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                La   legge  delega  del giugno 1999 per la depenalizzazione
 
Legge 25 giugno 1999 n. 205.
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.
(Gazz. uff. 28-6-1999 n. 149; in vigore dal 13-7-1999).
 
Art. 1. (Delega).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per
la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per
attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la
competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
Art. 2. (Competenza del giudice di pace).
1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 e' esclusa per le opposizioni
nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo,  che comportano una particolare
difficolta' di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonche' per quelle per le quali
sono previste sanzioni di notevole entita'.
 
Art. 3. (Disciplina degli alimenti).
1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di produzione, commercializzazione
e igiene degli alimenti e delle bevande, nonche' di tutela della denominazione di origine dei
medesimi e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo una  sanzione
amministrativa pecuniaria non superiore a lire duecento milioni, graduata in rapporto alla gravita'
degli illeciti, e prevedendo altresi', a titolo di sanzioni accessorie, in caso di   reiterazione specifica
delle violazioni, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio,  la sospensione per un
periodo fino a tre mesi o la revoca della relativa licenza in relazione alla   gravita' dei fatti;
b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12, limitatamente, quanto
a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica di sostanze destinate al commercio,
della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l'alternativita' delle pene dell'arresto e dell'ammenda,
graduate in rapporto alla gravita' degli illeciti, anche in deroga al principio di specialita' di cui all'articolo 9
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) prevedere la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nonche' la revoca della relativa licenza,
in relazione ai singoli illeciti amministrativi ovvero alle violazioni di cui alla lettera  b), oltre che nel
caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore gravita' dai quali
derivi pericolo per la salute;
d) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517
del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresi' lesive dell'interesse protetto dal
riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative caratteristiche;
e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio nei casi di insussistenza dei
requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando
quanto disposto dalla lettera c) del presente comma e salva la possibilita' di revoca immediata qualora
la situazione sia compiutamente regolarizzata;
f) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie gia' previste
per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla gravita' della violazione, nuove sanzioni
accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.
 
Art. 4. (Disciplina della navigazione).
1. La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione e' ispirata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice della navigazione,
escluse quelle previste dagli articoli 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza
di limiti alla proprieta' privata), 1176 (inosservanza del divieto di mediazione) e 1177 (aggravanti)
nonche' dal Capo VI del Titolo III del Libro I della Parte III (contravvenzioni concernenti le
disposizioni sulla sicurezza della navigazione), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria
non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravita' degli illeciti;
b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie gia' previste
per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera a).
 
Art. 5. (Circolazione stradale ed autotrasporto).
    1. La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di disciplina della circolazione stradale
e dell'autotrasporto di cose e' ispirata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a lire un milione e cinquecentomila e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in
relazione alla gravita' dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
ad eccezione degli articoli 100, comma 14, 186, 187 e 189;
b) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, graduata in relazione alla gravita'
dell'illecito, i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66,
ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti in strada ferrata;
c) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni, graduata in relazione alla gravita' e
all'eventuale reiterazione dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974,
n. 298;
d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere a) e c) del presente comma e per quella prevista
dall'articolo 126, comma 7, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione
amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonche',
in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo;
e) prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui all'articolo 226 del citato decreto legislativo n. 285
del 1992 delle notizie inerenti alle violazioni previste dal medesimo decreto legislativo e dalla legge
6 giugno 1974, n. 298, e che comportano l'applicazione di sanzioni accessorie.
 
Art. 6.  (Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari).
    1. La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie e' ispirata
ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entita' dei tributi evasi, alla reiterazione
delle condotte ed alla gravita' delle violazioni le sanzioni penali previste dagli articoli 282, 283,
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, primo comma, e 296 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti di confine
non superi lire sette milioni; i poteri di sequestro e di confisca delle cose indicate nell'articolo 301
del medesimo testo unico sono attribuiti all'autorita' amministrativa;
b) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entita' dei tributi evasi ed alla gravita'
delle violazioni le sanzioni penali previste dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
c) prevedere eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni amministrative;
d) prevedere l'abolizione del principio di ultrattivita' delle norme penali tributarie.
    2. Il comma 1 non si applica alle violazioni in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
3. La riforma del sistema sanzionatorio nelle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari
e mobiliari, le societa' e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati e gli aspetti
comunque connessi e' ispirata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi;
a) trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola multa ovvero con le pene, sole, alternative
o congiunte, dell'arresto e dell'ammenda, fatta eccezione per le condotte volte ad ostacolare l'attivita'
delle autorita' di vigilanza o consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
offendono in maniera rilevante il bene tutelato;
b) prevedere, per le violazioni depenalizzate, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un ammontare
massimo di lire trecento milioni, nonche' eventuali sanzioni amministrative accessorie idonee a prevenire
nuove violazioni;
c) prevedere, nell'ambito delle violazioni amministrative, sanzioni omogenee per condotte di pari offensivita',
a tal fine eventualmente adeguando anche quelle gia' stabilite da norme vigenti;
d) prevedere che l'applicazione delle sanzioni amministrative abbia luogo, su proposta delle autorita' di
vigilanza secondo le rispettive competenze, con decreto motivato del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello del luogo in cui ha sede
la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile,
del luogo in cui la violazione e' stata commessa.
 
Art. 7. (Trasformazione di reati in illeciti amministrativi).
1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo e' ispirata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666 e 686 del codice penale,
prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire cinquantamila e non superiori a lire
cinque milioni graduate in relazione alla gravita' degli illeciti;
b) trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 705 del codice penale,
prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, graduata in
relazione alla gravita' dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta;
c) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 345, 350, 352, 465, 466, 498, 527,
secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675, 676, limitatamente alle ipotesi di cui al primo
comma, 677, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, 688, primo comma,
692, primo comma, 724 e 725 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie
non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravita' degli
illeciti;
d) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a
lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti:
1) dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;
2) dagli articoli 15, 23 e 24 del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo
in Sardegna, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 404;
3) dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
4) dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;
5) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;
6) dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;
7) dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
8) dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 giugno 1927, n.1132;
9) dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio
1927, n. 1495;
10) dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
11) dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;
12) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265;
13) dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155;
14) dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
15) dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;
16) dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;
17) dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;
18) dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;
19) dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
20) dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;
21) dagli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
22) dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
23) dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;
24) dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
25) dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;
26) dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;
27) dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
28) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223;
29) dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
30) dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
31) dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
32) dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;
33) dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
e) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma
dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria
fino a lire duecentomila;
f) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dagli articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, e dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a
lire cinque milioni;
g) prevedere nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) eventuali sanzioni amministrative accessorie.
 
Art. 8. (Assegni bancari e postali).
1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali e' ispirata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza
provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire ventiquattro milioni,
graduata in relazione alla gravita' dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento
in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
b) prevedere, per le violazioni depenalizzate ai sensi della lettera a), sanzioni amministrative accessorie,
tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni nonche', nei
casi piu' gravi, il divieto temporaneo di esercitare attivita' professionali od imprenditoriali e di assumere
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) mantenere la sanzione penale per la violazione dei divieti di cui alla lettera b), prevedendo la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza
e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni;
d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui all'articolo 9
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo l'obbligo di revoca, ovvero il divieto di autorizzazione,
anche nei confronti di altre banche, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio
di cui alla lettera e);
e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti,
con le occorrenti informazioni, i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza
provvista ovvero ai quali e' stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonche'
l'indicazione di assegni o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;
f) prevedere la responsabilita' solidale della banca trattaria, qualora la stessa abbia autorizzato il rilascio
di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui
alla lettera e);
g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, coordinandoli con la
nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di
moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.
 
Art. 9. (Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la
nuova disciplina.
2. Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena
detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti
ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensivita' per gli interessi dell'erario e dal fine di
evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:
1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici
idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;
2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);
3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;
4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di
atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;
5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;
b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione
falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilita' idonee a limitare
l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;
c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate in modo da:
1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entita' di evasione, indipendentemente
dai valori dichiarati;
2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entita' dei componenti reddituali
o del volume di affari evasi e l'entita' dei componenti reddituali o del volume di affari dichiarati
sia superiore ad un determinato valore;
3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entita dei componenti reddituali o del
volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale,
un determinato ammontare in termini assoluti;
4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilita' inferiore a quella
prevista per i casi di infedelta';
d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravita' delle diverse fattispecie,
desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensivita' per gli interessi dell'erario;
e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;
f) prevedere la non punibilita' di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione
delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune
dalla particolarita' della materia penale tributaria;
h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato e' stato commesso, ovvero,
ove cio' non fosse possibile, del luogo in cui il reato e' stato accertato;
i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto e' punito da una
disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;
l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare
risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.
 
Art. 10. (Sanzioni alternative alla detenzione).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonche' per le altre contravvenzioni previste da
leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione
di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione
di attivita' non retribuita a favore della collettivita' o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo
di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche;
b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera
a) in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di scegliere
la sanzione alternativa applicabile e di individuare obblighi specifici per il condannato relativi
all'applicazione della stessa;
c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile
in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni
alternative alla detenzione.
 
Art. 11. (Modifica all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).
1. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: "supera i valori limite di
emissione e di immissione" sono sostitute dalle seguenti: "supera i valori limite di emissione o di
immissione".
 
Art. 12. (Modifica all'articolo 624 del codice penale).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o piu' delle
circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625".
 
Art. 13. (Modifica all'articolo 340 del codice di procedura penale).
    1. Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione
sia stato diversamente convenuto".
 
Art. 14. (Modifica all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533).
1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, dopo le parole:
"adibiti alla custodia di essi," sono inserite le seguenti: "si procede d'ufficio e".
 
Art. 15. (Modifica all'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
1. La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e' sostituita dalla seguente:
"gg) l'articolo 1, comma 1, lettera m), e l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28
dicembre 1993, n. 561;".
2. La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso
del comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
 
Art. 16. (Disposizioni finali).
1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10, il Governo e'
altresi' delegato:
a) ad adeguare l'importo minimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facolta' di pagamento in misura
ridotta, in ragione della gravita' dell'illecito;
b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme
di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio;
c) ad individuare l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti
depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni
interessate.
 
Art. 17. (Esercizio delle deleghe).
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per
l'esercizio delle deleghe. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti
Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati.
 
Art. 18. (Abrogazioni e modifiche al codice penale).
1. Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 401, 657, 670, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice
penale.
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
3. All'articolo 342, primo comma, del codice penale, le parole:
"e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con
la reclusione fino a tre anni".
4. All'articolo 343, primo comma, del codice penale, le parole:
"e' punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con
la reclusione fino a tre anni".
 
Art. 19. (Disposizioni transitorie in materia di perseguibilita' a querela).
1. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti
legislativi da esse previsti, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge o
dei citati decreti legislativi, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se
la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Se e' pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della
facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e'
stata informata.
 
Art. 20. (Riferimenti a provvedimenti normativi).
1. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nella presente legge e nei decreti legislativi da
essa previsti sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

 

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                                                          Lavori preparatori
Camera dei deputati (atto n. 1850):
Presentato dall'on. Bonito ed altri l'11 luglio 1996.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 1 ottobre 1996 con pareri
delle commissioni I, VI, VII, VIII, IX, XII e XIII.
Esaminato dalla II commissione il 3, 23 ottobre 1996; il 27, 28 novembre 1996; il 3, 4, 5,
10, 11 dicembre 1996.
Esaminato in aula il 7 aprile 1997; l'11, 18 giugno 1997 ed approvato il 25 giugno 1997.
Senato della Repubblica (atto n. 2570):
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 luglio 1997, con pareri
delle commissioni 1, 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 e 13 .
Esaminato dalla 2 commissione il 9, 22 luglio 1997; il 6 novembre 1997; il 10, 16, 17 dicembre
1997; il 14, 15, 20, 21 gennaio 1998; il 17, 18, 19, 24, 25, 26 febbraio 1998; il 17, 18, 24, 25, 26,
31 marzo 1998; l'1, 2, 21, 29, 30 aprile 1998; il 5, 6, 13 maggio 1998.
Relazione scritta annunciata il 2 giugno 1998 (atto n. 2570/ A - relatore sen. Follieri ).
Esaminato in aula il 16, 25 febbraio 1999.
Deliberato dall'aula, il 2 marzo 1999, lo stralcio dell'art. 9 che forma l'atto Senato 2570-bis;
deliberato, il 3 marzo 1999, lo stralcio dell'art. 14 che forma l'atto Senato 2570-ter e approvato,
con modificazioni, il 3 marzo 1999.
Camera dei deputati (atto n. 1850/ B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 9 marzo 1999 con pareri delle commissioni
I, VI, VIII, IX, X, XII e XIII.
Esaminato dalla II commissione il 18, 25 marzo 1999; il 21 aprile 1999; il 20 maggio 1999.
Relazione scritta annunciata il 21 maggio 1999 (atto n. 1850/ C relatore on. Carotti).
Esaminato in aula il 24, 25 maggio 1999; il 1 , 2 giugno 1999 ed approvato il 16 giugno 1999.