Trani IusLe Riforme / Relazione Commissione "Grosso" per la riforma del c.p. - X/                                                         Home page

 

X.  LA RESPONSABILITA' DELLE PERSONE GIURIDICHE

1. Il 25 marzo 1999 è stato approvato dalla Camera in prima lettura il DDL governativo di ratifica della Convenzione sulla lotta contro la corruzione internazionale, che contiene (art. 6) una delega al Governo per la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, relativamente ai reati di cui alla legge di ratifica (concussione e corruzione). Il disegno è ora all'esame del Senato (n. 3915S). Nel prendere atto della scelta allo stato prefigurata a favore di una responsabilità 'non penale', si deve rilevare che gli istituti dei quali si prospetta l'introduzione sono direttamente raccordati al presupposto penalistico della commissione di reati, ed hanno contenuti corrispondenti a sanzioni e misure del diritto penale classico, con il quale pongono problemi di raccordo.

2. L'introduzione di un sistema sanzionatorio (penale o non penale) per le persone giuridiche in un ambito più ampio di quello imposto dalla ratifica della convenzione sulla corruzione internazionale appare condizione necessaria per la razionalizzazione di diversi istituti del diritto penale d'impresa:

a) Misura delle pene pecuniarie. Nel diritto penale d'impresa i limiti edittali della pena pecuniaria sono pensati in relazione a un patrimonio cospicuo, tale supponendosi quello dell'impresa. Emblematico l'art. 21 della c.d. l. Merli, novellata nel 1995: si arriva a massimi edittali di 150 e 250 milioni di lire, che rispetto alle persone fisiche dei dirigenti o dipendenti appaiono irrealistici. Di fatto è l'imprenditore (persona fisica o persona giuridica) che di regola si accolla il costo delle sanzioni pecuniarie penali, cui è comunque sussidiariamente obbligato ex art. 197 c. p. La previsione di una sanzione pecuniaria per la persona giuridica consentirebbe una opportuna revisione delle cornici edittali, aprendo la strada alla possibilità di risposte differenziate: la persona giuridica titolare dell'impresa potrà essere destinataria di sanzioni pecuniarie anche (ma non necessariamente) molto elevate, in proporzione alla gravità del fatto ed al patrimonio dell'ente, mentre le sanzioni pecuniarie (penali) per le persone fisiche dei funzionari dell'impresa andrebbero opportunamente dimensionate secondo criteri più realistici e più equi.

b) Oblazione. L'attuale disciplina dell'oblazione 'discrezionale' (art. 162 bis c.p.) è inadeguata rispetto alle situazioni nelle quali è in gioco un'attività d'impresa. In esse l'eliminazione delle conseguenze del reato può essere deliberata e realizzata solo dalla persona giuridica che gestisce 1'impresa: il contravventore, anche se tuttora alle dipendenze dell'ente, non è in grado di farlo (o almeno, non autonomamente da decisioni e investimenti dell'impresa). Anche il pagamento dell'oblazione (un costo, di regola, più pesante di quello di una sentenza di condanna), quando sia agganciato a massimi edittale elevati è possibile solo alla persona giuridica. E dovrà essere pagato tante volte quanti sono i dipendenti imputati. In breve: sia con riguardo al costo dell'oblazione, sia con riguardo alla condizione 'riparatoria', le chiavi del meccanismo delineato dal codice vigente stanno nelle mani della persona giuridica. e non del 'contravventore'. Questa incongruenza, che incide negativamente sulla funzionalità dell'istituto, e può comportare effetti discriminatori, può essere sanata accollando alla persona giuridica il costo dell'oblazione, e condizionandone l'ammissione a condotte 'riparatorie' che la persona giuridica (e non i1 contravventore) abbia la possibilità di realizzare. Ovviamente, essendo l'oblazione una facoltà e non un obbligo, ciò presuppone la previsione d'una sanzione pecuniaria a carico della persona giuridica. Per gli imputati persone fisiche il meccanismo dell'oblazione potrà esssere opportunamente alleggerito, sia escludendo la condizione 'riparatoria', trasferita a carico dell'ente, sia con 1'aggancio a massimi edittali meno severi.

c) Patteggiamento. Nella prassi, 1'accettazione del patteggiamento viene spesso condizionata a condotte riparatorie o risarcitorie. In presenza di danni, di regola ingenti, connessi ad illeciti 'd'impresa', tale collegamento fa dipendere la sorte degli imputati da comportamenti dell'ente. Come nel caso dell'oblazione, si determina un intreccio ambiguo fra giudizio penale nei confronti di persone fisiche e interessi risarcitori o reintegratori il cui soddisfacimento, proprio nei casi di maggior rilievo, eccede le possibilità degli imputati. Questo intreccio, inaccettabile, potrà essere sciolto senza pregiudizio né per l'interesse dell'imputato al patteggiamento, né per gli interessi offesi dal reato, se il collegamento fra sanzione e riparazione potrà essere riferito direttamente alla posizione della persona giuridica.

d) Confisca e misure interdittive. La possibilità di disporre la confisca a carico della persona giuridica consentirebbe di inseguire il profitto dell'illecito, quando beneficiaria ne è stata la persona giuridica, presso il soggetto che di fatto lo ha conseguito. In questa direzione si sono mossi anche ordinamenti ai quali la responsabilità penale delle persone giuridiche è estranea (codice austriaco). Del pari, la previsione di eventuali misure interdittive (comunque denominate) a carico della persona giuridica consentirebbe di incidere, se e in quanto opportuno, direttamente sul contesto di attività di cui 1'illecito è espressione.

3. Le osservazioni suesposte evidenziano come 1'introduzione di un sistema di sanzioni applicate direttamente alle persone giuridiche sia sollecitata da ragioni interne al sistema penale. Solo 1'introduzione di una responsabilità (penale o amministrativa) di tali soggetti, di contenuto assimilabile a sanzioni penali, consente un riassetto razionale delle sanzioni e di altri istituti fondamentali del diritto penale dell'impresa.

Già attualmente, le persone giuridiche sono coinvolte nel sistema penale come soggetti civilmente obbligati per il pagamento delle pene pecuniarie e per il risarcimento del danno. Nella prassi il coinvolgimento va oltre (ipotesi di oblazione 'condizionata' e di patteggiamento per reati d'impresa). I costi sono talora assurdamente moltiplicati, in proporzione del numero degli imputati. Una razionalizzazione del sistema, con 1'introduzione di sanzioni dirette per la persona giuridica, consentirebbe il superamento di tali distorsioni.

4. Il 'diritto sanzionatorio' per le persone giuridiche dovrebbe coprire 1'intera gamma di situazioni nelle quali l'applicazione di sanzioni in capo alla persona giuridica, in aggiunta alle sanzioni penali per le persone fisiche, appaia necessaria per il riequilibrio razionale degli istituti del sistema sanzionatorio.

Fondamentalmente, vengono in rilievo le seguenti situazioni: a) reati commessi 'a favore', 'nell'interesse', 'per conto' della persona giuridica, da parte di soggetti competenti a impegnarla (sul modello di quanto previsto nel DDL di ratifica della convenzione sulla corruzione); b) reati costituenti inadempimento di una garanzia dovuta nell'interesse di terzi o della collettività da soggetti operanti per l'organizzazione. Al primo gruppo appartengono prevalentemente delitti dolosi con implicazioni di carattere patrimoniale. Il secondo gruppo comprende i settori fondamentali del diritto penale d'impresa: ambiente, sicurezza del lavoro e della collettività, tutela dei consumatori; e non solo le norme del diritto penale speciale, ma anche delitti già previsti (es., delitti contro l'incolumità delle persone) o che possano essere introdotti nel codice penale.

Pare ragionevole considerare come soggetti competenti a impegnare la persona giuridica (ai fini della applicazione delle sanzioni) non solo coloro che abbiano la legale rappresentanza, ma tutti coloro che, in forza di poteri attribuiti nell'ambito dell'organizzazione, siano titolari di una posizione di garanzia penalmente rilevante, o titolati ad instaurare rapporti con terzi nell'interesse della persona giuridica.

Per quanto concerne la qualificazione delle sanzioni per le persone giuridiche, non si ravvisano ostacoli né di legittimità né di opportunità alla formale inserzione nel sistema penale, che avrebbe anzi l'effetto di assicurare l'applicabilità di più rigorosi principi garantisti (principi di legalità, di offensività, di colpevolezza). E' questa la soluzione adottata in recenti riforme di altri paesi europei (Francia, Norvegia). La questione appare peraltro secondaria rispetto alla determinazione dei contenuti della disciplina. Il legislatore potrebbe anche, volendo, adottare un'etichetta neutra, come quella di sanzioni accessorie: accessorie rispetto ad illeciti che potrebbero avere natura sia penale che amministrativa. Verrebbe in tal modo evidenziata la specificità di un diritto sanzionatorio delle persone giuridiche, quasi tertium genus fra il penale e 1'amministrativo, e insieme additata la sua possibile connessione con l'uno e l'altro sistema.

5. La tipologia delle sanzioni non può che essere quella del DDL 3915S: sanzioni pecuniarie, confisca, misure interdittive in senso lato. Le questioni attengono alla loro misura e agli ambiti e presupposti della loro applicazione. Si tratta di questioni 'di parte speciale', da risolvere nel contesto delle scelte di incriminazione e sanzionatorie nei singoli settori di intervento. Come indirizzi di carattere generale possono prospettarsi i seguenti: a) prevedere limiti massimi edittali per le sanzioni pecuniarie maggiori di quelli previsti per le persone fisiche, evitando peraltro irrigidimenti eccessivi; b) prevedere la confisca (obbligatoria) dei profitti che alla persona giuridica siano derivati dal reato (e che non debbano essere altrimenti oggetto di risarcimento); c) disciplinare i presupposti e la durata delle eventuali misure interdittive, prevedendone 1'applicazione come discrezionale, in funzione di concrete esigenze di prevenzione, e in modo da evitare effetti eccessivamente gravosi anche per interessi di terzi.

Per ragioni di prevenzione generale e speciale, si segnala la opportunità considerare come presupposto di forti riduzioni delle sanzioni pecuniarie l'adozione da parte della persona giuridica di modelli organizzativi ed operativi idonei a prevenire reati (sistema americano).

Sotto 1'aspetto processuale la stretta connessione fra il sistema delle sanzioni per le persone giuridiche (comunque qualificate) e il sistema penale suggerisce di ricondurre entro il processo penale anche l'accertamento dei presupposti della responsabilità della persona giuridica e l'applicazione delle conseguenti sanzioni. Ne guadagnerebbero non solo gli interessi legati all'efficienza del modello processuale, ma anche quelli legati al diritto di difesa della persona giuridica: questa, che già può essere parte del processo penale come responsabile civile, vi sarebbe parte fin dall'inizio ad ogni effetto, e potrebbe in quella sede espletare anche in condizioni più favorevoli ogni attività difensiva.