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Legge 24 novembre 1999, n. 468.
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace.
Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale.
(Gazz. uff. 15-12-1999 n. 293).
(In vigore dal 30-12-1999).
 
 
Capo I
MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374
 
Art. 1. (Ammissione al tirocinio).
1. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Ammissione al tirocinio) _ 1. Il presidente della corte
d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella
pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al
verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati
di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo
pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con
invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda
nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovra'
essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilita'
previste dalla legge.
2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute
al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da
cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli
dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula
le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle
domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio
giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al
Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al
tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non
superiore al doppio del numero di magistrati da nominare".
 
Art. 2. (Tirocinio e nomina)
1. Dopo l'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e' inserito il
seguente:
"Art. 4-bis. - (Tirocinio e nomina) _ 1. I magistrati onorari
chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati,
all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneita' di cui
al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al
termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati
onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a
domanda, ad altre sedi vacanti.
3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi
e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il
quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed
in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli
uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio
viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal
tirocinante.
4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2
dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le
direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i
magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di
tribunale ed organizzando piu' corsi teorico-pratici ai sensi
dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di
conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della
conciliazione tra le parti.
5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista
a tutte le attivita' giudiziarie, compresa la partecipazione alle
camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei
provvedimenti.
6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario
redige una relazione sul tirocinio compiuto.
7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario,
integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio
di idoneita' e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a
giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari
e dei risultati della partecipazione ai corsi.
8. Ai partecipanti al tirocinio e' corrisposta un'indennita' pari a
lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al
tirocinio ed e' altresi' assicurato il rimborso delle spese
relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.
9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice
di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data
di nomina".
 
 
Art. 3. (Requisiti per la nomina).
1. L'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Requisiti per la nomina) _ 1. Per la nomina a giudice di
pace sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) avere idoneita' fisica e psichica;
f) avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle
funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita'
lavorativa dipendente, pubblica o privata;
h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione forense.
2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non e' richiesto
per coloro che hanno esercitato:
a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b) funzioni notarili;
c) insegnamento di materie giuridiche nelle universita;
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera
direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere
su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza,
equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e
culturale, le funzioni di magistrato onorario.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attivita',
questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini
di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro
trenta giorni dalla data della nomina".

 

Art. 4. (Corsi per i giudici di pace).
1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "puo' organizzare" sono sostituite dalla
seguente: "organizza";
b) il comma 5-bis e' abrogato.

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Il testo dell'art. 6 l. 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice di pace),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6 (Corsi per i giudici di pace). - 1. Il
consiglio giudiziario organizza, secondo le esigenze degli
uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento
professionale per giudici di pace, avvalendosi della
collaborazione di magistrati e di personale delle
qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie
giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di
docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello
di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non
possono avere durata superiore a venti giorni anche non
consecutivi.
2. Il presidente della corte d'appello puo' organizzare analoghi
corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.
3. Il personale docente, fissato in tre unita' per i corsi di aggiornamento
professionale del giudice di pace e in due unita' per quelli del personale di
cancelleria e ausiliario, e' di regola prescelto fra persone che prestano servizio
o svolgono la loro attivita' nel circondario del tribunale.
4. A ciascuna unita' del personale docente di cui al comma 3 e' corrisposto un
gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.
5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle
rispettive competenze, predispongono altresi' mezzi per l'informazione e
l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.
5-bis. (abrogato).
5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura
organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi,
per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di
disponibilita' di bilancio".
 
Art. 5. (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace).
1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,
la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)".
2. Nell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al
comma 1-bis le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera f)".
3. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo
il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo
quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4,
nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio
di idoneita' del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla
base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice
onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorita'
sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista
dall'articolo 10-ter".

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Il testo dell'art. 7 l. 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace). - 1. Il magistrato onorario
che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, puo'
essere confermato una sola volta per uguale periodo. Tuttavia l'esercizio delle funzioni non
puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito del limite massimo di eta' previsto dall'art.
5, comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il
settantacinquesimo anno di eta'.
2. Una ulteriore nomina non e' consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del
precedente incarico.
"2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo
quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonche'
da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneita'
del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio
costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a
campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che
della quantita' statistica del lavoro svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorita'
sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento
prevista dall'art. 10-ter".
Art. 6. (Incompatibilita).
1. All'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e successive modificazioni, le parole: "nell'anno precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "nei tre anni precedenti".
2. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive
modificazioni, al comma 1 e' aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) coloro che svolgono attivita' professionale per imprese di
assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti
fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono
abitualmente tale attivita".
3. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di
pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la
professione forense ovvero nel quale esercitano la professione
forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i
parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non
possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del
giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al
medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si
applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai
parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado".
4. L'articolo 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, e' abrogato.

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Il testo dell'art. 8 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 8 (Incompatibilita'). - 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,
i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione relisiosa;
c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi
direttivi o esecutivi nei partiti politici;
cbis) coloro che svolgono attivita' professionale per imprese di assicurazione o banche
oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo
grado che svolgono abitualmente tale attivita';
1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario
del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la
professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo
grado o gli affini entro il primo grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la
professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non
possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al
medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati
di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il
primo grado".
 
Art. 7.  (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari).
1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. _ (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari) _ 1. Il giudice di pace decade
dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle
funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa
di incompatibilita'.
2. Il giudice di pace e' dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermita' che impedisce
in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.
3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o,
nei casi piu' gravi, la revoca se non e' in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio
incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.
4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli
indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario,
integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace
del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il
consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli
atti al Consiglio superiore della magistratura affinche' provveda sulla dichiarazione di
decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia".

 

Art. 8. (Doveri del giudice di pace).
1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. _ (Doveri del giudice di pace) _ 1. Il giudice di pace e' tenuto all'osservanza dei
doveri previsti per i magistrati ordinari.
Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura
civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione
con una delle parti".
 
 
Art. 9. (Divieto di applicazione o supplenza).
1. Dopo l'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,
e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. _ (Divieto di applicazione o supplenza). _ 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione
o supplenza, ad altri uffici giudicanti".

 

Art. 10.  (Richiesta di trasferimento e concorso di domande).
1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 9
della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 10-ter. _ (Richiesta di trasferimento e concorso di domande). _
1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento
presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in
organico.
2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e
domande di nomina da parte di soggetti gia' dichiarati idonei al
termine del tirocinio, queste ultime hanno priorita'. Qualora
concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al
tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore
della magistratura valuta a quale accordare priorita".
 
 
Art. 11. (Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati)
1. Dopo l'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374,
introdotto dall'articolo 10 della presente legge, e' inserito il
seguente:
"Art. 10-quater. _ (Sostituzione dei rappresentanti designati dai
consigli dell'ordine degli avvocati). _ 1. Nelle ipotesi di cui al
comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i
rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del
distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale
relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il
giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio
giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti
all'albo professionale relativo ad un diverso circondario".
 
 
Art. 12. (Indennita' spettanti al giudice di pace)
1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni
di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila
per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze al mese e di
lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo
ovvero per ogni verbale di conciliazione.
3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni
di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila
per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non piu' di
dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che
definisce il processo".
2. In deroga alla disciplina sul cumulo tra trattamenti pensionistici
e di quiescenza comunque denominati e redditi da lavoro, resta fermo
il disposto del comma 4-bis dell'articolo 11 della legge 21 novembre
1991, n. 374, e successive modificazioni.

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Il testo dell'art. 11 l. 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
"Art. 11 (Indennita' spettanti al giudice di pace). - 1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario.
2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta
una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze al mese
e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di
conciliazione.
3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta
una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non piu'
di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo.
4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere rideterminato ogni tre anni,
con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro,
in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici
e di quiescienza comunque denominati".
Art. 13. (Disposizione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).
1. All'articolo 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, le parole:
"e alla dispensa" sono sostituite dalle seguenti: ", alla dispensa, all'ammonimento,
alla censura e alla revoca".

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Il testo dell'art. 40 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 40 (Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta). - 1. Alla nomina,
alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio
dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino-Alto
Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle
rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento
giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.
2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1
rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle
funzioni del personale amministrativo presso gli uffici
del giudice di pace; detto personale sara' inquadrato in
ruoli locali secondo le modalita' che saranno stabilite
con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte
regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione
temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti
dall'ordinamento giudiziario.
3. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza
di quanto disposto dal presente articolo vengono
rimborsate dallo Stato agli enti stessi.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente
articolo, si provvede con le norme di coordinamento e
di attuazione ai sensi dell'art. 42, sentiti gli enti
interessati".
Capo II
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 593 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
 
Art. 14. (Delega al Governo in materia penale).
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro otto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice
di pace, nonche' il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio
dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi
previsti dagli articoli 15, 16 e 17.
 
Art. 15. (Competenza in materia penale del giudice di pace).
1. Al giudice di pace e' devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
581 (percosse);
582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della
persona offesa);
590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e
ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene
del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando in tutti i casi anzidetti
la malattia abbia una durata superiore a venti giorni;
593, primo e secondo comma (omissione di soccorso);
594 (ingiuria);
595, primo e secondo comma (diffamazione);
612, primo comma (minaccia);
626 (furti punibili a querela dell'offeso);
627 (sottrazione di cose comuni);
631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui
all'articolo 639-bis; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui
all'articolo 639-bis; 635, primo comma (danneggiamento);
636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra
l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
637 (ingresso abusivo nel fondo altrui);
638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui);
639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o
di cose avute per errore o nel caso fortuito).
    2. Al giudice di pace e' devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli
del codice penale:
689 (somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente);
690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza);
691 (somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza);
726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e 731 (inosservanza dell'obbligo
dell'istruzione elementare dei minori).
    3. Al giudice di pace e' inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali,
da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:
a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con
una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle
ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;
b) reati per i quali non sussistono particolari difficolta' interpretative o non ricorre, di regola,
la necessita' di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i
quali e' possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le
restituzioni o il risarcimento del danno;
c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.

Art. 16. (Sanzioni).
1. Con il decreto di cui all'articolo 14, l'apparato sanzionatorio
relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace e'
modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena
pecuniaria per un importo non superiore a lire 5 milioni e, nei casi
di maggiore gravita' o di recidiva, di sanzioni alternative alla
detenzione, quali la prestazione di attivita' non retribuita a favore
della collettivita' o di altre forme di lavoro sostitutivo per un
periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per
un periodo non superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure
prescrittive specifiche determinando la misura o il tempo della
sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene
edittali;
b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria,
della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore
ad un mese e non superiore a sei mesi, nonche' dell'applicabilita'
delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive
modificazioni;
c) previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva
fino ad un anno non sostituibile, in caso di inosservanza grave o di
violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni
alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del
tribunale.

------------------------------------------
Si riporta il testo dell'art. 102, quarto comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:
"Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la
somma corrispondente alla durata della liberta' controllata scontata o del lavoro sostitutivo
prestato".
- Si riporta il testo dell'art. 108, primo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:
"Art. 108 (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o
della ammenda). - Quando e' violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla liberta' controllata, ivi
comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte
di liberta' controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione
o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si
applica il disposto dell'art. 67".
Art. 17. (Procedimento penale davanti al giudice di pace).
1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace e' disciplinato,
tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura
penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese
necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano,
altresi', i seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione della perseguibilita' a querela dei reati;
b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli
109 e 112 della Costituzione, l'attivita' di indagine sia di regola
affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve
specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata dal
pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione
dell'imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero
richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace
competente per territorio;
c) previsione che per taluni reati perseguibili a querela la
citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente
dalla persona offesa col ministero del difensore mediante ricorso al
giudice di pace;
d) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o,
nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, tra-smetta la
notizia di reato alla polizia giudiziaria perche' proceda ai sensi
della lettera b);
e) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per
l'esercizio delle sue facolta' e di strumenti idonei ad una puntuale
formulazione dell'imputazione e ad un compiuto esercizio del diritto
di difesa;
f) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei
casi di particolare tenuita' del fatto e di occasionalita' della
condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento puo' pregiudicare
le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della
persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;
g) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione
sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonche'
in ordine alla remissione della querela ed alla relativa
accettazione;
h) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a
condotte riparatorie o risarcitorie del danno;
i) ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che
tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla
competenza del giudice di pace e introduzione di poteri discrezionali
in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne l'operativita;
l) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento
delle possibilita' di utilizzazione degli atti delle indagini
preliminari, quando vi sia il consenso delle parti;
m) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano
delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, che
non le eserciti personalmente, ad uno dei soggetti di cui
all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
n) previsione della appellabilita' delle sentenze emesse dal giudice
di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecunaria
e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola
pena pecuniaria;
o) previsione della non appellabilita' da parte dell'imputato delle
sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento con le quali
sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non
lo ha commesso;
p) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel
casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che
i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni
delle condanne per reati la cui competenza e' attribuita al giudice
di pace.

Art. 18.  (Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali e' stata applicata
la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative
a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".

Art. 19. (Competenza per il grado di appello).
1. Sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze ed i provvedimenti
penali del giudice di pace e' competente il tribunale nel cui circondario ha
sede l'ufficio del giudice di pace.

 

Art. 20. (Abrogazioni).
1. Il Capo III della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e' abrogato.

----------------------------------------
Il capo III della citata legge 21 novembre 1991, n. 374, era cosi' rubricato:
"Competenza e procedimento penale del giudice di pace".

Art. 21. (Emanazione del decreto legislativo).
1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 14 e'
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio
della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia
esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dello schema medesimo.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il
centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
legislativo di cui all'articolo 14, predispone formulari idonei e
strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici
di pace al processo penale di cui all'articolo 17.
4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di
cui all'articolo 14, organizzano un congruo periodo di tirocinio
penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il
normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui
all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto
dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.
 
 
Capo III
NORME DI COORDINAMENTO, DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E DI COPERTURA
DEGLI ONERI FINANZIARI
 
Art. 22. (Norma di coordinamento e di attuazione).
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge,con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione
delle disposizioni di cui al Capo I.



Art. 23. (Norme transitorie in materia di nomina e di conferma. Proroga dei giudici di pace in servizio).
1. Le nomine e le conferme a giudice di pace in forza degli avvisi di
copertura dei posti di cui all'elenco allegato al decreto del
Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 95 del 4 dicembre 1998,
sono effettuate con decreto del Ministro della giustizia, previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta
del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente.
2. I magistrati nominati ai sensi del comma 1, esclusi quelli
confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni
successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata
di sei mesi. Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre
1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente e, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21
novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente
legge.
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 febbraio 1999, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 aprile 1999, n.
84, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31
marzo 2000".


Art. 24. (Norma transitoria in materia di incompatibilita).
1. In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede
alla dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 9 della legge
21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 7 della
presente legge, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di
incompatibilita' previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c-bis),
comma 1-bis e comma 1-ter, ultimo periodo, della predetta legge n.
374 del 1991, come introdotti dall'articolo 6 della presente legge,
gli interessati provvedono entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge a rimuovere le medesime cause
di incompatibilita'.


Art. 25. (Limite numerico).
1. Per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nel
corso del 1999, il numero dei giudici di pace complessivamente in
servizio non puo' eccedere le 4.000 unita'.

 

Art. 26. (Messi di conciliazione)-
1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, che sono in
servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace
alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che hanno
operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per
un periodo di almeno due anni, sono immessi a domanda, nei limiti di
370 unita' e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli
del Ministero della giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta
qualifica funzionale. L'assunzione e' subordinata al possesso dei
requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento
di separati concorsi riservati per titoli secondo i meccanismi di
programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in
servizio previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la
presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del
direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono destinati ad
uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d'appello di
appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in
distretti limitrofi.
4. Il personale dipendente comunale che opera ovvero che ha operato
per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione alla data di
entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio,
nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace
esistente nel circondario, ed avente competenza anche per il comune
gia' sede degli uffici di conciliazione soppressi.


Art. 27. (Norme di copertura).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 39.102 milioni per l'anno
1999 e a lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si
provvede:
a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia;
b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536
milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero di grazia e giustizia;
c) quanto a lire 13.235 milioni per l'anno 1999 e a lire 39.464
milioni annue a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

 

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 675):
Presentato dall'on. Sbarbati il 10 maggio 1996.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 20 dicembre 1996 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione il 17, 24, 25 settembre
1996; il 2, 3 ottobre 1996; il 14, 22, 29, 30 gennaio
1997; il 4, 5 febbraio 1997; il 16 giugno 1997.
Relazione scritta annunciata il 15 luglio 1997
(atto n. 675-1873-2507-2891-3014-3081/ A - relatore on.
Bonito).
Esaminato in aula il 30 giugno 1997 ed approvato il 19
marzo 1998 in un t.u. con atti n. 1873 (disegno di legge
presentato dal Ministro di grazia e giustizia Flick); n.
2507 (on. Bonito ed altri); n. 2891 (on. Migliori); n.
3014 (on. Delmastro Delle Vedove ed altri); n. 3081
(on. Molinari ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 3160):
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede
referente, il 25 marzo 1998 con pareri delle commissioni 1
e 5 .
Esaminato dalla 2 commissione il 29 settembre 1998;
l'1, 6, 7 ottobre 1998; il 10, 15, 16, 17, 18, 19 dicembre
1998.
Relazione scritta annunciata il 21 gennaio 1999 (atto n.
3160/ A - relatore sen. Fassone ).
Esaminato in aula l'11 febbraio 1999 ed
approvato, con modificazioni, il 17 febbraio 1999.
Camera dei deputati (atto n. 675/ B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 24 febbraio 1999 con pareri delle commissioni
I, V, XI.
Esaminato dalla II commissione il 3, 10, 17 marzo 1999;
il 14, 21 aprile 1999; il 6, 20 maggio 1999.
Relazione scritta presentata il 20 maggio 1999 (atto n.
675/ C - relatore on. Bonito ).
Esaminato in aula il 24 maggio 1999 ed
approvato, con modificazioni, il 17 giugno 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 3160/ B):
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede
referente, il 24 giugno 1999 con pareri delle commissioni 1
, 5 e 11 .
Esaminato dalla 2 commissione (Giustizia) il 30 giugno
1999; il 15, 21, 22 settembre 1999.
Relazione scritta annunciata il 24 settembre 1999 (atto
n. 3160/ C - relatore sen. Fassone ).
Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 29
settembre 1999.
Camera dei deputati (atto n. 675/ D):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 5 ottobre 1999 con pareri delle commissioni
I, V, XI.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia) il 12, 20,
28 ottobre 1999.
Esaminato in aula ed approvato l'11 novembre 1999.