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Nuove disposizioni sulla giustizia amministrativa
- Legge 21 luglio 2000, n. 205.
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.
- (Gazz. uff. 16 luglio 2000 n. 173).
-
- Art. 1.
- (Disposizioni sul processo amministrativo)
1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi dal primo al
quinto sono sostituiti dai seguenti:
- "Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto
impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno
ad alcuno tra essi, entro il termine
- di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o
ne abbia comunque
- avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica
individuale, dal giorno in
- cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da
disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le
ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale
amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza
- del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono
impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso
l'impugnativa di cui dall'articolo 25,
- comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' essere proposta con istanza
presentata al
- presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il
ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con
ordinanza istruttoria adottata in camera
- di consiglio.
- Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento
impugnato, ove
- in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale
amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso
deve essere depositata copia
- del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove
notificato o
- comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in
giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della
documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito
del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonche' gli atti e i
documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che
l'amministrazione ritiene utili al giudizio. Dell'avvenuta produzione del provvedimento
impugnato, nonche' degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato,
deve darsi comunicazione alle parti costituite.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un
magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e
dei documenti nel termine e nei modi opportuni".
2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, e'
adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal
collegio mediante ordinanza con la quale e' contestualmente fissata la data della
successiva udienza di trattazione del ricorso".
3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo
regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con
sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al
giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza puo'
altresi' essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte,
l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori gia' acquisiti dal giudice di
primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata
ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di
copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo
materiale di riproduzione.
Il presidente della sezione puo', tuttavia, autorizzare la sostituzione degli
eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi,
predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata. Entro
trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la
sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di
appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado".
4. All'articolo 38 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, le parole:
"entro due giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci
giorni".
_________________
- - Art. 21 legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali) (come modificato dalla
- presente legge):
- "Art. 21. - Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che
ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati
- ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine
di sessanta giorni da quello in cui
- l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza,
o, per gli atti di cui non sia
- richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della
pubblicazione, se questa sia prevista da
- disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le
ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale
amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le
- stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante
proposizione di motivi aggiunti. In pendenza
- di un ricorso l'impugnativa di cui dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n.
241, puo' essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la
segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione
ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di
consiglio.
- Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento
impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del
tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel
- termine stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non
depositata con il ricorso, ovvero
- ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda
avvalersi in giudizio.
- La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a
sostegno del ricorso non
- implica decadenza.
- L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del
ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonche' gli atti e i documenti
in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che
l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
- Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonche' degli atti e dei documenti
in base ai quali l'atto e' stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.
- Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato
da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei
documenti nel termine e nei modi opportuni.
- Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti
diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria
l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve
essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.
- Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante
dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione,
durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione
di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le
circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul
ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza
emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare
derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo puo' altresi' disporre la
prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o
il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non
puo' essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi
essenziali della persona, quali il diritto alla salute, alla integrita' dell'ambiente,
ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in
ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario
esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle
parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
- Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita' ed urgenza,
tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio il
ricorrente puo', contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata
alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della
sezione cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il
presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto
e' efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella
prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al
Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda
di sospensione della sentenza appellata.
- In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale,
accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i
presupposti, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel merito a
norma dell'art. 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone
l'integrazione del contraddittorio .e fissa contestualmente la data della successiva
trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le
misure cautelari interinali.
- Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza
cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice puo' provvedere in
via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
- L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta
cautelare comporta priorita' nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel
merito.
- La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione
della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti
sopravvenuti.
- Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari
concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza
motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le
opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri
inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma, numero
4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza
cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.
- Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio
di Stato".
- - Art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ( Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto
- di accesso ai documenti amministrativi):
- "Art. 25. - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi
- e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
- 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
all'amministrazione che ha formato
- il documento o che lo detiene stabilmente.
- 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei
limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.
- 4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
- 5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi
previsti dal comma quarto e' dato
- ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale
decide in camera di consiglio entro trenta
- giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle
parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale appellabile, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con
- le medesime modalita' e negli stessi termini.
- 6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo,
sussistendone i presupposti, ordina
- l'esibizione dei documenti richiesti".
-
- - Art. 44 regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato)
- (come modificato dalla presente legge):
- "Art. 44 (Art. 36 del del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art.
12 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).
- - Se la sezione, a cui e' stato rimesso il ricorso riconosce che l'istruzione
dell'affare e' incompleta, o che i fatti affermati
- nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, puo'
richiedere all'amministrazione interessata
- nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare
nuove verificazioni, autorizzando le
- parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti, ovvero disporre
consulenza tecnica.
- Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato puo' inoltre ordinre qualunque altro mezzo
istruttorio, nei modi determinati dal regolamento di procedura.
- La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, e' adottata dal
presidente della sezione o da un magistrato
- da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale e' contestualmente
fissata la data della successiva udienza
- di trattazione del ricorso".
-
- - Art. 23 legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come modificato dalla presente
legge):
- "Art. 23. - La discussione del ricorso deve essere richiesta dal
ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da
presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.
- Il Presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 22,
fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.
- Il decreto di fissazione e' notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno
quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano
costituite in giudizio.
- Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno
fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.
- Il Presidente dispone, ove occorra, gli incombenti istruttori.
- L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o
dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.
- Se entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma
l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo
regionale da' atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.
- I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non
possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza
passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di
secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza puo' altresi' essere
disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei
documenti e degli atti e mezzi istruttori gia' acquisiti dal giudice di primo grado. Nel
caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di
impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme
dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di
riproduzione.
- Il presidente della sezione puo', tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali
documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura
della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.
- Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello
avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta
interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado".
-
- Art. 38 regio decreto 17 agosto 1907 n. 642 (Regolamento per la
procedura dinanzi alle sezioni giuridiche del
- Cosiglio di Stato):
- "Art. 38. - La domanda di intervento e' notificata alle parti nel
rispettivo domicilio di elezione ed all'autorita' che ha
- emanato l'atto impugnato, e deve essere depositato in segreteria entro dieci giorni
successivi a quello della notificazione".
- Art. 2.
- (Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione)
1. Dopo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' inserito il
seguente:
- "Art. 21-bis. - 1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono
decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito
- del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che
il collegio abbia
- disposto un'istruttoria, il ricorso e' deciso in camera di consiglio entro trenta
giorni dalla data
- fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione e' appellabile entro trenta
giorni dalla notificazione
- o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel
giudizio d'appello
- si seguono le stesse regole.
- 2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice
amministrativo
- ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a
trenta giorni.
- Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice
amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della
stessa.
- 3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del
provvedimento
- da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data
dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorche' in data
successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal
comma 2".
- Art. 3.
- (Disposizioni generali sul processo cautelare)
1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e'
sostituito dai seguenti:
- "Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante
dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione,
durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione
di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le
circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul
ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza
emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare
derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo puo' altresi' disporre la
prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o
il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non
puo' essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi
essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrita' dell'ambiente,
ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in
ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario
esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle
parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
- Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita' ed
urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di
consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda cautelare o con separata
istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo
regionale, o della sezione cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari
provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di
contraddittorio.
- Il decreto e' efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare e'
sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano
anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in
caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.
- In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo
regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne
ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio
nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale
dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della
successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il
caso, le misure cautelari interinali.
- Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza
cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice puo' provvedere in
via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare. L'ordinanza del tribunale
amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorita'
nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.
- La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la
riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con
riferimento a fatti sopravvenuti.
- Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure
cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con
istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo
regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale
esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo
27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone
l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto
che deve provvedere.
- Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al
Consiglio di Stato".
2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo comma e'
inserito il seguente:
"Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui
all'articolo 21, commi settimo e seguenti, e' ammesso ricorso in appello, da proporre nel
termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni
dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria".
3. Per l'impugnazione delle ordinanze gia' emanate alla data di entrata in vigore
della presente legge il termine di centoventi giorni decorre da quest'ultima data, sempre
che cio' non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa
anteriore.
4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica puo'
essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili
derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione e'
disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del
Consiglio di Stato.
_______________
- - Art. 27 regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 (Approvazione del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato):
- "Art. 27 (Art. 23 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; articoli 5 e 6 del Regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 71 del regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n.
2161). - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in
merito:
- 1) dei sequestri di temporalita', dei provvedimenti concernenti le attribuzioni
rispettive delle podesta' civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di
sicurezza generale relativi a questa materia;
- 2) dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse province per l'applicazione della
tassa istituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O;
- 3) dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di province;
- 4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita'
amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei
Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;
- 5) dei ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di
piu' province;
- 6) dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali
giuridici, sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione;
- 7) dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non peranco abrogate
nelle diverse province del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte
di Stato;
- 8) dei ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del
terzo capoverso dell'art. 132 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio
1915, n. 148, all'amministrazione della proprieta' od attivita' patrimoniali delle
frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del
comune o di altre frazioni del medesimo;
- 9) dei ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo
Stato in concorso delle province e degli enti interessati, o alle quali concorre lo Stato
nell'interesse generale;
- 10) dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica di prima categoria
costruite dallo Stato direttamente o per sua concessione da enti o privati, nonche' in
materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria, ai termini dell'art. 56,
comma primo e secondo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256;
- 11) dei ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali e comunali;
- 12) dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica amministrazione in merito ad opere
di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere, attorno alle strade nazionali,
od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;
- 13) dei ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni in materia
di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali;
- 14) dei ricorsi contro le deliberazioni in materia di pedaggi sui ponti e sulle strade
provinciali e comunali;
- 15) dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto e'
prescritto nell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori
pubblici, relativi ad opere pubbliche delle province e dello Stato, eccettuati quelli
indicati nella seconda parte della lettera b) dell'art. 70 del regio decreto-legge 9
ottobre 1919, n. 2161;
- 16) dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle giunte provinciali amministrative
in sede giurisdizionale nei casi in cui le giunte stesse esercitano giurisdizione anche
nel merito;
- 17) dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o
speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.
- Nulla e' innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni
delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria".
- - Art. 28 legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come modificato dalla presente
legge):
- "Art. 28. - Contro le sentenze dei tribunali amministrativi e' ammesso ricorso per
revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli numeri 395 e 396 del
codice di procedura civile. Contro le sentenze medesime e' ammesso, altresi', ricorso al
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta
dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'art. 330 del codice di procedura
civile.
- Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'art. 21, commi
settimo e seguenti, e' ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta
giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione
del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.
- Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il
Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.
- In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri
giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado".
- - Art. 8 decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199
(Semplificazione dei procedimenti su materia di ricorsi amministrativi):
- "Art. 8 (Ricorso). - Contro gli atti amministrativi, definitivi e' ammesso ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimita' da parte di chi vi
abbia interesse.
- Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale non e' ammesso il ricorso
straordinario da parte dello stesso interessato".
-
- Art. 4.
- (Disposizioni particolari sul processo in determinate materie)
1. Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' inserito il
seguente:
- "Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
- a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e di attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse;
- b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti, nonche' quelli relativi alle procedure di occupazione
e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
- c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di
esclusione dei concorrenti;
- d) i provvedimenti adottati dalle autorita' amministrative indipendenti;
- e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di
imprese o beni pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione, modificazione o
soppressione di societa', aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
- f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri
ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti
la formazione e il funzionamento degli organi.
- 2. I termini processuali previsti sono ridotti alla meta', salvo quelli per la
proposizione del ricorso.
- 3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo
regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e
la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di
discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla
data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del
tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre
dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale che ne da' avviso alle parti.
- 4. Nel giudizio cautelare di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti
entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui
al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.
- 5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravita' ed urgenza, il
tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune
misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una
ragionevole probabilita' sul buon esito del 6. Nei giudizi di cui al comma 1, il
dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza,
mediante deposito in segreteria.
- 7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale
amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta giorni
dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte
puo', al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello
nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi,
da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla
comunicazione della pubblicazione della sentenza.
- 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di
Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata".
2. Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e il comma 27 dell'articolo 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
- 3. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto
1990, n. 241, il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del
difensore. L'amministrazione
- puo' essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purche' in possesso
della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
__________________
- - Art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie
locali):
- "Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle
rispettive competenze, provvedono
- alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed
attivita' rivolte a realizzare fini sociali
- e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
- 2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla
legge.
- 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio
non sia opportuno costituire
- una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunita' sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
- e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale
pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora
sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio
- la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati".
- - Art. 19 decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, (convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135) (Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione), e abrogato dalla presente legge:
- "Art. 19 (Norme sul processo amministrativo). - 1.
- Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato
aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ivi
comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
- 2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di
sospensione, puo' definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma
abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di
domanda di sospensione della sentenza appellata.
- 3. Tutti i termini processuali sono ridotti della meta' ed il dispositivo della sentenza
e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria.
- 4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del
merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni.
- 5. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia
specificamente sulle spese del processo cautelare.
- 6. La parte interessata ha facolta' di proporre appello contro la sentenza pronunciata
dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con
riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione
della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'art. 33 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034".
-
- Art. 5.
- (Giudice unico delle pensioni)
-
- 1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei
conti, in primo grado,
- giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla
sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico.
In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.
-
- 2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429,
430 e 431 del
- codice di procedura civile.
-
- 3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il
giudizio e dispone
- la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella
Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e
l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a
pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi
provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto
avviso il giudizio e' dichiarato estinto.
________________
- Note all'art. 5:
- - Art. 420 codice di procedura civile:
- "Art. 420 (Udienza di discussione della causa). - Nell'udienza fissata per la
discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la
conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza
giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della
decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e
conclusioni gia' formulate previa autorizzazione del giudice.
- Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il
quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con
atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere
di conciliare o transigere la controversia [c.p.c. 84]. La mancata conoscenza, senza gravi
ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutata dal giudice ai fini
della decisione.
- Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo [c.p.c. 474].
- Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o
se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre
pregiudiziali la cui decisione puo' definire il giudizio, il giudice invita le parti alla
discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.
- Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia' proposti dalle parti e quelli che le
parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con
ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.
- Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima,
concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a
cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note
difensive.
- Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la
controparte puo' dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli
ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata
a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova
dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
- L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di
necessita', in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
- Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il
giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al
terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del
convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'art. 415. Il
termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del
provvedimento di fissazione.
- Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata,
depositando la propria memoria a norma dell'art. 416.
- A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.
- Le udienze di mero rinvio sono vietate".
-
- - Art. 421 codice di procedura civile:
- "Art. 421 (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice indica alle parti in ogni
momento le irregolarita' degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando
un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
- Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di
prova [c.p.c. 191, 244], anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione
del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte
che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione
del comma sesto dell'articolo precedente.
- Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purche' necessario al fine
dell'accertamento dei fatti e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita' l'esame dei
testimoni sul luogo stesso.
- Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la comparizione, per interrogarle
liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di
testimoniare a norma dell'art. 246 o a cui sia vietato a norma dell'art. 247".
-
- - Art. 429 codice di procedura civile:
- "Art. 429 (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza il giudice, esaurita la
discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce
il giudizio dando lettura del dispositivo.
- Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un
termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
- Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per
crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior
danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito,
condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione
del diritto".
-
- - Art. 430 codice di procedura civile:
- "Art. 430 (Deposito della sentenza). La sentenza deve essere depositata in
cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne da' immediata
comunicazione alle parti".
-
- - Art. 431 codice di procedura civile:
- "Art. 431 (Esecutorieta' della sentenza). - Le sentenze che pronunciano condanna a
favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 sono
provvisoriamente esecutive.
- All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del
termine per il deposito della sentenza.
- Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia
sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno [c.p.c. 351].
- La sospensione disposta a norma del comma precedente puo' essere anche parziale e, in
ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.
- Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente
esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.
- Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia
sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi".
-
- Art. 6.
- (Disposizioni in materia di giurisdizione)
-
- 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie
- relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da
soggetti comunque
- tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa
comunitaria ovvero
- al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale
o regionale.
2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del
giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.
- Art. 7.
- (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
- -"Art. 33. - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le
- controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla
vigilanza sul credito,
- sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai
trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
- 2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
- a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di
pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le societa' di
capitali anche di trasformazione urbana;
- b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici
servizi;
- c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici
servizi;
- d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture,
- svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o
della normativa nazionale o regionale;
- e) riguardanti le attivita' e le prestazioni di ogni genere, anche di natura
patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione
dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente
risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e
- delle controversie in materia di invalidita'.
- 3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono
soppresse le parole:
- "o di servizi"";
-
- b) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente:
-
- "Art. 34. - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i
comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in
materia urbanistica ed edilizia.
- 2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli
aspetti dell'uso del territorio.
- 3. Nulla e' innovato in ordine:
- a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
- b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti
di natura espropriativa o ablativa";
c) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
- "Art. 35. - 1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua
giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,
il risarcimento del danno ingiusto.
- 2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo puo' stabilire i
criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio
devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo
termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27,
primo comma, numero 4), del testo unico approvato con
- regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puo' essere chiesta la determinazione della
somma dovuta.
- 3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, puo' disporre
l'assunzione dei
- mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonche' della consulenza
tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei
mezzi di prova e l'espletamento
- della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento
di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificita' del
processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerita' e concentrazione del
giudizio.
- 4. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e' sostituito dal seguente: "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito
della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale
risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli
altri diritti patrimoniali consequenziali".
- 5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra
disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul
risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi".
- Art. 8.
- (Giurisdizione esclusiva)
1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il
capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione e'
competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con
ricorso.
- 2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, aventi ad
- oggetti diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo
regionale, su istanza
- di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoriamente esecutiva,
la condanna
- al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i
presupposti
- di cui agli articoli 186-bis e 186-ter del codice di procedura civile.
3. Al fine di cui al comma 2, il presidente del tribunale amministrativo
regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su
istanza di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando cio' non
sia possibile, entro un termine di trenta giorni successivo al deposito del ricorso o
dell'istanza di parte se separata.
4. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio innanzi al
Consiglio di Stato in sede di appello.
- Art. 9.
- (Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali)
1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma e'
sostituito dai seguenti:
"Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il
tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza
succintamente motivata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un
precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio,
applicando le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata e' assunta, nel rispetto della completezza del
contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare
ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma
dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di
impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione
del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione
competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto e' depositato in segreteria, che
ne da' formale comunicazione alle parti costituite.
Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite
puo' proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e
depositato presso la segreteria del giudice adi'to entro dieci giorni dall'ultima
notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di
consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di
accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario.
Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal
collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale.
L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite.
Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione puo' essere proposto ricorso in appello.
Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla meta' tutti i
termini processuali".
2. A cura della segreteria e' notificato alle parti costituite, dopo il decorso di
dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtu' del quale e'
fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza
con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I
ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il
decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal
comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione
dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi
innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di
guerra.
4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e'
sostituito dal seguente:
"Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio
per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio,
sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta
infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di
giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al
Consiglio di Stato".
- Art. 10.
- (Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte
dei conti)
1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' aggiunto il seguente
comma:
"Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il
tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza
al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze
emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali
d'appello della Corte dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime
provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti.
3. Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, primo comma, del regolamento
di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13
agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi
innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti. E' abrogato
l'articolo 105, secondo comma, del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038
del 1933.
- Art. 11.
- (Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale)
1. Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e'
sostituito dal seguente:
"In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale
amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro
trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le
parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima
dell'udienza".
- Art. 12.
- (Mezzi per l'effettuazione delle notifiche)
Il presidente del tribunale puo' disporre che la notifica del ricorso o di
provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via
telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.
- Art. 13.
- (Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del
Consiglio di Stato
- e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali)
1. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma, e'
inserito il seguente:
"La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a
presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di
permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il
caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo
stesso periodo non e' consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina
puo' non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in
servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta', sia inferiore a tre
anni dalla data di conferimento dell'incarico".
- Art. 14.
- (Aumento dell'organico dei magistratie del personale amministrativo)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile
1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato e' aumentato di
tre unita', quello dei consiglieri di Stato di dieci unita', quello dei referendari dei
tribunali amministrativi regionali di sessanta unita'.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del
personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
e' aumentata nella misura complessiva di quaranta unita', da ripartire tra le sedi
interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire
16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
- Art. 15.
- (Pubblicita' dei pareri del Consiglio di Stato)
I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del
presidente del collegio e dell'estensore.
- Art. 16.
- (Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica)
-
- Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le parole:
- ", ovvero disporre consulenza tecnica".
- Art. 17.
- (Ufficio del segretariato generaledella giustizia amministrativa)
1. L'articolo 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Ufficio del segretariato generale della giustizia
amministrativa). - 1. L'ufficio del segretariato generale e' composto dal segretario
generale nonche', con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario delegato per il
Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.
2. Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente del
Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie
competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del
Consiglio di Stato.
3. L'incarico di segretario generale e' conferito ad un consigliere di Stato, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del
Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.
4. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del
Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere
di Stato e ad un consigliere di tribunale amministrativo regionale.
5. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di
cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.
6. In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con
provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di
esercitarne temporaneamente le funzioni.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio".
- Art. 18.
- (Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa)
1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Composizione del consiglio di presidenza) - 1. In attesa del
generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della
unicita' di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianita'
di servizio, il consiglio di presidenza e' costituito con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma,
presso il Consiglio di Stato, ed e' composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori
ordinari di universita' in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio
professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di
supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con
funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).
2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonche'
di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i
magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi
regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.
3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di
eleggibilita' o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano
dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti,
per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale
che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.
5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna
attivita' suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della
legge 13 aprile 1988, n. 117.
6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso
di assenza o impedimento dei componenti effettivi.
7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1,
lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.
8. In caso di parita' prevale il voto del presidente".
- 2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera d), della
- legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
entrano a far
- parte del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il
- mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso.
-
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano,
in quanto
- compatibili, al consiglio di presidenza della Corte dei conti le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2.
-
- 4. Per le finalita' previste dal comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 470
milioni annue per
- l'anno 2000 e di lire 940 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
- Art. 19.
- (Carichi di lavoro dei magistrati)
- 1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il
numero 6)
- e' aggiunto il seguente:
"6-bis) determina i criteri e le modalita' per la fissazione dei carichi di
lavoro dei magistrati".
_________________
- Art. 13 legge n.186/1982 (come modificato dalla presente legge):
- "Art. 13 (Attribuzioni del consiglio di presidenza).
- - Il consiglio di presidenza:
- 1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui
reclami attinenti alle elezioni;
- 2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;
- 3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi,
sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;
- 4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al successivo art. 31;
- 5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei
ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del
Consiglio di Stato;
- 6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei
tribunali divisi in sezioni.
- "6-bis) determina i criteri e le modalita' per la fissazione dei carichi di lavoro
dei magistrati".
- Esso inoltre delibera:
- 1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni,
conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato
giuridico dei magistrati;
- 2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
- 3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in
modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;
- 4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi
regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;
- 5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza
dell'obbligo di cui al successivo art. 26, sempre che la assegnazione di sede non sia
avvenuta a domanda;
- 6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;
- 7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;
- 8) sul collocamento fuori ruolo;
- 9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
- I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I
provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del
Consiglio di Stato;
- quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
quelli di cui al n. 4), nonche' quelli di cui all'art. 20, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'art. 5 del testo unico 26 giugno
1924, n. 1054 Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e' richiesto dal
consiglio di presidenza.
- Il consiglio di presidenza puo' disporre ispezioni sui servizi di segreteria del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno
dei suoi componenti".
- Art. 20.
- (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali)
-
- 1. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente:
- "Art. 53-bis. - (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali). - 1. A decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo
iscritto in apposita unita' previsionale di base denominata "Consiglio di Stato e
tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di responsabilita'
"Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono
trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina
l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali".
- Art. 21.
- (Estensione ai magistrati amministrativi della facolta' prevista
dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati
dell'ordine giudiziario)
1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio
1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla
legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' dei magistrati della Corte dei conti.
- Art. 22.
- (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470
milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 470 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 15.800
milioni per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740
milioni, rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 1.070 milioni per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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