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Francesco Carrara

EMENDA DEL REO ASSUNTA COME UNICO FONDAMENTO 

E FINE DELLA PENA

(PROLUSIONE AL CORSO ACCADEMICO DELL'ANNO 1863-64)
 
(dagli Opuscoli di Diritto criminale, Lucca, 1870, 189 ss.)

 

Non più punire: correggere. Ecco il motto solenne che ha iscritto sulla propria bandiera una Scuola umanitaria di moderni criminalisti. Questa scuola, che ha dato alle aspirazioni del cuore la signoria della mente, si produsse in principio alla luce del giorno inaugurandosi col sistema penitenziario. E forte degli abusi delle antiche penalità demoralizzatrici; ricca di argomenti di grave censura contro il pervertimento delle vecchie carceri; superba del concetto magnifico della solitudine emendatrice; essa tentò di intrudere nelle discipline penali una dottrina che puramente spettava all'economia sociale. Infiltratasi per tal via nella scienza punitiva, tutta a poco a poco ne invase le più vitali latebre, e risalita fino al principio fondamentale della scienza, trasformò la scienza in sé stessa. Gli adepti della nuova teoria, nell'entusiasmo della loro carità cittadina, non si limitarono a proscrivere modi di punizione che corrompevano il cuore del condannato, e quasi impossibile rendevano a lui il ritorno sull'onesto sentiero: non solo chiesero alla società che il colpevole si consegnasse alle loro mani, onde studiare i modi di rendergli più che si poteva profittevole il tempo della espiazione della pena; e sperimentarne la redenzione morale. Non più reverenti ai decreti della giustizia si limitarono a chiederle che con le forme delle sue punizioni non osteggiasse i divisamenti da loro vagheggiati.

La nuova Scuola volle farsi donna della giustizia; volle prescriverle la misura delle punizioni: erigere barriere oltre le quali varcar non potesse l'opera sua; e giunse alfine a minarne il trono, negandole l'autorità di punire i malvagi, tranne per servigio della emenda loro, e non più.

Così ne avvenne che dalla modesta formula che predicava il simpatico concetto doversi cercare la emenda del reo; si procedette ad arrestare il braccio che la severa giustizia stendeva sopra il colpevole; si venne a negarle autorità di punirlo più oltre quando fosse corretto; si venne a negarle il diritto della detenzione perpetua; si volle obbligarla a revocare i suoi decreti: a stracciare le condanne proferite contro i facinorosi: a permettere che si liberassero a metà di pena onde sperimentare se si erano migliorati: si venne in una parola a disconoscere affatto il bisogno della tutela giuridica. E alla perfine ponendo al giure penale come unica base, e come unico scopo la emenda del delinquente, si insegnò che la pena non doveva essere un male; ma un benefizio del condannato. Così distrutta la secolare nozione della pena, si conchiuse la novella teoria con quella formula che demolisce dai fondamenti l'edificio del vecchio giure penale, sostituendogli un tempio di nuova forma, tutto adorno di dolcezze e speranze; tutto brillante di carità fraterna e di amore; dove il colpevole quasi si pone sull'altare per prodigargli ogni sorta di ufficii pietosi, e condurlo alla beatitudine. - Non più punire: correggere.

Ed io pure avrei voluto ascrivermi a cotesta scuola; ed io pure avrei voluto iniziare voi, miei giovani alunni, alla scienza criminale non più guidandovi pel duro calle, ispido di amare spine, pel quale essa corse fin qui; ma pel novello sentiero tutto vago di fiori, e di soavi conforti. Io lo avrei voluto, poiché il mio cuore con caldissimo palpito rispondeva pur esso al concetto che non più si dovesse affliggere con patimenti la creatura smarrita, ma solamente invece ammaestrarla, e restituirla alla società, alla famiglia, a sé stessa, purificata da ogni macchia antecedente, fatta sicura da ogni caduta avvenire.

Ma ahimè la seduzione del cuore e l'ansia del desiderio non valsero e persuadere il mio ritroso intelletto: e invidiando agli altri la soavità delle loro convinzioni, io dovetti per lungo meditare ed osservare, radicarmi ogni di più nelle mie: né queste potea tradire nell'ufficio del mio insegnamento.

Respinte le fallaci teorie della espiazione, del terrore, e della vendetta, non può trovarsi fondamento razionale al giure punitivo tranne cercandolo nella tutela giuridica, voluta dalla suprema legge dell'ordine. Il fatto dell'uomo che tranquillamente procede a spogliare l'altro uomo dei suoi diritti, privandolo degli averi suoi, o della sua libertà, presenta la materiale lesione di un diritto; che non può conciliarsi con la giustizia, senza desumerlo appunto da una necessità di diritto: la necessità vale a dire dei diritti umani che vogliono esser difesi contro le rie passioni; che non possono lasciarsi indifesi senza perpetuo disturbo dell'ordine; e che non possono difendersi senza la minaccia e la irrogazione di una pena ai violatori del diritto.

Se la penalità poggia sul principio della tutela giuridica, il giure penale deve subire in tutti i suoi svolgimenti la influenza di cotesto principio: e per virtù del medesimo repellere ogni dominazione del principio dell'emenda. Il quale per conseguenza, lodevole e benefico qual'egli è, non si vuol già rinnegare come dottrina di per sé stante, ma vuolsi restringere nei confini entro i quali è socialmente possibile: vale a dire ricondurlo ad una funzione di economia sociale, affine al giure punitivo, ma costretto ad arrestarsi a chinare reverente la fronte, tutte le volte che essa vorrebbe le sue vedute applicare a detrimento di quello.

Io non avverso pertanto; ripeterò anche una volta la mia professione di fede; non avverso la brama di emendare i colpevoli: mi associo volentieri alla opera dei benefattori della umanità che consacrano a cotesto fine i loro studi, e le forze loro: non avverso il sistema penitenziario; non le società di patrocinio; né quanto altro fu immaginato dai moderni filantropi come mezzo di redimere gli animi corrotti dalla sozzura delle prave tendenze. Ma tutto ciò io non ammetto che rendasi sovrastante all'altare della giustizia punitiva, né che invada e domini i problemi della scienza criminale. Io saluto cotesta scuola come una sorella che corre di pari passo col magistero penale all'umano perfezionamento; non come una padrona che facciasi dominatrice di quello.

Come può infatti unificarsi il principio della punizione per la tutela giuridica, col principio della emenda? L'uno fa del colpevole una vittima: vittima di una necessità della umana natura; vittima dei suoi proprii trascorsi: ma sempre vittima, a cui irroga con sicura coscienza un patimento corporeo, e lo spoglia della sua libertà, perché è dovere che il violatore del diritto ripari a scapito dei diritti suoi l'audace negazione che col delinquere ei fece della legge; lo scompiglio che conculcando gettò nell'animo altrui. Gli animi dei buoni avevano la coscienza della loro libertà per virtù della sanzione con cui la legge promettea di proteggerla avverso i facinorosi. Il delitto ha turbato cotesta coscienza alla quiete è succeduto lo spavento per il fatto colpevole: bisogna che l'autore del fatto col soffrire il male minacciato torni a fare omaggio alla libertà altrui, alla maestà della legge insultata: e ridoni a quegli animi la fiducia che egli avea fatto vacillare. In questo concetto la potestà punitrice non vede nel delinquente che un nemico da soggiogare.

Ma se invece si assume la teoria dell'emenda come base del giure punitivo, dove rimane la tutela giuridica? La emenda successiva alla violazione disarma la giustizia; poiché la logica deduzione del novello principio, assunto una volta, conduce diritto a vietare che si punisca il colpevole quando siasi dopo il delitto pentito e corretto.

Il principio della tutela giuridica esige per logica necessità la irredimibilità, la certezza della pena. Avvegnachè se la pena è un bisogno della legge giuridica, la quale vuole una sanzione per esser legge e non mero consiglio, cotesta sanzione deve essere una effettiva realtà in tutti i casi di violazione di legge; vuole che il male da cui essa si costituisce sia certa ed inevitabile conseguenza di ogni reato; poiché la sua ragione di essere sta nella violazione del precetto, la sua applicazione deve essere impreteribile, né può dipendere da eventualità successive.

Ora sembra a me indubitato che quando due principii vengono vicendevolmente a distruggersi in alcuna delle loro applicazioni, sia necessità riconoscere una assoluta inconciliabilità nei principii stessi; la quale impedisce che ambedue di affermino come fondamenti di un sistema, e che si accozzino insieme con un arbitrario eclettismo. Viene infatti la occasione dell'urto; ed allora è inevitabile seguitare o ciò che da un principio si impera, o ciò che si impera dall'altro. Lo che vuol dire che la concomitanza fattizia dei due principii si scioglie; e l'uno resta dominatore dell'altro, o l'altro dell'uno. Per lo che viene a riconoscersi che i principii fondamentali non sono più due, ma uno solo: e precisamente quell'uno che nella occasione del conflitto sia riconosciuto dominatore. Dunque il principio che cede all'altro nel conflitto non è il vero signore della dottrina: poiché se opera quando ha la concomitanza dell'altro, o più non opera quando questo lo deserta; egli è evidente che il principio vero, il principio esclusivo dominatore del sistema, è soltanto questo e non quello.

Se si pretende che il giure punitivo abbia per una sola base e per suo fine la emenda del reo, la società trovasi disarmata in faccia ad un delinquente corretto: essa non ha più diritto di punirlo; e deve lasciarlo incolume se ancora non ha steso la mano sopra di lui, o deve schiudergli le porte del carcere se già lo ha costretto in suo potere. Cessata la causa giuridica dell'azione; ottenuto per altra via il fine della medesima; l'azione diviene illogica ed illegittima: la punizione del reo dopo la sua emenda è una barbarie inutile ed ingiusta.

E tale è la forza inesorabile della logica; tale l'assoluta concatenazione di coteste conseguenze con quel principio, che i seguaci della scuola correzionalistica sonosi trovati condotti alle conseguenze medesime. Laonde hanno propugnato l'abolizione delle pene perpetue come ostative alla emenda: hanno sostenuto il metodo della liberazione provvisoria del delinquente che si mostri corretto; e sono finalmente venuti a dire in aperte parole, che pei sistemi loro la pena avea cambiato natura, che alla pena dovea riconoscersi un fine differente affatto da quello che se le attribuiva dai seguaci della tutela giuridica.

Ma per giudicare se il principio dell'emenda possa elevarsi alla sovranità nel giure penale, vuol essere innanzi tutto bene stabilito cosa si intenda dai novatori per emenda del reo. E qui pare a me che l'emenda non possa avere che due forme: l'una tutta soggettiva e interiore; l'altra oggettiva ed esteriore. Si emenda l'uomo nel primo senso, quando, purgato l'animo proprio di ogni labe delle malvagie propensità, si rialza all'amore della virtù ed all'aborrimento del male; in una parola si risveglia all'amore del bene pel bene stesso, e diviene idolatra del bene soprassensibile, spregiatore stoico del bene sensibile. Si emenda nel secondo senso un malvagio, quando apprende dalla esperienza a moderare le sue inclinazioni per guisa da non lasciarsi dalle medesime trascinare ad atti esterni offensivi della legge, perché a ciò lo determina un mero calcolo del bene sensibile, una liquidazione del suo tornaconto. Costui per la società è corretto: egli diviene giusto, ma non onesto. L'altro ove si trovi sciolto dal freno della legge esteriore, torna senza esitazione al delitto. L'altro lo aborre per sé stesso, e lo fugge quando anco possa senza verun suo rischio commetterlo.

Ora qual è dessa, di queste due emende, quella a cui i seguaci della moderna scuola vorrebbero dare lo scettro delle criminali discipline, costituendone l'unico principio moderatore delle medesime? io credo che non tutti perfettamente si accordino tra di loro neppur gli avversarii sul modo di intendere il motto jeratico della emenda: sicchè mi è forza esaminarla sotto ambo gli aspetti.

E primieramente prendendo a considerare la emenda soggettiva, io dico recisamente che l'autorità sociale non ha il diritto di esigerla, molto meno il diritto di imporla mediante la pena. Cotesta negazione è in primo luogo la conseguenza diretta che discende dalla impotenza in cui si agita l'uomo, tutte le volte che vorrebbe spingere l'audace sguardo nelle latebre del cuore altrui. Cotesta impotenza è pur troppo sentita da ognuno che prima o poscia si avventuri al conato issionico di afferrare il recondito pensiero della creatura: male si affermerebbe il diritto di ottenere una cosa, che mai può sapersi se si è veramente ottenuta.

Ma prescindendo da ciò, donde desumerebbe essa la società il diritto di sottoporre un colpevole a dei lunghi cruciati, a menomarlo nello esercizio dei suoi diritti, per il fine di purificare l'anima sua dalla lave dei vizj?

Ammesso ciò per il puro principio ascetico, noi torniamo alla Inquisizione: e vi è ragione maggiore di tormentare un uomo per purgarlo dal peccato e dalla eresia, e condurlo all'amore di Dio, ed all'eterna salute; di quello non siavi, in faccia al principio ascetico, ragione di costringerlo a patimenti per ricondurlo all'amore degli uomini, ed alla devozione al diritto. Cosa importa a te (direbbe pur sempre il giudicabile al giudice suo) cosa importa a te che io sia buono, o cattivo; chi ti ha conferito l'autorità di dirigere le mie credenze, i desiderii del cuor mio: lasciami odiare i miei simili; lasciami agognare la donna altrui, l'altrui roba; finchè io non muova nella sfera delle azioni esteriori, io sono indipendente da te; perché la tua dominazione è sul corpo, non sulle intelligenze, le quali non subiscono che l'impero di Dio.

Qual è la risposta che a tale interpellanza può darsi? Risponderassi forse che il diritto di punire per render migliore il malvagio, esiste nelle terrene potestà perché ciò giova alle società civili, allontanando il timore di futuri delitti? Ma ecco che siamo caduti nel principio della utilità; falsissimo principio, tutto arbitrario ed egoista, al quale negano ogni rispetto gli stessi oppositori del nostro sistema, si dirà forse che non è l'utile, ma la tutela giuridica che autorizza a cotesto; avvegnachè il diritto essendo sicuro da ogni lesione per parte di colui che fu internamente emendato, la emenda soggettiva è potente strumento della difesa del diritto? Ma se si ricorre a cotesta risposta, noi abbiamo guadagnato il terreno: perché se i seguaci della emenda, per dar saldezza alla loro ragione di punire, vengono a confessare che il diritto di procurare la emenda compete allo Stato soltanto perché questa emenda è mezzo potente di tutela giuridica; ecco che il principio della tutela giuridica, che dagli avversarii si invoca a soccorso come ultimo puntello dell'edifizio loro, viene ad essere in definitiva il sommo principio moderatore della ragion penale, a confessione degli stessi avversarii.

Se non che non potrebbe concedersi cotesta risposta, perché avrebbe il vizio gravissimo di provare troppo; inquantochè per timore di un contingente possibile, autorizzerebbe il sindacato della coscienza, e ne distruggerebbe la libertà. Cotesta ragione non avrebbe confine; e l'autorità sociale si renderebbe despota delle credenze religiose e delle opinioni politiche dei cittadini, e cotal suo dispotismo eserciterebbe nientemeno che per lo mezzo del magistero penale.

Infatti non è definibile una linea di separazione che emancipi dal principio ascetico il principio della emenda, ove questo si concepisca nel senso di emenda soggettiva. Vi sono dei reati che nascono da opinioni e credenze politiche o religiose. Riflettasi cosa vuol dire in faccia a cotesti reati la formula emenda interiore del reo. Evidentemente significa condurre il condannato a ricredersi da quelle convinzioni o religiose o politiche che lo spinsero al malefizio. Finchè voi mirate ad ottenere od avete ottenuto che il condannato si induca mercè la pena al proposito di non più trascendere ad atti esterni lesivi dell'ordine politico o religioso che domina nello Stato; voi non cercate e non ottenete che la emenda oggettiva, la emenda esteriore, della quale sarò a discorrere tra poco. Ma per affermare che avete ottenuto di costui l'emenda interiore, bisogna che possiate dire di aver guidato alle opinioni costituzionali il legittimista, alle monarchiche il repubblicano, alle cattoliche il dissidente tra noi; alle riformate il cattolico in Inghilterra od in Russia. E chi è che oggi conceda all'autorità sociale il diritto di ottener ciò mediante la pena? Neppur può asserirsi che l'autorità sociale abbia il diritto di condurre mediante castighi il voluttuoso violento all'aborrimento del sesso, il duellista alla cristiana tolleranza delle ingiurie; e via così discorrendo. Ma senza ciò la emenda interiore del reo non è per modo alcuno raggiunta. Non può dunque; io ripeto, ammettersi nell'autorità sociale il diritto di punire per questo fondamento della interna correzione dell'uomo.

Può bensì ammettersi nella società il diritto di procacciare mediante la pena la emenda oggettiva del delinquente: la potestà cioè di punirlo nella speranza che in avvenire uniformi le proprie azioni esterne al precetto della legge. Ma perché concedesi egli cotesta potestà? Evidentemente perché le azioni esterne dell'uomo possono sole turbare l'ordine giuridico: e la lesione del diritto preveduta dall'autorità le dà il potere di minacciare la pena; e poscia di diritto di applicarla quando la lesione sia avvenuta; perché la legge e la sua minaccia, ove ne mancasse la esecuzione effettiva, più non sarebbero che una vana parola così in faccia al colpevole, come in faccia a tutti i consociati. La legge resterebbe di fatto senza sanzione; la minaccia sarebbe una jattanza trasonica, in cui non troverebbero né freno le passioni del pervertito, né causa di quiete i giusti desiderii dei buoni cittadini. Ecco la unica ragione per cui può concedersi alle potestà terrene il diritto di punire; non per opprimere la libertà umana, ma per proteggerla dagli insulti che la distruggerebbero se gli atti esterni dell'individuo si tollerassero anche quando fossero lesivi della medesima.

Ed ecco che se la formula della emenda si coarta alla sola emenda oggettiva, non si può più dare una base di ragione a cotesta formula per giustificare la pena, se non ricorrendo al bisogno della tutela giuridica: ed ecco che sollevata la corteccia delle difformi parole, il principio vitale, il supremo moderatore, torna a riconoscersi nella difesa del diritto, e non in altro. La emenda rimane un effetto conseguenziale della pena, che il magistero punitivo non deve avversare, che anzi deve per quanto da lui si può facilitare e promuovere: ma essa non può mai fuorviare dal primitivo principio, né far deflettere dal precipuo fine di questo le di lui operazioni. Obbedisce il magistero penale alla ragione della emenda, quando nella materiale irrogazione dei castighi sceglie quelle forme speciali che meglio servono a ricondurre il colpevole alla meditazione dei proprii doveri. Vi obbedisce quando rincara la sua austerità contro i recidi. Vi obbedisce quando rincara la sua austerità contro i recidivi. Ma per obbedire a cotesto desiderio non può dimenticare il fondamento primitivo della sua legittimità, la difesa della legge; e il suo fine precipuo, il ristabilimento della quiete negli animi onesti.

Se invece noi seguitiamo le deduzioni che i correzionalisti spingono innanzi, conseguenti al principio da loro assunto, noi troviamo che il magistero punitivo viene insensibilmente a dimenticare la difesa giuridica, ed a lasciare la legge senza sufficiente sanzione: in una parola egli scorda il debito di procacciare la emenda di tutti per correr dietro alla emenda di un solo; e per evitare le ricadute, accelera le cadute.

Se ammmettasi infatti la rejezione delle pene perpetue; se si conceda che il delinquente corretto non più possa legittimamente sottoporsi alla pena, non è più certa, non è più irredemibile la sanzione della legge. Non è più assoluta: è condizionale; e di tal condizione che viene posta del tutto in mano dello stesso colpevole. Il quale col mostrarsi pentito e corretto ha quesito il diritto di evadere la punizione. Supponete il carnale violento che per causa di morbo sia divenuto impotente; supponete il ladro che divenuto ad un tratto ricchissimo per inattesa successione abbia restituito il mal tolto, e sia divenuto zelante partigiano del diritto di proprietà; supponete il dissidente che dopo avere in un accesso di fanatico zelo rovesciati gli altari nostri, convertasi ad un tratto alla cattolica fede; come potrete voi costringere costoro in casa di forza per i furti, per la violenze, per le profanazioni commesse? La emenda è ottenuta, e cessa la ragione di punire; cessa il fine della pena: essa è ingiusta; voi siete barbari se volete irrogarla. Come esimersi da tale rinfaccio, se si ammette il nuovo principio moderatore della penalità?

Ma i più entusiasti della nuova dottrina rispondono a cotesta censura che appunto deve essere così, e così vuole il loro principio, e così vuole giustizia. Dal delinquente corretto, essi dicono, la società, la legge giuridica, i cittadini tutti, non hanno più cagione di temere: dunque nissun danno nel lasciarlo impunito. Facile è per altro mostrare come siffatta replica procede essa pure da uno scambio di idee; e precisamente dal limitare la forza morale oggettiva che deve avere la pena, guardandola nel rispetto del solo colpevole, senza considerare che il delitto ha una forza morale oggettiva che colpisce tutti i consociati, o con lo intimidarli se buoni, o con lo incoraggiarli al male se pravi; e dimenticando che a cotesta forza morale del delitto deve appunto ripararsi: e che per recarle riparo non vale la emenda, ma lo può soltanto la pena irrogata inesorabilmente in quella misura che stimossi dalla legge proporzionata al bisogno della tutela giuridica. Sia pure dunque che un evento posteriore al delitto vi possa rendere sicuri che quel malfattore più non attenterà alle libertà altrui; non per questo sarà men vero che il suo delitto è rimasto impunito, o punito meno del bisogno, a cagione di tale evento. Lo che vuol dire che per quel caso è mancata la sanzione della legge; onde i male inclinati, dall'esempio di un delitto che rimane legalmente impunito, ne traggono argomento di audacia, e speranza di ottenere altrettanto; ed altronde i buoni rimangono incerti nella loro trepidazione. In una parola la forza morale del primo delitto non rimane vinta da alcuna forza contraria sufficiente; né in faccia ai buoni perché non sono tranquillizzati; né in faccia ai perversi, ai quali cotesto sistema è maestro del come si possa violare la legge, e quindi se si venga discoperti ridurre alle minime proporzioni il castigo con un simulacro di pentimento. Molti delitti saranno per loro natura abitudinarii, e lo emendarsi anche soltanto esteriormente non potrà entrare nei piani del delinquente: ma in molti altri reati niente costa al malvagio preordinarsi ad una vita corretta pur di sfogare la passione che sul momento lo abbrucia. Cosa costa di pentirsi e correggersi all'amatore furente che rapì la vergine reluttante, poiché col ratto la costrinse alle nozze? Il congiunto che crivellato dai debiti stende la mano micidiale sul ricco congiunto per conseguirne la eredità; l'adultera che più non tollera lo scettro dell'inviso marito; vedranno facile la via di pentirsi, e correggersi, poiché avranno con scellerato eccidio conseguito l'intento loro. Che rimane di forza morale ad una pena redimibile col pentimento in faccia a coteste posizioni delittuose? Io ne ebbi esperienze parecchie di siffatti casi, e se avessi dovuto giudicare gli autori di delitti atrocissimi secondo la vita da loro condotta dopo la consumazione del primo delitto, non avrei saputo di che accusarli.

La cessazione della pena in virtù della emenda non può dunque accettarsi senza ridurre a niente la difesa del diritto, togliendo così alla pena ciò che più d'ogni altro le dà gagliardia, voglio dire la sua certezza.

Ma qui non è tutto. Come farassi egli ad ottenere la sicurezza ragionevole di quella emenda, alla quale il delinquente non discoperto, o il delinquente condannato, artificiosamente si atteggiano; l'uno per evitare, l'altro per mitigare la punizione? Finchè trattisi di un delitto antico, tardivamente discoperto, potrassi avere un esperimento di emenda nella vita intermedia: dubbioso pur sempre perché attribuibile al timore della scoperta. Ma quando al delinquente poneste addosso senza dimora le mani, e lo serraste nella prigione; onde trarrete voi una conclusione probabile della sua correzione? Il sicario ebbe forse nella sua solitudine uomini potenti che prezzolassero la infame opera sua? L'uomo carnale che teneste chiuso in una cella per quattro o cinque anni ebbe egli occasione di assaltare donzelle? Ebbe egli il ladro, da voi ben nutrito e vestito, il pungolo del bisogno, e lo spettacolo dell'altrui roba che allettasse la sua mano rapace? Ebbe essa la giovine infanticida occasione nella sua cella di resistere alle tentazioni di un seduttore, o di lottare fra la pubblicità della onta propria, ed il massacro di un innocente bambino? È un sogno, una divinazione, affermare la emenda di un facinoroso finché il parco cibo ne modera i sensi, finché lo squallore della cella ne comprime i nervi, finché la sirena dell'occasione non sorge a sedurlo.

E qui nuovamente a cotesto obietto rispondono i maestri della novella scuola col prestigioso ritrovato della liberazione provvisoria.

Noi non vogliamo, essi dicono, che creduli prestiate omaggio ad ogni apparenza di correzione. No. Noi non vogliamo esautorare la legge: non vogliamo cancellare la pena incorsa da un colpevole; né derogare ai dettati giudiciali. La rejudicata rimanga; rimanga la pena; ma soltanto se ne sospenda ad un dato momento la esecuzione. Si liberi provvisoriamente il condannato dal carcere ove abbia espiato una porzione della pena, quando si mostri corretto; salvo a ricondurvelo tosto ove dia segni che la sua emenda non era sincera.

Per cotesta via voi stimolate il condannato a correggersi con lo allettamento di una minorazione di patimenti: voi dopo l'egresso dal carcere lo tenete sotto la continua pressione del timore di essere ricondotto alla pena; lo che lo mantiene nel buon sentiero, ed a poco a poco lo abitua all'onesta vita.

Seducenti pensieri! Ed io vorrei che non fossero visioni di filosofi, ma realtà della vita pratica. Ma ahimè! Gravi dubbi, e gravi difficoltà sorgono nella mia mente avverso questo temperamento.

E primieramente torno a dimandare qual'è la emenda, di cui chiedete un saggio al condannato per liberarlo dal carcere? Non è certamente la soggettiva, poiché si copre agli occhi vostri di impenetrabile velo; e tanto più fitto quanto più vi è di malizia nel delinquente. Non la emenda oggettiva, perché non avete occasione di poterla sperimentare ed affermare. Questa vaga formula del colpevole che si mostra emendato, voi non potete sintetizzarla che in una mutazione del contegno esteriore; dedurla dai suoi discorsi, dalla sua sottomissione passiva alle discipline del carcere, dalle sue parole modulate a contrizione, dalle pratiche religiose da lui assunte, e simili. Ma concretiamo le idee: lasciamo i pensieri diafani, e scendiamo alle realtà della vita: usciamo dal gabinetto del filosofo, entriamo nelle prigioni, e scorgeremo tutto il vuoto di cotesta formula. Voi immaginate che le carceri si empiano di malviventi, di gente usa a vivere in guerra con la società, oziosi, vagabondi, miscredenti, bettolieri, messaline, e simile gente. Voi vi dipingete le carceri ritraendole dal dagherrotipo fantastico dei romanzieri moderni. Ma questo per la esperienza che ne ho (almeno nella provincia toscana) è un errore. Coteste condizioni si troveranno nei grassatori, nei ladri di mestiere, ed in parte dei rissatori e micidiali. Ma questa non forma la totalità dei colpevoli, ed anzi neppure la frazione maggiore. La maggior parte dei reclusi si costituisce di gente che tennero in prima una regolare condotta, e di apparenza onestissima. Le infanticide non si reclutano fra le Taidi, ma fra le donzelle, che parvero morigerate, e caddero per debolezza, e spensero il testimone della loro fragilità per attaccamento all'onore. Il duellista è per lo più un cavaliere rispettato come probo, e degno di onoranza. Il falsatore di conii era un artefice laborioso, industre, abilissimo, che non pago degli ordinarii guadagni fu dalla stessa sua abilità allettato a far lucri maggiori per illecito modo: quell'ufficiale corrotto, quel curiale prevaricatore, quel notajo falsificatore di contratti, erano uomini di vita regolare, che la urgenza di un bisogno, o il prestigio di ingente lucro momentaneamente sedusse. Così lo spergiuro; il rapitore della donzella di cui lo accese frenetico amore; la moglie da insidioso corruttore viziata da disdoro del talamo; il colono che si accese d'ira e ruppe a letali violenze contro il rapitore del frutto dei suoi lunghi sudori; colui che per eccesso di zelo religioso trascese a vie di fatto; il capitano di nave che fece baratteria della merce affidatagli; il mercante che colpito da un disastro cercò ripararvi col fallimento doloso; niente vi offrono nella precedente loro condotta che sia censurabile: in che debbono essi cambiare le abitudini della loro vita? La fantesca che rapita dalla occasione ha derubato i padroni, logorò la sua vita tra le fatiche in altrui servizio per guadagnarsi il pane: il ladro stesso anche più comune esce sovente dalla schiera dei lavoratori più assidui, che sudano sulla marra l'intero giorno per la mercede di un franco, con fiducia generale. Io non trovo senso pratico nella formula mostrarsi corretto applicata a cotesti casi che sono i più frequenti. Capisco che possa mostrarsi corretto il vagabondo, che nelle carceri apprese un mestiero, e abituossi al lavoro. Ma la esperienza mi mostra che non sono questi vagabondi quelli che riempiono le prigioni. Il vizio sarà spesso preludio al delitto: ma non tutti i delitti esordiscono col vizio. Ed allora qual sarà la emenda che si deve mostrare dal condannato? Non trattasi pei più di cangiare abitudini di vita: trattasi di frenare ad un dato momento l'impeto di un affetto, la violenza di un bisogno, il fascino di un'occasione. Donde trarrete nell'uomo che chiuso nella sua cella non più si trova in presenza di quell'impulso, di quel fascino, di quella violenza morale, donde trarrete il criterio per dirlo maturo di penitenza? Dalle sue parole, dalle proteste sue? Ma di queste è troppo facile mostrarsi largo chiunque ne trae ragione di migliorare la sua sorte.

In secondo luogo io dimando, chi sarà giudice di siffatta mostra di correzione; chi sarà l'arbitrio di accordare o negare la provvisoria scarcerazione, quali le forme, quali le guarentigie che circonderanno la importantissima decisione? Evidentemente i supremi moderatori dell'arduo problema saranno i sovrastanti della prigione: evidentemente nessuna solennità di forme darà al pubblico una sicurezza della leale applicazione della misura; e del merito, o del demerito del recluso liberato e del ritenuto. Le simpatie, i favori eserciteranno la funesta loro influenza nelle emissioni di un giudizio cotanto elastico, e indefinito: e dove in realtà non le esercitano, il pubblico ne avrà il sospetto; ciò basta.

In terzo luogo io dimando ancora, come si definiranno i fatti che devono ricondurre in carcere il liberato; chi ne sarà il giudice; quali le forme, e le tutele del giudizio? Ei ricadrà nella pena per un solo sospetto, o vi vorrà una nuova e verificata frazione di legge? Questo no; poiché allora noi non avremmo che un nuovo metodo di reprimere la recidiva, errato in radice perché misurerebbe la repressione non dal nuovo, ma dal primo reato. Devono dunque nel concetto del novello sistema bastare i sospetti, a ricondurre il liberato alla sofferenza di tutta la durissima pena. E non si intruderà ancor qui la protezione da un lato; la persecuzione dall'altro lato? Non si tollera oggidì che senza regolare processo, senza prove, senza presidio di difesa, e di pubblica discussione, si rechi un uomo a partire neppur pochi giorni di prigionia. Come ammettere che un uomo si sottoponga a cinque anni, o più, di casa di forza (che a tanto può ascendere la pena sospesa) senza alcuna guarentigia, senza verificazioni solenni; e pel solo tenebroso investigare della polizia, o per l'afflato venefico di ostili calunniatori!

In quarto luogo io dimando qual sarà l'effetto morale, che eserciterà sull'animo dei cittadini l'aspetto di un condannato a dieci anni di reclusione, che dopo sei anni è lanciato di nuovo in seno alla società: quale l'effetto del vedere una sentenza solenne di Magistrati renduta vana parola per gli artificii di un malfattore, per gli oracoli di un arcano potere che agisce nell'ombra? La coscienza dei buoni non ne trarrà per fermo argomento di sicurezza. E se avviene che il liberato torni tosto a gravi misfatti, qual non sarà la perturbazione degli animi! Certamente ogni onesto dovrà allora tutto tremante rivolgere amaro rimprovero all'autorità che obliò la difesa dell'ordine per dar fede alle mendaci promesse di uno scellerato; o per cedere ad una male intesa misericordia. Il sangue di una sola vittima che il recluso liberato abbia sparso a tremendo sfogo di atroce vendetta, solleverò perpetuo grido di anatema contro un'aspirazione pietosa che sacrifica la vita dei buoni, alla smania di migliorare i perversi.

E su questi ultimi qual sarà egli l'effetto morale di cotesto temperamento? Senza dubbio alla usuale fiducia di non essere discoperti, si aggiungerà la subalterna speranza di evadere la pena, al peggio andare in gran parte, quando ad evaderla tutta non si riesca. Si eleva di un gradino l'altare di Laverna: si aumenta la fede che hanno perpetua i malvagi nella menzogna. Mentire al cospetto dei giudici per vincere le prove le restare impuniti. Mentre poscia al cospetto dei superiori dello stabilimento, per ridurre a più modico confine la giusta penalità decretata: ecco due porte dischiuse alla speranza dei male inclinati. Posto ancora che lo espediente giovi a diradare le ricadute, certo è che nuocerà altrettanto col rendere più facili le cadute, quante più sono le vie per evadere il castigo. La efficacia del giure penale ha qui il suo maggiore nemico. Essa scade quanto più si rafforza questa potente eccitatrice al delitto, questa perpetua distruggitrice della forza morale della pena: la lusinga di impunità. Quando il Magistrato con ardue fatiche, con lunghe investigazioni, è giunto a conquidere le impugnative e le arti di uno astuto malfattore, questo non ha ancora perduto del tutto la sua battaglia. S'ei non è riuscito ad ingannare i suoi giudici; egli potrà ancora riuscire a ingannare i buonomini, i custodi, i direttori del carcere: alla sfrontatezza delle negative riescite vane nella prima tenzone, succederà la ingenuità delle confessioni, la ostentazione dei rimorsi nella seconda guerra: e prima o poi la seconda tela d'inganno sarà tessuta per guisa, che le catene che il giudice aveva imposto al colpevole, ei potrà mostrargliele a suo dispetto spezzate. La mia malizia (ei gli dirà) fu più potente della tua spada.

E credete voi che gli uomini di buona fede reggano alla prova, quando scendono a misurarsi con la perfidia di uno scellerato! Oh quanti io ne vidi di questi buonomini lodarsi della bontà di un condannato che era caduto a loro in patrocinio; ed a me, che ne conosceva l'intimo più assai che loro, esagerarne la dolcezza dell'animo il ravvedimento sincero. Ma con quale risultamento? Alla prima prova la larva cadde; e la bestiolina di Esopo, che per la potenza di Giove aveva assunto le forme di femmina, non aveva perduto la indole primitiva.

Anche guardato sotto il mero aspetto empirico, il metodo della liberazione provvisoria non può apprendersi che come gravido di pericoli alla quiete sociale. Per cotesto sistema ne viene coraggio al male inclinato, timore nei buoni: si turba l'ordine delle gerarchie, lanciando i decreti della magistratura in balia della inferiore potestà che deve rispettosamente eseguirli: si apre la via ad arbitrii pericolosi: al discredito della giustizia: si aumenta la timidità dei testimoni a deporre, i sospetti degli offesi a denunciare: ed in generale si diminuisce la sicurezza, e la opinione della sicurezza.

Ma fossero pure sognati tutti cotesti timori, potrebbe egli ciò non ostante sostenersi in faccia alla legge giuridica la cessazione della pena per il successivo pentimento, per quanto sincero, del reo! Questo è ciò che noi non possiamo ammettere rimpetto ai genuini principii della ragione di punire: la quale non può costruirsi mai sopra solida base, tranne risalendo o per una o per altra via alla necessità di difendere il diritto.

La difesa del diritto non è completa, se non sorge efficace rimpetto a tutti: vale a dire così rimpetto a colui che violò la legge, come in faccia a coloro che non ancora la offesero.

Ora quando anco fosse che una superiore rivelazione infallibilmente ne facesse sicuri che quel malvagio si è ricondotto sinceramente alla onesta vita, ha rinnegato le ree tendenza, formato con salde risoluzioni virtuosi proponimenti: quando in una parola fossimo per celeste rivelazione assicurati, che costui non più si renderà delinquente; che ne avremo noi acquistato di sicurezza? La sicurezza in faccia a quell'uno. Ma il pericolo rimarrebbe pur sempre rimpetto agli altri; e se per la emenda di quello si revocasse la sanzione del precetto, si abbattesse l'argine della pena, lo spettacolo della pena abolita o ridotta a proporzioni minori di quelle che esige il bisogno della tutela giuridica, annienterebbe questa rimpetto agli altri, che non iscorgerebbero più in cotesta sanzione la conseguenza inevitabile del malefizio.

Al principio della difesa è necessità (come già dissi) risalire anche per giustificare la teoria delle emenda; perché non potrebbe legittimarsi nella società il diritto di imporre la correzione, tranne per la necessità della comune salvezza. Senza ciò sarebbe un abuso di forza ispirato da un ascetismo incompatibile con la umana libertà. Ora se al principio della difesa è giuocoforza risalire per essere logici, per non essere oppressori ed ingiusti; il principio della difesa non può coartarsi al solo rispetto del delinquente.

La pena è una necessità imposta dalla legge suprema dell'ordine, perché non può esistere precetto senza sanzione. Chi offese il diritto violò il precetto, e la sanzione deve colpirlo, tale, quale, e quanta si reputò giusta e conveniente per tutti. Posto in potere del colpevole di modificare la sanzione, l'autorità della legge è distrutta. Al precetto che è puro e assoluto, si dà una sanzione condizionale: e una sanzione condizionale non è sanzione.

Il sublime principio cristiano della redenzione della colpa è santo e senza pericolo, finchè la punizione della colpa si minacci nel solo rapporto del peccatore. La mente suprema potè imporre alla creatura la legge che volle per il suo meglio, ed imporle il dovere del proprio perfezionamento. Ma può egli sul serio condursi la teoria della pena umana a cotesto stretto confine? Può egli concepirsi che l'uomo (tranne per somma ragione della conservazione di sé stesso) abbia autorità di imporre all'altro uomo che divenga buono, e martoriarlo perché nutre propensioni malvagie?

Se vuol partirsi dal principio della giustizia, la irredimibilità della pena è un assioma. Se si parte dal principio della difesa è una logica necessità. Se si parte dal bisogno di una sanzione alla legge naturale, è repugnante che la sanzione sia elastica in guisa che resti in potere del violatore subirla od evitarla. Sempre la pena deve configurarsi in un male che affligga il corpo, che prema lo spirito, e in lui risvegli la coscienza del proprio dovere, e lo riconduca a rispettare la legge. Mai non può senza contraddizione convertirsi in un benefizio, in un provvedimento paterno, che si adoperi precipuamente al vantaggio di chi demeritò in faccia allo Stato. I rapporti tra l'uomo e Dio sono tutti interni; i rapporti fra l'uomo e la società sono esterni; e quando le condizioni ne furono materialmente turbate, il rimedio non può esse4re che materiale.

Il delitto impone un debito di riparazione per male cagionato alla associazione, che non si adempie né con l'indennizzo del leso, né con le lacrime del pentimento, né con la riconciliazione con Dio. Non è possibile affermare che il ritorno del colpevole sul buon sentiero basti a cancellare gli effetti del malo esempio, ad acquietare l'allarme dei buoni. La confusione del principio ascetico col principio politico, è doppiamente perniciosa. Perniciosa, quando conduce uno zelo fanatico a percuotere la bruttura dell'anima nel peccatore che non offese il diritto: perniciosa, quando spinge ad obliare la lesione del diritto per la purgazione dell'anima del delinquente.

Vorrei bene con tutto lo slancio del cuore accettare la formula non più si punisca, ma si corregga: ma non posso condurre la mia mente alla persuasione che siavi in cotesto programma né utilità, né giustizia.

Punire, dunque, e correggere, - è il vero concetto su cui deve assidere la sua disciplina il giure penale. Non esacerbare il caduto con enormi flagelli: non chiudergli la via della emenda col troncarne la vita: non spingerlo alla perdizione con penalità corruttrici. Procacciarne col dolore della pena la correzione, come conseguenza naturale del fatto o del modo. Punire mitemente e con sapienza civile; ma inflessibilmente punire; onde la difesa comune si ingagliardisca della duplice forza. E se vuolsi nel carcerato alimentare una speranza che gli sia fornite al bene, si faccia con alleviarne l'isolamento, o per altri modi, tranne la restituzione anticipata alla libertà.

Il sistema penitenziario riconducendo al bene il traviato per la via delle solitarie meditazioni, ci sia tutela in faccia alle ricadute; e conservisi, e si allarghi con ogni possa cotesto metodo salutare. Ma in faccia al pericolo delle cadute conservi il giure penale tutta la sua indipendenza, tutta la sua potente maestà. Il magistero penale deve guardare come alleate le potestà economiche che si adoperano a migliorare il colpevole; sorridere plaudente alla carità cittadina che studia le vie per emendarlo, a suo benefizio e di tutti. Ma non dimenticare giammai che esso è il primario guardiano del diritto, il soldato della comune sicurezza: non permettere che la pietà lo disarmi, e lo rovesci dal trono.

Io, no, non rinnego la bandiera umanitaria, sotto la quale trepidamente, ed anche a proprio pericolo, militai per tanti anni; io voglio anzi stringere gli animi vostri intorno a quel sacro stendardo, e farvene valorosi campioni. Ma voglio tenervi in guardia dalle esagerazioni: appunto perché temo che il mal frutto delle medesime possa ajutarsi della paura per ricondurre il giure penale sotto la funesta dominazione del terrore: poiché la idea feroce, quantunque vinta, non cessa insidiosamente dalle minacce né dai maligni conati di una lotta ostinata. Fu Italia nostra la prima a rovesciare cotesta sanguinosa dominazione. Sia la scuola italiana prudente conservatrice dei grandi benefizii della moderna civiltà conquistati.