, il quale spaccia il sistema penale di Montesquieu esser esemplato su quello Dantesco (1) [(1) William Shakspeare par Victor Hugo; Paris, 1864, pag. 94.]. Quando Cristiano di Danimarca venne a Firenze nel 1474 si fece apportare le Pandette e gli Evangelj, e ponendovi sopra la mano, ecco disse i soli tesori degni di un re. Ma quella mano avea coperta dal guanto di ferro: e il poeta rendeva la grande anima il 1321: ancora più secoli dovevano volgersi prima che nell'ingegno del Beccaria splendesse la novella idea della scienza dei delitti e delle pene. Non per questo io intendo di negare al divino Alighieri l'attitudine a conoscere alcune verità del diritto penale, perché non vi è ramo di scienza o d'arte in cui egli non infuturasse il pensiero e non ne divinasse molti veri. Io voglio additarne uno da lui discoperto e proclamato, per il quale non gli si debba né possa negare prestanza neppure in questa disciplina.
Sta in uno dei suoi più terribili e sublimi episodj, la morte del conte Ugolino e dei figli suoi (Inf. c. XXXIII). Narra il Poeta l'atroce punizione irrogata al traditore di Pisa, e cotesto tormento ei neppur sembra disapprovare, poiché gravissima era sopra tutte la colpa; né avverso l'atrocità de' supplizi soleva ribellarsi in que' giorni il sentimento generale. Ma ciò che apertamente disapprova il Poeta è la condanna dei figli innocenti. Se il Conte, egli dice, avesse pur meritato per la tradizione delle castella così vituperevole e crudel pena, o città di Pisa, non dovevi estenderla ai figli suoi innocenti del fallo paterno. Ora cotesta splendida apostrofe rivela in Dante l'emancipazione dell'intelletto suo, almeno in tal parte, dalle ferocissime regole che niuno, tranne pochi solitari pensatori dei chiostri, osava in quegli oscurissimi tempi impugnare.
Tutta la umanità della infaustamente celebre costituzione di Arcadio si venerava in quell'epoca come un oracolo di giustizia (1). [(1) Vedasi nella dottissima lettera del Carmignani al Rosini sul verso, Poesia più che il dolor potè il digiuno, un cenno della giurisprudenza di quell'età sulle pene dei figli innocenti, per i delitti dei padri. La seconda ediz. di Pisa, pag. 58, n. 2.]. I figli dei perduelli, quantunque scevri d'ogni partecipazione nel delitto paterno, la paterna colpa ereditavano. Dovevano dessi alla pari dei genitori proscriversi come peste della repubblica e involgersi malgrado la loro innocenza nel supplizio paterno. Essi, scriveva l'imperatore, dovrebbero insieme col padre morire sul patibolo, ed è solo per clemenza nostra, se loro si lascia la vita a condizione però che questa non sia per loro che un perpetuo supplizio.
Se Dante avesse (quando dettava il suo Paradiso) ricordato cotesta legge, per la quale l'esecrando principio della corruzione del sangue ebbe troppo lungo tempo più esecranda sanzione, io tengo per certo che ei non sarebbe stato così benigno verso Giustiniano, il quale aveva rinnovellata nel suo codice l'autorità di quella costituzione, non già con inchiostro vergata, ma come disse un sapiente, vergata col sangue. Ma anche se Dante volle obliare cotesti falli di Giustiniano ei non se ne volle almeno render partecipe, poiché nel luogo di che favello coraggiosamente protestò contro l'ingiustizia di mescolare i figli innocenti nella colpa del padre. E quando altro in Dante non si trovasse consentaneo al giure moderno, questa eloquente protesta basterebbe considerate le condizioni dei tempi né quali scriveva, a farlo citare con onore nella storia del diritto penale.
Se non che taluno potrebbe a questo mio pensiero obiettare che il Poeta voleva i figli del conte di Donoratico esenti dalla pena non per la loro innocenza, bensì per la tenera età in cui erano:
Innocenti facea l'età novella!
Per cui può sembrare, che dove un'età più matura si fosse da loro raggiunta avessero potuto venissimo mescolarsi nel supplizio del genitore. Ed anzi potrebbe dirsi che Dante scientemente falsasse la storia onde giustificare il severo rimprovero che ei volea scagliare contro Pisa; temendo forse di non poterlo dicevolmente fare senza di cotesta ragione.
L'obiezione però non ha saldezza che valga, se si rammenta come la funesta teoria orientale della corruzione del sangue non ammettesse distinzione di sorta riguardo all'età dei figli, e i pargoletti insieme cogli adulti nello stesso anatema confondesse. Laonde potrebbe in senso contrario ritorcersi l'obiezione e sostenere, che Dante a bella posta mentisse alla storia per fare contro l'errore comune una più solenne protesta, la quale fosse con maggiore efficacia universalmente e velocemente sentita.
Imperocchè se nei figli adulti potevasi in qualche modo sospettare una partecipanza alla nequizia del padre, ciò non si poteva né figli di tenera età; onde più chiaro facendosi che Pisa aveva manomesso quei giovinetti non per sospetto di reità propria (che impossibile essa era per la novella età), ma unicamente perché figli del Conte, più evidente resultava l'influsso dell'orrendo principio della corruzione del sangue, al quale lo sdegnoso Poeta voleva imprecare; e forse non senza particolari motivi, dacchè la storia contemporanea doveva a lui per miserandi esempj aver fatto vivamente sentire tutte le funeste conseguenze di quella iniqua teorica.
Io non voglio dunque sofisticare sul vero concetto che Dante volle esprimere con quelle parole "età novella"; né muover dubbio se veramente da lui volesse significarsi novella l'età per rispetto al numero degli anni, ossivvero per rispetto ai costumi tuttora giovanili per il candore dell'animo che spesso al di là dell'ordinario si conserva, od anche se vuoi, perché nuovi alla politica. Comunque s'intenda, l'anatema contro l'aberrazione della pena, bisogna leggerlo in quei due versi del divino nostro Poeta.
E lo stupendo principio, come tanti altri, fu in prima sentito che pensato ed approvato. Quando poi la verità, secondo la bella immagine di Romagnosi, condotta per mano dal Tempo, si fece più aperta agli uomini, allora si cercarono gli autori di questi principii, e coloro che primi gli avevano insegnati: le nazioni che poterono riguardarli come figli propri se ne onorarono grandemente. Questo mi sembra che avvenga dell'Alighieri nel giro della nostra scienza, riguardo alla massima di diritto penale da lui per il primo proclamata: proclamata a viso aperto nell'episodio più popolare e pieno di forte poesia che abbia la Divina Commedia.