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La legge delega del giugno 1999 per la depenalizzazione
Legge 25 giugno 1999 n. 205.
- Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale
e tributario.
- (Gazz. uff. 28-6-1999 n. 149; in vigore dal 13-7-1999).
-
- Art. 1. (Delega).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente
- legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito
amministrativo e per
- la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5,
6, 7 e 8, e per
- attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi previsti
dall'articolo 2, la
- competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22,
23 e 24
- della legge 24 novembre 1981, n. 689.
-
- Art. 2. (Competenza del giudice di pace).
- 1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 e' esclusa
per le opposizioni
- nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportano
una particolare
- difficolta' di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonche' per
quelle per le quali
- sono previste sanzioni di notevole entita'.
-
- Art. 3. (Disciplina degli alimenti).
- 1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di produzione,
commercializzazione
- e igiene degli alimenti e delle bevande, nonche' di tutela della denominazione di
origine dei
- medesimi e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali,
prevedendo una sanzione
- amministrativa pecuniaria non superiore a lire duecento milioni, graduata in rapporto
alla gravita'
- degli illeciti, e prevedendo altresi', a titolo di sanzioni accessorie, in caso di
reiterazione specifica
- delle violazioni, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, la
sospensione per un
- periodo fino a tre mesi o la revoca della relativa licenza in relazione alla
gravita' dei fatti;
- b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12,
limitatamente, quanto
- a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica di sostanze
destinate al commercio,
- della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l'alternativita' delle pene dell'arresto
e dell'ammenda,
- graduate in rapporto alla gravita' degli illeciti, anche in deroga al principio di
specialita' di cui all'articolo 9
- della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- c) prevedere la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nonche' la revoca della
relativa licenza,
- in relazione ai singoli illeciti amministrativi ovvero alle violazioni di cui alla
lettera b), oltre che nel
- caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore
gravita' dai quali
- derivi pericolo per la salute;
- d) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli
515, 516 e 517
- del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresi' lesive
dell'interesse protetto dal
- riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative
caratteristiche;
- e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile
1962, n. 283,
- prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio nei casi di
insussistenza dei
- requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio
stesso, fermo restando
- quanto disposto dalla lettera c) del presente comma e salva la possibilita' di revoca
immediata qualora
- la situazione sia compiutamente regolarizzata;
- f) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene
accessorie gia' previste
- per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla gravita' della violazione,
nuove sanzioni
- accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel
presente articolo.
-
- Art. 4. (Disciplina della navigazione).
- 1. La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione e'
ispirata ai seguenti
- principi e criteri direttivi:
- a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice della
navigazione,
- escluse quelle previste dagli articoli 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e
inosservanza
- di limiti alla proprieta' privata), 1176 (inosservanza del divieto di mediazione) e 1177
(aggravanti)
- nonche' dal Capo VI del Titolo III del Libro I della Parte III (contravvenzioni
concernenti le
- disposizioni sulla sicurezza della navigazione), prevedendo una sanzione amministrativa
pecuniaria
- non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravita' degli
illeciti;
- b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene
accessorie gia' previste
- per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera a).
-
- Art. 5. (Circolazione stradale ed autotrasporto).
- 1. La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di
disciplina della circolazione stradale
- e dell'autotrasporto di cose e' ispirata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
- a) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa
pecuniaria non
- inferiore a lire un milione e cinquecentomila e non superiore a lire diciotto milioni,
graduata in
- relazione alla gravita' dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285,
- ad eccezione degli articoli 100, comma 14, 186, 187 e 189;
- b) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa
pecuniaria non
- inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, graduata in relazione
alla gravita'
- dell'illecito, i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 22
gennaio 1948, n. 66,
- ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti in strada
ferrata;
- c) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa
pecuniaria non
- inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni, graduata in
relazione alla gravita' e
- all'eventuale reiterazione dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della
legge 6 giugno 1974,
- n. 298;
- d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere a) e c) del presente comma e per
quella prevista
- dall'articolo 126, comma 7, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di
sanzione
- amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre
mesi, nonche',
- in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo;
- e) prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui all'articolo 226 del citato decreto
legislativo n. 285
- del 1992 delle notizie inerenti alle violazioni previste dal medesimo decreto
legislativo e dalla legge
- 6 giugno 1974, n. 298, e che comportano l'applicazione di sanzioni accessorie.
-
- Art. 6. (Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari
e mobiliari).
- 1. La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di
leggi finanziarie e tributarie e' ispirata
- ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
- a) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entita' dei tributi evasi,
alla reiterazione
- delle condotte ed alla gravita' delle violazioni le sanzioni penali previste dagli
articoli 282, 283,
- 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, primo comma, e 296 del testo
unico
- delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della
- Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti
di confine
- non superi lire sette milioni; i poteri di sequestro e di confisca delle cose indicate
nell'articolo 301
- del medesimo testo unico sono attribuiti all'autorita' amministrativa;
- b) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entita' dei tributi evasi ed
alla gravita'
- delle violazioni le sanzioni penali previste dall'articolo 2, comma 26, del
decreto-legge 19 dicembre
- 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
- c) prevedere eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni amministrative;
- d) prevedere l'abolizione del principio di ultrattivita' delle norme penali tributarie.
- 2. Il comma 1 non si applica alle violazioni in materia di
contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
- 3. La riforma del sistema sanzionatorio nelle materie concernenti gli intermediari, i
mercati finanziari
- e mobiliari, le societa' e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati
regolamentati e gli aspetti
- comunque connessi e' ispirata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi;
- a) trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola multa ovvero con le
pene, sole, alternative
- o congiunte, dell'arresto e dell'ammenda, fatta eccezione per le condotte volte ad
ostacolare l'attivita'
- delle autorita' di vigilanza o consistenti nella produzione di documentazione non
veritiera ovvero che
- offendono in maniera rilevante il bene tutelato;
- b) prevedere, per le violazioni depenalizzate, sanzioni amministrative pecuniarie fino
ad un ammontare
- massimo di lire trecento milioni, nonche' eventuali sanzioni amministrative accessorie
idonee a prevenire
- nuove violazioni;
- c) prevedere, nell'ambito delle violazioni amministrative, sanzioni omogenee per
condotte di pari offensivita',
- a tal fine eventualmente adeguando anche quelle gia' stabilite da norme vigenti;
- d) prevedere che l'applicazione delle sanzioni amministrative abbia luogo, su proposta
delle autorita' di
- vigilanza secondo le rispettive competenze, con decreto motivato del Ministro del
tesoro, del bilancio e
- della programmazione economica soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello del luogo
in cui ha sede
- la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui
tale criterio non sia applicabile,
- del luogo in cui la violazione e' stata commessa.
-
- Art. 7. (Trasformazione di reati in illeciti amministrativi).
- 1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo
e' ispirata ai seguenti
- principi e criteri direttivi:
- a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666 e
686 del codice penale,
- prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire cinquantamila e non
superiori a lire
- cinque milioni graduate in relazione alla gravita' degli illeciti;
- b) trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 705
del codice penale,
- prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire cinque milioni,
graduata in
- relazione alla gravita' dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta;
- c) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 345, 350, 352,
465, 466, 498, 527,
- secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675, 676, limitatamente alle ipotesi di cui al
primo
- comma, 677, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, 688, primo
comma,
- 692, primo comma, 724 e 725 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative
pecuniarie
- non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione
alla gravita' degli
- illeciti;
- d) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie
non inferiori a
- lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti:
- 1) dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;
- 2) dagli articoli 15, 23 e 24 del regolamento per la repressione dell'abigeato e del
pascolo abusivo
- in Sardegna, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 404;
- 3) dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
- 4) dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;
- 5) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n.
959;
- 6) dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;
- 7) dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
- 8) dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito,
con modificazioni,
- dalla legge 16 giugno 1927, n.1132;
- 9) dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla
legge 7 luglio
- 1927, n. 1495;
- 10) dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
- 11) dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in quanto riferibili a
disposizioni non abrogate;
- 12) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934,
- n. 1265;
- 13) dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni,
- dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155;
- 14) dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni,
- dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
- 15) dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;
- 16) dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;
- 17) dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;
- 18) dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;
- 19) dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
- 20) dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;
- 21) dagli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
- 22) dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- 23) dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;
- 24) dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
- 25) dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in quanto riferibili a
disposizioni non abrogate;
- 26) dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;
- 27) dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
- 28) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo
- 1967, n. 223;
- 29) dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
- 30) dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
- 31) dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640;
- 32) dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;
- 33) dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- e) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2)
del primo comma
- dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevedendo una sanzione
amministrativa pecuniaria
- fino a lire duecentomila;
- f) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dagli articoli 6 e 15 del
decreto legislativo 30
- dicembre 1992, n. 541, e dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio
- decreto 27 luglio 1934, n. 1265, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a
- lire cinque milioni;
- g) prevedere nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) eventuali sanzioni
amministrative accessorie.
-
- Art. 8. (Assegni bancari e postali).
- 1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali e'
ispirata ai seguenti
- principi e criteri direttivi:
- a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza
autorizzazione e senza
- provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo
una sanzione
- amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire
ventiquattro milioni,
- graduata in relazione alla gravita' dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo
il pagamento
- in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- b) prevedere, per le violazioni depenalizzate ai sensi della lettera a), sanzioni
amministrative accessorie,
- tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque
anni nonche', nei
- casi piu' gravi, il divieto temporaneo di esercitare attivita' professionali od
imprenditoriali e di assumere
- uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) mantenere la sanzione penale per la violazione dei divieti di cui alla lettera b),
prevedendo la pena
- della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione
della sentenza
- e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due
anni;
- d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui
all'articolo 9
- della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo l'obbligo di revoca, ovvero il divieto
di autorizzazione,
- anche nei confronti di altre banche, anche sulla base degli accertamenti effettuati per
il tramite dell'archivio
- di cui alla lettera e);
- e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio
informatizzato, in cui vengono inseriti,
- con le occorrenti informazioni, i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza
autorizzazione o senza
- provvista ovvero ai quali e' stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di
pagamento, nonche'
- l'indicazione di assegni o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo
smarrimento;
- f) prevedere la responsabilita' solidale della banca trattaria, qualora la stessa abbia
autorizzato il rilascio
- di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto
presso l'archivio di cui
- alla lettera e);
- g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,
coordinandoli con la
- nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la pena della reclusione per
l'illecito rilascio di
- moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.
-
- Art. 9. (Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge,
- un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore
- aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti
incompatibili con la
- nuova disciplina.
- 2. Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
- a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa,
punite con pena
- detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze
aggravanti
- ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensivita' per gli interessi
dell'erario e dal fine di
- evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:
- 1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri
artifici
- idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;
- 2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei
fatti indicati nel numero 1);
- 3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali
infedeli;
- 4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante
compimento di
- atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;
- 5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;
- b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di
documentazione
- falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilita'
idonee a limitare
- l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;
- c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate in modo da:
- 1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entita' di evasione,
indipendentemente
- dai valori dichiarati;
- 2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entita' dei
componenti reddituali
- o del volume di affari evasi e l'entita' dei componenti reddituali o del volume di
affari dichiarati
- sia superiore ad un determinato valore;
- 3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entita dei componenti
reddituali o del
- volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia
proporzionale,
- un determinato ammontare in termini assoluti;
- 4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilita'
inferiore a quella
- prevista per i casi di infedelta';
- d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravita' delle diverse
fattispecie,
- desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensivita' per
gli interessi dell'erario;
- e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;
- f) prevedere la non punibilita' di chi si sia uniformato al parere del comitato
consultivo per l'applicazione
- delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413;
- g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le
deroghe rese opportune
- dalla particolarita' della materia penale tributaria;
- h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato e' stato
commesso, ovvero,
- ove cio' non fosse possibile, del luogo in cui il reato e' stato accertato;
- i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto e'
punito da una
- disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;
- l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo
da assicurare
- risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.
-
- Art. 10. (Sanzioni alternative alla detenzione).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge,
- un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i
seguenti
- principi e criteri direttivi:
- a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonche' per le altre
contravvenzioni previste da
- leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente
legge, previsione
- di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali
la prestazione
- di attivita' non retribuita a favore della collettivita' o di altre forme di lavoro
sostitutivo, l'obbligo
- di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche;
- b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera
- a) in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del
potere di scegliere
- la sanzione alternativa applicabile e di individuare obblighi specifici per il
condannato relativi
- all'applicazione della stessa;
- c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva fino ad un anno non
sostituibile
- in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni
- alternative alla detenzione.
-
- Art. 11. (Modifica all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).
- 1. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole:
"supera i valori limite di
- emissione e di immissione" sono sostitute dalle seguenti: "supera i valori
limite di emissione o di
- immissione".
-
- Art. 12. (Modifica all'articolo 624 del codice penale).
- 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice penale e' aggiunto il seguente:
- "Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o
piu' delle
- circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625".
-
- Art. 13. (Modifica all'articolo 340 del codice di procedura penale).
- 1. Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
- "4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di
remissione
- sia stato diversamente convenuto".
-
- Art. 14. (Modifica all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533).
- 1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, dopo le parole:
- "adibiti alla custodia di essi," sono inserite le seguenti: "si procede
d'ufficio e".
-
- Art. 15. (Modifica all'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58).
- 1. La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio
1998,
- n. 58, e' sostituita dalla seguente:
- "gg) l'articolo 1, comma 1, lettera m), e l'articolo 2, comma 1, lettera f), della
legge 28
- dicembre 1993, n. 561;".
- 2. La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel
capoverso
- del comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24
febbraio
- 1998, n. 58.
-
- Art. 16. (Disposizioni finali).
- 1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10, il
Governo e'
- altresi' delegato:
- a) ad adeguare l'importo minimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n.
689,
- prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facolta' di pagamento
in misura
- ridotta, in ragione della gravita' dell'illecito;
- b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge,
le norme
- di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere
transitorio;
- c) ad individuare l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti
agli illeciti
- depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle
amministrazioni
- interessate.
-
- Art. 17. (Esercizio delle deleghe).
- 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla
Camera dei
- deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza
prevista per
- l'esercizio delle deleghe. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le
competenti
- Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere
adottati.
-
- Art. 18. (Abrogazioni e modifiche al codice penale).
- 1. Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 394, 395, 396,
397, 398,
- 399, 400, 401, 657, 670, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del
codice
- penale.
- 2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
- 3. All'articolo 342, primo comma, del codice penale, le parole:
- "e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "e' punito con
- la reclusione fino a tre anni".
- 4. All'articolo 343, primo comma, del codice penale, le parole:
- "e' punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle
seguenti: "e' punito con
- la reclusione fino a tre anni".
-
- Art. 19. (Disposizioni transitorie in materia di perseguibilita' a querela).
- 1. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge
o dei decreti
- legislativi da esse previsti, commessi prima della data di entrata in vigore della
presente legge o
- dei citati decreti legislativi, il termine per presentare la querela decorre dalla data
predetta, se
- la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
- 2. Se e' pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal
reato della
- facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la
persona offesa e'
- stata informata.
-
- Art. 20. (Riferimenti a provvedimenti normativi).
- 1. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nella presente legge e nei decreti
legislativi da
- essa previsti sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
- __________
-
Lavori preparatori
- Camera dei deputati (atto n. 1850):
- Presentato dall'on. Bonito ed altri l'11 luglio 1996.
- Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 1 ottobre 1996 con
pareri
- delle commissioni I, VI, VII, VIII, IX, XII e XIII.
- Esaminato dalla II commissione il 3, 23 ottobre 1996; il 27, 28 novembre 1996; il 3, 4,
5,
- 10, 11 dicembre 1996.
- Esaminato in aula il 7 aprile 1997; l'11, 18 giugno 1997 ed approvato il 25 giugno 1997.
- Senato della Repubblica (atto n. 2570):
- Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 luglio 1997, con
pareri
- delle commissioni 1, 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 e 13 .
- Esaminato dalla 2 commissione il 9, 22 luglio 1997; il 6 novembre 1997; il 10, 16, 17
dicembre
- 1997; il 14, 15, 20, 21 gennaio 1998; il 17, 18, 19, 24, 25, 26 febbraio 1998; il 17,
18, 24, 25, 26,
- 31 marzo 1998; l'1, 2, 21, 29, 30 aprile 1998; il 5, 6, 13 maggio 1998.
- Relazione scritta annunciata il 2 giugno 1998 (atto n. 2570/ A - relatore sen. Follieri
).
- Esaminato in aula il 16, 25 febbraio 1999.
- Deliberato dall'aula, il 2 marzo 1999, lo stralcio dell'art. 9 che forma l'atto Senato
2570-bis;
- deliberato, il 3 marzo 1999, lo stralcio dell'art. 14 che forma l'atto Senato 2570-ter e
approvato,
- con modificazioni, il 3 marzo 1999.
- Camera dei deputati (atto n. 1850/ B):
- Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 9 marzo 1999 con pareri
delle commissioni
- I, VI, VIII, IX, X, XII e XIII.
- Esaminato dalla II commissione il 18, 25 marzo 1999; il 21 aprile 1999; il 20 maggio
1999.
- Relazione scritta annunciata il 21 maggio 1999 (atto n. 1850/ C relatore on. Carotti).
- Esaminato in aula il 24, 25 maggio 1999; il 1 , 2 giugno 1999 ed approvato il 16 giugno
1999.
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