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Giorgio Pica
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Commemorazione di Ernesto Battaglini
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(Venosa,
giugno 1988)
- Nel ringraziare gli organizzatori di questo incontro, per avermi
voluto attribuire l'onore
- di commemorare Ernesto Battaglini, mi appare però doverosa una premessa.
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- Non è facile tracciare un profilo esauriente di un uomo di così
elevate qualità umane e di
- tale cultura giuridica, la cui vita e la cui attività si snodano in un periodo assai
complesso e
- tormentato per il nostro paese: ripercorrerne le tappe significa richiamare alla memoria
di
- chi ha vissuto quegli anni, o comunicare a coloro che non ne hanno conosciuto le
vicende,
- avvenimenti che hanno realmente fatto la storia della magistratura e della giustizia in
Italia,
- ed ai quali il nome di Ernesto Battaglini è e resterà indissolubilmente legato.
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- Proprio per la complessità dell'uomo e per l'ampiezza del suo
contributo alla cultura
- giuridica di buona parte di questo secolo, il compito affidatomi mi appare assai arduo e
- chiedo perdono sin d'ora delle inevitabili lacune ed omissioni.
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- Ernesto Battaglini nasce a Venosa, città di antichissime tradizioni,
che ha - tra gli altri - dato
- i natali ad Orazio, nel 1887.
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- Ancora giovanissimo, si trasferisce con la famiglia ad Acquapendente,
in provincia di
- Viterbo, essendo stato lì destinato il padre, maestro elementare.
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- Compie gli studi liceali a Viterbo, e quindi si iscrive alla facoltà
di giurisprudenza
- dell'Università di Roma, dove si forma nelle discipline penalistiche sotto la guida di
- Enrico Ferri, l'esponente più noto della famosa Scuola Positiva.
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- Oltre a coltivare gli studi giuridici, in cui si distingue subito per
capacità e merito,
- frequenta anche gli ambienti artistici e letterari.
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- Nel 1911 incontra il poeta Adolfo De Bosis, seguace di D'Annunzio, e
padre di
- quel Lauro De Bosis, che anni più tardi sorvolerà in aereo Roma, gettando manifestini
- di propaganda contro il fascismo, e che perirà cadendo con il suo aereo, e con Adolfo
- De Bosis matura una profonda amicizia.
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- Si sviluppa in quegli anni la passione di Battaglini per la
letteratura, passione che
- coltiverà per tutta la vita, alternandola agli impegni professionali.
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- Nel 1912 entra in magistratura.
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- Si tratta di un anno importante per la magistratura: lo Stato,
infatti, sembra voler
- venire incontro alle istanze di rinnovamento avanzate dalla Associazione dei magistrati,
- appena costituitasi nel 1909, e con legge detta alcune riforme per l'amministrazione
- della giustizia, tra le quali la istituzione del giudice unico nei tribunali, la
riduzione a tre
- del numero dei componenti dei collegi di appello, ed altri nuovi criteri organizzativi.
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- Sembra l'inizio di un periodo illuminato di riforme istituzionali.
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- Ma non è così, perchè questa legge non verrà mai attuata
concretamente, ed il
- legislatore se la "rimangerà" appena due anni più tardi.
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- Allo scoppio della guerra del '15-18, Battaglini viene chiamato alle
armi, ove
- presta servizio con il grado di Capitano della giustizia militare, e per quasi due anni
- ricopre l'incarico di Capo dell'Ufficio giustizia del Comando Supremo militare.
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- In questa sua esperienza, si fa onore sia sul piano militare,
ricevendo la Croce
- al merito di guerra, che sul piano scientifico: ne trae infatti da essa immediato spunto
- per i suoi primi studi di diritto penale, riguardanti aspetti del processo penale
militare,
- che invia per la pubblicazione alla rivista penalistica più importante dell'epoca, la
- "Giustizia Penale".
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- I suoi lavori vengono immediatamente notati dall'allora direttore e
fondatore
- della rivista, Gennaro Escobedo, che, in una lettera di suo pugno del 1916 gli
- formula vivo apprezzamento per gli scritti inviatigli, e lo invita a farsi assiduo
- collaboratore della rivista per il futuro.
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- Inizia così un fecondo rapporto di collaborazione scientifica con la
Giustizia
- Penale, che durerà oltre quarant'anni, e che vedrà Battaglini pubblicare in essa
- più di trecento scritti, contribuendo largamente alla maturazione del pensiero
- giuridico penalistico sino agli inizi degli anni sessanta.
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- Finita la guerra, Battaglini rientra in magistratura e viene
destinato a Viterbo,
- a cui è rimasto legato dalle amicizie giovanili degli anni di studio, e dove presso
- il tribunale adempie le funzioni di giudice istruttore prima, e quindi di sostituto
- procuratore del Re.
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- In queste funzioni si segnala immediatamente per la sua grande
preparazione
- ma anche per le sue qualità umane e morali, come testimoniano episodi ricordati
- più tardi da molti suoi colleghi.
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- In occasione di una improvvisa infermità di un collega che doveva
rappresentare
- il Pubblico Ministero in un grave processo per peculato, si offre di sostituirlo
all'ultimo
- momento e benchè non abbia avuto il tempo necessario per studiare la questione in
- diritto, la tratta brillantemente, dimostrando una assoluta padronanza della materia
- penale e dei meccanismi del processo penale; ma anche un grande capacità oratoria,
- che si caratterizza per sinteticità e consequenzialità logica, rifuggendo dagli
artifici
- oratori in voga a quel tempo, e proprio per questo è assai più efficace ed apprezzata.
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- Al tempo del suo servizio a Viterbo, lo incontra per la prima volta
Alfredo De Marsico,
- in occasione di un processo per falso documentale, una materia su cui De Marsico era
già
- un maestro, ed in seguito l'eminente giurista narrerà di aver conosciuto e ammirato le
qualità
- di Battaglini proprio allora, "in uno scontro serrato e cavalleresco - sono parole
di De Marsico
- - che ci divise per il momento e ci avvicinò per il domani".
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- Con l'avvento al potere del regime fascista la vitalità della
magistratura italiana viene però
- gravemente colpita.
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- Agli inizi degli anni venti, L'Associazione dei magistrati ripropone
le istanze di riforma già
- avanzate prima della guerra, ed alle quali avrebbe dovuto corrispondere la legge del
1912 di
- cui abbiamo già accennato.
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- A posteriori, oggi, non si può dire con certezza se la
riproposizione di tali istanze e la
- fiducia nutrita verso il nuovo regime in tale occasione, furono frutto di ingenuità,
ovvero
- della volontà di sondare, con una certa diplomazia, le intenzioni, forse prevedibili,
del regime.
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- Quel che è certo, è che il regime risponde immediatamente e senza
mezzi termini,
- manifestando l'intenzione di eliminare i progressi della legislazione che lo aveva
preceduto,
- e che aveva visto, tra l'altro, estendere l'inamovibilità ai Pretori, e le garanzie
giurisdizionali
- ai Pubblici Ministeri.
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- Nella nuova concezione di governo del regime, il Ministro doveva
disporre dell'organo
- della pubblica accusa e doveva tenere i giudici sotto sorveglianza.
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- Il Consiglio superiore doveva ritornare a una limitata e improduttiva
elettività; il vertice
- gerarchico ed il sistema delle promozioni dovevano essere sempre più strumenti di
influenza
- diretta sui magistrati, il trattamento economico di questi ultimi doveva essere tale da
contribuire
- al loro stato di soggezione, anche se si concedeva o si arrotondava qualche indennità
speciale.
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- L'Associazione dei magistrati reagiva a tali intenzioni, attuate o
annunciate, affermando la
- inammissibilità e la insostenibilità di molte di tali riforme.
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- In risposta, il regime nel 1929, scioglieva di autorità
l'Associazione, e i suoi capi venivano
- espulsi dalla magistratura.
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- Di li a poco seguirà anche la istituzione di tribunali speciali,
controllabili dal regime.
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- In quel periodo Battaglini va affinando le sue qualità di giurista,
con assidui interventi
- su diverse questioni, e trova il tempo anche di sviluppare i suoi studi letterari,
ridando
- vita ad un circolo culturale di Viterbo, ove organizza seminari ed incontri e vi chiama
- i suoi amici letterati a tenere conferenze e lezioni.
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- Egli stesso vi tiene numerose conferenze, di cui purtroppo si è
persa traccia.
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- Tuttavia, dalle vicende politiche che coinvolgono l'ordine
giudiziario nel suo
- complesso e l'Associazione, egli trae ampi spunti di riflessione sul problema
- dei rapporti istituzionali, e sul ruolo del potere giudiziario, che lo guideranno poi
- nei delicati compiti assunti nel secondo dopoguerra.
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- Nel frattempo i suoi acuti interventi sulla Giustizia Penale lo fanno
notare
- dai migliori studiosi dell'epoca, e nel 1931 viene invitato, dall'allora procuratore
- generale della Cassazione, Silvio Longhi, a collaborare con la Rivista Penale,
- di cui il Longhi era direttore.
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- Le sollecitazioni del Longhi lo pongono in imbarazzo, giacchè egli
era già
- legato dalla collaborazione con la Giustizia Penale, ma è lo stesso direttore
- di questa, Gennaro Escobedo, ad aderire alla richiesta del Longhi ed a
- spingere Battaglini ad accettare.
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- Tale collaborazione, contemporanea a quella per la Giustizia Penale,
dura
- per un decennio, e consente al Longhi di apprezzare a tal punto le qualità del
- Battaglini, da invitarlo a presentarsi al concorso per la libera docenza universitaria.
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- A tale invito Battaglini, opporrà, con la sua innata modestia, la
mancanza di
- titoli scientifici idonei, e solo dopo molte insistenze dell'alto magistrato, accetterà
- di presentarsi, ottenendo così, con pieno merito, la docenza universitaria in diritto
penale.
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- Gli inizi degli anni trenta sono anni molto importanti per la scienza
penalistica
- italiana, in quanto, affermatasi la Scuola tecnico-giuridica di Edoardo Massari e
- di Arturo Rocco, si attua la riforma dei Codici penale e di procedura penale che
- ancora oggi, pur con successivi aggiornamenti, sono in vigore.
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- Si apre quindi per la magistratura una delicata fase di adeguamento
alle nuove
- norme e di interpretazione di esse.
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- Battaglini vi partecipa attivamente, sia quale componente di entrambe
le
- Commissioni per la riforma dei Codici penale e di Procedura penale, nonchè
- della Commissione per la riforma del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza,
- e sia con i suoi numerosi studi rivolti a chiarire l'ambito, la portata e le sfumature
- interpretative di norme sostanziali e processuali, introdotte dai nuovi Codici,
- studi che ancora oggi sono validi punti di riferimento per problemi interpretativi.
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- Nel 1934, in seguito a scrutinio anticipato, ottiene la qualifica di
merito distinto
- e, nominato Sostituto procuratore generale, assume sempre a Viterbo le funzioni
- di Procuratore del Re.
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- Nel 1937, viene chiamato a far parte della speciale magistratura del
lavoro,
- istituita dal Regime presso la Corte d'Appello di Roma con l'introduzione
- dell'ordinamento corporativo.
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- Il periodo della seconda guerra mondiale vede Battaglini impegnato,
oltrechè
- nell'attività giudiziaria, anche nella Commissione per il Diritto di guerra.
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- Tuttavia egli mantiene costante il suo apporto alla cultura giuridica
del tempo.
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- Nei fascicoli della Giustizia Penale, di cui nel frattempo è
diventato Condirettore
- scientifico, tra il 1941 ed il 1946 figurano quasi cinquanta suoi scritti, sui temi più
- svariati, ma sempre fedelmente aderenti alle problematiche dei tempi, da cui traspare
- oltrechè la preparazione professionale anche l'impegno umano: ad esempio,
riguardo
- al reato di violazione dei prezzi di listino imposti in tempo di guerra ed ai suoi
rapporti
- con la frode in commercio (1942), ai casi di procurata infermità per sottrarsi al
servizio
- militare (1942), ai reati di diserzione (1943), all'applicabilità dell'amnistia ai
reati militari
- (1943), agli aspetti penali della disciplina degli affitti di immobili urbani in tempo
di guerra
- (1943), o ancora, e siamo ormai nel dopoguerra, nel 1947, al furto di biciclette
lasciate
- sulla pubblica via, argomento quest'ultimo che, sulla scia del ricordo anche di un
famoso
- film dell'epoca, richiama molto chiaramente alla mente i problemi più seri della
società
- italiana di quel tempo.
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- Gli anni tra il '40 ed il '45 sono anni assai difficili, non soltanto
per gli ovvii problemi
- economici e militari derivanti dalla partecipazione italiana al conflitto mondiale, ma
anche
- per l'ulteriore appannamento di molti meccanismi giuridici ed istituzionali, a seguito
- dall'aggravarsi degli eventi bellici e della necessità di un sempre maggior controllo
- del regime sul paese.
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- Tale appannamento si intravvede chiaramente nei rapporti tra potere
esecutivo
- e potere giudiziario.
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- Non sono poche infatti le circolari dell'epoca con le quali il
Ministro della Giustizia
- si intromette direttamente nei nell'amministrazione di essa, richiedendo alla
magistratura
- l'adozione di determinati provvedimenti o invitandola a seguire particolari criteri
- nell'applicazione della legge.
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- Questi e molti altri analoghi interventi dell'Esecutivo, oggi
impensabili ed inaccettabili,
- alla luce degli acquisiti principi di indipendenza e autonomia dell'Ordine giudiziario
nelle
- sue valutazioni, evidenziano assai chiaramente il rapporto di dipendenza in cui il
potere
- governativo tendeva a mantenere il potere giudiziario, e dimostrano le gravi difficoltà
- di quel periodo.
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- Subito dopo il Trattato di Pace, a Battaglini vengono affidate le
funzioni di Pubblico
- ministero in una serie di gravissimi procedimenti penali, connessi con le vicende della
guerra.
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- Nel 1946 viene eletto dai suoi colleghi quale componente del
Consiglio Superiore
- della Magistratura, incarico che ricoprirà sino al 1948, una prima volta, e poi dal
- 1950 al 1956: in tale esperienza ha occasione di conoscere dall'interno i problemi
- organizzativi della magistratura.
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- Nel contempo, caduto il regime fascista, trovano sbocco le molteplici
istanze libertarie
- troppo a lungo represse: si ricostituisce immediatamente l'Associazione nazionale dei
magistrati,
- per iniziativa di Emanuele Piga e dello stesso Battaglini, ed alcuni dei magistrati
espulsi dal
- regime negli anni venti, tra cui Vincenzo Chieppa, ottengono di rientrare in
magistratura.
- Iniziano le lotte della associazione per assicurare all'ordine
giudiziario quelle prerogative
- di autonomia ed indipendenza che le sono indispensabili, perchè possa effettivamente
- servire alla causa di una Democrazia.
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- La nuova Costituzione Repubblicana, promulgata il 27 dicembre 1947, e
in vigore dal
- 1° gennaio 1948, che assegna alla magistratura un ruolo assolutamente nuovo per i
tempi,
- affermando che essa costituisce "un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere",
- (art.104), che "la giustizia è amministrata in nome del popolo", e che
"i giudici sono soggetti
- soltanto alla legge", deve la chiarezza di tali norme anche all'autorevole apporto,
nella loro
- formulazione, degli esponenti più illuminati e moderni della magistratura, ed allo
sforzo
- dell'Associazione, come è ampiamente documentato negli atti e nelle pubblicazioni di
allora.
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- Proprio nel 1948 Battaglini viene nominato Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello
- di Potenza, incarico che però non ha il tempo di assumere, in quanto per i suoi meriti
viene subito
- dopo destinato a Roma, alla Procura Generale della Corte di Cassazione, con le funzioni
di Avvocato
- generale.
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- In Cassazione, presso le Sezioni unite penali, rappresenta il
Pubblico Ministero in delicatissimi
- procedimenti, tra cui un ricorso relativo alla decadenza di alcuni Senatori. Ma da
adesso in poi,
- il suo impegno, nel pieno della maturità di giurista e di magistrato, è tutto rivolto
alla causa della
- magistratura.
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- Viene eletto dapprima vice-presidente della Associazione magistrati,
sotto la presidenza
- di Emanuele Piga, e poco dopo, dimessosi Piga per motivi di salute, ne diviene
Presidente,
- carica che ricoprirà per diversi anni.
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- All'indomani dell'emanazione della nuova Costituzione, si apre per
l'Italia un periodo politico
- assai turbolento, ed i principi sulla giustizia, affermati così chiaramente nella carta
Costituzionale,
- stentano a trovare concreta applicazione, soprattutto per l'inerzia e la resistenza
passiva degli
- ambienti politici di maggioranza, che non intervengono a regolare effettivamente con
legge i
- nuovi organi ed i nuovi rapporti istituzionali in essa previsti.
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- Battaglini, quale Presidente dell'Associazione nazionale dei
magistrati, è in prima linea nel
- conflitto che si apre tra magistratura e potere politico, per l'attuazione dei principi
di indipendenza
- ed autonomia dell'ordine giudiziario e per ottenere condizioni di lavoro più idonee e
dignitose,
- migliore razionalizzazione delle risorse di personale e mezzi della giustizia, nonchè
anche
- riconoscimento economico del ruolo di indipendenza del giudice.
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- Nei suoi scritti ormai le questioni penalistiche passano in secondo
piano, ed hanno la
- precedenza le grandi tematiche costituzionali sulla magistratura. A rileggerne le
pagine,
- non si può non restare sorpresi dalla tuttora vivissima attualità dei problemi in essi
trattati.
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- Nel convegno dei magistrati di Firenze del 1948, convocato per fare
il punto sui
- problemi della giustizia, Battaglini pronuncia il discorso inaugurale, ricordando che
- "non è da oggi che si propugna la necessità di una riforma
dell'ordinamento giudiziario.
- ..... Dalla emanazione dello Statuto Albertino in poi i più insigni giuristi e uomini
politici
- hanno proclamato "nulla esservi tanto indispensabile e urgente quanto una radicale
riforma
- degli ordinamenti giudiziari": queste sono le parole pronunciate da Zanardelli alla
Camera
- il 26 marzo 1903: e sono tuttora di sorprendente attualità. Ora siamo giunti ad un
momento
- decisivo poichè la nuova Costituzione ha posto le basi della riforma, ha enunciato dei
principi
- che ci svincolano da tradizionali ed inveterati orientamenti, e aprono nuovi e luminosi
orizzonti.
- Si tratta di attuare questi principi, di dar mano non alla
riparazione del vecchio edificio,
- ma alla costruzione del nuovo, di uscire dalle esercitazioni accademiche.
- Ecco la ragione e lo scopo di questo Congresso".
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- In un suo articolo apparso nel 1949 sul periodico dell'Associazione,
si legge:
- " L'indipendenza della magistratura non deve essere riguardata
come un privilegio
- ma come una condizione essenziale dell'esercizio della funzione che ai giudici è
affidata.
- ... Nel funzionamento della giustizia possono esservi delle manchevolezze e degli
- inconvenienti: ma le une e gli altri debbono essere eliminati mediante il controllo
esercitato
- dai capi degli organi giurisdizionali e dal Consiglio Superiore della Magistratura.
- ... Non mancano d'altra parte sentenze ingiuste e sentenze errate: ma ingiustizie ed
errori
- possono essere censurati ed eliminati soltanto con gli ordinari mezzi di
impugnazione."
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- Ancora, nel discorso inaugurale al Convegno di Venezia del 1952,
Battaglini ricorda
- che "La crisi della giustizia non è ancora superata. ... I provvedimenti finora
adottati sono
- frammentari e non potranno dare frutto se non quando potranno essere inseriti in quel
totale
- e radicale rinnovamento giudiziario su cui noi insistiamo e che dovrebbe avere quattro
aspetti:
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- 1) riforma dell'ordinamento giudiziario che ha come fulcro la posizione costituzionale
della Magistratura;
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- 2) riforma dell'ordinamento forense, s'intende nell'esclusivo interesse della giustizia
e con speciale
- riguardo ad un'efficace assistenza legale dei non abbienti;
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- 3) riforma processuale che, invece di apportare dei peggioramenti, come è avvenuto con
talune
- delle ultime leggi, ci dia finalmente un processo civile snello, rapido e poco costoso
ed un processo
- penale che, con adatti congegni (compresa la dipendenza diretta della polizia
giudiziaria dalla Magistratura)
- consenta non solo il pronto accertamento dei reati e dei loro autori, ma altresì
un'indagine adeguata sulla
- personalità fisico-psichica del reo che renda la pena non più un inutile strumento di
crudeltà ma uno strumento
- di emenda e di redenzione, e consenta inoltre un controllo del magistrato nella fase
esecutiva della pena
- e delle misure di sicurezza;
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- 4) riforma della organizzazione delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie; riforma che
però non consista
- soltanto nella riverniciatura di vecchi ed arrugginiti meccanismi, ma si serva di metodi
e di mezzi più semplici,
- più moderni, più idonei."
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- Come si vede, sono affermazioni che in buona parte hanno trovato
attuazione dagli anni settanta
- in poi, come ad esempio con la riforma dell'ordinamento penitenziario, ma che conservano
per il resto
- ancora oggi intatta la loro attualità.
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- Purtroppo, tra il 1949 ed il 1950, una grave infermità lo ha colpito
agli occhi, procurandogli
- una quasi completa cecità.
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- Tuttavia Battaglini non abbandona l'attività giurisdizionale, ma vi
si impegna ulteriormente,
- valendosi della sua prodigiosa memoria; inoltre concentra i suoi sforzi nella veste di
Presidente
- della Associazione, soprattutto verso due obbiettivi che vede chiaramente come
indispensabili
- per un effettivo miglioramento della amministrazione della giustizia e dell'ordine
giudiziario:
- la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, e la istituzione della Corte
Costituzionale,
- secondo le nuove regole introdotte dalla Costituzione, e non ancora attuate dal
Parlamento.
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- La Corte Costituzionale vede finalmente la luce nel 1953, con una
riforma importantissima
- che segnerà definitivamente l'evoluzione del nostro ordinamento giuridico nel
dopoguerra,
- e Battaglini, nel 1955, viene eletto all'unanimità, dalla Corte di Cassazione, assieme
a
- Emanuele Piga ed a Russo, a far parte della neoistituita Corte.
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- Benchè ormai cieco, egli assume l'alto incarico con rinnovato
entusiasmo, lasciando
- con rammarico la guida dell'Associazione, e lo assolverà sino alla morte, avvenuta nel
1960.
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- In suo onore, la rivista a cui egli aveva riservato la gran parte
delle sue fatiche di studioso,
- la "Giustizia Penale", gli dedica un apposito fascicolo, nel quale sono
raccolti gli scritti dei
- migliori studiosi del tempo, tra cui Alfredo De Marsico, Giovanni Conso, Emilio Ondei,
- Remo Pannain, Scipione Piacenza, Giuseppe Sabatini, Arturo Santoro, Giuliano Vassalli,
- e molti altri.
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- Il gran numero degli scritti che egli ci ha lasciato, sia di diritto
penale che amministrativo,
- o costituzionale, dei quali i più significativi sono stati raccolti in due volumi
pubblicati postumi,
- appaiono ancora oggi come un modello di stile e di rigore logico.
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- In particolare nelle Sue note a sentenza, ha osservato De Marsico, ha
lasciato il modello
- migliore di ciò che la nota dovrebbe essere", e proprio per questo egli spicca fra
tutti gli altri
- commentatori di sentenze.
- Ed anche allorchè appaiono superati nel contenuto tecnico, dalla
successiva evoluzione normativa,
- i suoi studi restano comunque un punto di riferimento per chiunque si trovi oggi ad
affrontare gli stessi temi.
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- Quanto alle sue qualità di magistrato, ha osservato Michele Fragali,
insigne civilista, allorchè
- gli succedette nell'incarico di giudice costituzionale, che "Battaglini ebbe del
giudice le qualità
- più elette: le sue sentenze avevano i caratteri della semplicità, della chiarezza,
della risoluta
- indagine dei punti centrali, e rifuggivano dagli orpelli della facile dottrina. E' vano
ricercare
- se il requirente abbia servito al giudice o se il giudice abbia giovato al requirente,
perchè nella
- diversità delle due funzioni egli esprimeva sempre l'unità del suo essere. Era giudice
anche
- quando poneva le sue istanze di pubblico ministero, perchè era nella sua convinzione
che il
- requirente debba levarsi fino all'imparzialità, mai essere soltanto parte, bensì
essere promotore
- di giustizia, organo di legalità. Perciò si può dire che Ernesto Battaglini fu
soprattutto e
- semplicemente guardiano delle frontiere della giustizia".
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- Restano ancora a testimonianza del suo impegno sociale ed umano,
oltrechè tecnico-giuridico,
- le sue battaglie contro la pena di morte, la sua avversione alla pena dell'ergastolo, in
quanto
- improduttiva di effetti rieducativi e risocializzanti sul reo, e la sua opera in difesa
dell'indipendenza
- della magistratura.
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- Sembrerebbe mancargli, per passare alla storia anche della
dottrina giuridica, un'opera scientifica
- di ampio respiro.
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- Ma come ha notato De Marsico, "la sua febbrile produzione dava a
chi la seguiva l'impressione
- che egli stesse mettendo insieme e collaudasse il materiale necessario per affrontare,
in un secondo
- tempo, la elaborazione di un trattato, del quale la legge crudele del tempo non volle
dargli la possibilità".
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- Ed è ben possibile dalla molteplicità dei suoi lavori, dedurre un
filo culturale comune, una visione
- d'insieme del diritto, penale e non, sempre inteso come strumento di civilità a
servizio dell'uomo,
- e mai come vuoto ed astratto meccanismo formale.
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- Proprio per la profondità ed ampiezza del suo pensiero e la
elevatezza ed universalità dei suoi
- ideali, egli va senz'altro e degnamente collocato accanto ai grandi giuristi a cui
Venosa già ha dato
- i natali, al Cardinale De Luca, o a Pasquale Del Giudice, ed anche a fianco degli altri
grandi giuristi
- lucani, come ad esempio Emanuele Gianturco e Mario Pagano.