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Francesco Carrara

NECESSITÀ DI PROFONDI STUDI GIURIDICI

(DISCORSO INAUGURALE PER L'ANNO ACCADEMICO 1867-68)

(dagli Opuscoli di Diritto criminale, Lucca, 1870, 87 ss.)

 

E sarà dunque vero, rispettabili Uditori, valorosi colleghi, giovani prestantissimi, sarà dunque vero che noi membri della giuridica facoltà quando ogni anno torniamo a versare dalle nostre cattedre nel seno degli accorrenti discepoli il frutto di lunghi nostri studi e delle nostre meditazioni nello intendimento di avviarli alle difficili dottrine del diritto, altro non facciamo che una opera vanitosa? Sarà vero che noi siamo tutti venditori di un artifizio che usurpa il nome della scienza, buono soltanto ad ottenebrare le menti, a disviarle dal vero; disutile alla civile società, infruttuoso e forse nemico allo umanitario progresso?

Tanti uomini di acutissimo ingegno che per parecchi secoli vennero l'un dopo l'altro logorando gl'intelletti loro ad illuminare le discipline legali, a comporle ed ordinarle per guisa che più facile se ne rendesse la vita pratica: tanti volumi che furono il frutto delle fatiche loro; tanta reverenza che i popoli recarono verso quei dotti costituendoli in pregio di altissima autorità, tutto non fu che un delirio, un inganno, una fallace allucinazione!

Questa cruda sentenza io udiva lanciare contro i maestri del giuridico insegnamento fino dalla mia infanzia allora quando le armi francesi avevano recato fra noi quella novità dei codici universali. Ma fu meteora fugace, che passò come nube sovra l'astro luminoso della scienza giuridica per dileguarsi tostamente e restituirla al pristino e più vivace splendore. Che se per effetto di quella sentenza si videro in un istante di acciecamento gettai nel trivio quegli aurei volumi nei quali tanto amore avevano posto gli avi ed i padri nostri, non fu tardo a farsi riconoscere il vero, e quei volumi si cercarono studiosamente di nuovo e si tennero quanto prima carissimi, e tornossi a chiedere alle biblioteche i fonti della dottrina che abbisogna al sacerdote della giustizia, e che altri volea consegnare alla guida della fantasia, o stringere fra le aride pastoie della grammatica.

Anche allora si udì gridare ciò che oggi viene tra noi a ripetersi con improntitudine spensierata, vale a dire che quando una Nazione tutti i precetti giuridici secondo i quali vuole essere regolata ha composto in altrettanti codici quanti ne richieggono i diversi movimenti della giustizia, più non faccia mestiero erudirsi nello idioma di Solone e di Papiniano, più non faccia mestiero vegghiare al lume della fioca lucerna sui monumenti delle antiche legislazioni, e svolgere laboriosamente gli scritti di quelli illustri che ne fecero erudito commento.

A quel pro tutto questo torna oggi a dirsi in Italia, poiché avemmo i codici nostri? Un testo dei codici, un lunario, una grammatica ed un dizionario italiano siano tutta la biblioteca che abbondantemente sopperisce ai bisogni del giureconsulto. Nella legge scritta sta il precetto che regolar deve i diritti ed i doveri respettivi dei cittadini: quella legge è a portata di tutti, a tutti aperta ed intelligibile perché vergata con formule che ognuno può intendere. Un tirocinio di nemotecnia perché si abbiano familiari e tenacemente si consegnino alla memoria gli articoli dei vari codici, è tutto quello che si deve richiedere dai giovani i quali si avviano alla giurisprudenza. Il resto non è che spreco di tempo e fatiche. Col testo del codice si debbono consigliare i clienti; con quello patrocinare le liti; con quello dirimere le controversie. La scienza legale non è più un monopolio di pochi conquistato a prezzo di lunghi sudori, ma è agevole alla signoria di chiunque conosca il linguaggio ed abbia un poco di buon senso per intenderlo ed applicarlo.

Fu questa fatale opinione quella che spinse nei primordi del presente secolo i dotti della Germania e di altre parti di Europa ad alzare una bandiera apertamente nemica di ogni codificazione, proclamandola perniciosa la progresso della scienza giuridica, incatenatrice del pensiero, e dello svolgimento del diritto. Ma non erano i codici quelli che osteggiavano il correre della scienza; nol potevano essere perché non lo erano stati né il codice di Giustiniano, né quelli dei Carli, o dei Federigi, né tutti quelli statuti che le diverse genti si erano imposti e che in sostanza niente diversificavano dai novelli codici tranne che in un'ampiezza maggiore o minore. Ciò che poteva osteggiare la scienza era soltanto la forsennata credulità di aver tutto nei codici e dare a questi gli attributi impossibili di una enciclopedia, quasi imitando quell'antica visione di coloro che il farmaco di ogni morbo pretesero trovare in una sola panacea universale.

Laonde poiché gli uomini si furono convinti che le funzioni dei codici in faccia alla scienza ad altro non approdavano tranne agli effetti che fa il maroso contro lo scoglio, si videro i dotti tornare con alacrità maggiore allo studio degli antichi volumi, onde annodare con le nuove le antiche leggi e dottrine, e su quelle spargere luce mediante queste; ed anzi trarre dal respettivo confronto argomenti sensibili della progressività delle nostre dottrine, e farne leva onde spingerle ad incrementi ulteriori od alla emenda dei novelli dettati se in qualche parte meno provvidamente costituiti. E così in quella stessa Francia donde era partito lo audace concetto della autocrazia dei novelli codici, videsi riportare lo insegnamento del romano diritto a proporzioni più larghe di prima; e i dotti di quella nobile nazione porgere la mano ai fratelli della erudita Germania, ed emulare secoloro nello studio dei vecchi commentatori al fine di enuclearne regole e criterii che meglio valessero a dirigere la giustizia nella interpretazione e nella applicazione delle aride linee dei nuovi codici. Vogliamo attorno lo sguardo sulle genti che ne circondano. Troviamo appo tutte appagata questa mania popolare di aver codici propri; ma appo tutte troviamo altresì dopo i codici ricondotto ad altissimo fiore lo insegnamento giuridico nelle Università; ed in quelle prescritto sovra di ogni altro lo studio del romano diritto; e coi responsi di Scevola, e di Papiniano, e come le dottrine dei Cujacii e dei Gluck, discusse e risolute le questioni forensi. Perché tale egli è appunto il fenomeno morale del disinganno dell'animo umano che, dileguate le allucinazioni, tornisi con più frenetico ardore alle cose reiette.

Malgrado codesto eloquentissimo fatto, che ovunque attorno vedemmo svolgersi allo apparire dei codici, e che costante si presenta un momentaneo abbandono susseguito tosto da un più caloroso ritorno allo studio delle antiche dottrine, noi siamo oggi testimoni che nella Italia redenta la pubblicazione dei codici ha dato occasione allo usato errore: ed ascoltiamo troppo sovente persone anche in alto locate condannare al disprezzo la latina sapienza, e tacciare di vanità lo studio dei monumenti dell'antica filosofia.

Alle parole di costoro io non risponderei che con un sorriso di compassione, poiché bene si comprende come dai medesimi si ostenti tale opinione per far ciechi sé stessi sovra l'abisso che hanno per colpa di prosperosa fortuna subitaneamente varcato: e ripetendo la sentenza non ragioniam di lor, ma guarda e passa, proseguirei tranquillo nelle prische consuetudini perché fiducioso nella prepotente forza del vero, la quale per virtù sua propria fu presto o tardi ragione di siffatti vaneggiamenti. Poi medesimi, no, non si sgomenta la scienza: perché la scienza è cosmopolita ed alza il proprio stendardo indifferente ora in questa ed ora in quella ragione, secondo le mutate velleità delle genti; confortandosi sempre del neghittoso impoverimento del suo sacerdozio appo una nazione mercè lo alzarsi del medesimo più luminoso e più grande appo altra nazione per virtù della legge indefettibile del suo perpetuo progresso.

Chi deve paventare per cagione di tali pervertite opinioni è quel popolo appo cui le medesime si vogliono insinuare; avvegnacchè le medesime siano sicuro preludio di decadenza e di tenebre. Chi deve paventarne è la gioventù: la quale già tropo respinta per lo scaldarsi della sua fantasia e per naturale sua schifiltà dai severi studi di Temi, non trova forza in sé stessa che la sostenga a vincere le repugnanze se un falso calcolo della ragione la seduce ad accarezzare nell'animo la credenza della loro superfluità. E perciò volli per amore d'Italia, per amore di voi dilettissimi giovani, profittare di questa occasione che la benevolenza dei miei colleghi a me ultimo fra tutti loro si degnava offerire, onde farvi avvertiti e guardinghi verso tale pericolo.

No, non è vero, possa divenirsi abili giureconsulti, operosi patroni, sapienti magistrati col solo apprendere a memoria gli articoli dei codici sui quali si governa lo Stato. Tale affermazione se vuolsi in qualche modo comporre alla forma di ragionamento non può trovare altrove appoggio nessuno tranne nella scuola positiva. Codesta scuola non riconosce diritto assoluto: per lei ogni umano diritto emana dal dettato del legislatore terreno: prima di questo non avvi creatura che possa vantare diritti, tutto è forza ed arbitrio, perché non può esistere diritto senza la coscienza della sua sicurezza, e la sicurezza non può darla che la legge del principe. Con tale sofisma che evidentemente confonde la genesi del diritto con la tutela del medesimo si volle costruire una dottrina che aveva per suo precedente la negazione di ogni legge naturale e di ogni principio morale assoluto, e per conseguente lo arbitrio il più effrenato nella potestà degli umani legislatori. E correndo per simile via potè ben dirsi che tutto conosceva il diritto chi conosceva il placito del respettivo Sovrano, perché innanzi a quel placito non vi era che il vuoto, vi era il nulla nelle regioni della giustizia; non vi era un dettato che fornisse fondamento di ragione ad alcuno per regolare, per interpetrare, per correggere, per applicare il placito del Principe. Simile in tutto alla favolosa Minerva che dal cervello di Giove scaturiva tuta armata e completa, secondo le visioni di costoro il diritto aspettò a nascere fra gli uomini in quel giorno in cui piacque alla Signoria di dettare precetti a genti che aveva ridotto in sua potestà: nato così per repentina creazione della mente (o dicasi dal capriccio) di quel legislatore, non aveva naturalmente dietro a sé nessuna ragione da studiare, nessun'ordine da seguire tranne la volontà di colui.

Ma questa scuola (se neppure merita il nome di scuola) è la più assurda di tutte, poiché dessa conduce allo ateismo giuridico. E dico che la scuola positiva altro non è nella sua sostanza che lo ateismo giuridico, perché come l'ateo pretendendo trovare nel solo caso o nelle forze brutali la ragione o la causa così del mondo fisico come del mondo morale, nega un ordine provvidenziale ed una potestà superiore all'uomo; così il discepolo della scuola positiva dando ad un individuo la virtù di creare il diritto a talento suo, nega ogni ordine giuridico superiore che sovrasti alla umanità; e così nega il diritto in sé stesso convertendolo in una concessione Sovrana.

Ed è questa, io ripeto, la più assurda di tutte le dottrine possibili, poiché repugna alla coscienza universale ed alla stessa storia della umanità. L'uomo infatti se ha dei doveri verso i suoi simili non può non avere dei diritti che gli valgano allo adempimento di quelli; e poiché questa catena di doveri e diritti procede dalla sua stessa natura di essere moralmente libero, così gli uni e gli altri in lui provengono dalla mano che lo ha formato, ed esistono prima che un altro individuo abbia aggiunto la sua volontà a quella volontà primitiva che li aveva costituiti. Un periodo di vita umanitaria sciolto da ogni dovere, spoglio da ogni diritto perché non ancora è piaciuto ad un individuo di comandare voglio così, è storicamente una favola, razionalmente un impossibile. L'uomo dal primo suo nascimento ebbe la coscienza di aver diritto alla vita ed a quanto era necessario per conservarla e condurla al fine della propria destinazione; e non aspettò il decreto del suo simile per sentire nel fondo dell'anima quella voce che lo accertava dei suoi doveri verso i suoi simili e dei correlativi diritti. Che se desso cercò nel consorzio civile e nella costituzione della autorità umana una più gagliarda tutela ai diritti proprii, ciò non fece perché non avesse o non conoscesse di avere diritto alcuno, ma precisamente per la opposta ragione che aveva e conosceva di avere diritti, e questi voleva tutelare mediante l'ordinamento di una forza umana nella quale si concentrassero le forze sciolte degl'individui impotenti, per lo isolamento e conflitto reciproco, ad attuare quella protezione. Dal diritto nacque la società civile, e non da questa il diritto; dal diritto nacquero i legislatori che lo riconobbero e lo munirono di attuali sanzioni, e non nacque già dai legislatori il diritto.

Così la storia di tutte le genti dimostra in quelle un periodo corso senza legge stabilmente costituita, ma regolato per consuetudini nelle quali si estrinsecava la voce intima della coscienza che a tutti e verso tutti proclamava la esistenza di diritti e doveri. E ci mostra poscia un secondo periodo più presto o più tardi raggiunto, che esordisce dal fatto di un uomo dotato di eccezionale intelligenza ed autorità, il quale ha raccolto quelle consuetudini in un corpo di leggi scritte componendole per virtù dello intelletto suo a quell'ordine che credeva migliore, e dando loro gagliardia e permanenza per quella sua autorità.

Ma perché nella formazione di tali consuetudini si erano intromesse le passioni degl'individui, e nella loro tramutazione in legge permanente si era intromesso l'arbitrio di chi sedeva come legislatore, così doveva avvenire ed avvenne che in mezzo a parecchie verità universalmente riconosciute s'insinuassero nelle varie costumanze e poscia nelle varie legislazioni moltissimi errori che avversavano la legge giuridica primitiva anziché sostenerla.

Di qui la lenta e successiva elaborazione dei codici costituiti a regolare le diverse nazioni; li quali tutti non emanarono già dallo intendimento di creare una verità nuova, o di creare un diritto nuovo, perché la verità ed il diritto non si possono creare dall'uomo; ma procederono invece dallo intendimento di proclamare una verità ed un diritto già preesistente, e riparare ai fuorviamenti dei primi legislatori, o procacciare con modi migliori l'universale riconoscimento di quella o di quello.

Così la umanità venne nel suo viaggio muovendosi con incessante progresso allo svolgimento della recognizione della suprema legge giuridica, e ne ottenemmo quel meglio legislativo che adesso godiamo senza rinunziare alla speranza di un meglio ulteriore che si godrà dai figli e dai pronepoti nostri.

Se dunque il giure attuale che si è formulato coi loro codici dai legislatori contemporanei non è che la proclamazione di verità preesistenti ed il risultamento di una lunga epurazione maturata per secoli e secoli mediante consimili tentativi, egli è evidente che per acquistare la cognizione della legge giuridica attuale non basta conoscere le parole del codice. Ciò che distingue il giureconsulto dal legulejo è appunto questo, che il legulejo crede di saper tutto in giurisprudenza quando conosce la lettera della legge, mentre il giureconsulto in quella lettera non vede che una forma transitoria nella quale si estrinseca per un breve spazio di luogo e di tempo la legge suprema di ragione universale.

Il giureconsulto ha per base di ogni sua dottrina che la recognizione della vera ed assoluta legge giuridica deve essere progressiva; lo che più non sarebbe se l'opera della sua enucleazione fosse incatenata ad una perpetua immobilità per l'autocrate impero di un legislatore terreno. E ricordando che spessissimo l'uomo mentre corre a buona fede in traccia della verità, incontra lo errore fatalmente vestito delle sembianze di lei, e questo abbraccia per rinnegare gli effati di quella che si erano forse dai suoi antecessori riconosciuti, bisogna che tutta coi suoi studi percorra la serie di tentativi fatti nei vari secoli e nei vari paesi verso codesto fine onde persuadere la propria coscienza che in realtà il legislatore della sua nazione si è avvicinato al principio assoluto del giusto più che non lo abbiano fatto altri legislatori antecedenti e contemporanei. Quindi il bisogno di profondi studi storici e di profonda analisi delle leggi coesistenti nel mondo civile. Senza ciò colui non è che un automa, una verga inanimata che muovesi e percuote se4nza comprendere perché si muova e perché percuota.

Sa inoltre il giureconsulto che anche la legge positiva di uno Stato non sta nella corteccia delle parole con le quali fu espressa, ma nel concetto e nello spirito che loro diè vita. E poiché non è possibile all'uomo di conoscere al nudo e per modo positivo in tutti gli aspetti suoi l'arcana volontà di un altro uomo, così quella volontà bisogna desumerla dalla presunzione di un perpetuo coordinamento a disegni ragionevoli e giusti. Laonde ad ogni dubbiezza che sorga sul vero intendimento di qualche legge costituita è forza intenderla ed applicarla secondo i sommi principii di ragione, i quali pertanto debbono essere di necessità conosciuti da chiunque si dedichi in qualsisia situazione al sacerdozio della giustizia. Ma questi sommi principii di ragione non possono raggiungersi e padroneggiarsi e farsene in certa guisa carne ed ossa come conviene al vero giureconsulto, se da un lato non sono si consacrate mature meditazioni alla ricerca loro con la scorta di una sana filosofia, e dall'altro lato non si sono approfonditi i movimenti anteriori della umanità in tale ricerca, manifestati nei vari statuti legislativi dove si è creduto di avere afferrato quel vero, o fra questi almeno quelli che giustamente si tengono come primarii e sovrastanti agli altri per ricchezza maggiore di filosofia e di sapienza.

Se dunque per ben giudicare e per rettamente applicare le leggi presenti è necessario aver bevuto ai migliori fonti delle anteriori giurisprudenze, certamente nessuno vorrà negare che meritevole sopra ogni altro di tale indispensabile cognizione sia il giure romano, sì per la vastità delle sue enucleazioni, sì per lo acume della dottrina alla quale s'inspirò, sì perché desso (vogliasi o no) è il padre comune di tutte le odierne legislazioni, di guisa che tanto è possibile acquistare sapienza di vero giurista senza la profonda cognizione del giure romano e della giuridica filosofia, quanto è possibile retttamente esercitare la medicina o la chirurgia senza un completo conoscimento delle condizioni anatomiche e fisiologiche del corpo umano.

A questa verità diede largo svolgimento la scuola storica che nei primordi di questo secolo sorse quasi per benefizio providenziale a fare antagonismo opportuno al materialismo di quella funesta dottrina che nella cognizione dei codici ravvisava la ultima Tile di tutti gli studi legali: la scuola storica che spinse le meditazioni dei giuristi al di là del nudo studio delle Pandette coordinandolo a quello dei fatti e del movimento universale di tutta la umanità, nelle credenze, nei costumi, e nelle opere legislative. Magnifico concetto che è fecondo non solo di più nobile erudizione, ma eziandio di una maggiore retttitudine nei giudizi; avvegnacchè tutti i fatti umani si concatenino per arcano vincolo gli uni con gli altri, e tutti reciprocamente si rechino luce onde chiarire la somma ragione delle cose che qua e là venne (non fosse altro come lampo) manifestandosi nel lungo e faticoso viaggio dell'umano incivilimento.

Se non che la scuola storica alla sua volta trasmodò in un dommatismo inaccettabile quando volle proclamare come genesi assoluta e costante del diritto ogni modo di recognizione che si era creduto fare dalle diverse genti nel volgere dei secoli della suprema legge giuridica con tanta tenacità ricercata dalle miriadi che popolarono la terra, e con troppa facilità per lo impulso delle umane passioni frequentemente disconosciuta. Affermare che tutto quanto fu statuito anche in tempi d'ignoranza e barbarie da popoli che si credettero culti mentre non lo erano che forse a metà, contenga una rivelazione della suprema legge giuridica, altro non fu che un errore pel quale trovano giustificazione tutte le sanzioni più barbare e persino lo stato medesimo di barbarie. Fu l'affermazione dell'assurdo che portò ad ammettere nello stesso argomento la coesistenza di due verità contradittorie. Fu in una parola la proclamazione del politeismo giuridico.

Ma il politeismo ha per suo necessario contenuto lo ateismo, perché chi afferma la pluralità degli Iddii forniti di eguale potenza, nega per logica necessità la esistenza di uno Dio che a tutto ed a tutti sovrasti. E così chi afferma la verità suprema di due leggi giuridiche delle quali l'una distrugge l'altra, nega la esistenza di una suprema legge giuridica, e così nega il carattere di assoluto nel diritto. Se fu un effato della suprema legge giuridica quello statuto che per mania di guerra o per egoismo imponeva si uccidessero i vecchi, gli storpi, e gl'infermi, non può essere un effato della suprema legge giuridica quel precetto che impone si porga agli storpi, ai vecchi, agl'infermi caritatevole e fraterna assistenza. Non può esservi un vero diametralmente contrario ad un altro vero; e chi ciò sostiene nega la esistenza del vero. Non può esservi suprema legge giuridica che diametralmente si opponga ad altra legge giuridica, e chi ciò sostiene nega per virtù dello imperativo logico la esistenza di una legge suprema.

Purgata però da cotesta idolatra adorazione dei fatti, la scuola storica ha renduto e rende beneficii grandissimi alla dottrina, quando alleatasi alla scuola ontologica le ha porto aiuto guidandola nello studio delle diverse legislazioni antiche e moderne, non già per adorare con cieca fede braminica ogni stolta aberrazione alla quale si lasciarono ire nei vari tempi per moti focosi le diverse popolazioni, ma invece per rintracciare in quelle stesse aberrazioni la verità di un giusto assoluto, e trarne per la riprova dei fatti una ulteriore dimostrazione. Così i maestri dello eloquio latino ci vennero a dire che tra le feccie di Ennio e Pacuvio essi avevano trovato bellissime gemme delle quali ornavasi quello elegante sermone; ma non già vollero dirci che i modi tutti e tutte le parole di quelli antichi dovessero registrarsi come classico testo dello idioma del Lazio. Vollero in sostanza dirci che con lo studio dei soli libri contemporanei non s'impara un linguaggio: ed io ripeto che con lo studio dei soli codici si rimane perpetuamente ignoranti nella scienza del diritto.

La scuola ontologica è la unica assolutamente vera, perché trae dalla natura dell'uomo le leggi che debbono regolarlo, e che nacquero contemporanee al primo albore della vita di lui appunto perché egli nacque in quella guisa formato. In ciò essa procede sulla scorta di quel principio universale che le leggi regolatrici di tutti gli enti desume dalle condizioni della respettiva loro natura, e così da principii intimi, costanti ed impreteribili. Ma poiché appunto per conoscere le condizioni speciali degli enti bisogna studiarli in tutti i successivi loro svolgimenti, così per conoscere la vera legge giuridica nei suoi molteplici e variabilissimi effetti bisogna studiare lo svolgimento della umanità nel suo rapporto con quella legge. Laonde la scuola storica mirabilmente conforta ed illumina la dottrina filosofica del diritto, e le due scuole procedono con mutuo e vicendevole benefizio alla conquista del vero. Di tal guisa i prischi romani per erudirsi nella sapienza giuridica si aiutarono della filosofia, e giunsero a formarsi della giurisprudenza quel sublime concetto che ella fosse la notizia di tutte le cose umane e divine; ma al tempo stesso bevvero ai fonti ed alle tradizioni della greca sapienza come innanzi a loro avevano i greci bevuto alle fonti degli egizi e di altri popoli della antichità. E se noi vogliamo mostrarci non del tutto indegni e degeneri figli dei padri nostri, dobbiamo imitarli per codesta via, ed aiutarci del frutto delle loro meditazioni onde spingerci innanzi alla conquista della vera dottrina legale nei genuini suoi fondamenti, nelle infinite loro enucleazioni, e nella relativa applicazione alla vita pratica della giurisprudenza. La umana sapienza è scaturita a piccole scintille dalle elaborazioni successive delle monadi che nel lungo periodo della vita umanitaria consacrarono le intelligenze loro alla ricerca del vero: ma non fu mai né può essere conceduto ad un uomo (chiamisi pur egli o Dottore, o Principe, o Imperatore) di concentrare nel suo cervello quasi in un solo fascio tutte quelle scintille: arrogarsi la autocrazia d'incatenare la scienza giuridica e di farsene unico insegnatore, è il più insensato fra tutti i delirii della umana superbia.

Queste verità che fugacemente ho accennato io non venni già a ripeterle in questo giorno per dirle a Voi miei sapienti Colleghi che già le avete fitte nell'animo come una religione saldissima, ma soltanto per fare avvertiti i neofiti nello studio della giurisprudenza acciò non lascino sedurre la inesperienza loro da una perniciosa opinione che oggi sfortunatamente risorta potrebbe toglier loro la fede nella necessità degli studi giuridici e la lena per affrontarli con quello zelo senza del quale nulla conducesi a buono effetto. Lo che ridonderebbe primariamente a gravissimo loro detrimento facendone abortire i vivaci spiriti e gli eletti ingegni, e farebbe impallidire le glorie della sapienza italiana.

Guardatevi, o giovani, dalla lusinghiera sirena del facile dommatismo. La sapienza non può essere completa se non è libera: la libertà non può essere durevole se non è sapiente.