Trani Ius / Le Radici della cultura giuridica / Mario Pagano                                                       Home page
 

Mario Pagano

Considerazioni  sul processo criminale

 

AL LETTORE
 
INTRODUZIONE.
 
    L'uomo, cotesto animal superbo delle produzioni della sua mano e del suo ingegno,
che fissando le leggi del moto misura l'invariabile corso de' pianeti, e colle sue varie e
penetranti vedute regola la sorte degl'imperi, un tempo nudo ed irsulo errò per le orride
foreste, si ricoverò nelle tane e ne 'cavi degli alberi nell'inclemenza delle stagioni, e con indistinti muggiti palesò i rozzi e pochi sentimenti del cuore.
    O preda delle fiere, o vittima del furore de' suoi nemici sovente del suo sangue tinse le selve native.
    Un'ingenita forza ed una morale attrazione lo sospinse alla società, cercando in quella più sicura e tranquilla vita, un più agiato ed opulento vivere, uno sviluppo maggiore dello spirito e del cuore.
    Ecco i tre grandi oggetti, ecco i tre principali scopi del vivere sociale.
 
    La criminale legislazione rende l'uom tranquillo e sicuro; l'economia opulento ed agiato;
e le scienze e le arti gli formano e sviluppano lo spirito.
    Se ti sospinga mai la fortuna su i lidi d'un popolo ignoto, e se brami tu sapere se il
brillante giorno della coltura ivi dispanda la sua benigna luce, o pur se le tenebre dell'ignoranza
e della barbarie l'ingombrino d'orrore, a cotesti tre grandi oggetti rivolgi il guardo, e ti sarà
subito palese il civile stato dello sconosciuto popolo.
    Apri il suo codice penale, e se ritrovi la sua libertà civile garantita dalle leggi, la sicurezza
e tranquillità del cittadino al coverto della prepotenza e dell'insulto, francamente conchiudi
ch'egli sia già colto e polito.
    Se le sue campagne, lungi di offrire immensi deserti, dimostrino i frutti dell'industria e
del sudore; se i prodotti della fertile terra sien preparati e lavorati dalla mano dell'industre
artefice; se i porti, che offrono mobili città su le acque, annunzino il florido suo commercio
e l'opulenza, è dato già il secondo gran passo verso l'apice della coltura.
 
    Finalmente rimira lo stato delle arti e delle scienze, che mentre migliorano lo spirito,
dispandono novello lume ed alla legislazione ed all'economia. Se le arti e le scienze, in vece
di essere un vano gergo, un gruppo d'inutili cavilli, un pedantesco lusso di fastosa erudizione,
sieno il prodotto dello studio e delle osservazioni della natura, lo spirito nazionale già grande
e perfetto è divenuto.
    Ma dove l'uomo non è nè sicuro, nè tranquillo, ivi nè industre, nè ricco, nè saggio esser
potrà giammai. La civile coltura e grandezza è una sublime e vasta pianta, di cui la radice è
la libertà civile, l'opulenza è il tronco, le scienze e le arti sono i rami, i quali al tronco ed alle
radici rendono pur coll'ombra loro quel vigore che da esse ritraggono.
    E cotesta libertà civile vien custodita dalla criminale legislazione e da'pubblici giudizi,
l'oggetto più principale e più interessante di quella. Il criminale processo, stabilendo la
forma de' pubblici giudizi, è la custodia della libertà, la trinciera contro la prepotenza,
l'indice certo della felicità nazionale.
 
 
CONSIDERAZIONI SUL PROCESSO CRIMINALE
 
CAPITOLO PRIMO
Della libertà civile
 
    La società, di cui formazione precede tutti gl'immaginati patti sociali o taciti, o espressi, fu figlia del bisogno. La naturale imperfezione dell'uomo, l'insufficienza sua per la propria felicità, l'impeto che al ben essere ognor lo sospinge, lo strascinarono a cercare de' suoi simili la società, la quale riparando a' suoi bisogni, lo rende felice, per quanto la sua natura comporta.
    Chi dice società dice altresì legge, senza della quale non può veruna società giammai sussistere. Lo stato selvaggio e barbaro degli uomini è lo stato della guerra privata, della distruzione, del caos morale.     Ivi ciascuno adopera le naturali forze dello spirito e del corpo, esercita le sue native potenze, per quanto l'appetito lo sprona.
    Gli oggetti da soddisfare gl'illimitati suoi desideri o non bastano, o dagli stessi gli oggetti medesimi vengono desiati, e quindi la collisione, la guerra, la dissociazione, l'universale distruggimento.
 
    Ma l'architetto supremo della natura, che vuole la conservazione delle specie tutte, le quali ha colla divina sua mano nell'universo sparse e piantate, per mezzo dello sviluppo de' suoi bisogni medesimi e delle naturali facoltà sospinse l'uomo alla società, e lo ridusse sotto il freno di quuell'eterna legge, scritta nel codice dell'universo, scolpita nella luce de' cieli, nel corso de' pianeti, e nel fondo del cuore umano.
    Legge unica ed eterna, che applicata al moto de' corpi forma l'ordine fisico; considerata in rapporto degl'individui tutti componenti l'ampia famiglia del genere umano, dicesi legge di natura; relativamente alle diverse nazioni, come particolari individui annoverate, chiamasi la legge delle genti; e finalmente adattandosi ad una particolar società, è la legge civile.
 
    Cotesta legge è la limitazione degli esercizi delle naturali potenze. Dalla quale limitazione nasce la pace, la concordia e la società. E di cotesta limitazione altra non è la norma, che la conservazione insieme combinata di ogni individuo e della specie intera: cosicché ciascuno possa a sua voglia usare le sue facoltà, come e quanto nè a se, nè ad altrui noccia.
 
    Nel fisico sistema dell'universo la vicendevole resistenza de' corpi produce la limitazione, ed in conseguenza l'equilibrio e l'ordine. La pena nell'ordine morale è quanto la resistenza nei corpi. Gli esseri sensibili ed intelligenti, perché liberi, possono violentare ed essere violentati. Ma la pena è la resistenza, l'argine, la limitazione del libero ed illimitato esercizio delle naturali facoltà, la mantenitrice della società, la madre dell'ordine, la difenditrice delle leggi, o la legge medesima.
 
    I dritti adunque sono le medesime naturali potenze e facoltà, circoscritte e limitate dalla legge, giusta la norma della comune utilità, ossia della felice conservazione dell'intero corpo sociale. E ciascuno cittadino può sicuramente adoprare le sue forze, e dispiegare gli esercizi delle sue potenze tutte secondo l'anzidetta limitazione.
 
    La libertà civile nella facoltà consiste di potere valersi de' suoi dritti senza impedimento alcuno.
Ella è la facoltà, come dice Cicerone, di far tutto ciò che ci piace, purché dalla legge non venga vietato. 
    Non può impedirsi interamente col fatto, che cotal libertà non si offenda talora col delitto. Tale è la legge, come si è detto, degli esseri liberi. Ma ben ciò non adopera che ove son delitti, già non siavi libertà. Ella si perde soltanto allora che impunemente il cittadino offender si può, che certa e stabile pena non arresti, o punisca l'offensore. Quando la legge lascia i dritti del cittadino alla violenza esposti; quando colla pubblica forza non gli difende, protegge, o vendica almeno, non è più sicura la libertà civile.
 
    Il dritto, che garantito non vien dalla forza, è nullo e vano. Nello stato selvaggio e barbaro la forza privata sostiene il dritto di ciascuno. Nella città la pubblica forza del sommo impero protegger deve i dritti del cittadino.
 
    Ma se la legge fornisca il mezzo o ad un cittadino privato, o ad una intera classe ed ordine dello stato, ovvero al magistrato istesso di opprimergli altri col braccio della pubblica forza, che deve tutti ugualmente difendere, non solo omettendo, ma commettendo altresì, spegne la libertà civile.
 
    Nè solo col fatto, ma colla potenza eziandio di poterlo fare, anche che non si arrechi violenza alcuna, offendesi la libertà. La sua delicatezza si è pur tale e tanta, che ogni ombra l'offusca, ogni più lieve fiato l'adugge. L'opinione sola di potere impunemente essere oppresso ci dispoglia della libera facoltà di valerci de' nostri dritti. Il timore attacca la libertà nella sua sorgente istessa.
 
    E' un veleno nel fonte infuso, onde scaturisce il fiume. Là dove l'esterna forza impedisce soltanto l'esercizio della libertà.
 
    Fa dunque di mestieri, che la legge c'ispiri l'idea della sicurezza, ed alimenti così lo spirito della civile libertà. Dove il cittadino non può essere impunemente oppresso, dove ei non può soffrire violenza alcuna, se egli pria non l'abbia altrui recata, ov'egli è persuaso e sicuro che inviolabili sono i suoi dritti, sacrosante le proprietà, ivi all'ombra delle leggi respira le dolci aure della libertà civile, e gode il soave sentimento della tranquillità, germoglio della sicurezza.
 
CAPITOLO II
La mancanza del processo, e le soverchie dilazioni distruggono del pari la libertà civile.
 
    Premesse coteste verità, non fa di mestieri il dimostrare che ove trionfa l'impunità, il cittadino
non è nè libero, nè tranquillo, che un pronto ed esatto gastigo de' rei forma la pubblica sicurezza.
Per opposto, se per indagare e punire i delitti sciolgansi soverchiamente le mani al giudice, ond'ei molto ardisca, ed illimitatamente adoperi; se la legge gli somministri il mezzo, per cui o il cieco zelo, o la malvagità coverta del manto del giusto possa attentare sui dritti del cittadino, abusare del sacro deposito del pubblico potere, la libertà e l'innocenza, i due gran numi che devono sovr'ogni altra cosa rispettare le leggi, non saranno giammai sicure.
 
    Ma se inutili e soverchi legami freneranno il giusto zelo di un illuminato giudice, l'impunità reità attaccherà la pubblica sicurezza, il primo e grande oggetto della società.
 
    Fa dunque di mestieri, per quanto mai si possa, di accoppiare e riunire insieme due contrari estremi, cioè a dire: pronto ed esatto punimento de' rei, e libertà civile. Ecco un difficile ed interessante problema per l'umanità. Ritrovare il giusto mezzo, che unisca insieme due contrarie ed opposte cose, cioè pubblica sicurezza ed esatto gastigo de' rei, cosicché entrambe l'una all'altra non si oppongano, ma cospirino insieme allo stesso fine. Cotesto è il grande oggetto delle nostre presenti ricerche.
 
CAPITOLO III.
Necessità del processo.
 
    Quella serie, quell'ordine di giudiziare azioni, e quel metodo, secondo il quale il giudice si dee condurre nella ricerca del delitto e del reo, e quindi nella di lui condanna, si è il criminale processo.
Ne' saggi e moderati governi le leggi ne hanno sempre mai ordinata la forma, prescritte le solennità. Elle, gelose custodi de' sacri inviolabili dritti del cittadino, comandano che niuno sia dispogliato del menomo suo dritto, fuorché per un misfatto, con un legittimo processo provato. Contente elle non sono della sola convinzione del giudice, ma richiedono altresì tal pruova, che ogni ragionevole uomo esser ne debba convinto, la quale sia certa, stabile, permanente, vale a dire, che in perpetui ed inalterabili monumenti consista. Vogliono che nelle stabilite forme l'intero giudizio si compia, e fra inviolabili confini il procedimento del giudice venga rinchiuso. Quindi non solo determinano la pena di ciascheduno delitto ma benanche la quantità e la qualità della pruova; l'ordine ed il metodo di acquistarla, di accordare le difese all'accusato, e di proferire tutti i decreti insino alla sentenza finale.
 
    Egli è pur vero, che le formalità ed un esatto processo prolungano i giudizi, ma esse pur sono le trincere ed i baluardi della libertà civile. Non si dica (per servirmi delle espressioni del chiaro Blaksto nel codice delle leggi criminali inglesi) che le forme arbitrarie di giustizia sien pronte, e per conseguenza più convenevoli. Sarebbero esse senza dubbio da preferirsi, se la giustizia non ne soffrisse danno. Ci sovvenga pure, che le dilazioni de' giudizi, ed altri leggeri mali nella nostra forma di giudicare, sono quel prezzo che ogni libera nazione nelle cause capitali paga per la sua libertà.
 
    Gridi il popolo ignorante, e dolgasi a suo talento della lunghezza de' giudizi, dalle necessarie formalità prodotta, ed ai popolari lamenti accordino eziandio le di loro voci i sedicenti dotti.
 
    Ma saggio pensatore si guardi bene di proferire sì fatte politiche eresie.
 
    Per custodire il più prezioso de' civili dritti, dico la libertà, egli è necessario il freno della regolarità del processo, che arresti l'illimitato arbitrio del giudice, ond'egli impunemente non possa valersi del sacro ferro di Temide alle sue mani affidato, per istrumento delle sue ree passioni.
 
    L'ordine ed il tempo intiepidiscono i violenti effetti. Essi ingigantiti vengono dal rapido oprare, raffreddati dalla lenta ragione. La regolarità degli atti sforza il giudice a segnare il dritto cammino, e violata fornisce un argomento della sua malvagità, o dell'ignoranza. Il perenne monumento del processo si è una permanente pruova, o della giustizia, o dell'iniquità del giudice, che delinquente non potrà sfuggire l'infamia che il pubblico gli minaccia, e il gastigo che il sovrano, custode delle leggi, gli riserba.
 
    A sì fatte verità i sedicenti saggi opporranno per avventura l'autorità di un sovrano filosofo, dico di Platone, il quale opinò che non dovessero le leggi minutamente descrivere l'ufizio del giudice, e l'andamento che nell'adempiere al sacro suo ministero dev'ei serbare; giudicando sufficiente cosa di trascegliere ottimi magistrati, i quali eseguissero da per loro tutto ciò che convengasi fare, onde la verità e la giustizia avessero luogo. Nel nono dialogo delle leggi ei così dice: Ove i giudizi, al meglio che si potrà, saranno bene ordinati, ed i giudici bene istituiti, e con ogni diligenza trascelti, a ragione saranno tralasciate molte cose intorno alle pene ed allo stato de' condannati.
 
    Da sì fatte parole si raccoglie, come ei mi pare, che Platone riprovi le leggi che in ciascun caso volessero a' giudici prescrivere le minute regole, non già ch'egli condanni un generale stabilimento nell'ordine giudiziario. Ma se questo sublime filosofo fu di contrario avviso, fa di mestieri riconoscere che ei ben sovente trasportò nel fisico mondo, al disordine pur troppo soggetto, le belle idee del metafisico universo.
 
    Rare volte avviene che gli uomini avendo il potere nelle mani, sien ritenuti dalla virtù di non farne abuso. Il gran potere corrompe la virtù piuttosto ch'ella non gli sia di freno.
    Quindi il nostro acutissimo italiano politico ben si avvisò, allorché disse che un saggio legislatore debba nella sua città tali ordini porre, che tolgasi agli uomini la facoltà di mal oprare, riducendoli nello stato di poter nuocere il meno che sia possibile, ed imponendo loro la necessità di ben oprare. Ei fa d'uopo aver davanti gli occhi quanto agevole cosa sia che corrompansi gli uomini, e si dipartano dalle rette istituzioni.
 
    Oltre d'una sì fatta considerazione dee aversi presente eziandio ciò che di sopra si è detto, cioè che ogni potere, tranne quello della legge, sia della libertà nimico e distruttivo, ed è questa tanto più sicura, quanto sia minore l'altrui facoltà di nuocere; poiché qualsiasi opinione d'un arbitrario potere aggrava lo spirito ed inceppa la volontà.
 
    Per frenare adunque l'arbitrio del giudice, ei fa di mestieri che venga dalla legge ordinato tutto ciò che allo stabile e regolar procedimento de' giudizi si appartiene, venga dico fissato il processo.
 
 
CAPITOLO IV.
Le soverchie dilazioni e formalità dan luogo all'impunità.
 
Ma l'istesso processo, garante della libertà e della pubblica sicurezza, esser ben può la funesta cagione, onde rimanendo impuniti i delitti, o cono lentezza essendo puniti, pericoli la pubblica tranquillità. Le soverchie dilazioni, le molte ed inutili formalità prolungano il giudizio, ed un facile scampo somministrano all'accorto reo. Quando esige la legge lunghe e molte formalità, facile cosa ella si è che ne venga tralasciata qualcuna. Ed ecco la nullità del processo, ed ecco aperto un ampio varco al reo, onde deluda la legge, e schivi la pena.
Inoltre una lunga serie di atti legittimi domanda altresì lungo tempo. Quindi la pena non sarà mai pronta ed immediata al delitto. L'esempio più non muove, e la gravezza del misfatto si cancella dalla memoria. All'orrore del delitto, al tacito interno piacere della giustizia, al salutevole timore della pena mirasi succedere la pietà dell'infelice, ed occulto odio contro il magistrato e la legge. Onde nè certa, nè pronta essendo la pena, germoglieranno i delitti, e ne verrà la pubblica tranquillità turbata. Per sì fatte ragioni la mancanza di un processo, o la sovrabbondanza delle formalità nuoceranno del pari alla libertà civile ed alla pubblica pace. Ciò che nel seguente capo verrà vieppiù chiaramente confermato e stabilito.
 
 
CAPITOLO V.
Dell'impunità, e del soverchio rigore, od arbitrio del giudice.
 
Una più distinta analisi ne farà meglio conoscere gli estremi che debbonsi nello stabilimento di un regolar processo schivare, onde più agevole ne riesca poi l'intendere come si possa ritrovare un metodo che quelli insieme combini, onde si abbia lo scioglimento del proposto problema. La legge, per conservare a' cittadini la libertà civile, deve vigorosi e forti ostacoli opporre, acciocché chicchessia non possa volendo dispogliare il cittadino de'suoi inviolabili diritti. Cotesto è per l'appunto l'oggetto della preservativa giustizia, che dicesi altresì polizia. Ma se sormontando i frapposti ostacoli taluno adoperi pur la forza, violando i dritti altrui, dee la legge vendicar l'offeso e lo stato. Cotesta pubblica vendetta è appunto la pena, la quale è la perdita d'un dritto per un dritto violato. Ella è diretta ad arrestare l'impeto delle violenze, a rendere i cittadini sicuri. Ove sono impuniti i delitti, ivi regna ognora l'indomata licenza; ivi, come s'è detto di sopra, può essere impunemente de'suoi dritti il cittadino privato; ivi, non godesi libertà, non si conosce sicurezza, non si gusta tranquillità. L'impunità adunque direttamente distrugge il principale oggetto della società civile.
Fa pertanto di mestieri che provveggano le leggi, che niuno delinquente s'involi alla meritata pena, chiedendogli ogni via di salvezza, e facendo all'animo suo presente il pronto ed immediato gastigo. Un pronto, certo ed immediato gastigo è il solo argine che innalzar conviene contro al torrente de' delitti. La volontà vien sempre determinata dall'urto del più efficace motivo. Quindi il timore di certo e presente gastigo bilancia il motivo che alletta al delitto. Se lieve speme d'impunità scemi il valore della pena, se al titubante animo del reo offra pure una via da potere scampare, o nell'occultazione della pruova, o nell'irregolarità del processo, o nel favore del giudice, il timore della pena inefficace diviene, e l'interesse che sprona al delitto, fa pendere a suo pro la bilancia.
Ma schivandosi lo scoglio dell'impunità, prima distruttrice della libertà civile, non si dee spinger nell'opposto, urtare, dico, nell'eccesso del rigore. Un soverchio impegno di punire i rei, un eccessivo rigore, un precipitoso gastigo si menano dietro di necessità funesti effetti. Ove una legge, in caratteri di sangue impressa, comanda che il più leggero fallo non resti impunito, che ogni delitto dalle tenebre, nelle quali la fatalità l'involge talora, al chiaro giorno de' giudizi sia necessariamente tratto; che un momento non divida la pena del delitto, ivi fa pur d'uopo che nelle mani del giudice ella confidi un arbitrario ed osmoderato potere. La prontezza dell'esecuzione esclude la formalità, e sostituisce al processo l'assoluta volontà dell'esecutore. La rigorosa ricerca dell'occulto delitto non si adempie che per mezzo d'un illimitato potere, e di necessarie violenze ed attentati su la libertà dell'innocente. E sì fatto ed illimitato potere d'un terribile inquisitore non può esser soggetto ai legami d'un regolare processo.
In tale stato la libertà civile non può in conto alcuno allignare. Noi non saremo giammai stanchi di ridire che dove i dritti civili possono essere impunemente offesi, che dove regna una forza, che non sia già quella della legge, la qual privata forza o ci tolga di fatti, o almeno possa impedire il libero esercizio della nostra volontà, ivi la pubblica sicurezza è perduta del tutto.
Quindi per costante principio stabilire si può, che a misura che più grande sia l'arbitrio del giudice, sia men sicura la libertà civile. Con così fatta stabile norma misurare si può la libertà che ogni popolo gode. Felice e fortunato quello, ove infinito sia il poter delle leggi, e limitato assai quello del giudice; ove costui sia il semplice braccio e la voce della legge, anzi la legge istessa animata e parlante, e niente di più.

 

CAPITOLO VI.
Periodo e corso del processo criminale secondo le diverse civili vicende.
 
Volendo sciogliere l'interessante problema di combinare il pronto ed esatto gastigo colla pubblica sicurezza, consultiamo la storia, censura de' secoli trascorsi, e norma insieme dell'avvenire. Osservando o gli errori altrui, o le savie istituzioni de' trapassati tempi, potremo ben regolare le nostre. Ogni altro sentiero che si batta, ne guida per certo alle vane e fantastiche regioni del fanatismo e dell'errore. Ma pria di tessere la storia del nostro processo, diffondiamo un passaggero lampo della politica ed universale istoria del processo presso le nazioni tutte, secondo le varie vicende civili. Il processo fa quel corso medesimo, che compiono le nazioni tutte ne' diversi loro, ma stabili periodi. Le barbare nazioni non conoscono affatto processo. Le di loro cause o si decidono col ferro alla mano, o col parere ed arbitrio d'un senato composto da' capi della nazione, e d'un re, duce nella guerra, giudice e sacerdote nella pace. Senza formalità alcuna e senza ordine prescritto, con un verbale processo, udendosi su due piedi i testimoni si dà fuori all'istante la decisiva sentenza. Mancano ivi le leggi regolatrici del processo. In una nazione barbara ancora la ragione non ha per anco ricevuto il suo intero sviluppo; e quindi la verità, le quali sono il prodotto del calcolo de' più remoti rapporti, non s'intendono per nulla. Per la qual cosa le barbare nazioni amano una pronta giustizia, ed alle loro semplici idee conforme; attendono alla sola realità del fatto, ed alla naturale pruova. Non veggono la necessaria serie de' funesti disordini che nascono da un pronto e dispotico giudizio, non intendono il rapporto del processo alla libertà, la necessità d'una pruova legale, stabile e fissa; poiché non hanno idea vera ed esatta della libertà civile. Il di loro governo è fluttuante ognora tra il dispotismo e l'anarchia, essendo tra loro altri servi, altri assoluti padroni. Essi colla spada alla mano, e al prezzo del proprio sangue sostenendo l'indipendenza vivono nello stato di continua desolatrice guerra. Di questo rapido ed abbozzato quadro veggansi le pruove ne' nostri Saggi politici.
Quando poi coltivasi più la società, e da barbara civile e polita diviene, sviluppasi la ragione, si stabilisce un moderato governo, e vengono fissate le vere idee della libertà civile; si conosce allora la necessità d'un regolare processo; le leggi ne dettano la forma, e ne stabiliscono le utili e le necessarie formalità, le quali, frenando l'assoluto arbitrio del giudice, non lasciano luogo alcuno alla perniciosa impunità.
Ma per la natura delle cose umane il florido stato d'ogni colta e libera nazione corrompe a poco a poco. La ragione sviluppata, assottigliandosi soverchiamente, diviene sofistica e cavillosa. La raffinata sensibilità del cuore, la soverchia delicatezza del sentimento aprono la via alla debolezza, discacciano la maschia virtù. Colla virtù si perde la fede, l'interesse personale succede al zelo del pubblico bene, la nazione corre alla sua decadenza. Le formalità del processo moltiplicano, le solennità cresciute danno luogo alla cavillosa eloquenza, al pernicioso arbitrio d'un giudice deferente. Il processo insomma diviene inestricabil tela, insidiosa rete, nella quale i piccioli e poveri cittadini vengono arrestati, ma i grandi ed i potenti rei rompendola ne fuggono via.
Una nazione corrotta, che dalla coltura passa nel lusso, nell'ozio e nella viltà, per l'ordinario corso delle civili vicende ne' nostri politici Saggi ampiamente esposte, cade sotto il pesante giogo del dispotismo. Cotesta è l'epoca della fine del processo. Tacciono e vanno in obblio le leggi. la volontà del despota, e di que' pochi, a' quali comunica il suo potere, è l'unica norma che regola le pene ed i giudizi. In tale stato la libertà civile è spenta. Il processo più non esiste.
La corruzione del processo è per lo più l'occasione degli arbitrari giudizi; poiché i principi vedendo l'abuso che del processo si fa dagli ordinari giudici, presentandosi agli occhi loro la fatale scena che l'impunità offre in ogni dì, vengono costretti di richiamare a se ed a' loro delegati ministri la giudicatura, da' quali senza le solite formalità si amministrano de plano i giudizi secondo l'equità e la giustizia naturale. Ed in sì fatta maniera lo stato de' giudizi ne' suoi principi ritorna, per quel necessario e fatale rivolgimento delle nazioni tutte nel di loro politico corso.
Le nazioni sotto il dispotismo son quasi lo stesso che furono nella di loro prima barbarie; e quindi ritornano i giudizi nello stato medesimo.
Conchiudiamo adunque cotesto discorso. La mancanza totale de' giudizi annunzia selvaggi, o al più le prime associazioni delle barbare città. Una rozza maniera di giudicare è l'indice d'una società, che ancor colta non è. Il regolare e legittimo processo è il prodotto d'una saggia legislazione, della nazionale coltura, e del moderato governo. Un processo, che alle dilazioni ed a' cavilli apre un ampio varco, che abbandona le redini all'arbitrio del giudice nel tempo istesso che sembra di frenarlo, è l'indubitato argomento della vicina decadenza di una corrotta nazione. L'arbitrario procedimento senza formalità e senza processo è l'indice e l'istrumento insieme di un fatale ed illimitato dispotismo.
 
 
CAPITOLO VII.
Periodo e corso del processo romano sino a' nostri tempi.
 
Veggasi ora se cotesta generale e politica storia convien col corso che il processo criminale da' Romani infino a' nostri giorni fece. Diasi delle vicende de' giudizi una rapida storia, un fuggitivo aspetto, per quanto a noi pur faccia di mestieri.
Nei primi tempi della romana repubblica, come benenché ne' cominciamenti delle greche città e delle altre tutte, secondo che ne' nostri Saggi politici si è dimostrato appieno, la forza e l'armi decidevano d'ogni controversia. Le antiche formole del tempo della violenza, le quali ne' giorni della più splendida romana coltura conservaronsi ne' giudizi, ne sono ben troppo evidente pruova. Quelle espressioni medesime, che dinotarono prima il contrasto eseguito col bastone, vibrato dalle robuste o nude braccia de' selvaggi abitatori dell'Avventino, significarono dipoi i giudiziari e legali combattimenti fatti coll'acume di Scevola e colla lingua di Tullio. L'asta con cui i litiganti terminavano prima i loro sanguinosi piatì, dipoi adoperata fu dal pretore per fare abbassare la testa dei litiganti al sacro impero della pubblica legge. Quando gli antichi riti si aboliscono, quando il rtempo muta le vecchie usanze, la posteriorità attaccata a' primieri costumi, il popolo nel quale la morale inerzia più grave si scorge, serba i nomi almeno degli spenti costumi e delle abolite usanze.
Allorché lo spirito de'fieri Romani si andò pian piano civilizzando, e cominciò a formarsi un più regolare governo, il re alla testa di un aristocratico senato, quindi i consoli che presero il luogo de're, e successivamente ne'comizi il popolo, quando l'aristocrazia nel popolar governo si cangiò, senza processo e senza formalità decideva le civili e le criminali cause. Ma stabilendosi di giorno in giorno in quella repubblica una più regolare costituzione, la facoltà legislativa rimase nel popolo già divenuto sovrano, i consoli ritennero la potestà esecutiva, e quella di giudicare passò ne'pretori e quesitori delle cose capitali, a'quali dal popolo prima in ciascuna occorrenza, annualmente poi fu delegato l'impero, quando le perpetue questioni vennero stabilite. Quindi fissò la legge l'indispensabile ordine e le certe formalità de'giudizi. E pubblici giudizi quelli furono detti, de'quali l'ordine e la forma, la qualità e quantità della pruova dalle leggi stabilita venne, ne'quali conoscevasi de'pubblici delitti che offendono direttamente lo stato, e più debole ed infermo rendono il corpo morale. Ne'privati giudizi poi, che non avevano nè certa, nè stabile forma, venivano i privati delitti giudicati, cioè quelli che i privati diritti ledevano soltanto.
Espongasi adunque prima di ogni altro il processo, che ne'pubblici giudizi adoperato fu ne'tempi migliori e nel florido stato della romana repubblica. Il processo romano antico ci presenta l'immagine di una guerra con ogni solennità eseguita. Esso avea principio dalla dichiarazione dell'attacco, dall'intimazione del giudizio, la quale faceasi citandosi il reo.
Dopo di che avanti del pretore, cui era addossata la questione ossia la cognizione di quel tale delitto, proponevasi l'accusa con un formale libello. E cotal atto dicevasi la dilazione del nome e del delitto, e ben anche far taluno reo, reum facere.
Il libello, la carta di accusa, ossia l'istanza dovea rinchiudere due parti. L'accusa propriamente detta professione, ed iscrizione in crimen, con cui dichiaravasi il delitto, e la pena che in esecuzione della tal legge intendevasi all'accusato. Io fo reo Milone, per esempio, della morte di Clodio, e l'accuso in virtù della legge cornelia de Sicariis.
La seconda parte dell'istanza abbracciava l'obbligazione dell'accusatore di perseverare nell'accusa sino alla sentenza finale, e di dover soffrire la pena all'accusato minacciata, qualora nell'accusa si scorgesse la calunnia. E dovea ben anche l'accusatore dar mallevadori, che garantissero la sua obbligazione. Questa seconda parte veniva detta subscriptio in crimen.
Il pretore capo del giudizio, se l'accusatore avea il dritto di accusare, se il reo poteva essere accusato, riceveva il libello dell'accusa, il quale nel pubblico erario veniva conservato. L'anzidetto libello era trascritto in una tavola, la quale sospendevasi nel pubblico. e tal atto chiamavasi recipere nomen rei, referre inter reos. Dopo di che dicevasi esse in reatu.
Il nome del reo da tutti leggeasi scritto nella sospesa tavola, finché ne fosse di là cancellato o per mezzo dell'abolizione, o dell'assoluzione. Ciò che diceasi eripere, eximere, subtrahere ex reis.
Dopo che il nome dell'accusato era nelle pubbliche tavole scritto, se egli era assente citavasi per trinundium, cioè per tre mercati, che celebravansi da nove in nove giorni. La citazione facevasi per edictum, cioè affingendosi l'ordine nel foro. Essendo o da principio presente per la richiesta e citazione fattagli prima, come si è detto, dall'accusatore, ovvero presentandosi dopo le citazioni per edictum, la prima funzione che adempivasi dal pretore, era la scelta de'giudici, la quale di ordinario faceasi nel seguente modo. In ciascun anno venivano elette tre, e dipoi fino a cinque decurie di giudici. Ognuna di queste ne conteneva mille. i nomi di essi erano in un'urna rinchiusi. Il pretore ne tirava a sorte il numero della legge prescritto. L'accusatore ed il reo ne davano per sospetti quanti pur piaceva loro. Ricusati i primi, si tiravano di nuovo le sorti, ed era libera ognor la sospensione, finché potesse rimanere il numero della legge in quel giudizio prescritto. In tal maniera, come dice Cicerone pro Cluentio, non giudicavano che coloro, nella scelta de'quali erano i litiganti di accordo. In certi casi eleggevansi dalle parti stesse i giudici, però dal ruolo delle centurie. Dopo l'elezione e la ricusa de'giudici, se non proponevasi dal reo eccezion dilatoria, il primo atto giuridico era l'interrogazione ex lege, la quale in ciò consisteva. L'accusatore proponeva la sua intenzione, cioè l'accusa. Il quesitore o il giudice della questione interrogava il reo, se avea infranta la legge cornelia, p.e., pompeia, od oltra secondo l'accusatore asseriva. Se il reo confessava, il giudizio era terminato. Il reo confesso aveasi per convinto. Se avesse negato, o proposta eccezione, contestavasi la lite, cioè aprivasi il giudizio, cominciava il combattimento legale, il reo mutava la veste, prendeva quella dei rei, fornivasi di avvocati. Davasi subito il termine all'accusatore ed al reo per far l'uno e l'altro l'inquisizione, cioè per cercare ed ammanire quella pruova che dovea nel giudizio produrre. Come nel nostro giudizio civile immediatamente dopo di essersi presentato il libello, ossia l'istanza, concedeasi il termine. E lo spazio ossia il termine concesso per la legge licinia e giulia era per lo più di trenta giorni, scorsi i quali doveansi l'accusatore e il reo presentar nel giudizio. Ma secondo il bisogno e le circostanze dilatavasi, ed anche veniva talor ristretto. Lo troviamo abbreviato fino ai dieci, prolungato a cento giorni, quanti per l'appunto se ne concessero a Cicerone per fare l'inquisizione nella sicilia contro Verre. Qualche volta fu prolungato ben anche ad un anno.
Nel corso del termine concesso, l'accusatore e il reo facea l'inquisizione, ossia ricerca della pruova che a suo pro facea. Cercava i testimoni, e proccurava i documenti e gli elogi. Instruiva in somma il processo, e tutto ciò l'accusatore facea, che adempiono presso di noi gli inquisitori. L'accusa presso i Romani era una pubblica carica, e l'accusatore veniva considerato come pubblica persona, cioè come magistrato della patria. Quindi nascevano le contese tra più, che desideravano l'accusa medesima, le quali in un preliminare giudizio detto divinatio venivano decise.
Avea il reo però il dritto di apporre un ispettore, un custode all'accusatore, onde si evitasse la corruzione de'testimoni, ed ogni frode nell'inquisizione che si potesse mai fare. Cecilio, che a Cicerone contese l'accusa di Verre, voleva almeno esser aggiunto per custode all'oratore di Arpino; e costui spargendo al solito sull'avversario i suoi pungenti sali, gli rispose: Di quanti custodi per le mie casse avrò di mestieri, se Cecilio diamisi per custode?
Nel giorno destinato all'accusa, che praedicta dies dicevasi, dal banditore citavasi il reo e l'accusatore. Se non compariva il reo, trattavasi da contumace, annotavansi i suoi beni, ed eran dopo l'anno confiscati.
Se mancava l'accusatore, era punito per lo senatusconsulto turpiliano extra ordinem.
Se mai l'uno e l'altro era presente, l'accusatore assistito da'suoi avvocati proponea di nuovo l'accusa: il reo si difendea. L'accusas e la difesa faceasi in due maniere o per meglio dire avea due parti, l'altercazione e l'orazione continua. L'altercazione consistea nella rassegna delle pruove. Ciascuno producea i suoi testimoni, i documenti, gli elogi delle comunità, interrogava e confutava i testimoni della parte contraria. La grand'arte degli avvocati consistea nel disaminare i propri testimoni, e quelli della parte avversa. Gli antichi retori, e soprattutto Quintiliano, han dato molti precetti intorno a cotesta materia allora interessante assai. Sì fatta interrogazione de'testimoni, detta testium percunctatio, avea per oggetto il ricavare, dalla bocca de'contrari testimoni, ciò che facea per la propria causa.
Lo sforzo dell'ingegno tendeva a farli contraddire con inviluppate domande, onde vergognosamente mentissero, e di menarli con lontani raggiri a confessare ciò che essi avevano prima negato. Tutta l'antica arte sofistica de'Greci fu ne'loro giudizi da'Romani chiamata. I Greci sottilizzarono ne'portici, i Romani nel foro. I propri testimoni poi si doveano in guisa interrogare, che non si desse presa al nemico di vantaggiosamente valersi del detto loro.
Nell'orazione continua, la quale era l'altra parte dell'accusa, l'oratore co'fulmini dell'eloquenza indeboliva la fede de'testimoni, che interrogando avea dinanzi confusi, ed estenuando le pruove contrarie esagerava le proprie. In Cicerone abbiamo due illustri documenti della parte alternativa in Vatinium, e nella prima orazione in Verrem.
Più giorni erano destinati alla discussion della causa. Nella prima contenevasi la prima azione, in cui dopo l'accusatore parlava il reo. La seconda azione facevasi nel terzo giorno dopo la prima discussione. In questa seconda volta il reo era primo a dire, dipoi l'accusatore. Cotesta azione diceasi comperendinatio, cioè dilazione in perendinum, nel poi dimani. Se non bastava il secondo giorno, se ne destinava un terzo, un quarto, e la terza e quarta discussione altresì comperendinatio fu detta; onde tal voce fu dipoi adoprata per l'ultima azione della causa.
Nell'ultima azione proferivasi la sentenza, colla quale i giudici o assolvevano, o condannavano il reo, o manifestavano l'incertezza loro col non liquet, e perciò amplificavasi la causa, prolungandosi l'azione e il giudizio. L'arbitrio del pretore concedeva le nuove dilazioni, e stabiliva que'giorni che gli sembravano più comodi per l'ulteriore discussione della causa.
Tal fu il romano processo infino che col nuovo governo non si mutò la faccia de'giudizi. Prima di vederne il cangiamento, diamo una brieve occhiata al processo inglese, che di tutti i presenti processi di europa più si rassomiglia all'antico romano.
 
 
CAPITOLO VIII.
Processo inglese.
 
Il reo vien nell'Inghilterra condotto dinanzi al giudice, detto della pace, il quale sente in generale l'accusa, le pruove, e la prima discolpa sua. Se l'anzidetto giudice conosce l'innocenza dell'accusato, lo rimanda libero. Ma se poi stima che contro di lui concorrano delle forti presunzioni, l'imprigiona, quando però sia capitale la pena del delitto, del quale ei viene accusato. Ma se la pena non sia capitale, si rilascia il reo con malleveria, e come diciam noi, si consegna. E ciò per lo stabilimento della famosa legge habeas corpus, sostegno e base della britannica libertà.
Dopo l'imprigionamento, o la consegna del reo si dà alla corte composta dai regi ministri la nota de'giurati, da'quali ne sono dodici trascelti. Questi si chiamano gran giurati, i quali debbono essere eletti da'più probi dei nobili viventi della contrada. Un uffiziale della corte adempie le parti di accusatore. I gran giurati esaminano se regolare sia l'accusa, cioè secondo le leggi. Sentono i testimoni, discutono le pruove. Quando giudicassero o irregolare l'accusa, ovvero insussistente la pruova, pronunciano di esser falso il bil di accusa, e il prigioniero viene disciolto.
Ma quando poi ritrovano sussistente e vera l'accusa, il prigioniero dee ricevere la copia del libello accusatorio, e la nota dei testimoni. Quindi vien condotto alla barra della corte, diremmo noi alla ruota. Ivi è interrogato sul delitto che gli viene apposto. Se mai confessa, viene avvertito a ritrattare la propria confessione. Ma se egli niega, comincia il giudizio, ed egli fa la sua difesa, e vien rimesso alla giudicazione de'piccoli giurati, che sono i pari del reo.
Son essi trascelti dalla contea, nella quale fu il delitto commesso. debbono avere cento lire sterline di rendita, e debbono compiere il numero di dodici. Il sherif, che è il capo della contea, ne presenta quarantotto al reo, il quale li può in due maniere ricusare. O secondo la nostra maniera, che distesamente in appresso esporremo, o secondo la libera ricusa usata da'Romani. Se il reo mostra che il sherif indifferente non sia, perché congiunto, o stretto amico del querelante, tutti i quarantotto giurati sospetti divengono, e si può rigettare l'intero pannelo, ch'è l'intera nota de'quarantotto giurati. Tal ricusa è dagl'Inglesi detta To te array. Può inoltre il reo dimostrare particolarmente un giurato sospetto, o propter honoris respectum, non essendo quello suo pari; o propter delictum, se mai colui per delitto capitale fosse mai stato condannato; o propter defectum, se non abbia la rendita dalla legge stabilita, o pur sia straniero; o propter affectum, se da inimicizia, o da favore si pruovi animato. Tal ricusa si dice to tho polles in capita.
L'altra maniera della libera ricusa altresì dagl'Inglesi usata è quella di poter rigettar venti degli anzidetti giurati senza recarne alcuna cagione. Essa vien detta perentoria. Ma se per queste ricuse manchi il giusto numero, ne saranno dieci altri dal sherif sostituiti.
Fattasi la ricusa, e destinatosi il giorno per la discussione della causa, i piccioli giurati danno il giuramento. Il consiglio del re accusa e mette in veduta le pruove del delitto, e l'avvocato del reo quelle dell'innocenza. Dopo la discussione i piccioli giurati pronunziano il est coupable, il n'est coupable; egli è reo, ovvero innocente.
Se dichiarasi reo da dodici de'piccioli giurati, la corte, ossia la ruota de'regi ministri pronunzia la sentenza e la fa eseguire. Quindi si scorge che i regi ministri hanno soltanto la persecuzione de delitti, l'inflizione della pena, e l'esecuzione di quella. La cognizione della regolarità dell'accusa è de'gran giurati; la ricerca e cognizione della sussistenza della pruova a'piccioli giurati si appartiene. I testimoni si presentano del pari da'regi ministri e dal reo.
Nel giudizio de'pari del regno havvi qualche piccola differenza, la quale però non altera la sostanza del giudizio, che si eseguisce o nel parlamento, o nella corte del lord gran-maestro. I giurati debbono essere tutti di accordo nel condannare un pari.
Sì fatto è quivi il processo; ma ve ne sono degli altri eziandio, come l'informazione presa ad istanza del re per mezzo de'suoi uffiziali, nella quale non intervengono i gran giurati, ma i piccioli soltanto; l'appello, ch'è un giudizio fatto ad istanza del privato; la summaria, che si adopera ne'piccioli delitti. Ma l'esposta di sopra si è la regolare e l'ordinaria.
 
 
CAPITOLO IX.
Processo romano sotto gl'imperatori.
 
Avendo esposto l'antico romano processo e l'inglese, che non poco a quello si conforma, esaminiamo ora il cangiamento che nel processo antico romano sotto gl'imperatori avvenne, per vederne la continuata successione sino a'nostri giorni, e finalmente esporre il presente processo inquisitorio, comune a quasi tutta l'Europa.
Colla caduta della repubblica si cangiarono i giudici de'delitti, si mutò il sistema e la forma de'giudizi. La cognizione de'delitti fu in Roma commessa al prefetto della città, e al prefetto del pretorio; e nelle provincie a'presidi e proconsoli, i quali da per se soli valendosi del consiglio soltanto de'giurisperiti, esercitavano i giudizi. Erano cotesti irrecusabili, come a tempo della repubblica lo erano pur anco i pretori, potendosi ricusare soltanto i giudici del fatto dal pretore trascelti, i quali non aveano nè giurisdizione nè impero. Ma non reputarono i Romani convenevole cosa ed all'onore della magistratura proprio, che coloro, i quali per una legge aveano ricevuto l'impero, venissero poi ricusati dal privato. Quindi nè i prefetti della città, nè i presidi potevensi dare per sospetti.
Nè solo in questo, ma in altre cose ben anche a variarsi incominciò la forma degli antichi giudizi, poiché l'inquisizione cominciò ad aver luogo. Sin da'più felici tempi della repubblica eransi veduti esempi dell'inquisitorio procedimento. Ma ciò ne'soli delitti di stato, ne'quali per necessità conviene di procedere in una privata secreta forma, senza accusatore, e senza che i rei ne abbiano notizia alcuna; avvegnaché il pericolo, il quale minaccia lo stato, non soffra che altrimenti si adoperi. Nella congiura di Catilina il console Cicerone inquisitoriamente procedè contro ai congiurati. Ebbe la secreta denuncia; cominciò ad inquirere contro i sospetti; fece arrestare i disleali ambasciadori; acquistò la pruova; nelle mani ebbe le lettere, chiaro documento della congiura; raccolse gl'indizi e procedè alla carcerazione de'rei. Di che ne sostenne pria rimproveri da Cesare nel senato, quindi l'esilio dalla patria. In una simile tempesta, cioè in una congiura che minacciava la nascente repubblica, il console Bruto tenne una simile condotta. Ma sotto i più crudeli imperadori come crebbe il sospetto delle congiure, così un nuovo vigore prese il sistema dell'inquisizione. La storia augusta ne fornisce di ciò molti esempi ed evidenti pruove. Un vulgato errore, gagliardamente dal Tomasio sostenuto, fè credere a molti che nel diritto canonico si dovesse rintracciare l'origine del processo inquisitorio. Ma benché dal dritto canonico un tal sistema fosse stato molto ampliato e promosso, tanto la sua introduzione precedè l'anzidetto dritto, quanto la tirannica sospettosa politica de'romani imperadori quella degli ecclesiastici.
Nè dalla diffidenza solo degl'imperadori, che quanto più indegni si stimavano del pubblico amore, tanto paventavano più le occulte congiure, ebbe la sorgente l'inquisitorio processo, ma eziandio dalla perdita del pubblico zelo e dell'amore del ben comune colla perdita della libertà. la pubblica accusa si cangiò nella fatale denunzia. Nella libera repubblica il zelo del pubblico bene animava i cittadini all'accusa. Sotto gl'imperadori l'accusa a ciascuno permessa l'istrumento della tirannia divenne. All'amore del pubblico bene successe l'impegno di servire chi disponeva del tutto, e colla perdita degli amatori dell'antico stato, e colla rovina de'ricchi comprar volea la sicurezza del trono, ed arricchire l'erario. Quando l'impero era nelle mani del popolo, i calunniatori non venivano dal governo promossi. Il popolo non temeva, nè coll'occulta calunnia cercava disfarsi de'sospetti cittadini. Ma coloro che mutarono lo stato, non potendo sempre valersi dell'aperta violenza, ebbero alla calunnia ricorso. Suscitarono l'infesto genere de'denunzianti. I giusti principi gli abolirono dell'intutto, e la pubblica accusa andò in disuso. Quindi acciocché i delitti, i quali colla schiavitù erano molto moltiplicati non poco, non rimanessero impuniti, convenne che incaricassero le leggi i magistrati della ricerca degli occulti delitti. Per tal ragione ai presidi delle province fu data la cura delle generali inquisizioni de'rei. Ciascun preside dovea nella propria provincia prendere informo de'gravi delitti, e de'celebri facinorosi che ne turbassero la pace.
Da tal origine sorsero gl'irenarchi, i curiosi, gli stazionari, pubblici inquisitori, de'quali valevansi i presidi per l'inchiesta dei delitti. Non potendo essi scorrer sempre la commessa provincia, fu di mestieri di stabilirvi sì fatti ministri per far l'inquisizione ordinata dalle leggi. Costoro prendevano un segreto informo, dopo del quale facevano arrestare i rei, e gl'interrogavano intorno a'delitti commessi. Quindi li rimettevano a'presidi della provincia col compilato processo, relazione, notorio, nunciazione, elogio detto, che paragonar possiamo alle nostre diligenze. Il preside sentiva di nuovo i testimoni ed i rei; e gl'irenarchi dovean recarsi anch'essi alla prestoro lontani, e deponevano lungi dal luogo, ove il giudizio trattavasi.
La sola alterazione fatta nel mondo de'giudizi, secondo che mio avviso, fu certa maggior restrizione a'rei ed agli avvocati loro imposta nel domandare i testimoni. Giudici che rappresentavano la persona del sovrano, che non poteansi ricusare, doveano per necessità frenare la libertà de'litiganti. Sovrattutto agitandosi i nuovi giudizi, non come prima nella pubblica piazza, alla vista un licenzioso popolo, ma tra le private mura nell'imponente solitudine.
Ed ecco i cangiamenti, che sotto gl'imperadori ne'pubblici giudizi addivennero. Passiamo ora a vedere quale processo si fu, dopo la ruinosa caduta del romano impero.
 
 
CAPITOLO X.
Processo ne 'barbari tempi.
 
Dopo che il boreale torrente di tante barbare nazioni inondò le provincie del romano impero, le quali avvilite dalla schiavitù, oppresse dalla povertà, prodotta dalla ruina dell'agricoltura e delle arti, e dall'insoffribil peso d'esorbitanti dazi, che servivano a nudrire lusso d'un'effemminata corte, avendo perduta la militar disciplina e l'antico valore, non potevano resistere all'impero di que'feroci abitatori delle selve del nord, le più belle regioni divennero ampi deserti; i lumi, le scienze, le arti, le leggi ed i giudizi degli antichi romani quasi interamente andarono in oblio, e dal seno del militar governo sorse il sistema feudale, il quale fu come un nembo, che ingombrando l'Europa la ricoverse della notte dell'ignoranza e d'una copiosa pioggia di mali propagati e diffusi nel corso di tanti secoli. Qual esser mai potea in quell'infausti tempi il processo? La sacra voce delle leggi taceva, ed il solo feroce dritto della spada terminava tutte le controversie.
Dirà la mia ragion la scimitarra,
E 'l giudizio faremo nella sbarra.
Il duello, il giuramento, l'acqua bollente, il ferro infuocato, e gli altri divini esperimenti erano i mezzi allora adoperati, le pruove poste in uso nel trattare le cause. Non udivasi nel foro l'eloquenza de'Tulli, ma nel campo convinceva la fecondia della spada. Un feroce campione insanguinato dal corpo dell'estinto nemico, era la Scevola ed il Papiniano, che tra quelli ignoranti e feroci popoli decideva del controverso dritto.
Ma tra cotesti fallaci modi di giudicare si diè pur luogo alla testimoniale pruova. E quindi un'ombra ancor rimase nel giudiziario antico processo. La memoria delle romane leggi non fu dell'intutto mai spenta. Conservavasi almeno come tal consuetudine e soprattutto tra gli ecclesiastici, che del'antiche usanze furono più tenaci mantenitori. I Longobardi concessero a'vinti popoli di vivere o col di loro dritto, o pur col dritto romano. I Franchi e gli altri barbari fecero l'istesso; di maniera che tra quelle genti, le quali col dritto romano viveano si conservò leggera immagine degli antichi giudizi.
Dall'altra parte essendosi di già nelle conquiste loro i barbari stabiliti, e ricevendo di giorno in giorno più regolare forma le nuove società, i dinasti ed i baroni cominciarono a giudicare i di lro vassalli, ed a restringere l'uso de'combattimenti. Quindi sotto i Longobardi ritroviamo già un sistema de'giudizi stabilito. De'Goti non facciamo parola; giacché costoro per le cagioni addittate nell'ultimo de'nostri Saggi politici, poco, o nulla cangiarono del sistema romano.
Sotto i Longobardi il procedimento fu militare tutto, pubblica l'accusa, vocale il processo.
Citato il reo dal giudice per bannum, se legittimo impedimento non proponesse, dovea innanzi a quello comparire. Comparendo poi esso reo e l'accusatore avanti allo scoltascio, o al giudice, l'accusatore domandava la permissione, e con alta voce proponeva l'accusa. Rispondeva il reo, e qualora avesse negato, o proposta qualsiasi eccezione, contestavasi la lite, e nel giorno medesimo per lo più terminavasi il giudizio, sentendosi allora per allora i testimoni, l'accuse e le discolpe; ed il notaio teneva soltanto il registro delle proposte, delle risposte, del detto de'testimoni e della sentenza. E questo era tutto il processo.
Mancando i testimoni, si ricorreva di necessità a'divini giudizi. Se lo scoltascio tra quattro giorni non avesse terminata la causa, dovea rimettere il reo al giudice del distretto; cioè o al conte, o al castaldo, che tra sei giorni dovea al processo necessariamente dar fine.
Nè da questa semplice e spedita dissimile molto esser dovea il procedimento che usavasi tra coloro, i quali colle consuetudini romane si viveano. Gli ecclesiastici in Roma, ove si conservò una scuola di dritto civile per molto tempo, serbarono più vive memorie delle formalità de' giudizi. Il codice teodosiano, e il breviario d'Alarico, benché fossero comparsi anche in Roma, i preti gelosamente custodivano le pratiche del dritto romano.
Ma riapertasi in Ravenna verso la metà del decimo secolo una scuola di dritto civile, cominciarono i papi a far grand'uso delle leggi romane, citandole del pari dal codice giustinianeo e dal teodosiano. Essi nella comune ignoranza, nella barbarica ferocia promovendo la regolarità de' giudici, le massime della naturale equità, opponendosi ai giudiziari duelli salirono a quell'apice di grandezza, alla quale da basso miravano le medesime coronate teste. Vedremo in appresso con quanta lor gravezza i popoli pagarono tal beneficio degli ecclesiastici.
 
 
CAPITOLO XI.
Processo sotto i Normanni e gli Svevi.
 
    Quando la poderosa mano di Ruggiero dalle membra di tante piccole dinastie formò l'ampio corpo di questo bel regno, e colla felice sua spada abbattè la privata tirrannica indipendenza, fu vieppiù stabilito e confemato il legale giudiziario sistema. Ma cotesto non era molto diverso da quello de'Longobardi. Il processo era semplice, spedito alla militare, senza le necesserie formalità introdotte dal dritto romano.
Di ciò ne rendono evidente pruova le carte di que'tempi. Camillo Pellegrino nella sua Storia de'Principi longobardi rapporta due e giudicati, ossia due libelli di giudizi dati, ne'quali, secondo il costume di allora si fa un sunto del processo che in ciò consisteva. Producevansi le carte ed i testimoni nel giudizio. Quelle si esaminavano all'istante, e questi su due piedi s'udivano. Davaso immediatamente fuori la sentenza, la quale per sicurezza del vincitore si registrava dal notaio con tutto ciò ch'erasi fatto e detto. Ed una pagina sola equivaleva agl'interi nostri volumi.
Di cotesto spedito e verbal processo normanno fan ben anche fede due inediti diplomi, che conservansi nell'archivio della Trinità della Cava, de'quali mi fu comunicata copia dall'amicissimo signor Baffi, che alla più vasta greca letteratura accoppia le più interessanti diplomatiche cognizioni.
Ma gli anzidetti giudizi furono civili, benché di violenze e di rapine si trattasse in alcuni di essi. Però a'tempi dell'imperador Federico II abbiamo un esempio di un criminale giudizio, il quale in un diploma ci vien conservato, della di cui copia mi fè generoso dono il gentilissimo signor Daniele, il quale nella bella letteratura, del pari che nella seria ed interessante valoroso, ben lungi dalla bassa invidia che ne'piccoli cuori annida, si pregia di contribuire al progresso delle lettere e dal vantaggio dell'altrui produzioni. Contiene cotesto diploma una sentenza della gran corte, che il gran giustiziere Enrico Morra allor reggeva a Melfi, data fuori per l'omicidio di un tal Guglielmo Limata. La sentenza fu proferita nel mese di agosto del 1231, mentre che le costituzioni fridericiane non erano per anche promulgate, comeché composte fossero, secondoché nel giudicato dicesi. E quindi il procedimento fu a tenor delle leggi longobarde e delle consuetudini regnanti; ciò che ivi eziandio si afferma. Sì fatte consuetudini aveano l'origine dalle leggi romane e dal sistema de'loro giudizi. Ma vantavano sovrattutto l'immediata sorgente dal dritto canonico, che erasi servito delle leggi romane per materiale dell'edifizio della pontificia monarchia.
L'anzidetto giudicato ne fa vedere l'ordine dell'inquisitorio processo. Dopo l'accusa si commette l'informo all'avvocato della gran corte, il quale recasi di persona a compilar l'inquisizione dopo la quale cita i rei, e trasmette alla grande corte il processo. Ma non comparendo il reo, dall'anzidetta gran corte si diviene contro al contumace alla sentenza della confiscazion de'beni, e della perdita della persona, cioè della morte.
Deesi in tal giudizio osservare che si destina l'avvocato della gran corte a prender l'informo, vale a dire a far le parti di accusatore; ma non si ordina però la carcerazion del reo, il quale citasi soltanto, e come contumace si condanna. E la pena al contumace reo data era già in quel tempo la morte contro lo stabilimento del dritto romano.
Tale era il procedimento ne'capitali giudizi sotto i Normanni, e ne'principi del regno di Federico l'inquisizione era già in uso, ma pur spedito e semplice era il processo.
Ma l'anzidetto imperador Federico II, che colle leggi fondò la monarchia, la quale avea Ruggiero già stabilita colla spada, risolse l'animo a promulgare una compiuta legislazione, dando a'giudizi forma novella.
Ei comeché per i più leggeri delitti avesse richiamato alla vita l'accusatorio antico processo per i gravi misfatti stabilì la più rigida inquisizione. Ma cotesta inquisizione quella non fu, la quale si adoperò sotto i romani imperadori. La prima altro oggetto non ebbe, che di supplire alla mancanza degli accusatori. Non produsse altro disordine, che d'incarcerare il cittadino col solo inquisitorio informo. Non alterò l'ordine de'giudizi. Dopo l'informo degli inquisitori cominciava da capo avanti a'presidi il giudizio, e trattavasi coll'antica regolarità. L'inquisizione da Federico introdotta tra noi tenne luogo dell'accusatorio processo, e con quella soltanto si procedè. Anzi che talora nemmeno concedevasi al reo la facoltà di difendersi non accordandoglisi la copia dell'inquisitorio processo. Nella terribile costituzione Hi qui per inquisitiones, si ordina che a'rei di cattiva fama non diasi copia dell'informo, ma soltanto de'nomi de'testimoni. Ecco introdotto già il fatale arcano, il micidiale mistero, che alla pubblicità degli antichi giudizi surrogò la taciturna insidiosa secretezza. Ma da qual germe si dischiuse tal barbaro mostro dell'insidioso arcano, che s'introdusse nel tempio della giustizia per discacciar cotesta reina dal suo proprio trono? Di ciò faremo inchiesta nel seguente capo.
 
 
CAPITOLO XII.
Origine del secreto e misterioso procedimento.
 
I giureconsulti ritrovano nelle leggi la cagion di tutte le cose; i politici nella catena de' civili avvenimenti. Il dotto giureconsulto Anton Mattei ripetè l'origine del giudiziario mistero dall'ignoranza de'primi barbari interpreti del romano dritto, i quali nella legge XIV C. de Test leggendo che i testimoni doveano entrare nel secreto del giudice, s'avvisarono che ei gli dovesse secretamente ascoltare; laddove ivi ed in altre leggi secretum et secretarium è il privato luogo de'giudizi. Egli è noto a ciascuno, che in tempo della libera repubblica, della sorte, della vita e della libertà de'cittadini giudicavasi nell'ampio foro, nel mezzo di un numeroso popolo spettatore, e sotto gl'imperatori nell'anguste mura di remoti palagi, coll'intervento dei soli litiganti e di pochi curiosi stabilivasi la morte, o la vita dell'accusata gente.
 
Il famoso autore dello spirito delle leggi assegna una diversa origine al criminale mistero. Ei dice, che mentre nella barbarie della mezza età, coll'armi alla mano discettavansi le liti, pubblici erano i giudizi, simili a quelli degli antichi Romani. Ma come il pubblico combattimento poi venne abolito, come fu inventata la scrittura, così privati e secreti i giudizi divennero.
 
La prima ragione si appoggia su di un ipotetico fatto: nella seconda non di rinviene la cagion sufficiente dell'effetto. Il cangiamento del combattimento reale nel giudiziario presso i Romani, e presso di altre nazioni ancora, e l'invenzione della scrittura non produssero cotesto effetto ne'criminali giudizi. Altronde adunque deesi ripetere una sì fatta usanza. Rispettiamo cotesti grandi uomini, e di rintracciar tentiamo l'origin vera del giudiziario arcano.
 
Dal presente rapido prospetto della successiva storia del criminale processo si ravvisa che sotto i romani imperadori si stabilì la prima volta l'inquisizione. Ella per sua natura seco portava il secreto. Senza accusatore, e perciò senza citazion de'rei informavasi l'inquisitore de'celebri delinquenti.. federico II adottò da'Romani l'antico sistema dell'inquisizione colla costituzione Inquisitiones generales, ma non col metodo degli antichi se ne valse; ma bensì con quel terribile e feroce introdotto dagli ecclesiastici. Quel paterno zelo che inspirò la nostra santa religione a'ministri suoi, quel pastorale ministero che fè prendere cotanta cura del gregge a lor commesso, degenerò col tempo, come sogliono le cose tutte, nello spirito d'inquisizione; arme all'innocenza ugualmente che al delitto fatale. I ministri della religione furono chiamati vescovi, cioè ispettori, inquisitori, i quali quando fecero acquisto della temporale potenza, la pastorale vigilanza nella inquisitoria oppressione cangiarono. Veggasi l'intero titolo delle decretali de accusationibus, e da quello si scorgerà ben chiaro, che gli ecclesiastici dalla pastorale vigilanza dedussero il fatale dritto d'inquirere. Innocenzo III, nel 23 cap. del titolo citato ripete l'autorità d'inquirere dal vangelo, ove si racconta che il padrone avendo udito la rea amministrazione del suo castaldo, tosto ne prese conto. E dal Genesi un simile esempio quivi ben anche si produce. L'istesso Innocenzo nella XIII decretale del tit. de Judiciis, ove gitta i fondamenti dell'universale monarchia, ed alla tiara tenta soggettar lo scettro, erigendosi giudice in una contesa tra il re di Francia e d'Inghilterra, dice, che in qualunque fatto umano siavi peccato, estendasi la giuridizione papale, onde ei conoscer ne debba; poiché nel vangelo vien ordinato a ciascuno di fare alla chiesa palese, che il peccatore fraternamente pria corretto non abbia voluto emendarsi. Si scorgerà ben anche dalle decretali de'papi introdotto l'uso funesto di condannare il reo in vigore del processo inquisitorio, uso che Federico nelle sue costituzioni adottò. Nè dunque l'ignoranza della voce latina, nè il disuso de'pubblici combattimenti la secreta maniera ne'giudizi introdusse, ma un passo di più dato da'papi nel sentiero dell'inquisizione, aperto dapprima dagl'imperadori romani.
 
 
CAPITOLO XIII.
Propagazione dello studio legale nell'Europa, e sovrattutto nell'Italia.
 
Essendo giuridico divenuto l'inquisitorio processo, ben tosto vi s'introdusse una moltitudine di formalità e di atti giuridici, e la semplice macchina de'pubblici giudizi complicata e composta divenne; onde poi nacquero cotante dilazioni, che o prolungano i giudizi, o fanno dell'intutto svanire la pena.
Lo studio del dritto romano per la nuova scuola stabilita in Bologna erasi per tutta l'Italia diffuso. Aboliti i barbari giudizi, i divini sperimenti, il duello sovrattutto per opra del gran Federico II, che alle private guerre pose il freno delle leggi, fu l'Ercole verace, che incatenando i mostri dei tanti dinasti e tiranni atterrò il gran colosso della barbarie, il quale ingombrava l'Europa tutta; abolita, io dico, la forma di chieder ragione colla spada alla mano, e stabiliti i legali giudizi, necessario e pregiato divenne lo studio delle leggi. La sola spada comunicava prima la nobiltà. Alla spada successe la toga. I dottori e i magistrati furono uguagliati a'guerrieri; ebbero lo specioso titolo de'Militi. Surse la togata milizia. La nascente aurora della coltura dispandeva i primi albori delle cognizioni. Ma le sole cognizioni erano le legali, le quali in ogni popolo annunciano il primo raggio della coltura. La società usciva allora appena dallo stato della barbarie. Le arti, il commercio erano ancor giacenti. Sole alcune città d'Italia, Genova, Venezia, ed altre poche incominciavano a ravvivar l'industria ed il commercio. generalmente le scienze erano sepolte nelle folte tenebre di profonda notte, che al nuovo raggio d'industria e di libertà cedeva appena l'autorità sorgente delle leggi, avendo fatte tacere l'indipendenza, la privata guerra, la distruzione. Gl'immensi deserti, che la barbarie avea fatti, popolavansi di già.
Nella pace adunque, nella mancanza delle arti, del commercio, delle scienze, nell'incremento della popolazione, a quale studio doveansi mai rivolgere gli uomini, se non a quello delle leggi, il quale era l'unico che conoscevasi allora, e che menava all'opulenza ed alla gloria? Ecco la religione, per cui una corrente di dottori inondò l'Europa intera.
Ma sovrattutto nell'Italia crebbero le dottorali legioni. Gli attivi ingegni degl'Italiani chiedevano un'occupazione. Il solo codice e le chiose de'dottori l'offrivano loro. La corte di Roma aspirava alla monarchia universale. Le sue armi erano le leggi, le chiose, le carte; onde vieppiù lo studio delle leggi venne promosso.
La sola scienza (se merita pur tal nome), che ne'barbari secoli regnava, erasi la scolastica, la quale alla sofistica degli antichi greci al genio eristico degli oziosi monaci accoppiava la barbarie e l'asprezza de'settentrionali popoli: ella vota di solide idee, ricca di arabiche sottigliezze avea un'incredibile propagazione ricevuta. Gl'innumerevoli oziosi, che acquartieravansi ne'chiostri per fuggire la noia, indivisibile pena dell'ozio, per acquistare gli onori di baccellieri occupavansi di quelle vane sottigliezze ed arzigogoli. Noi ravviseremo in appresso quanto mai nocque al processo cotesta scolastica metafisica, che innestandosi alla legale, da'chiostri passò nel foro per far ivi la leva di novelli atleti.
All'anzidette universali cagioni si aggiunse ancora una più speciale, dal nostro celebre storico civile rilevata; cioè il grande impegno degli Spagnuoli d'involgere gl'inquieti e torbidi impegni de'regnicoli nelle reti del foro.
Per le divisate cagioni tutto foro divenne, ed arzigogolo forense.
 
 
CAPITOLO XIV.
Origine degl'intrighi e laberinti del presente processo.
 
Ravvisando intanto i nostri dottori, che privi della luce della erudizione, nè guidati dalla fiaccola della filosofia erano infelici interpreti del dritto romano, ravvisando, io dico, che il nuovo inquisitorio processo era contrario allo stabilimento delle romane leggi, e volendo quelle adattare a tutto, e con quelle tutto spiegare, formarono il mostro del presente processo, che di tante formalità e legali atti vien composto.
Oltre di che la naturale ed ingenita irregolarità del processo inquisitorio dovea per necessità un altro male produrre. Le leggi e gli ordini violenti non sono gran tempo durevoli. Ma gli uomini rare volte sterpano le radici de'mali. Stolti, come dice il lirico filosofo, mentre che da un vizio fuggono, inciampano nell'altro. Cotesto è il difetto della intera legislazione delle prammatiche, dettate tutte dallo spirito forense. I nostri dottori sollevati alla suprema dignità del collaterale, che le nuove leggi suggeriva, o non volevano per lo rapporto che ai potenti gli stringea, o non sapeano svellere i radicali disordini alla costituzione inerenti; come gl'imperiti medici ed ignoranti ciarlatani impiegarono de'momentanei rimedi, che nuovi mali produssero. Ciò che si osserva come in tutte le parti della legislazione, così ben anche in questa, che i pubblici giudizi risguarda.
 
 
CAPITOLO XV.
Alterazione e cangiamenti avvenuti nel processo ne'susseguenti tempi.
 
Veggasi ora ciò che la necessità dell'ordine dalle leggi richiesto, o l'ignoranza dei dottori ha edificato sulla base dell'inquisitorio processo; e come a questo l'accusatorio e tutte le formalità di quello si accoppiarono.
Dopo l'informativo fiscale, che è l'inquisitorio processo, si richiese da'dottori la citazione, dalla quale avea principio l'antico accusatorio processo. Ma dovendosi il giudice assicurare già del reo nell'informativo liquidato, pur non ostante ciò vuolsi spedire la citazione, e nell'istesso tempo che il reo si carcera, vien altresì citato. Inutile atto e superfluo, ma tale però che, mancando, nullo in parte rende il processo, e dall'ordinaria pena salva il reo.
Essendo nel giudizio già presente il reo, s'interroga, e quindi essendo negativo si ammonisce. Del qual ammonimento dovendo distesamente ragionare in appresso, non ci arrestiamo qui punto a parlarne. Segue dipoi una serie d'inutili atti, chiamati ordinatori, cioè contestazion di dire, repetizione dei testimoni, dazion di termine, spedizione della citazione de'testimoni.
la repetizion de'testimoni è una di quelle giuridiche funzioni, che i dottori introdussero per supplire al difetto dell'inquisitorio processo, e per adattare alla nuova forma de'giudizi le romane antiche leggi, per le quali, come si è detto, dovendosi nella presenza delle parti disaminare i testimoni, e per tale essenziale atto legittimandosi il processo, da ciò la necessità si comprese di ripetersi que'testimoni, i quali nell'informativo fiscale erano di già stati uditi. Ed ora sì necessaria vien reputata cotesta ripetizione, che da quella sola diciam nel foro legittimarsi il processo, e senza di quella non aver valore alcuno, onde alla più lieve pena si condanni il reo.
Ma sì fatta repetizione inutile atto col tempo divenne, e si giudicò bastante che il reo vedesse soltanto giurare i testimoni, senza ch'ei sapesse ciò che abbiano deposto, mentre che lungi dal reo lo scrivano rilegge a'testimoni le di loro deposizioni, che debbono ratificar per necessità, non sapendo sovente se quello che lo scrivano legge, sia ciò che ivi ritrovasi scritto. Ma anticipar non vogliamo quelle cose, delle quali più appresso distesamente favellar si dee. Seguasi per ora soltanto il corso de'cangiamenti nel processo avvenuti.
Avvisandosi i dottori, che avea il dritto l'accusatore nell'antico processo di produrre le pruove, inventarono il termine ad impinguare, e per la difesa del reo non solo si concesse il termine a difesa, ma ben anche quello della repulsa de'testimoni, all'accusatore altresì comune, e di più l'abolito della ripulsa.
Per adempiere a tante funzioni e solennità, chi mai non ravvisa quante dilazioni nei giudizi siensi introdotte, e qual mescuglio abbian fatto i dottori delle romane e moderne leggi e stabilimenti; qual mostro indi sia nato dall'accoppiamento dell'inquisitorio e dell'accusatorio processo; e finalmente quale scampo ai rei quindi siasi aperto? Chi non vede quali disordini e mali abbia prodotto il volere e non sapere schivare l'oppressione del processo inquisitorio? Per rilevare la libertà civile si diè campo all'impunità ed alla licenza; e per frenare la licenza la libertà si oppresse. Non si riparò al primo disordine, ed ad un peggiore s'aprì ampio varco. Ciò che vieppiù palese fia dal paragone del presente processo coll'antico romano.
 
 
CAPITOLO XVI.
Della necessità dell'inquisizione nel regno.
 
Il vero processo accusatorio non può nella monarchia aver mai luogo; l'inquisizione è quivi necessaria. Nelle repubbliche si apre il giudizio coll'intimazione al reo dell'accusa; poiché se l'accusato sen fugga, va da per se incontro alla pena maggiore che mai possa un repubblicano soffrire, cioè il bando dalla patria, ov'egli è un elemento della sovranità. Ma nel regno il dritto di cittadinanza equivale soltanto a quello della proprietà di que'beni che ivi possiede. E potendo facilmente il cittadino altrove trasportare i suoi averi, può trasferire ove più gli si aggrada, la patria. E dopo che per mezzo del cambio, effetto del commercio e della vessazione, s'introdusse la facilità di trasmettere l'ingenti ricchezze da regno nel più remoto regno con un semplice squarcio di carta, l'indifferenza della cittadinanza divenne maggiore.
se poi il cittadino cerchi o colle sue braccia, o col suo mestiere la sussistenza, allora il dritto di cittadino equivale a zero. Quella terra che ci toccherà col piede, sarà la sua diletta patria. Egli troverà per tutto un Giove che lo protegga, un sole che l'animi, una terra che lo nutra. Il filosofo di Ginevra diceva a ragione, che dai moderni lessici doveasi cancellare il nome di patria e di cittadino.
Ma se mai in qualche monarchia potevasi adottare il sistema dell'accusatorio processo, ciò solo convenivasi al romano impero. Essendo le provincie tutte unite sotto del comando di un solo, ed ingombrando quasi tutta la terra la romana potenza, al fuggitivo reo mancava l'asilo dell'angolo il più remoto. Ma in ogni altro regno fa d'uopo assicurarsi prima del reo sospetto. Ed a far cio conviene l'anticipata secreta inquisizione.
Ma disaminiamo la natura e gli effetti di cotesta inquisizione, quale ella si è tra noi. Aprasi la funesta e terribile scena dei mali che affliggono la società, cui più nocumento arreca l'impunità che adduce il nostro processo, che la creduta oppressione dell'innocenza. Mettiamo da parte le generali declamazioni de'filosofi, esponiamo quei gravi disordini, di cui testimoni noi siam tuttora nel penoso esercizio della criminale avvocazione.
 
CAPITOLO XVII.
Analisi dei difetti del presente inquisitorio sistema.
 
Diamo principio dall'inquisitore. L'inquisizione ossia la ricerca delle pruove del delitto, e del reo presso de'Romani a tempo della repubblica faceasi, come si è detto, dall'accusatore. Sotto ch'imperadori, dagl'irenarchi, i quali di accusatori adempivano le veci. Per lo stabilimento delle nostre costituzioni, da'giudici medesimi; ed è vietato ben anche a'giudici di commettere e delegare l'informazioni ad altri. ma la necessità introdusse l'uso di commetterla ai notai della causa, che diciamo scrivani, e l'uso passò in legge. E comeché talora i testimoni si ascoltino dal commissario della causa, cioè quando s'interpone la formola testes audiantur coram, ovvero si ascoltino dall'intera ruota, quando si ordina l'informazione in aula , tuttavolta lo scrivano è sempre l'unico inquisitore. La moltitudine degli affari, e la lunghezza del tempo, quando finalmente si tratta la causa, hanno già cancellate dalla memoria de'giudici le deposizioni de'testimoni. Egli è pur vero che un provvido dispaccio dell'augusto sovrano a'giudici, ordinò di soscrivere le deposizioni de'testimoni, ma ciò non è in uso nella capitale, e nelle provincie è inutile ben anche, non potendosi per la moltitudine degli affari dagli uditori leggere ciò che soscrive la mano. Il subalterno adunque o sempre, o per lo più è l'inquisitore. Io non parlerò di quest'ordine interessato ad occultare il vero dal bisogno e dalla necessità. Non riscuotendo gli attuari dal pubblico alcuna paga, non essendo animati dalla speranza degli onori, credono di avere il dritto di cercare la di loro sussistenza a spese delle leggi. Della poca loro lealità è il pubblico abbastanza convinto. una verità di sentimento è affievolita dai colori dello stile. Passo adunque ad esaminare que'mali, che alla costituzione del presente processo sono di necessità inerenti, o che il subalterno, o che il giudice inquisitore compili l'informo fiscale.
vien promossa l'inquisizione precedente o da un libello di accusa e di denunzia, o dalla notizia che i subalterni somministrano ai giudici dei pubblici delitti. Se interviene nel giudizio o il denunziante, o l'accusatore, il secodno per legge, il primo per uso somministra i lumi, addita le tracce del delitto, produce la nota de'testimoni.
Ed ecco il primo grave difetto nella costituzione de'presenti giudizi. Nella libera repubblica il zelo del pubblico bene, la gloria che da una celebre accusa derivava, produceva al giorno ogni delitto per occulto che fosse. Sotto gl'imperatori, gl'irenarchi, pubblici magistrati, denunziavano ogni misfatto. Presso gl'Inglesi accusa il consiglio del re. Cittadini avviati per lo sentiero degli onori hanno interesse di adempiere alla commessa carica. Tra noi un ceto di persone, che non alletta nè grande, nè poco soldo, che non anima l'onore, non deve dedurre che i famosi delitti, quelli soltanto che la pubblica fama non lascia nascondere nel buoi.
Quando manchi la parte querelante, quando sia per la sua estrema povertà di niuno valore, o rimane occulta la pruova, o in parte soltanto viene alla luce, o del delitto si prendono fallaci tracce, onde dalle vere deviasi il guardo del magistrato. I delitti de'ricchi sono per lo più coverti dall'aureo manto della fraterna carità de'subalterni. Quando il querelante e il reo sien poveri entrambi, non si disperdono al vento le fatiche. Un de'più zelanti magistrati, che gira le provincie, mi assicura che quando ei si recò nella udienza, ritrovò moltissime informazioni da più anni ordinate e neglette. Nè a cotesto gravissimo male può riparare il zelo di qualsiasi avveduto giudice. La molteplicità degli affari, la dignità della toga non gli permettono di comunicarsi col più basso popolo, disotterrare le pruove, e tener memoria delle numerose informazioni.
Secondo difetto: non obbligandosi gli accusatori alla pena di calunnia, nè presso di noi condannandosi nell'istesso giudizio, che s'assolve l'accusato innocente, il calunniatore, come delle leggi romane e del regno viene prescritto, l'audacia de'falsi accusatori resasi baldanzosa, il numero delle cause inonda il foro. Si ordina talvolta contro il calunniatore l'informazione, e si apre un secondo giudizio che resta ognor sospeso, non essendoci tra noi memoria di calunniatore condannato.
Gli antichi Romani con molti savi provvedimenti, i quali avrà l'accorto lettore notati dalla sola narrazione dell'antico processo, arrestarono l'impudenza de'falsi, o temerari accusatori. Colla pena dell'infamia prima della legge remmia minacciata, indi colla pena del taglione spaventarono i calunniatori, a'quali non era permesso di abbandonare il giudizio senza incontrare la pena del senatus consulto turpilliano minacciata. I temerari accusatori non andavano esenti dalla pena delle spese della lite. In Atene l'accusatore, che non riportava la quinta parte de'voti, pagava una considerabile multa, alla quale non essendo bastanti gli scarsi beni dell'infelice emulo di Demostene, n'andò in esilio, non avendo riportato il legale numero de'voti. Severe pene furon ben anche stabilite contro a'prevaricatori, i quali colludendo col reo eludevano la legge.
Ma se i falsi, temerari, o corrotti accusatori venivano dall'accennate pene franati, i veri e zelanti allettati furono dalla gloria e dal premio.
Sì fatti stabilimenti da Federico rinnovati son andati in disuso presso di noi. Col presente sistema son moltiplicate le accuse dei falsi, e nel tempo medesimo restano occulti i veri delitti.
Terzo difetto: l'informativo fiscale di fatti è il processo accusatorio, e de'privilegi intanto gode di una imparziale informazione. I testimoni sono dagli accusatori prodotti. Intanto a'testimoni fiscali si accorda la fede maggiore, e niuna, o poca a'testimoni del reo. La condizione dell'accusatore e dell'accusato deve esser uguale. Queste prescrivono le leggi, dice il grand'oratore di atene, questo esige il giuramento de'giudici.
Intanto col metodo dei presenti giudizi l'accusatore ha un deciso vantaggio sull'accusato. Poiché nell'informativo, detto fiscale, ma che si dovrebbe piuttosto dire dell'accusatore, nella fabbrica dell'edifizio funesto, che ancora quando vien diroccato colle ruine sue schiaccia ed opprime l'assoluto accusato, l'accusatore somministrando le pruove può tessere una rete all'innocenza fatale. Ma più diffusamente trattiamo cotesto interessante punto.
 
 
CAPITOLO XVIII.
Proseguimento.
 
Io suppongo un giusto ed imparziale inquisitore, non già un venale subalterno, pronto ed avvezzo a metter all'incanto la pruova fiscale. Suppongo incorrotti ed interi i testimoni, i quali parlino colla bocca della verità medesima, non già sieno parziali di colui che gli ha prodotti. Con tante supposizioni veggasi come l'inquisitorio processo sarebbe sempre all'innocenza fatale, se dal seno della corruzione non sorgesse l'antidoto del micidiale veleno.
Tutte le cose han diversi e vari aspetti, e le diverse e minute circostanze, rassembra di una tal natura; ma per altro aspetto e nel concorso di altre circostanze non sarà più quella di prima, nè farà l'impressione medesima. Se tal istorico ci narri che un padre crudele intrepido mirò spirare sotto i colpi di un carnefice i propri figli, che dalla sua bocca uscì l'inumano cenno; qual fremito d'orrore, quale sdegno non ne commoverà le viscere contro del barbaro padre? Me se un altro storico ne soggiunga che quel padre fu un console romano, cioè una persona, nelle cui mani era confidato il sacro deposito della libertà; che eran que'figli ribelli, i quali voleano mettere i ceppi alla patria, introdurre un pubblico nemico, un famelico leone del sangue de'cittadini e di quello del console istesso; che gli empi tradivano colla patria il proprio genitore, consacrando al ferro dei Tarquini la sua cervice, quel padre crudele diviene un eroe, ele lagrime versate per quei ribelli figli verranno impietrite sul volto dall'ira e dall'odio verso di lor concetta. Tanto le varie circostanze danno alle cose aspetto diverso.
Allorché l'inquisitore sulle tracce dall'accusatore additate compila l'informo fiscale, considera l'azion del reo per quella parte sola che aggrava il delitto, ma non rileva le circostanze che ne fanno la discolpa. E' pur questa una voce, la quale in bocca a ciascuno inquisitore si ritrova ognora: al difensivo le pruove del reo; a quel difensivo cui nulla fede si dà, come diremo al suo proprio luogo. E intanto l'accusato sente l'offesa, riceve quel colpo nel petto, di che deve poi in appresso con istento saldare la piaga. L'inquisitore, per ragionevole ed umano che sia, non può quel disordine riparare, il quale ha fonte nella costituzione istessa. E deve per necessità camminare per l'orme dell'accusatore stabilita, e secondo quella interrogare i testimoni.
Sì fatti disordini furon palesi fin dal tempo di Carlo V. Si attirarono sopra le provvide cure della legge. Ordinò l'imperadore colla prammatica VI sotto il titolo de actuariis, che nell'informo fiscale fossero interamente registrati i detti de'testimoni così a favor del reo, come a pro dell'accusatore. Ma le leggi che riformano i mali speciali, e non già la viziosa costituzione, ben tosto obbliate rimangono; poiché alla di loro particolare forza quella si oppone dell'universale costituzione. I testimoni non vengono, come si è detto, interrogati che sulla posizione dall'accusatore additata. Che se mai un testimonio a favor del reo depone, non si può il suo detto registrare per la regnante fallace metafisica forense, che noi in appresso esporremo.
 
 
CAPITOLO XIX.
Sistema fiscale.
 
Ma verrammi per avventura opposto, che ne'gravi delitti, ne' quali ex officio si procede, ancorché siavi in giudizio il querelante, l'inquisitore non tenga mai conto alcuno della posizione dell'accusatore, formando da se la vera idea del fatto, che chiamasi sistema fiscale. Ma cotesto fiscale sistema sovente è più fatale all'innocenza, o favorevole all'impunità di quello che volgarmente si crede. Disaminiamone le ragioni.
Il valoroso inquisitore dopo di avere acquistati degl'indizi, e dopo di avere ascoltati i testimoni, combina i fatti, e formasi poi una compiuta idea del delitto. Quindi a quel punto da lui immaginato, a quel centro prefisso tira le linee tutte degl'indizi, e dirige le deposizioni de'testimoni. Il più diligente inquisitore vien reputato colui che meglio sa tessere siffatto sistema, proccurando l'unità de'tempi, de'luoghi e de'fatti, non altrimenti che se un regolato poema per lui venisse composto.
La scolastica, la quale introdotta prima nella morale e nella teologia, le corruppe e le depravò, trascorsa poi nel foro, generò il sofisma forense, che noi andremo passo passo additando. In vigore di un tal sofisma si è stabilita nel foro l'opinione, che ogni testimonio, di cui viene scritta la deposizione nell'informativo fiscale, siasi accettato dal fisco, e dichiarato per vero. Quindi conviene secondo sì fatto sistema, che di necessità cada l'informazione, qualora un testimon fiscale all'idea dall'inquisitor formata, e sulle deposizioni degli altri testimoni stabilita, sia contrario. Avvegnaché quindi nasca una contraddizione, che se medesima distrugge, avendosi dal fisco per vere due contrarie cose, e ciò che da un testimonio si afferma, e ciò che si asserisce per gli altri. Quindi l'insuperabil necessità deriva di tenersi per falsi i testimoni, i quali contro del fisco depongano, di non dar luogo tra le fiscali carte a'detti loro, di conciliarli, di persuaderli, e di forzarli ancora a deporre a tenor del vero, cioè a tenor di quella tale idea, che ha per vera l'inquisitore stabilita. E cotesta si è pur l'occulta cagione, per cui inutili ed inosservate sono e saranno sempre le leggi contrarie a tal dominante errore. Ond'è che nell'informativo fiscale si pone soltanto in veduta quell'aspetto di cose, il quale al fisco giova, lasciando all'accusato la cura di rilevare nelle difese le circostanze a se favorevoli, delle quali dopo una lunga e penosa carcere, più grave talora della pena dell'istesso delitto che se gl'imputa, si giova per un altro pernicioso errore, che al proprio suo luogo verrà discoperto.
Arrestiamoci per ora a combattere sì fatto mostro di falsa opinione, per la quale la dottrina dell'individuità viene applicata al processo. Individuo secondo i dottori del foro è il processo. Individua ben anche si è la deposizione di ciascun testimonio. Quindi ad uno scopo solo debbono collinerare le deposizioni tutte, e ad uno scopo altresì i detti della deposizione medesima. Onde se il processo sia falso in una sua parte, se la deposizione del testimonio per una parte non regga, tutto da'fondamenti rovina l'edifizio fiscale.
Egli è pur vero che l'uomo in una cosa mendace, sia sospetto ognora nell'altre che afferma. Non nasce però quindi, che una deposizione mendace in un sol punto, debba per falsa interamente aversi. Non sempre volontariamente si mentisce, ma ben sovente o per difetto della memoria, o per traviamento de'sensi. Inoltre non essendo di ordinario gli uomini nè interamente buoni, nè interamente malvagi, alle verità sogliono frammischiare i mendaci. Dee adunque un savio giudice da vari argomenti estimare il valore della deposizione del testimonio, e discerner così dal falso il vero.
Più stolta ancora si è l'opinione dell'individuità del processo, potendo esser benissimo falso un testimonio, o più dell'informativo; ed intanto esser veraci gli altri. Ma dovendo noi in appresso ritornare sul medesimo soggetto, per ora non ne diciamo d'avvantaggio.
Per cotesta erronea opinion regnante, la quale se non salva interamente l'accusato gli vale almeno a sottrarlo all'ordinaria pena, l'inquisitore volendo tutto accordare e combinare insieme, sovente è costretto ad incarcerare ed a vessare i testimoni, a sempremai rilevare quello soltanto, che al sistema fiscale convengasi, tralasciando ciò che additi la ragion del reo. Onde talora formasi un verace romanzo, o piuttosto un tragico poema, in cui l'accusato è l'infelice protagonista.
Ma se poi l'inquisitore di molto accorgimento non sia, un mal formato e difettoso processo apre al reo la via di fuggire la meritata pena. E ciò d'ordinario addiviene nelle voluminose informazioni; avvegnaché più malagevole cosa sia il serbare l'unità in un inviluppato e lungo poema, che in una brieve e semplice rappresentazione. Ma noi siam giunti ormai a tanto disordine, che dobbiam l'antidoto del veleno cercare in un più mite veleno, e curare il mal più grave surrogandogli il mal minore. Infelici cittadini, se l'unità del processo fosse mai sempre esattamente serbata! L'ignoranza de'subalterni è sovente l'unico riparo dell'innocenza oppressa.
Egli è a ciascun noto quanto alle scienze nocque un tempo lo spirito di sistema. Esso fe'perdere di mira la verità, onde non interrogandosi la semplice natura, si trascurò di raccogliere i fenomeni, di comprarli tra loro, e trarne le generali teorie. Per sostenere l'ipotesi adottata, a tutto si fe'violenza. Si abusò della ragione. L'istesso accade nelle cose di fatto. Formatosi una volta dal fisco il sistema del delitto, tutto a tal idea si fa servire: le altre tracce vengono abbandonate dell'intutto, trascurati gli altri indizi. Quindi schivando spesso la pena il vero reo, è l'innocente talora vittima dello spirito di sistema introdotto nel foro.
Nè per questa parte soltanto nuoce al vero sistema fiscale, ma ben anche per lo pregiudizio che d'ordinario apporta all'accusato. Anticipatamente al fatto fiscale si forma un giudizio contro del reo, che con difficoltà vien poi distrutto, portandosi i giudici nel tribunale coll'animo già prevenuto.
Ma sovrattutto il giudice commissario il quale prima di tutti gitta nell'urna il voto che condanna l'accusato, non può mai avere l'indifferenza di giudice, dovendo esser animato dall'ardore di un appassionato querelante, del quale inquirendo adempì le parti. Poiché per quello gagliardissimo attaccamento figlio dell'amor proprio, primo ed unico mobile di tute le nostre azioni, per quell'attaccamento, io dico, che ha ciascun uomo alle sue idee, a'suio giudizi, alle sue operazioni, il giudice inquisitore vivamente sostener dee il sistema fiscale, produzione del suo ingegno.
Le nostre idee e raziocin, e sovrattutto le nostre invenzioni, sono considerate da noi, per dir così, come porzioni del nostro spirito. Quindi allorché si distrugge un sistema da noi formato, e'ci pare che distruggasi una porzione di noi, che sia divelta da noi una qualche proprietà dell'anima nostra. La storia letteraria ci somministra di sì fatte verità pruove evidenti nella fervida e talor sanguinosa guerra degli autori pe'di loro sistemi. Oltre quell'amore paterno, che nutriamo verso le nostre produzioni, la vanità ha non poca parte nella difesa de'nostri giudizi e sistemi. Errare et decipi turpe decimus.
Cotesto impegno di sostenere il piano delle pruove che al giudice disconviene, all'accusatore sta bene assai. Il giudice è il mezzo tra due litiganti. Egli compara le opposte e contrarie ragioni, le bilancia, e poi giudica. L'accusatore e il reo forniscono i dati, i fatti, le congetture, le quali sono la materia del giudizio. Non dee dunque nel giudice oprare che la fredda ragione: la passione animar dee l'accusatore. L'attenzione, la diligenza, l'acume, necessarie doti per ritrovare il vero, non sono che figli di un vivo interesse, di una fervida passione. Nel nostro sistema adunque si confondono insieme due opposte funzioni, delle quali o l'una, o l'altra ben si adempie. Avremo sempre o un inefficace inquisitore, o un appassionato giudice. Io non ho parlato di quell'impegno, che nasce nell'animo del giudice inquisitore nelle famose cause, di segnalarsi per lo zelo, e per i talenti di porre in chiaro un occulto delitto, consacrandosi una vittima alla pubblica giustizia. Un si fatto lodevole impegno può far travedere il più umano e giusto de'giudici, che mira la sua gloria e la sua fortuna germogliare dal terreno bagnato del sangue del supposto reo.
Tanti e sì fatti disordini sono, che necessariamente seco strascina quel sistema fiscale, che nell'informativo congegnasi, qualora giusto ed incorrotto sia l'inquisitore. Ma se pur voglia dell'arbitrio abusare, qual agio non gliene offre il metodo usato? Potendo nel nostro sistema i giudici accordare, o negare il proe oculis agli accusati, cioè potendo, quando lor piaccia, nell'informazione tener conto delle difese anticipatamente prodotte, ciascun vede che la salvezza del reo, o l'oppressione dell'innocente è nelle mani dell'inquisitore, alla bontà del quale, non già alla precauzione della legge, è debitrice della sua salvezza l'innocenza.
 
 
CAPITOLO XX.
Della vessazione de' testimoni.
 
    Acciocché nulla si tralasci, che all'analisi dell'informativo fiscale si appartiene, convien qui dire poche parole almeno della necessaria vessazione de'testimoni. Io non parlo delle incredibili oppressioni e violenze a'testimoni da'subalterni usate. Non dico che nelle provincie gli averi, la pudicizia, la libertà de'testimoni è continuamente esposta alla voracità ed alla violenza di coteste rapaci arpie. Ripeto che il mio scopo non è di porre in aspetto l'abuso dell'esecuzione del presente sistema, ma i vizi alla costituzione stessa inerenti. Parliamo adunque della necessaria vessazione de' testimoni.
    Ragion vuole che sien carcerati i testimoni soltanto, i quali non vogliono deporre ciò che del delitto sanno. Quando l'inquisitore abbia argomenti della di loro scienza, ricusando di dire il vero, a ragione gli può restringere. Ma cotesti indizi son dalla legge fissati? Dipendono soltanto dall'animo del giudice.      Il massimo arbitrio adunque oressio di noi della libertà decide non solo dell'accusato, ma de' cittadini tutti, che abbiano un rimoto rapporto con quello.
Ma ne' più gravi delitti si espande più l'arbotrio dell'inquisitore. Ei basta che taluno possa essere informato del delitto, perché sia carcerato. I vicini, gli amici del reo e del morto del pari vengono negli atroci omicidi arrestati. Le mani dell'inquisitore son in tal caso disciolte d'ogni legame, e la civile libertà non è per nulla sicura. D'altra banda poi senza sì fatte necessarie violenze i gravi delitti rimarrebbero mai sempre impuniti. La pubblica corruzione legittima la pubblica violenza, la necessità fa l'apologia del disordine. I testimoni sono ognor renitenti a dir il vero, e ciò per più cagioni.
    Prima. Presso di noi non essendo sparse tra il popolo massime di stabile certa e vera morale, regnavi una cotal corrotta opinione, per cui universalmente si crede che atto sia di pietà salvare il reo, tacendo la verità, e spergiurando eziandio. Così fatto principio di moral corrotta derivò, come io m'avviso, dal governo feudale, nel fiorir del quale fu reputato cavalleresco punto di onore il proteggere altrui, quando anch'egli fosse reo, quando la protezione del potente da lui implorata venisse.
    In secondo luogo la facile corruzion dei testimoni dà mano all'occultamento de'delitti, ed ella ha la sorgente nelle nostre antiche sciagure. Essendo stato diviso cotesto fertile regno quasi in due classi, di feudatari ed ecclesiastici che tutto possedono, e di un popolo povero all'eccesso ed avvilito, nella seconda numerosa classe nè costume, nè probità, nè veruna educazione ordinariamente ci ha potuto allignare. I poveri e gli oppressi son sempre vili; gli oppressori, orgogliosi e fieri: ed entrambi lontani dal civile costume e dalla sociale virtù. Gli schiavi ed i desposti del pari son uomini degradati.
Il vile e il bisognoso, il quale non può quel vigore avere, che richiede la virtù, acquistare le cognizioni che nutrono l'onestà, cede agevolmente a che lo corrompe, per soddisfare alle necessità della natura.     Per opposto che non gusta che il piacere della sua potenza e delle ricchezze, ha chiuso ed indurito il cuore a'moti di compassione e di pietà, ed al divino impeto della beneficienza, sentimenti che sono la base d'ogni virtù.
    Inoltre in cotesta immensa ineguaglianza di fortune e vicende di opulenza e di povertà non poteva allignare sentimento di pubblico bene. Cotesto è figlio dell'istruzione, che i poveri non possono proccurarsi giammai. Nasce dall'amore della costituzione, la quale manca ove le voci e le forze delle leggi e de'magistrati sono languide la prepotenza di tutto dispone, e quindi non si conosce la libertà civile.
    Son queste le antiche cagioni, per le quali non essendosi presso di noi nel funesto viceregnale governo conosciuta nè libertà civile, nè ordine, nè pubblico bene, tutto soggiacque alla prepotenza ed alla corruzione. E benché dal saggio e felice governo de'nostri principi si vadano a poco a poco estirpando le cagioni di tanto disordine, pure gli effetti per lungo tempo si faranno eziandio sentire, come le oscillazioni delle corde durano ben anche dopo l'urto cessato. Quindi senza una certa violenza nel presente sistema di cose dai testimoni alla corruzione esposti malegevolmente si trae la verità da bocca. In così fatte circostanze la violazione della libertà civile è inevitabile sacrifizio, che alla pubblica sicurezza si fa.
 
 
CAPITOLO XXI.
Del giudizio che si forma sulle scritte deposizioni de' testimoni.
 
    Scorriamo rapidamente per tutti i disordini del presente inquisitorio processo.
    L'imperadore Adriano ordinò che ne' criminali giudizi non si desse fede alcuna alle testimonianze scritte, ma soltanto alla viva voce de' testimoni. Di che la ragione si è, che la scrittura, come ben dice Socrate presso Platone, è morta, nè ci parla che per una parte sola, cioè per mezzo di quelle idee che con suoi segni nello spirito ci desta. Non soddisfa appieno la nostra curiosità, non risponde a' nostri dubbi, non ci presenta gl'infiniti possibili aspetti della cosa medesima. Nella viva voce parla eziandio il volto, gli occhi, il colore, il movimento, il tuono della voce, il modo di dire, e tant'altre diverse piccole circostanze, le quali modificano e sviluppano il senso delle generali parole, e ne somministrano tanti indizi o a favore, o contro l'affermazione delle parole. La muta lingua, l'eloquenza del corpo, per valermi della frase di Tullio, come più interessante, così è più veridica delle parole, e il vero può nascondere meno.
    Tutti i divisati segni si perdono nella muta scrittura, e mancano al giudice i più chiari e certi argomenti.
    L'interrogazione che al presente testimone si fa, è un vero, ma dolce tormento, col quale
dalla bocca di quello si ritrae la verità.
    Il mendacio non può essere nell'intero sistema dell'idee dell'uomo.
    Quindi è che l'oblique domande, e le risposte del testimone danno delle certe pruove della
verità, o della falsità di quanto egli depone. Le idee dello spirito umano sono concatenate tra
loro, ed una falsità in una proposizione ammessa dev'essere in contraddizione colla serie
dell'altre idee che formano l'università delle cognizioni.
    Gli Aristoteli ed i Lok potrebbero essere i soli coerenti menzogneri.
    Ma gli Aristoteli ed i Lok non si riproducono dalla natura, che dopo l'intervallo di secoli.
dal volto adunque, dalle varie risposte, e dalla maniera di dire deve il giudice raccogliere la verità de' fatti. E ciò gli vien altresì prescritto dalle savie disposizioni del dritto romano.
    Quindi esser non debbono contenti i giudici del solo giusto numero dei testimoni, nè soltanto dell'ordine e dell'estrinseca giustizia solleciti, non bastando che due testimoni senza alcuno apparente reo attestassero il delitto dell'accusato. Cercare deesi la verità da tutti gli argomenti e segni, infinché l'animo rimanga interamente persuaso.
    Quindi nella quarta legge del codice de testibus si dispone che le sole deposizioni dei testimoni
non bastino a condannar l'accusato, se valevoli argomenti non rendono tranquillo l'animo del giudice.
    A chiaro giorno si scorge quanti dati per ben giudicare mancano a'giudici nel sistema della presente scritta inquisizione.
    Io vo rilevando soltanto que' mali che, accompagnano l'inquisitorio processo, anche quando il giudice fosse ad evidenza persuaso che tal già disse il testimonio, qual ritrovasi scritto. Quando darò fuori la teoria del calcolo degl'indizi, si conoscerà appieno quanta fede debbasi dare alle scritte testimonianze. Supponendosi l'attuario che scrive le deposizioni de'testimoni incorrotto ed intero, la probabilità della pruova nascente dalla fede de'testimoni viene ad essere di gran lunga diminuita; poiché ella decresce quanto più sono i mezzi per i quali passa, innanzi che al giudice pervenga. L'attuario è un testimonio solo, che ne fa fede del detto degli altri. Abbiamo adunque un detto di detto, una probabilità di probabilità, un'ombra di pruova.
    Se poi mettesi a calcolo qual cangiamento e diverso aspetto prendano le idee con certe voci, o con diverse; in un modo, o in un altro enunciate, quanto diminuir dovrà la fede de'testimoni, de'quali le idee ci tramanda uno scrivano a sgrammaticar avvezzo! Una interpunzion diversa, un'alterata sintassi cangia interamente il senso delle parole. Trascuriamo nel presente calcolo le inavvertenze e gli errori di memoria, acciocché, riducendosi la probabilità, che nasce dallo scritto processo, a zero, non sembrassimo spinger tropp'oltre il paradosso.
    Un altro disordine che nasce dallo scritto processo, nè picciolo certamente, si è quello che per ultimo esporremo. quando i testimoni vengono interrogati nella presenza di coloro che debbono giudicare, tutte le contraddizioni che nascono o da errori di memoria, o da impropria maniera di esprimersi, si possono conciliare insieme, senza che si faccia alcun torto al vero, richiamandosi alla memoria de'testimoni la precisa e distinta serie de'fatti, onde possan essi adoperar poi più propria espressione. Il giudice presente distinguerà gli errori della memoria e della lingua da'vizi del cuore.
    Ma nella scritta informazione, o vengono fedelmente trascritte le parole de'testimoni per lo più idioti ed ignoranti, e la contraddizione smentirà i detti loro; o dall'inquisitore si disporranno in miglior forma l'idee, ed allor si giudicherà su quello che l'inquisitore dice, e non già sulle fedeli deposizioni de' testimoni.
 
 
CAPITOLO XXII.
Della scolastica metafisica forense intorno al costituto ed ammonimento del reo.
 
    Dopo la compilazione dell'informo fiscale dovrei parlare della carcerazione del reo, e de'gravami che di quella si sogliono produrre; ma più comodamente ne ragioneremo appresso, là dove degli altri gravami faremo parola. Favelliamo al presente della deposizione del reo. A tenore del sistema fiscale s'interroga il reo, cioè su que'fatti si domanda, che formano gl'indizi fiscali. Se negativo egli sia, se gli dà ammonimento, che la barbarie forense dice monitus. Poiché viene egli ammonito sotto pena di spergiuro a confessare il delitto, e questo, per valermi della espressione de'dottori, è il cominciamento della guerra forense, questo è il primo attacco tra il fisco e l'accusatore, de'quali ultimi si consolidano le ragioni.
    in questo ammonimento contiensi tutto il sistema fiscale, che ha ognor per vero il fisco, e per sacrosanto i dottori. Donde nacque l'erronea dottrina di sopra additata, per cui si crede che ogni testimonio ammesso dal fisco sia un evangelista, che deponendo per il reo, tutte abbatta le pruove fiscali.
    Su questo ammonimento i nostri dottori han fabbricata la di loro risposta metafisica, e scolastica sottigliezza. Nell'ammonimento, dicon'essi, il fisco stipula un contratto col reo, con cui promette che secondo quella posizione lo debba giudicare, nè possa essere altrimenti condannato il reo, che secondo la forma dell'ammonimento, cioè secondo il fatto fiscale; in guisa che se quella posizione non regga, o crolli in parte, il reo non dee temer l'inutile minaccia della legge. Dicono di più: nell'ammonimento il fisco si detta un'immutabile legge, dalla quale non si può mai più dispensare.
    Prima di vedere la torbida sorgente di cotesti adorati errori, vediamone l'insussistenza e la frivolità.
    Qual contatto è mai questo, che hanno i dottori sognato? Il fisco altro non è che un pubblico accusatore, l'esecutor delle leggi. Nè l'esecutore può in menoma parte dispensare, od alterare la legge.     Il reo, che deve allo stato l'esempio della pena, per mezzo del suo delitto ha colla società contratta l'obbligazione, nè questa si può o distruggere, o cangiar di natura per lo fatto dell'avvocato del fisco.     Ma i nostri forensi hanno confuse ognora le varie funzioni della sovranità, la facoltà legislativa e l'esecutiva. Non hanno avute mai le distinte idee di sì fatte cose. Occupati solo nel privato dritto, hanno il pubblico affatto ignorato. E' sogno adunque, e forense sofisma questo immaginato contratto, come ben anche la legge dal fisco a se stesso dettata: niuno impone a se la legge, ma bensì a'suoi soggetti.
    Lasciamo da parte sì fatte mostruose opinioni, e consideriamo al più, che possa mai importare quella posizione fiscale nell'ammonimento dispiegata. Ella può valere quanto negli antichi giudizi valea l'intentare l'accusa, secondo quella legge, in virtù della quale chiedevasi la condanna dell'accusato.
    Nel libello però di accusa, benché alcune particolari circostanze doveansi esprimere, come l'anno, il mese, il luogo in cui fu commesso il delitto, non però tesseva l'accusatore l'intera e minuta istoria del fatto, come nell'ammonimento si fa. Da che nasce quel disordine che apre un facile scampo ai rei. Avvegnaché ritrovandosi falso in parte quel racconto fiscale, crolla l'intero sistema; ciò che fa la verità rimane sepolta; potendo ben essere false parecchie circostanze, e intanto vero il fatto principale. Quindi ne'romani giudizi, deducendosi l'accusa, si deduceva in generale il delitto, e le circostanze dall'interrogazione e confronto de' testimoni venivano fissate.
    Ma qual fu la sorgente del fallace metodo, di cui ragioniamo? Ne' barbari tempi uno de' divini esperimenti il giuramento si fu. Gli ecclesiastici, che gagliardamente si opposero al duello ed agli altri divini giudizi, ritennero il giuramento per giuridica pruova, come quella, di cui l'estimazione loro si apparteneva. I Greci e i Romani si valsero molto della religione del giuramento.
    I testimoni non giurati non udivansi affatto. Ma la giustificazione del reo per mezzo del giuramento, questa canonica purgazione, ne'felici tempi della repubblica, e ben anche sotto gl'imperatori fu totalmente sconosciuta. Ne'barbari tempi venne a supplire la mancanza della vera legale pruova. il dritto canonico la prescrisse, e l'uso del foro l'adottò. Ecco l'origine dell'ammonimento.
    Il giuramento dato ai rei, e l'ammonimento a confessare il vero, dicono i nostri dottori, è una spirituale tortura. La vera fisica tortura, la quale è l'uno de'divini giudizi, che nel secolo della coltura vergognosamente ci rimane ancora, costringe e sforza il reo a confessare il delitto. Il timore dello spergiuro fa violenza allo spirito. Conviene adunque rinfacciare tutto ciò che si è dal fisco costato, e col valor del giuramento, ossia per mezzo del timore dello spergiuro, che si attira la pronta vendetta del cielo, sospingere lo spirito a palesare il proprio delitto. Così ragionano i nostri dottori.
    Debbo io di tal ragionamento svolger le assurdità, rilevarne l'insussistenza? E non è palese da per se la lunga serie degli errori che sì fatta erronea dottrina rinchiude? Si suppone in prima che sia obbligato il reo a deporre contro di se stesso. Si crede di aver dritto il giudice di estorquergli da bocca il secreto alla sua vita, o alla sua libertà fatale. Si assume che una confessione o col dolore, o col timore estorta abbia il valor di una convittiva pruova. S'immagina una spirituale tortura. Cotesti mostri di errori nella fallace esposta teoria son tutti rinchiusi. Ma o da per se palesi sono, o dimostrati dalle penne dei dotti filosofi, che l'amor dell'umanità ha dirette ed animate. Sulla confessione de'rei, o spontanea, o estorta, io nulla soggiungerò dopo quello che distesamente ne ha ragionato il dottissimo cavalier Filangeri colla vivezza dell'energetico suo stile. Tralasciando da parte ciò che è stato da valentuomini eseguito, e ciò che verrà con precisione fissato dalla teoria del nostro calcolo morale, mi arresto soltanto a combattere un'altra opinione che tiranneggia le menti de'dottori, e dalle mani della giustizia strappa i più famosi rei.
    E' una domma ricevuto nel foro, che il giudice non possa costituire il reo senza i sufficienti indizi. Domma stabilito, ma che non ha nelle leggi, o nella ragione alcuno sostegno.
    Quando il giudice senza indizi costituisce taluno, ragionano i dottori, l'ha per reo, e in conseguenza l'infama. Ma non deesi alcun dritto del cittadino violare, non deesi il prezioso dritto della pubblica stima offendere, quando indizi non concorrano contro di lui: lecito quindi non è domandar il reo, se gl'indizi acquistati contro di lui non ne diano al giudice il dritto.
    Quali fallaci conseguenze da un erroneo principio! Quando il giudice domanda l'accusato, niuna ingiuria gli arreca: egli reo nol fa, quando cerca del delitto, quando nell'oscuro ancora ne giace.
    Egli ha il dritto di verificare ciò che l'accusatore deduce. Richiede dunque il reo, se convenga coll'accusatore, ovver di no. Onde se conviene, si discetti del dritto di prender conto dell'azioni de'cittadini, e di cercar la verità dei fatti? Quali e quante assurdità questi, che han nome di dottori, hanno immaginato! Niente di simile si udì mai ne'romani giudizi. Il primo atto giuridico, come si è detto, nella storia del romano processo, erasi quello d'interrogare l'accusato.
    Bastava il solo libello di accusa per adempiere a tal funzione, la quale è il cominciamento, l'apertura del giudizio. L'interrogazione dell'accusato è un dare sfogo all'accusa. E niuna ingiuria arreca l'accusa, ma la sola condanna. L'incolpabile Catone quante accuse sostenne, tante pruove e testimoni diede della sua virtù. La perdita, non l'attacco discredita il valore.
    Ma un errore, un disordine stabilito si mena dietro l'inevitabile seguace catena d'infiniti mali. Si diè forza all'inquisitorio processo di pruova legale, in virtù della quale si condanna l'accusato.
    Si volle a tenor delle romane leggi interrogare il reo: si formò un mostruoso mescuglio d'inquisitorio e di accusatorio processo. L'interrogazione più non è quell'atto indifferente, che apriva il giudizio. divenne l'atto solenne, col quale il giudice intima all'accusato la sua reità, e rinfacciandogliela, vuole strappargli da bocca la propria confessione per aggiunger peso a quella pruova, della quale ei medesimo diffida.
    Gl'indizi richiesti a costituire il reo, e ad ammonirlo son gl'indizi a tortura. Se l'ammonimento è una spirituale tortura, inferir non si può a tenor delle leggi senza gl'indizi sufficienti. Quegli argomenti adunque, che debbon concorrere, perché il giudice possa torturare il reo, danno il dritto di costituirlo e d'ammonirlo ancora. Che concatenamento di errori, de'quali l'uno dell'altro diviene il sostegno! E pur per entro cotesto tenebroso laberinto s'aggirano gl'innocenti e i rei; e talora ci restano inviluppati quelli, e se ne districano i secondi.
 
 
CAPITOLO XXIII.
Della repetizione de' testimoni.
 
Dopo il costituto e l'ammonimento di contesta la lite, e concedesi il termine. Si adempie alla repetizione de'testimoni, della quale l'origine si è di sopra accennata, l'inutilità si dimostra al presente.
Quest'atto, che ad una mera formalità si è ridotto, prolunga il giudizio, e non giova al reo, che avvedutamente sovente dà per repetiti i testimoni. Non gli giova, io dissi. Poiché o rare, o non mai si disdicono i testimoni senza la di loro rovina.
La sofistica forense vuole che sacrosanto sia il sistema fiscale, individuo il processo, ogni testimonio esaminato accettato dal fisco, e quindi vero. Se nella repetizione si disdica costui, il sistema fiscale già va a cadere. Si dee apporre un appoggio al vacillante edificio. il testimone ha spergiurato. La carcere e la pena l'attende.
Ma un corrotto subalterno avrà posto in bocca al deluso testimone le parole dall'accusatore suggerite. Al notaio della causa, rispondono i dottori, e non già al testimonio si crede. Quando più testimoni non ratifichino le scritte deposizioni, se avanti del giudice abbiano deposto, tutti sono sono spergiuri, nel fondo di una carcere vengono tutti respinti. Ma come fidarci alla memoria del giudice dalla molteplicità degli affari, dal decorso del tempo affievolita! Sulla fede dello scrivano quella del giudice di necessità si appoggia. Un testimonio, che siasi disdetto negli atroci delitti, almeno dee alla tortura soggiacere. Il fiero dolore del tormento, come il fuoco i metalli, depura lo spirito del testimon mendace, purga lo spergiuro, e la prima deposizione, confermata tra gli urli e i pianti della tortura, sarà la chiara pruova, dalla quale riprenderà vigore il sistema fiscale, e riceverà l'accusato l'ordinaria pena.
Posto ciò, qual è quel martire della verità, quell'intrepido testimonio, che non voglia confermare quella deposizione che ei già fece corrotto dalla parte, ovvero la deposizione che lo scrivano a suo piacere ha nell'informativo registrata?
A che dunque vale l'inutile atto della repetizione de'testimoni sempre che regga il metodo presente, per cui si dà forza di legittima pruova all'inquisizione, e si forma un sistema fiscale?
 
 
CAPITOLO XXIV.
Del collegio e della ricusa de' giudici.
 
Dopo la repetizione si dà luogo al termine, al reo, al fisco e al querelante comune. E' tempo adunque di parlare delle difese del reo. Ma avanti di parlare delle difese di fatto cioè delle pruove, colle quali si nega l'assunto dell'accusatore, ragioniamo di quelle di dritto, che nascono dall'eccezioni dal reo proposte. Parliamo della ricusa del giudice, la quale si propone dopo del costituto del reo.
Coloro che della vita e della libertà dei cittadini debbono giudicare, conviene che sieno il più che si possa numerosi.
L'affare verrà per tutti gli aspetti suoi riguardato, e ciascuno avrà considerazione di ciò che agli altri sia fuggito, cosicché essendo più numerosi i dati, su de'quali cadrà il giudizio, sarà più vero e più esatto.
Oltre di ciò, niuna cosa più l'arbitrio di un giudice raffrena, che il collegio di molti. E tanto è minore del particolare, quanto coloro che giudicano, sono più.
La libera facoltà delle sospezioni è il sacro asilo contro le oppressioni, ed il più forte riparo della libertà civile. Colui che deve essere giudicato o da un giudice suo nemico, o favorevole al suo contrario, non sarà mai sicuro e confidente nella legge. Il collegio adunque e la libera facoltà di ricusare qualsiasi giudice sono il sostegno della libertà civile.
Le leggi che hanno seguita la via di mezzo, ed han concessa la facoltà di ricusare, richiedendo che provar si dovesse o la inimicizia, o i motivi d'inimicizia del giudice, non han per avventura ovviato a que'mali, ai quali vollero dar riparo. A che sia per poco nei giudizi versato è palese quanta è la difficoltà di provare un fatto. Or quale e quanta malegevole impresa esser mai dovrà recare alla luce d'una pruova legale gli affetti dell'animo, che sono così occulti e così celati, che per niun conto si palesano al di fuori nella gente accorta ed avveduta, qual esser pur troppo suole quella del foro? I gradi de'nostri affetti, secondo i quali son essi, o retti od oltrepassano i confini del giusto, insensibili sovente sfuggono la comune veduta, o ben anche l'accorgimento di coloro che son da quei movimenti agitati. Or come si potranno con chiarezza altrui dimostrare? Come io medesimo potrò misurare i gradi del mio favore per uno de'litiganti, ed esattamente intendere se quella mia propensione siasi tanta, che mi spinga di là del dovere? Non dico già, ch'altri ciò possa nel giudizio comprovare.
Del pari malagevole cosa si è provare i motivi della nimistà. Le cagioni e le molli degli animi nostri, i motivi dell'azioni morali sono talora incredibili o per la stranezza loro, o per la sproporzionata picciolezza cogli effetti. E non di rado in guisa trovansi complicate, che non potrebbe svilupparle mai il più acuto pensatore. Negli anni scorsi fu da me per ordine della real camera un reo difeso, che un barbaro e crudele omicidio di un fanciullo commise, non per altra cagione, che per ricevere la segnalata grazia di essere ascritto ad una compagnia di scorridori di campagna, la quale non volea ammetterlo alla di lei unione, se pria con grave delitto non si fosse iniziato nella malvagità. Or chi mai avrebbe creduto probabile un tal motivo?
Riguardo poi alle picciole cagioni, le quali alterano gli animi, io ne appello all'esperienza di ciascuno. Cresce talora in noi l'avversione e l'odio eziandio verso di una persona per gradi, e per una serie di picciolissime cagioni, molte delle quali da noi medesimi e non sono avvertite, o non si possono per decenza manifestare. L'aspetto del pubblico ha una certa tal magica forza, che in eroi ci trasforma tutti, e fa scomparire l'uom privato e le debolezze, e ciò che è di ridicolo in esso lui. Nel pubblico, di noi e degli altri pensiamo in una maniera più grande e sublime, nè prestiam credenza alle picciolezze dell'uomo, ed il proprio orgoglio sparge un denso velo su delle cose che ci umiliano.
Di più l'efficacia e forza de'motivi morali non si può con esattezza calcolare, essendo ella nella ragione del temperamento e dello stato attuale della macchina. L'istesso motivo diversamente opera ne'diversi temperamenti, e nel vario stato in cui l'uom si ritrova. Le cagioni, che leggere impressioni fanno ne' temperamenti placidi, o tardi, gravissime alterazioni producono ne'colerici, nei quali per la soverchia tensione è irritabile oltremodo la fibra, e da' più leggeri urti riceve grandissime oscillazioni. E tutto dì osserviamo in noi medesimi, che qualora o sien agitati e commossi gli acri e pungenti umori, o sien da'dolori inasprite le fibre, siam più facili all'ira, e per quelle cose s'accende l'animo, che in altro tempo in esso farebbero o poca, o niuna impressione; poiché allora le fibre son più tese, ed oscillabili più. Operano adunque i piccioli motivi grandi, o piccioli effetti secondo lo stato nostro. E' dunque possibile il poter dimistrare le cagioni dell'odio, quando son elle il composto del motivo morale, e dell'attual irritabilità delle fibre?
Son talora così fatti motivi così composti, che noi stessi non gli potremmo sviluppare e partitamente vedere. Poiché oltre i motivi d'odio e di amore, che nascono dal fatto degli uomini, ve ne sono de'più potenti che sorgono dalla fisica struttura e dal temperamento di ciascuno.. Come vi sono delle conformazioni delle macchine così analoghe tra loro, che par che sia in due uomini un medesimo sistema ed ordine di solidi e di fluidi; così per contrario havvi delle strutture interamente opposte, nelle quali i movimenti sono dell'intutto avversi tra loro. Or le nostre sensazioni, e i modi stessi dell'intelletto essendo analoghi ognora alla qualità de'fisici moti, ed al temperamento, dalla diversa modificazion della macchina sorge l'opposizione degli spiriti, del gusto e della maniera di vivere. Ond'è che gli uomini sono amici, o nemici per natura, ed alcuni vedendosi la prima volta, o si amano subito, o si odiano. E coloro, che più sensibili sono, e meno determinati dai complicati rapporti della società, sono assai più mossi da cotesta analogia delle fibre, o dalla contraria lor posizione.
Or dicasi se mai può dedursi in giudizio una cotal nimicizia e naturale avversione, e se alle forensi pruove ella è mai soggetta. Su tal proposito reciterò le parole dell'autore del Codice criminale inglese, che di sopra abbiamo altresì citato. Noi proviamo, ei dice, le subitanee impressioni, i pregiudizi favorevoli, che ci vengono senza saperne la ragione, dall'aria, dallo sguardo, dal portamento d'una persona. Or ei bisogna che l'accusato, il quale si porta a difendere la sua vita, abbia buona opinione de'giurati che l'han da giudicare, altrimenti sarà molto perturbato. La legge non vuole che sia giudicato da un uomo, contro del quale egli è prevenuto, comeché non ne possa render ragione.
Dalle cose finquì dette è palese quanto malagevole sia provar la nimistà da fatti, e di quanta maggior difficoltà riesca il porre a chiaro giorno i motivi dell'odio e del favore. Onde qualora le leggi impongono che i motivi delle ricusa vengano dimostrati, non so dir quanto provveggono alla libertà civile.
Per sì fatte ragioni presso i Romani e gl'Inglesi è libera la ricusa. Ei basta dire: Non voglio questo per giudice. Ma presso di noi la sospezione ha bisogno di pruova. Ella è un giudizio fatto nel giudizio, una causa agitata nella principale causa, la quale prolunga gli affari, nè la civile libertà rassicura abbastanza. Le nostre leggi, gelose della civile libertà, hanno la facoltà concessa di ricusare i supremi magistrati eziandio: sollecite di troncar le lunghe dilazioni de'giudizi hanno soverchiamente ristretta la facoltà concessa; in modo che elle nè le dilazioni hanno troncate, nè la libertà della ricusa stabilita. Ondeggiando tra gli estremi, combinano insieme i disparati mali che dall'uno e dall'altro eccesso derivano. Ciò che nel seguente capitolo confermato verrà con una breve analisi dell'anzidette leggi.
 
 
CAPITOLO XXV.
Sospezioni secondo il nostro sistema.
 
Considerando i nostri legislatori, che il ricevuto metodo delle sospezioni prolungava i giudizi, stabilirono una pecuniaria pena al ricusante, che nell'esame della sospezion soggiace. Se rigettata vien la ricusa, ei soggiace alla pena di trenta ducati. Se però quella si ammetta, perdendo il ricusante dee cento ducati pagare. Ma se la sospezione sia proposta avverso un supremo ministro in causa, che il valor superi di ducati cinquecento, doppia è la pena.
Or sì fatte leggi arrestano i litiganti dal proporre la sospezione, del ricusante il giudice per lo più nemico rimane. E' cosa poi molto facile che il ricusante soggiaccia. Oltre le cagioni ampiamente additate di sopra, dovendo i soci decider sempre del socio ricusato, come è mai possibile che l'amor proprio non vi si mescoli per entro il giudizio? Sovrattutto essendo grande l'arbitrio de'giudici, da'quali inappellabilmente dipende, o di rigettare la proposta ricusa, o concedere al ricusante il termine per le pruove.
Ma che diremo noi dello stabilimento della Prammatica sotto di questo titolo, la quale prescrive, che ancorché poi si dichiara la sospezion predetta militare, non per questo gli atti, ut supra facti, restino invalidi, ma sieno semprevalidi e sussistenti, come se la sospezion predetta non fosse stata mai proposta? Quando la legge prescrive che il reo sia giudicato cogli atti compilati da un giudice suo nemico, cioè con atti che si presumono falsi, garentisce mai la libertà civile?
Ma veggasi pure, se al vecchio disordine ha qualche soccorso apportato l'ultima costituzione nel 1775 promulgata. Da quella si vieta di potersi ricusare il giudice inquisitore pria che fosse compito l'informo fiscale.
Gl'infiniti disordini che scaturivano dall'antico sistema delle sospezioni, le tante dilazioni che frammettevano i potenti rei colle recuse, onde eternamente sospese rimanevano l'informazioni, sollecitarono la promulgazione dell'anzidetta legge. Ma ella non isbarbicò la radice del male. E quando ciò non si faccia, non allontanasi il male, che adottandosene un altro maggiore. Se prima un inquisitor sospetto poteva colla recusa esser arrestato, al presente ricusar non si può, che quando abbia di già arrecato al reo tutto quel male che per lui si possa. E benché la costituzion medesima al reo la facoltà conceda di provar nelle difese l'ordita calunnia, e possa eziandio dal giudizio assoluto contro del calunniatore proporre l'accusa, vede ciascuno dalla presente analisi de'giudizi criminali, che un tal soccorso, il quale appresta la legge, o tardi arriva ad un infelice nelle carceri macerato, ovvero che inutile all'intutto sia. In appresso parleremo della poca, o niuna fede che al difensivo del reo si accorda.
Oltrediché l'inquisitore allora rimane scoverto all'offesa della riaccusa, quando l'apparente ordine del giudizio venga per lui conculcato. Ma chi potrà mai provare l'interna ed essenziale ingiustizia, quando l'accortezza guidi la frode? Se al testimone presterà l'inquisitore la sue parole, deve il testimone per proprio interesse il mendacio sostenere. Richiami alla memoria il mio lettore ciò che sulla disdetta de'testimoni si è ragionato di sopra, e senta un oracolo del foro: Non merita fede il testimone, che dice di non aver così deposto, come dallo scrivano sta scritto, se in presenza del giudice ei depose. Anziché il contrario deponendo, può come reo di falsità esser punito.
Ma non solo sì fatte sospezioni non garentiscono la libertà civile, ma prolungano altresì, come si è detto dal principio, i nostri giudizi. Egli è pur vero che la prammatica XVIII sotto dal titolo prescrive, che dal dì della ricusa non possa più d'un mese scorrere per la discussione di quella. Ma quando dal tribunale nasce la tardanza, come sempre accade, non viene alcun termine prescritto.
 
 
CAPITOLO XXVI.
Se la libera ricusa può al regno appartenere.
 
I giudici nella monarchia non possono essere che di un determinato numero. Nelle repubbliche è sempre ampio e numeroso il collegio de'giudici. Ivi ogni cittadino essendo membro della sovranità, dee portare il peso nelle tre cariche sovrane, cioè della legislazione, de'giudizi, e della esecuzione. Egli è giudice nato, soldato e legislatore. Quindi le leggi della repubblica romana, le quali, o per politica, o per imperizia furono conservate eziandio sotto gl'imperadori, vietano a'cittadini di ricusare il pubblico peso della giudicazione.
Per la qual cosa in sì fatti repubblicani governi eleggere si può una numerosa classe di giudici, senza che sieno a peso dello stato. Essi devono senza soldo adempiere a coteste pubbliche cariche, ciò richiedendo l'interesse loro. Dopo che Pericle a'giudici stabilì il soldo, gli uomini di stato gridarono contro di tal corruzione.
Per cotesta ragione nelle repubbliche la ricusa può e deve essere interamente libera. Ma nel regno, ove l'interesse personale non è il pubblico, ove ogni carica domanda soldo ed onori, ove l'ineguaglianza de'beni è sempre grande, e quindi il fasto e il lusso è necessario, i magistrati han di mestieri di pingui salari. Quindi più ristretto esser deve il di lor numero, nè può avervi luogo l'assoluta libera ricusa.
Nè si possono nella monarchia a'magistrati aggiungere i giudici di fatto. Oltre la ragione sopra recata, cioè che nella monarchia esser non vi può carica senza soldo, ve n'ha un'altra ancora. Il popolo negli stati repubblicani è ognor più colto e illuminato. Ove il popolo è a parte del governo, il proprio interesse gli aguzza l'ingegno, gli fornisce copia di sufficienti notizie, onde si dispieghi la sua ragione. La concione, nella quale di continuo si tratta della pace e della guerra, delle nuove leggi e de'nuovi dazi, de'doveri del magistrato, è una continua gran scuola per lo popolo. Nelle radunanze, nelle conversazioni tutte, mentre questi interessanti oggetti occupano la sua curiosità, sviluppano il suo spirito. Ma nella monarchia vi ha solo una classe di uomini, la quale per professione, o per piacere s'istruisce collo studio. E questa, ch'è limitata sempre e ristretta, può essere impiegata soltanto nelle civili funzioni, onde non potrà quivi mai trovarsi un prodigioso numero di giudici di fatto, come si ritrovava nell'antica Roma.
Nè creda taluno, che agevole cosa sia giudicar della verità di un fatto. Avvegnaché il prendere le vere tracce di un occulto delitto, il bilanciare il valore degl'indizi sia cosa più difficile assai di ciò che comporta la volgare intelligenza degl'idioti.
Per sì fatte considerazioni adunque l'assoluta e libera ricusa non può introdursi tra noi, i giudici del fatto, ossieno i giurati non potendo avervi luogo. Quale dunque è quel metodo che da noi nel presente sistema di cose adoprar si può? Sarà cotesta una delle principali ricerche che a suo luogo faremo.
 
 
CAPITOLO XXVII.
Della competenza de' giudici.
 
Ragionandosi qui dell'eccezioni dilatorie, che si propongono a pro del reo avanti le difese di fatto, della competenza del giudice convien sovrattutto discorrere.
Allorché in vari rami è la giurisdizione ripartita, e secondo le varie classi degli affari i giudici destinati sono, niuna controversia, o rarissima nasce sulla competenza de'giudici. A ciascuno è palese a qual giudice debbasi drizzare per isperimentar le sue ragioni. In Roma per ciascun delitto vi era un questore destinato, nè tra il questore del parricidio, o dell'adulterio contendevasi mai, o rare volte per la giurisdizione per la qualità delle persone e delle diverse classi della società sono divise, le continue controversie intorno alla competenza de'giudici moltiplicano all'infinito le cause, e prolungano i giudizi. I Romani non conobbero affatto sì fatte perniciose distinzioni. L'uomo cinto di toga e quello armato di spada ubbidivano del pari all'impero dello stesso pretore. Ella è cosa avvertita da'dotti, che le personali giuridizioni sono funeste conseguenze del governo de'barbari, presso dei quali le giuridizioni furono personali tutte: altri vivendo colle leggi romane, e perciò a giudizi essendo soggetti, che secondo quelle leggi venivano istituiti, e altri essendo sottoposti al dritto longobardico, franco.
Le personali giudizioni debbono di necessità moltiplicare le liti, e prolungare i processi. L'amor dell'impero fa sì, che ogni giudice voglia estendere la sua giuridizione. Ma non così addiviene se per lo ramo degli affari sieno i giudici divisi. Essendo pari in tutti l'estensione dell'impero, nè volendo senza profitto aggravare il peso della commessa cura, o di rado, o non mai si controverte tra loro. Inoltre le persone possono complicare in loro qualità maggiori, che gli affari. E quindi le controversie maggiori saranno quelle che nascono dalla diversità delle persone. Sì fatte verità sono ormai palesi. Palese e facile ancora è la riforma, che su tal proposito converrebbe fare per la riforma de'criminali giudizi.
 
 
CAPITOLO XXVIII.
De'gravami.
 
Noi parleremo in questo luogo de'gravami tutti, i quali possono recare o dagl'interlocutori decreti, o dalle definitive sentenze per non ritornare più di una volta su l'istesso soggetto. L'appellazione è, come per tutti si crede, il necessario sostegno della libertà civile. Più volte si è detto che l'assoluto potere degenera facilmente nell'oppressione, e che colui che tutto può, ben sovente tutto vuole.
Disaminiamo prima il sistema delle appellazioni secondo le leggi romane. Come che nel tempo della libera repubblica vi fosse stata l'appellazione al popolo, introdotte le perpetue quistioni, o niuno, o raro esempio ritrovasi di essersi mai all'intero popolo appellato. Quando libera era la ricusa, così ampio il numero de'giudici, quanto difficil era l'oppressione dell'accusato, altrettanto inutil era l'appellazione ed un vano prolungamento del giudizio. Ma quando poi sotto gl'imperadori fu tolta ogni ricusa, non potendosi, come si è detto, ricusare nè il prefetto della città, nè i presidi delle provincie, nei quali era la giudicazione passata, necessarie le appellazioni divennero, e furono perciò ordinate dalle leggi; ma certo freno a quelle si pose, poiché non poteasi trattar più di due volte la causa in grado di appello. E in ciò furono le romane leggi di accordo con quello che dal divino Platone fu nel secondo e duodecimo dialogo delle sue leggi stabilito. Ma ben lunga altresì parve tal dilazione a'Goti, onde Atalarico re una sola volta di appellar permise.
Inoltre dall'interlocutorie sentenze vietarono l'appello le leggi romane, ammettendolo solo nelle cose irreparabili dalla sentenza finale. Ma le pontificie, delle quali lo spirito si fu, come si è detto, di moltiplicare le liti per ampliare l'ecclesiastica autorità, concessero il potere appellare d'ogni qualsiasi interlocutorio decreto.
Le nostre patrie usanze hanno adottato il metodo del dritto canonico. Lo spirito forense, spirito di lite, raggiro e cabala, divenne lo spirito nazionale del regno di Napoli e di Roma. Coloro che furono i conquistatori del mondo, o i placidi cultori delle belle arti e delle scienze, divennero cavillosi curialisti, e celebri intriganti.
Oltre l'appellazione, tutti i possibili gravami furono immaginati, e tra questi ebbero luogo le nullità. Le leggi romane permisero di potere dir nulla la sentenza, che notoriamente fosse alla legge contraria. Le nostre prammatiche ammisero le nullità contro il decreto che espressamente oppugna o la legge, o un autentico documento prima della sentenza prodotto. L'abuso però, che ha nella legge e nello spirito nazionale la sua vera sorgente, ha introdotto che in caso di nullità si tratti la causa da capo, comeché non sia nè apertamente, nè in conto veruno la sentenza alla legge contraria. Le lunghe dilazioni, e le perpetuità de'giudizi nelle nullità riconoscono una delle principali cagioni. Intanto esse non arrecano alcun soccorso alla cerità trattandosi la causa avanti i giudici stessi, che dopo molta discussione hanno in tal modo giudicato. E se nuovi giudici aggiunti diasi luogo, la sperienza ci fa conoscere quanta dilazione nasca da ciò, e come tal metodo all'arbitrio spiana la strada. S'avvisarono i nostri legislatori di opporre un ostacolo al contenzioso genio dei litiganti, stabilendo una multa contro coloro che nel giudizio di nullità soggiacessero. Ma cotesto rimedio è come la rete che si opponga per arrestare gl'impetuosi cinghiali.
Appellazioni, revisioni, reclamazioni, nullità, restituzioni in integrum come dimostrano la poca confidenza della legge nel presente sistema de'giudizi, così sono le vere cagioni della di loro perennità. Una causa agitata la prima volta in una corte locale, dandosi corso a'gravami tutti che la legge permette, e venendo in ultimo a trattarsi nel S.C. potrebbe, comprese le nullità e l'appellazioni, trattarsi quindici volte e più; senza tener conto degl'interlocutori decreti che han forza di definitivo, da'quali ben anche si potrebbe altrettante volte gravarsi. Egli è pur vero che ciò sempre non accade; ma perla disposizione delle leggi potrebbe addivenire ognora: e tante volte addiviene, quante sufficienti sono a render centenari parecchi giudizi.
I tanti e numerosi gravami perpetuando i giudizi, frodavano la società dell'esempio de'pronti gastighi. I disordini sforzano gli uomini ai provvedimenti. Ma secondo il principio, del quale abbiam sovente in questi discorsi fatto uso, da un eccesso passano bene spesso all'altro.
Ecco lo straordinario procedimento nei più gravi delitti introdotto, ed ogni legittimo appello interamente abolito. Sì fatto straordinario procedimento ad horas, et ad modum belli vien detto, e nasce dalla delegazione che ogni appellazion sospende, e a due giorni, o a poche ore la difesa restringe, e dispensa ben anche alle necessarie formalità del processo.
Negl'infelici tempi di questo reame, quando l'impunità, figlia della debolezza della magistratura, e della protezione che i potenti accordavano a'rei, sosteneva in campagna numerosi eserciti di malviventi che assediavano le città, saccheggiavano i paesi, alle regolari milizie si opponevano in regolare battaglia, concessero le leggi ai presidi delle provincie cotesto esorbitante militare procedimento, che comunicato all'udienze e alla G.C. divenne poi col tempo come ordinario. La massima dalle leggi stabilita, e nel foro ricevuta è, che in sì fatti delegati giudizi procedasi levato velo, senz'ordine e senza formalità, avendosi alla sola verità riguardo. E' così dalle soverchie dilazioni alla mancanza delle necessarie formalità e de'convenevoli richiami si fe'passaggio. L'innocenza fu esposta, e i delitti non mancarono. Tra l'angustie del tempo le tenebre ricoprono la verità, la precipitazione fa mancare all'indispensabil ordine, ed o l'innocente vien punito, o all'ordinaria pena s'invola il reo.
 
CAPITOLO XXIX.
Del consegnare il reo, del liberarlo in provisionem, e del suo difensivo.
 
Prima che il reo compili il termine a difesa, oltre l'eccezioni dilatorie dell'incompetenza del giudice, della deficienza dell'azione di accusare, ed altre somiglianti, le quali sogliono prodorsi, può ben anche domandare avanti la concessione del detto termine di essere consegnato, cioè rilasciato con malleveria per la deficienza della pruova, ovvero di essere interamente liberato in provisionem. E potendosi da decreti, che per sì fatte domande vengono interposti, produrre altresì il gravame, ognun da per se scorge quali e quante dilazioni nascono da ciò.
Finalmente il reo fa le sue pruove nel difensivo. A ciascuno è ben noto quell'assioma del foro, cioè che le difese del reo si scrivono, ma non si leggono affatto. Molti han declamato contro un sì pernicioso errore. Ma niuno ne ha finora additata la sorgente, e con potenza esaminata la verità.
    Presso di noi poi manca una pubblica morale. La morale del popolo è quella incerta, vaga, che hanno potuto inspirare gl'interessi contrari di tante diverse famiglie regnati, che successivamente e per poco hanno signoreggiato coteste belle con de. Diversi governi hanno contrari principi disseminati tra noi.
    Gl'interessi degli ecclesiastici e de' baroni sempre in contrasto con quelli della Corona e dello Stato hanno prodotti de' mostri d'opinione. La schiavitù del popolo gemente sotto la potenza de' baroni nell'infelice stato del viceregnale tempo; la povertà che accompagnava la schiavitù, pria che le gloriose borboniche armi ci avessero liberato dalla misera e vile condizione di provincie, quella corrotta morale inspirano, che malgrado i lumi del secolo, e gli sforzi del governo dura tuttavia. Qual è mai cotesta morale? Quella degli avviliti e degeneranti uomini. Il mendacio, la bassezza, il timore, l'interesse, la corruzione, la prepotenza, l'orgoglio, l'adulazione, e il cortegianesimo sono i soli principi di sì fatta morale, per la quale regnando l'interesse personale, tutto è isolato nella società; non vi ha, secondoché si è detto altrove, idea di pubblico bene, nè di comune interesse; la probità, la buona fede sono virtù rare e di pochi.
    Da sì fatta corrotta popolare morale deriva la massima, che il testimonio per salvare il reo possa altresì spergiurare. L'ignorante popolo giudica atto di pietà che si adopra, il deporre il falso per lo scampo del delinquente. E ciò non rechi meraviglia alcuna. Chi non ha idea, nè amore del pubblico ordine e pubblico bene, non può che cotesta falsa pietà sentire.
    Aggiungasi benanche a' divisati principi della volgare corruzione un altro, del quale abbiamo parlato di sopra, che ripete l'origine della protezione accordata da'grandi nel fiorir della feudalità a'raccomandati, cioè a coloro che sotto la protezion de' gran baroni si rifuggivano: e benché  da Federico fosse stato proscritto tal uso, a dispetto della legge si mantenne, giudicandosi da' grandi un dover di cavalleria difendere quelli che eransi ricoverati sotto l'ali loro.
    E come le massime de'grandi diffondosi celeremente nel popolo, non altrimenti che picciol moto nell'acque destato rapidamente colle sferiche ondulazioni si propaga d'intorno, atto degno e pietoso fu riputato quello di porgere, comunque si possa, l'aiutrice mano al reo, di cui l'infelicità, non già la malizia vien considerata.
    Ecco la vera cagione, per cui i testimoni a difesa non fanno nei giudizi piena fede. E finché le provvide cure del governo non estirperanno così fatti funesti errori; finché de'catechismi scritti da felici penne di zelanti cittadini non ispireranno nel popolo reso più culto le massime della soda morale; finché i dotti, tralasciate le ricerche del nome e della statura dell'ava di Evandro, o delle classi degl'innumerevoli colori delle conchiglie, non conferiranno coi loro travagli e popolari scritture ad illuminare la nazione, invano si griderà contro l'anzidetta massima, che alle difese del reo fa guerra. Non è l'erronea massima; è la poca pubblica buona fede, che debilita le forze del difensivo de'rei.
    D'altra banda poi è così sacrosanta, come si pensa, la fede che si dà a'testimoni del fisco? Convengo che più prontamente spergiurano gli uomini per salvare il reo, che per opprimere l'innocente. Ma converrà altresì meco ciascuno, che nel sentiero della corruzione tuttora si va avanti, nè dal primo al secondo passo vi ha molta distanza.
    A così fatto disordine si opporrebbe agevolmente rimedio, se i testimoni delle difese si ascoltassero nella contraddizione de'testimoni fiscali. Dal paragone e dal contrasto i giudici potrebbero di leggero la verità rilevare.
    Ma quante erronee opinioni alla cognizion del vero gagliardamente si oppongono? E sovrattutto quel sistema fiscale, del quale si è cotanto da noi ragionato, e quell'idolatro culto che alla fede si accorda de' testimoni fiscali, per cui se sieno loro contrari, i testimoni a difesa sono nelle carceri ristretti. Qual accusato rinvenir potrà per sua difesa testimoni che si contentino di essere i martiri del vero? Ma la necessaria catena di tanti mali dipende dal primo anello, il quale se non venga disfatto, inutile ogni tentativo riesce.
    Il termine a ripulsa finalmente ad altro non vale, che a prolungar il processo di più. Se del difensivo si tiene sì poco conto, a che in favor dell'accusatore accordare un termine per abbattere que'testimoni, su de'quali il giudice o poco, o nulla conta? Al reo ben anche inutile è tal termine, potendo ei nel difensivo rigettar i testimoni del fisco. Inoltre, a che nell'appellazione concedere al reo un altro termine a difesa, se vano è anche il primo? Inutili dilazioni, che non giovano all'innocente, e allontanano il gastigo da' rei.
 
 
CAPITOLO XXX.
Della tortura e delle pene straordinarie.
 
    Ecco una breve analisi dei disordini del presente sistema del criminale processo. Per avventura si è detto meno del vero, perché gli si presti intera fede, nè ci sia rinfacciato lo spirito di paradosso.
    Un altro oggetto, che nell'esame de' giudizi criminali per avventura uno de' più interessanti esser dee, domanda le ultime nostre considerazioni, cioè la tortura e le pene straordinarie, che dall'uso della tortura vennero originate. Avrei ben anche pria dovuto ragionare di ciò, ma ho giudicato a proposito di riserbarmi all'ultimo sì fatta ricerca, ed accoppiare l'analisi del disordine col rimedio del male.
    Dopo ciò che contro la tortura, oltre gli antichi, hanno ragionato chiarissimi moderni, altro a soggiunger non mi rimane. Che rapporto può mai avere il dolore colla verità? Elle son cose di eterogenea natura. Il dolore ha rapporto colla volontà, la verità coll'intelletto solo. Conviene ormai ogni uomo illuminato, che la tortura si dovrebbe bandire da'tribunali, asili della giustizia, e tempi della libertà. Ma ben anche dovrebbero esse bandite le straordinarie pene?
    I liberi Romani non conobbero le straordinarie pene. Il giudice, cieco strumento della legge, o liberava, o condannava l'accusato alla stabilita pena, o nel dubbio differiva il giudizio col famoso non liquet. Le straordinarie pene sotto gl'imperatori la prima volta comparvero nel foro. L'imperfetta legislazione, che non formava una successiva serie dei delitti della specie stessa, l'arbitrio che col nuovo governo s'introdusse nel gabinetto, e nel foro ch'emulava lo spirito di quello, furono le cagioni onde le pene divennero tutte straordinarie, e lasciate all'arbitrio del giudice, il quale secondo le qualità scusanti dovea accrescere, o diminuire la pena. Ma non solo le pene straordinarie divennero per la varia intensità del delitto medesimo della legislazione non fissata, ma altresì per la qualità della difettosa pruova.
    Il fallace ed inumano metodo di scovrire il vero per mezzo della tortura, da'Greci e da'Romani si adoperò solo contro quegli esseri infelici, a'quali la politica violenza negava la qualità di uomo.
    Quest'uomini, degradati sotto il peso della schiavitù, non potevano conoscere i naturali sentimenti della verità e della virtù. Il solo dolore e lo spavento erano le molli del di loro degenere spirito.   
     S'avvisarono adunque que'legislatori, che colla sola violenza de'tormenti potessero dal labbro loro ritrarre il vero. E di più la ferocia ed il terrore necessari mezzi divennero per tenere a freno una moltitudine di domestici nemici, tra'quali gli odiati padroni viveano: al qual motivo di tiranna politica il barbaro senatusconsulto sillaniano deve l'origine.
    Quando poi anche i liberi cittadini vennero ridotti all'infelice condizione degli schiavi, soggiacquero anch'essi al barbaro tormento. Ma, secondoché dalle stesse romane leggi viene prescritto, senza certi indizi non può devenirsi alla tortura. Quegli argomenti che non son da tanto, che bastino alla condanna del reo, ma ben sospetto lo rendono all'animo del giudice, quelli che non formano la morale certezza, la pruova legale, ma sol una tal probabilità contro dell'accusato, una semipruova, per valermi delle voci del foro, que'sì fatti argomenti conchiudono contro le braccia dell'accusato.
Ma l'umanità e la dolcezza de'costumi, che colla coltura nell'Europa rinacque, fecero con orrore a'giudici soscrivere i decreti di tortura. I costumi emendano talora la ferocia delle leggi, come altre volte ne corrompono la sanità. L'uso della tortura a poco a poco si abolì, e l'arbitramento degl'indizi prese il luogo di quella. Quindi le straordinarie pene per difetto di pruova vennero introdotte. La legge mi concede, dice il giudice al reo, la facoltà di torturarti, quando sì fatti indizi ti accusino. In vece adunque della tortura ti condanno alla straordinaria pena, la quale alla tortura equivaglia. E poiché l'intensità della tortura misurasi dalla maggiore, o minor quantità della pruova, le straordinarie pene alle pruove vengon altresì proprzionate. Fallace deduzione di più fallace principio. La legge la facoltà concede di torturare all'indiziato reo per ritrerne il vero. La straordinaria pena adunque, non servendo al fine della legge, non può surrogarsi alla tortura.
    Che dunque farassi? Quando non sia perfetta la pruova, in libertà lasceremo gli accusati? Si prolungherà il giudizio, finché novelle pruove ci facciano o la sua innocenza, o la reità conoscere?
    Chi sia versato ne' criminali giudizi, e conosca appieno lo stato presente delle cose, chiaramente vedrà di quanto pericolo sia lasciar liberi que' famosi rei, i quali non sono dalla piena pruova convinti. Il regno verrebbe tosto inondato da un torrente di facinorosi, e si perderebbe dall'intutto la pubblica sicurezza.
    Un processo così complicato, come è appunto quello di cui ci serviamo, facilmente dà luogo all'irregolarità degli atti, onde di rado all'ordinaria pena verrebbero condannati i rei. La difficoltà della piena pruova per la pubblica corruzione additata di sopra promuoverebbe l'impunità. Onde necessario è il disordine divenuto, e necessaria la violenza che colle straordinarie pene alla libertà si arreca.
    Ma ricoverandosi il nuovo sistema de' giudizi, che or or proporremo, le irregolarità diverrebbero tanto più rare, quanto più semplice e breve sarebbe il nuovo processo. Crescerebbe di gran lunga la facilità di acquistar le pruove nel metodo novello, siccome vedremo tra poco. Il metodo istesso sarebbe un efficace antidoto della pubblica corruzione. Poiché quanto più cresce la fiducia e la confidenza nei magistrati e ne'giudizi, quanto è più la libertà civile de'sentimenti di buona fede, di stima, di attaccamento a quella costituzione, per cui la sicurezza e la tranquillità si gode, tanto più onesti e zelanti i cittadini divengono.
    Ma perché più sicura potesse la società riposare, il reo indiziato e non convinto si potrebbe esiliare per sempre dal regno, lasciandogli aperto il campo di potere ad evidenza la sua innocenza provare, e riprendere i dolci dritti di cittadino. E qualora l'esule non serbasse i confini prescritti, si potrebbe soggettare allora per la pubblica tranquillità, che egli conturba, con giustizia a quella straordinaria pena, la quale prima per un delitto non pienamente provato con violenza gli veniva inferita.
    Ecco con quali provvedimenti si dovrebbero insieme colla barbarie della tortura bandire le straordinarie pene, le quali per lo difetto delle pruove si arrecano. Ma le pene straordinarie, le quali si proporzionano sempre alla diversa intensità del delitto stesso, da vari gradi di dolo nascente, dovrebbero essere dalle leggi fissate.
 
 
CAPITOLO XXXI.
Del giudizio di forgiudica.
 
    Il terribile giudizio della forgiudica disonora, al secolo che siamo, il nostro codice.
    Ei già non è vero ciò che per parecchi affermasi, che sì fatto giudizio ignoto all'antichità siasi ne' barbari tempi la prima volta inventato.
    La più remota antichità lo conobbe e l'esercitò.
    I rei di stato assenti si condannavano alla morte.
    Venivano dichiarati pubblici nemici, mettevasi un prezzo alla di loro testa.
    Armavasi contro i felloni la mano di ciascuno. Ogni cittadino diveniva soldato ed esecutore della legge. Il senatusconsulto, che dichiarò M. Antonio pubblico nemico, fu vero e reale giudizio di forgiudica. Atene, nella guerra contro Filippo, esercitò ben anche cotesta terribile giudicazione contro de'sospetti di fellonia, e Demostene l'attesta nelle sue Filippiche.
    Ma negli altri delitti, che non erano di stato, contro a' rei contumaci più severa pena non si stabilì dalle romane leggi della confiscazion de'beni, e della relegazione.
    Il nostro imperadore Federico II adottò per intere le leggi romane intorno all'annotazion dei beni de' contumaci rei, e del tempo concesso per l'ammenda della contumacia, ma trasportandosi oltre, la forgiudica ossia la pena di morte contro coloro stabilì, che tra lo spazio dell'anno non avessero purgata la contumacia, e contro di assoloro armò il braccio de'cittadini tutti: legge dura, legge di sangue; ma che dettò la ragion de' tempi. Le nostre provincie erano da poco uscite dallo stato di barbarie: lo spirito d'indipendenza de' potenti dinasti, e de'grandi baroni, dai Normanni fondatori della monarchia abbattuto, come un novello Anteo, risorgeva ognora, e mordeva il novello freno. Ogni gran barone, vergognandosi di sommettere la cervice al giogo delle leggi, preferiva alla testa de'suoi vassalli armati ripetere i suoi dritti sul campo di battaglia, al domandar ragione nel giudizio.
Ecco la ragione per cui Federico riputò ribelli e rei di stato i contumaci, ed il terribile giudizio della forgiudica stabilì in tutti i capitali delitti: giudizio necessario allora, al presente crudele e dannoso. Il perpetuo bando dalla patria, e la confiscazion de' beni è sufficiente pena contro i contumaci. La società viene assicurata dal bando del reo, il quale se verrà mai nelle forze della giustizia, soffrirà la pena che merita il delitto. E quando il giudizio vogliasi nell'assenza del reo proseguire, la condanna eccedere non dee la relegazione, secondo il sistema delle leggi romane, alla quale relegazione il perpetuo esilio, a che soggettasi da se il contumace reo, e la perdita de'beni può a un dipresso equivalere.
    L'additare le piaghe senza i valevoli rimedi, è accrescere l'infelicità col senso dei mali.
    Proviamo se o interamente, o in parte possiamo noi recare un rimedio, tanto dai popoli desiderato,
e tanto meditato da quei dotti, che alle cognizioni aggiungono il zelo del bene dell'umanità.
    Ma nel proporre la riforma, ricordiamoci pure che un rapido e pieno torrente si può torcere un poco dal suo corso, ma non darglisi una contraria direzione. Chi nelle politiche riforme non ha davanti gli occhi cotesta salutare massima, può belle ed ammirabili cose proporre, ma non già utili ed eseguibili.
 
 
CAPITOLO XXXII.
Riforma del processo criminale.
 
Espressamente io vieto a colui che non ha col pensier seguito il progresso ed il legame delle mie idee, che attentamente considerata non ha la precedente analisi dell'erronee opinioni e dei gravi disordini del presente sistema de'criminali giudizi, di legger oltre e di giudicare del nuovo metodo che verrà per me proposto. Quanto si è detto finora, si è la dimostrazione di quanto pur si dirà. I disordini, i quali annessi sono al presente sistema, e che vengono o in tutto, o in parte nel nuovo metodo evitati, la facilità dell'esecuzione, la quale presentasi da per se, sono le pruove che ne dimostrano la bontà. Quella semplicità, della quale nelle sue grandi produzioni la natura si vale, che la meccanica dalla natura prende in prestito per emularla ne'grandi effetti, è l'infallibile caratteristica, la quale distinguer deve le grandi e felici politiche operazioni, che per la facilità loro l'ignorante crede di averle potute anch'ei pensare ed eseguire, ma il solo politico ne ravvisa la difficoltà di già vinta e superata: le utili e sode verità sono quelle che nel fondo del cuor di ognuno ha la natura scolpite, che facili ad esser conosciute, sono nondimeno dal solo pensatore rilevate.
    Pria di venire all'esposizione del novello metodo, un'altra cosa soggiunger deggio.
    Gli schiavi dell'abito, i servi dell'esempio che niente costa a seguire, i nemici del ragionare che domanda travaglio e fatica, sono dichiarati nemici d'ogni qualsiasi novità. Al solo nome di mutazione o ridono, o fremono. Calmino pure costoro lo sdegno. Non propongo novità; non formo progetti. La mia riforma è fatto. Io richiamo il processo a quello che una volta è già stato. E ciò ben dimostra non che la possibilità, ma la facilità ben anche dell'esecuzione. Ciò che è pur stato una volta, può ben esser di nuovo, quando le posizioni e le circostanze presenti o poco, o nulla dalle passate discordino. Il mio metodo si è quello appunto, che in una monarchica costituzione sottogl'imperadori romani si adoperò, cioè a dire in una costituzione alla nostra conforme. Lieve e picciola correzione non ne cangia la sostanza.
    Per potersi adunque mandare ad effetto il metodo novello, pria d'ogni altra cosa converrebbe le principali udienze disporre in modo, che la distanza dell'una dall'altra venisse misurata dal cammino di un giorno solo. Il numero de'ministri che le compongono, giungerà a sette, senza del fiscale. La moltiplicazione de'ministri, che apporta un tal sistema, è compensata in parte dalla soppressione dei soldi di tutti i regi governatori. A più di sì fatte udienze si proporrà un tribunale supremo, al quale fia recato l'appello. Cotesto tribunal supremo verrà composto di quattordici giudici in due ruote ripartiti.
Nelle particolari udienze debbono essere stabiliti più inquisitori, de'quali un fiscale sarà il capo. Ad essi si assegni un convenevole saldo, si prometta l'ascenso alla magistratura dell'udienza istessa, se coll'intregrità si aprano a quella la via. In ogni città, o terra da' baroni, o dal re secondo la qualità deo luoghi destinati verranno de' governatori annuali, che posson essere i gentiluomini del paese medesimo. L'onore della carica può esser sufficiente compenso senz'altro alla cura di adempiere a cotal augusta funzione, quale appunto quella si è di servire la patria, ed esser tra gli altri cittadini distinto. Inoltre coloro che hanno esercitato con zelo per più volte un tal governo, e sieno altresì forniti dei sufficienti lumi, avranno il passaggio nella classe degl'inquisitori, la quale è il tirocinio e il semenzaio della magistratura.
    Fatta una tal destinazione di maggiori e di minori magistrati, indichiamo la funzione di ciascuno, e quell'ordine che si terrà nell'indirizzare e proseguire il giudizio. I governatori locali, i quali son simili in questo piano agli antichi difensori de'municipi, accadendo un delitto, ne prenderanno subito l'ingenere, arresteranno il reo sul fatto, se per quel delitto abbiavi luogo la carcere, e cercando i lumi e le tracce delle pruove, coll'ingenere e col reo le trasmetteranno all'udienza.
    Come nella regia udienza giungeranno l'anzidette notizie da'locali governatori mandate, o che il querelante direttamente nel tribunale proponga l'accusa; verrà esaminata pria d'ogni cosa la qualità del delitto, il quale viene nel giudizio dedotto. Se il delitto sia di tal natura, che meriti pena minore di dieci anni di galea, o di relegazione, se abbia inoltre l'accusato la rendita annuale di dugento ducati, o ritrovi almeno mallevadore per lo capitale dell'anzidetta rendita, fuori delle carceri potrà difendere la sua causa. Poiché, se fuggendo costui, al giudizios'involi ed alla pena, il perpetuo bando della patria, la perdita de'suoi beni equivale alla pena che egli dovea soffrire. Esulee mendico, ad una certa e sicura sostituendo una dubbia e penosa esistenza, espierà il suo delitto. In tal caso dopo l'accusa si citerà immediatamente il reo.
    Ma quando poi la pena sia del decennio di galera maggiore, verranno ordinate dalle udienze le diligenze, ossia l'inquisizione, la quale si commetterà agli anzidetti inquisitori, che agli antichi curiosi ed irenarchi sono simili all'intutto. Costoro, recandosi nel luogo del commesso delitto, faran l'inchiesta delle pruove, ed interrogando i testimoni compileranno l'ordinate diligenze, le quali non avran altro fuorché di far arrestare il reo, e di fornire all'avvocato fiscale, che alle parti di pubblico accusatore adempie, l'intero materiale dell'accusa. Coteste diligenze son tali appunto quali erano gli elogi de'curiosi, dei quali si è nel propio luogo favellato. Compilantosi tal e straordinario informo, se mai concorra contro l'accusato pruova per la carcerazione sufficiente, la qual pruova dovrebbe anch'esser fissata dalla legge, egli verrà nelle carceri ristretto, le quali colla riforma del processo debbono essere ben anche riformate; in guisa che fossero sicura custodia, e non immatura pena dell'accusato.
    Ma ben anche quando non siavi luogo alla carcere dopo la citazione del reo, sarà talora di mestieri spedire un inquisitore nel luogo del delitto per ammanire la pruova, nel caso che manchi l'accusatore che la somministri al tribunale. Ed allor non farà d'uopo che l'inquisitore formi un processo, bastando solo ch'ei prenda le tracce del delitto, e porti seco davanti al tribunale i testimoni tutti, dai quali si dovrà ritrarre la pruova fiscale.
    Quando nel giudizio sarà presente il reo, o che ei sia libero, o che sia nelle carceri ristretto, subito
se gli dee rendere nota l'accusa, interrogandolo sul delitto che gli vien addossato.
    Essendo negativo, già comincia il giudizio. Intanto egli avrà la libera ricusa di due giudici, ed altrettanti in simile maniera rigettare ne potrà l'accusatore, rimanendo sempre il sufficiente numero di tre giudici.
    Così limitata verrà la libera ricusa de' Romani, e tolte via le inutili e gravose dilazioni de' presenti giudizi.
    Il nostro voto non è a favor del sistema inglese della doppia ricusa.
    Ella mentre favorisce la libertà, non precide la lunghezza de' giudizi.
    Dopo la ricusa fatta, un convenevole termine devesi accordare al reo, coll'elenco insieme de' testimoni fiscali, acciocch'ei possa preparar la pruova della sua innocenza, ed a testimoni opporre testimoni.
    Trascorso tal termine, nel prefisso giorno l'accusatore, o il fiscale produrrà i suoi testimoni,
i quali, comeché nelle diligenze esaminati furono, s'interrogheranno ex integro alla presenza del reo.
    Nel tempo istesso il reo da' suoi avvocati fiancheggiato produrrà i testimoni suoi, e facendosi quel dibattimento e confronto che adopravasi negli antichi giudizi, potranno con pieno rassicuramento i giudici raccogliere la verità del fatto.
    Senza la vessazione de' testimoni nel presente metodo necessaria, anche dalla bocca de' renitenti
e sedotti si potrà in tal maniera estorquere la nascosa verità.
    Chi abbia la più leggera penetrazione intende abbastanza quanto giovi a conoscere il varo sì fatta contraddizione e vivo paragone de' detti degli opposti testimoni.
     Dopo una cotal discussione immediatamente si registreranno le deposizioni, acciocché rimanga il monumento del processo.
    Sì fatte deposizioni saranno necessariamente soscritte dall'accusatore e dal reo.
    In un altro giorno, che più di tre da quello della discussione esser non deve distante, si parlerà
e si voterà insieme la causa.
    Cotesta semplicità, oltre l'ammirabil abbreviazioe del giudizio, va incontro ad ogni frode,
assicura la libertà civile, e fornisce più certi mezzi per rinvenire la verità.
    Le nullità non avranno luogo alcuno nel presente nostro giudizio.
    Elle inutili sono presso i giudici stessi.
    La libera ricusa garantisce la libertà civile; e l'appello al tribunale supremo della provincia
la rassicura appieno. Nel giudizio di appello la ricusa sarà similmente ordinata.
    Se vien confermata la prima sentenza, non ammette altro gravame.
    Due libere ricuse, due uniformi giudizi debbono rendere il cittadin tranquillo.
    Ma se la sentenza seconda dalla prima discordi, si può nell'altra ruota del tribunal supremo
produrre il secondo gravame.
    Accordandosi la medesima libertà della ricusa, la seconda ruota dovrà o la prima,
o la seconda sentenza confermare; non essendo probabile che sia erroneo il primo
ed il secondo giudizio sull'istesso punto. Altrimenti accordandosi sempre nuovi giudici
per derimere la controversia, si procederebbe all'infinito.
    Per eseguirsi poi tal metoso nella capitale destinar si debbono le diverse udienze nella provincia
di Terra di lavoro nella maniera proposta, e la gran corte esser dovrebbe il tribunale supremo dell'udienze dell'anzidetta provincia.
    Disamini l'indifferente lettore il proposto sistema colla face delle teorie dianzi stabilite,
e ne giudichi poi senza pregiudizio alcuno. Nè faccia a'pusillanimi spavento, che con tal metodo
si divulghi il misterioso arcano de'criminali giudizi. L'arcano da molto tempo è di già divulgato.
    Ogni qualsiasi processo è fin dal principio a tutti i rei, fuorché ai poveri, palese.
    Gli avvocati, il ministero e tutto il mondo forense ciò non ignora. Facciasi adunque per legge
e con pubblico vantaggio ciò che per corruzione, e coll'oppressione del solo povero ognora
si esegue.
    Ecco in brieve la nostra riforma.
    Ella direttamente non isterpa quei mali sopra additati, che dalla facile corruzione de' testimoni
hanno la di loro sorgente. Ma la discussion palese de' contrari testimoni in gran parte,
come si è detto, alla corruzione ed alla vessazione porge rimedio.
    D'altra banda poi convien por mente che le riforme delle parti, nell'universal corruzione,
senza quella del tutto non si possono mai esattamente eseguire. Ei fa pur di mestieri nel tempo
istesso svellere quelle cagioni che corrompono la probità del popolo, promuovere la buona fede
e l'amore del pubblico bene. E ciò in parte eziandio col metodo proposto a conseguire si viene;
poiché ove il popolo confida nella retta amministrazione della giustizia, ivi la pubblica fede del
corpo che giudica, alimenta la privata fede de'cittadini. Ove rispettata è la civile libertà, ov'è
l'impunità bandita: ivi a poco a poco son introdotte l'idee dell'ordine e del pubblico bene.
 
 
CAPITOLO XXXIII.
Correzione del presente processo.
 
Ma poiché le grandi riforme incontrano dei grandi ostacoli o ne'regnanti pregiudizi, o nel molto dispendio che attirasi dietro il nuovo sistema, a poco a poco e pre gradi più agevolmente vengon elle eseguite. Quindi noi proporremo in questo capitolo una tal correzione del presente processo, la quale, non dipartendosi molto dal metoso usato, spiani la via a quello di sopra proposto. Ci valeremo di alcuni espedienti che l'uso ha introdotto, e che possono essere come germi di un'utile riforma.
E prima di ogni altra cosa deesi in ogni contro adottare la divisata distinzione dei delitti, lasciando libero ognora il reo nelle condizioni additate di sopra. Anzi aggiugner di più si può, che quando la pena del delitto non ecceda i tre anni di presidio, libero eziandio si può lasciar l'accusato, comeché ei nulla possegga, nè possa dare alcun mallevadore; poiché il perpetuo bando dal regno, di cui la violazione sia la perdita della libertà per un decennio, bilancia i tre anni di presidio. Benché niuno vantaggio, o dritto alla patria stringa un proletario, l'abito di vivere in luogo, gli amici, i congiunti, son pur cari legami, che ciascuno avvincono a quel suolo ov'ei sempre visse.
Egli è pur vero che sarebbe di mestieri formare un esatto codice penale, da cui venissero fissate le pene che or sono arbitrarie, acciocché il proposto sistema si potesse meglio eseguire. Intanto nello stato presente inutile non sarà del tutto l'additata distinzione, essendo molte pene dalle leggi già fissate, e dovendo il giudice colla sua prudenza estimare qual pena si potrà dare al delitto che si deduce, quando pur venisse pienamente provato, e quindi ei potrà stabilire se nelle carceri, o fuori l'accusato si dovrà difendere.
In alcune accuse si è introdotto di già di ordinarsi dal giudice, che le parti venissero in sua presenza. Egli le sente, se ne forma dallo scrivano della causa un atto, e dopo vien l'informazione ordinata. Tal metodo è assai lodevole. Il giudice nel prendere l'informo ha pur davanti gli occhi la posizione de'fatti, secondo che l'accusato la presenta. Vede per tutti gli aspetti la cosa. Si evita quel grave disordine, del quale si è tanto ragionato da noi, cioè del rilevarsi nell'informativo fiscale le circostanze soltanto, che nocciono all'accusato.
Sovente dopo intese le parti, quando due accuse son prodotte per un fatto medesimo, si ordinano le diligenze per la verità del fatto. Talora si accorda al reo, che l'inquisitore abbia davanti gli occhi i lumi da lui proposti, ciò che proe oculis si dice nel foro.
Or accoppiando sì fatti analogi metodi, e valendoci insieme di cotesti diversi espedienti, quando il reo sia presente, o nelle carceri, o fuori, secondo la distinzion proposta, diasi sempre luogo al proe oculis. Si senta prima ognora l'accusato. Ma se non si presenta il reo dopo l'accusa, o la denunzia, si compilino le diligenze; e quando mai vi sia pruova bastante per l'assicurazione della persona, e siavi luogo alla carcerazione secondo il metodo proposto, si arresti il reo, e da lui poi si ricevano tutti i lumi per la giuridica informazione. Ma qualunque reo domandi in vece della carcere la custodia de'soldati a sue spese nella propria casa, essendovi la sicurezza, se gli deve accordare.
Compilandosi la giuridica informazione, il reo, o almeno il di lui avvocato esser dee presente alla perizia dell'ingegnere; poiché trattasi di permanente fatto, che alterare non si può dal reo.
Ma può ben egli tali riflessioni suggerire, che la creduta reità svanisca; dimostrando l'innocenza per facti inspectionem, come dicesi nel foro.
I testimoni tutti o dell'ingegnere, o dell'inspecie non solo daranno il giuramento nella presenza del reo, o del procuratore da lui destinato, ma ben anche si sentiranno da esso leggere le intere deposizioni, e le soscriveranno i testimoni in presenza del reo, o del suo procuratore, che avrà il dritto benanche di leggerle e di soscriverle. Ciascuno or vede che con tal metodo vien bandita l'inutile repetizione de'testimoni, ed alla brevità e verità provvedesi insieme.
Dopo di ciò s'interroghi il reo, ed essendo negativo, s'intenda già contestata la lite, e dato da quel punto il termine. Esame, costituto, contestazione di lite, dazion di termine facciasi nel tempo stesso, e con un sol atto.
Esaminandosi senza giuramento il reo, l'inutile atto dell'ammonimento, che dal giuramento nacque, si proscriva dell'intutto. Il giorno susseguente all'esame si consegni il processo al reo, e da quel giorno corra il termine, che esser deve in tutte le cause uguale. Cancellare si dee dal patrio codice ogni procedimento abbreviato. I delitti atroci meritano atroce pena. Ma in tutti i delitti si vuole l'istessa cura adoperare, e bisogna il tempo istesso per cercarne la verità. Anzi nei più atroci di più tempo fa di mestieri; poiché la presunzione per la reità del cittadino decresce, come l'atrocità del delitto imputatogli diviene maggiore.
Secondo il mio avviso il termine ad impinguare deve esser altresì abolito. All'accusatore deve esser sufficiente la facoltà di dare il foglio de'lumi nel compilarsi l'informazione, ed al fisco la pruova che nell'informativo ha fatta.
Per opposto, alle domande del reo di esser consegnato e di esser liberato in provisionem sinieghi ascolto; poiché elle reggono nella mancanza degl'indizi, e in tal mancanza non deesi venire alla carcerazione. Al gravame della carcerazione soltanto diasi luogo. Proscrivendosi ogni delegazione, metodo che non spaventa i rei colla certezza, o gravezza della pena, ma gl'innocenti col timor dell'oppressione, in tutte le cause l'appello ricompensi l'abolizione delle nullità, inutile rimedio, e dannoso prolungamento. La revisione anche può esser abolita, fuorché nel caso che non si produca l'appello. Due sentenze uniformi di due tribunali collegiati, come della r. udienza e della G. C., escluderanno ogni altro appello.
    Dalle corti locali o regie, o baronali si appellerà immediatamente all'udienza provinciale. Il privilegio delle seconde e terze cause de' baroni non accresce la di loro giuridizione, e prolunga le cause.
    Ogni udienza provinciale dovrebbe essere di un altro uditore aumentata, lasciandosi al reo la libera ricusa di un giudice almeno. Nè l'accusatore si dee dolere che non gli accorda la legge un simile dritto. Poiché quello che gli concede di potere accusare è sufficiente, non avendo la parte offesa nell'altre presenti monarchie, che la sola civile azione.
    Riguardo poi a' subalterni inquisitori trascegliere si debbono oneste e probe persone, le quali, oltre del convenevole soldo, saranno invitate dall'ascenso a' regi governi.
    Ecco le più facili, ma ben importanti modificazioni, le quali si possono fare nel presente processo. Se mi domandi, se mai questa sia la migliore riforma, ripeto le parole di quel saggio: Son queste le migliori leggi, delle quali son capaci le circostanze presenti.
    Me poi felice, se l'autore d'ogni ordine e d'ogni bene inspiri agli augusti sovrani, dal di cui volere dipende la felicità dei popoli, che non isdegnino di valersi delle riflessioni dell'oscuro filosofo, per il bene della società alla loro cura affidata.