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Francesco Carrara
Dottrina fondamentale della tutela giuridica
(PROLUSIONE AL CORSO ACCADEMICO 1861-62, RIFUSA ED AMPLIATA NEL 1866)
(dagli Opuscoli di Diritto criminale, Lucca, 1870, 219 ss.)
I
o saluto con gioja l'aurora di questo giorno che apre il nuovo corso accademico.Io la saluto con gioja perché mi riconduce tra voi: e nella maggior parte di voi io ravviso giovani già a me familiari per precedenti esercizj.
Una parte della eletta schiera che mi veggo oggi dinnanzi, io già iniziai or sono due anni ai rudimenti di quel giure penale a cui oggi dessa ritorna per meglio penetrarne le più nascoste radici. Con l'altra classe nel decorso anno accademico meditai i sommi principii del diritto naturale: di quella scienza che per chi bene intende nel suo aspetto filosofico il giure punitivo, altro non è che il prolegomeno e il fondamento di questo.
Voi siete dunque già avvezzi al mio linguaggio, ai miei modi, all'affetto mio. Io son uso alla vostra benevolenza, alla vostra assiduità, al vostro amore verso lo studio.
Dopo esserci altra volta fraternamente assisi al banchetto della scienza, noi ci ritroviamo pertanto come vecchie conoscenze assuefatte ormai ad intendersi tra di loro.
Ciò mi permette di preludiare in questo anno il mio corso, spingendovi a considerare il diritto penale nelle sue più remote fonti; onde mostrarvi come desso sia nel primitivo intendimento del creatore strettamente legato coi destini progressivi della umanità.
È per tale sua destinazione che l'arte pratica di distribuire ed irrogare le pene ai malvagj, se ben diretta, è uno strumento potente del civile progresso; e se male diretta una causa invece di gravissimo inciampo all'umano perfezionamento, un conservatore di barbarie, un corruttore non un educatore dei popoli.
I sommi fondamenti onde trae la sua genesi il diritto in generale, e la ragione punitiva in particolare, già sono fatti aperti al vostro intelletto, e radicati nelle vostre convinzioni. Nodrite al latte di una sana filosofia le vostre menti sono pure dagli errori insensati del materialismo, e dalle nebulose visioni del panteismo.
Il materialista confuse l'anima con la vita; e negando Dio, gettò l'universo in balia del fortuito accozzamento degli atomi.
Il panteista confuse a suo modo la vita, e l'anima, e Dio; e così negò in Dio il suo essenziale carattere, quello cioè di un essere distinto da tutti gli altri esseri; ed unificò la causa con lo effetto, il creatore col creato.
La sana filosofia procede sulla separazione di tre serie distinte di esseri: la materia ora inerte, ora dotata di vita secondo la varietà delle sue trasformazioni, l'anima donata all'uomo come suo privilegio speciale: puro spirito; immortale; e fornita di ragione e di libertà: e così responsabile degli atti suoi.
Dio essere precedente a tutti gli esseri e creatore di tutti. Essere per natura sua buono, potente, e sapiente; ed infinito nella sua bontà, e nella potenza e sapienza sua.
Sul cardine di cotesti dommi riconosciuto per tal guisa come causa preesistente all'universo un essere creatore, e infallibile nella sua bontà e nella sua sapienza, è necessità logica dedurne questo corollario, che il creatore deve avere avuto un fine nella creazione: che questo fine deve esser buono: e che questo fine non può non essere raggiunto da chi tutto sa e tutto può.
Questo fine è impenetrabile alle nostre povere menti; perché appunto è il segreto di Dio. Noi non possiamo che farci certi per la stessa natura di Dio della bontà di cotesto fine, e del suo sicuro avvenimento; e intravederlo confusamente (forse attraverso miriadi di secoli) con la formula di un indefinito perfezionamente del creato. Vale a dire di un perfezionamento del mondo fisico, e di un perfezionamento del mondo spirituale.
Tenendo come apodittica cotesta verità di una eterna legge conservatrice del creato, la quale procede con moto uniforme continuo ed incessante (quantunque per la sua misurata lentezza insensibile a noi) verso una miglioria indefinita, è forza riconoscere un ordine che ab eterno la provvidenza del creatore ha imposto all'universo, e così al mondo fisico come al mondo spirituale: ordine che è strumento di conservazione e di incessante progresso. Ordine che seco trascina ogni ostacolo che attenti arrestarlo: perché è onnipotente per l'impulso ricevuto dalla onnipotenza celeste.
Questa legge eterna non può disconoscersi senza rinnegare o la provvidenza o la sapienza di Dio.
Ma come procede il creatore al mantenimento di quest'ordine?
Esso non procede, e non poteva procedere al suo fine con mezzi variati e modificabili, quali sono quelli di cui si vale il corto intelletto, il vacillante braccio dell'uomo.
Il suo strumento di ordine non può essere che una legge costante, immutabile: e questa deve riassumersi come suo primo il pulso in un principio unico e universale.
La variazione implica la emenda. Il mutamento di modo di azione presuppone l'errore, e l'ammaestramento della esperienza.
Ma Dio non può errare; né ha bisogno di sperimenti per apprendere le vie che conducono al compimento dei suoi disegni.
Ora qual'è desso questo principio unico, universale, indefettibile, per cui si attua la legge dell'ordine nell'universo?
Desso è il principio di attrazione.
Nell'attrazione si riassume il sommo cardine a cui Dio dopo il fatto portentoso della creazione del mondo fisico e del mondo spirituale, affidò il moto, la conservazione, ed il progressivo perfezionamento dell'uno e dell'altro.
Il principio di attrazione che nel linguaggio scientifico ora si esprime col vocabolo stesso di attrazione, ora di affinità, ora di coesione, ora di istinto, ora di armonia, ora di simmetria quando si applica al mondo fisico; si esprime col vocabolo stesso di attrazione, ora di tendenza, ora di aspirazione, ora di simpatia, quando viene applicato al mondo spirituale.
Ma la varietà dei vocaboli non toglie la identità del principio, che si unifica in una formula ed in un concetto assoluto e costante - tendenza di tutti gli esseri creati ad unirsi con gli esseri omogenei - E per conseguenza della legge dei contrarii - tendenza in tutti gli esseri creati a respingere da sé gli esseri eterogenei. Donde gli opposti vocaboli di repulsione, disaccordo, antagonismo, avversione, antipatia, ed altri simili.
Non attiene al mio istituto mostrarvi il modo indeterminabile e vario, ma sempre uniforme e sicuro col quale cotesto principio di attrazione, ha operato ed opera le sue funzioni motrici, conservatrici e perfezionatrici nel mondo materiale. Né per quanto l'argomento sia vasto e seducente io voglio lasciarmi andare alla contemplazione dei mirabili effetti, che tutti risalgono nel mondo fisico come a prima causa meccanica al principio dell'attrazione.
Basti il dire che se incominciate dalla considerazione delle sfere celesti, fino a quella del più infimo essere di questo globo, trovate ovunque in cotesto principio la forza primaria che lo costituì, e che lo mantenne nelle particolari sue condizioni. A lui deve il diamante la sua solidità, a lui le piante la loro vegetazione, a lui gli animali la loro nutrizione; in lui per dir tutto in una parola riconosce l'universo il prodigioso stromento col quale la divina sapienza condusse all'ordine il creato, e ve lo conserva finchè a lei non piaccia altrimenti.
Il mio istituto mi chiama a contemplare soltanto gli stupendi fenomeni operati da quel principio nel mondo spirituale, onde mostrarvi nel medesimo la prima genesi della umana sociabilità, e la prima causa del giure penale.
Non posso per altro astenermi dall'osservare che così nei corpi come nelle anime non è possibile concepire perfezionamento senza un contatto reciproco di corpo con corpo, di anima con anima.
È una verità incontrastabile che come un atomo di materia finchè restasse affatto isolato dal contatto di altri corpi, rimarrebbe perpetuamente lo stesso; così un'anima umana che non avesse mai contatto con altre anima simili a lei, potrebbe progredire nello sviluppo della sua intelligenza in quanto a ciò le bastassero i sensi dei quali fosse fornita per meraviglioso ed arcano congegno, e il contatto si questi con corpi esteriori; ma non potrebbe mai fare un passo nel suo morale perfezionamento, senza l'ajuto di una comunicazione con altre anime, a menochè un contatto anche momentaneo con Dio mercè una rivelazione, non avviasse quest'anima spersa nel sentiero delle astrazioni.
La coesione e l'attrito sono indispensabili ad ogni progresso così fisico come morale.
L'ordine è dunque una perpetua elaborazione del creato, mercè la quale tutti gli esseri congiungendosi a vicenda, e ajutandosi secondo natura loro si conducono lentamente, ma con avanzamento incessante, a quell'indefinito perfezionamento che compiesi secondo i disegni dell'eterno in questa settima giornata; della quale la nostra vita rapidissima non è che un momento. Le sacre pagine della nostra religione ci insegnano che Iddio in questa giornata si riposa.
Ma se ei si riposa, non cessa per questo di progredire la opera sua. Perché in obbedienza ai suoi voleri infallibili, la continuano incessantemente quelle forze ch'ei creò, e che mise in azione, con una previdenza, e con una certezza di risultato, veramente divina.
In questa giornata la trasformazione della materia si opera mediante il contatto dei corpi.
La purificazione degli spiriti si ottiene per il mutuo contatto delle intelligenze fra loro.
Tutto è strumento ai suoi fini nella mano di Dio.
Ma duplice è la natura dell'uomo. Egli ha un corpo, ha dei sensi, ha un cuore in cui si estrinseca la sua natura sensitiva. E come corpo sensibile soggiace a tutte le leggi del mondo fisico, a tutti gli appetiti degli esseri dotati di vita.
Egli ha di più un'anima intelligente e libera. E questa sua seconda natura gli dà la cognizione del bene e del male, gli dà la ragione per giudicare ed eleggere; e così una mente, per cui soggiace a tutte le aspirazioni della medesima ed a tutte le leggi del mondo morale.
Ora quando venne fatto di dimandare il perché gli uomini vivessero associati fra loro, un filosofo osò rispondere e cento pseudo-filosofi osarono ripetere, che ciò era avvenuto per libera elezione degli uomini; che questa associazione era contro la primitiva legge di natura; la quale avea destinato i figli di Adamo a vivere isolati, e disciolti, vagando a modo di belve per le campagne.
Ma questa utopia che sedusse tante fantasie nei tempi a noi più vicini; questo stato estrasociale e ferino a cui sognossi destinata per sua natura la umanità, è una favola se si considera storicamente; sarebbe uno stato contro natura se si guardasse ipoteticamente.
È la natura stessa dell'uomo quella che lo destina alla vita di associazione, tanto se l'uomo si consideri semplicemente come corpo, quanto se si consideri come essere dotato di anima intelligente e ragionevole, che lo costituisce in uno stato di morale responsabilità.
Io dico che l'associazione degli uomini è in primo luogo una legge del mondo fisico. E questo asserto porta diritto alla conseguenza che quando anche gli uomini non fossero che puri animali, senza anima, senza ragione, senza morale responsabilità, pure anche in cotesta ipotesi, siffatta specie di animali bruti sarebbe dalla sua fisica natura destinata ad una vita socievole; come ne abbiamo l'esempio in tante specie di bruti, nell'ape, nella formica, nel castoro.
I bisogni fisici dell'uomo nella prima età e nelle varie vicende del suo corso terreno, la debolezza della sua fibra, la sua condizione inerme rispetto agli animali feroci ciascuno dei quali come singolo è in uno od in altro dei sensi suoi di lunga mano superiore all'uomo. Cento considerazioni in una parola, mostrano che la razza umana dovrebbe estinguersi rapidamente, se ai bisogni suoi non soccorresse la mutua assistenza dei proprii simili: assistenza che può solo ottenersi mercè un'associazione abituale e costante.
Se avvenisse che un'ape venuta ad un tratto capace di loquela e di ordinato discorso, si facesse a dirvi - le api in origine spaziavano liberamente nei prati, ed ognuna menava la vita per conto suo, ma a certi nostri antenati parve buono di riunirsi in un alveare; e così fu fatto dipoi in prosecuzione di cotesta concordia - cosa rispondereste voi a cotest'ape ragionatrice? Voi ridereste del superbo concetto, e mostrando all'ape la sua destinazione sopra la terra, le direste che l'attitudine a fabbricar cera e miele non potendo svolgersi senza un'associazione, fu la natura stessa delle api e non il loro volere che le condusse ad una vita sociale.
Così l'uomo, anche guardato meramente come parte del mondo fisico, è destinato alla vita sociale, non solo perché questa è indispensabile alla conservazione della razza; ma anche perché nella perpetua elaborazione della materia, i corpi umani esercitano una funzione meccanica, che secondo i disegni della provvidenza coadiuva cotesta elaborazione.
È in questo senso che i moderni geologhi hanno dimostrato che prescindendo da ogni considerazione della natura morale dell'uomo, la sua associazione deve riconoscersi come un FATTO COSMOGONO.
L'uomo non solo ha fisicamente bisogno di associarsi per rispetto a sé stesso. Ei lo ha eziandio per rispetto al rimanente delle cose create; perché le arti, le industrie, il braccio dell'uomo in una parola, ha nei disegni di Dio la missione di imprimere il moto alla materia inerte, ed accelerarne le providenziali trasformazioni.
Tutto è strumento ai suoi fini nella mano di Dio; e sempre strumento operoso, inutile mai. Non importa che le nostre deboli menti conoscano cotesti fini, né il modo col quale gli esseri terreni servono a procacciarli.
Basta aver fede nella sapienza divina per credere che niente d'inutile si operi in quanto si opera per obbedienza ad una legge imposta da lei.
Tutti gli esseri che si agitano nell'onda della vita quaggiù; tutti, dall'uomo fino al più vile insetto, operano una continua elaborazione e trasformazione della materia. E noi benché ignari dell'ultimo risultamento che si otterrà da cotesta incessante tramutazione, dobbiamo essere fidenti nella sapienza di chi volle così, e credere che tuttociò tenda ad un ultimo grandiosissimo effetto: e dobbiamo essere fidenti nella di lui bontà; e credere che quest'ultimo risultamento debba essere un bene. Un bene a noi sconosciuto, nascosto tuttora nelle latebre della mente divina, ma bene grande e sicuro poiché l'Eterno vi sosp8inge per tanti modi il creato.
La sociabilità dell'uomo è dunque innanzi tutto una legge fisica. E l'uomo ha nel suo corpo stesso il principio di un'attrazione verso l'altro uomo, che agisce sopra di lui anche prima che la intelligenza abbia dato un raggio di luce, e che lo condurrebbe al viver socievole quando anche ei fosse perpetuamente ridotto ad avere per guida il solo istinto animale.
Concludo da ciò che l'associazione umana ha nelle vedute provvidenziali un primo fine, tutto materiale. E questo fine è l'ajuto reciproco.
Ma alla contemplazione delle meraviglie del mondo materiale che sono grandi, sebbene con gli occhi del corpo non ne raggiungiamo che piccolissima parte; succedono le meraviglie del mondo spirituale, a cui bisogna sollevarci con gli slanci dell'intelletto, per non formarcene poi che un pallido ed indefinito concetto.
Avvegnachè di tutte le meraviglie della potenza divina, le più arcane all'umano intendimento siano quelle che cadono sul mondo spirituale, e sul modo col quale esso agisce con tanta energia e con tanta rapidità sul corpo dell'uomo. Di tutti i prodigj della onnipotenza divina la opera più meravigliosa che noi conosciamo è l'uomo. Non solo pel suo organismo corporeo che è mirabile; ma per questo accoppiamento dello spirito con la materia. Noi possiamo concepire il modo con cui una potenza sovrumana ponendo il moto forze immense e perpetue abbia dato l'ordine al caos: ma il modo di azione dello spirito sul corpo, e di reazione del corpo sopra lo spirito è un portento sul quale il filosofo invano concentra le sue meditazioni. E la vertigine che lo assale in siffatta contemplazione gli rivela aver egli spinto l'audace sguardo in un abisso impenetrabile ad occhio umano.
Pure la congiunzione in noi di queste due diverse nature è un fatto che noi sentiamo, e che la nostra ragione ci conferma. E quel poco che Dio permise se ne comprendesse da noi basta a farci convinti che l'uomo ha un'anima immortale; che quest'anima ha un avvenire; che questo avvenire dipende dalla condotta interna ed esterna dello individuo su questa terra. E che così l'uomo, essere moralmente libero, ha quaggiù dei doveri che lo legano, e per i quali la sua destinazione lo chiama a procacciare con ogni sua forza il proprio morale perfezionamento.
Ed anche qui noi troviamo un principio di attrazione universale nell'uman genere, che si esprime con la formula di aspirazione del vero, innata nell'anima umana. La quale si svolge nell'aspirazione del bello, del buono, e del giusto; aspirazione che qualunque uomo non ancora irreparabilmente perduto nella via della corruzione, bisogna che confessi per poco che rientri nella contemplazione interna di sé medesimo.
Di più l'uomo ha un'aspirazione di affetto verso i suoi simili: anche questa sentita da ognuno; e sentita da quelli stessi che sedotti da una scuola fallace fanno sembianza di negarla.
Fuvvi pur troppo anche qui un filosofo fondatore di una setta atrabiliare e funesta: il quale pose l'odio come sommo principio delle relazioni fra gli uomini, per poi non riconoscere altro fondamento del diritto, tranne la preponderanza della forza brutale.
L'Obbes, trovando che l'uomo amava sommariamente sé stesso, ne trasse la conseguenza che questo amore lo portava per sua natura all'odio di tutti i suoi simili, perché in loro trovava ostacoli al soddisfacimento dei propri bisogni.
Ma il sofisma Obbesiano è palpabile. L'odio dell'uomo verso l'uomo non è che una eccezione dipendente da aberrazioni malvage, o da collisioni fortuite. Il bisogno di convivere coi proprii simili, di amarli ed esserne riamato, è la condizione ordinaria e universale dell'uomo.
Ed anzi quell'amore di sé stesso nel quale voleva trovarsi una perpetua cagione di aborrimento, è la prima causa dell'aspirazione di affetto degli uomini verso gli altri uomini. Perché l'uomo amando sé stesso è portato ad amare gli altri nei quali vede la somiglianza di sé.
Nella ragione di somiglianza sta il fonte della simpatia, come in una ragione di dissomiglianza sta il fonte di ogni antipatia.
Vi è dunque uno svolgimento del principio di attrazione nell'uomo verso l'altro uomo anche sotto il rapporto della semplice sensività morale, indipendentemente da qualunque veduta di calcolo, indipendentemente da qualunque bisogno o rapporto fisico: ed ecco nell'anima umana un impulso congenito che converge con l'impulso dei fisici bisogni, a spingere la umanità allo stato di associazione.
E bisogna che sia così per la legge eterna dell'ordine. Perché come l'uman genere ha necessità della consociazione per conservarsi fisicamente, e procacciare il meglio della sua materiale esistenza; così esso ha bisogno dello stato di società per raggiungere il fine del suo morale perfezionamento.
Mai potrebbe concepirsi la idea di virtù e di onesto vivere in un uomo che fosse solo in un'isola disabitata. Mai potrebbe sperarsi un perfezionamento morale nell'uomo perpetuamente isolato.
L'associazione non solo conduce l'uomo a migliorare sé stesso convertendo in abito la espansione dei nobili sentimenti per causa delle occasioni che porge all'esercizio di fraterna benevolenza, e per lo esempio seducente della medesima, e per le gioje che reca il ricambio dei grati ed amorevoli affetti: ma più ancora l'associazione è di per sé stessa fornite di progresso morale per il vicendevole ammaestramento; e pel dispiacere che cagiona nell'uomo il vedersi oggetto di disapprovazione e di avversione per parte dei propri simili.
Il principio di attrazione applicato al mondo morale conduce a questo: che essendo innata nel cuore umano l'aspirazione del bene, gli uomini siano per impulso spontaneo sospinti a lodare ed amare chi opera bene, a biasimare e fuggire chi male agisce.
Ora essendo il bisogno di amare inseparabile dal bisogno di essere riamato, il desiderio di procacciarsi l'affetto e la stima altrui è vivissimo incitamento all'uomo a purgarsi da ogni morale bruttura.
Ecco dunque una seconda ragione per cui lo stato sociale deve riconoscersi come l'unico che la legge di sua natura prescrive all'umanità, anche indipendentemente da ogni necessità corporea, e da ogni bisogno di reciproco ajuto materiale.
Ecco il secondo fine a cui serve per la legge eterna dell'ordine l'associazione degli uomini. Fine che io chiamerò di educazione reciproca. La quale si ottiene mercè la istruzione, mercè lo esempio, mercè la censura; in una parola mediante il contatto e lo attrito delle anime.
La educazione reciproca si opera spontaneamente fra gli uomini riuniti, e si opera per la prevalenza delle buone aspirazioni; onde come l'uomo isolato si abbrutisce, così l'uomo associato si civilizza. E i due modi nei quali si estrinseca cotesta formula della educazione reciproca, sono la istruzione, e la censura. La istruzione che include l'esempio, mercè la quale gli uomini vicendevolmente si ammaestrano e s'incitano al ben fare: la censura mercè la quale i buoni mortificano del loro disprezzo e delle loro riprensioni chiunque abbia male agito.
La vita morale ed intellettuale di ogni individuo comincerebbe con lui e sarebbe esaurita senza frutto col breve giro della sua vita fisica. La sola consociazione può formare alla umanità il potente strumento della tradizione. È questo il carro sul quale dessa cammina per incognite vie verso quello indefinito progresso che è legge perpetua della sua destinazione. Per cotesto strumento le magnanime gesta degli avi si mantengono vive agli occhi stupefatti dei posteri, e li erudiscono alle grandi virtù: per quello tante conquiste che la umana intelligenza fece e fa di continuo nel regno dello ignoto poterono come accumulato tesoro consegnarsi da generazione a generazione, e schiudere l'adito alle stupende scoperte nelle industrie e nelle arti che fanno orgoglio del secolo nostro. Lo sviluppo morale ed intellettuale della umanità sarebbe non solo impossibile ma inconcepibile senza la consociazione.
Ma il fine dell'ajuto reciproco, ed il fine della reciproca educazione, non sono i soli per quali la legge di natura impose all'uomo lo stato di società. Avvenne un terzo importantissimo, che è quello che viene a guidarci sul nostro terreno; voglio dire il fine della tutela del diritto.
L'uomo non è legato soltanto verso l'altro uomo da rapporti fisici, e da rapporti morali; esso è legato ancora da rapporti giuridici.
La natura dell'uomo di essere moralmente libero e responsabile delle proprie determinazioni, lo sottopone a dei doveri. Di qui la legge morale che governa la umanità.
Ora non potrebbe concepirsi la subiezione ad una legge morale, non potrebbe riconoscersi nella umanità il vincolo del dovere, se non si riconoscessero in lei altresì dei diritti: e precisamente tutti quelli che sono necessarj per esercitare siffatti doveri.
La legge sarebbe stata assurda e contradittoria seco medesima se mentre impone all'uomo l'adempimento di certi doveri, non gli avesse accordato il diritto di eseguire quelli atti senza dei quali il dovere non poteva adempirsi.
Se l'uomo ha il dovere di conservare la propria esistenza, bisogna bene che abbia la facoltà di appropriarsi le cose necessarie a tale conservazione; bisogna bene che egli abbia la facoltà di difendere il suo corpo dalle offese di una ingiusta aggressione.
Se l'uomo ha il dovere di illuminarsi alla ricerca del vero, e del modo di onesto vivere, bisogna bene che egli abbia il diritto di liberamente comunicare ad altri i proprii pensieri.
Se l'uomo ha il dovere di provvedere alla sua eterna salute, bisogna bene in lui riconoscere il diritto alla libertà di coscienza.
Ogni dovere che domini l'uomo trae seco la necessità di un diritto in lui correlativo a siffatto dovere: la somma dei quali diritti si riassume nella libertà esterna dell'uomo.
In tal guisa ormai da un secolo a questa parte i migliori pubblicisti vennero concordi nel riconoscere questa verità, che i diritti dell'uomo hanno la loro origine e il loro fondamento non nella forza, non nella legge umana, non nei bisogni, non nella utilità, ma unicamente nel dovere.
La legge del diritto esiste come legge primitiva, come legge assoluta, congenita all'uomo, e non creata da lui a sua fantasia o per opportunità transitoria.
Essa è una parte della legge eterna dell'ordine, la quale fin dal primo momento della creazione affinché l'uomo potesse compiere la sua destinazione su questa terra, gli diede la facoltà di esercitare liberamente le sue forze al soddisfacimento dei proprii bisogni alla sola condizione di esercitarle senza offendere la libertà del proprio simile.
Di qui la terza specie di rapporto che lega l'uomo con l'uomo; voglio dire il vincolo giuridico. Vincolo che anch'esso si rivela a noi per un impulso e tendenza spontanea, inculcata dalla stessa natura, e che fu detta aspirazione del giusto.
Ma la legge giuridica, è dessa perpetuamente rispettata dall'uomo?
Nò: non può esserlo, perché l'uomo essendo libero, ha la potenza di violare la legge giuridica, come ha la potenza di violare ogni legge morale. Ed a violarle malgrado le aspirazioni buone che sono congenite all'anima sua, lo spingono troppo spesso gli appetiti malvagi che si eccitano dai suoi sensi corporei.
L'anima ed il corpo, accoppiati nell'uomo miracolosamente da Dio, sono retti da due impulsi apparentemente discordi. È il principio del bene unificato in un essere al principio del male. L'anima tutta accesa di entusiasmo per la virtù, sitibonda del vero, illuminata da un senso morale che le fa doloroso il cadere nel momento stesso in cui si determina alla caduta. Il corpo coi suoi smodati appetiti, col suo servaggio alle inerti abitudini, coi suoi fangosi bisogni, perpetuo nemico delle splendide aspirazioni della mente.
Ed ecco una lotta di attrazione con attrazione. La filosofia pagana, la quale (benché troppo leggermente derisa da chi la guarda nella corteccia esteriore senza penetrarne gli arcani miti) lasciò testimonianza di sapiente congegno, configurò questa lotta delle due umane nature con la favola del Giapetide: il quale illuminò la sua mente con la scintilla rapita al cielo ma fu per volere del fato reso preda del rostro di un avvoltojo che perpetuamente rodeva il suo cuore: quella fu lo emblema della ragione intelligente; questo rostro fu lo emblema delle passioni.
E sebbene il creatore desse alla umana ragione forza bastevole per farsi dominatrice del corpo, pure troppo sovente gl'istinti di questo prevalgono sopra quella. Gli appetiti del bene sensibile soverchiano le attrazioni del bene soprassensibile. La ragione è vinta dalla passione: la gerarchia dell'umano governo è rovesciata: l'anima disarmata del suo presidio è divenuta serva del corpo che ella era destinata a signoreggiare.
Quando tale è nell'individuo il risultato della lotta, hanno esse le leggi morali una forza di coazione, hanno esse una sanzione con cui mantenere osservata la loro signoria?
No. A differenza delle leggi fisiche le quali hanno in loro stesse potenza bastante per tenere tutti gli esseri soggetti alla propria obbedienza; le leggi morali non hanno in loro una forza efficacemente coattiva; né possono averla perché sono destinate ad agire sopra un essere libero; e cotesta forza coattiva delle leggi morali sarebbe destruttiva del libero arbitrio nell'uomo e così della sua facoltà di meritare e demeritare.
La necessità fisica, e la necessità logica non sono nella loro autocrazia superabili, né da potenza di forza, né da vigoria d'intelletto. Ma la necessità morale è vinta da ogni individuo, tostochè le aspirazioni dell'anima sono state in lui soggiogate dal fascino pericoloso dei sensi.
Ed allora cosa ne avviene?
Ne avviene, che se gli appetiti malvagj portano l'individuo alla violazione dei diritti degli altri uomini, il vincolo giuridico è spezzato, la legge del diritto è una vana parola, che niente serve agli impotenti a difenderla. Tutto è ridotto ad una questione di forza nel conflitto tra uomo ed uomo. Il diritto resta una pura astrazione: nella realtà del fatto la sola ragione che vince è la ragione del più forte.
Tale è inevitabilmente la condizione dell'uomo isolato. Che quando incontrisi con altro individuo più forte di lui, e che sia spinto da ria passione a manomettere il suo diritto, questo è come non fosse. La sua vita, i suoi averi, la sua libertà, tutto è precario per lui. La legge giuridica niente gli ha dato. Ciò che conserva lo conserva in virtù della propria forza; e se giustizia trionfa, trionfa per caso.
Non vi sarebbe stata una legge eterna di ordine se tali dovevano essere le condizioni della umanità.
La legge stessa dell'ordine dovette dunque volere che si costituisse una forza permanente guardiana della legge giuridica sulla terra. Forza che senza diretto distruggimento del libero arbitrio nell'uomo, supplisse al bisogno della tutela del diritto.
Ora cotesta tutela non poteva trovarsi in altro che nella coalizione dei buoni contro i malvagi: perché le rette aspirazioni dell'anima essendo universali negli uomini, e il pervertimento della passione essendo eccezionale in coloro che ne subiscono per cagioni speciali lo influsso, la preponderanza dei buoni sopra i malvagj era un presagio di sicuro risultato, come realmente nelle condizioni ordinarie della umanità essa lo è.
Ma poiché la coalizione dei buoni contro i malvagj non potrebbe sperarsi se gli uomini vivessero dissociati, così la tutela del diritto è la terza ragione per cui la legge eterna dell'ordine impose all'uman genere lo stato di associazione.
La tutela del diritto dagli uomini consociati può ottenersi o direttamente mercè una coazione che obblighi il male inclinato a rispettare la legge giuridica; o indirettamente mercè una sanzione con cui si minacci un male a chi abbia conculcato i diritti altrui.
In cotal guisa lo stato di società è la unica possibile guarentigia della legge giuridica. E così l'associazione, è il necessario complemento della legge dell'ordine sotto il triplice rapporto dell'ordine fisico, dell'ordine morale, e dell'ordine giuridico. Felicità materiale, virtù, giustizia, erano tre cose impossibili a conseguirsi dall'uomo isolato. Esso le conseguisce, per quanto umanamente si può, nel solo stato di società. Dunque o bisogna dire che l'uomo fu gettato sulla terra per essere infelice sempre, virtuoso e giusto giammai, o bisogna dire che egli fu per condizione primitiva e assoluta di sua natura destinato allo stato sociale.
Vi fu come corpo per i bisogni fisici.
Vi fu come anima per i bisogni intellettuali morali.
Vi fu come corpo congiunto con anima per i bisogni giuridici.
Fin qui vi ho parlato semplicemente di associazione, né ancora ho parlato di società civile. Questo è l'ultimo passo che rimane a farsi per giungere sul terreno della scienza nostra.
I tre fini distinti per cui fu impostata alla umanità l'associazione; cioè l'ajuto reciproco, la reciproca educazione, e la tutela reciproca del diritto, potevano essi raggiungersi in uno stato di società meramente naturale, in cui tutti i consociati fossero in condizione di perfetta uguaglianza, e senza autorità di governo che sovrastasse?
Del fine dell'ajuto, e della reciproca educazione è bene concepibile il raggiungimento degli uomini consociati in uno stato di perfetta uguaglianza, e senza costituzione d'impero. E se agli uomini fosse stato impossibile sia il volere, sia l'eseguire la violazione del diritto essi si sarebbero associati per le atre cagioni; ma non sarebbe mai caduto loro in pensiero di costituire una autorità sovra sé medesimi, di sottomettersi ad un governo.
Ma così non era del terzo fine. La violazione del diritto è conseguenza inevitabile delle umane passioni, e la legge morale priva di ogni coazione e di ogni sanzione, ristretta alla sola azione del sentimento interno e della sinderesi, non può né proteggere efficacemente sé stessa, né tutelare il diritto.
È meno male che la legge morale rimanga alla sola sanzione della sinderesi e della riprovazione dei buoni: perché le offese alla sola legge morale, finché non si tramutano in offese alla legge giuridica col ledere in qualche modo la libertà altrui, recano danno al solo individuo che le commette, e niente disturbano l'ordine esterno, niente si frappongono al progresso umanitario.
Ma quando trattasi di azioni che, oltre ad essere inoneste sono anche ingiuste perché violano il diritto, cioè la libertà degli altri uomini, è impossibile sperare neppur l'ombra di un ordine se coteste azioni non sono di fatto e coattivamente o impedite o represse.
Ma la tutela del diritto non può ottenersi neppure con l'ajuto del braccio umano né direttamente né indirettamente, in una società puramente naturale, nella quale gli uomini serbino condizioni di perfetta uguaglianza.
Non la tutela diretta: perché ogni attacco al diritto implica per necessità logica la negazione del diritto. Ora fra l'aggredito che afferma il diritto e l'aggressore che lo nega, i terzi che siano eguali a costoro non possono né costituirsi giudici, né fare rispettare il loro giudizio. Fra l'uomo che afferma la proprietà della cosa che possiede e l'uomo che la ripete asserendola sua, nessuno potrebbe costituirsi giudice in una associazione di uguali. E colui che pretendesse decidere la controversia si arrogherebbe con questo solo fatto un'autorità sovra i contendenti.
Assai meno potrebbe sperarsi la difesa indiretta. Infatti ammettasi pure che gli uomini anche in istato di perfetta uguaglianza avessero riconosciuto la necessità di frenare le malvage passioni con la minaccia di un castigo contro chiunque fosse per recare offesa ai diritti altrui. Ammettasi che, o sotto forma del sentimento della vendetta, o sotto forma di aspirazione del giusto, questa verità apodittica della necessità e doverosità di punire le azioni lesive del diritto si fosse rivelata a tutta cotesta fratellanza di uomini, e che da tutti si fosse accettata come universale credenza.
Ammesso tuttociò, come potrebbe mai attuarsi la pratica applicazione di cotesto vero in una associazione di uguali? Chi potrebbe arrestare la persona del colpevole, chi confutare le sue impugnative, chi proclamare la sua colpa, chi determinare la misura del suo castigo? Certo nessuno il potrebbe senza arrogarsi un'autorità, una superiorità su quell'uomo; senza porsi sotto i piedi, in una parola, la primitiva uguaglianza. Che se l'offeso da un delitto invocasse il braccio dei congiunti ed amici per castigare l'offensore, chi guarentirebbe ch'egli non eccedesse la doverosità del castigo, e così ne avvenisse una seconda ingiustizia? E tolto anche ciò mancherebbero forse al colpevole aderenti e alleati, per contrastare la giustizia del minacciato castigo e resistere? Inevitabili lotte, e sanguinose guerre civili romperebbero alla prima occasione cotesta fraternità senza guida. E il resultato sarebbe sempre la prevalenza della forza, la quale non è per fermo la costante compagna della giustizia.
Eppure ella è necessità della umana natura, che chi offende i diritti del suo simile sulla terra incontri sulla terra un male in punizione della sua scelleraggine.
Ella è necessità di natura umana perché la legge dell'ordine alla quale fu dal creatore sottoposta la umanità esige che il diritto sia rispettato: e il rispetto al diritto non può sperarsi giammai, se chi audace lo viola non è punito. Ella è necessità della umana natura, perché l'uomo avendo per sua destinazione quaggiù un indefinito perfezionamento morale, la minaccia di un patimento presente contro chi rechi male ad altrui, costituisce una dinamica salutare contro lo stimolo delle perverse passioni; ed è fornite indispensabili di miglioramento morale, che senza ciò sarebbe stoltezza sperare.
Spesso udiamo certuni o per ferocia d'animo, o per indiscreta meticolosità, lagnarsi della inutilità delle pene, ogni volta che veggono malgrado la minaccia di queste consumarsi un delitto. Ma costoro guardano quell'uno che malgrado la minaccia della pena ha offeso il diritto; e scordano affatto gli altri mille che non hanno mai per modo alcuno violato la legge.
Certamente a questi mille che menarono lunga vita senza offendere l'altrui diritto non mancò la occasione. A molti di loro lo sdegno eccitò nell'animo pensieri di vendetta; a molti i sensi ansietà di libidine; a molti il bisogno la sete dell'altrui roba. Eppure si astennero dal seguire l'impulso malvagio, e si abituarono a domare le passioni ribelli. Né a tutti in questa lotta bastò l'ajuto della morale e della religione. Spesso soccorse alla vacillante virtù il timore delle pene. E per tutti costoro la minaccia della pena fu utile. Ma di una utilità che per quando grandissima non si conosce e non si valuta dal gregge di coloro che son usi a ragionare soltanto sopra i fatti palpabili, contemplandoli per idee preconcette da un solo lato. Sì: anche il timore delle punizioni umane è un fomite all'umano progresso nella sua civilizzazione.
Ma dunque se la legge dell'ordine esige per la tutela del diritto la punizione dei colpevoli; se questo è pure un mezzo indispensabile per condurre l'uomo al suo morale perfezionamento; e se questo è impossibile in uno stato di società naturale; il corollario inevitabile di tali postulati si è quello che la società a cui l'uomo è destinato dalla legge di sua natura è la società civile. Cioè una società cui presieda un potere supremo che a tutti sovrasti, e che rappresentando la volontà generale, detti leggi positive sovrastanti ad ogni privata volontà; e protegga il diritto o direttamente col fare che a ciascuno sia dato e mantenuto ciò che gli pertiene, o indirettamente col minacciare un castigo a chi abbia aggredito il diritto dei suoi simili e violato la legge giuridica.
La idea del primo Re non è dunque altro che quella di un difensore del diritto o difensore contro le esterne oppressioni come capitano militare (che è potestà transitoria col passare del pericolo) o difensore contro le aggressioni interne come giudice, che è potestà permanente.
La idea del primo governo stabilmente costituito non è che quella di un magistero mantenitore della giustizia.
Il solo fine assoluto per cui sia indispensabile lo impero nelle associazioni degli uomini, è la tutela del diritto.
L'ordine non consiste nella prevalenza del voler di pochi su tutti, ma nello essere illese ed incolumi le ragioni di tutti.
La società naturale non basta alla destinazione della umanità per questa sola cagione. La società civile non è creazione dell'arbitrio, o dell'ingegno degli uomini. Essa è prescritta dalla legge eterna dell'ordine, ma è prescritta per cotesta sola necessità della protezione del diritto.
E di fatti se noi consultiamo le tradizioni dei popoli primitivi, noi troviamo che nelle origini i loro proceri, i loro capi, i loro re, non si occupavano che dell'amministrazione della giustizia.
Nei governi teocratici, il ministero di giustizia si aveva come una parte del culto, perché agli uomini primitivi l'astratta idea di giustizia non si poteva inculcare se non sotto forma di religione. Poscia i capi politici delle genti diverse, separato il potere secolare dal religiose per le necessità delle guerre, continuarono tranne i momenti eccezionali della difesa della nazione avverso guerre esteriori od interne a limitarsi nell'autorità loro allo esercizio del potere giudiciario.
Ma poco a poco sentito il bisogno di condurre la umanità a più prospere condizioni, i governi assunsero ancora la direzione di quelle cose, che per l'ordine assoluto avrebbero potuto amministrarsi dai cittadini perché rispondenti al solo fine dell'ajuto reciproco e della reciproca educazione, se le tenebre della ignoranza non gli avessero renduti inetti a ciò procacciare per moto ed opera meramente privata.
Così per il fine dell'ajuto assunsero i governi la direzione dei pubblici lavori, degli stabilimenti sanitari, degli ospizi per creature abbandonate e impotenti. Le strade, i torrenti, la cultura delle terre, i porti, il commercio, e cento consimili cose, caddero poco a poco sotto la loro potestà.
Così per il fine della reciproca educazione chiamarono a sé i governanti dei varj stati sotto il rapporto della istruzione la direzione delle pubbliche scuole, la vigilanza sull'insegnamento e sugli spettacoli, l'incoraggiamento delle arti e delle industrie; e sotto il rapporto della censura si assunsero pure la potestà suprema di correggere e vigilare i costumi anche in ciò che non offendeva il diritto.
Così da lato alla potestà della difesa esterna, ed alla autorità giudiciaria, si trovarono i reggitori dei popoli investiti eziandio di quello che dicesi magistero amministrativo, e magistero di polizia. Le quali sue potestà niente hanno che fare con la legge giuridica, perché rispondono non direttamente al fine della tutela del diritto, ma ai ben distinti fini dell'ajuto e della educazione reciproca.
E fu bene che fosse così; e fu provvidenziale cotesta dilatazione di poteri; ed è bene che ancora entro certi confini perduri. Perché gli uomini non ancora perfettamente civilizzati non erano ancora maturi a quella fraternità cittadina, che è necessaria perché ai bisogni di utilità comune, di assistenza, di ammaestramento, sorgano spontanee quelle associazioni e coalizioni di forze private che sono a ciò indispensabili.
Ma questo non è un bisogno assoluto: esso dura finché la civiltà di una nazione non è giunta a tale che lealmente compresa la utilità immensa della unione concorde delle forze private, si renda inutile ed inopportuno ogni intervento governativo.
I tempi però si maturano. E la civiltà ajutata dalla stampa, dal telegrafo, e dal vapore, procede a passi fulminei.
L'Inghilterra mostrò all'Europa qual fosse la potenza delle coalizioni delle forze private e come potesse un popolo intelligente attuare quella sublime formula del governarsi da se (self-Government) e la Europa si commosse allo splendido esempio. E la immensa rete di vie ferrate che solca gran parte del suolo europeo, e ponti, e canali, e paduli essiccati, e asili infantili, e casse di risparmio, e cento altre opere del secolo nostro, mostrano solenne riprova di quanto possa quando è bene intesa cotesta coalizione di forze cittadine, e come sia dessa onorevole del pari che proficua alla nazione, innocua ai governi, feconda di beneficii meravigliosi. E giova sperare, anzi dobbiamo averne ferma credenza, che la umanità sempre più edotta dalla esperienza, sempre più calda del progresso civile, sempre più disciolta dagli inciampi delle gare cittadine e delle paure governative, sempre meglio accesa del desiderio delle sue libertà; dato bando alle vanitose utopie presto giungerà a tale, da comprendere che tutto quanto attiene al fine del reciproco ajuto, e della reciproca educazione può raggiungersi dalle forze private di una nazione, purché intelligenti e leali si accordino.
Ed allora sarà superfluo lo intervento governativo in tutt'altro che sia fuori della tutela del diritto. Difesa esterna, ossia guerra; difesa interna, ossia giustizia; è quel campo dove dovranno restringersi le potestà dei governi, quando i popoli avranno compreso i loro diritti e doveri reciproci e si saranno eruditi al modo di sostenerli e compirli.
Ed allora sarà la civiltà al suo apogeo, e le nazioni giunte a cotesto apice godranno della massima libertà civile che sia possibile sulla terra. Imperocchè la più semplice formula con cui si esprime il massimo grado possibile di civile libertà, ella è questa. Un popolo tanto più sarà libero quanto più il governo restringerà la sua azione alla tutela del diritto lasciando nella libera balia dei cittadini lo adempimento di quanto secondo la legge di natura risponde agli altri due fini della umana associazione, cioè dell'ajuto e della cultura reciproca.
Ma il diritto dovrà restar sempre fuori della balia dei privati. Esso avrà in perpetuo bisogno di una autorità che lo dichiari, e con mano ferma e costante lo conservi in quel rispetto che alla umana sicurezza è indispensabile.
Sognare una libertà che ponga sotto i piedi il diritto è un sostituire il despotismo del popolo, al despotismo dei re; è un cambiare il numero e la condizione dei tiranni; non è uno spegnere la tirannide.
Come il Sole è rispetto a noi l'astro signore del nostro cielo, così il diritto è il solo sovrano della terra.
Questionarono e questionano tuttavia due sette nemiche sulla pertinenza di quella che essi chiamano sovranità. Gli uni pretesero che la sovranità spettasse ai regnanti per trasmissione divina avvenuta per modo arcano a favore di certi individui privilegiati e della loro progenie in perpetuo: e sostituendo un domma arbitrario ai dettati della eterna ragione diedero la terra e la umanità a discrezione di quei pochi privilegiati. Gli altri dando vita reale ad un concetto fantastico e inattuabile dissero che la sovranità non apparteneva che al popolo. I primi correndo la loro via giunsero ad affermare quello enorme paradosso che ogni giustizia emana dai Re e per tal guisa deificarono il capriccio di un individuo. Gli altri gettarono la giustizia in balia delle moltitudini affascinate da momentanee passioni e spesso condotte dalla facondia di un demagogo.
Ma se per sovranità s'intende la balia di fare ciò che a sé piace, la facoltà di fare il male impunemente, la potestà in somma di conculcare il diritto; cotesta sovranità giudicata al tribunale della ragione sulle norme della legge di natura, è condannata a rientrare nel novero delle menzogne.
In cotesto senso non vi è sovranità né di popolo né di re. Il solo sovrano del mondo è Dio, perché avendo per sua essenza la giustizia non può conculcarla. La sola sovranità che si possa riconoscere sopra la terra è la sovranità del diritto. Perché il diritto è superiore ai popoli, come ai principi, è inviolabile per ciascuno e per tutti; lega il singolo come lega la nazione, lega il grande come il piccolo; e stringe con un vincolo eterno tutta la umanità.
Ma il diritto ha bisogno assoluto che la sua vita pratica si personifichi in un potere terreno, che lo dichiari, e che lo protegga con voce e con mano superiore a tutti gli altri cittadini. Questo bisogno assoluto di un'autorità sociale per il fine della giustizia non può venir meno per qualunque progresso di civiltà che immaginare si voglia: perché l'uomo per quanto civilizzato sarà sempre dominabile dalle passioni impellenti alla violazione del giusto: a reprimere le quali non è sufficiente l'attrattiva delle buone aspirazioni, se non le soccorre la repulsione del timore. Onde la minaccia di un male contro chi ad altri fa male, e come fattore di perfezionamento morale, e come guardiano dell'ordine esterno, è di necessità impreteribile della umana natura e della umana destinazione.
Noi dunque riconosciamo la necessità del potere governativo per legge di natura. Noi riconosciamo la necessità di questo potere come assoluta per lo unico fine della protezione del diritto; e come semplicemente relativa relativa per tutt'altro fine. Laonde noi professiamo come verità apodittica che cotesta autorità governativa anco in quanto opera pel fine del mantenimento dell'ordine esterno, deve sempre rimanere soggetta alla legge giuridica.
Or mi dimanderete quali sono le conseguenze di cotesti principii e del postulato al quale sono giunto, quale il nesso che lo congiunge alla scienza del giure penale. Strettissimo è il vincolo di cotali verità con la scienza nostra; importantissime le conseguenze che ne derivano.
1.ª La prima conseguenza che se ne trae tiene alla genesi ed alla legittimità del giure penale.
La comune dei criminalisti esordirono lo svolgimento delle loro dottrine con la ricerca sulla origine del diritto di punire nella autorità sociale. Essi mostrarono la necessità dell'associazione umana con l'argomento dei bisogni fisici ed intellettuali dell'uomo; e poscia proposero il problema - se, e per qual fondamento avesse cotesta società i diritto di punire coloro che in danno altrui violavano la legge.
E così posto il problema in modo che supponeva il diritto penale come un conseguente della società civile, mentre ne era l'antecedente; si aperse la via, ad un numero infinito di soluzioni contradittorie fra loro, e delle quali non è tempo adesso di ragionare.
Io rovescio il metodo della ricerca. Trovo nella legge eterna dell'ordine umano la costituzione del diritto, come derivazione assoluta del dovere. Trovo nella legge primitiva della umanità la necessità di una tutela del diritto, che sia efficace, e presente. E in questo bisogno di una tutela della legge giuridica io trovo la unica ragione assoluta della società civile e dell'autorità che lo presiede.
In tale guisa il problema che tende a conoscere se e per quali ragioni l'autorità sociale possa in pena di un fatto offensivo spogliar l'uomo dei suoi diritti, della libertà, degli averi; questo problema che apparve a taluno palpitante e spinoso, non solo è sciolto con una formula nitida e irrecusabile (ma a propriamente dire) non è più neppure proponibile come problema.
Imperocchè riconosciuta la necessità di punire i colpevoli, non come un bisogno politico ma come una necessità della legge di natura la quale esige che il precetto giuridico abbia una sanzione efficace e non rimanga mero consiglio; trovato che ragione assoluta dello essere della autorità sociale è appunto questa unica che di lei la legge eterna dell'ordine ha bisogno affinché il diritto sia sulla terra protetto mediante l'uso di forza sensibile, e mediante la minaccia di punizioni corporee contro chi ardisca violarlo; ciò porta direttamente alla improponibilità del problema. Perché quando un potere è costituito precisamente pel fine che egli faccia una data cosa, è ridicolo e contradittorio il chiedergli poscia il documento ed il titolo per cui fa cotesta cosa. Il documento ed il titolo è la legge eterna dell'ordine umano, la quale volle costituito cotesto potere acciò vi fosse modo di esercitare il gius punitivo che razionalmente preesisteva alla costituzione di quello.
In questa sola formula è possibile ritrovare una spiegazione soddisfacente del fatto notevole della universalità di un giure penale presso tutti i popoli, in tutti i tempi. Ricondotta la sua genesi non ad un calcolo di umana prudenza o speculazione di utilità ma alla legge suprema della umana natura promulgata a tutta la umanità con l'organo delle tendenze universali delle anime, e della ragione (attrazione al giusto, repulsione dall'ingiusto) la universalità del giure penale più nulla sorprende, perché è appunto il carattere di tuttociò che procede dalla legge di natura il vedersi universalmente adottato da tutte le genti. E per quanto possa averne variato la forma certo è che se trovasi una idea congenita all'uomo, universale spontanea, si è questa appunto che debba irrogarsi un male a colui che fa male ad altri.
2.ª La seconda conseguenza che io traggo da coteste premesse si è; che il giure penale non è né può considerarsi, senza gravissimo abbaglio, come un moderatore della umana libertà.
Libertà di violare il diritto non può concepirsi come pertinenza dell'uomo perché la libertà niente altro essendo tranne la facoltà di fare ciò che a sé giova, alla sola condizione di non ledere i diritti altrui, la restrizione degli atti offensivi non è un limite alla libertà che a lui s'imponga per forza esterna; è la condizione assoluta ed intrinseca al suo modo di essere. La libertà è il diritto; il diritto è la libertà umana. Si hanno due formule. Ma il concetto è nella ultima sostanza uno solo.
Il giure penale non è dunque un moderatore della libertà umana. Esso ne è il protettore. Chi lo descrisse come un freno di libertà, ne falsò la natura, e lo convertì in uno strumento di disordine di cui pur troppo approfittarono i despoti della terra.
3.ª La terza conseguenza che discende spontanea ed irrecusabile dalle cose per me discorse, si è che il magistero penale ha una genesi ed una indole tutta distinta dal magistero di polizia.
Il confondere le leggi di polizia con le leggi penali, le contravenzioni con i delitti, le coercizioni economiche con le vere pene, fu causa di gravissimi errori nella scienza nostra, le vestigia dei quali pur troppo perdurano tuttavia in molti codici e nelle menti di troppi. Gli effetti ne furono e ne sono funesti, come avviene sempre, e deve avvenire per logica necessità tutte le volte che voglionsi assimilare od unificare due cose essenzialmente distinte per loro natura.
Il magistero di polizia non ha per fondamento la legge giuridica, ma la legge morale; ed anche questa contempla più spesso nel precetto di fare il bene anziché nel precetto di astenersi dal male. Non procede secondo le condizioni assolute del giusto, ma secondo le esigenze dei bisogni sociali.
Il giure penale è eterno, voluto dalla umana natura pel mantenimento della giustizia sopra la terra. L'ufficio di polizia è come funzione governativa tutta creazione politica. Il giure penale, secondo le cose dette, risponde al fine della tutela del diritto, ed è indispensabile che a raggiungere cotesto fine si eserciti dall'autorità governativa.
Il magistero di polizia risponde al diverso fine della educazione della umanità in quanto raggiungesi col mezzo della censura: e non è assolutamente indispensabile che a raggiungere cotesto fine si eserciti dai governanti.
Male dunque procederebbe nello svolgimento della scienza penale chi si impacciasse nelle considerazioni degli ordinamenti economici; e chi volesse dar ragione di questi coi principii di quella. Allora assumerebbero nel diritto penale una personalità importante le idee di convenienza politica, di bisogni sociali, di pubblica salute; le quali in faccia alla legge giuridica non sono che fantasmi; perché non evvi condizione politica, non evvi bisogno, non evvi ragione di utilità, che valga a rendere legittimo il sacrifizio della giustizia.
La separazione dei regolamenti di polizia dal codice penale; la contemplazione della trasgressione come un ente radicalmente distinto dal delitto civile, non sono questioni puramente accademiche o che appellino alla estetica legislativa: sono questioni di vita e di morte per la giustizia penale. Il delitto deve avere per sua essenza od il dolo od il danno; mentre la trasgressione può essere punibile senza che vi ricorra né dolo né danno. Considerare la trasgressione come una specie di delitto, ed unificare queste due figure nel codice penale; porta necessariamente ad una funestissima confusione d'idee nella amministrazione pratica della giustizia, perché trascina le menti dei magistrati a tenere come identici i principii fondamentali della imputabilità di quelle e di questi: e le conseguenze di ciò sono fatali; avvegnachè o si giudicano le trasgressioni nei casi pratici con i criterii fondamentali della imputabilità dei delitti; ed allora le trasgressioni dovranno andare troppo spesso impunite con detrimento della pubblica prosperità: o i criterii fondamentali delle trasgressioni si trasportano inavvertitamente nel giudizio pratico dei delitti ed allora il magistero penale diviene strumento a danno dei cittadini di schiavitù altrettanto intollerabile quanto ingiusta.
La storia degli errori e degli abusi pei quali la tirannide dei potenti convertì per tanti secoli il giure penale in un flagello die popoli risalgono tutti ad una sola idea cardinale, ad un solo errore che come la idra della favola moltiplicò le sue gole per divorare la umanità. Questa idea è appunto quella di trasportare nel giure punitivo le vedute della polizia.
4.ª Finalmente la quarta conseguenza che deriva dalle premesse, è quella con cui si formula il concetto del nostro insegnamento.
Il giure penale a causa primaria della costituzione dell'autorità civile ed a lei preesistente, deve avere delle norme cardinali dedotte dalle regole della legge naturale, e conformi all'eterna ragione. Queste norme non possono non essere assolute. E perciò non variabili, né per mutare di forme sociali, né per arbitrio di legislatori, né per differenze di climi, di religione, di tempi. Dunque lo studio di coteste norme assolute e invariabili è quello che costituisce del giure penale non un'arte ma una scienza.
E tale scienza non deve cercare i suoi precetti nei codici degli umani legislatori, ma nel codice eterno della ragione. I codici delle nazioni si cangeranno troppe volte ad arbitrio dei legislatori. Il codice della ragione non varia mai.
Il diritto criminale pertanto che noi andiamo insieme a studiare non è l'arido commento di uno statuto locale, che per ultima ragione ci porga il piacimento del legislatore; e per tutta giustificazione la creduta utilità e convenienza del così disporre.
Il diritto criminale come scienza filosofica insegna ai legislatori prima che ai magistrati; e sì agli uni che agli altri sovrasta come potenza sovrumana e invincibile.
Questo diritto razionale si può conculcare, e troppe volte si conculcò per la prepotenza dei malvagi assunti al potere, che fecero delle penalità un pernicioso strumento di usurpazioni. Si conculcò per il cieco fanatismo di altri, che nella loro ignoranza non videro altro modo di guidare al bene la umanità che fosse migliore dei flagelli; trovarono nelle stragi un modo benefico di fecondare la virtù, e si stimarono impotenti a frenare il delitto tranne col sommergerlo in un lago di sangue.
Ma coteste aberrazioni se furono momentaneo inciampo al progresso della umana civiltà, non poterono soffocare la voce onnipotente della ragione; la quale rialzò vincitrice il suo scettro per ricondurre la umanità nella via del progresso civile. E noi dobbiamo deplorare quegli errori; non farcene argomento ad errare.
L'oracolo della ragione è il solo a cui noi dobbiamo obbedire nelle nostre ricerche scientifiche; da lei sola dobbiamo aspettare la luce che illumini le nostre menti nei fondamentali precetti del giure penale. E nelle nostre investigazioni dobbiamo sempre aver fisso nell'anima questo vero - che il solo criterio della legittimità di ogni ordinamento direttivo della condotta esterna dell'uomo è la sua stretta adesione alle necessità del diritto.
Laonde ogni legislatore la quale per soverchia larghezza lasci senza difesa in qualche parte il diritto è anarchica; ogni legislazione che restringa e perseguiti le umane azioni oltre il bisogno di cotesta difesa è dispotica. Entrambo egualmente illegittime. Entrambo parto disordinato di umane aberrazioni. Entrambo funeste alla civile libertà, ostative alla grandezza ed alla felicità di una nazione.
Riassumendo pertanto il concetto cardinale del diritto punitivo nel modo col quale io lo riconosco con fermo convincimento, lo professo con tenace costanza, e vengo ad esporlo alle vostre meditazioni, esso si stringe nella semplicissima formula della tutela giuridica.
La tutela giuridica (necessità assoluta della legge suprema che governa la umanità) manifesta la ragione di essere, e lo scopo della sanzione penale e ne segna al tempo stesso le misure ed i confini. La tutela giuridica dà la ragione di essere dell'autorità sociale e determina le misure ed i confini dei poteri di lei. Sia questo il faro che costante illumini le nostre menti nella via che abbiamo a percorrere.
Il sistema che assume la necessità della tutela giuridica come fondamento del diritto di punire non si è finquì confutato da alcuno, perché coloro che ricusarono di accettarlo lo rigettarono senza combatterlo non avendolo (mi si permetta il dirlo) compreso nel suo genuino concetto.
Ciò è chiaro dal vedere che gli oppositori ora confondono questa formula col sistema della giustizia assoluta, ora la confondono col sistema della difesa sociale indiretta: ora la guardano come espressione di un sistema eclettico; esposto così a tutti i vizi congeniti allo eclettismo quando lo eclettismo dal campo delle dottrine sperimentali si vuole trasportare nella contemplazione dei principii razionali, i quali per natura loro sono sempre unici, e non sono veri se non sono unici.
Ma il sistema della tutela giuridica non è niente di ciò. Esso è il sistema della tutela giuridica e nulla più.
Esso non è il sistema della giustizia assoluta. Questo prende le sue mosse dal mondo soprassensibile: laddove il sistema della tutela giuridica pone le sue salde radici nel mondo sensibile. Il sistema della giustizia assoluta prende per suo fondamento la legge puramente morale che chi fa bene debba incontrar bene, e chi fa male debba incontrar male; e così nella espiazione imposta a chi ha fatto male trova la ragione d'irrogargli la pena. Ma questo sistema ha due capitali difetti perché ammessa la verità del principio come regolatore del mondo morale esso in primo luogo non dà ragione del perché quella facoltà d'imporre coattivamente simile espiazione pertenga all'autorità sociale all'autorità sociale anziché lasciarla nelle mani di Dio; e così corre evidente pericolo che l'uomo imponga una nuova espiazione a chi già aveva in faccia a Dio pienamente espiato il male fatto con quella azione che vuolsi dichiarare criminosa per sottoporne l'autore ad un secondo male. In secondo luogo conduce all'assurdo che la società possa imporre una pena anche per quel male che non recò danno ad alcuno e così sottoporre legittimamente a pena tutti i vizi e tutti i peccati.
Ma invece il sistema della tutela giuridica fa diretta guerra al sistema della giustizia assoluta in quella sua radice, ed in quelle sue conseguenze. La nostra formula parte dal mondo sensibile guardando l'uomo nella sua personalità e nel libero esercizio della sua attività interna ed esterna, il quale esercizio non può essere da nessuno suo simile menomato finché non invade la sfera dei diritti altrui: e nel mondo sensibile trova logicamente i suoi naturali confini. Noi diciamo che l'uomo ha dei diritti: che il diritto è e deve essere per la natura stessa dell'uomo. Questa è la pietra angolare del nostro sistema, e tale proposizione non teme di esser negata dal colpevole, perché questi onde negare a noi la potestà di togliergli la sua libertà ha bisogno egli stesso di affermare il suo diritto alla libertà: e così è costretto a confessare la legge giuridica che egli violò col delitto e che noi proteggiamo con la pena. Se dunque la legge giuridica esiste e deve esistere nella umanità, è necessità logica di riconoscere nella medesima il contenuto di una sanzione, perché senza sanzione la legge è consiglio e non è più legge. E questa sanzione consistente nel privare di un diritto chi negli altri ha violato il diritto è l'unico contenuto possibile della legge giuridica; ed è congenito alla essenza sua, perché dessa ai diritti che concede ad ogni individuo appone il limite di non violare il diritto negli altri; ed è congenita alla natura stessa del diritto perché questo non sarebbe che una vana parola se non avesse per implicito contenuto la facoltà di difendere sé stesso.
Adagiato su questa base il sistema della tutela giuridica spiega come l'autorità sociale eserciti la punizione, non per la idea astratta di render male per male, ma perché in lei si concentra la potestà che ad ogni individuo pertiene di difendere il proprio diritto. Adagiato su quella base il sistema della tutela giuridica, esso nega a quella autorità la balia di colpire con pena sensibile il male soprassensibile; perché non ammette diritto di punire dove non è stato leso il diritto di alcuno: e così si oppone alle conseguenze inevitabili del sistema della espiazione negando all'autorità sociale il diritto di punir l'uomo per i suoi vizi e per i suoi peccati, che per quanto gravissimi in faccia a Dio, ed in faccia a lui stesso furono innocui ai suoi simili.
Dunque il sistema della tutela giuridica ben lungi dallo unificarsi con quello della giustizia assoluta lo contradice nella sua base e nel suo fine: ed erra chi vuole identificare l'uno con l'altro.
Il sistema della tutela giuridica neppure s'identifica con quello della difesa sociale indiretta. Questo sistema non ha la sua base né in terra né in cielo, ma sta per aria prendendo a suo fondamento la società civile che già suppone costituita; e senza dimostrare la ragione di essere dell'autorità sociale attribuisce a lei la facoltà di difendere sé stessa senza dare ragione del perché sia. Questo è il primo difetto di tale sistema; mentre invece il sistema della tutela giuridica lo combatte su questo terreno dicendogli che la legge giuridica protegge l'individuo ed il diritto dell'individuo e non la società: la quale è e deve essere, e conseguentemente deve pure rispettarsi per la unica ragione che le potestà individuali hanno necessità di un concentramento che renda possibile lo esercizio della difesa del diritto individuale.
Il sistema della difesa sociale indiretta pecca in secondo luogo perché fa dell'uomo uno strumento nelle mani della società, la quale si serve del corpo di un cittadino per intimidire gli altri cittadini martorizzandolo onde persuadere quelli a non offendere le leggi sociali, e di tal guisa il medesimo non può dare altra somma ragione di sé stesso tranne la utilità che ad onta della corteccia delle parole è poi in fine dei conti il solo suo cardine. Ma se il diritto dell'individuo legittimamente s'immola alla utilità di tutti; se legittimamente si spoglia un individuo dei suoi diritti al fine d'incutere spavento negli altri; non evvi più ragione di subordinare il conseguimento di questa grande utilità generale alla colpevolezza del condannato. La impunità di un grande delitto è un male sociale che a tutti gli altri sovrasta. Un omicidio impunito incoraggisce altri dieci, altri venti micidiali: e dieci e venti ed anche più cittadini innocenti saranno sacrificati al pugnale di coloro che trassero incoraggiamento dalla impunità di un primo delinquente. Vi è dunque un calcolo che non fallisce. Se il giudicabile è d'altronde un cittadino molesto, se la opinione pubblica grandemente sospetta in lui l'autore del reato che l'accusatore gli appone, si sacrifichi quantunque non si abbiano sufficienti prove della colpevolezza sua: dico di più, si sacrifichi quantunque si sappia che egli non fu colpevole di quel delitto: il conto torna a capello; val meglio sacrificare un individuo innocente di mala fama che far cadere sotto lo stile di un assassino venti onesti ed innocenti cittadini: la utilità sociale, il fine della intimidazione, rendono legittima la condanna dello innocente. Ecco i vizi capitali che il sistema della tutela giuridica rimprovera al sistema della difesa sociale; e che arrossirebbe di avere a comune con lui. Esso dice alla autorità, tu non hai diritto di torcere un capello ad un uomo se non hai certezza che egli sia colpevole. Te lo vieta la legge giuridica la quale esiste per tutti ed esiste anche per costui: i diritti di ogni individuo sono sacri in ogni individuo, e non possono menomarsi tranne in colui che menomandoli in altri si è posto in guerra col divieto della legge giuridica; e così si è soggettato alla sua sanzione. Cosa è questo maneggio che tu vuoi fare dell'uomo per le tue fantastiche previsioni e timori? Credi tu che le tue pene basteranno ad impedire i futuri delitti? La storia di cento secoli deve disingannarti in questa tua stolta credenza, poiché la medesima ti fa documento che in faccia alla mannaja sempre rossa di sangue i delitti hanno abbondato come in faccia alle relegazioni, agli esili, alle detenzioni, ed anche alle semplici pene pecuniarie. La utilità è una parola elastica e variabile secondo il pensiero di ognuno; è un'iride che cento persone veggono e tutti credono di vedere la stessa, mentre tutti ne veggono una diversa. Ma quando anche il tuo calcolo fosse esatto mentre invece è dimostrato l'opposto, non perciò la legge giuridica ti consentirebbe di violare i sacri diritti della personalità umana per un mero calcolo di utilità.
La irrogazione della pena (diciamo noi) è un mero fatto consequenziale: fatto di necessità logica perché il precetto e la sanzione sarebbero parole risibili se questa non colpisse effettivamente il violatore di quello. Ma la questione della legittimità deve portarsi sulla sanzione: legittimata questa come effato giuridico la irrogazione successiva del male minacciato non è che un fatto consequenziale al divieto ed alla sanzione, la quale diverrebbe nulla senza la esecuzione: il fatto della irrogazione non ha il fine né di fare espiare né di fare tremare; esso è un atto passivo di obbedienza alla sanzione, ed ha l'unico fine di mostrare che la sanzione è una verità.
Ora la sanzione (minaccia di privazioni di diritti a chi lese il diritto) ha la sua legittimazione spontanea dalla legittimità del divieto. Essa è conseguenza logica della natura di legge che si deve riconoscere nella legge giuridica. Ognuno che ha la coscienza di avere dei diritti (coscienza nella quale tutti concordano) ha la coscienza altresì dello implicito diritto della difesa di quelli. Il fine della sanzione è quello di completare la legge perché ognuno sappia che il suo diritto è protetto finchè non viola il diritto altrui. Ma la legittimità della sanzione ha per sua condizione che il diritto siasi violato da colui al quale la medesima si vuole applicare. Ogni irrogazione della medesima caduta sovra chi non violò il diritto è una flagrante violazione della legge giuridica sia che provenga dal legislatore, sia che provenga dal giudice; ed è in ambedue intollerabile quantunque grande possa la utilità che se ne spera.
Ecco ciò che dice il sistema della tutela giuridica al sistema della difesa sociale indiretta. Ben lungi dunque dallo identificarsi con questo esso è in diametrale opposizione con lui.
Né meglio si oppongono al vero coloro che qualificano di eclettica al formula della tutela giuridica. Eclettica non è purchè questa formula s'intenda nel vero suo senso. Eclettico è quel metodo che piglia due sistemi e li riunisce in un solo per renderli ambedue convergenti allo intento suo. Non è eclettico un metodo originale per questo solo perché esso abbia a comune una qualche sua frazione con altri metodi. Non potete dire che i mulini a vapore offrano un sistema eclettico, perché vi trovate la ruota dentata dei molini ad acqua, e l'azione dell'aria come forza motrice dei molini a vento: essi non sono né molini a acqua né molini a vento; sono molini a vapore. Sarebbe eclettico quel mugnajo che trovasse modo possibile di apporre ad una estremità del suo asse una ruota mossa dall'acqua, ed all'altra la ventola mossa dall'aria, e riuscisse a rendere convergenti e concordi queste due diverse forze incatenate al servizio suo. Non è eclettico il metodo della illuminazione a gaz quantunque abbia a comune il candelabro con la illuminazione a cera, e la difesa del cristallo con la illuminazione a olio. Esso non è né illuminazione a cera, né illuminazione a olio: esso è illuminazione a gaz. Sarebbe eclettico colui che credendo ottenere una luce più viva mischiasse insieme olio e cera per farli ardere congiuntamente. Il sistema della tutela giuridica che combatte il sistema della giustizia assoluta quando pretende trovare la legittimità del diritto di punire nella sola doverosità della espiazione del male; e combatte dall'altro lato il sistema della difesa sociale indiretta quando tale legittimità pretende trovare nella sperata utilità sociale, non si può dire davvero che dia un amplesso fraterno a quei due sistemi e li ricongiunga in sé stesso mentre respinge e rinnega così l'uno come l'altro. Coloro pertanto che dissero eclettica la nostra formula abusarono di quella parola.
Inoltre il sistema della tutela giuridica differisce dagli altri due nei cardini fondamentali, ma ne differisce sostanzialmente nello svolgimento delle deduzioni. E ciò così nel rapporto del divieto come nel rapporto della sanzione.
Nel rapporto del divieto il sistema della giustizia assoluta se vuole essere logico bisogna che dica al legislatore, tu hai diritto di vietare tutte quelle azioni che essendo malvagie in sé stesse portano seco il dovere della espiazione. Punisci pure ogni peccato ed ogni vizio e procedi tranquillo perché sei nel tuo diritto; né da tale conseguenza può esso sottrarsi tranne ricorrendo alla distinzione fra azioni lesive e azioni non lesive dei diritti umani; e per tal guisa unificarsi col sistema della tutela giuridica. Il sistema della difesa sociale se vuole anche esso esser logico bisogna che dica al legislatore - tu hai diritto di elevare a reato tutte le azioni che nuocono al ben essere della tua società: dichiara pure delitto l'ozio, il celibato, l'avarizia e qualsisia dispersione capricciosa di forze produttive e tutte quelle che altri vorrebbero chiamare trasgressioni di polizia; la utilità sociale te ne dà piena balia. Ma dal sistema della tutela giuridica il divieto (come è evidente) si regola su ben diverso criterio e si costringe in ben'altri confini: gli atti umani che non violano il diritto di alcuno, o che attentandosi a ciò possono essere completamente ricondotti alla obbedienza della legge giuridica mercè una semplice coazione diretta, esso interdice che siano dichiarati delitti. Non gli basta la malvagità di un'azione per autorizzare il legislatore a porre in moto il magistero penale dove non fu leso il diritto; né basta ove ciò non sia, la previsione del vantaggio dei più. Basti il magistero civile finchè la opera sua è sufficiente a mantenere la signoria del diritto: provveda al resto la polizia come crede. La scienza penale non ha niente a comune con l'arte del buon governo, la quale ha per fine la prosperità dello Stato, il perfezionamento morale dei cittadini, lo incremento delle ricchezze della Nazione; mentre il magistero punitivo non è e non deve essere che il guardiano della sicurezza.
Rapporto poi alla misura della sanzione è sempre immensamente difforme dagli altri due lo svolgimento pratico del sistema della tutela giuridica. Quelli misurando il reato dalla non commensurabile gravità del male morale, prodigano al fine di rendere adeguata la espiazione le più esorbitanti penalità ai reati che offendono diritti di lievissima importanza e pei quali poco o niente si commuove la coscienza della personale sicurezza negli altri; questi correndo dietro allo intento di atterrire i cittadini con la pena affinchè si astengano dal delinquere, si condannano novello Sisifo ad una progressività di rigore che non ha termina; perché se vogliono anche una volta esser logici debbono ad ogni rinnovazione di delinquenza confessare che la pena irrogata al delinquente anteriore fu insufficiente al suo scopo; e si trovano nella necessità di aumentarla per lo avvenire. E così il delinquente di oggi trova la ragione della maggior pena che incontra non in un maggior danno creato ma nella malvagità degli altri che jeri precedendolo in quel delitto, costrinsero il legislatore a più energica severità. Tali sono inevitabilmente le due vie nelle quali s'impigliano i due opposti sistemi.
Al contrario il sistema della tutela giuridica non si lascia dominare né da speculazioni morali, né dai fatti esteriori; la elasticità e fluttuanza delle prime e le accidentalità dei secondi non entrano nei calcoli suoi. Esso, che la ragione del divieto desunse dalla necessità di proteggere il diritto, desume la misura della sanzione dalla importanza del diritto che protegge. Per quanto può trovarsi nei calcoli un dato positivo e costante, la base di questa misura è la più positiva possibile; perché come il diritto dello individuo è confessato da tutti così non è non è che minima ed eccezionale la divergenza che può incontrarsi nel valutare la importanza relativa dei singoli diritti: laonde il criterio assunto da questo sistema come norma della quantità del delitto è altrettanto alieno dallo arbitrio quanto gli altri due ne sono rigurgitanti.
Tale è il carattere fondamentale del sistema che trova nella necessità di tutelare il diritto la ragione di punire: tali sono le sue deduzioni applicative. Questo sistema propugnato da Tolomei, ed abbracciato da Ortolan, da Ellero, da Canonico, e da altri illustri cattedratici contemporanei si combatta se così piace in sé stesso: ma non si tratti come indegno di osservazioni speciali dandogli la falsa accusa d'identificarsi con altri sistemi che sono gli antipodi suoi; e molto meno rimproverandogli uno eclettismo che voglia insieme combinare elementi discordi.
Il giure criminale pertanto che noi andiamo insieme a studiare non è una dottrina che possa dirsi Italiana od Inglese, o Russa od Americana; non è una dottrina che possa dirsi Maomettana o Cristiana; né propria di stati Monarchici o Repubblicani: essa è una dottrina della umanità la quale tutta si contiene sotto di lei, sia che si guardi nel suo complesso, sia che ad una o ad un'altra delle sue fazioni voglia applicarsi. Essa è dottrina cosmopolita, perpetua ed universale, perché universale perpetua e cosmopolita è la suprema legge di natura (jus NATUM non datum - ed a cui non EDOCTI sed IMBUTI fuimus) dalla quale essa emana, e la legge morale giuridica che ne è suprema regolatrice. E ciò basta a farvi comprendere che non è un'arte, ma veramente una scienza quella sulla quale andremo a portare le nostre meditazioni.
Ed anche qui mi piace fermarmi un istante prima di chiudere il mio discorso perché il definire la dottrina penale come un'arte o come una scienza non è semplice disvario di parole, ma è questione fondamentale che si riconnette con la vita teorica e pratica della giustizia punitrice.
Anche qui mi piace fermarmi un istante, perché qui pure ci troviamo in opposizione con alcuni dei nostri confratelli di oltremonte.
Uno dei più illustri criminalisti della grande Nazione scriveva non ha guari ad un mio discepolo queste parole, quasi per farlo cauto a non seguitare con tanta fede il mio insegnamento - le droit pènal ne peut être une thèorie rigoureuse, precise et mathèmatique comme les sciences exactes. C'est une thèrapeutique morale (poena remedium criminis) une formule de medication repressive, et règènèratrice fondèe sur l'expèrience des faits, la quelle par consequent, èchappe par sa nature et sa fin, à toutes les dèductions raffinèes de la dialectique juridique. C'est ce qui explique pourquoi le plus savants auteurs spèculatifs et les plus èminents professeurs de droit ont rèdigè de si mauvais codes.
Io rispetto le convinzioni di tutti; ma conservo le mie: e dico soltanto che se per essere criminalista io dovessi rinunziare alla logica, scenderei senza dimora da questa cattedra.
Che nel compendio delle operazioni indispensabili allo svolgimento pratico del magistero punitivo ve ne sia una serie vastissima nella quale rimangono insufficienti i precetti della scienza e sorge il bisogno dello studio delle materialità; e che per tal guisa tutto questo successivo compendio di cognizioni assuma i caratteri di un'arte; io stesso lo riconobbi mai sempre. Lo insegnai nel mio Programma con le parole dello illustre Senatore Centofanti, ed in altri miei scritti lo venni ripetendo. Ma tutto questo è fuori affatto dalla sfera di ciò che costituisce la dottrina del giure penale filosofico, e del suo teoretico insegnamento. In quella serie di fatti tutto sarà certamente variabile secondo le circostanze di certe materialità, e la opera sperimentale potrà dare altrettanta luce quanto nessuna se ne potrebbe attendere dalla astratta ragione filosofica della dottrina. Costituire un vigile ordinamento di spionaggio perché le delinquenze e gli autori loro giungano a cognizione della giustizia: costruire buoni stabilimenti carcerarii che rispondano al bisogno della pubblica sicurezza: provvedere alla loro salubrità: introdurvi quelle discipline che meglio servano alla correzione dei condannati, o quelle misure che più ne rendano proficuo il lavoro, e più economico il mantenimento: provvedere ai modi di rendere sollecita e meno dispendiosa la compilazione dei processi penali e circondarli di quelle cautele che meglio li preservino da alterazioni e smarrimenti: istituire degli ordinamenti bene intesi onde con la maggiore velocità e sicurezza si possano constatare le recidive: scegliere le località più opportune ove debba espiarsi la deportazione o la relegazione od aprirsi una colonia penitenziaria: disporre le forme perché nei processi orali il decoro e la quiete si combinino con la pubblicità, e si concilii lo interesse della giustizia coi sacri diritti della difesa: trovare i modi migliori per riscuotere le multe o ricuperare le spese giudiciarie. Tutto questo apre un larghissimo campo nel quale la osservazione sperimentale sarà utilissima ad illuminare il filantropo che vi consacri la opera sua: tutto questo potrà costituire un compendio di cognizioni e di pratiche delle quali giustamente dovrà andare superbo chi più vi si trovi erudito. Ma l'eruditissimo fra gli eruditi in tutte coteste materie potrà essere quasi digiuno del diritto criminale; né tutta cotesta sua, d'altronde utilissima erudizione, gli darà diritto di stimarsi un criminalista né di salire in cattedra; al modo stesso che per rovescio, i grandi filosofi poterono acquistar nome di maestri della scienza ed aspirare alla fama di un Beccaria, senza essere entrati molto addentro in coteste pratiche. Ma che perciò? Questo svolgimento tutto sperimentale del magistero punitivo non deve essere confuso con la parte fondamentale del medesimo nella quale le osservazioni dei fatti non possono dare che una luce pallida e secondaria, e giammai (notisi bene) autorizzare gli empirici a soverchiare e conculcare i principii cardinali della dottrina giuridica, e quelli che dai medesimi scaturiscono come deduzioni di logica necessità, e molto meno trattare di visionarii colore che con religiosa fede aderiscono a quei principii e li vogliono impreteribilmente rispettati. A che vi gioverà ella la osservazione dei fatti a questa vantata terapeutica quando vi farete ad esaminare quali siano le condizioni necessarie a riscontrarsi in un atto umano affinchè esso possa senza tirannide dichiararsi delitto? A che vi giovano quando cercate le condizioni della umana imputabilità; o quando dimandate con qual proporzione ed a quali condizioni debba punirsi il tentativo, e se giustizia tolleri che un complice secondario si punisca alla pari dell'autore principale; o se la ragione penale ammetta la teorica della continuazione oppure quella della prescrizione, o quella della estraterritorialità? Come potete senza seguire le deduzioni di una buona dialettica trovare la giusta proporzione, da osservarsi nel punire delitti differentissimi tra di loro? È forse senza bisogno di logica e con le sole osservazioni dei fatti che voi arriverete a stabilire i criterii della credibilità nei testimoni, della valutabilità negl'indizi, e del valore nelle confessioni dei rei? Potrete voi empiricamente stabilire i limiti respettivi dei diritti dell'accusa e della difesa? O le regole per calcolare i voti dei giudicanti, o le condizioni che debbono essere richieste prima che si giunga alla carcerazione di un cittadino per mero sospetto? In tutti quegli argomenti dove entra in scena il diritto dello individuo e il diritto dei consociati e si studia l'arduo problema come si possa protegger questo senza conculcare quello, e rispettare quello senza esporre questo a pericolo, la osservazione dei fatti non sarà interamente muta: ma se da lei potrà qualche volta trarsi la riprova del conto non mai potrà essere maestra delle regole che il conteggio dirigano nella via più sicura. Suprema guida non può essere che la ragione, la quale prendendo le mosse dai principii cardinali della dottrina giuridica ne tragga di mano in mano le conclusioni che abbisognano. Far tesoro dei fatti disprezzando i principii filosofici e senza coordinare quelli a questi con una sana dialettica, vale quanto pretendere di costruire un muro con un sacco di ghiaja senza cemento.
Certamente io non chiamerei un professore di diritto criminale che avesse condotto tutta sua vita nell'Accademia a fare un regolamento carcerario o un codice di sicurezza o a dettare i provvedimenti relativi ad una colonia penitenziaria. Io farei tesoro dei rispettivi lumi del provetto Direttore delle carceri, del Sergente di polizia, dello Intendente ed in una parola di tutti coloro che si esercitarono nel relativo sperimentalismo: evidentemente la vita pratica di una scienza è meglio conosciuta da coloro che in codesta vita pratica attivamente impiegarono la opera propria. Ma no davvero che per cotesto semplice sperimentalismo io non crederei che l'Intendente, il Maresciallo di polizia, o il Direttore delle Carceri fosse per sola cagione di tal sua qualità capace di dettarmi gli articoli del Codice penale, a definirmi la teorica del grado nel delitto, la nozione del tentativo o della complicità; a stabilirmi un giusto reparto di castighi proporzionato alla gravità politica dei diversi delitti; né a comporre la teorica delle prove nei giudizi penali. A rischio d'incontrare gli anatemi del nostro censore io vorrei consegnare questa opera legislativa, a chi s'incarnò i principii fondamentali del giure punitivo e si assuefece a contemplare il processo logico dei principii medesimi. Forse il più illustre professore di Chimica se scendesse nella retrostanza della farmacia dovrebbe cedere la mano al vecchio garzone nella preparazione sollecita di qualche medicinale; forse il più dotto nella scienza di Vitruvio e di Palladio non sarebbe capace di fare un piccolo arco di mattoni, e dovrebbe ceder la mano al capo maestro sperimentato. Ma per questo porreste voi sulla Cattedra il garzone farmacista, od il capo mastro ad insegnare la chimica, o la matematica?
Io rispetto la opera indefessa ed umanitaria di coloro che consacrano i loro studi a quella che chiamasi scienza del buon governo non meno che a quella che chiamasi scienza delle prigioni. Io fo loro sincera reverenza e li riconosco come miei superiori in cotesti argomenti. Io per il primo proclamo che essi sonosi acquistati un titolo sacro alla onoranza dei contemporanei, alla benemerenza dei posteri; purchè le abitudini loro si siano formate sotto la ispirazione dei sentimenti umanitarii anziché delle velleità del dispotismo, o di superiori o di subalterni.
Ma che essi alla volta loro rispettino la scienza criminale; che essi non si attentino a rovesciarne le basi e molto meno ad impugnarne la sussistenza. La scienza criminale è scienza del diritto che è quanto dire di una verità suprema che emana da Dio, e che venne imposta da lui per decreto inalterabile alla umanità. Ed io non conosco scienza di buon governo né scienza di prigioni, non conosco empirismo né terapeutica né osservazioni di fatti, che possano indurre a conculcare il diritto. Ed alla conculcazione del diritto apre evidentemente larghissima via la sua negazione. E la negazione del diritto è necessariamente implicita nella dottrina di coloro che negano l'autorità della logica ed il rispetto alle genuine sue deduzioni nel campo giuridico.
Il diritto non nasce dal fatto, non dai bisogni, ma dalla impreteribile volontà di colui che diede l'essere al mondo morale. I fatti che non hanno abilità di creare il più piccolo diritto se ne trova la sua radice in quella legge suprema non possono avere balia di modificare il diritto neppur di una linea quando ciò avversi a codesta legge.
Se ad occhio che guardi superficialmente le cose può talvolta apparire che per il fatto si modifichi il diritto, e se può in un certo senso concreto esser vera la regola che dal fatto nasce il diritto, ciò non può esser vero né deve intendersi se non in quanto al diritto individuale che riceve per una legge anteriore e suprema una data modificazione ad occasione di un fatto. Così la vendita è un fatto che modifica il giure di proprietà; così il diritto che ha un uomo alla sua personale libertà si modifica per il suo fatto delittuoso. Ma di tali modificazioni il fatto è mera occasione e non già cagione primitiva. Questa risale ad una legge superiore giuridica preesistente la quale prescrive che il fatto della vendita spenga il diritto di proprietà e che il fatto criminoso limiti il diritto alla libertà individuale. La legge ha in precedenza sanzionato che il fatto del comprare trasferisca il diritto di proprietà; ha sanzionato che la lesione indebita dei diritti altrui porti al delinquente minorazione dei diritti propri; ed ecco che al verificarsi di tali fatti, la legge esercita il proprio impero perché nella verificazione di quelli la buona logica trova la verificazione delle condizioni prestabilite da quella. Ma prescindete dal riconoscimento di cotesta legge preesistente; supponete un istante che ella non sia che una ipotesi controversa; e poi ditemi se mai vi riuscirà di concepire la idea di un fatto il quale per propria autonomia abbia l'abilità di far nascere un diritto.
Il magistero penale è legittimo in quanto è la necessaria protezione del diritto: tutte le volte pertanto che l'autorità dello Stato vorrà esercitare il magistero punitivo in guisa tale che rimpetto all'apparente tutela di un diritto sorga la violazione di altro diritto più sacro e poziore, altrettante volte sarà impreteribile la conseguenza che quella autorità eccedette i poteri suoi, e ne abusò in modo illegittimo e tirannicamente. Potrà disputarsi nei congrui casi se ciò sia, o non sia; potrà sostenersi essere sofisticata la deduzione affermata come logica da una parte, ed essere esatta invece la deduzione logica nel senso opposto. La ragione manterrà sempre il governo della disputa. Ma sostenere che la logica non deve essere rispettata, e che quella deduzione quantunque vera ed esatta debba essere condannata al disprezzo perché la terapeutica consiglia altrimenti sarà sempre una bestemmia contro la giustizia; perché ponendo a confronto l'asserto utile col giusto dà all'utile la preferenza sul giusto.
Nella cesura del criminalista francese non sta dunque una semplice osservazione accidentale, non la soluzione di qualche problema accessorio: vi sta la vita e la morte della scienza nostra; vi sta la questione del suo essere o del suo non essere uno strumento di giustizia. L'antagonismo è radicale. Esso si riproduce su tutta la linea: le due scuole sono agli antipodi. O fondamento della legge punitiva e della dottrina che la insegna è meramente la utilità che si vuol rilevare dalla osservazione dei fatti; ed ecco lo empirismo fatto padrone della dottrina. Non vi è più verità assoluta, non vi è più regola che non possa mentire: ciò che è buono oggi non sarà buono domani, ciò che oggi è delitto domani sarà una virtù: ciò che merita pena a Vienna può meritare premio a Parigi. Non vi è più scienza possibile in questa materia, e tutti i libri di diritto penale possono condannarsi alla sorte della Biblioteca di Alessandria non meno che tutti i libri di morale. O al contrario il magistero punitivo ha il suo fondamento nella legge morale giuridica, e come questa è assoluta così deve quello reggersi sopra principii assoluti; e come questa si rivela all'uomo non per mezzo dei fatti, ma per le intuizioni del senso morale illuminate dallo intelletto e dai calcoli della pura ragione, così quei principii assoluti devono essere da noi ritrovati primariamente col presidio di questa.
E se tali principii sono veri assoluti e costanti, assolute costanti e vere devono essere le deduzioni logiche che la ragione tragga direttamente da quelli. Da un principio vero si può trarre una conseguenza falsa per un vizioso ragionamento: ma allora questa non è più una deduzione logica; è un sofisma; e tutti sappiamo che il sofisma è l'errore. Ma il critico francese non disse al discepolo mio che si guardasse dai sofismi: ei gli volle insegnare che non obbedisse alle deduzioni logiche; e questo equivale a dire che non si obbedisca alla verità, perché la deduzione logica di un principio vero non può essere che vera. L'ultimo significato pertanto di quel consiglio non è altro che la negazione di ogni verità assoluta nel giure penale. È il programma di una scuola che sta agli antipodi con la nostra quanto sono gli antipodi il materialismo e lo spiritualismo. È il programma della scuola utilitaria e niente altro.
Sappiasi dunque una volta ed a chiare note s'intenda; chi pure in una sola questione mi ammette una volta che al dettato della giustizia si possa derogare per motivo della convenienza dei fatti ha per sempre rinnegato la nostra scuola. Concessa una volta al principio materialista la prevalenza sul principio spiritualista sono demolite le colonne del tempio, non vi è più ragione per cui la utilità alla quale è dato di soverchiare la giustizia in un caso non abbia ragione di soverchiarla in tutte quante le occasioni a lei ne faccia mestiero. Non vi è eclettismo, non vi è conciliazione possibile tra le due scuole, tranne quella della recisa negazione della utilità tutte le volte che osteggia a giustizia, perché per noi la utilità morale è prevalente a qualunque sembianza di utilità materiale. Ma gli utilitarii non la intendono così. È dunque possibile ogni conciliazione fra le due scuole.
Ora voi giovani eletti da quel lato volgerete le vostre simpatie? Certamente ho ragione di sperare che la scuola spiritualista prevarrà negli affetti vostri: si perché la medesima è più omogenea alle virtù degli animi vostri, sì perché la medesima è quella degli avi; quella che già fece l'onore e la grandezza d'Italia.
E questa cosa io non voglio dirvi con le parole mie: voglio inculcarvela con le parole di un esimio collega, il prof. Franceschi della Università di Bologna, i concetti del quale io trovo riprodotti ed esornati da un illustre criminalista Francese, il signor Tissot venerato Decano della facoltà di Digione. Mi piace recarvi innanzi il nome di questo sommo filosofo per parecchie ragioni; si per segno di riconoscenza a quei sentimenti benevoli che esso ha sempre splendidamente manifestato a pro dell'Italia, ed alla lealtà (non sempre a vero dire mantenuta da altri) per la quale esso non credette di abbassarsi con fare appello ad uno scrittore italiano e farne sue le opinioni; sì per mostrarvi che io non ho rancore sistematico contro gli scrittori francesi: ma dovunque trovo proclamata la verità io alacremente la piglio, e più volentieri dai dotti di Francia che da quelli di altrove. La scienza è cosmopolita: non vi sono confini di territorio: non vi è diversità di razza o di linguaggio per lei; e mentre i soldati di due nazioni si sgozzano a vicenda nel campo di battaglia, gli studiosi delle due Nazioni si stringono nelle Accademie fraternamente la mano, perché essi non hanno una bandiera né di uno né di un altro colore, ma la loro bandiera è la fiamma divina, la verità.
Ecco dunque qual'è il consiglio che in fatto di scienza e di scuole filosofiche ha dato all'Italia quel mio dotto Collega, ed al quale interamente consuonano gl'insegnamenti di Tissot (Animisme livre IV, chap. III, pag. 350, Paris 1865).
Oggi che l'Italia, la terra dei morti, la espressione geografica, diviene per la volontà manifesta di Dio, un solo Regno ed una sola nazione è debito degli uomini intelligenti di sostenerla al momento della sua risurrezione, e di procacciare che la sua futura grandezza eguagli, e superi se è possibile il suo antico splendore.
Lo sviluppo delle intelligenze fa la forza delle nazioni. La filosofia è l'anima delle intelligenze, l'alimento degli studi, la dispensatrice della verità. Fuori di lei non vi sono speculazioni sicure, non ci è progresso scientifico. Al di sopra dei fatti, in tutto ciò che concerne la osservazione e la esperienza, bisogna che la intelligenza domini col mezzo del ragionamento, come lo spirito di Dio dominava sulle acque.
Bisogna dunque innanzi tutto per restituire l'Italia alla sua grandezza, restituirla allo splendore delle scienze: né questo è possibile se non si ricongiunge il loro principio alla luce superiore della filosofia, loro madre comune. Calpestata dalla conquista, ella fu costretta a curvarsi sotto i colpi del sensismo; ma essa non intese di riconoscere in questo la vita del pensiero; né accettare il giogo che le veniva imposto, né immolare la sublime teoria del vero, del bello, e del buono. Gli Italiani che furono i primi ad insegnare questa teoria a tutti gli altri popoli dell'Occidente, non è possibile che diano ai sensi la esclusiva dominazione delle scienze. La ragione del vero, del bello, e del buono consiste in una certa universalità che non entra dagli occhi, che non penetra dalle orecchie, ma che discende dallo spirito, e che a titolo di opera di Dio, e di effato divino non può determinarsi al mezzo della osservazione e della esperienza nella sfera di tutti gli oggetti che sono la materia speciale delle scienze e delle arti. Oggi che siamo padroni di noi stessi, se vogliamo innanzi tutto premunirci contro gli artifizi impiegati dal dispotismo sl fine di perpetuare la sua detestabile signoria, dobbiamo tenerci in guardia contro il peggiore di tali artifizi che è stato quello di materializzare tutto, tutto, persino le scienze; e con tal mezzo imbestialire le intelligenze per toglier loro ogni più sublime aspirazione; è necessario prima di ogni altra cosa cancellare questa bestemmia, che i sensi sono l'unico strumento delle umane cognizioni, e che l'oggetto di ogni sapere sta nello insieme delle percezioni sensibili, e che fuori dei fatti e delle loro particolarità non vi è più niente né a cercare né a conoscere. Suggestione empia, che tende a bandire dal mondo qualunque virtù, e finisce (come testè scriveva quel grande spirito di Benedetto Monti) col distruggere il più solido fondamento della moralità.
Tale è la dottrina professata dallo illustre Decano dell'Accademia di Digione, e da lui già presa a guida nel suo corso di diritto penale, dove nella prefazione (che io vi invito a consultare) prende a mostrare tutte le fatali conseguenze che quella falsa filosofia della scuola empirica (da lui chiamata positivista) ha prodotto e produce nel giure penale. Se questa scienza voi non ricongiungete ad un principio spiritualista, voi consegnate alla balia del più grossolano materialismo la teorica del delitto e della repressione; e fate conseguentemente suprema signora della legislazione e della giurisprudenza la brutale dottrina dell'utile; che non ammettendo in sé stessa verun principio assoluto e costante s'intende a talento proprio come più torna a ciascuno, e spoglia la umana libertà di ogni presidio contro la tirannide dei potenti.
Negate nel giure penale la dominazione di certi principii assoluti, e di certe verità attenenti al mero ordine razionale; negate che debbano rispettarsi le deduzioni logiche che per retto ordine discendono da codeste verità; voi concedete allo empirismo la suprema direzione del giure punitivo. Ed allora dove troverete una potenza che ne freni gli eccessi?
I fatti (questa formula prestigiosa ed elastica!) i fatti che ognuno può creare, che ognuno può modificare, che ognuno può interpretare variamente a seconda del particolare interesse, o del capriccio di chi comanda, si opporranno a qualunque rivelazione del senso morale con cui voglia farsi argine ad una legge iniqua o ad un giudizio ingiusto. Questa scuola oggi vi dirà che la pena di morte anche minacciata contro leggeri malefizi è legittima, perché i fatti mostrano che sotto la minaccia di lei si fanno più rare le delinquenze. Dimani vi dirà che è legittima la tortura perché i fatti mostrano come mercè la medesima si rendono più rare le impunità dei colpevoli. Poi vi dirà che a frenare i delinquenti è buona cosa congiungere i figli nel supplizio di quelli perché i fatti mostrano che l'amore dei figli è più potente dell'amore di sé stesso. E chi impedirà a codesta scuola di venirvi ad insegnare un altro giorno che anche la condanna dello innocente è legittima quando i fatti mostrino che per la medesima se ne ottiene uno incremento della sicurezza sociale? Cancellate dal giure punitivo ogni verità assoluta che la ragione dimostri; cancellate da codesta scienza tutte quella verità conseguenti ai principii fondamentali che la buona logica proclama infallibili; riducete la nostra dottrina all'altezza di una scienza al basso ministero di una terapeutica, e voi avrete una penalità, ma non più un diritto penale: anche il nome di diritto dovrà cancellarsi dalle pagine della vostra dottrina, perché il diritto è un ente che deriva dai dettati della pura ragione, è una emanazione dello imperativo logico, e non della osservazione dei fatti.
La soverchia adorazione di quella che chiamasi osservazione dei fatti cagionò il numero maggiore di errori alla umanità; appunto per la doppia ragione che nel giudicare dei fatti i sensi umani spessissimo illudono; e che spessissimo la coincidenza della loro eventuale successività fa scambiare questo accidente in una connessione di causa ad effetto. Fu la osservazione dei fatti che riempì il mondo di fantasmi, di spettri, di maghi, d'indovini, di untori, di stregoni, e di quanto altro formò il vergognoso retaggio dei secoli d'ignoranza. Né fu già la osservazione dei fatti che dileguò codeste tenebre, ma la voce della umana ragione la quale cercò il vero nell'ordine logico delle idee. Senza questa noi saremmo tuttora ai giudizi di Dio, all'abbruciamento delle fattucchiere, ed a quanto altro fu conseguenza di un materialismo ignorante.
Io ripeto che scenderei da una Cattedra dove dovessi insegnare una scienza che non avesse principii certi e costanti, e dove io dovessi avvertire i discepoli miei a non tener conto della propria ragione, e dei lumi di una buona dialettica. Dove s'insegni una dottrina che sia puramente dommatica può ammettersi cotesto metodo d'insegnamento: ma ciò non avviene che nella teologia. E perché ciò? Perché nella teologia il domma emana direttamente dalla voce di Dio, e dove manchi codesta fede non vi è più cattedra possibile di Teologia Dommatica. Ora quando nello spiegare codesta dottrina si dice che la umana ragione, e le logiche deduzioni debbono curvarsi reverenti in faccia al domma non già si lancia uno anatema assoluto contro la logica, anzi la logica si pone in trono perché il supremo imperativo logico è rappresentato precisamente da Dio e dagli oracoli suoi: cosicchè in faccia a codesta fede si viene a dire soltanto che la ragione umana e le sue deduzioni logiche sono fallaci o impotenti in certi argomenti e che devono tenersi come aberranti dovunque si trovino a contrasto col domma, non perché il domma dia diritto di conculcare la buona logica ma perché il domma presentando in sé l'effato di una logica superiore ed infallibile, se ne viene a mostrare che la logica umana di sua natura limitata e fallibile deve in cotesto conflitto tenersi come aberrante. La proclamazione che la fede professa della sovranità del domma sovra la logica non è un oltraggio a questa, ma invece il riconoscimento dell'impero suo del quale non trovandosi altra ragione tranne nel suo essere organo di verità e ben dovere che essa si rispetti dove con maggior sicurezza si mostra oracolo di verità, perché procedente dalla ragione divina.
Ma quando alle osservazioni dei fatti si vuole attribuire la Signoria sui calcoli della umana ragione nelle materie giuridiche, non si contrappone a questi un domma che sia presuntivamente infallibile. Si presenta invece una operazione della mente umana contro altra operazione della mente umana. Se non che quella operazione a cui si vorrebbe dare la prevalenza procede con la guida dei sensi, e sulla scorta delle cose materiali; laddove l'altra procede con la guida della pura ragione e sulla scorta delle verità metafisiche. Ora se è certo che nel conflitto tra una verità fisica ed una verità metafisica dovendo una delle due non essere verità perché due veri contradittori sono repugnanti ed impossibili, quello errore che in una delle due inevitabilmente deve nascondersi bisognerà più facilmente supporlo in quella che credesi verità fisica anziché in quella che credesi verità metafisica; repugna che possa darsi a quella la prevalenza su questa.
Sorgano a dirci che noi ragioniamo male, che noi ci ravvolgiamo in sofismi; ragionino meglio di noi e con le deduzioni della logica loro dimostrino il paralogismo delle deduzioni nostre. Alla buon'ora; noi non pretendiamo alla infallibilità; e quando ci avranno mostrato che la logica loro è della nostra più esatta, noi reverenti sempre alla luce del vero saremo pronti a rinnegare i nostri errori ed a seguitare la loro bandiera. Ma quando essi vengono a dirci che noi dobbiamo rinnegare la logica; quando ai loro calcoli, alle loro cifre, alle loro statistiche essi vogliono attribuire l'autorità del domma divino condannando a perpetuo silenzio la voce della nostra ragione, che proclama la esistenza di un supremo diritto e che divieta non potersi fare nella legge punitiva cosa nessuna che sia contraria al diritto, essi davvero non giungeranno mai a convertirci alla loro scuola. Restino empirici a posta loro; noi resteremo filosofi.
E proseguano pure a gridare a talento loro, che i codici penali ordinati sulla scorta dei principii scientifici sono codici coattivi; a loro conviene il dirlo: a loro che pretesero imporre all'Europa come regole fondamentali del giure punitivo la responsabilità giuridica dei bambini in faccia alla giustizia penale, e la eguaglianza del colpevole di attentato o di complicità all'autore principale di delitto perfetto, debbono fare schifo le matematiche le quali proclamano che cinque e dodici, e quattro e due non sono quantità eguali: a loro cui piacque consegnare la libertà dei cittadini e la vita dell'azione punitiva in preda al capriccio di un pubblico ufficiale e prodigare la infamia contro i delitti d'impeto, e severamente punire il cittadino al quale repugnava lo spionaggio, a loro parranno cattivi i codici nostri. Noi invece li tenghiamo per buoni e carissimi quantunque non elaborati alla terapeutica dello empirismo.