Trani IusLe Riforme / Relazione Commissione "Grosso" per la riforma del c.p. - II /                                                                              Home page

 

II.  IL SUPERAMENTO O MANTENIMENTO DELLA DICOTOMIA DELITTI - CONTRAVVENZIONI

La bipartizione dei reati in delitti e contravvenzioni ha costituito oggetto di ampia discussione prima in Sotto-commissione, poi in Commissione.

Una parte dei componenti ritiene che sia giunto il momento di abolire le contravvenzioni, superando un modello che lo schema di legge-delega Pagliaro ed il progetto di legge Riz avevano invece previsto di conservare, pur contemplando incisive modificazioni in materia di pena (rispettivamente, semidetenzione in luogo dell'arresto, eliminazione dell'arresto).

Le ragioni di questa proposta, tendente a semplificare il sistema dei reati depenalizzando le infrazioni veramente bagatellari, e configurando come delitti tutte le altre, con esplicita articolazione nella veste dolosa e colposa (differentemente punita) delle fattispecie per le quali si ritiene opportuna anche la ipotesi della responsabilità colposa, possono essere sintetizzate nei seguenti profili:
a) frequente irrazionalità e casualità delle scelte operate nell'inserimento dei reati nell'una piuttosto che nell'altra categoria, rivelata fra l'altro dalla presenza di delitti puniti con la sola multa e dalla collocazione fra le contravvenzioni di fatti di notevole gravità;
b) appiattimento in una unica cornice edittale delle condotte colpose e di quelle dolose;
c) facile preda della prescrizione di contravvenzioni di notevole rilevanza ma di lungo e complesso accertamento;
d) frequente non esecuzione, o addirittura ineseguibilità, delle pene irrogate, e conseguente significato meramente simbolico della previsione di numerose contravvenzioni;
e) inflazione delle previsioni di reati conseguente alla possibilità di ricorrere al modello contravvenzionale.
 
Altra parte della Commissione giudica invece utile la conservazione del modello contravvenzionale.
A sostegno di questo assunto si sottolinea:
a) il pericolo di un appesantimento eccessivo della categoria dei delitti a fronte della difficoltà di realizzare una
depenalizzazione che superi determinate soglie di incisività;
b) la persistente validità del modello contravvenzionale in ragione della sua specifica idoneità a recepire le esigenze
di una configurazione dinamica delle fattispecie di reato (fattispecie di mera condotta e di pericolo astratto, con una
tipicità soggettiva poco marcata e tale da giustificare la previsione indifferenziata, ecc.);
c) la esistenza di contravvenzioni non trasformabili agevolmente in delitti (es., contravvenzioni concernenti la sicurezza
del lavoro), e che è opportuno sottrarre comunque alla depenalizzazione allo scopo di continuare a sottoporle al controllo giurisdizionale;
d) la validità del modello di reato contravvenzionale individuato dallo schema di legge-delega Pagliaro nelle tre categorie
dei reati consistenti nella violazione di regole cautelari, dei reati integranti un irregolare esercizio di attività sottoposte a
poteri amministrativi di concessione, autorizzazione, controllo o vigilanza, e dei fatti di ridotta offensività.
Né, si è soggiunto, ha pregio il riferimento alla prescrizione, che può essere agevolmente modulata in modo da evitare
una troppo agevole prescrittività delle contravvenzioni complesse, o alla frequente 'ineffettività' delle sanzioni, che può essere anch'essa superata attraverso idonea disciplina. Si concorda comunque sulla eliminazione della pena dell'arresto, e sulla sua sostituzione con pene diverse da quella detentiva carceraria secondo il modello dello schema di legge-delega Pagliaro.