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Francesco Carrara
VARIETÀ DELLA IDEA FONDAMENTALE DEL GIURE PUNITIVO
(PROLUSIONE AL CORSO ACCADEMICO DELL'ANNO 1862-63)
(dagli Opuscoli di Diritto criminale, Lucca, 1870, 153 ss.)
P
unire: eternamente punire! Sarà dunque perpetuo retaggio della progenie di Adamo questo triste spettacolo di uomini soverchiati da malvagie passioni, i quali manomettono i diritti dei loro fratelli; e di altri uomini che, con coscienza di far cosa legittima, reagiscono contro gli offensori, anche talvolta più fieri, a dispogliarli dei loro diritti? Questo avvicendarsi incessante di violenze e di dolori sarà desso una legge inalterabile; un vortice, dal quale il genere umano non potrà mai sperare una uscita nel suo terreno pellegrinaggio?Sì. Ella è tale pur troppo la condizione inseparabile dalla umana natura. Condizione che dal progresso dei lumi e della civiltà può essere modificata nei suoi risultamenti, ma non distrutta giammai finchè la umana razza perduri.
Dire o pensare altrimenti sarebbe lo stesso che negare audacemente la storia di tutto il passato: sarebbe negare tal verità che per cento guise si rivela al nostro intimo senso, e si conferma al nostro intelletto.
Inseparabile dalla duplicità della nostra natura è la lotta fra gli appetiti verso il bene sensibile, e le aspirazioni dell'anima verso il bene soprassensibile. Lotta che quando risolvesi con la vittoria delle seconde, solleva gli uomini alle gesta virtuose; ma quando risolvesi con la vittoria dei primi, trascina i fuorviati alla offesa del proprio simile.
Eccezionale dunque, ma pur sempre incancellabile dalle fasi della umanità ella è, e deve esserlo, la violazione della legge giuridica.
Ma la legge giuridica è assoluta ed eterna. Né può essere dalla Mente Suprema imposta alla umanità senza una sanzione presente, efficace e sensibile, che le tolga la indole di legge imperfetta. Questa sanzione, per cui si desse alla legge morale una guarentigia della propria osservanza che in sé non aveva; questa sanzione, senza la quale sarebbe stato follia lo sperare su questa terra il mantenimento dell'ordine esterno fra le umane creature, Dio l'affidava al braccio stesso dell'uomo, consegnandogli come per intuizione la idea della punizione degli offensori, e dandogli coscienza della legittimità di cotesta punizione.
La reazione dei buoni contro i violatori del diritto, la irrogazione a loro di un castigo come punizione del male recato, sono filosoficamente guardate una necessità della umana natura; come storicamente guardate si trovano essere nozioni congenite alla umanità fino dalla sua cuna.
Il primo delinquente, il primo omicida che insanguinasse la terra, palesava al Signore la sua paura che gli altri uomini avrebbero ucciso lui, poiché egli aveva ucciso il proprio fratello. E le sacre pagine ci fanno sicuri di questo fatto, che al primo delitto dell'uomo fu coeva la spontanea intuizione della pena irrogabile per mano dell'uomo.
Eppure Caino non doveva temere né anatemi di sacerdoti, né flagello di governanti, né impero di società civile!
Tutte le più antiche tradizioni dei popoli primitivi; le tradizioni che risalgono ai tempi patriarcali, ad associazioni di uomini senza regolare costituzione di governi; tutte ci ricordano questo fatto che la coscienza umana rilevò ai buoni competer loro il diritto di infliggere un male a chi aveva recato male al suo simile.
Della legge giuridica non fu la società civile la creatrice. Essa è congenita alla razza umana fino dal primo suo nascimento. E sarebbe repugnante un diverso pensiero.
Perché se nell'uomo volle il Creatore formare un essere moralmente libero capace di meriti e di demeriti, non potè non sottoporlo a dei doveri, e così ad una legge morale. Né potè per conseguenza non concedergli quei diritti che gli erano indispensabili al compimento di tali doveri, e così costituire una legge giuridica. La somma della quale si compendia nel riconoscimento della libera facoltà di rimuovere ogni ostacolo che si frapponga all'adempimento di un nostro dovere verso Dio, verso gli altri, verso noi stessi.
L'obbligo di adempiere tali doveri e di rispettare tali diritti non incombe all'uomo per un placito di umana autorità, ma per precetto primitivo della legge dell'ordine; alla quale fu l'uomo sottoposto dal suo Creatore.
La società civile, e così l'autorità che la rappresenta, non è che uno strumento di cotesta legge, la quale è a lei preesistente. Ne regola l'applicazione conformemente allo svolgersi dei bisogni dei popoli; è l'organo destinato nelle predisposizioni dell'ordine umanitario ad attuare la efficace protezione del diritto, mercè i divieti, mercè le prevenzioni, mercè la punizione.
Ma il diritto ha preesistito alla società civile e alla costituzione dell'impero, perché senza riconoscere tale preesistenza la società stessa non potrebbe sostenere la sua ragione di essere per modo alcuno, tranne invocando il principio materialista della utilità; e perché attribuendo la creazione del diritto alla società, si apporrebbe al Creatore di aver costituito un ordine monco e difettoso, una opera informe, che si sarebbe poscia completata dalla creatura.
A questa perpetua missione che la Mente Suprema affidò nelle sue eterne predisposizioni alle società civili, come risposero esse? Come vi risposero i governanti delle nazioni?
La storia del giure penale conforta essa l'animo con lo splendido esempio di una religiosa aderenza alla legge giuridica; o piuttosto ci addita una lunga serie di novelle ferite inflitte spietatamente alla legge stessa? O un lungo pellegrinaggio tra le tenebre, del quale ogni passo segna un naufragio della giustizia?
La storia di tutte le scienze, disse un filosofo, non è che la storia degli errori umani. Verità dolorosa: e tanto più dolorosa nella scienza nostra; dappoichè gli errori nella medesima abbiano lasciato dietro sé un vasto solco di sangue in un mare di lacrime.
Ed anche questa era una necessità fatale per l'uman genere: il quale svolgendosi lentamente nella via del suo indefinito perfezionamento, doveva necessariamente presentare ad ogni fase del suo progresso un giure penale conforme alle condizioni di quello stadio nel quale versava; poiché tutto si coordina nel mondo morale, come tutto si equilibra nel mondo materiale.
Una rapida escursione che si faccia nelle reminiscenze storiche del giure penale, ne farà presto convinti di questo vero. Ed al tempo stesso potremo concluderne la consolante certezza degli immensi miglioramenti che anche in questa parte delle umane discipline la civiltà moderna ci ha procacciato; e scaldare gli animi nostri alla ragionata speranza di migliore avvenire.
Ma già non credasi che lasciandomi ire ad una escursione storica sul giure penale, io venga a ripetervi la cronologia dei codici di una od altra nazione; o le vicende legislative di qualche speciale categoria di delitti o di pene.
Io contemplo il giure penale nella sua IDEA. E nella storia della umanità cerco la genesi della idea; il suo sviluppo; il suo progresso; il suo agitarsi fra le onde fatali della ignoranza, e delle passioni; il suo depurarsi sotto la potente reazione della civiltà, e sotto le incessanti elaborazioni della umana ragione. E giunto a contemplare cotesta idea nel suo splendore contemporaneo, mi allegrerò ravvisando nella moderna luce non il meriggio della idea che tramonta, ma la iride di una pace perpetua fra la umanità e la giustizia.
La verità storica nella quale si riassume il mio discorso, e che verrà dimostrata dallo svolgimento del mio disegno, ella è questa.
La idea del giure penale si è per quaranta secoli manomessa a vicenda da tre diversi principii:
la preoccupazione della vendetta privata; che io chiamerò il principio individuale;
la preoccupazione della vendetta divina; che io chiamerò il principio superstizioso;
la preoccupazione dell'autocrazia sovrana; che io chiamerò il principio dispotico.
La prevalenza alterna di uno od altro di codesti principii segna la storia del passato nel giure penale. E le aberrazioni lacrimevoli della giustizia punitiva, che ogni pagina di cotesta storia ricorda, altro non furono che necessarie conseguenze di cotesti principii: tutti ugualmente falsi, e tutti più o meno sovversivi della umana libertà; senza la quale non può esservi mai né vero ordine, né giustizia.
La prima rivelazione che all'umano intelletto si facesse del giure penale, la si fece sotto la forma di un diritto individuale, e precisamente del diritto della vendetta privata.
Si riconobbe, sì, che l'uomo scellerato le cui male opere avessero violato gli altrui diritti, dovesse essere sottoposto alla sua volta ad una privazione di diritti. Ma la sede di questo diritto di recar male a chi avea fatto male ad altri, si ripose unicamente nella persona dell'offeso, e dei suoi congiunti o aderenti.
Così la idea del giure penale, che unicamente consiste nel riconoscere in alcuno la facoltà legittima di far patir male ad un uomo per cagione di un male che egli abbia commesso; questa idea che inalterata passò a traverso migliaja di generazioni per giungere fino a noi: ebbe nella sua genesi caratteri di identità con una passione viziosa, e si restrinse nel cerchio dell'interesse di uno o di pochi.
Il principio individuale costituito per tal guisa dominatore della giustizia punitiva, dovette bene moderarsi per la necessità di por fine alle atroci vendette, alle guerre civili, alle stragi, delle quali esso era fonte perenne. Ma pur nondimeno il principio rimase, a pervertire la nozione del giure penale, e impedirle di correre per la retta sua via.
La istituzione dei rappresentanti dell'offeso e dell'offensore, che moderassero gli sdegni reciprochi, e statuissero sulla quantità del castigo; la situazione di un consesso di prudenti imparziali che componessero gli odi con adeguate riparazioni; furono temperamenti che valsero a minorare le pericolose conseguenze dell'erroneo principio. Ma pur lasciarono tutto quel male che era inseparabile dalla indole sua; né valsero a procacciare quel bene che era nei destini del giure penale.
Il principio individuale posto a fondamento del giure penale ha questi precipui difetti. Di coltivare il sentimento della vendetta, e rendere gli uomini più selvaggi ed ostili l'un verso l'altro; e col dare un aspetto di legittimità agli odii ed agli sdegni pervertire il senso morale.
Di rendere precaria la opera preventiva del giure penale; per la facile speranza di sottrarsi alle persecuzioni di un offeso debole ed impotente: sicchè se ne perpetua la dominazione della forza sulla intelligenza.
E di rendere finalmente elusorie le punizioni mercè le composizioni e le indennità, che facile adito lasciano ai potenti di perseverare nella via della violenza e della iniquità.
La idea del giusto si perde nello svolgimento di cotesto principio, perché il concetto di una giustizia assoluta, sovrana della umanità, non può associarsi col concetto di una forza che tutta è posta nella libera balia dell'offeso, e nell'arbitrio degli uomini.
La sicurezza del diritto trovasi sotto questo principio, in mostruosa lotta con la virtù, perché il perdonare è virtù; e il perdono dell'offeso spunta la spada della giustizia.
La prevalenza di questo falso cardine fu tanto più grande quanto più i popoli furono fieri, e tenaci della loro indipendenza. Onde la storia ci mostra il predominio di tale principio nelle nazioni del Nord, nelle moltitudini di origine Scandinava, ed in tutte quelle genti che composte in tribù, non hanno che un pallido embrione della società civile, e degli ordinamenti politici dei popoli culti.
Così cotesto principio fu ricondotto nel centro di Europa per le invasioni dei barbari, che si divisero l'impero romano. Così lo vediamo conservarsi esclusivo direttore della giustizia penale fino a due secoli addietro nella Norvegia: e conservasi tuttora presso altre genti che più si tennero segregate dai contatti con le civili nazioni.
E poiché non ci è pianta che da mal seme rechi buon frutto, né vi è dottrina che da falso principio emanata, non rechi messe di aberrazioni e di mali: così la storia medesima che ci ricorda le fasi della prevalenza del principio individuale, ce ne rivela e ce ne conferma i tristissimi effetti.
Non occorre a lungo percorrere le tradizioni di quell'epoca tenebrosa, per figurarsi tosto alla mente una serie incessante di rapine, di violenze, e di orrori non interrotti; nei quali la forze soltanto signoreggiava le genti, né la giustizia facea mostra di sé, tranne per divenire essa pure cieco strumento della forza: la quale anche nella palestra forense aveva eretto il suo trono, facendo dipendere la innocenza degli accusati dalla bravura di un ginnastico, o di un gladiatore.
Ma da lato al principio individuale fu ratto a sorgere nelle società più adulte, quasi provvidenziale moderatore del medesimo, il principio teocratico.
La unica potenza a cui fosse dato di mansuefare gli uomini fieri dei secoli primitivi era la religione. Coloro che in faccia ad un altro uomo simile a loro non avrebbero curvata la fronte superba, si arretravano innanzi a chi loro parlava a nome di un Dio onnipotente, supremo reggitore del creato.
I sacerdoti istituirono i luoghi di asilo, ove si rifugiavano i delinquenti, e dove gli offesi non osavano perseguitarli.
Gli asili davano modo a che il primo irrompere degli sdegni si arrestasse. E calmati i primi furori della vendetta, i sacerdoti custodi del sacro luogo avevano agio di interporsi, farsi arbitri delle riparazioni, e giudici in certa guisa del delinquente, che erasi gettato sotto la egida sacra del luogo immune.
E fin qui la opera fu pietosa e benefica. Ma in quelle genti ove la dominazione sacerdotale potè assumere forma di impero, la intromissione si convertì nell'esercizio di un'autorità illimitata.
Insinuato il concetto della offesa divina come precipuo cardine della punitrice giustizia, il diritto umano rimpiccolissi, e quasi disparve. Era stoltezza parlare della vendetta privata, quando si aveva una offesa più grave da vendicare; la oltraggiata divinità. Per questa via il principio superstizioso venne a farsi fondamento del giure penale. Non più si punì il colpevole per dar soddisfazione all'offeso: ma perché quegli espiasse la offesa recata a Dio col suo malefizio. Così le parole supplicium, piacula, espiazione, s'introdussero nel linguaggio della giustizia criminale a denaturarne le fonti, e a deviarne l'esercizio dal retto suo fine.
Allora i giudizii penali si convertirono in cerimonie religiose. E la superstizione dettò i più severi castighi contro delitti immaginarii, come la magia, le divinazioni, i sortilegj. E non trovò limite alla crudeltà nel punire colore che, senza offesa dei loro simili, si fossero macchiati di qualche peccato, o di un oltraggio qualsiasi agli esteriori emblemi della religione, nei quali la ignoranza materializzava il sublime concetto di Dio; se pur non vi ravvisava, con un feticismo idiota e profano, la stessa divinità.
Così in Egitto dannavasi a morte chi avesse ucciso un animale sacro; la Siria, l'India, la Persia, la China nelle loro leggi rigurgitarono di simili esorbitanze. Né serbossene immune la stessa Grecia; poiché in Atene uccidevasi chi da un bosco sacro avesse divelto un virgulto: e l'Areopago colpiva di morte un fanciullo che avea strappato una fronda al serto di Diana.
Il vizio della intrusione del principio superstizioso nel giure penale consiste nel confondere ciò che per natura propria è distinto: la teologia con la giurisprudenza; l'autorità jeratica con la politica; i doveri dell'uomo verso l'altro uomo, cui la legge sociale deve difendere, e i doveri dell'uomo verso Dio, sui quali essa legge non ha ragione di tutela.
Gli effetti nocevoli di questo principio furono quelli di rendere barbaro il giure penale. Esso spinge per necessità logica alla immanità dei castighi, e trascorre audace alle più inesorate carnificine. L'uomo che si arroga la superba missione di vendicare la offesa divinità, non può trovar misura di crudeltà che adegui la grandezza di un fallo misurato dalla grandezza del nume oltraggio.
Ma non per tutto potè il sacerdozio assorbire l'impero della nazione, e serbarsi lo scettro della politica signoria. Appo popoli guerrieri volevasi a capo chi fosse abile a guidare le battaglie. Gli eroi (capitani di genti dei tempi così detti eroici) si investirono di effrenato potere; ed i loro discendenti seppero usufruire le gesta dei padri loro.
Divenuti oppressori dei popoli conquistati, e dei loro stessi concittadini, alcuni condottieri riuscirono a fondare il potere dispotico; il che vale costituire la suprema legge dei consociati, nell'assoluto volere di chi governa.
Allora il giure penale informossi da un nuovo principio assai difforme dai primi. La ragione di proibire, la ragione di punire, non fu né la offesa all'individuo, né la offesa alla divinità. Fu la offesa alla maestà sovrana. E la volontà sovrana che imponeva la punizione, divenuta autocrate, ebbe con un circolo irrazionale la sua ragione in sé stessa.
Il vizio del principio dispotico è quello di supporre che un uomo possa a suo libito creare e disfare la giustizia. Esso manomette il domma della uguaglianza; distrugge ogni rispetto alla coscienza universale; e fulmina contro la scienza un fatale ostracismo, per la incensurabilità della legge sovrana, che respinge ogni sindacato della ragione.
Gli effetti di cotesto principio furono quelli di soffocare ogni senso morale; e dar facoltà ai regnanti di convertire la giustizia in facile stromento di opprimere i soggetti; e conculcare ogni diritto sotto sembianza di tutelare il diritto.
Allora si videro punite di morte le più leggere irriverenze alla immagine del principe: perseguitate le parole e i pensieri: perseguitati i nemici del trono fino oltre la tomba: perpetuata sopra i figli innocenti la punizione del padre. Tutto era giusto ciò che piaceva al sovrano, per ciò solo che a lui piaceva. Forme di giudizii o arbitrarie, o violente; giudici venduti all'autorità; delatori organizzati, nobilitati, e fatti padroni delle sorti delle famiglie. Le pene non ebbero altra misura che il capriccio, o le paure dei governanti; e il bisogno di consolidare col sangue uno scettro adoperato a flagello della nazione. Colonne dei troni divennero i patiboli, guardiano e protettore il manigoldo. Idea terribile da cui non si seppero esimere neppure le repubbliche; le quali il potere simboleggiarono nella scure.
Così questa triade di viziosi principii si divise la terra: e il giure penale fu per troppa lunga stagione pervertito per guisa che dove non riuscì una vera calamità delle genti, riuscì per lo meno inetto a produrre quel bene, al quale deve indirizzarlo la sua legittima costituzione.
Soltanto quando la spada romana sommerse la teocrazia dei Sabini, degli Etruschi, e degli altri popoli circostanti nell'oceano della sorgente repubblica, ebbe il giure penale un pallido raggio di luce che lo avvicinasse al suo vero principio.
I Romani, benchè privi della luce del cristianesimo, seppero nei bei tempi della loro repubblica, sulla scorta della stoica filosofia, erigere alla virtù ed alla libertà il più splendido altare che mai si avessero da genti pagane.
Allargando il principio individuale con estendere il diritto di accusa a tutti i cittadini, attuarono il pensiero che il delitto non solo offendesse la vittima, ma offendesse bensì tutti i cittadini, pel pericolo del suo rinnovamento. E la pubblica accusa fu per lunghi anni guarentigia men vacillante alla comune sicurezza. Lunge per altro, assai lunge, rimasero anch'essi dal raggiungere nella sua purezza il vero principio del giure penale. La superstizione contaminò i loro supplizii: e i diritti della umanità soffocarono nell'ideale del cittadino romano.
Ma poiché l'impero, emulando il dispotismo orientale, ebbe convertito quei generosi romani in un gregge di schiavi, la idea del giure penale fu interamente pervertita di nuovo. Il principio dispotico tornò alla mostruosa alleanza col principio teocratico; il sovrano ebbesi come padrone assoluto degli averi, e della vita dei sudditi: e il titolo di lesa maestà umana gareggiò col titolo di lesa maestà divina per mieter vittime, ed insanguinare la terra.
E se Costantino punì di morte gli indovini; Giustiniano punì di morte i bestemmiatori affinchè, disse egli, col sangue loro si placasse la offesa divinità. Leone punì di morte chi fabbricava l'inchiostro rosso, perché di questo non si valeva mai che l'imperatore; e Arcadio ordinò che i figli dei cospiratori dovessero girne raminghi in perpetua miseria, gittando in faccia a quelli orfani il nefando dileggio, che era clemenza del principe se lasciava loro la vita.
Cadde il colosso esecrato di quell'impero, divorato dagli stessi suoi vizii. Poiché le nordiche spade che si sariano spuntate contro liberi petti, non potevano trovar resistenza nelle miriadi educate a tremare; ed alle quali ogni giogo appariva men duro di quello sotto il quale avvilite gemevano. E questo è il fato della uggiosa pianta del dispotismo: la quale tutto spegnendo quanto vi ha di vita dattorno a sé, giunge alla perfine a consumare sé stessa. Una signoria diffidente e crudele è costretta a soffocare nel petto dei cittadini quelli, che il prode Ellero chiamò i due germi divini; il palpito, ed il pensiero. E quando in un popolo è spenta la gagliardia del cuore, e la elasticità della mente, egli è facile preda del primo invasore.
Cadde il romano impero, e coi popoli del Nord tornò a diffondersi nel giure penale di Europa il principio individuale.
Ma non potea riprodursi nella sua primiera semplicità, la quale benchè viziosa non è almeno degradante della umana natura; nol potè, perché la superstizione, e le tradizioni della cessata signoria, ne fecero tale un impasto, che è forse impossibile a definirsi.
Risorse, è vero, la pubblicità dei giudizii; si ebbero tribunali di cittadini; si usò più moderazione nei castighi. Ma le ordalie, i riti superstiziosi, e i duelli, resero o l'inganno o la forza arbitri della giustizia penale: sicchè per altra lunga stagione essa brancolò fra le tenebre.
Prima a diradare queste tenebre fu la Chiesa Romana; la grande civilizzatrice di cotesta epoca.
Nel secolo XII Bonifazio VIII ordinò il processo inquisitorio nelle materie penali. E questo fu in allora un insigne progresso; poiché proclamò che i colpevoli dovevano giudicarsi secondo le prove e i criterii della ragione, e non pel risultato di fortuite combinazioni.
Sotto gli anatemi della Chiesa scomparvero i duelli giudiciarii, e quei giudizi che non esecranda bestemmia si erano detti giudizii di Dio. E il processo inquisitorio si venne allargando per tutta Europa.
Ma se questo metodo fu riparo agli antichi danni delle irrazionali giudicature, ei recò pur seco altri guai non meno funesti; perché fece ministra troppo docile di persecuzioni contro l'innocente, la inquisizione segreta e di crudele quanto stolto esperimento della tortura.
L'ordinamento dei metodi procedurali lasciava per altro la giustizia penale sempre vagante nello arbitrario, per mancanza di leggi positive, che definissero le delinquenze e i castighi. A siffatta lacuna alternamente supplivano i capitolari di Carlo Magno, le leggi dei Goti e dei Borgognoni, e le tradizioni longobardiche, frammiste alle tradizioni romane. Una mano di editti capricciosi e severi comparivano qua e là, dopochè il principio dispotico tentava di ripigliare il di sopra: ai dettati dei quali, o barbari o insensati, le provvide deliberazioni dei concilii non facevano che un contrasto impotente.
Dovette bene nel secolo XVI sentirsi imperioso ed universale il bisogno di supplire a tale difetto. Poiché in tutta Europa eravi sola la Spagna (nazione che in cotesta epoca precorrea tutte le altre nella civilizzazione e nei lumi) la quale nei suoi fueros e nelle sue partidas avesse un sistema ordinato di legislazione penale, ma infetto pur sempre dalla confusione e dalle aberrazioni dei tempi.
Nell'anno 1532 Carlo V promulgava alla dieta di Ratisbona la celebre costituzione detta dal suo nome la Carolina, che fu in sostanza un codice criminale. Da questo, temperato nella primitiva sua rigidità per l'opera lenta della elaborazione pratica, fu retta fino a tempi recenti (e guardando a qualche luogo si potria dire recentissimi) la parte maggiore della Germania.
Ad imitazione di lui non tardava nel 1539 il suo grande emulo Francesco di Francia a dettare la famosa ordinanza Poyet, detta di Villers-Cotterets. Altro codice criminale: che rinnovato da Luigi XIV nel 1670, e contornato da una mano di editti temprati alla stessa fucina, governò il reame di Francia fino ai giorni della rivoluzione.
Questa velleità di codificare il diritto penale si diffuse ben presto nei regni minori. Tutti ebbero, tutti vollero il loro codice penale; Ivan III lo diede alla Russia dopo il 1550. Ultimo nel 1667, Cristiano V volle dare anche egli alla Danimarca un codice criminale; la cui potenza, lentamente modificata dagli usi, ha durato fino ai tempi attuali.
Ma qual fosse il diritto penale che si sanzionava con coteste leggi è doloroso a ricordarsi. O sia che nell'uomo soverchi sempre la indole imitatrice; o sia che i bisogni e le idee prevalenti in uno stadio della vita umanitaria riproducano dovunque i medesimi effetti; certo è che nel secolo XVI destossi in Europa quella universale bramosia di codicizzare le pene, che vedemmo riprodursi nel secolo presente. E come oggi si sono divisi i legislatori nella via della imitazione, correndo alcuni dietro il codice napoleonico, altri dietro il codice bavaro; così gli statuti di allora o calcarono le orme della Carolina, o quelle ancora più truci della ordinanza Poyet.
Il principio dispotico presso al termine della lunga sua guerra coi minori potenti, sollevava di nuovo la fronte superba: e in tutti questi statuti penali si alleava col principio superstizioso. Ragione di punire la sola volontà del principe che aveva imposta la punizione. La bestemmia, il sortilegio, il patto satanico puniti di morte, al pari che ogni leggero attentato alla dignità reale. Punito di morte il furto, l'incesto, il contrabando, il ratto, il porto d'arme, la caccia nelle bandite, la stampa di libri vietati, ed altri fatti minori. La draconiana parità delle pene contro difformi delitti spingeva ai maggiori. La ruota, le tanaglie, lo squartamento, il fuoco, usati come mezzi per eseguire la pena capitale. La confisca dei beni, la tortura, la inquisizione segreta e lunghissima, l'arbitrio effrenato dei giudicanti; trista appendice di tanto flagello.
E le sorti del diritto penale non furono migliori negli stati repubblicani. Avvegnachè anche nella maggior parte delle repubbliche, obliato il rispetto al principio cristiano della eguaglianza, si concentrasse in pochi la dominazione: e la mala signoria diversificasse solo nel numero e nel genere degli oppressori. Laonde il dispotismo aristocratico si mostrò non meno corruttore della punitrice giustizia, per il dommatismo dei provilegii di casta, e per la incostanza della repressione, o effimera contra alcuni, o crudele per gli altri. Né a più mera altezza potè dessa levarsi neppur colà dove l'ordine democratico aveva conservato un avanzo del suo primitivo influsso, avvegnachè affatto ignorata la vera ragione di punire, la giustizia popolare emulasse in ferocia gli stati vicini, e nell'entusiasmo stesso per la libertà politica, la libertà civile si sommergesse: né mai si comprendesse appieno che libertà e felicità vera non si raggiunge da una nazione, se non correndo sulle orme della giustizia.
Ma certamente nella maligna abitudine di un giure penale feroce, le monarchie superarono di lunga mano, i governi difformi. La monarchia fondata sul fatale paradosso del diritto divino, dopo aver reso dommatica la politica, rese dommatico il giure penale. Essa il più delle volte non mirava che a consolidare il trono col terrore. E se talvolta proclamava la legge di uguaglianza, simulando amore pel popolo, nol faceva che per demolire l'autorità dei minori potenti, e sostituire all'antico un nuovo cardine di privilegio e di ingiustizia. L'appello alla uguaglianza in faccia alla legge non fu che un appello alla guerra civile. Onde si leggono editti che autorizzavano la plebe ad uccidere, e a taglieggiare coloro che con formula indefinita ed elastica si chiamavano mangiatori del popolo; a spegnarne le famiglie, a demolirne a saccheggiane i castelli. Sicchè il principio democratico non si accarezzò mai con religione leale, ma con accorgimento satanico, pel fine di muover le masse, troppo facili a servire di stromento alle ambizioni altrui. E le masse ondeggiarono. E dove si ricovrarono volenterose sotto le ali della monarchia, come in Francia, per sottrarsi al giogo dei grandi: dove si ricovrarono sotto il vessillo dei baroni, come in Inghilterra e presso alcune nazioni slave, per liberarsi dalle esigenze dei principi.
Ove la monarchia avocava a sé il supremo governo del sacerdozio, la coalizione del principio dispotico col superstizioso emergeva spontanea nel giure punitivo. Dove le due autorità si tenean separate, pur non ostante la coalizione sorgeva, per bisogno che sentiva la monarchia assoluta di farsi amico e puntello il sacerdozio. E dessa allora agendo in ciò come serva officiosa più che come padrona, traboccava di rigore contro il peccato; dove non trasferiva direttamente al sacerdozio medesimo una parte del magistero penale, istituendo il terribile tribunale del santo uffizio. Il quale alla sua volta prestava troppo sovente il tenebroso braccio ai desiderii della politica tirannia.
La emenda del colpevole, questa generosa aspirazione che tanto ha nobilitato oggidì il magistero di repressione, niente si curava per coteste leggi. Qualche zelante Vescovo tentava di frapporre questa pietosa idea fra le ire dei legislatori: ma le parole dei santi uomini si schernivano dai satelliti del potere, cui forniva ramo di patrimonio il delitto.
La indole di coteste leggi, per le quali l'unico fine della pena si ravvisò nella intimidazione, si palesa per la melanconica storia dei fatti.
Basti ricordare che la Costituzione elettorale Sassonica, la quale non ebbe la fortuna di pratiche ed ordini successivi che (come avvenne alla Carolina) sapientemente temperassero la originaria rigidità della legge, dette balia al truce Carpzovio di millantarsi aver egli nel corso della sua magistratura firmato più di 20000 condanne capitali: tutte eseguite. Prova matematica, dimostrazione apodittica, della inutilità della pena di morte.
Basti ricordare che le ordinanze di Francia porsero balia al carnefice nel giro dei primi sedici lustri del secolo ora decorso, di mietere sessantamila vite di uomini, nella sola città di Parigi.
Ed è egli a meravigliare se il frutto di tanta ferocità fosse la reazione feroce della rivoluzione! Quando mai si raccolse frutto difforme dal seme gittato? La equità e la mitezza menano ricambio di moderazione e di mansuetudine. Il sangue mena ricambio di sangue e di crudeltà. E un potere che si mantenne col trucidare gli oppressi, quando suona l'ora del popolo, è rovesciato col massacro degli oppressori.
Si vollero da taluno scusare coteste leggi con la barbarie dei tempi. Ma la difesa è sofistica di petizione di principio: perché la esperienza ha mostrato che appunto siffatte leggi furono causa non ultima di cotesta barbarie. E la storia, prepotente maestra del vero, documenta che a quelle leggi conseguì appunto l'epoca delle più luttuose carneficine operate a nome della giustizia.
A moderare tanta profusione di supplizii sorse la tendenza umanitaria dei pratici. I quali accattando dalla casuistica distinzioni sottili, e spesso cerebrine, tentavano temperare nella applicazione la umanità delle leggi; e renderle meno funeste, a scapito ancora della logica.
Eccitano oggi il riso le distinzioni di Farinaccio e di Claro. Ma pur questi uomini segnarono un progresso nei tempi loro. Non ebbero essi coraggio di levarsi a criticare la legge: cercarono destramente di eluderla: e di spuntare gli artigli della belva che non avevano speranza di uccidere. Di qui le glorie dei nomi loro nei tempi in che vissero. Di qui l'onore che ebbesi Claro prima di Beccaria, di veder commentati i suoi scritti dai primi dotti di Europa.
Ma i generosi conati non recarono che esili frutti, perché le procedure segrete li rendevano il più delle volte impotenti. E d'altronde negata la presunzione di innocenza, erasi pur manomesso il sacro diritto della difesa. E se la Carolina permetteva che gli accusati si difendessero soltanto nei leggeri ed insignificanti delitti; le ordinanze di Francia, tenaci sempre alle scellerate tradizioni di Poyet, recisamente spogliavano di ogni difesa gli infelici, sui quali un sospetto maligno rovesciava la calamità di una inquisizione segreta.
Tale fu il pervertimento, tali le conseguenze a cui si condusse il giure penale, sotto l'influsso dei due falsi principii che ho di sopra accennato. Né vi era modo o speranza di farlo cessare dalle carneficine del genere umano, s'ei non purgavasi da entrambe quelle funeste dottrine: ch'ei fosse strumento di far espiare i peccati; o ch'ei non avesse altra base tranne la volontà del governo, altro fine che assuefare le popolazioni a tremare.
Nel parossismo di irrequieta ignoranza che ci vien fatto palese dalle angustie fra le quali la giustizia punitiva si contorse per tanti secoli; non solo si smarrì il vero principio della legittimità di punire: ma si sperdè pur anche ogni razionale criteri nella scelta e nella determinazione dei castighi. I tempi più barbari almeno furono logici, e la inesorabilità del taglione trovando ragione del male nella quantità del male recato, alla relativa adequazione ridusse tutti i suoi calcoli. Ma quando si credette di avvicinarsi al vero, senza conoscere che se ne giva viepiù lontani, le pene non si ordinarono come potenza che operasse sugli animi, riconducendoli al bene: ma come forza meccanica, che agisse sui corpi, rendendo loro impossibile di essere strumento di male voglie. Così tagliaronsi le dita agli spergiuri, con lo stesso criterio con cui già l'antichità aveva reciso un piede ai servi fuggitivi; così si cavarono gli occhi ai lussuriosi onde più non si accendessero di concupiscenza; così si tagliò il naso alle adultere, acciò divenute deformi più non trovassero drudi; così si recise la lingua ai bestemmiatori, o si troncò la mano ai falsarii. Altrove si seguitò un rapporto figurato, e quasi direi poetico, se il sacro entusiasmo della poesia tollerasse questa profanazione. Così col fuoco si retribuirono le fiamme di impuro affetto: con la abscissione del corpo la incostanza nella fede politica: come già col soffocamento per via di fumo la vendita di fumo. E questa chiamossi, con barbara derisione della scienza, analogia della pena: e siffatta analogia ebbe i suoi lodatori anche nei sommi, che come civilisti noi veneriamo. Né mai si giunse a conoscere ciò che tanto bene si seppe da Dante, che l'analogia della pena deve essere colla passione impulsiva; e non col male recato, o col modo, o con l'organo che è strumento al delitto.
La opera di rigenerazione radicale delle dottrine criminali si compiè lentamente dalla scuola razionalista: alla quale noi andiamo debitori della civiltà odierna, e del bene che oggi godiamo.
Alla scuola razionalista mossero i dommatisti infaticabile guerra, poiché quella ogni dettato di legge riconducendo al critico esame della umana ragione, non riconosce al diritto altra base legittima tranne l'assoluta giustizia, che come tale si palesi alla coscienza, e si comprovi dai freddi calcoli del raziocinio. E questi invece non riconoscevano altro fondamento al diritto, tranne una volontà superiore dettata dai monarchi terreni. Quella portava a ricondurre gli uomini sotto la legge evangelica della uguaglianza, insegnando la esistenza di un vero e di un giusto antecedente ad ogni placito umano. Questi distribuivano la direzione della umanità a pochi fortunati, che sollevavano al di sopra di Dio; né lasciavano alle moltitudini altra uguaglianza tranne quella micidiale della obbedienza cieca e passiva.
Alla scuola razionalista si è tornato a far guerra per altro lato: e la guerra continua; ed hanno dato arme ai nemici suoi le aberrazioni di alcuni dei suoi seguaci, che o per impulso di passioni, o per illusione di falsa dialettica, la spinsero a conseguenze erronee, esorbitanti e pericolose, quando vollero in materia religiosa contrapporre a quei dommi che ogni cattolico deve aver3e nel cuore i voli di una sbrigliata immaginazione. Ma fuori della religione, e più poi nelle materie giuridiche, non vi può essere verità altrove che in quella scuola.
La ragione umana infatti è la prima legge che Dio rivelò alla creatura: è la face che Esso le diede onde illuminasse la sua coscienza: è la guida primitiva e perpetua largita all'uomo per dirigerne la condotta, e spingerlo nella via del suo morale perfezionamento.
I fatti umani possono essere (e sono talvolta) una manifestazione del vero assoluto. Ma è la ragione stessa quella che deve giudicare se lo furono o no. Si deve desumere mercè la pratica esperienza un criterio per confermare o correggere quelle che a noi sembrano logiche deduzioni di un principio. Ma i fatti umani non possono essere la costituente del vero e del giusto; perché il vero ed il giusto preesistono ad ogni fatto umano, e perché nella vita della umanità avendo troppo lungo dominio gli aberramenti delle passioni, la storia dei fatti umani assunta come base del diritto, condurrebbe ad uno scetticismo distruttivo della umana coscienza.
Alla scuola razionalista anche il giure penale andò debitore della sua purificazione.
Verso la metà del secolo passato uomini eletti raccolsero le ire per tanti secoli accumulate nelle genti contro il pauroso edifizio del vecchio giure penale. E l'edifizio fu demolito per l'opera loro. Capitano immortale di questa schiera Cesare Beccaria, gettò nell'Europa il suo libro, che raffigurando la piccola pietra scesa dal monte a percuotere il piede dello spaventoso colosso, lo ridusse in frantumi. All'urto delle sue argomentazioni (ove per lo più riprodusse con vivaci colori le sentenze dei padri della Chiesa) argomentazioni che dai tempi maturi, e dagli uomini grandi che si alleavano a lui, acquistavano lena potente, l'antica barbarie sentissi ferita e dislogata per ogni sua fibra.
Ma ciò che ferì nel cuore il vecchio giure penale, e che non gli lasciò speranza di più risorgere, fu la negazione dei falsi principii dai quali erasi ottenebrato e corrotto. Fu la negazione del principio individuale, del principio ascetico, e del principio dispotico. Fu la recognizione della vera ragione di essere della legge punitiva.
Riconosciuto che la ragione di punire ha per sola sua base la necessità di difendere gli umani diritti il giure penale cessò di essere ministro di private vendette, cessò di essere il servo delle esigenze sacerdotali, lo strumento delle paure dei principi.
Sotto la mano dei potenti ingegni che sintetizzarono le invettive di Beccaria (fra i quali ricorderò Sonnenfels, e Feuerbac in Germania, Romagnosi e Carmignani in Italia) il giure penale levò serena la fronte affissandosi in una luce superiore: alla legge giuridica universale segnata dalla mano stessa di Dio, e rivelata all'uomo con l'organo della religione. Legge indipendente dai capricci degli offesi, dal fanatismo dei superstiziosi, e dalla trepidante ferocità dei potenti.
I tre principii che avevano pervertito il giure penale rimasero come ricordanza e monumento di lunghi dolori, come monito alle genti di tenersi in guardia contro la loro perfidia.
Ecco per quali vie, per quali durissime prove, è giunto il giure penale allo stato attuale di sua grandezza. Ecco in qual guisa esso è divenuto una scienza. Scienza sublime: che sente la sua nobile missione di perfezionatrice della umanità, e che sdegna di neppure riconoscere come sorella l'arte schifosa che nei tempi passati chiamossi gius criminale:: la qual consisteva nello insegnare i dettati positivi di legislatori autonomi e crudeli; nel disegnare i modi di circonvenire un accusato; e le misure per regolare i tratti di corda, e le strette delle tanaglie.
La ultima formula della civiltà del giure politico è quella della sovranità del diritto.
La ultima formula della civiltà del punire è quella della tutela giuridica. Poiché l'una e l'altra si rannodano ad un principio universale assoluto; supremo garante della libertà umana: al quale devono prestare obbedienza, oltre le moltitudini, anche i governanti e legislatori. Alla legge, voglio dire, di natura. Legge la cui negazione è inconciliabile con la credenza di un Dio, di una provvidenza, di un fine nella creazione.
Non è più a temersi che il principio individuale torni ad assorbire il gius punitivo. Ciò che resta di lui appo qualche nazione (come a modo di esempio nella Inghilterra) niente fa più paura all'ordine ed alla giustizia. Una categoria di delitti privati è razionalmente necessaria; più o meno larga secondo i costumi. Né per questo si ferisce la legge giuridica.
Non è più a temersi che il principio individuale torni ad assorbire il gius punitivo. Ciò che resta di lui appo qualche nazione (come a modo di esempio nella Inghilterra) niente fa paura all'ordine ed alla giustizia. Una categoria di delitti privati è razionalmente necessaria; più o meno larga secondo i costumi. Né per questo si ferisce la legge giuridica.
Non è più a temersi che la idea del giure penale torni a confondersi con la idea di placare la irata divinità, o di servire ciecamente alle volontà di un monarca.
Il regno di cotesti errori è passato: e chi oggi tornasse a ripetere - toute justice vient du voi - non desterebbe timore, ma ilarità.
La fede nell'acerbità dei supplizii; la messiade del carnefice; non sono oggi che reminiscenze: le quali se pure allignano in qualche petto, non hanno coraggio di riprodursi all'aperto. Ma pure rimangono tuttavia dei pericoli per la scienza; dei pericoli per la pratica attuazione della tutela giuridica; rimangono dei ruderi che attraversano il suo cammino; o, come argutamente scriveva testè l'egregio Bosellini; vi è tuttavia della ruggine da srugginire.
Gli errori umani hanno questo di speciale nella indole loro, che vinti sotto una forma, assumono larva novella, e tentano riprodursi sotto mutate sembianze. Dopo la sconfitta del principio dispotico e del principio superstizioso, ella fu questa la foggia insidiosa con cui minacciarono un latente ritorno nel moderno diritto penale.
Il principio dispotico, non più capace a reggersi sul domma effimero del diritto divino, lasciò di sostenere le dinastie vacillanti; ma porse coraggioso l'opera sua ad una persona ideale. Assunto il nome di principio politico, tentò alla sua volta di fare la città arbitra e donna della giustizia.
Gli uomini avvezzi a guardare nella cieca obbedienza, nella negazione di ogni sindacato popolare, il palladio dell'ordine che troppe volte si scambiò col silenzio (come altri scambiò il progresso col movimento) configurarono nello stato una persona ideale, di per sé stante, distinta dalle persone reali dei consociati. E nei diritti che attribuirono a questa persona fittizia tentarono di sommergere una seconda colta i diritti degli individui.
L'errore della vecchia scuola stette nel supporre che i popoli fossero fatti per principi, e non i principi per servigio dei popoli.
L'errore della nuova scuola stette nel supporre che gli uomini fossero fatti per lo Stato, e non lo Stato costituito per servigio degli uomini.
Quegli effrenati poteri che un tempo si attribuirono ad uomini coronati, si vollero attribuire al novello Briareo che chiamossi Stato: guardandolo come una cosa diversa dai consociati, e i diritti di lui come indipendenti e diversi dai diritti di questi. La genesi del diritto cercossi allora nella legge promulgata dall'uomo: il principio del giusto nella utilità presente dei più.
Sostituita in tal guisa alla tirannide di una dinastia la tirannide di una personalità immaginaria, le giunte, le costituenti, i comitati di salute pubblica si assisero sugli scanni dei vecchi ministri, e dettarono leggi oppressive e dispotiche. Si assisero sugli scanni dei vecchi cancellieri criminali; e raccoltone il retaggio ne continuarono la opera sanguinaria. Il manigoldo non fu più il sicario di un principe, ma il sicario della società: cambiò nome e comando; ma conservò l'alto onore di esser considerato come organo della intimidazione indispensabile alla felicità delle genti!
Fatale idea, che sotto qualunque forma si manifesta, e da qualsiasi autorità si proclami, è sempre avversa a giustizia, sempre falsa così in morale come in politica. È sempre il principio dispotico che rialza la fronte a dominare la punitrice giustizia. Avvegnachè quello che io denuncio come principio dispotico, non ha per sua condizione la prevalenza della volontà di un solo o di pochi: ma qualsiasi prevalenza di umana volontà sui dettati dell'eterna giustizia: e tanto è viziata la ragione punitiva quando alla violazione dei diritti umani procede per bisogno o piacimento di pochi, quanto di molti. Non è la legge umana quella che fa il diritto; ma il diritto è quello che costituisce la giustizia nelle leggi sociali. La statolatria può essere altrettanto ingiusta quanto lo fu la idolatria che chiedeva vittime umane, e quanto lo furono gli editti di Caligola.
L'uomo non si mena al bene col terrore. Dio gli diè la ragione e l'aspirazione del giusto, perché se ne facesse forte nella lotta con le perverse passioni. La ragione, la simpatia, gli effetti nobili e generosi, l'esempio, con l'armamentario infallibile in cui deve por fede ognuno a cui tocchi il pesante ufficio di governare le moltitudini sulla via del diritto. Non vi è pretesa di salute pubblica che legittimi una ingiustizia; non vi è legge umana che giusta sia se non procede come punto di sua partenza dal rispetto alla legge eterna dell'ordine morale, antiveduta e voluta dal Creatore. I bisogni variabili delle nazioni possono modificare la forma dell'attuazione della legge giuridica. Ma i diritti che il Creatore comparti agli individui non sono parto di legge umana. Sono gli argini entro i quali si deve svolgere ogni umana potenza, se non vuol convertirsi in abuso, ed avversare la propria destinazione.
Il principio superstizioso non oserebbe ormai neppur esso rialzare la torva sua fronte, poiché nessuno varrebbe oggidì a persuadere le genti cristiane che Dio dimandi olocausti di umane creature. Ma, trasformatosi nel principio morale, minaccia di intorbidare nuovamente la idea del giure punitivo.
Alcune meticolose coscienze fanno succedere alla esaltazione religiosa la esaltazione morale. Il vecchio nemico converti in delitti civili i peccati: il nuovo tenta convertire i vizii in delitti civili. Quello confuse l'ufficio del magistero penale col tribunale di penitenza. Questo si prova a confondere la legge etica con la legge giuridica; l'ufficio del criminalista con gli ufficii di polizia.
Ma l'impiego della legge penale ai bisogni della morale non è tollerabile che nei tempi patriarcali. I governi troppo paterni sono talvolta più impacciosi allo svolgersi dell'attività umana, che nol sieno i troppo egoisti. E gli uni e gli altri ugualmente aberrano dall'ufficio loro, ugualmente eccedono i suoi poteri. Trabocca poi in cotesto eccesso quel governo che la sua paternità, ed il suo direttorio morale, pretende esercitare col mezzo del carcere e dei castighi. Perché il magistero punitivo non potendo esercitarsi senza la spoliazione di un diritto, esso non può esser giustificato che dal bisogno immediato di tutelare il diritto.
Da questi due nuovi pericoli non seppero del tutto guardarsi i codici moderni, che in larga copia si succedettero in Europa nel secolo presente, a formulare in dettati pratici le moderne teorie della scienza penale.
Nessuno dei codici contemporanei osò per fermo riprodurre le sanzioni della Carolina, o delle ordinanze di Francia.
Ma alcuni fanatizzati dallo amore dello Stato serbarono pur troppo tremende vestigia dell'antico rigore; altri peccarono nel volersi fare vendicatori di ogni bruttura morale, ed assunsero un colore monastico.
Non furono esenti da questa ultima macchia alcuni codici della Germania, né se ne tenne immune del tutto il codice Toscano, che bevve soverchiamente a quei fonti.
Sovra tutti (a mò di esempio) trabocca dietro cotesta tendenza il codice della Norvegia, che dopo venti anni di discussioni e di studii fu sanzionato il 28 agosto 1842. Basti il dire che la violazione di ogni dovere anche verso sé stesso fu da cotesto codice convertita in delitto: in delitto la intemperanza, in delitto l'ozio, in delitto la irriverenza ai genitori, in delitto la negligenza degli impiegati nel loro ufficio; ed altro consimile.
I pericoli di un codice moralista non sono certamente così paurosi come lo furono quelli di un codice teologo, o di un codice autocrate; poiché la mitezza dei castighi non ne rende gravemente sensibili le conseguenze.
Ma egli è pur sempre un errore, che denatura la idea genuina del giure penale, e che spinge le autorità ad un sindacato molesto, distruttivo della pace delle famiglie, vincolo non necessario della umana libertà.
Fondamento del giure penale è la tutela giuridica. È svolgimento necessario di questa idea che dove non si ha violazione di diritti, non possa la spada della giustizia scagliare i suoi colpi. Effetto di tali principii si è che il giure penale non sia altrimenti il nemico e il moderatore della libertà umana: ma siane invece il protettore, il guardiano; il complemento in una parola della eterna legge dell'ordine, che fornì l'uomo di diritti, e che volle che cotesti diritti non fossero menomati né da forza privata, né da pubblica potestà. Quando una creatura umana non ha attentato al diritto dell'altra, ha ragione di esigere che non si attenti alla sua personalità; e di gridare ingiusta la mano, qualunque ella sia, che pretende colpirla.
Sono queste, a grandi tratti accennate, le vicende tra le quali ondeggiò nella vita umanitaria dal suo primordio sino ai dì nostri la idea del giure penale.
Il fatto che da tali vicende rivelasi agli occhi dell'osservatore è culminante del pari che positivo.
Ed il fatto è questo; che alla moderazione nelle penalità, al ravvicinamento del giure punitivo con un principio razionale ed umano, ha sempre risposto una diminuzione di delitti: i quali invece si sono tanto più ostinatamente moltiplicati, quanto più sono stati crudeli ed atroci i supplizii dei delinquenti.
E questo risultato deve consolare l'animo nel melanconico studio della scienza criminale: perché non è più una speculazione di filosofi umanitari, ma è la grande maestra della vita, quella che ne incoraggisce a pensare che riconsegnato una volta il giure penale al dominio della ragione; ricondotto il suo principio alla grande catena delle leggi giuridiche assolute, il cui primo anello partì dalla mente del Creatore mercè la rivelazione della legge naturale, il giure penale sarà leva potente al perfezionamento morale del genere umano. E se delitto e punizione non potranno affatto cessare sulla terra, si verranno almeno ogni giorno viepiù diradando.
Tornerò dunque alle parole dalle quali esordii. Sì: punire, eternamente punire è il destino immutabile della umanità. Ma nell'avvenire non si punirà più con impeto di capriccioso furore;: bensì con amore fraterno. Non si punirà più con avvilire o annientare la umana personalità, ma col rialzare l'uomo per la via del dolore al sentimento della propria dignità, e richiamarlo all'amore del bene. Non si punirà più per appagare fanatici delirii o esigenze tiranniche, ma per tutelare l'ordine esteriore, che Dio stesso previde ab eterno, ed impose alla umanità.
Scrisse un illustre contemporaneo che tutta la filosofia della vita si riassumeva in queste parole - aspettare e sperare.
Parmi che cotesta formula si adatti benissimo al giure penale nei tempi presenti.
E noi, cultori della scienza penale, dobbiamo aspettare e sperare.
Aspettare e sperare che il diritto punitivo si purghi da ogni reliquia della ruggine antica, e mostrisi nella vita del foro quale insegnasi dalle cattedre.
Aspettare e sperare che la giusta moderazione nelle pene stimoli i popoli ogni giorno viepiù all'amore fraterno, alla cittadina concordia, prima e gagliarda base della società cristiana.
Aspettare e sperare che i principi con l'abolire la pena di morte, essi i primi ammaestrino, mercè l'esempio loro, i cittadini a rispettare la vita umana.
E queste espettative e queste speranze debbono oggi più che mai farsi calde nei nostri cuori; poiché il sole d'Italia è risorto ad irraggiare sull'Europa.
E l'Italia, a cui Dio concesse la santa missione di esser la cuna ove la scienza penale si rigenerasse dalle vecchie brutture, deve oggi compire l'opera sua e sollevare la idea del giure penale alla più sublimi sue aspirazioni.