CAPITOLO VII.
Periodo e corso del processo romano sino a' nostri tempi.
Veggasi ora se cotesta generale e politica storia convien col corso che il processo
criminale da' Romani infino a' nostri giorni fece. Diasi delle vicende de' giudizi una
rapida storia, un fuggitivo aspetto, per quanto a noi pur faccia di mestieri.
Nei primi tempi della romana repubblica, come benenché ne' cominciamenti delle greche
città e delle altre tutte, secondo che ne' nostri Saggi politici si è dimostrato
appieno, la forza e l'armi decidevano d'ogni controversia. Le antiche formole del tempo
della violenza, le quali ne' giorni della più splendida romana coltura conservaronsi ne'
giudizi, ne sono ben troppo evidente pruova. Quelle espressioni medesime, che dinotarono
prima il contrasto eseguito col bastone, vibrato dalle robuste o nude braccia de' selvaggi
abitatori dell'Avventino, significarono dipoi i giudiziari e legali combattimenti fatti
coll'acume di Scevola e colla lingua di Tullio. L'asta con cui i litiganti terminavano
prima i loro sanguinosi piatì, dipoi adoperata fu dal pretore per fare abbassare la testa
dei litiganti al sacro impero della pubblica legge. Quando gli antichi riti si aboliscono,
quando il rtempo muta le vecchie usanze, la posteriorità attaccata a' primieri costumi,
il popolo nel quale la morale inerzia più grave si scorge, serba i nomi almeno degli
spenti costumi e delle abolite usanze.
Allorché lo spirito de'fieri Romani si andò pian piano civilizzando, e cominciò a
formarsi un più regolare governo, il re alla testa di un aristocratico senato, quindi i
consoli che presero il luogo de're, e successivamente ne'comizi il popolo, quando
l'aristocrazia nel popolar governo si cangiò, senza processo e senza formalità decideva
le civili e le criminali cause. Ma stabilendosi di giorno in giorno in quella repubblica
una più regolare costituzione, la facoltà legislativa rimase nel popolo già divenuto
sovrano, i consoli ritennero la potestà esecutiva, e quella di giudicare passò
ne'pretori e quesitori delle cose capitali, a'quali dal popolo prima in ciascuna
occorrenza, annualmente poi fu delegato l'impero, quando le perpetue questioni vennero
stabilite. Quindi fissò la legge l'indispensabile ordine e le certe formalità
de'giudizi. E pubblici giudizi quelli furono detti, de'quali l'ordine e la forma, la
qualità e quantità della pruova dalle leggi stabilita venne, ne'quali conoscevasi
de'pubblici delitti che offendono direttamente lo stato, e più debole ed infermo rendono
il corpo morale. Ne'privati giudizi poi, che non avevano nè certa, nè stabile forma,
venivano i privati delitti giudicati, cioè quelli che i privati diritti ledevano
soltanto.
Espongasi adunque prima di ogni altro il processo, che ne'pubblici giudizi adoperato fu
ne'tempi migliori e nel florido stato della romana repubblica. Il processo romano antico
ci presenta l'immagine di una guerra con ogni solennità eseguita. Esso avea principio
dalla dichiarazione dell'attacco, dall'intimazione del giudizio, la quale faceasi
citandosi il reo.
Dopo di che avanti del pretore, cui era addossata la questione ossia la cognizione di
quel tale delitto, proponevasi l'accusa con un formale libello. E cotal atto dicevasi la dilazione
del nome e del delitto, e ben anche far taluno reo, reum facere.
Il libello, la carta di accusa, ossia l'istanza dovea rinchiudere due parti. L'accusa
propriamente detta professione, ed iscrizione in crimen, con cui dichiaravasi il
delitto, e la pena che in esecuzione della tal legge intendevasi all'accusato. Io fo
reo Milone, per esempio, della morte di Clodio, e l'accuso in virtù della legge cornelia
de Sicariis.
La seconda parte dell'istanza abbracciava l'obbligazione dell'accusatore di perseverare
nell'accusa sino alla sentenza finale, e di dover soffrire la pena all'accusato
minacciata, qualora nell'accusa si scorgesse la calunnia. E dovea ben anche l'accusatore
dar mallevadori, che garantissero la sua obbligazione. Questa seconda parte veniva detta subscriptio
in crimen.
Il pretore capo del giudizio, se l'accusatore avea il dritto di accusare, se il reo
poteva essere accusato, riceveva il libello dell'accusa, il quale nel pubblico erario
veniva conservato. L'anzidetto libello era trascritto in una tavola, la quale sospendevasi
nel pubblico. e tal atto chiamavasi recipere nomen rei, referre inter reos. Dopo di
che dicevasi esse in reatu.
Il nome del reo da tutti leggeasi scritto nella sospesa tavola, finché ne fosse di là
cancellato o per mezzo dell'abolizione, o dell'assoluzione. Ciò che diceasi eripere,
eximere, subtrahere ex reis.
Dopo che il nome dell'accusato era nelle pubbliche tavole scritto, se egli era assente
citavasi per trinundium, cioè per tre mercati, che celebravansi da nove in nove
giorni. La citazione facevasi per edictum, cioè affingendosi l'ordine nel foro.
Essendo o da principio presente per la richiesta e citazione fattagli prima, come si è
detto, dall'accusatore, ovvero presentandosi dopo le citazioni per edictum, la
prima funzione che adempivasi dal pretore, era la scelta de'giudici, la quale di ordinario
faceasi nel seguente modo. In ciascun anno venivano elette tre, e dipoi fino a cinque
decurie di giudici. Ognuna di queste ne conteneva mille. i nomi di essi erano in un'urna
rinchiusi. Il pretore ne tirava a sorte il numero della legge prescritto. L'accusatore ed
il reo ne davano per sospetti quanti pur piaceva loro. Ricusati i primi, si tiravano di
nuovo le sorti, ed era libera ognor la sospensione, finché potesse rimanere il numero
della legge in quel giudizio prescritto. In tal maniera, come dice Cicerone pro
Cluentio, non giudicavano che coloro, nella scelta de'quali erano i litiganti di
accordo. In certi casi eleggevansi dalle parti stesse i giudici, però dal ruolo delle
centurie. Dopo l'elezione e la ricusa de'giudici, se non proponevasi dal reo eccezion
dilatoria, il primo atto giuridico era l'interrogazione ex lege, la quale in ciò
consisteva. L'accusatore proponeva la sua intenzione, cioè l'accusa. Il quesitore o il
giudice della questione interrogava il reo, se avea infranta la legge cornelia, p.e.,
pompeia, od oltra secondo l'accusatore asseriva. Se il reo confessava, il giudizio era
terminato. Il reo confesso aveasi per convinto. Se avesse negato, o proposta eccezione,
contestavasi la lite, cioè aprivasi il giudizio, cominciava il combattimento legale, il
reo mutava la veste, prendeva quella dei rei, fornivasi di avvocati. Davasi subito il
termine all'accusatore ed al reo per far l'uno e l'altro l'inquisizione, cioè per cercare
ed ammanire quella pruova che dovea nel giudizio produrre. Come nel nostro giudizio civile
immediatamente dopo di essersi presentato il libello, ossia l'istanza, concedeasi il
termine. E lo spazio ossia il termine concesso per la legge licinia e giulia era per lo
più di trenta giorni, scorsi i quali doveansi l'accusatore e il reo presentar nel
giudizio. Ma secondo il bisogno e le circostanze dilatavasi, ed anche veniva talor
ristretto. Lo troviamo abbreviato fino ai dieci, prolungato a cento giorni, quanti per
l'appunto se ne concessero a Cicerone per fare l'inquisizione nella sicilia contro Verre.
Qualche volta fu prolungato ben anche ad un anno.
Nel corso del termine concesso, l'accusatore e il reo facea l'inquisizione, ossia
ricerca della pruova che a suo pro facea. Cercava i testimoni, e proccurava i documenti e
gli elogi. Instruiva in somma il processo, e tutto ciò l'accusatore facea, che adempiono
presso di noi gli inquisitori. L'accusa presso i Romani era una pubblica carica, e
l'accusatore veniva considerato come pubblica persona, cioè come magistrato della patria.
Quindi nascevano le contese tra più, che desideravano l'accusa medesima, le quali in un
preliminare giudizio detto divinatio venivano decise.
Avea il reo però il dritto di apporre un ispettore, un custode all'accusatore, onde si
evitasse la corruzione de'testimoni, ed ogni frode nell'inquisizione che si potesse mai
fare. Cecilio, che a Cicerone contese l'accusa di Verre, voleva almeno esser aggiunto per
custode all'oratore di Arpino; e costui spargendo al solito sull'avversario i suoi
pungenti sali, gli rispose: Di quanti custodi per le mie casse avrò di mestieri, se
Cecilio diamisi per custode?
Nel giorno destinato all'accusa, che praedicta dies dicevasi, dal banditore
citavasi il reo e l'accusatore. Se non compariva il reo, trattavasi da contumace,
annotavansi i suoi beni, ed eran dopo l'anno confiscati.
Se mancava l'accusatore, era punito per lo senatusconsulto turpiliano extra ordinem.
Se mai l'uno e l'altro era presente, l'accusatore assistito da'suoi avvocati proponea di
nuovo l'accusa: il reo si difendea. L'accusas e la difesa faceasi in due maniere o per
meglio dire avea due parti, l'altercazione e l'orazione continua. L'altercazione consistea
nella rassegna delle pruove. Ciascuno producea i suoi testimoni, i documenti, gli elogi
delle comunità, interrogava e confutava i testimoni della parte contraria. La grand'arte
degli avvocati consistea nel disaminare i propri testimoni, e quelli della parte avversa.
Gli antichi retori, e soprattutto Quintiliano, han dato molti precetti intorno a cotesta
materia allora interessante assai. Sì fatta interrogazione de'testimoni, detta testium
percunctatio, avea per oggetto il ricavare, dalla bocca de'contrari testimoni, ciò
che facea per la propria causa.
Lo sforzo dell'ingegno tendeva a farli contraddire con inviluppate domande, onde
vergognosamente mentissero, e di menarli con lontani raggiri a confessare ciò che essi
avevano prima negato. Tutta l'antica arte sofistica de'Greci fu ne'loro giudizi da'Romani
chiamata. I Greci sottilizzarono ne'portici, i Romani nel foro. I propri testimoni poi si
doveano in guisa interrogare, che non si desse presa al nemico di vantaggiosamente valersi
del detto loro.
Nell'orazione continua, la quale era l'altra parte dell'accusa, l'oratore co'fulmini
dell'eloquenza indeboliva la fede de'testimoni, che interrogando avea dinanzi confusi, ed
estenuando le pruove contrarie esagerava le proprie. In Cicerone abbiamo due illustri
documenti della parte alternativa in Vatinium, e nella prima orazione in Verrem.
Più giorni erano destinati alla discussion della causa. Nella prima contenevasi la
prima azione, in cui dopo l'accusatore parlava il reo. La seconda azione facevasi nel
terzo giorno dopo la prima discussione. In questa seconda volta il reo era primo a dire,
dipoi l'accusatore. Cotesta azione diceasi comperendinatio, cioè dilazione in perendinum,
nel poi dimani. Se non bastava il secondo giorno, se ne destinava un terzo, un quarto, e
la terza e quarta discussione altresì comperendinatio fu detta; onde tal voce fu dipoi
adoprata per l'ultima azione della causa.
Nell'ultima azione proferivasi la sentenza, colla quale i giudici o assolvevano, o
condannavano il reo, o manifestavano l'incertezza loro col non liquet, e perciò
amplificavasi la causa, prolungandosi l'azione e il giudizio. L'arbitrio del pretore
concedeva le nuove dilazioni, e stabiliva que'giorni che gli sembravano più comodi per
l'ulteriore discussione della causa.
Tal fu il romano processo infino che col nuovo governo non si mutò la faccia
de'giudizi. Prima di vederne il cangiamento, diamo una brieve occhiata al processo
inglese, che di tutti i presenti processi di europa più si rassomiglia all'antico romano.
CAPITOLO VIII.
Processo inglese.
Il reo vien nell'Inghilterra condotto dinanzi al giudice, detto della pace, il quale
sente in generale l'accusa, le pruove, e la prima discolpa sua. Se l'anzidetto giudice
conosce l'innocenza dell'accusato, lo rimanda libero. Ma se poi stima che contro di lui
concorrano delle forti presunzioni, l'imprigiona, quando però sia capitale la pena del
delitto, del quale ei viene accusato. Ma se la pena non sia capitale, si rilascia il reo
con malleveria, e come diciam noi, si consegna. E ciò per lo stabilimento della famosa
legge habeas corpus, sostegno e base della britannica libertà.
Dopo l'imprigionamento, o la consegna del reo si dà alla corte composta dai regi
ministri la nota de'giurati, da'quali ne sono dodici trascelti. Questi si chiamano gran
giurati, i quali debbono essere eletti da'più probi dei nobili viventi della contrada. Un
uffiziale della corte adempie le parti di accusatore. I gran giurati esaminano se regolare
sia l'accusa, cioè secondo le leggi. Sentono i testimoni, discutono le pruove. Quando
giudicassero o irregolare l'accusa, ovvero insussistente la pruova, pronunciano di esser
falso il bil di accusa, e il prigioniero viene disciolto.
Ma quando poi ritrovano sussistente e vera l'accusa, il prigioniero dee ricevere la
copia del libello accusatorio, e la nota dei testimoni. Quindi vien condotto alla barra
della corte, diremmo noi alla ruota. Ivi è interrogato sul delitto che gli viene apposto.
Se mai confessa, viene avvertito a ritrattare la propria confessione. Ma se egli niega,
comincia il giudizio, ed egli fa la sua difesa, e vien rimesso alla giudicazione
de'piccoli giurati, che sono i pari del reo.
Son essi trascelti dalla contea, nella quale fu il delitto commesso. debbono avere cento
lire sterline di rendita, e debbono compiere il numero di dodici. Il sherif, che è il
capo della contea, ne presenta quarantotto al reo, il quale li può in due maniere
ricusare. O secondo la nostra maniera, che distesamente in appresso esporremo, o secondo
la libera ricusa usata da'Romani. Se il reo mostra che il sherif indifferente non sia,
perché congiunto, o stretto amico del querelante, tutti i quarantotto giurati sospetti
divengono, e si può rigettare l'intero pannelo, ch'è l'intera nota de'quarantotto
giurati. Tal ricusa è dagl'Inglesi detta To te array. Può inoltre il reo
dimostrare particolarmente un giurato sospetto, o propter honoris respectum, non
essendo quello suo pari; o propter delictum, se mai colui per delitto capitale
fosse mai stato condannato; o propter defectum, se non abbia la rendita dalla legge
stabilita, o pur sia straniero; o propter affectum, se da inimicizia, o da favore
si pruovi animato. Tal ricusa si dice to tho polles in capita.
L'altra maniera della libera ricusa altresì dagl'Inglesi usata è quella di poter
rigettar venti degli anzidetti giurati senza recarne alcuna cagione. Essa vien detta
perentoria. Ma se per queste ricuse manchi il giusto numero, ne saranno dieci altri dal
sherif sostituiti.
Fattasi la ricusa, e destinatosi il giorno per la discussione della causa, i piccioli
giurati danno il giuramento. Il consiglio del re accusa e mette in veduta le pruove del
delitto, e l'avvocato del reo quelle dell'innocenza. Dopo la discussione i piccioli
giurati pronunziano il est coupable, il n'est coupable; egli è reo, ovvero
innocente.
Se dichiarasi reo da dodici de'piccioli giurati, la corte, ossia la ruota de'regi
ministri pronunzia la sentenza e la fa eseguire. Quindi si scorge che i regi ministri
hanno soltanto la persecuzione de delitti, l'inflizione della pena, e l'esecuzione di
quella. La cognizione della regolarità dell'accusa è de'gran giurati; la ricerca e
cognizione della sussistenza della pruova a'piccioli giurati si appartiene. I testimoni si
presentano del pari da'regi ministri e dal reo.
Nel giudizio de'pari del regno havvi qualche piccola differenza, la quale però non
altera la sostanza del giudizio, che si eseguisce o nel parlamento, o nella corte del lord
gran-maestro. I giurati debbono essere tutti di accordo nel condannare un pari.
Sì fatto è quivi il processo; ma ve ne sono degli altri eziandio, come l'informazione
presa ad istanza del re per mezzo de'suoi uffiziali, nella quale non intervengono i gran
giurati, ma i piccioli soltanto; l'appello, ch'è un giudizio fatto ad istanza del
privato; la summaria, che si adopera ne'piccioli delitti. Ma l'esposta di sopra si è la
regolare e l'ordinaria.
CAPITOLO IX.
Processo romano sotto gl'imperatori.
Avendo esposto l'antico romano processo e l'inglese, che non poco a quello si conforma,
esaminiamo ora il cangiamento che nel processo antico romano sotto gl'imperatori avvenne,
per vederne la continuata successione sino a'nostri giorni, e finalmente esporre il
presente processo inquisitorio, comune a quasi tutta l'Europa.
Colla caduta della repubblica si cangiarono i giudici de'delitti, si mutò il sistema e
la forma de'giudizi. La cognizione de'delitti fu in Roma commessa al prefetto della
città, e al prefetto del pretorio; e nelle provincie a'presidi e proconsoli, i quali da
per se soli valendosi del consiglio soltanto de'giurisperiti, esercitavano i giudizi.
Erano cotesti irrecusabili, come a tempo della repubblica lo erano pur anco i pretori,
potendosi ricusare soltanto i giudici del fatto dal pretore trascelti, i quali non aveano
nè giurisdizione nè impero. Ma non reputarono i Romani convenevole cosa ed all'onore
della magistratura proprio, che coloro, i quali per una legge aveano ricevuto l'impero,
venissero poi ricusati dal privato. Quindi nè i prefetti della città, nè i presidi
potevensi dare per sospetti.
Nè solo in questo, ma in altre cose ben anche a variarsi incominciò la forma degli
antichi giudizi, poiché l'inquisizione cominciò ad aver luogo. Sin da'più felici tempi
della repubblica eransi veduti esempi dell'inquisitorio procedimento. Ma ciò ne'soli
delitti di stato, ne'quali per necessità conviene di procedere in una privata secreta
forma, senza accusatore, e senza che i rei ne abbiano notizia alcuna; avvegnaché il
pericolo, il quale minaccia lo stato, non soffra che altrimenti si adoperi. Nella congiura
di Catilina il console Cicerone inquisitoriamente procedè contro ai congiurati. Ebbe la
secreta denuncia; cominciò ad inquirere contro i sospetti; fece arrestare i disleali
ambasciadori; acquistò la pruova; nelle mani ebbe le lettere, chiaro documento della
congiura; raccolse gl'indizi e procedè alla carcerazione de'rei. Di che ne sostenne pria
rimproveri da Cesare nel senato, quindi l'esilio dalla patria. In una simile tempesta,
cioè in una congiura che minacciava la nascente repubblica, il console Bruto tenne una
simile condotta. Ma sotto i più crudeli imperadori come crebbe il sospetto delle
congiure, così un nuovo vigore prese il sistema dell'inquisizione. La storia augusta ne
fornisce di ciò molti esempi ed evidenti pruove. Un vulgato errore, gagliardamente dal
Tomasio sostenuto, fè credere a molti che nel diritto canonico si dovesse rintracciare
l'origine del processo inquisitorio. Ma benché dal dritto canonico un tal sistema fosse
stato molto ampliato e promosso, tanto la sua introduzione precedè l'anzidetto dritto,
quanto la tirannica sospettosa politica de'romani imperadori quella degli ecclesiastici.
Nè dalla diffidenza solo degl'imperadori, che quanto più indegni si stimavano del
pubblico amore, tanto paventavano più le occulte congiure, ebbe la sorgente
l'inquisitorio processo, ma eziandio dalla perdita del pubblico zelo e dell'amore del ben
comune colla perdita della libertà. la pubblica accusa si cangiò nella fatale denunzia.
Nella libera repubblica il zelo del pubblico bene animava i cittadini all'accusa. Sotto
gl'imperadori l'accusa a ciascuno permessa l'istrumento della tirannia divenne. All'amore
del pubblico bene successe l'impegno di servire chi disponeva del tutto, e colla perdita
degli amatori dell'antico stato, e colla rovina de'ricchi comprar volea la sicurezza del
trono, ed arricchire l'erario. Quando l'impero era nelle mani del popolo, i calunniatori
non venivano dal governo promossi. Il popolo non temeva, nè coll'occulta calunnia cercava
disfarsi de'sospetti cittadini. Ma coloro che mutarono lo stato, non potendo sempre
valersi dell'aperta violenza, ebbero alla calunnia ricorso. Suscitarono l'infesto genere
de'denunzianti. I giusti principi gli abolirono dell'intutto, e la pubblica accusa andò
in disuso. Quindi acciocché i delitti, i quali colla schiavitù erano molto moltiplicati
non poco, non rimanessero impuniti, convenne che incaricassero le leggi i magistrati della
ricerca degli occulti delitti. Per tal ragione ai presidi delle province fu data la cura
delle generali inquisizioni de'rei. Ciascun preside dovea nella propria provincia prendere
informo de'gravi delitti, e de'celebri facinorosi che ne turbassero la pace.
Da tal origine sorsero gl'irenarchi, i curiosi, gli stazionari, pubblici inquisitori,
de'quali valevansi i presidi per l'inchiesta dei delitti. Non potendo essi scorrer sempre
la commessa provincia, fu di mestieri di stabilirvi sì fatti ministri per far
l'inquisizione ordinata dalle leggi. Costoro prendevano un segreto informo, dopo del quale
facevano arrestare i rei, e gl'interrogavano intorno a'delitti commessi. Quindi li
rimettevano a'presidi della provincia col compilato processo, relazione, notorio,
nunciazione, elogio detto, che paragonar possiamo alle nostre diligenze. Il preside
sentiva di nuovo i testimoni ed i rei; e gl'irenarchi dovean recarsi anch'essi alla
prestoro lontani, e deponevano lungi dal luogo, ove il giudizio trattavasi.
La sola alterazione fatta nel mondo de'giudizi, secondo che mio avviso, fu certa maggior
restrizione a'rei ed agli avvocati loro imposta nel domandare i testimoni. Giudici che
rappresentavano la persona del sovrano, che non poteansi ricusare, doveano per necessità
frenare la libertà de'litiganti. Sovrattutto agitandosi i nuovi giudizi, non come prima
nella pubblica piazza, alla vista un licenzioso popolo, ma tra le private mura
nell'imponente solitudine.
Ed ecco i cangiamenti, che sotto gl'imperadori ne'pubblici giudizi addivennero. Passiamo
ora a vedere quale processo si fu, dopo la ruinosa caduta del romano impero.
CAPITOLO X.
Processo ne 'barbari tempi.
Dopo che il boreale torrente di tante barbare nazioni inondò le provincie del romano
impero, le quali avvilite dalla schiavitù, oppresse dalla povertà, prodotta dalla ruina
dell'agricoltura e delle arti, e dall'insoffribil peso d'esorbitanti dazi, che servivano a
nudrire lusso d'un'effemminata corte, avendo perduta la militar disciplina e l'antico
valore, non potevano resistere all'impero di que'feroci abitatori delle selve del nord, le
più belle regioni divennero ampi deserti; i lumi, le scienze, le arti, le leggi ed i
giudizi degli antichi romani quasi interamente andarono in oblio, e dal seno del militar
governo sorse il sistema feudale, il quale fu come un nembo, che ingombrando l'Europa la
ricoverse della notte dell'ignoranza e d'una copiosa pioggia di mali propagati e diffusi
nel corso di tanti secoli. Qual esser mai potea in quell'infausti tempi il processo? La
sacra voce delle leggi taceva, ed il solo feroce dritto della spada terminava tutte le
controversie.
Dirà la mia ragion la scimitarra,
E 'l giudizio faremo nella sbarra.
Il duello, il giuramento, l'acqua bollente, il ferro infuocato, e gli altri divini
esperimenti erano i mezzi allora adoperati, le pruove poste in uso nel trattare le cause.
Non udivasi nel foro l'eloquenza de'Tulli, ma nel campo convinceva la fecondia della
spada. Un feroce campione insanguinato dal corpo dell'estinto nemico, era la Scevola ed il
Papiniano, che tra quelli ignoranti e feroci popoli decideva del controverso dritto.
Ma tra cotesti fallaci modi di giudicare si diè pur luogo alla testimoniale pruova. E
quindi un'ombra ancor rimase nel giudiziario antico processo. La memoria delle romane
leggi non fu dell'intutto mai spenta. Conservavasi almeno come tal consuetudine e
soprattutto tra gli ecclesiastici, che del'antiche usanze furono più tenaci mantenitori.
I Longobardi concessero a'vinti popoli di vivere o col di loro dritto, o pur col dritto
romano. I Franchi e gli altri barbari fecero l'istesso; di maniera che tra quelle genti,
le quali col dritto romano viveano si conservò leggera immagine degli antichi giudizi.
Dall'altra parte essendosi di già nelle conquiste loro i barbari stabiliti, e ricevendo
di giorno in giorno più regolare forma le nuove società, i dinasti ed i baroni
cominciarono a giudicare i di lro vassalli, ed a restringere l'uso de'combattimenti.
Quindi sotto i Longobardi ritroviamo già un sistema de'giudizi stabilito. De'Goti non
facciamo parola; giacché costoro per le cagioni addittate nell'ultimo de'nostri Saggi
politici, poco, o nulla cangiarono del sistema romano.
Sotto i Longobardi il procedimento fu militare tutto, pubblica l'accusa, vocale il
processo.
Citato il reo dal giudice per bannum, se legittimo impedimento non proponesse,
dovea innanzi a quello comparire. Comparendo poi esso reo e l'accusatore avanti allo
scoltascio, o al giudice, l'accusatore domandava la permissione, e con alta voce proponeva
l'accusa. Rispondeva il reo, e qualora avesse negato, o proposta qualsiasi eccezione,
contestavasi la lite, e nel giorno medesimo per lo più terminavasi il giudizio,
sentendosi allora per allora i testimoni, l'accuse e le discolpe; ed il notaio teneva
soltanto il registro delle proposte, delle risposte, del detto de'testimoni e della
sentenza. E questo era tutto il processo.
Mancando i testimoni, si ricorreva di necessità a'divini giudizi. Se lo scoltascio tra
quattro giorni non avesse terminata la causa, dovea rimettere il reo al giudice del
distretto; cioè o al conte, o al castaldo, che tra sei giorni dovea al processo
necessariamente dar fine.
Nè da questa semplice e spedita dissimile molto esser dovea il procedimento che usavasi
tra coloro, i quali colle consuetudini romane si viveano. Gli ecclesiastici in Roma, ove
si conservò una scuola di dritto civile per molto tempo, serbarono più vive memorie
delle formalità de' giudizi. Il codice teodosiano, e il breviario d'Alarico, benché
fossero comparsi anche in Roma, i preti gelosamente custodivano le pratiche del dritto
romano.
Ma riapertasi in Ravenna verso la metà del decimo secolo una scuola di dritto civile,
cominciarono i papi a far grand'uso delle leggi romane, citandole del pari dal codice
giustinianeo e dal teodosiano. Essi nella comune ignoranza, nella barbarica ferocia
promovendo la regolarità de' giudici, le massime della naturale equità, opponendosi ai
giudiziari duelli salirono a quell'apice di grandezza, alla quale da basso miravano le
medesime coronate teste. Vedremo in appresso con quanta lor gravezza i popoli pagarono tal
beneficio degli ecclesiastici.
CAPITOLO XI.
Processo sotto i Normanni e gli Svevi.
Quando la poderosa mano di Ruggiero dalle membra di tante piccole
dinastie formò l'ampio corpo di questo bel regno, e colla felice sua spada abbattè la
privata tirrannica indipendenza, fu vieppiù stabilito e confemato il legale giudiziario
sistema. Ma cotesto non era molto diverso da quello de'Longobardi. Il processo era
semplice, spedito alla militare, senza le necesserie formalità introdotte dal dritto
romano.
Di ciò ne rendono evidente pruova le carte di que'tempi. Camillo Pellegrino nella sua
Storia de'Principi longobardi rapporta due e giudicati, ossia due libelli di giudizi dati,
ne'quali, secondo il costume di allora si fa un sunto del processo che in ciò consisteva.
Producevansi le carte ed i testimoni nel giudizio. Quelle si esaminavano all'istante, e
questi su due piedi s'udivano. Davaso immediatamente fuori la sentenza, la quale per
sicurezza del vincitore si registrava dal notaio con tutto ciò ch'erasi fatto e detto. Ed
una pagina sola equivaleva agl'interi nostri volumi.
Di cotesto spedito e verbal processo normanno fan ben anche fede due inediti diplomi,
che conservansi nell'archivio della Trinità della Cava, de'quali mi fu comunicata copia
dall'amicissimo signor Baffi, che alla più vasta greca letteratura accoppia le più
interessanti diplomatiche cognizioni.
Ma gli anzidetti giudizi furono civili, benché di violenze e di rapine si trattasse in
alcuni di essi. Però a'tempi dell'imperador Federico II abbiamo un esempio di un
criminale giudizio, il quale in un diploma ci vien conservato, della di cui copia mi fè
generoso dono il gentilissimo signor Daniele, il quale nella bella letteratura, del pari
che nella seria ed interessante valoroso, ben lungi dalla bassa invidia che ne'piccoli
cuori annida, si pregia di contribuire al progresso delle lettere e dal vantaggio
dell'altrui produzioni. Contiene cotesto diploma una sentenza della gran corte, che il
gran giustiziere Enrico Morra allor reggeva a Melfi, data fuori per l'omicidio di un tal
Guglielmo Limata. La sentenza fu proferita nel mese di agosto del 1231, mentre che le
costituzioni fridericiane non erano per anche promulgate, comeché composte fossero,
secondoché nel giudicato dicesi. E quindi il procedimento fu a tenor delle leggi
longobarde e delle consuetudini regnanti; ciò che ivi eziandio si afferma. Sì fatte
consuetudini aveano l'origine dalle leggi romane e dal sistema de'loro giudizi. Ma
vantavano sovrattutto l'immediata sorgente dal dritto canonico, che erasi servito delle
leggi romane per materiale dell'edifizio della pontificia monarchia.
L'anzidetto giudicato ne fa vedere l'ordine dell'inquisitorio processo. Dopo l'accusa si
commette l'informo all'avvocato della gran corte, il quale recasi di persona a compilar
l'inquisizione dopo la quale cita i rei, e trasmette alla grande corte il processo. Ma non
comparendo il reo, dall'anzidetta gran corte si diviene contro al contumace alla sentenza
della confiscazion de'beni, e della perdita della persona, cioè della morte.
Deesi in tal giudizio osservare che si destina l'avvocato della gran corte a prender
l'informo, vale a dire a far le parti di accusatore; ma non si ordina però la carcerazion
del reo, il quale citasi soltanto, e come contumace si condanna. E la pena al contumace
reo data era già in quel tempo la morte contro lo stabilimento del dritto romano.
Tale era il procedimento ne'capitali giudizi sotto i Normanni, e ne'principi del regno
di Federico l'inquisizione era già in uso, ma pur spedito e semplice era il processo.
Ma l'anzidetto imperador Federico II, che colle leggi fondò la monarchia, la quale avea
Ruggiero già stabilita colla spada, risolse l'animo a promulgare una compiuta
legislazione, dando a'giudizi forma novella.
Ei comeché per i più leggeri delitti avesse richiamato alla vita l'accusatorio antico
processo per i gravi misfatti stabilì la più rigida inquisizione. Ma cotesta
inquisizione quella non fu, la quale si adoperò sotto i romani imperadori. La prima altro
oggetto non ebbe, che di supplire alla mancanza degli accusatori. Non produsse altro
disordine, che d'incarcerare il cittadino col solo inquisitorio informo. Non alterò
l'ordine de'giudizi. Dopo l'informo degli inquisitori cominciava da capo avanti a'presidi
il giudizio, e trattavasi coll'antica regolarità. L'inquisizione da Federico introdotta
tra noi tenne luogo dell'accusatorio processo, e con quella soltanto si procedè. Anzi che
talora nemmeno concedevasi al reo la facoltà di difendersi non accordandoglisi la copia
dell'inquisitorio processo. Nella terribile costituzione Hi qui per inquisitiones,
si ordina che a'rei di cattiva fama non diasi copia dell'informo, ma soltanto de'nomi
de'testimoni. Ecco introdotto già il fatale arcano, il micidiale mistero, che alla
pubblicità degli antichi giudizi surrogò la taciturna insidiosa secretezza. Ma da qual
germe si dischiuse tal barbaro mostro dell'insidioso arcano, che s'introdusse nel tempio
della giustizia per discacciar cotesta reina dal suo proprio trono? Di ciò faremo
inchiesta nel seguente capo.
CAPITOLO XII.
Origine del secreto e misterioso procedimento.
I giureconsulti ritrovano nelle leggi la cagion di tutte le cose; i politici nella
catena de' civili avvenimenti. Il dotto giureconsulto Anton Mattei ripetè l'origine del
giudiziario mistero dall'ignoranza de'primi barbari interpreti del romano dritto, i quali
nella legge XIV C. de Test leggendo che i testimoni doveano entrare nel secreto del
giudice, s'avvisarono che ei gli dovesse secretamente ascoltare; laddove ivi ed in altre
leggi secretum et secretarium è il privato luogo de'giudizi. Egli è noto a ciascuno, che
in tempo della libera repubblica, della sorte, della vita e della libertà de'cittadini
giudicavasi nell'ampio foro, nel mezzo di un numeroso popolo spettatore, e sotto
gl'imperatori nell'anguste mura di remoti palagi, coll'intervento dei soli litiganti e di
pochi curiosi stabilivasi la morte, o la vita dell'accusata gente.
Il famoso autore dello spirito delle leggi assegna una diversa origine al criminale
mistero. Ei dice, che mentre nella barbarie della mezza età, coll'armi alla mano
discettavansi le liti, pubblici erano i giudizi, simili a quelli degli antichi Romani. Ma
come il pubblico combattimento poi venne abolito, come fu inventata la scrittura, così
privati e secreti i giudizi divennero.
La prima ragione si appoggia su di un ipotetico fatto: nella seconda non di rinviene la
cagion sufficiente dell'effetto. Il cangiamento del combattimento reale nel giudiziario
presso i Romani, e presso di altre nazioni ancora, e l'invenzione della scrittura non
produssero cotesto effetto ne'criminali giudizi. Altronde adunque deesi ripetere una sì
fatta usanza. Rispettiamo cotesti grandi uomini, e di rintracciar tentiamo l'origin vera
del giudiziario arcano.
Dal presente rapido prospetto della successiva storia del criminale processo si ravvisa
che sotto i romani imperadori si stabilì la prima volta l'inquisizione. Ella per sua
natura seco portava il secreto. Senza accusatore, e perciò senza citazion de'rei
informavasi l'inquisitore de'celebri delinquenti.. federico II adottò da'Romani l'antico
sistema dell'inquisizione colla costituzione Inquisitiones generales, ma non col
metodo degli antichi se ne valse; ma bensì con quel terribile e feroce introdotto dagli
ecclesiastici. Quel paterno zelo che inspirò la nostra santa religione a'ministri suoi,
quel pastorale ministero che fè prendere cotanta cura del gregge a lor commesso,
degenerò col tempo, come sogliono le cose tutte, nello spirito d'inquisizione; arme
all'innocenza ugualmente che al delitto fatale. I ministri della religione furono chiamati
vescovi, cioè ispettori, inquisitori, i quali quando fecero acquisto della temporale
potenza, la pastorale vigilanza nella inquisitoria oppressione cangiarono. Veggasi
l'intero titolo delle decretali de accusationibus, e da quello si scorgerà ben
chiaro, che gli ecclesiastici dalla pastorale vigilanza dedussero il fatale dritto
d'inquirere. Innocenzo III, nel 23 cap. del titolo citato ripete l'autorità d'inquirere
dal vangelo, ove si racconta che il padrone avendo udito la rea amministrazione del suo
castaldo, tosto ne prese conto. E dal Genesi un simile esempio quivi ben anche si produce.
L'istesso Innocenzo nella XIII decretale del tit. de Judiciis, ove gitta i
fondamenti dell'universale monarchia, ed alla tiara tenta soggettar lo scettro, erigendosi
giudice in una contesa tra il re di Francia e d'Inghilterra, dice, che in qualunque fatto
umano siavi peccato, estendasi la giuridizione papale, onde ei conoscer ne debba; poiché
nel vangelo vien ordinato a ciascuno di fare alla chiesa palese, che il peccatore
fraternamente pria corretto non abbia voluto emendarsi. Si scorgerà ben anche dalle
decretali de'papi introdotto l'uso funesto di condannare il reo in vigore del processo
inquisitorio, uso che Federico nelle sue costituzioni adottò. Nè dunque l'ignoranza
della voce latina, nè il disuso de'pubblici combattimenti la secreta maniera ne'giudizi
introdusse, ma un passo di più dato da'papi nel sentiero dell'inquisizione, aperto
dapprima dagl'imperadori romani.
CAPITOLO XIII.
Propagazione dello studio legale nell'Europa, e sovrattutto nell'Italia.
Essendo giuridico divenuto l'inquisitorio processo, ben tosto vi s'introdusse una
moltitudine di formalità e di atti giuridici, e la semplice macchina de'pubblici giudizi
complicata e composta divenne; onde poi nacquero cotante dilazioni, che o prolungano i
giudizi, o fanno dell'intutto svanire la pena.
Lo studio del dritto romano per la nuova scuola stabilita in Bologna erasi per tutta
l'Italia diffuso. Aboliti i barbari giudizi, i divini sperimenti, il duello sovrattutto
per opra del gran Federico II, che alle private guerre pose il freno delle leggi, fu
l'Ercole verace, che incatenando i mostri dei tanti dinasti e tiranni atterrò il gran
colosso della barbarie, il quale ingombrava l'Europa tutta; abolita, io dico, la forma di
chieder ragione colla spada alla mano, e stabiliti i legali giudizi, necessario e pregiato
divenne lo studio delle leggi. La sola spada comunicava prima la nobiltà. Alla spada
successe la toga. I dottori e i magistrati furono uguagliati a'guerrieri; ebbero lo
specioso titolo de'Militi. Surse la togata milizia. La nascente aurora della coltura
dispandeva i primi albori delle cognizioni. Ma le sole cognizioni erano le legali, le
quali in ogni popolo annunciano il primo raggio della coltura. La società usciva allora
appena dallo stato della barbarie. Le arti, il commercio erano ancor giacenti. Sole alcune
città d'Italia, Genova, Venezia, ed altre poche incominciavano a ravvivar l'industria ed
il commercio. generalmente le scienze erano sepolte nelle folte tenebre di profonda notte,
che al nuovo raggio d'industria e di libertà cedeva appena l'autorità sorgente delle
leggi, avendo fatte tacere l'indipendenza, la privata guerra, la distruzione. Gl'immensi
deserti, che la barbarie avea fatti, popolavansi di già.
Nella pace adunque, nella mancanza delle arti, del commercio, delle scienze,
nell'incremento della popolazione, a quale studio doveansi mai rivolgere gli uomini, se
non a quello delle leggi, il quale era l'unico che conoscevasi allora, e che menava
all'opulenza ed alla gloria? Ecco la religione, per cui una corrente di dottori inondò
l'Europa intera.
Ma sovrattutto nell'Italia crebbero le dottorali legioni. Gli attivi ingegni
degl'Italiani chiedevano un'occupazione. Il solo codice e le chiose de'dottori l'offrivano
loro. La corte di Roma aspirava alla monarchia universale. Le sue armi erano le leggi, le
chiose, le carte; onde vieppiù lo studio delle leggi venne promosso.
La sola scienza (se merita pur tal nome), che ne'barbari secoli regnava, erasi la
scolastica, la quale alla sofistica degli antichi greci al genio eristico degli oziosi
monaci accoppiava la barbarie e l'asprezza de'settentrionali popoli: ella vota di solide
idee, ricca di arabiche sottigliezze avea un'incredibile propagazione ricevuta.
Gl'innumerevoli oziosi, che acquartieravansi ne'chiostri per fuggire la noia, indivisibile
pena dell'ozio, per acquistare gli onori di baccellieri occupavansi di quelle vane
sottigliezze ed arzigogoli. Noi ravviseremo in appresso quanto mai nocque al processo
cotesta scolastica metafisica, che innestandosi alla legale, da'chiostri passò nel foro
per far ivi la leva di novelli atleti.
All'anzidette universali cagioni si aggiunse ancora una più speciale, dal nostro
celebre storico civile rilevata; cioè il grande impegno degli Spagnuoli d'involgere
gl'inquieti e torbidi impegni de'regnicoli nelle reti del foro.
Per le divisate cagioni tutto foro divenne, ed arzigogolo forense.
CAPITOLO XIV.
Origine degl'intrighi e laberinti del presente processo.
Ravvisando intanto i nostri dottori, che privi della luce della erudizione, nè guidati
dalla fiaccola della filosofia erano infelici interpreti del dritto romano, ravvisando, io
dico, che il nuovo inquisitorio processo era contrario allo stabilimento delle romane
leggi, e volendo quelle adattare a tutto, e con quelle tutto spiegare, formarono il mostro
del presente processo, che di tante formalità e legali atti vien composto.
Oltre di che la naturale ed ingenita irregolarità del processo inquisitorio dovea per
necessità un altro male produrre. Le leggi e gli ordini violenti non sono gran tempo
durevoli. Ma gli uomini rare volte sterpano le radici de'mali. Stolti, come dice il lirico
filosofo, mentre che da un vizio fuggono, inciampano nell'altro. Cotesto è il difetto
della intera legislazione delle prammatiche, dettate tutte dallo spirito forense. I nostri
dottori sollevati alla suprema dignità del collaterale, che le nuove leggi suggeriva, o
non volevano per lo rapporto che ai potenti gli stringea, o non sapeano svellere i
radicali disordini alla costituzione inerenti; come gl'imperiti medici ed ignoranti
ciarlatani impiegarono de'momentanei rimedi, che nuovi mali produssero. Ciò che si
osserva come in tutte le parti della legislazione, così ben anche in questa, che i
pubblici giudizi risguarda.
CAPITOLO XV.
Alterazione e cangiamenti avvenuti nel processo ne'susseguenti tempi.
Veggasi ora ciò che la necessità dell'ordine dalle leggi richiesto, o l'ignoranza dei
dottori ha edificato sulla base dell'inquisitorio processo; e come a questo l'accusatorio
e tutte le formalità di quello si accoppiarono.
Dopo l'informativo fiscale, che è l'inquisitorio processo, si richiese da'dottori la
citazione, dalla quale avea principio l'antico accusatorio processo. Ma dovendosi il
giudice assicurare già del reo nell'informativo liquidato, pur non ostante ciò vuolsi
spedire la citazione, e nell'istesso tempo che il reo si carcera, vien altresì citato.
Inutile atto e superfluo, ma tale però che, mancando, nullo in parte rende il processo, e
dall'ordinaria pena salva il reo.
Essendo nel giudizio già presente il reo, s'interroga, e quindi essendo negativo si
ammonisce. Del qual ammonimento dovendo distesamente ragionare in appresso, non ci
arrestiamo qui punto a parlarne. Segue dipoi una serie d'inutili atti, chiamati
ordinatori, cioè contestazion di dire, repetizione dei testimoni, dazion di termine,
spedizione della citazione de'testimoni.
la repetizion de'testimoni è una di quelle giuridiche funzioni, che i dottori
introdussero per supplire al difetto dell'inquisitorio processo, e per adattare alla nuova
forma de'giudizi le romane antiche leggi, per le quali, come si è detto, dovendosi nella
presenza delle parti disaminare i testimoni, e per tale essenziale atto legittimandosi il
processo, da ciò la necessità si comprese di ripetersi que'testimoni, i quali
nell'informativo fiscale erano di già stati uditi. Ed ora sì necessaria vien reputata
cotesta ripetizione, che da quella sola diciam nel foro legittimarsi il processo, e senza
di quella non aver valore alcuno, onde alla più lieve pena si condanni il reo.
Ma sì fatta repetizione inutile atto col tempo divenne, e si giudicò bastante che il
reo vedesse soltanto giurare i testimoni, senza ch'ei sapesse ciò che abbiano deposto,
mentre che lungi dal reo lo scrivano rilegge a'testimoni le di loro deposizioni, che
debbono ratificar per necessità, non sapendo sovente se quello che lo scrivano legge, sia
ciò che ivi ritrovasi scritto. Ma anticipar non vogliamo quelle cose, delle quali più
appresso distesamente favellar si dee. Seguasi per ora soltanto il corso de'cangiamenti
nel processo avvenuti.
Avvisandosi i dottori, che avea il dritto l'accusatore nell'antico processo di produrre
le pruove, inventarono il termine ad impinguare, e per la difesa del reo non solo si
concesse il termine a difesa, ma ben anche quello della repulsa de'testimoni,
all'accusatore altresì comune, e di più l'abolito della ripulsa.
Per adempiere a tante funzioni e solennità, chi mai non ravvisa quante dilazioni nei
giudizi siensi introdotte, e qual mescuglio abbian fatto i dottori delle romane e moderne
leggi e stabilimenti; qual mostro indi sia nato dall'accoppiamento dell'inquisitorio e
dell'accusatorio processo; e finalmente quale scampo ai rei quindi siasi aperto? Chi non
vede quali disordini e mali abbia prodotto il volere e non sapere schivare l'oppressione
del processo inquisitorio? Per rilevare la libertà civile si diè campo all'impunità ed
alla licenza; e per frenare la licenza la libertà si oppresse. Non si riparò al primo
disordine, ed ad un peggiore s'aprì ampio varco. Ciò che vieppiù palese fia dal
paragone del presente processo coll'antico romano.
CAPITOLO XVI.
Della necessità dell'inquisizione nel regno.
Il vero processo accusatorio non può nella monarchia aver mai luogo; l'inquisizione è
quivi necessaria. Nelle repubbliche si apre il giudizio coll'intimazione al reo
dell'accusa; poiché se l'accusato sen fugga, va da per se incontro alla pena maggiore che
mai possa un repubblicano soffrire, cioè il bando dalla patria, ov'egli è un elemento
della sovranità. Ma nel regno il dritto di cittadinanza equivale soltanto a quello della
proprietà di que'beni che ivi possiede. E potendo facilmente il cittadino altrove
trasportare i suoi averi, può trasferire ove più gli si aggrada, la patria. E dopo che
per mezzo del cambio, effetto del commercio e della vessazione, s'introdusse la facilità
di trasmettere l'ingenti ricchezze da regno nel più remoto regno con un semplice squarcio
di carta, l'indifferenza della cittadinanza divenne maggiore.
se poi il cittadino cerchi o colle sue braccia, o col suo mestiere la sussistenza,
allora il dritto di cittadino equivale a zero. Quella terra che ci toccherà col piede,
sarà la sua diletta patria. Egli troverà per tutto un Giove che lo protegga, un sole che
l'animi, una terra che lo nutra. Il filosofo di Ginevra diceva a ragione, che dai moderni
lessici doveasi cancellare il nome di patria e di cittadino.
Ma se mai in qualche monarchia potevasi adottare il sistema dell'accusatorio processo,
ciò solo convenivasi al romano impero. Essendo le provincie tutte unite sotto del comando
di un solo, ed ingombrando quasi tutta la terra la romana potenza, al fuggitivo reo
mancava l'asilo dell'angolo il più remoto. Ma in ogni altro regno fa d'uopo assicurarsi
prima del reo sospetto. Ed a far cio conviene l'anticipata secreta inquisizione.
Ma disaminiamo la natura e gli effetti di cotesta inquisizione, quale ella si è tra
noi. Aprasi la funesta e terribile scena dei mali che affliggono la società, cui più
nocumento arreca l'impunità che adduce il nostro processo, che la creduta oppressione
dell'innocenza. Mettiamo da parte le generali declamazioni de'filosofi, esponiamo quei
gravi disordini, di cui testimoni noi siam tuttora nel penoso esercizio della criminale
avvocazione.