Trani IusLe Riforme / Relazione Commissione "Grosso" per la riforma del c.p. - IX /                                                                         Home page

 

IX.  - L'IMPUTABILITA'

1. Necessità di mantenere la distinzione fra soggetti imputabili e non. Pur nella consapevolezza degli aspetti di crisi dell'istituto dell'imputabilità, il mantenimento della distinzione fra soggetti imputabili e non imputabili appare irrinunciabile per un diritto penale garantista.

Definita (a livello formale) l'imputabilità come assoggettabilità a pena, i problemi di disciplina attengono, innanzi tutto, alla individuazione di categorie di soggetti nei cui confronti un rimprovero di colpevolezza non può essere mosso per le loro condizioni soggettive di incapacità, e nei cui confronti non ha senso l'inflizione di una pena commisurata alla colpevolezza.

La rilevazione di situazioni soggettive di 'incapacità di colpevolezza' è una costante degli ordinamenti penali moderni, con soluzioni, peraltro, anche fortemente differenziate. Negli anni '80 è stata avanzata la proposta di abolire la non imputabilità degli infermi di mente con l'intento di riconoscere la loro pari dignità nello spirito della riforma avviata dalla legge 180/78; anche tale proposta, peraltro, recupera momenti di rilevanza dell'infermità quale criterio di differenziazione nell'esecuzione della pena, che per l'infermo si vuole abbia un contenuto terapeutico. La idea di affermare in via generale l'imputabilità dell'infermo di mente si rivela in realtà una scelta ideologica: la previsione di una differenziazione di situazioni soggettive e di corrispondenti modelli differenziati di risposta non può essere eliminata.

2. Questioni di tecnica legislativa. L'effetto delle condizioni inabilitanti, cui si ricollega la non imputabilità, è definito sia nel vigente codice che nelle proposte Pagliaro e Riz come 'incapacità di intendere e di volere'. Resta nel vago l'oggetto dell'intendere e del volere, che invece è esplicitato da formulazioni più 'mirate' di altri codici. La formula del codice tedesco, ripresa da codici più recenti (spagnolo e portoghese) è incentrata sul nesso fra incapacità e fatto commesso: incapacità di comprendere il contenuto illecito del fatto, e di agire in conformità a tale rappresentazione. Pur trattandosi di soluzione raggiungibile in sede di interpretazione, appare opportuno esplicitarla nel testo del codice.

Per quanto concerne l'individuazione delle condizioni produttive di incapacità, sul piano della tecnica legislativa si prospettano le possibilità di una disciplina fondata sulla clausola generale dell'incapacità e/o di una tipizzazione di specifiche fattispecie di esclusione dell'imputabilità. Il codice Rocco fa uso di entrambe.

Per la scelta del tipo di disciplina, vengono in rilievo esigenze in qualche misura divergenti.

Da un lato, le esigenze di certezza appaiono meglio soddisfatte da una disciplina che -presupposta in via normale l'imputabilità dell'adulto- indichi le condizioni nelle quali essa sia esclusa (il che impegna il legislatore ad una tipizzazione delle cause di esclusione dell'imputabilità, atta a vincolare l'interprete più di quanto non possano fare, di per sé sole, le clausole generali della capacità o incapacità). D'altra parte, le indicazioni legislative dovrebbero essere, per quanto possibile, esaustive rispetto all'esigenza di ricomprendere le diverse situazioni che, alla luce del sapere scientifico e di criteri di valutazione storicamente acquisiti, appaiono incompatibili con la possibilità d'un rimprovero di colpevolezza. A tal fine appare necessario utilizzare concetti 'aperti', che nel rispetto del principio di legalità definiscano in modo chiaro i parametri di riferimento, consentendo un adeguamento al mutare delle conoscenze scientifiche.

3. Infermità di mente ed altre anomalie. Il primo e fondamentale campo problematico, per la disciplina della (non) imputabilità, è quello delle situazioni soggettive di 'non normalità psichica'. E' qui che in dottrina si è ravvisata una crisi dell'istituto dell'imputabilità, per il venire meno di antiche (illusorie) certezze (il paradigma medico-nosografico) nelle scienze che si occupano della psiche, dell'infermità e del disagio psichico. Mentre il legislatore credeva di poter trarre indicazioni univoche, le applicazioni del diritto riflettono invece le incertezze della scienza psichiatrica attorno alla malattia di mente, al punto che si è potuto rilevare che il concetto di infermità di mente, utilizzato dal codice, sarebbe divenuto privo di connotazione semantica, essendo diventato inconsistente il parametro esterno di riferimento.

Quanto ai contenuti, la linea di tendenza nelle applicazioni giurisprudenziali è stata, non senza incertezze, verso un cauto allargamento delle condizioni rilevanti ai fini dell'esclusione (o riduzione) dell'imputabilità: soluzioni diverse da quelle 'pensate' dal legislatore decenni addietro, ma consentite dalla 'apertura' dei concetti di malattia o infermità. Allo stesso modo i codici penali più recenti (spagnolo, portoghese) hanno introdotto formule che allargano i presupposti della non imputabilità, elencando accanto alla infermità psichica altre condizioni ritenute idonee ad incidere sulla capacità di intendere e di volere. Le proposte di riforma del codice italiano, pur con modalità diverse, hanno imboccato la medesima strada. Lo schema Pagliaro aggiunge all'infermità il riferimento ad 'altra anomalia', e introduce la clausola di chiusura della 'altra causa'. Il disegno Riz mantiene una elencazione tassativa di cause di esclusione, allargata alla 'gravissima anomalia psichica'. Entrambi aboliscono la proclamata (art. 90) irrilevanza, ai fini dell'imputabilità, degli stati emotivi e passionali: è un'indicazione di apertura a soluzioni diverse, peraltro già prospettate nei casi in cui lo stato emotivo abnorme possa ritenersi radicato in una situazione patologica.Nei dibattiti sulle proposte di riforma è emerso un orientamento critico verso l'impostazione del progetto Pagliaro che, dopo una elencazione formalmente tassativa di cause di esclusione dell'imputabilità, la rende onnicomprensiva con la previsione di chiusura di 'altra causa' tale da escludere la capacità di intendere e di volere. Ad avviso della Commissione l'idea guida deve essere l'adeguamento al sapere scientifico, il che fa propendere per un approccio legislativo cauto, che non allarghi, ma nemmeno blocchi in modo troppo rigido le situazioni di possibile rilevanza ai fini dell'imputabilità. Esclusa l'adozione di clausole generali o troppo generiche, il testo legislativo dovrebbe utilizzare concetti in grado di rendere controllabile l'adeguamento ai saperi scientifici di riferimento.

Secondo alcuni studiosi potrebbe anche ritenersi sufficiente la formula del codice vigente, incentrata sul concetto di infermità, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale cui essa ha dato luogo. La Commissione ritiene tuttavia preferibile un chiarimento legislativo, mediante l'introduzione, accanto alla infermità, della formula della grave anomalia psichica: ciò renderebbe più sicura la strada per una possibile rilevanza quali cause di esclusione dell'imputabilità di situazioni oggi problematiche, come le nevrosi o psicopatie, o stati momentanei di profondo disturbo emotivo, che fossero tali da togliere base ad un ragionevole rimprovero di colpevolezza.

Alla preoccupazione che ciò possa indebolire la 'tenuta' generalpreventiva del sistema penale si può rispondere che nessuna patente di irresponsabilità si vuole dare automaticamente a realtà in cui sia mancato un controllo esigibile di impulsi emotivi: le situazioni di possibile rilevanza ai fini dell'imputabilità sono situazioni riconoscibilmente abnormi.

4. Ubriachezza e intossicazione da stupefacenti. La disciplina vigente è caratterizzata dall'imputabilità del fatto commesso in stato di ubriachezza o intossicazione da stupefacenti non accidentale, che abbia provocato una incapacità piena, e dalla rilevanza, come causa di esclusione dell'imputabilità, dell'intossicazione cronica.

La disciplina dell'ubriachezza non accidentale è oggetto di critica da parte della dottrina, che vi ravvisa una finzione di imputabilità contrastante con il principio di colpevolezza, e dettata da preoccupazioni di prevenzione generale e speciale che si ritiene potrebbero essere altrimenti soddisfatte. Una diversa posizione era stata espressa nella lontana sentenza (n. 33 del 1970) con la quale la Corte Costituzionale ha respinto questioni di legittimità costituzionale dell'art.92 c. p., sollevate con rif. agli art. 3 e 27 Cost., ritenendo la norma in esame non irragionevole in relazione al fine. Secondo la Corte, "l'ubriaco, che abbia commesso un reato, risponde per una condotta antidoverosa, cioè per essersi posto volontariamente o colposamente in condizione di commetterlo"; il titolo della colpevolezza, peraltro, sarebbe da individuare, in conformità alla giurisprudenza corrente, "sulla base dell'atteggiamento psicologico assunto dall'ubriaco al momento nel quale commise il fatto".

Questa motivazione evidenzia i punti di frizione con il principio di colpevolezza: da un lato, viene asserita l'antidoverosità dell'ubriacarsi, nella cui natura volontaria o colposa sarebbe da ravvisare il fondamento della responsabilità; dall'altro, il coefficiente psicologico che sorregge il fatto commesso è assunto a 'titolo della colpevolezza', con conseguente possibilità di affermare un 'titolo di colpevolezza' più grave di quello ricollegabile al fatto dell'ubriacarsi. La struttura di una simile disciplina non è quella della colpevolezza per il fatto, ma quella del versari in re illicita.

Concordemente condivisa la necessità di una riforma, le soluzioni proposte sono diverse.

Lo schema Pagliaro suggerisce che il soggetto "risponda per dolo se, quando si è posto nello stato di incapacità, ha agito almeno con dolo eventuale rispetto al fatto di reato, oppure per colpa, se il fatto era da lui, in tale momento, concretamente prevedibile come conseguenza di tale stato". Questa proposta, intesa a recuperare il rispetto del principio di colpevolezza, è stata anch'essa sottoposta a critica proprio con riferimento a tale principio: si tratterebbe, si è detto, di una variante del modello del versari in re illicita, che apre problemi probatori le cui soluzioni finirebbero per seguire schemi presuntivi.

Una soluzione del tutto diversa è quella, adottata dal codice tedesco, della costruzione di una fattispecie di parte speciale che incrimini il mettersi in stato di incapacità, condizionatamente alla commissione di un reato e con pena di una certa consistenza, che però non superi quella prevista per il reato commesso. Tale modello propone uno schema formale che non corrisponde alla sostanza della disciplina. Solo nella forma la condotta incriminata è il mettersi in stato di incapacità, posto che la punizione è condizionata e commisurata al reato commesso. Ma questo elemento, decisivo nel fondare e delimitare la reazione penale, è configurato come condizione obiettiva di punibilità: una frode delle etichette, che rende solo apparente il rispetto del principio di colpevolezza.

Chi proponga di introdurre disposizioni specifiche sui reati commessi in stato di ubriachezza ha l'onere di rispondere a due questioni: trattandosi di derogare a principi generali, si pongono questioni di legittimità delle eventuali deroghe e di loro necessità o (quanto meno) opportunità. Il problema reale resta in ogni caso quello che il codice del 1930 ha (bene o male) risolto in modo non ipocrita con le 'finzioni' di imputabilità: se, e a quali condizioni, prevedere una responsabilità penale per il fatto commesso in stato di incapacità, e perciò commisurata a quel fatto.

Quanto ad eventuali soluzioni specifiche, prima di pensare a soluzioni che estendano la responsabilità penale, occorre saggiare la portata dei principi generali rispetto ai quali si pone la questione dell'eventuale deroga. Schematizzando, dai principi generali deriva la possibilità di affermare la responsabilità penale per il fatto commesso in stato di incapacità piena: a) quando l'incapacità sia stata preordinata (e il fatto sia poi stato commesso nel modo preordinato); b) quando l'essersi messo (non accidentalmente) in stato di incapacità possa essere considerato infrazione di una regola cautelare rispetto al fatto poi realizzato, e questo sia stato realizzato (volontariamente o con obbiettiva violazione di regole di buon comportamento) 'a causa' dello stato di procurata incapacità. In tali ipotesi, appare possibile considerare il mettersi in stato di incapacità come condotta causale e colpevole rispetto al fatto poi realizzato. Nell'incapacità preordinata il titolo della colpevolezza dovrà essere individuata nella dolosa preordinazione. Fuori di tale ipotesi l'imputazione dovrà avvenire per colpa, anche quando il fatto sia stato poi (nello stato di incapacità piena) commesso volontariamente: il titolo di colpevolezza dovendo ravvisarsi nell'inosservanza della regola cautelare del 'non assumere alcool o droghe' in quella data situazione 'di pericolo'.

Relativamente all'ipotesi colposa, si pongono le seguenti questioni: a) se il mettersi in stato di incapacità possa essere considerato dal legislatore, al livello del 'pericolo astratto', come inosservante in ogni caso di una regola cautelare; b) se la pena prevista per i reati colposi si possa ritenere adeguata nei casi in cui il fatto sia stato realizzato volontariamente, sia pure in condizioni di incapacità piena; c) se occorra prevedere estensione di responsabilità anche per delitti dei quali sia prevista solo la forma dolosa.

Quanto al punto sub a), ravvisare sempre la violazione di una regola cautelare non è né ragionevole né supportato da indicazioni di politica criminale; vi sono, peraltro, situazioni in cui un rimprovero di colpa è possibile e plausibile: situazioni in cui taluno si sia messo in stato di incapacità in un contesto 'pericoloso' in relazione alla attività da svolgere (es., ubriacarsi prima di mettersi alla guida di veicoli). Quanto al punto sub b), rispetto a fatti aggressivi commessi volontariamente dall'incapace non accidentale (ma rimproverabili a titolo di colpa), appare giustificata la previsione di un aumento di pena commisurato alla pena edittale per il delitto colposo. Quanto al punto sub c) potrebbe essere introdotta una disciplina ad hoc, con la previsione di pene meno severe di quelle previste per la realizzazione propriamente dolosa.

L'eliminazione delle finzioni di imputabilità fa venire meno i presupposti su cui poggia la vigente disciplina dell'ubriachezza o intossicazione abituale, e rende superflua una disposizione sull'intossicazione cronica (necessaria invece, per riaffermarne il rilievo di causa di esclusione dell'imputabilità, ove si mantenga per l'intossicazione occasionale una disciplina differenziata: così lo schema Pagliaro). Gli artt. 94 e 95 del codice Rocco, che dettano una disciplina differenziata dell'intossicazione abituale e di quella cronica, sono stati oggetto di una questione di legittimità costituzionale, centrata sulla ritenuta impossibilità di distinguere le due ipotesi, e sulla conseguente natura discriminatoria delle differenze di trattamento. La Corte Costituzionale, nel rigettare la questione (sent. n. 114/98), ha esplicitamente richiamato gli auspici di una profonda revisione della materia, e sottolineato come anche le proposte di riforma mantengano l'ipotesi della cronica intossicazione come causa di non imputabilità ulteriore e autonoma rispetto all'infermità.

Al di là delle incertezze circa l'individuazione dei casi in cui l'intossicazione ha inciso sulla capacità del soggetto, l'eventuale incapacità per intossicazione cronica esclude comunque una responsabilità collegata alla capacità rilevata al momento dell'assunzione di alcool o stupefacenti.

5. Minorenni. Le proposte di riforma Pagliaro e Riz mantengono lo schema attuale, che fissa la soglia minima dell'imputabilità ai 14 anni, e fra i 14 e i 18 anni impone un accertamento in concreto della capacità, al di fuori di presunzioni in un senso o nell'altro. Il disegno Riz specifica che la non imputabilità dell'infradiciottenne dipende da accertata immaturità.

Sulla soglia minima dell'imputabilità, nei codici più recenti si registrano soluzioni diverse: 14 anni nel codice tedesco; 16 anni in quello portoghese; per il codice spagnolo, i minori di 18 anni non sono penalmente responsabili a norma del codice stesso, salvo quanto disponga la legge che disciplina la responsabilità dei minorenni.

Il sistema del codice Rocco intende essere un contemperamento fra esigenze di certezza, meglio soddisfatte dalla fissazione di soglie di età, ed esigenze di adeguamento ai casi singoli, di cui si tiene conto nella fascia di età ritenuta più problematica. Pur nella consapevolezza di quanto di arbitrario v'è nella fissazione di soglie d'età, e della vaghezza dei criteri per il giudizio 'in concreto', non si ravvisano indicazioni a favore di soluzioni diverse.

6. Trattamento dei soggetti non imputabili. Il riconoscimento di situazioni di non imputabilità lascia aperto il problema della applicazione di eventuali misure di natura non punitiva. La questione non è di etichette, ma di sostanza: misure per i 'non imputabili', comunque denominate, non possono legittimamente essere strutturate secondo criteri 'retributivi', né in vista di fini di prevenzione generale. Resta uno spazio legittimo per misure specialpreventive: e di questo tipo sono (pretendono di essere) le misure previste dal codice Rocco e da altri codici anche recenti.

La denominazione in uso in Italia evidenzia la finalità 'di sicurezza'; altre denominazioni aggiungono quella del 'miglioramento', peraltro implicita nel carattere riabilitativo che dovrebbe caratterizzare i contenuti delle misure anche nel sistema del codice Rocco. In questo sistema le misure di sicurezza erano pensate come risposta generale al fatto del non imputabile, affidata alle istituzioni di giustizia penale, su un presupposto (la pericolosità sociale) largamente presuntivo. Venute meno le presunzioni di pericolosità, ritenuta necessaria la eliminazione degli istituti connessi previsti dal codice Rocco, resta aperta la questione se e quale spazio sia opportuno lasciare ad istituti 'di giustizia criminale' nei confronti delle diverse situazioni tipiche di incapacità (minore età, infermità di mente, altre eventuali situazioni di handicap).

L'indicazione di fondo è quella di una riduzione delle eventuali misure al minimo strettamente indispensabile: extrema ratio rispetto agli istituti orientati alla risocializzazione o alla terapia, che del resto caratterizzano la legislazione più recente (in ambito psichiatrico, la svolta avviata dalla legge 180/78; in ambito minorile, i nuovi istituti introdotti con la c.d. procedura penale minorile, DPR 448/88). La risposta al 'bisogno di trattamento' del non imputabile dovrebbe competere cioè in prima istanza ad istituzioni diverse da quelle della giustizia penale. Escluso il ricorso alla pena, la giustizia 'penale' dovrebbe occuparsi dei non imputabili eccezionalmente, quando si ritenga assolutamente necessario il ricorso a forme di coercizione personale.

Appunto nella prospettiva di una restrizione dei presupposti delle misure di sicurezza si muove lo schema Pagliaro, sia nel proporre un criterio restrittivo di pericolosità sociale (art. 36, n.1), sia nella preferenza per la misura non detentiva. Senz'altro opportuna è la precisazione che il reato commesso può giustificare la misura a condizione che sia "manifestazione della causa di non imputabilità". Lo stesso dovrebbe aggiungersi con riferimento ai delitti temuti: anch'essi temuti in quanto probabile manifestazione del protrarsi (o ripetersi) dello stato di incapacità. Quanto alla 'particolare gravità' dei fatti (così lo schema di delega), è un criterio che dovrà essere specificato dal codice con l'individuazione di una cerchia selezionata di delitti, a seguito dei quali e per la cui prevenzione appaia congrua la possibilità di disporre una misura di sicurezza.

Con riferimento ai minori, il DPR 448/88 già contiene una specificazione dei delitti, in relazione ai quali sia consentito applicare una misura di sicurezza, in via definitiva (art. 36) o provvisoria (art. 37). Analoga specificazione dovrà essere introdotta anche nei confronti delle altre categorie di soggetti incapaci, avendo in particolare riguardo ai delitti 'di aggressione' contro la incolumità o la libertà personale e ai delitti contro il patrimonio di una certa gravità.

E' diffusa in dottrina l'istanza di sostituire al criterio della pericolosità (ritenuto di dubbio fondamento empirico) quello del 'bisogno di trattamento'. Tale proposta merita accoglimento, sia sul piano terminologico (evitando così il messaggio stigmatizzante in termini di 'pericolosità), sia su quello sostanziale della determinazione dei presupposti e del contenuto delle misure: ciascuna costruita e da applicare come risposta ad un particolare e comprovato bisogno di trattamento (terapeutico, educativo, disintossicante, e simili).

L'inserzione dell'orizzonte penalistico nella prospettiva del trattamento deve tenere comunque conto della nuova prospettiva conseguente, fra l'altro, alla ridefinizione dei presupposti di applicazione della 'misura/riabilitazione': nel senso che il trattamento potrebbero anche essere tendenzialmente affidato, in assenza di controindicazioni, ad istituti di riabilitazione non specificamente connotati in senso penalistico (in questo senso, ad esempio, la conservazione di misure di sicurezza per infermi di mente non dovrebbe significare necessariamente il mantenimento dell'ospedale psichiatrico o di altri luoghi di trattamento separati da quelli della 'normale' assistenza psichiatrica).

Per quanto concerne le regole 'di garanzia', modello idoneo appare quello dello schema Pagliaro: a) accertamento concreto del bisogno del trattamento al momento del fatto e al momento dell'applicazione della misura; il nesso con tipologie circoscritte di delitti dovrebbe dare al giudizio del bisogno del trattamento, il cui fondamento empirico è molto controverso, un ancoraggio meno aleatorio; b) riesame periodico di tale bisogno; piuttosto che prevedere un termine rigido, sembrerebbe preferibile prevedere che il termine sia fissato di volta in volta dal giudice entro un limite massimo, fermo in ogni caso il riesame anche prima della scadenza quando la ragione della misura appaia venuta meno; c) cessazione della misura quando sia accertata la cessazione del bisogno di trattamento; nel caso di infermità psichica o di intossicazione cronica da alcool o stupefacenti, cessazione della misura quando sia cessato lo stato di incapacità del quale il delitto commesso sia stata manifestazione.

Esigenze di proporzione potrebbero portare ad introdurre un termine massimo per le misure detentive e non detentive, che potrebbe essere parametrato ai limiti edittali di pena per il commesso delitto. Una misura più prolungata (indeterminata nel massimo?) potrebbe ritenersi non sproporzionata soltanto in presenza di un pericolo concreto e non altrimenti fronteggiabile di atti gravemente aggressivi contro la vita o l'incolumità delle persone.

7. Mantenimento di fattispecie di capacità ridotta? Le proposte di riforma del codice italiano mantengono ipotesi di ridotta capacità, individuandone i presupposti in situazioni vicine a quelle che danno luogo ad incapacità piena, e distinguendole poi in ragione della diversa incidenza sulla capacità d'intendere e di volere (esclusione totale o grande riduzione).

La questione cruciale concernente i casi di c.d. capacità ridotta è se, entro la cerchia dei soggetti imputabili, vi siano categorie per le quali appaia più adeguato un trattamento differenziato, in relazione a determinati deficit di capacità. La risposta affermativa appare plausibile, con riferimento a situazioni soggettive abnormi non al punto da dare luogo a incapacità piena. E ragionevole appare la tipizzazione usuale di tali situazioni, con riferimento agli stessi criteri adottati per definire le situazioni di non imputabilità, ed all'effetto, che ne sia derivato, di sensibile riduzione della capacità di intendere e/o di volere. In tali ipotesi, alla capacità ridotta corrisponde una minore colpevolezza e/o un minore bisogno sociale di reazione, e/o l'esigenza di trattamenti differenziati, orientati in chiave specialpreventiva (terapeutica, riabilitativa, rieducativa).

Escluso per gli imputabili il 'doppio binario' (pena più misura di sicurezza), occorre delineare un modello unitario di risposta che, per essere rivolto a soggetti imputabili, sarà formalmente incentrato sulla previsione di una pena, ma dovrà assumere su di sé le funzioni terapeutiche, riabilitative, rieducative, ed essere fondamentalmente strutturato in vista del migliore perseguimento degli obiettivi di prevenzione speciale.

Per i semi-imputabili per infermità o altra anomalia, i tratti essenziali del sistema potrebbero essere i seguenti: a) previsione di una pena diminuita nel massimo e nel minimo edittale (ciò appare coerente con l'esigenza di proporzionare la pena alla minore colpevolezza conseguente allo stato di ridotta capacità); b) previsione di modalità di esecuzione della pena orientate alla riabilitazione del condannato (terapia, disintossicazione, e simili); possibilità, in caso di successo del trattamento, di disporre la semilibertà o la liberazione condizionale anche in un momento anticipato rispetto alla regola generale (il periodo minimo di pena espiata andrà stabilito in coerenza con il sistema complessivo); c) per pene brevi, fino a x anni (4 anni?), previsione di misure sostitutive di carattere terapeutico o riabilitativo, subordinatamente al consenso del condannato, sul modello di quanto attualmente previsto dal TU sugli stupefacenti, art. 90s. (regole possibili: in caso di esito positivo del trattamento, estinzione del residuo di pena da espiare; ove possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, e un trattamento terapeutico o riabilitativo appaia opportuno, subordinare il beneficio alla accettazione di un programma di trattamento in libertà; quando un trattamento terapeutico o riabilitativo sia stato disposto come misura sostitutiva della pena, prevedere la revoca della misura nel caso in cui il condannato si sottragga in modo non irrilevante agli impegni relativi al trattamento stesso); d) una parte della Commissione ha altresì suggerito la possibilità di pronunciare sentenza di condanna con rinuncia alla pena, qualora, per la modesta gravità del fatto commesso in stato di ridotta capacità e/o per essere venute meno le condizioni soggettive che lo hanno determinato, non sussistono esigenze di prevenzione generale o speciale tali da richiedere una qualsiasi misura nei confronti dell'autore del fatto.

Nei confronti dei minori imputabili, si pongono esigenze analoghe, legate alla minore colpevolezza e alla priorità della prevenzione speciale. Senz'altro giustificata la previsione di una diminuzione di pena, la questione fondamentale è individuare le misure entro le quali il giudice può scegliere quella più adeguata, in una prospettiva che, pur presupponendo il rimprovero di colpevolezza, nella scelta delle risposte sia esclusivamente orientata all'obiettivo della 'rieducazione' (meglio, educazione) del minore.

Sotto questo aspetto, la c.d. procedura penale minorile (DPR n. 448/98) ha introdotto significative novità di diritto sostanziale: l'istituto del non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, "quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne", e, soprattutto, la messa alla prova, che può essere disposta per qualsivoglia reato, anche il più grave, in presenza di idonee indicazioni. Si tratta di soluzioni molto 'spinte', che danno al vigente diritto penale minorile una caratterizzazione totalmente dominata dalla finalità rieducativa. In sede di riforma si potrebbero affrontare prospettive di razionalizzazione e di coordinamento fra i diversi istituti previsti dal codice penale e dal DPR 448, e di cauta espansione (con restrizioni atte a salvaguardare irrinunciabili esigenze generalpreventive) nei confronti di 'giovani adulti' dell'ambito di applicazione di istituti di diritto penale minorile.