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Francesco Carrara

GIUSEPPE PUCCIONI ED IL GIURE PENALE

(dagli Opuscoli di Diritto criminale, Lucca, 1870, 1 ss.)

 

Cenni biografici

Quando morte rapisce dal teatro di questa vita un uomo che si elevò sopra gli altri o per meriti suoi, o per virtù domestiche e cittadine, o per fatti generosi, o per servigi renduti alla patria, destasi attorno una generale commozione ed un grido unanime di compianto e di elogio. Gli omaggi al feretro, le funebri pompe, i cenni necrologici, ed altre simili effusioni dei concittadini e degli amici fanno testimonianza del grande affetto e riverenza in che tennesi quello estinto. Poi tutto tace: e la tomba è restituita al suo ferale silenzio. La storia registra quel nome sopra una pagine se qualche atto d'importanza politica le ne porga occasione, e i posteri vengono di tratto in tratto leggendo quel nome senza emozione perché confuso fra i molti ai quali toccò in sorte l'onore di un fugace ricordo. Ma quando l'estinto fu sacerdote di una scienza, e per la medesima tanto operò da allagarne la vita, e notabilmente influire sul progresso della medesima, oh allora non bastano le manifestazioni ordinarie a soddisfare il debito incombente ai superstiti verso l'illustre defunto. Bisogna che si commuova la scienza nei sacerdoti che rimangono a coltivarla; bisogna che per mano di questi rivelisi come l'estinto abbia eretto a sé stesso un monumento più duraturo e saldo che nol sono le lacrime e gli encomii dei presenti, per aver dato alla scienza da lui professata un tale incremento da meritare la gratitudine della più remota posterità. Avvengachè i benefizi recati da un uomo alla patria sua attorno a cose caduche siano passeggeri quanto esse, ma i benefizi recati al modo morale sieno perpetui nell'avvenire, e tanto più larghi di frutto perenne quanto più la fecondata dottrina avvicinasi alla classe delle scienze sociali.

Bene e con grande affetto soddisfece la nobilissima città di Firenze al debito di riconoscenza che le correva verso GIUSEPPE PUCCIONI; poiché furono molti (molti ma non mai troppi) i tributi di reverenza, e di dolore che nel giorno tristissimo della sua perdita vennero a palesare quanto egli fosse amato e venerato tra noi. Ma GIUSEPPE PUCCIONI fu sacerdote di una scienza; e di tale scienza che sovra tutte eminentemente si connette al sociale progresso, la scienza penale: e attorno a codesta scienza tanto egli e con tanto frutto si adoperò, che le vestigia ne rimarranno perpetue, ed oltre ai presenti ne raccorranno benefizio le generazioni future. A lui debbesi dunque ben altro che le lodi dei contemporanei: a lui debbesi dalla gratitudine della posterità monumento più gagliardo che nol siano quelli scolpiti da prezzolata mano in bronzo od in marmo.

Questa verità io sentiva nel cuore: e come confratello del nobile estinto nel sacerdozio della scienza penale, e come legato a lui, oltre che per i vincoli di personale affetto, da una sacra alleanza di principii e di fede scientifica, credetti fosse mio debito studiare il PUCCIONI nella vita sua di criminalista affinchè si chiarisse quanto egli fece in codesta dottrina e quanto sia grande l'eredità che le lascia. Ecco il pensiero a cui s'inspirano queste pagine le quali se saranno vergate con poco abile mano, saranno dettate con tutta la caldezza del cuore. Io contemplo GIUSEPPE PUCCIONI Criminalista; ed in tale contemplazione, io lo guardo nella Cattedra, io lo guardo nella legislazione, io lo guardo nella giurisprudenza.

 

I - GIUSEPPE PUCCIONI E LA CATTEDRA DI GIURE PENALE

La scienza penale non vanta una vetustà che la faccia risalire a remotissimi tempi. Confusa da prima insieme con ogni altra dottrina giuridica nel generale concetto della filosofia, quando da questa si staccò lo studio del diritto rimase per altra lunga stagione compenetrata nel medesimo. Tutti sanno che i romani giureconsulti non mai concepirono neppure essi il pensiero che la dottrina del giure punitivo potesse formare un corpo separato e distinto dal restante delle cognizioni giuridiche, il quale si reggesse dietro speciali principii, e con un ordine tutto particolare procedesse alla direzione della umanità. Non è dunque meraviglia se nel primo risorgimento delle scienze in Europa, quando così alacremente si aprirono quei grandi centri d'insegnamento destinati ad educare i giovani alla dottrina giuridica, onde poscia nacque questo nobilissimo ceto dei giuristi che tanto influsso venne poi esercitando sul progresso civile, sugli ordini politici, e sui costumi dei popoli; non è meraviglia io dico che nelle università per lunga stagione mancasse una Cattedra apposita destinata ad erudire la gioventù nella teoria del delitto e della pena. I repetenti che salivano in Cattedra prendendo a testo del loro insegnamento ora le Instituta di Giustiniano, ora le Pandette, ora il Codice, se venivano nel corso delle loro esegesi o delle loro repetizioni, o dei loro riassunti, a dir qualche cosa che appellasse alle materie penali, nol presentavano che come parte di un tutto del quale le diverse frazioni si concatenavano per unità di cardini. Da ciò doveva nascere la conseguenza che nella parte relativa ai reati la dottrina per tal guisa informata da identici principii rivelasse frequente lo influsso del civile sul criminale, e non si vedesse che le regole buone per quello divenivano pericolose e fallaci quando si rendevano dominatrici di questo. Anche ai tempi più recenti rimasero tracce di questo mal uso di sciogliere un problema di diritto penale con l'autorità di un frammento o di un rescritto dettato ai fini civili e la scienza moderna fra i molti impacci tra i quali agitossi, molto dovette lottare anche avverso le reliquie tradizionali di siffatto modo di argomentare. Sa ognuno ugualmente che il pensiero di staccare la dottrina del giure punitivo dal generale insegnamento del diritto facendone oggetto d'insegnamento speciale fu parto d'ingegno Italiano. Il Gandino nel secolo decimo terzo pubblicò un particolare trattato de maleficiis che tuttavia si conserva; e per quanto sia informe ed incompleto questo lavoro andrà ricordato fino ai più lontani nepoti per la benemerenza dovuta al pensiero. Prima di lui aveva Rolandino Romaniceo pubblicato uno scritto che intitolava Je ordine maleficiorum, e che sembra fosse destinato a dettare le particolari regole delle procedure criminali. Ma Rolandino, e Gandino non erano che privati giureconsulti. Taluno credette che essi esercitassero l'ufficio di Professori o docenti in diritto, onde vollero congiungere la pubblicazione di quei loro scritti con la ipotesi di una Cattedra speciale già istituita allora in qualche Università Italiana per lo insegnamento del giure punitivo. Ma ciò che ci natta di quei due giuristi il Pancirolo (de claris legum interpretibus lib. 2, cap. 43 et 47) mi dà ragione di avere come non del tutto conforme alla verità codesta credenza.

Infatti facendoci sapere quel diligente scrittore come il Rolandino fosse Avvocato distinto e celebre nelle difese, mentre il Dino contemporaneamente era Professore alla Università di Bologna; e come il Gandino cuoprisse ufficio superiore nella magistratura: non è a credersi che se anche Rolandino e Gandino avessero esercitato lo insegnamento ne avesse quello erudito dimenticato un accenno.

Ad ogni modo non vi è documento (per quanto io conosca) che lo avvalori; né mi è riuscito a malgrado di lunghe e continuate ricerche di risalire alla prima genesi di una Cattedra eretta nelle Università di Europa con la esclusiva destinazione allo insegnamento del giure punitivo; né parmi che dal semplice fatto della pubblicazione di un trattato possa con sicurezza argomentarsene la esistenza di una Cattedra relativa. Inutilmente a chiarirmi su questo punto ho posto a contribuzione l'amicizia di distinti colleghi a Bologna, a Roma, a Modena, a Milano, a Pavia, invocando il soccorso di Pietro Ellero, di Bosellini, di Buccellati, di Emilio Brusa, e del chiarissimo Professore Giuseppe Giuliani, che tutti nomino a cagione di onore e di riconoscenza. Nessuno ha potuto spingere le mie ricerche al di là di quel punto al quale mi conducevano le notizie che si conservano della Pisana Università. Altri di me più erudito già forse conoscerà codesta data; altri più fortunato giungerà ad accertarla; in quanto a me debbo farne sincera professione d'ignoranza.

Nella Pisana Università fiorente fino dal 1320 abbiamo certezze che la istituzione di una cattedra appositamente destinata allo insegnamento del diritto penale avvenne soltanto nell'anno 1544 per decreto di Cosimo I. dei Medici (1)[(1) Perciò in un manoscritto di Mons. Sommai Provveditore dello studio di Pisa nel 1617, che conservasi nella Biblioteca Pisana si legge - "la criminale in Padova, in Pisa si lesse molti e molti anni; in Perugia il Giovedì. In Roma, in Bologna credo".] e vi fu chiamato per il primo come professore titolare un tale Uberto o Roberto Vanni Pisano, che continuò in quella Cattedra fino all'anno 1581.

Intorno al quale provvedimento di Cosimo il dotto Fabroni (Historiae Academiae Pisanae Vol. II, pag. 86) ci narra che il principe Mediceo s'introdusse a ciò fare ad imitazione di altre università. Ma non ci fa poi sapere quali fossero quelle Università così tolte ad esempio; né se di Germania, di Spagna, di Francia, o d'Italia, o di altro luogo si fossero. Lochè se quel buon uomo avesse fatto ci avrebbe tolto d'impaccio ed illuminato, o per lo meno ci avrebbe additato la via da seguirsi nella desiderata ricerca. Così noi abbiamo dal Fabroni l'assicurazione che Pisa non fu la prima ad aver la gloria di quel separato insegnamento: e qui si rimane.

Ma come la pubblicazione di un trattato criminale non significa erezione di una Cattedra, così la erezione di una Cattedra non significò costruzione di una scienza. Infatti i professori destinati a quello insegnamento speciale non fecero altro per lunga stagione che continuare le ripetizioni sul testo Romano, la innovazione consistendo soltanto in una divisione del lavoro senza mutamento di metodo. Apprendiamo dai sillabi da quei professori annualmente presentati ai loro scolari, come i loro corsi consistessero ora nello esporre il commento alla legge Giulia di maestà, ora il commento alla legge Cornelia dei sicarii, ed ora altro simile. Corsero molti anni prima che lo insegnamento penale emancipatosi da questa pastoja di essere il mero commentario di leggi positive (e quali leggi mio Dio!) si lanciasse sulla guida dei sommi principii della legge naturale alla ricerca del vero in cotesto argomento, ajutata dal gagliardo presidio delle logiche deduzioni, e rejette le ingannatrici stampelle del sic dixit et ita voluit, giungesse a proclamare nel diritto punitivo il sommo protettore della umana libertà, e non il perpetuo protettore delle tirannidi. Pare anzi che per lungo tempo in alcuni luoghi il metodo dello insegnamento positivo s'imponesse dai governi come obbligatorio ai professori di diritto criminale nel modo stesso che ciò si è veduto in alcuni intervalli praticare in Francia nei tempi nostri; avvegnachè i governi dispotici ogni forza sociale amino volgere a puntellare l'autorità loro, e di ogni forza sociale siano gelosi per poco che possa oscurarsene la loro infallibilità o vacillarne il credito loro. Laonde è ben naturale che a quei governi che più tengono cara l'autorità dispotica sia piaciuto prediligere lo insegnamento positivo del diritto allo insegnamento filosofico. E far precetto agl'insegnanti di limitarsi al commentario dei Codici attuali; e questa forma d'insegnamento allargare, e comprimere l'altra o del tutto inibirla, al fine di radicare nei giovani la credenza che primo fonte di ogni legge sia il piacimento del principe. Di questo vero fanno testimonianza tutte le storie Universitarie, e soltanto ci reca meraviglia il vedere che simili tradizioni si vogliano accarezzare tuttavia sotto la bandiera d'Italia libera anche là dove sotto la bandiera dispotica avevano dovuto impallidire innanzi alla cresciuta indipendenza dei dotti. E quanto all'antica Pisa ci fa testimonianza di ciò il sillabo dell'anno accademico 1760-61. È questo il primo Programma in cui si trovi fatto cenno di un corso filosofico di diritto penale sotto la forma d'istituzioni composte secondo ragione sua dal Professore insegnante. Sino a quell'anno non trovasi altro Programma segnato per quella Cattedra tranne come ho detto la illustrazione di qualche titolo delle Pandette, o del Codice. Ma come esordiva egli codesto insegnamento filosofico? Giovi mostrarlo riproducendo il testo di quel sillabo, come ce lo ha dettato il nostro illustre amico e collega Professore Ferrucci: Ordinarius Professor Criminalium Exc. D. CAESAR ALBERICUS BORGHI Pisanus ad L. Iuliam Majestatis. Hora 3. antemerid. Domi vero dictabit ed explicabit Institutiones Iuris Criminalis.

Non era dunque a fronte levata e con licenza dei superiori che il Prof. Borghi nel 1760 osava proporre lo insegnamento filosofico come programma officiale: quasi alla fuggiasca egli si permetteva di darne agli scolari un saggio nelle private adunanze raccolte nella sua casa (1) [(1) Questo insegnamento esordiente del giure penale ebbe confini molto limitati ed angusti. Rilevo ciò da un corso manoscritto di Cesare Borghi che ebbi in dono dal mio illustre amico prof. Pietro Ellero. Trovo che della parte generale non si davano che pochi ed aridi cenni racchiusi sotto la forma di due capitoli, nozione del delitto, esposizione degli accidenti del delitto: della teorica della imputazione, del tentativo e della complicità, neppure una traccia. Tutto il momento del corso stringevasi nel descrivere le procedure secondo quei tempi, e dare nozioni succinte e spesso incomplete dei singoli reati]. Per tal guisa l'insegnamento filosofico del giure penale si manteneva in Toscana nella forma di scuola privata quantunque già da vari anni avesse l'onore della pubblica cattedra in Roma. Infatti nella Università Romana erasi eretta nel 1660 da Alessandro VII la cattedra separata di diritto penale: ed a quella successivamente chiamato nel 1699 l'Ursaya, abbiamo sicuro documento che questo docente procedeva nello insegnamento suo con l'ordine sistematico, e non valendosi delle leggi Romane come testo ma soltanto a certe occasioni come argomento. Ma se certo idee possono tardare lunga pezza a svilupparsi dal loro embrione, appena si mostrano muovono per intima virtù rapide e sicure al proprio incremento. Così troviamo che dopo il breve giro di tre anni quello insegnamento filosofico che aveva fatto in Pisa le prime sue prove nelle domestiche pareti del Professore Borghi convertivasi in ammaestramento ufficiale. L'anno Accademico 1763-64 si aprì nell'Accademia Pisana non più con una, ma con due Cattedre dedicate al Criminale diritto. L'una intitolata Rerum Criminalium, continuossi ad esercitare dal Borghi secondo il vecchio uso, leggendo cioè sul testo Romano ora della Legge Giulia di maestà, ora della Legge Cornelia dei micidiali: l'altra, intitolata Institutionum Criminalium, affidata novellamente a Filippo Della Pura di Castel Fiorentino. In tal guisa l'insegnamento metodico e razionale della dottrina punitiva proseguì nel pisano Ateneo a far concorrenza con la esegesi delle Leggi Criminali romane fino all'anno Accademico 1783-84. A questo anno scompariscono affatto così il Della Pura come il Borghi, e le veci di entrambo viene a sostenere Pietro Ranucci di Città del Castello; o a meglio dire scomparisce lo insegnamento del diritto criminale positivo e tutta la dottrina penale in questo Ateneo si concentra nello insegnamento filosofico. Così cessò nella Università di Pisa quello inetto metodo di dettare commenti di un codice penale: metodo inetto perché ad altro non serve tranne ad ingombrare le giovani menti di dettati positivi i quali poscia al presentarsi di quei giovani nella palestra forense possono trovarsi totalmente cambiati, lasciandole affatto digiune dei sommi principii razionali che valgono per chiunque sa leggere ad interpretare senza difficoltà qualsisia Codice penale novello che del tutto discorde dai principii di ragione non sia.

E l'ostracismo da questa Università dello insegnamento positivo del giure penale ebbe la sanzione non interrotta di sedici lustri, e dura e durerà tuttavia se Dio non manda alla Italia una nuova irruzione di barbari.

Tale era lo stato dello ammaestramento penale in Pisa al cadere del passato secolo. Ma mentre attendevasi per rispetto al Borghi la opportunità di abolire qua lo insegnamento esegetico del giure penale, un'altra Cattedra a questa importante dottrina si veniva destinando nella città di Firenze. Per sovrano Rescritto del 22 Febbrajo 1778 s'instituiva nella capitale della Toscana una Cattedra speciale intitolata di giurisprudenza criminale pratica.

Codesta istituzione non era conseguenza di un piano generale d'insegnamento: avvegnachè il Liceo Fiorentino, del quale poscia venne a far parte cotesta Cattedra, non fosse peranco istituito; e si aprisse parecchi anni dipoi. Era bensì la conseguenza di un piano generale di riforme penali. Quella sapienza che poi lasciò tanto monumento di sé nel Codice penale Leopoldino del 1786, già maturavasi nel segreto dell'aula legislativa: ma sentivasi il bisogno di preparare il terreno alle nuove riforme che si volevano attuare: e il terreno da prepararsi era quello di far nascere dei giovani giuristi i quali si erudissero in Pisa nelle alte teorie filosofiche della scienza penale; e di far nascere dei giovani giuristi i quali si erudissero in Firenze in una pratica che si voleva istituire su basi razionali, e non più sul mero formulismo e sul maneggio dei cavalletti. Ecco la unità di pensiero che congiunge insieme nella storia nostra la istituzione dello insegnamento filosofico penale in Pisa nel 1763 e la finale abolizione della scuola esegetica nel 1784; la istituzione di una Cattedra di giurisprudenza penale in Firenze nel 1778 e la promulgazione del nuovo Codice penale nel 1786. Questi quattro grandi fatti si annodano in un solo concetto. I principii della scienza penale risorta promulgati dal Beccaria avevano avuto un eco in tutta l'Europa; ed in Toscana avevano eccitato le simpatie universali. La civiltà nostra era matura per una radicale riforma nel sistema delle pene. Le ansie dei dotti precorrevano il Codice Leopoldino. Si doveva abbattere fino ai fondamenti il vecchio edifizio delle inquisizioni ordinate sui tormenti; delle prove privilegiate; degli esorbitanti supplizii; delle pene aberranti, e di quanto altro o stolto o crudele aveva formato fino a quel giorno tutto l'armamentario della pubblica difesa. Si voleva rovesciare un sistema di procedura fondato sullo iniquo principio del sospetto; ed un sistema penale fondato sul draconiano principio della intimidazione.

Un nuovo ordinamento che voleva nelle procedure lasciare aperto il libero svolgimento della verità, e nelle pene congiungere al bisogno della difesa sociale la speranza di emendare il colpevole, male poteva affidarsi ad uomini che si fossero nodriti al latte impuro della legge quisquis, e dei frodolenti precetti di Covarruvio. Improvvido sempre è un governo che volendo dar vita a nuovi ordinamenti da lui creduti conformi ai bisogni dei tempi ed al miglioramento sociale, l'attuazione di quelli consegna alle mani di uomini entusiasti di ogni tradizione del passato, e di ogni mutamento o diffidenti o nemici. Questo sbaglio non volevano commettere i riformatori della Toscana, e saviamente perciò incominciarono dal riformare lo insegnamento penale. Avevano di ciò un classico esempio in quello che nell'opposto senso ed a fine tutto contrario erasi in antico con tanta destrezza operato da quel Reale di Francia che chiamossi Filippo il Bello; il quale dei privilegi e favori accordati ai legisti della Università di Parigi aveva saputo fare al suo trono così gagliardo puntello da spengere senza lotte ogni avanzo di libertà nel popolo a lui soggetto. Singolare fenomeno col quale la storia rivela spesso la fallacia degli umani divisamenti! Le università e gli studi giuridici in certi luoghi ed in certi tempi si protessero per rinforzare con le tradizioni dell'imperio orientale il principio di autorità, e persuadere ai sudditi che la giustizia emana dal Re, e che il Re è lo stato. Altrove ed in altri tempi le università e gli studi giuridici si protessero ad un fine del tutto opposto; ed in fatti mirabilmente servirono a rovesciare le dominazioni di quei principii falsi e tirannici che per loro mano si erano voluti assodare. E quanto fosse lo interesse che il governo Toscano di allora metteva nella istituzione di quella Cattedra Fiorentina, basti a mostrarlo il nome di colui che per il primo la ricoprì, il quale fu Jacopo Maria Paoletti, a cui poscia fu dato per successore Guido Angiolo Poggi. Nata per impulso di simili ispirazioni, ed a tali uomini affidata la riforma dello insegnamento non poteva non dare largo e consentaneo frutto in Toscana.

Per la forza convergente delle due Cattedre i veri dettati della moderna scienza penale s'incarnarono quasi nel popolo nostro, per guisa che se avveniva poscia che rivolgimenti politici spingessero un legislatore ingannato o pauroso nella vita del regresso, egli rimaneva fiaccato nel suo tentativo per difetto di esecutori, e la sua voce periva soffocata nel grido riprovatore della pubblica opinione. Così mercè le Cattedre della giurisprudenza pratica destinate ad erudire gli ordini inferiori poterono i buoni principii della scienza penale diffondersi anche negli ordini inferiori della Magistratura, come per le Cattedre Universitarie si venivano allargando negli ordini superiori. Così potè stendere larghe radici il sentimento di quel rispetto che devesi al cittadino quantunque accusato di un melefizio, mentre non essendo ancora chiarita per una sentenza la sua reità, egli non è colpevole di altro che dei sospetti altrui. E insieme con la carità verso lo infelice sul quale pende un'accusa crebbe il rispetto ai sacri diritti della difesa, e se ne aumentò la dignità dei patroni e dell'ordine degli Avvocati, che potè sollevarsi a quella nobile altezza alla quale surse in Toscana per la sapienza ad un tempo di che si fregiava, e per la reverenza che reciprocamente si professarono la Curia e la Magistratura. Avvegnachè male si creda che la Magistratura s'innalzi dove non s'innalza la Curia, essendo quella figlia di questa, e sorella ad un tempo ed alleata nel sacerdozio della giustizia e del vero. Cotesto sacerdozio e dall'una e dall'altra forse non mai esercitossi altrove con altrettanta nobiltà ed indipendenza con quanta se ne vide in Toscana. Ivi a dispetto di un reggimento dispotico e delle velleità di ferocia, che o per irruzioni o per ispirazioni straniere vennero a certi momenti risorgendo come fugaci meteore nelle aule della suprema potestà, la libertà civile ebbe un gagliardo riparo in quei due ordini rispettabili. L'uno sempre pronto a moderare la esorbitanza della legge con ragionevole interpetrazione, senza curare i suggerimenti che potevano venire dall'altro; l'altro sempre veloce ad accorrere dovunque suonava parola di persecuzione. Nella qual cosa se la storia imparziale dei tempi moderni faccia un confronto tra le condizioni nostre e quelle di altre genti vicine appo le quali grandi parole si fanno di libertà senza corrispondenza di fatti; se ne dovrà concludere che non sempre la libertà politica è guarentigia di libertà civile, e spesso dove quella è niente questa è grandissima sia per la fermezza degli uomini che hanno missione di sostenerla con l'arme della legge, sia per la potenza della pubblica opinione.

Certamente appo noi non si videro mai Avvocati sottoposti a processo per lo zelo spiegato in una difesa, o (come avvenne in Francia all'illustre Bavoux) per i principii giuridici alla difesa più acconci che avevano propugnati; e molto meno elevossi a delitto il numero degli esemplari dello stampato di una Memoria legale.

A questa Cattedra fiorentina chiamavasi GIUSEPPE PUCCIONI nell'anno 1832. Le tradizioni dei suoi antecessori; il punto di vista umanitario a cui la dottrina penale erasi recata in Toscana per virtù degli esimi professori Giovanni Valeri e Celso Marzucchi succedutisi in Siena, e dei tenaci sforzi del Carmignani, per universale fortuna mantenuto più di sei lustri nella Cattedra di Pisa: le condizioni della pubblica opinione in Toscana su tale argomento: tutto in una parola avrebbe posto il PUCCIONI nella necessità di continuare il programma della mitezza nelle pene, e della imparzialità nelle procedure quando anche avessero nella sua mente allignato difformi pensieri.

Ma egli non aveva bisogno di siffatti stimoli né di quelli splendidi esempii. Egli fin da quando esordiva nel 1812 la sua vita pubblica nell'Uffizio del Procuratore Imperiale a Montepulciano, donde poscia passava a Siena sostituito Procuratore Imperiale nel marzo del 1814, mostrava come fosse profonda nelle sue convinzioni la fede nella mitezza, e l'aborrimento dall'eccessivo rigore; e come specialmente fosse in lui gagliarda la reverenza verso le forme dei giudizj penali. Quella bella sentenza da Pietro Ayrault insegnata più secoli addietro alla Francia, e colà per più secoli dimenticata, non essere la giustizia penale altro che formalità, aveva posto nell'animo del PUCCIONI le radici di una saldissima fede giuridica, della quale non mai cessò di porgere splendide prove in tutti gli uffici che venne successivamente ad esercitare.

Tutto quanto rimane di lui negli Annali dei giudicati ne fa solenne testimonianza. Ma più ampia e coraggiosa professione di codesta fede a lui fu dato di fare quando salì sulla Cattedra. Di là noi lo udimmo con santo zelo inveire contro i suggesti di ogni modo (lo cui funesto seme ancor non cessa) contro le inutili restrizioni, contro i birreschi artifizi, e contro tutti cotesti ruderi dell'antica barbarie orientale; dei quali, per uno zelo divenuto criminoso per eccesso proprio, tuttavia rimanevano esempi nelle nostre procedure penali: di là noi lo udimmo caldeggiare con generosa espansione gli interessi del cittadino sottoposto ad inquisizione criminale e propugnare i sacri diritti della difesa dei rei. In questa egli insegnava non doversi dallo stato guardare con insipiente gelosia un nemico stoltamente temuto da mantenersi per rispetto alla pubblica opinione, ma da ridursi ad una mera apparenza con angustiarne i movimenti tra perpetue catene: ma in lei doversi invece riconoscere un'alleata della giustizia alla quale una cosa sola deve interessare, vale a dire il discuoprimento del vero: essere a cotesto ultimo fine non solo utile ma necessaria la maggiore larghezza conceduta allo svolgimento dei mezzi defensionali: doversi le potestà della difesa costituire sulla vera base della uguaglianza con le potestà dell'accusa per diradare quanto è più possibile il pericolo della condanna di un innocente, nella quale non sta soltanto il danno privato ma il gravissimo danno sociale della impunità del colpevole: ad un solo pensiero doversi foggiare i limiti delle potestà defensionali, quello cioè di impedire allo affetto partigiano di deludere la giustizia, come allo identico pensiero devono foggiarsi i limiti delle potestà dell'accusa, quello cioè di impedirle di trarre in inganno la giustizia per calore di zelo o ambiziose mire o perniciose preoccupazioni.

Fermo in tali credenze il PUCCIONI non poteva non essere avverso al metodo inquisitorio che pure rimaneva tra noi: non poteva omettere passo o parola che valesse a spingere la Toscana a completare la sua rigenerazione ed il suo progresso nelle istituzioni giudiciarie. A lui l'ufficio di Magistrato aveva rivelato tutte le brutture, tutti i pericoli, tutte le iniquità del processo segreto: l'ufficio di Professore a lui dava balia di divulgare coteste sue osservazioni e popolarizzare il desiderio dell'orale procedimento nei giudizi penali. A lui entrambo gli uffizi offerivano lena ed autorità ad insistere efficacemente presso il governo, affinchè la riforma penale raggiungesse finalmente il suo pieno sviluppo in Toscana anche dal lato delle procedure. Grandi per fermo, e potrebbe dirsi gigantesche per le condizioni dei tempi, erano state nell'argomento penale le riforme legislative del 1786. Si era visto un principe assoluto convertire in precetti di legge le grandi verità promulgate dal filosofo Milanese; sanzionare il diritto che ha il cittadino erroneamente accusato alle indennità dal Governo: professare il principio della moderazione sulla base della sua politica utilità, e riprovare la stoltezza di attendere dai flagelli il miglioramento della città: proscrivere le vessazioni degl'inquisiti, le torture ed i supplizii, le pene aberranti, non solo come contradizioni alla giustizia ma anche come ostacoli alla pubblica felicità. Tutto questo era bello, era grande, era caparra di più sapiente avvenire. Ma pure restava la nefandezza delle galere, restava la fustigazione, restava la gogna, restavano le procedure tenebrose, restava l'assurdo frazionamento della pena misurato sul frazionamento della prova, restavano tante altre vestigia di un'antichità che il torrente dei lumi doveva fugare. In ciò stava lo avvenire promesso da quelle riforme. Ma i rivolgimenti politici e le intemperanze dei moti stranieri, un lungo periodo di agitazione e di guerre, e le paure dei governanti erano sopravvenute, intempestiva barriera al progresso ulteriore delle nostre riforme; le quali è da meravigliare piuttosto (e cavarne particolare segnale della civiltà nostra) che non perissero affatto in quel cataclisma, anziché meravigliare che non progredissero quanto faceva mestieri.

Ma come la penasse il PUCCIONI e come dalla Cattedra inveisse contro il metodo inquisitorio, oltre ad esser noto appo tutti coloro che lo udirono, viene mostrato per quei brevi cenni che egli ne lasciò nel suo Saggio (pagine 185, 186) troppo succinta sinopsi del molto che egli dettava ai discepoli suoi. Non solo per i gravi pericoli d'infedeltà disapprovava il PUCCIONI il metodo inquisitorio; pericolo al quale si sarebbe potuto, com'ei suggeriva, arrecar pure un qualche rimedio ad imitazione di altre genti: ma più specialmente lo riprovava per quel vizio radicale che le deposizioni dei testimoni nelle procedure scritte non presentano mai il ritratto fedele delle parole dei testimoni. Il giudice istruttore, o il cancelliere non scrivono mai quello che dice il fidefaciente nel suo vernacolo e nella sua inesatta sintassi. Egli (come vene nota il nostro maestro al luogo citato) si compiace a fare una parafrasi delle rozze risposte del testimone volgare, ed immola la verità alla eleganza od alla rettorica. Laonde nei processi scritti si leggono troppo sovente deposizioni d'incolti villici i quali parlano come Dottori, ed usano locuzioni scientifiche; e quel che è più singolare si trovano spesso dozzine di racconti ripetuti da persone anche di diverso rango e di diversi contadi, espresse tutte con meravigliosa somiglianza di frasi ed anche identità di parole, da farne positivamente certi di uno dei due termini di questo dilemma: o che lo interrogante suggeriva sempre la risposta con la interrogazione, ed il sì od il no del testimone traduceva nella interrogazione da lui formulata; o che lo interrogante traduceva a suo modo in una identica formula le risposte degli interrogati nelle quali era impossibile supporre cotanta uniformità. Di cotesta verità ne abbiamo avuto solenni riprove ed esperimenti nelle ripetizioni dei testimoni nei giudizi orali, ove il povero testimone ripetuto lo vidi spesso stringersi nelle spalle e rimanere stupidito allo udirsi contestare come detta da lui ora la parola corrissanti, ora la parola contumelia, ora la parola doloso, ora la parola ottemperare, ed altre simili che trovava scritte nella sua deposizione, senza che il poveretto non che averle proferite le avesse mai neppure ascoltate. Questo vizio radicale ed inseparabile del sistema non lascia mai tranquilla la coscienza del giudice che deve cercare il vero sulle mute pagine del processo. Il senso comune lo fa certo di una sola cosa, cioè che quelle parole rappresentate a lui dalla carta non possono essere uscite dal labbro del testimone. Se poi l'attuario sia stato un traduttore fedele, o inconsapevolmente un traditore del concetto del testimone, questo è un dubbio che turba la coscienza del giudice e che egli non può chiarire.

Cotesti pensieri del nostro criminalista dovevano per buona logica condurlo a propugnare la oralità pura nei processi penali. E difatti chi mediti quanto egli scrisse per via di mero accenno nel suo Saggio riscontrerà veritiero l'asserto mio, quando narro chela mente del PUCCIONI sempre tenera a buona ragione per le guarentigie degli accusati, le quali sono guarentigia della verità e della giustizia, non poteva approvare il processo misto in quella forma che prevalse tra noi; perché nella medesima la oralità fu sommersa nel processo scritto invece di essere, come si va jattando, prevalente su quello. Infatti non può esservi uomo che abbia senno in capo, se una fatale parzialità non lo accieca, che accetti come verità la decantata prevalenza del processo orale sul processo scritto, tostochè abbia pur poche volte assistito ad un pubblico dibattimento. Se il testimone chiamato all'udienza fa mutazioni su quanto al suo detto attribuisce il processo scritto, ove tali mutazioni tornino a pregiudizio dello accusato si accettano con alacrità, e se ne procura senza più la inserzione nel processo verbale. Ma guardisi bene il testimone dal mutare anche una sillaba in giovamento dello accusato. Egli è fatto segno di acri rimproveri, un tostano sdegno agita il Pubblico Ministero; gli si minaccia il carcere immediato, né si tarda ad inviarvelo, quantunque della supposta sua falsità non abbiasi altro documento tranne la differenziale fra ciò che dice e ciò che fu scritto. Che ai reggitori del giudizio diasi facoltà di porre immediatamente in stato di arresto un testimone quando APPARISCA falso, è cosa ben giusta: ciò è necessario per lo esempio del pubblico e per servizio di giustizia. E, senza cercare adesso se troppo o non siasi corso in Francia quando testè si è conceduta la terribile potestà della immediata condanna del testimone sospetto alle pene della falsa testimonianza senza processo e senza preparazione di difesa, non può trovarsi eccezione ragionevole contro una qualche misura di rigore da adoprarsi immediatamente contro un testimone sospetto. Ma quando ciò? Intendasi bene questo punto dove sta tutto il sofisma delle pratiche odierne. Ciò è giusto, anzi necessario quando il testimone apparisca falso. Or tutto il giuoco sta su cotesta formula dello apparire falso. Certamente se il testimone venga smentito da altri che abbiano nella loro persona o nel loro detto una prevalenza di credibilità oltre quella di nuocere allo accusato; se risultarono all'orale giudizio circostanze da far supporre una subornazione; se il testimone si mostri incerto, esitante o narri inverosimili cose; se in una parola per altri elementi estrinseci emergono gravi sospetti della sua falsità, dovrà bene ricorrersi ad un provvedimento contro di lui. Ma questa non è la disputa e non è ciò che avviene. La disputa sorge in questi semplici termini: se per affermare che il testimone è sospetto basti soltanto la mera circostanza che ei non confermi fino alla ultima lettera tutto ciò che trovasi registrato nella scritta procedura. Questo è ciò che si vuole da certi pubblici accusatori. Sia che il testimone sostenga non aver detto altrimenti tutto quello che trovasi scritto; o sia che il testimone convenga di averlo detto, ma soggiunga che fatta più matura riflessione abbia conosciuto l'equivoco incorso nella sua prima deposizione, tutto è lo stesso. Voi diceste nel primo esame che erano le ore otto; voi dite adesso che erano le dieci; e di qui non si esce; o spergiuraste allora, o spergiurate adesso; e perciò o confermate il già detto, o andate in prigione. Ecco la ultima soluzione delle verificazioni che porge alla giustizia il processo orale dopo un processo scritto che si formò con tutti gli ordini della inquisizione. Il testimone non è possibile che convenga di avere spergiurato, e molto meno che mantenga nervi di ferro in presenza della minaccia del carcere e del burbero piglio di un Magistrato: egli cerca la sua quiete e la sua salvezza ed afferma ciò che si chiede. Così all'orale giudizio si strappano le dichiarazioni con una minaccia imminente, lo che altro non è se non che una tortura in guanti gialli: così si mostra a chi ha occhi in testa quanta ipocrisia si nasconda in quella affermazione della legge che non riconosce valore nella scritta procedura, e tutto annunzia dover dipendere unicamente dall'orale processo.

L'orale processo che a detto della legge dovrebbe esser tutto, diventa nulla nella concreta realtà dei fatti. L'orale processo dovrebbe servire a rettificare e correggere gli errori incorsi nella procedura scritta, poiché altrimenti avrebbe mancato di senso comune il legislatore che volle appunto la ripetizione die deposti scritti perché questi ritenne come sospetti di errore e sentì il bisogno che al cospetto del pubblico la conferma spontanea del fidefaciente rendesse sicurtà del genuino deposto. La pratica invece capovolge la ragione della legge, e fa la riprova del conto con la idea fissa che questa deve tornare conforme alla prima prova, nella quale non ammette la possibilità dell'errore. Strana confusione di termini; artificioso modo di distruggere le guarentigie della verità.

Questi erano i pensieri del nostro Professore: e per i medesimi in cotesta sua qualità francamente per la oralità pura si pronunciò. Ma il meglio non può sempre eleggersi quando si deve lottare coi pregiudizi e con le paure governative, le quali per una singolare fatalità osteggiano il bene e non prevengono il male. Laonde il PUCCIONI intento a demolire il vecchio edifizio inquisitorio doveva appagarsi di quello che si poteva ottenere dallo esitante Granduca. Postosi attorno al Ministro Puccini e nell'animo suo insinuando quelle verità che la Cattedra di Pisa, di Firenze e di Siena avevano rendute popolari; e coi fatti raccolti dalla sua lunga esperienza documentando i gravi pericoli nei quali il vecchio metodo lasciava la innocenza di un inquisito; giunse a vincere la titubanza, e ad ottenere che la oralità del processo penale avesse in Toscana almeno una iniziativa la quale valesse a preludio di un più largo avvenire.

Ma il principe non ancora si decideva ad un passo coraggioso. Ondeggiante sempre fra il desiderio del bene e i fantasmi della paura, fra i consigli di chi spingevalo a vagheggiare lo splendore dell'avo e di chi atterrivalo con la memoria dei disastri del genitore; signoreggiato troppo spesso ad influenze straniere e spesso ancora dal semplice timore di quelle, le quali da qualsisia lato provengano sono sempre funesto inciampo ad ogni governo; esso mai non fece passo che incerto e trepidante non fosse; perlochè parve sempre che il bene lo facesse a ritroso; e ciò sempre non era vero. Anche in questa opera, orami divenuta necessità di tempo, della abolizione del processo inquisitorio il principe lungamente ondeggiava: né si potè determinare alla definitiva sanzione della riforma finchè a condurvelo non gli fu proposta la via di un esperimento; magica e prediletta parola che può dirsi designare in un profilo o riassumere in un solo concetto tutta la fisionomia e tutta la storia di quel governo. A teatro dello esperimento del giudizio orale si destinava col motuproprio del 31 dicembre 1836 la città di Grosseto, che già di altri esperimenti aveva fornito il terreno, ma con fortuna minore, al Granduca. Ivi instituivasi un Tribunale di Prima Istanza provvisorio che doveva eseguire la costituzione sperimentale del giudizio pubblico in quella provincia; e come Commissario straordinario a dar mano a siffatta costituzione colà s'inviava GIUSEPPE PUCCIONI col titolo di presidente di quel Tribunale. Per tal guisa affidata l'opera a chi per intimo convincimento credevala buona, ed a chi ne aveva proclamato la convenienza nella scuola e nei consigli del Principe, l'opera stessa non poteva fallire. La testimonianza dei contemporanei, la corrispondenza fra il Ministro Puccini, e GIUSEPPE PUCCIONI, che conservasi dalla famiglia, ed il progresso ulteriore del fatto, mostrano come sotto le mani del PUCCIONI la vagheggiata riforma buona prova facesse; anzi ottima prova. Avvegnachè la fede nella virtù di una legge sia la prima e più necessaria condizione di chi deve eseguirla; e nel PUCCIONI, oltre la fede nella virtù della riforma, ricorresse sapienza grandissima nello argomento penale, e maestria di quel tatto pratico senza del quale anche gli ordinamenti buoni possono farsi apparire cattivi. La felicità della prova troncò le esitazioni del Principe, e le leggi del 1838 che definitivamente bandirono la inquisizione pura dalla Toscana e vi gettarono le radici del giudizio pubblico criminale, furono il frutto che raccogliemmo dalle incessanti fatiche del nostro criminalista. A lui venne, come ragione voleva, affidato eziandio il complemento della riforma; e quando lo vedemmo mercè il Decreto del 28 Agosto 1838 destinato all'uffizio di Vice-Presidente della Corte Regia di Firenze che doveva avvisare nell'ordine della oralità anche i giudizi di alto criminale in Toscana, noi tutti applaudimmo: e poiché la riforma era bella, ed a mani così leali e gagliarde affidavasi la tutela al suo avvenire, di cotesto avvenire più non si ebbe motivo di dubitare. Così ne avvenne che il giudizio penale pubblico, il quale per lunga stagione era stato nel desiderio dei sapienti e nelle speculazioni dei cattedratici, s'incarnasse con solida e durevole vita nella Toscana.

Ma i ruderi di un diritto penale barbaro ed irragionevole non erano ancora demoliti del tutto. Rimaneva tuttavia l'ascoso e fatalissimo verme della demoralizzazione del popolo operata mediante le penalità; controsenso il più assurdo di quanti mai ne furono sognati dalla insipienza delle signorie umani; rimanevano le galere, e le carcerazioni promiscue: avverso alle quali io niente dirò, si perché troppo vasto argomento mi porgerebbero se tenerne volessi distesamente parola; sì perché la nefandità loro è ormai rivelata alle convinzioni di tutti. Ed anche qui il Principe stavasi in quella perpetua titubanza, e temporeggiava; e in ciò ulteriori ragioni accrescevano la sua naturale perplessità, voglio dire i riguardi alla economia ed alla finanza pubblica. Né io già voglio biasimare la tenerezza verso il pubblico erario, la quale purchè ristretta nei debiti confini è una delle prime virtù di un governo, altrettanto benefica quanto è stolta e rovinosa la opposta inconsideratezza e la smania d'inutili profusioni. Ma la economia vuole essere da un saggio governo adoperata in tutto fuorchè in ciò che riguarda il bisogno degli ordini di giustizia; e sovra ogni altra cosa l'amore della economia deve porsi da banda in ciò che riguarda la pubblica sicurezza e la moralizzazione del popolo. Non debbono i governati mostrarsi ritrosi mai a contribuire con ogni loro sacrificio per simile oggetto: debbono i governanti con parca mano provvedere ad ogni rimanente purchè al medesimo avanzi copia di mezzi. Avvegnachè sia questo il primario e quasi dissi l'unico fine di ogni politica istituzione; non avendo l'autorità civile altra solida ragione dell'essere suo tranne quella di costituirsi necessario strumento della sicurtà del diritto e del miglioramento morale dei popoli. Come sarebbe riprovevole il pensiero di quel padre che per assicurare ai figli un più largo retaggio li lasciasse crescere o viziosi o ignoranti, così non è saggia quella pubblica amministrazione che tarda a diradare la ignoranza del popolo od a correggerne la morale per timore della spesa, e tanto meno lo è quando il denaro profonda in cose di niuna o di minore importanza, o faccia per altra via della pubblica pecunia scioperato governo.

Ed anche qui a vincere le dubbiezze dei nostri reggitori non poco giovò l'opera di GIUSEPPE PUCCIONI. Nel 1847 dalla tipografia Cino di Pistoja usciva un opuscolo intitolato - Pensieri di un filantropo sul sistema penitenziario - Questo scritto, sebbene di piccola mole rigurgitante di utili osservazioni e di coraggiose idee, può dirsi la sintesi di un trattato delle pene. Quando vi era d'ingiusto o d'immorale o di avvilitivo della umana dignità nei vecchi modi di punire ei combatte con energiche parole e sodo ragionamento: e mostrata la inconvenienza delle pene pecuniarie, dello esilio, della fustigazione, della gogna, delle galere, delle agglomerazioni dei detenuti, conduce alla conclusione che la pena principale di un codice destinato a reggere popoli civili bisogna che divenga esclusivamente il carcere con isolamento; onde rejetti tutti i luridi avanzi del paganesimo e della dominazione della forza, nel giure punitivo s'incarni la idea cristiana della penitenza e del ravvedimento. Questo libro quantunque pubblicato col velo dell'anonimo da tutti si seppe essere lavoro di GIUSEPPE PUCCIONI; e menò grande rumore, sì per la reverenza verso l'autore suo, sì per la importanza della materia trattata, si per la verità e per la simpatia dei principii che propugnava. Dopo la pubblicazione di quello scritto la questione del sistema penitenziario non fu più tra noi che questione di tempo; tanto la pubblica opinione se ne infiammò.

Laonde ad un tempo si accrebbe il desiderio universale di veder chiuse una volta quelle scuole d'iniquità e di sfrontataggine che si chiamavano carceri e bagni; e di vedere la nobile Toscana restituire per la prima alla Italia quella gemma del sistema penitenziario che nel suo nascimento era stato parto ed opera di menti italiane, e che lo straniero aveva, com'è di stile, renduto suo per la infingardaggine nostra e per la calamità che tante volte compressero i nostri slanci verso il miglioramento sociale. Il governo granducale sentì pure l'impulso di quella scossa, e già l'abolizione delle galere e la istituzione del carcere cellulare erasi determinata nei consigli del Principe; già tutto era preparato per la sanzione e già tutto in ordine per l'attuazione del nuovo sistema penale.

Ma i moti incomposti del 1848 ritardarono il complemento di questa riforma; laonde il sopravvenuto governo provvisorio potè farsene bello instaurandola come cosa sua mediante il decreto del 5 marzo 1849. Mostrò in ciò accorgimento grandissimo, poiché la pubblica opinione essendosi ormai pronunciata contro i vecchi sistemi era una carezza ed un modo di guadagnare simpatie spingere tosto alla esecuzione il progetto. Ma in Toscana nessuno s'illuse su ciò; sì perché ognuno capiva come ai provvisori reggitori fosse mancato anche il tempo necessario per concepire e disporre così vasto ordinamento; sì perché ella era cosa notoria altro non avere aggiunto nella legge del 5 marzo il nuovo governo tranne la indugiata sanzione del potere esecutivo: come del pari era a tutti notorio quanto fosse stato grande lo influsso che sui consigli del principe e sulla pubblica opinione avevano esercitato le parole e gli scritti del nostro cattedratico.

Per tal guisa la storia di tutte le civiltà ripete agli occhi dell'osservatore questo perpetuo processo; il quale non deve dirsi un fenomeno, ma una legge costante nell'ordine umanitario. La verità si palesa come raggio di luce istantanea mandato da Dio nella solitaria cella di qualche pensatore; poi timida ancora si affaccia negli scritti; poscia a fronte levata si mostra nelle cattedre, e si converte in un torrente di fuoco che illumina le menti di tutti; e finalmente compie la sua fase irrompendo nelle aule governative per virtù della pubblica opinione della quale si è fatta dominatrice. Le lodi e la benemerenza per il trionfo della idea umanitaria meno pertanto si debbono a coloro che trascinati da impulso esteriore la sanzionarono; e meglio si debbono a quei fortunati a cui la Provvidenza largì la santa missione di farsene banditori.

II - GIUSEPPE PUCCIONI E LA LEGISLAZIONE PENALE

Il riconoscimento nel giure punitivo di una scienza particolare e di per sé stante, e la segregazione completa di questa dalle altre parti del diritto, come portava i suoi frutti nei trattati teorici e nelle cattedre, così doveva produrli nella storia esterna delle legislazioni. Si vide infatti tra il secolo decimoquinto ed il decimosesto la idea che dei delitti e delle pene dovesse comporsi uno statuto particolare erompere in un movimento ed una gara universale di tutti gli stati d'Europa ad avere ciascuno di loro un suo proprio Statuto criminale che dei malefizj esclusivamente e delle penalità di occupasse, mantenendo però sempre nei primi tempi insieme confusi anche gli ordinamenti della procedura punitiva.

I reggitori delle varie genti che rovesciarono e divisero fra loro l'Impero Romano, presentarono nei loro statuti un insieme dove tutti si fondevano i provvedimenti che oggi danno argomento di tanti codici separati; e nella legge Salica, nella Ripuaria, ed in altre leggi barbariche si trova un capitolo sulla forma delle contrattazioni posto di seguito ad un capitolo sugli omicidi, e via così discorrendo; e con uguale sistema di fusione si procedeva nelle collezioni del giure canonico.

Se qualche legge nell'antica Roma aveva preso cura di edittare particolari sanzioni per una od altra specie di delitto sovra gli altri temuto; e se ugual cura si ebbe poscia qua e là per altri fatti speciali; queste leggi, o editti, o bandi erano ben lungi dall'offerire un codice penale completo. Anche Ieroslao, il Romolo ed in Numa dello Impero Russo che tanti elogi meritò dagli storici di quella nazione per il gigantesco codice che a lei dettò nel 1019, tenne alla foggia delle antiche Pandette insieme unite in un solo corpo non che le materie di sostanza e di procedura, anche i provvedimenti penali e civili. Lo slancio verso la codicizzazione speciale dei delitti e delle pene videsi nel cominciamento del secolo decimosesto partire dalla nazione germanica. Nell'anno 1507 Giorgio Vescovo di Bamberger compose con l'opera di Giovanni Schwarzenberg uno statuto penale che salì a grandissima fama sotto il nome di Bambergense. Quello esempio eccitò ad imitarlo il Margravio di Brandeburgo il quale chiamato a sé lo stesso giureconsulto promulgò nel 1516 il suo codice penale. L'esempio destò le smodate ambizioni di Carlo V a desiderare che il suo Impero guadagnasse il primato sulla Germania anche in questa opera legislativa. Egli alla sua volta chiamò a sé Schwarzenberg e con la opera di lui e di altri giureconsulti volle che tutte le materie relative ai delitti, alle pene, ed ai procedimenti penali avessero provvedimenti raccolti in un solo codice. Ma poiché Schwarzenberg, venne a morte nel 1528 (e secondo altri biografi nel 1521) e il codice di Carlo non ebbe compimento che nel 1532, così rimase nella storia della legislazione alemanna un punto oscuro e disputato acremente e combattuto con le più accurate e contradicentesi investigazioni fra gli eruditi tedeschi, quello di conoscere il nome dei compilatori di quello statuto penale, e di definire le vere fonti alle quali i medesimi attinsero i pensieri e gli ordinamenti proposti. Su tale divergenza io espressi altra volta la opinione mia: ed è che il codice Carolino non fosse del tutto il prodotto di mera elaborazione germanica: ma che Carlo V signore in quel torno di tempo del reame di Napoli, si valesse in quel lavoro anche dell'opera di qualche giureconsulto italiano; o che per lo meno molto togliesse dalle celebri prammatiche Napoletane, nelle quali si trovavano sparse disposizioni filosofiche e savie che precorrevano i tempi. Il qual pensiero in me si è confortato per diversi confronti che mi è occorso di fare tra alcune di quelle prammatiche ed alcune disposizione della Carolina, e che avrei desiderato completare se gli agi del tempo e le forze mi avessero bastato. Fatto è che quel codice penale presentavasi da Carlo V nel 1532 alla Dieta di Ratisbona, e ne otteneva quella sanzione che giusta il divisamento dello Imperatore doveva farlo il Codice penale di tutti gli Stati Germanici; come di fatti, ove se ne eccettui qualche particolare Stato come l'Hassia e la Sassonia che vollero avere costituzioni loro particolari, la Nemesi Carolina divenne il giure comune penale di tutta la Germania ed anche delle Repubbliche indipendenti dallo Impero; e si è mantenuto in autorità appo alcune di quelle provincie fino ai giorni nostri. Al quale intento notano i commentatori avere mirabilmente servito il senno e l'accortezza di Carlo; che appunto nella veduta di procacciare onde il suo Codice si accettasse di buon grado da tutti gli Stati Germanici, volle che il medesimo si segnalasse per una certa mitezza (proporzionata sempre alle idee di quei tempi) e per lo abbandono dei rigori contro certi delitti religiosi; malizia che notano avere adoperato lo Imperatore perché il suo Codice non incontrasse opposizione dagli Stati protestanti. Ma sovrattutto fu lodevole in quel lavoro una flessibilità ingegnosa che lo rese (come fra poco dirò) adattabile al movimento dei lumi, ai desideri, ai bisogni ed allo svolgimento civile delle diverse popolazioni. Saggio pensiero fu codesto e del tutto opposto a quello che mentre allignavano ugualmente nell'animo l'ambiziosa brama che il loro codice penale acquistasse autorità in altri Stati ed in altre provincie, procedendo con un modo prepostero lo componevano in forma draconiana e lo tingevano coi più foschi colori della severità; lo che valse per fermo ad accrescere le antipatie. Il lavoro di Carlo V impegnava ad imitarlo il perpetuo suo emulo Francesco I di Francia; il quale nella ordinanza di Villers-Cotteret promulgata il 1539, dava alla sua nazione un codice penale che restava in autorità fino alla rivoluzione; se non che Francesco caduto in pessime mani affidava l'opera sua al Cancelliere Poujet di esecrata memoria. Laonde se il Codice di Carlo si segnalò per filosofia e moderazione, il Codice di Francesco si segnalò all'opposto per esorbitanza di truce severità e per disposizioni che con ribrezzo si ricordano come testimonianza di iniquità. Né vale qui tener dietro al moto imitatore che spinse allora per cotesta via tanti altri minori Stati d'Europa; basti dire che avvenne in quella epoca ciò che si è rinnovato ai tempi nostri: nei quali per lo esemplare del Codice penale Francese del 1810 e del Codice Bavaro del 1813 si è veduta nel giro di un mezzo secolo una gara universale di tutti i governi di Europa; che tutti dai più grandi fino ai più piccoli hanno voluto l'un dopo l'altro il loro codice penale seguitandosi da chi l'uno e da chi l'altro dei due modelli anzidetti; né la giostra è ancora fornita.

Del resto allo intento di questo scritto mi giova ritornare un istante alla Nemesi Carolina, e additare il motivo della sua grande e meritata celebrità, e dell'utile grande che per lei venne alla scienza ed alla giustizia penale. Nello intento che il suo codice potesse essere duraturo e potesse adattarsi alle varietà dei tempi e dei luoghi, Carlo V all'articolo finale della sua costituzione ordinava con grande antiveggenza che ogni qual volta i giudici si trovassero in qualche caso perplessi, e le specialità facessero parer loro soverchiamente duro il prescritto della legge, ricorressero al consiglio dei giureperiti. Tale precetto non si appagò l'Imperatore di dettarlo come disposizione generale, ma lo venne ripetendo ai vari titoli speciali di reato che più parvero a lui suscettibili di potere nei casi pratici suscitare dubbiezze. Per virtù di simile provvedimento i giudici alemanni frequentissimamente venivano a fare appello alle facoltà giuridiche dei diversi paesi, ed a loro sottoponendo i processi dubbiosi ne attendevano l'oracolo, ed in conformità di quello decidevano la sorte dei giudicabili. Da ciò nacque una giustizia pratica invidiata ed ammirabile per i tempi suoi: da ciò nacque una progressiva elaborazione scientifica che preparò preziosissimi materiali alla dottrina penale. I responsi delle facoltà si vennero raccogliendo dai più eminenti giureconsulti tedeschi sotto il titolo di observationes, responsa, quaestiones e simili, e formarono una biblioteca dove lo studioso criminalista potè trovare il bandolo dei più astrusi problemi, e la soluzione o diretta o analogica dei casi più intricati e difficili.

Il contrario avveniva in Francia dove l'inesorabile positivismo delle ordinanze chiudeva la giustizia in una cerchia di ferro, ed uccideva ogni tentativo di movimento scientifico. Fu questa la cagione per cui la Nemesi Carolina potè durare in vita fino ai tempi recenti, non già sostenuta come le ordinanze francesi dalla forza delle bajonette che le tennero ritte in mezzo ai gemiti delle vittime ed alle censure dei dotti fino allo scoppio della popolare vendetta, ma mantenuta per la reverenza degli eruditi, e per la buona previsione che al confronto delle altre legislazioni le dette balia di fare omaggio al progresso ogni dì crescente dei principii umanitarii ed incarnarli nell'applicazione del codice Carolino usando tutta quella larghezza conceduta dal medesimo alla potenza interpretativa. Nell'Alemagna anche la tirannide fu sempre sapiente; laddove nell'antica Francia non fu che prepotente e feroce.

Così potè avvenire che nel secolo passato vedessero la luce in Germania le istituzioni di diritto penale di Koche di Puttmann, ove tuttavia si riscontra un completo svolgimento dei principii filosofici di giure criminale coordinati al testo della Carolina ed ai responsi delle facoltà giuridiche; mentre in Francia i trattati di Vouglans e di Jousse non si ispirarono che al trovo lume delle Ordinanze, né presentarono un fiore di filosofia o di scienza che inaridito ed atrofizzato non fosse sotto il positivismo.

Queste particolarità intorno alla Costituzione di Carlo V io volli qui ricordare per l'analogia che mi presentano col movimento della legislazione penale in Toscana. È inutile ricordare quale fosse tra noi la giustizia penale in quei tempi nei quali ci governavano i così detti ordini diversi; è meglio tirare un velo su questo periodo che fa strano contrasto con la presente civiltà della nostra provincia; basti dire che le leggi penali in Toscana non erano niente migliori delle peggiori che facevano su trista prova in altri Stati di Europa. Ma nel 1763 ascendeva sul trono della Toscana Pietro Leopoldo, e frattanto, Cesare Beccaria pubblicava quello stupendo libro che tanti e sì perenni benefizi arrecava alla umanità, alla giustizia, ed alla scienza penale. Ambizioso il principe Toscano di guadagnar fama a sé stesso, e di spingere il popolo al suo governo affidato nella via del progresso e della civiltà ponevasi senza dimora a dare opera alle più vitali riforme legislative. E finalmente nel 1786 promulgava quel regolamento penale che fino al 1853 con universale encomio ci resse, e che fu conosciuto sotto il nome di Codice Leopoldino. Come fosse quel Codice meritevole di altissimi encomii per i principii umanitarii che sanzionava, e come il medesimo influisse a vieppiù raddolcire i costumi della gente toscana, e come la rettitudine dei suoi ordinamenti procedurali e la mitezza delle punizioni rendessero sempre più rare le delinquenze, ella è cosa ormai nel dominio della storia ed a tutti nota; e confortata dalla testimonianza del Nani, del Mattei e di altri dotti che anche fuori di Toscana pubblicarono libri ad elogio del Codice Leopoldino.

Quello però che qui mi giova di ricordare come specialità che getta grandissima luce sulla storia della legislazione penale Toscana è un punto di ravvicinamento fra l'art. 116 del Codice Leopoldino riprodotto poscia in più larghi termini nell'art. 28 della legge del 30 agosto 1795, e l'art. 219 della Nemesi Carolina. Nell'art. 219 aveva l'Imperatore previsto che le pene da lui dettate per ogni singolo delitto potessero variantibus circumstantiis divenire nella pratica applicazione eccessive ed oltremodo severe. Uguale eventualità previdero i legislatori Toscani. E l'uno e gli altri non vollero imprigionare la posterità nelle tanaglie di ferro della volontà loro, ma lasciare libero campo allo svolgimento della dottrina ed al complemento suo proprio della giustizia penale. Avvegnachè bene si conoscesse da quei sapienti che una legge punitiva ha il suo peggiore difetto nella immobilità; perché questa trista fatalità della pena irrogata dall'uomo all'altro uomo non può avere appunto altra ragione della propria legittimità tranne la necessità; e codesta necessità del punir più o punir meno (oltre la quale varcando il castigo, la giustizia penale diviene ingiustizia, atto di forza e d'iniquità) non può non essere relativa alle condizioni dei tempi ed alle abitudini e costumi sempre mutabili nelle diverse genti per varietà e mutazioni che non possono dal legislatore né prevedersi né comandarsi; lochè conduce ad una progressiva decrescenza nel rigore penale corrispondente alla legge suprema del progressivo incivilimento dei popoli. Laonde il Legislatore Alemanno, come i legislatori Toscani, intesero a dettare un provvedimento che con l'attuazione della vera giustizia rendesse compatibile la vita pratica dei codici loro attraverso la costante mutabilità dei fatti criminosi ed alla modificazione dei costumi.

In tale veduta il Legislatore alemanno imponeva ai giudici criminali, come ho detto di sopra, l'obbligo di consultare prima di emettere giudizio le facoltà giuridiche delle più vicine Accademie: e secondo il parere di quelle definire il titolo giuridico conveniente ai singoli casi, e adattare le punizioni. E nel medesimo intendimento i legislatori Toscani poiché non avevano la giurisdizione penale affidata agli Scabini ma ad ottimi Magistrati eruditissimi nelle materie del diritto, così ai Magistrati eruditissimi nelle materie del diritto, così ai Magistrati stessi senza obbligarli a ricorrere alle accademie consegnavano la potestà di moderare le pene adattandole a quella proporzione che più fosse paruta loro conveniente per le particolari contingenze del caso, o per i mutamenti dei costumi e dei tempi. Non era questo un abbandonare le circostanze attenuanti alla sensibilità morale di uomini indotti; era un sottoporre perpetuamente le punizioni alla signoria della scienza. Ne avvenne così che in Toscana sorgesse in certa guisa un secondo Codice criminale da lato alle leggi del 1786 e del 1795: e fu quello che si disse delle giudiciali osservanze; nelle quali si trovò l'effato progressivo della sapienza giudicatrice che lentamente veniva adattando la penalità ai movimenti delle costumanze, delle dottrine, ed ai fatti.

E veramente queste giudiciali osservanze meritarono il nome di legge o di codice suppletivo; avvegnachè quando nel 1838 il Principe della Toscana volle correggere gli abusi dei procedimenti penali, e questi ricostrusse in una foggia più omogenea alla civiltà del nostro paese, dettò tassativo precetto che i giudici dovessero irrogare le pene non solo secondo le leggi sovrane, ma ben anche a seconda delle osservanze giudiciali: di guisa che impose dover esser motivo di cassazione e di annullamento di un giudizio criminale non solo la violazione delle leggi, ma la violazione ancora della pratica di giudicare ed il discesso e la dimenticanza di questa. A testimonianza del modo largo (e pur sempre incensurato da quel governo quantunque dispotico) col quale la Magistratura Toscana si valeva delle facoltà per tal guisa a lei concedute, ed a mostrare con quanto senno ed utilità generale se ne valesse, fra i molti che potrei rammentare segnalerò un solo fatto. Per quanto il Codice Leopoldino avesse portato grandissimi tagli sulla maligna pianta dell'antico giure penale, il male era così grande che tutto ad un solo tratto non si poteva estirpare. Erano dunque rimasti (come già notai nel precedente articolo) ruderi dell'antica barbarie, e fra questi era rimasta la minaccia per certi delitti della pena della fustigazione o pubblica o privata secondo i casi. Or bene nessuna riforma legislativa sopravvenne che abolisse o modificasse siffatta penalità, la quale oltre ad essere avvilitiva della dignità umana, ripugnante al sentire Italiano, era feconda occasione di scandalo, ed eccitava il popolo o a deridere la legge o a crudelmente insultare l'altrui infelicità. Ma è per altro un fatto storico che dal 1813 al 1853 non più mai si vide un esempio della fustigazione né pubblica né privata eseguita per sentenza di giudice, e soltanto in rarissimi casi fu inflitta privatamente dalla potestà economica. Di questo fatto a buona ragione meno vanto il nostro PUCCIONI nello scritto anonimo da lui pubblicato in Pistoja intitolato: Pensieri di un filantropo, che già ricordai nel precedente articolo.

E ciò avveniva sotto gli occhi di un governo gelosissimo del suo potere; e ciò avveniva con applauso universale della pubblica opinione; e la giustizia penale toscana si encomiava anche fra le straniere genti da coloro che vene addentro la conoscevano (trascurando gli scioli che giudicano senza cognizione di causa) come modello di onestà e di saviezza. Noi conosciamo nella storia del nostro paese parecchi momenti nei quali la velleità di stendere le catene anche sulla sacra statua di Temide invase la Signoria di allora. Ma le tentazioni furono vinte forse dalla paura, perché bene si conosceva quale resistenza avrebbe incontrato appo noi la invasione del potere esecutivo sulla amministrazione della giustizia. Si ebbe ricorso bensì ad artifizi e modi indiretti. Si allargarono i poteri economici. Si costituirono nei consigli di Prefettura dei tribunali eccezionali con ibride forme ed effimere guarentigie. Ma l'arca santa della Legge fu salva, ed i suoi sacerdoti furono rispettati dalla autorità per quanto innamorata del dispotismo; perché bene si comprendeva doversi mostrare reverenza a quelli organi della giustizia che si volevano riveriti dal popolo: e quanto più si temeva di questo tanto meno si ardiva indebolirne i freni. Un governo che di un solo studio faceva sua cura, quello cioè di rafforzare l'autorità, non poteva ignorare che quando il potere esecutivo porta la mano sacrilega nel tempio della giustizia demolisce le colonne del Santuario.

L'Impero di Carlo V non fu meno forte e possente per la elasticità che diedero al suo codice penale le elaborazioni scientifiche delle Accademie: e la signoria del Granduca non avrebbe vacillato per la giustizia indipendente amministrata dalla nostra Magistratura, né per la temperanza del potere esecutivo rispetto a quella, se le più sublimi aspirazioni degli Italiani non ne avessero renduta impossibile la vita ulteriore.

Così progrediente e completata dagli effati della pratica, la legislazione penale toscana serviva mirabilmente ai bisogni suoi, né vi era disordine o cagione di malcontento che domandasse una riforma. Ma in questo secolo si veniva rinnovando quella foga che già erasi verificata nel secolo decimosesto, e tutti gli Stati di Europa gareggiavano nel desiderio di emanare un Codice penale, ciascuno a beneplacito suo. E Leopoldo II era solleticato dall'ambizione di lasciare un codice penale che portasse in fronte il suo nome. La Commissione legislativa creata in Toscana nel 1814 era invecchiata godendo tranquillamente i suoi titoli, ed a tutto aveva pensato fuori che a fabbricare dei Codici; laonde il Granduca volse l'occhio a GIUSEPPE PUCCIONI e col mezzo del suo segretario intimo lo incoraggi a fare un progetto di codice: né questi fu tardo all'opera; e presentò il suo progetto, al quale tenne dietro come completamento la relazione del 29 aprile 1838 (1) [(1) Questi lavori dell'insigne giurista fiorentino ho potuto maturamente esaminare sul manoscritto che ne posseggo per dono preziosissimo del mio onorevole amico Avv. Piero Puccioni degno sostenitore del nome paterno nel foro toscano. Ma un'analisi scientifica di quelli non è cosa che si adatti al quadro del presente scritto.]. In questa esponeva lo spirito che informava il disegno suo. Memore della grande sentenza di Bacone, essere stati buoni legislatori non già coloro che dettero ai popoli leggi di proprie conio ma invece quelli che dai popoli le ricevettero e convertirono in precetti legislativi i costumi, PUCCIONI nel progetto suo non ebbe che un solo pensiero e francamente lo rivelò: quello cioè di riprodurre la elaborazione che per mezzo secolo aveva ricevuto il giure punitivo nelle Accademie e nei Tribunali della Toscana, edificare un Codice indigeno che muovendo sulle splendide linee segnate dalla legge del 1786 rispondesse al progresso della pubblica opinione, della scienza, in un parola della civiltà nostra. Questo progetto noi abbiamo attentamente studiato: e davvero possiamo dire che il PUCCIONI restò fedele nella esecuzione alla lealtà del concetto. Non è questo il momento di presentare un'analisi di siffatto lavoro: dirò solo che nel medesimo invano si cercherebbe lo slancio di nuove idee o di nuove forme, poiché ciò non entrava nel quadro che egli si era prefisso. Vi si trovano però modificati e corretti quei vizi delle leggi anteriori che le condizioni dei tempi permettevano di correggere e modificare: conservata la indole di mitezza nella penalità, ma moderata prudentemente in alcuni casi nei quali era trascesa troppo oltre: poco in una parola vi trovi che ferisca come improvvisa scintilla la mente; ma altresì poco o niente che portandoci a quel periodo di tempo fosse meritevole di censura. Però non voglio passar oltre senza notare fra i diversi pensieri che mi hanno più specialmente colpito quello che si riferisce alla custodia preventiva degl'incolpati. Conservava il PUCCIONI nel suo progetto quel principio di giustizia assoluta per cui deve dalla pena inflitta a ciascun delinquente detrarsi quella quantità di tempo che lo incolpato stesso passò nelle carceri di custodia durante lo stadio inquisitorio al di là del breve spazio indispensabile per la compilazione di ogni procedura. La custodia preventiva dei rei è da decretarsi soltanto secondo norme impreteribili dettate dalla legge: né questa deve farne inutile spreco, ma ordinarla soltanto per le più gravi delinquenze. Male è prodigarla ai minori trascorsi dove manca ogni sua ragione, e peggio lasciarla alle eventualità dell'arbitrio. E quando una suprema necessità imponga di usarne, è giusto che la si tolleri dal colpevole finchè duri quel tanto che era necessario al procedimento, perché la necessità del procedimento fu conseguenza del suo delitto. Ma quando dura più oltre essa è conseguenza o della inerzia dei pubblici Ufficiali, o di fortuiti che non debbono ricadere sopra il giudicabile per quanto reo: perché la sua colpevolezza rappresenta un demerito al quale la giustizia del legislatore giudicò rispondere quel tanto che egli minacciò come pena; sicchè ogni di più è ingiusto. Perciò tutte le buone legislazioni fissano oggi un termine oltre il quale prolungandosi la detenzione, deve questo di più sottrarsi dalla pena che venga inflitta quando sia dimostrata la colpevolezza.

Ma il progetto del PUCCIONI nel convertire questi precetti in articoli di legge dava loro uno svolgimento ulteriore: soggiungendo che lo scomputo della carcerazione preventiva, quando il reo era confesso, dovesse cominciare anche prima del termine legale, e precisamente dal giorno della sua confessione.

Questa idea apparve nuova per il 1838alla mia tenuità: ma fosse nuova o nol fosse, certo mi sembra lodevole come buona e come giusta.

È buona politicamente perché alletta i rei alla confessione spontanea, la quale è cotanto per ogni lato profittevole alla società. È giusta perché dal momento in cui il reo ha emesso la sua confessione ingenua e sincera, egli ha fatto quanto per lui si poteva ad impedire ogni ulteriore dilazione del giudicato definitivo.

Ma le gelosie che troppo sovente agitano le Corti, e le titubanze del principe toscano venivano di giorno in giorno osteggiando il complemento del nuovo Codice penale.

Finalmente comparvero all'orizzonte politico nel 1847 quelle prime scintille dalle quali poscia è venuto a sorgere a traverso le frasi che tutti conosciamo lo splendore della rigenerazione Italiana. Era necessità dare opera e presto alle riforme vagheggiante dal popolo onde soddisfare la pubblica opinione; e l'uragano che sordamente minacciava da lunge troncava le esitazioni. Videsi allora fra tanti altri conati di quel periodo di transizione emanare il Motuproprio del 31 maggio 1847 che così disponeva (art. 3.): È istituita una commissione per la compilazione del codice penale sopra i principii e le massime proposte da distinti Magistrati che ne ebbero già da noi lo speciale incarico e alle quali ci riserviamo di dare la definitiva nostra sanzione - art. 4. - Questa Commissione si comporrà del Commendatore Giovanni Bologna, del Cav. Nicolò Lami, e dell'Avvocato Francesco Antonio Mori, Professore d'Istituzioni Criminali.

Poco vi vuole a comprendere che le proposte dei distinti Magistrati che già ne avevano avuto dal Principe lo speciale incarico, erano principalmente i lavori di GIUSEPPE PUCCIONI ed il suo Progetto di Codice. Ma in quella Commissione sedeva Francesco Mori.

Il Mori dopo essere stato Dottore in teologia era salito sulla Cattedra del diritto criminale nella Università di Siena; poscia ad occasione delle riforme Universitarie del 1840 era passato alla Università Pisana in rimpiazzo di Giovanni Carmignani trasferito alla filosofia del diritto. Qual fosse precisamente la fede scientifica di Francesco Mori, e quale il programma suo, confesso di non esser giunto a comprenderlo nettamente. Dalla gentilezza di alcuni amici miei, esimii giureconsulti, che furono suoi scolari ho raccolto non solo informazioni, ma ho potuto avere di più le sue lezioni quali in varii tempi dalla diligenza dei discepoli si venivano trascrivendo, e ne ho fatto argomento particolare di studio. Ma un pronunciato sulla vera scuola alla quale aderiva il Mori non mi sentirei in grado di emetterlo.

Finchè fu in Siena si mostrò decisamente Romagnosista, e prese a guida gli scritti pregevolissimi del Professore Giuliani. Divenuto collega del Carmignani nel Pisano Ateneo seguitò le orme del suo collega che qua lasciavano tante simpatie negli studiosi. Poscia parve volgersi alla dottrina del Rossi; e così ondeggiò dalla scuola politica alla scuola ontologica, dalla scuola ontologica alla scuola ascetica; e chi asseverasse la preferenza dell'una o dell'altra arrisicherebbe un giudizio pericoloso. Poscia s'innamorò delle dottrine di Alemagna, e avendo posto il cuore nella pubblicazione dei quattro volumi di scritti germanici da lui raccolti e tradotti, venne naturalmente a darne la tinta al suo insegnamento. Ma anche qui cercavasi invano il programma della dottrina da lui preferita: perché quegli scritti non essendo che monografie dei più celebri e sapienti professori dell'Alemagna i quali appartenevano a scuole diverse e sovente opposte nei cardini fondamentali, non potevano fornire cognizioni del programma radicale preferito dal nuovo Professore Pisano.

Il Mori in sostanza era uomo dotto ed eruditissimo che fino alle intime viscere erasi dato a studiare il diritto punitivo senz'avere familiarità nessuna con la parte pratica del medesimo. Egli non poteva dunque sentire simpatia nessuna per il progetto del PUCCIONI nel quale il rispetto alle consuetudini pratiche della Toscana prevaleva allo amore per le astrazioni teoretiche, onde non è meraviglia se le surriferite prescrizioni del Motuproprio Granducale rimasero quasi totalmente una vana parola ed un consiglio disprezzato da chi doveva uniformarvisi. D'altronde, per le notizie che teniamo da persone autorevoli e bene informate, anche il Mori aveva al giorno della nomina un suo progetto di Codice già bello e composto, preparato naturalmente nella speranza di esser chiamato un giorno all'ufficio del legislatore. E così potè quella Commissione nel giro di pochi mesi presentare un progetto di Codice penale, che era in sostanza il progetto Mori di poco modificato per la opera dei suoi nuovi compagni, e nel quale il progetto di GIUSEPPE PUCCIONI aveva esercitato un influsso limitato soltanto a certe nozioni di delitti speciali che dalla pratica nostra erano venuti ricevendo una particolare fisonomia.

L'uomo dunque che le circostanze avevano per tal guisa condotto ad essere il nostro nomoteta penale aveva molti buoni requisiti per dare al Codice novello quell'aspetto di originalità scientifica che da taluno si vagheggiava. A lui non poteva farsi debito di altro che di una leggera tinta ascetica rimastagli dai suoi primi amori, e di una troppo calda simpatia per il Germanismo. Certamente il principio morale non vuole essere dimenticato mai da verun legislatore penale; ma su certi fatti che sono argomento soltanto da sagrestia egli non dovrebbe portare lo sguardo. Certamente la Germania è dotta; immensamente dotta; è benemerita negli antichi e moderni tempi delle scienze giuridiche; e nei moderni assai più che nol sia stata la Italia; è benemerita della scienza penale dopo l'Italia. Lo studio degli scrittori alemanni è indispensabile a qualunque giurista italiano, il quale non stimi che tutta la sapienza consista nel conoscere gli articoli di un codice, e nello intenderlo applicando le aride regole della grammatica al suo positivo dettato. Ma certe astrazioni sottili, bellissime nell'Accademia, danno colore nebuloso ad uno statuto penale destinato a vita tutta pratica e palpitante di verità reale. Il progetto Mori resultò dunque quale lo facevano augurare le condizioni dell'autore suo, un Codice eminentemente dotto e sapiente nel quale s'incarnavano gli ultimi progressi della dottrina contemporanea; ma alcun poco tinto di ascetismo e sollevato talvolta a concetti difficili nella pratica: eminente però per la purità del linguaggio e per la esattezza della tecnologia conservata sempre, tranne in qualche particolarità dove le innovazioni germaniche si erano preferite alle classiche denominazioni della scuola italiana.

Malgrado ciò quel progetto era bellissimo: e non esito a dirlo il migliore fra quanti ne avesse fin qui veduto l'Europa (1) [(1) I pregi di questo codice hanno acquistato ogni dì maggiore risalto mano a mano che si è veduto nella sua pratica applicazione: e il commentario che ne fece GIUSEPPE PUCCIONI (opera rigurgitante di dottrina, e di perpetuo giovamento ai cultori del giure penale) quantunque lavoro più specialmente critico, molto valse a farne aperte le bellezze nelle parti non censurate. M. Flottard (Revue Critique, ann. 1852, pag. 373) esordiva una sua rivista del giure penale in Italia confessando che nella parte scientifica gl'Italiani avevano di lunga mano percorso le altre nazioni di Europa nel progresso del giure punitivo; ma poi finiva col dire che nelle legislazioni penali l'Italia era rimasta addietro a tutte le altre nazioni. Questa censura era esagerata anche nel 1852, perché certamente il Codice penale Napoletano del 1819 presentava moltissimi punti lodevoli: ma per fermo l'illustre Francese non avrebbe ripetuto tale censura nel 1855 in presenza del nuovo Codice toscano.]. Avvegnachè quanto si giudica di un'opera non sia leale sistema quello di andarvi qua e là spigolando un qualche difetto per proclamarla recisamente cattiva: bisogna porre a confronto i difetti che ella ha (come averne deve pur sempre ogni umano lavoro) con i difetti che presentano altre opere consimili, e sullo imparziale confronto pronunziare il giudizio di preferenza.

Io lessi or sono pochi giorni uno scritto di famigerato criminalista francese, nel quale dopo aver definito a suo modo il giure penale come terapeutica nemica delle deduzioni logiche, concludeva che i peggiori Codici criminali del mondo erano sempre stati quelli compilati dai dotti e dai professori. Certamente costui non aveva conoscenza alcuna del Codice toscano, o se l'aveva dessa era esatta quanto quella di altro suo confratello che nel 1860 pubblicava nella Revue Critique come notizia ormai quesita alla storia, le Code Toscan n'est plus qu'un souvenir. Ma come pretendere che si abbiano in Francia notizie esatte intorno le leggi nostre dai privati scrittori? Nel rapporto solenne che un Senatore presentava il 22 giugno 1866 ad occasione di una riforma legislativa al Senato di Francia, leggo a pag. 18 che nel Reame di Napoli sono tuttora oggi in pieno vigore le leggi penali Borboniche del 19 maggio 1919!!!. Torniamo a noi.

Ma ahimè! Anche il progetto Mori poco mancò non incorresse le sorti del progetto Puccioni, e non andasse a completo naufragio fra l'onda delle paure e delle esitanze governative. Egli lo aveva eretto sulla base dell'abolizione della pena di morte: egli aveva ridotto la penalità di certe delinquenze a quella giusta misura che è sufficiente in uno stato ordinato sui principii di una politica liberale. Ma quella pena abolita nel 1847 si agognava dopo la restaurazione ristabilire; quelle delinquenze si volevano colpire con maggiore severità; volevasi che il nuovo Codice servisse di strumento alla politica di quei momenti, e provvedesse a quello che allora chiamavasi bisogno di dar forza all'autorità. Quasichè l'autorità si ringagliardisca con la scure, anziché con le temperate libertà e con l'amore dei popoli.

Per queste cagioni il progetto del Mori non avrebbe raggiunto mai quella sanzione che era la meta desiderata dall'autore suo, se questi fosse stato d'indole meno flessibile.

Disgraziatamente per la sua fama Francesco Antonio Mori non aveva la tempra di GIUSEPPE PUCCIONI. Ansioso di veder coronata l'opera sua adattossi a transigere con le convinzioni proprie, ed accettò nel 1851 di riformare il progetto suo secondo le vedute di chi aveva creduto indispensabile la mano degli ausiliarii a sostegno del trono, e di renderlo più conforme (come dicevasi) ai bisogni dei tempi: che è quanto dire vi si aggiungessero le scure e quanto altro corrispondeva ai bisogni del Monarca restaurato e dei suoi nuovi Ministri. Lottò quel buon'uomo usando quanta arte egli seppe; ma de una volta la eretta fronte noi consentiamo di curvare alla forza che ci preme non vi è più misura e si rischia toccare il suolo. Così nel 1853 vide la luce ed ebbe la sanzione sovrana quel codice che fu detto del Mori: ed era effettivamente suo; se non che invece di lasciar perire la nave, il nocchiero aveva consentito si dispogliasse dei suoi più vaghi ornamenti.

Laonde ferì la mente di ognuno che meditava quel libro lo antagonismo fra la prudente benignità a cui generalmente ispiravasi, e il draconiano rigore di altre sue parti; fra il principio di giustizia a cui di continuo si obbediva, e la scandalosa rilassatezza verso i reati commessi dagli agenti del potere. E mentre ad una parte porsero i dotti l'encomio, all'altra imprecò la Nazione.

Il Codice del 1853 coi suoi rigori contro ogni delitto religioso o politico, e con l'apparato minaccioso del carnefice non bastò peraltro a salvare il principe Lorenese e i suoi Ministri dal 27 aprile 1859; che con tutta tranquillità cacciò dalla Toscana col volgere di poche ore e il Granduca e i suoi Ministri e il Carnefice, e per sempre. Novella testimonianza del poco valore della forza brutale contro il torrente della umanità che cammina al fine a lei prefisso da Dio, dell'universale affratellamento dei popoli.

Il novello Governo Provvisorio della Toscana dopo avere immediatamente proclamato l'abolizione della pena di morte, dava opera alle riforme del Codice del 1853; evidentemente nel duplice concetto di coordinarne le penalità a quella abolizione, e di cancellarvi le superfetazioni incompatibili col nuovo ordine di cose. Se il Mori non avesse ceduto al desiderio di veder sanzionato un codice suo, egli non avrebbe guadagnato gli ozii del provveditorato di Siena; ma nel 1859 la patria memore della sua fermezza non lo avrebbe a questo giorno dimenticato.

Non mancava però alla Toscana chi avesse potenza di compiere l'opera della riforma penale. Gli occhi desiderosi di tutti si volgevano a GIUSEPPE PUCCIONI, e quel governo provvisorio che tanto bene si adoprò in quei difficili momenti, ordinò col Decreto del 1.° maggio 1859 la riforma penale, ponendo il PUCCIONI a capo della Commissione destinata a tale riforma, e facendo a lui corona di altri valentissimi giureconsulti: e la opinione pubblica fece plauso.

Se da un lato le brame della Curia, e i voti dei cultori della scienza penale ansiosamente attendevano il prodotto della sapienza raccolta in quella Commissione, non era pigra dall'altro lato la Commissione medesima a rispondere al grave incarico a lei consegnato: e il 25 del successivo giugno 1859 si mise in grado di presentare al Governo il suo Progetto insieme ad una elaborata relazione dei motivi che consigliavano ciascuna delle emende proposte.

Ma non giova nascondere che la pubblica espettativa rimase amaramente delusa quando fu promulgato il decreto del 10 gennajo 1860, che sanzionava come risultamento dell'opera della Commissione alcune meschine emende del Codice penale toscano. Niente di ciò che più osteggiava le mutate condizioni dei tempi vi si trovò cancellato, niente corretto di quanto aveva offerto argomento di censura nel pratico esperimento. Pochi e magari articoli erano l'offa che si gettava innanzi al desiderio pubblico: e questi ben lungi dall'essere relativi a ciò che più istantaneamente domandava riforma, toccavano argomenti di secondaria importanza. Laonde non è a dirsi se maggiore fosse il dolore o la meraviglia del pubblico a quella promulgazione. Noi ci guardavamo l'un l'altro, e ricordando quanta sapienza si fosse accolta in quel consesso destinato allo interessante lavoro, sommessamente ci domandammo a vicenda come mai fosse potuto così rinnuovarsi il parto della montagna; e sovratutto stupimmo come mai quel grande criminalista che coraggiosamente aveva preso la iniziativa sotto il cessato governo Toscano della censura del nuovo Codice, e con tanto plauso né aveva rilevato le mende nel suo Commentario (monumento perpetuo di criminale dottrina) avesse potuto quando era chiamato all'opera, quasi dimenticare sé stesso ed i principii professati, e lasciarsi sfuggire una così bella occasione di dare al nostro Codice quelle modificazioni che ognuno bramava: le quali, sebbene poche, pure erano di grande interesse, e sole potevano coordinarlo alle mutate condizioni d'Italia, ai più genuini principii della dottrina, e renderlo sovra ogni altro perfetto.

Noi non persuasi di ciò non volemmo rimanere sotto questo incubo. Riuscimmo a procurarci il testo del progetto di riforma e della relazione che lo accompagnava; ed alla lettura di questi documenti sentimmo rialzarsi nell'animo nostro la reverenza verso GIUSEPPE PUCCIONI e ci chiamammo in colpa di avere un istante dubitato di lui. Si fece allora aperto agli occhi nostri che lo intervallo di sette mesi erasi impiegato unicamente a distruggere l'opera che la Commissione con grande accorgimento e sapienza aveva compiuto nel giro di cinquanta giorni; e che al decreto del 20 gennaio la Commissione non aveva fornito che un visto.

Discorrere diffusamente quel progetto e la dotta relazione che lo accompagna, eccederebbe i limiti del presente scritto. Diremo solo che il progetto colpiva non meno di quarantanove articoli del Codice penale, laddove il decreto governativo non ne riformava che sei; e diremo che se la proposta riforma si fosse interamente accettata avrebbe assolutamente dovuto cessare la rampogna che troppe volte udimmo poscia ripetere, non essere il Codice Toscano adattato alle convenienze di un popolo libero, non esser buono alla pratica, non essere accettabile dalla Italia rigenerata. E per non tacere di tutto, e dare un piccolo saggio del concetto di quel lavoro, ci sia permesso scorrere rapidamente per brevissime linee intorno al medesimo, onde altri possa fare il confronto con ciò che fu sanzionato. Ricercava il progetto ogni parte del codice, e tanto sulla generale quanto sulla speciale portava le sue rettificazioni.

Erano argomento di queste nella parte generale l'art. 20, §. 1, e gli art. 69 e 70, nei quali conduceva a ragione di equità lo scomputo del carcere preventivo: l'art. 28, dove moderava lo sconcio della vigilanza riconosciuta oggi come pena ostativa alla emenda del reo: l'art. 37, dove toglieva la multa al minore di età come pena che non il traviato ma gli innocenti genitori colpiva; allargando all'art. 38 la ricerca sul discernimento: gli articoli 43, 45, 46, dove riduceva la nozione del tentativo al solo dolo di proposito: l'art. 52, dal quale toglieva lo schifoso premio accordato alla delazione: l'art. 72, dove al sistema del cumulo troppo largo delle pene stimava buono sostituire un aumento proporzionale nel caso di concorrenza di più delitti: l'art. 86, donde toglieva la bruttura di far passare la pena pecuniaria sulla testa dei figli del condannato defunto: l'art. 89, nel quale abbreviava i termini della prescrizione dell'azione penale: l'art. 94, dove si restituiva al suo genuino valore l'effetto delle sentenze contumaciali o per qualsivoglia modo annullate.

Nella parte speciale la progettata riforma più particolarmente occupavasi degli art. 135, 136 e 137, dai quali toglieva tutto ciò che in proposito di delitti religiosi era incompatibile con la libertà dei culti sanzionata dallo statuto; e ciò che un soverchio zelo vi aveva intruso senza conforto di buona ragione politica: dell'art. 184, nel quale doverosamente colpiva di adequato castigo i ferimenti e gli eccessi commessi dagli esecutori di giustizia nello esercizio delle loro funzioni; come di più adeguato castigo colpiva all'art. 336, §. 2 i ferimenti commessi dai privati in danno degli esecutori di giustizia: dall'art. 244, dove in proposito della falsità in pubblico documento (mantenendo il dovuto rigore contro le falsità sostanziali) riduceva a più miti proporzioni il castigo per certe falsità inconcludenti, le quali noi vedemmo in pratica sciogliersi spessissimo in assoluzioni, appunto per la soverchia esorbitanza della penalità: dell'art. 308, dove ritoglieva da ogni incertezza la teorica del ferimento susseguito da morte: degli articoli 309 e 310, nei quali riconduceva ai principii scientifici la nozione della premeditazione ed a più conveniente larghezza la minorante della provocazione: degli articoli 311, 312, 328 e 330, dai quali toglieva quelle astruse ricerche che la pratica aveva mostrato indefinibili nei casi concreti, e che hanno di recente porto occasione di censure altrettanto amare quanto giuste e sensate: dell'art. 313, dal quale toglieva una formula che troppo frequenti procaccia le impunità dell'omicidio in rissa: dall'art. 315 e 337, dove ripristinava la divisione della colpa ormai divenuta classica nella pratica forense: e di altri diversi articoli che troppo sarebbe lungo lo enumerare.

Ora noi qui non intendiamo affermare che alcune di coteste modificazioni non potessero porgere elemento di discussione in faccia alla dottrina criminale, nella quale forse non evvi assunto che non possa sotto uno o sotto altro aspetto combattersi. Certo è che la maggior parte delle medesime erano nella espettativa del pubblico, della Curia, e dei più eruditi fra i nostri Magistrati, e più specialmente di tutti coloro i quali agognavano che al codice Toscano si desse la possibilità di divenire il Codice generale d'Italia. La quale possibilità avversava precisamente i desiderii di chi ad apposta meta mirava. Ma noi qui facciamo la mera parte del biografo e non ci accingemmo a disputare in diritto. E come biografi dell'esimio nostro maestro noi non potevamo tacere quanto egli avesse gagliardamente risposto agli antecedenti suoi nella opera legislativa che al suo occhio e senno si commetteva.

Come avvenne che al progetto della Commissione incolse naufragio? È questo un arcano sul quale noi non possiamo né dobbiamo portare lo sguardo. Opposizioni scientifiche non ne furono certamente cagione. Dovettero le cagioni che per sette mesi osteggiarono l'opera della Commissione e poscia siffattamente la mutilarono, risalire a più alte sfere. E poiché sinceramente professiamo la più devota stima al senno politico di chi regolava in allora le sorti della provincia Toscana, noi ben lungi dal muovere parola di censura diciamo che quelle cagioni dovettero essere grandi e potenti. Dappoichè, per tacere di ogni altro che poteva essere puro desiderio scientifico, come conseguenza di questo fatto dovette vedersi come tuttavia si vede (malgrado gli sforzi che il coraggioso erede del nome di PUCCIONI tentò al Parlamento italiano) severamente punite appo noi come non lievi reati certe azioni che tali non sono nel rimanente d'Italia e che non possono esserlo in faccia alle disposizioni fondamentali dello Statuto. Neppure quelle riforme che in virtù dei poteri eccezionali si permisero al Ministro Rattazzi nella riproduzione che egli fece il 1859 del Codice Sardo, neppure queste che anche la nostra Commissione proponeva riuscirono ad ottenere la sanzione governativa.

La storia politica del nostro paese indagherà le cause di questo fatto; le quali, ripeto, dovettero essere grandi potenti e di suprema necessità. Ma intanto la storia della scienza penale e della nostra legislazione, ed i cultori della medesima terranno come documento importante il lavoro della Commissione presieduta dallo illustre PUCCIONI; ed il nome del medesimo dovrà per questo titolo collegarsi in perpetuo col progresso degli studi legislativi in Toscana.

 

III - GIUSEPPE PUCCIONI E LA GIURISPRUDENZA PENALE

 

Se la mente di GIUSEPPE PUCCIONI fu operosissima, e la opera sua riuscì fruttuosa al giure penale nel campo dello insegnamento e della legislazione, non lo fu meno davvero nel campo della giurisprudenza. Noi già vedemmo come il PUCCIONI fosse chiamato fino dai primi suoi anni a far parte della nobile magistratura toscana, e come egli infaticabile sempre sapesse accoppiare alle cure pesanti della giudicatura i severi studi del cattedratico, e del nomoteta: rimane adesso che si ricordi come il PUCCIONI serbasse costante anche in quello scabroso ufficio il suo amore pel vero, e quella indipendenza di animo senza la quale nessuno può compiere la santa missione di banditore della giustizia sovra la terra.

Né in ciò aveva bisogno il PUCCIONI di farsi novatore né di spronare ad insolite costumanze i colleghi che incontrava su questa via. Qui piacemi ripetere e quasi prendere ad eserga del mio discorso le solenni parole che testè dettava quel chiarissimo e sublime ingegno di Raffaele Conforti. Nella introduzione premessa da quello illustre giureconsulto al libro da lui provvidamente ordinato sotto il titolo la giurisprudenza della Corte di Cassazione di Firenze, leggiamo proclamata questa verità - ivi - in Toscana la giustizia non si pose mai a servizio della politica; e bene fu detto così; perché la magistratura toscana seppe mostrare al mondo non interrottamente mai pel corso di un secolo come l'autorità giudiciaria debba e sappia in faccia a qualunque rivolgimento governativo serbare quella indipendenza nell'ossequio del vero, la quale è per fermo la vita intima del sacerdozio di Temi.

Io vorrei vedere pubblicata della nostra magistratura una storia genuina e completa. Non una storia esterna meramente ricordatrice di nomi e di organamenti; ma una storia interna che svolgesse la unità dei principii alla proclamazione dei quali con passo lento e severo, ma inflessibile sempre, procedette per lunga stagione questo rispettabile Corpo.

Noi giudicando allora gli uomini con quel criterio sicuro che si cava dalle opere loro, vedremmo anche prima del 1786 i giudici della Toscana, quantunque sotto la pressione di leggi barbare, iniziare sommessamente la incarnazione dei principii di Beccaria, e preludiare la grande riforma dei procedimenti penali.

Noi la vedremmo poscia dare impulso potente allo svolgimento applicativo delle riforme Leopoldine, e da un lato proteggere con mano ferma le libertà dello Stato, e tutelare dall'altro con amore indefesso le libertà civili del popolo.

Noi la vedremmo nello intervallo pauroso della dominazione francese fare argine al positivismo micidiale di leggi punitive eterogenee che qua e là erano venute invadendo l'Italia. Emula della splendida magistratura napoletana che tanto si segnalò nella impresa di umanizzare le galliche leggi, in questo lavorìo umanitario di dottrina interpetratrice la magistratura toscana non rimase indietro alla coraggiosa sorella. E sarebbe un'opera utile allo insegnamento e gloriosa ad un tempo per la patria nostra quella di chi, ponendo a fronte le interpetrazioni che ha ricevuto in Francia il codice penale del 1810 con le interpetrazioni che nel periodo della sua dominazione in Italia ricevette quello identico codice dai tribunali napoletani e toscani, mostrasse non esservi legge per quanto cattiva che non possa rendersi meno cattiva dalla sapienza di un interpetre umano e filosofo.

Noi vedremmo la Magistratura toscana dopo la restaurazione del 1815 costretta ad applicare certe leggi penali esorbitanti novellamente dettate dalla paura (come, a modo di esempio, quella sul furto violento) non perdersi di coraggio né disperare della umanità, ma cercare nei monumenti della dottrina il modo giuridico di temperare le esagerazioni del potere legislativo.

Noi la vedremmo finalmente nell'ultimo scorcio della signoria lorenese non tralasciare occasione nessuna per salvare le libertà civili da quel completo naufragio che sembrava minacciar loro una reazione cieca ed insipiente.

Ed allora quando cotesta storia non costruita sulle parole del volgo, ma sul monumento dei fatti, avesse chiarito lo incedere continuo dei nostri magistrati nella via del progresso, più non si udrebbe ripetere quella mendace bestemmia che udimmo non ha guari lanciare contro questo rispettabile Corpo, essere la magistratura toscana di sentimenti retrivi e fare antagonismo alle sublimi aspirazioni degl'italiani. E dico questa una mendace bestemmia, perché del tutto contraria alla verità delle cose e figlia di un errato giudizio.

Ma tutto all'opposto e con miglior cognizione di causa giudicava la toscana magistratura chi per la posizione ed esperienza sua era in grado meglio di ogni altro di comprenderne la mente e le aspirazioni. Bene infatti a cotesta coscienza del proprio dovere che diede sempre ai nostri magistrati il coraggio di volgere la fronte al potere qualunque egli si fosse, e non imprestare mai alle sue esigenze la spada della giustizia, rendette omaggio quel Ministro di Leopoldo II che tanta parte ebbe nell'ultima fase del Governo Granducale, e che tanto operò senza avvedersene a spingere l'Italia alla desiderata unificazione. Nel libro pubblicato dall'Avvocato Gennarelli sotto il titolo Epistolario politico toscano, a pag. 181 trovasi una lettera del Ministro dell'Interno al Granduca. Questa lettera che in principal modo tocca la magistratura toscana, mentre congiunta ad altre che la precedono e la susseguono contiene rivelazioni importantissime alla storia segreta di quei tempi, mostra qual giudizio formasse degli uomini ascritti alla nostra magistratura quel Ministro che tante volte se gli era trovati fra i piedi come inciampo noioso. Il principe restaurato esitava allora fra le velleità dispotiche e le reminiscenze delle promesse di Gaeta, e i vincoli che lo legavano al partito che a proprio pericolo lo aveva riposto sul trono. Egli avrebbe desiderato abolire lo Statuto, la Guardia Nazionale e le franchigie della stampa; ma avrebbe voluto far ciò senza dirlo, e senza firmare un decreto che disingannasse il popolo nelle concepite speranze. Egli agognava potersi raggiungere cotesto fine senza che la mano del Principe sembrasse prendervi parte, giovandosi della opera dei subalterni ed all'uopo ancora del poter giudiciario. Il Ministro che voleva condurlo alla solenne abolizione di tutto ciò, lo veniva dissuadendo con arte finissima mostrandogli la impossibilità di tale divisamento; e nella lettera alla quale accenno, destinata a condurre il Principe alla abolizione di ogni libertà di stampa, onde convincerlo come fosse vanità sperare di raggiungere lo stesso intento con lo aiuto del potere giudiciario, veniva a lui delineando quali fossero le universali tendenze dei magistrati nostri (ad entrambo benissimo conosciute) e come queste fossero così radicalmente liberali da non poterne pei fini loro cavare partito alcuno. Chi nega o s'infinge negare il liberalismo sincero della magistratura toscana se non vuole erudirsi ai fatti, i quali dove siano imparzialmente studiati riescono eloquentissimi, si erudisca a questo autorevole documento, e ad un giudizio che ha tutti i caratteri della verità. Non è alla Magistratura toscana che si possano rimproverare abusi e prepotenze conculcatrici delle civili libertà, sostituzione dello arbitrio individuale alla maestà della legge, disprezzo dei diritti dei cittadini e dei loro patroni, crudeltà nello interpretare le leggi: non è alla Magistratura toscana che possa farsi rimprovero di aver mai per tutto il corso di un secolo curvato per cagione di personali riguardi la serena sua fronte alle voglie del potere esecutivo. Imperturbabile sempre nella coscienza della propria rettitudine essa procacciò spesso che il dispotismo si mordesse le labbra convinto della propria impotenza a vincere quella rupe; non mai gli procacciò quel maligno sorriso di compiacenza da cui s'irraggia il volto di un Autocrate quando incontra gente flessibile ad ogni suo desiderio.

Certamente la Magistratura toscana fu sempre larga nel riconoscimento del proprio diritto ad interpetrare le leggi (1) [(1) Il giudizio che esalta la magistratura toscana e per la sapienza e per lo zelo e per la coraggiosa professione di quella indipendenza che solleva al di sopra delle nebbie terrestri la santa persona del giudice, non è ispirato a simpatie partigiane. Esso fu già strappato per la potente forza del vero dalle labbra di parecchi eminenti stranieri, dei quali mai nessuno avvicinò dappresso la magistratura toscana tanto da poterne acquistare una completa cognizione senza sentirsi costretto a manifestare la propria reverenza: per tacere dei molti noterò l'entusiasmo con cui ne parlava nell'opuscolo intitolato la peine de mort et la justice criminelle en Toscane (pubblicato in Marsilia dopo la morte dell'autore nel 1863) M. Du Boisaymè che nella sua missione fra noi aveva avuto dal Primo Napoleone incarico speciale di informarlo sulle condizioni della giustizia punitiva nel già regno di Etruria. E recentissima recognizione ne incontro nello scritto del Sig. Amadeo Roux, inserito nella Revue Historique 1867, 2 livrais.] sapendosi bene da lei quanto sia vera quella sentenza si Bacone che come le leggi sono l'àncora della Repubblica, così la giurisprudenza deve essere l'àncora delle leggi: ma qui sta appunto tutta la dignità, tutta la grandezza, tutta la utilità civile della magistratura. Se lo togliete cotesta voi la gettate nel fango, e la riducete al vile officio di macchina.

Io considerai sempre come uno dei più manifesti segni del dispotismo orientale quell'audace affermazione che Giustiniano poneva in fronte alle Pandette (de confirmatione Digestorum §. 21) proclamando che alla sola divinità sovrana spettava l'ufficio d'interpretare le leggi. La interpetrazione delle leggi se guardasi come lavoro scientifico di particolari giureconsulti è un contenuto della libertà di coscienza, ed è opera benemerita che serve ai progressi della dottrina, e prepara materiali di studio che poi torneranno vantaggiosi e fecondi di luce ai giudicanti ed ai nuovi legislatori: se la si guarda come opera di pratica applicazione ai casi concreti essa deve farsi dal potere giudiciario, e non può farsi da altri. Se ogni volta che nasce un dubbio sul vero significato e sulla estensione di una legge in una qualche questione o civile o criminale dovesse ricorrersi ad interpellare il potere legislativo o il potere esecutivo, la giustizia verrebbe ad essere amministrata da questi ed il potere giudiciario che fu sempre il baluardo più solido delle libertà individuali nei più difficili tempi verrebbe rovesciato dalle sue fondamenta. Sarebbe il potere legislativo o l'esecutivo quello che effettivamente deciderebbe se il campo a me od al mio avversario appartiene, se all'accusato deve irrogarsi la galera o la morte, e così via discorrendo. I Ministri del Principe che non sempre sono sapienti giureconsulti, e che spesso subiscono le influenze esteriori, sarebbero i veri giudici di ogni controversia privata, e sarebbero giudici anche in quei casi nei quali i governanti avrebbero pur troppo un interesse particolare, opposto forse ai supremi dettati della giustizia. Negare ai giudici la facoltà d'interpetrare le leggi vale lo stesso che porre tutti i diritti dei cittadini sotto la illimitata balia del potere esecutivo, e confinare i magistrati alla gretta e cruda cognizione del fatto.

Fermo in tali convinzioni io confesso che non potei leggere senza brividi una proposta che con grande calore si sosteneva non ha guari mercè uno scritto inserito in accreditatissimo Giornale giuridico (Eco dei Tribunali anno XVII, n. 1718). Lo scrittore di quell'articolo ad occasione del nuovo Codice penale che con ansietà si aspetta dagl'italiani, veniva a proporre che contemporaneamente al medesimo si pubblicasse dal Governo un commento ufficiale onde togliere (così dicevasi) le nuove leggi dal pericolo dello sciupio che ne avrebbero fatto i legulei. Io non intendo volgere accusa contro quello scritto: lo voglio credere composto con la maggior buona fede del mondo ed ispirato da idee trascendentemente liberali; perché se fosse stato dettato a diverso fine l'egregio Direttore di quel Giornale, che sempre fu sacro alla proclamazione dei liberali principii anche in presenza dei tribunali di stato, non gli avrebbe aperto le sue invidiate colonne neppure in tempi anteriori al 14 gennaio 1867. Dico però che lo scrittore di quell'articolo dette prova di una grande ingenuità giuridica, e di una grande ingenuità politica nel tempo stesso. Il concetto di un commento ufficiale che tolga per sempre lo appreso pericolo della interpretazione dei legulei, è un sogno giuridico. Dal 1806 fino ad oggi sonosi pubblicati tanti commenti sul codice Napoleone da formarne una biblioteca. Ma che perciò? Ad ogni piè sospinto nel foro il giurista incontra nuove complicanze di casi che rimangono dubbie in faccia al testo della legge e che in tanti commenti non trovano soluzione speciale. Vi vorrebbe la mente di Dio che tutto abbraccia di un solo sguardo il futuro per prevedere tutte le possibili varietà dei casi che le contingenze umane verranno recando davanti ai Tribunali, ed in faccia alle quali apparirà dubbiosa o muta la legge. Ma nel modo stesso che l'uomo dettando una legge per quanto studio vi ponga lascia sempre aperto il campo a future dubitazioni; così l'uomo nel comporre il commento non potrà mai precludere tutte le ragioni di dubbio e forse ne verrà creando di nuove. Che se diversamente fosse non vi sarebbe d'uopo di commenti ufficiali, ma basterebbe che il commento si compenetrasse nella legge da cotesto uomo in cui si suppone tanta lucidità di percezione, tanta potenza di previsione, tanta esattezza di formule. Ma un uomo siffatto non è ancora nato, né nascerà.

Dico poi che la proposta se non è dettata sotto ispirazioni dispotiche (che certamente non lo è) rivela una grande ingenuità politica. Io vorrei dimandare a chi si darebbe lo incarico di codesto commento ufficiale che secondo le previsioni dello scrittore chiuderebbe l'adito ad ogni possibile bisogno d'interpretazione futura del nuovo codice, realizzando così la visione alla quale dicesi che soggiacesse in un momento della sua vita lo stesso grande Napoleone, ma della quale dovette presto ricredersi. Dovrebbe farsi egli dal Ministero, cioè da qualcuno dei suoi segretari? Saremmo allora certi che il codice non cadesse in mano di legulei? Sembra lo scrittore creda questo, e che i grandi giureconsulti siano per lui impossibili nelle supreme magistrature del regno. Ma allora poco vi vuole a vedere che il potere esecutivo invaderebbe il potere legislativo, e che il codice non lo avrebbe più fatto il Parlamento, ma il segretario. Dovrebbe invece questo commento ufficiale farsi dallo stesso Parlamento? Ma come ammettere che in un reggimento costituzionale i rappresentanti del popolo dicano alla Nazione che i loro magistrati non hanno più licenza d'interpetrare le leggi! Il parlamento che è costituito come baluardo di tutte le libertà civili; il Parlamento che ha per sua missione di proteggere l'autorità giudiciaria contro le invasioni del potere esecutivo, dovrebbe egli per il primo dare il brutto esempio del potere legislativo che invade il potere giudiciario? Nello equilibrio dei tre poteri sta tutto il meraviglioso concetto dell'ordinamento costituzionale, né può esservi vera libertà in uno stato dove ciascuno dei tre poteri non sia indipendente dall'altro nello svolgimento delle sue particolari funzioni convergenti tutte al fine comune della protezione del diritto e dello incremento della felicità universale sotto l'aura fecondatrice della libertà. Io non transigo rispetto a queste idee cardinali. Non tollero usurpazioni del potere esecutivo sugli altri due; ma veggo ugualmente perniciose e forse più feconde di pessimo esempio le invasioni a cui volesse spingersi il potere legislativo sul potere giudiciario.

Come l'uomo non può essere uomo senza uno spirito intelligente, così la potestà giudiciaria non può esser tale se dei suoi lumi e della sua ragione non deve far uso onde afferrare sotto la morta corteccia dei vocaboli la volontà vivificatrice del legislatore. Certamente se un codice dovesse portare a consimili effetti io vorrei ascrivermi alla scuola di quelli illustri alemanni che nei codici videro un pericolo grave per la giustizia pratica, e lo eccidio di ogni progresso scientifico. Ma ciò precisamente non è, perché la interpretazione ed applicazione dei codici vuole essere consegnata non ai legulei, ma ai più sapienti giureconsulti della Nazione raccolti nel Magistrato: i quali nodriti nello ambiente dei più vitali progressi della scienza giuridica secondo i tempi in cui vivono hanno modo di servirsi della interpetrazione per condurre la legge all'unisono con le idee e coi bisogni contemporanei. Tale fu sempre il pensiero al quale si uniformò come a debito di coscienza la toscana Magistratura.

Quando pertanto di questo onorevole consorzio venne a far parte un uomo della tempra di GIUSEPPE PUCCIONI non è a temersi che egli portasse là una mano moderatrice delle tendenze dei suoi confratelli a mantenere nella giudicatura il venerato palladio della più larga e libera facoltà d'interpetrazione. È da prevedersi invece che simile facoltà dal PUCCIONI si esercitasse con quel coraggio e con quella fermezza che noi già in lui conosciamo, e con quella squisitezza di dottrina ed affetto per le libertà civili che in lui risplendevano. E difatti se noi volessimo percorrere i giudicati del PUCCIONI nel lungo periodo durante il quale occupò le prime sedi dell'antica magistratura; ed i giudicati della Suprema Corte di Cassazione che a relazione di lui furono pronunciati, noi troveremmo ad ogni passo splendide testimonianze della sapienza e fermezza con la quale senza uscire dalla modesta funzione d'interprete egli sapeva dalle leggi penali veglianti eliminare il rimprovero od il pericolo che fossero mai per essere avversative alle civili libertà, e vi troveremmo ripetute testimonianze di quella generosa indipendenza con la quale egli obbediva ad debito della propria coscienza anche a dispetto delle contrarie volontà di chi governava e senza riguardo ai propri pericoli. Ma poiché una completa enumerazione di tali fatti non sarebbe compatibile con la indole del presente lavoro mi limiterò a ricordarne soltanto alcuni che forse non sono neppure i più culminanti.

Quando Carlo Ludovico Duca di Lucca irritato dei moti del 2 settembre 1847 faceva vendita dei suoi diritti a Leopoldo II, questi nell'attuare l'annessione alla Toscana della provincia lucchese studiavasi a cercare ogni modo onde si temperasse nell'animo dei lucchesi il dolore della perduta autonomia; e poiché bene sapeva quanto fosse in uggia a quella città la pena di morte della quale aveva avuto troppa esperienza per non riconoscerla altrettanto inefficace quanto crudele, il Granduca pensò essere grande o bella cosa inaugurare l'apprensione dei nuovi dominii con annunziare ai lucchesi la proscrizione del manigoldo. Perciò nel proclama che egli indirizzava ai lucchesi il 14 ottobre 1847, mentre faceva loro promesse di buona ed amorevole signoria, come arra dello avvenire dava loro frattanto l'abolizione della pena di morte. Il decreto granducale non parlava che ad una sola provincia ed era legge specialmente dettata per una provincia. Uno di quei positivisti che vorrebbero fare i codici con i commenti ufficiali per toglierli dalle amni dei legulei avrebbe detto che se Leopoldo II. era venuto ad abolire la pena di morte nel già Ducato lucchese non era questa una ragione sufficiente per dire che ei l'avesse abolita anche in Toscana dove pur sempre esisteva scritta se non altro nelle leggi Ferdinandee del 1795 e del 1816. Ma la Corte di Cassazione non poteva intenderla e non la intese così. Ferma nel principio che in cosa tanto vitale non può mai supporsi volere il Principe trattare una parte dei sudditi suoi più disumanamente dell'altra parte, e ferma pure nel principio che il supremo voto di ogni legislatore deve sempre presumersi essere stato quello di distribuire con equa mano i castighi; la Corte presieduta e guidata da GIUSEPPE PUCCIONI ed annuente ancora l'ufficio del Pubblico Ministero (sostenuto in quel giorno da Luigi Fornaciari) col decreto del 25 febbraio 1848 (Annali di Giurisprudenza, X, 1, 148) non solo proclamò come cosa non meritevole di discussione che la legge abolitiva del 14 ottobre dovesse tenersi come generale per tutta Toscana, ma di più procedette a stabilire la conseguenza che la scala penale eccezionalmente ordinata con misure feroci dalla legge del 14 giugno 1816 contro i furti violenti doveva aversi come modificata, onde non imprestare al legislatore lo sconcio di volere ugualmente puniti (anche ad evidente pericolo della vita degli onesti cittadini) delitti che presentavano tra di loro una immensa disparità; voglio dire la nefanda strage del proprietario, e le transitorie violenze esercitate sopra di lui per fine di furto. E il Governo tacque ed il pubblico fece plauso, ed a quella sentenza regolatrice si uniformarono tutti i tribunali del Granducato fino al 1853.

Bene si scorge da questo esempio che GIUSEPPE PUCCIONI e la Corte regolatrice non s'impigliavano nella pedantesca distinzione fra giudicare del senso di una legge, e giudicare della esistenza della legge. Tanto è sotto la mano del giudice la balia di decidere con la scorta dei canoni di buona ermeneutica qual pensiero si asconda sotto il velame di parole oscure od ambigue in un articolo di legge, o di decidere con quali principii si debbano regolare i casi omessi o dimenticati dal legislatore; tanto è sotto la mano del giudice la balia di decidere se un precetto che vuolsi spendere come legge abbia conservato od acquistato mai veramente la virtù e potenza di legge. È dovere del giudice di amministrare giustizia, ed in questa suprema formula tutta si compendia la sfera degli obblighi suoi e delle sue attribuzioni. E la ingiustizia è del pari flagrante quando ad una legge si faccia dire ciò che probabilmente il legislatore non volle, come quando la maestà di legge si attribuisca ad una prescrizione che mai non potette averla o ne fu debitamente spogliata. Non è vero che il giudice né nell'una né nell'altra di tali ipotesi si faccia legislatore egli stesso: esso si contiene religiosamente nel modesto ufficio d'interprete, purchè ciò che egli dice lo dica all'appoggio di una legge indubitatamente riconosciuta come tale. Quando il magistrato pronuncia che una legge posteriore quantunque non contenga la revoca espressa o la emenda della legge anteriore deve pur sempre ritenersi averla voluta correggere o revocare, esso non la fa da legislatore, ma interpreta quella legge posteriore; e ciò che egli dice non proclama già che abbia essere rispettato come cosa detta da lui ma bensì come cosa detta dal competente legislatore. Quando esso giudica che debba negarsi ogni efficacia di comando ad una ordinanza emanata da qualche autorità alla quale le leggi fondamentali dello stato tutto accordano fuorchè la potestà legislativa, esso non fa che interpretare la legge fondamentale. E chi lo accusi per questo di farsi demolitore della legge cade in un circolo vizioso, poiché suppone come certo quello che la legge interpretata dal giudice non ha voluto che sia.

Sta bene che né il giureconsulto né il giudice possano arrogarsi mai la facoltà di dare alle loro interpretazioni il carattere di autentiche, vale a dire obbligatorie per tutti i casi e per tutti i cittadini. Lo che significa che ai magistrati successivi rimanga libero di giudicare altrimenti se così pare più conforme a giustizia secondo la loro dottrina e coscienza. Ma la interpretazione dottrinale è nel dominio del giudice; ed egli solo deve risolvere il caso pratico che pende dinanzi a lui. Agli eventuali conflitti che potranno nascere fra i diversi collegi intorno ad un discorde modo di interprerazione, ripara la istituzione di una Suprema Corte regolatrice; e dove questa non valga o il caso desideri piuttosto una mutazione che una interpretazione di legge, sarà ben forza che provvegga l'autorità legislativa eccitata dallo emergente, e pei casi futuri manifesti qual'è il suo più certo volere. Ma pretendere che i giudicanti si arrestino innanzi ad un dubbio incontrato in una legge come in faccia ad insuperabile scoglio, vale lo stesso che arrestare il movimento della giustizia; ed affermare che il giudice debba sempre obbedire alla lettera è un sofisma, perché suppone che nella lettera non sia quel dubbio per il quale appunto si rende necessaria la funzione dell'interprete: pretendere che in ogni foglio ove si contiene un precetto debbano i giudici ad occhi chiusi rispettare l'effato della maestà sovrana quantunque non emanato dall'autorità competente, vale lo stesso che esporre i cittadini ad ogni modo di tirannia: pretendere che ad ogni occasione in cui il giudice si trova a fronte consimili difficoltà egli sospenda il giudizio e ne rimetta la decisione alla potestà legislativa, vale lo stesso che capovolgere tutti gli ordini dello Stato, e gl'interessi ed i diritti privati gettare in balia dell'onda pericolosa di partigiane influenze.

Ed è pure sofistica quella affermazione che il solo legislatore sia in grado di conoscere la vera mente delle prescrizioni dettate, perché con ciò si cade nel falso supposto che il compilatore della legge sia eterno nella vita o nell'ufficio; lo che non è ed è anzi impossibile. Misera (lo dirò con le parole di Elout de interpretatione in jure criminali) illa mihi videtur conditio civitatis, in qua judices tantum uti instrumenta adhibentur, et ubi ii qui auctoritatem qua induti sunt a summo imperante non possent adhibere et suum valere non posset proprium de rebus judicium.

Di questa salutare libertà d'interpretazione innumerevoli esempi si potrebbero raccorre nei monumenti della nostra giurisprudenza, ed in quelli che s'inspirarono alle idee rettissime di GIUSEPPE PUCCIONI più spesso che in altri. Così nel giudicato del 18 gennaio 1860 (Annali di giurisprudenza XXII, 1, 31) fu detto che la Ordinanza della marina del 18 ottobre 1748 non era più altrimenti in vigore fra noi nella sua parte penale, quantunque il Decreto Sovrano del 20 giugno 1853 l'avesse espressamente mantenuta in vigore, poiché quel decreto del 1853 trovando l'Ordinanza di marina già modificata e corretta nelle sue barbarissime penalità dalle osservanze giudiciali toscane doveva bene intendersi che l'avesse voluta confermare in quello stato e forma nella quale essa si trovava a quel giorno. E quantunque nello stesso decreto del 1853 fosse ordinata recisamente e senza distinzione la abolizione completa delle nostre osservanze giudiciali (divenute esose in un momento di stizza al nomoteta di allora) bene s'intese che l'abrogazione delle osservanze doveva referirsi a quei fatti che era venuto contemplando il codice novello, non a quelli che aveva lasciato sotto le norme degli ordini antecedenti. Di tal guisa dal nostro giureconsulto e dal sapiente consesso che lo appoggiò non esitossi a dire che una parte della legge del 1748 non era in vigore, ed una parte delle osservanze giudiciali era in vigore tuttavia, malgrado la lettera dell'ultimo decreto in apparenza contraria ad ambedue quelle proposizioni, giudicando così sulla esistenza respettiva di quei due fonti legislativi. E fu fatto benissimo poiché altrimenti in pieno meriggio del secolo decimonono saremmo venuti a volere mantenuta in Toscana la tortura e lo squarto.

Sulla stessa linea ed anche più coraggiosamente procedette il nostro PUCCIONI e la Corte regolatrice nel decreto del 5 agosto 1850 (Animali di giurisprudenza XII, 1, 1717). Eravamo in quel periodo nel quale la Toscana trovavasi occupata dalle truppe austriache che sotto nome di ausiliare signoreggiavano in sostanza la cosa pubblica. In vigore tra noi e religiosamente osservato era il sistema orale dei giudizi penali pel quale nissun valore doveva attribuirsi alle deposizioni dei testimoni consegnate alla procedura scritta, se dessi non fossero venuti in persona a farne conferma al cospetto del pubblico nell'orale dibattimento. L'assistenza che gli ausiliari presentavano alle nostre truppe nel servigio di polizia pel mantenimento dell'ordine rendeva frequentissimo il caso di militari austriaci che si fossero trovati presenti a delitti commessi in Toscana, la cognizione dei quali si devolvesse ai Tribunali ordinari e dovesse compiersi con le regolari procedure osservate tra noi. Ma un ordine del comandante austriaco faceva divieto a quei militari di obbedire alle citazioni che loro fossero trasmesse dall'autorità nostra onde averne la testimonianza al pubblico dibattimento. Sbigottita a questo ostacolo la Corte Criminale di Firenze in un momento di debolezza aveva deciso che per le testimonianze dei militari austriaci bastasse leggere le loro deposizioni scritte, ed a queste si accomodasse integra fede come se fossero ripetute nello orale giudizio: e per tal modo ad un ordine del giorno del comandante austriaco erasi aggiustata la virtù di derogare e quasi direi demolire la legge organica dei nostri criminali procedimenti. Questo a buona ragione non parve tollerabile alla nostra Corte Suprema. Richiamata a pronunciarsi sullo emergente a lei deferito, con la sopraindicata sentenza non tardava a cassare quella pronunzia e decretare il contrario. Bene è vero che sui reclami del comandante tedesco il nostro governo fu sollecito a convertire in una legge i suoi ordini del giorno, accordando alle milizie ausiliarie un privilegio incompatibile col buono andamento della giustizia. Ma ciò non torna a censura del giudicato anzi ne mostra meglio la utilità, e ne fa più grande l'elogio; perché ciò valse a mostrare che la nostra magistratura non sapeva spiegarsi alle velleità per quanto imperiose della signoria dominante.

E questa era prova di grande coraggio e di grande amore alla giustizia conservato dai sacerdoti di lei anche a pericolo proprio in quei tempi nei quali dall'arbitrio di un ministro dipendeva l'impiego e la sorte della famiglia. La inamovibilità dei giudici proclamata dallo statuto rende meno pericolosa ma non meno doverosa questa indipendenza del potere giudiciario: quantunque quella parola inamovibilità non sembri spesa nel suo proprio e letterale significato, ma piuttosto nell'altro ben diverso significato di irremovibilità. Sappiamo infatti che i nostri giudici hanno oggidì nella legge fondamentale la sicurezza di non essere rimossi, ma non hanno la sicurezza di non essere mossi, lo che per gli intollerabili detrimenti che può recare ad una famiglia, diviene pur troppo anche oggidì cagione perniciosissima di gravi paure; in special modo dopo che si ebbero deplorabili esempi della dilapidazione di sapienza giudiciaria che in un istante di precipitoso rovistamento fu fatta per abuso di questo potere di locomozione che può rendere effimera la guarentigia della interdetta remozione. Ma ad ogni modo non evvi situazione nella vita dell'uomo che non renda a certi momenti pieno di pericoli propri l'adempimento dei nostri doveri; né vuolsi mai temere che i membri dell'autorità giudiciaria nel pronunciare gli oracoli loro pensino più all'avvenire proprio che all'avvenire della giustizia.

Ed anzi a conforto del mio argomento ed a toglier via ogni sospetto che gli elogi dell'onorevole estinto siano intesi a cuoprire la censura dei superstiti, piacemi chiudere questo mio scritto con un fatto contemporaneo, il quale varrà a mostrare come gli splendidi esempi lasciati a noi da GIUSEPPE PUCCIONI e dalla toscana magistratura abbiano germogliato vigorosamente, e come tuttavia si conservi in Italia con affetto religioso la indipendenza del giudice nello interpetrare, anche quando la stessa esistenza delle leggi sia revocata in questione.

Non avvi fra noi chi non abbia udito covi di lamento più o meno sommesse contro una consuetudine che né più né meno attacca in radice la base fondamentale dello statuto, voglio dire la negazione al potere esecutivo di ogni e qualunque autorità di far leggi; io parlo delle circolari ministeriali.

La idolatria delle proprie volontà ha un germe così profondo nel cuore degli uomini che trascina spesso inavvedutamente al suo culto anche coloro ai quali eminentemente pertiene il titolo di liberali e di virtuosi. Così vedemmo uomini insigni per merito, incensurabili per ossequio alla giustizia, inappuntabili per sincera devozione alle franchigie costituzionali, nella loro qualità di Ministri emettere talvolta in appendice ad una legge seriamente discussa dal Parlamento ordinamenti successivi che sotto il modesto titolo di regolamenti o di circolari venivano più o meno direttamente a derogare in qualche parte e correggere la legge emanata dalle legittime potestà. Di cotesti fatti sente il popolo tutta la inconvenienza, perché dove i medesimi si incarnassero nel nostro Governo, lo Statuto costituzionale verrebbe a ridursi ad una vana parola, e sarebbe ridicolo che i rappresentanti del popolo si arrabattassero nella commedia di lunghe discussioni onde impedire la sanzione di un articolo che non sembra opportuno, che all'indomani del rigetto di quell'articolo il medesimo mascherato sotto la larva di esecuzione della legge tornasse a farsi signore della materia.

Di questo volea taluno che si prendesse la iniziativa dal Parlamento medesimo, e che con un pronunciato solenne si censurasse l'abuso, ed a lui si togliesse l'adito di ricomparire fra noi; e lodevoli tentativi si videro in questo senso per parte di qualche onorevole rappresentante della nazione. Ma intanto io diceva che alla salute del principio fondamentale poteva bene bastare la fermezza della magistratura. E difatti la Corte di Cassazione di Firenze non venne meno alla sua grande missione, e con un giudicato del 1.° dicembre 1866 (1) [(1) Vedasi questo giudicato inserito negli Annali della Giurisprudenza Italiana (vol. 1, part. 1, sez. 2, pag. 19): opera di gran valore diretta da preclari e valentissimi giureconsulti.] recisamente la inettitudine e la inefficacia di una circolare ministeriale con cui si era inconsultamente voluto fare appendici ed emende ad una legge sanzionata dal Parlamento. Il principio fondamentale (così quella decisione) di diritto costituzionale emanante dalla lettera stessa dello statuto nega al potere esecutivo la facoltà di far leggi e d'infliggere sanzioni penali contro casi o fatti, cui le leggi esistenti né esplicitamente né virtualmente contemplano. E per siffatta incensurabile considerazione demolì l'usurpato trono che si andava erigendo alle circolari ministeriali.

Ecco i frutti delle virtù e del coraggio dei padri nostri: ecco i benefizi dei grandi esempi lasciati a noi da GIUSEPPE PUCCIONI e dai suoi venerati colleghi. L'uomo grande è come un astro il quale lascia dietro di sé un solco di luce per cui si avviva la terra e lo splendore si riproduce nei pianeti che gli succedono anche quando quello è scomparso dall'orizzonte.

 

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La povertà del biografo non sempre risponde alla grandezza dell'uomo la vita del quale si viene a contemplare. Ma ad onta di ciò io penso che da quel poco che ho posto in luce debba ognuno che non conobbe GIUSEPPE PUCCIONI formarsi una idea di quanto ebbe in lui e di quanto perdette la patria nostra, così nello insegnamento, come nella legislazione, come nella giurisprudenza. Coloro che personalmente lo conobbero e lo avvicinarono troveranno qualunque elogio al di sotto del vero.