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                                                    Giorgio Pica
 
                           Commemorazione di Ernesto Battaglini
 
                                          (Venosa, giugno 1988)
    Nel ringraziare gli organizzatori di questo incontro, per avermi voluto attribuire l'onore
di commemorare Ernesto Battaglini, mi appare però doverosa una premessa.
 
    Non è facile tracciare un profilo esauriente di un uomo di così elevate qualità umane e di
tale cultura giuridica, la cui vita e la cui attività si snodano in un periodo assai complesso e
tormentato per il nostro paese: ripercorrerne le tappe significa richiamare alla memoria di
chi ha vissuto quegli anni, o comunicare a coloro che non ne hanno conosciuto le vicende,
avvenimenti che hanno realmente fatto la storia della magistratura e della giustizia in Italia,
ed ai quali il nome di Ernesto Battaglini è e resterà indissolubilmente legato.
 
    Proprio per la complessità dell'uomo e per l'ampiezza del suo contributo alla cultura
giuridica di buona parte di questo secolo, il compito affidatomi mi appare assai arduo e
chiedo perdono sin d'ora delle inevitabili lacune ed omissioni.
 
    Ernesto Battaglini nasce a Venosa, città di antichissime tradizioni, che ha - tra gli altri - dato
i natali ad Orazio,  nel 1887.
 
    Ancora giovanissimo, si trasferisce con la famiglia ad Acquapendente, in provincia di
Viterbo, essendo stato lì destinato il padre, maestro elementare.
 
    Compie gli studi liceali a Viterbo, e quindi si iscrive alla facoltà di giurisprudenza
dell'Università di Roma, dove si forma nelle discipline penalistiche sotto la guida di
Enrico Ferri, l'esponente più noto della famosa Scuola Positiva.
 
    Oltre a coltivare gli studi giuridici, in cui si distingue subito per capacità e merito,
frequenta anche gli ambienti artistici e letterari.
 
    Nel 1911 incontra il poeta Adolfo De Bosis, seguace di D'Annunzio, e padre di
quel Lauro De Bosis, che anni più tardi sorvolerà in aereo Roma, gettando manifestini
di propaganda contro il fascismo, e che perirà cadendo con il suo aereo, e con Adolfo
De Bosis matura una profonda amicizia.
 
    Si sviluppa in quegli anni la passione di Battaglini per la letteratura, passione che
coltiverà per tutta la vita, alternandola agli impegni professionali.
   
    Nel 1912 entra in magistratura.
   
    Si tratta di un anno importante per la magistratura: lo Stato, infatti, sembra voler
venire incontro alle istanze di rinnovamento avanzate dalla Associazione dei magistrati,
appena costituitasi nel 1909, e con legge detta alcune riforme per l'amministrazione
della giustizia, tra le quali la istituzione del giudice unico nei tribunali, la riduzione a tre
del numero dei componenti dei collegi di appello, ed altri nuovi criteri organizzativi.
 
    Sembra l'inizio di un periodo illuminato di riforme istituzionali.
 
    Ma non è così, perchè questa legge non verrà mai attuata concretamente, ed il
legislatore se la "rimangerà" appena due anni più tardi.
 
    Allo scoppio della guerra del '15-18, Battaglini viene chiamato alle armi, ove
presta servizio con il grado di Capitano della giustizia militare, e per quasi due anni
ricopre l'incarico di Capo dell'Ufficio giustizia del Comando Supremo militare.
 
    In questa sua esperienza, si fa onore sia sul piano militare, ricevendo la Croce
al merito di guerra, che sul piano scientifico: ne trae infatti da essa immediato spunto
per i suoi primi studi di diritto penale, riguardanti aspetti del processo penale militare,
che invia per la pubblicazione alla rivista penalistica più importante dell'epoca, la
"Giustizia Penale".  
 
    I suoi lavori vengono immediatamente notati dall'allora direttore e fondatore
della rivista, Gennaro Escobedo, che, in una lettera di suo pugno del 1916 gli
formula vivo apprezzamento per gli scritti inviatigli, e lo invita a farsi assiduo
collaboratore della rivista per il futuro.
 
    Inizia così un fecondo rapporto di collaborazione scientifica con la Giustizia
Penale, che durerà oltre quarant'anni, e che vedrà Battaglini pubblicare in essa
più di trecento scritti, contribuendo largamente alla maturazione del pensiero
giuridico penalistico sino agli inizi degli anni sessanta.
 
    Finita la guerra, Battaglini rientra in magistratura e viene destinato a Viterbo,
a cui è rimasto legato dalle amicizie giovanili degli anni di studio, e dove presso
il tribunale adempie le funzioni di giudice istruttore prima, e quindi di sostituto
procuratore del Re.
 
    In queste funzioni si segnala immediatamente per la sua grande preparazione
ma anche per le sue qualità umane e morali, come testimoniano episodi ricordati
più tardi da molti suoi colleghi.
 
    In occasione di una improvvisa infermità di un collega che doveva rappresentare
il Pubblico Ministero in un grave processo per peculato, si offre di sostituirlo all'ultimo
momento e benchè non abbia avuto il tempo necessario per studiare la questione in
diritto, la tratta brillantemente, dimostrando una assoluta padronanza della materia
penale e dei meccanismi del processo penale; ma anche un grande capacità oratoria,
che si caratterizza per sinteticità e consequenzialità logica, rifuggendo dagli artifici
oratori in voga a quel tempo, e proprio per questo è assai più efficace ed apprezzata.
 
    Al tempo del suo servizio a Viterbo, lo incontra per la prima volta Alfredo De Marsico,
in occasione di un processo per falso documentale, una materia su cui De Marsico era già
un maestro, ed in seguito l'eminente giurista narrerà di aver conosciuto e ammirato le qualità
di Battaglini proprio allora, "in uno scontro serrato e cavalleresco - sono parole di De Marsico
- che ci divise per il momento e ci avvicinò per il domani".
 
    Con l'avvento al potere del regime fascista la vitalità della magistratura italiana viene però
gravemente colpita.
 
    Agli inizi degli anni venti, L'Associazione dei magistrati ripropone le istanze di riforma già
avanzate prima della guerra, ed alle quali avrebbe dovuto corrispondere la legge del 1912 di
cui abbiamo già accennato.
 
    A posteriori, oggi, non si può dire con certezza se la riproposizione di tali istanze e la
fiducia nutrita verso il nuovo regime in tale occasione, furono frutto di ingenuità, ovvero
della volontà di sondare, con una certa diplomazia, le intenzioni, forse prevedibili, del regime.
 
    Quel che è certo, è che il regime risponde immediatamente e senza mezzi termini,
manifestando l'intenzione di eliminare i progressi della legislazione che lo aveva preceduto,
e che aveva visto, tra l'altro, estendere l'inamovibilità ai Pretori, e le garanzie giurisdizionali
ai Pubblici Ministeri.
 
    Nella nuova concezione di governo del regime, il Ministro doveva disporre dell'organo
della pubblica accusa e doveva tenere i giudici sotto sorveglianza.
 
    Il Consiglio superiore doveva ritornare a una limitata e improduttiva elettività; il vertice
gerarchico ed il sistema delle promozioni dovevano essere sempre più strumenti di influenza
diretta sui magistrati, il trattamento economico di questi ultimi doveva essere tale da contribuire
al loro stato di soggezione, anche se si concedeva o si arrotondava qualche indennità speciale.
 
    L'Associazione dei magistrati reagiva a tali intenzioni, attuate o annunciate, affermando la
inammissibilità e la insostenibilità di molte di tali riforme.
 
    In risposta, il regime nel 1929, scioglieva di autorità l'Associazione, e i suoi capi venivano
espulsi dalla magistratura.
 
    Di li a poco seguirà anche la istituzione di tribunali speciali, controllabili dal regime.
 
    In quel periodo Battaglini va affinando le sue qualità di giurista, con assidui interventi
su diverse questioni, e trova il tempo anche di sviluppare i suoi studi letterari, ridando
vita ad un circolo culturale di Viterbo, ove organizza seminari ed incontri e vi chiama
i suoi amici letterati a tenere conferenze e lezioni.
 
    Egli stesso vi tiene numerose conferenze, di cui purtroppo si è persa traccia.
 
    Tuttavia, dalle vicende politiche che coinvolgono l'ordine giudiziario nel suo
complesso e l'Associazione, egli trae ampi spunti di riflessione sul problema
dei rapporti istituzionali, e sul ruolo del potere giudiziario, che lo guideranno poi
nei delicati compiti assunti nel secondo dopoguerra.
 
    Nel frattempo i suoi acuti interventi sulla Giustizia Penale lo fanno notare
dai migliori studiosi dell'epoca, e nel 1931 viene invitato, dall'allora procuratore
generale della Cassazione, Silvio Longhi, a collaborare con la Rivista Penale,
di cui il Longhi era direttore.
 
    Le sollecitazioni del Longhi lo pongono in imbarazzo, giacchè egli era già
legato dalla collaborazione con la Giustizia Penale, ma è lo stesso direttore
di questa, Gennaro Escobedo, ad aderire alla richiesta del Longhi ed a
spingere Battaglini ad accettare.
 
    Tale collaborazione, contemporanea a quella per la Giustizia Penale, dura
per un decennio, e consente al Longhi di apprezzare a tal punto le qualità del
Battaglini, da invitarlo a presentarsi al concorso per la libera docenza universitaria.
 
    A tale invito Battaglini, opporrà, con la sua innata modestia, la mancanza di
titoli scientifici idonei, e solo dopo molte insistenze dell'alto magistrato, accetterà
di presentarsi, ottenendo così, con pieno merito, la docenza universitaria in diritto penale.
 
    Gli inizi degli anni trenta sono anni molto importanti per la scienza penalistica
italiana, in quanto, affermatasi la Scuola tecnico-giuridica di Edoardo Massari e
di Arturo Rocco, si attua la riforma dei Codici penale e di procedura penale che
ancora oggi, pur con successivi aggiornamenti, sono in vigore.
 
    Si apre quindi per la magistratura una delicata fase di adeguamento alle nuove
norme e di interpretazione di esse.
 
    Battaglini vi partecipa attivamente, sia quale componente di entrambe le
Commissioni per la riforma dei Codici penale e di Procedura penale, nonchè
della Commissione per la riforma del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza,
e sia con i suoi numerosi studi rivolti a chiarire l'ambito, la portata e le sfumature
interpretative di norme sostanziali e processuali, introdotte dai nuovi Codici,
studi che ancora oggi sono validi punti di riferimento per problemi interpretativi.
 
    Nel 1934, in seguito a scrutinio anticipato, ottiene la qualifica di merito distinto
e, nominato Sostituto procuratore generale, assume sempre a Viterbo le funzioni
di Procuratore del Re.
 
    Nel 1937, viene chiamato a far parte della speciale magistratura del lavoro,
istituita dal Regime presso la Corte d'Appello di Roma con l'introduzione
dell'ordinamento corporativo.
 
    Il periodo della seconda guerra mondiale vede Battaglini impegnato, oltrechè
nell'attività giudiziaria, anche nella Commissione per il Diritto di guerra.
 
    Tuttavia egli mantiene costante il suo apporto alla cultura giuridica del tempo.
 
    Nei fascicoli della Giustizia Penale, di cui nel frattempo è diventato Condirettore
scientifico, tra il 1941 ed il 1946 figurano quasi cinquanta suoi scritti, sui temi più
svariati, ma sempre fedelmente aderenti alle problematiche dei tempi, da cui traspare
oltrechè la preparazione professionale anche l'impegno umano:  ad esempio, riguardo
al reato di violazione dei prezzi di listino imposti in tempo di guerra ed ai suoi rapporti
con la frode in commercio (1942), ai casi di procurata infermità per sottrarsi al servizio
militare (1942), ai reati di diserzione (1943), all'applicabilità dell'amnistia ai reati militari
(1943), agli aspetti penali della disciplina degli affitti di immobili urbani in tempo di guerra
(1943), o ancora, e siamo ormai nel dopoguerra, nel 1947, al furto di biciclette lasciate
sulla pubblica via, argomento quest'ultimo che, sulla scia del ricordo anche di un famoso
film dell'epoca, richiama molto chiaramente alla mente i problemi più seri della società
italiana di quel tempo.
 
    Gli anni tra il '40 ed il '45 sono anni assai difficili, non soltanto per gli ovvii problemi
economici e militari derivanti dalla partecipazione italiana al conflitto mondiale, ma anche
per l'ulteriore appannamento di molti meccanismi giuridici ed istituzionali, a seguito
dall'aggravarsi degli eventi bellici e della necessità di un sempre maggior controllo
del regime sul paese.
 
    Tale appannamento si intravvede chiaramente nei rapporti tra potere esecutivo
e potere giudiziario.
 
    Non sono poche infatti le circolari dell'epoca con le quali il Ministro della Giustizia
si intromette direttamente nei nell'amministrazione di essa, richiedendo alla magistratura
l'adozione di determinati provvedimenti o invitandola a seguire particolari criteri
nell'applicazione della legge.
 
     Questi e molti altri analoghi interventi dell'Esecutivo, oggi impensabili ed inaccettabili,
alla luce degli acquisiti principi di indipendenza e autonomia dell'Ordine giudiziario nelle
sue valutazioni, evidenziano assai chiaramente il rapporto di dipendenza in cui il potere
governativo tendeva a mantenere il potere giudiziario, e dimostrano le gravi difficoltà
di quel periodo.
 
    Subito dopo il Trattato di Pace, a Battaglini vengono affidate le funzioni di Pubblico
ministero in una serie di gravissimi procedimenti penali, connessi con le vicende della guerra.
 
    Nel 1946 viene eletto dai suoi colleghi quale componente del Consiglio Superiore
della Magistratura, incarico che ricoprirà sino al 1948, una prima volta, e poi dal
1950 al 1956: in tale esperienza ha occasione di conoscere dall'interno i problemi
organizzativi della magistratura.
 
    Nel contempo, caduto il regime fascista, trovano sbocco le molteplici istanze libertarie
troppo a lungo represse: si ricostituisce immediatamente l'Associazione nazionale dei magistrati,
per iniziativa di Emanuele Piga e dello stesso Battaglini, ed alcuni dei magistrati espulsi dal
regime negli anni venti, tra cui Vincenzo Chieppa, ottengono di rientrare in magistratura.
    Iniziano le lotte della associazione per assicurare all'ordine giudiziario quelle prerogative
di autonomia ed indipendenza che le sono indispensabili, perchè possa effettivamente
servire alla causa di una Democrazia.
 
    La nuova Costituzione Repubblicana, promulgata il 27 dicembre 1947, e in vigore dal
1° gennaio 1948, che assegna alla magistratura un ruolo assolutamente nuovo per i tempi,
affermando che essa costituisce "un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere",
(art.104), che "la giustizia è amministrata in nome del popolo", e che "i giudici sono soggetti
soltanto alla legge", deve la chiarezza di tali norme anche all'autorevole apporto, nella loro
formulazione, degli esponenti più illuminati e moderni della magistratura, ed allo sforzo
dell'Associazione, come è ampiamente documentato negli atti e nelle pubblicazioni di allora.
 
    Proprio nel 1948 Battaglini viene nominato Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
di Potenza, incarico che però non ha il tempo di assumere, in quanto per i suoi meriti viene subito
dopo destinato a Roma, alla Procura Generale della Corte di Cassazione, con le funzioni di Avvocato
generale.
 
    In Cassazione, presso le Sezioni unite penali, rappresenta il Pubblico Ministero in delicatissimi
procedimenti, tra cui un ricorso relativo alla decadenza di alcuni Senatori. Ma da adesso in poi,
il suo impegno, nel pieno della maturità di giurista e di magistrato, è tutto rivolto alla causa della
magistratura.
 
    Viene eletto dapprima vice-presidente della Associazione magistrati, sotto la presidenza
di Emanuele Piga, e poco dopo, dimessosi Piga per motivi di salute, ne diviene Presidente,
carica che ricoprirà per diversi anni.
 
    All'indomani dell'emanazione della nuova Costituzione, si apre per l'Italia un periodo politico
assai turbolento, ed i principi sulla giustizia, affermati così chiaramente nella carta Costituzionale,
stentano a trovare concreta applicazione, soprattutto per l'inerzia e la resistenza passiva degli
ambienti politici di maggioranza, che non intervengono a regolare effettivamente con legge i
nuovi organi ed i nuovi rapporti istituzionali in essa previsti.
 
    Battaglini, quale Presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati, è in prima linea nel
conflitto che si apre tra magistratura e potere politico, per l'attuazione dei principi di indipendenza
ed autonomia dell'ordine giudiziario e per ottenere condizioni di lavoro più idonee e dignitose,
migliore razionalizzazione delle risorse di personale e mezzi della giustizia, nonchè anche
riconoscimento economico del ruolo di indipendenza del giudice.
 
    Nei suoi scritti ormai le questioni penalistiche passano in secondo piano, ed hanno la
precedenza le grandi tematiche costituzionali sulla magistratura. A rileggerne le pagine,
non si può non restare sorpresi dalla tuttora vivissima attualità dei problemi in essi trattati.
 
    Nel convegno dei magistrati di Firenze del 1948, convocato per fare il punto sui
problemi della giustizia, Battaglini pronuncia il discorso inaugurale, ricordando che
    "non è da oggi che si propugna la necessità di una riforma dell'ordinamento giudiziario.
..... Dalla emanazione dello Statuto Albertino in poi i più insigni giuristi e uomini politici
hanno proclamato "nulla esservi tanto indispensabile e urgente quanto una radicale riforma
degli ordinamenti giudiziari": queste sono le parole pronunciate da Zanardelli alla Camera
il 26 marzo 1903: e sono tuttora di sorprendente attualità. Ora siamo giunti ad un momento
decisivo poichè la nuova Costituzione ha posto le basi della riforma, ha enunciato dei principi
che ci svincolano da tradizionali ed inveterati orientamenti, e aprono nuovi e luminosi orizzonti.
    Si tratta di attuare questi principi, di dar mano non alla riparazione del vecchio edificio,
ma alla costruzione del nuovo, di uscire dalle esercitazioni accademiche.
     Ecco la ragione e lo scopo di questo Congresso".
 
    In un suo articolo apparso nel 1949 sul periodico dell'Associazione, si legge:
    " L'indipendenza della magistratura non deve essere riguardata come un privilegio
ma come una condizione essenziale dell'esercizio della funzione che ai giudici è affidata.
... Nel funzionamento della giustizia possono esservi delle manchevolezze e degli
inconvenienti: ma le une e gli altri debbono essere eliminati mediante il controllo esercitato
dai capi degli organi giurisdizionali e dal Consiglio Superiore della Magistratura.
... Non mancano d'altra parte sentenze ingiuste e sentenze errate: ma ingiustizie ed errori
possono essere censurati ed eliminati soltanto con gli ordinari mezzi di impugnazione."
 
    Ancora, nel discorso inaugurale al Convegno di Venezia del 1952, Battaglini ricorda
che "La crisi della giustizia non è ancora superata. ... I provvedimenti finora adottati sono
frammentari e non potranno dare frutto se non quando potranno essere inseriti in quel totale
e radicale rinnovamento giudiziario su cui noi insistiamo e che dovrebbe avere quattro aspetti:
 
1) riforma dell'ordinamento giudiziario che ha come fulcro la posizione costituzionale della Magistratura;
 
2) riforma dell'ordinamento forense, s'intende nell'esclusivo interesse della giustizia e con speciale
riguardo ad un'efficace assistenza legale dei non abbienti;
 
3) riforma processuale che, invece di apportare dei peggioramenti, come è avvenuto con talune
delle ultime leggi, ci dia finalmente un processo civile snello, rapido e poco costoso ed un processo
penale che, con adatti congegni (compresa la dipendenza diretta della polizia giudiziaria dalla Magistratura)
consenta non solo il pronto accertamento dei reati e dei loro autori, ma altresì un'indagine adeguata sulla
personalità fisico-psichica del reo che renda la pena non più un inutile strumento di crudeltà ma uno strumento
di emenda e di redenzione, e consenta inoltre un controllo del magistrato nella fase esecutiva della pena
e delle misure di sicurezza;
 
4) riforma della organizzazione delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie; riforma che però non consista
soltanto nella riverniciatura di vecchi ed arrugginiti meccanismi, ma si serva di metodi e di mezzi più semplici,
più moderni, più idonei."
 
    Come si vede, sono affermazioni che in buona parte hanno trovato attuazione dagli anni settanta
in poi, come ad esempio con la riforma dell'ordinamento penitenziario, ma che conservano per il resto
ancora oggi intatta la loro attualità.
 
    Purtroppo, tra il 1949 ed il 1950, una grave infermità lo ha colpito agli occhi, procurandogli
una quasi completa cecità.
 
    Tuttavia Battaglini non abbandona l'attività giurisdizionale, ma vi si impegna ulteriormente,
valendosi della sua prodigiosa memoria; inoltre concentra i suoi sforzi nella veste di Presidente
della Associazione, soprattutto verso due obbiettivi che vede chiaramente come indispensabili
per un effettivo miglioramento della amministrazione della giustizia e dell'ordine giudiziario:
la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, e la istituzione della Corte Costituzionale,
secondo le nuove regole introdotte dalla Costituzione, e non ancora attuate dal Parlamento.
 
    La Corte Costituzionale vede finalmente la luce nel 1953, con una riforma importantissima
che segnerà definitivamente l'evoluzione del nostro ordinamento giuridico nel dopoguerra,
e Battaglini, nel 1955, viene eletto all'unanimità, dalla Corte di Cassazione, assieme a
Emanuele Piga ed a Russo, a far parte della neoistituita Corte.
 
    Benchè ormai cieco, egli assume l'alto incarico con rinnovato entusiasmo, lasciando
con rammarico la guida dell'Associazione, e lo assolverà sino alla morte, avvenuta nel 1960.
 
    In suo onore, la rivista a cui egli aveva riservato la gran parte delle sue fatiche di studioso,
la "Giustizia Penale", gli dedica un apposito fascicolo, nel quale sono raccolti gli scritti dei
migliori studiosi del tempo, tra cui Alfredo De Marsico, Giovanni Conso, Emilio Ondei,
Remo Pannain, Scipione Piacenza, Giuseppe Sabatini, Arturo Santoro, Giuliano Vassalli,
e molti altri.
 
    Il gran numero degli scritti che egli ci ha lasciato, sia di diritto penale che amministrativo,
o costituzionale, dei quali i più significativi sono stati raccolti in due volumi pubblicati postumi,
appaiono ancora oggi come un modello di stile e di rigore logico.
 
    In particolare nelle Sue note a sentenza, ha osservato De Marsico, ha lasciato il modello
migliore di ciò che la nota dovrebbe essere", e proprio per questo egli spicca fra tutti gli altri
commentatori di sentenze.
    Ed anche allorchè appaiono superati nel contenuto tecnico, dalla successiva evoluzione normativa,
i suoi studi restano comunque un punto di riferimento per chiunque si trovi oggi ad affrontare gli stessi temi.
 
    Quanto alle sue qualità di magistrato, ha osservato Michele Fragali, insigne civilista, allorchè
gli succedette nell'incarico di giudice costituzionale, che "Battaglini ebbe del giudice le qualità
più elette: le sue sentenze avevano i caratteri della semplicità, della chiarezza, della risoluta
indagine dei punti centrali, e rifuggivano dagli orpelli della facile dottrina. E' vano ricercare
se il requirente abbia servito al giudice o se il giudice abbia giovato al requirente, perchè nella
diversità delle due funzioni egli esprimeva sempre l'unità del suo essere. Era giudice anche
quando poneva le sue istanze di pubblico ministero, perchè era nella sua convinzione che il
requirente debba levarsi fino all'imparzialità, mai essere soltanto parte, bensì essere promotore
di giustizia, organo di legalità. Perciò si può dire che Ernesto Battaglini fu soprattutto e
semplicemente guardiano delle frontiere della giustizia".
 
    Restano ancora a testimonianza del suo impegno sociale ed umano, oltrechè tecnico-giuridico,
le sue battaglie contro la pena di morte, la sua avversione alla pena dell'ergastolo, in quanto
improduttiva di effetti rieducativi e risocializzanti sul reo, e la sua opera in difesa dell'indipendenza
della magistratura.
 
    Sembrerebbe mancargli, per passare alla storia anche della dottrina giuridica, un'opera scientifica
di ampio respiro.
 
    Ma come ha notato De Marsico, "la sua febbrile produzione dava a chi la seguiva l'impressione
che egli stesse mettendo insieme e collaudasse il materiale necessario per affrontare, in un secondo
tempo, la elaborazione di un trattato, del quale la legge crudele del tempo non volle dargli la possibilità".
   
    Ed è ben possibile dalla molteplicità dei suoi lavori, dedurre un filo culturale comune, una visione
d'insieme del diritto, penale e non, sempre inteso come strumento di civilità a servizio dell'uomo,
e mai come vuoto ed astratto meccanismo formale.
 
    Proprio per la profondità ed ampiezza del suo pensiero e la elevatezza ed universalità dei suoi
ideali, egli va senz'altro e degnamente collocato accanto ai grandi giuristi a cui Venosa già ha dato
i natali, al Cardinale De Luca, o a Pasquale Del Giudice, ed anche a fianco degli altri grandi giuristi
lucani, come ad esempio Emanuele Gianturco e Mario Pagano.