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Commissione "Grosso" per la riforma del c.p. - II /
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II. IL SUPERAMENTO O MANTENIMENTO DELLA DICOTOMIA DELITTI -
CONTRAVVENZIONI
La bipartizione dei reati in delitti e contravvenzioni ha costituito oggetto di ampia
discussione prima in Sotto-commissione, poi in Commissione.
Una parte dei componenti ritiene che sia giunto il momento di abolire le
contravvenzioni, superando un modello che lo schema di legge-delega Pagliaro ed il
progetto di legge Riz avevano invece previsto di conservare, pur contemplando incisive
modificazioni in materia di pena (rispettivamente, semidetenzione in luogo dell'arresto,
eliminazione dell'arresto).
- Le ragioni di questa proposta, tendente a semplificare il sistema dei reati
depenalizzando le infrazioni veramente bagatellari, e configurando come delitti tutte le
altre, con esplicita articolazione nella veste dolosa e colposa (differentemente punita)
delle fattispecie per le quali si ritiene opportuna anche la ipotesi della responsabilità
colposa, possono essere sintetizzate nei seguenti profili:
- a) frequente irrazionalità e casualità delle scelte operate nell'inserimento dei reati
nell'una piuttosto che nell'altra categoria, rivelata fra l'altro dalla presenza di
delitti puniti con la sola multa e dalla collocazione fra le contravvenzioni di fatti di
notevole gravità;
- b) appiattimento in una unica cornice edittale delle condotte colpose e di quelle
dolose;
- c) facile preda della prescrizione di contravvenzioni di notevole rilevanza ma di lungo
e complesso accertamento;
- d) frequente non esecuzione, o addirittura ineseguibilità, delle pene irrogate, e
conseguente significato meramente simbolico della previsione di numerose contravvenzioni;
- e) inflazione delle previsioni di reati conseguente alla possibilità di ricorrere al
modello contravvenzionale.
-
- Altra parte della Commissione giudica invece utile la conservazione del modello
contravvenzionale.
- A sostegno di questo assunto si sottolinea:
- a) il pericolo di un appesantimento eccessivo della categoria dei delitti a fronte della
difficoltà di realizzare una
- depenalizzazione che superi determinate soglie di incisività;
- b) la persistente validità del modello contravvenzionale in ragione della sua specifica
idoneità a recepire le esigenze
- di una configurazione dinamica delle fattispecie di reato (fattispecie di mera condotta
e di pericolo astratto, con una
- tipicità soggettiva poco marcata e tale da giustificare la previsione indifferenziata,
ecc.);
- c) la esistenza di contravvenzioni non trasformabili agevolmente in delitti (es.,
contravvenzioni concernenti la sicurezza
- del lavoro), e che è opportuno sottrarre comunque alla depenalizzazione allo scopo di
continuare a sottoporle al controllo giurisdizionale;
- d) la validità del modello di reato contravvenzionale individuato dallo schema di
legge-delega Pagliaro nelle tre categorie
- dei reati consistenti nella violazione di regole cautelari, dei reati integranti un
irregolare esercizio di attività sottoposte a
- poteri amministrativi di concessione, autorizzazione, controllo o vigilanza, e dei fatti
di ridotta offensività.
- Né, si è soggiunto, ha pregio il riferimento alla prescrizione, che può essere
agevolmente modulata in modo da evitare
- una troppo agevole prescrittività delle contravvenzioni complesse, o alla frequente
'ineffettività' delle sanzioni, che può essere anch'essa superata attraverso idonea
disciplina. Si concorda comunque sulla eliminazione della pena dell'arresto, e sulla sua
sostituzione con pene diverse da quella detentiva carceraria secondo il modello dello
schema di legge-delega Pagliaro.